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	<title>2342 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2342 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2021 n.2342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2021-n-2342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2021-n-2342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2021 n.2342</a></p>
<p>Pres. Greco &#8211; Est. Martino Sull&#8217;impossibilità  di classificare la violazione del principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato come vizio revocatorio. Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Violazione principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria &#8211; Vizio revocatorio &#8211; Impossibilità  di configurazione. Va escluso che la violazione del principio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2021-n-2342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2021 n.2342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2021-n-2342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2021 n.2342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Greco &#8211; Est. Martino</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;impossibilità  di classificare la violazione del principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato come vizio revocatorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Violazione principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria &#8211; Vizio revocatorio &#8211; Impossibilità  di configurazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va escluso che la violazione del principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, e mediatamente dell&#8217;articolo 99, co. 3, c.p.a., possa configurare un vizio revocatorio.<br /> Le ipotesi di revocazione previste dall&#8217;articolo 395 c.p.c., richiamate dall&#8217;art. 106 c.p.a., hanno infatti carattere tassativo, eccezionale e derogatorio (rispetto alla regola della intangibilità  del giudicato), e pertanto non ammettono interpretazione estensiva nè applicazione analogica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4911 del 2020, proposto dalla società  Edison S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Wladimir Francesco Troise Mangoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini n. 1, </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">la Provincia di Pescara, non costituitasi in giudizio,</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della società  Solvay Specialty Polymers Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32; <br /> &#8211; del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell&#8217;Agenzia Regionale per la Tutela dell&#8217;Ambiente &#8211; A.R.T.A. Abruzzo e della Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> &#8211; del Comune di Bussi Sul Tirino e dell&#8217;Azienda Usl di Pescara, non costituitisi in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per la revocazione</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2301 del 2020, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Solvay Specialty Polymers Italy S.p.a., del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell&#8217;Agenzia Regionale per la Tutela dell&#8217;Ambiente &#8211; A.R.T.A. Abruzzo e della Regione Abruzzo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 &#8211; tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 &#8211; il consigliere Silvia Martino;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le note di udienza presentate dagli avvocati dello Stato Cristina Gerardis e Generoso Di Leo, nonchè dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimiro Troise Mangoni, Riccardo Villata, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, per le parti rispettivamente rappresentate, ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni; </p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p style="text-align: justify;">1. La società  odierna istante impugnava innanzi al TAR per l&#8217;Abruzzo, sezione staccata di Pescara, l&#8217;ordinanza 26 giugno 2018, adottata ai sensi dell&#8217;art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha individuato nella Edison S.p.a. il soggetto responsabile della contaminazione presso le c.d. &#8220;aree esterne&#8221; al sito industriale di Bussi sul Tirino e ha diffidato la stessa a provvedere all&#8217;adozione delle necessarie misure di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con sentenza n. 86 del 20 marzo 2019, il TAR ha respinto il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso tale sentenza Edison S.p.a. ha proposto appello, riproponendo le censure formulate in primo grado, tra cui, in particolare, quella relativa all&#8217;erronea individuazione di Edison quale responsabile dell&#8217;inquinamento, dovendosi ritenere responsabile la sola società  Solvay S.p.a., per effetto dell&#8217;acquisto del 100% delle azioni della Ausimont S.p.a. società  controllata sino al 2011 dal gruppo Montedison.