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	<title>2359 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2359 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2359</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2359</a></p>
<p>Pres. F. Caringella, Est. A. Rotondano Parti Tea Reteluce s.r.l., (Avv.ti E. Coffrini, M. Colarizi, M. Coffrini) IN.VA. s.p.a., (Avv.ti C. De Portu, F. Fantini) B-Lite s.r.l., (Avv. M. Ortenzi) Sull&#8217;avvalimento e sui contenuti minimi del relativo contratto 1. Appalti &#8211; Avvalimento &#8211; Contenuto contratto di avvalimento &#8211; Risorse &#8211; Indicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2359</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Caringella, Est. A. Rotondano Parti Tea Reteluce s.r.l., (Avv.ti E. Coffrini, M. Colarizi, M. Coffrini) IN.VA. s.p.a., (Avv.ti C. De Portu, F. Fantini) B-Lite s.r.l., (Avv. M. Ortenzi)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;avvalimento e sui contenuti minimi del relativo contratto</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">1. Appalti &#8211; Avvalimento &#8211; Contenuto contratto di avvalimento &#8211; Risorse &#8211; Indicazione specifica.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Appalti &#8211; Avvalimento &#8211; Clausole del contratto di avvalimento &#8211; Prestito requisiti economico finanziari e risorse per eseguire lavori &#8211; Impegno dell&#8217;ausiliaria &#8211; Sufficientemente determinato o determinabile &#8211; Responsabilità  solidale nei confronti della Stazione Appaltante.</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. A fronte della distinzione tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità ) e risorse, solamente per quest&#8217;ultime è giustificata l&#8217;esigenza di una messa a disposizione in modo specifico, in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di &#8220;cose che possono formare oggetto di diritti&#8221; ex art. 821 c.c.. </em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>2. Qualora l&#8217;ausiliaria abbia messo a disposizione dell&#8217;ausiliata l&#8217;intera organizzazione aziendale, consentendole di acquisire la certificazione di qualità  richiesta, si deve esclude che il prestito dei requisiti sia rimasto su un piano meramente astratto e cartolare e che le previsioni contrattuali siano generiche o assimilabili a mere formule di stile. Pertanto, è da ritenersi soddisfatta la finalità  dell&#8217;avvalimento se le clausole del contratto contengono l&#8217;impegno dell&#8217;ausiliaria, in modo sufficientemente determinato o, quanto meno, determinabile a mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata i requisiti di carattere economico-finanziario e le risorse eventualmente necessarie all&#8217;esecuzione dei lavori, assumendo in relazione agli interventi edilizi oggetto del prestito dei requisiti la responsabilità  solidale nei confronti della stazione appaltante, così¬ da garantire una determinata affidabilità  ed un concreto supplemento di responsabilità .</em></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 10/04/2020</p>
<p><b>N. 02359/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 04929/2019 REG.RIC.</b></p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4929 del 2019, proposto da<br />
Tea Reteluce s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini, Massimo Colarizi, Marcello Coffrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>IN.VA. s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Comune di Courmayeur, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio De Portu, Fabio Fantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>B-Lite s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Livia Ranuzzi in Roma, viale delle Medaglie D&#8217;Oro, 266;</p>
<p><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta (Sezione Prima), 15 maggio 2019, n 26, resa tra le parti;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va. s.p.a., del Comune di Courmayeur e di B-Lite s.r.l., che ha spiegato anche appello incidentale;</p>
<p>Visto il dispositivo di sentenza n. 8639 del 20 dicembre 2019;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Coffrini, De Portu ed Ortenzi;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p>1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta, la Tea Rete Luce s.r.l.- classificatasi prima in graduatoria nella procedura telematica di <i>project financing</i> indetta da IN.VA. s.p.a. per conto del Comune di Courmayeur per l’affidamento della concessione, di durata ventennale, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e la gestione a ridotto impatto ambientale degli impianti di illuminazione di proprietà o di competenza comunale &#8211; ha domandato l’annullamento della determinazione del Responsabile dell’area tecnica gestionale del Comune di Courmayeur n. 7 del 14 gennaio 2019 recante l’aggiudicazione definitiva della gara, ex art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla B-Lite s.r.l.: quest’ultima, nella qualità di soggetto promotore che aveva redatto il progetto di fattibilità posto a base di gara, aveva infatti esercitato con nota del 21 novembre 2018, previo invito del Comune, il diritto di prelazione ex art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>1.1. Il ricorso introduttivo era affidato ad un unico ed articolato motivo con cui la Tea Reteluce lamentava “<i>Violazione e/o erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di finanza di progetto di cui all’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o erronea applicazione delle norme del disciplinare di gara con particolare riferimento agli artt. 15.2. e 16; illogicità, travisamento, falso presupposto”.</i></p>
<p>1.2. Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente formulava le seguenti ulteriori censure:</p>
<p>I. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 15.8 del disciplinare di gara in tema di sopralluogo; travisamento; falso presupposto;</p>
<p>II. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 89 d.lgs. n. 50/2016 in tema di avvalimento; illogicità; travisamento; falso presupposto di diritto anche in riferimento all’art. 15.9 del disciplinare di gara; mancata allegazione di documentazione prescritta dal disciplinare a supporto dell’avvalimento;</p>
<p>III. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 47 codice appalti in tema di costo del lavoro con riferimento all’art. 17.6 del disciplinare di gara; illogicità; travisamento;</p>
<p>IV. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 183 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 15.6 del disciplinare di gara in tema di cauzione: illogicità; falso presupposto; omessa verifica della documentazione presentata;</p>
<p>V. Ulteriore violazione e/o erronea applicazione dell’art. 15.2 del disciplinare di gara; travisamento; falso presupposto; illogicità.</p>
<p>1.3. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione disposta a favore di B-Lite, sollevando molteplici profili di censura.</p>
<p>1.4. In particolare, con il ricorso introduttivo la Tea Reteluce censurava il mancato aggiornamento del Piano Economico Finanziario (d’ora in avanti<i> “PEF”</i>) in sede di presentazione dell’offerta economica, da parte del promotore che aveva apportato modifiche in corso di gara al progetto, assumendo che ciò costituisse causa di esclusione.</p>
<p>1.5. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso agli atti, si evidenziavano i seguenti ulteriori profili di illegittimità asseritamente inficianti l’aggiudicazione: <i>a)</i> violazione dell’obbligo del sopralluogo (di cui all’art. 15.8 del disciplinare di gara) in quanto posto in essere da soggetto non abilitato; <i>b)</i> indeterminatezza e genericità degli avvalimenti stipulati tra la concorrente e le imprese ausiliarie; <i>c)</i> omessa puntuale indicazione dei costi della manodopera, per avere l’aggiudicataria indicato un importo onnicomprensivo del costo del lavoro, senza specificare numero degli addetti e mansioni assegnate; <i>d)</i> illegittimità delle modalità di costituzione della cauzione provvisoria, in quanto ai fini di garanzia l’aggiudicataria aveva presentato copia di un assegno bancario e non il suo originale; <i>e)</i> violazione dell’obbligo di aggiornamento del PEF in relazione alle modifiche apportate al progetto dal soggetto promotore.</p>
