<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>234 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/234/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/234/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>234 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/234/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.234</a></p>
<p>Mario Rosario Morelli Presidente, Stefano Petitti, redattore; (giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossi dalla Corte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli Presidente, Stefano Petitti, redattore;  (giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 17 ottobre 2019, dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 gennaio 2020, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del 22 ottobre 2019, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con ordinanza dell&#8217;11 febbraio 2020, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con due ordinanze del 9 aprile 2020, iscritte, rispettivamente, al numero 213 del registro ordinanze 2019 e ai numeri 46, 75, 76, 118 e 119 del registro ordinanze 2020, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 48, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019 e numeri 22, 27 e 37, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020).</span></p>
<hr />
<p>La Consulta si pronuncia sulla riduzione delle pensioni pìù elevate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pensioni &#8211; trattamenti pensionistici pìù elevati &#8211; aliquote in riduzione ex art. 1, c. 261, L. n. 145/2018 &#8211; finalità  di riequilibrio &#8211; previsione per un quinquennio e non per un triennio &#8211; indice di irragionevolezza e sproporzionalità  &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anzichè «per la durata di tre anni».</em><br /> <em>Tale durata, non solo risulta esorbitante rispetto all&#8217;orizzonte triennale del bilancio di previsione, fissato dall&#8217;art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità  e finanza pubblica), ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poichè riguarda una misura che persegue le sue finalità  proprio nell&#8217;arco del triennio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 17 ottobre 2019, dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 gennaio 2020, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del 22 ottobre 2019, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con ordinanza dell&#8217;11 febbraio 2020, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con due ordinanze del 9 aprile 2020, iscritte, rispettivamente, al numero 213 del registro ordinanze 2019 e ai numeri 46, 75, 76, 118 e 119 del registro ordinanze 2020, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 48, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019 e numeri 22, 27 e 37, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020.<br /> Visti gli atti di costituzione di U. Z., F. I., N. L. e altri, C. L. C., G. C. e altri e dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonchè gli atti di intervento di G. B. e del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 20 ottobre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;<br /> uditi gli avvocati Giampaolo Maria Cogo per G. B., Massimo Luciani per U. Z., Francesco Saverio Marini per F. I., Nicola Leone per N. L. e altri, Mario Rampini per C. L. C., Gaetano Viciconte per G. C. e altri, Antonella Patteri per l&#8217;INPS e l&#8217;avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 17 ottobre 2019, iscritta al reg. ord. n. 213 del 2019, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, «in relazione all&#8217;intervento di riduzione per un triennio della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo», nonchè questioni di legittimità  costituzionale dello stesso art. 1, commi dal 261 al 268, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., «in relazione all&#8217;intervento di decurtazione percentuale per un quinquennio dell&#8217;ammontare lordo annuo dei medesimi trattamenti».<br /> 1.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da U. Z. per l&#8217;accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 1.2.- Ad avviso del giudice a quo, il raffreddamento dell&#8217;indicizzazione disposto dall&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 violerebbe i canoni di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost., sia perchè reitererebbe i pregressi interventi limitativi del meccanismo perequativo sì¬ da risultare privo del necessario carattere della transitorietà , sia perchè non sarebbe sorretto da motivate e urgenti ragioni di finanza pubblica.<br /> 1.3.- La decurtazione percentuale dei trattamenti di elevato importo disposta dall&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della legge n. 145 del 2018 violerebbe invece gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., sia perchè, in assenza di una destinazione solidaristica endoprevidenziale, il prelievo avrebbe carattere sostanzialmente tributario, in pregiudizio selettivo di una categoria di contribuenti, sia perchè la durata quinquennale dell&#8217;intervento, eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio, sarebbe incompatibile con ogni giustificazione di tipo emergenziale, sia infine perchè verrebbero comunque lesi i canoni della ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza in materia previdenziale.<br /> 2.- Con ordinanza del 20 gennaio 2020, iscritta al reg. ord. n. 46 del 2020, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonchè questioni di legittimità  costituzionale dello stesso art. 1, comma 261, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br /> 2.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS, del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri da F. I. per l&#8217;accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 2.2.- Anche ad avviso del Tribunale di Milano, la limitazione dell&#8217;indicizzazione disposta dall&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 violerebbe i canoni di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost., poichè il nuovo intervento avrebbe reiterato altri analoghi pregressi, in assenza di motivazioni su effettive urgenze di finanza pubblica.<br /> 2.3.- La riduzione dell&#8217;assegno disposta dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, oltre a violare gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. per la natura sostanzialmente tributaria del prelievo e il difetto di proporzionalità  su durata e aliquote, altresì¬ violerebbe l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU, non emergendo una causa di interesse pubblico idonea a giustificare un così¬ pesante sacrificio del credito previdenziale.<br /> 3.- Con ordinanza del 22 ottobre 2019, iscritta al reg. ord. n. 75 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.<br /> 3.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS da V. M. per l&#8217;accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 3.2.- Ad avviso del rimettente, l&#8217;eccessività  delle aliquote e la protratta durata del contributo di solidarietà , di poco successivo ad altro analogo, in assenza di una chiara finalità  endoprevidenziale, porrebbero il contributo stesso al di fuori dei limiti di legittimità  individuati dalla giurisprudenza costituzionale.<br /> 3.3.- Inoltre, l&#8217;esenzione delle «pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo», prevista dall&#8217;art. 1, comma 263, della legge n. 145 del 2018, determinerebbe «una irrazionale discriminazione tra soggetti il cui trattamento pensionistico è stato calcolato interamente con il sistema retributivo o misto rispetto a quelli soggetti al solo sistema contributivo, esclusi dal contributo di solidarietà , senza tener conto delle diverse anzianità  di servizio e qualifiche conseguite e dell&#8217;ammontare delle ritenute versate».<br /> 4.- Con ordinanza dell&#8217;11 febbraio 2020, iscritta al reg. ord. n. 76 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261 «e seguenti», della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 136 Cost.<br /> 4.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS da N. L. e altri nove per l&#8217;accertamento del loro diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 4.2.- L&#8217;ordinanza precisa che i ricorrenti hanno chiesto, in via subordinata, accertarsi che le loro pensioni vanno esenti dal prelievo in quanto, virtualmente ricalcolate con il metodo contributivo, non sarebbero inferiori a quelle in godimento.<br /> 4.3.- Evidenziato che il «ricalcolo virtuale», sollecitato dai ricorrenti ai fini dell&#8217;esenzione dal prelievo, non è compatibile con la lettera dell&#8217;art. 1, comma 263, della legge n. 145 del 2018, il giudice a quo assume che, in assenza di una chiara destinazione solidaristica endoprevidenziale, il prelievo abbia carattere sostanzialmente tributario, in pregiudizio selettivo di una categoria di contribuenti, e che la sua durata ed entità  leda i canoni della ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza in materia previdenziale.<br /> 4.4.- Istituendo un contributo di solidarietà  difforme dai criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale, la norma censurata sarebbe illegittima anche per violazione dell&#8217;art. 136 Cost., «con elusione del giudicato costituzionale».<br /> 5.- Con ordinanza del 9 aprile 2020, iscritta al reg. ord. n. 118 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 5.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS, del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri da C. L. C. per l&#8217;accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 5.2.- Ad avviso del giudice a quo, la decurtazione percentuale dei trattamenti pensionistici di elevato importo disposta dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 violerebbe gli evocati parametri sia perchè, in assenza di una destinazione solidaristica endoprevidenziale, il prelievo avrebbe carattere sostanzialmente tributario, in pregiudizio selettivo di una categoria di contribuenti, sia perchè la durata quinquennale dell&#8217;intervento, eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio, sarebbe incompatibile con ogni giustificazione di tipo emergenziale, sia perchè verrebbero comunque lesi i canoni della ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza in materia previdenziale.<br /> 5.3.- Inoltre, sarebbe leso l&#8217;affidamento del titolare della pensione, colpito da una «misura ablativa della proprietà  privata», in violazione dell&#8217;art. 42 Cost. e delle richiamate norme convenzionali.<br /> 6.- Con ordinanza del 9 aprile 2020, iscritta al reg. ord. n. 119 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonchè questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della medesima legge per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della CEDU e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 6.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS e del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze da A. A. e altri sessantotto per l&#8217;accertamento del loro diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 6.2.- Espressi riguardo al prelievo ex art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 gli stessi argomenti di cui all&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 118 del 2020, il giudice a quo denuncia, riguardo alla limitazione dell&#8217;indicizzazione disposta dall&#8217;art. 1, comma 260, della medesima legge, la violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza, poichè il nuovo intervento avrebbe reiterato altri analoghi pregressi, in assenza di motivazioni su effettive urgenze di finanza pubblica.<br /> 7.- In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondate le questioni, in alcuni giudizi sollevando altresì¬ eccezioni di inammissibilità .<br /> 7.1.- Nei giudizi di cui al reg. ord. n. 213 del 2019, n. 75 del 2020, n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020 l&#8217;Avvocatura dello Stato ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni poichè: sarebbe incerto il petitum relativo al prelievo quinquennale, non essendo chiaro se i rimettenti abbiano inteso censurare l&#8217;intero istituto o soltanto la sua durata; le ordinanze di rimessione mancherebbero di autonomia rispetto agli argomenti dei ricorrenti; i giudici a quibus non avrebbero esperito alcun tentativo di interpretazione adeguatrice.<br /> 7.1.1.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 75 del 2020 l&#8217;Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione relativa all&#8217;esenzione delle pensioni liquidate con il sistema contributivo, poichè non sarebbe stata censurata la specifica norma che tale esenzione dispone e perchè sarebbero comunque ipotizzabili plurime soluzioni per rimuoverne i denunciati effetti discriminatori.<br /> 7.2.- Nel merito, l&#8217;Avvocatura dello Stato reputa infondate le questioni inerenti all&#8217;indicizzazione, perchè non si tratterebbe di un blocco integrale della perequazione automatica, ma soltanto di una limitazione graduale e proporzionata.<br /> 7.2.1.- Sarebbero infondate anche le questioni inerenti al prelievo di solidarietà , la cui destinazione endoprevidenziale sarebbe assicurata dal previsto accantonamento in appositi fondi degli enti previdenziali e la cui sostenibilità  sarebbe evidenziata dalla prevista salvezza della soglia minima dei 100.000 euro lordi annui.<br /> 7.2.2.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 76 del 2020 l&#8217;Avvocatura dello Stato contesta che la disposizione sul prelievo abbia eluso uno specifico giudicato costituzionale.<br /> 7.3.- In tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, in subordine, che gli effetti di un&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità  costituzionale siano temporalmente circoscritti, trattandosi di misure di contenimento della spesa previdenziale aventi un rilevante impatto sull&#8217;equilibrio del bilancio pubblico.<br /> 8.- Si è costituito in tutti i giudizi anche l&#8217;INPS, che ha chiesto dichiararsi le questioni infondate, deducendo, in particolare, che i risparmi di spesa generati dalle contestate misure sono destinati a finanziare un&#8217;estensione dei pensionamenti anticipati in funzione del ricambio occupazionale tra le generazioni, secondo quanto emerge dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26.<br /> 9.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 213 del 2019 si è costituita la parte privata U. Z., che ha chiesto dichiararsi fondate le questioni, sia in ordine alla limitazione della perequazione, che avrebbe consolidato nel tempo una misura incidente sull&#8217;adeguatezza del trattamento, sia in ordine al prelievo sull&#8217;assegno, equivalente a un tributo selettivo, peraltro attuato con durata e aliquote sproporzionate.<br /> 9.1.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 si è costituita la parte privata F. I., che ha sviluppato argomenti analoghi, aggiungendo che il prelievo è stato applicato senza alcuna verifica del montante contributivo individuale.<br /> 9.2.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 76 del 2020 si sono costituite nove delle dieci parti private, per sollecitare l&#8217;accoglimento delle questioni, tra l&#8217;altro osservando che «la lettera della legge esclude dal prelievo soltanto le pensioni calcolate con il metodo contributivo, ma, irragionevolmente, non dispone che debba tenersi conto dei contributi versati da ciascun pensionato».<br /> 9.3.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 118 del 2020 si è costituita la parte privata C. L. C., che ha chiesto dichiararsi fondate le questioni, segnatamente denunciando l&#8217;irragionevolezza dell&#8217;esenzione dal prelievo disposta dall&#8217;art. 1, comma 263, della legge n. 145 del 2018 per le pensioni liquidate con il sistema contributivo, irragionevolezza che discenderebbe dall&#8217;essere il metodo liquidativo criterio inadeguato, di per sè, ad evidenziare la maggiore o minore entità  complessiva delle ritenute previdenziali operate.<br /> 9.4.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 119 del 2020 si sono costituite le parti private G. C. e altri tre, sollecitando l&#8217;accoglimento delle questioni, per il carattere sproporzionato del blocco perequativo e la natura tributaria della decurtazione percentuale.<br /> 10.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 213 del 2019 è intervenuto ad adiuvandum G. B., il quale, avendo promosso un giudizio nei confronti dell&#8217;INPS presso il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, sollecita la declaratoria di illegittimità  costituzionale delle norme censurate, poichè incidenti sulla propria posizione pensionistica.<br /> 10.1.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 sono intervenuti ad adiuvandum, con istanza di accesso agli atti e separata decisione sull&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento, U. B. e altri sei, P. A. B. e altri tre, nonchè la Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità , in servizio ed in quiescenza, della pubblica amministrazione (CONFEDIR).<br /> 10.1.1.- Questi ultimi interventi sono stati dichiarati inammissibili con ordinanza n. 202 del 2020, in quanto spiegati da soggetti che non sono parti del giudizio a quo, nè titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio.<br /> 11.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 ha presentato un&#8217;opinione scritta di amicus curiae la Federazione sanitari pensionati e vedove (FEDERSPEV).<br /> In tale opinione si illustrano la perdita economica dei rappresentati e la lesione del loro affidamento, conseguenti all&#8217;interazione delle misure disposte dalle norme censurate e di quelle analoghe succedutesi a partire dall&#8217;anno 2000.<br /> 11.1.- Con decreto presidenziale del 14 settembre 2020, l&#8217;opinione è stata ammessa, in quanto conforme ai criteri previsti dall&#8217;art. 4-ter, commi 1, 2 e 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br /> 12.- L&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato memorie illustrative nei giudizi di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 e n. 76 del 2020; l&#8217;INPS nei giudizi di cui al reg. ord. n. 213 del 2019, n. 46 del 2020, n. 75 del 2020 e n. 76 del 2020.<br /> 12.1.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 213 del 2019 la parte privata U. Z. ha prodotto documenti e depositato memoria e nel medesimo giudizio ha depositato memoria anche l&#8217;interveniente G. B.; nel giudizio di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 ha depositato memoria la parte privata F. I. e così¬ anche la parte privata C. L. C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 118 del 2020.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 213 del 2019, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nonchè questioni di legittimità  costituzionale dello stesso art. 1, commi dal 261 al 268, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.<br /> 2.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 46 del 2020, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonchè questioni di legittimità  costituzionale dello stesso art. 1, comma 261, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br /> 3.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 75 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.<br /> 4.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 76 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261 «e seguenti», della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 136 Cost.<br /> 5.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 118 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 6.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 119 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonchè questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della medesima legge per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della CEDU e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 7.- L&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 stabilisce che, per il periodo 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100 per cento soltanto per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo INPS, mentre, per quelli superiori a tre volte, la rivalutazione è riconosciuta in misura decrescente: 97 per cento per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo; 77 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte; 52 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte; 47 per cento per i trattamenti superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte; 45 per cento per i trattamenti superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte; 40 per cento per i trattamenti superiori a nove volte il minimo.<br /> 7.1.- Il modulo perequativo configurato dalla norma censurata è stato modificato dall&#8217;art. 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), con esclusivo riguardo ai trattamenti superiori a tre volte il minimo e pari o inferiori a quattro volte, i quali, per il biennio 2020-2021, sono stati ammessi alla rivalutazione integrale.<br /> 8.- L&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 stabilisce che, per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti nella misura del 15 per cento per la parte eccedente tale importo fino a 130.000 euro, 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.<br /> 8.1.- I commi dal 262 al 268 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018 contengono alcune disposizioni particolari concernenti tale riduzione, tra le quali segnatamente la previsione per cui essa «non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo» (comma 263), quella secondo la quale le somme risparmiate «restano accantonate» presso gli enti previdenziali in un «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» (comma 265) e l&#8217;altra per cui, nonostante la riduzione, l&#8217;importo complessivo del trattamento «non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua» (comma 267).<br /> 9.- Ad avviso dei rimettenti che hanno censurato l&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, questo violerebbe gli artt. 3, 36 e 38 Cost., disponendo una limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza, ripetitiva di pregressi analoghi interventi e non sorretta da ragioni di necessità .<br /> 10.