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, l&#8217;appellante ha invocato a sostegno di tale deduzione la sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 22 ottobre 2019, pubblicata in corso di causa, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui &#8220;<i>la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società  non responsabile dell&#8217;inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica  stata introdotta nell&#8217;ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell&#8217;adozione del provvedimento</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con l&#8217;epigrafata sentenza n. 2301 del 2020, questa Sezione ha respinto l&#8217;appello e confermato la decisione del giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il presente ricorso, la società  Edison deduce, quale motivo di revocazione, la violazione dell&#8217;art. 99, comma 3, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. In primo luogo, la società  contesta l&#8217;argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui &#8220;<i>il soggetto individuato quale responsabile dell&#8217;inquinamento  e resta senz&#8217;altro tenuto ad eseguire le attività  di bonifica del sito anche ove, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi la società </i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;appellante, la sentenza avrebbe escluso proprio quello che l&#8217;Adunanza plenaria ha affermato, vale a dire che nell&#8217;ipotesi di incorporazione l&#8217;incorporante subentra quale successore universale in tutti gli obblighi, compresi quelli di bonifica, dell&#8217;incorporata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 3, c.p.a., il principio di diritto stabilito dall&#8217;Adunanza plenaria deve essere seguito dalla Sezioni semplici, che se ne possono discostare solo rimettendo motivatamente la questione alla medesima Adunanza plenaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il Collegio non ha utilizzato il fisiologico percorso del rinvio all&#8217;Adunanza plenaria perchè mutasse il precedente arresto, nè ha sollevato una questione di legittimità  costituzionale od europea della norma, interpretata nel senso che il solo obbligato alla bonifica  il successore, con esonero del soggetto autore dell&#8217;inquinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. La ricorrente ha poi fatto riferimento all&#8217;esigenza di recente avvertita dagli operatori del diritto, circa la necessità  che la stabilità  del giudicato venga bilanciata con l&#8217;aspirazione alla sentenza &#8220;giusta&#8221;, dovendosi intendere per tale quella emessa nel rispetto delle norme processuali e sostanziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui, ad esempio, l&#8217;estensione del ricorso per revocazione alle sentenze della Corte di Cassazione o, ancora, il ricorso straordinario <i>ex</i> art. 625 <i>bis</i> c.p.p. avverso le sentenze irrevocabili della Cassazione penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel silenzio dell&#8217;art. 99, comma 3, c.p.a., per porre rimedio a tale situazione non vi sarebbero che la revocazione e il ricorso straordinario in Cassazione per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. L&#8217;istante ha poi sottolineato come, nel caso in esame, potrebbe essere utilizzato lo stesso percorso argomentativo che ha portato ad estendere il rimedio della revocazione a quello che, a dire della società , sarebbe assimilabile ad un errore di diritto, ovvero il caso dell&#8217;omesso esame di un motivo d&#8217;appello, la cui incidenza sul contenuto della pronuncia emessa dal Consiglio di Stato ha convinto la giurisprudenza a propugnare l&#8217;estensione analogica dell&#8217;art. 395 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Non meno grave di siffatta omissione sarebbe la decisione di una lite in modo difforme da quanto la legge prescrive con l&#8217;art. 99, comma 3, c.p.a. sicchè dovrebbe ammettersi anche in tale ipotesi un&#8217;analoga estensione nei confronti di una sentenza che, diversamente da quella civile d&#8217;appello, non conosce mezzi ordinari di gravame (salvo il ricorso per Cassazione per difetto di giurisdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si sono costituiti, per resistere, il Ministero dell&#8217;ambiente, la Regione Abruzzo, l&#8217;ARTA Abruzzo (attraverso l&#8217;Avvocatura dello Stato) e la società  Solvay Speciality Polymers S.p.a., articolando le proprie difese con dovizia di argomentazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con memoria del 28 dicembre 2020 Edison ha rappresentato di avere, con ricorso depositato in data 16 giugno 2020, chiesto l&#8217;annullamento e, per l&#8217;effetto, la cassazione senza rinvio della sentenza revocanda in base agli articoli 360, comma 1, n. 1), c.p.c., 362 c.p.c., 110 c.p.a. e 111, comma 8, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente dalla lettura combinata degli articoli 76, comma 4, c.p.a., 276, comma 2, c.p.c. e 79 c.p.a. si ricaverebbe la regola per cui il giudice amministrativo adito in sede di revocazione deve sospendere il giudizio laddove la sentenza oggetto del procedimento sia stata impugnata anche presso la Corte di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, nel processo amministrativo, non potrebbe trovare applicazione l&#8217;art. 398, comma 4, c.p.c. stante l&#8217;attuale disciplina del riparto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe invece applicabile, in quanto espressione di un principio generale, l&#8217;art. 295 c.p.c., richiamato anche dal codice del processo amministrativo, il quale ha come noto, la funzione specifica di risolvere problematiche attinenti allo svolgimento del giusto processo derivanti dal potenziale conflitto tra pronunce.