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	<title>235 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>235 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a></p>
<p>Pres. Pasi &#8211; Est. Amorizzo Sulla miscelazione e caratterizzazione dei rifiuti Rifiuti &#8211; Miscelazione dei rifiuti &#8211; Caratterizzazione dei rifiuti &#8211; Comprende le attività  di classificazione e codifica del rifiuto &#8211; Responsabilità  del produttore &#8211; Rientra l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto. In materia di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasi &#8211; Est. Amorizzo</span></p>
<hr />
<p>Sulla miscelazione e caratterizzazione dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Rifiuti &#8211; Miscelazione dei rifiuti &#8211; Caratterizzazione dei rifiuti &#8211; Comprende le attività  di classificazione e codifica del rifiuto &#8211; Responsabilità  del produttore &#8211; Rientra l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In materia di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione comprende le attività  di classificazione del rifiuto (ovvero l&#8217;identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l&#8217;attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell&#8217;attribuzione del codice dell&#8217;elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE. Rientra, inoltre, nella responsabilità  del produttore l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc&#038;). Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all&#8217;individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l&#8217;origine e la composizione, il ch potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico e omogeneo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> (Sezione Seconda)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 566 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Vidori Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante<em> pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia &#8211; Mestre, via Torino 125; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Venezia, Cannaregio 23; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto &#8211; Dipartimento Provinciale di Treviso, Provincia di Treviso non costituiti in giudizio; <br /> Comune di Vidor, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso Studio Legale Michielan, in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti n. 20/1;</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2018, proposto da <br /> Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia &#8211; Mestre, via Torino 125; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Venezia, Cannaregio 23; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto &#8211; Dipartimento Provinciale di Venezia, Citta&#8217; Metropolitana di Venezia, Comune di Noale non costituiti in giudizio; </p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 146 del 2019, proposto da <br /> Waste Treatment Solution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Anselmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Anselmo in Ferrara, viale Cavour n. 51; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Venezia, Cannaregio 23; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">A.R.P.A.V. &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in Pers. Legale Rappr. non costituito in giudizio; <br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> quanto al ricorso n. 566 del 2018:<br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: <br /> &#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'&#8221;Allegato A&#8221; alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;; <br /> &#8211; per quanto occorrer possa, della nota della Regione Veneto del 11.04.2018 prot. 136043 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Art. 17 della DCR n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti &#8211; Notifica DGR n. 119 del 07 febbraio 2018, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. 241/1990 e contestuale indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell&#8217;art. 14-bis&#8221;;<br /> &#8211; per quanto occorrer possa, della circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016, avente ad oggetto &#8220;Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Appendice 2 &#8211; Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi&#8221;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1422019 : <br /> &#8211; del Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 100 del 13.11.2018, notificato alla ricorrente in data 22.11.2018, avente ad oggetto &#8220;Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 46 del 28.07.2010 e ss.mm.ii. Ditta VIDORI Servizi Ambientali S.p.A. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in via Tittoni 14, Vidori (TV). Modifica dell&#8217;AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018&#8221;; nonchè, per quanto occorrer possa ed in parte qua, del Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 120 del 31.12.2018 avente ad oggetto &#8220;Proroga dei termini per l&#8217;adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018&#8221;.<br /> nonchè, nuovamente, per quanto occorrer possa:<br /> &#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 7.2.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'&#8221;Allegato A&#8221; alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;..<br /> quanto al ricorso n. 1265 del 2018:<br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; del Decreto del Direttore ad interim di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 50 del 20.07.2018, notificato in data 24.7.2018, avente ad oggetto &#8220;Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. Installazione di Via Mestrina, 46X, Noale (VE). Integrazione dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. per l&#8217;introduzione di operazioni di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell&#8217;art. 187 del d.lgs. n. 152/2006&#8221; [doc. 1] <br /> -per quanto occorrer possa, per l&#8217;annullamento in parte qua (per quanto di interesse per la ricorrente) ovvero, in subordine, in toto:<br /> &#8211; della nota della Regione Veneto prot. 136254 del 11.4.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Art. 17 della DCR n. 30 del 29.04.2015. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti. Notifica DGR n. 119 del 07 febbraio 2018, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. 241/1990 e contestuale indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell&#8217;art. 14-bis&#8221; [doc. 2];<br /> &#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'&#8221;Allegato A&#8221; alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; [doc. 3]; <br /> &#8211; della circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016, avente ad oggetto &#8220;Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Appendice 2 &#8211; Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi&#8221; [doc. 4];<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso, o presupposto, anche non conosciuto dalla ricorrente..<br /> quanto al ricorso n. 146 del 2019:<br /> &#8211; del decreto Regione Veneto &#8211; Giunta Regionale &#8211; Direttore Di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 101 del 13/11/2018, avente ad oggetto &#8220;Modifica dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 59 del 30.01.2010 e ss.mm.ii. &#8211; Adeguamento delle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018. Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con sede legale Amendola 12 &#8211; Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell&#8217;Artigianato n. 15 &#8211; 35026 Conselve (PD)&#8221;, notificato a mezzo PEC con nota di trasmissione prot. n. 474731 class. C.101 del 22/11/2018;<br /> &#8211; della Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l&#8217;Allegato A alla medesima DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;INDIRIZZI TECNICI IN MATERIA DI MISCELAZIONE E GESTIONE RIFIUTI&#8221;;.</p>
<p> Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vidor e della Regione del Veneto;<br /> isti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con il ricorso n. 566/2018 la società  Vidori Servizi Ambientali s.p.a. ha impugnato la D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018, con la quale, in attuazione dell&#8217;articolo 17 della D.C.R.V. n. 30 del 29 aprile 2015 (Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali), la Giunta regionale ha adottato gli <em>&#8220;Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti&#8221;</em>, dando avvio, con la notifica della delibera alle imprese autorizzate allo svolgimento della suddetta attività , al riesame, ai sensi dell&#8217;articolo 29-<em>octies</em>, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 152/06, delle autorizzazioni ambientali, limitatamente alle operazioni di miscelazione in deroga.<br /> Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la medesima ricorrente ha impugnato anche il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 100 del 13.11.2018, notificato in data 22.11.2018, con il quale, concludendo il procedimento,  stata modificata l&#8217;AIA in conformità  con gli indirizzi tecnici approvati, nonchè il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 120 del 31.12.2018, con cui sono stati prorogati i termini per l&#8217;adeguamento alle nuove condizioni.<br /> Con il ricorso n. 1265/2018 la società  COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ha impugnato il D.D.R. n. 50 del 20 luglio 2018 di integrazione dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale per l&#8217;introduzione di operazioni di miscelazione anche in deroga ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 187 D.Lgs. 152/06, la nota della Regione Veneto prot. 136254 del 11.4.2018 di comunicazione di avvio del procedimento di integrazione dell&#8217;AIA, la D.G.R. n. 119 del 7 febbraio 2018 avente ad oggetto <em>&#8220;indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;</em>, la Circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016 avente ad oggetto <em>&#8220;Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla D.C.R. n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Appendice 2 &#8211; Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti &#8211; Aspetti interpretativi.&#8221;.</em><br /> Con il ricorso n. 146/2019 WASTE TREATMENT SOLUTION s.r.l. ha impugnato il D.D.R. n. 101 del 13/11/2018 di modifica dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale per l&#8217;adeguamento alle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla D.G.R. n. 119/2018, limitatamente ai punti f) e g) e la D.G.R. n. 119/2018 del 7 febbraio 2018 avente ad oggetto <em>&#8220;indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;</em>, limitatamente ai paragrafi 4.3 punto 6) e 4.3 punto 7). Ha anche proposto domanda di condanna della Regione al risarcimento del danno subito per effetto delle determinazioni illegittimamente assunte.<br /> Le società  ricorrenti svolgono attività  di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e sono autorizzate allo svolgimento di attività  di miscelazione anche in deroga, ricevendo anche piccole quantità  di rifiuti di varie tipologie per avviarle allo smaltimento presso impianti nazionali ed esteri.<br /> Lamentano che, con la delibera ed i decreti impugnati, la Regione Veneto avrebbe disciplinato l&#8217;attività  di miscelazione in deroga, introducendo prescrizioni particolarmente gravose &#8211; non previste dalla legge o dalle BAT e non necessarie a garantire una gestione ambientalmente corretta dei rifiuti &#8211; che rischiano di compromettere la capacità  operativa delle imprese.<br /> La società  Cosmo contesta, altresì, la decisione della Regione di assoggettare ad autorizzazione espressa anche le miscelazioni non in deroga.<br /> Chiedono, pertanto, l&#8217;annullamento dei suddetti atti.<br /> La Regione Veneto si  costituita in tutti i giudizi chiedendo la reiezione dei ricorsi proposti. Nel giudizio n. 566/2018 si  costituito anche il Comune di Vidor, mentre nel ricorso n. 1265/2018 si  costituito il Comune di Noale.<br /> La domanda di sospensione cautelare presentata in seno ai ricorsi  stata accolta.<br /> Con memoria difensiva del 13 gennaio 2020 la ricorrente COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ha rinunciato alla domanda subordinata di annullamento totale del decreto n. 50/2018 formulata nel ricorso n. 1265/2018.<br /> Con atto depositato il 19 settembre 2020, ha dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso (contenuti alle pagine da 32 a 39) concernenti le prescrizioni in materia di miscelazione non in deroga del decreto n. 50/2018.<br /> All&#8217;udienza del 22.10.2020 le cause sono state trattenute in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno riunire i ricorsi sopra indicati, sussistendo i presupposti di cui all&#8217;articolo 70 cod. proc. amm. Tra le cause sussiste, infatti, un&#8217;evidente connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.<br /> 2. Ancora preliminarmente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ai motivi concernenti la miscelazione non in deroga, formulati nel ricorso n. 1283/2017, oggetto di rinuncia, e riportati alle pagine da 32 a 39 del ricorso n. 1265/2018, nonchè alle conseguenti domande di riunione dei ricorsi n. 283/17 e 1265/2018, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea ed alla domanda subordinata di annullamento integrale del decreto n. 50/2018.<br /> 3. Giova premettere che con i ricorsi oggetto di disamina e con il ricorso per motivi aggiunti sono formulate identiche censure con cui si contesta la invalidità  radicale della D.G.R. 119/2018 e dei singoli provvedimenti applicativi e censure con cui si contesta la legittimità  di singole prescrizioni della D.G.R. 119/2018, riprodotte nei provvedimenti integrativi o modificativi delle AIA, a loro volta,<em> in parte qua,</em>impugnati. Ragioni di sinteticità  impongono di esaminare congiuntamente le censure di identico contenuto, indipendentemente dal mezzo di gravame che le contiene.<br /> 4. Per ragioni di ordine logico, il Collegio ritiene di principiare dai motivi n. II.4 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.5 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (tutti contenenti le medesime censure di &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 29 octies, c. 4 D.lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione&#8221;</em>) e dai motivi n. II.5 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.6 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (tutti contenenti le medesime censure di <em>&#8220;Violazione di legge. Violazione del D.Lgs. n. 152/06. Violazione artt. 29 bis e ss. D.Lgs. n. 152/06. Violazione artt. 195 e 196 D.Lgs. n. 152/06. Violazione dell&#8217;art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti &#8211; DCR n. 30/2015. Violazione art. 117 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Carenza di motivazione&#8221;</em>) Non avendo, infatti, il ricorrente graduato l&#8217;ordine di esame dei motivi in relazione al proprio interesse, in assenza di legittime ragioni di assorbimento, occorre esaminare con priorità  quelli volti a censurare vizi più radicali dei provvedimenti impugnati, secondo quanto sancito dall&#8217;Adunanza Plenaria nella sentenza n. 5 del 27 aprile 2015 <em>(&#8220;il giudice adito deve procedere, nell&#8217;ordine logico, preliminarmente all&#8217;esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all&#8217;esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l&#8217;annullamento dell&#8217;atto gravato, evidenzino profili meno radicali d&#8217;illegittimità .&#8221;</em>).<br /> 5. Con il motivo II.4 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.5 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (<em>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 29 octies, c. 4 D.lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione&#8221;</em>), la ricorrente censura i provvedimenti impugnati ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall&#8217;articolo 29-<em>octies</em>, c. 4, D.Lgs. 152/06, per il riesame dell&#8217;AIA. Analoghe censure sono svolte dalla WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. al quarto motivo del ricorso n. 149/2019 (<em>&#8220;violazione di legge: art. 29 bis e 29 octies, 195 D.Lgs. 152/06 &#8211; procedimento di revisione AIA. Imposizione di vincoli non prescritti ex lege. Eccesso di potere per incompetenza &#8211; carenza di motivazione&#8221;</em>).<br /> 5.1 Il motivo non  fondato.<br /> Il procedimento di riesame  stato avviato ai sensi dell&#8217;articolo 29-<em>octies</em>, D.Lgs. 152/06 al fine di adeguare l&#8217;autorizzazione ambientale agli indirizzi tecnici dettati con la D.G.R. 119/2018. La delibera ha dato attuazione all&#8217;articolo 17 del Piano Regionale dei Rifiuti che così dispone:<em> &#8220;La Giunta regionale, nel rispetto dell&#8217;articolo 187 del D.Lgs. 152/2006, emana nuovi indirizzi in materia di miscelazione tenuto conto dell&#8217;evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute&#8221;.</em><br /> Vero  che tale fattispecie non rientra tra quelle puntualmente disciplinate al comma 4 dell&#8217;art. 29-<em>octies </em>D.Lgs. 152/06. Tuttavia il Collegio ritiene che i presupposti del riesame dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale ai sensi della suddetta disposizione non possano essere oggetto di interpretazione restrittiva, dovendo l&#8217;ermeneusi condursi tenendo conto del principio di correzione in via prioritaria alla fonte (principio di prevenzione) di cui la disposizione richiamata costituisce espressione. Ove, pertanto, si renda necessario rivedere le prescrizioni che non si sono rivelate sufficienti a garantire una corretta gestione dell&#8217;impianto o delle attività  che vi si svolgono, la modifica dell&#8217;AIA deve poter essere imposta.<br /> D&#8217;altronde, l&#8217;art. 29-<em>octies, </em>ai primi due commi presenta una formulazione aperta (&#8220;<em>L&#8217;autorità  competente riesamina periodicamente l&#8217;autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni&#8221;</em>, tenendo conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all&#8217;installazione, nonchè &#8220;<em>di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l&#8217;esercizio dell&#8217;installazione&#8221;</em>), mentre ai commi 3 e 4 sono individuate le ipotesi in cui il riesame  previsto come obbligatorio (<em>&#8220;4. Il riesame  inoltre disposto, sull&#8217;intera installazione o su parti di essa, dall&#8217;autorità  competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando&#8221;</em>). Ciò in coerenza, peraltro, con l&#8217;articolo 21, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE (al quale l&#8217;articolo 29-<em>octies</em> D.Lgs. 152/06 ha dato attuazione), che contiene un elenco non tassativo di ipotesi nelle quali l&#8217;autorità  competente  tenuta a riesaminare le condizioni di autorizzazione (&#8220;5.<em> Le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:</em>&#038;&#8221;).<br /> Nella specie, la Regione ha ritenuto di dover riesaminare le AIA, previamente individuando dei criteri generali nella D.G.R. 119/2018 per l&#8217;autorizzazione delle attività  di miscelazione, tenuto conto delle problematiche emerse in punto di tracciabilità  dei rifiuti (ed, in particolare, di quelli pericolosi) e di corretta gestione degli stessi nel corso delle attività  di controllo, in occasione di interlocuzioni con le autorità  estere destinatarie delle miscele prodotte in Veneto e dalle risultanze dell&#8217;inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti nel Veneto.<br /> Si tratta di problematiche in fatto non smentite dalle ricorrenti e che appaiono sufficienti a giustificare il ricorso al riesame delle autorizzazioni.<br /> 5. Con il motivo II.5 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.6 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (&#8220;<em>Violazione di legge. Violazione degli artt. 29 bis e ss., 195 e 196 del D.Lgs. 152/2006. Violazione dell&#8217;art. 17 della DCR n. 30/2015. Violazione dell&#8217;art. 117 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Carenza di motivazione.&#8221;</em>) le ricorrenti contestano la sussistenza del potere della Regione di adottare disposizioni tecniche aventi portata generale, quali quelle contenute nella DGRV, poi inserite nel D.D.G. modificativo dell&#8217;AIA, ritenendo che esse siano di competenza esclusiva dello Stato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 29-bis e 195, c. 2, lett. a) e u) D.lgs. 152/06.<br /> Sussisterebbe anche una violazione dell&#8217;articolo 17 del Piano Regionale Rifiuti approvato con DCR 30/2015, atteso che esso autorizza la Giunta ad emanare nuovi indirizzi tecnici &#8220;<em>tenuto conto dell&#8217;evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute&#8221;</em>, mentre nella specie, ad avviso della ricorrente, sarebbero stati introdotti criteri tecnici del tutto estranei al quadro tecnico, normativi e pianificatorio di riferimento (BAT, BREF, art. 187 D.lgs. 152/06, art. 17 DCR 30/2015).<br /> Analoghe censure sono svolte dalla WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. al quarto motivo del ricorso n. 149/2019 (<em>&#8220;violazione di legge: art. 29 bis e 29 octies, 195 D.Lgs. 152/06 &#8211; procedimento di revisione AIA. Imposizione di vincoli non prescritti ex lege. Eccesso di potere per incompetenza &#8211; carenza di motivazione&#8221;</em>).<br /> 5.1 Le censure non sono fondate.<br /> La tesi secondo cui la Regione, nel definire gli indirizzi tecnici in materia di miscelazione avrebbe invaso le competenze spettanti allo Stato ai sensi dell&#8217;articolo 195, comma 2, lett. a) D.Lgs. 152/06 non può essere condivisa.<br /> La suddetta disposizione afferma che appartiene alla competenza dello Stato <em>&#8220;l&#8217;indicazione dei criteri e delle modalità  di adozione, secondo principi di unitarietà , compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti&#8221;</em>. Nella delibera in esame, tuttavia, non sono individuati criteri e modalità  di adozione di norme tecniche, ma <em>&#8220;indirizzi operativi e gestionali&#8221; </em>delle attività  di miscelazione, con lo scopo di orientare gli operatori, nonchè gli organi competenti e le autorità  delegate al rilascio delle autorizzazioni delle attività  di trattamento dei rifiuti, rispettivamente al corretto svolgimento delle operazioni di miscelazione ed alla individuazione delle condizioni di autorizzabilità  delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;articolo 187, comma 2, D.Lgs. 152/06.<br /> La delibera, pertanto,  riconducibile al potere di coordinamento amministrativo delle funzioni autorizzatorie spettanti alle Regioni in materia di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell&#8217;articolo 196, comma 1, lett. e) e dell&#8217;articolo 187, comma 2, D.Lgs. 152/06.<br /> Tale ultima disposizione, infatti, prevede che la miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità  e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi &#8211; in linea di principio vietata &#8211; possa essere autorizzata nell&#8217;ambito delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 2011 e sulla base dei criteri dettati dal medesimo comma, tra i quali  richiamata la conformità  dell&#8217;operazione alle migliori tecniche disponibili, alle quali la Regione, nel provvedimento in esame dichiara espressamente di ispirarsi (<em>&#8220;2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità , tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, a condizione che:</em><br /> <em>a) siano rispettate le condizioni di cui all&#8217;articolo 177, comma 4, e l&#8217;impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull&#8217;ambiente non risulti accresciuto; </em><br /> <em>b) l&#8217;operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un&#8217;impresa che ha ottenuto un&#8217;autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; </em><br /> <em>c) l&#8217;operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all&#8217;articolo 183, comma 1, lettera nn)&#8221;</em>).<br /> La delibera impugnata contiene prescrizioni di natura gestionale ed operativa destinate ad essere riprodotte e rimodulate nei singoli provvedimenti autorizzativi che, anche in assenza di un atto generale di indirizzo, ben potrebbero essere contenute nei singoli provvedimenti autorizzatori.<br /> Conferma della riconducibilità  alla suddetta funzione dell&#8217;atto di indirizzo impugnato si trae anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 12 aprile 2017 che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il comma 3-<em>bis</em> dell&#8217;art. 187, nella parte in cui esonerava dall&#8217;obbligo di dotarsi di specifica autorizzazione le imprese che intendessero svolgere attività  di miscelazione non in deroga, ha espressamente ricondotto la funzione autorizzatoria delle attività  di miscelazione dei rifiuti all&#8217;ambito delle competenze legislative e amministrative delle regioni, in virtà¹ del suo collegamento alla materia tutela della salute (<em>&#8220;Nel caso di specie la violazione dell&#8217;art. 23 della citata direttiva si traduce in una lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali. Il collegamento fra la disciplina ambientale, e in particolare quella dei rifiuti, e la tutela della salute  pacifico, risultando dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010, n. 249, n. 225 e n. 61 del 2009, n. 62 del 2008), dalla direttiva 2008/98/CE (si vedano il preambolo e, in particolare, gli artt. 1, 12, 13 e 17) e dal codice dell&#8217;ambiente (si vedano, in particolare, gli artt. 177, 179, 182-bis, 191 e 208, comma 1). Tale collegamento  stato affermato anche con specifico riferimento alla miscelazione dei rifiuti, come risulta dal punto 43 del preambolo e dall&#8217;art. 18, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2008/98/CE, nonchè dall&#8217;art. 187, comma 2, del codice dell&#8217;ambiente&#8221;</em>).