<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2358 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2358/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2358/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2358 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2358/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2014 n.2358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-15-9-2014-n-2358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-15-9-2014-n-2358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-15-9-2014-n-2358/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2014 n.2358</a></p>
<p>Pres. Manca – Est. Dibello Maroccia Costruzioni S.r.l. (Avv. V. Romano) c/ Provincia di Brindisi (Avv. M. Carulli) nei confronti di Ditta Sassi Strade S.r.l. (Avv. V. Agresti) 1. Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 – Condanne penali – Omessa dichiarazione – Sopravvenuto condono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-15-9-2014-n-2358/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2014 n.2358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-15-9-2014-n-2358/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2014 n.2358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Manca – Est. Dibello<br /> Maroccia Costruzioni S.r.l. (Avv. V. Romano) c/ Provincia di Brindisi (Avv. M. Carulli) nei confronti di Ditta Sassi Strade S.r.l. (Avv. V. Agresti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 – Condanne penali – Omessa dichiarazione – Sopravvenuto condono / estinzione del reato – Irrilevanza – Conseguenze – Esclusione – Legittimità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 – Condanne penali – Omessa dichiarazione – Sopravvenuto condono / estinzione del reato – Sanatoria ex art. 39 D.L. 90/20 – Inapplicabilità – Ragioni – Irregolarità – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di obblighi dichiarativi ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, il concorrente che partecipa ad una gara d’appalto è tenuto a rendere una dichiarazione veritiera circa la sussistenza di precedenti giudiziari, indipendentemente dal provvedimento di condono e dalla declaratoria di estinzione del reato sopravvenuti alla dichiarazione. Deve pertanto essere escluso il concorrente il cui reato non sia stato ancora dichiarato estinto al momento della dichiarazione in questione.</p>
<p>2. In caso di provvedimento di condono o di sopravvenuta declaratoria di estinzione del reato che intervengano successivamente all’omessa dichiarazione circa la sussistenza precedenti giudiziari ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, non può farsi applicazione dell’art. 14 in ordine alle omissioni non essenziali suscettibili di sanatoria (1) , posto che in presenza di una tale omissione non si verte in tema di irregolarità. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) L’art. 39 D.L. 90/2014 ha inserito nell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 il comma 2-bis ai sensi del quale <i>«la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all&#8217;uno per mille e non superiore all&#8217;uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte»</i>. Si veda, sul punto, <a href="/ga/id/2014/9/21662/g">Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2014, proposto da:<br />
Maroccia Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentina Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore,16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mariangela Carulli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ditta Sassi Strade Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso studio avv.Grazia Ruggieri in Lecce, viale Oronzo Quarta,7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della determinazione n.781 del 13/6/2014, comunicata con nota 1/7/2014 prot.n. 40044, con cui il Responsabile del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Brindisi ha dichiarato inefficace, ex art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 163/06, l&#8217;aggiudicazione definitiva disposta in favore della ricorrente con provvedimento dirigenziale n. 571 del 30/4/2014 ed ha escluso la stessa dalla procedura negoziata per &#8220;l&#8217;affidamento dei lavori di realizzazione di un nodo ferroviario limitatamente all&#8217;ospedale Perrino e alla Cittadella della Ricerca&#8221;;<br />
della nota 1/7/2014 prot.n. 40044 con cui, il medesimo Responsabile, oltre a notificare la determinazione 781/14, ha respinto la richiesta di riesame della ricorrente;<br />
della determinazione dirigenziale n. 868 del 9/7/2014 con cui è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Sassi Strade srl e degli atti di rideterminazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta (verbale di gara del 14/7/2014);<br />
per quanto d&#8217;interesse ed ove occorra, degli atti inditivi della gara;<br />