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le società  Edison e Solvay hanno depositato memorie di replica.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Tutte le parti hanno infine depositato note di udienza ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Il giudizio, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2021  stato riservato e quindi deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">11. In via preliminare, va respinta l&#8217;istanza di sospensione del giudizio di revocazione formulata dalla società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non  infatti possibile ravvisare, come correttamente dedotto dalle controparti, una pregiudizialità  necessaria del giudizio pendente in Cassazione rispetto al presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa giurisprudenza evocata da Edison, formatasi in merito alla disposizione dell&#8217;art. 398, comma 4, c.p.c., sottolinea che si tratta di mezzi di gravame autonomi e che anzi, semmai, va riconosciuta priorità  di trattazione al giudizio per revocazione (Cass, civ. Sez. un., n. 750 del 26 settembre 1990).</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. La ricorrente assume peraltro che &#8211; a differenza dei casi esaminati dalla giurisprudenza che si  pronunciata sui casi di contestuale pendenza di revocazione e ricorso per cassazione nel giudizio civile &#8211; nella fattispecie la pregiudizialità  discenderebbe dalla priorità  logica che la questione di giurisdizione, dedotta dinanzi alla Cassazione, riveste rispetto alle questioni di merito oggetto del giudizio di revocazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo può tuttavia osservarsi che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in linea generale, se  vero che la questione di giurisdizione ha priorità  logica su quelle di merito a norma degli articoli 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., tuttavia ciò vale esclusivamente per il giudizio di primo grado, laddove nei gradi successivi  teoricamente possibile oggi la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione (fermo restando l&#8217;accertamento definitivo demandato alla Corte di Cassazione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in concreto, nella fattispecie, il ricorso per Cassazione di Edison si fonda sullo stesso motivo (violazione dell&#8217;articolo 99, comma 3, c.p.a.) sul quale si incentra l&#8217;attuale ricorso per revocazione, di modo che, se  ben possibile che l&#8217;esito di uno dei due giudizi possa incidere sull&#8217;altro, tale evenienza non  comunque in grado di determinare un nesso di pregiudizialità  tra i due.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, infatti, la Corte di cassazione dovesse ritenere fondato il ricorso di Edison, ciò comporterebbe semplicemente la caducazione della sentenza qui impugnata, rendendo <i>inutiliter</i> data la pronuncia resa nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Specularmente, se la sentenza revocanda fosse oggetto di annullamento in questa sede, verrebbe meno lo stesso oggetto del giudizio in Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè  evidente che i due processi possono continuare a svolgersi autonomamente e parallelamente.</p>
<p style="text-align: justify;">12. L&#8217;istanza di revocazione  inammissibile e, comunque, infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">13. In primo luogo,  del tutto condivisibile la giurisprudenza richiamata dalle controparti, la quale ha escluso che la violazione del principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, e mediatamente dell&#8217;articolo 99, comma 3, c.p.a., possa configurare un vizio revocatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ipotesi di revocazione previste dall&#8217;articolo 395 c.p.c., richiamate dall&#8217;art. 106 c.p.a., hanno infatti carattere tassativo, eccezionale e derogatorio (rispetto alla regola della intangibilità  del giudicato), e pertanto non ammettono interpretazione estensiva nè applicazione analogica.</p>