<br /> Così argomentando, la Corte ha, altresì, affermato che la disposizione statale censurata era idonea a ledere le prerogative regionali nella materia <em>de qua</em>, poichè produceva l&#8217;effetto di rendere in parte inapplicabile un provvedimento analogo a quello oggetto del presente giudizio adottato dalla Regione Lombardia (Linee Guida in materia di operazioni di miscelazione, approvate con decreto della Giunta regionale 6 giugno 2012, n. 3596 e con il decreto del Dirigente della Struttura autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti 4 marzo 2014, n. 1795).<br /> La disciplina recata dalla DGR 119/18, pertanto, deve ritenersi legittimamente adottata dalla Regione Veneto, essendo riconducibile al potere di coordinamento dell&#8217;esercizio dei poteri autorizzatori spettanti alla Regione (e, su delega, alle province) previsti dall&#8217;art. 196, comma 1, lett. e) (<em>&#8220;autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi&#8221;</em>), dall&#8217;articolo 187, comma 2 e dell&#8217;art. 208, comma 11, D.Lgs. 152/06.<br /> Non appare sufficiente a contraddire le predette conclusioni, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2790/2017 che ha annullato le Linee Guida tecniche della Regione Lombardia per la progettazione e la gestione sostenibile delle discariche, non essendo la suddetta fattispecie assimilabile a quella in esame. La pronuncia, infatti, si fonda, da un lato, sull&#8217;assenza di un titolo competenziale della regione nella materia della progettazione delle discariche, dall&#8217;altro sulla sovrapposizione delle disposizioni regionali a quelle di fonte statale che già  disciplinavano la materia, fissando <em>&#8220;livelli di tutela uniforme&#8221;</em> non derogabili dalle Regioni.<br /> Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle suddette condizioni, atteso che la competenza regionale  riconducibile, come si  detto, agli articoli 196, comma 1, lett. e) (<em>&#8220;autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi&#8221;</em>), 187, comma 2 e 208, comma 11, D.Lgs. 152/06 e che non risulta siano stati adottati dallo Stato specifiche disposizioni tecniche in materia.<br /> La Corte costituzionale si  più volte pronunciata sui rapporti tra la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e le concorrenti competenze regionali in materie che pur restano coinvolte dalla gestione dei rifiuti, quali la salute e le condizioni di lavoro, affermando che: <em>&#8220;la disciplina dei rifiuti si colloca, per giurisprudenza di questa Corte, nell&#8217;Ã mbito della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 62 del 2008).</em><br /> <em>Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell&#8217;ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità  per le Regioni di intervenire [&#8230;]», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005, altresì, sentenze n. 247 del 2006, n. 380 e n. 12 del 2007).&#8221;.</em>Nei rapporti tra competenza statale in materia ambientale e competenza in materia di salute, quindi la disciplina ambientale, che scaturisce dall&#8217;esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.<br /> In assenza di norme tecniche statali, che individuino i livelli di tutela ambientale uniforme della materia della miscelazione, non possono, invece, ritenersi sussistenti vincoli derivanti dalla legislazione statale per l&#8217;esercizio delle funzioni regionali, salvo quelli desumibili dall&#8217;articolo 187, comma 2, D. Lgs. 152/06, che la Regione legittimamente ha il potere di declinare anche nell&#8217;esercizio dei poteri di coordinamento amministrativo dell&#8217;esercizio della funzione autorizzatoria che le  riconosciuta.<br /> E&#8217;, pertanto, in relazione ai suddetti limiti che dovà  essere valutata, nel merito, la legittimità  dell&#8217;esercizio della suddetta funzione.<br /> 6. Passando alle censure che attengono alle singole prescrizioni, appare opportuna una premessa di carattere generale.<br /> Il potere esercitato dall&#8217;amministrazione nella materia <em>de qua </em>rinviene il proprio fondamento normativo negli articoli 187 e 208 D.Lgs. 152/06 ed , pertanto, ai criteri indicati in tali disposizioni che  necessario far riferimento per valutare la legittimità  dei provvedimenti oggetto di impugnazione.<br /> L&#8217;articolo 187, D.lgs. 152/06, in linea di principio, vieta la miscelazione di rifiuti <em>&#8220;aventi differenti caratteristiche di pericolosità  ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi&#8221;</em>.<br /> La miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità , tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata, in deroga, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, a condizione che<em>:</em><br /> <em>&#8220;a) siano rispettate le condizioni di cui all&#8217;articolo 177, comma 4, e l&#8217;impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull&#8217;ambiente non risulti accresciuto; </em><br /> <em>b) l&#8217;operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un&#8217;impresa che ha ottenuto un&#8217;autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; </em><br /> <em>c) l&#8217;operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all&#8217;articolo 183, comma 1, lettera nn).&#8221;</em>.<br /> Nel definire le disposizioni tecniche in forza delle quali può essere autorizzata la miscelazione in deroga, pertanto, occorre che siano rispettati i suddetti criteri.<br /> Si tratta, com&#8217; evidente, di un&#8217;attività  tecnico-discrezionale, connotata da ampi margini di discrezionalità , essendo le soluzioni potenzialmente rispondenti ai criteri sopra richiamati variamente declinabili.<br /> Le scelte operate dall&#8217;amministrazione, pertanto, possono essere oggetto di scrutinio secondo i consolidati principi in materia di sindacato della discrezionalità  tecnica, alla stregua dei quali le suddette scelte possono essere censurate solo per palese irragionevolezza ed illogicità  manifesta, ovvero per errore o travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria.<br /> Soccorrono, peraltro, quanto al giudizio di adeguatezza sotto il profilo tecnico e finalistico delle soluzioni scelte dall&#8217;Amministrazione, i criteri enunciati nel par. 2.1 delle &#8220;<em>Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment&#8221;</em>, dedicato alla miscelazione (<em>&#8220;blending and mixing&#8221;</em>) richiamato nella DGR 119/18, alle quali, peraltro, per espresso richiamo normativo, le autorizzazioni alla miscelazione in deroga devono conformarsi.<br /> A tal proposito, va sottolineato che dal documento, che definisce le finalità  e le tecniche in base alle quali la miscelazione può essere consentita, possono trarsi i seguenti principi:<br /> &#8211; La miscelazione costituisce una deroga al principio secondo cui i rifiuti non omogenei devono essere tenuti separati, poichè rende più complesse le operazioni di tracciamento e il corretto trattamento dei rifiuti (<em>&#8220;Wastes, once produced, are in principle kept separate from other wastes.</em><em>The reason for this is that the treatment of homogeneous streams is generally easier than that of composite streams&#8221;</em>).<br /> &#8211; La miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui  destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l&#8217;accettazione dei rifiuti. Il documento BREFWT 2018 afferma, infatti, i rifiuti possono essere miscelati, qualora tale operazione sia idonea a garantire una fornitura omogenea e stabile (&#8220;<em>Under certain conditions, however, different waste streams can be processed just as well, or sometimes even better, if they are composite&#8221;&#8230;</em><em>&#8220;Due to the heterogeneous nature of waste, blending and mixing are required in most waste treatment operations in order to guarantee a homogeneous and stable feedstock of the wastes that will be finally processed&#8221;</em>).<br /> &#8211; Occorre, tuttavia, che tale operazione possa essere effettuata senza aumento dei rischi per la salute, che avvenga senza che ne resti pregiudicato il tracciamento dei rifiuti pericolosi, che non conduca a ad un trattamento della miscela deteriore rispetto a quello migliore disponibile per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela, o a operazioni ambientalmente non corrette (<em>&#8220;The mixing of wastes does not lead to a lower level of waste processing than the best possible level of waste management or to the application of non-environmentally sound waste management&#8221;</em>.).<br /> Alla stregua dei suddetti principi, si procede ad esaminare le censure.<br /> 7. Con il motivo II.1 del ricorso introduttivo ed il motivo II.1.8 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e con il motivo n. II.1 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (<em>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 187 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell&#8217;art. 184 c. 5 ter D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell&#8217;Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione del DM 27.09.2010. Violazione degli artt. 237bis &#8211; 237sexies, septies e octies D.Lgs 152/06. Violazione del DM 03.06.2014 n. 120. Violazione dell&#8217;art. 188 D.Lgs 152/06. Violazione dell&#8217;art. 17 del Piano Regione di Gestione dei Rifiuti approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015. Violazione delle BAT in materia di incenerimento di rifiuti di cui al Decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.01.2007. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità  manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell&#8217;art. 3 e 41 della Costituzione.&#8221;</em>) sono impugnati i paragrafi 4.1. punto 7 e 4.1 punto 8 della DGR e le prescrizioni che le riproducono nei provvedimenti autorizzativi.<br /> Il paragrafo 4.1 punto 7 prevede che <em>&#8220;prima dell&#8217;avvio all&#8217;impianto di destino, ogni singolo lotto di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzato; la caratterizzazione  a carico del gestore dell&#8217;impianto che ha eseguito la miscelazione, configurandosi come nuovo produttore, tenuto conto che le miscele non sono rifiuti regolarmente generati (non essendo l&#8217;attività  di miscelazione un ciclo produttivo costante), salvo che nell&#8217;ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse&#8221;</em>.<br /> Il par. 4.3. punto 11 della DGR impone la gestione delle miscele per lotti (<em>&#8220;la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell&#8217;art. 183 c. 1 lett. f)  qualificato come &#8220;produttore dei rifiuti&#8221; e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione&#8221;</em>). Affermano le ricorrenti che la delibera sembra prevedere l&#8217;obbligo di caratterizzazione dei singoli lotti di rifiuti miscelati in uscita mediante analisi chimiche. Tale previsione non troverebbe fondamento nella legge, costituirebbe un inutile aggravio, impedendo una gestione sostenibile degli impianti che operano soprattutto per piccole partite di rifiuto.<br /> 7.1 Il motivo non  fondato.<br /> L&#8217;obbligo del produttore della miscela di procedere alla caratterizzazione del prodotto finale della propria attività  deriva dal combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lett. f) e dall&#8217;allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (nella formulazione in vigore all&#8217;epoca dell&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati). La prima disposizione include il soggetto che effettui operazioni di miscelazione nella definizione di produttore di rifiuti (art. 183, comma 1, lett. f): <em>&#8220;f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività  produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)&#8221;</em>). La seconda attribuisce al produttore di rifiuti la responsabilità  della caratterizzazione (<em>&#8220;1. La classificazione dei rifiuti  effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonchè nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell&#8217;8 giugno 2017&#8221;</em>). L&#8217;obbligo del produttore di provvedere alla caratterizzazione  attualmente previsto all&#8217;articolo 184, comma 5, D.Lgs. 152/06.<br /> La Regione, nelle proprie difese, ha chiarito che la caratterizzazione comprende le attività  di classificazione del rifiuto (ovvero l&#8217;identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l&#8217;attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell&#8217;attribuzione del codice dell&#8217;elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE.<br /> Rientra, inoltre, nella responsabilità  del produttore l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc&#038;).<br /> Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all&#8217;individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l&#8217;origine e la composizione, il ch potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico ed omogeneo.<br /> Quanto chiarito dalla Regione trova conferma al par. 3.2.1 e all&#8217;allegato 4) degli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01), ove si prevede che analisi specifiche siano eseguite in tutti i casi in cui, sia ai fini della individuazione del ciclo produttivo di provenienza del rifiuto (ai fini dell&#8217;attribuzione del codice CER), sia ai fini dell&#8217;individuazione delle caratteristiche di pericolo, sia della presenza di specifici contaminanti in determinate concentrazioni, non sia possibile individuare le suddette informazioni dalla documentazione a corredo del rifiuto. Il paragrafo 4.2 dell&#8217;allegato 4 infatti afferma: <em>&#8220;In taluni casi le informazioni derivate ad esempio da una scheda di dati di sicurezza di un prodotto che diventa un rifiuto, da etichette conformi al sistema globale armonizzato, dalla conoscenza del processo di &#8220;generazione del rifiuto&#8221; e da altre banche dati non sono sufficienti per consentire una valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti in questione. Dato che disporre di conoscenze sufficienti sulla composizione dei rifiuti  un presupposto per poter utilizzare l&#8217;approccio di calcolo descritto nel capitolo 3.2.2. (fase 4) può essere necessaria un&#8217;analisi chimica dei rifiuti in questione&#8221;</em>.<br /> Conferma, inoltre, della possibilità  che analisi chimiche possano essere necessarie per individuare le caratteristiche della miscela in funzione della sua idoneità  alla corretta gestione nei successivi trattamenti (ad esempio, per il recupero), si rinviene anche nella disciplina dei criteri di ammissibilità  dei rifiuti in discarica (D.M. 27/9/2010), ove la caratterizzazione analitica per lotti  prescritta nei casi in cui le informazioni sui rifiuti che l&#8217;hanno generata non consentano di avere precisa cognizione delle sostanze che la compongono e dei relativi rapporti quantitativi. Le miscele, infatti, alla stregua della suddetta disciplina (cfr. all. 1 D.M. 27/9/2010), sono considerate <em>&#8220;rifiuti non generati regolarmente&#8221;</em>.<br /> Alla luce di quanto sopra, non può affermarsi che la previsione di un obbligo di effettuare le analisi chimiche della miscela a carico del produttore sia in contrasto con la normativa vigente o gli orientamenti tecnici, nè che sia irragionevole laddove non sia possibile in altro modo individuare con certezza la composizione effettiva e le caratteristiche della miscela, in ragione della variabilità  nella sua composizione dovuta all&#8217;eterogeneità  dei processi da cui i rifiuti miscelati originano o dei rifiuti stessi.<br /> I ricorrenti, infatti, non negano che quando la miscela provenga da processi produttivi non omogenei o costanti, o sia formata da rifiuti eterogenei, le singole partite di miscela che fuoriescono dall&#8217;impianto possano avere composizioni fortemente eterogenee e che ciò possa non consentire in ogni caso di individuare compiutamente le caratteristiche dei rifiuti che le compongono. Infatti, essi si limitano a citare alcuni esempi nei quali le analisi chimiche della miscela non sarebbero necessarie per la compiuta caratterizzazione &#8211; ossia quando i rifiuti che le compongono sono codificati con voci di pericolo assoluto o di non pericolo assoluto (ovvero quando a tal fine sia irrilevante la concentrazione delle sostanze che ne determinano la pericolosità ) &#8211; ovvero per l&#8217;individuazione dell&#8217;appropriato successivo trattamento (ad esempio, i rifiuti destinati all&#8217;incenerimento) e che, in tali casi,  sufficiente a garantire la correttezza del successivo trattamento, l&#8217;obbligo di accompagnare le miscele con tutte le caratteristiche di pericolo che possedevano in origine i rifiuti miscelati e di tutti i codici CER, nonchè di garantire la compatibilità  con il destino successivo dei rifiuti in origine miscelati.<br /> Si tratta, tuttavia, di ipotesi valutabili, caso per caso, così come le stesse prescrizioni impugnate prevedono.<br /> Esse, infatti, non impongono di effettuare la caratterizzazione della miscela in ogni caso, ma la prevedono come regola quando l&#8217;origine e l&#8217;eterogeneità  dei rifiuti che le compongono, tenuto anche conto delle possibili interazioni in fase di commistione, non consentono di individuare in modo attendibile o esaustivo le caratteristiche dei rifiuti che le compongono, anche in funzione del loro avvio al corretto trattamento successivo.<br /> L&#8217;obbligo, tuttavia, non saà  previsto nei singoli atti autorizzativi nel caso in cui sia garantita la possibilità  di una caratterizzazione completa ed attendibile e di determinare le caratteristiche della miscela in modo sufficiente a consentire la corretta individuazione del successivo trattamento e destino.<br /> La delibera afferma infatti che: <em>&#8220;la caratterizzazione  a carico del gestore dell&#8217;impianto che ha eseguito la miscelazione, configurandosi come nuovo produttore, tenuto conto che le miscele non sono rifiuti regolarmente generati (non essendo l&#8217;attività  di miscelazione un ciclo produttivo costante), salvo che nell&#8217;ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentono valutazioni diverse.&#8221;</em>.<br /> 7.1.1 Generica  la doglianza, formulata da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. nel medesimo mezzo nei confronti della prescrizione di cui al par. 4.3. punto 11 della delibera 119/2018 (e di quelle corrispondenti contenute nei provvedimenti autorizzativi), nella parte in cui prevede che la gestione delle miscele deve avvenire per lotti <em>&#8220;così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO&#8221;</em>. La società  lamenta che la gestione attraverso i lotti e la predeterminazione delle dimensioni costituirebbe un fattore di rallentamento ed eccessivo irrigidimento dell&#8217;attività .<br /> La previsione, tuttavia, come emerge dalle difese della Regione,  funzionale a garantire che la caratterizzazione della miscela possa essere realmente rappresentativa delle partite che vengono conferite agli impianti di destinazione, al fine di evitare che una <em>&#8220;miscelazione consecutiva, continua e reiterata, senza soluzione di continuità  tra lotti caratterizzati e non, con rifiuti sempre differenti&#8221; </em>pregiudichi la possibilità  di controllare che la miscela sia realmente idonea al successivo trattamento/destino, a causa di <em>&#8220;intracontaminazioni e diluizioni&#8221;</em> incontrollate.<br /> Quanto rappresentato dalla difesa regionale trova conferma nella definizione di lotto di rifiuti contenuta nella delibera impugnata, quale &#8220;<em>insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell&#8217;impianto. [&#038;] In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 10802, si intende per lotto: la quantità  di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell&#8217;intera massa di rifiuto&#8221;.</em><br /> A fronte delle spiegazioni fornite dalla Regione, i ricorrenti nulla osservano, se non ribadire la posizione secondo cui sarebbe sufficiente a garantire la corretta gestione delle miscele la c.d. sommatoria amministrativa.<br /> Tale affermazione, tuttavia, non appare idonea ad evidenziare profili di manifesta illogicità  o irragionevolezza della prescrizione, atteso che nulla viene detto per contestare la necessità  di garantire un&#8217;attendibile determinazione delle caratteristiche dei rifiuti miscelati &#8211; tenuto conto anche delle interrelazioni che tra essi vengono a determinarsi per effetto della commistione &#8211; rispetto al successivo destino.<br /> Peraltro il dimensionamento del lotto nelle singole autorizzazioni  rimesso alla determinazione dell&#8217;impresa nel PMC, sì che la dimensione dei lotti possa essere definita in armonia con le esigenze operative delle imprese, il ch consente di escludere una palese irragionevolezza della previsione.<br /> 7.1.2 Nè un vincolo inderogabile può trarsi dai criteri di dimensionamento individuati al paragrafo 3.4 della delibera n. 119/2018, ai quali &#8211; come peraltro espressamente ammesso dalla difesa regionale &#8211; deve riconoscersi carattere solo orientativo.<br /> Conseguentemente sono da respingere le censure articolate dai ricorrenti avverso la prescrizione contenuta nel paragrafo 3.4 della delibera n. 119/2018 nella parte in cui stabilisce che <em>&#8220;in generale il lotto non deve superare i 3.000 mc. Per le miscele, tuttavia, il lotto di norma non deve superare i 1.000 mc&#8221;</em> (motivo II.1.13 del ricorso e motivo II.1.19 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., motivo II.1.12 del ricorso di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.).<br /> 7.2 Con il medesimo mezzo, al punto II.1.9 del ricorso introduttivo e con il motivo di cui al punto II.1.16 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. la ricorrente impugna, altresì, il paragrafo 3.2 della DGR 119/2018 laddove afferma che la frequenza della c.d. omologa deve seguire la medesima frequenza con cui  eseguita la caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore. I ricorrenti affermano che tale previsione sia affetta dei medesimi vizi di irragionevolezza sollevati con riguardo alla previsione dell&#8217;obbligo di caratterizzazione analitica dei singoli lotti di miscela.<br /> Anche tale doglianza  da rigettare alla luce di quanto si  detto circa la strumentalità  degli obblighi di caratterizzazione rispetto ad una corretta gestione del rifiuto qualora esso generi da un processo non definito e non si sia in possesso di adeguate informazioni sulla composizione esatta dei rifiuti miscelati. L&#8217;omologa , infatti, il processo eseguito dall&#8217;impianto ricevente volto alla &#8220;<em>corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo ad uno specifico trattamento&#8221;.</em><br /> E&#8217;, pertanto, logico e coerente con le finalità  di un controllo di tal fatta, che la frequenza dell&#8217;omologa sia correlata a mutamenti significativi del processo produttivo del rifiuto che l&#8217;impianto di trattamento riceve.<br /> La delibera  chiara nell&#8217;individuare le ragioni di tale previsione (<em>&#8220;la frequenza dell&#8217;omologa dipende essenzialmente dalla costanza del ciclo produttivo che origina il rifiuto e pertanto corrisponde almeno alla medesima frequenza prevista per la caratterizzazione del produttore&#8221;</em>) e contiene una clausola di flessibilità  che consente di derogare alla regola generale &#8211; procedendo, quindi, all&#8217;omologa ogni dodici mesi &#8211; nel caso di conferimenti di rifiuti provenienti <em>&#8220;da impianti di stoccaggio (R13 &#8211; D-15, art. 183, comma 1, lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale&#8221;, </em>nonchè in ogni altro caso in cui risultino <em>&#8220;comprovate e documentate eccezioni&#8221;.</em><br /> 7.3 Infondate sono, altresì, le doglianze mosse avverso la previsione di cui al punto 4.2 della DGR e della relativa disposizione richiamata nel provvedimento modificativo dell&#8217;AIA (punto 4) al punto II.1.8 del ricorso introduttivo ed al punto II.1.4 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. nella parte in cui  richiesta alla ditta l&#8217;indicazione della potenzialità  espressa in tonnellate giorno e anno delle operazioni di miscelazione. Il motivo pecca di eccessiva genericità , non essendo specificato per quale ragione tale richiesta sarebbe sproporzionata, ma  comunque da ritenersi infondato, atteso che tra le informazioni richieste ai sensi dell&#8217;articolo 208, comma 11, lettera b) D.Lgs. 152/06 vi  quella relativa ai tipi e quantitativi massimi di rifiuti trattati in relazione a ciascun tipo di operazione (<em>&#8220;b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità  del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità  di verifica, monitoraggio e controllo della conformità  dell&#8217;impianto al progetto approvato&#8221;</em>).