per il risarcimento del danno in forma specifica, con espressa richiesta di ripristino della aggiudicazione e subentro quale aggiudicataria del contratto e previa declatoria d&#8217;inefficacia del contratto con altri ove nelle more stipulato, solo in subordine per equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di Ditta Sassi Strade Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. A. Cursi, in sostituzione dell&#8217;avv. V. Romano, per la ricorrente, avv. M. M. Guadalupi, in sostituzione dell&#8217;avv. M. Carulli, per la P.A. e avv. V. Agresti per la controinteressata;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>La ditta Maroccia srl ha impugnato l’atto con il quale la Provincia di Brindisi ha dichiarato inefficace l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della ricorrente in data 30 aprile 2014 ed ha escluso la stessa dalla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nodo ferroviario limitatamente all’Ospedale Perrino e alla Cittadella della Ricerca.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia la Provincia di Brindisi che la contro interessata Sassi Strade s.r.l., le quali hanno insistito per la reiezione del ricorso, siccome infondato.<br />
La Maroccia srl ha dedotto la erronea interpretazione ed applicazione dell’art.38 del d.lgs 163/06, nonché dei principi generali in tema di favor partecipationis; la violazione della lex specialis e l’assoluto difetto di istruttoria.<br />
La controversia è stata decisa nelle forme dell’articolo 60 del c.p.a.<br />
Occorre premettere che l’inefficacia dell’aggiudicazione, adottata nei riguardi della ditta ricorrente, si basa sull’accertamento che la stazione appaltante ha compiuto in merito al possesso dei requisiti di ordine generale.<br />
Più in dettaglio, la ditta Maroccia ha reso una dichiarazione non riportante la sussistenza di una condanna penale irrogata al suo amministratore unico, per violazione delle norme sugli infortuni di lavoro.<br />
Si deve notare, in proposito, che, al momento della dichiarazione sopra citata, il reato addebitato all’Amministratore non era stato ancora dichiarato estinto.<br />
Osserva il Collegio che, indipendentemente dal provvedimento di condono e dalla sopravvenuta declaratoria di estinzione del reato, deve affermarsi in maniera netta l’obbligo, per la ditta che partecipa ad una gara di appalto, di rendere una dichiarazione veritiera, ai sensi dell’art.38 d.lgs 163/2006.<br />
Detto obbligo risponde ad una ben precisa esigenza che è quella di selezionare un contraente meritevole anche sotto il profilo della correttezza.<br />
Le argomentazioni spese dalla difesa della ditta ricorrente non possono valutarsi con favore in quanto:<br />
-la valutazione della gravità del reato spetta solo alla S.A.; se così non fosse, si introdurrebbe un criterio di opinabilità nell’obbligo dichiarativo capace di comprometterne la reale natura di adempimento collaborativo e non già di mero orpello burocra<br />
&#8211; il concorrente, per partecipare alla gara, ha accettato di sottoscrivere in ogni sua parte il codice etico che contempla espressamente all’art.2 il dovere di correttezza, nel quale va ricompreso il dovere di dichiarare la reale situazione dei precedenti<br />
-la modifica recata dal d.l.90 del 2014 non opera con riguardo alla gara in argomento, così come si è già ricordato in sede di decreto monocratico e, in ogni caso, la tesi sostenuta circa la rilevanza, a fini interpretativi, dell’art.39 del d.l. 90 del 20<br />
-in ultima analisi, l’art.38 del codice appalti costituisce senz’altro, fonte di etero integrazione del bando di gara, trattandosi di norma destinata ad operare al di là delle previsioni della lex specialis<br />
Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Ettore Manca, Presidente FF<br />
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore<br />
Marco Rinaldi, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/09/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-15-9-2014-n-2358/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2014 n.2358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2358/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2358</a></p>
<p>Pres. Di Nanni – Rel. Amatucci – P.M. Abbritti Viti (avv. Patti) c. Compagnia Tirrena di Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa (avv. Romanelli) sulle condizioni perché il mutamento di domiciliazione del procuratore fuori dalla circoscrizione cui è assegnato possa essere opposto alla controparte Giustizia civile – Domiciliazione al di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2358/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2358/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Nanni – Rel. Amatucci – P.M. Abbritti<br /> Viti (avv. Patti) c. Compagnia Tirrena di Assicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa (avv. Romanelli)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni perché il mutamento di domiciliazione del procuratore fuori dalla circoscrizione cui è assegnato possa essere opposto alla controparte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia civile – Domiciliazione al di fuori della circoscrizione di competenza – Mutamento – Opponibilità alla controparte – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei casi in cui il difensore elegga domicilio fuori della circoscrizione di propria competenza e successivamente muti tale domicilio, quest’ultimo è valido ai fine della notificazione dei successivi atti del processo a condizione che il procuratore assuma un’iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, menzionata nel verbale di udienza o con la notificazione di apposito atto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15227_15227.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-2-2-2010-n-2358/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2010 n.2358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2009 n.2358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2009-n-2358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2009-n-2358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2009-n-2358/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2009 n.2358</a></p>
