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	<title>2343 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2343 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2019 n.2343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-29-1-2019-n-2343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-29-1-2019-n-2343/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2019 n.2343</a></p>
<p>Pres. Travaglino, Rel. Dell&#8217;Utri. 1. Sanità  &#8211; Unità  Sanitarie Locali &#8211; Soppressione &#8211; Legittimazione processuale e sostanziale per rapporti creditori e debitori &#8211; gestioni liquidatorie &#8211; esclusione &#8211; Regioni &#8211; Sussistenza. 1. La legittimazione sostanziale e processuale per i rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni. ORDINANZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-29-1-2019-n-2343/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2019 n.2343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-29-1-2019-n-2343/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/1/2019 n.2343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Travaglino, Rel. Dell&#8217;Utri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Sanità  &#8211; Unità  Sanitarie Locali &#8211; Soppressione &#8211; Legittimazione processuale e sostanziale per rapporti creditori e debitori &#8211; gestioni liquidatorie &#8211; esclusione &#8211; Regioni &#8211; Sussistenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">1. La legittimazione sostanziale e processuale per i rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso 1804-2015 proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">REGIONE PUGLIA , in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato MAURIZIO MARCANTONIO giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">contro MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè contro</p>
<p style="text-align: justify;">NEGRO CLAUDIO, USL LE l IN GESTIONE LIQUIDATORIA ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; intimati &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">Nonchè da: NEGRO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24 C/0 STUDIO MARCO GARDIN, presso lo studio dell&#8217;avvocato GAETANO CENTONZE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente incidentale &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">contro MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;</p>
<p style="text-align: justify;">REGIONE PUGLIA , in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato MAURIZIO MARCANTONIO giusta procura a margine del ricorso principale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; controricorrenti all&#8217;incidentale &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè contro 2 USL LE l IN GESTIONE LIQUIDATORIA ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; intimata &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 642/2014 della CORTE D&#8217;APPELLO di LECCE, depositata il 25/09/2014;</p>
<p style="text-align: justify;">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL&#8217;UTRI;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che, con sentenza resa in data 25/9/2014, la Corte d&#8217;appello di Lecce, in accoglimento dell&#8217;appello proposto da Claudio Negro, e in riforma della sentenza della decisione di primo grado, ha condannato il Ministero della Salute, la Regione Puglia e la Usl Le/1 in gestione liquidatoria, al risarcimento, in favore del Negro, dei danni dallo stesso sofferti a seguito del decesso del proprio padre, Oronzo Negro, avvenuto, in data 17/1/1998, a seguito di trasfusioni di sangue infetto praticate presso l&#8217;Ospedale &quot;Vito Fazzi&quot; di Lecce nel dicembre del 1988; che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevato il mancato decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni rivendicato dall&#8217;originario attore, ha rilevato l&#8217;effettiva responsabilità  delle amministrazioni convenute nella provocazione del decesso di Oronzo Negro per i fatti dedotti in giudizio, successivamente provvedendo alla liquidazione dei danni in favore di Claudio Negro; che, avverso la sentenza d&#8217;appello, la Regione Puglia propone ricorso per cassazione sulla base di nove motivi d&#8217;impugnazione; che Claudio Negro resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi d&#8217;impugnazione; che il Ministero della Salute resiste con controricorso ad entrambe le impugnazioni; che la Regione Puglia ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale del Negro; che la Regione Puglia e Claudio Negro hanno depositato memoria; che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; considerato che, con il primo motivo, la Regione Puglia censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 126, 127 e 130 c.p.c., dell&#8217;art. 46 disp. att. c.p.c., nonchè dell&#8217;art. 101 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. (con riguardo all&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della ricorrente principale a seguito della manomissione del verbale di udienza del 12 luglio 2012 (relativa al giudizio di appello) nella parte in cui aveva disposto il rinvio della causa, per la precisazione delle conclusioni, alla data del 13 gennaio 2015, successivamente modificata in modo arbitrario in quella del 12 gennaio 2013, con la conseguente mancata possibilità , per il difensore della ricorrente principale, di partecipare al successivo svolgimento del processo; che il motivo è inammissibile; che, al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame, l&#8217;amministrazione ricorrente si sia limitata a censurare la nullità  della sentenza impugnata sul presupposto della relativa emissione sulla base di documenti contestati come falsi; che, sul punto, è appena il caso di richiamare l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell&#8217;art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità , se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione (v. Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006, Rv. 593233 &#8211; 01); che, pertanto, detta querela può riguardare anche la nullità  della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità  dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito (v. Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006, Rv. 593233 &#8211; 01, cit.); che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 111 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt. 101, 194 e 195 c.p.c. e dell&#8217;art. 90, co. 2 e 3, delle disp. att. c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare la nullità  in cui era incorso il consulente tecnico d&#8217;ufficio nel ricevere scritti defensionali della controparte al di fuori del contraddittorio e in violazione del corrispondente principio processuale; che il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza; che, sul punto, varrà  richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità  della sentenza per un vizio dell&#8217;attività  del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l&#8217;onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l&#8217;impugnazione non tutela l&#8217;astratta regolarità  dell&#8217;attività  giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l&#8217;annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più¹ favorevole a quella cassata (v. Sez. 1 &#8211; , Sentenza n. 19759 del 09/08/2017, Rv. 645194 &#8211; 01); che, con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale riconosciuto la responsabilità  contrattuale della Regione Puglia nonostante la controparte non avesse mai dedotto tale titolo di responsabilità  a carico della stessa nel corso del giudizio; che la censura è inammissibile per violazione dell&#8217;art. 366 n. 6 c.p.c.; che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come, in caso di denuncia, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., del vizio di pretesa violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimità  è investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purchè ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (v. Sez. L, Sentenza n. 8008 del 04/04/2014, Rv. 630095 &#8211; 01); che, peraltro, varrà  sotto altro profilo richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l&#8217;interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all&#8217;ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità  limitatamente alla valutazione della logicità  e congruità  della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l&#8217;identificazione della volontà  della parte in relazione alle finalità  dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà  si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall&#8217;interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà  dell&#8217;autore è irrilevante e l&#8217;unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall&#8217;atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 &#8211; 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 &#8211; 01); che, al riguardo, il giudice del merito, nell&#8217;indagine diretta all&#8217;individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 &#8211; 01), che, nella specie, l&#8217;odierna ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell&#8217;eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall&#8217;interpretazione fornita dal giudice d&#8217;appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità ; che, con il quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia ritualmente proposta in primo grado e riproposta in sede d&#8217;appello, con specifico riguardo all&#8217;argomentazione concernente l&#8217;esclusività  della legittimazione passiva in capo al Ministero della Salute; che, con il quinto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, con particolare riguardo al tema relativo alla disciplina dei pregressi rapporti obbligatori delle soppresse Usl; che entrambi i motivi sono inammissibili; che, al riguardo, osserva il Collegio come debba ritenersi inammissibile l&#8217;invocazione della violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. in relazione a una decisione processuale da ritenere implicita in quella esplicitamente assunta nel merito, dovendo, viceversa, procedersi alla contestazione della decisione assunta in modo esplicito sul presupposto implicito; che, sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità , ai sensi del quale deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un&#8217;eccezione di nullità  (ritualmente sollevata o sollevabile d&#8217;ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (v. