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	<title>2333 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2333 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.2333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-4-2009-n-2333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-4-2009-n-2333/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.2333</a></p>
<p>Pres. Barbagallo – Est. Vigotti M. (Avv. Lubrano) / CONI (Avv. Persichelli) – Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti Mazzarelli e Medugno) sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo su di un atto dell&#8217;Associazione Italiana Arbitri inerente la retrocessione di un arbitro a categoria inferiore in esito a valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-4-2009-n-2333/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.2333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-4-2009-n-2333/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.2333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo – Est. Vigotti<br /> M. (Avv. Lubrano) / CONI (Avv. Persichelli) – Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti Mazzarelli e Medugno)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo su di un atto dell&#8217;Associazione Italiana Arbitri inerente la retrocessione di un arbitro a categoria inferiore in esito a valutazione tecnica negativa) con il commento del Prof. Nino Paolantonio &#8220;Giustizia, sport ed arbitri (di calcio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione – Sport – Associazione Italiana Arbitri – Atto di retrocessione di un arbitro e transito nel ruolo degli arbitri fuori quadro – Difetto di giurisdizione amministrativa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso atti dell’Associazione Italiana Arbitri che dispongono il suo transito nel ruolo degli arbitri fuori quadro, con retrocessione da arbitro di calcio di serie A ad arbitro di calcio del settore giovanile e scolastico della FIGC in dipendenza di un giudizio di “demerito tecnico” e senza perdita dello status di tesserato poiché tale questione è del tutto interna alla giustizia sportiva. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della l. n. 280 del 2003, per fondare la giurisdizione statuale occorre accertare se, al di là dell’afflizione connessa allo specifico status di membro della Federazione, sussistano conseguenze incidenti su situazioni giuridiche soggettive protette dall’ordinamento generale in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo (nella specie ritenute insussistenti in quanto nessun rapporto di lavoro lega l’arbitro alla FIGC, percependo egli una mera indennità del compenso per le prestazioni rese, mentre l’inserimento nei ruoli degli arbitri fuori quadro non ha comportato la cancellazione del tesseramento)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
</b>(Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 2014/2008,<b> </b>proposto da<b> <br />	<br />
MAZZOLENI MARIO</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Lubrano con domicilio eletto in Roma,<b> </b>Via Flaminia n. 79 presso Studio Legale Lubrano &#038; Ass.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
CONI</b> in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Persichelli con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Panama n. 12;<br />	<br />
<B>CAMERA CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO PER LO SPORT C/O CONI</B> non costituitosi;<br />	<br />
<B>FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO</B> in persona del legale rappresentante pro-tempore (F.I.G.C.) rappresentato e difeso dall’Avv. Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma Via Panama, n. 58;<br />	<br />
<b>ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI (A.I.A.), FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, ZANZI CRISTIAN, LENA FABRIZIO, SALATI DENNIS, PIERPAOLI NICOLA, ORSATO DANIELE, GERVASONI ANDREA, VELOTTO MASSIMILIANO e IANNONE ANTONIO</b>, non costituitisi;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III TER n.10911/2007, resa tra le parti;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di<b> </b>CONI FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 09 gennaio 2009 relatore il Consigliere Roberta Vigotti ed uditi, altresì, gli Avv.ti Lubrano, Persichelli e Medugno.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame il signor Mario Mazzoleni chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dei provvedimenti in forza del quali era stato disposto il suo transito nel ruolo degli arbitri fuori quadro, ovvero egli era stato retrocesso da arbitro di calcio di serie A ad arbitro di calcio del settore giovanile e scolastico della FIGC.<br />	<br />
La sentenza impugnata ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione.<br />	<br />