<p>Pres. L. Nappi, est. L. Pasanisi De Gennaro Concetta (Avv. Anna Ida Di Vicino) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo ed altri) sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;accertamento di conformità di cui all&#8217;art. 36 T.U. dell&#8217;edilizia nel caso di opere realizzate in zona sottoposto a vincolo paesistico Edilizia ed Urbanistica &#8211; Beni Culturali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2009-n-2358/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2009 n.2358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2009-n-2358/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2009 n.2358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Nappi, est. L. Pasanisi<br /> De Gennaro Concetta (Avv. Anna Ida Di Vicino) c. <br />Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo ed altri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;accertamento di conformità di cui all&#8217;art. 36 T.U. dell&#8217;edilizia nel caso di opere realizzate in zona sottoposto a vincolo paesistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; Beni Culturali ed Ambientali &#8211; Art. 36 D.Lgs. 380/01 &#8211; Accertamento di conformità &#8211; Opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico &#8211; Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 &#8211; Autorizzazione paesaggistica ex post – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La procedura di accertamento di conformità divisata dall’art. 36 D.Lgs. 380/01 è inapplicabile al caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 146 del D. L.vo n. 42 del  e ciò perchè per le opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica &#8211; la quale ovviamente condiziona l’accertamento &#8211; non può essere rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo (1)	</p>
<p></b>_________________________________<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5203; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 8977</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7714 del 2006, proposto da: <br />	<br />
<b>De Gennaro Concetta</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Anna Ida Di Vicino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Parmenide n. 23; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>«per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della disposizione del Dirigente del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli n. 1554 del 31.07.2006, successivamente notificata, con la quale è stata ordinata la demolizione di un manufatto così descritto &#8220;ampliamento dell&#8217;unità immobiliare per mq. 12,00”;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compreso il verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di polizia municipale dell’UOSAE del 26/1/06, menzionato nel provvedimento sub a), in uno al provvedimento del 22/1/06 che secondo la prospettazione dell&#8217;ente integrerebbe una comunicazione di inizio procedimento<i><b>»</b></i>.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/04/2009 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con atto notificato in data 14 novembre 2006 e depositato il successivo 11 dicembre, la signora Concetta De Gennaro ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Napoli avverso la disposizione dirigenziale in epigrafe indicata, con la quale le era stata ingiunta, in qualità di responsabile (sulla base del verbale di sopralluogo ivi richiamato), la demolizione delle seguenti opere realizzate senza il permesso di costruire nel territorio comunale, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, alla via E. Cesaro n. 10, già Masseria Grande 12: <<ampliamento dell'unità immobiliare per mq. 12,00>>, chiedendone, previa sospensione, l&#8217;annullamento.<br />	<br />
La ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità dell’impugnata ordinanza con cinque distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: 1) la descrizione dell&#8217;abuso contenuta nel provvedimento impugnato non consentirebbe di comprendere quale sia la parte del fabbricato individuata dall&#8217;amministrazione come abusiva; 2) sarebbe stata omessa la dovuta comunicazione di avvio del relativo procedimento; 3) il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato; 4) l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di ingiungere la demolizione senza arrecare pregiudizio alla restante parte del manufatto; 5) sarebbe stata comunque avanzata richiesta di accertamento di conformità.<br />	<br />
2. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.<br />	<br />
3. Con ordinanza n. 3287 del 17 dicembre 2008, questa Sezione respingeva l’istanza cautelare.<br />	<br />