- Secondo i rimettenti che hanno censurato l&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, questo violerebbe gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., perchè, in assenza di una destinazione solidaristica endoprevidenziale, il prelievo avrebbe carattere sostanzialmente tributario, in pregiudizio di una sola categoria di contribuenti; inoltre, perchè la durata quinquennale dell&#8217;intervento, eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio, sarebbe incompatibile con ogni giustificazione di tipo emergenziale; infine, perchè verrebbero comunque lesi i canoni della ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza in materia previdenziale.<br /> 10.1.- Nei giudizi di cui al reg. ord. n. 46 del 2020, n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020 viene inoltre evocato il parametro di cui all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU e, negli ultimi due giudizi, in relazione anche all&#8217;art. 6 della CEDU, poichè il sacrificio del credito previdenziale non sarebbe giustificato da un&#8217;adeguata ragione di interesse pubblico e lederebbe l&#8217;affidamento riposto dai titolari di pensione.<br /> 10.2.- Sempre a proposito della riduzione percentuale degli assegni, nel giudizio di cui al reg. ord. n. 75 del 2020 viene evocato il parametro di cui all&#8217;art. 97 Cost., nel giudizio di cui al reg. ord. n. 76 del 2020 il parametro di cui all&#8217;art. 136 Cost. e nei giudizi di cui al reg. ord. n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020 i parametri di cui agli artt. 42 e 81 Cost.<br /> 11.- Per l&#8217;ampia coincidenza delle questioni sollevate e dei parametri evocati, i sei giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.<br /> 12.- In via preliminare, deve essere confermata l&#8217;ordinanza dibattimentale, allegata a questa sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l&#8217;intervento spiegato da G. B. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 213 del 2019.<br /> 13.- Ancora in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità  sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi di cui al reg. ord. n. 213 del 2019, n. 75 del 2020, n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020.<br /> 13.1.- In tutti questi giudizi l&#8217;Avvocatura dello Stato ha eccepito che il petitum relativo al prelievo quinquennale è incerto, non essendo chiaro se esso attenga all&#8217;intera misura o soltanto alla sua durata; ha eccepito altresì¬ che le ordinanze di rimessione mancano di autonomia argomentativa rispetto ai ricorsi e che i giudici a quibus non hanno esperito il doveroso tentativo di interpretazione adeguatrice delle norme censurate.<br /> 13.1.1.- Queste eccezioni sono prive di fondamento.<br /> Tutte le ordinanze di rimessione contengono un&#8217;autonoma esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni e tutte chiaramente individuano nella durata quinquennale del prelievo un aspetto soltanto della sua denunciata illegittimità  costituzionale.<br /> Peraltro, come pure espressamente rimarca una di queste ordinanze, cioè quella di cui al reg. ord. n. 213 del 2019, a fronte dell&#8217;univoco tenore letterale delle norme censurate, non è dato intendere quale interpretazione adeguatrice i rimettenti avrebbero potuto e dovuto esperire; la stessa Avvocatura dello Stato, nel sollevare l&#8217;eccezione, manca di ipotizzarne alcuna.<br /> 13.2.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 75 del 2020 l&#8217;Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione relativa all&#8217;esenzione dal prelievo delle pensioni liquidate con il sistema contributivo, poichè il giudice a quo non avrebbe specificamente censurato la norma che prevede tale esenzione, cioè il comma 263 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, nè avrebbe indicato alcuna tra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili per rimuoverne i denunciati effetti discriminatori.<br /> 13.2.1.- Anche questa eccezione è priva di fondamento.<br /> Per quanto in dispositivo menzioni unicamente il comma 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, e non anche il comma 263, in motivazione l&#8217;ordinanza di cui al reg. ord. n. 75 del 2020 si riferisce ai «commi 261 e segg.» e, soprattutto, illustra le ragioni per le quali sospetta di illegittimità  costituzionale l&#8217;esenzione dal prelievo disposta con esclusivo riguardo al metodo liquidativo della pensione.<br /> Quindi, è da intendersi censurata anche tale esenzione, appunto perchè limitata alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo, nell&#8217;evidente prospettiva di una sua necessaria estensione alle pensioni liquidate, in tutto o in parte, con il sistema retributivo.<br /> 14.- Sussistono invece altri profili di inammissibilità , che vanno rilevati d&#8217;ufficio.<br /> 14.1.- Il primo concerne il parametro di cui all&#8217;art. 97 Cost., che l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 75 del 2020 evoca senza alcuna spiegazione dei motivi per i quali esso sarebbe stato violato dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018.<br /> L&#8217;ordinanza contiene solo un generico riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità  della pubblica amministrazione, peraltro come deduzione del ricorrente nel giudizio principale.<br /> Per costante giurisprudenza costituzionale, l&#8217;omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione rende la stessa inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 136 e n. 26 del 2020, n. 160 del 2018 e n. 35 del 2017; ordinanze n. 191 del 2018, n. 133 del 2011 e n. 84 del 2010).<br /> 14.2.- Il secondo profilo di inammissibilità  concerne il parametro di cui all&#8217;art. 136 Cost., evocato dall&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 76 del 2020 senza alcuna indicazione dello specifico giudicato costituzionale che sarebbe stato eluso dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018.<br /> Sull&#8217;assunto che questa disposizione non abbia osservato i criteri di legittimità  del prelievo pensionistico stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, l&#8217;ordinanza si limita a menzionare i «criteri da ultimo compiutamente delineati nella sentenza n. 173 del 2016», sentenza che tuttavia non reca alcuna declaratoria di illegittimità .<br /> Con ogni evidenza, quindi, il rimettente ha inteso denunciare l&#8217;inosservanza da parte del legislatore di principi tratti dalla giurisprudenza costituzionale, che è cosa ovviamente diversa dall&#8217;elusione di uno specifico giudicato costituzionale, rilevante ai sensi dell&#8217;art. 136 Cost., giacchè quest&#8217;ultima si verifica quando la norma riproduce un&#8217;altra dichiarata incostituzionale o ne persegue anche indirettamente il risultato (ex plurimis, sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 250, n. 231 e n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010).<br /> 14.3.- Infine, sono inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 sollevate dalle ordinanze iscritte al reg. ord. n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020 in riferimento all&#8217;art. 81 Cost.<br /> Tali questioni censurano la durata quinquennale del prelievo, in quanto eccedente l&#8217;orizzonte triennale del bilancio di previsione, ma non forniscono alcuna spiegazione del richiamo all&#8217;art. 81 Cost., che invero nulla stabilisce a proposito di detta proiezione temporale, sicchè anche qui si configura l&#8217;inammissibilità  per omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza.<br /> Come si osserverà  nell&#8217;esame di merito (infra, punto 18.), la durata quinquennale della decurtazione ex art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 rileva sotto un profilo differente, alla luce dei parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., quale indice di un difetto di ragionevolezza e proporzionalità  della prestazione patrimoniale imposta.<br /> 15.- Nel merito, le questioni relative all&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., vanno dichiarate non fondate.<br /> 15.1.- Introdotta in termini condizionati dall&#8217;art. 10 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stata messa a regime dall&#8217;art. 19, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), con aggancio all&#8217;indice del costo della vita per la scala mobile retributiva dei lavoratori dell&#8217;industria.<br /> Sopravvenuta per effetto del protocollo d&#8217;intesa del 31 luglio 1992 l&#8217;abolizione della scala mobile delle retribuzioni, l&#8217;art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell&#8217;articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha rapportato l&#8217;aumento perequativo dei trattamenti pensionistici al valore medio dell&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, in tal modo compensando l&#8217;eliminazione dell&#8217;aggancio alle dinamiche salariali e collegando l&#8217;adeguamento delle pensioni all&#8217;evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale.<br /> Attualmente, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici opera in base al meccanismo stabilito dall&#8217;art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) &#8211; disposizione invero richiamata dalla norma oggi censurata -, secondo il quale la perequazione automatica si applica in funzione dell&#8217;importo complessivo dei trattamenti del singolo beneficiario.<br /> 15.2.- Questa Corte ha pìù volte evidenziato che, nella prospettiva dell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost., la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l&#8217;adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015).<br /> Essa è altresì¬ funzionale all&#8217;attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità  della retribuzione, sanciti dall&#8217;art. 36, primo comma, Cost. (sentenza n. 70 del 2015); ciò senza che possa tuttavia configurarsi un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all&#8217;art. 38 Cost. e quella di cui all&#8217;art. 36 Cost., tenuto conto che la prima è agganciata alla seconda «non in modo indefettibile e strettamente proporzionale» (sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).<br /> Per le sue caratteristiche di neutralità  e obiettività , e per la sua strumentalità  rispetto all&#8217;attuazione dei suddetti principi costituzionali, «la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità , sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario» (sentenza n. 70 del 2015).<br /> Appartiene infatti alla discrezionalità  del legislatore stabilire nel concreto le variazioni perequative dell&#8217;ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poichè l&#8217;adeguatezza e la proporzionalità  del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili (sentenza n. 316 del 2010; ordinanza n. 256 del 2001).<br /> 15.2.1.- Nella prospettiva della discrezionalità  del legislatore, si è affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità  costituzionale dell&#8217;adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, nè d&#8217;altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sè, sull&#8217;adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010).<br /> Tuttavia, la discrezionalità  legislativa deve osservare un vincolo di ragionevolezza, innestato su «un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell&#8217;art. 3, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 70 del 2015).<br /> Ne discende che la pur ampia discrezionalità  in materia «non esclude la necessità  di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono» (ordinanza n. 96 del 2018).<br /> 15.2.2.- Nell&#8217;ambito di questa verifica assume un ruolo essenziale la considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni pìù elevate presentano margini pìù ampi di resistenza all&#8217;erosione inflattiva, e «[l]&#8217;esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di pìù basso importo» (sentenza n. 316 del 2010).<br /> Pertanto, facendo riferimento all&#8217;entità  del trattamento, «il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo pìù alto rispetto agli effetti dell&#8217;inflazione» (sentenza n. 250 del 2017).<br /> 15.2.3.- Nella verifica di ragionevolezza sugli interventi limitativi della perequazione viene in rilievo, oltre al dato quantitativo, anche quello economico-finanziario che motiva la scelta del legislatore, poichè il sacrificio dell&#8217;interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto degli assegni, in particolar modo dei pìù modesti, non può dirsi ragionevole quando le esigenze finanziarie sottese all&#8217;intervento di limitazione della rivalutazione siano «non illustrate in dettaglio» (sentenza n. 70 del 2015).<br /> Occorre quindi una motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (sentenza n. 250 del 2017).<br /> 15.2.4.- Sussiste infine un limite di ordine temporale, poichè «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità»; invero anche le pensioni di maggiore consistenza «potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d&#8217;acquisto della moneta» (sentenza n. 316 del 2010).<br /> Ciò anche in considerazione dell&#8217;effetto di &#8220;trascinamento&#8221;, che rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, atteso che «[l]e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì¬ sull&#8217;ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è giÃ  stato intaccato» (sentenza n. 70 del 2015).<br /> 15.3.- Chiamata a pronunciarsi sul modulo perequativo introdotto &#8211; in attuazione dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 70 del 2015 &#8211; dall&#8217;art. 1, comma 1, numero 1), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109, modulo notevolmente pìù severo rispetto a quello oggi in esame, giacchè in esso non era prevista per gli anni 2012 e 2013 alcuna rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo &#8211; in sintonia con gli argomenti sviluppati da questa Corte nella sentenza n. 250 del 2017 &#8211; ne ha riconosciuto la compatibilità  con gli artt. 6 della CEDU e 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa, in ragione della proporzionalità  della misura, assunta in un contesto economico difficile (sentenza 10 luglio 2018, Aielli e altri contro Italia, Arboit e altri contro Italia).<br /> 15.4.- Fatta salva per intero la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo pìù modesto (fino a tre volte il minimo INPS), la disposizione oggi censurata opera un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, con una progressione inversa rispetto alla loro entità .<br /> Anche per i trattamenti di importo pìù elevato, superiori a nove volte il minimo, superiori quindi a 4.617 euro mensili per l&#8217;anno 2019, la rivalutazione non è azzerata, ma solo diminuita, con l&#8217;applicazione di un indice del 40 per cento.<br /> La circostanza che la disposizione assicuri una quota perequativa &#8211; ridotta e tuttavia non meramente simbolica &#8211; anche in favore dei trattamenti di pìù elevato importo, come tali capaci di maggiore resistenza all&#8217;erosione inflattiva, induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza.<br /> 15.4.1.- Secondo le ordinanze di rimessione e le parti private costituite in giudizio, la violazione di tali principi discenderebbe comunque dal fatto che quello oggetto di censura è solo l&#8217;ultimo di una serie di interventi limitativi della perequazione e che esso neppure è sorretto da un&#8217;adeguata motivazione di finanza pubblica.<br /> 15.4.2.- In linea generale, ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici «non può che essere scrutinata nella sua singolarità  e in relazione al quadro storico in cui si inserisce» (sentenza n. 250 del 2017).<br /> Non può ipotizzarsi, di per sè, una sorta di &#8220;consumazione&#8221; del potere legislativo dovuta all&#8217;effettuazione di uno o pìù interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì¬ inclusivo di tutti gli elementi rilevanti.<br /> D&#8217;altro canto, come giÃ  detto, anche per le pensioni di elevato importo, «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» (sentenza n. 316 del 2010).<br /> L&#8217;intervento sulla perequazione realizzato dalla norma oggi censurata non ha tuttavia l&#8217;effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo pìù elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati.<br /> Pertanto, tenuto anche conto che nel periodo considerato l&#8217;inflazione è stata marginale e che le previsioni indicano addirittura una situazione di tipo deflazionistico, può escludersi che la manovra di raffreddamento di cui all&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 abbia violato i principi di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza, nonostante l&#8217;effetto di &#8220;trascinamento&#8221; che essa può generare e l&#8217;esistenza di anteriori interventi sull&#8217;indicizzazione degli assegni.<br /> 15.4.3.- Circa la motivazione della censurata misura, in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica, essa emerge con sufficiente chiarezza dagli atti parlamentari e dal contesto normativo.<br /> Lo stesso art. 1 della legge n. 145 del 2018 ha stabilito, al comma 256, che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l&#8217;introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l&#8217;assunzione di lavoratori giovani».<br /> Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, introducendo in via sperimentale per il triennio 2019-2021 il trattamento di pensione anticipata «quota 100» (art. 14), ne ha disposto il finanziamento, per una parte degli oneri, «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all&#8217;articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» (art. 28, comma 2, lettera b).<br /> Il quadro normativo evidenzia pertanto che il raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità  di concorso agli oneri di finanziamento di un pìù agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi.<br /> Tale motivazione appare in grado di giustificare il sostenibile sacrificio perequativo imposto alle pensioni di elevato importo.<br /> Ãˆ pertinente, al riguardo, quanto osservato nella sentenza n. 316 del 2010 a proposito dell&#8217;art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività  per favorire l&#8217;equità  e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), disposizione che ha escluso per l&#8217;anno 2008 la rivalutazione automatica dei trattamenti superiori a otto volte il minimo, allo scopo di finanziare l&#8217;abolizione dello &#8220;scalone&#8221; pensionistico (cioè il pregresso brusco innalzamento del requisito anagrafico di accesso alle pensioni di anzianità ).<br /> Nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità  costituzionale di tale disposizione, anche allora sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la sentenza n. 316 del 2010 ha affermato che «dev&#8217;essere riconosciuta al legislatore &#8211; all&#8217;interno di un disegno complessivo di razionalizzazione della precedente riforma previdenziale &#8211; la libertà  di adottare misure, come quella denunciata, di concorso solidaristico al finanziamento di un riassetto progressivo delle pensioni di anzianità , onde riequilibrare il sistema a costo invariato».<br /> D&#8217;altro canto, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, il raffreddamento della rivalutazione delle pensioni di maggior importo ha rappresentato una misura emendativa al disegno della legge di bilancio 2019, introdotta nell&#8217;ambito dell&#8217;interlocuzione del Governo italiano con la Commissione europea, in funzione dell&#8217;osservanza dei vincoli di stabilità  finanziaria derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea.<br /> 15.5.- Per le considerazioni che precedono, devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.<br /> 16.- Le questioni relative all&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 &#8211; concernenti il prelievo sulle pensioni di elevato importo &#8211; sono infondate con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost.<br /> 16.1.- Il presupposto logico-giuridico dell&#8217;evocazione di tali parametri è che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici disposta dalla norma censurata abbia natura sostanzialmente tributaria, sì¬ da attivare lo scrutinio di legittimità  costituzionale basato sul principio di universalità  dell&#8217;imposizione, «avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità  di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi od imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini», posto che «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell&#8217;osservanza dell&#8217;art. 53 Cost.» (sentenza n. 116 del 2013).<br /> Tuttavia, il prelievo sulla pensione in tanto si configura come prelievo di natura tributaria, in quanto implichi «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare» (sentenze n. 116 del 2013 e n. 241 del 2012).<br /> Il presupposto dei rimettenti non è pertanto condivisibile: quando viene devoluto a «un circuito di solidarietà  interna al sistema previdenziale», il prelievo sul trattamento pensionistico resta infatti inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all&#8217;art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità  dell&#8217;imposizione tributaria, di cui all&#8217;art. 53 Cost., potendo trovare un&#8217;autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall&#8217;art. 2 Cost. (ordinanza n. 22 del 2003).<br /> 16.2.- A norma dell&#8217;art. 1, comma 265, della legge n. 145 del 2018, i risparmi di spesa derivanti dall&#8217;applicazione della riduzione di cui al precedente comma 261 confluiscono in appositi fondi, ciascuno dei quali denominato «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato», istituiti presso l&#8217;INPS e gli altri enti previdenziali interessati, e «[l]e somme ivi confluite restano accantonate».<br /> A norma del successivo comma 266, le risorse confluite in tali fondi sono «accertate sulla base del procedimento di cui all&#8217;articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241», ovvero mediante conferenza di servizi.<br /> Sebbene queste disposizioni non indichino una specifica destinazione di utilizzo dei risparmi di spesa, l&#8217;accantonamento delle somme in fondi dedicati, appositamente istituiti presso gli enti di previdenza, ne garantisce il necessario mantenimento all&#8217;interno del circuito previdenziale.<br /> 16.3.