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	<title>2379 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2379 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2379</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2379/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2379/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2379</a></p>
<p>non va sospesa la sentenza che annulla una DIA relativa ad un pergolato di dimensioni non trascurabili, per un uso avente carattere permanente, non limitato, cioè, a soddisfare unicamente esigenze temporanee di ombreggiatura di piccole superfici durante la bella stagione. Dall’esecutività dell’impugnata sentenza non deriva, per la parte privata, una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2379/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2379</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2379/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2379</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospesa la sentenza che annulla una DIA relativa ad un pergolato di dimensioni non trascurabili, per un uso avente carattere permanente, non limitato, cioè, a soddisfare unicamente esigenze temporanee di ombreggiatura di piccole superfici durante la bella stagione. Dall’esecutività dell’impugnata sentenza non deriva, per la parte privata, una situazione di danno grave ed irreparabile,che potra&#8217; emergere unicamente all’eventuale, futura adozione di atti amministrativi concretamente afflittivi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02379/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03384/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3384 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Nicolo&#8217; Poggiali, Danilo Dassani, Monica Vodarchi</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Crisci, con domicilio eletto presso Francesco Crisci in Roma, via degli Scipioni, 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Giovanni Falasca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Adriano Casellato, con domicilio eletto presso Adriano Casellato in Roma, viale R. Margherita 290; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Comune di Ravenna</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Baldrati, Maria Teresa Barbantini Fedeli, Giorgia Donati, Patrizia Giulianini, con domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare, 14; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE II n. 00036/2011, resa tra le parti, concernente TITOLO EDILIZIO FORMATOSI SULLA DIA IN SANATORIA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giovanni Falasca;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna –Sezione Seconda &#8211; n.36/2011 di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Crisci, Adriano Casellato, nonché Maria Teresa Barbantini Fedeli;	</p>
<p>Rilevato che , allo stato, non è rilevabile dall’esecutività dell’impugnata sentenza per la parte appellante una situazione di danno grave ed irreparabile, collegabile , quest’ultima, unicamente all’eventuale, futura adozione di atti amministrativi concretamente afflittivi;<br />	<br />
Considerato che sussistono giusti motivi per compensa tra le parti le spese della fase cautelare del presente giudizio	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3384/2011).<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2005 n.2379</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2005-n-2379/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2005-n-2379/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2005 n.2379</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Balucani Ricorsi riuniti: Rauty F. (Avv. T. Stanghellini) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (n.c.), Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia (Avv. Stato), Consiglio nazionale dgli Ingegneri (Avv. S. Bellomia); Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia (Avv. R. Righi) c. Rauty F. ,Ministero</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2005-n-2379/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2005 n.2379</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Balucani<br /> Ricorsi riuniti:<br /> Rauty F. (Avv. T. Stanghellini) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (n.c.), Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia (Avv. Stato), Consiglio nazionale dgli Ingegneri (Avv. S. Bellomia);<br /> Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia (Avv. R. Righi) c. Rauty F. ,Ministero per i beni culturali e ambientali (n.c.), Consiglio nazionale dgli Ingegneri (Avv. S. Bellomia)</span></p>
<hr />