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 &#8211; 01); che, peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità  della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità  (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall&#8217;art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 &#8211; 01, cit.); che, con il sesto motivo (indicato in ricorso come motivo 5.1), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 724/94, dell&#8217;art. 2 della legge n. 549/95; dell&#8217;art. 1 del d.l. n. 630/96 (come convertito dalla legge n. 21/97), nonchè delle leggi della Regione Puglia n. 36/94, art. 5; n. 16/97, art. 20, anche in relazione agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto, sia pure implicitamente, la legittimazione passiva della Regione Puglia in relazione ai debiti contratti dalle disciolte Usi, dovendo ritenersi permanente detta legittimazione passiva unicamente in capo alla gestione liquidatoria delle medesime Usl; che, con il settimo motivo (indicato in ricorso come motivo 6), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c. (in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la responsabilità  contrattuale in capo alla Regione Puglia omettendo di rilevare come, all&#8217;epoca del fatto dannoso, non sussistesse alcun rapporto organico di gestione, di amministrazione o di indirizzo tra la Regione Puglia e l&#8217;Ospedale &quot;Vito Fazzi&quot; di Lecce ove operava il personale ch&#8217;ebbe a effettuare le trasfusioni dannose denunciate dall&#8217;originario attore; che entrambi i motivi &#8211; congiuntamente esaminabili in ragione dell&#8217;intima connessione delle questioni dedotte &#8211; sono infondati; che, sul punto, in contrasto con le prospettazioni dell&#8217;odierna ricorrente principale, deve trovare applicazione il principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (che il Collegio condivide e fa propria, ritenendo di doverne assicurare continuità ) ai sensi del quale la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l&#8217;ammissibilità  di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativocontabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività  giù  gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori (v. Sez. U, Sentenza n. 10135 del 20/06/2012, Rv. 623034 &#8211; 01); che, con l&#8217;ottavo motivo (indicato in ricorso ancora come motivo 6), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 346, 353 e 354 c.p.c., nonchè dell&#8217;art. 112 c.p.c. (in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso ogni pronuncia in ordine all&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello dedotta dalla Usl Lecce/1, avendo il Negro limitato la propria impugnazione alla sola contestazione della statuizione del Tribunale di Lecce riguardante l&#8217;eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dai convenuti; che il motivo è inammissibile; che, al riguardo, osserva il Collegio, ricorrente principale abbia integralmente trascurato di provvedere, in ottemperanza al disposto dell&#8217;art. 366 n. 6 c.p.c., alla rituale allegazione e produzione degli atti processuali (l&#8217;atto d&#8217;appello e la memoria della Usi Le/1) sui quali la censura risulta fondata, si dà  impedire a questo giudice ogni possibilità  di verificare l&#8217;effettiva concludenza della doglianza proposta; che, con il nono motivo (indicato in ricorso come motivo 7), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, nonchè per omessa motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione agli artt. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale limitato la motivazione della decisione assunta al mero recepimento della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, omettendo ogni esame sui controlli effettuati dai sanitari dell&#8217;ospedale convenuto volti a evitare il contagio da trasfusione, come puntualmente rilevato nella consulenza tecnica di parte; che il motivo è infondato; che, sul punto, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all&#8217;impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell&#8217;art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell&#8217;art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione &quot;per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti&quot;; che, secondo l&#8217;interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità , tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità  ai soli casi d&#8217;inesistenza della motivazione in sì© (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l&#8217;aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall&#8217;altro chiama la corte di cassazione a verificare l&#8217;eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l&#8217;omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là  dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); che, pertanto, dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, giù  del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità  al riesame del merito della causa, l&#8217;odierna doglianza della ricorrente principale deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non giù  l&#8217;omissione rilevante ai fini