- Le ordinanze di rimessione e le parti private costituite in giudizio dubitano che un accantonamento privo di specifica destinazione sia sufficiente ad assicurare la natura endoprevidenziale del prelievo, non potendosi escludere un&#8217;acquisizione al bilancio dello Stato.<br /> Il dubbio appare tuttavia inconsistente.<br /> Quando il legislatore ha inteso devolvere al bilancio dello Stato un contributo di solidarietà  sui trattamenti pensionistici, lo ha disposto espressamente, ciò che smentisce in radice la tesi della permeabilità  statale dei bilanci previdenziali.<br /> In particolare, l&#8217;art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nel disporre un contributo progressivo sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro lordi annui, ha stabilito che «[l]e somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all&#8217;entrata del bilancio dello Stato».<br /> Proprio in ragione della prevista acquisizione al bilancio dello Stato, il contributo in questione è stato qualificato in termini tributari (sentenza n. 241 del 2012) e la norma che l&#8217;ha disposto è stata dichiarata illegittima per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (sentenza n. 116 del 2013).<br /> 16.4.- L&#8217;art. 1, comma 265, della legge n. 145 del 2018 non prevede un riversamento delle somme allo Stato, e anzi ne prescrive la confluenza e l&#8217;accantonamento in appositi fondi degli enti previdenziali.<br /> Anche l&#8217;intervento della conferenza di servizi è previsto dal successivo comma 266 non a fini di devoluzione delle somme risparmiate, ma solo perchè esse siano adeguatamente «accertate».<br /> Dal verbale della conferenza di servizi del 3 marzo 2020, allegato alle memorie illustrative dell&#8217;INPS, si evince che i risparmi in questione &#8211; accertati al 31 dicembre 2019 in complessivi 132.290.127 euro &#8211; sono stati contabilizzati nel rendiconto dell&#8217;Istituto e imputati tramite assegnazione ad un&#8217;apposita voce del suo stato patrimoniale, sicchè trova piena conferma il mantenimento delle somme all&#8217;interno del circuito previdenziale.<br /> Ribadita la natura endoprevidenziale del prelievo, ed esclusane conseguentemente la sostanza tributaria, l&#8217;evocazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost. risulta priva di fondamento.<br /> 17.- Le questioni relative all&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 sono infondate anche con riferimento ai parametri di cui agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della CEDU e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 17.1.- Per giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, viola il diritto di proprietà  tutelato dall&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU la soppressione integrale di una pensione, ma non una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra l&#8217;interesse generale della comunità  e i diritti fondamentali dell&#8217;individuo (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico contro Portogallo, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da ConceiÃ§Ã£o Mateus e Santos JanuÃ¡rio contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia).<br /> 17.1.1.- Atteso che la riduzione disposta dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 si limita ad incidere progressivamente sulla parte eccedentaria di scaglioni di elevato importo, e considerato altresì¬ che, ai sensi del successivo comma 267, l&#8217;importo complessivo del trattamento, al netto della riduzione, «non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua», deve ritenersi che l&#8217;ingerenza pubblica sul credito previdenziale non si ponga in contrasto con l&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU.<br /> 17.2.- Deve inoltre osservarsi che il giudizio di proporzionalità  su base convenzionale relativo alle misure incidenti sui diritti pensionistici non è insensibile all&#8217;eventualità  che questi siano originati da un sistema previdenziale di particolare favore nei confronti di una determinata platea di beneficiari (Corte EDU, sentenze Da Silva Carvalho Rico e Da ConceiÃ§Ã£o Mateus).<br /> Rilevano in questo senso le considerazioni che si faranno nel prosieguo riguardo ai vantaggi maturati dai pensionati soggetti al sistema retributivo rispetto a quelli soggetti al sistema contributivo (infra, punto 18.9.), vantaggi al cospetto dei quali la decurtazione prevista dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 manifesta una funzione di riequilibrio, per esserne esonerate, a norma del successivo comma 263, le «pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo».<br /> 17.3.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, evocando i parametri dell&#8217;art. 42 Cost. e dell&#8217;art. 6 della CEDU, ipotizza che il carattere retroattivo del prelievo leda l&#8217;affidamento riposto dai pensionati sulla percezione di somme giÃ  di loro pertinenza, sicchè la misura manifesterebbe un contenuto sostanzialmente espropriativo.<br /> 17.3.1.- In senso proprio, il prelievo in questione opera soltanto per il futuro &#8211; «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni» (art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) -, sicchè la censura di retroattività , come quella di espropriazione, si risolve nella stessa denuncia di lesione del credito sollevata con riferimento all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU, esprimendo una natura &#8220;ancillare&#8221; che estende il giudizio di infondatezza (ex plurimis, sentenze n. 119 del 2020, n. 212 del 2019 e n. 46 del 2014).<br /> D&#8217;altronde, con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività  impropria, questa Corte ha pìù volte affermato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità  e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorchè l&#8217;oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, a condizione che la retroattività  trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (ex plurimis, sentenze n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 236 del 2009).<br /> Evenienza, quest&#8217;ultima, che, per quanto detto, non si è verificata nel caso in esame.<br /> 18.- Con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., le questioni relative all&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 sono fondate limitatamente alla durata della riduzione dei trattamenti, nella parte in cui questa è stabilita «per la durata di cinque anni», anzichè «per la durata di tre anni».<br /> 18.1.- La riconosciuta natura endoprevidenziale, e non tributaria, del prelievo, nel mentre esclude uno scrutinio riferito al principio di universalità  dell&#8217;imposizione fiscale, di cui agli artt. 3 e 53 Cost., ne determina l&#8217;inquadramento nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte, di cui all&#8217;art. 23 Cost., sicchè occorre verificare se esso «risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità , tenendo conto dell&#8217;esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti», così¬ come indica la sentenza n. 173 del 2016.<br /> 18.2.- Circa l&#8217;esatta portata di questa sentenza, alla quale le ordinanze di rimessione e le parti private affidano molti dei loro assunti, occorre chiarire che le condizioni di necessità , sostenibilità , proporzionalità  e temporaneità  (ulteriori rispetto alla giÃ  esaminata condizione della destinazione endoprevidenziale del prelievo), cui la sentenza stessa subordina la legittimità  dei contributi straordinari sulle pensioni di elevato importo, devono essere intese come criteri di giudizio da applicare alla luce delle circostanze concrete e delle reciproche interazioni, nell&#8217;ambito di una valutazione complessiva dominata dalle ragioni di necessità , pìù o meno stringenti, indotte dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità  del sistema previdenziale.<br /> 18.3.- In base alla sentenza n. 173 del 2016, le condizioni del sistema previdenziale idonee a giustificare un prelievo di solidarietà  possono essere determinate da vari fattori, «endogeni ed esogeni», il pìù delle volte tra loro intrecciati, quali «crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico»; elenco cui potrebbe essere aggiunta oggi un&#8217;emergenza sanitaria di vaste dimensioni, che, incidendo pesantemente sul quadro macroeconomico, abbatte i flussi contributivi e accentua gli squilibri sistemici.<br /> Concorre in tale valutazione anche la giÃ  rilevata funzione di riequilibrio dei trattamenti pensionistici, alla quale è ispirata la normativa censurata.<br /> 18.4.- Alla luce di tali presupposti, le circostanze sulle quali insistono i giudici a quibus e le parti private costituite in giudizio, che si tratti cioè di una misura non isolata nel tempo, e anzi analoga ad altre succedutesi nel corso degli anni, peraltro caratterizzata da aliquote di riduzione piuttosto severe, non ostano, di per sè, nelle difficili condizioni attuali del sistema previdenziale, a una valutazione complessiva di tollerabilità  costituzionale del prelievo disposto dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018.<br /> Appare viceversa ostativa a una valutazione di legittimità  costituzionale la dimensione temporale del prelievo, così¬ ampia da tradire una logica di stabilità  del contributo, pur al di fuori di un progetto di riforma organica, idoneo a giustificare misure tendenzialmente permanenti, o comunque di lunga durata.<br /> 18.5.- A norma del comma 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, l&#8217;incidenza delle aliquote di riduzione è temperata dalla loro progressività , in quanto le aliquote maggiori operano soltanto sugli scaglioni eccedentari pìù elevati; ulteriore temperamento è previsto dal successivo comma 262, per il quale tutti gli scaglioni sono soggetti a rivalutazione automatica, sicchè essi tendono, nel tempo, a spostarsi verso l&#8217;alto; ciò vale anche per la soglia di attivazione del prelievo, quella di 100.000 euro lordi annui, che peraltro gode della clausola di salvaguardia di cui al comma 267, non potendo mai essere perforata al ribasso dall&#8217;applicazione del contributo.<br /> 18.6.- A norma del successivo comma 268, sono esclusi dall&#8217;applicazione delle disposizioni sul prelievo «le pensioni di invalidità , i trattamenti pensionistici di invalidità  di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206»; questi assegni non concorrono, quindi, alla formazione della base del prelievo, il che, da un canto, trova giustificazione in ragioni di solidarietà  nei confronti di soggetti colpiti da eventi avversi, dall&#8217;altro, individua un ulteriore aspetto di moderazione della misura.<br /> 18.7.- Neppure può trascurarsi la circostanza che la soglia di 100.000 euro lordi annui, la quale determina l&#8217;attivazione del prelievo ex art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 ed è oggetto della clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 267, risulta ancora pìù elevata rispetto a quella dei precedenti contributi di solidarietà , pari a 90.000 euro lordi annui ex art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e pari a 91.251 euro lordi annui, cioè quattordici volte il minimo INPS per l&#8217;anno 2014, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2014)Â», quest&#8217;ultimo ritenuto legittimo proprio nella pìù volte richiamata sentenza n. 173 del 2016.<br /> 18.8.- In termini generali, la verifica di ragionevolezza e proporzionalità  di un contributo imposto ai titolari delle pensioni pìù elevate non può essere avulsa dalla considerazione dei gravi problemi strutturali che affliggono il sistema previdenziale italiano, la cui sostenibilità  è tuttora affidata in un&#8217;ottica di solidarietà  a una gestione &#8220;a ripartizione&#8221;, particolarmente esposta alla negatività  dell&#8217;andamento demografico: un numero sempre minore di lavoratori attivi, per di pìù spesso con percorsi lavorativi discontinui, è chiamato a sostenere tramite i versamenti contributivi il peso di un numero sempre maggiore di pensioni in erogazione.<br /> Il progressivo invecchiamento della popolazione e l&#8217;erosione della base produttiva rende via via pìù fragile il patto tra le generazioni, sul quale il sistema previdenziale si fonda.<br /> In tale difficile contesto, occorre rammentare quanto affermato nella sentenza n. 173 del 2016, cioè che il principio di affidamento deve sempre pìù essere inteso in senso non astratto, «nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà  economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli».<br /> 18.9.- Nel qualificare in senso solidaristico-previdenziale il contributo di cui all&#8217;art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)Â», che ha imposto per tre anni dal 1° gennaio 2000 un prelievo del 2 per cento sui trattamenti pensionistici superiori al massimale annuo contributivo e per l&#8217;eccedenza rispetto ad esso, questa Corte ha evidenziato come la misura sia stata posta a carico «di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo» (ordinanza n. 22 del 2003).<br /> In senso analogo deve essere intesa, e trova una propria giustificazione, la disposizione del comma 263 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, secondo la quale «[l]a riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo»: la norma intende definire il perimetro del prelievo di solidarietà  in rapporto alla tendenziale vantaggiosità  per il pensionato del metodo retributivo di liquidazione &#8211; nella sua forma &#8220;pura&#8221;, ma anche in quella &#8220;mista&#8221; -, favor determinato anche dall&#8217;inoperatività  del massimale contributivo.<br /> Occorre infatti tener presente che la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), alla quale si deve l&#8217;attuale concorso tra plurimi sistemi di calcolo della pensione, ha collegato al sistema contributivo l&#8217;applicazione di un massimale annuo della base pensionabile (art. 2, comma 18), il cui principale effetto è la riduzione differenziale del trattamento di quiescenza, poichè il lavoratore, oltre il tetto retributivo annualmente stabilito, non versa ulteriori contributi, nè si avvantaggia della corrispondente quota datoriale.<br /> Del resto, la finalità  di riequilibrio correlata al sistema di liquidazione della pensione è testualmente indicata nella «Tabella II.1-8» dell&#8217;«Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica» al dicembre 2018 &#8211; documento allegato agli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri -, laddove si specifica che la riduzione temporanea delle pensioni superiori a 100.000 euro annui «con quote calcolate con metodo retributivo» è finalizzata ad una «[m]aggiore equità  del sistema previdenziale».<br /> 18.10.- Orbene, atteso che il sistema contributivo con massimale è applicato essenzialmente su base anagrafica (oltre che, nei limiti consentiti, su base opzionale), segnatamente ai lavoratori privi di anzianità  contributiva iscrittisi a forme pensionistiche obbligatorie dal 1°Â gennaio 1996 (art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995), appare chiaro come alle finalità  perseguite dall&#8217;art. 1, commi 261 e 263, della legge n. 145 del 2018 non siano estranee connotazioni intergenerazionali.<br /> Ãˆ in tal senso pertinente il costante richiamo della difesa dell&#8217;INPS agli obiettivi di ricambio generazionale nel mercato del lavoro che il legislatore ha ritenuto di conseguire per il tramite del pensionamento anticipato in «quota 100», istituto che l&#8217;art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021.<br /> 18.11.- Il prefigurato collegamento fra detta sperimentazione orientata alla mutualità  intergenerazionale e la provvista &#8211; sia pure assai modesta in termini relativi &#8211; creata mediante il prelievo di cui all&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 fa emergere, tuttavia, un profilo di irragionevolezza relativo alla durata del contributo, essendo quest&#8217;ultima prevista per un quinquennio.<br /> Tale durata, non solo risulta esorbitante rispetto all&#8217;orizzonte triennale del bilancio di previsione, fissato dall&#8217;art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità  e finanza pubblica), ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poichè riguarda una misura che persegue le sue finalità  proprio nell&#8217;arco del triennio.<br /> Ãˆ utile rammentare che la proiezione triennale della manovra di finanza pubblica ha costituito un parametro di accertamento dell&#8217;illegittimità  costituzionale della proroga del &#8220;blocco&#8221; della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, in base alla riscontrata specularità  con la dinamica triennale delle tornate contrattuali (sentenza n. 178 del 2015).<br /> Anche in ordine ai rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, e quindi in relazione alla programmazione dei risparmi sulla spesa pubblica aggregata, questa Corte ha evidenziato come l&#8217;osservanza delle ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio consenta di definire in modo pìù appropriato il quadro delle esigenze e delle misure finanziarie, evitando di attribuire a queste ultime un&#8217;estensione temporale così¬ ampia da sottrarne gli effetti di lungo periodo a una congrua valutazione parlamentare (sentenze n. 103 del 2018, n. 169 e n. 154 del 2017, n. 141 del 2016).<br /> Nell&#8217;ambito strettamente previdenziale, è poi evidente la tendenza dell&#8217;ordinamento a non proiettare oltre il triennio valutazioni e determinazioni cui si addice uno spazio di osservazione pìù circoscritto, come testimonia l&#8217;evoluzione della disciplina del coefficiente di trasformazione del montante individuale dei contributi, di cui all&#8217;art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, la cui dimensione temporale è stata infatti ridotta da dieci anni a tre (art. 1, comma 15, della legge n. 247 del 2007), prima di essere ulteriormente limitata a due anni per gli aggiornamenti successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 (art. 24, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equità  e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214).<br /> Occorre ancora rilevare che, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, la riduzione delle pensioni di maggior importo è stata introdotta quale misura emendativa al disegno della legge di bilancio 2019 nell&#8217;ambito dell&#8217;interlocuzione del Governo italiano con la Commissione europea &#8211; la cui rilevanza sul piano della determinazione dei saldi complessivi è stata giÃ  evidenziata da questa Corte nell&#8217;ordinanza n. 17 del 2019 -, sulla base di impatti finanziari stimati appunto per il triennio 2019-2021, sicchè, anche da questo punto di vista, la durata quinquennale del contributo si appalesa eccessiva.<br /> Del resto, anche il raffreddamento della perequazione automatica è stato disposto dall&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per una durata triennale.<br /> 18.12.- Restando operativo per tutto l&#8217;anno 2021, e cioè fino all&#8217;ultimazione del triennio iniziato nel 2019, il contributo di solidarietà  impone ai titolari di assegni di elevato importo un ulteriore sacrificio, costituzionalmente legittimo e tuttavia personalmente gravoso, anche in ragione del succedersi di ripetuti prelievi nei due trascorsi decenni, circostanza indubbia sulla quale si sofferma, insieme alle parti private, anche l&#8217;amicus curiae.<br /> A proposito di questa reiterazione, è opportuno ribadire quanto giÃ  osservato riguardo alle manovre sulla perequazione automatica, cioè che ogni intervento deve essere scrutinato nella sua singolarità  e in relazione al quadro storico in cui si inserisce (supra, punto 15.4.2.).<br /> Su un piano pìù generale, occorre tuttavia evidenziare come ogni prelievo di solidarietà  debba fondarsi su ragioni in grado di giustificarlo e come il ripetersi delle misure faccia emergere l&#8217;esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di pìù operati soltanto sui redditi pensionistici, «ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative giÃ  rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta pìù possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro» (sentenza n. 116 del 2013).<br /> 18.13.- Per le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anzichè «per la durata di tre anni», declaratoria dalla quale consegue la cessazione del prelievo al 31 dicembre 2021.<br /> Sebbene alcune ordinanze di rimessione (reg. ord. n. 213 del 2019, n. 76 del 2020, n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020), nel censurare essenzialmente il comma 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, facciano riferimento anche ai commi seguenti, fino al 268, la declaratoria di illegittimità  costituzionale può essere circoscritta alla prima disposizione soltanto, che è quella istitutiva del contestato prelievo, giacchè le disposizioni dei commi successivi, che del medesimo prelievo contengono la disciplina attuativa e di dettaglio, seguono ipso facto la sorte applicativa della disposizione principale.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anzichè «per la durata di tre anni»;<br /> 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;<br /> 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 136 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;<br /> 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 81 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Stefano PETITTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<br /> Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> F.to: Roberto MILANA</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2020 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-3-2020-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-3-2020-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-3-2020-n-234/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2020 n.234</a></p>
<p>A. Gabricci Pres., A. Falferi Est.; PARTI: V. Brambilla rapp. avv.to M. Giavazzi c. Comune di Spirano rapp. avv. to R. Bordogna. Ãˆ inammissibile l&#8217;azione di accertamento quando manca un interesse giuridicamente rilevante diverso da quello consistente nella eliminazione degli effetti del provvedimento. 1. Processo amministrativo &#8211; Azione di accertamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-3-2020-n-234/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2020 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-3-2020-n-234/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2020 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Gabricci Pres., A. Falferi Est.; PARTI: V. Brambilla rapp. avv.to M. Giavazzi c. Comune di Spirano rapp. avv. to R. Bordogna.</span></p>