<p>1.6. Si costituivano in giudizio IN.VA. e il Comune di Courmayeur che eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della prima e contestavano comunque la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.</p>
<p>1.7. Si costituiva in giudizio anche la controinteressata B- Lite che eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità sotto vari profili del ricorso e dei motivi aggiunti (in particolare, per carenza di interesse al ricorso: sul presupposto che, anche nel caso di esclusione, il promotore non avrebbe comunque perso il diritto di prelazione, con conseguente inutilità per la ricorrente di un eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta), nonché la loro irricevibilità (per omessa tempestiva impugnazione di atti presupposti); e nel merito ne argomentava l’infondatezza, insistendo per il rigetto.</p>
<p>2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo ha: <i>a)</i> respinto perché infondate l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di IN.VA., nonché quella di difetto di interesse al ricorso sollevata dalla controinteressata; <i>b)</i> dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo e il quinto motivo aggiunto per omessa tempestiva impugnazione del diniego di esclusione della B-Lite a seguito di specifica richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente (sul rilievo per cui il diniego era stato motivato con indicazione espressa delle ragioni per cui il mancato adeguamento del Piano Economico Finanziario non avrebbe dovuto dar luogo, secondo la stazione appaltante, all’esclusione della B-Lite e doveva essere quindi tempestivamente impugnato, in quanto atto immediatamente lesivo dell’interesse della ricorrente); <i>c) </i>ritenuto che i rilievi mossi dalla Tea Reteluce con tali censure (nonostante l’assorbente profilo di irricevibilità) fossero comunque infondati, stante la lievità delle modifiche apportate e l’assenza di un’espressa comminatoria di esclusione nella <i>lex specialis</i> in relazione alla violazione di tale adempimento; <i>d)</i> ritenuto ricevibili e infondati nel merito il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo aggiunto.</p>
<p>3. Avverso la sentenza ha proposto appello Tea Reteluce, deducendone l’erroneità e ingiustizia e chiedendone la riforma per i seguenti motivi:<i> “1) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 120, comma 2 bis Cod. proc. amm. e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016- Illogicità- Travisamento- Falso presupposto; 2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 in tema di avvalimento- illogicità- travisamento- falso presupposto di diritto anche con riferimento all’art. 15.9 del Disciplinare di gara- Mancata allegazione di documentazione prescritta dal disciplinare a supporto dell’avvalimento; 3) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 47 Cod. app. in tema di costo del lavoro anche con riferimento all’art. 17.6 del Disciplinare di gara- illogicità- travisamento; 4) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 15.6 del Disciplinare di gara in tema di cauzione- Illogicità- Falso presupposto- Omessa verifica della documentazione presentata; 5) Ulteriore violazione e/o erronea applicazione dell’art. 15.2. del Disciplinare di gara- travisamento- falso presupposto- illogicità”.</i></p>
<p>3.1. Con i motivi di gravame dedotti, l’appellante ha sostanzialmente riproposto tutte le doglianze articolate nel primo giudizio, ad eccezione del primo motivo aggiunto sulla violazione dell’obbligo di sopralluogo.</p>
<p>3.2. Si sono costituite in resistenza anche nel presente giudizio IN.VA e il Comune di Courmayeur, insistendo per il rigetto dell’appello.</p>
<p>3.3. Si è costituita per resistere al gravame anche la controinteressata B-Lite che ha spiegato, altresì, appello incidentale condizionato contro i capi della sentenza che hanno respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per carenza di interesse e che, disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, hanno ritenuto tempestivi e ricevibili i primi quattro motivi aggiunti.</p>
<p>3.4. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2019, dopo la rituale discussione, nel corso della quale il difensore di IN.VA. e del Comune ha dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>4. Va, in primo luogo, esaminato l’appello principale di Tea Reteluce, con cui sono censurate le statuizioni della sentenza che hanno dichiarato irricevibili per tardività il ricorso introduttivo e il quinto motivo aggiunto, diretti a contestare la mancata esclusione della B-Lite (in quanto proposti oltre il termine di trenta giorni ex artt. 120, comma 2 <i>bis</i>, Cod. proc. amm. e 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016) e respinto, perché infondati, gli altri motivi aggiunti.</p>
<p>4.1. I motivi di gravame, con cui l’appellante ha sostanzialmente riproposto le censure già formulate in primo grado (ad eccezione del primo motivo aggiunto, concernente la violazione dell’obbligo di sopralluogo da parte di B-Lite), sono tutti infondati, per le ragioni di seguito evidenziate.</p>
<p>5. Con il primo motivo di appello, la Tea Reteluce assume che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo perché proposto <i>“ben oltre i trenta giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 120, comma 2 bis, c.p.a. e 29 del d.lgs. 50/2016”</i> ed altresì perché <i>“inammissibilmente rivolto avverso il provvedimento di aggiudicazione e non contro il diniego di esclusione sopra citato”</i>.</p>
<p>5.1. L’appellante osserva che il Tribunale amministrativo avrebbe ingiustamente trascurato le peculiarità della fattispecie, connotata dall’ iniziale aggiudicazione della gara alla società appellante, sì che solo con l’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore e la sua successiva accettazione da parte del Comune (mediante l’approvazione della nuova aggiudicazione alla B-Lite con la determina dirigenziale impugnata in prime cure) era sorto l’interesse concreto, diretto ed attuale al ricorso. Prima di allora, infatti, l’appellante avrebbe avuto un interesse meramente eventuale a contestare l’ammissione di altre concorrenti collocatesi in posizione deteriore in graduatoria, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ove proposto: tanto più che la fase dell’ammissione si ridurrebbe, sempre secondo l’appellante, ad un momento endoprocedimentale della gara, finalizzato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 alla <i>“verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché alla sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico professionali”</i>; laddove la valutazione della conformità delle offerte alle previsioni della <i>lex specialis</i> sarebbe propria di altra fase, culminata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, la cui impugnazione coinvolgerebbe, in tesi, tutti gli atti della procedura, ivi compresa l’ammissione dei concorrenti, senza necessità di individuare distintamente ed impugnare anche tali atti.</p>
<p>5.2. L’assunto è infondato.</p>
