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	<title>2360 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2360 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2360/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2360</a></p>
<p>Pres. Di Nanni – Rel. Amatucci – P.M. Abbritti Vietri (avv. Barracano) c. Autostrade spa sul giudizio di pericolosità di cosa inerte 1. – Danno – Cosa inerte – Valutazione pericolosità – Elementi. 2. – Danno – Nesso causale tra omissione ed evento – Valutazione. 1. – Una cosa inerte</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2360/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Nanni – Rel. Amatucci – P.M. Abbritti<br /> Vietri (avv. Barracano) c. Autostrade spa</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di pericolosità di cosa inerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Danno – Cosa inerte – Valutazione pericolosità – Elementi.	</p>
<p>2. – Danno – Nesso causale tra omissione ed evento – Valutazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  Una cosa inerte può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.	</p>
<p>2. – La positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15229_15229.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2008 n.2360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2008-n-2360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2008-n-2360/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2008 n.2360</a></p>
<p>Pres. Iannotta &#8211; Est. Lamberti Comune di Quarto (Avv. A. Palma) c/ Società GIAN.CA. a r.l. (Avv. G. Scialpi) sull&#8217;ammissibilità &#160;della condanna della P.A. al risarcimento del danno da parte del giudice dell&#8217;ottemperanza nel caso di impossibilità della reintegrazione in forma specifica Giustizia amministrativa – Ottemperanza – G.A. – Risarcimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2008-n-2360/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2008 n.2360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2008-n-2360/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2008 n.2360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta  &#8211;  Est. Lamberti<br /> Comune di Quarto (Avv. A. Palma) c/ Società GIAN.CA. a r.l. (Avv. G. Scialpi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità &nbsp;della condanna della P.A. al risarcimento del danno da parte del giudice dell&#8217;ottemperanza nel caso di impossibilità della reintegrazione in forma specifica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ottemperanza – G.A. – Risarcimento dei danni – Ammissibilità – Condizione – Reintegrazione in forma specifica – Impossibilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di ottemperanza ad una sentenza da cui deriva  il diritto ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto, il giudice può liquidare direttamente il danno subito  condannando la P.A al risarcimento dei danni per equivalente monetario una volta accertata l’impossibilità della reintegrazione in forma specifica, data l’alternatività del risarcimento per equivalente alla reintegrazione (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. Stato, IV, 19 luglio 2004, n. 5196; V, 13 maggio 2002, n. 2579; V, 30 giugno 2003, n. 3871.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	sul ricorso in appello n.r.g. 10582 del 2006, proposto dal </p>
<p><b>Comune di Quarto</b> in persona del legale rappresentante il Commissario Straordinario Prefettizio dott. Mariolina Goglia rappresentato e difeso dal prof. avv. Antonio Palma e domiciliato elettivamente domicilia in Roma al Foro Traiano n. l/A (Studio Palma-Schettini);</p>
<p align=center>
contro </p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <b>Società GIAN.CA. a r.l.</b> in persona del legale rappresentante in carica, sig.ra Anna Mattera rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Scialpi ed elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 284 (avv. Domenico Gaudiello);</p>
<p align=center>
per la riforma </p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione 1° n. 8017 dell’8 settembre 2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società GIAN.CA a r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 10 luglio 2007, il consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì, l’avvocato Syarace per delega dell’avv. Palma, e l’avv. Basile per delega dell’avv. Scialpi, come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La società GIAN.CA a r.l. ha partecipato alla gara indetta il 15 luglio 2004 per l&#8217;assegnazione di lavori di qualificazione di alcune strade. La gara fu aggiudicata alla società N.P. Costruzioni con provvedimento del 6 ottobre 2004 n. 225.<br />
