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	<title>233 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>233 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2020 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-21-4-2020-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-21-4-2020-n-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-21-4-2020-n-233/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2020 n.233</a></p>
<p>Sergio Conti, Presidente, Simona De Mattia, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Paolinelli, contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-21-4-2020-n-233/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2020 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-21-4-2020-n-233/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2020 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti, Presidente, Simona De Mattia, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Paolinelli, contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 : sussiste la giurisdizione ordinaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Persona umana- Straniero- permesso di soggiorno- provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 &#8211; impugnazione &#8211; situazione giuridica soggettiva dello straniero &#8211; diritto soggettivo &#8211; è tale- giurisdizione ordinaria &#8211; sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull&#8217;impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, all&#8217;esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello <em>status</em> di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dall&#8217;art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all&#8217;art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è pìù attribuita alcuna discrezionalità  valutativa in ordine all&#8217;adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità  tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00233/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00476/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 476 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi<i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, piazza Cavour, 29; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto del Questore della Provincia -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l&#8217;udienza si è svolta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che, &#8220;<i>successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; questo Tribunale, quanto alla possibilità  di adottare sentenza in forma semplificata che decida il merito della controversia nell&#8217;ambito della disciplina processuale cosiddetta &#8220;emergenziale&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. e dell&#8217;art. 84, comma 5, sopra citato, si è espresso nel senso che, sebbene tale ultima disposizione preveda che &#8220;<i>nel periodo 15 aprile-30 giugno 2020 le cause fissate in camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare possano essere decise con sentenza c.d. breve &#8220;&#038;omesso ogni avviso&#038;&#8221;, la norma, per quanto possibile, va applicata evitando un&#8217;ulteriore compromissione del diritto di difesa delle parti (che si aggiungerebbe alle altre introdotte dalla disciplina emergenziale)</i>&#038;<i>ciò implica che l&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 60 c.p.a. può essere dato con un&#8217;ordinanza riconducibile al genus di quella dell&#8217;art. 73, comma 3, c.p.a</i>&#8221; (cfr., ordinanza n. 136 del 16 aprile 2020);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; facendo applicazione del medesimo principio alla presente controversia, il diritto di difesa delle parti è salvaguardato anche a prescindere dalla previa adozione di un&#8217;ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., atteso che l&#8217;avviso in merito alla possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a. è stato dato sia nel corso dell&#8217;udienza camerale del 22 gennaio 2020, sia con il decreto cautelare -OMISSIS- &#8211; reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 56 c.p.a. e 84, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 &#8211; senza che le parti manifestassero, al riguardo, opposizioni di sorta;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., anche tenuto conto dei profili di inammissibilità  del gravame per difetto di giurisdizione dell&#8217;adito giudice, come, peraltro, giÃ  eccepito d&#8217;ufficio nel corso delle udienze camerali del 20 novembre 2019 e del 22 gennaio 2020, oltre che nell&#8217;anzidetto decreto cautelare -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del premesso di soggiorno per motivi umanitari opposto dalla Questura -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria disposta dal TAR con le ordinanze -OMISSIS-, volte a verificare l&#8217;oggetto dell&#8217;istanza dell&#8217;interessato, è emerso che la stessa contiene unicamente la domanda di rinnovo e non anche quella di conversione del titolo di soggiorno (domanda, quest&#8217;ultima, che il ricorrente potrà  eventualmente inoltrare, con l&#8217;inizio di un separato e autonomo procedimento; in proposito si osserva che, sempre dagli esiti dell&#8217;istruttoria, è emerso che la Questura abbia invitato l&#8217;interessato a presentare la documentazione necessaria ai fini della conversione, invito rimasto senza riscontro);</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, per principio giurisprudenziale pacifico, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull&#8217;impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, all&#8217;esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dall&#8217;art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all&#8217;art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è pìù attribuita alcuna discrezionalità  valutativa in ordine all&#8217;adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità  tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore (<i>ex multis</i>, Cassazione civile, SS.UU., 19 dicembre 2018, n. 32774; Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2412 e giurisprudenza in essa richiamata, tra cui, in particolare, Cass. Civ., SS.UU. n. 5059 del 2017; Cons. Stato, III, n. 3825 del 2015 e n. 4413 del 2014);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, anche tenuto conto del fatto che l&#8217;atto impugnato reca l&#8217;indicazione del TAR quale giudice competente;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l&#8217;intervento da remoto dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Conti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Tommaso Capitanio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Simona De Mattia, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-21-4-2020-n-233/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2020 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2019-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2019-n-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2019-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.233</a></p>
<p>Pres. Lattanzi/Red. Morelli 1. Livelli essenziali di assistenza &#8211; Artt. 1-6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, convertito con modificazioni in l. n. 60 del 2019 &#8211; Esercizio potere sostitutivo dello Stato ex art. 120 Cost. &#8211; Competenza esclusiva dello Stato in tema di determinazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2019-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2019-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lattanzi/Red. Morelli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Livelli essenziali di assistenza &#8211; Artt. 1-6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, convertito con modificazioni in l. n. 60 del 2019 &#8211; Esercizio potere sostitutivo dello Stato ex art. 120 Cost. &#8211; Competenza esclusiva dello Stato in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di tutela della salute ex art. 117, c. 2, lett. m), Cost. &#8211; Competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all&#8217;art. 117, c. 3, Cost. &#8211; Legittimità  costituzionale.</p>
<p> 2. Procedure collaborative Stato-Regione &#8211; Ambito di rilevanza nel sindacato di legittimità  costituzionale &#8211; Osservanza imposta direttamente o indirettamente dalla Costituzione &#8211; Art. 77, c. 2, Cost. &#8211; Esclusione.<br /> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; costituzionalmente legittimo l&#8217;intervento normativo operato dal legislatore statale, con d.l. n. 35 del 2019 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito con modificazioni in l. n. 60 del 2019, teso a riallineare la gestione della sanità  locale rispetto agli standard finanziari e funzionali operanti per la generalità  degli enti regionali, poichè lo stesso è da ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato non solo in quanto attinente all&#8217;esercizio del potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 120 Cost., ma soprattutto perchè rientrante nella sua competenza esclusiva in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di tutela della salute ai sensi dell&#8217;art. 117, c. 2, lett. m) Cost., nonchè nell&#8217;ambito della competenza concorrente Stato-Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all&#8217;art. 117, c. 3, Cost., la quale impone &#8211; in caso di inerzia regionale o del suo non adeguato esercizio &#8211; l&#8217;assorbimento della competenza in sede statale.</p>
<p> 2. Le procedure collaborative tra Stato e Regione non rilevano nel sindacato di legittimità  degli atti legislativi, salvo che l&#8217;osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione, in quanto l&#8217;esclusione della rilevanza di tali procedure, che è formulata in riferimento al procedimento legislativo ordinario, vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell&#8217;art. 77 Cost., alla mera occorrenza di casi di straordinarietà  e urgenza.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promossi dalla Regione Calabria, con ricorsi notificati il 22 maggio e il 30 luglio 2019, depositati in cancelleria rispettivamente il 21 maggio e il 6 agosto 2019, iscritti ai numeri 59 e 83 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 25 e 35, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br /> uditi l&#8217;avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria e l&#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- La Regione Calabria ha promosso, con un primo ricorso (r. r. n. 59 del 2019), giudizio di legittimità  costituzionale in via principale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), denunciandone, per i motivi di cui direttamente si dirà  nel Considerato in diritto, il contrasto con gli artt. 5, 81, 117, 120 e 121 nella Costituzione, oltre che con gli artt. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 2, commi 78, 88 e 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; 1, 2, 3, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.); 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonchè con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.<br /> 2.- Con riferimento agli stessi sopra indicati parametri &#8211; oltre che agli artt. 97 e 119 Cost., affiancati genericamente all&#8217;art. 81 Cost. nella denuncia di illegittimità  costituzionale specificamente rivolta al riformulato comma 1 dell&#8217;art. 14 del suddetto decreto-legge&#8221;la Regione Calabria, con successivo ricorso (r. r. n. 83 del 2019), ha reiterato l&#8217;impugnativa dei medesimi giù  censurati articoli del d.l. n. 35 del 2019, come poi convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60: modificazioni reputate da essa ricorrente «quasi esclusivamente marginali o addirittura ultronee».<br /> 3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per il tramite dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi relativi al primo e al secondo ricorso, ne ha eccepito l&#8217;inammissibilità  sotto più¹ profili e, in subordine, la non fondatezza.<br /> 4.- In entrambi i riferiti giudizi, sia la Regione, sia il Presidente del Consiglio hanno anche depositato memorie integrative.</p>
<p> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) &#8211; nei suoi artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15, impugnati dalla Regione Calabria con il primo dei ricorsi in epigrafe &#8211; al dichiarato fine di supportare «l&#8217;azione commissariale di risanamento del servizio sanitario regionale», consentendo così il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale, e di «tutelare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario» (preambolo nonchè art. 1), ha, tra l&#8217;altro, rispettivamente:<br /> conferito nuovi poteri (non previsti dal piano di rientro dal deficit) al Commissario ad acta per la Regione Calabria, quali un potere di verifica straordinaria dei direttori generali e dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere, con facoltà , in caso di valutazione negativa, di dichiararne la decadenza dall&#8217;incarico (art. 2);<br /> assegnato al Commissario ad acta, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, la nomina di commissari straordinari, previa intesa con la Regione, ovvero, in mancanza di intesa, al Ministro della Salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale (art. 3);<br /> attribuito ai commissari straordinari e ai direttori generali un analogo potere di verifica periodica dell&#8217;attività  svolta dai direttori amministrativi e sanitari (art. 4);<br /> previsto che il commissario straordinario, in caso di verifica negativa sui conti degli enti del Servizio sanitario regionale cui è preposto, possa proporre al Commissario ad acta di disporne la gestione straordinaria, con bilancio separato, con la conseguente nomina di un commissario straordinario di liquidazione (art. 5);<br /> demandato alla Consip spa ovvero, previa convenzione, alle centrali di committenza di altre Regioni ogni attività  per l&#8217;affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture in materia sanitaria superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, nonchè disposto che sia stipulato un protocollo d&#8217;intesa con l&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione (ANAC) per gli appalti sotto soglia, prevedendo altresì che il Commissario ad acta predisponga un piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione e che, per i progetti di edilizia sanitaria da finanziare, gli enti del servizio sanitario regionale possano avvalersi, previa convenzione, di Invitalia spa quale centrale di committenza (art. 6);<br /> disposto che, per le finalità  indicate dal decreto, l&#8217;Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) fornisca supporto tecnico e operativo al Commissario ad acta e ai commissari straordinari, potendo all&#8217;uopo avvalersi di personale comandato (art. 8);<br /> accordato al Commissario ad acta, ai commissari straordinari e ai commissari straordinari di liquidazione la possibilità  di avvalersi, nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni, del corpo della Guardia di finanza, al fine precipuo dello svolgimento delle attività  dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale (art. 9);<br /> consentito al Commissario ad acta e ai commissari straordinari di avvalersi di personale, uffici e mezzi della Regione (art. 14);<br /> disposto la cessazione dalle funzioni dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere eventualmente nominati dalla Regione Calabria nei trenta giorni anteriori all&#8217;entrata in vigore del decreto, con la connessa revoca delle procedure selettive dei direttori generali in corso (art. 15).<br /> 1.1.- Tutte le riferite disposizioni si baserebbero, secondo la ricorrente, su un «presupposto fattuale [&#038;] fallace»: quello cioè di ritenere ancora &#8220;vigente&#8221; il piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale per la Regione Calabria, mentre detto piano non avrebbe, viceversa, potuto proseguire oltre il 2018, come giù  dedotto con il precedente ricorso per conflitto di attribuzione (r. c. n. 1 del 2019), proposto da essa Regione avverso la delibera governativa (del 7 dicembre 2018), con cui erano stati nominati un nuovo Commissario ad acta e un subcommissario per l&#8217;attuazione del piano stesso.<br /> 1.2.- In via subordinata &#8211; nell&#8217;ipotesi che l&#8217;intero articolato del d.l. n. 35 del 2019 sia interpretato in termini di riferibilità , invece, ad un piano di rientro ancora vigente ed efficace&#8221;la ricorrente lamenta allora l&#8217;unilateralità  delle modifiche apportate dalle disposizioni impugnate, non transitate attraverso un accordo in sede di Conferenza Stato-Regione; la loro incidenza su materia di competenza residuale (ordinamento e organizzazione amministrativa regionale); l&#8217;indebita ingerenza, con previsioni puntuali di dettaglio, in materie di competenza concorrente (tutela della salute; coordinamento della finanza pubblica); le criticità  in tema di copertura finanziaria; il contenuto per più¹ aspetti derogatorio della normativa di principio sulla dirigenza sanitaria e violativo del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.<br /> Censure, queste, che conducono a ritenere, nel loro complesso, violati gli artt. 5, 81, 117, 120 e 121 della Costituzione, oltre agli artt. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 2, commi 78, 88 e 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; 1, 2, 3, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonchè il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.<br /> 2.- Il d.l. n. 35 del 2019 è stato poi convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60.