<p>5.3. Correttamente la sentenza appellata ha dichiarato l’irricevibilità del motivo unico dedotto con il ricorso introduttivo, per mancata impugnazione entro il termine decadenziale ex artt. 120 comma 2 <i>bis</i> Cod. proc. amm. e 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente o dal momento in cui gli atti di esclusione o ammissione sono resi in concreto disponibili. Bene, infatti, il primo giudice ha rilevato che detto termine nella fattispecie fosse stato ampiamente disatteso, in quanto in base alle circostanze di fatto la ricorrente già con la nota del 21 settembre 2018, comunicatale da IN.VA in pari data, aveva acquisito piena conoscenza del provvedimento di ammissione ed era stata posta in condizioni di conoscere le ragioni per le quali, secondo la stazione appaltante, la B.Lite non doveva essere esclusa dalla gara in relazione alle problematiche evidenziate dalla stessa ricorrente (con la precedente nota del 22 agosto 2018), relative al mancato aggiornamento del piano economico finanziario. Le censure poi formulate con il ricorso principale, con cui la Tea Reteluce sosteneva che avrebbe dovuto essere impedita l’ammissione dell’offerta aggiudicataria alle successive fasi di gara, erano infatti reiterative delle asserite carenze lamentate con la richiesta di esclusione della B-Lite.</p>
<p>5.4. Le argomentazioni dell’appellante non sovvertono il condivisibile ragionamento del primo giudice secondo cui la ricorrente aveva l’onere di impugnare immediatamente (<i>id est</i>: nei trenta giorni decorrenti dal 21 settembre 2018) la nota di non esclusione della controinteressata, che non costituiva atto meramente endoprocedimentale. Detto diniego motivato, con indicazione delle ragioni che non consentivano di accogliere la richiesta di esclusione sulla base dell’istruttoria espletata (in particolare, a seguito dei chiarimenti resi dalla B.Lite e dell’invio di documentazione da parte della società di asseverazione che attestava la non necessità di adeguare il PEF in ragione della lievità delle modifiche apportate), costituiva, infatti, già un atto immediatamente lesivo dell’interesse della ricorrente ad ottenere l’esclusione del soggetto promotore sì da impedirgli l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50 del 2016: esso andava perciò impugnato entro il termine decadenziale, decorrente dalla sua piena conoscenza o al più dall’esercizio del diritto di prelazione da parte della B-Lite.</p>
<p>5.5. Non può, dunque, condividersi la tesi dell’appellante circa l’asserita carenza iniziale dell’interesse ad impugnare la mancata esclusione della B-Lite che si era classificata in posizione non utile in graduatoria e la sua concreta ed effettiva ricorrenza solo in conseguenza del provvedimento di aggiudicazione a suo favore.</p>
<p>5.6. Pertanto, la sentenza appellata ha bene ritenuto che la facoltà di cui all’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 residua a conclusione della gara alla quale il promotore ha preso parte, di modo che la sua partecipazione alla procedura selettiva e la valutazione della sua offerta costituiscono <i>condicio sine qua non</i> ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione: ne viene che l’appellante aveva certamente un interesse diretto, concreto e attuale all’esclusione della concorrente dalla procedura (al fine di impedirle l’esercizio della prelazione nella qualità di soggetto promotore e la conseguente aggiudicazione).</p>
<p>6. Per ragioni di connessione con le doglianze appena respinte, può procedersi all’esame del quinto motivo di appello con cui la Tea Reteluce contesta la dichiarazione di irricevibilità del quinto motivo aggiunto e il presupposto su cui la sentenza impugnata ha fondato tale dichiarazione.</p>
<p>6.1. In particolare, secondo l’appellante avrebbe errato il Tribunale amministrativo a ritenere che con il quinto motivo aggiunto la ricorrente si sarebbe limitata a <i>“riprendere e ampliare i profili di doglianza dell’unico motivo del ricorso principale”</i>: in ciò non avvedendosi invece che quanto con esso dedotto era solo la diretta conseguenza dell’accesso agli atti e che, pertanto, le censure ivi formulate erano del tutto differenti rispetto a quelle articolate con ricorso introduttivo. Il Tribunale amministrativo avrebbe, dunque, dovuto delibare nel merito le censure proposte per verificarne il fondamento.</p>
<p>6.2. Anche tale motivo deve ritenersi infondato, per ragioni analoghe a quelle che hanno condotto al rigetto del primo mezzo di censura.</p>
<p>6.3. A tale riguardo, giova solo ulteriormente evidenziare che con tale mezzo la ricorrente si doleva della violazione ed erronea applicazione dell’art. 15.2. del disciplinare di gara a mente del quale era riconosciuta al promotore la facoltà di apportare, in sede di gara, modifiche e miglioramenti al progetto e ad ognuno dei documenti già consegnati, prevedendo che<i> “in tal caso dovranno essere presentati i necessari aggiornamenti al PEF”</i>, con onere per il promotore di indicare, inoltre, se e dove erano state apportate dette modifiche e miglioramenti. Lamentava, dunque, la ricorrente che entrambi gli adempimenti non sarebbero stati rispettati dalla B-Lite che, a fronte di un’offerta tecnica variata, non aveva né indicato le modifiche (inerenti alla durata della concessione per anni diciannove in luogo di quella di anni venti, a base di gara, e alla prevista sostituzione di pali in aggiunta a quanto indicato nel progetto) né aggiornato il PEF. Risulta allora evidente che le doglianze articolate con il ricorso introduttivo (con il quale pure si contestava il mancato aggiornamento del PEF da parte del promotore nonostante questi avesse offerto un ulteriore ribasso percentuale) e con il quinto motivo aggiunto avessero, in sostanza, identico oggetto e contenuto; e che non valesse perciò a differire il termine per l’impugnazione e ad escluderne quindi la sua tardività l’accesso agli atti successivamente esercitato dalla ricorrente. Anche tali censure andavano, dunque, tempestivamente sollevate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del diniego motivato di esclusione della B-Lite in relazione alle cause indicate dalla stessa appellante (riconducibili, in ogni caso, al mancato adeguamento del PEF prescritto dal disciplinare in caso di modifiche al progetto a base di gara).</p>
<p>6.4. Per completezza, osserva poi il Collegio che tali rilievi, come a ragione rilevato dal primo giudice, sono comunque anche infondati, poiché, in disparte ogni considerazione sulla natura delle modifiche apportate, la legge di gara non prevedeva l’esclusione per l’ipotesi di violazione della norma del disciplinare su indicata e degli adempimenti ivi prescritti.</p>
<p>6.5. Si osserva, inoltre, che la motivazione della sentenza appellata è anche immune dalle contraddizioni censurate dalla difesa della B-Lite: giustamente, per quanto finora detto, essa ha, infatti, da un lato, rilevato l’irricevibilità del ricorso introduttivo e del quinto motivo aggiunto, perché tardivamente proposti rispetto al termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di ammissione (i<i>d est</i>: dal diniego motivato di esclusione di cui alla nota di IN.VA. del 21 settembre 2018); dall’altro, ha ritenuto (senza con ciò procrastinare <i>sine die</i> il termine di impugnazione) che gli ulteriori mezzi di censura, in ragione del loro effettivo contenuto, erano stati elaborati in relazione alla conoscenza degli atti intervenuta solo a seguito dell’accesso e che pertanto i relativi termini ai fini del ricorso decorrevano soltanto dal momento in cui era stata resa disponibile all’interessata la documentazione dalla quale erano emerse le ragioni di illegittimità nell’operato della stazione appaltante.</p>
<p>7. Con il secondo motivo di impugnazione, l’appellante torna a lamentare che i contratti di avvalimento sottoscritti dalla B- Lite con l’impresa ausiliaria Guyon Pellisier si sarebbero limitati ad un richiamo estremamente generico al possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti quali <i>“declinati nel disciplinare di gara”</i>, senza fornirne concreta dimostrazione: in particolare, il punto 15. 4, lett. c) del Disciplinare richiedeva il possesso della classifica III nella medesima categoria OG10 che l’ausiliaria non vanta (possedendo solo la qualificazione SOA nella corrispondente categoria ma per la classifica II).</p>