<hr />
<p>Ãˆ inammissibile l&#8217;azione di accertamento quando manca un interesse giuridicamente rilevante diverso da quello consistente nella eliminazione degli effetti del provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; Azione di accertamento &#8211; Azione di annullamento &#8211; Convenzione urbanistica &#8211; Attuazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Poichè l&#8217;azione di accertamento, per essere esperibile in concreto, deve essere supportata da un interesse giuridicamente rilevante di chi agisce in giudizio diverso da quello consistente nella eliminazione degli effetti del provvedimento, occorrendo altrimenti esperire l&#8217;azione di annullamento, che è correlata al rispetto del termine decadenziale, è inammissibile l&#8217;azione di accertamento quando l&#8217;eventuale decisione favorevole in ordine all&#8217;accertamento dell&#8217;avvenuta attuazione della convenzione urbanistica non sarebbe di alcuna utilità  per il ricorrente, stante l&#8217;intervenuta modifica della destinazione dell&#8217;area a seguito dell&#8217;approvazione del PGT non tempestivamente impugnato.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-23-3-2020-n-234/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2020 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-3-3-2016-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-3-3-2016-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-3-3-2016-n-234/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.234</a></p>
<p>Pres. Settesoldi, Est. Savoia Sull’istituzione di nuove sedi farmaceutiche 1. Farmacie &#8211; Istituzione &#8211; Nuove sedi &#8211; Scelta discrezionale &#8211; Sindacabilità &#8211; Limiti. 2. Farmacie &#8211; Istituzione &#8211; Nuove sedi &#8211; Nuova normativa &#8211; Sistema più elastico &#8211; Perimetrazione ambito utenza &#8211; Non sussiste. &#160; 1. La valutazione circa la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-3-3-2016-n-234/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-3-3-2016-n-234/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi, Est. Savoia</span></p>
<hr />
<p>Sull’istituzione di nuove sedi farmaceutiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Farmacie &#8211; Istituzione &#8211; Nuove sedi &#8211; Scelta discrezionale &#8211; Sindacabilità &#8211; Limiti.</strong></p>
<p><strong>2. Farmacie &#8211; Istituzione &#8211; Nuove sedi &#8211; Nuova normativa &#8211; Sistema più elastico &#8211; Perimetrazione ambito utenza &#8211; Non sussiste.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La valutazione circa la redditività delle farmacie non rientra tra quelle normativamente previste, essendo la nuova normativa invece finalizzata a garantire una più capillare presenza sul territorio delle farmacie e a facilitare l’accesso alla titolarità delle stesse da parte dei farmacisti. In effetti, da un lato, la legge si prefigge di offrire ai cittadini un servizio diffuso e capillare e, dall’altro, è volta a consentire a un maggior numero di aspiranti l’accesso alla titolarità di attività professionali tradizionalmente numericamente limitate. Quindi la scelta discrezionale relativa alla ubicazione delle istituende farmacie non è contestabile in sede giudiziaria se non per profili di manifesta irrazionalità e/o contraddittorietà.<br />
&nbsp;<br />
2. La persistenza delle piante organiche e il mantenimento di una delimitazione territoriale riferita a ciascuna sede, di modo che il decentramento o lo spostamento debba sempre avvenire all’interno di tale perimetro, senza invadere quello di altra sede, è ampiamente superato dalla nuova normativa che ha introdotto un sistema di distribuzione ed allocazione delle sedi di farmacia molto più elastico e non strettamente ancorato alla perimetrazione dell’ambito di utenza. Pertanto è legittima la procedura di localizzazione quando è congrua, nell’ottica delle valutazioni discrezionali orientative della scelta comunale.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00234/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01134/2012 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2012, proposto da:<br />
Anna Mistrorigo, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Riccardo Nicoloso, Fiorenza Scagliotti, Piera Toso, Sergio Dal Pra&#8217;, con domicilio eletto presso Sergio Dal Pra&#8217; in Padova, Via Morgagni, 44;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Mirano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfiero Farinea, con domicilio eletto presso Alfiero Farinea in Venezia-Mestre, Via Torre Belfredo, 55/A;<br />
Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Drago, Ezio Zanon, Cecilia Ligabue, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto &#8211; Cannaregio, 23;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Mirano 19.4.2012 n. 47, adottata ai sensi dell&#8217;art. 11 della L. n. 27/2012, con i poteri della Giunta Municipale, avente ad oggetto: &#8220;Individuazione nuova sede farmaceutica in applicazione dell&#8217;art. 11 comma 1 e 2 del D.L. 24.1.2012 n. 1 e successiva Legge di Conversione n. 27 del 24.3.2012&#8221;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mirano e di Regione Veneto;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Il ricorso impugna la sequenza procedimentale con cui è stata localizzata in via alternativa la zonizzazione per la istituzione di una nuova farmacia nel territorio comunale, censurando la scelta sia per incompetenza, che per difetto di motivazione, che, infine, per indebita compressione dell’interesse economico del ricorrente, incidendo la scelta pianificatoria su area diversa da quella utilmente individuabile, restando la censura di ordine costituzionale delibata negativamente dalla ordinanza di manifesta infondatezza n.24 del 2015 pronunciata dalla Corte.<br />
Si è costituita l’amministrazione, controdeducendo puntualmente.<br />
All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso non è fondato, e pertanto è possibile prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.<br />
Come è noto la nuova disciplina in materia, fissata dalla legge n. 27/2012 di conversione dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, modificandosi in tal modo il disposto della legge n. 475/68, consente l’apertura facoltativa ove la popolazione eccedente a 3300 abitanti sia superiore al 50 per cento del parametro.<br />
Risulta infatti che la giunta comunale ha inteso rispettare, sia ai fini della decisione di istituire anche la farmacia discrezionale, sia ai fini della sua localizzazione, i criteri di legge e cioè: “assicurare un’equa distribuzione sul territorio; garantire l’accessibilità del giudizio farmaceutico anche a cittadini residenti in aree scarsamente abitate; rispettare la distanza minima di 200 m tra le nuove farmacie e quelle residenti.”<br />
La valutazione circa la redditività delle farmacie, su cui, sostanzialmente, parte ricorrente incentra la propria censura, non rientra tra quelle normativamente previste, essendo la nuova normativa invece finalizzata a garantire una più capillare presenza sul territorio delle farmacie e a facilitare l’accesso alla titolarità delle stesse da parte dei farmacisti; quindi, da un lato, la legge si prefigge di offrire ai cittadini un servizio diffuso e capillare e, dall’altro, si inserisce nel solco normativo delle disposizioni volte a consentire a un maggior numero di aspiranti l’accesso alla titolarità di attività professionali tradizionalmente numericamente limitate.<br />
Ciò premesso, è indubbio che la scelta discrezionale relativa alla ubicazione delle istituende farmacie non è contestabile in sede giudiziaria se non per i ben noti profili di manifesta irrazionalità e o contraddittorietà, di cui, nel caso di specie, non si ravvisa l’esistenza.<br />
Passando all’esame dei motivi di ricorso va premesso che è noto come la disciplina del servizio farmaceutico deve rispondere congiuntamente a due esigenze, consentire una capillare distribuzione sul territorio per le esigenze dell’utenza onde tuttavia evitare che le esigenze del “mercato” concentrino l’offerta nelle localizzazioni di maggior interesse economico.<br />
La Sezione si è, come del resto la ricorrente riconosce chiedendo un ripensamento sul punto, espressa sulla questione affermando principi che il collegio non ritiene di dover confutare, con la sentenza numero 679 del 2015, nella quale si è osservato che “riguardo al problema della persistenza delle piante organiche, o meglio, per quel che direttamente interessa la ricorrente, il mantenimento di una delimitazione territoriale riferita a ciascuna sede, di modo che il decentramento o lo spostamento debba sempre avvenire all’interno di tale perimetro, senza invadere quello di altra sede, si osserva che la nuova normativa ha chiaramente inteso superare il precedente assetto, introducendo un sistema di distribuzione ed allocazione delle sedi di farmacia molto più elastico e non strettamente ancorato alla perimetrazione dell’ambito di utenza, superando, come confermato dallo stesso Ministero della Salute nelle note più volte richiamate dalla difesa resistente, il sistema della pianta organica, così come tradizionalmente intesa.<br />
Si veda recentissimamente, C.d.S., III, n. 2521/2015, ove si è peraltro così sottolineato con riferimento ad un caso analogo: “D’altra parte la dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall’autorità competente – benchè opinabili per definizione – non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che in questa fattispecie comunque non ricorrono. Non è manifestamente irrazionale che la nuova farmacia venga collocata in un’area già servita dalle farmacie preesistenti, se l’entità della popolazione interessata lo giustifica ed è vero che l’aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva (cfr. III, n. 915/2014)” e si soggiunge che anche il parametro demografico può non applicarsi rigidamente (cfr. III, n. 528/2015).”<br />
In altri termini, come del resto è tipico dell’azione amministrativa discrezionale, ciò che rileva è l’apparato motivazionale che sostiene il provvedimento amministrativo, e, nel caso in esame, la localizzazione appare congrua, nell’ottica delle valutazioni discrezionali orientative della scelta comunale.<br />
La motivazione si sostanzia, difatti, nel rilievo che con riferimento alla popolazione residente al 31.12.2010, esistendo 7 farmacie, vi era la possibilità di istituirne 1 , alla luce dei parametri fissati con la richiamata normativa, e la localizzazione non viene contestata, in senso stretto, mentre quella individuata ha ricevuto il parere favorevole della ULSS e un parere dapprima negativo poi superato, essendo peraltro giustificato l’intendimento di munire di servizio farmaceutico due frazioni che ne erano prive, peraltro essendo legittima l’individuazione alternativa lasciata alla determinazione del soggetto che risulterà vincitore della procedura concorsuale.<br />
Infine l’infondatezza del dedotto vizio di incompetenza della giunta comunale deriva dalle considerazioni già espresse dalla giurisprudenza che si richiama ( Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2015 n. 2521, T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 09/10/2015, n. 2135).<br />
La legittimità della procedura di localizzazione rende improcedibile per difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti avverso la procedura concorsuale derivante.<br />
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e in parte improcedibile e deve essere respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2000,00-duemila/00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Oria Settesoldi, Presidente<br />
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-3-3-2016-n-234/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/3/2013 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-14-3-2013-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-14-3-2013-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-14-3-2013-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/3/2013 n.234</a></p>
<p>Pres. Ferlisi – Est. Guzzardi Associazione Culturale Primavera O.N.L.U.S. (Avv. F. Caruso) c/ Comune di Catania (Avv. S.A. Mazzeo). sull&#8217;interesse cautelare alla continuità della gestione concessoria anche nelle more della risoluzion del contratto Contratti della P.A. – Project financing – Comune – Risoluzione del contratto – Diritto potestativo – Esercizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-14-3-2013-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/3/2013 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-14-3-2013-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/3/2013 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferlisi – Est. Guzzardi<br /> Associazione Culturale Primavera O.N.L.U.S. (Avv. F. Caruso) c/ Comune di Catania (Avv. S.A. Mazzeo).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse cautelare alla continuità della gestione concessoria anche nelle more della risoluzion del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Project financing – Comune – Risoluzione del contratto – Diritto potestativo – Esercizio – Profili di danno – Sussistono.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune che reitera la richiesta di rilasciare libero e sgombro l’immobile affidato con contratto di “project financing” poiché, ferma restando la sussistenza del diritto potestativo dello stesso relativamente alla risoluzione pattizia del contratto stipulato tra le parti, l’esercizio di tale diritto finisce per incidere sulla concessione del servizio, che lo stesso Comune riconosce non incisa dal provvedimento impugnato, facendo emergere la sussistenza di rilevanti profili di danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00234/2013 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02235/2012 REG.RIC.           <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
<i>sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2235 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p><b>Associazione Culturale Primavera O.N.L.U.S.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Caruso, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Catania, via Monfalcone, 22;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Catania</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Santa Anna Mazzeo, con la quale è domiciliato in Catania, via Oberdan, 141, presso l’ufficio legale dell’Ente; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della delibera n. 456 del 10.08.2012 della G.M. del Comune di Catania;<br />	<br />
&#8211; della determina del 27.08.2012 prot. 268.379 del direttore la direzione patrimonio economato e provveditorato del Comune di Catania;<br />	<br />
&#8211; dei provvedimenti impliciti di inadempimento formatisi per il silenzio dell&#8217;amministrazione comunale sulle diffide notificate dal 6 al 10..9.12 ai sei assessori della G..M. di Catania;<br />	<br />
&#8211; dei provvedimenti impliciti formatisi, per il silenzio serbato dal direttore la direzione patrimonio sull&#8217;atto di diffida notificatogli il 6.9.2012 con cui si chide la revocs della determina prot. 268.379 del 27/08/2012;<br />	<br />
e, con il terzo ricorso per m.a. depositato in data 2 marzo 2013,<br />	<br />
del provvedimento del Direttore Direz. Patrimonio del Comune di Catanis prot. 408319 del 27/12/12 col quale si reitera la richiesta di rilasciare libero e sgombro l’immobile de quo entro sei mesi dal suo ricevimento.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso per m.a. depositati in data 2 marzo 2013;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che, ferma restando la sussistenza del diritto potestativo del Comune intimato relativamente alla risoluzione del contratto stipulato inter partes, come espressamente previsto dall’art. 9 dello stesso, l’esercizio di tale diritto finisce per incidere sulla concessione del servizio (che lo stesso Comune riconosce non incisa dal provvedimento impugnato); che la refusione della quota parte delle spese sostenute dalla ricorrente nell’immobile di proprietà Comunale di cui ora si chiede il rilascio, appare al momento opinabile, stante la situazione di “predissesto finanziario” in cui versa il Comune intimato;<br />	<br />
Ritenuta, pertanto, la sussistenza di rilevanti profili di danno che giustificano l’accoglimento della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti qui all’esame, anche in considerazione della rapida definizione della presente controversia il cui esame nel merito viene contestualmente fissato alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2014;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare all’esame e fissa per il prosieguo la seconda Udienza Pubblica del mese di gennaio 2014, secondo il redigendo calendario.<br />	<br />
Spese al definitivo.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Agnese Anna Barone, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-14-3-2013-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 14/3/2013 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Lattanzi sull&#8217;acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione Demanio e patrimonio indisponibile &#8211; Artt. 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio indisponibile &#8211; Artt. 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) &#8211; Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione &#8211; Acquisizione al patrimonio dello Stato &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Sicilia – Asserita violazione degli artt. 114, 116, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e del principio di leale collaborazione &#8211; Non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosse, in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 28 novembre 2011, depositato in cancelleria il 1° dicembre 2011 ed iscritto al n. 166 del registro ricorsi 2011. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi; <br />	<br />
uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Roberta Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Con ricorso notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 1° dicembre (reg. ric. n. 166 del 2011) la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione. <br />	<br />
Le disposizioni impugnate disciplinano il procedimento di destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione. <br />	<br />
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, tali beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e in base all’art. 47 l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede successivamente a mantenerli nel patrimonio dello Stato o a trasferirli al patrimonio del Comune ove è sito l’immobile, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione, secondo i criteri indicati dall’art. 48, comma 3. A propria volta, gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene oppure assegnarlo in concessione a terzi; qualora l’ente territoriale ometta di provvedere sulla destinazione del bene nel termine di un anno, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento o la nomina di un commissario con poteri sostitutivi (art. 48, comma 3). <br />	<br />
A parere della Regione siciliana, l’art. 45, comma 1, viola l’art. 33, secondo comma, dello statuto, che riserva al patrimonio regionale la proprietà delle miniere, cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e delle cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale. <br />	<br />
L’art. 48, comma 3, sarebbe poi in contrasto con gli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost., applicabili solo se più favorevoli rispetto alle competenze statutarie, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). <br />	<br />
Questa disposizione, infatti, avrebbe previsto l’assegnazione in via preferenziale allo Stato dei beni confiscati sul territorio, mentre l’autonomia regionale e locale esigerebbe che essa sia «prioritariamente riconosciuta in favore del territorio al quale questi ultimi appartengono»: tale preferenza sarebbe in armonia con le competenze regionali, di carattere legislativo e amministrativo, in materia di enti locali, governo del territorio, assistenza, cultura e attività produttive, oltre che con il principio di sussidiarietà. <br />	<br />
Inoltre, l’art. 48, comma 3, nel prevedere l’esercizio di un potere statale sostitutivo difforme dal paradigma indicato dall’art. 120, secondo comma, Cost., lederebbe quest’ultima disposizione costituzionale, sia nella parte in cui assegna all’Agenzia, e non al Governo, tale potere, sia nella parte in cui ne permette l’esercizio al di fuori di casi «gravi ed eccezionali». <br />	<br />
Infine, l’art. 47, consentendo all’Agenzia di disporre il trasferimento dei beni senza «alcun coinvolgimento» della Regione, pur nell’ambito di un concorso di competenze statali e regionali, sarebbe in conflitto con il principio di leale collaborazione. <br />	<br />
2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato. <br />	<br />
A parere dell’Avvocatura, l’art. 45, comma 1, impugnato non contrasta con l’art. 33, secondo comma, dello statuto, poiché sia le miniere, sia i beni d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico ritrovati nel sottosuolo regionale «sono già necessariamente di proprietà della Regione» e non sono perciò suscettibili di confisca. <br />	<br />
Le cave e le torbiere, invece, potrebbero essere acquisite al patrimonio regionale solo se «il giacimento non venga convenientemente sfruttato», e «ne consegue che laddove le cave e le torbiere siano adeguatamente sfruttate non sussiste alcuna norma che preveda la proprietà obbligatoria in capo alla Regione». <br />	<br />
L’art. 48, comma 3, prosegue l’Avvocatura, non indica alcun criterio preferenziale per l’assegnazione dei beni, ponendo sul medesimo piano Stato, Regione ed enti locali, né esiste «alcun principio costituzionale che imponga la destinazione preferenziale alla Regione» dei beni confiscati. Sarà invece la legge dello Stato sia ad allocare la funzione di amministrazione dei beni, sia a determinare «quali e quante risorse patrimoniali debbano essere attribuite alle Regioni». <br />	<br />
