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	<title>2428 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2428 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2015 n.2428</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2015-n-2428/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2015-n-2428/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2015 n.2428</a></p>
<p>Pres. Cesare Mastrocola, est. Antonio Andolfi Idi S.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con TEI s.r.l., Cooprogetti soc. coop., prof. ing. Perillo (avv.ti Arturo Cancrini, Fabio Rossi, Francesco Vagnucci) c. Arcadis &#8211; Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli (Avv.) sulla partecipazione alle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2015-n-2428/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2015 n.2428</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2015-n-2428/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2015 n.2428</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cesare Mastrocola, est. Antonio Andolfi<br /> Idi S.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con TEI s.r.l., Cooprogetti soc. coop., prof. ing. Perillo (avv.ti Arturo Cancrini, Fabio Rossi, Francesco Vagnucci) c. Arcadis &#8211; Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli (Avv.)</span></p>
<hr />
<p>sulla partecipazione alle gare pubbliche delle società in attesa di ammissione al concordato in continuità aziendale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti con la P.A.- Requisiti di partecipazione – Art. 38 D.Lgs.n.163/2006 &#8211;   Società in stato di fallimento/liquidazione coatta amministrativa/concordato preventivo – Non possono partecipare &#8211; Eccezione – Società in stato di c.d. &#8220;concordato in continuità aziendale&#8221;  &#8211; Imprese in attesa di ammissione al “concordato con continuità aziendale”- Partecipazione &#8211; Autorizzazione del Tribunale – Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di contratti pubblici, ai sensi dell&#8217;art. 38 d.lgs. n. 163/2006 s.m.i,  è vietata la partecipazione alle gare pubbliche a tutti i soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo, con l&#8217;eccezione di quelle in stato di c.d. &#8220;concordato in continuità aziendale&#8221;  ex art. 186-bis R.D. n. 267/1942 s.m.i, che ricorre quando nel piano di concordato sia espressamente prevista la prosecuzione dell&#8217;attività di impresa da parte del debitore: in particolare, per le imprese in attesa di ammissione al “concordato con continuità aziendale”, la partecipazione alla gara può essere consentita solo previa autorizzazione del Tribunale. (Nel caso di specie, fattispecie, il Tribunale di Milano non aveva autorizzato la società, in attesa di ammissione al concordato preventivo, a partecipare alla gara controversa, al momento della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che il TAR adito ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione impugnato ed ha respinto il ricorso)(1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) cfr: Consiglio di Stato sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1091;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 136 del 2015, proposto da:<br />
Idi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con TEI s.r.l., Cooprogetti soc. coop., prof. ing. Perillo, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Fabio Rossi, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Fabio Rossi in Napoli, Via Carducci N. 37; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Arcadis &#8211; Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento di esclusione del r.t.p. dalla procedura indetta ed esperita da Arcadis per l&#8217;affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell&#8217;opera, inerente all&#8217;intervento denominato &#8220;lotto funzionale 1, comuni di Sessa Aurunca, Francolise, Cellole, Carinola del grande progetto la bandiera blu del litorale Domitio&#8221; comunicato con nota prot. N. 13483 del 9 dicembre 2014.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Arcadis &#8211; Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che la presente sentenza è redatta in forma semplificata, trattandosi di decisione resa in un processo disciplinato del rito speciale di cui all’articolo 120 del codice processuale amministrativo;<br />
considerato che la ricorrente, mandataria di un raggruppamento temporaneo di professionisti cui era stato aggiudicato provvisoriamente un appalto di servizio di direzione lavori, impugna l’atto di esclusione dalla gara, comunicato il 9 dicembre 2014;<br />
che il provvedimento di esclusione è motivato con la carenza, da parte di una delle mandanti, dei requisiti generali di cui all’articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 163 del 2006;<br />
rilevato, infatti, che la società TEI, mandante del raggruppamento provvisoriamente aggiudicatario, dopo aver presentato la domanda di partecipazione alla gara, a causa di una crisi d’impresa, ha presentato istanza al tribunale di Milano per l’ammissione al concordato preventivo, riservandosi di depositare, ai sensi dell’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare, il piano concordatario con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis della legge fallimentare;<br />
considerato che, con il provvedimento impugnato, la stazione appaltante ha ritenuto che l’ammissione a tale concordato preventivo non consenta la partecipazione alle gare che è permessa, in via eccezionale, solo alle imprese che siano state ammesse al concordato preventivo in attuazione dell’articolo 186 bis della legge fallimentare, il cosiddetto “concordato preventivo con continuità aziendale”;<br />
considerato che, in senso contrario, la ricorrente deduce che anche il concordato “in bianco”, previsto dal comma 6 dell’articolo 161 consentirebbe la partecipazione alle gare pubbliche, trattandosi di una fase preliminare suscettibile di evolvere tanto in un concordato di tipo liquidatorio quanto in una procedura di concordato con continuità aziendale; infatti il tribunale di Milano ha autorizzato la società interessata a partecipare a tutte le procedure di gara per le quali è stata chiesta autorizzazione ex articolo 186 bis, comma 4 della legge fallimentare ed ha anche autorizzato il prolungamento del contratto con una società pubblica, alla luce della palese convenienza della procedura;<br />
ritenuto di dover condividere, in subiecta materia, l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1091) secondo cui, ai sensi dell&#8217;art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal d.lgs. 22 giugno 2012 n. 83, è vietata la partecipazione alle gare pubbliche a tutti i soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, con l&#8217;eccezione per il c.d. &#8220;concordato in continuità aziendale&#8221; di cui all&#8217;art. 186-bis, legge fallimentare, approvata con r.d. 16 marzo 1942 n. 267, introdotto con l&#8217;art. 33, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012 n. 134, che ricorre quando nel piano di concordato ex art. 161 comma 2 lett. e), citata l.f., sia espressamente prevista la prosecuzione dell&#8217;attività di impresa da parte del debitore;<br />
ritenuto, altresì, condivisibile il parere, nello stesso senso, espresso dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 23/4/2014, laddove essa ha escluso che il cosiddetto “concordato in bianco” consenta la partecipazione alle gare pubbliche, mancando l’elemento fondamentale della presentazione di un piano di continuità aziendale; l’articolo 186 bis consentirebbe, eccezionalmente, la partecipazione alle gare alle sole società che sono state ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale; per le imprese che non abbiano ancora ottenuto, pur avendola richiesta, l’ammissione al “concordato con continuità aziendale”, la partecipazione alla gare può essere consentita solo previa autorizzazione del Tribunale;<br />
ritenuto, infatti, che il cosiddetto “concordato in bianco” lasci aperte entrambe le possibilità, sia quella della liquidazione della società, sia quella della continuazione dell’attività imprenditoriale, per cui deve escludersi che l’impresa interessata da tale procedura possa essere ammessa a una gara, se non espressamente autorizzata dal Tribunale;<br />