<p>7.1. Analoghe considerazioni sono ribadite con riguardo all’avvalimento stipulato con la GBSOLS s.r.l. (con contratto del 20 luglio 2018) che, concernendo i requisiti di capacità tecnico organizzativa e professionale, avrebbe dovuto contenere una puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione, specie ove si consideri che, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, per i titoli di studio e le esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi della capacità di altri soggetti, solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi, per cui tali capacità sono richieste. Anche in relazione a tale profilo, la sentenza sarebbe dunque censurabile perché, contrariamente a quanto ivi ritenuto, non risultava dimostrata l’assunzione diretta delle prestazioni professionali di cui all’avvalimento.</p>
<p>7.2. Anche tali argomentazioni non possono trovare accoglimento.</p>
<p>7.3. Sono corrette e meritano integrale conferma le statuizioni di prime cure che hanno respinto le censure della ricorrente relative all’invalidità dei contratti di avvalimento, sia quanto all’asserita genericità nell’indicazione dei requisiti prestati dall’ausiliaria, sia con riguardo al difetto di un impegno, da parte dell’impresa ausiliaria nel secondo avvalimento su indicato, all’esecuzione diretta delle prestazioni.</p>
<p>7.4. In relazione al primo profilo, sovvengono le previsioni di cui all’art. 15, comma 4, del Disciplinare (<i>“Criteri di selezione per l’ammissibilità alla gara”</i>). In particolare, detta disposizione alla lett. c) (<i>“Capacità tecniche e professionali”</i>)<i> </i>ha prescritto che: <i>“Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente …deve: attestare il possesso di attestazione SOA rilasciata da società di cui al D. P. R. del 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OG10, classifica III o superiore</i>” oppure, in alternativa, <i>“attestare il possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 90 del D. P. R. del 5 ottobre 2010 n. 207: a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all&#8217;importo per le opere edili del contratto da stipulare (Euro 136.435,00); b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell&#8217;importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l&#8217;importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l&#8217;importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l&#8217;importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);</i> <i>c) Adeguata attrezzatura tecnica.”</i></p>
<p>7.4.1. Alla luce delle richiamate previsioni della legge di gara, deve allora ritenersi che il contenuto di tali contratti sia del tutto coincidente con la disciplina normativa dei contenuti dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<p>7.4.2. Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento nelle gare di appalto, si è stabilita una distinzione tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità) e risorse: solamente per queste ultime è giustificata l&#8217;esigenza di una messa a disposizione in modo specifico, in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di &#8220;cose che possono formare oggetto di diritti&#8221; ex art. 821 c.c; con il corollario che soltanto in questa ipotesi l&#8217;oggetto del contratto di avvalimento deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice determinabilità (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. 4 novembre 2016, n. 23; V, 16 luglio 2018, n. 4329; V, 26 novembre 2018, n. 6690).</p>
<p>7.4.3. Nel caso di specie, l’impresa ausiliaria Guyon Pellisier ha messo a disposizione della concorrente, ai fini della partecipazione alla gara e dell’esecuzione dei lavori edili del contratto da stipulare, <i>“la sua qualificazione nella categoria OG 10 classifica II ed i suoi requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 come declinati nel disciplinare di gara, idonei a consentire l’esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell’appalto in argomento e ad eseguire detti lavori in regime di subappalto”</i>. Come bene rilevato dalla sentenza appellata, l’ausiliaria ha, dunque, messo a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale che le ha consentito di acquisire quella certificazione di qualità, dovendo perciò escludersi che il prestito dei requisiti sia rimasto, nel caso in esame, su un piano meramente astratto e cartolare e che le previsioni contrattuali siano generiche o assimilabili a mere formule di stile.</p>
<p>Alla luce delle esposte considerazioni deve pertanto ritenersi che sia soddisfatta la finalità dell’avvalimento poiché le clausole del contratto contengono l’impegno dell’ausiliaria, in modo sufficientemente determinato o, quanto meno, determinabile a mettere a disposizione dell’ausiliata i requisiti di carattere economico-finanziario e le risorse eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori, assumendo in relazione agli interventi edilizi oggetto del prestito dei requisiti la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante e così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità (Cons. di Stato, sez. V, 22 dicembre 2016, n. 5423).</p>
<p>7.5. Sono altresì infondate le censure sollevate avverso il contratto di avvalimento stipulato con la GBSOLS avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di efficientamento oggetto del contratto.</p>
<p>7.5.1. Si osserva, infatti, che l’impresa ausiliaria si è impegnata a mettere disposizione della concorrente, ai fini della partecipazione alla gara e per l’esecuzione di detti servizi, “<i>la sua capacità tecnico-organizzativa ed in particolare la risorsa professionale dell’Ing. Roberto Canu, nonché tutte le risorse per consentire l’esecuzione dei servizi di ingegneria in argomento”</i>.</p>
<p>7.5.2. Il contratto di avvalimento ha previsto poi testualmente che <i>“l’impresa ausiliaria eseguirà direttamente i servizi per cui è stato richiesto il presente avvalimento delle capacità richieste per la sua esecuzione”</i>; ed inoltre che <i>“l’impresa ausiliaria assume la responsabilità solidale con l’impresa avvalente nei confronti della stazione appaltante relativamente all’esecuzione dei servizi di progettazione oggetto di concessione”</i>.</p>
<p>7.5.3. Alla luce delle proposizioni contrattuali richiamate, merita dunque conferma la sentenza appellata laddove ha ritenuto che la dichiarazione resa dall’ausiliaria, nei termini in cui è formulata, consente di rilevare con chiarezza l’impegno da essa assunto ad eseguire i servizi di progettazione ed ingegneria oggetto di concessione, mettendo a disposizione le necessarie risorse professionali.</p>
<p>8. Con il terzo motivo è stata lamentata la erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’offerta economica della controinteressata B-Lite non violasse le previsioni del disciplinare in ordine alla dichiarazione sui costi della manodopera, laddove invece detta offerta non forniva i dati richiesti dalla <i>lex specialis</i>, limitandosi ad una mera dichiarazione riassuntiva (ed onnicomprensiva) del costo di lavoro, in assenza di indicazioni ad elementi che consentissero di valutare l’attendibilità di quanto esposto; dal che sarebbe derivata, in applicazione della disciplina normativa inderogabile, l’esclusione dalla gara per la mancata puntuale indicazione dei costi della manodopera che è lacuna non colmabile attraverso il soccorso istruttorio.</p>
<p>8.1. La censura così articolata non merita favorevole considerazione.</p>
<p>8.2. Come correttamente rilevato dalla sentenza di prime cure, l’appellata B-Lite ha reso la sua dichiarazione sui costi della manodopera a mezzo del modello fornito da IN.VA., nel quale ha indicato il costo onnicomprensivo della manodopera (in euro 230.000,00), distinguendo tra il costo relativo ai lavori e quello inerente ai servizi di manutenzione: tale dichiarazione è pienamente conforme al dettato di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, considerato che né la legge né la <i>lex specialis</i> di gara richiedono un’elencazione specifica delle varie voci di costo.</p>