2. Il provvedimento di aggiudicazione fu impugnato dalla società GIAN.CA al Tar Campania &#8211; Napoli che, con la sentenza del 12 settembre 2005 n. 12320 ha accolto il ricorso, senza nulla disporre sulla domanda di risarcimento del danno anche richiesto dalla società. La sentenza non venne impugnata e divenne irrevocabile.<br />
3. Nelle more del giudizio i lavori appaltati hanno avuto luogo ad opera della società N.P. Costruzioni. In tal modo divenne impossibile l’ottemperanza alla sentenza del Tar tramite esecuzione in forma specifica.<br />
4. La società GIAN.CA ha proposto, dopo l’accoglimento del ricorso, ulteriore ricorso in ottemperanza n. 8320/06 al Tar della Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.<br />
5. Con la sentenza n. 8017/06 impugnata in questa sede, il Tar della Campania ha accolto il ricorso ed ha attribuito alla società GIAN.CA il 10% del valore dell&#8217;appalto a titolo di risarcimento più euro 2.000,00 per le spese sostenute per la partecipazione all&#8217;appalto.<br />
6. Con un’unica censura articolata di violazione dell&#8217;art. 7 e 35 della legge 1034/71, dell&#8217;art. 7 della legge 205/00 e della sentenza del TAR Campania-Napoli, sez. I, n. 12320/05, l’appellante sostiene che sentenza 12320/05 del TAR Campania, per l’ottemperanza alla quale è stata adottata la sentenza n. 8017/06 (qui impugnata), aveva solo annullato gli atti emanati dal Comune di Quarto per l&#8217;affidamento dell&#8217; appalto di sistemazione di alcune strade all&#8217;interno del territorio comunale senza statuire la condanna al risarcimento dei danni a favore della società GIAN.CA.<br />
6.1. Sempre secondo l’appellante, il Tar avrebbe rivalutato gli elementi oggetto del giudizio ordinario e nuovamente statuito sul merito della controversia, nonostante fosse stato adito in sede di ottemperanza, così travalicando la portata della precedente sentenza 12320/05, che nulla aveva stabilito riguardo all’esistenza della “colpa” in capo all&#8217;amministrazione ed all&#8217;entità e natura del danno, che la società GIAN.CA affermava di avere subito.<br />
7. Nessuno degli argomenti è suscettibile di positiva considerazione.<br />
8. Come ha correttamente chiarito l’appellata nel controricorso, la precedente sentenza 12320/05 nulla poteva statuire in ordine al danno da liquidare per l’omessa aggiudicazione, avendo il Tar disposto la prosecuzione del procedimento, dopo avere annullato la fase della gara ritenuta illegittima.<br />
8.1. Oggetto del ricorso n. 11508/2004 era infatti l&#8217;aggiudicazione della gara per l&#8217;affidamento dei lavori di riqualificazione in favore di altra impresa &#8211; alla società N.P. Costruzioni a r.l. in luogo della ricorrente GIAN.CA., nonostante essa avesse presentato l’offerta più conveniente &#8211;  per effetto della rideterminazione della soglia di anomalia, dopo che il seggio di gara aveva escluso la concorrente Ati Diana Luigi-Zara Francesco in modo irrituale senza la pubblicità prescritta dal bando di gara. L’esclusione era stata disposta, successivamente alla chiusura delle operazioni, in quanto l’offerta era risultata priva dei certificati della Camera di Commercio e della dichiarazione riguardante alcune clausole della <i>lex specialis</i>.<br />
8.2. Nell’accogliere il ricorso della società GIAN.CA., precedente aggiudicataria, il Tar della Campania aveva, quindi, con la sentenza n. 12320/2005, dichiarato illegittima l’aggiudicazione alla società N.P. Costruzioni ed annullato gli atti di gara impugnati “con obbligo dell&#8217;Amministrazione di procedere alla prosecuzione della procedura di gara, attenendosi ai principi indicati in motivazione” e quindi senza tener conto dell&#8217;esclusione dell&#8217;Ati Diana-Zara e degli atti successivamente adottati.<br />
8.3. Sempre nel corso della precedente fase cognitoria, la società GIAN.CA. aveva diffidato l&#8217;Amministrazione dal procedere alla consegna dei lavori sino all’esito del giudizio di merito, avendo anche beneficiato dell’esito favorevole della fase cautelare.<br />
8.4. Rimasta inesegeuita la diffida ad ottemperare alla sentenza n. 12320/2005, la Società GIAN.CA. propose il ricorso per l&#8217;esecuzione del giudicato deciso con la sentenza impugnata in questa sede.<br />
8.5. Ciò premesso in punto di fatto, il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente insorge direttamente dal comportamento tenuto dall&#8217;Amministrazione nella fase esecutiva.<br />
8.6. In luogo di conformarsi alla decisione, il Comune di Quarto con nota prot. n. 30110 del 27 dicembre 2005, depositata nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza dell&#8217;1 febbraio 2006 (il 9 gennaio 2006) ha dichiarato che i lavori erano stati ultimati in data 21 novembre 2005 e che, quindi, non era più possibile l&#8217;esecuzione della decisione nei termini a suo tempo indicati dal Collegio.<br />
