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	<title>2407 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2407 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi da parte dell&#8217;Amministrazione che non vi ha partecipato.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellimpugnazione-del-provvedimento-conclusivo-della-conferenza-di-servizi-da-parte-dellamministrazione-che-non-vi-ha-partecipato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:22:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellimpugnazione-del-provvedimento-conclusivo-della-conferenza-di-servizi-da-parte-dellamministrazione-che-non-vi-ha-partecipato/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi da parte dell&#8217;Amministrazione che non vi ha partecipato.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Conferenza di servizi &#8211; Silenzio assenso &#8211; Impugnazione &#8211; Determinazione conclusiva &#8211; Amministrazione rimasta inerte &#8211;  Inammissibilità. L’attuale quadro normativo non consente ragionevolmente all’autorità amministrativa, che ha consapevolmente scelto di non partecipare alla conferenza di servizi, restando inerte, di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento conclusivo della conferenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellimpugnazione-del-provvedimento-conclusivo-della-conferenza-di-servizi-da-parte-dellamministrazione-che-non-vi-ha-partecipato/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi da parte dell&#8217;Amministrazione che non vi ha partecipato.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellimpugnazione-del-provvedimento-conclusivo-della-conferenza-di-servizi-da-parte-dellamministrazione-che-non-vi-ha-partecipato/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi da parte dell&#8217;Amministrazione che non vi ha partecipato.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Conferenza di servizi &#8211; Silenzio assenso &#8211; Impugnazione &#8211; Determinazione conclusiva &#8211; Amministrazione rimasta inerte &#8211;  Inammissibilità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’attuale quadro normativo non consente ragionevolmente all’autorità amministrativa, che ha consapevolmente scelto di non partecipare alla conferenza di servizi, restando inerte, di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Santise</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2854 del 2023, proposto da<br />
Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;<br />
Pipallo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone, Manfredi Nappi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci, 23;<br />
Consorzio per l&#8217;Area di Sviluppo Industriale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Campania Genio Civile di Napoli, Regione Campania, Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania, non costituiti in giudizio.</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Frattamaggiore, Comune di Casoria, Comando Provinciale Vv.Ff., Città Metropolitana di Napoli, Ente Idrico Campano, Asl Napoli 2 Nord, non costituiti in giudizio;<br />
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8221;annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) della nota del Commissario Straordinario del “Governo della ZES Campania” prot. n° 0507/COM del 20.04.2023 – Autorizzazione Unica n° 13 del 20.04.2023 &#8211; ad oggetto “Autorizzazione Unica, ai sensi dell&#8221;art. 5 bis D.L. 20.06.2017, n. 91 come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, relativa alla ‘realizzazione di un insediamento produttivo destinato alla logistica&#8221; avanzata dalla soc. ‘Pipallo s.r.l.&#8221; presso l&#8221;area ubicata in Zona ASI – Agglomerato Casoria – Arzano – Frattamaggiore (NA), all&#8221;interno del perimetro ZES Campania in tenimento dei Comuni di Frattamaggiore e Arzano (NA)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) ove e per quanto lesiva, della nota di riscontro prot. n° 749/2023 con cui è stato denegato l&#8221;invito all&#8221;autotutela promosso dal Comune di Arzano e protocollata dall&#8221;Amministrazione resistente al n° 13720 del 15.05.2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) ove e per quanto lesivi dei seguenti atti presupposti: &#8211; della Deliberazione di Consiglio Generale del Consorzio ASI di Napoli, n° 21 del 31.07.2019, con la quale è stata apportata una variante planimetrica per l&#8221;agglomerato industriale di Casoria – Arzano – Frattamaggiore; &#8211; del Decreto Dirigenziale ASI n° 84 del 05.08.2022, non conosciuto; &#8211; del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 19.04.2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, ancorché non conosciuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Pipallo S.r.l., del Consorzio per l&#8217;Area di Sviluppo Industriale di Napoli e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti e alla società controinteressata, il Comune ricorrente ha impugnato la nota del Commissario Straordinario del “Governo della ZES Campania” prot. n° 0507/COM del 20.04.2023, con cui è stata rilasciata, in seguito all’espletamento della conferenza di servizi, l’autorizzazione unica n° 13 del 20.04.2023, emessa ai sensi dell&#8217;art. 5 <i>bis</i> d.l. 20.06.2017, n. 91, come modificato dal d.l. n. 77 del 31.05.2021, relativa alla ‘realizzazione di un insediamento produttivo destinato alla logistica&#8221;, in favore della Pipallo s.r.l., presso l&#8217;area ubicata in Zona ASI – Agglomerato Casoria – Arzano – Frattamaggiore (NA), all&#8221;interno del perimetro ZES Campania in tenimento dei Comuni di Frattamaggiore e Arzano (NA).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A. Illegittimità dell’Autorizzazione Unica n° 13 del 20.04.2023 per:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 19 d.p.r. n° 380/2001 &#8211; eccesso di potere &#8211; difetto di motivazione &#8211; contraddittorietà tra più atti &#8211; ingiustizia manifesta – sviamento di potere – difetto di istruttoria – falsità del presupposto – violazione del procedimento – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – violazione del principio di proporzionalità – disparità di trattamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.m. 1444/1968 – violazione e f.a. art. 5 bis d.l. n° 91/ 2017 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n° 241/1990 &#8211; eccesso di potere &#8211; difetto di motivazione – illogicita’ – contraddittorieta’ &#8211; illegittimita’ dei contenuti &#8211; ingiustizia manifesta – sviamento di potere &#8211; difetto di istruttoria – falsità del presupposto – violazione del procedimento – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – violazione del principio di proporzionalità – disparità di trattamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III. Violazione e falsa applicazione art. 10 regolamento p.r.t. asi (nn.tt.a.) &#8211; violazione e f.a. art. 10 della l.r. n° 16/1998 &#8211; eccesso di potere &#8211; sviamento di potere &#8211; difetto di istruttoria – falsità del presupposto – violazione del procedimento – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – violazione del principio di proporzionalità – disparità di trattamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune ricorrente ha, altresì, impugnato, con le censure riportate alla lettera b) del ricorso, la Deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio ASI di Napoli, n° 21 del 31.07.2019, con la quale è stata apportata una variante planimetrica per l’agglomerato industriale di Casoria – Arzano – Frattamaggiore, per i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV. Violazione e falsa applicazione art. 10 regolamento p.r.t. asi (nn.tt.a.) &#8211; violazione e f.a. art. 10 della l.r. n° 16/1998 &#8211; eccesso di potere &#8211; sviamento di potere &#8211; difetto di istruttoria – falsità del presupposto – violazione del procedimento – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – violazione del principio di proporzionalità – disparità di trattamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Pipallo S.r.l., il Consorzio per l&#8217;Area di Sviluppo Industriale di Napoli e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 14 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nel corso del giudizio è emerso che il 7.12.2023 è stata rilasciata in favore della Pipallo s.r.l. altra autorizzazione unica in variante, che avrebbe superato quella impugnata in questa sede. La controinteressata ha, quindi, chiesto dichiararsi l’improcedibilità dei relativi motivi di ricorso; il Comune ricorrente ha, però, evidenziato di aver impugnato la nuova autorizzazione in variante con ricorso straordinario al Capo dello Stato e, quindi, ha chiesto rinviarsi il presente giudizio fino alla conclusione di quello innanzi al Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Entrambi i rilievi non possono essere condivisi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al primo, in pendenza dell’impugnazione della nuova autorizzazione in variante, non può essere dichiarata l’improcedibilità dell’odierno ricorso nella parte in cui il ricorrente impugna l’originaria autorizzazione unica, che potrebbe riemergere in caso di annullamento, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, della nuova autorizzazione in variante. Tale eventualità, in astratto verificabile, preclude qualunque pronuncia di improcedibilità, come richiesta dalla controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, tuttavia, può essere disposto un rinvio <i>sine die</i> del presente giudizio, in attesa che si concluda quello innanzi al Consiglio di Stato, in quanto, come si vedrà, l’odierno ricorso avverso l’originaria autorizzazione (n° 13 del 20.04.2023) è inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Tanto premesso, va esaminato il ricorso nella parte in cui viene impugnata la nota del Commissario Straordinario del “Governo della ZES Campania” prot. n° 0507/COM del 20.04.2023 con cui è stata rilasciata, in seguito all’espletamento della conferenza di servizi decisoria asincrona, l’autorizzazione unica n° 13 del 20.04.2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come visto, il provvedimento impugnato è stato emesso all’esito di una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, disciplinata dall’art. 14 <i>bis</i> l. 241 del 1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il comune ricorrente ha impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi con autonomo gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché proposto al di fuori del perimetro legislativo delineato dalla l. n. 241 del 1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Per valutare tale eccezione è, però, necessario scandagliare l’istituto della conferenza di servizi e il relativo quadro normativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La conferenza di servizi è un modulo organizzativo pensato per semplificare, coordinando le varie pubbliche amministrazioni interessate, la complessa attività amministrativa che sfocia nell’adozione di una determinazione rispettosa delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza (art. 14, comma 7, l. n. 241 del 1990). La conferenza di servizi garantisce un dialogo tra pp.aa. e rientra, insieme al silenzio assenso e alla s.c.i.a., ai sensi dell’art. 29, comma 2, l. n. 241 del 1990, tra gli istituti che sono volti a garantire il livello essenziale delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla conferenza di servizi emerge una complessità patologica, derivante dall’alto tasso di dispersione delle funzioni amministrative insiste nel territorio nazionale, e una complessità fisiologica, derivante dalla necessità di riconoscere una pluralità di interessi meritevoli di tutela non necessariamente graduati dalla legge in ordine gerarchico o di prevalenza, ma spesso collocati in posizione di equiordinazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 14 <i>bis</i>, comma 3, deve, entro un termine perentorio, previsto dal comma 2, lett. c), rendere la propria determinazione, relative alla decisione oggetto della conferenza. Il comma 4 specifica che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 2, comma 8 <i>bis</i>, come introdotto dal d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020, dispone che le determinazioni adottate dopo la scadenza del predetto termine sono inefficaci, con ciò riconoscendo al termine a provvedere natura perentoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 14 <i>quater</i> specifica che “La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall&#8217;amministrazione procedente all&#8217;esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il comma 2 della norma appena richiamata detta le condizioni affinché un’autorità amministrativa possa contestare l’esito della conferenza di servizi. In particolare, è specificato che le amministrazioni, i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare con congrua motivazione l&#8217;amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell&#8217;articolo 21-<i>nonies</i>. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell&#8217;articolo 14-<i>ter</i>, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell&#8217;articolo 21-<i>quinquies</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Solo per le amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, è previsto un potere di contestazione della determinazione finale, attraverso l’opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14 <i>quinques</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Da tale ordito normativo emerge che le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, non rientranti tra le amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi sensibili, che vogliano contestarne gli esiti hanno a disposizione esclusivamente un potere sollecitatorio nei confronti dell’amministrazione procedente che può, nell’ambito della sua discrezionalità, decidere di ritirare il provvedimento in attuazione del potere di autotutela previsto dall’art. 21 <i>nonies </i>l. n. 241 del 1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale, significherebbe frustrare la <i>ratio</i> semplificatoria della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, se fosse riconosciuto ad un’amministrazione partecipante alla conferenza di servizi di contestare l’esito finale della stessa, attraverso la proposizione di un autonomo ricorso, sarebbe sostanzialmente superfluo, se non del tutto inutile, l’art. 14 <i>quater</i>, comma 2, prima visto, che, nel limitare le contestazioni delle autorità amministrative coinvolte nella conferenza di servizi al solo potere sollecitatorio, predilige un modello semplificato e agile che possa consentire l’emanazione del provvedimento finale nel minor tempo possibile, senza permettere contestazioni al di fuori di quanto consentito dalla legge che ritarderebbero la procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, riconoscere l’impugnazione avverso il provvedimento finale in favore di chi, pur potendo partecipare alla conferenza di servizi, non vi abbia partecipato, vorrebbe dire legittimare condotte contrastanti con il principio di buona fede e leale collaborazione, previsto dall’art. 1, comma 2 <i>bis</i>, l. n. 241 del 1990, nonché con il meccanismo semplificatorio rappresentato dal silenzio assenso previsto dall’art. 14 <i>bis</i>, comma 4. Se l’ordinamento prevede la formazione del silenzio assenso in caso di “mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c)” vorrebbe dire violare il principio di non contraddizione, che è a sua volta anche applicazione del principio di buona fede, consentire l’impugnazione, da parte del soggetto inerte, del provvedimento finale, che rischierebbe di rimettere in discussione tutta la vicenda, frustrando il meccanismo organizzativo della conferenza di servizi che è ispirato ad un rapido confronto tra amministrazioni capace di far emergere le posizioni giuridiche prevalenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Principio di buona fede e non contraddizione si oppongono, dunque, all’ammissibilità di un’autonoma impugnazione della determinazione finale da parte dell’autorità amministrativa che ha scelto di non partecipare alla conferenza di servizi, accettando consapevolmente la formazione del silenzio assenso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultimo istituto, peraltro, stigmatizza l’inerzia dell’amministrazione coinvolta, tanto da rappresentare la più grave delle “sanzioni” o il più efficace dei rimedi, delineato dalla definitiva perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento (cfr., Cons. Stato, comm. spec., 13 luglio 2016, n. 1640).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Né tale limitazione può essere vista in contrasto con la Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La preclusione a proporre un autonomo ricorso è, ad esempio, alla base della questione relativa alla tutela del terzo controinteressato nella S.c.i.a., che può solo sollecitare le verifiche spettanti all’amministrazione (art. 19, comma 6 <i>ter</i> l. n. 241 del 1990); sistema che, sia pure con qualche perplessità, la stessa Corte costituzionale ha giudicato non in contrasto con la Costituzione (cfr., sentenza n. 45 del 2019).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro paragonando le due posizioni (autorità amministrativa coinvolta nella conferenza di servizi e terzo controinteressato nella scia), l’autorità amministrativa coinvolta nella conferenza di servizi ha certamente poteri di influire sulla determinazione finale molto più ampi di quelli del controinteressato che normalmente non è coinvolto previamente nell’ambito dell’intervento oggetto di s.c.i.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da quanto, dunque, esposto si deve desumere che l’attuale quadro normativo non consente ragionevolmente all’autorità amministrativa, che ha consapevolmente scelto di non partecipare alla conferenza di servizi, restando inerte, di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. Nel caso di specie, il Comune non ha partecipato alla conferenza di servizi, pur essendo stato regolarmente convocato, e, quindi, in applicazione dell’art. 14 <i>quater</i>, comma 4, l. n. 241 del 1990 si è formato il silenzio assenso. Né rileva la circostanza, dedotta dal comune ricorrente, che non sarebbe giunta la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi per un problema informativo, non avendo il comune supportato tale eccezione con adeguata prova documentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che la ricorrente non avrebbe potuto impugnare la determinazione conclusiva, ma solo attivare il meccanismo procedimentale previsto dall’art. 14 <i>quater</i> comma 2, l. n. 241 del 1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso proposto dal comune avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è, quindi, inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il Comune ricorrente, come detto, ha presentato istanza di autotutela, respinta dal Commissario con provvedimento prot. n° 749/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il diniego di ritirare il provvedimento originariamente emanato può, invece, essere contestato in sede giurisdizionale non emergendo elementi preclusivi dal decritto quadro normativo. Il comune ricorrente non ha, tuttavia, mosso alcun tipo di contestazione nei confronti di quest’ultimo provvedimento, avendo incentrato le difese, per la maggior parte, sull’autorizzazione unica, lettera A dei motivi di ricorso, e, per una parte minoritaria, sulla variante n° 21 del 31.07.2019 (lettera b dei motivi di ricorso).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, va solo chiarito che la contestazione del diniego di ritirare in autotutela un provvedimento amministrativo si infrange contro la natura ampiamente discrezionale del potere di autotutela, previsto dall’art. 21 <i>nonies</i> l. 241 del 1990, che si fonda non solo ed esclusivamente sull’illegittimità del provvedimento originario (c.d. presupposto rigido), ma anche, se non soprattutto, sull’esistenza di un concreto interesse pubblico al ritiro del provvedimento, sindacabile, peraltro, solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 09/01/2024, n. 301).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il comune ricorrente, come detto, non ha mosso alcuna specifica censura avverso il diniego di autotutela, ma si è limitato solo a contestate l’autorizzazione unica e la delibera del consorzio Asi n. 21/2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Focalizzando, dunque, l’attenzione sulla variante n° 21 del 31.07.2019 (contestata nella lettera b dei motivi di ricorso), è evidente che le censure articolate dal comune ricorrente siano ugualmente inammissibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il comune ricorrente, infatti, sostiene che la predetta variante non sia efficace perché non è stata recepita dallo stesso comune nei propri strumenti urbanistici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al di là della fondatezza o meno di tale censura, resta la questione che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nella parte in cui il comune ha impugnato l’autorizzazione unica, si ripercuote anche sull’impugnazione della variante, atto presupposto, che, peraltro, lo stesso comune ritiene non efficace.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rapporto che sussiste tra variante e atto autorizzativo integra, comunque, una forma di invalidità ad effetto viziante e non certo ad effetto caducate, sussistendo il rapporto di conseguenzialità tra l&#8217;atto presupposto e l’atto successivo, ma lo stesso non è caratterizzato da un&#8217;intensità tale da giustificare la caducazione dell’atto a valle in luogo dell&#8217;annullamento: ne consegue che se si consolida l’atto a valle (l’autorizzazione unica) non si può impugnare l’atto a monte (la variante), soprattutto se si sostiene, come ha fatto il Comune, che l’interesse all’impugnazione sorge dall’atto a valle.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile anche in relazione all’impugnazione della variante n° 21 del 31.07.2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maurizio Santise, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2019 n.2407</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2019-n-2407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2019-n-2407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2019 n.2407</a></p>
<p>Pres. F. Franconiero; Est. F. Di Matteo. Iren Ambiente S.p.A. (Avv.ti F. Pacciani, A. Botto, D. Anselmi) contro A.T.E.R.S.I.R. &#8211; Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Avv. F. Mastragostino), nei confronti De Vizia Transfer S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia e G. Macri) Sui gravi illeciti professionali e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2019-n-2407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2019 n.2407</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Franconiero; Est. F. Di Matteo. Iren Ambiente S.p.A. (Avv.ti F. Pacciani, A. Botto, D. Anselmi) contro A.T.E.R.S.I.R. &#8211; Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Avv. F. Mastragostino), nei confronti De Vizia Transfer S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia e G. Macri)</span></p>
<hr />
<p>Sui gravi illeciti professionali e sulla dichiarazione resa dall&#8217;operatore economico ai sensi dell&#8217;art. 80, c. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Appalti &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Art. 80, c. 5, lett. c) del d. lgs. n. 50 del 2016 &#8211; Gravi illeciti professionali &#8211; Falsa dichiarazione &#8211; Esclusione</strong> </span></p>
<hr />
<p><em>1. La falsa dichiarazione resa dall&#8217;operatore economico nella domanda di partecipazione, circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare &#8220;gravi illeciti professionali&#8221;, determina l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara poichè depone, in maniera inequivocabile, nel senso dell&#8217;inaffidabilità  e della non integrità  del concorrente. Ogni altra dichiarazione, omissiva o reticente che sia, comporta l&#8217;esclusione dalla procedura solo sulla base di un apprezzamento della stazione appaltante che costituisca prognosi sfavorevole sull&#8217;affidabilità  dello stesso.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 02407/2019REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 10573/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10573 del 2018, proposto da Iren Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Alessandro Botto e Daniela Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67; <strong><em>contro</em></strong><br />
A.T.E.R.S.I.R. &#8211; Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Aldrovandi, 3; <strong><em>nei confronti</em></strong><br />