<p>va rimessa alla Corte di Giustizia l&#8217;interpretazione delle norme comunitarie che equiparano le lauree in architettura ed in ingegneria civile ai fini dello svolgimento della professione di architetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – Ingegneri e architetti – Equipollenza dei titoli ai fini dello svolgimento della professione di architetto – Artt. 10 e 11 Dir. CE 10 giugno 1985, n. 385 – Interpretazione – Rimessione alla Corte di Giustizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve richiedersi alla Corte di Giustizia di pronunciarsi su due quesiti: a) se ai sensi degli artt. 10 e 11 della Dir. CE 10 giugno 1985, n. 384 siano da ritenere equipollenti per l’Italia le lauree di architettura e di ingegneria civile rilasciate da Università e istituti universitari italiani, nel senso che i laureati in ingegneria civile muniti della relativa abilitazione siano ammessi ad esercitare la professione di architetto e quindi a svolgere tutti i compiti e gli incarichi che eventuali norme interne dello Stato abbiano riservato alla competenza professionale dell’architetto; b) ovvero, se le norme di cui ai citati artt. 10, 11 abbiano solo equiparato le due lauree (in architettura e ingegneria civile) nel senso che entrambe consentano di accedere alla professione di architetto previo superamento dello specifico esame di abilitazione all’esercizio della professione di architetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va rimessa alla Corte di Giustizia l’interpretazione delle norme comunitarie che equiparano le lauree in architettura ed in ingegneria civile ai fini dello svolgimento della professione di architetto</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6683_CDS_6683.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.2379</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-6-4-2004-n-2379/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-6-4-2004-n-2379/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.2379</a></p>
<p>Aldo RAVALLI – Presidente, Giovanni PALATIELLO – Relatore LEGA NAVALE ITALIANA, SEZ. LEUCA (Avv. Loredana Capone, Alberto Grimaldi, Fabio Valenti) contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (n.c.), CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI (n.c.), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (n.c.), MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI (n.c.), PRESIDENZA DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-6-4-2004-n-2379/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.2379</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-6-4-2004-n-2379/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.2379</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo RAVALLI – Presidente, Giovanni PALATIELLO – Relatore<br /> LEGA NAVALE ITALIANA, SEZ. LEUCA (Avv. Loredana Capone, Alberto Grimaldi, Fabio Valenti) contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (n.c.),  CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI (n.c.), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (n.c.), MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI (n.c.), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (n.c.), REGIONE PUGLIA (avv. Roberto G. Marra), COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (avv. Ernesto Sticchi Damiani), PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA s.p.a. (avv. Giovanni Pellegrino, Valeria Pellegrino), SOC. COLACI MARI s.a.s. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>dal 1&deg; gennaio 2002, compete alla Regione adottare gli atti in materia di concessioni di beni demaniali riguardo a porti di rilevanza economica regionale ed interregionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Disciplina delle Regioni – Porti – Porti di rilevanza economica regionale ed interregionale – Beni demaniali – Concessioni – Competenza regionale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di porti, l’art.105 comma 2 lett. l), d.lg. 31 marzo 1998 n.112, come modificato dall’art.9, l. 16 marzo 2001 n.88, nel disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali, ha inteso tracciare una netta linea di demarcazione tra competenze regionali e statali in materia, stabilendo che il conferimento alle Regioni delle relative funzioni riguardo ai porti di rilevanza economica regionale ed interregionale debba decorrere inderogabilmente dal 1° gennaio 2002, senza necessità di ulteriori classificazioni o catalogazioni alla stregua dell’art.4 commi 4 e 5, l. 28 gennaio 1994 n.84.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dal 1° gennaio 2002, compete alla Regione adottare gli atti in materia di concessioni di beni demaniali riguardo a porti di rilevanza economica regionale ed interregionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati: Aldo RAVALLI Presidente; Enrico D’ARPE Consigliere; Giovanni PALATIELLO Referendario, relatore ha pronunziato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n°1932/2003 presentato da:<br />
<b>Lega Navale Italiana, Sezione Marina di Leuca</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Loredana Capone, Alberto Grimaldi e Fabio Valenti ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio di quest’ultimo, alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;<br />
la <b>Capitaneria di Porto di Gallipoli</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;<br />
il <b>Ministero dei Beni e delle Attività Cultur</b>ali, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;<br />
la <b>Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS</b>., in persona del Soprintendente pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente del Consiglio in carica, non costituita in giudizio;<br />