In data 4 aprile 2009, la ricorrente depositava memoria difensiva e copia dell&#8217;istanza di accertamento di conformità presentata in data 26 marzo 2009 in relazione all&#8217;ampliamento in contestazione.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2009, il ricorso veniva introitato in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente, il Collegio deve osservare che non può avere alcuna rilevanza, ai fini del venir meno dell&#8217;interesse alla decisione del presente ricorso, la presentazione, in corso di causa, dell&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, per le opere oggetto dell’impugnato provvedimento di demolizione, dal momento che le stesse risultano realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.<br />	<br />
Al riguardo va infatti richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «la procedura di accertamento di conformità ora divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere come quella in controversia realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò perchè per le opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica – la quale ovviamente condiziona l’accertamento – non può essere rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo<i><b>»</b></i> (C.d.S., Sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5203; cfr., altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 8977).<br />	<br />
2. Il ricorso in esame non può, pertanto, essere dichiarato improcedibile, ma deve essere esaminato nel merito, ove si mostra manifestamente infondato.<br />	<br />
In relazione alle varie censure, si osserva infatti quanto segue:<br />	<br />
&#8211; che non sussiste alcuna incertezza in ordine all&#8217;esatta individuazione dell&#8217;abuso, in quanto lo stesso risulta chiaramente descritto nel verbale degli agenti di polizia municipale dell’UOSAE n. 81083/135542/13730/ED del 26/1/06, richiamato nel provvedim<br />
&#8211; che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l&#8217;Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell&#8217;accertata abusivit<br />
&#8211; che il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente e che, dunque (salvo il caso in cui intervenga a notevole distanza dalla commissione d<br />
&#8211; che, contrariamente a quanto dedotto con la quarta censura, l&#8217;opera abusiva realizzata dalla ricorrente (trattandosi di un ampliamento rispetto ad una unità edilizia preesistente) ha una sua autonoma configurazione ed utilizzazione e quindi non è applic<br />
&#8211; che, infine, la presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/01, non produce alcun effetto paralizzante in relazione alla misura demolitoria adottata dall&#8217;amministrazione, trattandosi di intervento realizzato in area sottoposta a vin<br />
3. In conclusione, il ricorso in esame deve essere respinto in quanto infondato.<br />	<br />
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/04/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Referendario	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/05/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2009-n-2358/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2009 n.2358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.2358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.2358</a></p>
<p>Lorenzo Stevanato, Presidente f.f. &#8211; Alessandra Farina, Relatore va annullato il provvedimento di diniego che non sia preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostano all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis della L. n. 241/1990 Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Provvedimento di diniego non preceduto dalla comunicazione contenente i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.2358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.2358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lorenzo Stevanato, 		Presidente f.f. &#8211; Alessandra Farina, Relatore</span></p>
<hr />
<p>va annullato il provvedimento di diniego che non sia preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostano all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 10-bis della L. n. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Provvedimento di diniego non preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza – Va annullato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va annullato il provvedimento con il quale la p.a. neghi il rilascio del certificato di destinazione d’uso chiesto dalla ricorrente quando, sotto il profilo procedimentale, risulti fondata la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, nel testo introdotto con la legge n. 15/2005, in quanto il provvedimento impugnato non sia preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostano all’accoglimento della richiesta formulata da parte istante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>costituito da:<br />
Lorenzo Stevanato		Presidente f.f.<br />
#NOME?			Consigliere<br />
#NOME?		Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 837/05 proposto da</p>