rilevato che, nella fattispecie, il Tribunale di Milano non aveva autorizzato la società, per la quale era ancora in corso la procedura di ammissione al concordato preventivo, a partecipare alla gara controversa, al momento della verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti da parte del raggruppamento provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto;<br />
considerato che la suddetta autorizzazione è stata rilasciata solo in data 19 marzo 2015, mentre l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale è stata pronunciata con decreto del Tribunale di Milano, II sezione civile, in data 5 febbraio 2015, date entrambe successive all’adozione del provvedimento impugnato;<br />
ritenuto che gli atti sopravvenuti non possano incidere sulla valutazione di legittimità del provvedimento impugnato, non essendo rilevante, al fine dell’aggiudicazione di un appalto, l’acquisizione di un requisito di partecipazione alla procedura selettiva dopo che l’esclusione sia stata determinata, a ciò ostando le regole della par condicio proprie di ogni procedura selettiva; nella gare pubbliche, infatti, i requisiti di partecipazione devono essere presenti non solo all’atto della presentazione dell’offerta, ma devono persistere per tutta la durata della selezione, fino all’aggiudicazione definitiva, per cui qualora una causa di esclusione, seppure assente al momento della presentazione dell’offerta, sia sopravvenuta e sia stata rilevata nella fase di controllo del possesso dei requisiti, non è consentito, dopo che l’esclusione sia stata disposta, tentare di ottenere una sanatoria “ora per allora”, perché tale modo di operare impedirebbe a tempo indeterminato la definizione della procedura, essendo astrattamente possibile per qualsiasi concorrente acquisire successivamente un requisito di cui era risultato carente nel corso del procedimento;<br />
ritenuto, quindi, di dover respingere l’impugnazione, per l’infondatezza delle censure dedotte e di dover contestualmente rigettare la connessa domanda risarcitoria, non sussistendo il presupposto della antigiuridicità del danno sofferto;<br />
ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, tenuto conto della difficoltà interpretativa della normativa rilevante;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Ida Raiola, Consigliere<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/04/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2015-n-2428/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2015 n.2428</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2428</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2428/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2428/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2428</a></p>
<p>Pres. L. Tosti – Est. S. M. Russo F. Fonderico (Avv.ti F. Fonderico e G. Fonderico) c/ Regione Lazio (n. c.) Provincia di Roma (n. c.) e Comune di Roma (Avv. R. Murra). sui presupposti per la legittimazione ad impugnare i provvedimenti di trasformazione del territorio 1. Edilizia ed urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2428/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2428</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2428/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2428</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti – Est. S. M. Russo<br /> F. Fonderico (Avv.ti F. Fonderico e G. Fonderico) c/ Regione Lazio (n. c.)<br /> Provincia di Roma (n. c.) e Comune di Roma (Avv. R. Murra).</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la legittimazione ad impugnare i provvedimenti di trasformazione del territorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Provvedimenti – Impugnazione – Legittimazione – Presupposti – Collegamento stabile zona interessata.	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Edificio pubblico – Attività di gestione – Finalità – Valorizzazione – Condizioni. 	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Accordi di programma – PRG – Attuazione &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia edilizia, ai fini dell’interesse ad impugnare i provvedimenti di trasformazione del territorio, l’ordinamento riconosce una posizione qualificata e differenziata a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalle opere contestate e che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell’intervento controverso.	</p>
<p>2. In ordine ad un edificio pubblico e di pubblico interesse – nella specie il Velodromo dell’Eur &#8211; l’attività dominicale di gestione deve tendere alla valorizzazione e all’uso di tale bene per gli obiettivi chiaramente indicati dall’oggetto sociale <i>ex lege</i>. Ciò può avvenire, però, soltanto <i>rebus sic stantibus</i>, ossia finchè la natura e la realtà fisica di ciascun bene possano supportare, secondo gli ordinari canoni di ragionevolezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e delle imprese pubbliche, la funzione <i>ab origine</i> impressa ai beni stessi. 	</p>
<p>3. In materia urbanistica, gli accordi di programma per essere corretti e correttamente utilizzati, devono rappresentare l&#8217;attuazione della principale strategia del PRG, altrimenti appalesandosi interventi episodici ed eversivi del piano. Infatti, il c.d. <i>pianificar facendo</i> è non già l’uso disinvolto di strumenti in variante per occupare ogni area libera e renderla edificabile, bensì, ed al contempo, l’attuazione di programmi puntuali e di linee-guida di regolazione del territorio, purché entrambi stabiliti dalle invarianti strategiche del piano o da queste facilmente desumibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPVBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO<br />	<br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />	<br />
sede di Roma, sez. 2°</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
 composto dai signori Magistrati</p>
<p>Luigi TOSTI, Presidente, <br />	<br />
Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, <br />	<br />
Stefano TOSCHEI, Consigliere, </p>
<p>ha pronunciato la seguente 	</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 10626/2007, proposto <br />	<br />
dall’avv. <b>Francesco FONDERICO,</b> rappresentato e difeso da se stesso e dall’avv. Giuliano FONDERICO ed elettivamente domiciliato in Roma, al v.le della Tecnica n. 183, 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; la <B>REGIONE LAZIO</B>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta regionale, non costituito nel presente giudizio, <br />	<br />
&#8211; la <B>PROVINCIA DI ROMA</B>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, non costituita nel presente giudizio e<br />	<br />
&#8211; il <B>COMUNE DI ROMA</B>, in persona del sig. Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rodolfo MURRA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21</p>
<p><B>E   NEI   CONFRONTI<br />	<br />
</B>&#8211; della <b>EUR s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, controinteressata, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro BERRUTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza del Gesù n. 46,<br />	<br />
&#8211; della <b>AQUADROME s.r.l.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, controinteressata, non costituita in giudizio, <br />	<br />
&#8211; della <b>Associazione ITALIA NOSTRA – ONLUS</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, interventrice <i>ad adiuvandum</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Donatella MANGANI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla<br />
&#8211; del <b>Comitato SALUTE E AMBIENTE EUR</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, nonché dei sigg. Manlio PASQUALINI, Maria Cristina LATTANZI, Pietro Antonio VISCARDI, Gennaro FORGIONE, Lucilla STEFONI, Sandra VISONE,<br />
&#8211; del <b>Comitato QUARTIERE EUR</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, nonché dei sigg. Paolo GIORDANO, Tiziana PASQUALINI, Aldo BERARDI, Roberta RENZI, Patrizia CAVANIGLIA, Renato ZABINI, Sabina FORLANI, Paolo, Ma<br />
<br />	<br />
<B>PER   L’ANNULLAMENTO<br />	<br />