De Vizia Transfer s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Macri, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Urbaser S.A., non costituita in giudizio; <strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00310/2018, resa tra le parti;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti e della De Vizia Transfer s.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Daniela Anselmi, Filippo Pacciani, Maria Chiara Lista, su delega dell&#8217;avv. Mastragostino, Angelo Clarizia e Gennaro Macri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. Con bando di gara pubblicato in Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea il 14 ottobre 2017 e in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 20 ottobre 2017, l&#8217;A.T.E.R.S.I.R. &#8211; Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti indiceva una procedura di gara per l&#8217;affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 202 (<em>Affidamento del servizio</em>) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 164 e ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma.<br />
1.1. La durata del contratto era fissata in 15 anni decorrenti dalla data prevista dal contratto di servizio e il valore posto a base d&#8217;asta in € 813.106.793,00, Iva esclusa. Il 19 aprile 2018 si svolgeva la prima seduta pubblica dedicata all&#8217;apertura dei plichi contenenti le sole offerte pervenute nei termini, che risultavano essere quella del R.t.i. &#8211; raggruppamento temporaneo di imprese con la De Vizia Transfer s.p.a. in qualità  di mandataria e Urabser s.a. quale mandante e quella di Iren ambiente s.p.a.<br />
1.2. Disposto il soccorso istruttorio nei confronti di entrambi gli operatori economici partecipanti, la commissione giudicatrice procedeva, in successive sedute, alla verifica della veridicità  delle dichiarazioni aventi ad oggetto il possesso dei requisiti speciali, tecnici ed economici richiesti dal bando di gara e per la trasmissione, mediante il portale AVCPass, della relativa documentazione.<br />
1.3. Nella seduta del 19 giugno 2018 si concludeva positivamente per entrambi gli operatori economici la fase di verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e con provvedimento 9 luglio 2018, n. 110, il Direttore dell&#8217;Azienda territoriale dell&#8217;Emilia Romagna disponeva l&#8217;ammissione dei concorrenti alle fasi successive della procedura di gara.<br />
2. Iren Ambiente s.p.a., con due istanze di accesso ai documenti, del 12 luglio e del 21 agosto 2018, acquisiva la documentazione amministrativa relativa all&#8217;altra concorrente e verificava che questa, al punto C del DGUE &#8211; documento di gara unico europeo, relativo ai &#8220;<em>Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali</em>&#8220;, al quesito &#8220;<em>L&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c del Codice</em>?&#8221;, aveva dato risposta negativa e che, in allegato al medesimo documento, il legale rappresentante della De Vizia Transfer s.p.a. aveva dichiarato l&#8217;esistenza di alcune condanne e di un procedimento penale.<br />
3. Iren Ambiente s.p.a. impugnava al Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; sezione staccata di Parma l&#8217;ammissione alla procedura di gara del R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. per aver reso una dichiarazione da reputarsi falsa, considerato che De Vizia Transfer s.p.a. era stata protagonista di una serie di vicende che potevano configurare &#8220;<em>graviilleciti professionali</em>&#8221; e che, dunque, la concorrente aveva taciuto o esposto in maniera non veritiera, con conseguente obbligo della stazione appaltante di disporne l&#8217;esclusione.<br />
3.1. Si costituivano in giudizio A.T.E.R.S.I.R. e la controinteressata R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a.; il giudizio si concludeva con la sentenza 26 novembre 2018, n. 310, di accoglimento parziale del ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensazione tra le parti delle spese di lite.<br />
4. Propone appello Iren Ambiente s.p.a.; nel giudizio si è costituito il R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. e l&#8217;A.T.E.R.S.I.R.; le parti hanno depositato memoria cui è seguita memoria di replica di R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a.. All&#8217;udienza del 21 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto da Iren Ambiente s.p.a. con la seguente motivazione:<br />
&#8211; non sussiste la falsa dichiarazione che comporta l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. f) &#8211;<em>bis</em>Â d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per aver il R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. dichiarato i precedenti penali rilevanti (sentenza di condanna passata in giudicato emessa dal Tribunale di Benevento per il reato di attività  di gestione di rifiuti non autorizzata nel 2006 e sentenza di condanna del Tribunale di Frosinone per il reato di cui all&#8217;art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel 2006) e il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina;<br />
&#8211; la predetta dichiarazione, tuttavia, non era esaustiva per la carenza di ogni, più¹ completa, specificazione in merito alle vicende penale che hanno condotto alle sentenza di condanna e all&#8217;apertura di un procedimento penale, per cui la stazione appaltante non era stata posta nelle condizioni di valutare con scrupolo l&#8217;entità  degli episodi astrattamente qualificabili come &#8220;<em>gravi illeciti professionali</em>&#8220;;<br />
&#8211; il provvedimento di ammissione del R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a., pertanto, assunto dalla stazione appaltante in mancanza di tutte le informazioni rilevanti circa le vicende pregresse della concorrente, e del relativo approfondimento delle stesse, doveva ritenersi viziato per difetto di istruttoria.<br />
In conclusione, la sentenza impugnata ha annullato il provvedimento di ammissione alla procedura di gara del R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. ed ha rimesso alla stazione appaltante di valutare nuovamente l&#8217;incidenza delle circostanze emerse sulle vicende pregresse dell&#8217;operatore economico sull&#8217;elemento fiduciario nell&#8217;esercizio di quella amplissima discrezionalità  che l&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 cit. le riserva nella decisione di intraprendere un rapporto negoziale con l&#8217;operatore economico.<br />
2. Con il primo motivo di appello Iren Ambiente s.p.a. censura la sentenza per &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione del I, 5 del Bando e dell&#8217;art. 80 commi 5, lett. f-bis, 6 e 10 d.lgs. 50/2016 in relazione al comma 5, lett. c). Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 75 del d.P.R. 445/2000</em>&#8220;.<br />
L&#8217;appellante si duole che il giudice di primo grado non abbia riconosciuto nella dichiarazione allegata al DGUE della De Vizia Transfer s.p.a. &#8211; ove erano espressamente negati precedenti &#8220;gravi illeciti professionali&#8221; &#8211; una falsa dichiarazione comportante l&#8217;esclusione automatica dalla procedura di gara ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. f-<em>bis</em>Â d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essendo la società  incorsa in una serie di vicende puntualmente individuabili e sicuramente qualificabili come &#8220;<em>grave illecito professionale</em>&#8220;.<br />
2.1. Tra queste, in particolare, l&#8217;appellante ripercorre la vicenda che ha condotto il G.i.p. presso il Tribunale di Latina a disporre l&#8217;arresto di Nicola e Vincenzo De Vizia (legale rappresentante e procuratore speciale della società ) perÂ gravi irregolarità  commesse nell&#8217;esecuzione del contratto affidato dal Comune di Ponza avente ad oggetto servizi di igiene urbana (con contestuale adozione di misure cautelari di natura patrimoniale e successivo decreto di rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato).<br />
2.2. Nella memoria depositata in vista della camera di consiglio fissata per la decisione sull&#8217;istanza cautelare proposta, l&#8217;appellante precisa, ulteriormente, che &#8220;grave illecito professionale&#8221; non dichiarato andrebbe considerato anche quello accertato dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 29 gennaio 2018, n. 119, poi confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 3 settembre 2018, n. 5142, e consistente nell&#8217;aver sottaciuto alla stazione appaltante, in altre procedure di gara, pregresse vicende professionali, ivi compresa la pendenza del procedimento penale presso il Tribunale di Latina, così violando i c.d. obblighi informativi posti a carico dell&#8217;operatore economico che partecipa ad una procedura di gara.<br />
2.3. La conseguenza cui giunge l&#8217;appellante è che la dichiarazione contenuta nel DGUE avrebbe dovuto essere senza meno assunta come falsa dichiarazione con conseguente esclusione automatica dalla procedura di gara ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. f &#8211;<em>bis</em>Â d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.<br />
2.4. Nella parte finale del motivo di appello, è contestato al giudice di primo grado di non aver pronunciato su altre vicende riguardanti la De Vizia Transfer s.p.a. integranti altrettanti &#8220;<em>gravi illeciti professionali</em>&#8220;, quali, in particolare, l&#8217;intervenuta condanna alla pena di sei mesi di reclusione inflitta ad Emilio De Vizia, rappresentante della società , per abuso d&#8217;ufficio nella gestione della discarica &#8220;Difesa Grande&#8221; in Provincia di Avellino da parte della ASI-DEV Ecologia s.r.l., società  mista costituita dall&#8217;ASI della Provincia di Avellino con il gruppo De Vizia, e la transazione intervenuta con il Comune di Gaeta in seguito all&#8217;apertura del giù  ricordato procedimento penale presso il Tribunale di Latina.<br />
3. Il motivo di appello è infondato; la sentenza di primo grado va confermata sia pure con le precisazioni che seguono.<br />
3.1. L&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino &#8220;<em>&amp; con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità  o affidabilità </em>&#8220;.<br />
Nella citata disposizione sono, poi, individuate una serie di condotte che possono dar luogo a &#8220;<em>gravi illeciti professionali</em>&#8220;; la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l&#8217;elencazione è meramente esemplificativa e la stazione appaltante può desumere il compimento di &#8220;<em>gravi illeciti</em>&#8221; da ogni altra vicenda pregressa dell&#8217;attività  professionale dell&#8217;operatore economico di cui è stata accertata la contrarietà  ad un dovere posto in una norma civile,Â penale o amministrativa (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 586; V, 25 gennaio 2019, n. 591; V, 3 gennaio 2019, n. 72; III, 27 dicembre 2018, n. 7231) se essa ne mette in dubbio l&#8217;integrità  e l&#8217;affidabilità .<br />
3.2. Per consentire alla stazione appaltante un&#8217;adeguata e ponderata valutazione sull&#8217;affidabilità  e sull&#8217;integrità  dell&#8217;operatore economico, sono posti a carico di quest&#8217;ultimo i c.d. obblighi informativi: l&#8217;operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più¹ dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461; V, 24 settembre 2018, n. 5500; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288; V, 22 ottobre 2015, n. 4870).<br />
3.3. La violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il &#8220;<em>grave illecito professionale</em>&#8221; endoprocedurale, citato nell&#8217;elencazione esemplificativa dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) cit. come &#8220;<em>omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</em>&#8220;, con conseguente facoltà  della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell&#8217;attendibilità  e dell&#8217;integrità  dell&#8217;operatore economico.(cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; III, 23 agosto 2018, n. 5040).<br />
3.4. L&#8217;art. 80, comma 5, lett. f &#8211;<em>bis</em>Â d.lgs. n. 50 cit. prevede, invece, l&#8217;esclusione automatica dell&#8217;operatore economico che abbia reso falsa dichiarazione ovvero abbia presentato falsa documentazione (&#8220;<em>documentazioni o dichiarazioni non veritiere</em>&#8220;, secondo l&#8217;espressione utilizzata dal legislatore).<br />
3.5. In definitiva, la dichiarazione resa dall&#8217;operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare &#8220;<em>gravi illecitiprofessionali</em>&#8221; può essere omessa, reticente o completamente falsa.<br />
V&#8217;è omessa dichiarazione quando l&#8217;operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come &#8220;<em>grave illecito professionale</em>&#8220;; v&#8217;è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell&#8217;ottica dell&#8217;affidabilità  del concorrente.<br />