Né il potere sostitutivo previsto sempre dall’art. 48, comma 3, potrebbe essere posto a raffronto con l’art. 120, secondo comma, Cost., giacché esso non avrebbe carattere straordinario. In ogni caso, tale potere andrebbe esercitato «secondo le modalità previste» dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che assicurerebbero l’integrale rispetto delle competenze regionali. <br />	<br />
Infine, l’art. 47 legittimamente ometterebbe di prevedere il coinvolgimento della Regione nell’assegnazione dei beni, dato che si verterebbe in materia di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. <br />	<br />
3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. <br />	<br />
Dopo aver ribadito gli argomenti già sviluppati nell’atto di costituzione, l’Avvocatura aggiunge che l’impiego dei beni confiscati da parte dello Stato, ove essi si trovino sul territorio della Regione siciliana, non determina alcun depauperamento della collettività locale, in quanto comunque finalizzato a scopi di pubblico interesse. <br />	<br />
Inoltre, le attribuzioni dell’Agenzia si giustificherebbero «con esigenze di “unità giuridica” dell’ordinamento» e come tali sarebbero già state apprezzate da questa Corte con la sentenza n. 34 del 2012. <br />	<br />
L’Avvocatura infine esclude che il principio di leale collaborazione comporti un coinvolgimento della Regione per il solo fatto che vi sia un «interesse comune» a quest’ultima. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– La Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione. <br />	<br />
Le disposizioni impugnate concernono il procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione. Essi sono acquisiti al patrimonio dello Stato (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011) e ivi mantenuti, ovvero trasferiti al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione (art. 48, comma 3), con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 47). <br />	<br />
La Regione ricorrente ritiene, anzitutto, che sia lesiva dell’art. 33, secondo comma, dello statuto la previsione contenuta nell’art. 45, comma 1, secondo la quale sono acquisiti al patrimonio dello Stato tutti i beni oggetto di confisca definitiva, e perciò anche le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale. A parere della Regione siciliana, la previsione statutaria, nel riservare tali beni al patrimonio indisponibile regionale, osterebbe ad un simile effetto. <br />	<br />
La questione non è fondata. <br />	<br />
Con riguardo alle cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, infatti, è agevole osservare che la disposizione statutaria e la norma impugnata hanno presupposti differenti, e non sono pertanto destinate a sovrapporsi: lo statuto disciplina un modo di acquisto della proprietà da parte del patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento di beni culturali (artt. 10 e 91 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), mentre l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 regola gli effetti della confisca, ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprietà privata. <br />	<br />
Neppure le miniere sono assoggettabili ad una confisca suscettibile, anche in linea astratta, di confliggere con la disciplina statutaria, poiché appartengono di diritto al patrimonio indisponibile della Regione. Non è perciò immaginabile che esse possano divenire oggetto di proprietà privata e siano pertanto confiscabili. <br />	<br />
Diversa è invece la situazione normativa delle cave e delle torbiere, che lo statuto assegna in proprietà alla Regione quando ne è sottratta la disponibilità al proprietario del fondo. <br />	<br />
Si tratta di una particolare vicenda traslativa che attiene all’impiego dei beni in questione in correlazione con la natura degli stessi e con l’esercizio delle attribuzioni proprie del sistema regionale. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che l’assegnazione di una categoria di beni al patrimonio regionale viene compiuta «in relazione alle funzioni pubbliche attribuite dalle norme costituzionali alla Regione» (sentenza n. 31 del 1959), così da costituire un «legame beni-funzioni» (sentenza n. 179 del 2004; inoltre, sentenza n. 383 del 1991), che ponga i primi in rapporto di strumentalità con le seconde. Ne consegue che la formula statutaria non può spingersi fino ad includere fattispecie conformate da interessi cui la sfera regionale è del tutto estranea e in relazione alle quali non è perciò ipotizzabile alcuna competenza decentrata. <br />	<br />
Su questo piano, la Corte ha già avuto modo di affermare che la normativa concernente gli effetti della confisca definitiva a titolo di misura di prevenzione attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (sentenza n. 34 del 2012), anche con riferimento all’assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari. <br />	<br />
La norma impugnata opera, perciò, entro un’area estranea alle attribuzioni della Regione siciliana, sicché l’art. 33, secondo comma, dello statuto non può governare la relativa vicenda acquisitiva, connessa a finalità, essenzialmente statali, di sottrazione del bene al “circuito economico” di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo (sentenza n. 335 del 1996). <br />	<br />
2.– La ricorrente ritiene inoltre che l’art. 47 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel consentire che l’Agenzia assegni il bene confiscato senza coinvolgere la Regione nel relativo procedimento, violi il principio di leale collaborazione. <br />	<br />
La questione non è fondata. <br />	<br />
Una volta affermato infatti che la disposizione impugnata ricade in un ambito materiale riservato alla potestà legislativa esclusiva statale, viene meno l’obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione, giacché essi vanno, in linea di principio, necessariamente previsti solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri (sentenze n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005). <br />	<br />
3.– L’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 individua nel Comune, nella Provincia o nella Regione i destinatari del provvedimento di assegnazione dei beni che non siano stati mantenuti al patrimonio dello Stato. <br />	<br />
La Regione siciliana censura tale disposizione perché ritiene che esprima un’opzione di favore per il mantenimento al patrimonio statale dei beni confiscati, rendendone il trasferimento a se stessa e agli enti territoriali meramente residuale. In tal modo, si realizzerebbe un depauperamento dell’ambito locale con riguardo a beni che, invece, proprio in esso troverebbero adeguato impiego, in violazione degli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost. <br />	<br />
La questione non è fondata, giacché si basa su un erroneo presupposto interpretativo. <br />	<br />
Come ha rilevato la stessa Avvocatura dello Stato, infatti, né la lettera, né lo spirito della disposizione impugnata depongono nel senso ritenuto dalla ricorrente, poiché da essa non si può trarre alcun criterio preferenziale circa il mantenimento allo Stato, ovvero il trasferimento alla Regione o agli enti locali, dei beni confiscati. Si tratta, infatti, di un profilo applicativo, impregiudicato sul piano normativo, sul quale dovrà cadere, caso per caso, l’apprezzamento dell’Agenzia nazionale. In particolare, quest’ultimo non potrà prescindere dal principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati, ravvisato da questa Corte, secondo il quale «la restituzione alle collettività territoriali &#8211; le quali sopportano il costo più alto dell’“emergenza mafiosa” &#8211; delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta (…) uno strumento fondamentale per contrastarne l’attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell’opinione pubblica all’intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità» (sentenza n. 34 del 2012). <br />	<br />
4.– Infine, la ricorrente ritiene che l’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 leda l’art. 120 Cost., nella parte in cui consente all’Agenzia nazionale di nominare un commissario con poteri sostitutivi, nel caso in cui, entro un anno dall’assegnazione del bene confiscato, l’ente territoriale non abbia provveduto a conferirgli una delle destinazioni previste dalla legge. A parere della Regione siciliana, difetterebbero sia le condizioni cui l’art. 120, secondo comma, Cost. subordina l’esercizio del potere sostitutivo statale, sia i requisiti di legittimità della procedura, dato che tale potere viene conferito all’Agenzia nazionale, anziché al Governo, che ne è il titolare in base alla Costituzione. <br />	<br />
La questione non è fondata, perché è stata formulata sulla base di un parametro costituzionale inapplicabile alla fattispecie. <br />	<br />
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che «l’articolo 120, secondo comma, [Cost.] non può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi. In realtà esso prevede solo un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari» (sentenza n. 43 del 2004; in seguito, sentenze n. 69 del 2004; n. 236 del 2004; n. 167 del 2005; n. 250 del 2009). <br />	<br />
Nel caso di specie, il potere sostitutivo delineato dalla disposizione impugnata, certamente estraneo all’ambito applicativo dell’art. 120, secondo comma, Cost., costituisce un corollario del processo di allocazione, da parte della legge dello Stato, che ne è competente, della funzione amministrativa rimessa all’ente territoriale reputato idoneo, al fine di evitare che l’esercizio di tale funzione possa venire paralizzato dall’inerzia di quest’ultimo, così compromettendo un interesse assegnato alla sfera di competenza statale. <br />	<br />
L’erronea indicazione del parametro costituzionale comporta, pertanto, la non fondatezza della questione. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosse, in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2012. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2012. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-10-2012-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2012 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.234</a></p>
<p>Pres. Amirante – Red. Quaranta 1- Ambiente e territorio – V.I.A. – Art. 23, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 – Esclusione per i progetti relativi ad opere destinate a scopi di protezione civile o di carattere temporaneo – Contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. &#8211; q.l.c. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amirante – Red. Quaranta</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Ambiente e territorio – V.I.A. – Art. 23, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 – Esclusione per i progetti relativi ad opere destinate a scopi di protezione civile o di carattere temporaneo – Contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. &#8211; q.l.c. &#8211; Infondatezza 	</p>
<p>2- Ambiente e territorio – V.I.A. – Art. 25, comma 1 lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 152/2006 – Progetti localizzati sul territorio di più regioni – VIA in sede statale &#8211; Contrasto con l’art. 118 Cost. &#8211; q.l.c. &#8211; Infondatezza 	</p>
<p>3- Ambiente e territorio – V.I.A. – Art. 26, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 152/2006 – Ipotesi di esenzione dall’obbligo di trasmettere copia della domanda di VIA alle regioni, province e comuni interessati &#8211; Contrasto con l’art. 6, comma 1, della Direttiva 85/337/CEE &#8211; q.l.c. &#8211; Infondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 (nella parte in cui esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile e ad opere di carattere temporaneo) per contrasto con gli artt. 11 e 117, commi 1 e 5, Cost. e con la Direttiva 85/337/CEE, la quale prevede l’esclusione dalla VIA per i soli progetti relativi ad opere destinate a scopi di difesa nazionale. Infatti, non è inibito allo Stato, nell’esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l’esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo, tenuto conto anche che l’art. 23, comma 5, contiene una previsione di raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, nella forma della comunicazione alla Commissione europea dei motivi che giustificano l’esenzione.	</p>
<p>2- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1 lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 152/2006 (nella parte in cui prevedono che siano sottoposti a VIA, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più regioni o che, comunque, possano avere impatti rilevanti su più regioni) per contrasto con l’art. 118 Cost., atteso che, vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato, spetta al legislatore nazionale attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo. Nella specie, inoltre, l&#8217;attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni.	</p>
<p>3- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 152/2006 (nella parte in cui prevede la possibilità di esenzione dall’obbligo di trasmettere copia della domanda di VIA alle regioni, province e comuni interessati nonché agli enti di gestione di aree naturali protette, in ragione di specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell’opera o del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale) per contrasto con l’art. 6, comma 1, della Direttiva 85/337/CEE. La disposizione da ultimo citata, infatti, si limita ad enunciare il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell&#8217;iter procedimentale, in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedimentali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14581_CC_14581.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2009-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2009 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-5-5-2008-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-5-5-2008-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-5-5-2008-n-234/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.234</a></p>
<p>L. Papiano Pres &#8211; I. Caso Est. E. Redouane (Avv. A. Baldrati) contro l’Ufficio territoriale del Governo, la Prefettura di Reggio Emilia e la Questura di Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato) l&#8217;onere di comprovare il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dai decreti flussi&#160; non può essere addebitato al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-5-5-2008-n-234/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-5-5-2008-n-234/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres &#8211; I. Caso Est.<br /> E. Redouane (Avv. A. Baldrati) contro l’Ufficio territoriale del Governo, la Prefettura di Reggio Emilia e la Questura di Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;onere di comprovare il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dai decreti flussi&nbsp; non può essere addebitato al richiedente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Conversione permesso di soggiorno – Onere di verifica della Direzione provinciale del Lavoro circa l’osservanza dei limiti numerici di ingresso – Compete alla Questura</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per «lavoro stagionale» in permesso di soggiorno per «lavoro subordinato», compete alla Questura richiedere la verifica della Direzione provinciale del Lavoro circa l’osservanza dei limiti numerici di ingresso, non potendosi tale adempimento porre a carico del richiedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 28 del 2006 proposto da</p>
<p><b>Essadiki Redouane</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Baldrati, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
l’<b>Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Reggio Emilia e la Questura di Reggio Emilia</b>, in persona dei rappresentati legali p.t., difesi e rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria “ex lege”;<br />
il Ministero dell’Interno;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento cat. A12/2005 &#8211; Imm/mgl in data 6 agosto 2005, con cui la Questura di Reggio Emilia ha revocato il permesso di soggiorno del ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Reggio Emilia e della Questura di Reggio Emilia;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso, alla pubblica udienza del 1° aprile 2008;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Titolare di un permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato” in scadenza l’11 marzo 2007, il ricorrente, cittadino marocchino, si vedeva revocare dalla Questura di Reggio Emilia il titolo di soggiorno (v. provvedimento cat. A12/2005 &#8211; Imm/mgl in data 6 agosto 2005). A fondamento dell’atto di autotutela l’Amministrazione poneva il rilievo che l’autorizzazione al «lavoro stagionale» in precedenza rilasciata al ricorrente era stata “medio tempore” revocata dalla Direzione provinciale del Lavoro di Macerata e che gli atti relativi all’assunzione in data 13 maggio 2004 presso la ditta “Di Berardo Ercole” non erano stati accompagnati dalla documentazione necessaria a confermare che il rapporto di lavoro rientrasse nelle quote fissate a norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 – condizione legale per legittimare la conversione del permesso di soggiorno per «lavoro stagionale» in permesso di soggiorno per «lavoro subordinato» –.<br />
Avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa l’interessato, imputando all’Amministrazione di non avere indicato le ragioni per le quali le osservazioni dallo stesso presentate non meritassero di essere accolte, di non averlo ammesso all’audizione personale, di avere assunto a riferimento una revoca della Direzione provinciale del Lavoro di Macerata mai comunicatagli e neppure preceduta dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento, di non avere tenuto conto della circostanza che il permesso di soggiorno per «lavoro stagionale» era stato in ogni caso già convertito in permesso di soggiorno per «lavoro subordinato», di averlo ritenuto responsabile dell’omessa dimostrazione dell’ascrivibilità del nuovo rapporto di lavoro alle quote del “decreto flussi” laddove un onere di tale tipo incombeva semmai sulla stessa Questura, di non averlo informato dei vizi formali riscontrati onde consentirgli di rimediarvi tempestivamente, di non avere tenuto conto dell’insussistenza dei presupposti per la revoca di un permesso di soggiorno – quali desumibili dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 –, di non avere applicato la regola generale della sopravvenienza degli elementi che autorizzano il rilascio del titolo abilitativo in presenza di irregolarità amministrative sanabili, di avere motivato la revoca in modo insufficiente e contraddittorio rivelando al contempo l’illogicità delle determinazioni conclusive, di avere provveduto ad un’istruttoria inadeguata.<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Reggio Emilia e la Questura di Reggio Emilia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.<br />
L’istanza cautelare del ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 21 febbraio 2006 (ord. n. 41/2006).<br />
All’udienza del 1° aprile 2008 la causa è passata in decisione.<br />
Il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto.<br />
Appare a tale scopo assorbente la censura fondata sull’indebita attribuzione allo straniero dell’onere di comprovare il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dai decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato. Come è stato, infatti, rilevato in giurisprudenza (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 19 aprile 2007 n. 1894), ai fini della conversione del permesso di soggiorno per «lavoro stagionale» in permesso di soggiorno per «lavoro subordinato», compete alla Questura richiedere la verifica della Direzione provinciale del Lavoro circa l’osservanza dei limiti numerici di ingresso, non potendosi tale adempimento porre a carico del richiedente.<br />
Nella fattispecie, pertanto, a fronte della sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che avrebbe consentito di superare eventuali irregolarità pregresse – ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 –, avrebbe dovuto d’ufficio l’Amministrazione promuovere la verifica della capienza delle quote di ingresso, anziché sbrigativamente addebitarne al ricorrente la mancata prova.<br />
Il ricorso, in conclusione, viene accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />
Valutata complessivamente la controversia, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2008, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-5-5-2008-n-234/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Quaranta non è fondata la questione di legittimità costituzionale sul reinquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale statale Pubblico impiego – art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disciplina del rapporto di lavoro – Retribuzione economica &#8211; Interpretazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>non è fondata la questione di legittimità costituzionale sul reinquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale statale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disciplina del rapporto di lavoro – Retribuzione economica &#8211; Interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999  – Imparzialità della pubblica amministrazione  – Retroattività della legge – Principi di uguaglianza e ragionevolezza &#8211; Tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche &#8211; Q.l.c. sollevate dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L’Aquila – Asserita violazione degli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione – Nonfondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L’Aquila.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non è fondata la questione di legittimità costituzionale sul reinquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale statale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211;	Franco 		BILE		Presidente;  &#8211;	Giovanni Maria	FLICK		   Giudice; &#8211;	Francesco		AMIRANTE		  Giudice; &#8211;	Ugo			DE SIERVO		  Giudice; &#8211;	Paolo			MADDALENA		  Giudice; &#8211;	Alfio			FINOCCHIARO		  Giudice; &#8211;	Alfonso		QUARANTA		  Giudice; &#8211;	Franco		GALLO			  Giudice; &#8211;	Luigi 		MAZZELLA		  Giudice; &#8211;	Gaetano 		SILVESTRI		  Giudice; &#8211;	Sabino		CASSESE		  Giudice; &#8211;	Maria Rita 		SAULLE		  Giudice; &#8211;	Giuseppe		TESAURO		  Giudice; &#8211;	 Paolo Maria		NAPOLITANO		  Giudice																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) promossi, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, con ordinanze del 7 aprile 2006 dal Tribunale di Roma, del 15 maggio 2006 dal Tribunale di Milano, del 15 giugno 2006 dal Tribunale di Lamezia Terme, del 23 maggio 2006 dal Tribunale di Ancona, del 24 marzo 2006 dal Tribunale di Taranto, del 5 maggio 2006 dal Tribunale di Oristano, del 13 aprile 2006 dalla Corte di Appello di L&#8217;Aquila e del 5 giugno 2006 dal Tribunale di Ancona, rispettivamente iscritte ai numeri 236, 461, 505, 532, 574, 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 29, 44, 46, 48 e 50, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006 e numeri 3 e 7, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2007.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione di Laura Bux e Diego Portaluppi, di Rosalia Presti, di Maria Lobozzo e Francesco Sauro, di Maria Piera Masciadri, di Carolina Di Guida (fuori termine), nonché l&#8217;atto di intervento di Paola Giordani e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 maggio 2007 e nella camera di consiglio del successivo 9 maggio il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