<br /> Con successivo ricorso (r. r. n. 83 del 2019), la Regione Calabria ha reiterato l&#8217;impugnativa dei medesimi giù  denunciati articoli del suddetto decreto-legge, nel testo risultante dalla predetta legge di conversione.<br /> Aderendo a quanto statuito dalla sentenza n. 200 del 2019 &#8211; che ha respinto il ricorso per conflitto di attribuzione precedentemente da essa proposto contro la delibera di nomina di un nuovo Commissario ad acta &#8211; la ricorrente non più¹ ora contesta la &#8220;vigenza&#8221; del piano di rientro su cui è intervenuto, in senso modificativo, il legislatore del 2019. E di tali modifiche appunto ribadisce il contrasto con i medesimi parametri inizialmente evocati, cui aggiunge gli artt. 97 e 119, genericamente affiancati all&#8217;art. 81 Cost., nell&#8217;ambito della censura rivolta al riformulato comma 1 dell&#8217;art. 14 del decreto-legge.<br /> 3.- Come esattamente rilevato dalla stessa Regione Calabria, le modifiche apportate in sede di conversione alle impugnate disposizioni del d.l. n. 35 del 2019 sono «marginali od ultronee», comunque indifferenti rispetto al tenore delle censure.<br /> Infatti, l&#8217;espressione aggiunta al comma 1 dell&#8217;art. 1 si limita a ribadire lo scopo, giù  esplicitato nelle premesse del decreto, di tutelare i livelli essenziali di assistenza; nel testo originario dell&#8217;art. 2 viene semplicemente inserito il riferimento alla legge di conversione dell&#8217;ivi giù  richiamato «decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159»; all&#8217;art. 3 vengono apportate alcune modifiche non influenti sui motivi di ricorso e che la Regione dichiara, comunque, di non volere impugnare, al pari del comma 1-bis introdotto nell&#8217;art. 4 e del periodo finale aggiunto al comma 3 dell&#8217;art. 5; i periodi inseriti in chiusura dei commi 2 e 4 dell&#8217;art. 6 non incidono sui motivi di impugnazione di detta norma; l&#8217;art. 8 è interessato solo da una ultronea precisazione sul nome dell&#8217;Agenzia per i servizi sanitari regionali; all&#8217;art. 9 non è apportata alcuna modifica; il solo art. 14, comma 1, presenta un parziale profilo di novità  &#8211; censurato, come detto, dalla ricorrente anche in riferimento agli artt. 97 e 119, oltre che all&#8217;art. 81 Cost. &#8211; nella parte in cui dispone che una quota delle somme spettanti alla Regione Calabria in sede di riparto del cosiddetto &#8220;Fondo payback 2013-2017&#8221; (quota giù  iscritta in bilancio seppur non ancora erogata), di cui all&#8217;art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, è vincolata per la copertura finanziaria del piano di rientro dal disavanzo sanitario.<br /> L&#8217;art. 15 non ha ricevuto modifica alcuna.<br /> Le censure di incostituzionalità  formulate avverso il testo originario del d.l. n. 35 del 2019, previa riunione dei due ricorsi, si trasferiscono e restano, pertanto, assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni del testo convertito, con conseguente limitazione a queste ultime dell&#8217;oggetto del giudizio (sentenze n. 244 del 2016, n. 298 del 2009, n. 443 del 2007 e n. 417 del 2005).<br /> 4.- L&#8217;esame del merito delle proposte questioni segue quello delle eccezioni di inammissibilità  formulate dall&#8217;Avvocatura dello Stato.<br /> 4.1.- L&#8217;eccezione, che si rivolge alle «deduzioni preliminari [&#038;] inerenti all&#8217;ipotetico venir meno della gestione commissariale per effetto della supposta cessazione di operatività  del Piano di rientro»&#8221;attinente al merito piuttosto che alla ammissibilità  delle questioni sollevate &#8211; comunque superata, per avere la Regione in prosieguo aderito alla tesi della perdurante vigenza di quel piano e per avere, unicamente in relazione a tale premessa, sostanzialmente riformulato, contro la riferita legge di conversione, le iniziali proprie censure.<br /> 4.2.- E&#8217; pur poi esatto che la Regione Calabria evochi &#8211; come ancora eccepito dall&#8217;Avvocatura dello Stato rispetto a entrambi i ricorsi &#8211; in modo cumulativo una pluralità  di norme costituzionali e di rango ordinario «senza motivare esplicitamente le ragioni di asserito contrasto tra le disposizioni impugnate e ciascuno dei singoli parametri».<br /> Ma la sovrabbondante aggregazione di parametri, in riferimento ai quali la ricorrente denuncia le riferite disposizioni del d.l. n. 35 del 2019, e quelle corrispondenti della legge di conversione, non comporta l&#8217;inammissibilità  delle correlative questioni, essendone (sia pur non sempre agevolmente) identificabile il nucleo essenziale, che rimanda &#8211; reiteratamente &#8211; alla lamentata unilateralità  delle modifiche apportate dal legislatore statale al piano di rientro (senza un previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regione), alla violazione del principio di leale collaborazione e alla conseguente prospettata lesione di competenze regionali, anche per effetto del carattere puntuale e di dettaglio degli interventi adottati nei confronti soltanto di essa Regione Calabria.<br /> 4.3.- E&#8217; fondata, invece, l&#8217;eccezione di inammissibilità  delle censure di violazione dell&#8217;art. 81 Cost., per carenza di copertura finanziaria di taluni interventi disposti dal d.l. n. 35 del 2019, e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), poichè dalla ricorrente è solo asserita, ma non anche adeguatamente motivata, la ridondanza della dedotta violazione di tali parametri sulle competenze regionali (da ultimo, sentenze n. 195 e n. 194 del 2019; n. 198 e n. 137 del 2018).<br /> 5.- Nel merito, le questioni proposte non sono fondate.<br /> 5.1.- L&#8217;impugnato d.l. n. 35 del 2019 è volto &#8211; come evidenziato nelle sue premesse &#8211; a porre rimedio alla situazione di estrema criticità  determinata dalle perduranti condizioni di mancato riequilibrio economico finanziario dal disavanzo del settore sanitario.<br /> Condizioni che hanno comportato, in Calabria, «il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza nonchè rilevanti criticità  connesse alla gestione amministrativa, più¹ volte riscontrate, da ultimo, dai Tavoli di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei LEA nella seduta congiunta del 4 aprile 2019». Dal che, appunto, «la straordinaria necessità  ed urgenza di adottare misure in materia di carenza di personale sanitario, di formazione sanitaria, di carenza di medicinali e altre misure, tutte volte a garantire e a promuovere la continuità  nell&#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad assicurare una maggiore efficienza e funzionalità  del Servizio sanitario nazionale nonchè una migliore erogazione delle prestazioni, rispondendo in maniera sempre più¹ adeguata alle esigenze dell&#8217;utenza».<br /> E&#8217;, dunque, quello poi confluito nella legge di conversione n. 60 del 2019, un intervento normativo non ordinario ma appunto straordinario, che si propone &#8211; come sottolineato dall&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; di «affrontare con determinazione e rapidità  il tentativo di traghettare la sanità  calabrese verso situazioni di &#8220;normalità &#8221; amministrativa [&#038;], dotando il Commissario ad acta per l&#8217;attuazione degli obiettivi del piano di rientro della Regione Calabria di poteri straordinari», che consentano in tempi certi e definiti la rimozione dei principali fattori di criticità . Tra i quali &#8211; enumera ancora l&#8217;Avvocatura &#8211; la sistematica violazione degli obblighi derivanti dai principi della funzione pubblica, la gestione del personale fuori controllo, le divergenze emerse tra i vertici politici regionali e la struttura commissariale, gli impatti negativi del saldo della mobilità , i ritardi nei tempi di pagamento dei fornitori, il risultato della griglia dei LEA, peggiore di quello di ogni altra Regione.<br /> 5.2.- L&#8217;intervento nel suo complesso è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato non soltanto perchè attinente all&#8217;esercizio del potere sostitutivo statale ex art. 120 Cost., che può estrinsecarsi anche attraverso l&#8217;adozione di atti normativi, ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge n. 131 del 2003, ma soprattutto perchè rientrante nella sua competenza esclusiva in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (lo scopo di perseguire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di tutela della salute nella Regione Calabria, giù  enunciato nel preambolo del decreto-legge, è ancor più¹ esplicitamente messo in evidenza nell&#8217;art. 1 del decreto-legge come convertito). E, nella misura in cui risponde alla funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza, l&#8217;intervento stesso rientra nell&#8217;ambito dei principi fondamentali della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.).<br /> Le concorrenti competenze regionali (anche in materia di tutela della salute e governo del territorio), con le quali l&#8217;impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente &#8220;contratte&#8221;, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse.<br /> Viene, al riguardo, in rilievo il principio giù  affermato da questa Corte, per cui «quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure adottate per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato» (sentenza n. 219 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 155 del 2011).<br /> Dal che, più¹ specificamente in tema, il corollario per cui «la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità  e qualità , a quello ritenuto intangibile dallo Stato» (sentenze n. 125 del 2015 e n. 217 del 2010).<br /> 5.3.- L&#8217;introduzione di una disciplina temporanea, avente come unico destinatario la Regione Calabria, non costituisce, dunque, un intervento discriminatorio, ma ha la finalità  di realizzare un necessario riallineamento della gestione della sanità  locale rispetto agli standard finanziari e funzionali operanti per la generalità  degli enti regionali.<br /> 5.4.- Le procedure collaborative tra Stato e Regione, che la ricorrente lamenta violate, non rilevano nel sindacato di legittimità  degli atti legislativi (ex plurimis, sentenze n. 278 del 2010, n. 371 del 2008 e n. 387 del 2007), salvo che l&#8217;osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione (sentenze n. 33 del 2011 e n. 278 del 2010). L&#8217;esclusione della rilevanza di tali procedure, che è formulata in riferimento al procedimento legislativo ordinario, «vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell&#8217;art. 77 Cost., alla mera occorrenza di &#8220;casi straordinari di necessità  e d&#8217;urgenza&#8221;» (sentenze n. 251 del 2016, n. 298 del 2009 e n. 79 del 2011).<br /> 5.5.- La denunciata violazione del principio di leale collaborazione è sostanzialmente reiterativa dell&#8217;analoga doglianza formulata con il ricordato precedente ricorso per conflitto avverso la delibera di nomina del nuovo Commissario ad acta ed è giù  stata rigettata con sentenza n. 200 del 2019.<br /> 5.6  &#8220;Quanto alle ulteriori censure specificamente rivolte dalla ricorrente a talune singole misure introdotte dalla normativa impugnata, è sufficiente, in contrario, rilevare che:<br /> la regolamentazione del potere del Commissario governativo di effettuare una verifica dell&#8217;operato dei direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell&#8217;art. 2 della predetta normativa, costituisce sì una disciplina speciale, ma essa è funzionale alle esigenze sottese all&#8217;emanazione del decreto-legge, adottato nel rispetto dell&#8217;art. 120 Cost.;<br /> la pretesa della Regione di fungere da supporto all&#8217;attività  commissariale si pone in contrasto con l&#8217;esercizio pieno della potestà  sostitutiva statale; ma resta, comunque, consentita la partecipazione paritaria della Regione al Tavolo di verifica del Piano di rientro e al Comitato sui livelli essenziali di assistenza sanitaria;<br /> la disponibilità  concessa alla struttura commissariale, del personale, degli uffici e dei mezzi regionali, costituisce misura ordinariamente prevista per ogni commissariamento;<br /> la facoltà  accordata ai Commissari governativi di avvalersi della Guardia di finanza, nell&#8217;esercizio delle loro attribuzioni, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e, comunque, non viola alcuna competenza della Regione;<br /> il ricorso obbligatorio alla Consip spa o alle centrali di committenza di altre Regioni per ogni acquisto o negoziazione sopra soglia comunitaria, in quanto lex specialis, va correttamente inteso come riferito ai soli nuovi contratti e non è quindi, di ostacolo &#8211; come si paventa &#8211; al prosieguo delle gare in atto. Allo stesso modo, per i contratti sotto soglia, la previsione di un protocollo d&#8217;intesa con l&#8217;ANAC si riferisce ai contratti da stipulare;<br /> la regolamentazione degli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con la relativa previsione della facoltà  di avvalersi, previa convenzione, di Invitalia spa, quale centrale di committenza, ricade nell&#8217;ambito della tutela della salute e del governo del territorio, materie che riguardano la potestà  legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., e non la competenza legislativa residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., che a torto la ricorrente lamenta violata;<br /> la disposizione sub art. 14, comma 1, stabilisce esclusivamente un vincolo all&#8217;utilizzo delle risorse, che restano, comunque, destinate alla Regione Calabria, nell&#8217;ambito del &#8220;payback farmaceutico&#8221; finalizzato alla copertura della massa passiva delle aziende in dissesto, con procedura di riparto, peraltro, condizionata da intesa con la Regione. E ciù² ne esclude il prospettato contrasto con l&#8217;art. 119 Cost.;<br /> la cessazione delle funzioni dei direttori generali degli enti sanitari eventualmente nominati dalla Regione nei trenta giorni anteriori all&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2019, con la connessa revoca delle procedure selettive in corso &#8211; prevista sub art. 15 &#8211; censurata, infine, dalla ricorrente solo per il suo carattere di «norma non di principio ma di dettaglio» e tale censura è superata dalle considerazioni che precedono, oltre a trovare giustificazione nelle pregresse gravi inadempienze regionali.<br /> 6.  &#8220;L&#8217;effettiva rispondenza delle misure adottate dal legislatore del 2019 allo scopo perseguito di «risanamento del servizio sanitario» e soprattutto di tutela del «rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario» nella Regione Calabria nonchè l&#8217;assenza di eventuali loro effetti controproducenti (quali paventati in udienza dal difensore della resistente) dovranno essere attentamente monitorate da parte dello Stato, e valutate in concreto, in sede applicativa delle misure stesse.</p>
<p> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br /> 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 5, 117, 119, 120 e 121 Cost., con i medesimi ricorsi.<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.</div>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2018 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-6-2018-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amicuzzi. Est. Di Cesare Autorizzazioni sanitarie apertura nuova struttura sanitaria   art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 art. 3, comma 5, lett. b), L.R. n.32/2007 strutture non accreditate principi di concorrenza e libera prestazione non preclusività del parere di compatibilità programmatoria. Il parere regionale di compatibilità programmatoria</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amicuzzi. Est. Di Cesare</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Autorizzazioni sanitarie    apertura nuova struttura sanitaria     art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992    art. 3, comma 5, lett. b), L.R. n.32/2007    strutture non accreditate    principi di concorrenza e libera prestazione    non preclusività del parere di compatibilità programmatoria.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il parere regionale di compatibilità programmatoria non può precludere il rilascio dell  autorizzazione in favore dei privati che non operano con aggravio sulla spesa pubblica sanitaria. La diversa interpretazione, che intende l  atto di verifica regionale sul fabbisogno quale condizione per il rilascio dell  autorizzazione alle nuove strutture sanitarie, si pone in contrasto con i principi del Trattato UE, in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi.  Il parere negativo della Regione fondato sulla saturazione del fabbisogno nel territorio d  interesse del privato, può determinare, difatti, un  alterazione della concorrenza in favore degli operatori già autorizzati e operanti sul mercato di quel territori, i quali sarebbero indotti ad incrementare la loro offerta nell&#8217;intento di saturare la domanda, diminuire il fabbisogno ed impedire così l  ingresso di nuove strutture private sul mercato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div>Pubblicato il 07/06/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00233/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00213/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 213 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> S.R.L.S. Medilab, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Rulli, Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso lo studio Paola Iacone in L&#8217;Aquila, via delle Tre Spighe 1;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Commissario ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;<br /> Comune di Avezzano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo in relazione all&#8217;istanza presentata in data 21 febbraio 2014 dalla società ricorrente, con la quale è stato richiesto al comune di Avezzano il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l&#8217;erogazione di prestazioni ambulatoriali;</em></strong><br /> nonché con motivi aggiunti, per l  annullamento:<br /> &#8211; del decreto del Commissario ad acta 20 maggio 2016, n. 46;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo e della Regione Abruzzo;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  </div>