<p style="text-align: justify;">Non  infatti esatto che la giurisprudenza abbia dato un&#8217;interpretazione estensiva delle ipotesi di revocazione, estendendola anche a errori di diritto, quale, tra gli altri, il vizio di omessa pronuncia per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evoluzione giurisprudenziale invocata dalla ricorrente  derivata infatti dalla riqualificazione di tale omissione come errore di fatto, ai sensi dell&#8217;art. 395, n. 4, c.p.c., la quale pertanto rileva come vizio revocatorio esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell&#8217;esistenza e del contenuto di atti processuali (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1488 del 2 marzo 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nel caso di specie, la violazione prospettata dall&#8217;istante:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non comporta contrasto fra giudicati, per il semplice motivo che il giudicato formatosi sulla decisione dell&#8217;Adunanza plenaria invocata dalla società  istante non  stato reso fra le stesse parti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non costituisce un errore di fatto revocatorio, trattandosi semmai (<i>in thesi</i>) di errore di diritto dipendente da erronea applicazione ovvero pretermissione del principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 2 del 2018), ha chiarito che un principio di diritto espresso ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 4, c.p.a. non vale a configurare un contrasto di giudicati e quindi non può costituire parametro di riferimento nemmeno ai sensi dell&#8217;ulteriore ipotesi di revocazione prevista dall&#8217;art. 395, n. 5), c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto &#8220;<i>L&#8217;attività  di contestualizzazione e di sussunzione del principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria ai sensi dell&#8217;articolo 99, comma 4 del cod. proc. amm. in relazione alle peculiarità  del caso concreto spetta alla Sezione cui  rimessa la decisione del ricorso</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè, a maggior ragione, la stessa conclusione vale in tutti gli altri giudizi nei quali venga prospettata l&#8217;applicazione del medesimo principio di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in precedenza, la giurisprudenza di questo Consiglio, a fronte di istanze di revocazione analoghe a quella in esame, ha sottolineato che non  possibile &#8220;forzare&#8221; il disposto dell&#8217;art. 395 c.p.c. per dare una sanzione processuale ad un precetto per il quale tale sanzione non  stata prevista dal legislatore (cfr Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 4185 del 2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta infatti, a ben vedere, non di un &#8220;<i>vuoto di tutela da censurare</i>&#8221; quanto dell&#8217;individuazione di &#8220;<i>un ragionevole punto di equilibrio tra la ricerca di una maggiore uniformità  interpretativa in funzione della certezza del diritto e la libertà  e l&#8217;indipendenza, anche interna, del giudice</i>&#8221; (sentenza n. 4185/2014 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, anche nel caso in esame, il vizio prospettato &#8211; quand&#8217;anche effettivamente sussistente &#8211; andrebbe assimilato a un qualsiasi errore di diritto non denunciabile col ricorso per revocazione.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Ad ogni buon conto, come già  anticipato, l&#8217;istanza di revocazione  anche infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; infatti agevole rilevare che, nella sentenza impugnata, la Sezione:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha ritenuto di imputare direttamente a Edison S.p.a. (già  Montedison S.p.a.) la responsabilità  per la situazione di inquinamento per cui e causa, e i conseguenti obblighi di bonifica, in via diretta, non solo per il periodo in cui ha avuto la proprietà  dell&#8217;area interessata ma anche per quello successivo al trasferimento di questa a favore della controllata Ausimont S.p.a., laddove si  sottolineato il mantenimento in capo alla controllante di poteri di direzione specificamente in materia di politiche ambientali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di conseguenza, ha implicitamente ritenuto che gli obblighi in questione fossero sorti in capo a Edison S.p.a. anteriormente alla cessione in proprietà  dell&#8217;area, e che, conseguentemente, la successiva vicenda di incorporazione di Ausimont S.p.a. da parte di soggetto terzo (l&#8217;odierna intimata Solvay S.p.a.) non abbia avuto alcuna incidenza, non potendo comportare il trasferimento in capo alla incorporante di obblighi che non gravavano in capo alla incorporata, ma alla controllante di questa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha pertanto ritenuto inapplicabile alla presente fattispecie il principio, enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria n. 10 del 2019, della trasmissibilità  degli obblighi di bonifica dall&#8217;originario soggetto obbligato all&#8217;avente causa a seguito di fusione per incorporazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza impugnata, pertanto, non ha affatto pretermesso il principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria, ma ha semplicemente ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sua applicazione al caso di specie, venendo in rilievo una responsabilità  diretta di Edison nella produzione dell&#8217;inquinamento del sito.</p>
