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	<title>2422 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2422 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2011 n.2422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-4-2011-n-2422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-4-2011-n-2422/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2011 n.2422</a></p>
<p>Pres. Coraggio Est. Contessa Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti V. Falce, P. Fattori, A. Lirosi e M. Martinelli) c/ AGCM (Avv. Stato). 1. Pubblicità ingannevole – Messaggio promozionale – Carrier – Responsabilità per illecito anticoncorrenziale – Configurabilità – Condizioni – Remunerazione &#8211; Ragioni. 2. Pubblicità ingannevole – Operatore economico – Presunzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-4-2011-n-2422/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2011 n.2422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-4-2011-n-2422/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2011 n.2422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Coraggio  <i>Est.</i> Contessa<br /> Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti V. Falce, P. Fattori, A. Lirosi e M. Martinelli) c/ AGCM (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole – Messaggio promozionale – Carrier – Responsabilità per illecito anticoncorrenziale – Configurabilità – Condizioni – Remunerazione &#8211; Ragioni. 	</p>
<p>2. Pubblicità ingannevole – Operatore economico – Presunzione di colpa – Onere della prova &#8211; Ripartizione.	</p>
<p>3. Pubblicità ingannevole &#8211; Messaggio promozionale – Carrier – Responsabilità per illecito anticoncorrenziale – Configurabilità – Condizioni – Controllo – Omissione.	</p>
<p>4. Pubblicità ingannevole &#8211; Messaggio promozionale – Carrier – Sanzione – Ammontare – Superiore alla sanzione del realizzatore del messaggio – Irragionevolezza.	</p>
<p>5. Pubblicità ingannevole – AGCM – Sanzione – Determinazione – Discrezionalità – Sussiste – Sindacato del G.A. – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità ingannevole, il carrier del messaggio promozionale è responsabile della diffusione della promozione  se riceve una remunerazione per il servizio svolto consistente in un compenso pari ad una quota del costo addebitato ai clienti per i servizi acquistati (c.d. revenue share). Infatti, tale soggetto partecipa volontariamente alla condotta dell’operatore che realizza la pubblicità ingannevole.	</p>
<p>2. In tema di pubblicità ingannevole, sussiste una presunzione di colpa in ordine all’illecito anticoncorrenziale a carico dell’operatore economico che ha diffuso la promozione gravando su quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa.	</p>
<p>3. In tema di pubblicità ingannevole, il carrier dei messaggi promozionale è responsabile della diffusione della pubblicità se non pone in essere un adeguato sistema di controllo tale da impedire il verificarsi dell’illecito anticoncorrenziale.	</p>
<p>4. In tema di pubblicità ingannevole è irragionevole sottoporre il carrier del messaggio ad una  sanzione di ammontare superiore rispetto a quella inflitta all’operatore che ha realizzato e diffuso il messaggio promozionale.	</p>
<p>5. L’attività dell’AGCM di determinazione dell’ammontare della sanzione per pubblicità ingannevole costituisce esplicazione di discrezionalità; pertanto l’operazione valutativa posta in essere dall’Autorità non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità laddove risulti congruamente motivata e priva di vizi logici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02422/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02598/2009 REG.RIC.<br />	<br />
N. 02831/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2598 del 2009, proposto dalla <br />	<br />
<b>soc. Telecom Italia S.P.A</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Falce, Piero Fattori, Antonio Lirosi e Marco Martinelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo &#038; Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>M-Platform S.r.l., <br />	<br />
Zero9 S.p.A., <br />	<br />
Lamoratta Andrea; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2831 del 2009, proposto dall’Au<i></b></i>torità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Telecom Italia S.p.a., <br />	<br />
Zero 9 Spa, <br />	<br />
Lamoratta Andrea c/o Muscolino; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>M-Platform S.r.l. <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione, I n. 10465/2008, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER INGANNEVOLEZZA DI MESSAGGI PUBBLICITARI</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati così come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A seguito di alcune richieste di intervento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora innanzi: ‘l’A.G.C.M.’) comunicava alla soc. M-Platform s.r.l., nella sua qualità di operatore pubblicitario, l’apertura di un procedimento per pubblicità ingannevole ai sensi del Tit. III, Capo II, Sez. I (artt. 19-27) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (‘codice del consumo’, nella formulazione <i>ratione temporis</i> vigente) in relazione ad alcuni messaggi diffusi da tale società sul proprio sito internet e attraverso pubblicità televisive.<br />	<br />
Il procedimento veniva avviato anche nei confronti della soc. Zero9 s.p.a. (in qualità di committente dei messaggi oggetto di indagine) e dell’appellante Telecom Italia s.p.a. in qualità di presunto operatore pubblicitario, co-autore dei messaggi oggetto di contestazione.<br />	<br />
In particolare, l’A.G.C.M. contestava all’operatore pubblicitario, al committente e al gestore telefonico di aver diffuso messaggi ingannevoli per i propri potenziali fruitori in relazione alle effettive condizioni economiche cui sarebbe stata subordinata l’offerta di servizi di incontri al buio, nonché di trasmissione di suonerie e contenuti per telefoni cellulari.<br />	<br />
In concreto, era accaduto:<br />	<br />
&#8211; che la società M-Platform (nella sua qualità di autore e su incarico della soc. Zero9) avesse pubblicizzato su alcuni siti internet e attraverso alcune pubblicità televisive l’offerta di servizi c.d. ‘a valore aggiunto’ (es.: relativi allo scaricamento<br />
&#8211; che la soc. M-Platform avesse svolto il ruolo c.d. di ‘<i>content provider</i>’ (fornendo il contenuto ideativo del servizio offerto al pubblico), mentre ciascuno dei gestori telefonici aveva svolto il ruolo di ‘<i>carrier’</i> dei messaggi, mettendo a<br />
&#8211; che il meccanismo di remunerazione del servizio era basato sul c.d. ‘<i>revenue sharing</i>’, con la conseguenza che ai gestori telefonici venisse versata una percentuale del fatturato telefonico complessivo generato dalla vendita di contratti multimedi<br />
Con provvedimento adottato nell’adunanza del 3 agosto 2007, l’Autorità così decideva:<br />	<br />
&#8211; riteneva che la soc. M-Platform e la committente dei messaggi Zero9 avessero effettivamente realizzato un’ipotesi di pubblicità ingannevole (sanzionabile ai sensi degli articoli 20 e segg. del d.lgs. 206 del 2005), avendo omesso in maniera sostanzialmen<br />
La condotta in tal modo posta in essere, quindi, concretava gli estremi dell’ingannevolezza ai sensi della lettera <i>b</i>) del comma 1 dell’art. 20, d.lgs. 206, cit.<br />	<br />
Sul punto non vi è contestazione nell’ambito del presente giudizio;<br />	<br />
&#8211; riteneva, altresì, che nell’ambito della complessiva vicenda anche gli operatori telefonici (e, in particolare, l’odierna appellante) avessero assunto la qualifica di ‘operatori pubblicitari’, in quanto sostanzialmente co-autori dei messaggi contestati<br />
Sotto tale aspetto, l’Autorità riteneva che sussistessero tre elementi/indici rivelatori della richiamata qualificabilità come co-autori dei messaggi contestati:<br />	<br />
<i>a</i>) in primo luogo, l’esistenza di un potere (preventivo e successivo) di verifica sul contenuto dei messaggi pubblicitari, riconosciuta (sia pure, secondo modulazioni diverse) dai contratti stipulati con il <i>content provider</i> M-Platform (primo elemento di responsabilità editoriale);<br />	<br />
<i>b</i>) in secondo luogo, la circostanza per cui i gestori telefonici avessero espressamente consentito l’utilizzo dei propri loghi e segni distintivi nell’ambito delle operazioni pubblicitarie relative ai servizi reclamizzati, in tal modo palesando il proprio coinvolgimento diretto nell’ambito delle operazioni reclamizzate (secondo elemento di responsabilità editoriale);<br />	<br />
<i>c</i>) in terzo luogo, il fatto che i gestori telefonici avessero tratto un diretto vantaggio economico dalle operazioni contestate dal momento che (in base al meccanismo del c.d. ‘<i>revenue sharing</i>’) i proventi derivanti dal traffico telefonico sulla numerazione a decade 4 nella specie utilizzata (numero 48282) venivano ripartiti fra il fornitore di contenuti e gli stessi operatori telefonici.<br />	<br />
&#8211; Secondo l’Autorità, in particolare, “<i>il concetto di operatore pubblicitario. Nell’ambito delle figure di committente, autore e coautore del messaggio, [può] ricomprendere anche i soggetti che hanno partecipato alla programmazione e confezionamento de<br />
&#8211; Con il provvedimento impugnato in prime cure, quindi, l’Autorità condannava la società appellante a una sanzione pecuniaria, che determinava in euro 43.100.<br />	<br />
Il provvedimento in questione veniva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dalla soc. Telecom Italia (ricorso n. 10194/07).<br />	<br />
Con la pronuncia oggetto del presente appello, il Tribunale adìto così provvedeva:<br />	<br />
&#8211; respingeva il ricorso dell’odierna appellante in relazione alla parte del provvedimento sanzionatorio con cui era stata riconosciuta la sua qualificabilità come operatore pubblicitario e co-autore dei messaggi pubblicitari contestati;<br />	<br />
&#8211; osservava che l’argomento dell’A.G.C.M. (fondato sulla figura del soggetto ‘co-autore’ del messaggio) non avesse introdotto nell’ordinamento una figura di carattere sistematicamente spurio, in quanto la sua enucleazione risultava compatibile con la prev<br />
&#8211; riteneva che il ragionamento svolto dall’Autorità fosse scevro da vizi logici e giuridici per la parte in cui aveva ritenuto la sussistenza di tre elementi/indici rivelatori della richiamata qualificabilità delle compagnie telefoniche come operatori / c<br />
In particolare, il Tribunale riteneva complessivamente giustificato il giudizio dell’Autorità per quanto concerne la sussistenza: <i>a</i>) di due elementi di responsabilità di tipo editoriale (il potere di verifica sui contenuti dei messaggi e il consenso all’utilizzo dei segni distintivi), nonché <i>b</i>) di un elemento di responsabilità di tipo economico (derivante dal diretto vantaggio che il meccanismo di remunerazione in concreto utilizzato assicurava ai gestori telefonici).<br />	<br />
&#8211; per quanto concerne il merito fattuale delle censure avanzate da ciascuno dei ricorrenti, il Tribunale riteneva che l’esame dei contratti intercorsi con la soc. M-Platform e la concreta gestione del rapporto confermasse (e non smentisse) il giudizio cir<br />