<p><b>GEFRA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Maccarrone e Dora Venturi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia – S. Marco 941;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Vicenza</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta Checchinato, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del Settore Edilizia Privata del Comune di Vicenza del 22 giugno 2004 n. 31821, con cui il Comune ha sostanzialmente negato il mutamento di destinazione d’uso senza opere comunicato dalla ricorrente con lettera del 15 giugno 2004; del provvedimento del Direttore del Settore Edilizia Privata del Comune di Vicenza del 15 marzo 2005 n. 13748, con cui è stato negato il rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto dalla ricorrente con lettera del 14 febbraio 2005 ed è stata confermata la precedente destinazione d’uso dell’immobile; dell’articolo 23, commi 3 e 4 limitatamente alla tabella 1 e dell’articolo 31, comma 1, delle norme tecniche d’attuazione al vigente piano regolatore generale ove fossero ritenuti applicabili alle zone “I-PEC”,</p>
<p>e per l’accertamento e la declaratoria<br />
del diritto della ricorrente a destinare le unità immobiliari oggetto di ricorso ad uffici ed a commerciale secondo la specifica contenuta nella propria comunicazione del 15 giugno 2004;</p>
<p>nonché con i motivi aggiunti<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento 9.5.2005 n. 24618 con cui il Comune di Vicenza ha revocato la sua precedente nota 22.6.2004 n. 31821, ha ritenuto nuovamente non assentibile il cambio di destinazione d’uso senza opere disposto dalla ricorrente, ha negato il rilascio del certificato di destinazione d’uso chiesto dalla ricorrente e ha comunicato l’avvio del procedimento per l’annullamento del titolo edilizio 24.7.2001 n. 31863.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 18.4.2005 e depositato presso la Segreteria il 20.4.2005, con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 24.5.2005;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza, depositato il 31.5.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 31 maggio 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Maccarrone per la parte ricorrente e l’avv. Checchinato per il Comune di Vicenza;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p>considerato<br />
che a seguito del provvedimento assunto dal Direttore del Settore Edilizia privata del Comune di Vicenza del 9 maggio 2005 n.24618, è stata disposta la revoca della precedente nota del 22 giugno 2004 n. 31821,  impugnata con il ricorso principale;<br />
che di conseguenza a tale riguardo il ricorso proposto in via principale risulta improcedibile;<br />
visti i motivi aggiunti formulati avverso il nuovo provvedimento assunto dal Comune, con il quale l’amministrazione ritiene che il mutamento di destinazione d’uso sia stato effettuato con opere e non sia quindi meramente funzionale, come affermato dalla ricorrente;<br />
che a detta conclusione l’amministrazione perviene sulla base di una documentazione relativa al collaudo statico dell’immobile risalente al luglio del 2003;<br />
il Collegio, esaminate le argomentazioni difensive di parte istante e la documentazione agli atti, ritiene che i motivi aggiunti siano fondati e meritevoli di accoglimento.<br />
Ciò in quanto le argomentazioni addotte dal Comune a sostegno della tesi per cui il mutamento d’uso denunciato dalla ricorrente sia un mutamento strutturale, ottenuto attraverso l’esecuzione di opere a ciò preordinate, risultano basate unicamente su quanto dichiarato nel certificato di collaudo, mentre nessuna prova è stata addotta in ordine all’effettivo compimento di opere a tal fine preordinate.<br />
Conferma ne è il fatto che la concessione è stata rilasciata per la realizzazione di un edificio a destinazione produttiva e che nessuna difformità è stata riscontrata tra quanto autorizzato e quanto realizzato.<br />
Ne consegue che l’assunto sulla base del quale l’amministrazione ha ritenuto di assumere il nuovo provvedimento risulta privo di adeguata prova in ordine al mutamento d’uso con opere del fabbricato in proprietà della ricorrente.<br />
Peraltro, sotto il profilo procedimentale, risulta fondata anche la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, nel testo introdotto con la legge n. 15/2005, in quanto il provvedimento impugnato in sede di motivi aggiunti non è stato preceduto dalla comunicazione contenente i motivi che ostavano all’accoglimento della richiesta formulata da parte istante.<br />
Per queste ragioni vano accolti i motivi aggiunti e per l’effetto va annullato il provvedimento  del 9 maggio 2005 n. 24618.<br />
Va, peraltro, respinta la richiesta di risarcimento del danno, formulata in sede di motivi aggiunti, in quanto il danno lamentato risulta evitato dall’immediatezza della presente pronuncia.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile per quanto riguarda le censure sollevate con il gravame principale; lo  accoglie, fatta eccezione per la richiesta di risarcimento del danno, per quanto riguarda le doglianze esposte in sede di motivi aggiunti, e,  per l’effetto, annulla il provvedimento del 9 maggio 2005 n. 24618.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-1-6-2005-n-2358/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2005 n.2358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