la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto G. Marra ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso il suo studio, alla Piazza Mazzini n. 72;<br />
il <b>Comune di Castrignano del Capo</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso il suo studio, alla Via San Francesco d’Assisi n. 33;</p>
<p>nonché nei confronti di</p>
<p><b>Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Pellegrino e Valeria Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso il loro studio, alla Via Augusto Imperatore n. 16;<br />
la <b>Colaci Mare di Colaci Paolo e F.lli S.a.s</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
per l’annullamento<br />
a)	del decreto di revoca n. 132/03 del “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo – Direzione per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna”, trasmesso a mezzo lett. Racc. A.R. prot. n. 17424/DEM dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e trasmessa l’8 agosto 2003, nella parte in cui dispone la revoca parziale, limitatamente alle aree comprese nell’ambito della concessione da rilasciare in favore della S.p.a. Porto Turistico Marina di Leuca, della licenza n. 171/00 del 16.08.2000 di complessivi mq 8746 (di cui 6500 di specchio acqueo) intestata alla Lega Navale Italiana Sez. di Leuca con la fissazione dello sgombero entro il 31.10.2003;<br />	<br />
b)	della nota n. 5445 del 10.08.2001, mai resa nota alla ricorrente e conosciuta solo per estremi attraverso il richiamo contenuto nel provvedimento di cui alla lett. a) che precede, con cui il Comune di Castrignano del Capo ha comunicato la determinazione a maggioranza della Conferenza di Servizi in favore dell’approvazione del progetto relativo all’istanza di concessione della Porto Turistico Marina di Leuca S.p.a., nonché degli esiti della Conferenza medesima di cui alle riunioni tenute e verbalizzate nelle date 31.5.1999, 18.4.2001, 17.5.2001, 28.5.2001 oltreché, ove occorra, dei verbali delle riunioni tenutesi avanti il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle date 22.11.2001 e 19.3.2002;<br />	<br />
c)	di ogni altro  atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia, del Comune di Castrignano del Capo e della Porto Turistico Marina di Leuca S.p.a., con i relativi allegati.<br />
Visti i motivi aggiunti notificati ad istanza della ricorrente, con i relativi allegati.<br />
Visti gli atti tutti di causa.<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003 il relatore Ref. GIOVANNI  PALATIELLO ed uditi, altresì, gli Avvocati Loredana Capone per la ricorrente, Valeria Pellegrino per la Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a., Roberto Gualtiero Marra per la Regione Puglia ed Ernesto Sticchi Damiani per il Comune di Castrignano del Capo;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Nel ricorso si espone che: <br />
&#8211;	La Lega navale Italiana è un ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse ex L. n. 70/1975 che, senza fini di lucro, promuove iniziative culturali, naturalistiche e sportive, connesse con l’ambiente marino;<br />	<br />
&#8211;	detto ente opera anche nell’ambito del Porto di Santa Maria di Leuca in virtù di concessione del demanio marittimo n. 171/00 del 16.08.2000 per complessivi mq 8746 (di cui 6500 di specchio acqueo);<br />	<br />
&#8211;	il Comune di Castrignano del Capo, con istanza in data 12.11.1997, successivamente integrata in data 24.2.1998, ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Gallipoli il rilascio di una concessione cinquantennale di un’area demaniale marittima compresa nell’ambito del Porto di Leuca allo scopo di realizzare lavori di completamento e gestione del porto medesimo;<br />	<br />
&#8211;	con Decreto n. 132/03 datato 25.7.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revoca parziale della concessione intestata alla ricorrente, ad pari di altre concessioni, perché ritenuta incompatibile con il nuovo atto di concessione cinquantennale da rilasciare alla Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. (società mista costituita tra il Comune di Castrignano del Capo e la IGECO s.r.l.) alla quale il predetto Comune, nelle more, aveva trasferito l’istanza originaria del 1997.<br />
     Ritenendo tale atto di revoca illegittimo, la ricorrente lo impugna per i seguenti motivi:</p>
<p>A) Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione della L. n. 88 del 2001.<br />
Deduce la ricorrente che il provvedimento gravato omette di indicare le prevalenti ragioni di pubblico interesse che dovrebbero invece caratterizzare l’esercizio del potere di autotutela.</p>
<p>B) Carenza di motivazione. Omessa comparazione dell’interesse pubblico e  privato. Falsa ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43 cod. nav.. <br />Violazione dell’art. 37 cod. nav. E D.P.R. n. 509 del 1997. Manifesta contraddittorietà. Violazione della libera iniziativa privata ex art. 41 Cost.. Eccesso di potere. Superficialità dell’istruttoria. Disparità di trattamento.<br />
Lamenta il ricorrente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revoca delle concessioni in atto, limitandosi a ritenerle genericamente incompatibili con il nuovo atto di concessione da rilasciare, senza operare alcuna concreta valutazione delle finalità, di pubblico interesse, perseguite dalla Lega Navale Italiana.</p>