dell&#8217;art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità  del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all&#8217;intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità  argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d&#8217;indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede ai sensi dell&#8217;art. 132 n. 4 c.p.c.; che, con i due motivi del ricorso incidentale, Claudio Negro censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2056, 2059 e 2043 c.c., dell&#8217;art. 32 Cost., oltre che per omesso esame della documentazione medica e della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, nonchè per insufficienza e contraddittorietà  della motivazione (in relazione all&#8217;art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare (conseguentemente trascurando di dettare un&#8217;adeguata motivazione sul punto) la sussistenza del diritto di Oronzo Negro al risarcimento del danno biologico e morale in relazione al danno alla salute sofferto dal momento della contrazione della patologia derivante dalle trasfusioni di sangue infetto a quello della morte, con la conseguente trasmissione iure haereditario dei conseguenti importi risarcitori in favore dell&#8217;odierno ricorrente incidentale; che entrambi i motivi sono inammissibili; che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità , denunci il difetto di motivazione su un&#8217;istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l&#8217;onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità  il controllo della decisività  dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell&#8217;autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all&#8217;art. 366, n. 6, c.p.c.), la Suprema Corte dev&#8217;essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell&#8217;atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 &#8211; L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi); che, sul punto, è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l&#8217;espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., hanno ribadito come, nel denunciare eventuali omissioni rilevabili dalla motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l&#8217;omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sì©, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831); che, nella violazione dei principi sin qui rassegnati deve ritenersi incorso il ricorrente incidentale con i motivi d&#8217;impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte territoriale avrebbe omesso di rilevare (conseguentemente trascurando di dettare un&#8217;adeguata motivazione sul punto) la sussistenza del diritto di Oronzo Negro al risarcimento del danno biologico e morale in relazione al danno alla salute sofferto dal momento della contrazione della patologia derivante dalle trasfusioni di sangue infetto a quello della morte, si è tuttavia astenuto dal fornire alcuna completa e adeguata indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto) in forza dei quali la corte territoriale sarebbe incorsa nei vizi denunciati, con ciù² precludendo a questa Corte la possibilità  di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d&#8217;impugnazione proposti, non potendo ammettersi una liquidazione del preteso danno alla salute fondata su un asserito pregiudizio in re ipsa; che, pertanto, sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la sussistenza dei relativi presupposti, dev&#8217;essere disposto il rigetto del ricorso principale proposto dalla Regione Puglia e dichiarata l&#8217;inammissibilità  del ricorso incidentale del Negro, con la conseguente condanna degli stessi al pagamento, ciascuna, delle spese del presente giudizio di legittimità  in favore del Ministero della Salute, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; che la reciprocità  della soccombenza giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità  tra la Regione Puglia e Claudio Negro; che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell&#8217;art. 1-bis, dello stesso articolo 13</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta il ricorso principale proposto dalla Regione Puglia e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Claudio Negro.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna ciascun ricorrente al rimborso, in favore del Ministero della Salute, delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara integralmente compensate, tra la Regione Puglia e Claudio Negro, le spese del presente giudizio di legittimità . Ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell&#8217;art. 1-bis, dello stesso articolo 13.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 13/11/2018.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2014 n.2343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-5-2014-n-2343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-5-2014-n-2343/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-5-2014-n-2343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2014 n.2343</a></p>