&#8211; per quanto concerne, invece, la quantificazione della sanzione, il primo Giudice riteneva illegittimo e incongruo l’operato dell’Autorità, la quale aveva finito per assoggettare ad una sanzione di ammontare inferiore l’autore principale della condotta (<br />
Le sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dalla soc. Telecom Italia, la quale ne lamentava sotto vari profili l’erroneità e ne chiedeva l’integrale riforma (ricorso in appello n. 2598/09). <br />	<br />
La medesima pronuncia veniva, altresì, impugnata dall’A.G.C.M. per il capo relativo all’annullamento della determinazione relativa al <i>quantum</i> della sanzione (ricorso n. 2831/09).<br />	<br />
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2011, presenti i Difensori delle parti costituite come da verbale d’udienza, i ricorsi venivano trattenuti in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società operante nel settore della telefonia mobile avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui è stato accolto (ma solo in parte) il ricorso proposto avverso il provvedimento del 2007 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora innanzi: ‘l’A.G.C.M.’) li ha qualificata come ‘operatore commerciale’ e ‘co-autore’ di alcuni messaggi pubblicitari ingannevoli assoggettati a sanzione ai sensi degli articoli 20 e segg. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (nella formulazione <i>ratione temporis</i> vigente), rigettando per il resto il ricorso in questione.<br />	<br />
Giunge, altresì, in decisione il distinto ricorso proposto dall’A.G.C.M. avverso il capo della richiamata sentenza con cui è stata annullata per irragionevolezza la parte del provvedimento contestato in cui veniva in concreto determinato il <i>quantum</i> della sanzione irrogata, assoggettando i gestori telefonici (nella loro veste di co-autori della condotta) ad una sanzione di importo superiore rispetto a quella disposta per il <i>content provider</i> autore in senso principale della medesima condotta.<br />	<br />
2. In primo luogo, il Collegio ritiene di disporre la riunione degli appelli in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).<br />	<br />
5. Con il ricorso in appello n. 2598/09, la soc. Telecom Italia chiede la riforma della sentenza n. 10465/08 per i seguenti motivi.<br />	<br />
In primo luogo, la società in questione lamenta l’erroneità della pronuncia del T.A.R. per la parte in cui ha ritenuto che essa fosse qualificabile come operatore pubblicitario (<i>rectius</i>: coautore dei messaggi all’origine del procedimento sanzionatorio), sussistendo i due requisiti della responsabilità editoriale e del vantaggio economico connesso alla loro diffusione.<br />	<br />
Al contrario, l’esame delle pertinenti circostanze avrebbe certamente portato ad escludere qualunque forma di responsabilità editoriale nell’ideazione e realizzazione dei contenuti vietati.<br />	<br />
In definitiva, l’accollo di responsabilità in capo all’appellante sarebbe possibile solo a condizione di plasmare un’ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui.<br />	<br />
Con un secondo argomento, Telecom Italia osserva che, laddove i primi Giudici avessero esaminato con sufficiente approfondimento le pattuizioni contrattuali intercorso con la soc. M-Platform, non avrebbero potuto che escludere la sussistenza di una qualunque responsabilità di tipo editoriale in capo al soggetto <i>carrier</i>.<br />	<br />
Ed infatti, il contratto in questione avrebbe – sì – consentito al <i>carrier</i> di prendere conoscenza del contenuto delle campagne pubblicitarie diffuse dal <i>content provider</i>, ma non avrebbe in alcun modo determinato un coinvolgimento dell’operatore telefonico nell’ideazione, elaborazione e realizzazione del messaggio, limitandosi – piuttosto – ai soli controlli finalizzati alla verifica della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.<br />	<br />
Né le richiamate clausole contrattuali (e, in particolare, gli articoli 2, 6 e 8) potrebbero in alcun modo essere intese come conferitive di un obbligo (sostanzialmente pubblicistico e riservato all’Autorità di settore) di generalizzato controllo del contenuto dei messaggi e di prevenzione della commissione di illeciti attraverso il mezzo posto a disposizione.<br />	<br />
E ancora, una siffatta forma di responsabilità non sarebbe configurabile in base alle disposizioni di cui all’art. 18, d.m.145 del 2006, atteso che tale decreto (come si è detto in precedenza) si limiterebbe a configurare un’esclusiva responsabilità del <i>content provider</i> per il contenuto dei messaggi oggetti di diffusione, esonerando il soggetto <i>carrier</i> da qualsiasi tipo di responsabilità di tipo editoriale.<br />	<br />
Del resto, il decreto in questione limiterebbe il coinvolgimento dell’operatore telefonico ai soli profili di natura tecnica connessi al servizio di trasporto dei dati offerto.<br />	<br />
Inoltre, una forma di diretta responsabilità in capo all’operatore telefonico non sarebbe individuabile:<br />	<br />
&#8211; né in conseguenza del consenso all’utilizzo del proprio logo;<br />	<br />
&#8211; né in considerazione del particolare meccanismo di remunerazione convenuto (si tratta del più volte richiamato meccanismo del c.d. ‘<i>revenue sharing</i>’);<br />	<br />
&#8211; né – più in generale – alla luce delle previsioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 206 del 2005, il quale considera ‘operatore pubblicitario’ anche il proprietario del mezzo di diffusione, ma alla sola condizione (che qui non sussisterebbe) in cui il <i>ca<br />
6. Gli argomenti dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, non possono trovare accoglimento.<br />	<br />
7.1. Come si è detto in premessa, l’Autorità ha ritenuto che il complesso delle pertinenti circostanze deponesse nel senso che la società appellante fosse a pieno titolo individuabile quale soggetto co-autore delle campagne pubblicitarie in contestazione e che, pertanto, essa fosse responsabile a titolo proprio per la fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 206 del 2005.<br />	<br />
Si è, altresì, detto che l’Autorità ha fondato tale affermazione a) sull’elemento di responsabilità editoriale riferito al potere di verifica sui contenuti dei messaggi; b) sull’elemento di responsabilità editoriale derivante dal consenso all’utilizzo dei propri segni distintivi nell’ambito della campagna pubblicitaria; c) dall’elemento di vantaggio economico derivante dal particolare meccanismo di remunerazione del c.d. ‘<i>revenue sharing</i>’.<br />	<br />
7.2. La società appellante ha contestato la richiamata prospettazione osservando:<br />	<br />
&#8211; quanto all’elemento a), che nessuno effettivo apporto fosse stato arrecato dall’operatore telefonico all’attività di ideazione, realizzazione e diffusione dei contenuti;<br />	<br />
&#8211; quanto all’elemento b), che l’utilizzo del proprio logo non avesse alcuna finalità pubblicitaria (né avrebbe in alcun modo potuto averla), ma servisse unicamente a fornire un apporto informativo di carattere ‘neutrale’ alla clientela circa i servizi off<br />
&#8211; quanto all’elemento sub c), l’esistenza di un meccanismo di remunerazione delle risorse di banda poste a disposizione del <i>content provider</i> non testimonierebbe in alcun modo una cointeressenza circa gli obiettivi e i risultati della campagna pubbl<br />
8. Il Collegio ritiene che tali argomenti non possano essere accolti.<br />	<br />
8.1. Ad avviso del Collegio, infatti, la chiave di volta sotto il profilo logico e strutturale nell’esame della questione appena divisata è rappresentata dalla scelta (tradotta in puntuali pattuizioni negoziali) di individuare un meccanismo di remunerazione per la realizzazione delle campagne pubblicitarie oggetto di censura tale da determinare una diretta cointeressenza dell’operatore telefonici che veicolava i messaggi (c.d. ‘<i>carrier’</i>) nella diffusione dei messaggi e, in ultima analisi, nella migliore riuscita della campagna pubblicitaria in termini di diffusione e remuneratività.<br />	<br />
8.2. Il richiamato meccanismo di remunerazione comportava che l’operatore telefonico si impegnasse a riconoscere alla soc. M-Platform, a titolo di corrispettivo, una quota del costo addebitato al cliente per ogni contenuto/servizio da questi acquistato. La parte restante del prezzo corrisposto dal cliente per i servizi forniti dal <i>content provider</i> veniva trattenuta dall’appellante a titolo di ‘<i>revenue share</i>’, ossia di percentuale sul fatturato complessivo generato dalla vendita dei contenuti multimediali da parte della soc. M-Platform.<br />	<br />
Ebbene, il Collegio ritiene che la scelta di collegare la messa a disposizione delle proprie risorse di banda all’operatività del richiamato meccanismo di remunerazione non si traduca nella pura e semplice cessione delle richiamate risorse a un operatore terzo e distinto secondo normali condizioni di mercato, ma si risolva nella volontaria e consapevole partecipazione a un’iniziativa di tipo imprenditoriale finalizzata alla messa a disposizione dei richiamati servizi e alla massimizzazione degli utili conseguentemente ritraibili.<br />	<br />
Ora, l’aver consapevolmente optato per un meccanismo di remunerazione il quale collegava in modo inscindibile l’apporto degli operatori telefonici (indispensabile alla realizzazione e diffusione della campagna pubblicitaria) al ritorno economico dell’iniziativa, mediante un sistema di sostanziale compartecipazione sul ricavato, giustifica appieno il giudizio dell’Autorità, la quale ha ritenuto che in tal modo operando le compagnie telefoniche avessero giustificato un giudizio di riferibilità soggettiva delle campagne pubblicitarie nel loro complesso.<br />	<br />
Al riguardo si osserva:<br />	<br />
&#8211; che la circostanza per cui le compagnia telefonica appellante ritraesse una quota percentuale dei proventi del traffico telefonico generato attraverso la fornitura dei servizi offerti dalla società M-Platform e Zero9 rende chiaro che la prima non si lim<br />
&#8211; che l’opzione per un siffatto meccanismo di remunerazione eccedesse di certo il<i> quid minimum</i> reso necessario dalle regolazioni pro-concorrenziali di settore (finalizzate a garantire l’accesso al mercato delle risorse di rete a condizioni eque e n<br />
&#8211; che, se la scelta del richiamato meccanismo di remunerazione non derivava da obblighi pro-concorrenziali resi vincolanti dalla regolazione di settore, essa discendeva invece da una libera scelta imprenditoriale dell’operatore, il quale aveva ritenuto ec<br />
8.3. Per ragioni connesse a quelle appena evidenziate, anche la scelta di consentire l’utilizzo dei propri segni distintivi nell’ambito delle campagne oggetto di contestazione (e, in particolare, del logo d’impresa nell’ambito delle diverse schermate alle quali i potenziali clienti del servizio accedevano attivando i collegamenti resi disponibili sulle pagine Internet), lungi dal rivestire la mera finalità informativa sulla quale insiste la Difesa dell’appellante, costituiva a propria volta un’opzione idonea ad assicurare il miglior successo dell’iniziativa stessa e a rafforzare la diretta partecipazione e cointeressenza dell’appellante stessa alla sua realizzazione.<br />	<br />
Si osserva al riguardo:<br />	<br />
