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	<title>2396 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2396 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2019 n.2396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-12-11-2019-n-2396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-12-11-2019-n-2396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2019 n.2396</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: &#8211; OMISSIS -, in proprio e in qualità  di erede della Sig.ra &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.to F. S. Marini c. Ospedale Maggiore di Lodi distretti e presidi lodigiani-A.S.S.T. Lodi rapp. avv.to R. Guida. Le perizie mediche possono essere oggetto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-12-11-2019-n-2396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2019 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-12-11-2019-n-2396/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2019 n.2396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: &#8211; OMISSIS -, in proprio e in qualità  di erede della Sig.ra &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.to F. S. Marini c. Ospedale Maggiore di Lodi distretti e presidi lodigiani-A.S.S.T. Lodi rapp. avv.to R. Guida.</span></p>
<hr />
<p>Le perizie mediche possono essere oggetto di accesso agli atti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Accesso &#8211; Limitazioni &#8211; Pareri legali &#8211; Perizie mediche &#8211; Interesse del paziente.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In assenza di specifiche previsioni che impongono il segreto ed anzi, in presenza di specifiche previsioni che sanciscono l&#8217;opposto principio della trasparenza, non può essere negato l&#8217;accesso alle perizie mediche ed ai verbali dei comitati valutazione sinistri istituiti all&#8217;interno delle strutture ospedaliere. Questi documenti vengono formati per istruire le procedure iniziate a seguito delle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi e &#8211; seppur non funzionali all&#8217;attività  di cura del paziente &#8211; hanno comunque natura affine alla documentazione medica giacchè il loro scopo non è quello di definire la strategia difensiva dell&#8217;amministrazione (compito questo riservato ai pareri legali che vengono redatti anche sulla scorta delle risultanze di perizie e verbali del CVS), ma esclusivamente quello di accertare se all&#8217;interno della struttura siano state correttamente applicate le regole della scienza medica.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2014-n-2396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2014-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</a></p>
<p>Pres. A. Pajno – Est. R. Prosperi U.T.G. – Prefettura di Campobasso, Commissione Elettorale Circondariale di Larino (Avvocatura Generale dello Stato) vs Luigi Roberto Pinti (avv. V. Iacovino) Elezioni – Lista – Presentazione – Ritardo non esiguo – Causa di forza maggiore – Prova – Assenza – Ricusazione – Legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2014-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2014-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pajno – Est. R. Prosperi<br /> U.T.G. – Prefettura di Campobasso, Commissione Elettorale Circondariale di Larino (Avvocatura Generale dello Stato) vs Luigi Roberto Pinti (avv. V. Iacovino)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Lista – Presentazione – Ritardo non esiguo – Causa di forza maggiore – Prova – Assenza – Ricusazione – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia elettorale è legittima la ricusazione di una lista presentata con un ritardo di un’ora e quindici minuti in quanto tale ritardo non può essere considerato lieve scostamento, giustificabile con ragioni eccezionali ed imprevedibili e perchè, nella specie, manca del tutto la prova di una causa di forza maggiore. Infatti, le esigenze di certezza che presiedono il procedimento elettorale richiedono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini prescritti dal procedimento legislativo possano rinvenirsi laddove ricorrano circostanze di forza maggiore oppure allorché gli sforamenti temporali siano realmente esigui, tanto da non porre in discussione la tutela della par condicio tra i partecipanti alla competizione elettorale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3787 del 2014, proposto da:<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Campobasso, Commissione Elettorale Circondariale di Larino, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Luigi Roberto Pinti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino in Roma, via Lima 20; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. MOLISE n. 00281/2014, resa tra le parti, concernente ricusazione della lista dei candidati alle elezioni del consiglio comunale di Palata, denominata “Una nuova idea per Palata” e la collegata candidatura a sindaco del sig. Giulio Minchillo &#8211; elezioni amministrative del 25/05/2014</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Luigi Roberto Pinti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 9 maggio 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti l&#8217;avv. dello Stato Massimo Santoro e l’avv. Vincenzo Iacovino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il signor Luigi Roberto Pinti, in qualità di cittadino elettore del Comune di Palata e di presentatore e delegato della lista denominata “Un’altra idea per Palata”, a seguito dell’esclusione della lista in argomento motivata con la tardività della sua presentazione, impugnava davanti al TAR del Molise i seguenti