</B>A) – della deliberazione del Presidente della Regione Lazio 3 agosto 2007 n. 524 (in B.U. reg. Laz., s.o. n. 1 del 20 settembre 2007); B) – dell’ ordinanza n. 142 del 16 luglio 2007, con cui il Sindaco di Roma ha approvato l’accordo di programma ex art. 34 del Dlg 18 agosto 2000 n. 267 recante il programma di interventi per il recupero e la trasformazione del Velodromo Olimpico e la nuova edificazione dell’area denominata <i>Oceano Pacifico</i>, in variante al vigente PRG di Roma; C) – della deliberazione della Giunta comunale di Roma n. 245 del 23 dicembre 2003; D) – delle deliberazioni del Consiglio comunale di Roma n. 84 del 3 aprile 2006 e n. 118 del 25 giugno 2007; E) – <i>in parte qua</i> ed ove occorra, della deliberazione consiliare n. 66 del 21/22 marzo 2006; F) – della nota prot. n. 99268/4S/04 del 14 giugno 2006, con cui la Regione Lazio ha escluso detto intervento dalla procedura di VIA; G) – del nulla-osta all’intervento rilasciato dall’Ufficio tecnico del Municipio XII del Comune di Roma; H) – della nota della Regione Lazio, dip.to del territorio  prot. n. 104815 del 4 agosto 2006; I) – della nota dell’Avvocatura del Comune di Roma prot. n. 3284 del 21 gennaio 2004; L) – del verbale della conferenza di servizi in data 7 luglio 2006; M) – della determinazione dirigenziale n. 755 del 4 settembre 2006; N) – della nota comunale, dip.to VI, prot. n. 6753 del 26 marzo 2007; O) – <i>in parte qua </i>ed ove occorra, della deliberazione del Consiglio regionale n. 40 del 21 giugno 2007, del decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 524 del 3 agosto 2007 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 13 marzo 2006, tutti pubblicati nella BURL n. 26 del 20 settembre 2007. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del solo Comune di Roma e della controinteressata intimati, nonché gli atti d’intervento; <br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />	<br />
Relatore all’udienza pubblica del 28 gennaio 2009 il Cons. dott. Sil- vestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Giuliano e Francesco FONDERICO, MURRA, BERRUTI, MANGANI e QUATTRINI; <br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’avv. Francesco FONDERICO dichiara d’esser residente in Roma, al v.le della Tecnica nel quartiere EUR, in zona frontistante al Velodromo Olimpico. <br />	<br />
L’avv. FONDERICO rende altresì noto che l’impianto sportivo <i>de quo</i> si colloca in un quadrante ricompreso tra i viali della Tecnica, del Ciclismo, dei Primati Sportivi e dell&#8217;Oceano Pacifico, ossia di arterie viarie di grande importanza e d’intenso traffico veicolare e, a loro volta, a suo dire destinate a subirne ancora di più a causa del loro raccordo con vicini e ben più popolosi quartieri della Capitale. <br />	<br />
L’avv. FONDERICO assume inoltre che tal situazione di forte carico urbanistico sarebbe, a suo avviso, destinato ad aggravarsi per gli interventi edilizi interessanti tal quadrante, recati dall’accordo di programma di cui alla deliberazione del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 524 del 3 agosto 2007, intervenuto a’sensi dell’art. 34 del Dlg 18 agosto 2000 n. 267 tra Regione, Comune di Roma e l’EUR s.p.a., proprietaria dell&#8217;immobile <i>de quo</i>. L’accordo di programma di interventi per il recupero e la trasformazione del Velodromo Olimpico e la nuova edificazione dell&#8217;area denominata <i>Oceano Pacifico</i> è in variante al vigente PRG di Roma. L’accordo prevede l&#8217;edificazione, nell&#8217;area del Velodromo, d’un complesso edilizio multifunzionale (comparto A: Città dell’Acquasport e del benessere) con connessi edifici ad uso non residenziale (comparto B), per ca. mq 134.000 di SUL. Circa, poi, le funzioni del Velodromo, l&#8217;accordo le sposta in un impianto da edificare <i>ex novo</i>, sito in un’area posta all’interno del Parco Laurentino. <br />	<br />
Avverso la deliberazione n. 524/2007, l’ordinanza n. 142 del 16 luglio 2007, con cui il Sindaco di Roma ha approvato il predetto accordo di programma e tutti gli altri atti meglio indicati in premessa, l’avv. FONDERICO si grava allora innanzi a questo Giudice con il ricorso in epigrafe. Al riguardo, il ricorrente si duole anzitutto della mancata riqualificazione d’un velodromo, quale quello Olimpico, la cui necessità permane attuale nonostante il degrado della struttura originaria —tant’ è che se ne prevede uno nuovo—, deducendo poi, in punto di diritto, dieci articolati gruppi di censure. <br />	<br />
Con i motivi aggiunti depositati il 30 maggio 2008, il ricorrente intima pure la AQUADROME s.r.l., corrente in Roma e soggetto attuatore degli interventi edilizi previsti dall’accordo dianzi gravato. Il ricorrente impugna adesso le ratifiche, da parte della Giunta regionale del Lazio (deliberazione n. 80 dell’8 febbraio 2008) e del Consiglio comunale di Roma (deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008), dell’accordo di copianificazione <i>inter partes</i>, in data 6 febbraio 2008, per l’approvazione del nuovo PRG di Roma, adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 19/20 marzo 2003, cui ha aderito anche la Provincia di Roma, giusta nota prot. n. 16843 del 6 febbraio 2008. Il ricorrente, oltre all’illegittimità derivata dagli atti di cui al gravame introduttivo, deduce in punto di diritto altri e nuovi sei gruppi di motivi. <br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma e la controinteressata EUR s.p.a., i quali, entrambi, in varia guisa concludono per il difetto <i>ab origine </i>dell’interesse qui azionato e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Intervengono <i>ad adiuvandum</i> l’Associazione ITALIA NOSTRA – ONLUS, il Comitato SALUTE E AMBIENTE EUR e consorti ed il Consiglio QUARTIERE EUR e consorti, i quali ribadiscono e corroborano le tesi difensive del ricorrente. Viceversa, tutte le altre parti, pur se ritualmente intimate, non si son costituite nel presente giudizio. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Viene all’odierno esame del Collegio la questione qui introdotta, con il ricorso in epigrafe e con l’atto di motivi aggiunti depositato il 30 maggio 2008, dall’avv. Francesco FONDERICO, residente in Roma, al v.le della Tecnica nel quartiere EUR, in zona frontistante al Velodromo Olimpico, impianto sportivo progettato dall’arch. Cesare LIGINI e costruito nel 1959 per servire durante i giochi della XVII Olimpiade del 1960 in Roma. <br />	<br />
Il ricorrente precisa che l&#8217;impianto sportivo <i>de quo</i> si colloca, all&#8217;interno del quartiere EUR, in un quadrante compreso tra i viali della Tecnica, del Ciclismo, dei Primati Sportivi e dell&#8217;Oceano Pacifico, ossia di arterie viarie di grande importanza e d’intenso traffico veicolare. <br />	<br />
Ebbene, l’adizione di questo Giudice da parte del ricorrente muove dal fatto che tal situazione sarebbe, a suo dire, destinata ad aggravarsi per gli interventi edilizi interessanti il quadrante ancora occupato dal Velodromo Olimpico e recati dall&#8217;accordo di programma di cui alla deliberazione del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 524 del 3 agosto 2007 (in B.U. Reg. Laz., s.o. n. 1 del 20 settembre 2007). Tale accordo, intervenuto a’sensi dell’art. 34 del Dlg 18 agosto 2000 n. 267 tra Regione, Comune di Roma e l’EUR s.p.a., proprietaria del Velodromo Olimpico, concerne il programma di interventi per il recupero e la trasformazione di tal immobile e la nuova edificazione dell&#8217;area denominata <i>Oceano Pacifico</i>, in variante al vigente PRG di Roma. In particolare, l’accordo di programma prevede l’edificazione, nell’area del Velodromo, d’un imponente complesso edilizio multifunzionale (comparto A: Città dell’Acquasport e del benessere) con connessi edifici ad uso non residenziale (comparto B), per ca. mq 134.000 di SUL. Circa, poi, le funzioni del Velodromo, l’accordo le sposta in un impianto da edificare <i>ex novo</i>, denominato <i>Casa del ciclismo </i>e sito in un’area posta all’ interno del Parco Laurentino. <br />	<br />
Il ricorrente impugna quindi l’accordo di programma e gli atti preordinati alla sua stipulazione, mentre i motivi aggiunti concernono gli atti d’approvazione del nuovo PRG di Roma, nella parte in cui hanno previsto l’inserzione dell’accordo stesso tra gli strumenti attuativi di quest’ultimo. <br />	<br />
2.1. – Ai fini d’una miglior comprensione delle vicende di causa, reputa opportuno il Collegio rammentare che, sulla questione dell’uso dell’impianto <i>de quo</i>, per vero da ultimo assai degradato, si svolgono, pressoché contemporaneamente e con aspetti e comportamenti alquanto contraddittori del Comune di Roma e della EUR s.p.a., tre vicende che, alla fine, si saldano nella stringente volontà dell’integrale demolizione del Velodromo e della costruzione, nell’area di sedime di quest’ ultimo, d’un grande impianto multifunzionale, in un’area già di per sé a forte carico urbanistico. <br />	<br />