<p>8.3. Come evidenziato nella sentenza appellata la censura, per come è formulata, sembra allora rivolta a contestare una supposta non attendibilità dell’offerta, senza tuttavia che tale fase procedurale, attinente all’eventuale valutazione di congruità dell’offerta economica complessivamente considerata, sia venuta in essere; dal che l’assenza di vizi di legittimità rilevabili nella fattispecie.</p>
<p>9. Con il quarto motivo, è infine censurata la statuizione della sentenza secondo cui la mancata presentazione della cauzione provvisoria nei termini prescritti dal disciplinare configurerebbe <i>“tutt’al più una mera irregolarità sanabile con il soccorso istruttorio”</i>. Al contrario, la presentazione della cauzione con mera fotocopia dell’assegno bancario e non con l’allegazione dell’originale del titolo equivarrebbe a mancata prestazione della cauzione: ne viene che la garanzia e serietà dell’offerta è irrimediabilmente compromessa, senza possibilità di regolarizzazioni postume.</p>
<p>9.1. Anche dette censure non sono idonee a scalfire le corrette e ragionevoli conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine alla regolarità della garanzia prestata e delle modalità della sua costituzione.</p>
<p>9.2. Al riguardo è dirimente osservare che la procedura di gara prevedeva la presentazione telematica delle offerte, di modo che non era possibile produrre all’interno dell’offerta (inviata telematicamente) l’originale dell’assegno bancario: prodotta quindi inizialmente una copia (scansionata) del titolo, la B-Lite provvedeva poi, nella seduta per l’esame della documentazione amministrativa, a produrre l’assegno bancario in originale (come risulta da verbale di gara del 24 luglio 2018). La trasmissione in fotocopia non era dunque in alcun modo idonea a ledere l’esigenza di certezza nella costituzione della cauzione provvisoria da parte del concorrente.</p>
<p>9.3. In ogni caso, le contestate modalità di presentazione della cauzione provvisoria, ove pure diano luogo all’asserita invalidità della cauzione (il che è da escludersi per quanto già detto), non costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara, ma mere irregolarità sanabili attraverso il soccorso istruttorio (come chiarito dalla consolidata giurisprudenza in materia di mancata presentazione della cauzione provvisoria o di sua invalidità: cfr. Cons. di Stato, III, 23 novembre 2017, n. 5467; sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528, che aggiunge la precisazione per la quale il principio esposto trova applicazione a prescindere dagli stati soggettivi del concorrente relativi all&#8217;imputabilità o meno dell&#8217;omissione o della irregolarità; nonché in precedenza Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2015, n. 3918; sez. V, 10 febbraio 2015, n. 687; sez. V, 23 marzo 2018, n. 1846).</p>
<p>10. In conclusione, l’appello principale di Tea Reteluce va respinto.</p>
<p>11. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello incidentale.</p>
<p>12. Sussistono giusti motivi, per la complessità e parziale novità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone: <i>a)</i> respinge l’appello principale di Tea Reteluce s.r.l.; <i>b)</i> dichiara improcedibile l’appello incidentale di B-Lite s.r.l.</p>
<p>Dispone compensarsi tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Francesco Caringella, Presidente</p>
<p>Raffaele Prosperi, Consigliere</p>
<p>Angela Rotondano, Consigliere, Estensore</p>
<p>Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p>Giovanni Grasso, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2020 n.2359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2015 n.2359</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-23-4-2015-n-2359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Rovis, est. Nunziata Raiano Antonio (Avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Michele Asciore e Giuseppe Ceceri) e Tartaglione Pasquale (Avv. Giuseppe Pacifico) c. Comune di Curti (Avv. Francesco Maria Caianiello) e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello stato) nei confronti di Grimaldi Antonio Domenico (Avv. Nicola Di Benedetto) e Gambardella Enzo, Di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-23-4-2015-n-2359/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2015 n.2359</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rovis, est. Nunziata<br /> Raiano Antonio (Avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Michele Asciore e Giuseppe Ceceri) e Tartaglione Pasquale (Avv. Giuseppe Pacifico) c. Comune di Curti (Avv. Francesco Maria Caianiello) e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello stato) nei confronti di Grimaldi Antonio Domenico (Avv. Nicola Di Benedetto) e Gambardella Enzo, Di Rauso Michele e Ventriglia Domenico (Avv. Felice Laudadio) e Di Rauso Michele (Avv.ti Carlo Marino ed Andrea D’Orefice)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento degli atti relativi alle elezioni amministrative del Comune di Curti (CE), ivi compresi i verbali di sezione e gli atti finali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Elezioni comunali – Ammissione al voto assistito di un elettore affetto da infermità psichica – Violazione dell’art. 41 T.U. 570/1960 – Limitazione del voto assistito ai soli elettori affetti da infermità fisiche – Conseguenza – Annullamento del voto espresso e annullamento dei risultati elettorali decisi da un solo voto di scarto.</p>
<p>2. Elezioni – Art. 41, co. 2 T.U. 570/1960 – Voto assistito – Ipotesi – Limitazione alle sole infermità fisiche – Ragioni.</p>
<p>3. Elezioni – Art. 41, T.U. 570/1960 – Ammissione dell’elettore al voto assistito – Può essere esclusa anche in presenza di un’attestazione medica favorevole.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Devono essere annullate le elezioni di un Comune che si siano concluse con uno scarto pari a un voto tra il candidato Sindaco vincitore e il candidato perdente laddove durante le votazioni sia stato ammesso al voto assistito un elettore affetto da malattie mentali, atteso che l’art. 41 del T.U. 570/1960 limita l’ammissione al voto assistito esclusivamente ai soggetti affetti da infermità fisiche che impediscono materialmente all’elettore di tracciare il segno sulla scheda, essendo irrilevante qualsiasi diversa patologia di natura psichica per la quale l’eventuale assistenza dell’accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di mere operazioni materiali ma realizzerebbe una vera e propria integrazione della volontà dell’elettore. (1)</p>
<p>2. Le ipotesi patologiche contemplate dall’art. 41, co. 2, DPR 570/1960 per l’ammissione dell’elettore al voto assistito, si identificano in precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto ma che non incidono nella fase di formazione della volontà elettorale: al contrario, non rientrano in tali ipotesi le infermità che determinano incapacità psichica, attinenti alla stessa formazione della volontà dell’elettore, per la quale non sono ammissibili rimedi sostitutivi in quanto il voto è personalissimo. </p>