atti: 1) il verbale n. 108 datato 26.4.2014, con cui la Commissione elettorale circondariale di Larino ha deliberato di ricusare la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio Comunale di Palata, denominata “Una nuova idea per Palata” e la collegata candidatura a sindaco del sig. Giulio Minchillo; 2) il successivo verbale n. 119 del 26.4.2014, con cui la Commissione elettorale circondariale di Larino ha confermato la ricusazione della lista di candidati alle elezioni del Consiglio Comunale di Palata denominata “una nuova idea per Palata” e la collegata candidatura a sindaco; 3) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 97 e 51 della Costituzione, la violazione e la falsa applicazione del T.U. n. 570/1960 e s.m.i., in particolare degli artt. 28 e 30, l’eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Con sentenza n. 281 del 5 maggio 2014 il il TAR accoglieva il ricorso, assumendo che non era contestato che il giorno 16 aprile 2014, il presentatore della lista avesse fatto ingresso nei locali del Comune di Palata alle ore 11,30 insieme ai componenti della lista e che negli uffici comunali vi fossero un affollamento di presentatori di altre numerose liste, fatto del tutto inusitato e imprevedibile per quel Comune, strutturalmente impreparato a ricevere tante liste. Solamente alle ore 11,50 venivano completati tutti gli adempimenti prodromici alla presentazione della lista, mentre l’operazione di stampa dei certificati elettorali dei candidati e dei presentatori di lista veniva a subire un’interruzione, alle ore 11,57, a causa della temporanea disfunzione del terminale del sistema elettronico informatico dell’Ufficio elettorale del Comune, che riprendeva a funzionare alle ore 12,20 e completava la stampa alle ore 12,54, determinando così il prescritto deposito soltanto alle ore 13,15, vale a dire un’ora e quindici minuti dopo la scadenza del termine fissato dalla legge (art. 28 del T.U. n. 570/1960).<br />
Il Tribunale riteneva, pertanto, che la ricusazione della lista fosse illegittima, poiché non erano stati considerati i plausibili motivi di giustificazione del ritardo e dunque, nel caso di specie, il ritardo di un’ora e quindici minuti nella presentazione della lista poteva essere considerato lieve scostamento, giustificabile con ragioni eccezionali e imprevedibili, così come riconosciuto da ampia giurisprudenza.<br />
Con appello in Consiglio di Stato tempestivamente proposto, la Prefettura di Campobasso e la Commissione elettorale circondariale di Larino impugnavano la sentenza di primo grado, sostenendo in sintesi l’erroneità della sentenza del TAR nel ritenere tollerabile lo scostamento di un’ora e 15 minuti della presentazione della lista dal termine orario di legge, visto anche che le contestate avarie al sistema meccanografico comunale affermate dal giudice di primo grado non erano avvenute e che il sovraffollamento degli uffici comunali non poteva essere sufficiente causa giustificativa di siffatto ritardo, dato che già alle 11,50 era iniziata la stampa dei certificati elettorali necessari per la presentazione della lista in controversia.<br />
Gli appellanti concludevano per l’accoglimento dell’impugnazione con vittoria di spese, mentre l’appellato si è costituito in giudizio, sostenendo la correttezza delle conclusione della sentenza del TAR.<br />
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.<br />
Il Collegio ritiene che l’appello sia fondato.<br />
Le regole generali richiamate dalla giurisprudenza amministrativa, le quali si fondano sulle esigenze di certezza che presiedono il procedimento elettorale richiedono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini prescritti dal procedimento legislativo possano rinvenirsi laddove ricorrano circostanze di forza maggiore oppure allorché gli sforamenti temporali siano realmente esigui, tanto da non porre in discussione la tutela della <i>par condicio</i> tra i partecipanti alla competizione elettorale (Cons. Stato, V, 2 aprile 2003 n. 1706)<br />
Nel caso in esame infatti, l’asserita causa di forza maggiore – e cioè l’avaria riguardante il sistema informatico che avrebbe reso impossibile il rilascio del certificato elettorale del candidato Sindaco &#8211; non solo non appare provata, ma appare formalmente contestata sia in primo grado (pag. 8 della memoria di parte resistente), sia con l’atto di appello ed è contraddetta dalla certificazione rilasciata dal Comune di Campobasso in data 29 aprile, vale a dire nel giorno stesso in cui si è provveduto al deposito del ricorso di primo grado.<br />
L’accadimento riportato dal ricorrente non appare dimostrato e non può quindi costituire quella ragione fondamentale giustificativa di ritardi, soprattutto della portata come quello nella specie accaduto.<br />
In conclusione non si ravvisano le giustificazioni sostenute ed accolte dal TAR poiché, esclusa la questione del blocco del sistema meccanografico, il ritardo registrato non appare poter rientrare tra quegli scostamenti minimi, quindici/venti minuti, che la giurisprudenza considera effettivamente trascurabili ed eventualmente giustificabili anche in base a carenze organizzative degli uffici, come accaduto nel caso in controversia.<br />
Le osservazioni sopraesposte evidenziano infine l’irrilevanza delle ulteriori considerazioni svolte dalla parte appellata, anche in sede di discussione orale essendo, come si è già visto, giustificabile l’eccezione al riguardoso rispetto dei termini prescritti solo in presenza di cause di forza maggiore o di sfasamenti temporali assolutamente esigui.<br />