2.2. – La prima vicenda è quella direttamente implicata dall&#8217;impugnazione attorea, ossia dal procedimento di formazione dell’accordo di programma. <br />	<br />
Consta in atti che tal procedimento prese le mosse dall’istanza in data 5 maggio 2003, con cui l’EUR s.p.a., proprietario del Velodromo, constatati lo stato di dissesto fin dal 1964 della struttura in cemento armato di questo e l’obsolescenza funzionale complessiva, ne propose un intervento di recupero e di trasformazione di detto complesso immobiliare. Al riguardo e per la complessità e delicatezza dell’intervento stesso, fin dal 2003 fu istituita una Commissione mista tecnico-scientifica, «…con il compito di stilare le linee guida propedeutiche alla progettazione dell’intervento di trasformazione della struttura…». Con nota prot. n. 12683 del 27 ottobre 2003, la Commissione fissò i criteri e le prescrizioni per il recupero e la trasformazione del Velodromo Olimpico, all’uopo stabilendo, per un verso, che «… dovrà essere confermata la forma d’insieme del manufatto, <i>composta dal rilevato con la sua superficie prevalentemente erbosa </i>(corsivo dell’estensore), della cavea delle gradinate, compreso il corsello superiore, dell’edificio della tribuna principale, compreso il corpo prospiciente via dell’Oceano Pacifico…» e, per altro verso, che «…la nuova struttura deve essere in rapporto con l&#8217;immagine fortemente caratterizzata che si intende confermare; …non deve essere alterata la percezione dall’esterno dell’invaso dell’ex-Velodromo; … è necessario concentrare al massimo l’edificazione in addizione, al fine di evitare un fattore di frammentazione degli spazi perimetrali esterni all’invaso stesso…». <br />	<br />
Con deliberazione n. 84 del 3 aprile 2006, il Consiglio comunale di Roma ha stabilito gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell&#8217;impugnato accordo di programma, prevedendo, tra l’altro e fermi i principi generali per la progettazione posti dalla Commissione con la nota n. 12683/2003, «… per la rilevanza architettonica della struttura è indispensabile che il progetto di recupero e di trasformazione dell’impianto sia condizionato al pieno rispetto delle linee guida che saranno dettate dalla Commissione mista nel documento preliminare alla progettazione, parte integrante del regolamento del Concorso internazionale (di progettazione – <I>NDE</I>)…». <br />	<br />
Con nota prot. n. 8671 del 17 aprile 2007, la Commissione ha fissato rigorosi criteri d’indirizzo per la progettazione, al fine di «…adeguare la struttura attuale al nuovo programma funzionale, confermando la memoria degli elementi caratteristici e qualificanti dell’immagine complessiva funzionale…». <br />	<br />
Come si vede, gli enti procedenti si son sempre dati l’obiettivo, pur nella consapevolezza dell’impossibilità d’un ripristino delle funzioni originarie dell’impianto, sì di trasformarlo, ma con attenzione al recupero ed al mantenimento delle forme architettoniche di questo, reputate di pregio. Tant’è che il Comune di Roma, con nota, Dip. VI, UO 11°, prot. n. 19819 del 17 settembre 2007, ha richiamato la necessità che l&#8217;intervento non deroghi all’ordinamento vigente «…per quanto riguarda le opere di demolizione anticipata dell’impianto, che, salvo cause di forza maggiore, sono opere correlate e conseguenti a tal progetto, derivato dal citato concorso, munito del relativo titolo autorizzativo…». L’ impugnato accordo, il cui testo essenzialmente replica il contenuto della deliberazione consiliare n. 84/2006, mira a realizzare un complesso multifunzionale, «… la cui funzione è legata all’attività sportiva e ricreativa, con attività ed attrezzature di supporto alla stessa (spazi commerciali, ristorazione, uffici dedicati, attrezzature ricettive/mediche) e subordinate all’esercizio dell’attività prevalente…». Ma l’accordo non esclude, anzi consente, a’sensi dell’art. 8 del § C16 delle NTA del programma costruttivo e proprio per le opere inerenti al comparto A (ossia, l’area del Velodromo), non solo il riuso dei precedenti volumi, ma anche «… interventi di demolizione e di nuova edificazione anche totali che rispettino o riorganizzino lo stato vegetazionale complessivo dell’ area…». E tal prescrizione concerne non solo, o non tanto l&#8217;edificazione in una parte, piuttosto che in un’altra del comparto, ma l’intera area di quest’ultimo, con il solo rispetto dello stato della vegetazione. <br />	<br />
2.3. – La seconda e coeva vicenda, intercorsa a più riprese e con esiti non del tutto coerenti tra il Comune di Roma (cfr. la memoria e gli atti depositati nella causa sul ricorso n. 8830/2007 innanzi a questo Giudice, in atti) e la EUR s.p.a., riguarda invece la modalità di costituzione, in capo a quest’ultima, del titolo per la demolizione integrale del Velodromo Olimpico. <br />	<br />
S’è già accennato ai problemi di dissesto statico della struttura di tale impianto, che s’evidenziarono già dai primi tempi del suo funzionamento, tanto da determinare, nel 1967, il radicale intervento proposto dall’ing. Carlo CESTELLI GUIDI, in vista dei Campionati mondiali di ciclismo dell’anno successivo. <br />	<br />
Al riguardo, la predetta Commissione ha precisato, nelle linee guida del 2007, che «…si interveniva sulla struttura portante delle tribune tagliando… due campate con conseguenti modifiche distributive alle gradinate…». Tali lavori, tuttavia, «… concepiti solo per garantire l&#8217;agibilità durante l’importante evento sportivo, non bloccavano i cedimenti ormai innescati… (tant’è che)… subito dopo l’impianto veniva nuovamente chiuso al pubblico…», garantendosi per alcuni anni ancora la sola fruizione della pista e del campo centrale, per l’<i>hockey</i> su prato. Sicché la Commissione ha assunto siffatto degrado, peraltro accentuato, ma non determinato dall’abbandono integrale d&#8217;ogni attività sportiva fin dal 1997, quale aspetto fondamentale insieme agli elementi architettonici caratterizzanti ed all’obsolescenza in sé dell’ impianto sportivo, in un trinomio il cui equilibrio è «… il punto di partenza per valutare il grado di attendibilità di qualsiasi scelta si voglia perseguire all’interno dell’arco di soluzioni comprese fra la conservazione integrale dell&#8217;edificio e la sua demolizione… (ossia ipotesi) che, allo stato attuale, non appaiono effettivamente praticabili…». La Commissione, come esclude la conservazione integrale —gli alti costi della cui operazione son reputati eccessivi rispetto al ridotto uso dell’impianto—, così ritiene che «… l&#8217;ipotesi di demolizione totale (di quest’ultimo) … e ricostruzione di uno nuovo non terrebbe conto dell’odierna sensibilità storica, che riconosce all’ex Velodromo un edificio con una sua forte valenza formale e architettonica, tanto da essere considerato parte integrante della Città Storica e inserito nella Carta per la Qualità del Nuovo Piano Regolatore di Roma…». <br />	<br />
Ebbene, giova rammentare che, nelle more in cui la deliberazione consiliare n. 84/2006 dettava le linee guida al Sindaco per la formazione dell’impugnato accordo e la Commissione ha elaborato quelle testé evidenziate, il 7 luglio 2006 si tenne una conferenza di servizi, preordinata all’accordo stesso, in cui furono rilasciati alla EUR s.p.a. tutti i nulla-osta per l’attuazione del programma costruttivo. <br />	<br />
Già il 21 giugno precedente, però, il Direttore provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, a seguito d’un sopralluogo di verifica statica del Velodromo, comunicò alla EUR s.p.a. ed al Municipio XII, «… l’estremo stato di abbandono e di fatiscenza dell’impianto e lo stato precario delle strutture portanti, in parte in imminente stato di collasso…». Il 5 luglio successivo, il Dirigente della UOT del Municipio XII invitò a sua volta la EUR s.p.a. «… al fine di evitare ulteriori e più gravi situazioni di pericolo…, con la massima urgenza, a voler provvedere con adeguati mezzi all’eliminazione dello stato di pericolo…». Finalmente il Comune di Roma, dip.to IX, UO 5°, con determinazione dirigenziale n. 1169 del 4 settembre 2006, ordinò alla EUR s.p.a., a seguito del sopralluogo effettuato dalla Commissione stabili pericolanti sul Velodromo Olimpico il precedente 18 luglio, di nominare «…un tecnico che provveda alla rimozione di tutte le parti ammalorate nonché all’interdizione dell’area del Velodromo tramite un’integrazione dell’attuale recinzione…», stabilendo altresì la necessità d’effettuare tali interventi in conformità alla normativa urbanistico-edilizia, ossia «…tramite l’acquisizione del titolo idoneo alla realizzazione delle opere…». <br />	<br />