<p>3. L&#8217;ammissione al voto assistito, prevista dall&#8217;art. 41 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, va esclusa, indipendentemente dall&#8217;attestazione medica che esprime una diagnosi ed una valutazione di tipo tecnico dell&#8217;impedimento al voto, nei casi in cui l&#8217;infermità non incide sulla capacità di movimento, di uso delle mani o su quella visiva, ma si manifesta esclusivamente in uno stato di alterazione psichica. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, V, 30/6/1997, n. 768; 14/12/1992 n. 1499; 22/9/1987 n. 568; 20/6/1983, n. 251; 14/5/1983, n. 154; TAR Molise, 14/12/2006, n.1012.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15/3/2001 n. 1520.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti n.3324/2014 proposto dal Sig. Raiano Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv. Saverio Sticchi Damiani, Michele Asciore e Giuseppe Ceceri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Riviera di Chiaia n.207, e n.3325/2014 proposto dal Sig. Tartaglione Pasquale, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Pacifico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Tirone in Napoli, Via Petrarca n.20; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Curti in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Maria Caianiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Viale Gramsci n.19;<br />
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Grimaldi Antonio Domenico, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Di Benedetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco D’Angelo in Napoli, Via C. Rosaroll n.70;<br />
Gambardella Enzo, Di Rauso Michele e Ventriglia Domenico, rappresentati e difesi dall’Avv. Felice Laudadio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n.15;<br />
Di Rauso Michele, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Marino ed Andrea D’Orefice ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Viale Gramsci n.20;</p>
<p align=center>
<i><b>per l&#8217;annullamento</p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
Quanto al ricorso n.3324/2014:<br />
degli atti relativi al procedimento per le elezioni amministrative comunali svoltesi a Curti (Ce) il 25/5/2014 ivi compresi i verbali di sezione e gli atti finali;<br />
Quanto al ricorso n.3325/2014:<br />
degli atti relativi al procedimento per le elezioni amministrative comunali svoltesi a Curti (Ce) il 25/5/2014 ivi compresi i verbali di sezione e gli atti finali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione e le memorie versate in atti;<br />
Visti i ricorsi incidentali del Sig. Di Rauso Michele;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.6015 del 2014;<br />
Vista la documentazione depositata dall’U.T.G. di Caserta;<br />
Vista la memoria del Comune di Curti;<br />
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;<br />
Viste le memorie depositata da parte ricorrente;<br />
Vista la memoria depositata dal Sig. Di Rauso Michele;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il Cons. Gabriele Nunziata e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Quanto al ricorso n.3324/2014:<br />
Espone parte ricorrente di aver partecipato in qualità di candidato Sindaco alle elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Curti (Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) tenutesi il 25 maggio 2014. La candidatura era sostenuta dalla lista “Legalità e Trasparenza” (LT) in competizione con la lista “Curti Positiva” (CP) che appoggiava la candidatura a Sindaco di Michele Rauso, poi proclamato Sindaco per un solo voto in più rispetto alla Lista LT (2551 contro 2550 voti).<br />
Quanto al ricorso n.3325/2014:<br />
Richiamate le circostanze di cui al precedente ricorso, viene rappresentato di aver partecipato in qualità di candidato Sindaco alle elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Curti; la candidatura era sostenuta dalla lista “Legalità e Trasparenza” (LT) in competizione con la lista “Curti Positiva” (CP) che appoggiava la candidatura a Sindaco di Michele Rauso, poi proclamato Sindaco per un solo voto in più rispetto alla Lista LT (2551 contro 2550 voti).<br />
Il Comune si è costituito per dedurre l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei ricorsi; l’Avvocatura Distrettuale si è costituita depositando relazione; Di Rauso si è costituito depositando ricorso incidentale; gli altri hanno insistito per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei ricorsi.<br />
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2015 le cause sono state trattenute in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. I ricorrenti in via principale deducono la violazione dell’art.71, comma 5 del D. Lgs. n.267/2000, degli artt.57, 63, 64 e 69 del DPR n.570/1960 e dell’art.5 del DPR n.132/1993. Il ricorrente incidentale, da parte sua, ha chiesto la correzione del risultato elettorale con attribuzione in suo favore di ulteriori n.8 voti e la sottrazione di n.10 voti al sig. Raiano a seguito di situazioni verificatesi nella sezione n.2, nella sezione n.4 e nella sezione n.7.<br />
2. In via preliminare il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi, attesa la connessione oggettiva e soggettiva.<br />
2.1 Sempre in via preliminare il Collegio ritiene, quanto al ricorso incidentale siccome rivolto ad ottenere la correzione del risultato elettorale con attribuzione di ulteriori voti ad un candidato e sottrazione di voti ad altro candidato, che nessuna censura ivi formulata abbia trovato conferma in sede istruttoria; anche a voler ritenere ritualmente proposte nella forma di motivi aggiunti le doglianze notificate il 21 febbraio 2015, deve escludersi che meri vezzi calligrafici – quale un cuore sulla lettera “I” della scritta “Maile” &#8211; integrino gli estremi del segno di riconoscimento, mentre bisogna prendere atto – nel caso della cancellatura della preferenza “IENCO” di fianco al simbolo della lista CP e della successiva riscrittura nello spazio della lista LT &#8211; dell’avvenuta cancellazione di una cattiva espressione della preferenza e della collocazione della stessa nello spazio assegnato.<br />
Per il resto non sussistono motivi per discostarsi delle conclusioni istruttorie nella parte in cui con il ricorso incidentale si è preteso contestare la correttezza delle operazioni del seggio elettorale.<br />
3. Viceversa meritano accoglimento i ricorsi proposti in via principale per il motivo dirimente di seguito specificato.<br />
3.1 Come rappresentato in sede ricorsuale e non smentito agli atti del giudizio, alla consultazione elettorale in questione è stata ammessa con il cd. “voto assistito” -OMISSIS-<br />
Ora è appena il caso di ricordare che già giurisprudenza risalente (Cons. Stato, V, 30.6.1997, n.768; 14.12.1992 n. 1499; 22.9.1987 n. 568; 20.6.1983, n.251; 14.5.1983, n. 154) ha ritenuto che non è consentita l&#8217;ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l&#8217;analogia, richiesta dall&#8217;art. 41 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, con le infermità che impediscono la materiale tracciatura del segno e non potendosi il malato di mente considerare fisicamente impedito, per cui non vi è necessità dell&#8217;accompagnatore.<br />
Proprio con riguardo al citato art.41, si è evidenziato (T.A.R. Molise, 14.12.2006, n.1012) che esso dispone espressamente che il voto è dato dall&#8217;elettore presentandosi personalmente all&#8217;Ufficio elettorale; i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l&#8217;aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l&#8217;uno o l&#8217;altro sia iscritto nel Comune. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito; i presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta. L&#8217;accompagnatore consegna il certificato dell&#8217;elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l&#8217;elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell&#8217;autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l&#8217;impedimento ed il nome e cognome dell&#8217;accompagnatore.<br />
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale; i certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell&#8217;unità sanitaria locale e non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all&#8217;elettore di esprimere il voto senza l&#8217;aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.<br />
