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	<title>2369 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2369 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2369</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell&#8217;Ente nazionale strade che riapprova un progetto definitivo con dichiarazione di p.u. di asse viario Marche-Umbria, se sussiste il danno grave ed irreparabile lamentato, alla proprietà ed all’attività della parte ricorrente. Tale danno non può essere ritenuto di per sé “soccombente” rispetto alla necessità di realizzare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell&#8217;Ente nazionale strade che riapprova un progetto definitivo con dichiarazione di p.u. di asse viario Marche-Umbria, se sussiste il danno grave ed irreparabile lamentato, alla proprietà ed all’attività della parte ricorrente. Tale danno non può essere ritenuto di per sé “soccombente” rispetto alla necessità di realizzare l’opera pubblica, posto che, discutendosi di atti di proroga, viene in rilievo, proprio sotto il profilo dell’interesse pubblico, un mancato rispetto dei termini originariamente previsti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02369/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03337/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3337 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Acemat &#8211; Cava di Sabbia Ghiaia e Granulati Asfaltici Srl, Pier Giorgio Centinari, Mara Centinari, Patrizia Centinari,</b> rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Del Vecchio, Ranieri Felici, Antonella Felici Bedetti, con domicilio eletto presso Andrea Del Vecchio in Roma, viale Angelico, 38;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Serra San Quirico, Provincia di Ancona, Regione Marche, Quadrilatero Marche-Umbria Spa, Esproprianda Srl, Dirpa S.C. A R.L.</b>;<br />	<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, E.N.S.-Ente Nazionale Strade</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Regione Umbria</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00146/2011, resa tra le parti, concernente RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI P.U. DI OPERA PUBBLICA RELATIVA AD ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell&#8217;Interno e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di E.N.S.-Ente Nazionale Strade;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Antonella Felici Bedetti;	</p>
<p>Considerato che l’appello proposto avverso l’ordinanza di diniego della richiesta misura cautelare, appare fondato, posto che, nei limiti di delibazione propri della fase cautelare, il ricorso introduttivo del giudizio di I grado appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, ed inoltre che appare sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato (peraltro ritenuto sussistente anche dall’ordinanza appellata), sia alla proprietà sia all’attività dell’appellante;<br />	<br />
considerato che tale danno non può essere ritenuto di per sé “soccombente” rispetto alla necessità di realizzare l’opera pubblica, posto che, discutendosi di atti di proroga, viene in rilievo, proprio sotto il profilo dell’interesse pubblico, un mancato rispetto dei termini originariamente previsti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3337/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese della fase cautelare, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori previsti per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.2369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2009-n-2369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2009-n-2369/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.2369</a></p>
<p>Pres. Lundini &#8211; Est. Sapone Impresa Nazionale Appalti S.p.a. (Avv.ti D. Dei Rossi e M.C. Mulargia) c/ Autostrade S.p.a. (Avv. M. Sanino) ed altri sui soggetti legittimati ad impugnare l&#8217;indizione di una trattativa privata da parte della P.A. 1. Contratti della P.A. – Trattativa privata – Indizione &#8211; Ricorso –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2009-n-2369/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.2369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2009-n-2369/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.2369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lundini &#8211;  Est. Sapone<br /> Impresa Nazionale Appalti S.p.a. (Avv.ti D. Dei Rossi e M.C. Mulargia) c/ Autostrade S.p.a. (Avv. M. Sanino) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sui soggetti legittimati ad impugnare l&#8217;indizione di una trattativa privata da parte della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Trattativa privata – Indizione &#8211;  Ricorso – Legittimazione &#8211; Operatori economici del settore – Ragioni.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Organismo di diritto pubblico – Requisiti -Attività &#8211; Carattere non industriale – Individuazione – Condizioni. 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211;  Autostrade s.p.a. – Qualificazione – Organismo di diritto pubblico – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In tema di contratti pubblici, qualora una p.a. decida di procedere alla stipulazione di un contratto con un determinato imprenditore a seguito di trattativa privata, va riconosciuta la legittimazione a ricorrere, avverso la decisione suddetta, agli altri operatori economici del settore, poiché titolari di un interesse strumentale alla effettuazione della gara, in quanto aspiranti partecipanti alla stessa.(1)	</p>
<p>2. In relazione alla nozione di organismo di diritto pubblico, il carattere non industriale dell’attività – requisito necessario per la qualificazione &#8211; va individuato anche in presenza di un&#8217;attività industriale o commerciale se essa è svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico. Infatti, in tali casi, l’attività perde la sua tradizionale connotazione giuridica sussistendo un collegamento ad un interesse che il legislatore ha inteso sottrarre dai mercati basati esclusivamente su un&#8217;ordinaria attività imprenditoriale, industriale o commerciale (2).	</p>
<p>3. La società Autostrade può essere qualificata come organismo di diritto pubblico poiché  la costruzione e la gestione delle autostrade che  costituisce l&#8217;oggetto principale della società rappresenta evidentemente un’attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali essendo irrilevante la natura giuridica privatistica di tale società. Di conseguenza Autostrade è assoggettata alle regole dettate dal decreto legislativo n.157 del 1995 in tema di affidamento di appalti di servizi. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Ex plurimis Tar Veneto, n,2589/2004; Tar Umbria, n.987/2003.<br />	<br />
(2)  Cfr. C.d.S., sez. V, 22 aprile 2004, n. 2292.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />	<br />