<div style="text-align: center;"> <strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1.- Con istanza del 21 febbraio 2014 la s.r.l. s. Medilab ha chiesto al Comune di Avezzano il rilascio dell  autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l  erogazione di prestazioni ambulatoriali di specialistica medica, di specialistica chirurgica, di professioni sanitarie, di diabetologia, di endoscopia e gastroenterologia, di diagnostica per immagini da effettuarsi nell  unità immobiliare sita in Avezzano alla Via Taratelli n.1.<br /> La s.r.l.s. Medilab con il ricorso in epigrafe lamenta l  inerzia della Regione nel rendere il prescritto parere nel corso del procedimento e ha quindi chiesto l  accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo in ordine all  istanza trasmessa dal Comune di Avezzano alla Regione in data 25 marzo 2014, con nota n. 7262/2014.<br /> In particolare, la ricorrente lamenta che la Regione non ha espresso, entro il prescritto termine di sessanta giorni, il parere di compatibilità previsto dall  art. 8 ter del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e dall  art. 3 della legge regionale 31 luglio 2007, n.32, in ordine alla compatibilità della tipologia di attività richieste con il fabbisogno previsto dagli strumenti di programmazione sanitaria e alla localizzazione in ambito territoriale anche al fine di meglio garantire l  accessibilità ai servizi.<br /> 1.1.- Il Commissario ad acta per l  attuazione del piano di rientro della Regione, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, ne deduce l  infondatezza nel merito e successivamente, in data 24 maggio 2016, deposita il decreto del Commissario ad acta 20 maggio 2016, n. 46, con il quale, rilevata l  incapienza del fabbisogno per le prestazioni che la ricorrente intende prestare nell  ambito della Asl Avezzano-Sulmona- L  Aquila dispone il diniego di nulla-osta di compatibilità programmatoria ai sensi dell  art. 3, comma 5, lett. b) della L.R. 31 luglio 2007, n.32.<br /> 2.- Tale provvedimento è stato impugnato dalla s.r.l. s. Medilab con ricorso per motivi aggiunti notificato il 25 luglio 2016 e depositato il 27 luglio 2016, deducendone l  illegittimità per i seguenti motivi:<br /> 1) violazione e falsa applicazione dell  art. 8 ter del d.lgs 502/1992, nonché dell  art. 3 della L.R. 32/2007; errata motivazione; carenza e/o errata istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; dalla documentazione regionale, contenente gli elenchi dei centri di medicina dello sport emergerebbero 7 strutture sanitarie, con conseguente erroneità del dato assunto nel provvedimento impugnato secondo il quale nell  ambito della Provincia dell  Aquila esisterebbero 9 centri di medicina dello sport; inoltre, nel Comune di Avezzano sarebbe presente un solo centro pubblico di medicina dello sport; inoltre, i centri gestiti dalla Asl Avezzano- Sulmona-L  Aquila, già operanti in regime di autorizzazione pre-definitiva, non avrebbero ottenuto, entro il termine massimo di cinque anni previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, l  autorizzazione definitiva, con conseguente impossibilità di considerare tali strutture pubbliche ai fini della determinazione del fabbisogno; infine, sarebbe fuorviante l  ulteriore assunto, posto dalla Regione a fondamento del diniego, secondo il quale l  attività di certificazione dell  attività sportiva debba essere certificata dalla Asl;<br /> 2) violazione e falsa applicazione dell  art. 8 ter del d.lgs 502/1992, nonché dell  art. 3 della L.R. 32/2007; violazione ed elusione del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge 27/2012; erroneità delle motivazione; carenza di istruttoria ed eccesso di potere sotto vari profili; il diniego al rilascio dell  autorizzazione contrasta con la tassatività delle restrizioni alle attività economiche e non risulta connesso alla finalità di evitare danni alla salute (art. 1, comma 2, del D.L. 1/2012); inoltre, l  impugnato diniego non opera alcuna valutazione in ordine agli obiettivi di assicurare una migliore accessibilità ai servizi o la valorizzazione delle aree interessate dalla nuova iniziativa economica, ma si limita a richiamare la previsione di cui alla L.R. 132/1997, con riferimento ai centri di medicina dello sport e i decreti commissariali n.67/2012, n.46/2013, n.85/2013, n.44/2011 e ad interpretarli come introduttivi di un limite numerico vincolante per le strutture sanitarie della Regione.<br /> 3.- Con sentenza non definitiva 14 settembre 2016, n.407, il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso il silenzio inadempimento ed ha disposto la conversione del rito speciale nel rito ordinario con riferimento alla domanda proposta con ricorso per motivi aggiunti con l  incardinamento nel ruolo ordinario e fissazione di pubblica udienza secondo le forme e criteri ordinari, previa eventuale regolarizzazione del contributo unificato.<br /> 4.- Alla pubblica udienza del 4 aprile 2018 la causa è stata riservata per la decisione.<br /> 5.- Oggetto del ricorso per motivi aggiunti è il provvedimento con il quale la Regione ha negato alla ricorrente il rilascio del nulla osta di compatibilità programmatoria, ritenendo il fabbisogno interamente soddisfatto nelle branche di prestazioni oggetto della domanda di autorizzazione, precludendole così il rilascio dell  autorizzazione per la realizzazione, nel Comune di Avezzano, di una struttura sanitaria per l  erogazione di prestazioni ambulatoriali di specialistica medica, di specialistica chirurgica, di professioni sanitarie, di diabetologia, di endoscopia e gastroenterologia, di diagnostica per immagini.<br /> 6.- Nel merito, da un punto di vista logico, occorre esaminare, in via prioritaria, il secondo motivo di ricorso, che concerne la legittimità del potere della Regione di impedire il rilascio dell  autorizzazione alle nuove strutture sanitarie sulla base degli atti di programmazione del fabbisogno regionale.<br /> 6.1.- La ricorrente sostiene che, alla luce del D.L. 1/2012 sulle liberalizzazioni la Regione non potrebbe negare il rilascio dell  autorizzazione alle strutture sanitarie, in quanto ciò attiene alla libera esplicazione dell  attività economica privata e non comporta alcun aggravio della spesa pubblica.<br /> 6.2.- Secondo la Regione, invece, il parere di compatibilità programmatoria è legittimo, in quanto previsto dall  art. 3 della L.r. 32/2007, che a sua volta si conforma ai principi dettati dalla legge statale all  art. 8 ter, comma 3, del d.lgs 502/1992, la quale subordina il rilascio dell  autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie alla verifica, da parte della Regione, della compatibilità in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria che si intende realizzare.<br /> 7.- Per una compiuta ed esaustiva esposizione della questione sottoposta a questo Giudicante e delle ragioni del deciso, gioverà svolgere preliminarmente una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.<br /> L  art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, stabilisce che il Comune, organo competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione all  apertura delle strutture sanitarie, è tenuto ad acquisire il parere, obbligatorio e vincolante, della Regione, sulla compatibilità del progetto   in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l&#8217;accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture  .<br /> L  art. 8 ter del d.lgs n. 502/1992, recante norme di principio per la legislazione regionale, è stato attuato dalla Regione Abruzzo con la legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, la quale, all  art. 3, prevede che il presupposto per il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie è il parere di compatibilità programmatoria regionale (atto obbligatorio e vincolante) rilasciato sulla base degli strumenti della programmazione sanitaria regionale (piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno).<br /> 8.- Secondo l  orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, III, sentenze nn. 4179/2015 e 4515/2015) seguito dalla Regione, il regime della liberalizzazione introdotto dal D.L. 1/2012 non trova applicazione nella disciplina che regola l  autorizzazione delle strutture, posto che   l  art.27, comma 2, del DL n.90/2014 che abrogava il (rectius: disponeva l  abrogazione del) comma 3 dell  art.8 ter del D.lgs. n.502 del 1992 (che, com  è noto, stabiliva che l  autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie è condizionata al rilascio da parte della Regione della certificazione di compatibilità del progetto, riferita al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzare), è stato soppresso in sede di conversione (in L. 11.8.2014 n.114)  . Di conseguenza,   in assenza di specifiche norme contrarie, le nuove autorizzazioni continuano ad essere subordinate alla verifica di compatibilità del fabbisogno; e dunque sottoposte &#8211; in ragione della situazione di emergenza finanziaria che si è abbattuta sul settore &#8211; ad una disciplina di carattere pubblicistico  .<br /> 9.- Il Collegio, tuttavia, non condivide il sopra citato orientamento e non ha ragione per discostarsi dal diverso orientamento giurisprudenziale, al quale questo TAR ha già aderito con sentenza n. 120/2015, secondo il quale il parere regionale di compatibilità programmatoria non può precludere il rilascio dell  autorizzazione in favore dei privati che non operano con aggravio sulla spesa pubblica sanitaria.<br /> E   stato, al riguardo, precisato che l  autorizzazione all  apertura di strutture sanitarie da parte di privati attiene alla libera esplicazione dell  attività economica e quindi una diversa interpretazione dell  art. 8 ter comma 3 del d.lgs. 502/1992 si risolverebbe in   uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendono offrire in regime privatistico (senza cioè rimborsi o sovvenzioni carico della spesa pubblica), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio   (TAR L  Aquila, sentenza 120/2015, che richiama: Consiglio di Stato, sentenza 3206/14, ordinanza 1177 del 23.3.12 e sentenza 550 del 29.1.2013; v. anche: Consiglio di Stato n. 4788/2013, relativamente al rilascio di autorizzazioni nelle Regioni, rispettivamente, Lazio e Sardegna e, da ultimo Consiglio di Stato, sentenza n. 2448/2017).<br /> In particolare, secondo tale condivisibile arresto della giurisprudenza amministrativa, il parere regionale di compatibilità programmatoria non può risolversi in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio.<br /> Di conseguenza, a prescindere dalla mancata abrogazione del comma 3 dell  art.8 ter del D.lgs. n.502 del 1992, non confermata in sede di conversione del D.L. 90/2014 e della non applicabilità della citata disciplina al caso di specie, un  interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce degli artt. 32 della Costituzione &#8211; che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell&#8217;individuo &#8211; e 41 della Costituzione &#8211; teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa-, impone di ritenere che il preventivo parere regionale di compatibilità programmatoria per il rilascio delle autorizzazioni all  apertura di nuove strutture sanitarie private va inteso   quale accorgimento mirato a garantire una ottimale distribuzione territoriale di strutture socio-sanitarie, evitando discontinuità ed asimmetrie localizzative, capaci di determinare deficit di capacità produttiva, penalizzando una parte della popolazione di riferimento nell  accesso ai servizi (cfr. anche quinto comma dell  art. 8 bis); tale verifica non può pertanto condizionare l  offerta imprenditoriale dei singoli operatori, attraverso scelte dirigistiche che finiscano per privilegiare un imprenditore a danno di un altro   (TAR L  Aquila, sentenza 120/2015).<br /> 10.- Alle considerazioni appena svolte il Collegio ritiene di dover aggiungere quanto segue.<br /> La diversa interpretazione, che intende l  atto di verifica regionale sul fabbisogno quale condizione per il rilascio dell  autorizzazione alle nuove strutture sanitarie, si pone in contrasto con i principi del Trattato UE, in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi.<br /> Il parere negativo della Regione fondato, come nel caso di specie, sulla saturazione del fabbisogno nel territorio d  interesse del privato, può determinare, difatti, un  alterazione della concorrenza in favore degli operatori già autorizzati e operanti sul mercato di quel territori, i quali sarebbero indotti ad incrementare la loro offerta nell&#8217;intento di saturare la domanda, diminuire il fabbisogno ed impedire così l  ingresso di nuove strutture private sul mercato.<br /> La preclusione di accesso al mercato da parte di nuovi operatori, magari più efficienti e dotati di apparecchiature di alta tecnologia e all  avanguardia, contravverrebbe, peraltro, al principio di libera scelta del presidio di cura, potendo gli utenti decidere di curarsi a proprie spese senza aggravio sull  erario pubblico, scegliendo strutture dotate di autorizzazione, che non erogano prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.<br /> D  altra parte, l  incremento delle strutture sanitarie private autorizzate- che non operano in regime di accordi e quindi a carico del servizio sanitario regionale- non mina il diritto alla salute degli utenti, che è garantito dal rilascio del provvedimento autorizzatorio, il quale   certifica   e garantisce all  utente che la struttura è dotata dei requisiti minimi di capacità professionale, dotazione tecnica e ed organizzazione per erogare determinate tipologie di prestazioni sanitarie.<br /> Né l  incremento delle strutture sanitarie autorizzate incide sulla politica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, posto che il rilascio dell  autorizzazione non abilita all  erogazione di prestazioni sanitarie a carico della finanza pubblica.<br /> La determinazione del fabbisogno al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, ha infatti la sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei &quot;tetti di spesa&quot; e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati (cfr. Cons. Stato, III, n. 550/2013 e n. 4788/2013).<br /> 11.- Applicando i su esposti principi al caso di specie, il decreto commissariale n.46/2016 è illegittimo in virtù del vizio, denunciato dalla società ricorrente con il secondo assorbente motivo, atteso che il Commissario straordinario regionale nega il rilascio del nulla osta di compatibilità programmatoria, sulla base del solo presupposto che nel territorio in cui la richiedente intende esercitare le attività sanitarie indicate nella domanda di autorizzazione vi sia già l  integrale copertura di fabbisogno da parte di altre strutture.<br /> Con specifico riferimento alla saturazione del fabbisogno in relazione ai centri di medicina dello sport è appena il caso di evidenziare che l  art. 4 della L.R. 132/1997, invocato dalla Regione, laddove prevede   un centro di primo livello di norma ogni 35.000 (trentacinquemila) abitanti  , alla luce di un  interpretazione costituzionalmente orientata a salvaguardia dell  art. 41 Cost. e conforme ai principi comunitari di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, va interpretata nel senso che l  Amministrazione deve garantire la presenza, come minimo, di almeno un centro di primo livello ogni 35.000 abitanti.<br /> 12.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto commissariale impugnato.<br /> 13.- Le spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata, sono integralmente compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l  effetto annulla l  impugnato decreto commissariale.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonio Amicuzzi, Presidente<br /> Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Primo Referendario</div>
<div style="text-align: center;"> L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br /> Paola Anna Gemma Di Cesare              Antonio Amicuzzi</p>
<p> IL SEGRETARIO</p></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>  </p></div>
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			</item>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Puglia &#8211; Parere &#8211; 2/12/2015 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-parere-2-12-2015-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>CHIAPPINIELLO &#8211; ADDESSO Comune di Racale (LE). Richiesta di parere del Sindaco sulla disciplina dell&#8217;Art 93, co. 7 ter, D.Lgs. n. 163/2006: incentivi alla progettazione. Esclusione dell&#8217;attività di manutenzione straordinaria dalla ripartizione delle risorse del fondo. Riconoscibilità dell&#8217;incentivo al RUP in caso di affidamento all&#8217;esterno dell&#8217;attività di progettazione Appalti &#8211;&#160;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">CHIAPPINIELLO &#8211; ADDESSO</span></p>
<hr />