<p style="text-align: justify;">15. In definitiva, per quanto argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4911 del 2020, di cui in premessa, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  Edison S.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore della società  Solvay Specialty Polymers Italy S.p.a, e nella misura di ulteriori complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), in favore delle amministrazioni costituite con l&#8217;Avvocatura dello Stato, oltre gli accessori di legge, se dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 e 4 febbraio 2021 &#8211; tenutesi in collegamento da remoto &#8211; con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Greco, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Lamberti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Verrico, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Rotondo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2021-n-2342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2021 n.2342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.2342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/</guid>

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<p>Rosalia Maria Rita Messina, presidente, estensore: PARTI: (Associazione Lega Per L&#8217;abolizione Della Caccia (LAC) ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio Linzola, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e, in Milano, in via Hoepli 3, presso il suo studio contro Consiglio Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.2342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.2342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, presidente, estensore: PARTI:  (Associazione Lega Per L&#8217;abolizione Della Caccia (LAC) ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio Linzola, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e, in Milano, in via Hoepli 3, presso il suo studio contro Consiglio Regionale della Lombardia, Provincia di Sondrio non costituiti in giudizio; Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Gianelli con domicilio PEC come da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità  cogente che siano indicati i valichi utilizzati dall&#8217;aviafauna migratoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Caccia &#8211; divieti di caccia &#8211; validi utilizzati dall&#8217;avifauna migratoria &#8211; individuazione &#8211; necessità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nei piani faunistico-venatori regionali e territoriali (artt. 12 e 14 della L.R. Lombardia nr. 26 del 1997) devono essere indicati i valichi utilizzati dall&#8217;aviafauna migratoria ove la caccia è vietata indicati, come pure nei calendari venatori, senza che ciò possa significare che, in mancanza di tali atti, i valichi non debbano (previamente e a prescindere) essere compiutamente individuati e tutelati e che il divieto di caccia che li riguarda possa non essere osservato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/11/2020 <br /> <strong>N. 02342/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01588/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso, ex art. 117 c.p.a., numero di registro generale 1588 del 2020, proposto da<br /> ASSOCIAZIONE LEGA PER L&#8217;ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio Linzola, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e, in Milano, in via Hoepli 3, presso il suo studio;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Regionale della Lombardia, Provincia di Sondrio non costituiti in giudizio;<br /> Regione Lombardia, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Gianelli con domicilio PEC come da Registri di Giustizia.<br /> <strong><em>per</em></strong><br /> la declaratoria dell&#8217;illegittimità  del silenzio formatosi sulla istanza trasmessa il 1 / 4 giugno 2020 agli enti intimati per la individuazione dei valichi, a norma della legge 157/92 e dell&#8217;articolo 43 della legge regionale 26/93<br /> e per<br /> l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere sulla istanza predetta mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, tenutasi da remoto, la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in epigrafe l&#8217;ASSOCIAZIONE LEGA PER L&#8217;ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) ONLUS agisce avverso l&#8217;inerzia serbata dagli enti intimati sull&#8217;istanza trasmessa in data 1 e 4 giugno 2020, in atti, con la quale ha chiesto che si proceda all&#8217;individuazione e alla delimitazione dell&#8217;area di divieto di esercizio dell&#8217;attività  venatoria ai sensi dell&#8217;art. 21/3 l. n. 157/1992, che vieta la caccia per un raggio di 1.000 metri intorno ai valichi utilizzati dall&#8217;avifauna migratoria.<br /> Sinteticamente, come imposto dall&#8217;art. 3, comma secondo, c.p.a., si espongono le circostanze di fatto quali risultano dagli scritti difensivi e dai documenti allegati dalle parti costituite.<br /> La LAC, con l&#8217;istanza su menzionata, si è rivolta al Consiglio Regionale della Lombardia, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio, richiamando la normativa che vieta la caccia nell&#8217;area circostante i valichi montani utilizzati dall&#8217;avifauna migratoria, per un raggio di metri mille (art. 21. comma terzo, l. n. 157/1992), nonchè la proposta della Regione Lombardia, il cui capitolo settimo è dedicato alla tematica oggetto del ricorso in esame; ha esposto dettagliatamente la situazione dei valichi, provincia per provincia; ha infine chiesto agli enti intimati, ciascuno per quanto di competenza, di adottare gli atti necessari ad assicurare la piena tutela dei valichi che elenca, distinti per provincia.