&#8211; che la circostanza per cui i loghi dei principali operatori nazionali di telefonia mobile comparissero sulle pagine Internet dell’operatore pubblicitario conferiva ai messaggi diffusi (e di questo gli operatori coinvolti non potevano non essere consapev<br />
&#8211; che non appare persuasivo l’argomento secondo cui l’utilizzo contestuale e congiunto dei (quattro) loghi non potesse sortire alcun effetto pubblicitario favorevole per ciascuno degli operatori, dal momento che nessun operatore economico accetterebbe di<br />
8.4. Concludendo anche su questo punto, si può affermare che il provvedimento sanzionatorio gravato nell’ambito del primo ricorso risulti esente dalle censure rubricate per la parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un comportamento attivo da parte della compagnia telefonica (realizzato &#8211; <i>inter alia</i> &#8211; attraverso la volontaria compartecipazione alla riuscita economica dell’iniziativa e attraverso la messa a disposizione dei propri segni distintivi), tale da individuare l’impresa in questione quale soggetto co-autore della campagna pubblicitaria oggetto di contestazione.<br />	<br />
9. E’ alla luce di tale impostazione che vanno quindi valutati gli ulteriori argomenti difensivi profusi dalla società appellante.<br />	<br />
9.1. In particolare, una volta dimostrata l’esistenza di un comportamento commissivo, idoneo a concretare la fattispecie illecita sotto il profilo oggettivo, occorre domandarsi se il medesimo comportamento possa considerarsi o meno esente da un giudizio di riprovevolezza sotto il profilo soggettivo.<br />	<br />
9.2. Al riguardo è noto che un consolidato orientamento giurisprudenziale interpreta la previsione di cui al primo comma dell’art. 3, l. 689, cit. (secondo cui “<i>nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa</i>”) non già nel senso dell’indifferenza in ordine alla sussistenza o meno di un comportamento – quanto meno – colposo, bensì nel senso di porre una <i>praesumptio juris tantum</i> di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l’abbia commesso, riservando poi a quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa (Cass. Civ., sez. lav., 26 agosto 2003, n. 12391).<br />	<br />
9.3. Ebbene, ritiene il Collegio che l’odierna appellante non sia in condizione di vincere la richiamata presunzione, atteso:<br />	<br />
&#8211; che essa ha coscientemente e volontariamente collaborato alla realizzazione dell’illecito (cfr. <i>infra</i>, <i>sub</i> 8);<br />	<br />
&#8211; che essa è operatore professionale del settore delle comunicazioni elettroniche, che disponeva di strumenti (contrattuali e conoscitivi) idonei a prendere cognizione ed apprezzare il carattere illecito dei messaggi diffusi attraverso i propri mezzi tecn<br />
&#8211; che le giustificazioni addotte, tendenti a dimostrare che essa ha messo in opera ogni accorgimento necessario e sufficiente per evitare il prodursi della fattispecie illecita, non appaiono convincenti.<br />	<br />
9.4. L’esame delle pertinenti pattuizioni contrattuali intercorse con il <i>content provider</i> dimostra in primo luogo che l’appellante disponesse contrattualmente di strumenti idonei a consentire un’indagine sul contenuto dei messaggi diffusi e che essa, in quanto operatore professionale del settore delle comunicazioni elettroniche, disponesse di strumenti idonei ad apprezzare il carattere illecito dei messaggi diffusi attraverso i propri mezzi tecnologici. <br />	<br />
Il medesimo esame dimostra in secondo luogo che la violazione di tali stringenti pattuizioni aveva quale unico effetto la responsabilizzazione della controparte contrattuale.<br />	<br />
Tutto ciò è evidentemente inaccettabile. <br />	<br />
9.5. Ora, per quanto concerne le richiamate pattuizioni contrattuali, si osserva che:<br />	<br />
&#8211; nel contratto intercorso fra Telecom Italia e la soc. M-Platform – art. 8 &#8211; era espressamente prevista la previa sottoposizione dei messaggi oggetto di diffusione al <i>carrier</i>, anche se la soc. Telecom Italia osserva che la richiamata previsione co<br />
9.5.1. L’esame delle richiamate pattuizioni rende palese che, laddove si avallasse in via applicativa il criterio distributivo proposto dalla società appellante, si ammetterebbe la sostanziale disapplicazione in via pattizia dei criteri legali di determinazione della responsabilità da illecito (criteri certamente ascrivibili all’ambito delle clausole di ordine pubblico e in quanto tali sottratti al potere dispositivo dei soggetti privati). Ancora, laddove si consentisse il pieno dispiegarsi delle richiamate clausole di manleva, si ammetterebbe l’introduzione per via pattizia di nuove ipotesi scriminanti destinate ad operare nell’ambito (evidentemente, indisponibile) della disciplina degli illeciti amministrativi;<br />	<br />
&#8211; che l’odierna appellante non può addurre a propria discolpa la circostanza per cui la controparte contrattuale (<i>i.e</i>: il <i>content provider</i>), contravvenendo alla lettera e allo spirito delle richiamate pattuizioni, non avesse in concreto reso<br />
&#8211; che, riguardando la condotta censurata sotto l’angolo visuale dell’illecito di tipo commissivo, la conoscenza (o la conoscibilità) del contenuto delle campagne pubblicitarie costituisce il presupposto sul quale si fonda la condivisione e la cointeressen<br />
&#8211; che, conseguentemente, anche ad ammettere la violazione da parte del <i>content provider</i> degli obblighi di comunicazione preventiva assunti contrattualmente, ciò non potrebbe determinare un effetto scriminante nei confronti dell’odierna appellante,<br />
9.6. Il Collegio osserva, inoltre, che il meccanismo di distribuzione degli oneri di preventiva vigilanza dinanzi richiamato non determina (contrariamente a quanto affermato dall’appellante) una sostanziale traslazione in capo a soggetti privati dei poteri di vigilanza e controllo sugli illeciti sanzionabili, tipicamente spettanti all’Autorità di settore. E’ evidente al riguardo che la prospettazione dell’appellante sarebbe in astratto percorribile solo laddove si condividesse il relativo presupposto logico-fattuale (ossia, che l’attività di verifica e controllo imposta al <i>carrier</i> si innestasse su un fatto altrui – lo svolgimento di un’attività pubblicitaria da parte del <i>contentprovider</i>, cui il <i>carrier</i> restava essenzialmente estraneo, senza che su di esso gravassero puntuali obblighi di <i>fac&#277;re</i> -). Tuttavia, la prospettazione in parola risulta radicalmente da escludere se solo si osservi che l’omissione contestata all’appellante non riguarda in alcun modo un controllo di tipo pubblicistico relativo a una condotta altrui cui il soggetto onerato restava sostanzialmente estraneo, ma riguarda – al contrario – un fatto commissivo proprio, contrario alla condotta possibile ed alternativa, la quale era in concreto esigibile sulla base del concreto atteggiarsi del regolamento negoziale;<br />	<br />
9.6.1. Si osserva, ancora, che non può trovare accoglimento la tesi dell’appellante secondo cui non sarebbe stato esigibile nei suoi confronti un comportamento tale da prevenire ed impedire il verificarsi della condotta sanzionata attraverso un adeguato (ma onerosissimo) sistema di controlli preventivi sui contenuti e le modalità delle campagne pubblicitarie. Ed infatti, pur non potendosi sottacere l’indubbia complessità tecnico-organizzativa del sistema di controlli reso necessario dalla tipologia e dal numero delle attività pubblicitarie poste in essere, è altresì certo che non sussistesse nella specie alcun impedimento di carattere assoluto alla sua realizzazione. E’ altresì certo che il quantum di esigibilità nell’attivazione di rimedi di tipo preventivo deve essere in concreto modulato tenendo in adeguata considerazione: a) la diretta co-interessenza economica dell’odierna appellante alla riuscita e diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione; b) la notevolissima dimensione organizzativa dell’appellante (primario operatore di mercato); c) la sua indubbia attitudine (in qualità di operatore del settore delle telecomunicazioni, a propria volta dotato di coacervata esperienza nel settore pubblicitario) ad apprezzare i profili di ingannevolezza contenuti nelle campagne oggetto di contestazione<br />	<br />
10. Per le ragioni sin qui esaminate, non risulta determinante ai fini della presente decisione stabilire se uno specifico onere di verifica e controllo spettasse in capo all’odierna appellante anche in applicazione dell’art. 18 del d.m. 2 marzo 2006, n. 145 (‘<i>regolamento recante la disciplina dei servizi a sovraprezzo</i>’).<br />	<br />
11. Tracciando alcune conclusioni sui punti sin qui esaminati, è possibile affermare:<br />	<br />
a) che l’odierna appellante avesse apportato un contributo efficiente certamente determinante sotto il profilo eziologico al fine di rendere possibile il realizzarsi della condotta illecita oggetto dell’attività sanzionatoria da parte dell’Autorità;<br />	<br />
b) che l’apporto concausale riferibile all’odierna appellanti era riconducibile ad un’ipotesi di illecito di tipo commissivo, e quindi alla previsione di cui all’art. 5, l. 689 del 1981 (in tema di concorso di soggetti nell’illecito amministrativo), per avere essa contribuito con un apporto cosciente e volontario alla realizzazione delle campagne informative, condividendone in ultima analisi il contenuto e le stesse finalità imprenditoriali;<br />	<br />
c) che, inoltre, il comportamento posto in essere dalla società appellante era altresì riconducibile a un’ipotesi di responsabilità per comportamento colpevole, per non aver posto in essere un adeguato <i>setting</i> di strumenti di verifica e controllo (che, pure, rientrava nella sua disponibilità ed era in capo ad essa concretamente esigibile) tale da impedire il verificarsi dell’illecito amministrativamente sanzionato;<br />	<br />
d) che la fattispecie di responsabilità in tal modo posta in essere non assumeva i caratteri tipici di una responsabilità di tipo oggettivo (o per fatto altrui), ma si connotava dei caratteri tipici di una responsabilità per fatto proprio e colpevole, sì da giustificare l’adozione delle determinazioni sanzionatorie impugnate nell’ambito del primo grado di giudizio.<br />	<br />
12. In base a quanto sin qui esposto, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.<br />	<br />
12.1. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />	<br />
13. In base a quanto sin qui esposto, il ricorso numm. 2598/09 deve essere respinto.<br />	<br />
14. Deve, a questo punto, essere esaminato il ricorso num. 2831/09, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto la riforma della pronuncia in epigrafe per la parte in cui ha disposto l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori per ciò che attiene la quantificazione delle sanzioni.<br />	<br />
Come si è esposto in narrativa, il provvedimento dell’Autorità n. 17209/07, tenuto conto della specifica gravità della condotta posta in essere dalla soc. M-Platform, la capacità diffusiva del mezzo tecnico utilizzato, la durata della condotta e l’importanza economica della società in questione, l’aveva condannata a una sanzione pecuniaria pari ad euro 13.100 (al pari del committente Zero9).<br />	<br />
Per quanto concerne l’odierna appellante, essa era stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 43.100.<br />	<br />