<br /> 7.4 E&#8217; infondata la doglianza formulata al punto II.1.9 del ricorso introduttivo e al punto II.1.16 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. con cui  impugnata la previsione di cui al punto 3.2 della DGR 119/2018 nella parte in cui attribuisce al responsabile tecnico dell&#8217;impianto la responsabilità  dell&#8217;omologa. La ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto previsto dalla disposizione impugnata, la responsabilità  di una corretta caratterizzazione del rifiuto spetta al produttore ai sensi dell&#8217;articolo 188 D.Lgs. 152/06.<br /> Viene espressamente riconosciuto dalla Regione che la previsione non intende derogare alla disciplina di rango primario che attribuisce la responsabilità  della caratterizzazione al produttore ed, infatti, la previsione, nell&#8217;individuare il Responsabile Tecnico dell&#8217;impianto quale soggetto responsabile dell&#8217;omologa, specifica che debba trattarsi del responsabile tecnico &#8220;<em>in possesso di delega di funzioni&#8221;</em>.<br /> 7.5 Con il motivo articolato al punto II.1.10 del ricorso introduttivo e al punto II.1.1 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.1.8 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. e con i motivi 1) e 2) del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. le ricorrenti impugnano il paragrafo 4.3. punto 6 della DGR 119/2018 e le prescrizioni dei decreti di modifica dell&#8217;AIA che lo recepiscono che afferma: <em>&#8220;non  ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l&#8217;accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità ; pertanto la miscela in uscita deve mantenere (analiticamente) le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 1 e 2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati&#8221;</em>.<br /> Ad avviso dei ricorrenti, la prescrizione:<br /> &#8211; Travisa il concetto di miscelazione in deroga, poichè l&#8217;art. 184, c. 5 D.Lgs. 152/06 si limita a prevedere un divieto di declassificazione sul piano giuridico dei rifiuti miscelati, in modo da determinarne il trattamento come rifiuto non pericoloso, ma non impone anche che la miscela concretamente mantenga le concentrazioni di sostanze inquinanti necessarie a superare le soglie di rilevanza.<br /> &#8211; E&#8217; irrealizzabile nella pratica perchè l&#8217;effetto diluitorio  un effetto naturale della miscelazione e quindi sarebbe concretamente possibile soltanto effettuare una miscelazione non in deroga;<br /> &#8211; Rende inutile la miscelazione che ha come scopo rendere più agevole il trattamento successivo dei rifiuti, come avviene ad esempio nel caso di incenerimento, ove le BAT (D.M. 29/1/2007) al par E.2.8.4 e F.1.1.3 prevedono la miscelazione come strumento per migliorare le prestazioni degli impianti;<br /> &#8211; L&#8217;art. 184, c. 5 D.Lgs. 152/06  soddisfatto attraverso il sistema attualmente previsto dall&#8217;AIA che prevede che i rifiuti che vanno a comporre la miscela siano tutti, per CER e caratteristiche analitiche (comprese le classi di pericolo), singolarmente conferibili all&#8217;impianto di destinazione; la miscelazione  preceduta da prova di miscelazione che conferma la compatibilità  dei singoli rifiuti tra loro; la miscela viaggia accompagnata dalle classi di pericolo dei rifiuti originari.<br /> La Regione afferma che: <br /> &#8211; Il sistema della sommatoria (solo) amministrativa (con possibilità  di diluire le concentrazioni di inquinanti) non ha dato buona prova di sè ingenerando problemi in sede di controllo e confusione in sede di accettazione dei carichi, essendosi verificati casi in cui, nonostante fossero state indicate, nella documentazione a corredo della miscela, tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti che la componevano, impianti di destinazione non autorizzati a trattarle siano stati indotti ad accettare la miscela, in ragione della concentrazione inferiore alle soglie di rilevanza delle sostanze pericolose. Il sistema della sommatoria amministrativa, consentendo di conferire agli impianti di destinazione anche miscele non idonee ad essere ivi trattate, si porrebbe, quindi, in contrasto:<br /> &#8211; con le finalità  di una corretta caratterizzazione della miscela, che deve evidenziare tutte le componenti necessarie a individuare correttamente l&#8217;impianto di destinazione idoneo a riceverla;<br /> &#8211; con la natura della miscelazione, che non  un trattamento del rifiuto idoneo a modificarne la composizione chimico fisica in modo da neutralizzarne le componenti di pericolo, ma una semplice operazione di accorpamento che ha finalità  di migliorare il successivo trattamento. Tale operazione non deve essere effettuata in modo da eludere le disposizioni che individuano le caratteristiche del rifiuto conferibile in un determinato impianto e che definiscono le modalità  appropriate di trattamento del rifiuto.<br /> &#8211; con le indicazioni tecniche sulla classificazione dei rifiuti dettate dalla Commissione europea ove afferma (par. 3.2.2 Com. 2018/C 124/01 <em>&#8220;Inoltre si deve rilevare esplicitamente che l&#8217;art. 7, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti non consente la diluizione o la miscelazione dei rifiuti per abbassare le concentrazioni iniziali di sostanze pericolose&#8221;</em>.<br /> Al contrario, il divieto di diluizione al di sotto delle soglie di concentrazione che determinano le caratteristiche di pericolo, previsto dal paragrafo 4.3 punto 6 della D.G.R. 119/2018:<br /> &#8211; Si pone in linea con le BAT in materia di trattamento dei rifiuti, laddove affermano che la miscelazione  un <em>&#8220;requisito tecnico per i trattamenti di rifiuti, al fine di garantire una materia omogenea e stabile e non  una tecnica per facilitare l&#8217;accettazione dei rifiuti&#8221;</em>.<br /> &#8211; Non impedisce il trattamento della miscela in modo da renderla conforme all&#8217;impianto. Ciò si desume dalla prescrizione 4.1 punto 4 b e prescrizione n. 7 del par. 4.3 della DGRV 119/18 che vieta la diluizione dei contaminanti non trattabili dall&#8217;impianto di destinazione e dalla prescrizione 4.1 punto 4 a della DGRV 119/18 che prevede che l&#8217;impianto di destino deve essere autorizzato a ricevere i singoli CER che compongono la miscela, così consentendo di diluire le sostanze oggetto di trattamento presso l&#8217;impianto di destino per migliorarne le prestazioni.<br /> Il motivo  fondato, nei termini che seguono.<br /> La prescrizione, nell&#8217;imporre in ogni caso il mantenimento nella miscela, in forma analitica, di tutte le HP possedute dai rifiuti che l&#8217;hanno originata, non  imposta dall&#8217;art. 184, comma 5-<em>ter</em>, D.Lgs. 152/06, nè dalla disciplina tecnica relativa alle modalità  di caratterizzazione dei rifiuti richiamata dalla Regione (<em>&#8220;Comunicazione della Commissione europea relativa agli &#8216;Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti&#8217; (2018/C 124/01)&#8221;</em>). L&#8217;art. 184, comma 5-<em>ter</em>, infatti, nel disciplinare la classificazione dei rifiuti (ovvero la qualificazione degli stessi, <em>&#8220;secondo l&#8217;origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità , in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi&#8221;</em>, cfr. comma 1) prevede che &#8220;<em>La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.</em>&#8220;. La norma non tratta della composizione chimica dei rifiuti, ma della loro classificazione, ai fini dell&#8217;individuazione del corretto regime giuridico da applicare. E&#8217;, in tale contesto che afferma che la diluizione non  uno strumento idoneo a modificare il regime giuridico del rifiuto pericoloso.<br /> Similmente il paragrafo 2.1.4 del documento BREFWT 2018 sul trattamento dei rifiuti, afferma che la miscelazione non  una tecnica preordinata a facilitare l&#8217;accettabilità  del rifiuto, attraverso la diluizione, ma a migliorare sul piano tecnico il successivo trattamento &#8220;<em>this issue should not be confused with dilution, i.e. blending and mixing are processes carried out because it is a technical requirement from the WT facility to guarantee a homogeneous and stable feedstock and not techniques to facilitate acceptance of waste&#8221;</em>). Inoltre afferma che la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento del rifiuto, nè condurre ad un trattamento non ambientalmente corretto (<em>&#8220;The mixing of wastes does not lead to a lower level of waste processing than the best possible level of waste management or to the application of non-environmentally sound waste management.&#8221;</em>) e che deve essere garantita la tracciabilità  dei rifiuti pericolosi (<em>&#8220;In the case of mixing, the traceability of hazardous wastes is guaranteed</em>&#8220;).<br /> Le previsioni riportate, in sostanza, non dettano prescrizioni sulla composizione della miscela, ma sul trattamento del rifiuto, che deve essere conforme alla sua composizione effettiva, evitando che attraverso la diluizione, un rifiuto pericoloso sia trattato come rifiuto non pericoloso.<br /> Tale risultato  senza dubbio perseguibile anche attraverso il sistema elaborato dalla regione negli orientamenti tecnici e trasfuso nei provvedimenti modificativi delle AIA, posto che l&#8217;evidenza analitica delle caratteristiche di pericolo dichiarate esclude che possano esservi dubbi sulla qualificabilità  del rifiuto come pericoloso e sulle caratteristiche di pericolo possedute.<br /> Ciò che le ricorrenti contestano  che tale sistema sia anche proporzionato, atteso che &#8211; esse affermano &#8211; con il sistema attualmente vigente della c.d. sommatoria amministrativa (consistente nell&#8217;indicare tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela, indipendentemente dalla concentrazione delle stesse al suo interno) l&#8217;impianto ricevente  messo a conoscenza di tutte le caratteristiche di pericolo che la miscela possiede ed , pertanto, in condizione di valutare se il rifiuto sia o meno processabile nell&#8217;impianto.<br /> Tale assunto, tuttavia, non ha trovato conferma nella sua attuazione pratica. La regione ha documentato, attraverso l&#8217;esposizione di un caso concreto ed il richiamo alla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che la classificazione solo &#8220;amministrativa&#8221; delle miscele non sempre  in grado di garantire l&#8217;avvio della miscela ad un trattamento ambientalmente corretto.<br /> Essa, determinando un possibile iato tra composizione analitica della miscela e HP attribuite può incidere negativamente sulla tracciabilità  delle caratteristiche di pericolo della miscela e, conseguentemente, sulla scelta del corretto trattamento del rifiuto.<br /> Ciò può avvenire, ad esempio, quando il produttore del rifiuto originario non abbia provveduto ad una corretta classificazione dei rifiuti destinati a comporre la miscela, omettendo di indicare una delle caratteristiche di pericolo possedute. In tal caso, la successiva miscelazione del rifiuto con altri, diluendo la concentrazione della sostanza da cui deriva la caratteristica di pericolo, farebbe venir meno ogni traccia della HP del rifiuto, senza che la sostanza sia stata effettivamente eliminata, con il conseguente rischio che la miscela sia sottoposta ad un trattamento scorretto.<br /> Può, inoltre, darsi il caso in cui l&#8217;impianto ricevente, constatando la difformità  tra le HP attribuite in via &#8220;<em>amministrativa</em>&#8221; e le concentrazioni sottosoglia delle sostanze presenti nella miscela, sia indotto a trattarla alla stregua di un rifiuto non pericoloso o privo di una determinata caratteristica di pericolo.<br /> Tale sistema, pertanto, rischia di compromettere i principi che presiedono all&#8217;attività  di miscelazione che, come si  detto, deve mirare ad agevolare e migliorare il successivo trattamento del rifiuto, senza ridurre il livello di tutela ambientale e lo standard di trattamento.<br /> Tuttavia, occorre chiedersi se il sistema che la regione ha elaborato risponda anche ad un principio di proporzionalità <br /> Il c.d.<em>test </em>di proporzionalità  impone di verificare che la misura adottata sia necessaria ed idonea al perseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti e che, tra le opzioni alternative eventualmente esistenti, tutte parimenti idonee a perseguirli, sia scelta quella meno gravosa per il destinatario.<br /> La prescrizione impugnata, come si  detto, ha l&#8217;obiettivo di garantire una corretta caratterizzazione del rifiuto al fine di evitare trattamenti successivi della miscela ambientalmente non corretti. Più precisamente, ciò che si intende evitare  che rifiuti pericolosi, attraverso la diluizione dei contaminanti, siano trattati come rifiuti non pericolosi, con il connesso pericolo di contaminazione delle matrici ambientali, per la sicurezza dei successivi processi produttivi ai quali le miscele siano eventualmente destinati e, in definitiva, per la salute delle persone.<br /> Vanno, però, tenute in considerazione anche le finalità  operative connesse all&#8217;attività  di miscelazione, che le BAT in materia e la stessa delibera impugnata individuano nell&#8217;approvvigionamento dell&#8217;impianto di destinazione di una fornitura costante ed omogenea di rifiuto, volta a soddisfare le necessità  tecniche delle operazioni di recupero o di smaltimento che in esso si svolgono.<br /> Ed, infatti, la delibera prevede che<em> &#8220;i criteri di miscelazione, le modalità  di caratterizzazione dei rifiuti componenti la miscela e delle miscele stesse devono essere valutati, sulla base del destino finale (incenerimento, discarica, pretrattamento preliminare alla discarica, recupero, ecc.), considerando le pertinenti normative di settore e/o i criteri di ammissibilità  per gli specifici impianti di destino finale&#8221;.</em><br /> Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, la miscelazione in deroga può essere autorizzata ove si provi che essa  funzionale ad un migliore successivo trattamento. Ciò avviene mediante la valutazione delle caratteristiche degli impianti di destinazione, come dimostra il paragrafo 4.2 della delibera, nella parte in cui prevede che, in sede istruttoria, siano valutati i criteri di miscelazione, la tipologia dell&#8217;impianto di destino e lo specifico trattamento cui s&#8217;intende sottoporre la miscela.<br /> La stessa delibera stabilisce, inoltre, che la diluizione intrinseca nella miscelazione &#8211; pur non potendo determinare un trattamento del rifiuto pericoloso come non pericoloso &#8211; può essere un trattamento utile a migliorare il trattamento successivo (cfr. punto 4.1, punto 4 b.<em>&#8221; ammessa la miscelazione che consente, attraverso la diluizione, di ricondurre i contaminanti che saranno oggetto di trattamento presso il successivo impianto alle concentrazioni idonee ai processi in esso previsti&#8221;</em>).<br /> In tali ipotesi, ove l&#8217;abbattimento della concentrazione di contaminanti mediante diluizione sia utile al successivo trattamento e sia ragionevolmente garantita l&#8217;ammissibilità  della miscela allo specifico destino, sarebbe privo di senso logico, ed anzi contraddittorio, imporre il mantenimento della concentrazione dei contaminanti oltre le soglie che determinano la caratteristica di pericolo del rifiuto. E&#8217;, parimenti, illogico imporre di evitare la diluizione sottosoglia nei casi in cui il trattamento successivo dia certezze in ordine all&#8217;assenza di rischio di trattamento non ambientalmente corretto della miscela stessa.<br /> Pertanto, la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l&#8217;ammissibilità  ed il corretto trattamento del rifiuto nell&#8217;ambito degli impianti di destino.<br /> 8. E&#8217; infondato il motivo di cui al punto II.1.11 del ricorso principale e ai motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.1.10 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI con cui  impugnata la previsione di cui al paragrafo 3.6 della D.G.R. 119/2018 e le prescrizioni che la riproducono all&#8217;interno dei provvedimenti autorizzativi, nella parte in cui subordina la possibilità  di miscelare rifiuti con materie prime ad una valutazione delle finalità  specifiche della stessa miscelazione.<br /> La prescrizione rispecchia i criteri ai quali deve essere ispirata l&#8217;attività  di miscelazione in deroga indicati dall&#8217;articolo 187 D.Lgs. 152/06 e dalle BAT. Queste ultime, in particolare, affermano che la miscelazione  un <em>&#8220;requisito tecnico per i trattamenti di rifiuti, al fine di garantire una materia omogenea e stabile e non  una tecnica per facilitare l&#8217;accettazione dei rifiuti&#8221;</em> e, prevede, infatti, che essa possa essere autorizzata laddove consenta un migliore successivo trattamento del rifiuto. Rientrano, pertanto, nelle verifiche che l&#8217;autorità   tenuta a compiere in sede di esercizio della funzione autorizzativa, sia le finalità  della miscelazione rispetto al trattamento negli impianti di destinazione, che le modalità  con cui la miscelazione  effettuata, al fine di valutare i vantaggi e l&#8217;assenza di controindicazioni avuto riguardo ai principi in materia di trattamento dei rifiuti. La miscelazione di rifiuti con materie prime, piuttosto che con altri rifiuti,  anch&#8217;essa sottoposta ad autorizzazione e quindi a valutazione, quanto alle sue finalità , atteso che, attraverso tale operazione, vi  il rischio che aumenti la quantità  di rifiuti complessivamente prodotta, con effetti negativi sul rispetto dei principi in materia di gestione dei rifiuti (ed in particolare la priorità  circa la prevenzione nella loro produzione) e le finalità  sottese alla disciplina vigente in materia.<br /> 9. Con il motivo articolato al punto II.1.7 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.1.9 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l., e con i motivi 1) e 2) lett. a) del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. , altresì, impugnata la previsione di cui al punto 4.7 della DGR n. 119/2018 (riprodotta nelle prescrizioni riportate nei provvedimenti modificativi delle AIA), con la quale si prevede:<em> &#8220;non  ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l&#8217;accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti&#8221;.</em> Afferma il ricorrente che la prescrizione  illegittima in quanto presupporrebbe l&#8217;obbligo per il produttore della miscela di verificare non solo se l&#8217;impianto di destino sia autorizzato a ricevere i rifiuti che compongono la miscela e il codice CER della miscela, ma che l&#8217;impianto sia in grado di trattare in concreto i componenti di detti rifiuti in relazione al rispetto delle soglie di contaminanti <em>&#8220;in uscita&#8221; </em>dal medesimo impianto.<br /> La censura non coglie il senso della prescrizione, che, come ha chiarito la difesa regionale, non  quello di imporre al produttore della miscela di verificare il grado di efficienza dell&#8217;impianto di destinazione, ma di vietare la diluizione dei contaminanti che non possono essere trattati nel successivo impianto, così da sottrarli al trattamento di trasformazione o rimozione cui sono destinati. L&#8217;intento della prescrizione, afferma la difesa regionale, si correla alla necessità  che la miscelazione &#8211; com&#8217; affermato al par. 2.1.4. del BrefWT 2018 &#8211; sia effettuata consapevolmente per preparare i rifiuti ad un miglior trattamento nell&#8217;impianto di destino, in correlazione alla tecnologia disponibile nell&#8217;impianto di destinazione, controllabile in sede di accordi commerciali e che non si risolva, invece, in una tecnica per facilitare l&#8217;accettazione di un certo rifiuto.<br /> Sotto tale profilo, la prescrizione appare coerente con i principi espressi in materia al par. 2.1.4. del BrefWT 2018, ove si afferma che la miscelazione non deve portare ad un livello inferiore di trattamento dei rifiuti rispetto al miglior livello possibile di gestione dei rifiuti o all&#8217;applicazione di una gestione dei rifiuti non corretta sotto il profilo ambientale. La Regione ha chiaramente spiegato &#8211; e l&#8217;affermazione  rimasta priva di replica &#8211; che <em>&#8220;Per garantire il rispetto di tale principio  necessario che l&#8217;impianto successivo cui  inviata la miscela sia in grado di trattare gli inquinanti presenti nei singoli rifiuti che compongono la miscela, altrimenti si verificherebbe un accumulo di tali inquinanti in ambiente (o nei cicli produttivi nel caso i rifiuti sano oggetto di recupero con cessazione di qualifica di rifiuto). La diluizione che avviene in sede di miscelazione, infatti, riduce le concentrazioni, ma ovviamente non il flusso di massa complessivo, in quanto l&#8217;inquinante  semplicemente diluito in una massa più grande&#8221;</em>. E&#8217; richiesto, quindi, che l&#8217;impresa che effettua la miscelazione abbia già  chiaro l&#8217;impianto cui la miscela  destinata ed effettui le operazioni di miscelazione in modo tale da non diluire i contaminanti che non sono ammessi presso quello stabilimento.<br /> 10. Pure infondate sono le censure formulate al punto II.1.12 del ricorso principale, al punto II.1.18 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., al punto II.1.11 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l., e ai motivi 1) e 2) del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. con cui sono contestate la previsione di cui al par. 4.3. punto 4 della DGR 119/2018 e le corrispondenti previsioni dei provvedimenti autorizzativi, nella parte in cui prescrivono che la miscelazione debba essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino. Le ricorrenti affermano che non esiste alcuna disposizione di legge che stabilisca un siffatto limite.<br /> La Regione ha spiegato che tale prescrizione costituisce diretta conseguenza del principio, espresso nelle BAT, secondo cui la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento che sarebbe richiesto per i singoli rifiuti che la compongono. Al par. 2.1.4 del documento BrefWT 2018 si afferma che tale principio <em>&#8220;significa, ad esempio, che, se un&#8217;operazione di recupero  lo standard minimo di trattamento, non  ammessa la miscelazione di rifiuti con altri rifiuti per avviare la miscela ad una qualsiasi forma di smaltimento&#8221;</em>.<br /> La miscela tra rifiuti originariamente destinati allo smaltimento e rifiuti destinati al recupero, comporta inevitabilmente che siano avviati a smaltimento anche rifiuti che avrebbero potuto essere recuperati, o viceversa, che siano recuperati, in assenza di idoneo trattamento, anche rifiuti destinati ad essere smaltiti, in spregio alla gerarchia nella gestione dei rifiuti prevista all&#8217;articolo 179 D.Lgs. 152/06, ovvero ad una gestione corretta dei rifiuti sotto il profilo ambientale.<br /> La previsione, pertanto, non  manifestamente irragionevole e non  efficacemente contrastata dalle censure della ricorrente.<br /> 11. Con il motivo II.2.1 del ricorso principale ed il motivo II.2.1 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e con il motivo n. II.2 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.  contestata la previsione di cui al paragrafo 3.7 della DGR 119/2018 nella parte in cui prevede che la miscelazione di rifiuti sia annoverata nelle operazioni D13 (<em>&#8220;Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12&#8221;)</em> o R12 (<em>&#8220;Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11&#8221;</em>) dell&#8217;allegato A alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06.<br /> Sostengono le ricorrenti che tale previsione sia ingiustificata, potendo la diluizione insita nella miscelazione essere qualificata come operazione di trattamento fisico-chimico rientrante nelle operazioni classificate D9 (<em>&#8220;trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc&#038;&#8221;</em>).<br /> Sarebbero le stesse BAT a confermare che la miscelazione rientra tra i trattamenti chimico-fisici.<br /> La censura non  fondata alla luce delle spiegazioni fornite dalla difesa regionale che trovano conferma nel documento BREF e nel regolamento europeo 1021/2019.<br /> La D.G.R., infatti, definisce la &#8220;<em>miscelazione</em>&#8221; come il <em>&#8220;trattamento di gestione dei rifiuti che consiste nella commistione di rifiuti aventi codici CER diversi oppure diverse caratteristiche di pericolosità , finalizzata all&#8217;ottimizzazione del trasporto presso altri impianti/installazioni&#8221;</em>.<br /> Così intesa la miscelazione non  assimilabile ad un trattamento fisico-chimico.<br /> Tale può definirsi il trattamento che  in grado di modificare in modo consapevole e governato le caratteristiche del rifiuto per finalità  di successivo trattamento.<br /> Tanto emerge dalle stesse BAT citate dalle parti ricorrenti, che al paragrafo 5.3.2.2, menzionano la miscelazione tra i trattamenti fisici finalisticamente orientati alla creazione di determinati <em>outputs</em>.<br /> Mentre, alla stregua dei principi generali in materia di miscelazione, dettati dal par. 2.1.4 del medesimo documento, emerge che la diluizione non , di per sè sola, un trattamento idoneo a modificare le caratteristiche del rifiuto in modo da renderlo idoneo al successivo trattamento. Infatti, al par. 2.1.4., il documento BREF distingue la miscelazione &#8211; autorizzabile ove sia volta a rendere i rifiuti, più omogenei o stabili, al fine di un più efficace successivo trattamento (<em>&#8220;blending and mixing are processes carried out because it is a technical requirement from the WT facility to guarantee a homogeneous and stable feedstock and not techniques to facilitate acceptance of waste&#8221;</em>) &#8211; dalla diluizione della miscela, che  vietata laddove sia effettuata con l&#8217;unico obiettivo di facilitare l&#8217;accettazione del rifiuto al successivo trattamento.