<p>C) Violazione dei principi in materia di revoca delle concessioni demaniali marittime. Violazione de codice della navigazione. <br />      Rileva la ricorrente che il Ministero intimato ha omesso di indicare l’esatta estensione della superficie di specchio acqueo interessata dalla revoca e nulla ha specificato in ordine alla conseguente riduzione del canone concessorio.</p>
<p>D) Eccesso di potere. Insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato per l’intervenuta revoca dell’istanza di concessione originariamente presentata e per intervenuta adozione di soluzioni amministrative antitetiche rispetto alle risultanze di conferenza dei servizi ed alle intese di cui al verbale 22.11.2001 avanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Eccesso di potere. Falsa e carente rappresentazione dei presupposti di adozione del provvedimento impugnato. Illegittimità manifesta.    <br />
Evidenzia la ricorrente che il Comune di Castrignano del Capo, con gli atti deliberativi nn. 47/2002 e 33/2002, avrebbe ritirato l’istanza concessoria del 12.11.1997, sicché l’atto ministeriale di revoca sarebbe fondato su un presupposto in realtà inesistente.</p>
<p>E) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e ss. D.P.R. n. 509 del 1997. Eccesso di potere. Perplessità, incertezza ed indeterminatezza dell’azione amministrativa. <br />
Deduce la ricorrente una serie di irregolarità che avrebbero inficiato le conferenze di servizi preordinate all’approvazione del progetto (preliminare e definitivo) dei lavori in questione ex artt. 5, 6 e ss. del d.P.R. n. 509 del 1997; tali vizi, ad avviso del ricorrente, verrebbero ad inficiare anche il provvedimento ministeriale di revoca in quanto emesso sulla base delle determinazioni illegittimamente assunte nell’ambito delle predette conferenze di servizi.</p>
<p>F) Violazione degli art. 5, comma 2 e 6, comma 3, D.P.R. 2.12.1997 n. 509. Violazione dell’art. 51 L. 8.6. 1990, n. 142 e art. 107 D.Lgs 18.8.2000 n. 267. Incompetenza.    <br />
Deduce in particolare il ricorrente che la volontà dell’amministrazione comunale in relazione al procedimento attivato ex D.P.R. n. 509 del 1997 sarrebbe stata espressa in modo definitivo dal Sindaco, ovvero da organo sfornito della necessaria competenza, che invece spetterebbe, quanto meno con riguardo ai profili urbanistici, al Dirigente del relativo servizio.</p>
<p>G) Violazione dell’art. 4 L. 28.01.1994, n. 84. Violazione, falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 509 del 1997. Erronea presupposizione in fatto.<br />   La ricorrente, sul presupposto che il porto di Leuca sia da qualificarsi come “porto rifugio” e non come porto turistico, deduce l’incompetenza del Comune di Castrignano del Capo ad attivare il procedimento ex D.P.R. n. 509 del 1997 relativo alla concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.</p>
<p>H) Difetto di istruttoria.<br />
Ad avviso della ricorrente, l’Amministrazione procedente avrebbe del tutto omesso di verificare la conformità dell’approvando progetto rispetto alla vigente strumentazione urbanistica.</p>
<p>I) Violazione del giusto procedimento. Violazione degli artt. 10 e ss. l. 241 del 1990. Violazione D.P.R. n. 509 del 1997 sotto ulteriori profili. Eccesso di potere.<br />
Deduce la ricorrente che, a seguito della riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22.11.2001, la Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. avrebbe apportato unilateralmente, a conferenza di servizi ormai conclusa, una modifica al contenuto della originaria richiesta di concessione demaniale cinquantennale, estendendola, in pratica, a tutte le aree del porto; di talché il provvedimento di revoca impugnato sarebbe stato adottato sulla base di una domanda del tutto diversa (in senso ampliativo) rispetto a quanto richiesto ab origine dall’aspirante concessionario.</p>
<p>L) Eccesso di potere  per indeterminatezza dell’azione amministrativa.<br /> Lamenta la ricorrente che, allo stato, nonostante un’apposita istanza di accesso, non è ancora riuscita ad acquisire copia, debitamente siglata, delle planimetrie inerenti il progetto di completamento del porto di Leuca, così come esaminato ed approvato nelle varie fasi del procedimento attivato ex D.P.R. n. 509 del 1997. <br />
Con motivi aggiunti notificati in data 13.11.2003 la Lega Navale Italiana  ha dedotto inoltre che l’impugnato provvedimento di revoca sarebbe viziato da incompetenza, atteso che, in forza dell’art. 105, comma 2, lett. l), D.Lgs. n. 112 del 1998, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le funzioni amministrative relative ai porti di rilevanza regionale, quale è il porto di S.M. di Leuca, sarebbero state trasferite alle Regioni. <br /> Si sono costituiti il Comune di Castrignano del Capo, la Regione Puglia e  la Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a.<br />
Quest’ultima contesta diffusamente le avverse censure e conclude, indi, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