9. In luogo di procedere alla riaggiudicazione della gara e all’immissione della ricorrente nell’esecuzione delle opere, il comune ha dato corso alla precedente aggiudicazione sebbene annullata così colposamente violando il diritto della ricorrente alla reintegrazione in forma specifica.<br />
9.1. Correttamente perciò la sentenza impugnata ribadisce, ai fini di individuare la “colpa” dell’amministrazione, la notevole negligenza della commissione di gara che, dopo il controllo formale della documentazione di tutti le partecipanti, aveva unilateralmente rilevato, nella progressione delle operazioni di aggiudicazione, la irregolarità documentale nei confronti dell’Ati Diana-Zara, aveva rideterminato la soglia di anomalia e  riaggiudicato la gara alla società N.P. Costruzioni estromettendo la ricorrente GIAN.CA.. <br />
9.2. Altrettanto correttamente la sentenza afferma la responsabilità “colposa” del Comune e lo condanna al risarcimento del danno nella presente sede dell’ottemperanza.<br />
9.3. Proprio in questa fase si è infatti manifestato il comportamento “colposo” dell’amministrazione. In luogo di conformarsi alla decisione n. 12320/2005, proseguendo nella gara e rinnovando l’aggiudicazione nei confronti della società GIAN.CA. (senza tener conto dell&#8217;esclusione dell&#8217;Ati Diana-Zara), il Comune ha proceduto alla consegna dei lavori in favore della società N.P. Costruzioni, rendendo impossibile, volontariamente, l’esecuzione in forma specifica.<br />
9.4. E questo nonostante il giudizio cautelare si fosse già risolto in favore dell’odierna appellata, che aveva perdippiù diffidato il comune a non procedere alla consegna dei lavori sino all’esito del giudizio di merito.<br />
9.5. La sentenza impugnata, ha pertanto, con un procedimento logico ed immune da censure, operato la valutazione d’illegittimità alla stregua degli artt. 2043 e 2058 c.c. nel momento in cui il comportamento del comune si è effettivamente verificato, quando cioè l’esecuzione in forma specifica è diventata impossibile per fatto volontario del comune.<br />
9.6. Era infatti onere del Comune offrire corretta esecuzione alla sentenza n. 12320/2005, onde evitare il verificarsi del pregiudizio a carico dell’impresa odierna appellata di non eseguire i lavori nonostante l’acclaramento del diritto a vederseli aggiudicati. L’inottemperanza a tale obbligo ingenera la responsabilità diretta della p.a. (Cass., III, 9 febbraio 2004, n. 2423; 13 novembre 2002, n. 15930). <br />
10. Va respinto l’assunto del Comune appellante che sarebbe mancato ogni accertamento da parte del Tar della Campania sull’elemento psicologico del comportamento dell’ammini-strazione.<br />
10.1. Il primo giudice ha dato atto in modo preciso dei presupposti dai quali trarre la “colpa” del comune: avere comunque consegnato i lavori, nonostante la notificazione della sentenza in data 19 settembre 2005 ed avere ammesso nella memoria del 23 gennaio 2006 che i lavori erano stati ultimati dal 21 novembre 2005, ad evidente insaputa della ditta GIAN.CA che aveva il diritto ad eseguirli in forza della cosa giudicata.<br />
10.2. Oltre alla prima in esame, va pure respinta l’ulteriore censura, secondo la quale il giudicato formatosi sulla sentenza n. 12320/2005 non conteneva alcun accertamento della “colpa” dell’amministrazione né condanna al risarcimento del danno che avrebbero dovuto rappresentare oggetto di separato giudizio cognitorio senza poter essere pronunziati nella presente sede dell’ottemperanza.<br />
10.3. E, invero, il comportamento “colposo” dell’amministrazione non è da ascrivere ai fatti che hanno costituito oggetto di accertamento in quella decisione (illegittima estromissione di GIAN.CA. e aggiudicazione a N.P. Costruzioni) ma ai fatti successivi, sostanziatisi nella consegna dei lavori in favore della società N.P. Costruzioni con impossibilità dell’esecuzione in forma specifica, nonostante il comune fosse cosciente dell’illegittimità di tale comportamento sia dalla notificazione della sentenza che della diffida. La sentenza n. 12320/2005 non poteva contenerne alcun accertamento della colpa  né condanna al risarcimento del danno del comune, non essendosi ancora verificati i relativi presupposti.<br />
10.4. Né infine è sostenibile che la condanna al risarcimento del danno non potesse essere oggetto del presente giudizio di ottemperanza ma dovesse essere riservato ad un apposito giudizio cognitorio.<br />
10.5. In ragione della specifica natura del giudizio di ottemperanza, mista di esecuzione e cognizione insieme, al giudice non è precluso l&#8217;esame di atti o fatti che rendano impossibile l’adempimento in conformità al giudicato (Cons. Stato, IV, 10 giugno 2004, n. 3711).<br />