La EUR s.p.a., con missiva del 13 novembre 2006, ha allora inviato al Comune di Roma una DIA per l’effettuazione dei lavori di demolizione dell’impianto. Il Comune di Roma, però e con nota del dip.to IX, UO 2°, prot. n. 86000 del successivo 12 dicembre, le ha ordinato di non compiere le trasformazioni previste, in quanto in contrasto con le previsioni del nuovo PRG adottato ed in corso d’approvazione. <br />	<br />
La EUR s.p.a., con bando pubblicato nella G.U., II parte, n. 299 del 27 dicembre 2006, ha indetto la gara per l’affidamento dei lavori di demolizione del Velodromo, che è poi aggiudicata, il 10 luglio 2007, all’ ATI di cui è capogruppo mandataria la TRULLI s.p.a. Sicché la EUR s. p.a., con missiva del 6 agosto 2007, ha rinnovato la DIA per i lavori di demolizione dell’impianto, ossia tre giorni dopo l’emanazione del decreto del Presidente della Regione Lazio n. 524/2007, recante l&#8217;approvazione dell’accordo di programma con il Comune stesso e di cui è soggetto attuatore appunto detta Società. Il Comune, dip.to IX, UO 2°, con nota prot. n. 50752 del 13 agosto 2007, ha ordinato nuovamente alla EUR s.p.a. di non effettuare le richieste trasformazioni. Tanto in relazione sia al contenuto della deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 25 giugno 2007 (recante la ratifica dell’adesione del Sindaco all’ accordo di programma e qui impugnata anch’essa) ove di demolizione espressamente non si parla, sia al verbale della conferenza di servizi del 19 luglio 2007, onde «… gli interventi di demolizione del Velodromo (Corpo A) proposti, potranno essere eseguiti solo dopo l&#8217;espletamento delle procedure concorsuali previste, in quanto uno dei criteri per la valutazione della selezione dei progetti consiste nella “salvaguardia del carattere e degli elementi qualificanti del complesso architettonico esistente”…». Tale statuizione è stata poi, per altro verso, ribadita dalla citata nota comunale, dip.to V, UO 11°, n. 19819/2007, laddove chiarisce che l&#8217;intervento, di cui all’accordo di programma, non deroga all&#8217;ordinamento vigente circa le opere di demolizione anticipata dell’impianto. <br />	<br />
Tuttavia, l’8 agosto 2007, l’EUR s.p.a. ha avviato, per la pubblicazione in G.U. ed in GUCE, il bando per la gara europea, prevista dall’ accordo di programma, ed avente ad oggetto il concorso di progettazione, suddiviso in due fasi (<i>Concept</i>; progetto preliminare) delle opere recate dall’accordo stesso. In tal gara, presupposto essenziale, anzi requisito stabilito a pena di decadenza è, per l’appalto di progettazione in esecuzione di detto accordo, la demolizione completa del Velodromo.<br />	<br />
Pubblicato il 20 settembre 2007 il testo dell’accordo di programma, la EUR s.p.a. ha allora chiesto al Comune di rimuovere in autotutela le precedenti note soprassessorie alla DIA. Dichiara al riguardo la EUR s. p.a., con la sua nota del 18 luglio 2008, che, nell’ottobre 2007, era stato necessario riprendere i lavori sull’impianto mercé la rimozione del pregiato <i>parquet</i> della pista, denominato <i>doussié</i>, se del caso da recuperare in altro momento. Il Comune, con nota prot. n. 66464 del 5 novembre 2007, ha fatto presente alla EUR s.p.a. di ribadire, allo stato ed in attesa dei pareri degli altri uffici sulla questione da essa prospettata, l’ordine posto dalla nota n. 50752/2007. A seguito del sopralluogo effettuato il giorno successivo, la Commissione stabili pericolanti ha appurato che son state rimosse alcune parti ammalorate dell’impianto ed è stata integrata la recinzione con restauri della cancellata di confine e con l&#8217;apposizione di reti metalliche, misure, queste, ritenute «… conformi a quanto prescritto dalla D.D. 1169/06…». <br />	<br />
Nel frattempo in cui la procedura della gara europea indetta dalla EUR s.p.a. andava avanti, il Comune di Roma, dip.to IX, UO 2°, ha emanato la nota prot. n. 9150 dell’8 febbraio 2008, indirizzata a detta Società ed al Ministero per i beni e le attività culturali. <br />	<br />
Il Comune, che aveva più volte ordinato il blocco d’ogni iniziativa della EUR s.p.a. sugli impianti, adesso ha precisato, richiamata l&#8217;intenzione di tale Società di procedere alla demolizione del Velodromo il giorno successivo all&#8217;aggiudicazione della gara, che «…salvo diverso avviso di codesto Ministero,…ogni intervento connesso alla “trasformazione” del Velodromo Olimpico, dovrà sia rispettare la normativa introdotta dall’ Accordo di programma…, che risultare compatibile con il progetto vincitore del concorso “Città dell’Acqua e del Benessere” …». Il seggio di gara dell’appalto <i>de quo</i>, che il 23 giugno 2008 l’aveva definitivamente aggiudicato, ha precisato dal canto suo che il progetto aggiudicatario rispetta pienamente il contenuto prescrittivo dell&#8217;accordo di programma e prevede, tra l’altro, la completa demolizione di tutto il Velodromo. Sicché la EUR s.p.a., con lettera del 18 luglio 2008 a firma del responsabile del procedimento ing. Arch. Filippo RUSSO (in atti), ha comunicato al Comune di Roma di dar avvio ai lavori di cui alla comunicazione di DIA del 6 agosto 2007, in conformità al contenuto della citata nota comunale n. 9150/2008. Con nota prot. n. 49078 del 22 luglio 2008, il Comune, dip.to IX, UO 2°, preso atto di tutto quanto testé accennato e che il «… progetto (della gara europea – <I>NDE</I>)… prevede la completa demolizione di tutto l’immobile: ipotesi prevista anche dal disposto dell’art. 8 delle N.T.A. dell’Accordo di programma…», conferma il contenuto della precedente nota n. 9150/2008. <br />	<br />
2.4. – Sul punto, il Collegio non può esimersi dall’osservare che, in disparte l’intervenuta demolizione integrale del Velodromo in data 24 luglio 2008, v’è un’ambiguità di fondo nell’atteggiamento reciproco del Comune verso la EUR s.p.a. e viceversa. <br />	<br />
Non è dato sapere quando in effetti sia stata manifestata l’espressa volontà di quest’ultima di procedere alla predetta integrale demolizione. Da una serena lettura degli atti fin qui esaminati nella loro scansione cronologica, il Collegio reputa però ragionevolmente probabile che la Società proprietaria abbia inteso perseguire tal obiettivo fin da quando fu invitata a mettere in sicurezza l’impianto. Non può, però, il Collegio non notare che il Comune, sebbene avesse reputato sufficienti le mere opere di recinzione e di sgombero per mettere il Velodromo in sicurezza, ha verso tutte le attività dell’EUR s.p.a., che s’appalesano <i>ictu oculi</i> preordinate alla demolizione, un comportamento certo inefficace ad impedire tal evento. <br />	<br />
In secondo luogo, il Collegio neppure può non far presente che la demolizione del Velodromo, in linea di massima incoerente con l&#8217;intenzione conservativa di tal impianto contenuta nell’accordo e non obbligata dall’art. 3 sul concorso internazione di progettazione, in realtà è da questa prevista nelle citate NTA, ma soprattutto neppure è esclusa dalle premesse. Infatti, l’accordo indica, tra i principi generali per la progettazione del nuovo impianto, quelli posti dalle linee guida di cui alla citata nota n. 12683/2003, che formano sì parte integrante dell’accordo medesimo, ma per il solo mantenimento del valore paesistico e ambientale dell&#8217;area del Velodromo e non già per la struttura. È vero che, prima della stipulazione di questo erano state emanate le linee guida del 2007, assai più stringenti e precise nel dettare le regole di conservazione architettonica della struttura originaria quale regola del Concorso internazionale di progettazione, ma queste NON sono state poi recepite. <br />	<br />