La società intimata deduce, in particolare, che: lo specchio acqueo in uso alla ricorrente risulta ugualmente incluso tanto nella originaria domanda formulata dall’amministrazione comunale quanto negli elaborati planimetrici redatti dalla Porto Turistico s.p.a. in adempimento delle intese raggiunte presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri e consacrate nel verbale 22 novembre 2001 richiamato nella motivazione del D.M. n. 132/03; che le delibere comunali nn. 47 e 33 del 2002 non potrebbero valere quali atti abdicativi rispetto alla domanda di concessione originaria, atteso che, almeno dall’anno 2000, titolare dell’interesse pretensivo all’ottenimento della concessione non è più l’amministrazione comunale ma la Porto Turistico s.p.a.; che il motivo inteso a contestare la competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare il provvedimento di revoca in questione sarebbe innanzitutto inammissibile in quanto la stessa Regione Puglia, con nota del 18.12.2002, avrebbe riconosciuto la competenza statale, e comunque infondato atteso che lo stesso Consiglio di Stato, con il parere n. 767 del 2002, ha ritenuto escluse dal conferimento alle Regioni, operativo dall’1.1.2001, le funzioni relative alle opere pubbliche anche nei porti di rilievo regionale ed interregionale, previste dalla lett. e) del comma 2° dell’art. 105 del D.Lvo n. 112/1998. <br />        In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato ampie memorie con le quali illustrano più compiutamente le difese già svolte.<br />
All&#8217;udienza del 17 dicembre 2003 la causa, dopo ampia discussione,  è stata riservata ai fini della decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1) Il Tribunale deve innanzitutto esaminare la censura di illegittimità del provvedimento di revoca de quo sotto il profilo dell’incompetenza del Ministero intimato ad adottarlo, stante l’evidente priorità logica di essa rispetto agli altri motivi dedotti.<br />
Nel decreto ministeriale n. 132/03 si afferma che il porto di Leuca risulterebbe classificato, ai sensi del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 e del R.D. 2 agosto 1935, n. 1567, nella I^ categoria, come “porto rifugio”, e nella II^ categoria, 4^ classe, per la parte destinata ad attività commerciale (pesca).<br />
Ad avviso del Ministero intimato, dal momento che non è ancora intervenuta la riclassificazione prevista dall’art. 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, il porto di Leuca dovrebbe ritenersi ancora rientrante nella competenza statale ai sensi del combinato disposto dell’art. 105 D.Lgs n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 21.12.1995.<br />
Tali assunti non sono condivisibili.<br />
Ed invero, l’art. 105, comma 2, lett. l) del D.Lvo n. 112/1998, nel testo modificato dall’art. 9 della L. n. 88 del 2001, prevede che siano conferite alle Regioni le funzioni relative: “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nella aree di preminente interesse nazionale, individuate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.12.1995, pubblicato nella G.U. n. 136 del 12.06.1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002.”.<br />
La disposizione relativa al conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di gestione dei beni demaniali marittimi nei “porti di rilevanza economica regionale ed interregionale” a decorrere dlal’1.1.2002 riproduce la formulazione dell’art. 4, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di classificazione di porti, il quale, alla lett. d), prevede, tra gli altri, i porti di categoria II^, classe III^, individuabili, appunto, come porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.<br />
Il relativo decreto di classificazione dei porti, previsto dal suddetto art. 4, ai commi 4 e 5, non è ancora intervenuto.<br />
Tuttavia, tale circostanza &#8211; come ritenuto anche dal Consiglio di Stato, con il condivisibile parere n. 767 reso dalla Sezione II^ in data 15 maggio 2002, – non costituisce ostacolo al conferimento delle funzioni in argomento alle Regioni.<br />
Ed invero, il legislatore del 2001 &#8211; nel modificare il testo dell’art. 105, comma 2, lett. l) del D.Lgs n. 112 del 1998 prevedendo che il conferimento non operasse per determinate tipologie di porti (id est quelli finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale di cui al D.P.C.M. 21.12.1995), e che, al contrario, per quanto concerne i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, il conferimento stesso avesse decorrenza dal 1° gennaio 2002 &#8211; ha inteso evidentemente tracciare una netta linea di demarcazione tra competenze regionali e statali in materia, ritenendo che i tempi fossero ormai maturi per attuare il conferimento delle funzioni in argomento con riguardo ai porti di rilevanza economica regionale ed interregionale; e ciò a decorrere inderogabilmente dal 1° gennaio 2002, senza necessità alcuna di ulteriori classificazioni o catalogazioni alla stregua dell’art. 4, commi 4 e 5, della L. n. 84 del 1994.<br />