Infine, la falsa dichiarazione consiste in una <em>immutatio veri</em>; ricorre, cioè, se l&#8217;operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.<br />
3.6. La distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell&#8217;oggetto della dichiarazione che, nel caso che occupa, è sempre lo stesso: la pregresse vicende professionalidell&#8217;operatore economico, quanto, piuttosto, nella condotta di quest&#8217;ultimo (<em>contra</em>, Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040 che, invece, distingue l&#8217;omessa dichiarazione e la dichiarazione non veritiera sulla base dell&#8217;oggetto della dichiarazione, per cui andrebbe considerata falsa la dichiarazione che abbia ad oggetto &#8220;<em>circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento</em>&#8220;, seguita da Sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7231 e da III, 20 dicembre 2018, n. 7173); e ciù² vale a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara poichè depone in maniera inequivocabile nel senso dell&#8217;inaffidabilità  e della non integrità  dell&#8217;operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l&#8217;esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull&#8217;affidabilità  dello stesso.<br />
3.7. Con una precisazione: se una pregressa vicenda professionale costituisce, senza meno una circostanza di fatto, il &#8220;<em>grave errore professionale</em>&#8221; è, invece, una valutazione di un fatto che, può assumere la connotazione di circostanza di fatto solo ove sia stato accertato in sede giudiziaria o anche solo amministrativa; prima di questo momento, va intesa come possibile qualificazione di un fatto, con ogni conseguenza quanto alla diversa ed opinabile stima che ne possa dare ogni stazione appaltante nella sua discrezionalità .<br />
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la dichiarazione resa dalla De Vizia Transfer s.p.a. nella domanda di partecipazione alla procedura di gara sia in parte omessa ed in parte reticente, non falsa.<br />
4.1. Preliminarmente, va chiarito che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione della De Vizia Transfer s.p.a. &#8211; la dichiarazione negativa inserita all&#8217;interno del DGUE e quella del legale rappresentante Sig. Vincenzo De Vizia ad esso allegata &#8211; vanno lette congiuntamente; la lettura congiunta delle stesse porta ad escludere che l&#8217;operatore economico abbia reso una falsa dichiarazione, abbia, cioè, rappresentato un fatto non corrispondente al vero: di non essere incorso in &#8220;<em>gravi illeciti professionali</em>&#8220;, quando invece ben sapeva che ve ne erano stati nella sua pregressa attività  professionale (in tale aspetto risiede la peculiarità  dell&#8217;odierna vicenda rispetto a quella esaminata da Cons. Stato, sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7231, in cui l&#8217;operatore economico si era limitato a compilare il DGUE dichiarando di non essere incorso in pregressi &#8220;<em>gravi illeciti professionali</em>&#8220;, salvo, poi, emergere in sede di gara che aveva subito una precedente risoluzione da altra stazione appaltante).<br />
4.2. Può darsi che la società  non abbia reputato i pregressi episodi, dichiarati dal Sig. Vincenzo De Vizia, legale rappresentante e socio di maggioranza della De Vizia Transfer s.p.a., idonei ad integrare i &#8220;<em>gravi illeciti professionali</em>&#8221; a suo carico, e per questo non li abbia richiamati nel DGUE, come pure è possibile &#8211; come ipotizzato dall&#8217;appellante nei suoi scritti difensivi &#8211; che si tratti di una meditata scelta strategica; quel che conta è che la stazione appaltante ha avuto conoscenza di pregresse vicende professionali che riguardavano la De Vizia Transfer s.p.a. e i suoi legali rappresentati ed è stata posta nelle condizioni di farne oggetto di apprezzamento sull&#8217;affidabilità  e l&#8217;integrità  dell&#8217;operatore.<br />
D&#8217;altronde, ove avesse inteso sottrarsi ad ogni valutazione da parte della stazione appaltante, avrebbe del tutto taciuto le pregresse vicende.<br />
4.3. La dichiarazione, perà², va considerata, innanzitutto, reticente, in quanto nella dichiarazione del legale rappresentante sono riportati, in maniera generica, taluni episodi della pregressa attività  professionale suscettibili di integrare &#8220;<em>gravi illeciti professionali</em>&#8220;. Il riferimento è, in particolare, alla vicenda giudiziaria in corso presso il Tribunale di Latina, per la quale il Sig. Vincenzo De Vizia si limita ad affermare che &#8220;<em>Indica, altresì, per quanto di propria conoscenza, i seguenti procedimenti penali pendenti: 1. Tribunale di Latina &#8211; Rg 1911/11</em>&#8220;, senza fornire ulteriori precisazioni specialmente sulle condotte contestate in quella sede.<br />
4.3.1. In quanto dichiarazione reticente, tale condotta si pone in violazione dei c.d. obblighi informativi con onere da parte della stazione appaltante di apprezzare l&#8217;affidabilità  e l&#8217;integrità  dell&#8217;operatore ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 cit.<br />
4.4. La dichiarazione, inoltre, è carente (dichiarazione omessa) in relazione ad altre pregresse vicende professionali e, in particolare, in relazione al &#8220;<em>grave errore professionale</em>&#8221; accertato dal giudice amministrativo.<br />
4.4.1. Occorre, al riguardo, una precisazione: contrariamente a quanto sembra affermare la società  appellante, il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina, nel quale sono state adottate misure cautelari, personali e patrimoniali, è stato valutato da questa Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 3 settembre 2018, n. 5142, quale sicuro oggetto di obbligo informativo a carico dell&#8217;operatore economico, ma non è stato qualificato direttamente come &#8220;<em>grave illecito professionale</em>&#8221; suscettibile di inficiare l&#8217;attendibilità  e l&#8217;integrità  dell&#8217;operatore, poichè non rientrante in nessuna delle condotte esposte, sia pure in via semplificativa, nell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 cit., ed invece suscettibile di essere apprezzato come tale solo dalla stazione appaltante in sede di gara.<br />
4.4.2. E&#8217; vero, invece, che tanto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte n. 119 del 2018 quanto la citata sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato, n. 5142 del 2018, di conferma in appello, hanno qualificato come &#8220;<em>grave illecito professionale</em>&#8221; la violazione degli obblighi informativi, in coerenza con la ricostruzione giurisprudenziale precedentemente esposta, rimettendo alla stazione appaltante di apprezzarne l&#8217;incidenza sulla affidabilità  ed integrità  della De Vizia Transfer s.p.a..<br />
Di tale vicenda non v&#8217;è traccia nella documentazione fornita dalla De Vizia Transfer s.p.a., neppure nella dichiarazione resa dal legale rappresentante Vincenzo De Vizia; ed essa, invece, andava riportata all&#8217;attenzione della stazione appaltante, per quanto, non può negarsi che solo con la sentenza del Consiglio di Stato del 3 settembre 2018, n. 5142 è stato definitivamente riconosciuto il grave illecito professionale, e dunque quando erano da tempo scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in esame<br />
4.4.3. Va, in ogni caso, evitato il paradosso di sanzionare un operatore economico per non aver dichiarato la giù  accertata violazione degli obblighi informativi nei confronti di altra stazione appaltante in altra procedura di gara &#8211; che, per quanto in precedenza detto, integra un &#8220;<em>grave errore professionale</em>&#8221; &#8211; qualora di detti obblighi siano oggetto vicende professionali che la (nuova) stazione appaltante ha, per altro verso conosciuto, e reputato non idonee a mettere in dubbio l&#8217;integrità  e l&#8217;affidabilità  dell&#8217;operatore economico.<br />
E&#8217; quanto si verificherebbe nel caso in esame tenuto conto che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte e la sentenza del Consiglio di Stato citata hanno accertato la violazione degli obblighi conformativi in relazione a quelle stesse vicende penali poi richiamate dal Sig. Vincenzo De Vizia nella dichiarazione allegata al DGUE della presente procedura di gara, e specialmente, il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina.<br />
4.5. La dichiarazione dell&#8217;appellata va ritenuta omessa anche in relazione alle altre vicende sulle quali le parti si sono ampiamente soffermate nei loro scritti difensivi: la sentenza di condanna alla pena di sei mesi di reclusione a carico di Emilio De Vizia per la vicenda della discarica di &#8220;Difesa &#8211; Grande&#8221; e l&#8217;intervenuta transazione con il Comune di Gaeta.<br />
Le predette vicende andavano dichiarate.<br />
Si tratta, infatti, di vicende: a) di rilevanza penale (per la quale, la prima, è stata pronunciata sentenza di condanna); b) che ha riguardato i vertici della società  o, comunque, posizioni di rilievo all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione societaria; c) che attiene a commesse pubbliche; d) non particolarmente datate nel tempo (cfr. per la rilevanza di tali aspetti, Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142).<br />
La mancata dichiarazione costituisce violazione dell&#8217;obbligo informativo, e come tale va apprezzata dalla stazione appaltante, con la precisazione &#8211; giù  fatta in precedenza e che sarà  meglio esposta subito di seguito &#8211; che nei predetti casi, per essere stato il Sig. Emilio De Vizia sanzionato penalmente nella sua posizione di amministratore di altra società , quanto alla prima vicenda, e per essere oggetto di contestazione l&#8217;oggetto e gli effetti della transazione intervenuta con il Comune di Gaeta nella seconda vicenda &#8211; si è in presenza di pregresse vicende professionali la cui effettiva possibilità  di essere qualificate come &#8220;<em>gravi illeciti professionali</em>&#8221; va completamente rimessa alla discrezionalità  della stazione appaltante.<br />
5. In conclusione, la sentenza di primo grado merita conferma con le precisazioni svolte quanto all&#8217;esatta qualificazione delle dichiarazioni &#8211; unitariamente considerate &#8211; rese dalla De Vizia Transfer s.p.a. e dal suo legale rappresentante.<br />
Occorre solo precisare, ai fini meramente conformativi, che la stazione appaltante dovrà  valutare se l&#8217;accertata violazione degli obblighi informativi da parte del R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. &#8211; per aver presentato una dichiarazione carente del riferimento ad alcune pregresse vicende professionali suscettibili di integrare il &#8220;grave illecito professionale&#8221; o giù  accertato come tale con le precisazioni svolte e non dettagliata per quelle dichiarate &#8211; porti a dubitare dell&#8217;affidabilità  e dell&#8217;integrità  della stessa, ma, nel far ciù², non potrà  esimersi dal soppesare nel merito i singoli, pregressi episodi, dei quali l&#8217;operatore si è reso protagonista, e da essi dedurre, in via definitiva, la possibilità  di riporre fiducia nell&#8217;operatore economico ove si renda aggiudicatario del contratto d&#8217;appalto. Tale valutazione andrà  compiuta tenendo conto anche delle circostanze emerse in relazione ai singoli episodi nel presente giudizio così come rappresentate e documentate dalle parti in causa.<br />
6. La circostanza che la vicenda sostanziale non è ancora conclusa, giusti gli ulteriori poteri amministrativi che dovrà  esercitare la stazione appaltante, comporta la compensazione delle spese del presente giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti in causa le spese del presente grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2019-n-2407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2019 n.2407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2008 n.2407</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2008-n-2407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2008-n-2407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2008 n.2407</a></p>