<br /> Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, sollevando eccezioni e contestando le censure dedotte dalla LAC, come sarà  precisato al punto 2.<br /> All&#8217;udienza camerale tenutasi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Parte ricorrente ha dedotto la violazione dell&#8217;art. 2/5 l. n. 241/1990, dell&#8217;art. 21/3 l. n. 157/1992 e dell&#8217;art. 43 della l.r. n. 26/1993, in quanto sussiste l&#8217;obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere sull&#8217;istanza di cui trattasi.<br /> Ha chiesto che il Tribunale ordini all&#8217;amministrazione inadempiente di provvedere sull&#8217;istanza prima descritta entro trenta giorni dalla notifica della sentenza e che nomini, in caso di persistente inerzia, un commissario <em>ad acta</em> incaricato di provvedere in via sostitutiva e a spese delle medesime amministrazioni.<br /> La Regione Lombardia ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che è il Consiglio Regionale che deve approvare il piano faunistico regionale adottato dalla Giunta; ha sottolineato che detto Consiglio, ai sensi dell&#8217;art. 22 Statuto Regionale, è dotato di autonomia di bilancio, amministrativa contabile, patrimoniale, funzionale e che il legale rappresentante del Consiglio medesimo è il Presidente del Consiglio; ha infine affermato che l&#8217;obbligo di provvedere sussiste in capo al Consiglio, il quale dovrebbe provvedere sulla proposta della Giunta regionale n. 6017 del 19 dicembre 2016, ai sensi dell&#8217;art. 43, comma terzo, l.r. n. 26/1993, come sostituito dall&#8217;art. 1, comma ventunesimo, lett. f), della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall&#8217;art. 2, comma primo, lett. h), della l.r. 16 settembre 2009, n. 21 e dall&#8217;art. 3, comma quinto, lett. p), della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 («<em>La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell&#8217;avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l&#8217;INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori</em>»).<br /> Nel merito, ha sostenuto che:<br /> &#8211; non possono avanzarsi pretese sulla base di un piano ancora <em>in itinere</em> (adottato a seguito del procedimento avviato con DGR n. 1523 del 20 marzo 2014, proseguito con DDR n. 7256 del 29 luglio 2014, culminato della deliberazione n. 6017 del 29 dicembre 2016 e allegati, fra i quali l&#8217;elenco dei valichi alpini);<br /> &#8211; nei vigenti piani faunistici venatori provinciali vi sono misure di tutela dell&#8217;avifauna, con oasi a volte coincidenti con i valichi;<br /> &#8211; per quanto riguarda la Provincia di Sondrio, le competenze nella materia di cui trattasi sono rimaste in capo alla Provincia.<br /> Con successive memorie la LAC ha obiettato:<br /> &#8211; che l&#8217;adozione del piano faunistico regionale è estranea alla materia del contendere;<br /> &#8211; che non sussiste pìù una proposta della Regione Lombardia sulla quale il Consiglio Regionale possa (e debba) provvedere, essendo la deliberazione regionale di cui trattasi decaduta (ex art. 133 Regolamento interno del Consiglio Regionale, approvato con deliberazione consiliare 9 giugno 2009, n. 840), in quanto il Consiglio Regionale non ha provveduto sulla proposta della Giunta entro la legislatura.<br /> La Regione Lombardia ha dal canto suo insistito nell&#8217;eccezione e nelle argomentazioni giÃ  esposte, concludendo che «<em>al fine dell&#8217;individuazione dei valichi converrebbe aspettare l&#8217;aggiornamento delle informazioni disponibili del PFVR, che si è dimostrata con l&#8217;ampia produzione dei riscontri pervenuti dagli UTR, i quali comunque hanno dato conto di tutti gli istituti di protezione, i divieti di caccia e le oasi di protezione, destinati alla conservazione della fauna. E ribadiamo, come dimostrato con la ricognizione in detti riscontri, che sussistono tutte le tutele che, in assenza del PFVR, sono attuate dai PFV Provinciali approvati prima del passaggio delle funzioni in materia di caccia alla Regione Lombardia , ante 1 aprile 2016</em>».<br /> 3. Il ricorso è fondato, sussistendo l&#8217;obbligo di provvedere di tutte le amministrazioni intimate, con riguardo all&#8217;attività  che a ciascuna di esse compete nella sequenza procedimentale delineata dall&#8217;art. 43, comma terzo, l.r. n. 26/1997, nel testo vigente riportato al punto 2.<br /> Va subito sgombrato il campo dalle questioni relative ai piani faunistico-venatori regionali e territoriali (artt. 12 e 14 della medesima l.r. del 1997), nei quali, come previsto dalla disposizione testà© citata, i valichi devono essere indicati, come pure nei calendari venatori, senza che ciò posa significare che, in mancanza di tali atti, i valichi non debbano (previamente e a prescindere) essere compiutamente individuati e tutelati e che il divieto di caccia che li riguarda possa non essere osservato. Nè occorre spendere molte parole per rilevare che le conclusioni della Regione Lombardia, tenuto conto del principio appena enunciato, non possono essere condivise.