<p>Comune di Racale (LE). Richiesta di parere del Sindaco sulla disciplina dell&#8217;Art 93, co. 7 ter, D.Lgs. n. 163/2006: incentivi alla progettazione. Esclusione dell&#8217;attività di manutenzione straordinaria dalla ripartizione delle risorse del fondo. Riconoscibilità dell&#8217;incentivo al RUP in caso di affidamento all&#8217;esterno dell&#8217;attività di progettazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Appalti &#8211;&nbsp; Incentivi per il personale &#8211; Incentivi per l’attività tecnica – Interpretazione dell’art. 93, commi 7 bis – 7 quinquies, del d.lgs. 123/2006 – Estensione degli incentivi per la progettazione di interventi di manutenzione straordinaria</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Sezione per la Puglia ha risposto a due quesiti concernenti l’interpretazione delle norme sugli incentivi economici per la progettazione da parte dei dipendenti delle amministrazioni. Il Collegio, innanzitutto, ha evidenziato che le attività manutentive escluse -ex art 93, comma 7 ter, del d. lgs 12.04.2006 n. 163- dalla ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l’innovazione ricomprendono non solo la manutenzione ordinaria, ma anche gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la redazione di un apposito progetto. Diversi motivi conducono a tale interpretazione; in primo luogo, infatti, va considerato il dato letterale dell’art. 93 sopra citato; in secondo luogo, viene sottolineato il carattere eccezionale e derogatorio che è stato riconosciuto al c.d. “<em>incentivo alla progettazione</em>”. Tali istituto, infatti, costituendo eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione, finalizzato a promuovere il ricorso alle professionalità interne dell’Ente, è ritenuto di stretta interpretazione (cfr. Sez.controllo Veneto, n. 393/PAR/2015).<br />
Il Collegio, inoltre, ha chiarito che, in caso di affidamento all’esterno dell’attività di progettazione, è riconoscibile al Responsabile unico del procedimento il relativo incentivo, purché siano rispettate talune condizioni. In particolare, ferma restando la natura eccezionale di tale incentivo, la sua attribuzione può riguardare solo le attività concretamente affidate ed espletate (cfr. art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001) ed è subordinata al previo positivo accertamento dell’attività realmente svolta oltre che all’effettivo rispetto&nbsp; dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. In caso di affidamento all’esterno di prestazioni, nondimeno, è compito del responsabile certificare la sussistenza dei presupposti dell’esternalizzazione enunciati dall’art 90, comma, 6 d. lgs. 163/2006.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">SRCPUG/233/2015/PAR</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>in</strong><br />
<strong>Sezione regionale di controllo per la Puglia</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 composta da:<br />
&nbsp;<br />
Presidente di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Agostino Chiappiniello &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
Consigliere&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stefania Petrucci<br />
Primo Referendario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rossana De Corato&nbsp;&nbsp;<br />
Primo Referendario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cosmo Sciancalepore<br />
Referendario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carmelina Addesso&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Relatore<br />
&nbsp;<br />
ha assunto la seguente deliberazione<br />
sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Racale (LE), trasmessa con prot. n. 17179 del 19 novembre 2015 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia il 19 novembre 2015 prot. 0004229-19/11/2015-SC-PUG-T75-A;<br />
Vista l’ordinanza n.79/2015 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 2 dicembre 2015;<br />
udito il relatore, Referendario Carmelina Addesso.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Racale chiede alla Sezione un parere in merito alla disciplina degli incentivi alla progettazione di cui all’art. 93 d. lgs 163/06, alla luce delle modifiche introdotte dagli artt. 13 e 13 bis d.l. 90/2014 conv. dalla l. 114/2014.<br />
In particolare, il Sindaco formula i seguenti quesiti:</p>
<ol>
<li>se le “<em>attività manutentive escluse ex art 93, comma 7 ter, del d. lgs 12.04.2006 n. 163 dalla ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l’innovazione ricomprendano non solo la manutenzione ordinaria, ma anche gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la redazione di un apposito progetto</em>”;</li>
<li>se, “<em>in caso di affidamento all’esterno dell’attività di progettazione, sia riconoscibile o meno al Responsabile Unico del Procedimento il relativo incentivo</em>”.</li>
</ol>
<p>Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.<br />
In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Racale, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.<br />
Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.<br />
Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.<br />
Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.<br />
Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.<br />
Sul piano dell’ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di <em>“contabilità pubblica”.</em><br />
Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “<em>contabilità pubblica”</em> strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.<br />
Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che <em>il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.</em><br />
Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.<br />
Stante quanto sopra, il quesito formulato dal Comune di Racale rientra nel perimetro della contabilità pubblica, in quanto volto all’interpretazione delle disposizioni dettate in materia di limiti ai compensi incentivanti da corrispondere al personale dipendente degli enti locali.<br />
Tuttavia, l’analisi deve essere circoscritta agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo precluso a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata.<br />
Passando al merito della richiesta, l’Ente formula due quesiti vertenti sulla nuova disciplina del fondo per la progettazione e l’innovazione, scaturita dalle modifiche apportate nel corpo del c.d. codice dei contratti pubblici dal d.l. 90/2014 conv. dalla l. 114/2014. Il decreto citato, in particolare, ha abrogato (art 13) i commi 5 e 6 dell’art 92 d lgs 163/2006 ed ha introdotto quattro nuovi commi (art 13 bis) nel testo dell’art 93 del medesimo decreto legislativo (commi 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies).<br />
I commi da ultimo citati, in particolare, delineano i nuovi tratti della materia, la quale, tuttavia, non vede stravolta la propria essenza di fondo rispetto alla disciplina previgente (su cui si richiamano i principi espressi da questa Sezione con deliberazioni n. 33 e 114/PAR/2014; si ricordano anche Sez. controllo Lombardia, deliberazioni nn. 72/2013, 188/2014, 246/2014 e 300/2014; Sez. controllo Liguria, deliberazioni n. 24/2013, 60/2014, 73/2014 e 75/2014; Sez. controllo Piemonte, deliberazioni n. 39/2014 e 97/2014; Sez. controllo Toscana, deliberazioni nn. 293/2012, 15/2013 e 237/2014), prevedendo quanto segue: “7-bis. A <em>valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l&#8217;innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un&#8217;opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall&#8217;amministrazione, in rapporto all&#8217;entità e alla complessità dell&#8217;opera da realizzare.</em><br />
<em>&nbsp;7-ter. L&#8217;80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l&#8217;innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell&#8217;amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a</em> <em>quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell&#8217;effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell&#8217;opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell&#8217;articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d&#8217;asta offerto. Ai fini dell&#8217;applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all&#8217;articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell&#8217;incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell&#8217;anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l&#8217;importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell&#8217;incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all&#8217;organico dell&#8217;amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.</em><br />
<em>&nbsp;7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l&#8217;innovazione è destinato all&#8217;acquisto da parte dell&#8217;ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all&#8217;ammodernamento e all&#8217;accrescimento dell&#8217;efficienza dell&#8217;ente e dei servizi ai cittadini.</em><br />
<em>&nbsp;7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all&#8217;articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo</em>&#8220;.<br />
La legge, quindi, individua alcune regole generali per la ripartizione dell’incentivo in discorso, rimettendone la disciplina concreta (“modalità e criteri”) ad un atto regolamentare interno alla singola amministrazione, assunto previa contrattazione decentrata.<br />
I parametri a cui il regolamento interno deve conformarsi sono stati a più riprese ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezione controllo Lombardia n. 246/PAR/2014, Sezione controllo Piemonte n. 17/PAR/2015, si richiama anche, con riferimento ai presupposti e limiti di erogabilità, Sezione controllo Campania deliberazione n.20/PAR/2015):<br />
&#8211; erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori<br />
&#8211; puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, progettista, responsabili della sicurezza, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori), secondo percentuali rimesse alla discr<br />
&#8211; devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all&#8217;organico dell&#8217;amministrazione. Obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno,<br />
&#8211; devoluzione in economia delle quote parti dell&#8217;incentivo corrispondenti a prestazioni, anche se svolte da dipendenti interni, prive dell’accertamento di esecuzione dell’opera in conformità ai tempi ed ai costi prestabiliti (novità discendente dal predet<br />
Premesso quanto sopra, la soluzione al quesito n. 1 avanzato dal Comune istante si fonda, da un lato, sul dato letterale della nuova disciplina (che, contrariamente al previgente art 92 co 5, espressamente esclude “<em>le attività manutentive</em>” dal riparto delle risorse del fondo), e, dall’altro lato, sul carattere eccezionale e derogatorio che da sempre è stato riconosciuto al c.d. “incentivo alla progettazione”.<br />
Tali istituto, infatti, costituendo eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione, finalizzato ad incentivare il ricorso alle professionalità interne dell’Ente (oltre che deroga alla riserva di contrattazione collettiva in materia determinazione del corrispettivo delle prestazione dei dipendenti), è considerato di stretta interpretazione e, di conseguenza, insuscettibile di applicazione analogica (Sezione controllo Puglia 133/PAR/2014, Sezione controllo Campania n. 20/PAR/2015, Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 246/PAR/2014, Sezione controllo Umbria deliberazione n. 71/PAR/2014, Sezione controllo Veneto deliberazione n. 393/PAR/2015).<br />
Proprio in relazione a siffatta connotazione di disciplina, le Sezioni regionali di controllo hanno espressamente escluso la riconoscibilità, per il futuro, dell’incentivo di progettazione all’intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, e ciò a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione (ex multis, Sezione Lombardia, deliberazioni 300/2014 e 246/2014; Sez. Toscana, deliberazione 237/2014; Sez. Emilia-Romagna, deliberazione 183/2014; Sez. Liguria, deliberazione 60/2014, Sezione controllo Umbria deliberazione n. 71/PAR/2015).<br />
In questo senso si è espressa, da ultimo, la Sezione controllo Veneto che, con la già citata deliberazione n. 393/PAR/2015, è giunta a conclusioni che questa Sezione condivide: “<em>in ragione della natura eccezionale della deroga, l’incentivo non può riconoscersi per qualunque intervento di manutenzione straordinaria/ordinaria, ma solo per lavori finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica e sempre che alla base sussista una necessaria attività progettuale (ancorché non condizionata alla presenza di tutte e tre le fasi della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva) (………)</em> <em>A seguito dei nuovi principi contenuti nel citato</em> <em>d.l.90/2014, l’indirizzo che valorizza il tenore letterale della norma -la quale, come si evince dalla formulazione della norma, espressamente prevede che i criteri di riparto del fondo stabiliti dal regolamento che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare escludano “le attività manutentive”- fonda l’espressa esclusione della riconoscibilità dell’incentivo di progettazione all’intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, e ciò a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione</em>”.<br />
Alla luce dei principi sopra richiamati, le “attività manutentive” escluse dall’art 93 comma 7 ter d. lgs 163/2006 dalla ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l’innovazione comprendono anche le attività di manutenzione straordinaria.<br />
Passando al quesito n. 2, il Comune chiede se, in caso di affidamento all’esterno dell’attività di progettazione, sia riconoscibile o meno al Responsabile Unico del Procedimento il relativo incentivo.<br />
La questione è stata affrontata, da ultimo, dalla Sezione controllo Lombardia (deliberazione 247/PAR/2014), che, dopo aver ribadito la natura eccezionale della disciplina in esame, ha ricordato come, per orientamento costante delle Sezioni di controllo ed ai sensi del nuovo comma 7 ter dell’art 93, l’attribuzione dell’incentivo afferisce alle sole attività concretamente affidate ed espletate, con confluenza in economia delle quote parti del fondo incentivante corrispondenti agli incarichi affidati all’esterno (Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 247/PAR/2014, nello stesso senso Sezione controllo Piemonte 197/PAR/2014). Le previsioni appena richiamate costituiscono, infatti, una declinazione, nello specifico settore considerato, del principio sancito in via generale dall’art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “<em>le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese</em>”.<br />
Da qui il precipitato per cui la normativa vigente non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di tutta l’attività progettuale, purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti esterni.<br />
La gradazione proporzionale dell’entità degli incentivi, entro il limite generale posto dal legislatore, è rimessa all’autonomia regolamentare del singolo ente che dovrà essere conforme ai criteri di logicità, congruenza e ragionevolezza.<br />
Sotto tale profilo è stato osservato che <em>“La norma non richiede, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di una o più attività (per esempio, la progettazione), purché il regolamento ripartisca gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e devolva in economia la quota relativa agli incarichi conferiti a professionisti estern</em>i” (Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 247/PAR/2014).<br />
Ciò in quanto l’incentivo alla progettazione costituisce, come già osservato, una deroga legislativa al principio di onnicomprensività della retribuzione.<br />
Dalle coordinate ermeneutiche appena ricordate si desume, pertanto, che l’erogazione dell’incentivo in questione a favore del RUP (soggetto rientrante nell’elencazione tassativa dell’art 93) è subordinata al previo positivo accertamento dell’attività concretamente svolta, oltre che all’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell&#8217;opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.<br />
In caso di affidamento all’esterno di prestazioni, tuttavia, è compito del responsabile del procedimento, sotto la propria responsabilità, accertare e certificare la sussistenza dei presupposti dell’esternalizzazione enunciati dall’art 90 co 6 d. lgs 163/2006 (carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale, necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l’apporto di particolari competenze). Il ricorso all’esterno per le prestazioni in argomento, quindi, può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente indicate, previa valutazione-per <em>ciascuna</em> di esse- dell’impossibilità di utilizzare le professionalità interne (art 7 co 6 d.lgs 165/01). Si tratta di presupposti dei quali il responsabile deve analiticamente dare conto nella propria certificazione, la cui motivazione dovrà essere particolarmente pregnante in caso di esternalizzazione dell’intera attività di progettazione.<br />
In questo senso si è espressa la Sezione delle Autonomie che, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG, ha osservato come “<em>Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del citato art.92 esprimono, in modo evidente, il favor legis per l’affidamento a professionalità interne alle amministrazioni aggiudicatrici di incarichi consistenti in prestazioni d’opera professionale e, pertanto, ove non ricorrano i presupposti previsti dalle norme vigenti per l’affidamento all’esterno degli stessi, le amministrazioni devono fare ricorso a personale dipendente, al quale applicheranno le regole generali previste per il pubblico impiego</em> “</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<p>Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.<br />
Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Racale (LE).<br />
Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2015.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Il Relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
F.to Carmelina Addesso&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Agostino Chiappiniello<br />
&nbsp;<br />