<br /> D&#8217;altro canto, che l&#8217;operazione D9 sottenda un trattamento chimico-fisico idoneo a modificare le caratteristiche del rifiuto emerge anche dall&#8217;articolo 7, paragrafo 2, e dall&#8217;allegato V, parte 1, del Reg. 1021/2019 (<em>&#8220;relativo agli inquinanti organici persistenti&#8221;</em>), che ammette il trattamento fisico-chimico (operazione D9) per i rifiuti contaminati da inquinanti organici persistenti, proprio in quanto idoneo a determinare la eliminazione dei contaminanti stessi.<br /> Pertanto la circostanza che l&#8217;operazione D9 faccia riferimento a <em>&#8220;composti o miscugli&#8221;</em> non implica necessariamente che ogni tipo di miscelazione possa essere considerata trattamento fisico-chimico, qualora essa non comporti una consapevole e governata trasformazione delle caratteristiche del rifiuto in modo da renderlo adatto al successivo trattamento.<br /> Appare, pertanto, coerente con la definizione di miscelazione assunta dalla delibera la qualificazione della miscelazione come operazione <em>&#8220;D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12&#8221;</em>, o <em>&#8220;R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11&#8221;</em>.<br /> 12. Con il motivo sub II.2.2. del ricorso principale e sub II.2.2. del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.2.2 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. le ricorrenti impugnano la delibera n. 119/2018 anche con riguardo alla prescrizione di cui al paragrafo 4.3. punto 12, nella parte in cui consente di inviare le miscele solo ad impianti di destinazione definitivi, restando <em>&#8220;esclusi passaggi intermedi di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell&#8217;Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/06 e classificate da R12 a R12 dell&#8217;Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità  dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati&#8221;</em>.<br /> Affermano le ricorrenti che tale limitazione sarebbe priva di giustificazione tecnica, normativa ed ambientale ed irragionevole sotto il profilo dell&#8217;efficienza gestionale, atteso che vi sono ipotesi in cui la stessa miscelazione avviene in diverse fasi.<br /> La Regione nelle proprie difese precisa che il divieto non  assoluto, essendo prevista la possibilità  di concedere deroghe ove sia data contezza delle ragioni tecniche o gestionali di tale scelta e che, comunque, tale previsione  dovuta alla necessità  di contenere i rischi per la tracciabilità  dei rifiuti, per il corretto trattamento dei rifiuti pericolosi e la corretta esecuzione delle operazioni di trattamento.<br /> Con la suddetta precisazione, ovvero che le deroghe possano essere concesse sulla base di spiegazioni di natura tecnica o gestionale, o che evidenzino la natura non fraudolenta dei vari passaggi delle miscele, la previsione non si palesa manifestamente irragionevole, atteso che, da un lato, la miscelazione in deroga , nella considerazione del legislatore, un&#8217;attività  rischiosa sotto il profilo del corretto trattamento dei rifiuti, in linea generale vietata e ammessa sulla base di specifica autorizzazione, sottoposta a precise prescrizioni, e, dall&#8217;altro, appare evidente che i suddetti rischi sono suscettibili di aggravamento nel caso di ripetute operazioni di miscelazione, come emerge anche dal documento della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti.<br /> 13. Con il motivo II.3 del ricorso introduttivo e n. II.3 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.3 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.  impugnata per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 187, c. 2, D.Lgs. 152/06, nonchè del Regolamento CE n. 850/2004 ed eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità  manifesta la prescrizione di cui al paragrafo 4.1. punto 6 della DGR 119/2018 che così dispone:<em>&#8220;non sono ammesse miscelazioni tra rifiuti contaminati da amianto, da sostanze che eccedono i limiti di cui al Reg. 850/2004 e rifiuti sanitari a rischio infettivo con altri rifiuti non appartenenti a dette tipologie; la miscelazione di rifiuti all&#8217;interno della medesima tipologia  soggetta a specifica valutazione istruttoria in ordine alle dotazioni impiantistiche.&#8221;</em>.<br /> Affermano le ricorrenti che la previsione sia illegittima, in quanto finirebbe per vanificare le finalità  del regolamento n. 850/2004, che  quella di pervenire all&#8217;eliminazione permanente degli inquinanti organici persistenti dai rifiuti, risultato che potrebbe essere efficacemente conseguito attraverso la miscelazione degli rifiuti contenenti alcuni degli inquinanti indicati dal Regolamento n. 850/2004 con altri rifiuti che ne aumentino il potere calorifico e la loro eliminazione mediante operazioni di incenerimento (D10) o di riutilizzazione come combustibile per produrre energia (R1).<br /> Il motivo non  fondato. La previsione non appare palesemente irragionevole, nè sproporzionata alla luce delle previsioni del regolamento n. 850/2004 (abrogato e sostituito dal Regolamento n. 1021/2019), il quale, all&#8217;articolo 7, al comma 1, prevede che chi produce o detiene rifiuti contenenti le sostanze da esso regolate <em>&#8220;prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell&#8217;allegato IV&#8221;.</em><br /> Inoltre, al comma 2, prevede che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti contenenti le suddette sostanze avvenga con tempestività , in modo da garantire che il contenuto degli inquinanti organici persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente, affinch i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti.<br /> La norma rinvia all&#8217;allegato V per l&#8217;individuazione delle modalità  di recupero e di smaltimento consentite. Il suddetto allegato non contempla la miscelazione tra le operazioni ammissibili ed anzi prevede che le operazioni di pretrattamento autorizzate consistano esclusivamente nella separazione delle parti contaminate per l&#8217;immediata loro distruzione secondo uno dei trattamenti ammessi. Tra essi, inoltre, rientra anche il trattamento fisico-chimico, da interpretarsi come operazione<em> &#8220;tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti&#8221;, </em>in conformità  a quanto prevede l&#8217;articolo 7, comma 2, del regolamento.<br /> 14. Le argomentazioni sottese all&#8217;accoglimento delle censure svolte dalle ricorrenti avverso la prescrizione contenuta al paragrafo 4.3, punto 6 della D.G.R. n. 119/2018 e di quelle che la riproducono nei provvedimenti attuativi e quelle sottese al rigetto delle altre, conducono al parziale accoglimento, in parte qua, (limitatamente alla prescrizione di cui al punto f) del D.D.R. 101/2018) del motivo n. 3 del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTION s.r.l., con cui le prescrizioni di cui ai punti f) e g) D.D.R. 101/2018 sono impugnate perchè ritenute viziate da eccesso di potere per mancata valutazione degli interessi in gioco, sproporzione, non inerenza, imposizione di attività  limitative della libera iniziativa economica.<br /> 15. Restano da esaminare le censure formulate esclusivamente avverso i provvedimenti di modifica delle AIA con i motivi n. II.6 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.4 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (tutti contenenti le medesime censure di &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 quater e 29 octies D.Lgs. 152/06 e degli art. 14 e ss. L. 241/90&#8221;), nonchè con il motivo II.1.15 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. (con il quale sono contestate le previsioni di cui al paragrafo 3 e 4 del D.D.R. n. 100/2018 nella parte in cui la Regione ha chiesto la comunicazione dei gruppi di miscelazione dei rifiuti che intende trattare, <em>&#8220;individuando le finalità  dell&#8217;attività  di miscelazione, con particolare, riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche&#8221;</em> e la conseguente previsione dell&#8217;aggiornamento/integrazione del PMC).<br /> 16. Con il motivo II.1.15 del ricorso per motivi aggiunti, VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. contesta le previsioni di cui al paragrafo 3 e 4 del D.D.R. n. 100/2018 nella parte in cui la Regione ha chiesto la comunicazione dei gruppi di miscelazione dei rifiuti che intende trattare, &#8220;individuando le finalità  dell&#8217;attività  di miscelazione, con particolare, riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche&#8221; e la conseguente previsione dell&#8217;aggiornamento/integrazione del PMC.<br /> Afferma la ricorrente che la predeterminazione dei gruppi di miscelazione impedisce l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività  di miscelazione, che può variare in base ai rifiuti che di volta in volta vengono conferiti presso la piattaforma di miscelazione. Non risponderebbe ad alcuna esigenza di tutela ambientale imporre all&#8217;impianto una ricetta predeterminata e non modificabile di gruppi di miscelazione, potendo verificarsi il caso in cui i rifiuti conferiti, pur non appartenendo ai gruppi di miscelazione autorizzati, sono tuttavia utilmente miscelabili. Inoltre contesta il rinvio dell&#8217;individuazione dei gruppi di miscelazione ad un momento successivo a quello in cui l&#8217;AIA  già  stata modificata, in assenza di istruttoria. Il provvedimento, inoltre, sarebbe illegittimo anche nella parte in cui pretende di applicare le nuove previsioni del paragrafo 4.3 della DGR 119/2018 prima della valutazione dei gruppi di miscelazione e delle finalità  dell&#8217;intervento, quindi in assenza di un&#8217;analisi in concreto.<br /> Il motivo  parzialmente fondato. Non  fondata la censura che concerne la richiesta, da parte della Regione di conoscere i gruppi di miscelazione e le finalità  della stessa in ragione delle esigenze tecniche degli impianti di destinazione. La previsione non  palesemente irragionevole tenuto conto delle finalità  della miscelazione per come emergono dalle BAT pubblicate in materia.<br /> Si  già  rilevato come, alla stregua dei suddetti indirizzi tecnici, la miscelazione in deroga costituisca una tipologia di trattamento dei rifiuti in linea di principio vietata, ma autorizzabile laddove ne venga dimostrata l&#8217;utilità  per il successivo trattamento, la sua idoneità  a garantire un livello di trattamento dei rifiuti non inferiore a quello previsto per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela (anche sotto il profilo del rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti) e l&#8217;assenza di pregiudizi ambientali. Le richieste istruttorie formulate dalla Regione, pertanto, non appaiono irragionevoli, poichè si pongono in linea con le suddette finalità .<br /> La doglianza coglie, tuttavia, nel segno laddove censura il difetto di istruttoria e l&#8217;irragionevolezza delle prescrizioni imposte nell&#8217;AIA con effetto immediato e che, tuttavia, dipendono da una valutazione in concreto dei gruppi di miscelazione e delle finalità  di tale trattamento in funzione degli impianti di destinazione, come, per quanto si  innanzi riferito, le previsioni contenute nel provvedimento autorizzativo che riproducono le prescrizioni di cui ai punti 6 e 11 del paragrafo 4.3 della DGR 119/18 (ovvero i punti 8.1.6 e 8.1.11 del D.D.R. n. 100/2018).<br /> La Regione ha affermato, nelle proprie difese, che non potrebbe ravvisarsi un difetto di istruttoria atteso che il procedimento di revisione dell&#8217;AIA non sarebbe ancora concluso. Tuttavia tale affermazione non trova corrispondenza nel provvedimento che impone all&#8217;impresa di adeguare l&#8217;impianto entro 60 giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento e, nel medesimo termine, le impone di inviare l&#8217;aggiornamento del PMC con riguardo alle modalità  di miscelazione che intende eseguire. In tal modo si impone una modifica delle condizioni operative dell&#8217;impianto prima che si sia valutato quali di esse ed in quali termini le prescrizioni siano applicabili nel caso di specie.<br /> 17. Con il motivo n. II.6 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.4 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (&#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 quater e 29 octies D.Lgs. 152/06 e degli art. 14 e ss. L. 241/90&#8221;). Affermano le ricorrenti che illegittimamente la Regione avrebbe proceduto, per la modifica delle AIA, con conferenza semplificata e asincrona, piuttosto che con conferenza simultanea. La Regione ha spiegato che tale procedimento saà  utilizzato per la modifica definitiva delle AIA, mentre i provvedimenti impugnati hanno dato luogo esclusivamente al recepimento nei decreti AIA delle prescrizioni contenute nella D.G.R. 119/2018, nel corso della cui approvazione  stato garantito il più ampio contraddittorio tra tutte le amministrazioni interessate. Il motivo non  fondato, essendo formulato in termini di violazione meramente formale, senza l&#8217;individuazione di specifiche carenze nel confronto tra le amministrazioni partecipanti dovute alla scelta di convocare la conferenza con modalità  asincrona, piuttosto che sincrona, tenuto conto, peraltro, della circostanza che la suddetta conferenza  stata svolta al solo fine di recepire nei provvedimenti autorizzativi le prescrizioni contenute nella D.G.R. 119/2018 sulla quale si era già  svolto ampio confronto.<br /> 18. In conclusione, i ricorsi riuniti sono parzialmente fondati ed, in particolare, sono fondati, nei termini innanzi esposti:<br /> &#8211; il motivo articolato al punto II.1.10 del ricorso introduttivo e al punto II.1.1 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., il motivo n. II.1.8 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l., <em>in parte qua </em>i motivi 1), 2) e 3 del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. con cui  impugnato il paragrafo 4.3. punto 6 della DGR 119/2018 e le prescrizioni dei decreti di modifica dell&#8217;AIA che lo recepiscono;<br /> &#8211; il motivo articolato al punto II.1.15 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. limitatamente alla previsione che impone l&#8217;adeguamento dell&#8217;impianto a data fissa anteriore al completamento dell&#8217;istruttoria.<br /> 19. In considerazione della novità  e della complessità  delle questioni affrontate, ricorrono giusti motivi per l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l&#8217;effetto annulla la prescrizione di cui al paragrafo 4.3, n. 6 della D.R.G. 119/2018 e le corrispondenti prescrizioni n. 8.1.6 del D.D.R n. 100/2018 del 13 novembre 2018, n. 2.1 lett. f) del D.D.R. n. 101/2018 del 13 novembre 2018 e n. 4.6 del D.D.R. n. 50/2018 del 20 luglio 2018, nonchè la prescrizione n. 3 del D.D.R. 100/2018.<br /> Dichiara improcedibili i motivi formulati riportati alle pagine da 32 a 39 del ricorso n. 1265/2018 proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alberto Pasi, Presidente<br /> Marco Rinaldi, Primo Referendario<br /> Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.235</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avanzata da un controinteressato avverso il provvedimento del Comune che consente, con proroga di precedente provvedimento, attivita’ edilizia e non si pronuncia sull’obbligo di riduzione in pristino delle opere realizzate in violazione di prescrizioni sovrintendizie, Considerato che, ad un primo sommario esame, il provvedimento di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-3-2012-n-235/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/3/2012 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avanzata da un controinteressato avverso il provvedimento del Comune che consente, con proroga di precedente provvedimento, attivita’ edilizia e non si pronuncia sull’obbligo di riduzione in pristino delle opere realizzate in violazione di prescrizioni sovrintendizie, Considerato che, ad un primo sommario esame, il provvedimento di proroga gravato non appare inficiato dai vizi formali e sostanziali dedotti; Valutato che il differimento del termine di scadenza di un titolo abilitativo già consolidato, a fronte di un edificio completamente realizzato allo stato rustico, non comporta alcun pregiudizio grave ed irreparabile in capo ai ricorrenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00235/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00233/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 233 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Anna Maria Ruggieri</b>, <b>Caterina Ruggieri</b>, <b>Mario Ruggieri</b>, <b>Flora Schuller</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Gabriella Spata, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Lecce, via Zanardelli, 60;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Santa Cesarea Terme</b>, non costituito; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Rita Maria De Donatis</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;<br />	<br />
<b>Andrea Ruggieri Fazzi</b>, <b>Paola Ruggieri Fazzi</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Pier Luigi Portaluri e Tommaso Millefiori, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;<br />	<br />
<b>Vito Ruggieri Fazzi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Pier Luigi Portaluri e Tommaso Millefiori, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Responsabile 4° settore del Comune di Santa Cesarea Terme prot. n. 7983 del 9 dicembre 2011 e notificato in data 13 dicembre 2011;	</p>
<p>&#8211; di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra:<br />	<br />
&#8211; della nota dello stesso Responsabile 4° settore Servizio Assetto del territorio Ambiente prot. n. 5209 del 27 luglio 2011;	</p>
<p>per la declaratoria e l’accertamento:<br />	<br />
&#8211; della decadenza del P.C. n. 4 del 29 ottobre 2004 prot. n. 720/2004;<br />	<br />
&#8211; dell’obbligo di riduzione in pristino delle opere realizzate in violazione delle prescrizioni sovrintendizie di cui alla nota prot. n. 1854 del 25 marzo 2004;	</p>
<p>nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dai provvedimenti impugnati;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rita Maria De Donatis, di Andrea Ruggieri Fazzi, di Paola Ruggieri Fazzi e di Vito Ruggieri Fazzi;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi l’avv. Spata per i ricorrenti, l’avv. Sticchi Damiani E., in sostituzione dell’avv. Sticchi Damiani S., e l’avv. Mele, in sostituzione degli avv.ti Portaluri e Millefiori, per i controinteressati;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il provvedimento di proroga gravato non appare inficiato dai vizi formali e sostanziali dedotti;<br />	<br />
Valutato che il differimento del termine di scadenza di un titolo abilitativo già consolidato, a fronte di un edificio completamente realizzato allo stato rustico, non comporta alcun pregiudizio grave ed irreparabile in capo ai ricorrenti;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, non sussistenti i requisiti del “fumus boni iuris” nonché del “periculum in mora”;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza respinge l’istanza cautelare di cui in epigrafe.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2012-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2012-n-235/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.235</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Berardinis Est. SI–BAR S.r.l. unipersonale (Avv. D. Granara) contro il Ministero della Difesa – IX° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di MAGAZZ S.r.l.u. (Avv.ti F. Abeniacar ed A. Carlesi) la mera indicazione della data e dell&#8217;ora di presentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2012-n-235/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2012-n-235/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Berardinis Est.<br /> SI–BAR S.r.l. unipersonale (Avv. D. Granara) contro il Ministero della Difesa – IX° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di MAGAZZ S.r.l.u. (Avv.ti F. Abeniacar ed A. Carlesi)</span></p>
<hr />
<p>la mera indicazione della data e dell&#8217;ora di presentazione dell&#8217;offerta, senza apposizione di alcun timbro nè numero di protocollo da parte della P.A., invalida l&#8217;intera gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Presentazione offerte &#8211; Indicazione della data e dell’ora senza apposizione di alcun timbro nè numero di protocollo – Insufficienza &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In una gara pubblica, la semplice indicazione manuale, apposta a penna sulla busta, della data e dell’ora di presentazione dell’offerta, senza apposizione di alcun timbro nè numero di protocollo, è sprovvista dei formalismi minimi che consentano di ricondurre alla P.A. l’indicazione stessa e, perciò, non può aver alcun valore probatorio. Tale mancanza, che non rende possibile avere alcuna certezza in generale sulla tempistica di presentazione delle offerte e, quindi, sulla loro tempestività, si riverbera necessariamente sull’intera gara invalidandola</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 290 del 2011, proposto dalla	</p>
<p>SI–BAR S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Massimiliano Sitri, rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Granara e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enea Baronti, in Firenze, via Maggio n. 30<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Difesa – IX° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliato presso gli uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>MAGAZZ S.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Michele Capannini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Abeniacar ed Alberto Carlesi e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manuela Aiazzi, in Firenze, via XX Settembre n. 46 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>A) con il ricorso originario</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; dell’atto del Capo del Servizio Amministrativo e Capo Gestione Finanziaria del 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” prot. 19002 del 29 dicembre 2010, ricevuto dall’esponente il 31 dicembre 2010, recante comunicazione di mancata aggiudicazione alla ditta SI–BAR S.r.l. del servizio di collocazione di distributori di snack, bevande calde e fredde all’interno delle caserme Vannucci e Ciro Scianna;<br />	<br />
&#8211; del verbale di valutazione tecnico-economica n. 444 del 29 dicembre 2010, recante aggiudicazione alla ditta MAGAZZ S.r.l.u. del servizio di collocazione di distributori di snack, bevande calde e fredde all’interno delle caserme Vannucci e Ciro Scianna<b	
e per l’annullamento<br />	<br />
&#8211; di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente conseguente e/o comunque connesso in particolare: &#8211; del verbale di valutazione tecnico-economico n. 418 del 13 dicembre 2010; <br />	<br />
&#8211; in parte qua della lettera di invito del 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”, prot. n. 16299 Cod. Id. 5.3. Ind. Class. 6.4.1 dell’11 novembre 2010<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni</p>
<p>B) con i motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2011<br />	<br />
per l’annullamento, <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>(oltre agli atti e provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio)<br />	<br />
&#8211; dell’atto del Capo Servizio Amministrativo del 14 febbraio 2011;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di nomina della Commissione di valutazione delle offerte del 13 dicembre 2010;<br />	<br />
&#8211; dell’atto di richiesta di produzione dell’analisi dei costi, inviato alla MAGAZZ S.r.l.u. in data 14 dicembre 2010<br />	<br />
&#8211; di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso<br />	<br />
per la declaratoria<br />	<br />
dell’inefficacia del contratto stipulato dalla P.A. con la MAGAZZ S.r.l.u. il 30 dicembre 2010<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione del Ministero della Difesa in Persona e della MAGAZZ S.r.l.u.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2011;<br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Viste l’ordinanza n. 394/2011 del 1° aprile 2011, con cui è stata respinta l’istanza di sospensione, nonché l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2552/2011 del 14 giugno 2011, con cui, in accoglimento dell’appello proposto contro la precedente ordinanza ed in riforma della stessa, è stata accolta l’istanza cautelare avanzata in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie conclusive e le memorie di replica della ricorrente e della controinteressata;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2011 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, SI–BAR S.r.l. unipersonale, espone di essere un società operante da anni in Provincia di Livorno nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande.<br />	<br />
In tal veste, la società veniva invitata a concorrere alla ricerca di mercato indetta dal Ministero della Difesa – 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” per la collocazione di distributori di alimenti e bevande all’interno delle caserme “Vannucci” e “Ciro Scianna”, site in Livorno.<br />	<br />
Alla ricerca di mercato venivano invitate, altresì, le ditte Artemidia, Ciaponi Moreno &#038; C., Trade Company S.r.l. e MAGAZZ S.r.l.u..<br />	<br />
In adesione a detto invito, l’esponente presentava la propria offerta, allegando la documentazione richiesta, come da lettera di invito del 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” datata 11 novembre 2010.<br />	<br />