    uditi gli avvocati Luisa Torchia per Maria Piera Masciadri, Isacco Sullam e Arturo Salerni per Rosalia Presti, Alberto Guariso per Maria Lobozzo e Francesco Sauro, Stefano Nespor per Laura Bux e Diego Portaluppi e l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.— Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 maggio 2006 (r.o. n. 461 del 2006), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 113 e 42 della Costituzione, nonché ai principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), il quale, facendo salva l&#8217;esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito, tra l&#8217;altro, che il comma 2 dell&#8217;articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all&#8217;atto del trasferimento.<br />
    L&#8217;ordinanza di rimessione è stata emessa nel giudizio avente ad oggetto la controversia tra la signora Vita Giacone, il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, ed altro, nonché quindici cause, alla medesima riunite, tutte vertenti sull&#8217;applicazione del suddetto art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999.<br />
    Tale norma, a sua volta, nel prevedere che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, fosse trasferito nei ruoli del personale ATA statale, ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili – ferma restando l&#8217;opzione per l&#8217;ente di appartenenza qualora le qualifiche e i profili non avessero trovato corrispondenza – aveva stabilito, tra l&#8217;altro, che a detto personale venisse riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l&#8217;anzianità maturata presso l&#8217;ente locale di provenienza.</p>
<p>    2.— In primo luogo, il rimettente, che non ritiene possibile accedere ad un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, delinea il quadro normativo in cui si inserisce la norma censurata.<br />
    In particolare, il Tribunale fa riferimento all&#8217;accordo in data 20 luglio 2000 siglato dall&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali e recepito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 5 aprile 2001 (Recepimento dell&#8217;accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola), e rileva come l&#8217;ARAN – pronunciatasi ai sensi dell&#8217;art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – abbia chiarito che detto atto trova fondamento nell&#8217;art. 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999 (Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124) e non, invece, nella contrattazione collettiva.</p>
<p>    3.— Il rimettente, quindi, nel prospettare che la disposizione censurata innoverebbe, con carattere retroattivo, il contenuto della norma che pretende di interpretare, rileva come, salvo che per la materia penale, il legislatore ben possa emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che siano – purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. <br />
    Nella fattispecie in esame, invece, si paleserebbe un insanabile conflitto con l&#8217;art. 3 della Costituzione. <br />
    Ed infatti, l&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, come interpretato dalla Corte di cassazione (sono richiamate, in particolare, le sentenze numeri 3224, 3225, 3356, 4722, 7747, 10576, 18653, 18829 del 2005), nello stabilire il trasferimento del personale ATA, dipendente dagli enti locali, all&#8217;amministrazione statale, avrebbe sancito il principio per cui lo stesso personale avrebbe dovuto essere considerato uguale al corrispondente personale ATA dello Stato attraverso il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell&#8217;anzianità maturata presso l&#8217;ente locale di provenienza.<br />
    Diversamente, la disposizione censurata determinerebbe la coesistenza, pure in presenza di parità di mansioni e di anzianità, di regimi giuridici diversi dando luogo, in tale modo, ad una illegittima disparità di trattamento.</p>
<p>    3.1.— Il carattere retroattivo della norma in esame, insieme alla natura innovativa della stessa, si contrapporrebbe all&#8217;interpretazione ormai consolidata offerta dalla giurisprudenza di legittimità e verrebbe ad incidere sui giudizi in corso, «ponendosi, così, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche e (…) risultando invasiva della sfera riservata al potere giudiziario, con violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione».<br />
    4.— La disposizione in esame, tuttavia, ad avviso del Tribunale di Milano, non sarebbe esente da vizi, anche qualora si riconoscesse alla stessa natura interpretativa. <br />
    In primo luogo, la scelta imposta da tale disposizione non rientrerebbe tra le possibili varianti di lettura del testo originario; in secondo luogo, in ordine all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, si sarebbe formato un diritto vivente, in ragione della giurisprudenza univoca della Corte di cassazione; infine, la non prevedibilità della soluzione interpretativa offerta dal legislatore rispetto a quella affermatasi nella prassi, «oltre che in relazione ai principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza», indurrebbe a ritenere violato il principio dell&#8217;affidamento dei consociati nella certezza dell&#8217;ordinamento giuridico.<br />
    Pertanto, il comma 218 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, anche se inteso quale norma interpretativa, confliggerebbe con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.</p>
<p>    5.— Infine, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe anche l&#8217;art. 42 della Costituzione, in quanto i diritti di carattere economico, derivanti dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, al momento dell&#8217;entrata in vigore della norma impugnata sarebbero già entrati a fare parte del patrimonio dei dipendenti trasferiti negli organici dello Stato, i quali, pertanto, sarebbero stati «espropriati in ragione della novella di cui alla legge n. 266 del 2005».<br />
    Nella specie, inoltre, non sussisterebbero ragioni di interesse generale tali da legittimare l&#8217;espropriazione della proprietà privata.</p>
<p>    6.— Si sono costituite nel giudizio alcune delle parti private ricorrenti nel giudizio a quo, svolgendo argomentazioni difensive che, sostanzialmente, riprendono quelle prospettate dal Tribunale di Milano, alle cui conclusioni le parti stesse aderiscono.<br />
    Con atto depositato il 9 novembre 2006 si sono costituiti in giudizio i signori Laura Bux e Diego Portaluppi, chiedendo anche essi la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata. <br />
    Il successivo 16 novembre ha depositato atto di costituzione la signora Rosalia Presti, che ha dedotto l&#8217;illegittimità costituzionale della norma in questione anche ai sensi dell&#8217;artt. 97 della Costituzione.<br />
    Il 23 novembre 2006 si sono costituiti, altresì, i signori Maria Lobozzo e Francesco Sauro, i quali hanno anch&#8217;essi prospettato l&#8217;illegittimità della disposizione denunciata per contrasto con l&#8217;art. 97 della Costituzione.<br />
    In data 28 novembre 2006 ha depositato memoria di costituzione la signora Maria Piera Masciadri, la quale ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.<br />
    Infine, in data 7 marzo 2007, si è costituita, fuori termine, la signora Carolina Di Guida.</p>
<p>    7.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 22 novembre 2006 e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.</p>
<p>    7.1.— La difesa dello Stato rileva, in particolare, che la norma censurata avrebbe tenuto conto del diverso criterio di calcolo della retribuzione previsto, da un lato, dal contratto collettivo del comparto scuola, dall&#8217;altro, da quello del comparto enti locali.<br />
    Deduce, quindi, che quest&#8217;ultimo criterio individuerebbe un&#8217;articolazione della retribuzione correlata, precipuamente, alle funzioni svolte.<br />
    La disposizione in esame, inoltre, consentirebbe di salvaguardare, da un lato, i diritti quesiti dei singoli dipendenti, dall&#8217;altro, il vincolo finanziario connesso alla mancata previsione di maggiori oneri per il bilancio statale, anche con riguardo all&#8217;art. 81 della Costituzione.</p>
<p>    7.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure formulate in relazione agli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, osserva, quindi, come non assuma rilievo, nel giudizio di costituzionalità, il carattere interpretativo o innovativo con efficacia retroattiva, della norma denunciata, in quanto questa, in ogni caso, è soggetta al controllo di conformità al canone di ragionevolezza, che nella specie non sarebbe leso.<br />
    Né sarebbe configurabile la dedotta violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, in quanto, da un lato, il reinquadramento operato ha lasciato sostanzialmente inalterate le qualifiche professionali acquisite dal personale transitato nei ruoli statali; d&#8217;altro canto, il criterio del maturato economico ha consentito il riconoscimento dell&#8217;anzianità, previsto dalla legge n. 124 del 1999, sul piano del trattamento retributivo.</p>
<p>    7.3.— Infine, la difesa dello Stato deduce l&#8217;inammissibilità, oltre che la non fondatezza, della censura formulata in riferimento all&#8217;art. 42 della Costituzione, in quanto tale parametro sarebbe del tutto inconferente.</p>
<p>    8.— In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, in data 23 aprile 2007, la signora Maria Piera Masciadri ha depositato memoria, con la quale, nel confermare le conclusioni già formulate, a sostegno delle medesime ha dedotto, in particolare, che la sostituzione del criterio dell&#8217;anzianità con quello del maturato economico avrebbe dato luogo ad una reformatio in peius per il personale ATA già inquadrato nei ruoli degli enti locali, e che, in ogni caso, la mancanza di copertura finanziaria non potrebbe comportare la lesione dei diritti azionati ed esistenti. <br />
    Anche la signora Rosalia Presti ha depositato, in data 24 aprile 2007, una memoria. La parte privata ha richiamato, in particolare, a sostegno delle proprie argomentazioni, il parere n. 4142/2003 reso, in data 6 luglio 2005, dal Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Capo dello Stato relativo all&#8217;accordo collettivo di lavoro del comparto scuola ed enti locali stipulato il 20 luglio 2000. <br />
    Una memoria, ad ulteriore sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, è stata depositata anche dai signori Francesco Sauro e Maria Lobozzo.<br />
    9.— Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 sono state sollevate da altri giudici ordinari con le ordinanze iscritte ai numeri 236, 505, 532, 574, 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006, per la trattazione delle quali la Corte è stata convocata in camera di consiglio.</p>
<p>    10.— Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 aprile 2006 (r.o. n. 236 del 2006), sospetta di illegittimità costituzionale la suddetta norma in riferimento agli articoli 3, 102, 103 e 104 della Costituzione.<br />
    Anche da parte del suddetto Tribunale la disposizione è sottoposta al vaglio della Corte in quanto, nell&#8217;interpretare il comma 2 dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, attribuisce rilievo – ai fini dell&#8217;inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA statale, comparto scuola – al solo criterio del trattamento economico in godimento all&#8217;atto del trasferimento. <br />
    In tal modo, sarebbe vanificato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell&#8217;anzianità maturata presso l&#8217;ente locale di provenienza, come, invece, sarebbe sancito dal sopra richiamato art. 8, comma 2.</p>
<p>    10.1.— Il giudice a quo prospetta, innanzitutto, la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
    La norma denunciata, infatti, con particolare riguardo al tertium comparationis costituito «dagli intangibili principi del diritto comune del lavoro», in forza dei quali i diritti e i trattamenti retributivi riconosciuti al lavoratore dalla legge o dalla contrattazione collettiva devono essere valutati nella loro interezza temporale e sostanziale, determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento nell&#8217;ambito del personale ATA, nonché rispetto alla generalità dei lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, che beneficiano della disciplina di cui all&#8217;art. 2112 del codice civile e all&#8217;art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />
    Un ulteriore profilo di censura viene individuato nel diverso trattamento stabilito per coloro che all&#8217;entrata in vigore della norma censurata abbiano già ottenuto un giudicato favorevole. In proposito, il remittente ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che l&#8217;affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori. <br />
    Il Tribunale sospetta, altresì, di illegittimità costituzionale la disposizione in esame in quanto la stessa avrebbe carattere innovativo retroattivo e non interpretativo, o addirittura contraria alla norma interpretata. <br />
    Peraltro, il rimettente rileva che nessun dubbio interpretativo in ordine all&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999 si è palesato nella giurisprudenza di merito e di legittimità. <br />
    Infine, il Tribunale sottolinea come la norma denunciata violerebbe gli articoli 102, 103 e 104 della Costituzione, dando luogo ad una indebita invasione della sfera riservata al potere giudiziario, poiché la scelta ermeneutica compiuta non rientra tra le possibili varianti di lettura del testo interpretato.</p>
<p>    11.— È intervenuta, con atto depositato il 3 agosto 2006, la signora Paola Giordani, ricorrente in una causa distinta da quelle riunite nel giudizio a quo, ed ha chiesto che venga dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata. <br />
    La signora Giordani ha depositato, successivamente, ulteriore memoria.</p>
<p>    12.— Con atto depositato l&#8217;8 agosto 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio e ha chiesto, prospettando argomentazioni difensive analoghe a quelle svolte con riguardo all&#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano, che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.</p>
<p>    13.— Il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza depositata il 15 giugno 2006 (r.o. n. 505 del 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché al principio dell&#8217;affidamento dei cittadini nella certezza dei rapporti giuridici, questione di legittimità costituzionale dello stesso art.1, comma 218, della legge n. 266 del 2005.<br />
    Il rimettente rileva che la norma denunciata avrebbe modificato radicalmente i termini giuridici della vicenda relativa al passaggio del personale ATA dal ruolo degli enti locali a quello dello Stato.<br />
    Tale norma, infatti, pur facendo salva l&#8217;esecuzione dei giudicati formatisi alla data della sua entrata in vigore, avrebbe natura innovativa con efficacia retroattiva e, quindi, trova applicazione nei giudizi in corso.<br />
    La norma stessa è sospettata di illegittimità costituzionale in relazione, altresì, alla violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all&#8217;art. 36 Cost.<br />
    Ed infatti, il legislatore avrebbe modificato retroattivamente e in modo peggiorativo, per il personale ATA già alle dipendenze degli enti locali, il diritto al trattamento retributivo parametrato al contratto collettivo del comparto Stato.</p>
<p>    14.— Con ordinanza del 23 maggio 2006 (r.o. n. 532 del 2006), anche il Tribunale di Ancona ha censurato la stessa disposizione, in riferimento agli artt. 3 (ragionevolezza ed uguaglianza), 36, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi della tutela dell&#8217;affidamento e della coerenza e certezza dell&#8217;ordinamento giuridico.<br />
    Ad avviso del giudice a quo, la norma in esame avrebbe carattere innovativo con efficacia retroattiva e sarebbe lesiva dei richiamati parametri costituzionali.<br />
    Ed infatti, in ragione del contenuto precettivo della stessa, si determinerebbe una disparità di trattamento che violerebbe i principi della ragionevolezza e dell&#8217;uguaglianza tra gli operatori scolastici, tutti dipendenti statali.<br />
    L&#8217;effetto retroattivo e peggiorativo della norma, inoltre, rileverebbe sul piano del legittimo affidamento, con conseguente ulteriore violazione dei già richiamati parametri della ragionevolezza e dell&#8217;uguaglianza, di cui all&#8217;art. 3 Cost.<br />
    La norma lederebbe, altresì, l&#8217;art. 36 della Costituzione, in quanto inciderebbe sul diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e invaderebbe la sfera riservata al potere giudiziario.</p>
<p>    15.— Il Tribunale di Taranto, con ordinanza depositata il 24 marzo 2006 (r.o. n. 574 del 2006), ha sollevato analoga questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione. <br />
    La norma censurata, ad avviso del rimettente, introdurrebbe un&#8217;interpretazione contrastante con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza e, comunque, non necessaria, in quanto, da un lato, non interverrebbe su alcun contrasto giurisprudenziale, dall&#8217;altro, interpreterebbe l&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, chiaro nel suo contenuto precettivo. <br />
    Essa, infatti, determinerebbe un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 differente da quella valevole per gli altri dipendenti pubblici, con parziale deroga all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2112 cod. civ., in contrasto con il principio di uguaglianza, per l&#8217;assenza di ragioni giustificative tali da palesare la ragionevolezza della scelta legislativa.<br />
    16.— Il Tribunale di Oristano, con ordinanza depositata il 5 maggio 2006 (r.o. n. 617 del 2006), ha denunciato la medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi del legittimo affidamento e delle certezza dei rapporti preteriti, della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.<br />
    In relazione all&#8217;art. 3 Cost., il rimettente deduce, in particolare, che l&#8217;efficacia retroattiva della norma lederebbe il principio del legittimo affidamento, senza che siano rinvenibili ragioni atte a giustificare la diversità della disciplina giuridica, che non possono ravvisarsi con riguardo alle esigenze della finanza pubblica, dal momento che la disposizione censurata riguarda solo il personale ATA e non la fiscalità generale.<br />
    L&#8217;art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006, inciderebbe, altresì, sulle attribuzioni del potere giudiziario, così violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione. Esso, infatti, sarebbe destinato ad essere applicato ai giudizi in corso, venendo a determinarne l&#8217;esito.</p>
<p>    17.— La Corte di Appello di L&#8217;Aquila, con ordinanza del 13 aprile 2006 (r.o. n. 669 del 2006), ha sollevato anch&#8217;essa questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 218, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.<br />
    Ad avviso della rimettente, l&#8217;applicazione della norma censurata darebbe luogo ad una inevitabile e non riassorbibile, neppure con il decorso del tempo, disparità di trattamento tra lavoratori con mansioni del tutto analoghe e vicende lavorative pregresse simili. <br />
    Tale discriminazione non appare neppure giustificata da esigenze economiche del pubblico erario, dal momento che non sussisterebbero motivi per i quali vantaggi e svantaggi non debbano essere equamente ripartiti tra tutti i soggetti che si trovino in condizioni simili.</p>
<p>    18.— Infine, il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 5 giugno 2006 (r.o. n. 701 del 2006), ha censurato, a sua volta, la medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. <br />
    Ad avviso del rimettente, detta disposizione determinerebbe una non ragionevole disparità di trattamento nell&#8217;ambito del personale ATA, che contrasta con la scelta legislativa operata dall&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, in osservanza dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di pari dignità dei lavoratori (art. 36 Cost.), di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).</p>
<p>    19.— Nei giudizi di costituzionalità di cui alle ordinanze iscritte ai numeri 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, depositando autonome memorie che richiamano le difese già svolte in merito alle ordinanze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma iscritte, rispettivamente, ai numeri 461 e 236 del registro ordinanze del 2006.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.— Vengono all&#8217;esame della Corte più ordinanze di rimessione – la prima trattata nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 maggio 2007 e le altre nella camera di consiglio del successivo 9 maggio – con le quali il Tribunale di Milano (r.o. n. 461 del 2006), il Tribunale di Roma (r.o. n. 236 del 2006), il Tribunale di Lamezia Terme (r.o. n. 505 del 2006), il Tribunale di Ancona (r.o. numeri 532 e 701 del 2006), il Tribunale di Taranto (r.o. n. 574 del 2006), il Tribunale di Oristano (r.o. n. 617 del 2006), la Corte di Appello di L&#8217;Aquila (r.o. n. 669 del 2006) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), prospettando diverse censure.</p>
