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	<title>24200 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>24200 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-12-11-2010-n-24200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-12-11-2010-n-24200/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24200</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. V. Cernese Faraonio Giuseppe (Avv. Leopoldo Parente) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Direzione Generale Territoriale del centro sud &#8211; Ufficio della motorizzazione civile di Benevento (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla motivazione necessaria per disporre la revisione della patente di guida, ai sensi dell&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-12-11-2010-n-24200/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-12-11-2010-n-24200/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Onorato, <i>est.</i> V. Cernese<br /> Faraonio Giuseppe (Avv. Leopoldo Parente) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <br />&#8211; Direzione Generale Territoriale del centro sud &#8211; Ufficio della motorizzazione civile di <br />Benevento (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione necessaria per disporre la revisione della patente di guida, ai sensi dell&#8217;art. 128 del codice della strada</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Circolazione stradale &#8211; Patente di guida &#8211; Revisione ex art. 128 del CdS &#8211; Riferimento ad una sola violazione delle norme del codice della strada &#8211; Insufficienza	</p>
<p>2. Circolazione stradale &#8211; Patente di guida &#8211; Revisione ex art. 128 del CdS &#8211; Indicazione di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l&#8217;idoneità tecnica del conducente alla guida &#8211; Necessità &#8211; Mancanza – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Una sola violazione delle norme del codice della strada non può ritenersi elemento sufficiente per disporre il rinnovo della verifica di idoneità tecnica alla guida, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (1)<br />
2. L&#8217;atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell&#8217;interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve essere comunque correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l&#8217;idoneità tecnica del conducente alla guida. E’ pertanto illegittimo il provvedimento il quale impone la revisione della patente che sia privo di un’adeguata valutazione dalla quale debbono risultare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a dubitare della sussistenza «dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell&#8217;idoneità tecnica (2)	</p>
<p></b>__________________________________<br />	<br />
1. <i>cfr. tre le altre, Cass. Civ., Sez. I, 12 gen-naio 2000, n. 276; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 30 aprile 2009, n. 1188; C. di S., Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2189; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 970; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. III, 17.2.2005, n. 390;</i></p>
<p>2. <i>cfr. T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, sez. III, 13 febbraio 2004, n. 686; TAR Lombardia, Milano, III, 24 ottobre 2005 n. 3886; T.A.R. Campania III, 30 ottobre 2003, n. 8706; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 20 novembre 2003, n. 965</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5203 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><B>FARAONIO GIUSEPPE</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. Leopoldo parente ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Se-greteria del T.A.R. Campania, in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO SUD &#8211; UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BENEVENTO</B>, in persona del Ministro p.t., rappresenta-to e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia per legge in Napoli, alla Via Armando Diaz, n. 11; </p>
<p><i><b><P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti &#8211; Direzione Generale Ter-ritoriale del Centro Sud &#8211; Ufficio della Motorizzazione Civile di Be-nevento in data 16.7.2010, prot. 7565, conosciuto in data 27.7.2010, a seguito di comunicazione tramite racc. A/R;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale di accertamento di violazione del Co-dice della Strada.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministra-zione;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />	<br />
VISTO l’art. 60 del D.L. vo 2 luglio 2010, n. 104 (“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”);<br />	<br />
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedi-mento impugnato;<br />	<br />
UDITA alla Camera di Consiglio del 4 novembre 2010 la relazione del cons. dr. Cernese;<br />	<br />
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso notificato il 16.9.2010 e depositato il giorno 29 succes-sivo Faraonio Giuseppe impugnava, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento del 16.7.2010, prot. 7565 con cui il Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Benevento, “Vista la comunicazione n. 076/5/1 2010 dell’8.6.2010 dei Carabinieri di Padula da cui risultava che “il giorno 28.5.2010 alla guida di un’autovettura si immetteva su strada statale senza avvedersi che in quel momento vi erano in transito dei veicoli e causava un incidente stradale. P &#8211; 12917”, disponeva la revisione della patente di guida in-vitandolo a presentare presso un Ufficio della Motorizzazione Civile istanza di esame di idoneità.<br />	<br />
2. A tal fine l’interessato deduceva i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1) Violazione di legge (artt. 24 e 97 Cost.; art. 10 lett. a) L. n. 241/1990;<br />	<br />
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti;<br />	<br />
3) Violazione degli artt. 7 ed 8 l. N. 241/1990;<br />	<br />
3) Violazione del combinato disposto dall’art. 3 L. n. 241/1990 e dall’art. 21 octies, così come introdotto dalla L. n. 15/2005.</p>
<p>3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
4. Preliminarmente, nota il Collegio che, risultando il ricorso manife-stamente fondato, esso può essere deciso con sentenza in forma sem-plificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art. 60 del D.L. vo 2 luglio 2010, n. 104 (“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”), in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria.<br />	<br />
5. Il ricorso è fondato in relazione ai dedotti profili di eccesso di pote-re (per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti) e di violazione di legge (combinato disposto dall’art. 3 L. n. 241/1990 e dall’art. 21 octies l. n. 241/1990, così come introdotto dalla L. n. 15/2005), rispet-tivamente dedotti nella seconda e quarta censura.<br />	<br />