Per vero, l’accordo di programma è stato stipulato il 1° giugno 2007, ossia dopo l’emanazione, avvenuta il 17 aprile 2007, di queste ultime linee guida, di cui sia il Comune che la EUR s.p.a. avevano piena conoscenza, avendole sottoscritte (per detta Società, erano presenti il Presidente e il responsabile del procedimento) il precedente 30 marzo. L&#8217; accordo si limita a proclamare, in modo per vero solo enfatico, come sia «… indispensabile che il progetto di recupero e di trasformazione sia condizionato al <i>pieno rispetto</i> delle linee guida che <i>saranno</i> elaborate dalla Commissione mista nel documento preliminare alla progettazione, parte integrante del regolamento del Concorso internazionale…». È evidente che, nell’intenzione dei sottoscrittori dell’accordo, l’uso del tempo futuro per le linee guida rimanda ad un documento diverso da quello del 17 aprile 2007, il quale, però, non è agli atti di causa, non è stato indicato dalle parti all’udienza di discussione del ricorso in epigrafe e non si sa, vista l’effettiva integrale demolizione del Velodromo, se poi siano mai state emanate prima dell’aggiudicazione. Anzi, consta in atti la citata missiva del 18 luglio 2007, con cui la EUR s.p.a. fa presente, tra l&#8217;altro, che l’aggiudicazione <i>de qua </i>presuppone proprio la demolizione integrale del Velodromo. <br />	<br />
Non sfugge certo al Collegio che il <i>concept </i>del predetto concorso in pratica delinea il comparto A del nuovo intervento con un disegno assai simile al demolito Velodromo. Che poi ciò sia realmente coerente con le premesse dell’accordo s’appalesa questione ormai non più rilevante, non tanto per l’avvenuta demolizione, ma per il fatto che detto accordo non contiene regole prescrittive della progettazione, ossia di conformazione del regolamento del relativo concorso internazionale, tali da conservare, pure in parte, la struttura originaria del Velodromo. <br />	<br />
2.4. – La terza vicenda, infine, muove dall’apposizione d’un vincolo sull’impianto, a seguito della comunicazione alla EUR s.p.a., con nota del 14 novembre 2007 ed a’sensi dell’art. 14 del Dlg 22 gennaio 2004 n. 42, dell’avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse culturale di cui al precedente art. 10, c. 3, lett. d), effettuata dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il Paesaggio per il Comune di Roma. <br />	<br />
Con tale atto, la Soprintendenza ha avviato il procedimento <i>de quo</i>, «… per l’idea dell’originario impianto planimetrico del complesso sportivo… che rappresenta un indiscusso valore per le soluzioni formali e tecnico-funzionali adottate…», disponendo le misure di salvaguardia del bene ex art. 14, c. 4 del Dlg 42/2004 contro ogni alterazione dello stato dei luoghi senza autorizzazione del Ministero per i bb.aa.cc. Con decreto del 16 aprile 2008, il Direttore regionale per i bb.cc.pp. per il Lazio ha emanato il provvedimento dichiarativo dell’interesse storico- artistico sull’intero complesso del Velodromo Olimpico. Avverso tale statuizione la EUR s.p.a. ha interposto, in data 20 giugno 2008, un gravame gerarchico innanzi al MIBAC, a’sensi dell’art. 16 del Dlg 42/2004 e deducendo vari profili di censura. Con decreto del 15 luglio 2008, il Direttore generale per i bb.aa.ss., artistici ed etno &#8211; antropologici ha accolto il predetto gravame, annullando il provvedimento dichiarativo e rinviando alla Direzione regionale competente per gli atti ulteriori. <br />	<br />
Nel frattempo, a seguito della denuncia penale di alcuni privati, il 23 luglio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro dell’intera struttura. A seguito della posa in opera delle mine per la demolizione, poste dall’ATI Trulli s.p.a. nella struttura del Velodromo Olimpico e stante il timore del loro brillamento incontrollato, la EUR s.p.a. è stata autorizzata dal Prefetto di Roma, in via di somma urgenza e per ragioni di pubblica incolumità, a farle esplodere in modo controllato. Sicché, come s’è detto dianzi, il 24 luglio 2008 il Velodromo Olimpico è stato fatto esplodere, ancorché il relativo dissequestro penale sia avvenuto il 2 agosto 2008 e la relativa consegna sia stata effettuata solo il successivo giorno 4, come certifica la stessa EUR s.p.a. nella sua missiva di pari data. <br />	<br />
3. – Questo essendo, per sommi capi, il quadro fattuale di riferimento, vanno anzitutto disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto dell’interesse qui azionato, sotto il profilo urbanistico – edilizio dell’impugnato accordo di programma. <br />	<br />
Per un verso, infatti, è evidente la <i>vicinitas</i> dell’abitazione del ricorrente all’area oggetto dell’impugnato intervento, essendo questi proprietario frontistante d’un edificio sito su una delle quattro strade, del quartiere EUR in Roma, che delimitano l’originario sito del Velodromo Olimpico. Per altro verso, poiché detto intervento è preordinato alla realizzazione d’un complesso e rilevante insediamento costruttivo polifunzionale —con pluralità di attività di pubblico interesse, economiche, commerciali e ricettive che s’andranno colà ad insediare—, ciò implica un altrettanto evidente aumento del carico urbanistico su un’area finora sì degradata, ma anche disabitata. In altri termini, l’accordo insedia un complesso edilizio in un contesto finora pressoché integralmente residenziale ed in un terreno mai adoperato, fin <i>ab origine</i>, per lo scopo oggi individuato e con vocazione assai diversa. <br />	<br />
Diversa è la considerazione che il Collegio deve svolgere sull&#8217;interesse attoreo circa l’ubicazione del nuovo Velodromo, denominato <i>Casa del ciclismo</i>.<br />	<br />
Per quanto tal nuovo edificio costituisca una parte integrante dell’ intervento edilizio previsto dall’accordo di programma, connesso agli altri due colà indicati, esso sarà insediato in altra zona urbana, distante da quella in cui abita il ricorrente e v’è l’area del demolito Velodromo.<br />	<br />
Non basta allora predicare la predetta connessione funzionale tra edifici a vocazione assai differente e fisicamente distanti per radicare, in capo al ricorrente, il bisogno di tutela giuridica per proteggersi della peculiare ubicazione d’uno di essi in un’area urbana ove costui non risiede. La regola è chiara: nelle controversie sulla realizzazione di interventi edilizi, l&#8217;ordinamento riconosce una posizione qualificata e differenziata, ai fini dell&#8217;interesse ad impugnare i provvedimenti di trasformazione del territorio, a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalle opere contestate (cfr. Cons. St., V, 19 settembre 2008 n. 4528). Ma è parimenti certo che, in concreto, sono legittimati all&#8217;impugnazione solo coloro che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell&#8217; intervento controverso (cfr. Cons. St., IV, 10 aprile 2008 n. 1548). Sicché, se non si può revocare in dubbio l’interesse attoreo contro l&#8217;ubicazione del nuovo insediamento al posto del demolito Velodromo, esso non sussiste per quello nuovo, non avendo il ricorrente nessun reale e stabile collegamento con l’area di nuova allocazione, non dimostrando egli d’esser ciclista, né imprenditore edile, né, infine, soggetto direttamente inciso dalle scelte urbanistiche nelle proprie esigenze ambientali e paesaggistiche quale, p. es., abitante di quella zona. <br />	<br />
Restano così assorbite tutte le censure che il ricorso in esame muove avverso l’insediamento della nuova <i>Casa del ciclismo</i> in area protetta. <br />	<br />
4. – Passando quindi al merito di cui al gravame introduttivo, non ha pregio alcuno il primo mezzo d’impugnazione, con cui il ricorrente contesta, in ordine ad un edificio pubblico e di pubblico interesse quale il Velodromo Olimpico dell’EUR, la possibilità per la EUR s.p.a. d&#8217;alienarlo per usi diversi ed incompatibili rispetto alle regole poste dall’art. 2 del Dlg 17 agosto 1999 n. 304. <br />	<br />
Ora, è certo vero che, stante il citato art. 2, la EUR s.p.a. ha tra i compiti rientranti nel suo oggetto sociale, al contempo, quelli della gestione e della valorizzazione dei beni immobili già appartenenti al disciolto Ente E.U.R. <br />	<br />
Questo, però, non significa che, ai fini d’una sana gestione societaria e, in fondo, dello stesso interesse pubblico, che detti beni debbano restare solo nel patrimonio sociale, quand’anche fossero divenuti ormai inutili, degradati o pericolosi per la pubblica incolumità. È materialmente vero che l’attività dominicale di gestione di tali immobili deve tendere alla valorizzazione e nell’uso di tali beni per gli obiettivi chiaramente indicati dall’oggetto sociale <i>ex lege</i>. Ciò può avvenire, però, soltanto <i>rebus sic stantibus</i>, ossia finché la natura e la realtà fisica di ciascun bene possano supportare, secondo gli ordinari canoni di ragionevolezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e delle imprese pubbliche, la funzione <i>ab origine</i> impressa ai beni stessi. <br />	<br />