<p>Pres. Vacirca &#8211; Est. Maruotti Presidenza della Repubblica (Avv. Stato) c/ Ardito(Avv. O. Morcavallo);P.Straface(Avv. G. Pesce). sui presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale, che non rispetta il termine per l&#8217;approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex artt. 193 e 194 del tu n. 267 del 2000</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2008-n-2407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2008 n.2407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2008-n-2407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2008 n.2407</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca &#8211; Est. Maruotti<br /> Presidenza della Repubblica (Avv. Stato) c/ Ardito(Avv. O. Morcavallo);P.Straface(Avv. G. Pesce).</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale, che non rispetta il termine per l&#8217;approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex artt. 193 e 194 del tu n. 267 del 2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Comune- Consiglio Comunale- Provvedimenti amministrativi- termine del processo elettorale -annullamento nomina del titolare dell’organo monocratico o di uno dei componenti dell’organo collegiale- Vizio dei provvedimenti- Insussistenza-Ragioni.</p>
<p>2)Comune- Consiglio Comunale- Scioglimento- Art. 193 T.U. enti locali– Mancata approvazione- Scioglimento- Legittimità- Sussiste- Invalidità della deliberazione causata dall’ illegittima partecipazione al voto di un consigliere – Illegittima composizione dell’ organo collegiale- Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)Così come le sentenze non sono viziate se risultano illegittime le nomine, i trasferimenti e le promozioni dei componenti che le hanno emesse(1), così i provvedimenti amministrativi non possono essere considerati viziati quando – al termine del processo elettorale – sia annullata la nomina del titolare dell’organo monocratico o di uno dei componenti dell’organo collegiale.<br />
Tale principio si applica anche quando, come nella specie, una votazione dell’organo collegiale abbia avuto un esito determinato dal voto di un componente, la cui proclamazione sia stata annullata al termine del processo elettorale.Ciò comporta che, non può considerarsi sussistente il vizio di illegittima composizione del consiglio comunale, in relazione alle delibere n. 40 e 44 del 2006 che non hanno approvato la proposta riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio.</p>
<p>2)Con riferimento al procedimento riguardante la salvaguardia degli equilibri del bilancio, le autorità statali hanno l’obbligo di procedere allo scioglimento del consiglio comunale quando risultino i presupposti oggettivi, previsti dall’art. 193 del testo unico sugli enti locali.<br />
Salva l’ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l’esercizio delle funzioni pubbliche da parte del consiglio comunale a seguito di una calamità naturale, il decorso del termine previsto dal testo unico impone alle amministrazioni statali l’esercizio del potere di scioglimento, senza che abbiano rilievo le circostanze successive. (tanto meno quelle concernenti le controversie elettorali sulla composizione del consiglio comunale e il loro esito finale, che può dipendere anche in fase d’appello da circostanze eterogenee, come ad esempio la rinuncia del ricorrente vittorioso in primo grado).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1)Cass. Torino, 7 marzo 1908, Introini c. Soc. co. Suini; Cass. pen. Roma, 5 febbraio 1907, imp. Guiducci)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><b><br />
<I>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></I>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 9842 del 2007, proposto dalla </p>
<p><b>Presidenza della Repubblica</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, dalla Prefettura di Cosenza &#8211; Ufficio Territoriale del Governo, in persona del  Prefetto <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
la signora Rosalda Ardito</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Arno n. 6;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>della signora Pasqualina Straface</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Pesce, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX Settembre n. 1;</p>
<p>&#8211; <b>dei signori Luigi Rugna, Giuseppe Gallo e Cataldo Russo</b>, non costituitisi nella presente fase del giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>nonché del Comune di Corigliano Calabro</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la riforma
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 giugno 2007, n. 820, e per la reiezione dei ricorsi di primo grado n. 213 e 214 del 2007;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Visto il controricorso depositato in data 31 gennaio 2008 dalla signora Rosalba Ardito;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora Pasqualina Straface, integrato con note difensive, depositate in data 11 aprile 2008;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 22 aprile 2008;<br />	<br />
	Visto il Dispositivo di sentenza n. 361/08;<br />	<br />
	Uditi, altresì, gli Avv.ti A. Morcavallo su delega dell’Avv. O. Morcavallo, Pesce e l’Avvocato dello Stato Fedeli;<br />	<br />
	Rilevato che, all’esito dell’udienza del 22 aprile 2008, è stato pubblicato il dispositivo della decisione, cui segue il deposito della relativa motivazione;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>	1. Con le deliberazioni n. 40 del 29 settembre 2006 e n. 44 del 20 ottobre 2006, il consiglio comunale di Corigliano Calabro non ha approvato la proposta di deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, formulata ai sensi degli artt. 193 e 194 del testo unico sugli enti locali, approvato col d.lg. n. 267 del 2000.<br />	<br />
	Il Prefetto di Cosenza ha nominato un commissario <i>ad acta</i> (che in data 27 ottobre 2006 ha approvato in via sostitutiva la manovra di riequilibrio) e, in data 4 gennaio 2007, ha proposto al Ministro dell’Interno lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 193, quarto comma, del testo unico sugli enti locali.<br />	<br />
	Con decreto del 12 gennaio 2007, il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del consiglio comunale ed ha nominato il commissario straordinario per la gestione provvisoria.</p>
<p>	2. Con i ricorsi n. 213 e 214 del 2007, proposti al TAR per la Calabria (Sede di Catanzaro), l’odierna appellata ha impugnato tutti gli atti sopra indicati, deducendo che:<br />	<br />
	&#8211; ella è stata proclamata eletta consigliere comunale in luogo del signor Luigi Rugna, con la sentenza del medesimo TAR n. 74 del 2007;<br />	<br />
	&#8211; la delibera del consiglio comunale n. 44 del 2006 non ha approvato la proposta sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la maggioranza di un solo voto e con la partecipazione del sig. Luigi Rugna, che aveva espresso voto contrario.<br />	<br />
	Ciò premesso, l’odierna appellata ha dedotto che gli atti impugnati (in via diretta, quelli del consiglio comunale di non approvazione della proposta, per illegittimità derivata tutti gli altri) sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 21 <i>septies</i> della legge n. 241 del 1990, poiché lo status di consigliere comunale del sig. Luigi Rugna sarebbe venuto meno <i>ex tunc</i> con la sentenza n. 74 del 2007, “con effetti destinati a riverberarsi sulla validità degli atti impugnati”.<br />	<br />
	Ella ha rilevato che sarebbero nulli gli atti emessi dal consiglio comunale con la partecipazione del consigliere comunale Luigi Rugna e che comunque sarebbero illegittimi i provvedimenti posti in essere dall’organo collegiale irregolarmente costituito, nonché quelli successivi, per illegittimità derivata.<br />	<br />
	Con la sentenza n. 820 del 2007, il TAR:<br />	<br />
&#8211; ha respinto le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità formulate dalle parti resistenti;<br />
	&#8211; ha annullato la delibera del consiglio comunale n. 44 del 2006, perché la proposta non è stata approvata col voto determinante del sig. Luigi Rugna, che “non aveva titolo per esprimere il proprio voto”;<br />	<br />
	&#8211; ha annullato per illegittimità derivata i successivi atti del Prefetto e del Presidente della Repubblica, perché la delibera n. 44 del 2006 andrebbe considerata “antecedente unico e necessario del successivo provvedimento di scioglimento”.</p>
<p>	3. Col gravame in esame, le Amministrazioni statali hanno chiesto che i ricorsi di primo grado siano dichiarati irricevibili per tardività, ovvero siano respinti perché infondati.<br />	<br />
	Le appellanti hanno rilevato che:<br />	<br />
&#8211; i provvedimenti impugnati in primo grado si sono legittimamente fondati sul fatto oggettivo della mancata approvazione, entro il termine previsto dal testo unico, delle misure necessarie a garantire l’equilibrio del bilancio;<br />
	&#8211; lo scioglimento del consiglio comunale è stato disposto con un atto dovuto, che ha constatato la circostanza oggettiva rilevante per la legge, non rilevando la composizione del consiglio comunale che non ha deliberato l’approvazione delle necessarie mis<br />
<br />
	4. Così riassunte le articolate censure delle amministrazioni appellanti, in via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del gravame formulata dall’appellata, basata sul fatto che – a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata – sono stati ripristinati tutti gli organi comunali.<br />	<br />
	Da un lato, l’interesse alla proposizione dell’appello continua a sussistere quando, nel corso del giudizio d’appello, sono emessi atti sul presupposto della esecutività della sentenza di primo grado.<br />	<br />
	Dall’altro, le amministrazioni statali sono titolari di un evidente interesse a far riaffermare la legittimità dei propri atti, che hanno affrontato la situazione venutasi a verificare nel consiglio comunale di Corigliano Calabro.</p>
<p>	5. Passando all’esame dell’appello, ritiene la Sezione che si possa prescindere dalla questione se i ricorsi di primo grado siano ricevibili ed ammissibili, poiché essi risultano infondati, per un duplice ordine di considerazioni.<br />	<br />
	5.1. La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei principi applicabili nel diritto pubblico, quando in sede giurisdizionale sono annullati – anche se parzialmente – gli atti di investitura degli organi che esercitano pubbliche funzioni.<br />	<br />
	Qualora il giudice amministrativo abbia annullato la nomina del titolare di un organo monocratico o di un componente di un organo collegiale avente competenze di ordine generale, la riscontrata invalidità dell’atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza.<br />	<br />
	Infatti, quando l’organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale (Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232).<br />	<br />
Così come le sentenze non sono viziate se risultano illegittime le nomine, i trasferimenti e le promozioni dei componenti che le hanno emesse (Cass. Torino, 7 marzo 1908, Introini c. Soc. co. Suini; Cass. pen. Roma, 5 febbraio 1907, imp. Guiducci), così i provvedimenti amministrativi non possono essere considerati viziati quando – al termine del processo elettorale – sia annullata la nomina del titolare dell’organo monocratico o di uno dei componenti dell’organo collegiale.<br />
Tale principio – rispetto al quale è del tutto ininfluente l’art. 21 <i>septies</i> della legge n. 241 del 1990, che non ha diversamente disciplinato le conseguenze dell’annullamento dell’atto di investitura &#8211; si applica anche quando, come nella specie, una votazione dell’organo collegiale abbia avuto un esito determinato dal voto di un componente, la cui proclamazione sia stata annullata al termine del processo elettorale.<br />
Ciò comporta che, come ha correttamente evidenziato l’appello, non può considerarsi sussistente il vizio di illegittima composizione del consiglio comunale, in relazione alle delibere n. 40 e 44 del 2006 che non hanno approvato la proposta riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio.<br />
5.2. Con specifico riferimento al procedimento riguardante la salvaguardia degli equilibri del bilancio, e in coerenza con il principio sopra esposto, le autorità statali hanno l’obbligo di procedere allo scioglimento del consiglio comunale quando risultino i presupposti oggettivi, previsti dall’art. 193 del testo unico sugli enti locali.<br />
Salva l’ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l’esercizio delle funzioni pubbliche da parte del consiglio comunale a seguito di una calamità naturale, il decorso del termine previsto dal testo unico impone alle amministrazioni statali l’esercizio del potere di scioglimento, senza che abbiano rilievo le circostanze successive (tanto meno quelle concernenti le controversie elettorali sulla composizione del consiglio comunale e il loro esito finale, che può dipendere anche in fase d’appello da circostanze eterogenee, come ad esempio la rinuncia del ricorrente vittorioso in primo grado).<br />