A tal fine, l’Autorità aveva ritenuto che tale misura sanzionatoria fosse congrua in considerazione della posizione e dimensione economica dell’operatore in questione (si tratta del principale operatore nazionale del settore).<br />	<br />
La pronuncia in epigrafe ha annullato <i>in parte qua</i> le richiamate determinazioni sanzionatorie, censurando in particolare l’assenza di congruità nella ponderazione dei ruoli rivestiti da ciascuna delle società sanzionate ai fini della quantificazione della sanzione.<br />	<br />
In particolare, i primi Giudici hanno osservato che apparisse illogico aver assoggettato gli operatori telefonici (nella loro veste di soggetti <i>carrier</i> e meri ‘co-autori’ della condotta sanzionata) a un ammontare sanzionatorio addirittura superiore rispetto a quello disposto nei confronti del <i>content provider</i> M-Platform, di cui non poteva comunque essere disconosciuto il ruolo di principale artefice dell’illecito sanzionato.<br />	<br />
Il richiamato capo della pronuncia in epigrafe è stato gravato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale ha osservato:<br />	<br />
&#8211; che l’apporto concausale fornito dagli operatori telefonici alla realizzazione dell’illecito, pur se ontologicamente diverso rispetto a quello realizzato dalla soc. M-Platform, non poteva <i>sic et simpliciter</i> giustificare un giudizio di minore grav<br />
&#8211; che il ruolo di meri ‘co-autori’ accertato in capo agli operatori telefonici non poteva giustificare un apodittico giudizio di minore gravità della condotta da questi posta in essere;<br />	<br />
&#8211; che, in definitiva, il provvedimento sanzionatorio dovesse essere considerato congruo e motivato per la parte in cui aveva attribuito rilievo, ai fini della quantificazione della sanzione: <i>a</i>) al carattere determinante dell’apporto concausale forn<br />
15.1. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati sono meritevoli di accoglimento.<br />	<br />
15.2. Dal punto di vista sistematico occorre premettere che i criteri generali di cui fare applicazione in sede di commisurazione delle sanzioni pecuniarie nelle materie di cui al d.lgs. 206 del 2005 sono rinvenibili nell’ambito dell’art. 11 della l. 689 del 1981, a tenore del quale “<i>nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell&#8217;applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all&#8217;opera svolta dall&#8217;agente per l&#8217;eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche</i>”.<br />	<br />
La disposizione in questione, per le ragioni già richiamate, risulta idonea a governare la vicenda di causa per ciò che attiene alla determinazione del <i>quantum</i> risarcitorio (ed infatti, ai sensi del comma 13 dell’art. 27, d.lgs. 206, cit. – nella formulazione <i>ratione temporis</i> rilevante &#8211; per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni in tema di tutela dei consumatori, si osservano –<i>inter alia</i> – le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12, l. 689, cit.).<br />	<br />
Ancora dal punto di vista generale, deve essere nel caso di specie richiamato il consolidato – e qui condiviso – orientamento secondo cui l’attività determinativa del quantum della sanzione irrogata (nonché, più a monte, il giudizio di sussunzione delle peculiarità del caso di specie entro i criteri determinativi normativamente indicati) costituisce esplicazione di una lata discrezionalità, con la conseguenza che l’operazione valutativa in tal modo posta in essere non possa essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, laddove risulti congruamente motivata e scevra da vizi logici (Cass. Civ., I, 16 aprile 2003, n. 6020).<br />	<br />
Impostati in tal modo i termini sistematici della questione, il Collegio ritiene che l’attività determinativa posta in essere dall’Autorità risulti esente dai vizi rilevati dai primi Giudici, se solo si osservi:<br />	<br />
&#8211; che l’Autorità ha puntualmente tenuto conto, ai fini determinativi, di un complesso di circostanze certamente compatibili con la <i>litera</i> e la <i>ratio</i> dell’art. 11, cit. (ruolo ricoperto da ciascun coautore nell’ambito della fattispecie illeci<br />
&#8211; che, in particolare, la motivazione del provvedimento sanzionatorio appare conforme al paradigma di riferimento laddove ha affermato che, a parità di ulteriori condizioni, si sarebbe tenuto conto ai fini determinativi, della consistenza economica di cia<br />
&#8211; che le sentenze in epigrafe non risultano persuasive laddove hanno enfatizzato il dato relativo alla diversa qualità dell’apporto di ciascuno dei coautori del fatto illecito, ritenendo irragionevole la scelta conclusiva di assoggettare a una sanzione di<br />
&#8211; che le decisioni in questione non tengono in adeguata considerazione la circostanza per cui (per le ragioni dinanzi richiamate <i>sub</i> 8.3.) ciascuno dei compartecipi alla condotta oggetto di sanzione avesse apportato un contributo concausale indefet<br />
16. In definitiva, il ricorso n. 2598/09 deve essere respinto.<br />	<br />
Al contrario, il ricorso proposti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e recante il num. 2831/09 deve essere accolto, con conseguente riforma della pronuncia oggetto di gravame, nel senso dell’integrale reiezione del ricorso proposi in primo grado dall’operatore telefonico.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così decide:<br />	<br />
Respinge il ricorso num 2598/09;<br />	<br />
Accoglie il ricorso num. 2831/09 e per l’effetto, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, dispone l’integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado<br />	<br />
Condanna la soc. Telecom Italia s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.000 (diecimila), oltre gli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-4-2011-n-2422/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2011 n.2422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2010 n.2422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-18-2-2010-n-2422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-18-2-2010-n-2422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2010 n.2422</a></p>
<p>Pres. Giulia Est. Mezzacapo Di Tullio ( Avv. Mussari) C/ Regione Lazio ( Avv. Ruggieri) sulla rilevanza del requisito del servizio &#8220;effettivo di ruolo&#8221; ai fini dell&#8217;ammissione ad una procedura concorsuale Pubblico impiego – Concorso interno &#8211; Prove &#8211; Ammissione – Requisiti – Sevizio effettivo di ruolo – Considerazione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-18-2-2010-n-2422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2010 n.2422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-18-2-2010-n-2422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2010 n.2422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Giulia  <i>Est. </i>Mezzacapo<br /> Di Tullio ( Avv. Mussari) C/ Regione Lazio ( Avv. Ruggieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza del requisito del servizio &ldquo;effettivo di ruolo&rdquo; ai fini dell&#8217;ammissione ad una procedura concorsuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego  – Concorso interno &#8211; Prove  &#8211; Ammissione – Requisiti – Sevizio effettivo di  ruolo – Considerazione &#8211; Necessità &#8211;  Servizio pre ruolo – Irrilevanza – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La finalità per cui si richiede il requisito del servizio “ effettivo di ruolo” per l’ammissione ad una procedura concorsuale è specifica e distinta da quella propria del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ridefinizione dello status giuridico ed economico del dipendente. Nella procedura concorsuale si persegue infatti lo scopo di stabilire i requisiti dei partecipanti atti a garantire l’esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere ove vincitori, e se uno di questi requisiti è individuato nella prestazione di un periodo di servizio di ruolo è perché si intende impiegare personale che abbia acquisito tutte le qualificazioni richieste per il servizio di ruolo ed operato con la continuità e pienezza di impiego proprie di tale tipo di servizio, rimanendo del tutto distinto lo scopo del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ricostruzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02422/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 03304/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3304 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Di Tullio Luigia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Pittori, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Saverio Mussari in Roma, Lung.Re dei Mellini, 24; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Lazio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabrizio Ruggieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Ruggieri in Roma, via Trionfale, 7130; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Crosti Loredana, Martini Giambattista, Rismondo Giovanni, Angelucci Alessandro, Capezzoni Marilena, D&#8217;Ameli Patrizia Grazia, Leone Patrizia, Occhino Giovanni, Degli Eredi Domenico, Amati Maria Luisa, Filippetti Monica, Ardenti Annarita, Verde Roberto, Forte Elisabetta, Squadrito Carla<i></b></i>; </p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento della determinazione del Direttore del dipartimento istituzionale della Regione Lazio n.A0259 del 2.2.2009 recante approvazione della graduatoria definitiva per la progressione verticale per la copertura di n. 196 posti a tempo pieno ed intedeterminato in cat. D &#8211; pos. econom. D1 &#8211; nei ruoli della Giunta della Regione Lazio, pubblicata sul BURL del 7.2.2009, nella parte in cui riconosce alla ricorrente 84 punti in luogo del maggior punteggio dovuto e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con determinazione n. A3770 del 31 ottobre 2007, il Direttore del Dipartimento istituzionale della Regione Lazio ha approvato avviso pubblico per la copertura, con procedura di progressione verticale, di 196 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria giuridica D, posizione economica D 1, riservato al personale del ruolo della Giunta Regionale inquadrato nella categoria giuridica C.<br />	<br />
Il bando prevedeva che l’attribuzione del punteggio avvenisse con le seguenti modalità: fino ad un massimo di 15 punti per i titoli di studio; fino ad un massimo di 15 punti per l’anzianità di servizio e fino ad un massimo di 70 punti per la prova selettiva. Quanto, in particolare, all’anzianità di servizio, era stabilita l’attribuzione di un punto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di servizio presso la Regione Lazio in posizione di ruolo.<br />	<br />
A seguito dell’espletamento delle prove e della pubblicazione della graduatoria provvisoria la ricorrente otteneva 8 punti per i titoli di studio, 6 punti per l’anzianità di servizio e 70 punti per le prove selettive, per un totale di 84 punti. Quanto all’anzianità di servizio, la Commissione esaminatrice ha valutato il solo periodo di formale inquadramento nei ruoli della Giunta della Regione Lazio, senza cioè tener conto dell’anzianità pregressa già maturata dalla odierna ricorrente. Questa, di contro, afferma che le sarebbero spettati, per anzianità di servizio, 14 punti, dovendo a suo avviso essere valutato ai fini di che trattasi il servizio svolto presso l’Opera universitaria di Roma, poi IDISU e quindi ADISU (ed attualmente LazioDISU). <br />	<br />