In esito all’esame delle offerte, la Commissione di gara valutava come offerta economicamente più vantaggiosa quella della MAGAZZ S.r.l.u., ritenendo, comunque, opportuno acquisire dalla società stessa un’analisi dei costi, “per meglio valutare la congruità dello sconto offerto”. Con verbale del 29 dicembre 2010 la Commissione, preso atto della documentazione fornita dalla MAGAZZ S.r.l.u. e ritenuti validi i chiarimenti esposti, proponeva l’aggiudicazione del servizio alla predetta società: proposta che veniva approvata e fatta propria dell’Amministrazione, con atto in calce al suindicato verbale.<br />	<br />
Alla ditta esponente veniva successivamente comunicato, con nota prot. n. 19002 del 29 dicembre 2010, ricevuta il 31 dicembre 2010, di non essere risultata aggiudicataria del servizio.<br />	<br />
Avverso i suindicati atti di gara – ed in particolare, la comunicazione di mancata aggiudicazione, il provvedimento di aggiudicazione alla MAGAZZ S.r.l.u., il verbale di valutazione delle offerte e di valutazione dell’analisi dei costi fornita dalla predetta MAGAZZ S.r.l.u., nonché la lettera di invito – è insorta la SI–BAR S.r.l. unipersonale, impugnandoli con il ricorso originario indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.<br />	<br />
A supporto del gravame, la società ha dedotto i seguenti motivi, volti all’aggiudicazione diretta del servizio in favore della società stessa:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglia<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del d.lgs. n. 163/2006, anche in relazione alla violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di pa<br />
&#8211; violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e della lex specialis di gara ed eccesso di<br />
In subordine, a supporto dell’interesse strumentale all’annullamento della gara ed alla conseguente sua ripetizione, la SI–BAR S.r.l.u. ha dedotto le seguenti ulteriori censure:<br />	<br />
&#8211; violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e della lex specialis di gara ed eccesso di<br />
&#8211; violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e della lex specialis di gara ed eccesso di<br />
&#8211; violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e della lex specialis di gara ed eccesso di<br />
&#8211; violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e della lex specialis di gara ed eccesso di<br />
La società ricorrente ha formulato, altresì, domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza degli atti (asseritamente) illegittimi impugnati.<br />	<br />
Con motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2011 la SI–BAR S.r.l.u., oltre a reiterare l’impugnazione dei provvedimenti già gravati con il ricorso originario, ha impugnato i seguenti atti, di cui ha avuto conoscenza per effetto di istanza di accesso agli atti dell’8 febbraio 2011: <br />	<br />
&#8211; l’atto a firma del Capo Servizio Amministrativo prot. nr. 2299/AMM/6.5.2. del 14 febbraio 2011, recante chiarimenti in relazione all’istanza di accesso agli atti;<br />	<br />
&#8211; il provvedimento di nomina della Commissione di gara, del 13 dicembre 2010;<br />	<br />
&#8211; la richiesta, inviata in data 14 dicembre 2010 a mezzo e-mail alla MAGAZZ S.r.l.u., di produrre l’analisi dei costi, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta.<br />	<br />
A supporto del ricorso per motivi aggiunti, con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, la società ha dedotto le seguenti censure aggiuntive, volte all’aggiudicazione diretta del servizio in favore della società stessa<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost., del principio di par condicio tra i concorrenti, della lex specialis di gara, ed eccesso di potere per<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex<br />
In subordine, a supporto dell’interesse strumentale all’annullamento della gara ed alla conseguente sua ripetizione, la SI–BAR S.r.l.u. ha dedotto i seguenti ulteriori motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di par condicio tra i concorrenti, violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ex<br />
La ricorrente ha inoltre reiterato la domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa – IX° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, depositando un rapporto informativo, con documentazione allegata, nonché una memoria difensiva e concludendo per la reiezione del ricorso originario e dei motivi aggiunti, in ragione della infondatezza.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio, altresì, la controinteressata MAGAZZ S.r.l.u., depositando una comparsa di costituzione e risposta ed una memoria e concludendo per la reiezione del ricorso originario e dei motivi aggiunti, previa reiezione dell’istanza cautelare.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 31 marzo 2011 il Collegio, ritenuto, ad un primo esame, insussistente il fumus boni juris, per essere le censure della ricorrente o relative a mere irregolarità o, comunque, superabili, e per l’inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente stessa in ordine alla censura di difetto di motivazione circa il carattere satisfattivo della giustificazioni rese dalla società aggiudicataria per la propria offerta economica, con ordinanza n. 394/2011 ha respinto la domanda incidentale di sospensione. L’ordinanza è stata, peraltro, riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con ordinanza n. 2552/2011 del 14 giugno 2011.<br />	<br />
In vista dell’udienza pubblica, sia la ricorrente, sia la controinteressata hanno depositato memoria e memoria di replica.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti della gara recante aggiudicazione alla SI–BAR S.r.l. del servizio di collocazione di distributori di snack, bevande calde e fredde all’interno delle caserme Vannucci e Ciro Scianna, in Livorno.<br />	<br />
Il Collegio ritiene di dover dare la precedenza, per ragioni di ordine logico, alle censure miranti alla ripetizione della gara ed in particolare alla censura, dedotta con il quinto motivo aggiunto, avente ad oggetto la mancata attestazione, con firma ed apposito timbro, della data e dell’ora di presentazione dell’offerta da parte dell’aggiudicataria MAGAZZ S.r.l.u.. Ciò, alla luce della nota a firma del Capo Servizio Amministrativo del 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” del 14 febbraio 2011, prot. n. 2299/AMM/6.5.2, lì dove si afferma che la consegna dell’offerta è avvenuta a mano, come del resto anche per le altre ditte partecipanti (ivi compresa la ricorrente), con apposizione di ora e data della consegna direttamente sulla busta e che, perciò, non è stata né prevista, né richiesta dalle offerenti, una ricevuta di protocollo. Detta affermazione, non contestata né dalla ricorrente, né dalla controinteressata (che anzi l’ha sostanzialmente confermata in sede di memoria conclusiva) e ribadita anche dalla difesa erariale, sta ad indicare una decisiva carenza nella gara di cui si discute, non essendo stato previsto in questa un sistema di accertamento di data ed ora della presentazione delle offerte tale da consentire di verificare in modo adeguato e soddisfacente la tempestività delle offerte stesse. <br />	<br />
In proposito il Collegio concorda con le censure della ricorrente, in particolare lì dove quest’ultima lamenta come la semplice indicazione manuale, apposta a penna sulla busta, della data e dell’ora di presentazione dell’offerta è sprovvista dei formalismi minimi che consentano di ricondurre alla P.A. l’indicazione stessa e, perciò, non può aver alcun valore probatorio. Un tale metodo di attestazione, del tutto insoddisfacente, risulta adottato in via generale dalla P.A., in palese violazione della lettera di invito, la quale prescriveva, al punto 6, che la presentazione dell’offerta, possibile anche a mezzo di raccomandata a/r, potesse avvenire mediante consegna a mano, con rilascio di apposita ricevuta. Del resto, la necessità di una ricevuta in caso di consegna a mano, al fine di garantire, anche sotto il profilo della prova della tempestività della presentazione dell’offerta, la par condicio competitorum, si desume dal fatto che una ricevuta simile sarebbe stata rilasciata nel caso di invio a mezzo posta, stante la prescrizione della lettera di invito che, come detto, imponeva in tale ipotesi l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, il fatto che un metodo del tutto insoddisfacente ed inadeguato di attestazione della data ed ora di presentazione delle offerte sia stato adottato in via generale dalla P.A. nella procedura in esame, porta a ritenere che l’unico interesse che la ricorrente può legittimamente vantare, nel presente contenzioso, è quello – strumentale – alla ripetizione della gara e non certo quello (principale) a conseguire l’aggiudicazione del servizio in luogo della società aggiudicataria, poiché, a causa della riferita violazione della lettera di invito, non si può aver alcuna certezza in generale sulla tempistica di presentazione delle offerte e, quindi, sulla loro tempestività. Il descritto interesse strumentale è, peraltro, idoneo a radicare l’interesse della SI–BAR S.r.l.u. alla decisione del ricorso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 settembre 2010, n. 32375). <br />	<br />
In altre parole, la censura in esame è fondata e va accolta, ma, ad avviso del Collegio, trattandosi di censura pregiudiziale sul piano logico rispetto a tutte le altre, il suo accoglimento preclude l’analisi di tutte le altre doglianze (ed in specie di quelle volte a far ottenere alla ricorrente l’aggiudicazione della gara in luogo della MAGAZZ S.r.l.u.), che devono, perciò, ritenersi assorbite. Per l’effetto, in accoglimento del ricorso, devono essere annullati gli atti di gara, ai fini della ripetizione di questa, mentre non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno (ed in specie di quello relativo alle utilità ritraibili, per la ricorrente, dall’aggiudicazione della gara).<br />	<br />
A precisazione di quanto appena illustrato, si sottolinea che la prevalenza della domanda proposta in via subordinata dalla ricorrente, rispetto a quella proposta in via principale (che aveva ad oggetto l’esclusione della MAGAZZ S.r.l.u. e l’aggiudicazione del servizio alla SI-BAR S.r.l. unipersonale, previa declaratoria dell’inefficacia del contratto concluso dalla P.A. con la stessa MAGAZZ S.r.l.u.) comporta la pronuncia, da parte di questo Collegio, dell’annullamento dell’aggiudicazione, con le relative conseguenze sul piano della inefficacia del contratto stipulato: inefficacia che, però, proprio perché richiesta soltanto con la domanda principale (non accoglibile) e non con quella subordinata, nel quadro del principio della domanda non può formare oggetto di pronuncia da parte del Collegio stesso.<br />	<br />
Per quanto concerne, poi, la domanda di risarcimento dei danni, escluso quello in forma specifica, perché legato alla già riferita reiezione della domanda principale, in favore dell’accoglimento della pretesa alla ripetizione della gara, si osserva che siffatta ripetizione comporta, altresì, l’esclusione del risarcimento per perdita di chances. Quanto poi alle altre voci di risarcimento per equivalente, il ricorso ed i motivi aggiunti difettano di supporto probatorio sul punto, sia perché, con riferimento al danno emergente, la tipologia di gara e le modalità di consegna delle offerte sembrano escludere la configurabilità di danni attinenti alle spese di redazione del progetto o di spedizione dell’offerta (danni che, in ogni caso, non risultano adeguatamente comprovati), sia perché, con riferimento al lucro cessante, non è configurabile – si ripete – una danno per la perdita delle utilità che l’odierna ricorrente avrebbe potuto ottenere dall’aggiudicazione.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
a) ACCOGLIE la domanda di annullamento e per l’effetto annulla gli atti impugnati ai fini della ripetizione della gara;<br />	<br />
b) RESPINGE la domanda di risarcimento del danno;<br />	<br />
c) CONDANNA l’Amministrazione resistente e la controinteressata, indivisamente, al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2012-n-235/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2012 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-1-2012-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-1-2012-n-235/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-1-2012-n-235/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2012 n.235</a></p>
<p>Calogero Ferlisi, Pres.; Maria Stella Boscarino, Est. A.T.O. Ragusa Ambiente Spa in liquidazione (Avv. Maria Grazia Gagliano) c. Comune di Ragusa (Avv. Sergio Boncoraglio) Rifiuti – Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione – Eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente – Ordinanze contingibili e urgenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-1-2012-n-235/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2012 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-1-2012-n-235/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2012 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Calogero Ferlisi, Pres.; Maria Stella Boscarino, Est.<br /> A.T.O. Ragusa Ambiente Spa in liquidazione (Avv. Maria Grazia Gagliano) c. Comune di Ragusa (Avv. Sergio Boncoraglio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti – Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione – Eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente – Ordinanze contingibili e urgenti – Art. 191 d.lgs. n. 152/2006 – Omessa assunzione dei pareri ex art. 191, comma 3 – Illegittimità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il d.lg. n. 152 del 2006 prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti, quali quelle del caso di specie, siano adottate &#8220;su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali&#8221; (art. 191), risultandone così pertanto illegittima l&#8217;ordinanza assunta senza i predetti specifici pareri (in terminis, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 luglio 2009 , n. 3732 e sez. V, 31 gennaio 2007 , n. 803).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 204 del 2011, proposto da: </p>
<p>A.T.O. Ragusa Ambiente Spa in liquidazione, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sebastiano Sallemi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Grazia Gagliano in Catania, via G.B. Grassi, 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Ragusa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Boncoraglio, con domicilio ex lege presso la Segretaria di questo T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n°1594/ROS del 16.11.2010 &#8211; nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguenziale- con la quale il Comune di Ragusa ha vietato “all’A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a. e comunque alla ditta che attualmente gestisce la discarica di c/da Cava dei Modicani per conto dell’ATO Ragusa Ambiente, ATI Costruzioni Costanzo s.r.l. –SE.AP. srl con sede in via A.Mancini n°3-95036 Randazzo (CT), di effettuare presso la discarica di Cava dei Modicani lo smaltimento dei r.s.u. provenienti dai Comuni diversi da Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Ragusa” .</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ragusa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo del giudizio, proposto dai componenti del collegio sindacale di A.T.O. Ragusa Ambiente Spa in liquidazione, notificato il 14 gennaio 2011 e depositato il successivo 21 gennaio, parte ricorrente premette che con ordinanza n.223 del 24 marzo 2010 il Comune di Ragusa vietava alla ricorrente stessa di effettuare presso la discarica di Cava dei Modicani (sita nel territorio della provincia di Ragusa ed esercitata, per conto di A.T.O. Ragusa Ambiente, dalla ATI Costruzioni Costanzo s.r.l. –SE.AP. srl) lo smaltimento dei r.s.u. provenienti da Comuni diversi da Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Ragusa.<br />	<br />
Avendo il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ritenuto illegittima detta ordinanza, giusto atto del 30 marzo 2010, il comune di Ragusa ne sospendeva l&#8217;esecutività; in vista della cessazione di tale sospensione, di seguito, parte ricorrente deliberava la non utilizzabilità da parte dei comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo della discarica in questione, disponendo l&#8217;utilizzo di altre discarica sita fuori dalla provincia di Ragusa.<br />	<br />
In data 19 ottobre 2010, facendo seguito ad espressa richiesta del comune di Ragusa, il collegio dei liquidatori dell’ATO Ragusa ambiente disponeva il trasferimento temporaneo in capo al comune stesso della discarica di Cava dei Modicani.<br />	<br />
Ma , successivamente, a seguito di contestazione da parte dei comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo del divieto di utilizzo della discarica di Cava dei Modicani, parte ricorrente, con deliberazione del 30 novembre 2010, revocava la precedente deliberazione del 19 ottobre 2010 relativa al trasferimento temporaneo della titolarità della discarica di Cava dei Modicani in capo al comune di Ragusa.<br />	<br />
Nelle more, tuttavia, con ordinanza n°1594/ROS del 16.11.2010 il Comune di Ragusa vietava all’A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.a. di effettuare presso la discarica di Cava dei Modicani lo smaltimento dei r.s.u. provenienti dai Comuni diversi da Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Ragusa.<br />	<br />
Poste le superiori premesse in punto di fatto, parte ricorrente avversa detto provvedimento affidando il ricorso ad unica, articolata, censura di “violazione degli artt.50 e 54 T.U.E.L. &#8211; violazione D. Lgs n°152/2006 e sue modifiche ed integrazioni- violazione D. Lgs n°36/2003 e sue modifiche ed integrazioni- incompetenza ed eccesso di potere, violazione ex art. 29 d.lgs. n°104/2010”; la censura presenta tre differenti profili, volti ad evidenziare i seguenti vizi di illegittimità:<br />	<br />
con il primo motivo la ricorrente sostiene l&#8217;incompetenza in capo al comune di Ragusa, adducendo che quest&#8217;ultimo, al momento dell&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza in questione, non aveva la titolarità della discarica, della quale, quindi, non poteva disporre. In ogni caso, la competenza a disporre l&#8217;utilizzo della discarica farebbe capo al presidente della provincia.<br />	<br />
Con il secondo motivo di ricorso si sostiene la carenza dei presupposti previsti dall&#8217;articolo 54, T.U. EE.LL., al fine di adottare ordinanze contingibili ed urgenti; in particolare, la dedotta sofferenza ambientale indicata nella motivazione dell&#8217;atto in questione non determinerebbe una situazione di emergenza o grave pericolo.<br />	<br />
Con il terzo motivo si sostiene la violazione, sotto altro profilo, dell&#8217;articolo 54, T.U. EE.LL., in relazione all&#8217;articolo 191 del D.L.vo 152/2006 per non essere stato assunto alcun parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il comune di Ragusa, sollevando in via preliminare eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai comuni controinteressati nonché di difetto di capacità processuale dei componenti del collegio sindacale dell’ATO, e, nel merito, difendendo la correttezza del provvedimento impugnato, radicato nell&#8217;esigenza di ritardare l&#8217;esaurimento della potenzialità della discarica di ricevere i rifiuti, limitando l&#8217;accesso ai soli comuni di Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Ragusa.<br />	<br />
Con ordinanza n.197/2011 questa Sezione rigettava la domanda di sospensione degli atti impugnati ritenendo determinante il profilo della carenza di legittimazione eccepito dal comune di Ragusa.<br />	<br />
Ma il C.G.A. per la Regione Siciliana, adito in appello da ATO Ragusa Ambiente, con ordinanza n.410/2011 riformava la pronuncia in primo grado di questa Sezione.<br />	<br />
Parte ricorrente, con produzione documentale e memoria, ha controdedotto alle eccezioni in rito e in merito sollevate dal comune ed ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Infine, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. Preliminarmente il Collegio prende in esame le eccezioni in rito sollevate dal comune di Ragusa, ma le ravvisa infondate.<br />	<br />
Quanto alla dedotta inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai comuni controinteressati, il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione, alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, essendo l&#8217;ordinanza contingibile ed urgente provvedimento per sua natura finalizzato alla tutela di interessi generali o diffusi e comunque superindividuali ed impersonali, è da escludere che nel caso di ricorso proposto per il suo annullamento siano configurabili soggetti controinteressati nei confronti dei quali occorra a pena di inammissibilità instaurare il contraddittorio; e ciò anche nell&#8217;ipotesi in cui la testuale menzione nel preambolo dell&#8217;impugnato provvedimento di soggetti nominativamente indicati renda palese che costoro sono titolari di un interesse di fatto, atteso che quest&#8217;ultimo potrebbe al più legittimare un intervento ad opponendum ma non conferisce la qualità di controinteressato in senso tecnico spettando essa non a chiunque riceva, in senso lato, un beneficio dal provvedimento, ma solo al soggetto il cui soddisfacimento costituisca la funzione tipica e legale dell&#8217;atto (in termini: T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 04 marzo 2009 , n. 70; cfr. anche Consiglio Stato , sez. V, 06 giugno 2006 , n. 3356).<br />	<br />
II. Quanto all&#8217;eccezione di difetto di capacità processuale dei componenti del collegio sindacale dell’ATO ricorrente, il collegio ritiene di adeguarsi all&#8217;orientamento desumibile dall’ordinanza n.410/2011 del C.G.A. per la Regione Siciliana, il quale, adito in appello da ATO Ragusa Ambiente, ha riformato la pronuncia in primo grado di questa Sezione n.197/2011.<br />	<br />
Poiché il rigetto della domanda di sospensione era motivato dall&#8217;accoglimento dell&#8217;eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal comune di Ragusa, evidentemente, al fine di addivenire alla riforma dell&#8217;ordinanza di primo grado, il C.G.A ha favorevolmente deliberato la sussistenza e la prova della legittimazione.<br />	<br />
Ebbene, come detto, il collegio ritiene di aderire a tale orientamento sulla scorta delle considerazioni che seguono.<br />	<br />
Parte ricorrente ha prodotto (in allegato al ricorso introduttivo), tra l&#8217;altro, copia del verbale numero 11 del 30 novembre 2010, ove il Rag. Salvatore Linguanti, il dottor Giuseppe Zacco ed il Dott. Nunzio Scribano, che ivi risultano presenti, figurano, rispettivamente, quali presidente e componenti del collegio sindacale; lo stesso comune di Ragusa ha prodotto il verbale di assemblea della SPA ATO Ragusa Ambiente del 1º febbraio 2011, avanti al notaio Giovanna Falco di Ragusa, ove viene dato atto che il collegio sindacale, nella persona dei predetti signori Linguanti, Zacco e Scribano, per effetto delle dimissioni dei liquidatori dal giorno 11 dicembre 2010, “ a partire da tale data, ai sensi dell&#8217;articolo 2386 c.c., svolge le funzioni di organo amministrativo, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione”.<br />	<br />
Quindi, nonostante l’ ATO Ragusa Ambiente ricorrente non abbia , neppure ai fini dell&#8217;udienza di merito, prodotto in giudizio l&#8217;originario atto di nomina del collegio sindacale nonché lo statuto, può ritenersi in ogni caso accertato che le persone fisiche che hanno rilasciato la procura per il ricorso in epigrafe (Salvatore Linguanti, Giuseppe Zacco e Nunzio Scribano) erano effettivamente il presidente ed i componenti del collegio sindacale, e posto che il comune di Ragusa risulta presente in occasione della seduta dell’assemblea della SPA ATO Ragusa Ambiente del 1º febbraio 2011, ove il collegio sindacale risulta investito della legale rappresentanza per effetto delle dimissioni dei liquidatori, ebbene, il comune avrebbe dovuto contestare in maniera puntuale e specifica, non generica, la capacità processuale.<br />	<br />
In altri termini, pur non risultando puntualmente e doverosamente comprovati i poteri mediante la produzione integrale dello statuto (depositato solo in stralcio dal comune) e dell&#8217;atto di nomina del collegio sindacale, ciò che ordinariamente avrebbe potuto condurre ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso, nello specifico caso, a ben vedere, deve pervenirsi a diversa decisione, risultando provato, dagli atti acquisiti al fascicolo processuale, che i signori Salvatore Linguanti, Giuseppe Zacco e Nunzio Scribano erano, rispettivamente, presidente e componenti del collegio sindacale sia in data anteriore che in data posteriore alla proposizione del ricorso; e che, per specifica ammissione in sede di assemblea, per effetto delle dimissioni dei liquidatori dal giorno 11 dicembre 2010, il collegio sindacale “ a partire da tale data, ai sensi dell&#8217;articolo 2386 c.c., svolge le funzioni di organo amministrativo, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione”.<br />	<br />
Ciò detto, una volta che la nomina si desume dalla documentazione agli atti del giudizio, il comune non poteva limitarsi ad una generica contestazione della legittimazione, ma era tenuto a svolgere puntuali rilievi, specificando per quali ragioni il collegio sindacale (o alcuno dei suoi componenti) non avesse mai posseduto, ovvero avesse in un secondo momento perduto, la legittimazione.<br />	<br />