In altri termini, ai sensi dell’art. 141 del testo unico, i provvedimenti delle amministrazioni statali – incidenti sull’esercizio delle funzioni del consiglio comunale &#8211; si devono basare sulle circostanze oggettive rilevanti per legge: la loro validità e i loro effetti non sono incisi dagli accadimenti riguardanti l’individuazione di coloro che abbiano titolo ad essere considerati quali legittimi componenti degli organi comunali.<br />
6. Per le ragioni che precedono, gli atti impugnati in primo grado non risultano affetti dai vizi rilevati dal TAR, sicché, in accoglimento del gravame, vanno respinti i ricorsi originari.<br />
Sussistono sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello n. 9842 del 2007 e, in riforma della sentenza gravata, respinge i ricorsi di primo grado n. 213 e 214 del 2007.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 22 aprile 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Giovanni	Vacirca	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi		Maruotti	&#8211;	Consigliere estensore<br />	<br />
Anna		Leoni		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Bruno	Mollica	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Raffaele	Greco		&#8211;	Consigliere																																																																																									</p>
<p align=center>L’ESTENSORE		               IL PRESIDENTE<br />	<br />
Luigi Maruotti            Giovanni Vacirca</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-21-5-2008-n-2407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2008 n.2407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore Oltrans Service Soc. Coop. a r.l (avv. ti prof. C. Murgia e S. Curto) c/ il Comune di Arzachena (avv. G. Comita Ragnedda) e nei confronti della GE.SE.CO. s.r.l. (n.c.) affidamento diretto del servizio a società interamente controllata dall&#8217;ente locale e principi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore<br /> Oltrans Service Soc. Coop. a r.l (avv. ti prof. C. Murgia e S. Curto) c/ il <br />Comune di Arzachena (avv. G. Comita Ragnedda) e nei confronti della <br />GE.SE.CO. s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>affidamento diretto del servizio a società interamente controllata dall&#8217;ente locale e principi comunitari e costituzionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Affidamento del servizio pubblico locale – In house providing – Art. 113 comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – E’ coerente con i principi comunitari &#8211; Condizioni.2. Servizi pubblici – Affidamento del servizio pubblico locale – In house providing – Art. 113 comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Principio di sussidiarietà orizzontale – Violazione – Non sussiste.</p>
<p>3. Servizi pubblici – Affidamento del servizio pubblico locale – In house providing – Art. 113 comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 &#8211; Motivazione particolare – Non è richiesta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo e conforme all’ordinamento comunitario l’affidamento diretto di un servizio pubblico locale a rilevanza economica a società con capitale interamente pubblico, purché sussistano i presupposti richiesti dall’art. 113, comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (i.e.: “controllo analogo” e destinazione prevalente dell’attività all’ente di appartenenza). In particolare, ricorre il “controllo analogo” quando esiste un rapporto equivalente, agli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, che si concreta in un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente societario (1) in forza del quale l’ente pubblico detentore del capitale ha la possibilità di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società, sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante. (2)</p>
<p>2. La disciplina dell’affidamento diretto di un servizio pubblico locale a rilevanza economica a società con capitale interamente pubblico, nei termini di cui all’art. 113 comma 5, lett. c) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non è in contrasto con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.<br />
3. La scelta dell’ente locale di affidare il servizio pubblico ad una società da esso interamente controllata non richiede un’apposita ed approfondita motivazione, questa essendo necessaria soltanto quando l’ente ritenga di affidare il servizio a soggetti terzi.</p>
<p></b>_________________________________________________<br />
(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 25 gennaio 2005 n. 168; SEZIONE QUINTA – Sentenza 3 aprile 2007 n. 1514; CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVIA PER LA REGIONE SICILIA &#8211; Sentenza 4 settembre 2007 n. 719, in questa rivista; CORTE DI GIUSTIZIA DELE COMUNITA’ EUROPEE – Sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98; 6 aprile 2006 in causa C-410/04; 11 maggio 2006, in causa C-340/04. <br />
(2) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 8 gennaio 2007 n 5. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA <br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n°163/07 proposto dalla<br /> <B>OLTRANS SERVICE SOC. COOP. A R.L.</B> in persona de legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Costantino Murgia e dall’avv. Silvia Curto, presso lo studio dei quali, in Cagliari, viale Bonaria n°80, è elettivamente domiciliata;   </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI ARZACHENA</B>, in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato e difeso dall’avv. Gian Comita Ragnedda, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cimarosa n°40;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <B>GE.SE.CO. S.R.</B>l., in persona del legale rappresentante e dei sig.ri Francesco Mammarella e Giovanni Andrea Giagoni, non costituiti in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione 20/12/2006 n°96, con cui il Consiglio Comunale di Arzachena ha modificato lo statuto della GE.SE.CO. ed ha rinnovato l’affidamento diretto alla stessa società dei servizi pubblici locali già affidati con le deliberazioni consiliari nn° 103 e 104 del 3/12/2004;<br />
della deliberazione 20/12/2006 n°98 con cui il medesimo organo ha  nominato i propri rappresentanti in seno al Comitato di Controllo di cui all’art. 26 dello statuto della detta società;<br />
di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale ivi compresi lo statuto della società, ogni atto di gestione, nonché le nomine effettuate nel Comitato di Controllo ed i pareri ed atti di assenso richiamati nelle citate delibere consiliari;<br />
della delibera 24/1/2007 n° 7 con cui la Giunta Municipale ha approvato il regolamento recante la disciplina dell’esercizio del controllo sugli atti societari da parte dell’organo di cui all’art. 25 dello statuto;<br />
delle delibere nn°11 e 12 del 31/1/2007 con cui la medesima Giunta ha, rispettivamente, affidato alla GE.SE.CO. i servizi di cui alle sopra citate deliberazioni nn° 104 e 103 del 3/12/2004</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 5/12/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avv. C. Murgia per la ricorrente e l’av. G. C. Ragnedda per l’amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con deliberazione consiliare 13/5/2004 n°37, il comune di Arzachena ha deciso la costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata “GE.SE.CO.”, a capitale interamente proprio, cui affidare in via diretta la gestione di numerosi servizi pubblici locali. <br />
Successivamente il comune, con deliberazioni consiliari nn°103 e 104 del 3/12/2004, ha stabilito di affidare, senza gara, alla detta società i servizi concernenti la gestione della comunità alloggio per minori, del centro educativo diurno per minori e della mensa sociale (delibera n°103/04) ed i servizi di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, di consegna di pasti caldi a domicilio, di lavanderia e stireria e di gestione del centro di aggregazione per anziani (delibera n°104/04).<br />
Ritenendo i citati provvedimenti illegittimi, la Oltrans Service soc. coop. a r.l., impresa operante nel settore dei servizi sociali che già gestiva nel comune di Arzachena i servizi oggetto delle citate deliberazioni nn°103 e 104, li ha impugnati con ricorso n°1356/04.<br />
Con sentenza 2/8/2005 n°1729, confermata in appello con decisione 30/8/2006 n°5072, questo Tribunale – assorbita ogni altra censura &#8211; ha accolto il gravame, ed annullato le suddette determinazioni, rilevando, tra l’altro, come nella specie non potesse configurarsi un affidamento in house providing, per mancanza del requisito del “controllo analogo”.<br />
A seguito delle citate pronunce giurisdizionali, il consiglio comunale di Arzachena ha adottato le delibere nn°96 e 98 del 20/12/2006. Con la prima, modificato lo statuto della GE.SE.CO. in modo da garantire all’ente più penetranti poteri di controllo sulla società, ha stabilito di rinnovare, in favore di quest’ultima, l’affidamento diretto dei servizi già contemplati nelle menzionate deliberazioni nn° 103 e 104 del 2004. Con la seconda ha nominato i propri rappresentanti in seno al Comitato di Controllo istituito ai sensi dell’art. 25 dello statuto della società.<br />
Ritenendo anche le nuove deliberazioni consiliari illegittime, la Oltrans Service le ha impugnate chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.<br />
1) L’affidamento diretto dei servizi disposto in favore della GE.SE.CO. e lo stesso art. 113 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267, come modificato dall’art. 13 del D.L. 4/7/2006 n°223, conv. in L. 4/8/2006 n°248, contrastano con il divieto di discriminazione e violano la libertà di prestazione dei servizi pubblici e di concorrenza sanciti, a livello comunitario, dagli artt. 12, 45, 46, 49, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 del Trattato dell’Unione Europea, dalle direttive comunitarie 90/531, 93/38, e 90/50 e 2004/18, nonché con la normativa interna contenuta, tra l’altro, nel D. Lgs. n°157/1995 e nel D. Lgs. n°163/2006.<br />
La citata normativa, invero, stabilisce che i servizi come quelli di specie siano affidati mediante gara, a prescindere dalla rilevanza economica o meno degli stessi.<br />
  L’art. 113, del D. Lgs. n°267/2000 dovrà essere, quindi, disapplicato dal giudice.<br />
In subordine si chiede che venga richiesta una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla conformità delle citate disposizioni alla normativa comunitaria.<br />
2) L’art. 113 del D. Lgs. n°267/2000 contrasta con l’art. 118, ultimo comma, Cost. che ha introdotto nell’ordinamento il principio di sussidiarietà. In base a tale principio, debbono essere riservati ai privati tutti i compiti di carattere economico e sociale non riconducibili, come nel caso di specie, alla titolarità e all’esercizio di pubbliche funzioni. <br />
In via subordinata rispetto alla censura dedotta col primo motivo, si chiede, pertanto, che la relativa questione sia sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.<br />
3) Nell’impugnata delibera n°96/2006, l’amministrazione, ha affermato di voler fare applicazione dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.<br />
Sennonché tale disposizione non è più in vigore, essendo stata sostituita dall’art. 13 del D.L. 4/7/2006 n°223, conv. in L. 4/8/2006 n°248.<br />
Secondo il citato art. 13 le società come la controinteressata, “devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti,  non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti”.<br />
Nel caso di specie, come emerge dall’art. 3 dello statuto, la GE.SE.CO. è abilitata a svolgere attività estranee ai compiti del comune.<br />
Nell’impugnata deliberazione n°96/2006, si afferma che dopo l’adozione della delibera consiliare n°37/2004, sarebbero intervenuti mutamenti normativi e giurisprudenziali che avrebbero determinato l’illegittimità di alcuni articoli dello statuto della società. Ciò, in particolare, emergerebbe dalla sentenza del Consiglio di Stato n°5072/2006. <br />
Al riguardo occorre rilevare che i presupposti richiamati dall’intimata amministrazione sono falsi. Difatti, i ricordati mutamenti normativi sono intervenuti prima del affidamento disposto con le delibere nn°103 e 104 del 2004 e l’illegittimità del detto affidamento non è stata decretata dal Consiglio di Stato, ma dal T.A.R. Sardegna. <br />
4) Gli impugnati provvedimenti violano il giudicato di cui alle sentenze del T.A.R. Sardegna 1729/2005 e del Consiglio di Stato n°5072/2006.<br />
5) L’avversato affidamento contrasta con l’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, a maggior ragione se posto in relazione all’art. 13 del D.L. n°223/2006.<br />