Invero la ricorrente, unitamente ad altri concorrenti ex dipendenti IDISU aveva anche presentato istanza per il riconoscimento dell’anzianità maturata presso il detto ente. Tuttavia, la Regione Lazio ha approvato la graduatoria definitiva con il medesimo punteggio già assegnato in sede di graduatoria provvisoria, senza dunque attribuire punteggio alcuno per il servizio svolto prima dell’immissione nei ruoli regionali.<br />	<br />
Di qui l’impugnativa innanzi a questo Tribunale della detta graduatoria definitiva (ed invero dello stesso bando), di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento istituzionale della Regione Lazio n. A0259 del 2 febbraio 2009, nella parte in cui riconosce alla ricorrente 84 punti in luogo del maggior punteggio spettante, pari a 92 punti.<br />	<br />
A sostegno del proposto ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 616 del 1977, dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 1981, dell’art. 8 della legge regionale n. 39 del 1994, dell’art. 24 della legge regionale n. 6 del 1985 e dell’art. 31 del testo unico pubblico impiego, degli artt. 2112 e seguenti del codice civile e dell’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva 23/2001 CE, degli artt. 3, 6 e 18 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento difetto di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.<br />	<br />
Va subito precisato che per quanto variamente articolata la doglianza che regge il proposto ricorso, sia per quanto concerne l’impugnativa della graduatoria definitiva che quella dello stesso bando di concorso, è una sola, quella cioè relativa alla mancata attribuzione alla ricorrente di punteggio per il servizio svolto presso l’Opera universitaria di Roma, quindi presso l’IDISU e l’ADISU, prima comunque dell’immissione nei ruoli organici della Regione Lazio.<br />	<br />
Occorre innanzitutto esaminare le disposizioni del bando di cui è questione. Ai sensi dell’art. 2 del bando, è requisito per l’ammissione alla selezione una determinata “anzianità di servizio, di ruolo, maturata presso la Regione Lazio…”. Così l’art. 8 del bando, rubricato “valutazione del servizio”, prevede la valutabilità del “servizio prestato presso la Regione Lazio, in posizione di ruolo…”, quindi individuando il relativo punteggio. Non vi è dubbio, quindi, che ai sensi della lex specialis della procedura concorsuale di cui è questione fosse valutabile esclusivamente il servizio espletato in posizione di ruolo presso la Regione Lazio. E la odierna ricorrente risulta immessa nei ruoli organici della Regione Lazio con determinazione direttoriale Dipartimento risorse e sistemi n. 1769/3A del 18 settembre 2001, con decorrenza dal 16 dicembre 2001, giusta contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla stessa con la Regione Lazio in data 17 dicembre 2001, il tutto peraltro previa cancellazione (a domanda) dall’organico dell’ADISU “La Sapienza” di Roma, come da disposizione direttoriale n. 843 del 26 novembre 2001 di quella Azienda. Per come si legge nel citato contratto, la Regione Lazio ha dichiarato &#8211; quale datore di lavoro &#8211; di immettere la ricorrente nei ruoli regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno con data di inizio del rapporto di lavoro (e dunque di decorrenza dell’immissione in ruolo) dal 16 dicembre 2001. Peraltro, la ricorrente è stata immessa nei ruoli regionali in dichiarata applicazione dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che appunto disciplina il “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”. <br />	<br />
L’insieme sistematico degli atti e provvedimenti richiamati, tutti in atti del presente giudizio, consente quindi di ritenere legittimo l’operato dell’Amministrazione che ha valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio il solo servizio prestato dalla data di immissione nei ruoli regionali.<br />	<br />
A conferma della infondatezza della pretesa dedotta con il proposto ricorso, è utile ricostruire – sia pure in maniera sintetica &#8211; l&#8217;assetto normativo, delineatosi nel tempo, con riguardo alla disciplina relativa al personale dipendente della Regione Lazio già appartenente in origine, coma la odierna ricorrente, alle Opere universitarie e, poi, all&#8217;IDISU, con inizio dalla legge della Regione Lazio 17 gennaio 1981, n. 5 (Attuazione del diritto allo studio universitario). Questa prima legge aveva stabilito in favore del detto personale l&#8217;applicazione, a decorrere dal 1° novembre 1979, della disciplina sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali. Faceva seguito la legge regionale 7 marzo 1983, n. 14 (Norme per l&#8217;attuazione del diritto allo studio nell&#8217;ambito universitario) istitutiva degli Idisu, nel cui ruolo veniva inserito il personale delle ex Opere Universitarie. È seguita la legge regionale 25 marzo 1988, n. 15 (Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983), che stabiliva il trattamento economico-giuridico in favore del personale inquadrato nei nuovi ruoli regionali, con decorrenza 1° febbraio 1981, fino alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 39, volta a risolvere i vari problemi sorti in sede di applicazione delle leggi sopra riportate ed a realizzare l&#8217;attesa perequazione, con estensione, anche al personale di ruolo degli Idisu, del trattamento di cui alla legge regionale n. 15 del 1988. Con la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 54 si è poi stabilito che “il personale del ruolo IDISU, è definitivamente assegnato all&#8217;ADISU presso la quale risulta in servizio…” e che “il personale del ruolo IDISU che risulta messo a disposizione degli Uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge è immesso nel ruolo del personale degli uffici regionali nel limite del numero dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica rivestita…..”. Ancora, la legge 18 giugno 2008, n. 7, recante nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari, stabilisce all’art. 23 che “Laziodisu ha un proprio personale, determinato nella sua consistenza numerica e funzionale in relazione alle attività di propria competenza e di competenza delle Adisu, iscritto in un ruolo unico, istituito presso l’apposita struttura organizzativa centrale”, ulteriormente prescrivendo che “ai dirigenti e al personale di Laziodisu e delle Adisu si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali”. Dalla legislazione di settore emerge dunque un dato costante rappresentato dalla previsione di appositi (e distinti da quello regionale) ruoli del personale IDISU, quindi ADISU ed infine LazioDISU, a nulla rilevando &#8211; ai fini di che trattasi nella presente controversia &#8211; che la stessa legislazione considerata abbia più volto esteso determinati regimi e trattamenti previsti in via diretta per il personale regionale al personale in questione. Anzi, siffatto disegno del legislatore regionale conferma la distinzione e separatezza dei ruoli di personale di cui si è detto.<br />	<br />
Peraltro, proprio la disciplina più volte richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa, segnatamente l’art. 24 della legge regionale 11 gennaio 1985 n. 6 (legge poi abrogata dall&#8217;art. 43, comma 1, lettera fff), della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6), secondo cui “Il personale regionale è suddiviso nei seguenti ruoli: a) ruolo del personale degli uffici regionali; b) ruolo del personale della formazione professionale; c) ruolo del personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario (I.DI.S.U.)” conferma che l’appartenenza al ruolo dell’IDISU esclude di per sé l’appartenenza dello stesso dipendente al ruolo del personale degli uffici regionali. Ovvero, in altri termini, che l’IDISU non è un ufficio regionale, avendo peraltro un proprio organico e, appunto, un proprio ruolo. In tal senso, la nozione di “personale regionale” è più ampia di quella di personale degli uffici della Regione Lazio, il cui servizio è quello che il bando prende in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio per anzianità.<br />	<br />
Osserva da ultimo il Collegio, su di un piano più generale, che la finalità per cui si richiede il requisito del servizio &#8220;effettivo di ruolo&#8221; per l&#8217;ammissione ad una procedura concorsuale è specifica e distinta da quella propria del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ridefinizione dello status giuridico ed economico del dipendente. Nella procedura concorsuale si persegue infatti lo scopo di stabilire i requisiti dei partecipanti atti a garantirne l&#8217;esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere ove vincitori, e se uno di questi requisiti è individuato nella prestazione di un periodo di servizio di ruolo è perché si intende impiegare personale che abbia acquisito tutte le qualificazioni richieste per il servizio di ruolo ed operato con la continuità e pienezza di impiego proprie di tale tipo di servizio, rimanendo del tutto distinto lo scopo del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 19 ottobre 2009 , n. 6384). In linea generale, dunque, nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni il riconoscimento del servizio prestato presso amministrazioni diverse, non significa equiparazione a tutti gli effetti ai lavoratori che hanno prestato la loro attività presso l&#8217;amministrazione di destinazione, ben potendo quest&#8217;ultima decidere di differenziare e privilegiare, ai fini di determinati istituti (economici o di carriera), l&#8217;esperienza professionale specifica maturata alle sue dipendenze (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 20 gennaio 2009 , n. 1404). <br />	<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.ù</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Patrizio Giulia, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Mattei, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-18-2-2010-n-2422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2010 n.2422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.2422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-4-2006-n-2422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-4-2006-n-2422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.2422</a></p>