<i>&#8211; SEZIONE III &#8211;</i></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n.<b>7088 </b>del <b>1996 </b>proposto dalla</p>
<p><b>spa Impresa Nazionale Appalti</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dino Dei Rossi e Maria Cristina Mulargia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Mulargia in Roma, Via Pirro Logorio n.9;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
la spa Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade – </b>in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Sanino presso il cui studio in Roma, Viale Parioli n.180, è elettivamente domiciliata;   <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della srl Impresa Giuseppe Ballerini </b>rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Arlini presso il cui studio in Roma, Via G. Nicotera n.29, è elettivamente domiciliata; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1) </b>del provvedimento di data ed estremi sconosciuti con cui la spa Autostrade ha disposto a decorrere dall’ 1.4.1996 l’affidamento dei lavori di pulizia di fabbricati, stazioni e locali vari relativi all’autostrada Milano- Napoli Tratto Fabro Frosinone Diramazione per Roma Nord e Roma Sud Direzione di Tronco Autostrada Roma – Civitavecchia;<br />	<br />
<b>2)</b> di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali. </p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della spa Autostrade e della<b> </b>srl Impresa Giuseppe Ballerini; <br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Uditi alla pubblica udienza del 4 febbraio 2009 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone –  gli avvocati della parti come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il proposto gravame la società ricorrente, impresa di pulizia operante a livello nazionale, ha impugnato l’indizione della trattativa privata e la successiva aggiudicazione della stessa alla srl odierna controinteressata avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia, in epigrafe indicato, prospettandone l’illegittimità per violazione di legge.<br />	<br />
Si è costituita la società Autostrade deducendo il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.<br />	<br />
Si è pure costituita l’aggiudicataria della trattativa privata de qua confutando le tesi ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2009 il ricorso è stato assunto in decisione. <br />	<br />
Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione con cui la spa autostrade ha prospettato il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale in quanto il servizio di pulizia in questione non riguarda l’attività affidata in concessione alla società intimata, ma  costituisce un’attività di ordinaria manutenzione delle aree, opere impianti ed installazioni facenti parte del patrimonio della suddetta sociètà che ha come suo scopo precipuo quello privatistico del conseguimento del profitto.<br />	<br />
La dedotta eccezione non è suscettibile di favorevole esame.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez.IV, con sentenza n.194 del 13/3/2008, osserva che la società Autostrade può essere qualificata come organismo di diritto pubblico e come tale assoggettata alle regole dettate dal decreto legislativo n.157 del 1995 in tema di affidamento di un appalto di servizi, atteso che: <br />	<br />
<b>1)</b> ai sensi della disposizione contenuta nel sesto comma dell&#8217;articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (&#8220;Interventi correttivi di finanza pubblica&#8221;), &#8220;la costruzione e la gestione delle autostrade è l&#8217;oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.&#8221;, con la conseguenza che detta società, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato, ha finalità oggettivamente pubbliche e la sua attività, anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa &#8211; ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato (Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1998, n. 8854).<br />
<b>2)</b> la costruzione e la gestione delle autostrade (che, costituisce l&#8217;oggetto principale della società intimata) costituisce evidentemente attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali, di tal che l&#8217;ente cui tale attività è affidata è da qualificare come organismo di diritto pubblico, irrilevante essendo la sua natura giuridica privatistica; è stato sottolineato, proprio con riguardo alla nozione di organismo di diritto pubblico, che un&#8217;attività industriale o commerciale svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico perde la sua tradizionale connotazione giuridica ed economica per acquistare quella specifica dell&#8217;ordinamento comunitario, così che il carattere non industriale va individuato quando sussiste un collegamento ad un interesse che il legislatore ha inteso sottrarre dai mercati improntati esclusivamente da un&#8217;ordinaria attività imprenditoriale, industriale o commerciale (C.d.S., sez. V, 22 aprile 2004, n. 2292).<br />	<br />
Nel merito risulta fondato l’ultimo motivo di doglianza dedotto con cui è stato fatto presente che essendo l’appalto in questione di importo superiore a 200.000 ECU, lo stesso doveva essere affidato, giusta quanto previsto dall’art.6 del d.lgvo n.157/1995, non mediante trattativa privata, bensì per pubblico incanto o mediante licitazione privata.  <br />	<br />
         Al riguardo il Collegio sottolinea che <br />	<br />
<B>I)</B> giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis Tar Veneto, n,2589/2004; Tar Umbria, n.987/2003) secondo cui  qualora una p.a. decida di procedere alla stipulazione di un contratto con un determinato imprenditore a seguito di trattativa privata, va riconosciuta la legittimazione a ricorrere, avverso la decisione suddetta, agli altri operatori economici del settore, poiché titolari di un interesse strumentale alla effettuazione della gara, in quanto aspiranti partecipanti alla stessa, la società ricorrente era legittimata ad impugnare l’indizione della trattativa privata;<br />	<br />
<B>II)</B> la suddetta trattativa privata risulta essere stata indetta in palese contrasto con il richiamato disposto dell’art.6 del D.lgvo n.157/1995.<br />	<br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti ed assorbimento delle altre censure dedotte.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. <b>7088 </b>del <b>1996</b>, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti..<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Domenico LUNDINI                  &#8211; Presidente<br />	<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore<br />	<br />
Dr. Cecilia ALTAVISTA                    &#8211; Primo referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-9-3-2009-n-2369/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2009 n.2369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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