Ed invero, in base al citato comma 5 l’affidamento dei servizi, anche in favore delle società a totale capitale pubblico, deve avvenire mediante gara nel rispetto della normativa comunitaria; <br />
I servizi privi di rilevanza economica possono, poi, essere affidati a società per azioni a capitale pubblico, solo laddove sussistano i presupposti dell’in house providing. Ovvero, l’ente deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello che ha sui propri servizi.<br />
Tale controllo nella fattispecie non è, tuttavia, configurabile, come può ricavarsi dall’analisi delle norme dello statuto della società.<br />
6) La decisione di confermare il già disposto affidamento diretto alla GE.SE.CO. è viziato da illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.<br />
Ed invero, l’amministrazione non ha esternato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere giustificato alla luce di nuovi parametri, il contestato affidamento; non ha effettuato alcuna comparazione col modello precedentemente utilizzato, ossia quello mediante gara pubblica, che aveva dato esiti del tutto soddisfacenti; non ha compiuto alcuna valutazione del servizio in precedenza svolta dall’odierna ricorrente, che aveva gestito i servizi ora affidati alla controinteressata.<br />
7) Gli atti impugnati sono censurabili anche perché non è stata effettuata alcuna valutazione degli altissimi costi che il Comune dovrà sostenere per gestire i servizi attraverso il modello organizzativo prescelto.<br />
8) La L. 8/11/2000 n°328, prevede che la Regione istituisca registri di soggetti autorizzati all’esercizio dei servizi sociali. Tra questi soggetti non sono compresi né i comuni, né le società da questi create. Anzi, in Sardegna con L.R. n°16/1997 era già stata prevista l’istituzione dell’albo delle cooperative sociali alle quali riservare la gestione dei servizi per cui è causa. E la società controinteressata è priva della necessaria ed indispensabile iscrizione negli albi professionali.   <br />
Le determinazioni comunali impugnate si pongono, quindi, in contraddizione con la riferita normativa e con la L.R. n°4/1988 e sono, inoltre, viziate da difetto di istruttoria e carenza di motivazione in quanto non sono spiegate le ragioni del modello organizzativo prescelto, nonostante la normativa di settore e la costituzione (art. 118 u.c.) riservino la gestione dei servizi in questione ad associazioni, organismi privati e cooperative.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la Oltrans Service ha esteso l’impugnazione alla delibera 24/1/2007 n° 7, con cui la Giunta Municipale ha approvato il regolamento recante la disciplina dell’esercizio del controllo sugli atti societari da parte dell’organo di cui all’art. 25 dello statuto, nonché alle delibere nn°11 e 12 del 31/1/2007, con cui la medesima Giunta ha, rispettivamente, affidato alla GE.SE.CO. i servizi di cui alle sopra citate deliberazioni nn° 104 e 103 del 3/12/2004.<br />
Oltre a riproporre le censure già prospettate col ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha ulteriormente dedotto le sotto riportate doglianze.<br />
9) Come più sopra anticipato la Giunta, con la delibera n°7/2007 ha approvato il regolamento recante la disciplina dell’esercizio del controllo sugli atti societari da parte del Comitato di Controllo previsto dall’art. 25 dello statuto. Tale regolamento, però, introduce una regolamentazione dell’attività tutoria che non è tale da conferire al comune su i detti atti il c.d. “controllo analogo”.<br />
10) Nelle impugnate delibere nn°11 e 12 del 2007 da un lato si riconosce che le precedenti deliberazioni nn°103 e 104 del 2004 sono state annullate dal giudice amministrativo e dall’altro lato si afferma che, in esecuzione di queste ultime, viene disposto di riaffidare i medesimi servizi alla GE.SE.CO. E’ evidente la contraddizione in cui l’amministrazione è incorsa. <br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 5/12/2007 la causa, dopo ampia discussione, è stata posta in decisione.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Può prescindersi dall’esame della questione di rito sollevata dall’amministrazione resistente, essendo il ricorso da rigettare nel merito.<br />
Occorre puntualizzare che, come specificato in narrativa, costituisce oggetto del contendere, l’affidamento diretto alla GE.SE.CO. – società a responsabilità limitata di cui il comune di Arzachena è unico socio &#8211; dei servizi sociali meglio indicati nelle deliberazioni consiliari n°103 e 104 del 3/12/2004.<br />
Ciò premesso, può passarsi all’esame dei motivi di gravame prospettati, partendo dal primo, dal quinto e dal nono, che possono essere trattati in un unico contesto.<br />
Deduce la ricorrente: a) che il contestato affidamento e l’art. 113, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e succ. mod. ed int., che lo ha permesso, contrasterebbero con la normativa comunitaria posta a tutela della libera prestazione dei servizi e della concorrenza, nonché con la normativa interna di recepimento dei principi comunitari (primo motivo); b) che in ogni caso nella fattispecie non sussisterebbero le condizioni per l’affidamento diretto, in quanto l’intimato comune non avrebbe sulla GE.SE.CO. un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi (quinto e nono motivo).<br />
Le doglianze sono infondate.<br />
Il citato art. 113 (intitolato Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) dispone, al comma 5: “L&#8217;erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell&#8217;Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: <br />
<i>a</i>) a società di capitali individuate attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; <br />
<i>b</i>) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; <br />
<i>c</i>) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l&#8217;ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano”. <br />
Ebbene, la compatibilità con l’ordinamento comunitario dell’affidamento diretto di un servizio pubblico locale a rilevanza economica (come nella specie) a società con capitale interamente pubblico, è già stata vagliata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.<br />
A partire dalla sentenza 17/11/1999, in causa C-107/98 (nota come sentenza Tekal) la Corte di Giustizia ha affermato che il detto affidamento è consentito a patto che:<br />
a) l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi; <br />
b) l’affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza (cfr. anche Corte Giust. C.E. 13/10/2005 in causa C-458/03, Parking Brixen).<br />
Non è, infatti, vietato all’amministrazione sottrarre al mercato attività in relazione alle quali la medesima ritenga di dover provvedere direttamente con la propria organizzazione.<br />
Come è stato, efficacemente, rilevato, la creazione di un mercato comune e l’applicazione delle regole di tutela della concorrenza per garantirne il mantenimento incontrano il limite del potere di organizzazione della pubblica amministrazione riconosciuta agli stati membri dalle istituzioni comunitarie. Tale limite non rappresenta una deroga alla disciplina europea delle libertà economiche tutelate dal mercato comune, ma è definizione di ciò che non è mercato. La disciplina della concorrenza per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni presuppone un rapporto con il mercato, ma la libera decisione dell’amministrazione di rivolgersi ad esso non può essere coartata per realizzare l’apertura al mercato di taluni settori di attività in cui l’amministrazione pubblica voglia, invece, ricorrere all’autoproduzione. <br />
Il rilievo ha trovato eco nella giurisprudenza comunitaria, secondo la quale “Un’autorità pubblica che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con entità giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici” (così Corte Giust. C.E. 11/1/2005 in causa C-26/03, Stadt Halle). Ed altresì, in quella nazionale, ove si afferma che la norme comunitarie “non interferiscono sui poteri delle pubbliche amministrazioni di adottare soluzioni organizzative che siano le più rispondenti alle esigenze che esse stesse ritengano di dover soddisfare conformemente alle leggi che le disciplinano” (così Cons. Stato, V Sez., 18/9/2003 n°5316). <br />
Deve, quindi, ritenersi che la scelta di optare tra outsourcing e in house providing non sia sindacabile alla stregua del diritto comunitario.<br />
In presenza delle cennate condizioni &#8211; “controllo analogo” e destinazione prevalente dell’attività all’ente di appartenenza &#8211; il legame che unisce quest’ultimo all’affidatario del servizio ha carattere organizzativo, cosicché non è richiesto l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica.<br />
La ricorrente contesta che nella fattispecie, anche dopo le modifiche apportate allo statuto della GE.SE.CO. con l’impugnata deliberazione consiliare n°96/2006, siano ravvisabili gli estremi del richiesto “controllo analogo”. <br />
Secondo la giurisprudenza amministrativa e comunitaria, premesso che la partecipazione pubblica totalitaria è elemento necessario ma non sufficiente ad integrare il c.d. “controllo analogo”, quest’ultimo si sostanzia in “un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente societario” (così Cons. Stato, VI Sez.,  25/1/2005 n°168, si veda anche Cons. Stato, V Sez., 3/4/2007 n°1514; C.Si. 4/9/2007 n°719; Corte Giust. C. E. 18/11/1999, in causa C-107/98; 6/4/2006 in causa C-410/04; 11/5/2006, in causa C-340/04). <br />
Con la sentenza da ultimo menzionata, la Corte di Giustizia ha, in particolare, precisato che il “controllo analogo” è configurabile allorché l’ente pubblico detentore del capitale, abbia la possibilità di esercitare un’“influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società” (in termini anche citata sentenza Parking Brixen). Ed il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini in questione, “le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante” (così Cons. Stato, V Sez., 8/1/2007 n°5). <br />
Orbene, ritiene il Collegio che tutti i descritti connotati essenziali siano riscontrabili nella relazione tra resistente amministrazione e controinteressata, così come risultante dalle modifiche statutarie introdotte dall’anzidetta delibera consiliare n°96/2006.<br />
Ed invero, ai sensi dell’art. 25, comma 2 dello statuto il Comune è tenuto a costituire un apposito Comitato di Controllo sulla gestione della società “composto da cinque membri, presieduto dal Sindaco o dall’organo da questi delegato, dal direttore generale del comune se nominato o dal segretario comunale, dal dirigente del settore finanziario del comune ovvero dal dirigente del settore competente in relazione alla materia oggetto della decisione, indicato per ciascun caso in via discrezionale dal Sindaco, e da due consiglieri comunali individuati dal consiglio stesso in unica votazione. Ciascun consigliere comunale potrà esprimere una sola preferenza. Il Comitato assume le proprie decisioni in base a regolamento interno adottato dalla Giunta comunale ed è operativo fin dalla data di approvazione del presente statuto con la presenza dei tre membri di diritto”. <br />
Ai sensi del precedente art. 20, comma 2, del medesimo statuto “Al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione da parte del socio unico, in caso di atti di straordinaria amministrazione, almeno sette giorni lavorativi prima della seduta del C.d.A. convocata per decidere in ordine a tali atti, il Presidente, o suo delegato, dovrà redigere apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: <br />
l’argomento oggetto di decisione;<br />
l’eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché anche gli amministratori ne possano prendere visione)”.<br />
Il comma seguente dello stesso articolo dispone, poi, che “Tale documento, accompagnato da una relazione illustrativa, dovrà essere inviato, contestualmente, al comitato di controllo sulla gestione costituito dal socio unico, il quale, entro i successivi tre giorni, potrà esprimere il potere di veto spettante al socio o avocare all’assemblea dei soci la decisone. Il Consiglio di Amministrazione potrà esprimersi su tali atti solo a seguito di assenso scritto da parte del Comitato o in caso di mancato esercizio del potere di veto nel termine previsto”.<br />
Ancora l’art. 22 dello statuto precisa che “All’organo amministrativo è affidata la gestione della società a tal fine esso potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci ed a condizione che venga espletata la procedura di controllo prevista dall’art. 20 nei casi ivi previsti”.<br />
Tanto basta a ritenere integrati nella fattispecie i requisiti del “controllo analogo”.<br />