10.6. Nella specie, il Tar della Campania era stato adito per l’ottemperanza alla sentenza n. 12320/2005, che, per il suo contenuto, implicava la reintegrazione in forma specifica della ricorrente nella posizione di vincitore della gara e la consegna dei lavori. Accertata l’impossibilità della reintegrazione per fatto dell’Amministrazione, ben poteva il Giudice adito liquidare direttamente il danno subito dalla ricorrente, data l’alternatività del risarcimento per equivalente alla reintegrazione, costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cons. Stato, IV, 19 luglio 2004, n. 5196; V, 13 maggio 2002, n. 2579; V, 30 giugno 2003, n. 3871).<br />
10.7. La sentenza n. 12320/2005, del resto, conteneva un accertamento univoco della illegittimità della procedura di gara e l’obbligo di rinnovo delle operazioni illegittimamente svolte, dalle quali discendeva la reintegrazione in forma specifica.<br />
10.8. Per ottenere il risarcimento del danno per equivalente, il ricorrente vittorioso non doveva avviare un autonomo giudizio per il riconoscimento di quanto gli era dovuto a titolo di ristoro del danno subito, potendo invece avanzare la domanda di risarcimento del danno con il ricorso per ottemeperanza al giudicato (Cons. Stato,  V, 7 aprile 2004, n. 1980).<br />
10.9. Oggetto del giudizio di ottemperanza è la verifica se la p.a. abbia o meno adempiuto all&#8217;obbligo nascente dal giudicato, e cioè abbia o meno attribuito all&#8217;interessato quella utilità concreta che la sentenza ha riconosciuto come dovuta. Tenuto presente che l&#8217;ottemperanza e deve essere esatta, al pari di quanto avviene per l&#8217;obbligazione civile, il cui inesatto adempimento è sanzionato con la condanna al risarcimento del danno, il ricorso per ottemperanza è ammissibile in ogni caso, anche dopo l&#8217;adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, senza necessità di operare la tradizionale dicotomia concettuale tra elusione ovvero violazione del giudicato, qualora il &#8220;petitum&#8221; sostanziale del ricorso attenga all&#8217;oggetto proprio del giudizio d&#8217;ottemperanza, miri cioè a far valere non già la difformità dell&#8217;atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale bensì la difformità specifica dell&#8217;atto stesso rispetto all&#8217;obbligo (processuale) di attenersi esattamente all&#8217;accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (Cons. Stato, V, 22 novembre 2001, n. 5934).<br />
11. Per l’insieme delle suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata. <br />
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M. 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello. <br />	<br />
Condanna l’appellante Comune di Quarto alle spese del presente giudizio in favore della Società GIAN.CA. a r.l., che liquida nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre Iva, CAP e spese generali.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. </p>
<p>	Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 10 luglio 2007, con l&#8217;intervento dei Signori: </p>
<p>Raffaele Iannotta 			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti rel. est		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo 				&#8211;	Consigliere																																																																																								</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20 maggio 2008<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2008-n-2360/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2008 n.2360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2005 n.2360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-5-2005-n-2360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est. Soc. Ivir S.r.l.,(Avv. F. Falorni) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi ed A. Cappelletti) sui limiti alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. in caso di plurima spedizione di plichi postali, allo stesso indirizzo e nello stesso periodo temporale, in assenza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.