In sostanza, l&#8217;eccezione va disattesa in quanto, in presenza di un consistente principio di prova circa la legittimazione processuale, i fatti alla base della predetta eccezione avrebbero dovuto essere puntualmente provati da chi (il comune di Ragusa) aveva interesse ad eccepirli.<br />	<br />
Pertanto, trova applicazione il principio, assolutamente pacifico, secondo il quale, ai fini della proposizione di ricorsi da parte delle persone giuridiche private, il rappresentante legale ha piena capacità di compiere tutti gli atti, anche processuali, che rientrano all&#8217;oggetto sociale.<br />	<br />
E d’altra parte, l&#8217;art. 2386 c.c. assegna al collegio dei sindaci sia il compito di convocare d&#8217;urgenza l&#8217;assemblea, per la nomina del nuovo amministratore unico, sia quello di svolgere, nelle more, compiti di ordinaria amministrazione; la gestione comporta l’esercizio dei poteri connessi, ivi incluso quello che comporta la legittimazione ad impugnare un atto amministrativo lesivo quale l’ordinanza in questione .<br />	<br />
Al riguardo, appaiono condivisibili le argomentazioni svolte in memoria da parte ricorrente, laddove osserva che occorre tener conto da una parte del carattere d’urgenza (e di eccezionalità) sotteso all’ordinanza contingibile ed urgente da opporre, dall’altra della perentorietà dei termini processuali di impugnazione, che non avrebbero di certo consentito di attendere per agire la costituzione del nuovo Collegio dei Liquidatori.<br />	<br />
Infine, il Collegio dei Liquidatori successivamente costituito risulta avere, in data 04.03.2011, ratificato e fatto proprio l’operato del Collegio Sindacale, come documentato dalla ricorrente .<br />	<br />
Pertanto l’eccezione dev’essere respinta.<br />	<br />
III. Il primo motivo di ricorso, con il quale l’ATO ricorrente sostiene che il comune di Ragusa, al momento dell&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza in questione, non aveva la titolarità della discarica, della quale, quindi, non poteva disporre, è infondato in punto di fatto: il trasferimento temporaneo in capo al comune di Ragusa della discarica di Cava dei Modicani è avvenuto in data 19 ottobre 2010; tale trasferimento risulta revocato con deliberazione del 30 novembre 2010.<br />	<br />
È pertanto evidente che, essendo stata l’ordinanza n°1594/ROS adottata in data 16.11.2010, e cioè anteriormente alla revoca del trasferimento temporaneo, l&#8217;operato del Comune di Ragusa sfugge al dedotto profilo di illegittimità.<br />	<br />
Nemmeno il profilo sviluppato da parte ricorrente circa la competenza esclusiva in capo al Presidente della Provincia è fondato, in quanto il Comune ha esercitato, per ragioni contingibili ed urgenti, il potere di ordinanza di cui all’art. 191 del decreto legislativo n.152/2006 (richiamato dall&#8217;articolo 4 della legge regionale 8-4-2010 n. 9), potere riconosciuto, tra gli altri, al Sindaco, nell&#8217;ambito della propria competenza, come verrà meglio chiarito <i>infra</i>.<br />	<br />
IV. Il ricorso risulta tuttavia fondato sotto altro profilo.<br />	<br />
L&#8217;atto impugnato consiste in una ordinanza contingibile ed urgente adottata dal comune di Ragusa al fine di ovviare ad una presunta emergenza ambientale suscettibile di derivare dall&#8217;anticipato esaurimento delle potenzialità della discarica di ricevere i rifiuti per effetto del conferimento da parte di altri comuni dell&#8217;ambito territoriale provinciale.<br />	<br />
Ora, un’analoga ordinanza, adottata il 17 marzo 2010, era stata ritenuta illegittima da parte del dirigente del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti il quale, con relazione del 30 marzo 2010, ne aveva evidenziato numerose illegittimità, chiedendone il ritiro in autotutela.<br />	<br />
Tra i vari profili, il Dirigente aveva contestato all’Amm.ne comunale che le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di gestione integrata dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali possono essere adottate solo dopo apposita relazione della competente autorità tecnico o tecnico sanitaria locale, vale a dire la competente ASP provinciale ovvero la competente provincia regionale.<br />	<br />
Il rilievo in questione non risulta in alcun modo superato in sede di adozione dell&#8217;ordinanza impugnata con il ricorso in epigrafe, che consiste nella sostanziale riproposizione del precedente provvedimento.<br />	<br />
Ora, lo stesso comune di Ragusa argomenta che il potere che si è inteso esercitare discende dall&#8217;articolo 4, comma 2, lettera g), della legge regionale 8-4-2010 n. 9 (relativa alla gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), che attribuisce ai comuni la competenza ad adottare disposizioni per la tutela igienico sanitaria nella gestione dei rifiuti, e dal successivo comma 4, il quale prevede che il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo n.152/2006 nell&#8217;ambito del territorio comunale.<br />	<br />
Ebbene, l’art.191 (rubricato “<i>Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi</i>.”) stabilisce –tra l‘altro- quanto segue:<br />	<br />
“1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, ………….., qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell&#8217;ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all&#8217;autorità d&#8217;ambito di cui all&#8217;articolo 201 entro tre giorni dall&#8217;emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.<br />	<br />
“2. omissis.<br />	<br />
“3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”.<br />	<br />
Ciò posto, risulta, effettivamente, sussistente il vizio, dedotto dall’ATO ricorrente, di violazione della citata normativa, non rinvenendosi, anteriormente all’adozione dell’atto impugnato, la necessaria previa relazione tecnico sanitaria, indispensabile presupposto ai fini dell&#8217;adozione delle ordinanze in questione.<br />	<br />
Al riguardo, la Giurisprudenza ha affermato che il d.lg. n. 152 del 2006 prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti in questione sono adottate &#8220;su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali&#8221; (art. 191), e che pertanto è illegittima l&#8217;ordinanza assunta senza i predetti specifici pareri (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 luglio 2009 , n. 3732 e sez. V, 31 gennaio 2007 , n. 803). <br />	<br />
Ebbene, nel caso in questione nell&#8217;ordinanza sindacale manca la menzione circa la previa espressione ed acquisizione del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali del divieto ad una parte dei comuni di utilizzo della discarica.<br />	<br />
Detto profilo di illegittimità è sufficiente a condurre all&#8217;accoglimento del ricorso ed all&#8217;annullamento dell’ ordinanza impugnata, previo assorbimento delle ulteriori censure, al cui esame parte ricorrente non mantiene alcun interesse.<br />	<br />
Il collegio ritiene di disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese avuto riguardo, da un canto, alla parziale novità della questione, e, sotto altro profilo, valorizzando l’esito della fase cautelare in primo grado, determinato (anche) dalla carenza documentale di cui in narrativa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere<br />	<br />
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/01/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-1-2012-n-235/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2012 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-235/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-235/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.235</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente; G. Manca &#8211; Estensore D. M. (avv. A. Ibba) c/ il Ministero della Difesa (Avv. Distr. St) sulle condizioni per il riconoscimento dell&#8217;indennità per servizi esterni al personale della Polizia di Stato Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità – Personale delle Forze di polizia &#8211; Indennità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-235/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-235/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente; G. Manca &#8211; Estensore<br />  D. M. (avv. A. Ibba) c/ il Ministero della Difesa (Avv. Distr. St)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per il riconoscimento dell&#8217;indennità per servizi esterni al personale della Polizia di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità – Personale delle Forze di polizia &#8211; Indennità per servizi esterni – Spettanza – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le disposizioni di cui all’art. 42, del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 (recante “Recepimento dell&#8217;accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”) riconoscono una indennità giornaliera al personale impiegato nei servizi esterni, per tali dovendosi intendere quei servizi che debbono essere svolti all&#8217;esterno del reparto di appartenenza in una situazione di particolare disagio fisico consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni; di conseguenza, non è riconducibile alla previsione normativa di cui all&#8217;art. 12, d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, l&#8217;ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici dell&#8217; unità di appartenenza, ma presso altri uffici, non sussistendo in tale ipotesi l&#8217; esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poiché esposto a particolari fattori di rischio ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 986 del 2002, proposto da<br />	<br />
<b> D. M.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Ibba, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cagliari, via Farina n. 44; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>il Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del diritto del ricorrente alla percezione del’indennità di servizio esterno a partire dal 1° novembre 1995 e sino a tutt’oggi, con conseguente condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione dell’indennità anzidetta nella misura spettante e maggiorata degli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria sino al soddisfo del credito;	</p>
<p align=center>nonché, per l’annullamento	</p>
<p>ove occorra, della nota del Comando Regione Carabinieri Sardegna datata 8 maggio 2002, prot. n. 603/58-53-6, recante il diniego di corrispondere detta indennità.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Con il ricorso in esame, notificato il 16 luglio 2002, il ricorrente – all’epoca in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari addetto alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Cagliari – chiede il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità per servizi esterni di cui al DPR 31 luglio 1995, n. 395 e al DPR 16 marzo 1999, n. 254.<br />	<br />
2. – Le domande giudiziali in epigrafe sono sorrette dai seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 12 del DPR n. 147/1990, dell’art. 9 del DPR 31 luglio 1995, n. 395, e dell’art. 50 del DPR 16 marzo 1999, n. 254;<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per carenza di motivazione, con riferimento alla nota Comando Regione Carabinieri Sardegna, datata 8 maggio 2002, contenente il diniego di corresponsione della suddetta indennità.<br />	<br />
3. – Si è costituita l’amministrazione della Difesa, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
4. – All’udienza del 16 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
5. -. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
5.1. &#8211; Secondo le disposizioni di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 395/1995 (recante “Recepimento dell&#8217;accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”) al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposta una indennità giornaliera. La giurisprudenza formatasi in sede di interpretazione della disposizione riportata, nell’elaborare il significato del riferimento ai “servizi esterni”, ha costantemente ritenuto di doverlo limitare ai servizi che debbano essere svolti “all&#8217;esterno del reparto di appartenenza (…) in una situazione di particolare disagio fisico” (TAR Lazio, sez. II, 2 luglio 2009, n. 6421). L’indennità in questione è, infatti, finalizzata alla retribuzione di particolari condizioni di disagio in cui si svolgono determinate tipologie di servizi “consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni; di conseguenza, non è riconducibile alla previsione normativa di cui all&#8217;art. 12, d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 l&#8217;ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici dell&#8217; unità di appartenenza, ma presso altri uffici, non sussistendo in tale ipotesi l&#8217; esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poiché esposto a particolari fattori di rischio ambientale” (TAR Piemonte, sez. I, 10 ottobre 2008, n. 2551). Orientamento che trova conferma anche nella giurisprudenza del giudice d’appello (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 592; Consiglio di. Giust. Amm. Sic., 02 marzo 2007, n. 118). <br />	<br />
5.2. &#8211; Applicando i principi esposti al caso di specie, dalla narrazione del ricorrente risulta che il servizio per il quale si pretende la corresponsione della predetta indennità è stato effettuato presso i locali della Procura della Repubblica del tribunale Militare di Cagliari. Tuttavia, la circostanza che si tratti di una sede esterna a quella del Comando di appartenenza non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di una condizione di disagio, come sopra definita. Né è comunque dimostrato, da parte ricorrente, lo svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, per incarico della Procura Militare, con modalità che possano ricondursi ai requisiti normativi richiesti per il riconoscimento dell’indennità in questione, ossia all’esterno per l’intera durata del servizio.<br />	<br />
5.3. – Le dedotte censure non possono, pertanto, essere condivise e il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
6. &#8211; La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza, nei termini precisati in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione prima, pronunciando definitivamente, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore del Ministero della Difesa, liquidate in euro 2.000,00 (duemila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/03/2010<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-3-2010-n-235/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2010 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.235</a></p>
<p>Pres. Amirante – Red. Cassese 1- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Accertamento del danno e riscossione della somma dovuta per equivalente – Criteri per l’attività istruttoria – Decreto del Ministro dell’ambiente &#8211; Art. 299, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. &#8211; Infondatezza 2- Ambiente e territorio –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amirante – Red. Cassese</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Accertamento del danno e riscossione della somma dovuta per equivalente – Criteri per l’attività istruttoria – Decreto del Ministro dell’ambiente &#8211; Art. 299, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. &#8211; Infondatezza<br />
2- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Prevenzione e ripristino &#8211; Artt. 304, comma 3, 305, comma 2 e 306, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. &#8211; Infondatezza<br />
3- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Misure di ripristino – Determinazione – Competenza ministeriale &#8211; Art. 306, commi 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. – Infondatezza	</p>
<p>4- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente – Art. 311 del D.lgs. n. 152/2006 – Legittimazione ad agire del Ministro dell’ambiente – Contrasto con art. 118. Cost. &#8211; q.l.c. – Inammissibilità	</p>
<p>5- Ambiente e territorio – Danno ambientale – Ripristino ambientale &#8211; Ordinanza ingiunzione del Ministro dell’ambiente – Artt. 312 e 313 del D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. &#8211; Infondatezza</span></span></span></span></span></p>
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<p>1- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 299, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 (che attribuisce ad un decreto del Ministro dell’ambiente la determinazione  dei criteri per le attività istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente monetario) per violazione dell’art. 117 Cost. e del principio di leale collaborazione. Infatti, la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni in materie di propria competenza, che riguardano l’utilizzazione del bene ambiente e, quindi, altri interessi. Pertanto, la ricostruzione del rapporto tra i due ordini di potestà legislative in termini di prevalenza della disciplina ambientale statale non consente di ravvisare una interferenza tra competenze, che invece costituisce il presupposto dell’applicazione del principio di leale collaborazione.	</p>
<p>2- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, comma 3, 305, comma 2 e 306, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 (i quali disciplinano l’azione amministrativa di prevenzione e ripristino del danno ambientale attribuendo all’amministrazione statale il potere di richiedere informazioni all’operatore, di ordinargli specifiche misure di prevenzione o ripristino, nonché di assumere direttamente tali misure) per violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. Da un lato, infatti, la prevalenza della disciplina ambientale statale non consente di ravvisare una interferenza tra competenze; dall’altro lato, la scelta di attribuire all&#8217;amministrazione statale le funzioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell&#8217;esigenza di assicurare che l&#8217;esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato ambito territoriale.	</p>
<p>3- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 306, commi 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 152/2006 (là dove attribuisce all’amministrazione statale la determinazione delle misure di ripristino ambientale) per violazione dell’art. 117 Cost. e dei principi di sussidiarietà e differenziazione dettati dall’art. 118 Cost. In materia di tutela ambientale, infatti, non può sussistere alcuna interferenza tra la competenza esclusiva statale e le ulteriori competenze regionali, mentre la scelta di attribuire all&#8217;amministrazione statale le funzioni amministrative relative al ripristino ambientale trova una ragionevole giustificazione nell&#8217;esigenza di assicurare che lo svolgimento di esse risponda a criteri di uniformità e unitarietà.	</p>
<p>4- E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311 del D.lgs. n. 152/2006 (che disciplina l’azione risarcitoria per danno ambientale in forma specifica e per equivalente patrimoniale e configura la legittimazione ad agire del Ministro dell’ambiente) per violazione dell’art. 118 Cost. L’invocato parametro costituzionale, infatti, regola il riparto della funzione amministrativa fra i diversi livelli di governo, mentre la legittimazione ad agire in sede giurisdizionale, da un lato, non costituisce una funzione amministrativa e, dall&#8217;altro lato, non risponde alla logica del riparto, dal momento che il riconoscimento della legittimazione dello Stato non esclude quella delle Regioni, e viceversa.	</p>
<p>5- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 312 e 313 del D.lgs. n. 152/2006 (nella parte in cui non prevedono alcun coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di emanazione dell’ordinanza ministeriale che ingiunge il ripristino ambientale) per violazione dell’art. 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. In tema di danno ambientale, infatti, non è rinvenibile alcuna interferenza fra competenze legislative che imponga l&#8217;applicazione principio di leale collaborazione. Inoltre, la scelta legislativa di attribuire all&#8217;amministrazione statale, anziché alle diverse amministrazioni regionali, il potere di adottare l&#8217;ordinanza che ingiunge il risarcimento al responsabile del danno ambientale, trova una ragionevole giustificazione nell&#8217;esigenza di assicurare che tale speciale potere amministrativo venga esercitato secondo criteri di uniformità e unitarietà.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.235</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Napolitano sulla sindacabilità delle dichiarazioni rese dal presidente di Regione Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni Consiglio regionale &#8211; Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni &#8211; Citazione in giudizio del consigliere, Presidente della Regione Veneto davanti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Napolitano</span></p>
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<p>sulla sindacabilità delle dichiarazioni rese dal presidente di Regione</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni Consiglio regionale &#8211; Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni &#8211; Citazione in giudizio del consigliere, Presidente della Regione Veneto davanti al Tribunale di Padova per il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad asserita diffamazione &#8211; Sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del Presidente della Regione (espressione del &#8220;potere di esternazione&#8221;) e l&#8217;attività di indirizzo e controllo politico allo stesso attribuita dalla Costituzione &#8211; Conflitto di attribuzione tra enti promosso con ricorso della Regione Veneto &#8211; Asserita violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione &#8211; Inammissibilità del ricorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ Inammissibile il ricorso col quale la Regione ha sollevato conflitto in relazione alla pendenza, di fronte al Tribunale ordinario di Padova, di un giudizio civile nel quale il Presidente della Regione Veneto, dott. Giancarlo Galan, è stato convenuto per essere condannato al risarcimento del danno derivante da talune sue dichiarazioni rese nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla insindacabilità del presidente di Regione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco			BILE		Presidente; &#8211; Giovanni Maria	FLICK		  Giudice; &#8211; Francesco 		AMIRANTE		  Giudice;- Ugo				DE SIERVO		  Giudice;- Paolo			MADDALENA		  Giudice;- Alfio			FINOCCHIARO	  Giudice;- Alfonso			QUARANTA		  Giudice;- Franco			GALLO			  Giudice;- Luigi 			MAZZELLA		  Giudice;- Gaetano			SILVESTRI		Giudice; &#8211; Sabino			CASSESE		  Giudice;- Maria Rita		SAULLE		  Giudice;- Giuseppe			TESAURO		  Giudice;- Paolo Maria		NAPOLITANO		  Giudice;																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito degli atti adottati dal Tribunale di Padova nel procedimento civile pendente tra il prof. Germano Grassivaro e il dott. Giancarlo Galan, Presidente della Regione Veneto, avente ad oggetto l&#8217;accertamento della responsabilità civile del dott. Galan quale autore delle dichiarazioni rese nel corso della 11ª seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto del 30 ottobre 1995, promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 3 febbraio 2006 e il 23 febbraio 2007, depositato in cancelleria l&#8217;8 febbraio 2006 e il 1° marzo 2007, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2006.<br />
    Udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 maggio 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;<br />
    uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – La Regione Veneto, con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 2006 e al Tribunale di Padova in data 23 febbraio 2007, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato con riguardo al giudizio civile, pendente di fronte al Tribunale di Padova, relativo alla pretesa risarcitoria avanzata dal prof. Germano Grassivaro nei confronti del dott. Giancarlo Galan, Presidente della Regione Veneto, in relazione a talune dichiarazioni, ritenute dall&#8217;attore lesive del suo onore e della sua reputazione, rese dal convenuto nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto.</p>
<p>    1.1. – In fatto la ricorrente premette che:<br />
    durante la seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto del 30 ottobre 1995, nel corso della quale si doveva deliberare in merito all&#8217;affidamento di taluni incarichi di direzione di alcune strutture amministrative regionali, un consigliere regionale, rilevato che nella edizione di quel giorno di un diffuso quotidiano locale era stata pubblicata una intervista resa dal prof. Germano Grassivaro estremamente critica in ordine alla individuazione del destinatario di uno degli incarichi in questione, aveva chiesto alla Giunta chiarimenti;<br />
    intervenendo nel dibattito consiliare per rendere i richiesti chiarimenti, il Presidente della Regione, dott. Galan, aveva esposto le ragioni, di carattere personale, che, a suo dire, avevano motivato l&#8217;astiosa critica nei confronti della persona designata a ricoprire l&#8217;incarico conferito dalla Regione;<br />
    con riguardo a tali dichiarazioni, svolte nella seduta consiliare e premesse al voto, il prof. Grassivaro, assumendone il contenuto diffamatorio, conveniva in giudizio il dott. Galan per ottenerne la condanna al risarcimento del danno patito;<br />
    pur avendo il convenuto eccepito, nel costituirsi in giudizio, fra le altre difese, la «improponibilità della domanda ex art. 122, comma quarto, Cost.», il giudice istruttore «a più riprese evitava di pronunciarsi» su di essa, rinviando, infine, alla udienza del 18 maggio 2006, per la precisazione delle conclusioni;<br />