Depositata in segreteria il 2/12/2015<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
F.to dott.ssa Marialuce SCIANNAMEO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-parere-2-12-2015-n-233/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Puglia &#8211; Parere &#8211; 2/12/2015 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2015 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2015-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2015-n-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2015-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2015 n.233</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Zanon Sono illegittimi gli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 in tema di governo del territorio Edilizia e urbanistica -Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt. 207 e 208, legge Regione Toscana 10/11/2014, n. 65 &#8211; Sanzioni per opere ed interventi edilizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2015-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2015 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2015-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2015 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Zanon</span></p>
<hr />
<p>Sono illegittimi gli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 in tema di governo del territorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div abp="1546" style="text-align: justify;"><strong abp="1547">Edilizia e urbanistica </strong><strong abp="1548">-Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt. 207 e 208, legge Regione Toscana 10/11/2014, n. 65 </strong><strong abp="1549">&#8211; Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1/9/1967 &#8211; Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17/3/1985 </strong><strong abp="1550">&#8211; Previsione secondo la quale il Comune può<a name="_GoBack"></a>valutare la persistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica mediante rimessione in pristino, applicando le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dalla stessa legge regionale.Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione d</strong>e<strong abp="1552">ll’</strong><a abp="1553" href="http://www.giurcost.org/fonti/parametri/117.pdf"><strong abp="1554"><font abp="1555" color="#0066cc">art. 117, c. 3, Cost.</font></strong></a><strong abp="1556"> &#8211; Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1558" style="text-align: justify;">Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1560" style="text-align: justify;"><span abp="1561"><span abp="1562">SENTENZA N. 233</span></span><br abp="1563" /><br />
&nbsp;<br abp="1564" /><br />
<span abp="1565"><span abp="1566">ANNO 2015</span></span><br abp="1567" /><br />
<br abp="1568" /><br />
<br abp="1569" /><br />
<span abp="1570"><span abp="1571">REPUBBLICA ITALIANA</span></span><br abp="1572" /><br />
&nbsp;<br abp="1573" /><br />
<span abp="1574"><span abp="1575">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></span><br abp="1576" /><br />
&nbsp;<br abp="1577" /><br />
<span abp="1578"><span abp="1579">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></span><br abp="1580" /><br />
<span abp="1581"><span abp="1582">composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,</span></span><br abp="1583" /><br />
<br abp="1584" /><br />
<br abp="1585" /><br />
<br abp="1586" /><br />
<span abp="1587"><span abp="1588">ha pronunciato la seguente </span></span><br abp="1589" /><br />
<span abp="1590"><span abp="1591">SENTENZA</span></span><br abp="1592" /><br />
&nbsp;<br abp="1593" /><br />
<span abp="1594"><span abp="1595">nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 27, 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-15 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 13 gennaio 2015 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2015. </span></span><br abp="1596" /><br />
<span abp="1597"><span abp="1598">Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana; </span></span><br abp="1599" /><br />
<span abp="1600"><span abp="1601">udito nell’udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon; </span></span><br abp="1602" /><br />
<span abp="1603"><span abp="1604">uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Silvia Fantappiè per la Regione Toscana. </span></span><br abp="1605" /><br />
<br abp="1606" /><br />
<br abp="1607" /><br />
<span abp="1608"><a abp="1626" name="fatto"></a></span><br abp="1610" /><br />
<em abp="1611"><span abp="1612"><span abp="1613">Ritenuto in fatto</span></span></em><br abp="1614" /><br />
&nbsp;<br abp="1615" /><br />
<span abp="1616"><span abp="1617">1.– Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 13 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 207 e 208 della medesima legge. </span></span><br abp="1618" /><br />
<span abp="1619"><span abp="1620">1.1.– Con il primo motivo di ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che gli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, ponendosi in contrasto con le norme di liberalizzazione contenute nell’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che assegna allo Stato «la tutela della concorrenza». </span></span><br abp="1621" /><br />
<span abp="1622"><span abp="1623">Il ricorrente lamenta che, in base alle disposizioni impugnate, siano subordinate al parere favorevole della cosiddetta conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato (art. 25), e quelle relative alle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture (art. 26, comma 1). Inoltre, ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 27 della medesima legge, sono subordinate al parere della predetta conferenza le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, sempre che «risultino: a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r. 28/2005» (art. 27). </span></span><br abp="1624" /><br />
<span abp="1625"><span abp="1626">Nell’esprimere il proprio parere – sottolinea ancora l’Avvocatura generale dello Stato – la conferenza di copianificazione deve verificare dette previsioni, tenendo conto dei seguenti criteri: «a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio; b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita; c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) […]; d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate; e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità» (art. 26, comma 2). All’esito della propria verifica, la conferenza di copianificazione «indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio» (art. 25, comma 5). </span></span><br abp="1627" /><br />
<span abp="1628"><span abp="1629">Così ricostruito il quadro normativo, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che le disposizioni impugnate, pur se relative a motivazioni di tipo urbanistico, aggraverebbero il procedimento autorizzatorio per le medie strutture di vendita in forma aggregata, anche attraverso la previsione di interventi compensativi, «creando, di fatto, ulteriori tipologie di strutture commerciali». </span></span><br abp="1630" /><br />
<span abp="1631"><span abp="1632">Osserva, inoltre, che, con tali disposizioni, la Regione Toscana si proporrebbe di tutelare gli esercizi di vicinato con strumenti non conformi al diritto dell’Unione europea. A tal fine, richiama la sentenza n. 165 del 2014 di questa Corte, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005), per contrasto con le norme di liberalizzazione contenute nel già citato d.l. n. 201 del 2011. Allega, in particolare, che le disposizioni oggetto del presente giudizio non siano in linea con quanto affermato nella pronuncia richiamata, poiché l’introduzione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, in considerazione delle dimensioni e della tipologia di esercizio commerciale, rappresenterebbero un ostacolo effettivo alla libera concorrenza. Nel caso di specie, dette restrizioni deriverebbero anche dalla distanza tra le varie strutture di vendita, ciò che sarebbe insito nel richiamo al concetto di «aggregazione». </span></span><br abp="1633" /><br />
<span abp="1634"><span abp="1635">In conclusione, l’Avvocatura generale dello Stato assume che le restrizioni contenute nella disciplina impugnata non siano adeguate né proporzionate alle finalità perseguite, ponendosi in contrasto con la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), e con l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, e violando, per queste ragioni, l’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost. </span></span><br abp="1636" /><br />
<span abp="1637"><span abp="1638">1.2.– Con un secondo motivo di ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato lamenta che gli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, non risultando conformi alla normativa statale di principio contenuta nella Parte I, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio». Sarebbe inoltre violato l’art. 117, secondo comma, lettera s) (rectius: lettera l), Cost., in quanto, incidendo sul sistema di sanzioni civili e penali previste dal testo unico sull’edilizia, le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile e penale». </span></span><br abp="1639" /><br />
<span abp="1640"><span abp="1641">In particolare, il ricorrente censura l’art. 207, rubricato «Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967». </span></span><br abp="1642" /><br />
<span abp="1643"><span abp="1644">Il comma 1 di tale articolo – con riferimento ad opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967, in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, e ricadenti, all’epoca, all’interno della perimetrazione dei centri abitati – prevede che il Comune possa valutare la persistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica mediante rimessione in pristino, applicando, se tale scrutinio ha esito positivo, e a seconda dei casi, le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dagli artt. 196, 199, 200 e 206 della stessa legge regionale. </span></span><br abp="1645" /><br />
<span abp="1646"><span abp="1647">Il successivo comma 2 disciplina, invece, le ipotesi in cui il Comune ritenga insussistente l’interesse pubblico alla rimessione in pristino, prevedendo che, oltre al versamento dei contributi ordinariamente previsti per gli interventi edilizi, sia irrogata una sanzione pecuniaria, la cui entità varia a seconda che le opere e gli interventi siano o non in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici comunali. </span></span><br abp="1648" /><br />
<span abp="1649"><span abp="1650">Il comma 3 specifica che la corresponsione delle indicate somme non determina «la legittimazione dell’abuso». </span></span><br abp="1651" /><br />
<span abp="1652"><span abp="1653">Le opere e gli interventi, sempre eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 e in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, ma ricadenti all’esterno della perimetrazione dei centri abitati, sono poi considerati, dal comma 4, «consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio». </span></span><br abp="1654" /><br />
<span abp="1655"><span abp="1656">Infine, il comma 7 prevede che, a mezzo di apposito piano operativo, si possano assoggettare a specifica disciplina le consistenze edilizie oggetto delle descritte sanzioni, onde consentire interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie o di volume. </span></span><br abp="1657" /><br />
<span abp="1658"><span abp="1659">Viene impugnato anche il successivo art. 208 della legge regionale n. 65 del 2014, rubricato «Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985». Esso prevede disposizioni del tutto analoghe a quelle contenute nel precedente art. 207, ma con riferimento alle opere ed agli interventi edilizi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985. </span></span><br abp="1660" /><br />
<span abp="1661"><span abp="1662">La norma, in questo caso, si limita a differenziare le sanzioni pecuniarie a seconda che le opere o gli interventi siano stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, escludendo distinzioni tra manufatti ricadenti o non all’interno della perimetrazione dei centri abitati. </span></span><br abp="1663" /><br />
<span abp="1664"><span abp="1665">Così ricostruito il quadro normativo, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che le disposizioni censurate – limitando l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 196, 199, 200 e 206 della medesima legge regionale alle sole opere per le quali sia ritenuto persistente l’interesse pubblico alla rimessione in pristino e, se anteriori al 1° settembre 1967, solo se ricadenti all’interno del perimetro del centro abitato – si porrebbero in palese contrasto con gli artt. 27, 31, 33, 34 e 37 del testo unico sull’edilizia, che configurano l’esercizio del potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi come un obbligo e non come una facoltà, indipendentemente da ogni accertamento della ricorrenza attuale di ragioni di pubblico interesse. </span></span><br abp="1666" /><br />
<span abp="1667"><span abp="1668">Evidenzia la difesa erariale che il legislatore statale, con le indicate norme di principio, non ha previsto alcun termine di decadenza o di prescrizione per l’esercizio dei poteri repressivi comunali, poiché il sistema sanzionatorio descritto nel testo unico sull’edilizia è volto a garantire il primario interesse di tutela del territorio: per questo, eccederebbe dalla competenza legislativa concorrente della Regione, nella materia «governo del territorio», la possibilità di porre un limite all’esercizio di tale potere, tanto più che l’art. 31 del citato testo unico prevede l’acquisizione gratuita, al patrimonio comunale, del bene e dell’area di sedime su cui insiste l’opera non demolita, a prescindere da ogni accertamento coinvolgente interessi pubblici. </span></span><br abp="1669" /><br />
<span abp="1670"><span abp="1671">Le norme regionali impugnate, invece, attribuirebbero all’autorità amministrativa, sulla base di un accertamento del tutto discrezionale sulla persistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica violata, il potere di non disporre la demolizione né l’acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale, addirittura prevedendo la possibilità di introdurre (tramite «piani operativi») specifiche discipline atte a consentire, sulle consistenze edilizie oggetto di mere sanzioni pecuniarie, interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari ed incrementi di superficie o di volume. </span></span><br abp="1672" /><br />
<span abp="1673"><span abp="1674">Per gli interventi operati fuori dai centri abitati, anteriormente al 1° settembre 1967, considerati «consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio», sembrerebbe doversi escludere, ad opinione dell’Avvocatura generale dello Stato, anche l’applicazione delle sanzioni penali e civili previste dal testo unico sull’edilizia, in palese invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile e penale» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. </span></span><br abp="1675" /><br />
<span abp="1676"><span abp="1677">La previsione dell’ultimo comma di entrambi gli articoli impugnati, inoltre, si porrebbe in contrasto con le norme di principio di cui all’art. 5, commi 9 e 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, che non consente interventi di demolizione, ricostruzione ed ampliamento di edifici abusivi, ad esclusione di quelli per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. </span></span><br abp="1678" /><br />
<span abp="1679"><span abp="1680">In definitiva, nonostante la previsione del comma 3 degli impugnati artt. 207 e 208, secondo cui la corresponsione delle somme indicate nei commi precedenti delle medesime disposizioni non determina «la legittimazione dell’abuso», sarebbe stata introdotta, a giudizio della difesa statale, una «surrettizia forma di condono», con conseguente invasione della competenza legislativa statale, essendo sottratta alla potestà legislativa regionale, secondo la giurisprudenza costituzionale, qualsiasi forma di sanatoria straordinaria delle opere abusive. </span></span><br abp="1681" /><br />
<span abp="1682"><span abp="1683">In tal modo, le norme censurate si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali dello Stato in materia di governo del territorio (contenuti nel testo unico sull’edilizia e nel d.l. n. 70 del 2011, quest’ultimo in tema di interventi in deroga) e con le disposizioni in materia di sanzioni civili e penali previste dal citato testo unico in tema di reati edilizi, violando l’art. 117, secondo comma, lettera s) (rectius: lettera l), e terzo comma, Cost. </span></span><br abp="1684" /><br />
<span abp="1685"><span abp="1686">2.– Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 febbraio 2015, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato. </span></span><br abp="1687" /><br />
<span abp="1688"><span abp="1689">2.1.– In relazione al primo motivo di ricorso, la difesa regionale premette che la legge della Regione Toscana n. 65 del 2014 si pone, tra gli altri, l’obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e paesaggistico, storico e culturale, evitando nuovo consumo di territorio, promuovendo il riuso e la riqualificazione di aree degradate o dismesse. Proprio al fine di rendere effettivo il principio per cui i nuovi impegni di suolo sono ammessi soltanto se non sussistano possibilità di riuso degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti, il legislatore regionale, nell’ambito della propria potestà legislativa in materia di governo del territorio, ha ritenuto necessaria una valutazione preventiva, da parte delle amministrazioni competenti alla pianificazione (Comune, Provincia o Città metropolitana, Regione), dell’impatto sul territorio derivante dalla previsione di medie e grandi strutture di vendita, al fine di garantire, oltre la libertà economica, anche altri interessi rilevanti, come la tutela del territorio, dell’ambiente, della salute, dei beni culturali e storici, individuati anche nell’identità dei centri storici, e dei lavoratori. </span></span><br abp="1690" /><br />