<p>Pres. Torsello – Est. Caringella Andreola Costruzioni Generali S.p.a (Avv.ti M. Pescarollo, G. De Sario e M. Benincasa) c/ Tecnica Restauri Srl (Avv.ti S. Lago, A. Manzi), n.c. Ater – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, Veneziana Restauri Costruzioni srl e altri 1. Contratti della p.a. –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-5-2014-n-2343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2014 n.2343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello – Est. Caringella<br /> Andreola Costruzioni Generali S.p.a (Avv.ti M. Pescarollo, G. De Sario e M. Benincasa) c/ Tecnica Restauri Srl (Avv.ti S. Lago, A. Manzi), n.c. Ater – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, Veneziana Restauri Costruzioni srl e altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Appalti di servizi e forniture – Costo della sicurezza – Indicazione in offerta– Obbligo – Lavori pubblici – Indicazioni in piano di sicurezza e coordinamento </p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Paternità – Volontà del concorrente – Conseguenze -Imprese – Rappresentanti legali – Sigla su tutte le pagine</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’obbligo di indicazione, in sede di offerta, del costo relativo alla sicurezza è imposto, ex art. 87, comma 4 del codice dei contratti pubblici, esclusivamente per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di verifica dell’adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici.</p>
<p>2. Alla luce di un’interpretazione coerente con i canoni di tassatività della cause di esclusione, di ragionevolezza e del favor partecipationis, deve ritenersi, al fine del rispetto della ratio della normativa di gara, l’accertamento della chiara volontà del concorrente di appropriarsi della paternità dell’offerta. Tale volontà è evincibile in termini certi dall’apposizione su tutte le pagine dell’offerta tecnica delle sigle dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate, identificate con i timbri e con i documenti di identità allegati, e dall’inserimento dell’offerta in plichi sigillati e controfirmati inclusi in contenitori parimenti sigillati e controfirmati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2634 del 2014, proposto da:<br />
Andreola Costruzioni Generali Spa in proprio e quale Capogruppo Mandataria della Costituenda Ati con Secis Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pescarollo, Gianluca De Sario e Maurizio Benincasa, con domicilio eletto presso Maurizio Benincasa in Roma, via di Villa Massimo, 33; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Tecnica Restauri Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Lago e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, alla via Federico Confalonieri 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ater &#8211; Azienda Territoriale per L&#8217;Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso,<br />
Veneziana Restauri Costruzioni Srl,<br />
Iveco Spa, Bonem Srl; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2014, proposto da:<br />
Ater &#8211; Azienda Territoriale Per L&#8217;Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Bruno Barel, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue&#8217; Borsi, n. 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Tecnica Restauri Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi, Stefania Lago, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5;<br />
Andreola Costruzioni Generali Spa, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>quanto al ricorso n. 2589 del 2014:<br />
della sentenza breve del T.a.r. Veneto &#8211; Venezia: Sezione I n. 01388/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di recupero dell&#8217;ex &#8220;villa baroni&#8221; per realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo<br />
quanto al ricorso n. 2634 del 2014:<br />
della sentenza breve del T.a.r. Veneto &#8211; Venezia: Sezione I n. 01388/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di recupero ex &#8220;villa baroni&#8221; in comune di loria, località bessica, per la realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Tecnica Restauri Srl e di Tecnica Restauri Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Benincasa e Andrea Manzi Federica Scafarelli, su delega dell&#8217;avv. Bruno Barel e Andrea Manzi;</p>
<p>Ritenuto che l’identità della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati; <br />
Ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti di cui all’art. 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del merito della controversia con sentenza in forma semplificata come da avviso dato alle parti; </p>
<p>Rilevato che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da Tecnica Restauri s.r.l. avverso gli atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori di recupero dell&#8217;ex &#8220;Villa Baroni&#8221; in Comune di Loria, località Bessica, per la realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo. CIG 4857838EB8, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore del raggruppamento capitanato da Andreola Costruzioni Generali Spa;<br />
Ritenuto che meritano accoglimento le doglianze con le quali entrambe le parti appellanti contestano il capo della sentenza che ha ritenuto illegittima l’ammissione del raggruppamento aggiudicatario alla procedura nonostante l’omessa indicazione,in sede di offerta, dei costi di sicurezza aziendali;<br />