<p>Pres. Guerrieri, Est. De Michele E. Battisti (n.c.) c/ Comune di Carpineto Romano (n.c.) sugli effetti della sospensione di un procedimento sanzionatorio per abusi edilizi a seguito di domanda di condono 1. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Sanzioni – Domanda di condono &#8211; Sospensione del procedimento sanzionatorio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-4-2006-n-2422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.2422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-4-2006-n-2422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.2422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri, Est. De Michele<br /> E. Battisti (n.c.) c/ Comune di Carpineto Romano (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti della sospensione di un procedimento sanzionatorio per abusi edilizi a seguito di domanda di condono</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Sanzioni – Domanda di condono &#8211; Sospensione del procedimento sanzionatorio – Conclusione della fase di sospensione – Permanenza dei presupposti legittimanti la sanzione &#8211;  Piena efficacia della sanzione &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Sanzioni – Domanda di condono – Sospensione del procedimento sanzionatorio – Conclusione del procedimento – Esecuzione &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sospensione implica uno stato di quiescenza dell’esecutività di un provvedimento, in presenza di determinati presupposti, al venir meno dei quali non può che rivivere la piena efficacia dell’atto: non c’è ragione, dunque, di considerare “tamquam non essent” le sanzioni comminate a seguito di abusi edilizi e sospese a seguito di domanda di condono, ove legittime alla data della relativa emanazione, quando al termine della fase di sospensione della relativa efficacia, risultino immutati i presupposti di operatività.</p>
<p>2. La sospensione di una procedura repressiva (nella fattispecie trattasi di procedimento sanzionatorio sospeso a seguito di domanda di condono edilizio) implica l’impossibilità di concludere con l’esecuzione il procedimento avviato, ma non anche l’inibitoria all’avvio dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio<br />
Sez. I Quater</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 4237/04 proposto da</p>
<p><B>BATTISTI ENRICO</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. F. M. Romano ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. M. Parisella in Roma, via Re Tancredi, 6;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211;	IL <B>COMUNE DI CARPINETO ROMANO</B></p>
<p>&#8211;	Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale sig. <B>VITTORI FILIPPO</B><br />	<br />
Non costituitisi in giudizio  </p>
<p>                                  <b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>dell’ordine di demolizione n. 1 del 23.2.2004, notificata in pari data;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
          Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
	 Viste le memorie depositate dalle parti;<br />	<br />
            Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore, alla pubblica udienza in data 1 luglio 2005, il Consigliere  G. De Michele e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza in data odierna;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 8.4.2004, si impugna l’ordine di demolizione n. 11 del 23.2.2004, notificato in pari data, riferito a ristrutturazione  con ampliamento di un edificio.<br />
Avverso tale atto nell’impugnativa vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	violazione di legge – eccesso di potere per violazione degli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione, in quanto non sarebbero stati adeguatamente tutelati la dignità, il decoro e la salute psico-fisica del ricorrente, quali beni costituzionalmente protetti, con disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni similari, tollerate dall’amministraziopne e con violazione del periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, in pendenza del termine per la presentazione di istanze di condono edilizio;<br />	<br />
2)	ancora violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto le opere realizzate non potrebbero essere ritenute abusive, in base al nuovo Testo Unico in materia edilizia, nonché a seguito dell’entrata in vigore della normativa in materia di condono edilizio;<br />	<br />
3)	violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria “in quanto tutte le condizioni ed elementi alla base della situazione di cui in precedenza, e cioè della preesistenza di alcuni manufatti ascritti alla attività edificatoria del ricorrente ed imputati a quest’ultimo come risultato di una recente attività edilizia abusiva.”…(?)   <br />	<br />
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Collegio deve ritenersi chiamato a valutare d’ufficio, in via preliminare, la sussistenza di interesse attuale a ricorrere avverso un ordine di demolizione, dopo la notifica del quale, ovvero in data 29.3.2004  &#8211; come risulta dagli atti &#8211; è stata presentata domanda di condono edilizio, a norma dell’art. 32, comma 25 della legge 24.11.2003, n. 326, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30.9.2003, n. 269.<br />
La predetta normativa, in effetti, è concepita in forma di reiterazione tramite riapertura dei termini di disposizioni, già precedentemente dettate – con leggi 28.2.1985, n. 47 e 23.12.1994, n. 724, art. 39 –  per consentire, in via eccezionale, la sanatoria di determinate fattispecie di abusivismo edilizio.<br />
Dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 326/03, inoltre, debbono ritenersi applicabili – a norma del comma 28 del ricordato articolo 32 – le disposizioni compatibili della legge n. 47/85 e segnatamente, per quanto qui interessa, gli articoli 44 e 38 di quest’ultima, che prevedono – rispettivamente – sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e della loro esecuzione, esclusi i procedimenti cautelari, fino alla scedenza del termine perentorio prescritto per la presentazione delle domande di condono, nonchè sospensione sia del procedimento penale che di quello per le sanzioni amministrative, in caso di presentazione di tali domande entro il termine stesso.<br />
Trascorsa la data prevista dalla legge per accedere alla sanatoria, quindi, non sussiste più alcuna sospensione del processo amministrativo, mentre resta sospeso – in caso di presentazione della domanda di condono – l’iter del procedimento sanzionatorio, iter che si arresta completamente (cfr. art. 38 cit., comma 4: “non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse…”) solo ove la sanatoria venga concessa.<br />
In caso di diniego, invece, l’art. 39 della medesima legge n. 47/85 prevede esclusivamente gli effetti dell’oblazione corrisposta, ai fini dell’estinzione dei reati contravvenzionali di cui all’art. 38 ed alla riduzione delle sanzioni pecuniarie, mentre il successivo art. 40 equipara a mancata presentazione della domanda l’istanza di condono “dolosamente infedele” o l’omesso versamento dell’oblazione, prevedendo per tali fattispecie “l’applicazione delle sanzioni previste dal capo I” della legge in questione; analoga previsione è contenuta nell’art. 33 per le opere non sanabili e dall’art. 32 per le aree soggette a vincolo non assoluto, quando manchi l’assenso dell’Autorità, preposta alla tutela del vincolo stesso (in quest’ultimo caso con rinvio al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 – Testo Unico dell’Edilizia – che sostanzialmente riproduce il sistema sanzionatorio di cui alla citata legge n. 47/85).<br />
Tenuto conto del quadro normativo sopra sintetizzato, si tratta ora di valutare la permanenza di interesse a ricorrere, per le impugnative proposte avverso misure sanzionatorie emesse – ai sensi della normativa attualmente vigente – prima della presentazione dell’istanza di condono. A tale riguardo il Collegio non condivide l’orientamento giurisprudenziale, che fa discendere dalla pendenza della procedura di sanatoria una generalizzata improcedibilità delle impugnative del genere sopra indicato, presupponendo una indefettibile necessità che, in caso di insussistenza dei presupposti per il condono, l’Amministrazione debba comunque effettuare una rinnovata valutazione della fattispecie ed emettere altra misura sanzionatoria (TAR Basilicata, 20.12.2004, n. 823; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 28.5.2004, n. 3302; TAR Lazio, Latina, 15.4.2004, n. 216; TAR Campania, Salerno, 20.1.2003, n. 26).<br />
L’indirizzo in questione appare, infatti, condivisibile solo per le prime istanze di condono, proposte ai sensi delle legge n. 47/85, istituendo tale legge anche un nuovo sistema sanzionatorio, più gravoso del precedente, ed imponendosi altresì l’applicazione delle nuove sanzioni per gli abusi dichiarati non condonabili: in tale situazione un ordine di demolizione, antecedente all’istanza di condono, non poteva non ritenersi superato, in assenza di alternative diverse rispetto alla definitiva inefficacia dell’ordine stesso, o per accoglimento della sanatoria o per rigetto della medesima, data la necessità – in quest’ultimo caso – di adottare nuove e diverse misure repressive consequenziali (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 14.6.2004, n. 3794); nessun interesse residuale, peraltro, appariva individuabile in rapporto ad un atto inefficace, ancorché illegittimo, in un sistema che non riconosceva la risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, contrapposti alle misure sanzionatorie di cui si discute.<br />
Non può non rilevarsi, a questo punto, come la recente riapertura dei termini per il condono edilizio – ex lege 326/03 –  operi in un contesto diverso, che vede un quadro sanzionatorio per lo più immutato e riconosce la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi, ponendo come pregiudiziale al riguardo – quanto meno nelle situazioni rimesse al vaglio del Giudice Amministrativo –  la tempestiva impugnazione e l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, cui sia riconducibile la lesione stessa (Cass. SS.UU. 22.7.1999, n. 500; Cons. St., sez. V, 12.10.2000, n. 5420; Cons. St., Ad. Plen. 29.1.2003, n. 1).<br />
Quando pertanto – come nella situazione attualmente dedotta in giudizio – sia già stata comminata una sanzione prevista dal capo I della legge n. 47/85, recepito dal nuovo Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/01) e la causa venga portata in decisione, senza che il ricorrente individui espressamente la propria carenza di interesse alla decisione, non vi è ragione di pervenire a soluzioni diverse – circa la possibile, futura ripresa dell’iter della misura sanzionatoria, con conseguente persistente potenzialità lesiva della medesima – rispetto a quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza per le sanzioni seguite da istanza di sanatoria, ex art. 13 L. n. 47/85, come ora recepito dall’ art. 36 D.P.R. n. 380/01 cit. (cfr. in tal senso Cons. St., sez. V, 1.10.2001, n. 5178; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 23.4.2001, n. 183; TAR Puglia, Lecce, 20.6.2003, n. 4309).<br />
Non consentono diverse conclusioni, ad avviso del Collegio, sia la formulazione che la ratio delle norme, già sopra richiamate, in quanto la sospensione implica uno stato di quiescenza dell’esecutività di un provvedimento, in presenza di determinati presupposti, al venir meno dei quali non può che rivivere la piena efficacia dell’atto: non c’è ragione, dunque, di considerare “tamquam non essent” le sanzioni eventualmente già comminate, ove legittime alla data della relativa emanazione, quando al termine di una fase di sospensione della relativa efficacia ne risultino immutati i presupposti (assenza di titolo legittimante, rilasciato prima dell’edificazione o in via di sanatoria; in senso sostanzialmente conforme cfr. anche Cons. Giust. Amm. Reg. Sic.  5.12.2002, n. 651).<br />