<span abp="1691"><span abp="1692">Ricorda, in proposito, la difesa regionale che lo stesso art. 31 del citato d.l. n. 201 del 2011, come convertito, stabilisce che costituisce principio generale dell’ordinamento statale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, «esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali». Proprio a tali finalità risponderebbero gli impugnati artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014. </span></span><br abp="1693" /><br />
<span abp="1694"><span abp="1695">Osserva, in secondo luogo, che non vi sarebbe alcun aggravio del procedimento autorizzatorio, poiché la valutazione preventiva, prevista dalle disposizioni censurate, interviene in fase di pianificazione urbanistica. </span></span><br abp="1696" /><br />
<span abp="1697"><span abp="1698">Con particolare riferimento alla previsione di aggregazioni di medie strutture di vendita, sottolinea che gli artt. 25 e 26, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014 non introdurrebbero nuove tipologie di strutture commerciali, ma risponderebbero, piuttosto, all’esigenza di equiparare le aggregazioni di medie strutture di vendita alle grandi strutture a livello di pianificazione urbanistica, al fine di valutare l’impatto che complessivamente esse determinano sulla viabilità, sul consumo di territorio e sull’ambiente. </span></span><br abp="1699" /><br />
<span abp="1700"><span abp="1701">Non vi sarebbe, infine, alcun contrasto con le disposizioni statali poste a tutela della concorrenza e della libertà di accesso al mercato, in quanto le disposizioni censurate non porrebbero limiti numerici (di cui all’art. 1, comma 1, lettera a, del citato d.l. n. 1 del 2012, come convertito); né un contingente o un limite territoriale (di cui al citato art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito); né l’imposizione di una distanza minima tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di un’attività economica (di cui all’art. 34, comma 3, lettera b, del citato d.l. n. 201 del 2011, come convertito); né, infine, un obbligo di rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia (di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale», come convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248). </span></span><br abp="1702" /><br />
<span abp="1703"><span abp="1704">2.2.– In relazione al secondo motivo di ricorso, la difesa regionale sostiene che, nel corso degli ultimi anni, «la rigidità della norma statale concernente la repressione edilizia è stata attenuata dalle previsioni interpretative giurisprudenziali dei giudici amministrativi». </span></span><br abp="1705" /><br />
<span abp="1706"><span abp="1707">Rileva, in tal senso, che nell’ordinamento esisterebbe un principio generale secondo cui anche le sanzioni edilizie devono essere applicate «previa comparazione e valutazione di prevalenza fra l’interesse pubblico al ripristino della legittimità violata e il principio dell’affidamento», sicché, qualora sia trascorso un lungo lasso di tempo tra la realizzazione e l’accertamento dell’abuso, l’irrogazione delle sanzioni sarebbe subordinata ad una motivazione specifica sulla sussistenza di un pubblico interesse attuale alla eliminazione dell’opera. </span></span><br abp="1708" /><br />
<span abp="1709"><span abp="1710">Il legislatore regionale avrebbe, appunto, dettato norme conformi a tale principio, discendente dall’interpretazione giurisprudenziale della legge nazionale, ritenuta «ormai pacifica». </span></span><br abp="1711" /><br />
<span abp="1712"><span abp="1713">La legge regionale impugnata, inoltre, non produrrebbe effetti sostanzialmente analoghi a quelli di un condono, avendo previsto espressamente che il pagamento della sanzione pecuniaria «non determina la legittimazione dell’abuso» e, dunque, non ne rimuove, a differenza di quanto accade con un condono, il carattere antigiuridico. </span></span><br abp="1714" /><br />
<span abp="1715"><span abp="1716">Infine, sarebbe da escludere che l’art. 5 del d.l. n. 70 del 2011, invocato come norma interposta, possa essere considerata disposizione di principio, come tale idonea a limitare le scelte compiute in sede di pianificazione urbanistica. </span></span><br abp="1717" /><br />
<span abp="1718"><span abp="1719">3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica del 20 ottobre 2015 la difesa della Regione Toscana ha depositato una memoria nella quale si insiste per il rigetto del ricorso, ribadendo in larga parte quanto osservato nell’atto di costituzione. </span></span><br abp="1720" /><br />
<span abp="1721"><span abp="1722">In relazione al primo motivo di ricorso, la difesa regionale rileva, anzitutto, che gli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014 intervengono nella fase di pianificazione urbanistica e non in sede autorizzatoria: non sarebbe, dunque, pertinente il richiamo operato dall’Avvocatura generale dello Stato alla giurisprudenza costituzionale, e in particolare alla sentenza n. 165 del 2014, in quanto le disposizioni censurate nel presente giudizio non determinerebbero alcun appesantimento delle procedure autorizzatorie. </span></span><br abp="1723" /><br />
<span abp="1724"><span abp="1725">Evidenzia, inoltre, come le disposizioni in parola, approvate dal legislatore regionale in materia di governo del territorio, presentino un’incidenza notevole sul territorio, l’ambiente e il patrimonio storico-culturale. La tutela di tali beni, ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione europea, costituirebbe motivo imperativo di interesse generale, suscettibile di integrare limiti alla concorrenza sia nel procedimento autorizzatorio, sia in quello di pianificazione territoriale. Le disposizioni regionali sarebbero dunque del tutto coerenti con la normativa nazionale ed europea, in quanto la presenza di medie e grandi strutture di vendita produce rilevanti conseguenze di carattere urbanistico e sociale. Rileva, ancora, che il coinvolgimento, attraverso la conferenza, di tutti gli enti della Regione nel procedimento di pianificazione ha proprio l’obiettivo di trovare il giusto contemperamento tra l’iniziativa economica e la tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti. </span></span><br abp="1726" /><br />
<span abp="1727"><span abp="1728">Quanto, infine, alle disposizioni che sottopongono al parere della conferenza la previsione di aggregazioni di medie strutture di vendita, la resistente osserva che tali norme non introdurrebbero nuove tipologie di strutture commerciali, prevedendo requisiti di accesso al mercato ulteriori rispetto a quelli ordinari, ma risponderebbero solo all’esigenza di equiparare, a livello di pianificazione territoriale, le aggregazioni di medie strutture di vendita alle grandi strutture di vendita per l’impatto che, complessivamente, le prime possono determinare sulla viabilità, sul consumo di territorio e sull’ambiente. </span></span><br abp="1729" /><br />
<span abp="1730"><span abp="1731">In relazione al secondo motivo di ricorso, la difesa regionale esclude che possa ritenersi violata la competenza esclusiva dello Stato in materia penale: infatti, le norme impugnate riguarderebbero condotte che, qualora integranti ipotesi di reato, sarebbero ormai presumibilmente prescritte o “amnistiate”. Inoltre, sempre secondo la difesa regionale, le sanzioni amministrative si porrebbero su un piano diverso da quello penale, in quanto i due meccanismi sanzionatori formerebbero oggetto di autonoma considerazione e le relative sanzioni sarebbero irrogate sulla base di un separato giudizio di responsabilità. </span></span><br abp="1732" /><br />
<span abp="1733"><span abp="1734">Con specifico riferimento alle opere ed agli interventi edilizi realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 fuori dai centri abitati, considerati dalla legge regionale «consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio», la difesa regionale ricorda che, in base alla legge urbanistica del 1942 e fino alla cosiddetta “legge ponte”, «la licenza edilizia era necessaria solo per gli interventi da realizzare nei centri abitati e nelle zone di espansione del piano regolatore», salvo che tale titolo abilitativo non fosse imposto dai regolamenti comunali. </span></span><br abp="1735" /><br />
<span abp="1736"><span abp="1737">Di tali regolamenti comunali, tuttavia, viene contestata la legittimità, accedendo la Regione alla tesi – sostenuta in alcune pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Toscana – secondo la quale, ai fini dell’accertamento della regolarità edilizia di opere realizzate al di fuori dei centri abitati in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), assumerebbe rilevanza esclusiva la previsione dell’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), da considerarsi prevalente rispetto alla disciplina regolamentare preesistente e successiva. Secondo tale disposizione, l’obbligo preventivo di titolo abilitativo riguardava solo gli immobili ricadenti nei centri abitati. </span></span><br abp="1738" /><br />
<a abp="1803" name="diritto"></a>&nbsp;<br abp="1740" /><br />
<em abp="1741"><span abp="1742"><span abp="1743">Considerato in diritto</span></span></em><br abp="1744" /><br />
&nbsp;<br abp="1745" /><br />
<span abp="1746"><span abp="1747">1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, dubita, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) (rectius: lettera l), e terzo comma, Cost., anche degli artt. 207 e 208 della medesima legge regionale. </span></span><br abp="1748" /><br />
<span abp="1749"><span abp="1750">1.1.– Con il primo motivo di ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato censura gli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, i quali, rispettivamente: istituiscono la conferenza di copianificazione, determinandone la composizione e il funzionamento; stabiliscono quando tale conferenza deve esprimere parere in merito alla previsione di grandi strutture di vendita e di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili alle grandi strutture di vendita, nonché i criteri in base ai quali il parere deve essere espresso; individuano le ipotesi in cui il parere debba essere reso anche in relazione alla previsione di medie strutture di vendita. </span></span><br abp="1751" /><br />
<span abp="1752"><span abp="1753">L’Avvocatura statale osserva che tali disposizioni, congiuntamente e indistintamente censurate, si porrebbero in contrasto con le norme di liberalizzazione contenute nell’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, e, perciò, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che assegna allo Stato la tutela della concorrenza. Inoltre, ponendosi in contrasto con la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), esse risulterebbero lesive anche dell’art. 117, primo comma, Cost. </span></span><br abp="1754" /><br />
<span abp="1755"><span abp="1756">A sostegno di tali censure, l’Avvocatura generale rileva che le citate disposizioni, «pur se relative a motivazioni di tipo urbanistico», aggraverebbero il «procedimento autorizzatorio per le medie strutture di vendita in forma aggregata, anche attraverso la previsione di interventi compensativi, creando, di fatto, ulteriori tipologie di strutture commerciali». </span></span><br abp="1757" /><br />
<span abp="1758"><span abp="1759">Osserva inoltre che, con tali disposizioni, la Regione Toscana si proporrebbe di tutelare gli esercizi di vicinato con strumenti non conformi al diritto dell’Unione europea. Richiamando a tal fine la sentenza di questa Corte n. 165 del 2014, la difesa statale assume che le disposizioni oggetto del presente giudizio non sarebbero in linea con quanto affermato in quella pronuncia, poiché l’introduzione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, in considerazione delle dimensioni e della tipologia di esercizio commerciale, rappresenterebbe un ostacolo effettivo alla libera concorrenza. Nel caso di specie, dette restrizioni deriverebbero «anche» dalla distanza tra le varie strutture di vendita, come sarebbe insito nel richiamo al concetto di «aggregazione». </span></span><br abp="1760" /><br />
<span abp="1761"><span abp="1762">1.2.– Con il secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014. </span></span><br abp="1763" /><br />
<span abp="1764"><span abp="1765">Le norme censurate disciplinano le conseguenze di opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati, in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, rispettivamente in data anteriore al 1° settembre 1967, ossia al momento dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), o in data anteriore al 17 marzo 1985, corrispondente all’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sul primo condono edilizio. </span></span><br abp="1766" /><br />
<span abp="1767"><span abp="1768">In particolare, il citato art. 207 differenzia la disciplina a seconda della collocazione degli immobili. Se essi ricadono all’interno della perimetrazione dei centri abitati (come definita all’epoca della realizzazione della condotta), si prevede che il Comune possa valutare la persistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica violata mediante rimessione in pristino: in caso di esito positivo di tale scrutinio, è disposta l’applicazione delle sanzioni, ripristinatorie e pecuniarie, di cui agli artt. 196, 199, 200 e 206 della medesima legge regionale; in caso di valutazione negativa in ordine alla persistenza dell’interesse pubblico, si prevede esclusivamente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, in misura ridotta per le opere e gli interventi conformi agli strumenti urbanistici comunali attualmente vigenti, e con la possibilità di consentire, con apposito piano operativo, ulteriori interventi su tali immobili. </span></span><br abp="1769" /><br />
<span abp="1770"><span abp="1771">Se, invece, gli immobili ricadono all’esterno della perimetrazione dei centri abitati (sempre come definita all’epoca della realizzazione dell’opera), si prevede che siano considerati «consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio». </span></span><br abp="1772" /><br />
<span abp="1773"><span abp="1774">L’art. 208, per le opere e gli interventi edilizi anteriori al 17 marzo 1985, detta una disciplina analoga a quella innanzi descritta, ma differenziando le sanzioni pecuniarie a seconda che le opere o gli interventi siano stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, ed escludendo, questa volta, distinzioni tra manufatti ricadenti o non all’interno della perimetrazione dei centri abitati. </span></span><br abp="1775" /><br />
<span abp="1776"><span abp="1777">Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, in primo luogo, che tali disposizioni, in quanto limitanti l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 196, 199, 200 e 206 della legge regionale impugnata alle sole opere per le quali sia ritenuto persistente l’interesse pubblico alla rimessione in pristino e, se anteriori al 1° settembre 1967, solo se ricadenti all’interno del perimetro del centro abitato, si porrebbero in contrasto con gli artt. 27, 31, 33, 34 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia – Testo A), che configurano l’esercizio del potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi come un obbligo e non come una facoltà, senza che sia necessario accertare la ricorrenza attuale di ragioni di pubblico interesse e senza prevedere alcun termine di decadenza o di prescrizione per l’esercizio dei poteri repressivi comunali. </span></span><br abp="1778" /><br />
<span abp="1779"><span abp="1780">Di qui la prospettata violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la fissazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio. </span></span><br abp="1781" /><br />
<span abp="1782"><span abp="1783">Considerati i descritti effetti conservativi legati all’irrogazione di mere sanzioni pecuniarie, la medesima norma costituzionale sarebbe stata violata, a giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato, anche per l’introduzione di una «surrettizia forma di condono», con conseguente invasione della competenza legislativa statale, essendo sottratta alla potestà legislativa regionale qualsiasi forma di sanatoria straordinaria delle opere abusive. </span></span><br abp="1784" /><br />
<span abp="1785"><span abp="1786">Per tale ragione, le norme censurate interferirebbero con le disposizioni in materia di sanzioni civili e penali previste dal testo unico sull’edilizia in tema di reati edilizi, e violerebbero così anche l’art. 117, secondo comma, lettera s) (rectius: lettera l), Cost., che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la materia «ordinamento civile e penale». </span></span><br abp="1787" /><br />
<span abp="1788"><span abp="1789">2.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il primo motivo di ricorso avverso gli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014 sono inammissibili. </span></span><br abp="1790" /><br />
<span abp="1791"><span abp="1792">2.1.– Va innanzitutto rilevato che l’Avvocatura generale dello Stato – lungo tutto il ricorso, così come nelle sue conclusioni &#8722; coinvolge indistintamente nelle censure prospettate le tre disposizioni della legge regionale, senza specificare quali parti di esse presentino profili di contrasto rispetto alle norme statali evocate a parametro interposto e al diritto dell’Unione europea. </span></span><br abp="1793" /><br />