Al riguardo, come questo Consiglio di Stato ha più volte rilevato (da ultimo con la decisione n. 5782 del 2008), va ribadito che, nell’indagare i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 220 del 2003 convertito nella legge n. 280 del 2003, si deve muovere dalla considerazione secondo la quale la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. Alla luce di tale principio sono riservate alla giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche, quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva, ed è ormai pacifico che siano riservate alla giurisdizione amministrativa le questioni concernenti l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, e i provvedimenti di ammissione ai campionati, come è reso palese dalla soppressione in sede di conversione dell’art. 2, comma 1, lett. c) dell’originario testo del d.l. n. 220 del 2003, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI.<br />	<br />
Per quanto riguarda i provvedimenti aventi natura disciplinare nei confronti di atleti, associazioni e società sportive, l’art. 2 del decreto citato ne riserva la competenza alla giustizia sportiva, ma la parte finale del precedente art. 1 fa espressamente “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.<br />	<br />
Con la sentenza impugnata il Tar ha ritenuto che i provvedimenti impugnati, che non incidono sullo status di tesserato, sono stati emessi sulla base di un giudizio basato elusivamente sulle qualità tecniche espresse dall’arbitro, giudizio che non rifluisce in alcun modo all’esterno dell’ordinamento sportivo, anche perché gli arbitri non sono dipendenti del CONI o della FIGC e non percepiscono, quindi, una retribuzione (ma una mera indennità). Non realizzandosi quella rilevanza esterna che, in forza dell’art. 1 d.l. citato, attrae la questione nell’ambito della giurisdizione dello Stato, la fattispecie, secondo la sentenza impugnata, rimane nell’ambito della giurisdizione sportiva.<br />	<br />
La decisione merita conferma.<br />	<br />
L’inserimento del ricorrente nel ruolo degli arbitri fuori quadro, in dipendenza del giudizio di “demerito tecnico” e senza perdita dello status di tesserato, rimane, infatti, questione del tutto interna alla giustizia sportiva, e che deve essere risolta con gli strumenti propri del relativo ordinamento. La riserva a tale giurisdizione non significa che il provvedimento di cui si discute, in forza del quale l’arbitro, già competente per le partite di serie A, è stato applicato a dirigere il settore giovanile e scolastico, non abbia efficacia affittiva: è chiara, invece, la portata negativa della retrocessione, sia se qualificata come sanzione, sia se venga definita come effetto della riscontrata inidoneità tecnica. Un tale effetto negativo per gli interessi personali di chi lo patisce, intrinseco a tutti i provvedimenti contemplati nell’art. 2 del d.l. citato non vale, peraltro, a renderli, per ciò solo, rilevanti per l’ordinamento della Repubblica e, quindi, a fondare la giurisdizione statuale: occorre, invece, indagare, come ha fatto il Tar, se, al di là dell’afflizione connessa allo specifico status di membro della Federazione, sussistano conseguenze incidenti su situazioni giuridiche soggettive protette dall’ordinamento generale in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.<br />	<br />
Viene allora in rilievo che, contrariamente a quanto pretende l’interessato anche nel ricorso in appello, nessun rapporto di lavoro lega l’arbitro alla FIGC, come è reso evidente, tra l’altro, dalla qualificazione in termini di mera indennità del compenso che riceve per le prestazioni rese, che l’inserimento nei ruoli degli arbitri fuori quadro non ha comportato la cancellazione del tesseramento, e che nessuna altra conseguenza giuridicamente apprezzabile avente ricaduta all’esterno dell’ordinamento sportivo viene in evidenza (né viene addotta dal ricorrente) come effetto dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
In conclusione, la sentenza impugnata, che nega la sussistenza della giurisdizione amministrativa, merita conferma.<br />	<br />
Le spese della presente fase del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />	<br />
Condanna l’appellante a rifondere alle parti costituite le spese del giudizio, nella misura di 3.000 euro ciascuno a favore del CONI e della FIGC.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 09 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo			Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera				Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini			Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti                                  Consigliere, Est.<b></p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/04/2009</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-17-4-2009-n-2333/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2009 n.2333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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