Nella fattispecie, il ricorso viene in decisione in una fase in cui l’interesse, anche residuale, alla decisione non può dirsi venuto meno, potendosi prefigurare una solo futura ed eventuale inefficacia dell’atto impugnato per intervenuto condono (una inefficacia che, in particolari situazioni, potrebbe peraltro non escludere la pretesa risarcitoria); in caso di inammissibilità o rigetto del condono, poi, non si vede perchè l’Amministrazione non potrebbe avviare la fase esecutiva del provvedimento, in cui l’abuso edilizio fosse stato correttamente qualificato e represso nei modi di legge, anche previa mera conferma del medesimo ed assegnazione di un nuovo termine per eseguire: una soluzione, quella appena indicata, che ad avviso del Collegio garantisce maggiormente l’interesse pubblico alla tutela del territorio, escludendo una inutile vanificazione dell’attività di controllo e di repressione già compiuta dall’Amministrazione, nonchè contenendo comportamenti successivi, posti in essere dai soggetti interessati anche con finalità meramente defatigatorie.<br />
Allo stato degli atti, pertanto, il Collegio stesso ritiene che sussista ancora interesse al ricorso, su conforme richiesta della parte ricorrente passato in decisione.<br />
Nel merito, tuttavia, l’impugnativa appare infondata, per le ragioni di seguito esposte.<br />
Per quanto riguarda il primo ordine di censure, meritano particolare attenzione le argomentazioni, riferite a violazione della normativa in materia di sospensione dei procedimenti amministrativi, in pendenza del termine per la presentazione di istanze di condono e dopo la proposizione delle relative istanze; a tale riguardo, tuttavia, il Collegio ritiene che non siano illegittime determinazioni repressive (ordine di sospensione dei lavori e misure consequenziali, nei modi previsti), per abusi accertati dopo la scadenza del termine (31.3.2003) entro cui dovevano essere realizzate le opere ammesse a sanatoria; in caso contrario la sola apertura dei termini, per accedere alle misure eccezionali di cui si discute, avrebbe determinato una generalizzata paralisi dell’attività di controllo dell’Amministrazione, con possibilità di intraprendere e concludere impunemente ulteriori lavori abusivi.<br />
La sospensione dei procedimenti repressivi, in altre parole, non può che essere correttamente intesa come sospensione della procedura repressiva, ma non anche come inibitoria al relativo avvio, di norma coincidente con l’adozione di misure cautelari e diffide a demolire, benché senza successiva possibilità di concludere con l’esecuzione il procedimento avviato.<br />
Nella situazione in esame, sono state adottate misure consequenziali ad un accertamento di abuso edilizio, effettuato il 22.1.2004, senza che spettasse all’Amministrazione verificare la data del relativo completamento: la misura repressiva, pertanto, è stata correttamente adottata sotto il profilo in questione, anche se l’astratta applicabilità del condono (poi in effetti richiesto) ha imposto nella fattispecie una fase di sospensione del procedimento repressivo, conseguente alla diffida a demolire. <br />
Sicuramente infondate, poi, sono le ulteriori argomentazioni che, nel medesimo motivo di gravame, si riferiscono alla “dignità, al decoro ed alla salute psico-fisica del ricorrente”, trattandosi di beni da coordinare con altri valori costituzionalmente protetti, quali la tutela del territorio, l’ambiente e la subordinazione dello stesso diritto di proprietà a superiori esigenze di rilievo generale; in tale situazione, è anche pacifico in giurisprudenza che la repressione dell’abusivismo edilizio costituisca attività vincolata, in rapporto alla quale non sono proponibili censure come quelle prospettate, di eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
Parimenti infondato appare il secondo motivo di gravame, riferito a presunta non abusività delle opere realizzate, in base al nuovo Testo Unico in materia edilizia ed alla normativa sul condono. Anche al di là dell’estrema genericità della censura in questione, infatti, deve escludersi che la nuova normativa in materia edilizia, come recepita nel D.P.R. 6.6.2001, n. 380, contenga innovazioni sostanziali rispetto alla legge n. 47/85, pur introducendosi titoli abilitativi di nuova denominazione, quali il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività (cosiddetta D.I.A.): per ristrutturazioni ad ampliamenti, effettuati al di fuori di qualsiasi titolo legittimante, anche là deve gli interventi in questione possono essere realizzati a seguito di D.I.A., la sanzione prevista è infatti sempre di tipo demolitorio (cfr. in particolare art. 9 L. n. 47, come recepito dall’art. 33 D.P.R. 380, quest’ultimo espressamente riferito anche ad omessa D.I.A., ove ammessa nei termini di cui al precedente art. 22, comma 3 dello stesso D.P.R); quanto sopra,  fatta salva la possibilità di successiva sanatoria o condono, che – in quanto di futura ed eventuale concessione – non si pongono certamente come presupposti di legittimità del provvedimento sanzionatorio.<br />
La terza ed ultima censura, infine, appare inammissibile in quanto di formulazione non comprensibile, nei termini – forse frutto di errore materiale – letteralmente riportati nella parte in fatto della presente decisione; la segnalata preesistenza di un manufatto, in ogni caso, appare ovvia in qualsiasi intervento ristrutturativo e non esclude la legittima emanazione di sanzione di tipo demolitorio, ai sensi della normativa sopra citata.<br />
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere conclusivamente respinto, fatti salvi gli effetti sospensivi dell’esecuzione dell’atto impugnato, che discendono ex lege dalla presentazione dell’istanza di condono; quanto alle spese giudiziali non vi è luogo a provvedere, non essendosi costituite in giudizio le parti intimate.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M. </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
	Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I quater), RESPINGE il ricorso n. 1350/04, specificato in epigrafe; NULLA per le spese.<br />	<br />
		Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 1 luglio 2005, con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>			Presidente &#8211; Pio Guerrieri<br />	<br />
			Consigliere est. &#8211; Gabriella De Michele<br />	<br />
			Primo Referendario &#8211; Antonella Mangia </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-4-2006-n-2422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.2422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.2422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-2422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-2422/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.2422</a></p>
<p>G. Giallombardo Pres. &#8211; S. Veneziano Est. L.M. ed altri, contro il Comune di Petralia Soprana, la Regione Sicilia (Assessorato Reg.le alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca) la sentenza 204/2004 della Corte costituzionale, pur avendo dichiarato costituzionalmente illegittimo il solo art. 34 del d. l.vo 80/1998, estende i propri effetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-2422/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.2422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-2422/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.2422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giallombardo Pres. &#8211; S. Veneziano Est.<br /> L.M. ed altri, contro il Comune di Petralia Soprana, la Regione Sicilia (Assessorato Reg.le alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca)</span></p>
<hr />
<p>la sentenza 204/2004 della Corte costituzionale, pur avendo dichiarato costituzionalmente illegittimo il solo art. 34 del d. l.vo 80/1998, estende i propri effetti all&#8217;art. 53 del T.U. in materia di espropriazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa – Sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 – Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 34 d. l.vo 80/1998</span></span></span></p>
<hr />
<p>La sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, pur avendo direttamente investito, in tema di comportamenti della P.A. nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica, soltanto l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, ha tuttavia travolto anche la previsione di cui all’ art. 53, co. 1, del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. n. 327/2001)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4226/2000 proposto</p>
<p>dai <b>sigg.ri LIO Maria, ZAFONTI Sebastiano Cosma Damiano, ZAFONTI Concetta Giuseppa, GENNARO Angelo</b>, elettivamente dom.ti in Palermo, Via G. Bonanno n. 122, presso lo studio dell&#8217;avv.to Michele Sabatino, che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Petralia Soprana</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Palermo, Via G. Sciuti n. 72, presso lo studio dell&#8217;avv.to Giuseppe Giambrone, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria di costituzione;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>Assessorato Reg.le alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca</b>, in persona dell’Assessore pro-tempore, rapp.to e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;</p>
<p>e della <b>S.I.R.A.P. s.p.a.</b>, in persona del legale rapp.te pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per la dichiarazione<br />
di illegittimità dell’ occupazione di aree di proprietà dei ricorrenti occupate dall’amm.ne comunale per il completamento dell’area mista in Madonnuzza di Petralia Soprana;</p>
<p>e per la condanna<br />
dell’amm.ne comunale al risarcimento del danno conseguente all’irreversibile trasformazione dei fondi, in assenza di definitiva espropriazione dell’area.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;avv.to G. Giambrone per l’amm.ne comunale e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’amm.ne regionale intimata;<br />
Vista la sentenza parziale n. 1331/2003 ed i relativi atti di esecuzione;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 6.10.2004 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;<br />
Uditi l&#8217;avv.to M. Sabatino per i ricorrenti, l&#8217;avv.to G. Giambrone per l&#8217;Amm.ne comunale intimata e l’avvocato dello Stato R. Di maggio per l’amm.ne regionale intimata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato i dì 6./12.12.2000, e depositato il successivo 21.12., i ricorrenti deducono di essere proprietari di un’area in c.da Madonnuzza di Petralia Soprana, di averne subito l’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione delle opere di completamente infrastrutturale di un’area mista artigianale – industriale, di non avere ricevuto alcun atto di definitiva espropriazione nonostante l’intervenuta scadenza dei termini dell’occupazione d’urgenza e nonostante l’intervenuta irreversibile trasformazione delle aree; chiedono il risarcimento del danno conseguente all’intervenuta privazione del diritto di proprietà sulle aree interessata dall’occupazione e dalla irreversibile trasformazione, la corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la restituzione di eventuali porzioni di area non irreversibilmente trasformate.<br />
Si è costituita in giudizio l’amm.ne comunale intimata deducendo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale &#8211; per quanto attiene alla richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione &#8211; il proprio difetto di legittimazione passiva &#8211; trattandosi di opere finanziate dall’Ass.to reg.le Cooperazione, Artigianato e Pesca e realizzate dalla S.I.R.A.P. s.p.a. – la prescrizione, e comunque l’infondatezza della pretesa; ha, altresì, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dell’Ass.to reg.le Cooperazione, Artigianato e Pesca e della S.I.R.A.P. s.p.a..<br />
