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	<title>2418 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2418 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2011 n.2418</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-5-2011-n-2418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-5-2011-n-2418/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2011 n.2418</a></p>
<p>Pres. L. Nappi, est. L. PasanisiCristoforo -omissis- ed Elena Cilento (Avv. Domenico La Rana) c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo Statale Circolo Didattico &#8211; S.M.S. &#8220;A. Gemelli&#8221; di Sant&#8217;Agnello (N.C.) sul diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-5-2011-n-2418/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2011 n.2418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-5-2011-n-2418/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2011 n.2418</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> L. Nappi, <i>est.</i> L. Pasanisi<br />Cristoforo -omissis- ed Elena Cilento (Avv. Domenico La Rana) c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo Statale Circolo Didattico &#8211; S.M.S. &#8220;A. Gemelli&#8221; di Sant&#8217;Agnello (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto ad ottenere il beneficio della prestazione di sostegno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata – Scuola – Insegnamento di sostegno a favore di disabili gravi – Domanda volta ad ottenere il beneficio per tutti gli anni scolastici da sostenere – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il beneficio della prestazione di sostegno per i disabili, ai sensi del dettato di cui all’art. 12 della Legge 104/92, ha carattere dinamico, dovendo essere correlato all’andamento della patologia da cui il minore è affetto, con particolare riguardo alle possibilità di recupero della persona disabile, finalità cui il percorso del sostegno deve essere diretto: ne consegue l’inammissibilità della domanda volta ad ottenere il beneficio per tutti gli anni scolastici cui il disabile deve sostenere. atteso che le patologie cui è affetto potrebbero essere superate nel tempo con il conseguente venir meno dei presupposti necessari per ottenere tale beneficio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5796 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Cristoforo</b> &#8211;<I>OMISSIS</I>&#8211; ed <b>Elena Cilento</b>, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Domenico La Rana, con domiciliazione da intendersi effettuata presso la Segreteria del T.A.R. adìto, ai sensi dell’art. 25, co. 2°, c.p.a.; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici è domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, n.11;	</p>
<p><b>Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo Statale Circolo Didattico &#8211; S.M.S. &#8220;A. Gemelli&#8221; di Sant&#8217;Agnello (Na)</b>; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 4865/FP del 28/09/2010 recante la comunicazione relativa all&#8217;assegnazione dell&#8217;insegnante di sostegno per n. 11 ore settimanali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 aprile 2011 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stato riconosciuto al figlio degli odierni ricorrenti, disabile con connotazione di gravità e necessità di assistenza continua, iscritto per l’anno scolastico 2010/2011, al quarto anno della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Statale Circolo Didattico &#8211; S.M.S. &#8220;A. Gemelli&#8221; di Sant&#8217;Agnello (Na), un sostegno per sole 11 ore settimanali.<br />	<br />
I ricorrenti deducono l&#8217;illegittimità dell&#8217;impugnato provvedimento con vari motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili (essenzialmente, in base alla considerazione secondo cui la vigente normativa prevederebbe, in tal caso, un numero di ore di sostegno pari all&#8217;orario effettivo di frequenza), chiedendone, previa sospensione, l’annullamento. Hanno inoltre formulato specifica istanza di riconoscimento delle ore di sostegno anche per gli anni futuri.<br />	<br />
2. Si sono costituite in giudizio, con controricorso di forma, le intimate amministrazioni statali, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso. <br />	<br />
3. Con ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, questa Sezione ha disposto il riesame dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
4. Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso in esame è manifestamente fondato in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato e di accertamento del diritto del minore a giovarsi del sostegno scolastico in generale, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità (alla luce del pacifico orientamento assunto da questa Sezione in relazione alla dedotta questione: cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2054).<br />	<br />
Infatti, nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti di legge per riconoscere in favore del minore il diritto ad essere destinatario delle attività di sostegno di cui all’art. 35, comma VII, L. 2892002, nonché i presupposti previsti dal comma 5, prima parte della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010.<br />	<br />
2. Deve, invece, essere respinta la domanda di estensione del beneficio anche agli anni scolastici futuri.<br />	<br />
Come questo TAR ha avuto più volte modo di affermare (cfr., da ultimo TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 4 novembre 2010 n. 22682), il tema del quantum della prestazione di sostegno è direttamente affrontato dalla L. 104/1992, la quale, all’art. 12 prevede che, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, debba essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell&#8217;insegnante operatore psico-pedagogico individuato.<br />	<br />
Tale profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell&#8217;alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. <br />	<br />
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l&#8217;influenza esercitata dall&#8217;ambiente scolastico. <br />	<br />
Infine, il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. <br />	<br />
Quanto appena esposto attesta che il dimensionamento della prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all’andamento della patologia da cui il minore è affetto, con particolare riguardo alle possibilità di recupero della persona disabile, finalità cui il percorso deve essere diretto.<br />	<br />
Esso, di converso, non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo del minore.<br />	<br />
Non è casuale, infatti, che secondo il legislatore il recupero del minore è soggetto alle periodiche verifiche previste dall’art. 12 L. 1041992, cui corrispondono gli aggiornamenti a conclusione di ciascun ciclo scolastico.<br />	<br />
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che le domande relative alla quantificazione preventiva delle prestazioni di sostegno cui il minore interessato ha diritto debbano essere respinte, fermo restando il diritto dello stesso al progressivo aggiornamento dei documenti relativi al suo percorso evolutivo, come per legge.<br />	<br />
3. Il presente gravame deve quindi essere accolto nei limiti e nei sensi che precedono e deve essere respinto nella residua parte.<br />	<br />
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, respingendolo nella residua parte.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-5-2011-n-2418/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2011 n.2418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2011 n.2418</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-2-2011-n-2418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-2-2011-n-2418/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-2-2011-n-2418/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2011 n.2418</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Forte – P.M. Ceniccola Chiavarini (avv. Durano) c. Comune di Brindisi (avv.ti Cialdini, Stefanelli) sulla giurisdizione del G.A. in caso di violazione del diritto di esclusiva riconosciuto in una concessione Giurisdizione e competenza – Contratti p.a. &#8211; Concessione – Violazione diritto esclusiva da parte della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-2-2011-n-2418/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2011 n.2418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-2-2011-n-2418/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2011 n.2418</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Forte – P.M. Ceniccola<br /> Chiavarini (avv. Durano) c. Comune di Brindisi (avv.ti Cialdini, Stefanelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in caso di violazione del diritto di esclusiva riconosciuto in una concessione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contratti p.a. &#8211; Concessione – Violazione diritto esclusiva da parte della P.A. – Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora la controversia abbia per oggetto la presunta lesione di un diritto di esclusiva previsto nell’atto concessorio da parte della P.A., la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/16810_16810.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-2-2011-n-2418/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2011 n.2418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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