<span abp="1794"><span abp="1795">L’indistinta impugnazione di tre disposizioni dal contenuto assai eterogeneo determina una inevitabile genericità ed oscurità delle censure. Ciò impedisce, già da questo punto di vista, la corretta identificazione del petitum (ex plurimis, sentenze n. 82 del 2015 e n. 22 del 2013). </span></span><br abp="1796" /><br />
<span abp="1797"><span abp="1798">Nel giudizio in via principale la necessaria delimitazione del themadecidendum spetta al ricorrente, che ha l’onere di precisare l’oggetto del ricorso anche per consentire alla controparte di svolgere adeguatamente le proprie difese (sentenza n. 213 del 2003). </span></span><br abp="1799" /><br />
<span abp="1800"><span abp="1801">2.2.– In ogni caso, anche a volerla considerare isolatamente, la censura proposta avverso l’art. 25 della legge regionale è inammissibile per carenza assoluta di argomenti a sostegno dell’impugnazione (ex plurimis, sentenze n. 8 del 2014, n. 272, n. 22 e n. 8 del 2013). </span></span><br abp="1802" /><br />
<span abp="1803"><span abp="1804">Come ricordato, la legge della Regione Toscana n. 65 del 2014, nel riscrivere la disciplina regionale in materia di governo del territorio, con il citato art. 25 istituisce la conferenza di copianificazione – in cui sono rappresentati tutti gli enti territoriali della Regione –, ne regola il funzionamento, e assegna a tale organo il compito di esprimere un parere, fatte salve alcune eccezioni, in merito a tutte le previsioni di trasformazione del territorio che comportino impegno di suolo non edificato all’esterno del territorio urbanizzato. Si tratta, dunque, di una norma che detta la disciplina generale della conferenza di copianificazione, com’è confermato dalla circostanza che ad essa fanno espresso rinvio molte disposizioni (non impugnate) della medesima legge regionale. </span></span><br abp="1805" /><br />
<span abp="1806"><span abp="1807">L’Avvocatura generale dello Stato si limita a riprodurre il testo dell’art. 25, senza esplicitare, nell’illustrazione dei motivi di ricorso, alcuna ragione che induca a dubitare della legittimità della disposizione rispetto ai parametri evocati, i quali assegnano allo Stato la tutela della concorrenza e obbligano le Regioni ad introdurre discipline conformi al diritto dell’Unione europea. </span></span><br abp="1808" /><br />
<span abp="1809"><span abp="1810">2.3.– Parimenti inammissibili sono le censure avverso gli artt. 26 e 27 della legge regionale, per carenza di adeguata motivazione. </span></span><br abp="1811" /><br />
<span abp="1812"><span abp="1813">Tali disposizioni stabiliscono che la conferenza di copianificazione esprime un parere anche in caso di previsioni di grandi strutture di vendita, di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili alle grandi strutture, e di medie strutture di vendita, individuando i criteri in base ai quali tale valutazione deve essere espressa. </span></span><br abp="1814" /><br />
<span abp="1815"><span abp="1816">L’Avvocatura generale dello Stato si limita ad affermare che le disposizioni censurate, «pur se relative a motivazioni di tipo urbanistico, aggravano il procedimento autorizzatorio per le medie strutture di vendita in forma aggregata, […], creando, di fatto, ulteriori tipologie di strutture commerciali». </span></span><br abp="1817" /><br />
<span abp="1818"><span abp="1819">In tal modo, in primo luogo, il ricorrente non tiene in alcun rilievo la necessaria distinzione tra le valutazioni svolte in sede di pianificazione urbanistica e quelle compiute in fase di autorizzazione all’apertura delle strutture commerciali. </span></span><br abp="1820" /><br />
<span abp="1821"><span abp="1822">In secondo luogo, non chiarisce in che cosa consisterebbe l’aggravamento procedurale cui sarebbero soggette le previsioni di aggregazioni di medie strutture di vendita. </span></span><br abp="1823" /><br />
<span abp="1824"><span abp="1825">In terzo luogo, non spiega per quale motivo la scelta normativa di considerare, in fase di pianificazione urbanistica, l’«aggregazione» di più strutture commerciali si tradurrebbe in una limitazione della concorrenza tra operatori. </span></span><br abp="1826" /><br />
<span abp="1827"><span abp="1828">La difesa statale osserva, inoltre, che la disciplina impugnata «tutela gli esercizi di vicinato» con sistemi analoghi a quelli già censurati da questa Corte, nella sentenza n. 165 del 2014, nella parte in cui dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005). Ciò, tuttavia, è asserito senza individuare quale specifica disposizione tutelerebbe gli esercizi di vicinato, senza operare alcun raffronto tra la disposizione regionale dichiarata incostituzionale e la nuova disciplina regionale, e senza illustrare le ragioni per le quali i principi espressi in quella decisione dovrebbero trovare applicazione anche nel presente giudizio, in relazione alle disposizioni ora impugnate. </span></span><br abp="1829" /><br />
<span abp="1830"><span abp="1831">Questa Corte ha più volte sottolineato che, nel giudizio in via principale, si pone l’esigenza di un’adeguata motivazione a supporto della impugnativa, in termini perfino più pregnanti che in quello incidentale (ex plurimis, sentenze n. 82 del 2015, n. 259 del 2014, n. 309, n. 272 e n. 162 del 2013, n. 114 del 2011, n. 251 del 2009; ordinanza n. 123 del 2012), e che la mancata illustrazione delle argomentazioni atte a suffragare le censure proposte è causa di inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate. </span></span><br abp="1832" /><br />
<span abp="1833"><span abp="1834">3.– Il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché gli impugnati artt. 207 e 208 della legge regionale n. 65 del 2014 sono in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. </span></span><br abp="1835" /><br />
<span abp="1836"><span abp="1837">3.1.– È opportuno sottolineare preliminarmente che il tenore letterale delle disposizioni impugnate consente agevolmente di definire l’oggetto dell’intervento legislativo regionale e l’ambito materiale cui questo risulta ascrivibile. Infatti, le rubriche delle due disposizioni, e, in particolare, i commi 1 e 4 dell’art. 207 ed il comma 1 dell’art. 208 fanno esplicito riferimento a «sanzioni ed opere per interventi edilizi abusivi», e ad opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati «in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo». </span></span><br abp="1838" /><br />
<span abp="1839"><span abp="1840">Si è in presenza di una normativa riferibile ad opere e interventi edilizi, esplicitamente qualificati, dalla stessa legge regionale, come «abusivi», e quindi di un intervento afferente alla materia «governo del territorio» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (explurimis e da ultimo, sentenze n. 272 e n. 102 del 2013), nel cui ambito alle Regioni spetta l’adozione di una disciplina legislativa di dettaglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze n. 167 del 2014 e n. 401 del 2007). </span></span><br abp="1841" /><br />
<span abp="1842"><span abp="1843">In particolare, per tali opere ed interventi, viene prevista, in deroga alla disciplina generale dettata dagli artt. 196, 199, 200 e 206 della citata legge regionale (delineata sulla falsariga di quella prevista in generale dalle norme statali del testo unico sull’edilizia), l’applicazione di sole sanzioni amministrative pecuniarie, per le ipotesi in cui la valutazione discrezionale dell’autorità comunale competente per territorio conduca ad escludere la persistenza di un interesse attuale al ripristino dello status quo ante. </span></span><br abp="1844" /><br />
<span abp="1845"><span abp="1846">Pur disponendo che il versamento delle somme corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie – differenziate a seconda dell’epoca di realizzazione ed ultimazione delle opere e degli interventi edilizi, con esclusione di quelli anteriori al 1° settembre 1967 e ricadenti all’esterno della perimetrazione dei centri abitati – «non determina la legittimazione dell’abuso» (comma 3 di entrambi gli articoli), le norme impugnate producono due evidenti effetti sostanziali. </span></span><br abp="1847" /><br />
<span abp="1848"><span abp="1849">Il primo di essi consiste &#8722; in considerazione dell’esclusione della sanzione demolitoria (e della succedanea acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale, in caso di inadempimento dell’ordine di demolizione), in generale prevista per gli immobili abusivi dal testo unico sull’edilizia e dalle corrispondenti norme della stessa legge della Regione Toscana &#8722; nella conservazione, in mano privata, del patrimonio edilizio esistente. </span></span><br abp="1850" /><br />
<span abp="1851"><span abp="1852">Il secondo effetto, di non minore portata, consiste nella possibilità di eseguire ulteriori interventi edilizi – sotto forma di «demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume» (attività rispettivamente previste dai commi 7 e 6 degli artt. 207 e 208) – previa emanazione di appositi piani operativi, che diventano addirittura superflui per gli immobili ultimati al di fuori dei centri urbani e prima del 1° settembre 1967. Anzi, il comma 4 dell’art. 207 si spinge a definire tali ultimi manufatti quali «consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio». </span></span><br abp="1853" /><br />
<span abp="1854"><span abp="1855">La combinazione di queste due conseguenze produce, per tutti gli immobili oggetto di disciplina, gli effetti tipici di un «condono edilizio straordinario», che si differenzia, in quanto tale, dall’istituto a carattere generale e permanente del «permesso di costruire in sanatoria», disciplinato dagli artt. 36 e 45 del testo unico sull’edilizia. </span></span><br abp="1856" /><br />
<span abp="1857"><span abp="1858">In tema di condono edilizio “straordinario”, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all’an, al quando e al quantum: la decisione sul se disporre, nell’intero territorio nazionale, un condono straordinario, e quindi la previsione di un titolo abilitativo edilizio straordinario; quella relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria; infine l’individuazione delle volumetrie massime condonabili (nello stesso senso, sentenze n. 225 del 2012 e n. 70 del 2005). </span></span><br abp="1859" /><br />
<span abp="1860"><span abp="1861">Nel rispetto di tali scelte di principio, competono alla legislazione regionale l’articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale (sentenze n. 225 del 2012, n. 49 del 2006 e n. 196 del 2004). </span></span><br abp="1862" /><br />
<span abp="1863"><span abp="1864">Ne consegue che le norme impugnate si pongono in contrasto con i consolidati princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in materia. </span></span><br abp="1865" /><br />
<span abp="1866"><span abp="1867">Esula, infatti, dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni il potere di «ampliare i limiti applicativi della sanatoria» (sentenza n. 290 del 2009) oppure, ancora, di «allargare l’area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato» (sentenza n. 117 del 2015). A maggior ragione, esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale. </span></span><br abp="1868" /><br />
<span abp="1869"><span abp="1870">Il che è appunto quanto si verifica in applicazione delle norme impugnate. </span></span><br abp="1871" /><br />
<span abp="1872"><span abp="1873">Esse producono un effetto di sanatoria amministrativa straordinaria di immobili abusivi, non solo senza alcuna limitazione volumetrica, ma anche al di là delle modalità e, soprattutto, dei tempi disciplinati dalle precedenti normative statali. </span></span><br abp="1874" /><br />
<span abp="1875"><span abp="1876">Il riferimento, in particolare, è alla legge n. 47 del 1985, la cui efficacia è stata estesa dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cui ha fatto seguito l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, pure contenente misure di regolarizzazione di immobili abusivi. </span></span><br abp="1877" /><br />
<span abp="1878"><span abp="1879">In applicazione di tali norme statali, ben sarebbe stato possibile procedere, nei tempi e nei modi da quelle previsti, alla sanatoria delle stesse opere e degli stessi interventi edilizi oggetto della disciplina censurata. Sicché, consentirlo invece ora, alla luce delle disposizioni regionali impugnate, significa introdurre un nuovo condono extra ordinem, al di fuori di qualsiasi previa e necessaria cornice di principio disciplinata dalla legge statale. </span></span><br abp="1880" /><br />
<span abp="1881"><span abp="1882">3.2.– Il contrasto delle norme impugnate con i principi che governano il riparto di competenze in materia di condono edilizio “straordinario” non è attenuato dalla subordinazione degli effetti sostanziali, da queste prodotti, alla valutazione discrezionale, che le stesse disposizioni demandano all’amministrazione comunale competente per territorio, in ordine alla sussistenza di un perdurante interesse pubblico alla rimessione in pristino. </span></span><br abp="1883" /><br />
<span abp="1884"><span abp="1885">La difesa regionale sostiene che, nel corso degli ultimi anni, la rigidità della disciplina statale concernente la repressione degli abusi edilizi sarebbe stata «attenuata dalle previsioni interpretative giurisprudenziali dei giudici amministrativi». Questi ultimi avrebbero seguito il principio secondo cui anche le sanzioni edilizie devono essere applicate previa comparazione e valutazione di prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata rispetto all’affidamento del privato. Sicché, qualora sia trascorso un lungo lasso di tempo tra realizzazione e accertamento dell’abuso, l’irrogazione delle sanzioni sarebbe subordinata ad una motivazione specifica sulla sussistenza di un pubblico interesse attuale alla eliminazione dell’opera. </span></span><br abp="1886" /><br />
<span abp="1887"><span abp="1888">Il legislatore regionale, per parte sua, avrebbe appunto dettato norme conformi a tale principio, discendente dall’interpretazione giurisprudenziale ritenuta «ormai pacifica» della legge nazionale. </span></span><br abp="1889" /><br />
<span abp="1890"><span abp="1891">Tale argomento è privo di pregio. </span></span><br abp="1892" /><br />
<span abp="1893"><span abp="1894">Innanzitutto, l’affermazione relativa alla sussistenza di un “diritto vivente”, nei termini prospettati dalla difesa regionale, è smentita dalla constatazione della coesistenza (se non proprio della prevalenza), nella giurisprudenza amministrativa, di un opposto orientamento, secondo cui l’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio. Secondo tale indirizzo, non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia ordinata la demolizione di un manufatto, anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione. Ciò perché la repressione degli abusi edilizi è espressione di attività strettamente vincolata, non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione (in questi termini, ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 5 gennaio 2015, n. 13; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 30 dicembre 2014, n. 6423; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 1° ottobre 2014, n. 4878; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 28 gennaio 2013, n. 496). </span></span><br abp="1895" /><br />
<span abp="1896"><span abp="1897">Ma, quand’anche una diversa opzione ermeneutica potesse considerarsi talmente affermata da costituire approdo “pacifico” nella giurisprudenza amministrativa, è assorbente il rilievo per cui un suo eventuale riconoscimento normativo non potrebbe essere rimesso al legislatore regionale, ma solo a quello statale. In relazione a scelte così delicate in materia edilizia, valgono evidenti esigenze di uniforme trattamento sull’intero territorio nazionale (analogamente, sentenza n. 164 del 2012), e solo la legge statale può ovviamente assicurarle. </span></span><br abp="1898" /><br />
<span abp="1899"><span abp="1900">Per queste ragioni, le questioni di legittimità costituzionale promosse avverso gli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana n. 65 del 2014 sono fondate, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. </span></span><br abp="1901" /><br />
<span abp="1902"><span abp="1903">L’accoglimento del ricorso sotto il profilo descritto determina l’assorbimento delle altre censure mosse alle norme impugnate. </span></span><br abp="1904" /><br />
<a abp="2031" name="dispositivo"></a>&nbsp;<br abp="1906" /><br />
<span abp="1907"><span abp="1908">per questi motivi </span></span><br abp="1909" /><br />
<span abp="1910"><span abp="1911">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></span><br abp="1912" /><br />
&nbsp;<br abp="1913" /><br />
<span abp="1914"><span abp="1915">1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); </span></span><br abp="1916" /><br />
<span abp="1917"><span abp="1918">2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, promosse, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. </span></span><br abp="1919" /><br />
<span abp="1920"><span abp="1921">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. </span></span><br abp="1922" /><br />
&nbsp;<br abp="1923" /><br />
<span abp="1924"><span abp="1925">F.to:</span></span><br abp="1926" /><br />
&nbsp;<br abp="1927" /><br />
&nbsp;<br abp="1928" /><br />
<span abp="1929"><span abp="1930">Alessandro CRISCUOLO, Presidente</span></span><br abp="1931" /><br />
&nbsp;<br abp="1932" /><br />
<span abp="1933"><span abp="1934">Nicolò ZANON, Redattore</span></span><br abp="1935" /><br />
&nbsp;<br abp="1936" /><br />
<span abp="1937"><span abp="1938">Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere</span></span><br abp="1939" /><br />
&nbsp;<br abp="1940" /><br />