In data 13.05.2003 la difesa dei ricorrenti ha depositato dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio del sig. Zafonti Michele Vincenzo e memoria con la quale gli altri ricorrenti hanno confutato le eccezioni dedotte dall’amm.ne comunale ed hanno chiesto che venga disposta la chiamata in giudizio dell’Ass.to reg.le Cooperazione, Artigianato e Pesca e della S.I.R.A.P. s.p.a., soggetti nei confronti dei quali intendono estendere le proprie domande.<br />
Con sentenza parziale n. 1331/2003 si è provveduto a:<br />
&#8211; dare atto dell’intervenuta rinunzia agli atti del giudizio del ricorrente sig. Zafonti Michele Vincenzo, con compensazione delle spese del giudizio tra lo stesso a l’amm.ne comunale intimata;<br />
&#8211; dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, formulata dai ricorrenti;<br />
&#8211; disporre la chiamata in giudizio dell’Ass.to reg.le Cooperazione, Artigianato e Pesca e della S.I.R.A.P. s.p.a.;<br />
&#8211; disporre, infine, l&#8217;acquisizione degli atti relativi alla procedura espropriativa.<br />
In esito alla esecuzione degli incombenti così disposti, si è costituita in giudizio l’amm.ne reg.le intimata deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque la reiezione delle domande proposte nei propri confronti.<br />
Alla pubblica udienza del 6.10.2004 i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Deve preliminarmente essere sottoposta a verifica la persistenza della giurisdizione del Tribunale a conoscere la presente controversia, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, sopravvenuta tra la data di deposito della sentenza parziale n. 1331/2003 e la data della pubblica udienza del 6.10.2004 ed eventualmente applicabile anche alla presente controversia in considerazione della astratta incidenza dello jus superveniens, quale discendente anche dalle sentenze della Corte Costituzionale (Cassazione, sez. lav., n. 12465/1997 e sez. III, n. 5884/1999), e della ritenuta incidenza della citata sentenza n. 204/2004 sulle controversie pendenti (TAR Palermo, sez. I, n. 1543/2004).<br />
Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunziarsi, tra le altre, anche su di una ordinanza di rimessione adottata in un giudizio avente ad oggetto domande di risarcimento danni fondate sulla occupazione di un fondo, in vista della realizzazione di un’opera pubblica poi effettivamente completata, senza che peraltro la procedura di esproprio fosse stata mai portata a compimento e senza che fosse stato pagato il relativo indennizzo &#8211; ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» in luogo che «gli atti e i provvedimenti» delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati.<br />
Ritiene il Collegio che la presente controversia rientri tra quelle “sottratte” alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e “restituite” alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto relativa ad azione risarcitoria derivante dall’assunta illegittimità del comportamento posto in essere dall’amm.ne comunale con il mantenimento dell’occupazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, pur successivamente alla scadenza dei termini dell’occupazione provvisoria, e con la loro irreversibile trasformazione in assenza di un provvedimento di esproprio.<br />
Ed invero:<br />
1) La giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione (SS.UU. ord. n. 43/sez.un. del 25.05.2000) che del Consiglio di Stato (sez. IV n. 3169/2001 e sez. V, n. 1562/2002) ha individuato nell’art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 la norma attributiva al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva a conoscere della azioni risarcitorie in tema di occupazione acquisitiva, mentre è rimasta isolata la tesi ricostruttiva del C.G.A. (sent. n. 296/2001 e ord. n. 588/2001) che in applicazione degli artt. 23-bis, co. 1, lett. b) l. n. 1034/1971 e 7, co, 3, l. n. 1034/1971 – entrambi come novellati dalla l. n. 205/2000 – ha ritenuto che le controversie in argomento rientrino in prima battuta nella giurisdizione generale di legittimità e, quindi, nella specifica competenza a conoscere le controversie relative all’eventuale risarcimento del danno consequenziale all’annullamento.<br />
Il Collegio – nel rilevare come la Sezione abbia chiaramente fatto riferimento alla sola giurisdizione esclusiva ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 in una ipotesi di mancata adozione del decreto di esproprio (n. 1445 dell’11.10.2001) e come alla medesima norma, in via esclusiva, faccia generalmente riferimento la giurisprudenza degli altri TT.AA.RR. – ritiene, comunque, che l’ipotesi ricostruttiva proposta dal C.G.A. – alla quale la Sezione pure ha fatto riferimento in passato (nn. 1228, 1276 e 1444 del 2001) in ipotesi nelle quali esistevano atti espropriativi posti in essere dall’amministrazione, astrattamente idonei ad incidere sul diritto di proprietà dei ricorrenti &#8211; non potrebbe trovare alcun ingresso nella presente controversia nella quale si prescinde dalla impugnazione di alcun provvedimento espropriativi ed anzi si assume l’inesistenza del decreto di esproprio.<br />
2) Egualmente travolto dalla citata dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, come novellato dall’art. 7 l. n. 205/2000, deve essere, per altro, considerato l’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, secondo il comma primo del quale “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico”.<br />
A prescindere dal dato letterale – secondo il quale l’applicazione della disposizione normativa citata, in quanto eventualmente ritenuta costitutiva di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. in materia espropriativa, dovrebbe essere circoscritta alle “le controversie aventi per oggetto…, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico” – rileva il Collegio come detta disposizione normativa si limiti a riprodurre il contenuto dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 205 del 2000, per le parti concernenti la materia espropriativi con l’aggiunta, rispetto alle previsioni dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, di un non innovativo richiamo agli “accordi”, sia per evitare i dubbi sorti dalla applicazione dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, sia perché gli accordi di cessione producono effetti equivalenti ai decreti di espropriazione (cfr. Punto n. 36-Parte terza del parere del Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 29 marzo 2001 n. 4/2001, reso sul citato T.U.).<br />
In particolare, rileva il Collegio che alla disposizione in esame non può essere attribuita alcuna valenza innovativa e/o costitutiva di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia espropriativa – non colpita dal recente intervento della Corte Costituzionale &#8211; per le condivisibili considerazioni svolte dalla stessa Adunanza Generale del Consiglio di Stato nel citato parere (Punto n. 5-Parte prima) e relative alle caratteristiche proprie e finalità del Testo Unico in argomento.<br />
Ed invero la norma in esame, inserita nel Titolo IV recante Disposizioni sulla tutela giurisdizionale e rubricato “Disposizioni processuali”, esula sia dall’ambito di qualsiasi delegificazione della disciplina in materia espropriativa – se non altro, in virtù della riserva di legge di cui agli artt. 103 e 111 Cost. &#8211; che dall’ambito di qualsiasi semplificazione della stessa, nell’ambito della quale è possibile operare il coordinamento e l’unificazione delle norme esistenti, senza però “stravolgere la funzione del testo unico, che è pur sempre quella di facilitare l’applicazione delle leggi preesistenti, evitando duplicazioni, prendendo atto di abrogazioni anche tacite, valorizzando univoche soluzioni interpretative divenute diritto vivente, senza innovare alla loro sostanza, operazione, questa, che deve passare attraverso il vaglio e la decisione del Parlamento attraverso gli strumenti legislativi diretti ed indiretti (artt. 70, 76 e 77 Cost.)” (cfr. Punto 5.6-parte prima del parere citato).<br />
Ricondotta, quindi, la disposizione di cui all’art. 53, co. 1, del D.P.R. n. 327/2001 all’art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, come novellato dall’art. 7 l. n. 205/2000, deve ritenersi che anch’esso sia stato travolto dalla illegittimità costituzionale pronunziata con la sentenza n. 205/2004, senza necessità di ulteriore rimessione della questione alla Corte Costituzionale.<br />
3) Neppure osta alla declinatoria della giurisdizione l’intervenuta sentenza parziale n. 1331/2003. Indipendentemente dalla circostanza, in punto di fatto, che non risulta ancora trascorso il termine lungo (maggiorato dal periodo di sospensione feriale dei termini processuali) per il suo passaggio in giudicato, osserva infatti il Collegio che:<br />
3.a. l&#8217;efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell&#8217;illegittimità costituzionale di una norma si arresta solo in presenza di un giudicato sul punto (La regola &#8220;tempus regit actum&#8221;, riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale , in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell&#8217;invalidità della legge, che ne comporta l&#8217;efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli art. 136 cost. e 30 l. 11 marzo 1953 n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell&#8217;ambito del processo. Cassazione civile, sez. I, nn. 6926/2003, 8548/2003 e 10850/2003);<br />
3.b. la sentenza parziale n. 1331/2003 ha dato atto della rinunzia al ricorso di uno dei ricorrenti, ha declinato la giurisdizione in ordine alla domanda “indennitaria” ed ha disposto alcuni adempimenti preliminari (integrazione del contraddittorio) ed istruttori (integrazione documentale) in ordine alla domanda “risarcitoria”, rinviando espressamente al definitivo “ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese”.<br />
3.c. non solo non vi è, quindi, stata alcuna pronunzia esplicita in ordine alla giurisdizione a conoscere la domanda risarcitoria proposta, ma non vi è stata neppure alcuna altra pronunzia sul merito della domanda, dalla quale astrattamente poter desumere alcun giudicato implicito sul punto.<br />
In virtù delle superiori considerazioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo regionale a conoscere delle domande risarcitorie proposte con il ricorso introduttivo, che va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza della pronunzia della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2004, con l&#8217;intervento dei Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>&#8211; Giorgio Giallombardo              &#8211;  Presidente<br />
&#8211; Salvatore Veneziano                &#8211;  Consigliere Estensore<br />
&#8211; Nicola Maisano                       &#8211;  Referendario <br />
Angelo Pirrone &#8211; Segretario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-2422/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.2422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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