Alle considerazioni svolte è appena il caso di aggiungere che essendo sufficiente, in base alla ricordata giurisprudenza nazionale e comunitaria,  che il “controllo analogo” comprenda i più importanti atti di gestione della società, nessuna rilevanza può avere che, nel caso di specie, l’attività del Comitato di Controllo non riguardi gli atti di ordinaria amministrazione.<br />
Né, possono rilevare le modalità attraverso cui il controllo deve essere esercitato, tenuto conto che queste ultime non risultano tali da incidere in modo significativamente negativo sulla possibilità del organo di esercitare le proprie prerogative. <br />
Ed invero, la ristrettezza dei tempi fissati per l’esercizio del controllo (tre giorni) risponde ad una apprezzabile esigenza di celerità nello svolgimento dell’attività della società.<br />
Mentre il fatto che l’apposito Comitato, esaminate le proposte del Consiglio di Amministrazione, possa anche ritenere di non dover prendere alcuna iniziativa, costituisce uno dei possibili modi di esercizio dei propri poteri di controllo. <br />
Quanto alla censura con cui la ricorrente lamenta che l’affidamento alla GE.SE.CO. violi la normativa interna di recepimento di quella comunitaria (D.Lgs. 17/3/1957 n°157 e, attualmente, D.Lgs. 12/4/2006 n°163), è sufficiente rilevare che quest’ultima non si applica agli affidamenti in house, come si ricava, testualmente, proprio dall’invocato art. 113, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, che considera i detti affidamenti alternativi ai sistemi di conferimento  mediante gara. <br />
Occorre ancora aggiungere che la disposizione da ultimo citata non si riferisce, diversamente da quanto si afferma in ricorso, ai servizi privi di rilevanza economica, ma, espressamente, a quelli che hanno tale rilevanza.  <br />
Il secondo motivo non merita accoglimento.<br />
La questione di costituzionalità con il medesimo dedotta, concernente la compatibilità dell’art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n°267/2000 con l’art. 118, comma 4, cost., risulta, invero, manifestamente infondata.<br />
Il citato art. 118, comma 4, stabilisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.<br />
Occorre, intanto, rilevare che in dottrina è assai dibattuto se la norma, che introduce nel sistema costituzionale il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, abbia carattere cogente o meramente programmatico. Tuttavia, anche laddove dovesse optarsi per la prima alternativa, le conseguenze non potrebbero essere quelle sperate dalla ricorrente. <br />
La nozione di sussidiarietà orizzontale è suscettibile di assumere due distinte significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una positiva che implica l’affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità.  <br />
Mentre nel primo senso il principio opera come criterio di delimitazione di competenza dei soggetti pubblici a vantaggio di quelli privati, nella seconda accezione implica un’azione della pubblica autorità preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta, quindi, un’attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio.<br />
Orbene, l’art. 118, comma 4, cost. &#8211; così come, peraltro, avviene nelle norme di legge ordinaria in cui il principio di sussidiarietà orizzontale trova applicazione (a titolo esemplificativo, artt. 4 della L. 15/3/1997 n°59, 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267 e L. 8/11/2000 n°328) &#8211;  valorizza soltanto il profilo positivo del detto principio, ossia quello che afferma la necessità di un intervento della pubblica amministrazione a sostegno e promozione dell’attività dei privati.<br />
La disposizione costituzionale si limita, infatti, a prevedere la necessità che i soggetti pubblici ivi contemplati, favoriscano l’autonoma iniziativa dei privati, senza, peraltro, contenere ulteriori indicazioni ermeneutiche che consentano di ritenere sottratto ai primi il potere di intervento nell’area delle “attività di interesse generale”. A ciascun ente pubblico, nell’ambito delle proprie attribuzioni, deve riconoscersi la potestà di valutare quali siano le modalità più consone al soddisfacimento degli interessi pubblici coinvolti nelle attività cui la norma costituzionale fa riferimento. <br />
Del resto, il principio di sussidiarietà orizzontale nonpuò essere letto ed applicato che in coerenza con l&#8217;ordinamento giuridico-costituzionale inteso nella sua complessità: in particolare, esso non può essere disgiunto dagli altri principi costituzionali che regolano l&#8217;attività della pubblica amministrazione, ed in particolare dal principio di &#8220;buon andamento&#8221; previsto dall’art. 97 cost.. <br />
Palesemente infondato è il terzo motivo.<br />
Sostiene, in primo luogo, la Oltrans Service che l’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, alla stregua del quale il comune di Arzachena ha disposto l’avversato affidato, non sarebbe più in vigore in quanto sostituito dall’art. 13 del D.L. 4/7/2006 n°223, conv. in L. 4/8/2006 n°248. <br />
La tesi prospettata dalla ricorrente non è condivisibile atteso che la disposizione da ultimo menzionata, per espressa previsione, contenuta nel primo comma, non si applica ai servizi pubblici locali, quale, incontestabilmente, è quello oggetto dell’affidamento di cui si controverte.  <br />
Nemmeno l’ulteriore doglianza dedotta col motivo in esame può essere accolta.<br />
Nella parte motiva della delibera con cui l’intimato comune ha modificato lo statuto della GE.SE.CO., in modo da garantirsi su questa il c.d. “controllo analogo”, si afferma “che “mutamenti normativi e giurisprudenziali nel frattempo intervenuti hanno determinato la illegittimità di alcuni articoli dello statuto”.<br />
Ebbene, tale affermazione, seppur non del tutto corretta, è assolutamente superflua, di modo che risulta irrilevante al fine di saggiare la legittimità dell’atto.<br />
E’, altresì, infondato il quarto motivo.<br />
Diversamente da quanto l’istante mostra di ritenere gli atti odiernamente impugnati non violano il giudicato di cui alle sentenze 2/8/2005 n°1729 e 30/8/2006 n°5072 emesse, rispettivamente, da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato.<br />
Con le citate pronunce erano state annullate le delibere nn°103 e 104 del 3/12/2004, con cui il comune di Arzachena aveva direttamente affidato alla GE.SE.CO. gli stessi servizi di cui oggi si controverte, sul presupposto della riscontrata mancanza di una delle condizioni richieste per l’affidamento in house, ossia il “controllo analogo”.<br />
Il giudicato di cui alle ricordate decisioni precludeva, quindi, all’intimata amministrazione di riassegnare i suddetti servizi senza prima assicurarsi, sulla società affidataria, il “controllo analogo”, ma lasciava integra la possibilità dell’ente di riconfermare l’affidamento a suo tempo disposto dopo aver provveduto ad introdurre nello statuto strumenti idonei a permettere il controllo in parola.<br />
Privo di pregio è il sesto motivo.<br />
Si deduce in ricorso che la delibera n°96/2006 non sarebbe motivata con riguardo all’asserita introduzione di nuovi parametri e che comunque l’amministrazione non avrebbe effettuato alcuna comparazione col modello gestionale precedentemente utilizzato.<br />
Orbene, quanto al primo profilo di doglianza occorre rilevare che nella menzionata delibera, tra le altre cose, si legge che a seguito delle modifiche statutarie introdotte, risultavano “rispettati tutti i parametri per la rinnovazione dell’affidamento diretto alla GE.SE.CO.”<br />
Tale affermazione, correttamente intesa, sta soltanto a significare che le modifiche statutarie apportate, consentivano di configurare il “controllo analogo”, in precedenza disconosciuto dal giudice e che quindi, sotto questo profilo, sussistevano i presupposti per l’affidamento in house. <br />
Con riguardo all’ulteriore censura prospettata va, invece, osservato che le motivazioni della scelta compiuta, risiedono, come l’amministrazione, non smentita dalla ricorrente, ha fatto notare (memoria difensiva depositata in data 20/3/2007), nelle precedenti deliberazioni consiliari 13/5/2004 n°37 e 3/12/2004 nn°103 e 104.<br />
A prescindere da quanto sopra, il Collegio ritiene che alla luce della normativa vigente, l’amministrazione comunale goda di un’amplissima discrezionalità nella scelta delle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali.<br />
Il ricordato art. 113, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000, prevede infatti che la gestione dei servizi pubblici locali avvenga secondo una delle alternative modalità ivi contemplate, tra cui, per l’appunto, quella che si sostanzia nel conferire il servizio a società a capitale interamente pubblico. <br />
Il ricorso all’affidamento diretto è, quindi, sempre consentito, alla sola condizione che sussistano i requisiti indicati nella lett. c) del menzionato comma 5.<br />
Non sembra, pertanto, necessaria un’apposita ed approfondita motivazione di tale scelta, una volta dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti per l’autoproduzione.<br />
Al contrario, una motivazione di maggiore latitudine diventa necessaria quando il comune stabilisce di affidare la gestione del servizio a soggetti terzi. In tali casi, vanno evidenziate le specifiche ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale (cfr. in termini T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna, sez. I, 13/7/1998, n° 271, nonché, seppur con riferimento ad affidamenti in favore di aziende speciali, Cons. Stato, V Sez., 8/3/2005 n°931 e 4/4/2002 n° 1874).<br />
Il settimo motivo è, invece, inammissibile essendo diretto a censurare profili concernenti il merito dell’azione amministrativa.<br />
Non può essere accolto l’ottavo motivo.<br />
Deduce la ricorrente che né i comuni, né le società da questi create sarebbero inclusi tra i soggetti autorizzati all&#8217;esercizio delle attività disciplinate dalla legge L. 8/11/2000 n°328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalle LL.RR. 25/1/1988 n°4 e 22/4/1997 n°16. Quest’ultima, in particolare, prevederebbe l’istituzione dell’albo delle cooperative sociali alle quali riservare la gestione dei servizi sociali. <br />
Orbene, contrariamente a quanto l’odierna istante asserisce, la citata L n°328/2000, all’art. 6, affida espressamente ai comuni il compito di erogare i servizi sociali quali quelli oggetto del contendere. E, in mancanza di contrarie indicazioni, nulla esclude che questi possano affidare l’erogazione a società a capitale interamente pubblico appositamente costituite. <br />
Tanto meno possono trarsi preclusioni all’esercizio, da parte della controinteressata, delle attività oggetto del contestato affidamento, dalle leggi regionali invocate in ricorso.<br />
Difatti, la L.R.  n°16/1997, si limita a regolamentare, per quanto qui rileva, le modalità attraverso cui le cooperative sociali possono operare nel settore dei servizi sociali. Ma non riserva a queste ultime l’esclusiva degli interventi nel detto settore.<br />
La L.R. n°4/1988 non era, invece, più in vigore al momento di adozione degli impugnati provvedimenti, essendo stata abrogata dall’art. 47 della L.R. 23/12/2005 n°23.<br />
E’, infine, da rigettare il decimo motivo.  <br />
Lamenta la Oltrans Service che con le deliberazioni nn°11 e 12 del 31/1/2007 la Giunta Municipale avrebbe stabilito di affidare alla GE.SE.CO. i servizi ivi indicati, in attuazione, rispettivamente, delle delibere consiliari nn°104 e 103 del 2004, che pur la stessa Giunta riconosce essere state annullate in sede giurisdizionale. Circostanza, questa, che evidenzierebbe un profilo di contraddittorietà delle due impugnate deliberazioni di Giunta.<br />
La deduzione non può essere condivisa.<br />
Nelle citate deliberazioni nn°11 e 12 del 2007 si prevede che l’affidamento dei servizi avvenga “in attuazione del dispositivo” della delibera del 2004 cui ciascuna di esse fa riferimento. <br />
Tuttavia, il rinvio ai citati provvedimenti di Giunta del 2004, risulta del tutto pleonastico e come tale irrilevante.<br />
Il ricorso, in definitiva, non merita accoglimento.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Rigetta</b> il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 5/12/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
Paolo Numerico 		Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri	Consigliere<br />	<br />
Alessandro Maggio		Consigliere – estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 21/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-12-2007-n-2407/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2007 n.2407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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