L’appello deve essere quindi accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese per ambedue i gradi di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
lo accoglie e, per l&#8217;effetto, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Vito Poli, Consigliere<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-5-2014-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2014 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2396</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare avverso la sentenza che dichiara l’obbligo di ottemperare ad una pronuncia che annulla sia una sanzione disciplinare che una dispensa dal servizio, qualora vi sia un giudizio medico legale, estraneo al precedente giudicato, che precluda la reintegrazione in servizio. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare avverso la sentenza che dichiara l’obbligo di ottemperare ad una pronuncia che annulla sia una sanzione disciplinare che una dispensa dal servizio, qualora vi sia un giudizio medico legale, estraneo al precedente giudicato, che precluda la reintegrazione in servizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2396/07<br />
Registro Generale:3529/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo <br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo <br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
  ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COLLETTA FIORENZO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ENRICO BONELLIcon domicilio  eletto in RomaVIA MARIANNA DIONIGI N.57 presso CLAUDIA DE CURTIS<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione VI  950/2007, resa tra le parti, concernente RICOSTRUZIONE CARRIERA IN SEGUITO A REINTEGRO IN SERVIZIO &#8211; ESEC. GIUD.TAR.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COLLETTA FIORENZO<br />
Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e uditi, altresì, per le parti l’avv.to dello Stato Scarmucci e l’avv.to Bonelli.</p>
<p>Ritenuto che il ricorrente è stato dichiarato inidoneo al reintegro con giudizio medico legale in data 24/09/1998, e che tale elemento è rimasto estraneo al giudizio, concluso con la sentenza della cui esecuzione di discute;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3529/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-5-2004-n-2396/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2004 n.2396</a></p>
<p>Pres. Salvatore &#8211; Est. Cacace GEPA S.R.L. (Avv.ti Valeri e Dore) contro Regione Lazio (Avv. Ottolenghi). il Consiglio di Stato si pronuncia contro l&#8217;impugnazione con motivi aggiunti di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Impugnazione di atto connesso – ex art. 21 l.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore &#8211;  Est. Cacace<br /> GEPA S.R.L. (Avv.ti Valeri e Dore) contro Regione Lazio (Avv. Ottolenghi).</span></p>
<hr />
<p>il Consiglio di Stato si pronuncia contro l&#8217;impugnazione con motivi aggiunti di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Impugnazione di atto connesso – ex art. 21 l. n. 1034/71 – Inammissibilità – Violazione del doppio grado di giurisdizione – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione con motivi aggiunti di atti connessi di cui al nuovo art. 21 legge TAR è inammissibile in grado di appello, perché viola il principio del doppio grado di giurisdizione</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Francesco Sementilli <a href="/ga/id/2004/6/1547/d">&#8220;Una recente ordinanza del Consiglio di Stato sui motivi aggiunti in appello&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il Consiglio di Stato si pronuncia contro l’impugnazione con motivi aggiunti di atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</p>
<p></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>GEPA S.R.L., </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Valeri e Sebastiana Dore con domicilio  eletto in Roma Via Pasubio, 2 presso Giovanni Valeri</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LAZIO</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Ottolenghi con domicilio eletto in Roma Via Angelo Secchi, 4 presso Enzo Ottolenghi<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR Lazio – Roma Sezione I ter 8588/2003, resa tra le parti, concernente procedimento vendita di immobile regionale con riserva del diritto di prelazione.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti G. Valeri, S. Dore ed E. Ottolenghi;</p>
<p>Visto che:<br />
&#8211;	in sede di richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, l’appellante faceva in particolare riferimento alla delibera n. 41/03, con cui la Regione aveva autorizzato i competenti organi ad esperire una trattativa privata per la locazione degli immobili oggetto del contendere;<br />	<br />
&#8211;	tale delibera risulta revocata con delibera della Giunta Regionale n. 97/04, impugnata nel presente giudizio con motivi aggiunti e contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione;<br />	<br />
&#8211;	ritenuto che lo strumento processuale dell’impugnazione, nello stesso giudizio, di atti connessi, di cui al nuovo art. 21 l. TAR, sia inammissibile in grado di appello, non potendosi consentire l’utilizzo di tale strumento in violazione del principio del doppio grado di giurisdizione nelle controversie circa la legittimità di atti amministrativi, della cui legittimità può conoscere in via diretta solo il TAR, con successiva facoltà di appello a questo Consiglio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1757/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004<br />
Il Presidente Paolo Salvatore</p>
<p>L&#8217;estensore Salvatore Cacace</p>
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