<br /> Merita quindi adesione la ricostruzione della LAC, non potendo dubitarsi che, in assenza di una proposta ancora suscettibile di essere esaminata dal Consiglio Regionale (si rinvia, per questo aspetto, al punto 2), è innanzitutto obbligo della Regione e della Provincia di Sondrio attivarsi proponendo l&#8217;elenco dei valichi oggetto di tutela ai sensi del pìù volte citato art. 43, comma terzo, l.r. n. 26/1997. Spetterà  poi al Consiglio Regionale completare l&#8217;<em>iter</em> delineato dalla medesima norma.<br /> 4. Il ricorso in esame va, alla stregua delle considerazioni che precedono, accolto e, per l&#8217;effetto, va disposto che l&#8217;<em>iter</em> sia avviato e concluso entro centoottanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, con le precisazioni di seguito indicate:<br /> &#8211; l&#8217;attività  cui sono tenute la Regione e la Provincia di Sondrio (formulazione della proposta) va compiuta entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione;<br /> &#8211; il Consiglio Regionale dovrà  provvedere, per quanto di sua competenza, entro i successivi novanta giorni.<br /> 5. Quanto alla richiesta di nomina di un commissario <em>ad acta</em> che provveda in via sostitutiva per il caso di persistente inerzia, il Collegio reputa opportuno riservare la nomina a un successivo momento; a tale nomina si provvederà , ove occorra, su istanza della parte ricorrente notificata alle altre parti. L&#8217;istanza potrà  essere presentata giÃ  alla scadenza del primo dei termini specificati al punto 4, ove la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio non abbiano ottemperato, per quanto di competenza, all&#8217;ordine giudiziale contenuto nella presente sentenza.<br /> 6. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza con riguardo alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio; quanto al Consiglio Regionale, il cui ruolo nel procedimento di cui trattasi è stato giÃ  illustrato, sussistono ragioni per dichiarare le spese irripetibili.<br /> 7. Va disposta la trasmissione della presente pronuncia, una volta passata in giudicato, alla Corte dei Conti &#8211; Procura Regionale per la Regione Lombardia, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma ottavo, l. n. 241/1990.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini precisati in parte motiva.<br /> Pone le spese processuali a carico della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio, liquidandole in complessivi € 4.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, in ragione di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di dette amministrazioni, fra le quali si ripartisce per metà  anche il rimborso del contributo unificato versato dall&#8217;associazione ricorrente; le dichiara irripetibili con riguardo al Consiglio Regionale della Regione Lombardia.<br /> Dispone la trasmissione della presente pronuncia, una volta passata in giudicato, alla Corte dei Conti &#8211; Procura Regionale per la Regione Lombardia, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma ottavo, l. n. 241/1990.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, svoltasi da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore<br /> Giovanni Zucchini, Consigliere<br /> Alberto Di Mario, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-11-2020-n-2342/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2020 n.2342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2006 n.2342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-2-2006-n-2342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-2-2006-n-2342/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-2-2006-n-2342/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2006 n.2342</a></p>
<p>Pres. Saggio – Rel. Adamo – P.M. Ceniccola Raffaele Cataldi (avv. Lamuraglia) c. Regione Puglia (avv. avv. Cipriani, Carletti) L. Reg. Puglia 19/1979 e L. Reg. Puglia 24/1990 in materia di calamità naturali: individuazione del soggetto legittimato passivo Calamità Naturali – L. Reg. Puglia 19/1979, L. Reg. Puglia 24/1990 –Domanda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-2-2006-n-2342/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2006 n.2342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-2-2-2006-n-2342/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2006 n.2342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saggio – Rel. Adamo – P.M. Ceniccola<br /> Raffaele Cataldi (avv. Lamuraglia) c. Regione Puglia (avv. avv. Cipriani, Carletti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L. Reg. Puglia 19/1979 e L. Reg. Puglia 24/1990 in materia di calamità naturali: individuazione del soggetto legittimato passivo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Calamità Naturali – L. Reg. Puglia 19/1979, L. Reg. Puglia 24/1990 –Domanda di pagamento di contributi &#8211; Legittimazione passiva – Regione Puglia – Ricorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi delle L. Reg. Puglia 19/1979 e L. Reg. Puglia 24/1990 spetta alla Regione Puglia la veste di legittimato passivo in ordine alla domanda di pagamento di contributi per calamità naturali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8038_8038.pdf">clicca qui</a></p>
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