6. In punto di diritto l’art. 128 del D.L. vo n. 30.4.1992, n. 285, dell’attuale Codice della strada, posto dall’Ufficio procedente a fon-damento del potere di revisione della patente di guida, nella specie e-sercitato, stabilisce testualmente (per quanto qui interessa) che: « Gli uffi-ci competenti del dipartimento per i trasporti terrestri nonché il prefetto nei casi previsti dall’a. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medi-ca presso la commissione medica locale di cui all’a. 119, comma 4, o ad e-same di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica ».<br />	<br />
Nota il Collegio che l’omessa deduzione di tale normativa quale vi-zio/motivo dell’impugnato provvedimento non impedisce al giudice ammi-nistrativo di valutarne la corretta applicazione al caso concreto da parte dell’Amministrazione, potendo ritenerne egualmente la violazione sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine alla non ricorrenza dei presuppo-sti normativamente previsti per farsi luogo alla sua applicazione. <br />	<br />
7. Ciò precisato, come più volte affermato in ambito giurisprudenzia-le, la revisione in parola va, pertanto, intesa non in termini di sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicu-rezza del traffico stradale (Cfr., tre le altre, Cass. Civ., Sez. I, 12 gen-naio 2000, n. 276; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 30 aprile 2009, n. 1188), il quale presuppone un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneati-ve dell’interessato, scaturito dal riscontro di fatti determinati, della lo-ro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette il comporta-mento del titolare della patente di guida ai fatti stessi.<br />	<br />
L’attivazione delle misure &#8211; ancorché non legata all’accertamento giu-diziale della responsabilità del destinatario &#8211; risulta così connessa ad una cognizione &#8211; pur sommaria &#8211; dei fatti che giustificano l’iniziativa dell’Amministrazione e &#8211; nel contempo &#8211; logicamente dipendente da una valutazione positiva circa il potenziale compimento da parte del destinatario di violazioni delle prescrizioni dell’ordinamento in mate-ria di circolazione stradale.<br />	<br />
In base a tali rilievi, il provvedimento di revisione non può non essere assistito dall’indicazione di circostanze ed elementi concreti che pon-gono in dubbio l’idoneità alla guida, ossia « deve essere correlato al-la presenza di elementi di giudizio che possono mettere in dubbio l’idoneità tecnica del conducente alla guida, elementi che devono es-sere specificamente indicati » (Cfr., fra le altre, C. di S., Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2189; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 970; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. III, 17.2.2005, n. 390).<br />	<br />
In altri termini, occorre che dalle modalità concrete con le quali si è svolto l’incidente emergano elementi di obiettiva certezza in ordine al-la condotta di guida del soggetto responsabile, evidenziati da fatti rile-vanti quali, ad esempio, una particolare gravità delle conseguenze del sinistro, la violazione reiterata di norme del codice stradale (Cfr: T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, sez. III, 13 febbraio 2004, n. 686).<br />	<br />
8. Orbene, il provvedimento impugnato non risponde ai parametri so-pra indicati.<br />	<br />
Invero, anche considerando la scarna descrizione della dinamica dell’incidente contenuta nella comunicazione di avvio del procedi-mento del 23.6.2010, prot. 6988 (“Alla guida di un’autovettura, pro-veniente da strada comunale, si immetteva su strada statale, senza av-vedersi che in quel momento vi erano in transito dei veicoli ed omet-tendo di dare la precedenza collidendo con uno di essi”), peraltro sen-za precisare se vi siano state eventuali conseguenze di rilievo a perso-ne, tale provvedimento si limita, infatti, a richiamare la commissione da parte del ricorrente di un’infrazione alle norme disciplinanti la cir-colazione stradale, è del tutto silente in ordine all’indicazione di pre-supposti e/o elementi atti a determinare l’insorgenza di dubbi circa l’idoneità alla guida dell’interessato alla guida.<br />	<br />
9. In definitiva va ravvisata l’illegittimità del provvedimento de quo in quanto, totalmente carente sotto il profilo dell’esternazione da parte dell’Amministrazione delle ragioni specifiche, ma anche di semplici indizi che inducano a dubitare della persistenza dei requisiti di idonei-tà tecnica prescritti per il possesso della patente di guida in capo al ri-corrente.<br />	<br />
10. Ad ulteriore supporto di quanto affermato depone, poi, anche il ri-lievo che, in numerosi precedenti giurisprudenziali, il giudice ammini-strativo ha avuto modo di affermare che: « Una sola infrazione alle norme del Codice della Strada, anche se di una certa rilevanza, non può costituire &#8211; di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione dell’idoneità e capacità alla guida del conducente l’autovettura &#8211; “il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione del-la patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del citta-dino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione » (TAR Lom-bardia, Milano, III, 24 ottobre 2005 n. 3886; T.A.R. Campania III, 30 ottobre 2003, n. 8706; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 20 novembre 2003, n. 965).<br />	<br />
Tale impostazione appare persuasiva non potendo contestarsi che l’espressione contenuta nel citato a. 128 del nuovo Codice della Stra-da: “qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei (&#8230;) requisiti fisici e, psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”, imponga una motivazione sufficientemente rappresentativa delle ragioni poste a sostegno del provvedimento impugnato.<br />	<br />
In particolare, l’autorità procedente è tenuta a chiarire in base a quali specifiche considerazioni si è formato il dubbio circa la persistenza degli elementi di cui si è detto. (…).<br />	<br />
11. Nella fattispecie la Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile di Benevento avrebbe dovuto, dunque, valutare i fatti nel loro complesso e motivare adeguatamente in relazione alla (eventuale) gravità dei danni e della condotta tenuta dall’interessato ed, infine, at-traverso un’attenta valutazione della dinamica, enucleare gli elementi in virtù dei quali sarebbe stato possibile esprimere ragionevoli dubbi in ordine alla perizia e alla capacità della conducente.<br />	<br />
12. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere ac-colto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, perché la Sezione non ritiene sufficiente (ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi) la ripetizione della formula legislativa “fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente di guida”, fatta segui-re alla descrizione dell’incidente contenuta nella segnalazione dei Ca-rabinieri.<br />	<br />
13. Quanto alle spese, sussistono giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione di Benevento del 16.7.2010, prot. 7565, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.<br />	<br />
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Zeuli, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-12-11-2010-n-24200/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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