    informata, infine, della pendenza di detto procedimento, la Regione, con la deliberazione della Giunta n. 3730 del 6 dicembre 2005, ha autorizzato la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione, ritenendo che «l&#8217;attivazione del procedimento civile [avesse] inciso in via diretta sull&#8217;autonomia del Presidente della Regione e in via mediata sulla autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, in violazione degli artt. 121-122 e 123 della Costituzione» risultando, più in generale, «compromesso il principio secondo il quale l&#8217;esercizio delle funzioni di Presidente della Regione (stante il rilievo costituzionale dell&#8217;autonomia regionale) non può essere sindacato da organi giurisdizionali».</p>
<p>    2. – Tanto premesso, la difesa della ricorrente Regione osserva che, se nel merito è del tutto evidente la violazione dell&#8217;art. 122 della Costituzione, in quanto le dichiarazioni oggetto del giudizio civile sono state rese in una pubblica udienza consiliare, nell&#8217;esercizio di funzioni amministrative di organizzazione interna costituzionalmente assegnate alla Regione e regolate dallo Statuto (sentenze nn. 276 e 76 del 2001, n. 391 del 1999), la questione, in limine litis, presenta profili «di assoluta singolarità».<br />
    Infatti, nel caso di specie, si intende attivare la tutela che l&#8217;art. 122 della Costituzione prevede per i consiglieri regionali, a fronte non di un atto costituente esercizio della giurisdizione penale o contabile,  ma nella pendenza di un giudizio civile, ancor prima di una decisione di merito da parte del giudicante. Si tratta, pertanto, di valutare quale sia il momento in cui in un giudizio civile ci si trovi di fronte ad un atto statale invasivo della autonomia regionale.</p>
<p>    2.1. – «Al fine di circoscrivere  l&#8217;area di incertezza» la ricorrente Regione  ritiene utile fissare, ricostruendoli sulla base di quanto desume dalla giurisprudenza di questa Corte e «con l&#8217;avallo della migliore dottrina», una serie di «punti fermi» formatisi in materia, di seguito riportati:<br />
    a) l&#8217;esonero dalla responsabilità dei componenti di un organo è funzionale alla tutela dei compiti di rappresentanza politica dell&#8217;organo stesso; b) attraverso la lesione delle prerogative di cui all&#8217;art. 122, quarto comma,  della Costituzione, sono violati anche gli artt. 121 e 123 della Costituzione, posto che i limiti alla espressione di opinioni e voti del consigliere regionale pregiudicano l&#8217;intera organizzazione del Consiglio e l&#8217;esercizio, costituzionalmente protetto, delle sue funzioni; c) gli artt. 68 e 122 della Costituzione creano «eccezionali deroghe all&#8217;attuazione della funzione giurisdizionale», poste, rispettivamente, a salvaguardia del Parlamento e delle «autonomie costituzionalmente garantite»; d) le prerogative previste da tali disposizioni soggiacciono a principi fra loro analoghi; e) l&#8217;immunità anche del consigliere regionale comporta, nei suoi confronti, «la carenza di potere giurisdizionale», di talché l&#8217;esercizio di quest&#8217;ultimo si traduce nell&#8217;alterazione dell&#8217;ordine costituzionale delle competenze; f) la immunità del consigliere regionale riguarda ogni tipo di responsabilità; g) compresa, quindi, quella civile; h) il conflitto di attribuzione fra enti, dalla originaria configurazione di tipo soggettivo, è approdato ad una configurazione oggettiva riguardante «non la spettanza della competenza, ma il modo di esercizio […] di essa»; i) il conflitto di attribuzione può originare anche da atti giurisdizionali o da atti «comunque strumentali all&#8217;esplicazione delle funzioni giurisdizionali»; l) nella progressiva estensione del concetto di atto invasivo, sono stati fatti rientrare «comportamenti concludenti, non estrinsecantisi in atti formali», atti interni,  atti preparatori e comportamenti omissivi, tanto che si è affermato che il conflitto è divenuto strumento di garanzia anticipata rispetto ad una lesione anche solo potenziale; m) nei conflitti di attribuzione non è principalmente in discussione la validità dell&#8217;atto invasivo quanto la competenza che si assume violata.</p>
<p>    2.2. – Con riguardo alla fattispecie in esame, la ricorrente Regione, ribadito che il dott. Galan è chiamato a rispondere per dichiarazioni rese nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale, più precisamente in sede di discussione preliminare ad un voto relativo alla assunzione di atti di spettanza regionale, dichiarazioni in relazione alle quali «gode dell&#8217;eccezionale guarentigia dell&#8217;irresponsabilità, ex art. 122, quarto comma, Cost.», rileva che il Tribunale di Padova, proseguendo nell&#8217;esercitare la giurisdizione, «nonostante […] il parere contrario della Regione, e […] la rituale eccezione di parte», avrebbe menomato, in carenza assoluta di potere, la «ampia libertà di valutazione e di decisione riservata ai consiglieri regionali», la cui sfera di autonomia, unitamente a quella della Regione, risulterebbe così mutilata.<br />
    La ricorrente rileva che, esaminata la casistica formatasi riguardo alla lesione delle prerogative di cui all&#8217;art. 122 della Costituzione, emerge che «ai fini della ammissibilità del giudizio davanti a questa Corte, è sufficiente il solo fatto della pretesa dell&#8217;esercizio della giurisdizione», non essendo necessario che questo si materializzi nella «forma della sentenza o di un altro atto definitivo».<br />
    Nel giudizio civile la notificazione della citazione determina la pendenza della lite e «fa sì che il giudice debba pronunciare sulla domanda», ma, trattandosi di atto di parte, pur se essa è lesiva delle prerogative del consigliere, non abilita alla proposizione del conflitto di attribuzione. Tuttavia, prosegue la ricorrente, se alla citazione segue un&#8217;attività di fronte al giudice e da parte del giudice, non ci si troverebbe più di fronte ad un «atto di iniziativa privata». Così, nel caso in esame, il giudice, avendo disposto la prosecuzione del giudizio, «ha adottato atti tipici del processo», dimostrando così la volontà di esercitare la giurisdizione al di là dei limiti a lui assegnati a garanzia delle prerogative dei consiglieri regionali.</p>
<p>    3. – Precisato che oggetto del ricorso è la lesività dell&#8217;esercizio stesso della giurisdizione, la ricorrente osserva che la esistenza di un atto statale invasivo delle sue attribuzioni potrebbe essere dimostrata anche per altra via: cioè estendendo alla immunità dei consiglieri regionali i principi elaborati in relazione alle prerogative dei parlamentari nazionali.<br />
    In particolare, così come è attribuito, in via esclusiva, alla Camera di appartenenza del parlamentare il potere di valutare se la condotta ascritta a quello sia o meno coperta dalla insindacabilità, di talché la deliberazione assembleare in tal senso preclude l&#8217;esercizio della giurisdizione, così anche l&#8217;atto con il quale la Regione interviene a tutela del proprio consigliere avrebbe efficacia inibitoria del procedimento giurisdizionale.<br />
    Il giudice, pertanto, non potrebbe che prenderne atto, declinando la giurisdizione. Ove diversamente operasse si avrebbe illegittima invasione da parte dello Stato delle attribuzioni regionali.</p>
<p>    3.1. – Siffatta soluzione, secondo la ricorrente, sarebbe necessitata: a) dall&#8217;identico tenore letterale dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione e del successivo art. 122, quarto comma; b) dalla portata generale del principio secondo il quale le prerogative di un organo debbono prevedere strumenti di autotutela; c) dalla pari dignità costituzionale «di tutti i soggetti della Repubblica», sancita, in particolar modo, dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 114 della Costituzione.<br />
    3.2. – Ad identiche conclusioni, prosegue la ricorrente, si arriverebbe ove, applicandosi analogicamente ai consiglieri regionali i principi fissati per i parlamentari nazionali dalla legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), si ritenesse esistente anche per i primi la “pregiudizialità parlamentare” prevista dalla legge citata.<br />
    In favore della opportunità della applicazione analogica della legge nazionale, depone la considerazione che solo il legislatore statale può assicurare uguale protezione ai consiglieri di tutte le Regioni nell&#8217;esercizio delle stesse funzioni. Pertanto, se alla Regione «spetta il potere di dichiarare l&#8217;insindacabilità dei propri consiglieri», così inibendo l&#8217;inizio o la prosecuzione del giudizio di responsabilità a carico di questi, da ciò viene ulteriormente dimostrata la invasività dell&#8217;operato del Tribunale di Padova.</p>
<p>    4. – Nel merito, la ricorrente rileva che le dichiarazioni per cui è processo sono state rese nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale, in particolare in sede di discussione preliminare ad una votazione relativa a nomina di spettanza consiliare.<br />
    Ciò detto, la Regione Veneto osserva come la prerogativa di cui all&#8217;art. 122 della Costituzione operi a tutela di tutte le attività attraverso le quali si svolgono funzioni affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione o da altre disposizioni cui questa rinvia. Fra tali funzioni rientra, come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte, quella di autorganizzazione. Ad avviso della ricorrente è, altresì, indubbio (a maggior ragione a seguito delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001) che la garanzia di cui al quarto comma dell&#8217;art. 122 della Costituzione copre anche le funzioni amministrative spettanti ai Consigli regionali.<br />
    Tenuto conto che le dichiarazioni rese dal dott. Galan sono connesse ad una tipica attività di autorganizzazione – l&#8217;approvazione cioè di una proposta della Giunta relativa al conferimento di un incarico regionale – anche sotto tale profilo, oltre a quello dell&#8217;essere state rese nel pubblico dibattito assembleare, esse sarebbero coperte dalla insindacabilità ex art. 122 della Costituzione.</p>
<p>    4.1. – La Regione Veneto prosegue ponendo in evidenza il fatto che il consigliere regionale che ha reso le dichiarazioni oggetto del giudizio civile è anche Presidente della Regione. Afferma che non va, infatti, trascurato che alla rappresentanza della Regione e alla direzione della Giunta è connaturata la possibilità di “esternazioni politiche” e che il relativo potere va al di là delle funzioni puntualmente assegnate al Presidente della Regione.<br />
    Questi, tanto più adesso che è espressione della volontà politica manifestata col suffragio diretto dal corpo elettorale, avrebbe, ad avviso della ricorrente, quale munus publicum, una sorta di «diritto di parlare dentro e fuori le mura del Palazzo» per chiarire pubblicamente il significato delle scelte del proprio governo.<br />
    In definitiva, secondo la ricorrente, dovrebbero «considerarsi coperte dall&#8217;immunità le dichiarazioni presidenziali [per il solo fatto di essere] riferibili alla sua carica».<br />
    Alla luce delle argomentazioni che precedono, la ricorrente Regione Veneto chiede che venga dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Tribunale di Padova, accertare la responsabilità civile del Presidente della Regione, dott. Giancarlo Galan, per le dichiarazioni da lui rese nel corso della seduta del Consiglio regionale del Veneto del 30 ottobre 1995, e che siano annullati tutti gli atti processuali adottati dal medesimo Tribunale nel giudizio di risarcimento danni, rubricato al r.g. n. 3705 del 2000, scaturito da tali dichiarazioni.</p>
<p>    5. – Né lo Stato né il Tribunale di Padova  si sono costituiti in giudizio.<br />
    6. – In prossimità della udienza, la Regione Veneto ha depositato una memoria illustrativa con la quale, confermate le precedenti conclusioni, ha riferito, in relazione allo stato del giudizio dal quale trae origine il conflitto, che, all&#8217;udienza del 18 maggio 2006, il Tribunale di Padova ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla successiva udienza del 19 ottobre, preso atto della pendenza del presente conflitto di attribuzione, ha sospeso il processo in attesa della sua definizione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione, in relazione alla pendenza, di fronte al Tribunale ordinario di Padova, di un giudizio civile nel quale il Presidente della Regione Veneto, dott. Giancarlo Galan, è stato convenuto per essere condannato al risarcimento del danno derivante da talune sue dichiarazioni rese nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto.<br />
    Ritiene la ricorrente che la pendenza di tale giudizio sia lesiva della prerogativa di insindacabilità garantita ai componenti del Consiglio regionale dall&#8217;art. 122, quarto comma, della Costituzione, nonché, in via mediata, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni degli organi della Regione, riconosciute dagli artt. 121 e 123 della Costituzione.</p>
<p>    2. – Il ricorso è inammissibile.</p>
<p>    2.1. – Oggetto del presente conflitto è la perdurante pendenza di fronte al Tribunale di Padova del giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da persona che si è sentita lesa nella sua onorabilità da talune dichiarazioni rese, in corso di seduta pubblica del Consiglio regionale del Veneto, dal Presidente della Regione.<br />
    Le tesi della Regione possono essere suddivise in due filoni argomentativi: a) anche se la notifica della citazione costituisce «un mero atto di iniziativa privata», tuttavia, quando a seguito di tale atto di impulso si svolge «attività processuale davanti a un giudice e da parte di un giudice», quest&#8217;ultimo viene ad esplicare «la funzione giurisdizionale», con la conseguenza che «la violazione dell&#8217;immunità consiliare diviene ascrivibile allo Stato»; b) in ogni caso «l&#8217;immunità (parlamentare e) dei consiglieri regionali comporta “la carenza di potere giurisdizionale”: quindi, la pretesa di esercitare, [nonostante la deliberazione della Regione che solleva il conflitto deducendo l&#8217;insindacabilità, ex art. 122, quarto comma, della Costituzione, delle dichiarazioni del consigliere-presidente della Regione stessa], la funzione dello ius dicere “si traduce … in un&#8217;alterazione dell&#8217;ordine costituzionale delle competenze”, in quanto “comporta l&#8217;invasione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla Regione[…], alla quale esclusivamente spetta l&#8217;esercizio delle funzioni che i magistrati hanno inteso condizionare” (sent. n. 70 del 1985)».</p>
<p>    3. – I predetti assunti non sono condivisibili.</p>
<p>    3.1. – Con riferimento alle argomentazioni indicate sub a), va precisato che, in realtà, nel corso del giudizio dal quale scaturisce il presente conflitto di attribuzione, non si è svolta alcuna attività a contenuto decisorio, essendosi in pratica il giudice – di fronte al quale, in assenza di qualsivoglia deliberazione del Consiglio regionale del Veneto, il convenuto ha eccepito la insindacabilità delle sue dichiarazioni – limitato a concedere, sulla concorde richiesta delle parti in causa, una serie di rinvii, finalizzati alla produzione di scritti difensivi, ed avendo, anzi, egli, una volta formalizzatosi il presente conflitto di attribuzione, sospeso il giudizio sino alla definizione del medesimo.<br />
    Va, al riguardo, osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è atto idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione quello, imputabile allo Stato o alla Regione, che «sia dotato di efficacia e rilevanza esterna» o che, se preparatorio o non definitivo, rechi già in sé dei requisiti minimi di lesività e sia rivolto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima» (sentenza n. 771 del 1988). Nell&#8217;attuale assetto dei rapporti fra attribuzioni della autorità giudiziaria e tutela delle prorogative di cui all&#8217;art. 122, quarto comma, della Costituzione, una siffatta invasione è ipotizzabile solo in presenza di un atto, anche preliminare alla definizione del giudizio, che tali prerogative trascuri.<br />
    Deve quindi ritenersi che, allo stato, l&#8217;autorità giudiziaria non ha compiuto atti che possano in qualche modo incidere sulla più volte citata guarentigia costituzionale.<br />
    La ricorrente, come si è detto, formula un&#8217;altra serie di argomentazioni a sostegno della sua tesi circa il travalicamento che lo Stato, e per esso l&#8217;autorità giudiziaria, avrebbe compiuto a danno delle competenze che la Costituzione avrebbe posto in capo alla Regione per le questioni attinenti all&#8217;applicazione del quarto comma dell&#8217;art. 122 della Costituzione. Afferma, cioè, che «il giudice civile patavino ha in corso di esercizio la giurisdizione sull&#8217;erroneo assunto che è nella sua competenza il poter giudicare nonostante, da un lato, il parere contrario della Regione, e, dall&#8217;altro, la rituale eccezione di parte, l&#8217;uno e l&#8217;altra fondati sull&#8217;art. 122, quarto comma, Cost. ». Alla delibera della Giunta regionale che solleva il conflitto conseguirebbe l&#8217;effetto inibitorio dell&#8217;attività giurisdizionale che, nel caso in oggetto, non si sarebbe invece verificato.<br />
    La tesi non è condivisibile.<br />
    Non si può, infatti, accedere alle argomentazioni della Regione che postulano un&#8217;interpretazione estensiva o analogica della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), ritenendola applicabile anche ai consiglieri regionali.<br />
    L&#8217;interpretazione di tipo estensivo è preclusa dal preciso tenore letterale dell&#8217;intero testo legislativo, che fa esclusivo riferimento all&#8217;art. 68 della Costituzione e alla carica di parlamentare, utilizzando, quindi, riferimenti ed espressioni la cui valenza semantica non è suscettibile di ampliamento. Della legge citata, avendo questa carattere eccezionale poiché limitativa dell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, neppure è, all&#8217;evidenza, consentita applicazione analogica.<br />
    E&#8217;, altresì, erroneo ipotizzare che alla decisione della Giunta di sollevare conflitto di attribuzione possa conseguire un effetto inibitorio che paralizzi l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale e che richieda, per essere superato, la necessità che l&#8217;autorità giudiziaria sollevi a sua volta conflitto davanti a questa Corte (si veda, al riguardo, la sentenza n. 195 del 2007). Tra l&#8217;altro, la richiesta della Regione è nel senso che l&#8217;invocato “effetto inibitorio” dovrebbe arrestare l&#8217;attività dell&#8217;autorità giudiziaria fin da un periodo addirittura precedente alla delibera che propone il conflitto.    <br />
    Alla insussistenza di un “effetto inibitorio” dello svolgimento della attività giurisdizionale immediatamente riconducibile alla proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione ad iniziativa della Giunta regionale consegue, a fortiori, la non lesività della prosecuzione dello svolgimento del processo di fronte alla mera eccezione sollevata ex art. 122, quarto comma, della Costituzione dalla difesa del consigliere regionale la cui condotta è oggetto di sindacato giurisdizionale. <br />
    Una diversa conclusione comporterebbe, in maniera paradossale e del tutto ingiustificata, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata relativamente a quelle dei parlamentari nazionali.    <br />
    Conclusivamente, essendo l&#8217;atto oggetto di conflitto di attribuzione privo, allo stato, di qualsivoglia lesività nei confronti delle attribuzioni regionali, il ricorso col quale è stato introdotto il presente conflitto deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE     dichiara inammissibile il ricorso col quale la Regione ha sollevato il conflitto di cui in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore M. A. J. (avv. D. Paccoi) c QUESTURA DI PERUGIA (Avv. Dist. St.) MINISTERO DELL&#8217;INTERNO (Avv. Dist. St.) sui presupposti per la revoca del permesso di soggiorno ex art. 4, comma 3, T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore<br /> M. A. J. (avv. D. Paccoi) c QUESTURA DI PERUGIA (Avv. Dist. St.) MINISTERO DELL&#8217;INTERNO  (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la revoca del permesso di soggiorno ex art. 4, comma 3, T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall&#8217;articolo 4 della L. 30 luglio 2002 n. 189 e 5, comma 5, del medesimo T.U. e sulla competenza del Tribunale per i minorenni al rilascio dello speciale titolo di soggiorno di cui all&#8217;art. 31, comma 3, T.U. cit.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Straniero &#8211; Espulsione dal territorio nazionale – In presenza di condanne penali &#8211; Disciplina prevista dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. &#8211; Previsione dell’espulsione automatica per gravi reati – Necessità – Incostituzionalità – Non sussiste.<br />
2. Straniero &#8211; Presenza nel territorio dello Stato &#8211; Rilascio della carta di soggiorno per i familiari &#8211; Disciplina prevista dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. – Finalità – Rapporti con i poteri a tutela della sicurezza pubblica &#8211; Competenza – E’ del Tribunale per i minorenni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In forza degli artt. 4, comma 3, terzo periodo, del T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall’articolo 4 della L. 30 luglio 2002 n. 189 e 5, comma 5, del medesimo T.U., sussiste una preclusione automatica alla permanenza in Italia per chi sia stato condannato per i gravi reati ivi considerati, preclusione che non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una disposizione che limita l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie quantitative o, comunque, ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico. (1)<br />
2. L’articolo 31, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che conferisce al Tribunale per i minorenni la possibilità “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano” di “autorizzare l&#8217;ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”, non individua un presupposto od un limite all’adozione dei provvedimenti repressivi previsti dal T.U. n. 286/98 a tutela della sicurezza pubblica, bensì un potere che può incidere sulla loro concreta esecuzione e che, in ogni caso, è affidato non all’Amministrazione o al Giudice amministrativo, bensì al Giudice ordinario specializzato; ne discende che l’applicazione dell’articolo 31 comma 3 T.U. cit. potrà essere chiesta dalla ricorrente al Tribunale per i minorenni, il quale, ove ritenga che la permanenza in Italia della ricorrente sia necessaria allo sviluppo psicofisico del figlio, disporrà il rilascio di un titolo di soggiorno (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Collegio osserva che l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione dell’art. 4, comma 3 T.U. n. 286/98 nel revocare, prima della scadenza ed in pendenza della pratica di rinnovo, il permesso di soggiorno per il reato di detenzione a fine di cessione illecita di stupefacenti, di cui all’articolo 73, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/1990 (i.e.: cessione di 49 grammi di cocaina).<br />
In effetti, <br />
&#8211; l’art. 4, comma 3, T.U. n. 286/98 prevede che “Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall&#8217;ar<br />
&#8211; il successivo articolo 5, comma 5, TU. Cit. prevede che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso<br />
Il Collegio dà altresì atto dell’impossibilità, vertendosi di una sentenza patteggiata resa nel 2006, di operare un distinguo rispetto all’applicazione delle disposizioni indicate, in relazione alle condanne patteggiate – ex art. 444 c.p.p. &#8211; anteriori alla novella del 2002.<br />
Il Collegio umbro sottolinea inoltre che “i rilievi  di violazione degli articoli 3 e 13 Cost., prospettati nei confronti dell’articolo 4, comma 3, citato, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sè ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia dello straniero e come causa di revoca del permesso precedentemente già rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica di pericolosità sociale dello straniero condannato, non sono stati finora condivisi dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. 14 gennaio 2005, n. 9, in riferimento alle ordinanze del T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 maggio 2003, n. 683 e 25 agosto 2003, n. 1190)”; v. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA &#8211; Ordinanza 15 maggio 2003 n. 683, può leggersi in questa Rivista.<br />
Peraltro, secondo il Collegio non sono invocabili l’articolo 28, comma 3, del medesimo T.U., o l’articolo 8, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, giudicati, il primo iconferente alla fattispecie concreta e, il secondo, confermativo della conformità ai principi convenzionali dell’art. 4, co. 3, T.U. n. 286/98.<br />
(2) Nulla in termini in questa Rivista. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per la revoca del permesso di soggiorno ex art. 4, comma 3, T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall&#8217;articolo 4 della L. 30 luglio 2002 n. 189 e 5, comma 5, del medesimo T.U. e sulla competenza del Tribunale per i minorenni al rilascio dello speciale titolo di soggiorno di cui all&#8217;art. 31, comma 3, T.U. cit.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER L&#8217;UMBRIA <br />