Ad escludere la competenza della Regione nel caso in esame non può certamente valere la vecchia classificazione del porto di Leuca operata dal R.D. 2 aprile 1885 n. 3095 e richiamata dal decreto impugnato, atteso che essa è stata senz’altro superata dalla legge n. 84 del 1994, la quale, all’art. 27 prevede che “sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con Regio Decreto 2 aprile 1885 n. 3095 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con Regio Decreto 26 settembre 1904, n. 713 che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge”.<br />
Del pari inidoneo a far rientrare nella competenza statale il porto di Leuca è il D.P.C.M. 21.12.1995.<br />
Ed invero, l’art. 105, comma 2, lett. l) D.Lgs n. 112 del 1998, nel delineare gli ambiti sottratti al conferimento alle Regioni, non ha richiamato indistintamente tutte le aree riportate nell’elencazione contenuta nel D.P.C.M. 21.12.1995, ma esclusivamente quelle ivi individuate come di preminente interesse nazionale.<br />
Ciò posto, si deve osservare che il Comune di Castrignano del Capo (ed il porto di S.M. di Leuca) non è qualificato dal predetto D.P.C.M. come “area di preminente interesse nazionale”, ma soltanto come area “per esigenze della navigazione marittima (porto interessato da lavori di ampliamento)”; il che lascia impregiudicata la questione della natura (ai fini che qui interessano) del porto di Leuca che deve essere, dunque, individuata esclusivamente in funzione delle attuali caratteristiche del porto stesso.<br />
A tale riguardo, tenuto conto delle allegazioni delle parti sul punto, può ritenersi pacifico in causa che il porto di S.M. di Leuca non è un porto finalizzato alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, né un porto di rilevanza economica internazionale e nazionale; né –come sopra detto – è un’area di preminente interesse nazionale: trattasi, piuttosto, di un porto turistico di rilevanza regionale, rispetto al quale, dunque, le funzioni amministrative in materia di rilascio (e quindi anche di revoca) delle concessioni del demanio marittimo, a decorrere dall’1.1.2002, sono state conferite alla Regione Puglia ex l’art. 105, comma 2, lett. l) del D.Lvo n. 112/1998, nel testo modificato dall’art. 9 della L. n. 88 del 2001.<br />
Peraltro, come osservato dal Consiglio di Stato con il parere  n. 767 del 2002, i porti turistici rientrano certamente nella materia “Turismo ed industria alberghiera”, già devoluta alle Regioni sin dall’originaria formulazione  dell’art. 117 Cost.; ed inoltre, già in base all’art. 56 D.P.R. 616/1977, le funzioni relative a tale materia trasferita alle Regioni concernevano “tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti le organizzazioni e lo sviluppo del turismo regionale”, ivi comprese, tra l’altro, le opere complementari all’attività turistica ( art. 56, comma 2,  lett. a) cit.), tra le quali vanno annoverati, appunto, anche i porti turistici, secondo la definizione normativa offertane dall’art. 2 D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, attuativo della delega di cui all’art. 20, comma 8,  L. 15 marzo 1997, n. 59.</p>
<p>1.1) Le deduzioni svolte dalla società controinteressata al fine di replicare alla censura di incompetenza dedotta dal ricorrente non sono condivisibili.<br />
Ed invero, la titolarità delle funzioni amministrative attinenti al rilascio di concessioni del demanio marittimo, in ossequio al principio di legalità che deve informare l’azione della P.A., va individuata esclusivamente in base alla legge e deve quindi ritenersi sottratta alla disponibilità degli Enti che si contendano tali funzioni.<br />
Ne consegue che la nota in data 18.12.2002 con la quale la Regione Puglia avrebbe riconosciuto la competenza dello Stato in subiecta materia è del tutto irrilevante ai fini del decidere.<br />
In secondo luogo, il decreto gravato consiste in un atto di revoca di concessioni di spazio acqueo all’interno del porto di Santa Maria di  Leuca; e dunque, esso è sicuramente riconducibile alla funzione di gestione del demanio marittimo di cui all’art. 105, comma 2, lett. l) D.Lvo cit., ormai conferita alle Regioni nei porti di rilevanza regionale, e non alle funzioni relative alle opere pubbliche di cui alla lett. e) del comma 2° dell’art. 105 del D.Lvo n. 112/1998.<br />
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la Regione Puglia e non il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era competente a disporre la revoca della concessione demaniale marittima (intestata alla Lega Navale Italiana) insistente nel porto di Leuca; onde l’illegittimità del decreto ministeriale gravato, siccome viziato da incompetenza.</p>
<p>2) Benché il riscontrato vizio di incompetenza del provvedimento ministeriale impugnato presenti di per sé carattere satisfattivo dell’interesse della ricorrente al mantenimento della concessione in argomento, tuttavia, in considerazione del fatto che la Regione Puglia è parte del presente giudizio, appare opportuno esaminare anche il merito della controversia, al fine di fornire all’amministrazione regionale le necessarie indicazioni cui attenersi, nella fattispecie, in sede di (nuovo) esercizio della potestà concessoria in materia.</p>
<p>2.1) Ciò premesso, si osserva che le dedotte censure di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà dell’azione amministrativa, del difetto di motivazione e dell’errata presupposizione di fatto e di diritto, sono fondate nei sensi e nei limiti di seguito esposti.  <br />