<p>    1.1.— In ragione della analogia delle questioni sollevate deve essere disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un&#8217;unica trattazione e di un&#8217;unica pronuncia.</p>
<p>    2.— La disposizione sottoposta al vaglio della Corte stabilisce che «il comma 2 dell&#8217;articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all&#8217;atto del trasferimento, con l&#8217;attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell&#8217;inquadramento. L&#8217;eventuale differenza tra l&#8217;importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l&#8217;esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».<br />
    3.— I rimettenti sospettano di illegittimità costituzionale tale disposizione, in quanto essa lederebbe, nel complesso, gli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione. Deducono, altresì, il suo contrasto con i principi del diritto comune del lavoro e della disciplina generale dei rapporti di lavoro, di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, e l&#8217;impossibilità di accedere ad una lettura conforme a Costituzione della disposizione medesima.</p>
<p>    4.— Le censure prospettate nelle diverse ordinanze, formulate con argomentazioni che, pur non coincidendo, sostanzialmente si sovrappongono, possono essere ricondotte ai profili di illegittimità costituzionale di seguito esposti. <br />
    I rimettenti dubitano, innanzitutto, della natura interpretativa della norma in esame e sottolineano, a questo riguardo, come, salvo che per la materia penale, il legislatore possa emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che siano – purché la retroattività, da un lato, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, dall&#8217;altro, non si ponga in contrasto con altri valori costituzionalmente protetti. <br />
    Ricordano, quindi, come la legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), disponendo il trasferimento del personale ATA dipendente dagli enti locali all&#8217;amministrazione statale, avrebbe stabilito il principio per cui lo stesso personale doveva essere assimilato – tenuto conto anche dell&#8217;identità delle mansioni svolte nei vari profili – al personale ATA statale, attraverso il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell&#8217;anzianità maturata presso l&#8217;ente di provenienza.<br />
    In contrasto con tale principio la disposizione censurata, innovando con efficacia retroattiva la disciplina di settore, determinerebbe, nella categoria del personale ATA, la coesistenza, pur a parità di mansioni e di anzianità, di tre diversi regimi giuridici, dando luogo, in tale modo, ad una illegittima disparità di trattamento.<br />
    In ogni caso, la disposizione stessa, sarebbe viziata pur se le si riconoscesse carattere interpretativo, dal momento che essa, fin dall&#8217;origine, non avrebbe dato luogo a dubbi di interpretazione e introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza.<br />
    4.1.— La norma in esame si contrapporrebbe, altresì, all&#8217;interpretazione, ormai consolidata, tanto da costituire diritto vivente, offerta dalla giurisprudenza formatasi in materia, si riverbererebbe sui giudizi in corso, incidendo sui principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, nonché (come prospettato, in particolare, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Oristano) sui principi del diritto comune del lavoro e della disciplina dei rapporti di lavoro, e invaderebbe la sfera riservata al potere giudiziario, con la conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione.<br />
    5.— Sotto altro aspetto, la disposizione impugnata sarebbe lesiva degli artt. 36, 42 e 97 della Costituzione.<br />
    In particolare, il Tribunale di Milano, nell&#8217;invocare l&#8217;art. 42 Cost., deduce che i diritti di carattere economico derivanti dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, al momento dell&#8217;entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, sarebbero già acquisiti al patrimonio dei dipendenti trasferiti negli organici dello Stato, i quali, pertanto, sarebbero stati «espropriati in ragione della novella di cui alla legge n. 266 del 2005». <br />
    A loro volta, il Tribunale di Lamezia Terme e il Tribunale di Ancona lamentano la violazione dell&#8217;art. 36 Cost., in quanto la disposizione in esame lederebbe il diritto degli interessati ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e, quindi, la pari dignità dei lavoratori.<br />
    Sempre il Tribunale di Ancona deduce, infine, la violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione.</p>
<p>    6.— Si sono costituite, tempestivamente, nel presente giudizio alcune delle parti private, ricorrenti nei giudizi a quibus, svolgendo argomentazioni difensive che sostanzialmente richiamano quelle prospettate dai giudici rimettenti, alle cui conclusioni le stesse aderiscono, e invocando anch&#8217;esse, quale ulteriore parametro per il vaglio di costituzionalità, l&#8217;art. 97 della Costituzione. <br />
    In data 7 marzo 2007 si è costituita in giudizio anche la signora Carolina Di Guida, parte nel giudizio a quo di cui all&#8217;ordinanza n. 461 del 2006, che ha concluso negli stessi sensi sopra indicati.<br />
    Nel giudizio relativo all&#8217;ordinanza del Tribunale di Roma (r.o. n. 236 del 2006) è intervenuta la signora Paola Giordani.<br />
    7.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente intervenuto nei giudizi di costituzionalità relativi alle questioni sollevate con le ordinanze numeri 236, 461, 617, 669 e 701 del 2006, ha chiesto che le stesse siano dichiarate inammissibili o non fondate.</p>
<p>    8.— In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la prospettazione, ad opera di alcune delle parti private costituitesi nel giudizio relativo all&#8217;ordinanza n. 461 del 2006, della violazione di parametri costituzionali diversi da quelli evocati dal Tribunale rimettente; ciò, in particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell&#8217;art. 97 Cost., non richiamato affatto nell&#8217;ordinanza emessa dal Tribunale di Milano. <br />
    Tale norma costituzionale costituisce, comunque, parametro di scrutinio della legittimità della disposizione ora sottoposta al vaglio di questa Corte, in quanto evocata dal Tribunale di Ancona (r.o. n. 701 del 2006).</p>
<p>    8.1.— Del pari, deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione della signora Carolina Di Guida, che, pur essendo parte nel giudizio a quo, si è costituita oltre il termine stabilito dall&#8217;art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall&#8217;art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, essendo tale termine, per costante giurisprudenza, perentorio (si vedano, ex plurimis, le sentenze numeri 108 e 190 del 2006).</p>
<p>    8.2.— È, altresì, inammissibile l&#8217;intervento della signora Paola Giordani, in quanto estranea al giudizio a quo, nel quale non riveste la qualità di parte. Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte, la necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale (si vedano, tra le molte, la sentenza n. 190 del 2006 e l&#8217;ordinanza n. 352 del 2006).</p>
<p>    9.— Nel merito, la questione non è fondata.<br />
    I rimettenti, sostanzialmente, si dolgono del fatto che la norma censurata non avrebbe, in realtà, natura interpretativa della disposizione contenuta nell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, ma carattere innovativo con efficacia retroattiva; di qui, la violazione dei canoni di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione. <br />
    In proposito, occorre ricordare, innanzitutto, che questa Corte (per tutte, si veda la sentenza n. 274 del 2006) ha più volte ribadito che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell&#8217;ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell&#8217;art. 25 della Costituzione». Con la stessa sentenza la Corte ha, altresì, affermato che «il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”, che determinano – chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Ed è, quindi, proprio sotto l&#8217;aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di interpretazione autentica, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l&#8217;idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l&#8217;avvenire». <br />
    È poi anche da sottolineare, in particolare, che è costante l&#8217;affermazione di questa Corte (sentenze numeri 39, 135 e 274 del 2006) nel senso che la norma contenuta nella legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.<br />
    10.— Ciò chiarito, va osservato che, nella specie, l&#8217;inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del cosiddetto maturato economico e non della effettiva anzianità complessiva di servizio conseguita presso l&#8217;ente locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura della norma (avallata, tra l&#8217;altro, in sede di accordo siglato in data 20 luglio 2000 tra l&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e i rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni dei dipendenti), contenuta nei decreti ministeriali di attuazione dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999 (decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999, che reca «Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124», e del 5 aprile 2001, che reca «Recepimento dell&#8217;accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola»). Ciò, in particolare, ove si consideri che il principio del maturato economico era stato introdotto, con valenza generale, fin dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».<br />
    I giudici a quibus argomentano, a sostegno della mancanza di dubbi interpretativi, che, in ragione di un indirizzo ermeneutico univoco e costante, i principi affermati dalla Corte di cassazione, in primo luogo con la sentenza n. 3224 del 2005, seguita da analoghe pronunce, costituirebbero diritto vivente sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, con la conseguenza che la norma ora censurata rivelerebbe il solo intento di incidere sui giudizi in corso, in tal modo violando, da un lato, i canoni costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, e risultando, dall&#8217;altro, invasiva della sfera riservata al potere giudiziario, con lesione, pertanto, degli artt. 24, 101, 102, 103, 104 e 113 Cost. <br />
    Tuttavia, diversamente da quanto emerge dalle ordinanze di rimessione, il contenuto fondamentale delle citate pronunce della Corte di cassazione si sostanzia, in definitiva, nell&#8217;affermazione che l&#8217;accordo del 20 luglio 2000 – recepito nel successivo decreto del 5 aprile 2001 – non può derogare a quanto stabilito dalla legge n. 124 del 1999, in quanto atto privo di efficacia normativa. <br />
    Consegue che la tesi prospettata dai rimettenti si presenta viziata da una inesatta ricognizione del diritto vivente, sicché essa risulta basata su un erroneo presupposto interpretativo (ordinanza n. 332 del 2005).<br />
    Né, come si è già osservato, può negarsi che si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione delle diverse interpretazioni possibili, circa il riconoscimento della anzianità pregressa maturata dal personale ed in assenza, appunto, di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999. Di conseguenza, deve ritenersi ragionevole il ricorso da parte del legislatore alla interpretazione autentica effettuata con l&#8217;art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, la cui efficacia retroattiva deve essere comunque valutata alla stregua delle ulteriori censure sollevate dai rimettenti. <br />
    A ciò è da aggiungere che, anche a voler escludere il carattere interpretativo della disposizione censurata e a volerne ammettere quello innovativo, ma con efficacia retroattiva, non potrebbe giungersi a conclusioni diverse sotto il profilo della ragionevolezza della disposizione stessa.</p>
<p>    11.— Al riguardo, occorre verificare se possa ritenersi sussistente la denunciata lesione dell&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo del contrasto tra la norma denunciata ed il tertium comparationis costituito dai principi del diritto comune del lavoro, nonché della disciplina dei rapporti di lavoro, in forza dei quali i diritti e i trattamenti retributivi riconosciuti al lavoratore dalla legge o dalla contrattazione collettiva devono essere valutati nella loro interezza temporale e sostanziale.<br />
    Secondo la prospettazione dei rimettenti, si sarebbe in presenza, infatti, di una irrazionale disparità di trattamento fra i lavoratori ATA, provenienti dagli enti locali, e i lavoratori ATA inseriti fin dall&#8217;origine del loro rapporto di impiego nei ruoli dell&#8217;amministrazione dello Stato, nonché tra i lavoratori inseriti nell&#8217;ambito dello stesso comparto di contrattazione collettiva.<br />
    Tale impostazione, da un lato, non tiene conto del fatto che il fluire del tempo – il quale costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi – non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall&#8217;art. 3 della Costituzione e, dall&#8217;altro lato, non considera la specificità propria della disciplina normativa dei due comparti di contrattazione collettiva rappresentati, rispettivamente, da quello della scuola e da quello degli enti locali (si vedano, ex multis, la sentenza n. 276 del 2005 e l&#8217;ordinanza n. 190 del 2003). Sotto questo secondo aspetto, in particolare, occorre tenere presente la strutturale diversità esistente tra i sistemi di determinazione del trattamento economico fatti propri dalla contrattazione collettiva nei due distinti comparti e, quindi, del diverso ruolo svolto dall&#8217;anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente.<br />
    Né è senza significato che la norma oggetto di censura, la quale si ricollega, interpretandola, ad una disposizione a carattere transitorio, preserva il trattamento economico conseguito dagli interessati alla data del loro trasferimento di ruolo, anche grazie al meccanismo della eventuale corresponsione di un assegno ad personam, che debba tener conto della differenza tra l&#8217;importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. Detta differenza è, altresì, considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.<br />
    In realtà, la disciplina dettata dall&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, nasce dall&#8217;esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale. Tutto ciò allo scopo di rendere, almeno tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti i dipendenti ATA, al di là delle rispettive provenienze e, comunque, salvaguardando il diritto di opzione per l&#8217;ente di appartenenza nel caso di mancata corrispondenza di qualifiche e profili.</p>
<p>    12.— Sotto altro non meno rilevante aspetto, non si può omettere di osservare che l&#8217;operazione di trasferimento del personale ATA proveniente dagli enti locali nei ruoli del personale ATA fin dall&#8217;origine statale, è stata configurata dalla stessa legge n. 124 del 1999 sulla base del principio della invarianza della spesa; e di ciò si ha la conferma considerando che in detta legge non è stata prevista – a questo scopo – alcuna copertura finanziaria di maggiori oneri, come sarebbe stato doveroso, in relazione a quanto disposto dall&#8217;art. 81, quarto comma, Cost., se si fosse ipotizzata la possibilità di trattamenti retributivi più favorevoli di quelli posseduti dal personale interessato alla data del trasferimento da un ruolo ad un altro. Assume decisivo rilievo, a questo riguardo, la circostanza che il comma 5 del medesimo art. 8 della citata legge, in immediata prosecuzione di quanto disposto dal comma 2 (oggetto della contestata interpretazione autentica), ha previsto che «a decorrere dall&#8217;anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell&#8217;anno finanziario precedente a quello dell&#8217;effettivo trasferimento del personale». Ed è proprio in funzione del contenuto della riportata disposizione circa l&#8217;invarianza della spesa che si comprende perché in sede di contrattazione collettiva sindacale (citato accordo ARAN del 20 luglio 2000) sia stata prevista l&#8217;adozione di un meccanismo di valutazione delle anzianità pregresse fondato sul maturato economico e che la suindicata disciplina contrattuale sia stata fatta propria e sia stata ribadita dall&#8217;art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, ora censurato dai rimettenti.</p>
<p>    13.— Né è senza significato che dalla applicazione della norma contenuta nel comma 2 dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, secondo quanto prospettato dalla difesa delle parti private costituitesi nel presente giudizio, deriverebbero oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in netto contrasto con quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 8.</p>
<p>    14.— Neppure può ritenersi che si sia determinata, sulla base della norma contenuta nel comma 2 del suddetto art. 8, una situazione di legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell&#8217;intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza; ciò anche in considerazione, da un lato, del tipo di interpretazione adottata in sede di contrattazione collettiva pressoché contestualmente all&#8217;entrata in vigore della citata legge, e, dall&#8217;altro, del richiamo, espresso nel medesimo art. 8, al principio sopra indicato dell&#8217;invarianza della spesa in sede di primo inquadramento del personale proveniente dagli enti locali.</p>
<p>    15.— L&#8217;art. 3 della Costituzione è ritenuto, altresì, leso dai giudici rimettenti in ragione della disparità di trattamento, in materia di riconoscimento delle anzianità pregresse, nell&#8217;ipotesi di passaggio da un settore lavorativo ad un altro, tra la generalità dei lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, e i lavoratori ATA trasferiti nei ruoli statali, ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge n. 124 del 1999, in base all&#8217;applicazione dell&#8217;istituto del maturato economico.<br />
    La questione investe direttamente la legittimità del suddetto istituto, sul quale questa Corte, sia pure con riguardo a diverse discipline normative adottate sia dal legislatore regionale, che dal legislatore statale (si vedano le sentenze n. 296 del 1984, n. 618 del 1987, n. 624 del 1988, n. 219 del 1998 e n. 430 del 2004), ha già avuto modo di pronunciarsi.</p>
<p>    15.1.— Come si è sopra accennato, esso è stato previsto nell&#8217;ordinamento statale, in modo generalizzato, fin dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), che ha istituito le qualifiche funzionali e ha corrispondentemente disciplinato il passaggio dei dipendenti dello Stato dal preesistente ordinamento gerarchico delle carriere a quello, appunto, delle qualifiche funzionali.<br />
    La Corte, con orientamento costante, ha ritenuto, in tema di utilizzazione da parte del legislatore dell&#8217;istituto in questione, che il passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del pubblico impiego, in quanto importa una riduzione ad omogeneità di elementi per se stessi non omogenei, implica una scelta di coefficienti da operare sulla base di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità finanziarie, e quindi con ampia discrezionalità (sentenza n. 219 del 1998). E si è anche chiarito che non si può postulare l&#8217;illegittimità di qualsiasi regolamentazione transitoria che non si limiti «alla conservazione del trattamento precedente “ad esaurimento” o alla pura e semplice applicazione illimitatamente retroattiva del trattamento nuovo: soluzioni, certo, possibili, ma non imposte dal precetto costituzionale in argomento», cioè dall&#8217;art. 3 della Costituzione (sentenze numeri 618 del 1987 e 296 del 1984). In definitiva, la disposizione dell&#8217;art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, rappresentava una deroga al principio generale vigente all&#8217;epoca della sua entrata in vigore, rispetto alla quale la norma ora censurata si presenta come ripristino della regola generale.</p>
<p>    15.2.— Non assumono rilievo, altresì, quali modelli opponibili al criterio del maturato economico, la cui lesione si riverbererebbe sulla ragionevolezza della norma sospettata di illegittimità costituzionale, le disposizioni di cui all&#8217;art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dell&#8217;art. 2112 del codice civile, dal primo richiamato.</p>
<p>    16.— È, infine, da escludere che la disposizione censurata dia luogo ad una ulteriore disparità di trattamento, sotto il profilo che prevederebbe una diversa disciplina per coloro che, all&#8217;entrata in vigore della norma stessa, abbiano già ottenuto un giudicato favorevole rispetto alla disciplina applicabile per coloro che, all&#8217;epoca, fossero soltanto in attesa della formazione del giudicato sulla loro pretesa. In proposito, si deve osservare come questa Corte, in più occasioni, abbia avuto modo di chiarire che è soltanto l&#8217;intangibilità del giudicato a costituire uno dei limiti che il legislatore incontra nell&#8217;emanazione di leggi con efficacia retroattiva. Al legislatore è precluso – di regola – intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare l&#8217;efficacia del giudicato e non già a salvaguardarne gli effetti. D&#8217;altronde, «se vi fosse un&#8217;incidenza sul giudicato, la legge di interpretazione autentica non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l&#8217;esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi» (così, la sentenza n. 282 del 2005).<br />
    Nella specie, la norma censurata si limita, in modo che deve ritenersi legittimo, a far salve le posizioni, e soltanto queste, di coloro che – al momento della sua entrata in vigore – fossero già titolari di un giudicato favorevole.<br />
    17.— Quanto, ancora, agli ulteriori profili di censura prospettati dai rimettenti, in particolare con riferimento agli artt. 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, a prescindere dalla circostanza della inconferenza dei parametri di cui agli artt. 36 e 42 Cost., atteso che la norma censurata – per il suo contenuto – è estranea alla operatività di entrambi, non si ravvisa, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell&#8217;imparzialità della pubblica amministrazione, né dell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica (si vedano le sentenze numeri 341 e 26 del 2003). <br />