<br /> Soc. Ivir S.r.l.,(Avv. F. Falorni) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi ed A. Cappelletti)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. in caso di plurima spedizione di plichi postali, allo stesso indirizzo e nello stesso periodo temporale, in assenza di ricevuta di ritorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Notificazioni e comunicazioni &#8211; Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. &#8211; Plurima spedizione di plichi postali allo stesso indirizzo e nello stesso periodo temporale – Assenza di ricevuta di ritorno – La presunzione opera limitatamente alla considerazione dell’avvenuta trasmissione di corrispondenza tra mittente e destinatario restando invece inapplicabile quanto al relativo contenuto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In costanza di una plurima spedizione di plichi postali allo stesso indirizzo e nello stesso periodo temporale, aventi ciascuno diverso contenuto, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., secondo cui “la proposta, l&#8217;accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all&#8217;indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell&#8217;impossibilità di averne notizia”, non può operare se non limitatamente alla considerazione dell’avvenuta trasmissione di corrispondenza tra mittente e destinatario, restando invece inapplicabile quanto al relativo contenuto, in assenza di prova da parte di colui che asserisce essersi perfezionata la trasmissione della comunicazione. Nella fattispecie, in difetto di ricevuta di ritorno attestante quale fosse la lettera che effettivamente aveva raggiunto nel marzo 1990 l’Ente, non poteva dimostrarsi che una di tali lettere pervenute in quel periodo al Comune contenesse la tempestiva richiesta di revisione prezzi dell’appalto di lavori in oggetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI			Presidente;<br />
Vincenzo FIORENTINO			Componente;<br />
Stefano TOSCHEI				Estensore;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. R.g 424 del 2002 proposto da</p>
<p><b>“SOCIETA’ IVIR S.r.l.”</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore, in proprio e quale mandataria della SESALT S.p.a., in associazione temporanea di imprese, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Falorni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI FIRENZE</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Peruzzi e Alessandra Cappelletti, dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, è elettivamente domiciliato;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	della nota-provvedimento prot. n. 53 dell’8 gennaio 2002, a firma del dirigente dei Servizi sportivi e tempo libero del Comune di Firenze, con la quale – in pretesa ottemperanza della sentenza n. 163 del 23 novembre 2001, resa inter partes dal T.A.R. Toscana – si motiva il diniego di revisione prezzi relativamente all’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo stadio del baseball in località Campo di Marte;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché ignoto alla ricorrente.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;<br />
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti versati in atti;<br />
Vista la decisione istruttoria n. 2346 adottata da questo Tribunale in data 5 luglio 2004;<br />
Esaminata la documentazione depositata dal Comune di Firenze in adempimento della disposta istruttoria;<br />
Lette le memorie integrative prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 2004 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv.              nonché, per l’Amministrazione resistente, l’avv.               ;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Con il presente ricorso la Società IVIR S.r.l. (d’ora in poi IVIR), in proprio e quale mandataria della SESALT S.p.a., ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il dirigente dei Servizi sportivi del Comune di Firenze ha negato l’istanza avanzata dalla IVIR volta ad ottenere la revisione prezzi relativamente alla realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo stadio del baseball in località Campo di Marte.<br />
La vicenda, in termini fattuali, si compendia nei seguenti richiami:<br />
&#8211;	la IVIR era risultata aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo stadio del baseball in località Campo di Marte ed il relativo contratto veniva stipulato in data 1 giugno 1989 con atto rep. 52166;<br />	<br />
&#8211;	in relazione alle attività svolte, con nota del 23 marzo 1990, la predetta Società inoltrava al Comune di Firenze cinque domande volte ad ottenere la revisione prezzi;<br />	<br />
&#8211;	tale richiesta restava inevasa e veniva reiterata con nota del 12 novembre 1993, ma solo dopo l’attivazione di un procedimento giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione destinataria della domanda, il Comune di Firenze respingeva la richiesta;<br />	<br />
&#8211;	quest’ultimo atto veniva impugnato in sede giurisdizionale e questo Tribunale lo accoglieva con sentenza n. 1633 del 23 novembre 2001 per difetto di motivazione;<br />	<br />
&#8211;	l’Amministrazione comunale provvedeva allora, in adempimento del decisum del Tribunale, a chiarire che la ragione del mancato accoglimento dell’istanza di revisione prezzi era legato alla circostanza che in sede di collaudo, in data 24 aprile 1993, non era stata avanzata alcuna richiesta di in tal senso dalla ditta interessata, che solo la proponeva con la nota datata 11 novembre 1993, pervenuta al Comune il 17 novembre 1993;<br />	<br />