Né certo sfugge al Collegio che il Velodromo, specie dopo gli interventi strutturali del 1968 potrebbe in astratto essere recuperato, anche alla sua funzione originaria. Tuttavia, nella specie indiscutibile è, per ammissione di tutte le parti, non solo, o non tanto lo stato di degrado del Velodromo, in sé poco significativo, ché l’abbandono dell’impianto e le rovine di alcuni edifici o di certe strutture sarebbero stati pur sempre rimediabili. È a tutti chiara, in realtà, la perdita d’ogni interesse, da parte degli enti sportivi (compreso il CONI), circa l&#8217;utilizzabilità dell’impianto stesso da un tempo ben anteriore ai fatti di causa. Né i documenti allegati all&#8217;impugnato accordo hanno mai considerato realistico, secondo il criterio di ragionevolezza sotteso alle valutazioni tecniche, il recupero dell&#8217;impianto alla funzione sportiva originaria, oltre che per il costo eccessivo, pure per la necessità di prevedere un impianto più piccolo e più adatto alle competizioni ciclistiche.<br />	<br />
Da ciò discende che, anche ad estendere al massimo il concetto di funzionalizzazione dei beni patrimoniali della EUR s.p.a. e per quanto le stesse Amministrazioni intimate continuino ad affermare la necessità che la città di Roma si doti d’un nuovo velodromo —tant’è che l&#8217;accordo impugnato ne prevede apposta quello denominato <i>Casa del ciclismo </i>—, non per ciò solo tale funzione dev’esser <i>sic et simpliciter </i>ed a qualunque costo mantenuta nel Velodromo Olimpico, anche quando sia reputata irrealizzabile sotto un profilo non tanto fisico o costruttivo, quanto d’un corretto e razionale rapporto tra costi e benefici d’una siffatta operazione meramente restauratrice.<br />	<br />
Con il secondo mezzo di gravame, il ricorrente lamenta l’assenza di recupero e di valorizzazione dell’impianto, nonché dei presupposti per la trasformazione del Velodromo, appunto alla luce delle indicazioni delle più recenti opinioni della dottrina. <br />	<br />
La tesi non coglie nel segno, anzitutto perché, lo s’è già detto, l&#8217;impugnato accordo non ha fatto proprie le linee guida del 2007, soffermandosi solo su quelle della nota n. 12683/2003, con cui la Commissione Mista ha sì formulato indicazioni sulla progettazione, ma che è stata espressamente richiamata dall’accordo stesso non <i>in toto</i>, bensì con riferimento solo «… per il mantenimento del valore paesistico e ambientale dell’area…». In secondo luogo, l’accordo non solo, nel suo preambolo e nel suo testo ed in base a quella parte del documento del 2003 recepita, mira a salvaguardare la sola idea dell’originario impianto plani-altimetrico del Velodromo, ma soprattutto non ne esclude la demolizione totale, in sé non irrazionale, ma anzi consequenziale rispetto al tipo di salvaguardia effettivamente perseguito. Né basta: sul Velodromo, ancorché magnificato dalla dottrina stessa come un’opera significativa dell’architettura contemporanea, non v’era e non v’è alcun vincolo attuale, onde esso è stato trattato come un qualunque altro edificio moderno, quando ne deperisce la struttura e non v’è alcun interesse giuridicamente rilevante a conservarla e/o a mantenerne l’originaria funzione. Posto che il ricorrente nulla impugna circa tali specifici aspetti, solo quella parte delle linee guida del 2003, che l’accordo sussume, è l’ unico dato sensibile di valorizzazione dell’idea e non della struttura dell’impianto, d’altro canto poi trasfusa nel <i>Concept </i>della progettazione, il quale appunto in parte imita, trasfigurandone ed aggiornandone il modello, l’idea architettonica del Velodromo, anche sotto il profilo dell’ imposto altimetrico e dell’orientamento. <br />	<br />
Scolorano allora le doglianze del ricorrente dell’omessa considerazione d’ogni progetto diverso ed alternativo, ossia preordinato al solo recupero integrale del Velodromo Olimpico. Al riguardo, il ricorrente non offre alcun serio principio di prova contraria circa la non attualità d’un interesse sportivo al mantenimento del Velodromo come tale. Anzi, la progettazione della <i>Casa del ciclismo</i>, con dimensioni e struttura ben diverse rispetto a quello dell’impianto in esame, dimostra appunto l’irrecuperabilità (non fisica, ma) operativa del Velodromo Olimpico. Non avendo il ricorrente contestato, mercé un’impugnazione formale, né il mancato recepimento delle linee guida del 2007, né l&#8217;omessa apposizione del vincolo, né l’eventuale illegittimità della perdita dell’interesse sportivo verso l’assetto attuale (<i>rectius</i>, all’assetto prima dell’esplosione del 24 luglio 2008) del Velodromo, s’appalesa non irrazionale la scelta della EUR s.p.a. di mettere a profitto, in una con le altre destinazioni di servizio pubblico, un’area degradata e non più facilmente recuperabile all’uso primigenio. <br />	<br />
Neppure convince il terzo motivo, ché nella specie a nulla sarebbe comunque servito il preteso coinvolgimento, nell’ambito della procedura di formazione dell’impugnato accordo del Ministro per le politiche giovanili (oggi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport). Come s’è già visto, sul Velodromo Olimpico da lungo tempo s’esaurì l’interesse del CONI, gestore e non proprietario di detto impianto, ad un suo proficuo ed efficace uso sportivo, né consta il benché minimo indizio d’un possibile <i>revirément</i> d’opinione di tal ente o della competente Federazione sportiva. <br />	<br />
Neppure ha gran senso, ad avviso del Collegio, la pretesa che l&#8217;intervento costruttivo in esame dovesse esser sottoposto ad una procedura di VIA per quanto attiene ai comparti A) e B). Assodata nella specie l’applicabilità, <i>ratione temporis</i>, del DPR 12 aprile 1996, rettamente la Regione intimata ha escluso la soggezione dell’intervento stesso ad una procedura di VIA, in quanto esso, per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali, rientra nella categoria di cui all’All. II), § 10, lett. b) della dir. n. 85/337/CEE, essendo per vero preordinato alla realizzazione d’un progetto di riassetto urbano, in variante allo strumento urbanistico di Roma per effetto dell’art. 34 del Dlg 267/2000. Sicché esso è da sottoporre, come poi in effetti è stato, alla mera verifica sull&#8217;applicabilità della VIA a’sensi dell’art. 1 del DPR 12 aprile 1996, né ad un diverso risultato si sarebbe potuto pervenire sol perché l’accordo reca pure l’insediamento del nuovo Velodromo. In realtà, quest’ultimo, per il quale attualmente v’è solo l’atto d’obbligo della EUR s.p.a. in vista del suo finanziamento e sempre che essa ottenga poi i necessari nulla-osta all’edificazione, va appunto valutato in sé non solo perché realizza un intervento fisicamente distinto da quelli dei comparti A) e B) — invece già in corso di progettazione ed intesi a creare edifici multifunzionali e d’interesse pubblico—, ma soprattutto perché il ricorrente non ha titolo di dolersi se ed in qual misura il nuovo Velodromo sarà realizzato. <br />	<br />
In altri termini, che le parti dell’accordo impugnato abbiano inteso, tra l’altro, porre in essere la <i>Casa del ciclismo</i>, per dotare la Capitale d’un impianto acconcio, non è revocabile in dubbio. Meno certo invece è come poi questo, a cagione della sua localizzazione, potrà esser in concreto realizzato, fermo, però, restando che quest’aspetto, oltre a non evidenziare alcuna posizione differenziata in capo al ricorrente sì da giustificarne le censure, è di là da venire e non può esser assimilato alle vicende dei comparti A) e B), già progettati. Né a fondare la necessità della VIA basta l’assunto attoreo circa l’insufficienza degli accertamenti d’impatto acustico, trasportistico e della qualità dell’aria, in assenza d’ un sia pur minimo, ma serio argomento a confutazione dei calcoli effettuati dalle Amministrazioni intimate. <br />	<br />
È appena da osservare poi quanto sia manifestamente irrilevante l&#8217; omessa menzione, nel corpo dell’impugnato accordo, del parere di <i>Roma Natura</i>, ente di promozione delle aree di pregio ambientale del Comune di Roma, come reso avanti alla Regione Lazio in sede di verifica per la sottoponibilità, o meno, dei comparti A) e B) alla VIA, essendo questo un soggetto estraneo all’accordo e non coinvolto nella sua esecuzione in questa fase. <br />	<br />