Ed invero l’impugnato decreto ministeriale n. 132/03 richiama espressamente, quale presupposti della disposta revoca, gli atti della conferenza di servizi indetta dal Comune di Castrignano del Capo con nota n. 10344 dell’11.12.2000 in base all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 509 del 1997 ai fini dell’esame e dell’approvazione del progetto definitivo dei lavori di completamento del porto di Leuca.<br />
Tale conferenza di servizi si è articolata nelle riunioni del 18.4.2001, 17.5.2001 e 28.5.2001.<br />
Come si evince dalla lettura dei relativi verbali (v. doc. n. 3 dell’elenco depositato in data 10.10.2003 nell’interesse della ricorrente), nelle sedute del 17.5.2001 e del 28.5.2001, il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo espresse parere favorevole sul progetto, prospettando, tuttavia, la necessità di limitare la richiesta concessione cinquantennale alle aree demaniali non assentite in concessione a terzi.<br />
La volontà del Comune di non incidere sulla posizione degli altri concessionari operanti nel porto di Leuca veniva ribadita ed ulteriormente esplicitata con la deliberazione di Giunta n. 47 del 17.4.2002, ratificata al Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 7.5.2002 – cfr. doc. n. 12 del predetto elenco &#8211;  (a sua volta confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13.3.2003 e, da ultimo, con delibera di Giunta n. 133 del 3.10.2003: cfr. doc. n. 7 del Comune).<br />
In particolare, in quest’ultima delibera l’amministrazione comunale dava atto che “risponde all’interesse della comunità locale preservare le realtà imprenditoriali” esistenti nel porto di Leuca; che, conseguentemente, “la richiesta di concessione demaniale cinquantennale, per come formulata con istanza del 12.11.1997, riguarda un progetto di porto turistico non più rispondente in modo adeguato agli interessi collettivi della comunità locale e non più realizzabile nel suo assetto complessivo”; e riconosceva la compatibilità della permanenza delle concessioni rilasciate a terzi privati con le finalità del progetto di ammodernamento e completamento proposto dal Comune e con la gestione pubblica del porto turistico.<br />
Tali determinazioni del Comune di Castrignano sono state ignorate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, in sede di adozione dell’ impugnato provvedimento di revoca, si è limitato ad osservare che le licenze rilasciate a terzi “risultano incompatibili con il nuovo atto di concessione da rilasciare in quanto la organizzazione e gestione globale del porto anche attraverso il coinvolgimento della locale amministrazione comunale (sia pure nella forma mediata della società mista) assolvono ad un interesse pubblico prevalente rispetto a quello assicurato dalla presenza di una pluralità di concessionari”.<br />
Dunque, il Ministero ha proceduto alla revoca parziale della concessione intestata alla Lega Navale Italiana sulla base di una unilaterale (e come tale erronea) rappresentazione dell’interesse pubblico da perseguire, senza tener conto dei rilievi del Comune di Castrignano del Capo, regista della conferenza di servizi indetta ex art. 6, comma 2, lett. a) D.P.R. 509 del 1997 ed ente esponenziale degli interessi della collettività incisa dal progetto di ampliamento del porto di Leuca; rilievi che, invece, evidenziavano come, nella fattispecie, diversamente da quanto opinato dal Ministero, non fosse ravvisabile alcun precipuo interesse pubblico alla revoca indiscriminata delle concessioni già assentire nel porto di Leuca a soggetti privati; e come, al contrario, si ritenesse in sede locale la compatibilità  della permanenza delle concessioni rilasciate a terzi privati con il progetto di ammodernamento e gestione pubblica del porto turistico di Leuca proposto dal Comune.</p>
<p>2.2) Peraltro, come esposto in narrativa, la Lega navale Italiana non è equiparabile agli altri concessionari privati in quanto riveste natura  di ente pubblico “preposto a servizi di pubblico interesse” ( cfr. capo IV della tabella allegata alla L. 20 marzo 1975 n. 70), il quale, senza fini di lucro, promuove iniziative culturali, naturalistiche e sportive, connesse con l’ambiente marino.<br />
Per effetto della disposta revoca parziale della licenza n. 171 del 2000, la Lega Navale Italiana ha perduto l’intero specchio acqueo concesso, per una estensione pari a circa 7.000 mq (su circa 8.746 complessivi), con grave pregiudizio per la sua attività statutaria.<br />
A tale riguardo osserva il Collegio che l’indubbio rilievo pubblicistico delle finalità perseguite dall’ente odierno ricorrente avrebbe dovuto indurre il Ministero ad una più accurata ponderazione degli interessi coinvolti, al fine precipuo di individuare una soluzione che, pur corrispondendo alle esigenze connesse ai lavori di completamento del porto di Leuca,  comportasse al contempo il minor sacrificio possibile delle prerogative della Lega Navale Italiana; ciò che, evidentemente, non è avvenuto, stante la notevole estensione (rispetto alla complessiva area demaniale assentita) dello specchio acqueo investito dalla revoca parziale.<br />