Reputato, infatti, che merita condivisione l’indirizzo di questa Sezione (sentenza 9 ottobre 2013, n. 1050), dal quale il Giudice di primo grado si è esplicitamente discostato, secondo cui l’obbligo di indicazione, in sede di offerta, del costo relativo alla sicurezza è imposto dal legislatore, ex art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, esclusivamente per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100, d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di verifica dell’adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici in forza dell’art. 86, comma 3 <i>bis</i>, del codice dei contratti pubblici;<br />
Reputato che, in ogni caso, l’ ATI Andreola, pur non essendo tenuta, ha proceduto all’indicazione degli oneri di sicurezza e che l’unitarietà dell’offerta economica, complessivamente riconducibile al raggruppamento, non consente di accedere alla tesi, sposata dalla sentenza appellata, secondo cui ognuna delle imprese raggruppate avrebbe dovuto indicare la quota individuale degli oneri a sé imputabile;</p>
<p>Ritenuto altresì che non merita favorevole valutazione il motivo del ricorso di primo grado, riproposto con memoria nel giudizio d’appello, con il quale si deduce la sussistenza, con riferimento al raggruppamento aggiudicatario e al soggetto secondo classificato, di un ulteriore motivo di esclusione derivante dalla violazione della prescrizione della <i>lex specialis </i>(art. 9 della lettera d’invito) che imponeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione, con firma per esteso e leggibile, almeno della prima e dell’ultima pagina dell’offerta tecnica; <br />
Reputato infatti, che, alla luce di un’interpretazione coerente con i canoni di tassatività delle cause di esclusione (art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici), di ragionevolezza e del <i>favor partecipationis, </i>deve ritenersi, al fine del rispetto della <i>ratio </i>della normativa di gara, l’accertamento della chiara volontà del concorrente di appropriarsi della paternità dell’offerta;<br />
Ritenuto altresì che detta volontà è nella specie evincibile in termini certi dall’ apposizione su tutte le pagine dell’offerta tecnica delle sigle dei rappresentanti legali delle imprese raggruppate, identificati con i timbri e con i documenti di identità allegati, e dall’inserimento dell’offerta in plichi sigillati e controfirmati inclusi in contenitori parimenti sigillati e controfirmati;<br />
Reputato, peraltro, che un’interpretazione formalistica della normativa di gara, che imponesse l’esclusione nonostante la pacifica riconducibilità dell’offerta alla sfera volitiva del concorrente, esporrebbe la <i>lex specialis </i>alle censure svolte con il ricorso incidentale di primo grado per i vizi di eccesso di potere e di contrasto con l’art. 46, comma 1 <i>bis,</i> del codice dei contratti pubblici; <br />
Ritenuto, in definitiva, che le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento degli appelli e, in riforma della sentenza gravata, l’integrale reiezione del ricorso di primo grado;<br />
Ritenuto, infine, che le spese debbono seguire la regola della soccombenza per essere liquidate nella misura in dispositivo specificata; <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Condanna Tecnica Restauri S.r.l. al pagamento, in favore di ATER e del raggruppamento Andreola Costruzioni delle spese di giudizio che liquida nella misura di 4.000//00 (quattromila//00) euro per ciascuna delle parti appellanti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/05/2014</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/2/2006 n.2343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-2-2006-n-2343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-2-2006-n-2343/</guid>

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<p>Pres. Olla – Rel. Finocchiaro – P.M. Macarone Giovanni Scordino ed altri (avv. Valensise, Scaglione) c. Comune di Reggio Calabria, Rete Ferroviaria Italiana spa le S.U. sui criteri per il riparto rispetto ai comportamenti della PA ex art. 34 dlgs. n&#176; 80/98 Giurisdizione e competenza – Comportamenti della PA ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-2-2006-n-2343/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/2/2006 n.2343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-2-2-2006-n-2343/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 2/2/2006 n.2343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Olla – Rel. Finocchiaro – P.M. Macarone<br /> Giovanni Scordino ed altri (avv. Valensise, Scaglione) c. Comune di Reggio Calabria, Rete Ferroviaria Italiana spa</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le S.U. sui criteri per il riparto rispetto ai comportamenti della PA ex art. 34 dlgs. n&deg; 80/98</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Comportamenti della PA ex art. 34 dlgs 80/98 &#8211; Mero comportamento &#8211; Giurisdizione del GO – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al Giudice Ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni conseguente a meri “comportamenti” della PA (nel caso di specie gli enti evocati in giudizio avevano effettuato una odificazione del regime di deflusso delle acque in aree demaniali confinanti con quelle dei danneggiati).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8026_8026.pdf">clicca qui</a></p>
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