Neppure convince la circostanza, in sé materialmente vera, che <i>ab origine</i> il nuovo PRG di Roma, in sede d’adozione, avesse considerato l’ area del Velodromo Olimpico degna di tutela. Tal prescrizione fu fatta mentre ancora l’accordo era <i>in itinere</i> e non chiari erano tuttora quale tipo di conservazione sarebbe stata necessaria, né il contenuto delle future linee-guida del 2003 (si badi, le uniche assunte da detto accordo) e neppure erano stati formulati gli atti d’indirizzo sul contenuto di questo. In questo momento, invece e grazie all’art. 105, c. 3-ter delle NTA del PRG stesso, l’intervento <i>de quo</i> è stato definitivamente inserito nelle relative prescrizioni, trattandosi appunto d’una variante statuita in pendenza del procedimento d’approvazione del nuovo piano. <br />	<br />
Infine, del tutto inutile è l’invocato parere del Municipio XII di Roma sull’accordo, in quanto tale ente territoriale non ha competenze in materia di pianificazione né urbanistica, né ambientale, onde il suo parere non è una sorta di codecisione con i soggetti che, attraverso l&#8217;accordo ex art. 34 del Dlg 267/2000, hanno la facoltà di variare e/o d&#8217;integrare gli strumenti urbanistici. <br />	<br />
5. – Passando ora alla disamina dei motivi aggiunti depositati il 30 maggio 2008, si può tralasciare, per l’evidente sua infondatezza, la doglianza d’illegittimità derivata, avendo già il Collegio interamente disatteso il gravame introduttivo.  <br />	<br />
Ciò posto, pure da rigettare è il primo motivo, con cui il ricorrente si duole dell’impossibilità per il nuovo PRG, a pena di manifesta incoerenza tra destinazione di zona e principi di pianificazione, di sussumere automaticamente, sol perché è intervenuto tra la sua adozione ed il procedimento di codecisione Comune/Regione Lazio, l’impugnato accordo. Invero, l’area interessata da quest’ultimo rientra negli ambiti a pianificazione particolareggiata ex art. 62 delle NTA del PRG, sicché tale accordo funge da strumento urbanistico di secondo livello per normare un’area ormai dimessa nella sua funzione originaria ed alla quale è stata impressa una destinazione multifunzionale, mantenendo, pur se in parte la precedente vocazione sportiva. <br />	<br />
Non irrazionale, né discriminatorio s’appalesa, una volta così puntualmente definito l’ambito dell’intervento particolareggiato da parte dell’accordo, di trasfonderne il contenuto nel nuovo PRG, pure per meglio raccordare l’intervento particolare all’interno delle norme di piano. Una volta acquisita la perdita dell’originaria destinazione del Velodromo Olimpico, di fatto irreversibile, a nulla vale più predicare che, all’inizio il PRG l’aveva inserito nell’ambito della <i>Città storica</i>, in quanto, in disparte una certa qual vaghezza della definizione di questa, l&#8217;assenza d’un vincolo specifico su un bene giustifica la possibilità della sua trasformazione, essendo in continuo divenire anche i tessuti urbani in cui esso s’inserisce. Sicché rettamente il Comune intimato ha voluto assumere l’oggetto dell’accordo tra le destinazioni del nuovo PRG. Tanto anche per definire <i>de jure</i> la definitiva dismissione di quelle, tra le originarie previsioni, che, come nella specie, si sono poi rivelate o formalistiche, oppure inadeguate alla realtà del nuovo tessuto urbano. <br />	<br />
Ed anche a voler accedere alla tesi attorea —secondo cui il nuovo PRG avrebbero dovuto tener conto solo di quegli ambiti a pianificazione particolareggiata approvati prima della sua adozione—, tale soluzione non avrebbe alcun’utilità, non comprendendosi perché mai già da subito, ossia in sede d’adozione stessa, il piano non possa immediatamente trasfonderli in sé.<br />	<br />
Quanto al secondo motivo, non pare al Collegio che di per sé, ossia in disparte l’intervenuta demolizione del Velodromo Olimpico —cui, in varia guisa, tanto il Comune intimato, quanto la EUR s.p.a. hanno teso o, comunque, non l’hanno mai esclusa—, l’intervento costruttivo previsto dall’impugnato accordo, ancorché assunto nella forma ex art. 34 del Dlg 267/2000, sia manifestamente incoerente con le invarianti strutturali e strategiche del nuovo PRG. <br />	<br />
Non sfugge al Collegio, che gli accordi di programma per essere corretti e correttamente utilizzati, debbano rappresentare l&#8217;attuazione della principale strategia del PRG, altrimenti appalesandosi interventi episodici ed eversivi del piano. Infatti, il c.d. <i>pianificar facendo </i>è non già l’uso disinvolto di strumenti in variante per occupare ogni area libera e renderla edificabile, bensì, ed al contempo, l’attuazione di programmi puntuali e di linee-guida di regolazione del territorio, purché entrambi stabiliti dalle invarianti strategiche del piano o da queste facilmente desumibili. Ferme, quindi, le componenti strutturali del PRG il contenuto dell’impugnato accordo non si pone in contrasto con siffatte componenti del nuovo piano. La modifica della collocazione del Velodromo Olimpico dalla <i>Città storica </i>alla <i>Città della trasformazione</i> non è che la formalizzazione dell’uso dinamico di un’area che, nella più rosea delle previsioni delle linee-guida del 2007 (come s’è visto, NON recepite dall’accorso stesso), avrebbe comportato al più una parziale conservazione della struttura e la radicale trasformazione di tutto lo spazio residuo. <br />	<br />
Tanto non volendo considerare che, per quanta predicati siano stati i pregi artistici e storici del Velodromo, aldilà d’un estemporaneo (e, come s’è visto, annullato) intervento della Soprintendenza romana, nessun vincolo di tutela stringente v’era o v’è mai stato sull’impianto. <br />	<br />
Né appare significativo il richiamo attoreo al fatto, in sé materialmente vero, che la Carta della qualità non sia stata aggiornata, per ciò che attiene al Velodromo Olimpico ed al suo valore storico &#8211; architettonico, a seguito dell’impugnato accordo. La ragione è semplice: aldilà dell’enfasi del contenuto e delle definizioni più o meno altisonanti colà contenute, la predetta Carta non ha alcun valore né prescrittivo, né vincolante, né programmatico. Essa, al più, serve a guidare la progettazione della città in divenire e di quella storica affinché ciò possa conservare il patrimonio storico, monumentale ed artistico, onde il suo aggiornamento, o meno nulla aggiunge o toglie alla potestà pianificatoria e, soprattutto, alla competenza degli enti deputati a normare il territorio. <br />	<br />
Non maggior pregio ha la tesi sull’obbligo di ripubblicazione dell’ accordo <i>de quo</i> a’sensi dell’art. 10 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, in disparte il fatto che esso fu debitamente pubblicato, tant’è che il ricorrente poté impugnarlo entro il termine decadenziale decorrente da siffatta pubblicazione. Al riguardo, la sussunzione, da parte del PRG, di tutti gli accordi di programma <i>medio tempore </i>approvati costituisce non un <i>quid novi </i>o una vera e propria variante ad uno strumento urbanistico approvato ed efficace, bensì un segmento dell’unitario procedimento di formazione progressiva del nuovo piano (arg. ex Cons. St., IV, 5 marzo 2008 n. 927). In ogni caso, tal adempimento non può esser certo invocato per l’accordo <i>de quo</i>, che sicuramente non rappresenta un caso di rielaborazione profonda e completa del nuovo PRG e, quindi, non soggiace all’art. 10 della l. urb. (arg. ex Cons. St., IV, 10 agosto 2004 n. 5492).<br />	<br />
Del pari non occorre un nuovo pronunciamento del Consiglio comunale, ché l’impugnato accordo è uno strumento particolareggiato, che non modifica sostanzialmente la struttura portante del nuovo PRG di Roma. Non ha senso il richiamo attoreo alla procedura d&#8217;apposizione del vincolo storico-artistico, in quanto tal evento è accaduto, e s’è esaurito del tutto mercé l’annullamento da parte del MIBAC, ben dopo l&#8217; approvazione dell’accordo stesso. Non v’è spazio, nella specie, per una nuova Valutazione ambientale strategica per il solo PRG in relazione all’intervento costruttivo sul Velodromo Olimpico, avendovi già provveduto le parti dell’accordo nei documenti colà allegati. <br />	<br />
6. – Il ricorso in epigrafe va così disatteso, ma la complessità e la novità della questione e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 10626/2007 in epigrafe e lo respinge per la restante parte. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009.<br />	<br />
Luigi TOSTI, PRESIDENTE   <br />	<br />
Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2428/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2428</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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