3.2 Ora, a parere della Sezione, le ipotesi patologiche espressamente contemplate dall&#8217;art. 41, 2° comma, identificano precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto, per l&#8217;impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della stessa. L&#8217;elemento unificante è costituito, quindi, dalla presenza di circostanze che incidono esclusivamente nella fase di dichiarazione di una volontà regolarmente formatasi.<br />
Sotto il profilo lessicale, risulta particolarmente significativa l&#8217;attuale formulazione dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 41 (derivante dalla modifica introdotta dall&#8217;art. 9 della L. 26 agosto 1991 n. 199), secondo cui i certificati devono attestare che l&#8217;infermità fisica impedisce all&#8217;elettore di esprimere il voto senza l&#8217;aiuto di altro elettore. Il senso dell&#8217;espressione legislativa non lascia spazio a dubbi di sorta: ai fini del voto assistito deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito alla natura fisica dell&#8217;infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l&#8217;autonoma manifestazione del voto. Sul piano sistematico, appare evidente che i principi di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto (sanciti a livello costituzionale e internazionale) impongono di limitare ragionevolmente le ipotesi in cui un soggetto diverso dall&#8217;elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all&#8217;attività di espressione del voto.<br />
3.3 Nella fattispecie in esame, invece, si è disposta l’ammissione al voto assistito di un soggetto sebbene interdetto, in un’ipotesi – dunque – in cui il voto assistito non può avere una funzione di cooperazione prettamente materiale; ciò contrasta con l&#8217;interpretazione letterale e logica dell&#8217;art.41 per la quale presupposto per l&#8217;ammissione al voto assistito è costituito dalla presenza di un impedimento di carattere fisico che non consenta l&#8217;espressione materiale del voto, con esclusione del rilievo di qualsiasi diversa patologia di natura psichica, nella quale l&#8217;eventuale assistenza dell&#8217;accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell&#8217;elettore.<br />
In altri termini, quando come nel caso in esame si consente il voto assistito anche in ipotesi di riscontrate affezioni psichiche, si attribuisce rilievo non già a circostanze riguardanti la trasmissione di una volontà correttamente formatasi (ma impossibilitata ad esprimersi nei modi ordinari previsti per le elezioni), bensì a situazioni direttamente concernenti il procedimento di formazione della scelta dell&#8217;elettore; il malato di mente non può considerarsi fisicamente impedito e l&#8217;accompagnatore finirebbe per sostituirsi all&#8217;elettore non già nella espressione del voto, ma nella formazione della volontà e cioè nella scelta elettorale. E’ fuori dubbio che le infermità che determinano incapacità psichica – ad esempio nevrosi depressiva, arteriosclerosi, insufficienza circolatoria, grave deficit psichico, stato demenziale &#8211; attengono non alla espressione della volontà dell&#8217;elettore, ma alla stessa formazione della volontà per la quale non sono ammissibili rimedi sostitutivi in quanto il voto è atto personalissimo.<br />
3.4 Il Collegio ritiene di non avere motivi per discostarsi dall’indirizzo interpretativo della giurisprudenza (Cons. Stato, V, 15.3.2001, n.1520) secondo cui:<br />
1) la valutazione medica non lascia margini di scelta al presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l&#8217;elettore non è materialmente in grado di tracciare il segno di voto per l&#8217;impossibilità di servirsi delle mani o della vista, salvo il caso in cui la certificazione risulti ictu oculi falsa o comunque non veritiera;<br />
2) l&#8217;ammissione al voto assistito, prevista dall&#8217;art. 41 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, va esclusa, indipendentemente dall&#8217;attestazione medica che esprime una diagnosi ed una valutazione di tipo tecnico dell&#8217;impedimento al voto, nei casi in cui l&#8217;infermità non incide sulla capacità di movimento, di uso delle mani o su quella visiva, ma si manifesta esclusivamente in uno stato di alterazione psichica;<br />
3) il giudizio di necessità di un accompagnatore ai fini dell&#8217;espressione del voto contenuto in un certificato medico non esime il presidente del seggio elettorale dall&#8217;attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un&#8217;impossibilità per l&#8217;elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l&#8217;ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere da quest&#8217;ultimo.<br />
4. In conclusione, per le ragioni esposte – previa riunione – i ricorsi incidentali vanno rigettati mentre i ricorsi principali devono essere accolti e, per l’effetto, vanno annullati gli atti relativi al procedimento per le elezioni amministrative comunali svoltesi a Curti (Ce) il 25/5/2014 ivi compresi i verbali di sezione e gli atti finali.<br />
Sussistono motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre le spese relative all’istruttoria, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del Comune di Curti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe previa riunione, rigetta i ricorsi incidentali ed accoglie i ricorsi principali e, per l’effetto, annulla gli atti relativi al procedimento per le elezioni amministrative comunali svoltesi a Curti (Ce) il 25/5/2014 ivi compresi i verbali di sezione e gli atti finali.<br />
Spese compensate; condanna il Comune di Curti al pagamento delle spese di istruttoria, definitivamente liquidate in € 2.000,00 ed anticipate quanto a € 1.000,00 da parte ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Manda alla segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Curti (Ce) e al Prefetto della Provincia di Caserta.<br />
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Guarracino, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/04/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-23-4-2015-n-2359/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2015 n.2359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2359</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2359/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2359</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la nota del Ministero dello sviluppo economico dipartimento per le comunicazioni, che rigetta la proposta di adeguamento congruo della potenza del trasmettitore sul canale 43 uhf da Parabita per garantire il servizio televisivo nell&#8217;abitato di Gallipoli; se sulla base degli esiti delle sperimentazioni effettuate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2359/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2359/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2359</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la nota del Ministero dello sviluppo economico dipartimento per le comunicazioni, che rigetta la proposta di adeguamento congruo della potenza del trasmettitore sul canale 43 uhf da Parabita per garantire il servizio televisivo nell&#8217;abitato di Gallipoli; se sulla base degli esiti delle sperimentazioni effettuate dall’Ispettorato provinciale nonché delle conclusioni dell’organo territoriale le censure svolte dalla ricorrente non sembrano destituite di fondamento, e pertanto appare necessario ordinare all’Amministrazione intimata il riesame della richiesta avanzata dalla ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02359/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04321/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4321 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Teleonda Gallipoli Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bartolo Ravenna, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota 29.3.12 prot. 2637 del ministero dello sviluppo economico dipartimento per le comunicazioni ispettorato territoriale puglia e basilicata che rigetta la proposta di adeguamento congruo della potenza del trasmettitore sul canale 43 uhf da parabita per garantire il servizio televisivo nell&#8217;abitato di gallipoli;	</p>