&#8211;	con il presente ricorso la IVIR contesta, nei fatti, il contenuto della motivazione sopra riassunta, sostenendo che già in data 23 marzo 1990 essa aveva trasmesso la richiesta di revisione prezzi al Comune di Firenze, con raccomandata la cui ricevuta attesta l’avvenuta spedizione in data 29 marzo 1990 e, dunque, ben prima del collaudo;<br />	<br />
&#8211;	di contro l’Amministrazione comunale contesta la veridicità di tale affermazione, atteso che nel periodo tra il 29 marzo 1990 ed il 3 aprile 1990 tra la IVIR ed il Comune era intercorso un nutrito carteggio epistolare collegato a varie attività in corso che ponevano in relazione la predetta Società ed il Comune, sicché, in difetto di ricevuta di ritorno attestante quale fosse la lettera che effettivamente aveva raggiunto nel marzo 1990 l’Ente, non poteva dimostrarsi che una di tali lettere pervenute in quel periodo al Comune contenesse la richiesta di revisione prezzi, mentre restava incontestato che l’unica missiva avente tale contenuto fosse quella del 12 novembre 1993, pervenuta in data 17 novembre 2003;																																																																																												</p>
<p>2. – Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale con decisione istruttoria n. 2346 adottata in data 5 luglio 2004 disponeva l’acquisizione dell’estratto del registro di protocollo generale del Comune di Firenze relativo al periodo 23 marzo 1990-23 maggio 1990 nonché (se esistente il relativo registro di protocollo) l’estratto del registro di protocollo del settore funzionale 27-Servizi sportivi del Comune di Firenze per il periodo 23 marzo 1990-23 maggio 1990.<br />
Alla udienza del 14 dicembre 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>3. &#8211; Dalla documentazione pervenuta in adempimento del disposto istruttorio, a cura dell’Amministrazione comunale (parte in documenti parte in formato elettronico) risulta che nel periodo in questione la ricorrente ha effettivamente fatto pervenire al Comune di Firenze una nutrita corrispondenza, peraltro, inviata proprio al direttore dei lavori arch. Natali, all’assessore allo Sport ed al responsabile tecnico dell’Ufficio Sport.<br />
Conseguentemente, in ragione dei documenti acquisiti al giudizio, dai quali non emerge alcun elemento utile a ritenere per comprovata la trasmissione di una istanza di revisione prezzi da parte della IVIR nei confronti del Comune di Firenze in ordine all’appalto per la realizzazione dello stadio del baseball in Campo di Marte ed in assenza di ulteriori elementi probatori portati all’attenzione del Collegio da parte della Società ricorrente, utili a ritenere che nell’ambito della nutrita corrispondenza intercorsa tra la IVIR ed il Comune di Firenze nel periodo in esame vi fosse anche la trasmissione tempestiva dell’istanza volta ad ottenere la revisione prezzi, deve concludersi per l’infondatezza delle censure prospettate avverso l’atto impugnato, che risulta essere correttamente motivato.<br />
Peraltro, se è vero che la previsione contenuta nell&#8217;art. 1335 c.c., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta al momento in cui giunga all&#8217;indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell&#8217;impossibilità di avere notizia, si realizza nel momento in cui il mezzo di trasmissione della dichiarazione raggiunga il luogo di indirizzo del destinatario, è parimenti vero che, in costanza di una plurima spedizione di plichi postali allo stesso indirizzo e nello stesso periodo temporale, aventi ciascuno diverso contenuto (come non è contestato che sia avvenuto nella fattispecie), la suindicata presunzione non può operare se non limitatamente alla considerazione dell’avvenuta trasmissione di corrispondenza tra mittente e destinatario, restando invece inapplicabile quanto al relativo contenuto, in assenza di prova da parte di colui (nella specie la ditta ricorrente) che asserisce essersi perfezionata la trasmissione della comunicazione (nella specie di richiesta di riconoscimento della revisione prezzi).</p>
<p>4. &#8211; In ragione delle suesposte osservazioni può conclusivamente dichiararsi l’infondatezza delle doglianze prospettate da parte ricorrente, di talché deve disporsi la reiezione del proposto ricorso.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la Società IVIR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese del presente giudizio in favore del Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila) oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2004.</p>
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