2.3) A superare le considerazioni svolte sub 2.1 della motivazione non valgono le difese svolte dalla Porto Turistico s.p.a., la quale rileva che le delibere comunali nn. 47 e 33 del 2002 non configurerebbero atti abdicativi rispetto alla domanda di concessione originaria, atteso che, almeno dall’anno 2000, titolare dell’interesse pretensivo all’ottenimento della concessione non è più l’amministrazione comunale ma la Porto Turistico s.p.a..<br />
Ed invero, a parte il rilievo che il Comune di Castrignano del Capo è socio pubblico (sia pure di minoranza) della Porto Turistico Matian di Leuca s.p.a., si osserva che il predetto Comune è comunque ente esponenziale degli interessi della collettività incisa dal progetto di ampliamento del porto di Leuca; ne consegue che l’amministrazione procedente, in sede di ricognizione e conseguente valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda, era comunque obbligata a tenere conto dei rilievi dell’amministrazione comunale circa l’insussistenza di un interesse pubblico attuale ad una revoca indiscriminata delle concessioni già rilasciate nel porto di Leuca ad altri soggetti; e ciò, evidentemente, a prescindere da ogni questione concernente l’attuale titolarità formale dell’istanza presentata nel 1997.      3) Osserva ancora il Collegio che, come risulta dall’esame della nota 18.1.2002 n. 1527 della Capitaneria di Porto e della nota in data 25.1.2002 della Porto Turistico s.p.a. ( v. docc. 5 e 6 dell’elenco del 21.10.2003 allegato al controricorso), il Ministero intimato ha pedissequamente recepito una planimetria (cfr. il predetto doc. 6) predisposta dalla stessa Porto Turistico s.p.a. in affermata esecuzione del verbale di intesa sottoscritto in data 21.11.2001 presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. doc. 4 allegato al controricorso), con la quale la perimetrazione dell’area da assentire in concessione cinquantennale è stata estesa a praticamente tutto il porto di Leuca.<br />
Orbene, tale planimetria non poteva essere assunta dal Ministero a punto di riferimento per la redazione del provvedimento di revoca atteso che essa, nella misura in cui abbraccia tutto il bacino del porto di Leuca, da una parte si pone in netto contrasto rispetto ai risultati registrati in sede di conferenza di servizi, all’esito della quale, appunto, il Comune di Castrignano del Capo aveva dato atto della necessità di salvaguardare le iniziative imprenditoriali in atto; e, dall’altra, non trova giustificazione nel verbale di intesa su richiamato.<br />
A tale ultimo riguardo, si osserva che sulla base di detta intesa, la società mista Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. era legittimata a fornire alla Capitaneria di Porto di Gallipoli una planimetria che rappresentasse l’area oggetto della richiesta definitiva di concessione quale “risultante per effetto degli accordi di cui al punto 1” della predetta intesa.<br />
Orbene, tale punto 1 prevedeva il reciproco (testuale) impegno della società Porto Turistico e del Comune di Castrignano del Capo di:<br />
“a) stralciare dalla originaria richiesta di concessione demaniale cinquantennale (area “C”) il tratto di banchina del primo braccio e le aree oggetto della concessione demaniale intestata al Comune di Castrignano del Capo per l’esecuzione di opere per la pesca (fondi SFOP), ove insistono le strutture realizzate dal Comune (celle frigo, eposito produzione ghiaccio, etc.), unitamente all’area dello scalo di alaggio e quella del travel lift;<br />
b) garantire la prosecuzione dell’utilizzo della banchina del molo foraneo (terzo braccio) per attività dedicate alla pesca. (…)”. <br />               Dunque, gli accordi di cui al punto 1 dell’intesa del 21.11.2001 contemplavano, tutt’al più, lo stralcio di determinate di aree e marginali modifiche rispetto all’originaria richiesta di concessione cinquantennale del 1997; ma non già l’estensione di tale richiesta all’intero bacino portuale della marina di Leuca, come invece è avvenuto con la nuova perimetrazione unilateralmente operata dalla società Porto Turistico s.p.a..</p>
<p>4) In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e merita accoglimento; di conseguenza il decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti n. 132/03 datato 25 luglio 2003, nella parte in cui ha disposto la revoca parziale della licenza n. 171/00 in data 16.8.2000 rilasciata alla Lega Navale Italiana – Sezione Marina di Leuca-  deve essere annullato.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. I^ di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso (n. 1932/2003 di R.G.) indicato in epigrafe e, per l’effetto,:<br />
1)	annulla il decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti n. 132/03 datato 25 luglio 2003, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;<br />
2)	dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003.<br />
PRESIDENTE  Aldo RAVALLI<br />
ESTENSORE  Giovanni PALATIELLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-6-4-2004-n-2379/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.2379</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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