<p>nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale anche di contenuto sconosciuto lesivo dei diritti e legittimi interessi della ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, ad una sommaria cognizione della causa e sulla base degli esiti delle sperimentazioni effettuate dall’Ispettorato provinciale nonché delle conclusioni dell’organo territoriale di cui alla nota del 17.10.2011, che le censure svolte dalla ricorrente non sembrano destituite di fondamento, e pertanto appare necessario ordinare all’Amministrazione intimata il riesame della richiesta avanzata dalla ricorrente, da ultimo, con nota del 3.3.2012;<br />	<br />
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie la suindicata domanda incidentale ai fini del riesame.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 05/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2359/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2359</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2359/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2359</a></p>
<p>Pres. Di Nanni – Rel. Amatucci – P.M. Abbritti Tecnoservice srl (avv.ti Trifoni, Ungarelli) c. Cometti (avv.ti Marcelli, Loasses) sul danno in caso di acquisto di un bene con caratteristiche diverse da quelle indicate Danno &#8211; Acquisto bene – Differenza tra quanto pagato e quanto si sarebbe pagato in assenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2359/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2359/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2359</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Nanni – Rel. Amatucci – P.M. Abbritti<br /> Tecnoservice srl (avv.ti Trifoni, Ungarelli) c. Cometti (avv.ti Marcelli, Loasses)</span></p>
<hr />
<p>sul danno in caso di acquisto di un bene con caratteristiche diverse da quelle indicate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Danno  &#8211; Acquisto bene – Differenza tra quanto pagato e quanto si sarebbe pagato in assenza colposo elemento perturbatore</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di acquisto di un bene con caratteristiche diverse dal reale, il danno non dipende necessariamente da quanto il prezzo pagato si discosti da quello di mercato, ma ben può ricollegarsi a quanto sia diverso e maggiore rispetto a quello che sarebbe stato pagato se non fosse intervenuto il colposo elemento perturbatore che ne abbia provocato l’alterazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15228_15228.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2359/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2009 n.2359</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-5-2009-n-2359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-5-2009-n-2359/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-5-2009-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2009 n.2359</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso in tema di affidamento concessione delle stazioni marittime e servizi ai passeggeri limitatamente alla sospensione del provvedimento del Presidente dell’Autorità portuale che dopo la sentenza ha disposto l’immediato rilascio dei beni e la cessazione delle attività, oggetto di affidamento alla ricorrente in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-5-2009-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2009 n.2359</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-5-2009-n-2359/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2009 n.2359</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso in tema di affidamento concessione delle stazioni marittime e servizi ai passeggeri limitatamente alla sospensione del provvedimento del Presidente dell’Autorità portuale che dopo la sentenza ha disposto l’immediato rilascio dei beni e la cessazione delle attività, oggetto di affidamento alla ricorrente in primo grado, anzichè limitarsi a dettare le misure organizzative idonee a regolare il subentro del nuovo soggetto (o dei nuovi soggetti), da individuare con gara; si evita cosi’ l’estromissione della originaria ricorrente dalle attività in corso fino all’effettivo subentro del nuovo soggetto affidatario (o dei nuovi soggetti). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA	</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale	</p>
<p>Registro Ordinanza:2359/2009<br />
Registro Generale:1873/2009 	</p>
<p>Sezione Sesta 	</p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />
Cons. Rosanna De Nictolis<br />
Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
Cons. Roberto Garofoli<br />
Cons. Bruno Rosario Polito   	</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
ORDINANZA	</p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Maggio 2009 	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;	</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:	</p>
<p>  BARI PORTO MEDITERRANEO SRL<br />
rappresentato e difeso da:<br />
  Avv.  ALBERTO ROMANO<br />
  Avv.  VINCENZO JAMBRENGHI CAPUTI<br />
con domicilio  eletto in Roma<br />
VIA VINCENZO PICARDI 4/B presso VINCENZO JAMBRENGHI CAPUTI  	</p>
<p>contro	</p>
<p>AUTORITA&#8217; PORTUALE DEL LEVANTE<br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  ANGELO CLARIZIA<br />
con domicilio  eletto in Roma<br />
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso ANGELO CLARIZIA 	</p>
<p>Interveniente ad Adiuvandum	</p>
<p>SOCIETA&#8217; SERVIZI INTEGRATI DI LOGISTICA SRL, SOCIETA&#8217; IMPRESA LOGISTICA PORTUALE SRL<br />
rappresentati e difesi da:<br />
Avv.  ACHILLE CHIAPPETTI<br />
Avv.  DAMIANO FLORENZANO<br />
con domicilio  eletto in Roma<br />
VIA PAOLO EMILIO,7 presso DAMIANO FLORENZANO 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA- BARI: SEZIONE III  440/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLE STAZIONI MARITTIME E SERVIZI AI PASSEGGERI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:	</p>
<p>  AUTORITA&#8217; PORTUALE DEL LEVANTE ,   SOCIETA&#8217; IMPRESA LOGISTICA PORTUALE SRL ,   SOCIETA&#8217; SERVIZI INTEGRATI DI LOGISTICA SRL 	</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa  e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Caputi Jambrenghi, l’Avv.to Romano, l’Avv.to Clarizia, l’Avv.to Chiappetti e l’Avv.to Florenzano.	</p>
<p>Ritenuto di doversi pronunciare sull’istanza cautelare, provvisoriamente decisa con decreto presidenziale del 10.3.2009 e la cui trattazione è stata rinviata all’odierna udienza di merito;<br />
Ritenuto di dover accogliere in parte la domanda cautelare, limitatamente alla sospensione del provvedimento del Presidente dell’Autorità portuale prot. n. 1237 del 19.2.2009 per aver disposto l’immediato rilascio dei beni e la cessazione delle attività, oggetto di affidamento alla B.P.M. srl, anzichè limitarsi a dettare le misure organizzative idonee a regolare il subentro del nuovo soggetto (o dei nuovi soggetti), da individuare con gara;<br />
Ritenuto, pertanto, di dover confermare la misura cautelare, concessa con decreto Presidenziale, nei limiti di cui sopra, in modo da evitare l’estromissione di B.P.M. srl dalle attività in corso fino all’effettivo subentro del nuovo soggetto affidatario (o dei nuovi soggetti), respingendo la domanda cautelare proposta in relazione alla deliberazione di annullamento d’ufficio del Comitato portuale del 19.2.2009;	</p>
<p>P.Q.M.	</p>
<p>Accoglie in parte l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1873/2009 ) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.  	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Roma, 12 Maggio 2009 	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
Roberto Chieppa	</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Giovanni Ruoppolo	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giovanni Ceci</p>
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