    Non è configurabile, infatti, a favore del giudice, pur nel rispetto delle proprie prerogative, una esclusività dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività ermeneutica che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l&#8217;attribuzione per legge ad una norma di un determinato significato non lede la potestas iudicandi, ma definisce e delimita la fattispecie normativa che è oggetto della potestas medesima.<br />
    18.— In conclusione, poiché l&#8217;efficacia retroattiva della disposizione censurata dai rimettenti deve ritenersi ragionevole e non lesiva degli altri principi costituzionali evocati, le questioni di legittimità costituzionale prospettate nelle ordinanze in esame devono essere dichiarate non fondate, in riferimento a tutti i parametri nelle stesse dedotti.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riuniti i giudizi, <br />
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L&#8217;Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2007-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2007 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2006 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2006 n.234</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Franco GALLO gli &#171;eventi calamitosi&#187; giustificano non solo il venir meno dell&#8217;obbligo contributivo ma anche la ripetizione dei contributi pagati in adempimento dello stesso obbligo 1. Cooperative e consorzi-Consorzi di bonifica-Iscrizioni a ruolo-Art. 16, co. 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2006 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2006 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI<br /> Redattore Franco GALLO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">gli &laquo;eventi calamitosi&raquo; giustificano non solo il venir meno dell&#8217;obbligo contributivo ma anche la ripetizione dei contributi pagati in adempimento dello stesso obbligo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Cooperative e consorzi-Consorzi di bonifica-Iscrizioni a ruolo-Art. 16, co. 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4-Annullamento delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001 e 2002 (in considerazione degli considerazione degli eventi calamitosi verificatisi) e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della suindicata legge-Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò-Asserita disparità di trattamento tra i consorziati che, alla data dell’entrata in vigore della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003 hanno pagato le cartelle esattoriali relative ai contributi consortili per gli anni dal 2000 al 2002 ed i consorziati che non le hanno pagate-Illegittimità costituzionale.																																																																																												</p>
<p>2.	Cooperative e consorzi-Consorzi di bonifica-Iscrizioni a ruolo-Art. 16, co. 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4-Annullamento delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001 e 2002 (in considerazione degli considerazione degli eventi calamitosi verificatisi) e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della suindicata legge-Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò-Presunta irragionevolezza dell’annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da «eventi calamitosi»-Manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002.																																																																																												</p>
<p>2.	Sono manifestamente inammissibili le altre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
Presidente: Annibale MARINI;<br />
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo<br />
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,<br />
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria<br />
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), promossi con tre ordinanze depositate il 6 settembre 2004 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, rispettivamente iscritte ai nn. 944, 945 e 946 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2004.<br />
	<i>Visti </i>gli atti di costituzione del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;<br />	<br />
	<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Gallo;<br />	<br />
	<i>udito</i> l’avvocato Claudio Martino per il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – Nel corso di tre giudizi civili, promossi con atti di citazione notificati in data 11 novembre 2001 nei confronti del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo da alcuni proprietari di immobili ubicati nel comprensorio di tale Consorzio, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con tre ordinanze di contenuto analogo, depositate il 6 settembre 2004, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che, «in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate».<br />
Il giudice rimettente premette, in punto di fatto: a) che i giudizi hanno ad oggetto l’accertamento negativo del diritto del Consorzio convenuto ad esigere, mediante le cartelle esattoriali già notificate ai suddetti proprietari, il pagamento dei contributi consortili per gli anni 2000 e 2001, con condanna del medesimo Consorzio a restituire quanto eventualmente pagato a tale titolo dagli attori; b) che gli stessi attori, «in diversi casi», hanno eseguito il pagamento delle cartelle; c) che le domande giudiziali si fondano sull’assunto che il Consorzio, nonostante la sua finalità istituzionale diretta alla manutenzione e all’esercizio di opere di bonifica, non si è adoperato in tal senso e non ha apportato alcun beneficio effettivo e diretto agli immobili degli attori; d) che, nelle more dei giudizi, è intervenuta la norma regionale censurata, riguardante anche le annualità oggetto di causa. <br />
In punto di diritto, il rimettente osserva poi, incidentalmente e dubitativamente, che il secondo periodo del comma 4 del citato art. 16 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, per il quale è consentito ai consorzi di bonifica di emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dallo stesso articolo, sarebbe logicamente incompatibile con la <i>ratio</i> di favorire le zone interessate da «eventi calamitosi» negli anni dal 2000 al 2002 e, pertanto, «sembra piuttosto valere per gli anni successivi».<br />
Il Tribunale di Lecce denuncia, quindi, il contrasto della suddetta norma con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo che l’indifferenziato annullamento delle iscrizioni a ruolo relative alle annualità dal 2000 al 2002 riguarderebbe, irragionevolmente, anche le zone non colpite dagli «eventi calamitosi» e che il mancato riconoscimento legislativo del diritto dei consorziati ad ottenere la restituzione delle somme già pagate ai consorzi per dette annualità “penalizzerebbe” in modo ingiustificato i consorziati diligenti nell’effettuare il pagamento dei contributi. <br />
Il giudice <i>a quo</i>, infine, afferma la rilevanza delle sollevate questioni, perché la norma censurata riguarda annualità contributive oggetto dei tre giudizi e perché alcuni degli attori hanno già pagato le cartelle esattoriali.<br />
2. – In ciascuno dei tre giudizi di legittimità costituzionale si è tempestivamente costituito il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, deducendo l’irragionevolezza della norma regionale censurata, perché questa, nel cancellare per le annualità dal 2000 al 2002 le entrate dei consorzi di bonifica: a) non distingue né tra zone danneggiate e non danneggiate dagli eventi calamitosi (e, quindi, tra consorziati danneggiati e non danneggiati da tali eventi), né tra le quote contributive imputabili alle spese di funzionamento dei consorzi e quelle imputabili alle spese di gestione degli impianti di irrigazione; b) ricollega la suddetta soppressione delle entrate ad eventi naturali imprevedibili e non a disfunzioni od irregolarità di gestione degli enti; c) impedisce la copertura di spese già deliberate ed elimina entrate previste in bilanci precedentemente approvati dalla stessa Regione Puglia; d) non contiene alcuna disciplina delle cartelle pagate dai consorziati prima della sua emanazione. Il Consorzio conclude per la declaratoria di «manifesta fondatezza» delle sollevate questioni ed afferma che le norme denunciate dal Tribunale sarebbero in contrasto anche con numerosi altri parametri costituzionali, tra cui i princípi di ragionevolezza (sotto profili diversi da quelli indicati dal rimettente) e «di retroattività», nonché gli artt. 23, 41, 44, 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e terzo comma, 118, 119 Cost., in relazione agli artt. 18, 21, 54 e 59 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ed agli artt. 862 e 864 del codice civile.<br />
3. – In prossimità dell’udienza pubblica, il predetto Consorzio Speciale ha depositato, per ciascuno dei giudizi di legittimità costituzionale, memorie illustrative di identico contenuto, ribadendo le proprie deduzioni e conclusioni.<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</i><u></b></u><i></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel corso di tre giudizi civili, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che, «in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate».<br />
Un primo gruppo di questioni concerne l’irragionevolezza della norma denunciata, in quanto questa dispone l’annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi anche a zone non colpite da «eventi calamitosi».<br />
Un secondo gruppo di questioni concerne l’ingiustificata “penalizzazione”, ad opera della medesima norma, dei consorziati i quali, entro la data di entrata in vigore della norma censurata, abbiano pagato le cartelle esattoriali relative alle annualità dal 2000 al 2002, rispetto ai consorziati i quali, alla stessa data, non abbiano ancora effettuato il pagamento di dette cartelle. Sarebbe, infatti, irragionevole – ad avviso del giudice <i>a quo </i>– che ai consorziati piú diligenti non possano essere restituite le somme versate in pagamento delle cartelle relative alle indicate annualità, mentre i consorziati meno diligenti non siano piú tenuti ad alcun versamento, a séguito dell’annullamento <i>ope legis</i> delle cartelle non ancora pagate.<br />
Il rimettente precisa, al riguardo, che i giudizi principali hanno ad oggetto l’accertamento negativo del diritto del convenuto Consorzio di bonifica di esigere, mediante le cartelle esattoriali già notificate agli attori proprietari di immobili siti nel comprensorio del consorzio, il pagamento dei contributi consortili per gli anni 2000 e 2001, con condanna del convenuto a restituire quanto pagato a tale titolo dagli attori. Per il Tribunale di Lecce, le sollevate questioni sarebbero rilevanti, perché la norma censurata riguarda annualità contributive oggetto dei giudizi e perché alcuni degli attori hanno già pagato le suddette cartelle esattoriali.<br />
2. – L’identità sia della norma denunciata che delle censure prospettate dal giudice <i>a quo</i> in tutte le ordinanze di rimessione impone la riunione dei giudizi di legittimità costituzionale, al fine di decidere congiuntamente le sollevate questioni.<br />
3. – Non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili e questioni prospettati dal Consorzio di bonifica nelle sue memorie di costituzione davanti a questa Corte, perché – ai sensi degli artt. 23, secondo comma, e 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – il <i>thema decidendum </i>del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è delimitato dall’ordinanza di rimessione e non è consentito alle parti ampliarlo (v., <i>ex plurimis</i>, <u>sentenza n. 464 del 1999</u> e <u>ordinanza n. 174 del 2003</u>).<br />
4. – Le questioni concernenti l’irragionevolezza dell’annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da «eventi calamitosi» sono manifestamente inammissibili per omessa descrizione della fattispecie.<br />
La rilevanza delle questioni sussisterebbe – come è evidente – solo nel caso in cui fosse esclusa l’incidenza dannosa delle menzionate calamità nelle zone per le quali sono richiesti contributi consortili da parte del Consorzio di bonifica convenuto nei giudizi principali. Tuttavia, il giudice <i>a quo </i>non ha precisato se e per quali zone il comprensorio di tale Consorzio sia stato effettivamente colpito dai suddetti «eventi» e, pertanto, non ha messo in grado questa Corte di verificare la rilevanza delle questioni (v., <i>ex plurimis</i>, <u>ordinanze<b> </b>n. 126</u>, <u>n. 123</u> e <u>n. 18 del 2006</u>, <u>n. 472</u>, <u>n. 434</u> e <u>n. 312 del 2005</u>).<br />
5. – Sono invece fondate le questioni concernenti la denunciata disparità di trattamento tra i consorziati che, alla data dell’entrata in vigore della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, hanno pagato le cartelle esattoriali relative ai contributi consortili per gli anni dal 2000 al 2002 ed i consorziati che non le hanno pagate.<br />
5.1.– Il rimettente muove dal presupposto interpretativo che la norma censurata esclude la ripetibilità dei pagamenti effettuati dai suddetti consorziati “diligenti”, mentre definitivamente esonera dal pagamento i consorziati “meno diligenti”. Questa interpretazione è plausibile, come risulta anche dalla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce detta norma. <br />
Il legislatore regionale, al fine di contenere la spesa dei consorzi di bonifica operanti nel territorio della Regione, ha disposto, con l’art. 16 della legge n. 4 del 2003, sia che tali consorzi abbattano del trenta per cento la spesa corrente e riducano proporzionalmente gli oneri contributivi, apportando le conseguenti variazioni ai propri bilanci (comma 1), sia che gli stessi consorzi riformulino i vigenti piani di contribuenza, ove approvati anteriormente al 1° gennaio 2000, rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica (comma 3). Il comma 4 dello stesso articolo, in considerazione degli «eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002», dispone l’annullamento delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle esattoriali relative ai contributi dovuti ai consorzi di bonifica per gli stessi anni, ancora non pagati alla data di entrata in vigore della legge (primo periodo, censurato dal rimettente), e, nel contempo, consente ai consorzi di emettere, «eventualmente», nuovi ruoli in base ai predetti nuovi piani di contribuenza, previsti dal medesimo art. 16 (secondo periodo, non censurato).<br />
I richiamati commi 1, 3 e 4 dell’art. 16 vanno interpretati, secondo il loro combinato disposto, nel senso che i consorzi di bonifica  – contrariamente a quanto adombrato dal rimettente ad ulteriore sostegno della denunciata disparità di trattamento – hanno il potere di emettere nuovi ruoli non solo per gli anni successivi al 2002, ma anche, facoltativamente, per il periodo dal 2000 al 2002, purché in quest’ultimo caso l’emissione avvenga in sostituzione dei ruoli già emessi ed annullati <i>ope legis</i> per effetto del primo periodo del comma 4. A questo risultato ermeneutico inducono: a) la collocazione sequenziale dei due periodi che compongono l’intero comma 4, tale da evidenziare che il secondo periodo presuppone l’annullamento dei ruoli disposto dal primo periodo; b) l’attribuzione ai consorzi di bonifica del potere di emettere nuovi ruoli in base ai «piani di contribuenza previsti dal presente articolo», cioè dall’art. 16, il quale contempla anche i piani di contribuenza sostitutivi di quelli sottesi ai ruoli già emessi ed annullati <i>ope legis</i> (piani approvati in data antecedente al 1° gennaio 2000 e fondati sui bilanci consortili applicabili alla data di entrata in vigore della legge); c) la natura discrezionale (attestata dall’avverbio «eventualmente») del potere di emettere nuovi ruoli, la quale può giustificarsi solo con l’intento del legislatore di far dipendere l’esercizio di tale potere dalla previa valutazione della concreta incidenza, nei comprensori consortili, degli «eventi calamitosi» e presuppone, perciò, l’avvenuto annullamento <i>ope legis</i> dei vecchi ruoli in dipendenza di tali eventi. Tale interpretazione logico-sistematica dell’intero articolo 16, secondo cui i nuovi ruoli possono essere emessi anche in sostituzione di quelli annullati per effetto del primo periodo del comma 4, limita, ma non elimina, l’agevolazione prevista dalla norma censurata in dipendenza degli «eventi calamitosi». I nuovi ruoli comportano pur sempre, infatti, obblighi contributivi di minore importo, in applicazione dei nuovi e meno onerosi criteri di calcolo dei contributi consortili, previsti dai commi 1 e 3 dello stesso art. 16. <br />
Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo discende che l’art. 16, da un lato, ha fatto venir meno l’obbligo dei consorziati di pagare i contributi consortili relativi alle annualità dal 2000 al 2002, nel caso in cui questi non siano stati ancora pagati alla data di entrata in vigore della legge regionale (primo periodo del comma 4), salva l’eventuale sostituzione delle vecchie cartelle con altre di importo minore di quello originario (commi 1, 3 e secondo periodo del comma 4); dall’altro, ha mantenuto ferma l’efficacia dei ruoli, nel caso in cui questi siano stati già pagati entro tale data, senza prevedere né il loro annullamento, con conseguente ripetibilità di quanto versato, né la possibilità della loro sostituzione con ruoli di minore importo. Non sussistendo margini per una diversa interpretazione, è pertanto corretta la premessa ermeneutica da cui muove il rimettente nel sollevare la questione. <br />
5.2.– La disciplina posta dalla norma denunciata, cosí interpretata, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza evocato dal giudice <i>a quo</i>, perché esclude l’obbligo di pagare i predetti contributi consortili e nello stesso tempo, irragionevolmente, non consente la ripetizione degli stessi contributi, se pagati entro una certa data (v., per casi analoghi, le <u>sentenze n. 320 del 2005</u>, <u>n. 416 del 2000</u> e <u>n. 421 del 1995</u>). La norma incorre, pertanto, in contraddizione nel qualificare un versamento non dovuto, se non ancora effettuato, e dovuto, se già effettuato. Ciò si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, in quanto ai consorziati che hanno diligentemente provveduto al sollecito pagamento delle cartelle esattoriali viene riservato un trattamento deteriore rispetto ai consorziati che, alla data di entrata in vigore della legge, erano ancora inadempienti al medesimo obbligo contributivo. È evidente che, se gli «eventi calamitosi» giustificano, secondo il legislatore regionale, il venir meno dell’obbligo contributivo, la medesima <i>ratio</i> deve operare anche al fine di consentire la ripetizione dei contributi pagati in adempimento dello stesso obbligo.<br />
Né potrebbe obiettarsi che all’annullamento delle cartelle non pagate può far séguito, ai sensi del secondo periodo del comma 4 del citato art. 16, l’emissione di nuovi ruoli da parte dei consorzi di bonifica, in relazione alle stesse annualità. Al riguardo è agevole replicare che l’emissione di nuovi ruoli non è affatto imposta dalla legge regionale – la quale, anzi, la considera come meramente eventuale – e che comunque tali ruoli, se emessi, debbono essere conformi ai criteri di contenimento delle spese consortili introdotti dallo stesso art. 16 della legge n. 4 del 2003 e pertanto debbono prevedere, come sopra sottolineato, oneri contributivi meno gravosi di quelli indicati dalle cartelle esattoriali già pagate e calcolati in base ai previgenti e piú onerosi piani di contribuenza. Anche in tal caso, dunque, la norma censurata crea una disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, che deve essere eliminata con una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di detta norma, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente ai consorziati di ripetere i contributi già versati. Di conseguenza, nel caso di emissione di nuovi ruoli in sostituzione di quelli annullati, i consorziati che, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, abbiano già pagato – con riferimento alle stesse zone del comprensorio – le cartelle relative agli anni dal 2000 al 2002, avranno diritto di ripetere solo la differenza tra l’importo pagato e quello minore determinato in base ai suddetti nuovi piani di contribuenza. <br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>riuniti i giudizi, <br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002; <br />
<i>dichiara</i> la manifesta inammissibilità delle altre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con le ordinanze indicate in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u> <u><i><b><br />
</b></i></u>Annibale MARINI, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Franco GALLO, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u> <u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006.<br />
<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-6-2006-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2006 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.234</a></p>
<p>Pres. Calogero Adamo, est. Giovanni Tulumello D.P. contro Montepaschi Serit ed altri solleva q.l.c. della disciplina in materia di riparto di giurisdizione in materia di fermo tributario di veicoli Giurisdizione e Competenza &#8211; Fermo tributario di veicoli- Art. 86, d.P.R. n. 602 del 1973 &#8211; Giurisdizione del G.O. in luogo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calogero Adamo,  est.  Giovanni Tulumello<br /> D.P. contro Montepaschi Serit ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">solleva q.l.c. della disciplina in materia di riparto di giurisdizione in materia di fermo tributario di veicoli</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza &#8211; Fermo tributario di veicoli- Art. 86, d.P.R. n. 602 del 1973 &#8211; Giurisdizione del G.O. in luogo di quella amministrativa &#8211; Violazione degli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost.- Q.l.c.-E’ rilevante e non manifestamente infondata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui risulta interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli da esso previsto, sul presupposto della natura non autoritativa del potere esercitato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8553_8553.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-ordinanza-13-6-2006-n-234/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/6/2006 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