PERUGIA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: PIER GIORGIO LIGNANI Presidente; ANNIBALE FERRARI Cons.;<br />
PIERFRANCESCO UNGARI Cons. , relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Gennaio 2007 <br />
Visto il ricorso 8/2007  proposto da:</p>
<p><b>M. A. J.</b> rappresentato e difeso da:PACCOI DANIELA con domicilio eletto in PERUGIA VIA DANZETTA, 14 pressoPACCOI DANIELA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI PERUGIA</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATO  con domicilio eletto in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATO  con domicilio eletto in PERUGIA VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento emesso in data 3 ottobre 2006 dalla Questura di Perugia, con la quale veniva decretata la revoca del permesso di soggiorno n. B223311  rilasciato dalla Questura di Perugia, non ancora scaduto di validità ed in fase di rinnovo.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, QUESTURA DI PERUGIA <br />
Udito il relatore Cons. Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;</p>
<p align=center><b>FATTO   E   DIRITTO</b></p>
<p>1. Con decreto in data 3 ottobre 2006, la Questura di Perugia, ai sensi degli articoli 4, comma 3, 5, comma 5, e 6, comma 10, del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/1998, come modificati dalla legge 189/2002, ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (valido fino al 13 ottobre 2006) della ricorrente, cittadina nigeriana.<br />
La revoca è motivata con riferimento alla sentenza del Tribunale di Perugia in data 27 aprile 2005, divenuta irrevocabile in data 24 febbraio 2006, con la quale la  ricorrente è stata condannata alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2.000,00 Euro di multa, per il reato di detenzione a fine di cessione illecita di stupefacenti, di cui all’articolo 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 (reato commesso in Perugia il 23 luglio 2004).</p>
<p>2. La ricorrente, sottolineando di vivere stabilmente insieme al figlio di tre anni, nato in Italia, ed a suo padre, impugna il diniego e prospetta censure così sintetizzabili:<br />
&#8211; vi è eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta, nonché difetto di motivazione, in quanto non è stata adeguatamente considerata la sua condizione soggettiva, con specifico riguardo alle esigenze di tutela del figlio ed al grad<br />
&#8211;  la tutela del figlio minore e del diritto all’unità familiare consente, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 286/1998, la permanenza sul territorio nazionale dei genitori, ancorché espulsi; l’articolo 28, comma 3, considera prioritario, in tutti i proc</p>
<p>3. Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, controdeducendo puntualmente.</p>
<p>4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.</p>
<p>4.1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, terzo periodo, del T.U. di cui al d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 4 della legge 189/2002, “Non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall&#8217;articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina verso l&#8217;Italia e dell&#8217;emigrazione clandestina dall&#8217;Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Mentre, il successivo articolo 5, comma 5, dispone che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato …”.<br />
Non sembra perciò dubbio che dette disposizioni prevedano una preclusione automatica alla permanenza in Italia per chi sia stato condannato per i reati ivi considerati, tra i quali rientra indubbiamente quello per il quale risulta condannata la ricorrente (relativo, per quanto desumibile dagli atti, alla detenzione a fini di cessione, di 49 grammi di cocaina). <br />
Un distinguo, rispetto all’applicazione delle disposizioni indicate nel loro tenore letterale, potrebbe essere fatto soltanto per le condanne patteggiate, in applicazione dell’articolo 444 c.p.p., anteriori alla novella del 2002. Ma non è questo il caso della ricorrente.<br />
Nè la disposizione, così interpretata, suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una disposizione che limita l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie quantitative o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico. Peraltro, i rilievi  di violazione degli articoli 3 e 13 Cost., prospettati nei confronti dell’articolo 4, comma 3, citato, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sè ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia dello straniero e come causa di revoca del permesso precedentemente già rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica di pericolosità sociale dello straniero condannato, non sono stati finora condivisi dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. 14 gennaio 2005, n. 9, in riferimento alle ordinanze del T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 maggio 2003, n. 683 e 25 agosto 2003, n. 1190).</p>
<p>4.2. L’articolo 31, comma 3, del citato T.U., conferisce al Tribunale per i minorenni la possibilità “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano” di “autorizzare l&#8217;ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”. <br />
Non si tratta pertanto di un presupposto o di un limite all’adozione dei provvedimenti repressivi previsti dal T.U. a tutela della sicurezza pubblica, bensì di un potere che può incidere sulla loro concreta esecuzione; e che, in ogni caso, è affidato non all’Amministrazione o al Giudice amministrativo, bensì al Giudice ordinario specializzato.<br />
Con la conseguenza che l’applicazione dell’articolo 31 potrà essere chiesta dalla ricorrente al Tribunale per i minorenni, il quale, ove ritenga che la permanenza in Italia della ricorrente sia necessaria allo sviluppo psicofisico del figlio, disporrà il rilascio di un titolo di soggiorno.<br />
Riguardo a qust’ultimo aspetto, peraltro, il Collegio osserva che il convivente della ricorrente e padre del bambino è stato arrestato in data 21 settembre 2006, poiché, fermato dalla Polizia a bordo di un’autovettura in compagnia della ricorrente e del figlio, era in possesso di 12 grammi di una sostanza risultata “positiva per i reagenti chimici dell’eroina” (cfr. comunicazione di reato della Squadra Mobile di Perugia, prot. Cat. A/11-Stra./2006 in data 23 settembre 2006).</p>
<p>4.3. Né un condizionamento all’applicazione dell’articolo 4, comma 3, suddetto, può derivare dall’articolo 28, comma 3, del medesimo T.U., o dall’articolo 8, comma 2, della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, pure invocati dalla ricorrente. <br />
Infatti, l’articolo 28, comma 3, afferma che “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all&#8217;unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall&#8217;articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176”; con ciò risultando estraneo alla tematica dei presupposti e dei limiti all’adozione dei provvedimenti che incidono negativamente sull’efficacia del permesso di soggiorno per motivi non attinenti al ricongiungimento familiare.<br />
Mentre l’articolo 8, comma 2, della suddetta Convenzione europea (Convention de sauvegarde des Droits de l&#8217;homme et des libertés fondamentales) stabilisce che (traduzione italiana): “Non può aversi interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare a meno che questa ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica è necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione sella salute o della morale…”; ipotesi in cui, per quanto sopra esposto, rientrano certamente le disposizioni in questione, che riconnettono la perdita di efficacia del permesso di soggiorno alla commissione di reati gravi.</p>
<p>5. Può essere disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, respinge il ricorso n. 8/2007, in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Perugia il  24 Gennaio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-12-3-2007-n-235/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-2-2007-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-2-2007-n-235/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.235</a></p>
<p>sulla applicabilità dell&#8217;art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241 Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241 – Introduzione di nuovi elementi rispetto a quelli emersi in sede procedimentale – Conseguenze Deve escludersi la sussistenza della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-2-2007-n-235/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-2-2007-n-235/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità dell&#8217;art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241 – Introduzione di nuovi elementi rispetto a quelli emersi in sede procedimentale – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve escludersi la sussistenza della prova di cui all’art. 21-octies, 2° co., secondo alinea, l. 241/90, nel caso in cui la difesa dell’amministrazione sia basata su elementi ulteriori rispetto a quelli emersi in istruttoria che, di fatto, impongono al giudice di compiere delle valutazioni di merito (pena un ancor più marcato squilibrio della posizione del cittadino nei confronti dell’amministrazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1751 del 1998, proposto da:<br />
<b>Beneducci Fausto e Autolitano Fortunata</b>, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Porta D&#8217;Archi, 10/27-28; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
&#8211; <b>Regione Liguria</b>, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Baroli e Carlo A. Pedemonte, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Genova, alla via Fieschi 1<br />
&#8211; Comune di Carasco, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</i></b>del provvedimento 22.7.1998, di reiezione della domanda di contributo per un intervento di edilizia convenzionata, nonché di revoca del precedente decreto di designazione quale soggetto attuatore.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 01/02/2007 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso notificato in data 12.11.1998 e tempestivamente depositato i signori Beneducci Fausto e Autolitano Fortunata impugnano il provvedimento dirigenziale 22.7.1998 prot. 88870/3751, con il quale la Regione Liguria ha revocato la concessione di un contributo per la realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle leggi 5.8.1978, n. 457 e 17.2.1992, n. 179 (contributo concesso in via provvisoria con precedente decreto 27.11.1997 n. 1126, doc. 4 delle produzioni 21.11.1998 di parte ricorrente).<br />
Il provvedimento impugnato è motivato con la circostanza che, a seguito di accertamenti disposti attraverso il comune di Carasco, è emerso che, al momento della presentazione della domanda di contributo, i ricorrenti non avevano la piena titolarità del diritto di proprietà sul fabbricato rurale (foglio 9 mappale n. 380) oggetto dell’intervento, avendone acquistato una porzione (rectius, una quota, pari a 6/24) mediante atto notarile stipulato successivamente alla presentazione della domanda: essi, pertanto non erano in possesso dei requisiti previsti dal bando regionale.<br />
A sostegno del gravame i ricorrenti, coniugi in regime di comunione legale dei beni, deducono tre motivi di ricorso, rubricati come segue: 1) Violazione dell’art. 18 della legge 5.8.1978, n. 357 e dell’art. 7 della legge 17.2.1992, n. 179, in relazione alla violazione dei punti A e A.1 del bando regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 673 del 20.03.1996. Eccesso di potere per difetto del presupposto. 2) Violazione dell’art. 18 della legge 5.8.1978, n. 357 e dell’art. 7 della legge 17.2.1992, n. 179, in relazione alla violazione dei punti A e A.1 del bando regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 673 del 20.03.1996. Eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà manifesta. 3) Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 517/1998, emessa nella camera di consiglio del 3.12.1998, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza dell’1.2.2007 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Riveste priorità logica il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo già concesso in via provvisoria.<br />
Il motivo è fondato.<br />
Per costante e concorde giurisprudenza, infatti, “la preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dall&#8217;art. 7. l. n. 241 del 1990 rappresenta un principio generale dell&#8217;agere amministrativo, soprattutto quando si tratta di casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti provvedimenti favorevoli” (T.A.R. Campania-Napoli, III, 9.5.2006, n. 4026; nello stesso senso Cons. di St., VI, 27.2.2006, n. 821; id., 31.1.2006, n. 332).<br />
D’altra parte, non può trovare applicazione l’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della legge n. 241/1990 (“il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”) – oggetto di specifica eccezione da parte della Regione Liguria &#8211; perché l’amministrazione non ha fornito la prova che il contenuto del provvedimento medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
Secondo la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. di St., VI, 17.10.2006, n. 6194), infatti, “deve escludersi la sussistenza di tale prova quando gli elementi che il privato intendeva introdurre nel procedimento (e che ha indicato in giudizio) non sono facilmente risolvibili se non con valutazioni di merito che appaiono precluse al giudice amministrativo (che peraltro si fonderebbero su una risposta alle osservazioni del privato resa in giudizio dalla p.a., o meglio dal suo difensore, sulla base di ulteriori elementi rispetto a quelli emersi in sede procedimentale, con l’effetto di squilibrare ancor più la posizione del cittadino rispetto all’amministrazione)”.<br />
In particolare l’amministrazione &#8211; non avendo consentito ai ricorrenti di controdedurre e di presentare osservazioni &#8211; non ha adeguatamente valutato la circostanza che i ricorrenti hanno acquistato successivamente non già la proprietà esclusiva di una porzione fisica del fabbricato (come erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato), bensì una quota ideale (6/24) della proprietà del rustico in questione, di cui peraltro erano già proprietari per 3/4.<br />
In un tale contesto, i richiedenti apparivano, fin dal momento di presentazione della domanda di contributo, condomini titolari di una quota che li abilitava senz’altro al compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (ex art. 1108 comma 2 c.c.), ivi incluse la facoltà procedere al recupero ex art. 31 L. 5.8.1978, n. 457 dell’alloggio e la legittimazione a richiedere il rilascio del relativo titolo edilizio, in assenza di contestazioni da parte degli altri condomini (cfr. Cons. di St., V, 24.9.2003, n. 5445).<br />
Alla luce del tenore letterale del bando di concorso (cfr. doc. 3 delle produzioni 21.11.1998 di parte ricorrente), che, sotto la rubrica “requisiti e documentazione”, non menziona la piena proprietà dell’immobile, precisando soltanto che “per accedere all’ammissibilità a finanziamento gli interventi di recupero di cui sopra devono essere dotati di concessione edilizia o di titolo equivalente o alternativo”, non può dunque dirsi provato che il contenuto del provvedimento medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 01/02/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario<br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/02/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-2-2007-n-235/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2006 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-235/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2006 n.235</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Sabino CASSESE il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso il raggiungimento dell&#8217;intesa tra Stato e Regioni Giurisdizione e competenza -Conflitto di attribuzioni -Adozione da parte dello Stato e, per esso, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della direttiva 23 settembre 2003</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2006 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-235/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2006 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI<br /> Redattore Sabino CASSESE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso il raggiungimento dell&#8217;intesa tra Stato e Regioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza -Conflitto di attribuzioni -Adozione da parte dello Stato e, per esso, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della direttiva 23 settembre 2003 sulla disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 -Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto e dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri -Asserita violazione sia dei principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia del riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V della Costituzione, in base al quale alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale in materia di “beneficenza pubblica” -Inammissibilità dei conflitti.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, avverso la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria<br />
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>
  ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito della Direttiva del Ministero del lavoro del 23 settembre 2003, n. 3 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-<i>ter</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104), promossi, con ricorsi delle Regioni Veneto e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, notificati il 12 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 e il 28 gennaio 2004 ed iscritti ai numeri 1 e 2 del registro conflitti 2004.<br />
<i>Visti </i>gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
<i>uditi </i>gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<i><br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto e la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-<i>ter</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con conseguente annullamento dell’atto. <br />
L’art. 41-<i>ter</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con <i>handicap</i> e che, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati. <br />
Secondo le ricorrenti, lo Stato, adottando la direttiva – invece del decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, previsto dal richiamato art. 41<i>-ter</i> – avrebbe violato, sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia il riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V della Costituzione.<br />
1.1. – In particolare, la Regione Veneto prospetta la violazione dell’art. 97, nonché degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Sottolinea la ricorrente che, secondo l’articolo 117, quarto comma, alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale esclusiva in materia di “beneficenza pubblica” e che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), «lo Stato può soltanto provvedere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». In tale contesto, ad avviso della ricorrente, la direttiva oggetto di impugnazione è senz’altro un atto lesivo che produce una menomazione delle attribuzioni regionali. Sotto il profilo del principio costituzionale di leale collaborazione, derivante dagli artt. 5 e 120 Cost., la condotta statale avrebbe leso, inoltre, le attribuzioni legislative e amministrative regionali, non avendo coinvolto le Regioni nell’adozione dell’atto.<br />
La Regione Veneto chiede, inoltre, che la Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-<i>ter</i> della legge n. 104 del 1992, per illegittimità costituzionale sopravvenuta. <br />
1.2. &#8211; La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste lamenta la violazione degli artt. 3, 32 e 97, nonché degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, come modificati dalla legge cost. n. 3 del 2001, oltre che degli artt. 3 e 4 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). Sostiene che l’atto impugnato rientra nella materia “assistenza e beneficenza pubblica”, nella quale ha proprie competenze legislative concorrenti, oltre che amministrative, ai sensi degli artt. 3, primo comma, lettera <i>i</i>), e 4, dello statuto speciale. Sottolinea che l’art. 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha ribadito il conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti nella materia dei “servizi sociali”. Inoltre, osserva che, secondo l’art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), Cost., allo Stato restano riservate esclusivamente le funzioni in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», mentre, al di fuori di tale limite, ogni potestà legislativa e regolamentare spetta alle Regioni, comprese quelle a statuto speciale. Infine, ad avviso della ricorrente, le puntuali disposizioni contenute nella direttiva oggetto di gravame comprimono l’autonomia regionale, non lasciando alcuno spazio di compartecipazione: ciò sarebbe dimostrato dalla composizione della Commissione tecnica, prevista dall’art. 6 della direttiva e deputata alla valutazione delle domande di finanziamento, dove le Regioni non avrebbero trovato alcuno spazio. <br />
2. – In entrambi i conflitti si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la legittimità dell’atto impugnato e chiedendo il rigetto dei ricorsi.<br />
3. – In prossimità della data fissata per l’udienza, l’Avvocatura ha depositato memorie analoghe per i due conflitti.<br />
Secondo la difesa erariale, la direttiva è stata emanata in attuazione del decreto interministeriale 18 aprile 2003, previsto dall’art. 46, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2003), dopo l’intesa raggiunta il 15 aprile 2003 in sede di Conferenza unificata. Nel suddetto decreto l’importo di 96.985.863,00 Euro è riservato «per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento» ed in questo rientra quello di 15.000.000,00 Euro, oggetto della direttiva in esame.<br />
Conseguentemente, secondo l’Avvocatura, sarebbe legittima la determinazione del Ministero di utilizzare 15.000.000,00 Euro per promuovere e finanziare la realizzazione dei progetti sperimentali previsti dall’art. 41-<i>ter</i> della legge n. 104 del 1992, trattandosi dell’utilizzo, con l’assenso delle Regioni, di fondi propri per progetti che, secondo la legge, sono promossi e coordinati dallo Stato.<br />
3.1. – Anche le Regioni ricorrenti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto e la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-<i>ter</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con conseguente annullamento dell’atto. <br />
L’art. 41-<i>ter</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con <i>handicap</i> e che, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati. <br />
Secondo le ricorrenti, lo Stato, adottando la direttiva – invece del decreto, d’intesa con la Conferenza unificata previsto dal richiamato art. 41-<i>ter</i> – avrebbe violato sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia il riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V della Costituzione, in base al quale alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale in materia di “beneficenza pubblica”.<br />
2. – I ricorsi proposti riguardano, sotto profili sostanzialmente identici, il medesimo atto, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.<br />
3. – Entrambi i conflitti sono inammissibili. <br />
La direttiva impugnata è stata emanata dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e poco dopo l’entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Queste norme hanno mutato il riparto delle materie tra lo Stato e le Regioni e dettato il regime transitorio, sancendo il principio di continuità.<br />
Chiarito ciò, va aggiunto che la direttiva si inserisce in un unico procedimento concertato tra Stato e Regioni, relativo alla ripartizione dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2003. La ripartizione è stata effettuata con decreto 18 aprile 2003, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata. <br />
La direttiva, dunque, è stata emanata in attuazione dell’intesa raggiunta tra lo Stato e le Regioni nella Conferenza unificata (seduta del 15 aprile 2003); intesa nella quale fu valutata e approvata la proposta governativa di ripartire il Fondo nazionale per le politiche sociali relativo all’anno 2003, tra le Regioni e di attribuire al Ministero i fondi destinati al finanziamento dei progetti sperimentali previsti dall’art. 41-<i>ter</i> della legge n. 104 del 1992.<br />
Pertanto, alla luce della raggiunta intesa, difetta l’interesse delle Regioni ricorrenti a promuovere i conflitti.</p>
<p align=center>
<b>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
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</b></p>
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<i>dichiara </i>inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, avverso la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-<i>ter</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 104), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con i ricorsi indicati in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u> <u><i><b><br />
</b></i></u>Annibale MARINI, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Sabino CASSESE, Redattore<u><i><b><br />
</u> <u><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006.</p>
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