<span abp="1941"><span abp="1942">Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.</span></span><br abp="1943" /><br />
&nbsp;<br abp="1944" /><br />
<span abp="1945"><span abp="1946">Il Direttore della Cancelleria</span></span><br abp="1947" /><br />
&nbsp;<br abp="1948" /><br />
<span abp="1949"><span abp="1950">F.to: Gabriella Paola MELATTI</span></span></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2015-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2015 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2011 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-9-2011-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-9-2011-n-233/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2011 n.233</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Tomaselli Brunelli L. (Avv. L. Santarelli) c/ Comune di Vezzano (Avv. M.C. Osele) sulla nullità del contratto di lavoro derivante dall&#8217;annullamento degli atti di concorso e della deliberazione di nomina anche a seguito della procedura di mobilità Pubblico impiego – Concorso &#8211; Annullamento atti – Conseguenze</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-9-2011-n-233/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2011 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est. Tomaselli<br /> Brunelli L. (Avv. L. Santarelli) c/ Comune di Vezzano (Avv. M.C. Osele)</span></p>
<hr />
<p>sulla nullità del contratto di lavoro derivante dall&#8217;annullamento degli atti di concorso e della deliberazione di nomina anche a seguito della procedura di mobilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Concorso &#8211; Annullamento atti – Conseguenze &#8211; Nullità del contratto di lavoro – Decadenza dall’impiego &#8211; Procedura di mobilità &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’annullamento degli atti di concorso e delle deliberazioni di nomina (nel caso di specie, a segretario comunale) comporta la nullità del contratto di lavoro, e la conseguente decadenza dall’impiego, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 97 Cost., ed in virtù del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che commina la nullità di tutti i rapporti di lavoro pubblico (seppur privatizzato) posti in essere in via di fatto al di fuori del procedimento concorsuale. È irrilevante, pertanto, la successiva procedura di mobilità verso altro ente locale e che sia quest’ultimo a disporre la risoluzione del contratto di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 163 del 2010, proposto &#8211; per trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato &#8211; da: 	</p>
<p>Laura Brunelli, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Santarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Dordi 4<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Vezzano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Cristina Osele, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina 65<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 04.02.2010 avente ad oggetto: &#8220;Presa d&#8217;atto dell&#8217;annullamento con D.P.R. 21.01.2009 delle deliberazioni di nomina come Segretario del Comune di Lomaso della dott.ssa Laura Brunelli, conseguente risoluzione del contratto di lavoro, dichiarazione di decadenza dall&#8217;impiego ed annullamento della propria precedente deliberazione n. 16/2008 di nomina della dott.ssa Laura Brunelli, come Segretario comunale di Vezzano&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale n. 13 dd. 04.04.2010 avente ad oggetto &#8220;Presa d&#8217;atto risoluzione contratto di lavoro e decadenza dall&#8217;impiego a seguito del D.P.R. 21.01.2009 della dott.ssa Laura Brunelli come Segretario comunale di Vezzano ed<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale n. 44 dd. 30.04.2010 avente ad oggetto: &#8220;Atto di indirizzo per la copertura del posto di segretario comunale di III classe&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Segretario comunale n. 36 dd. 12.05.2010 con la quale viene indetto il concorso per Segretario comunale presso il Comune di Vezzano.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Vezzano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, la dott.ssa Laura Brunelli ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Vezzano, preso atto dell’annullamento con D.P.R. 21.1.2009 degli atti di concorso e delle deliberazioni di nomina della ricorrente come Segretario del Comune di Lomaso, con conseguente risoluzione del contratto, ha a sua volta annullato la nomina della dott.ssa Laura Brunelli a Segretario comunale di Vezzano, dichiarando la decadenza dall&#8217;impiego dell’interessata; nonché gli atti deliberativi di indizione di una nuova procedura concorsuale per la copertura del posto di segretario comunale di III classe.<br />	<br />
Avverso tali provvedimenti la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale, con opposizione notificata ex art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; di conseguenza, la ricorrente si è costituita dinanzi a questo Tribunale, articolando le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 4 L.p. n. 23/1992 e mancanza del presupposto essenziale;<br />	<br />
2) eccesso di potere per travisamento ed errata applicazione dell’art. 14, comma 5, del T.U. delle leggi regionali sul personale dei comuni, approvato con DPGR 1.2.2005, n. 2/L e dell’art. 21, comma 3, del CCPL, comparto autonomie locali, di data 27.12.2005;<br />	<br />
3) violazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 4 L.p. n. 23/1992 ed eccesso di potere per travisamento ed errata applicazione della norma;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17.10.2005 in materia di annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi &#8211; eccesso di potere per contraddittorietà dei comportamenti e travisamento della norma;<br />	<br />
5) violazione dell’art. 21-bis L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per contraddittorietà dei comportamenti;<br />	<br />
6) violazione dell’art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull&#8217;ordinamento dei comuni, approvato con DPGR 1.2.2005, n. 3/L &#8211; eccesso di potere per travisamento della norma;<br />	<br />
7) violazione dell’art. 54 D.Lgs. n. 151/2001, degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 4 L.p. n. 23/1992 &#8211; eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione – violazione dell’art. 10 della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 92/85/CEE;<br />	<br />
8) violazione degli artt. 10-bis L. n. 241/1990 e 27-bis L.p. n. 23/1992;<br />	<br />
9) violazione dell’art. 32 D.Lgs. n. 151/2001, degli artt. 3 e 21-nonies L. n. 241/1990 e 4 L.p. n. 23/1992, nonché dell’art. 31, comma 5, del DPGR 1.2.2005, n. 2/L.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Vezzano, contestando il fondamento del ricorso, del quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l&#8217;inammissibilità per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
All’udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata spedita in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Va anzitutto disattesa l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dedotta dalla resistente Amministrazione.<br />	<br />
Al riguardo, è opportuno premettere, che la ricorrente, in servizio fino al 30 giugno 2008 come segretario comunale a Lomaso, comune di III classe, quale vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami, si trasferiva in ruolo presso il comune, della stessa classe giuridica di appartenenza, di Vezzano, mediante l&#8217;istituto della mobilità volontaria.<br />	<br />
Con l’avversata deliberazione C.C. Vezzano del 4.2.2010 l’Amministrazione resistente prende atto dell’annullamento del provvedimento di nomina della dr.ssa Brunelli quale segretario comunale di III classe, annullamento disposto con D.P.R. del 2009 a seguito di ricorso straordinario proposto dalla terza classificata al concorso indetto dal comune di Lomaso.<br />	<br />
Ora, sulla questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, si rammenta che l’articolo 63 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in cui sono confluite le disposizioni dell’articolo 69 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ) – nel devolvere all’a.g.o. la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzati, ivi comprese quelle “concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale…..ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti” – ha tuttavia disposto al quarto comma che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.<br />	<br />
In proposito, rileva il Collegio che la vicenda in esame è, comunque, connessa al procedimento di natura concorsuale di assunzione nel pubblico impiego; connessione che, nella specie, comporta la pacifica permanenza dell’esercizio del potere amministrativo, con conseguente insussistenza del lamentato difetto di giurisdizione.</p>
<p>2. Passando al merito, nei primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, si lamenta da un lato, che il comune di Lomaso non avrebbe mai annullato l’atto di costituzione del rapporto di lavoro con la ricorrente; dall’altro, che il comune di Vezzano avrebbe erroneamente invocato l’art. 14, comma 5 del DPG del 2005, laddove prevede l’ipotesi di risoluzione del contratto di lavoro per annullamento della delibera di nomina, che nella specie avrebbe potuto eventualmente assumere il comune di Lomaso, il quale aveva indetto il concorso annullato in sede di ricorso straordinario, mentre il comune di Vezzano avrebbe solo operato in via di trasferimento per mobilità.<br />	<br />
Detto ordine di prospettazioni non appare condivisibile.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, infatti, l’annullamento della nomina disposto a seguito di ricorso straordinario ha comportato la nullità del contratto di lavoro per violazione della norma imperativa relativa al principio concorsuale di cui all’art. 97 Cost. e, del resto, lo stesso D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 commina la nullità di tutti i rapporti di lavoro pubblico ( seppur privatizzato ) posti in essere in via di fatto al di fuori del procedimento concorsuale (vedasi l’art. 35 ed anche l’art. 52 sulle mansioni superiori illegittime, ecc.).<br />	<br />
D’altra parte, l’evocato art. 14, comma 5, del DPGR 1.2.2005, n. 2/L prevede in via esplicita la risoluzione del contratto di lavoro per intervenuto annullamento del concorso; anche l’art. 21, comma 3, del CCPL dal canto suo testualmente recita: “costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.<br />	<br />
Dunque, i rilievi della ricorrente sono infondati per l’effetto caducante derivato dalla pronuncia sul ricorso straordinario proposto da altra concorrenrte, che ha annullato la graduatoria del concorso indetto dal Comune di Lomaso e che aveva dato luogo alla costituzione del rapporto di impiego, da cui è a sua volta derivata la successiva procedura di mobilità verso l’ente locale qui resistente; il quale, pertanto, ha rettamente ritenuto non obliterabile, nella specie, la regola della necessità di concorso pubblico per l’accesso alla posizione di segretario comunale presso l’amministrazione di precedente appartenenza.<br />	<br />
I primi due motivi vanno quindi disattesi.</p>
<p>3. Nel terzo mezzo si sostiene che l’intervenuta riqualificazione del comune di Vezzano avrebbe consentito alla ricorrente, già segretario di IV classe presso il comune di Fiavè, il passaggio automatico alla III classe, secondo quanto previsto dall’art. 48 del DPGR 1.2.2005, n. 2/L..<br />	<br />
All’esposto rilievo è agevole replicare che la sede comunale di Vezzano è stata riqualificata dalla quarta alla terza classe già nel corso dell’anno 2007, con la conseguenza che il beneficio della progressione verticale, garantito al segretario allora titolare dal citato art. 48, non poteva trovare alcuna forma di estensione successivamente all’espletamento della procedura di riqualificazione dell’ente, tantomeno per effetto di una procedura di mobilità comunque sopravvenuta.<br />	<br />
Anche il terzo motivo va pertanto disatteso.</p>
<p>4. Infondato appare anche il quarto mezzo di gravame, relativo all’asserita violazione dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 17.10.2005 in materia di annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi, atteso che il comune di Vezzano, preso atto dell’improduttività di effetti del contratto di lavoro dell’interessata con il comune di Lomaso, ha doverosamente provveduto alla declaratoria di decadenza dall&#8217;impiego.</p>
<p>5. Con il quinto e sesto mezzo si censura la deliberazione consiliare n. 8 del 4.2.2010 in ordine all’assunta violazione di aspetti procedimentali.<br />	<br />
In particolare, sotto il profilo dell’immediata esecutività dell’atto deliberativo in questione, asseritamente lesiva della previsione posta dall’art. 21-bis L. n. 241/1990, il Collegio osserva che alcuna commistione può inferirsi tra la fase dell’esecutività del provvedimento e quella, comunque successiva, della comunicazione all’interessato, nella specie, perfezionatasi già in data 10 febbraio 2010, cioè a pochissimi giorni dall’assunzione della delibera in parola.<br />	<br />
Per quanto concerne, invece, il contestato parere del responsabile del Servizio finanziario comunale di non rilevanza della delibera dal punto di vista contabile-finanziario, basti osservare che l’atto consiliare non ha determinato la corresponsione di trattamenti di fine lavoro o comunque di erogazioni finanziarie, le quali vanno, nella specie, ascritte alla competenza di altri organi municipali.</p>
<p>6. Nel settimo motivo si lamenta la violazione della normativa sulla maternità, in particolare dell’art. 54 D.Lgs. n. 151/2001 che vieta il licenziamento della lavoratrice in maternità.<br />	<br />
All’esposto rilievo, è sufficiente replicare che, nel caso in esame, lo status di dipendente in maternità non era da solo bastevole a conservare un contratto di lavoro affetto, come già detto, da insanabile e radicale nullità.<br />	<br />
In ogni caso, richiamando sul punto le argomentazioni di cui alla motivazione che precede, si evidenzia, altresì, che la deducente ha pacificamente usufruito presso il comune di Vezzano dell’intero periodo di astensione obbligatoria <i>post partum,</i> con espresso riconoscimento dell’indennità di maternità, di cui all’art. 24 D.Lgs. n. 151/2001, fino alla data del 22 febbraio 2010.</p>
<p>7. Con l’ottavo e nono mezzo, la ricorrente lamenta la violazione delle regole di partecipazione al procedimento in relazione alla richiesta di astensione facoltativa <i>post partum</i>, presentata dalla stessa il 2 febbraio 2010 in asserita vigenza di contratto di lavoro.<br />	<br />
A tal proposito, occorre rilevare che nella comunicazione del comune di Vezzano, ricevuta dall’interessata in data 10 febbraio 2010, nell’ambito dell’informativa sull&#8217;avvenuta risoluzione del contratto di lavoro, la richiesta di congedo parentale viene così correttamente riscontrata: “Essendo terminato il rapporto di lavoro con il 04.02.2010 conseguentemente non è procedibile e quindi non avrà seguito alcuno la Sua richiesta dd. 02.02.2010…”.<br />	<br />
Invero, l’ampia ed articolata motivazione contenuta nelle deliberazioni comunali consente al Collegio di apprezzare pienamente l’intenso dialogo procedimentale intercorso tra l’interessata e l’amministrazione, ritenendosi di conseguenza gli atti avversati totalmente immuni dai prospettati vizi di partecipazione procedimentale.</p>
<p>8. Per le suesposte considerazioni, i provvedimenti impugnati resistono alle censure dedotte dalla ricorrente ed il ricorso va dunque respinto.<br />	<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la peculiarità e complessità della vicenda sopra definita.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 163/2010, lo respinge.<br />	<br />
Spese del giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-12-9-2011-n-233/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2011 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2011 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-2-2011-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-2-2011-n-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-2-2011-n-233/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2011 n.233</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est.Zara Italia S.r.l. (Avv.ti V. Barosio, S. Grassi e C.M. Cicchetti) contro l’Azienda Sanitaria di Firenze (Avv.ti M. Danesi e L. Molesti) sulla giurisdizione e sulla necessaria partecipazione del datore al procedimento di irrogazione di una misura di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-2-2011-n-233/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2011 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-2-2011-n-233/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2011 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est.<br />Zara Italia S.r.l. (Avv.ti V. Barosio, S. Grassi e C.M. Cicchetti) contro l’Azienda Sanitaria di Firenze (Avv.ti M. Danesi e L. Molesti)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione e sulla necessaria partecipazione del datore al procedimento di irrogazione di una misura di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro priva di connotazioni sanzionatorie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Sicurezza nei luoghi di lavoro &#8211; Disposizioni ex art. 10 del d.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 &#8211; Implicano un apprezzamento tecnico/discrezionale – La loro cognizione appartiene al giudice amministrativo	</p>
<p>2. Lavoro &#8211; Sicurezza nei luoghi di lavoro &#8211; Misura di prevenzione dei rischi priva di connotazioni sanzionatorie &#8211; Preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio con il datore di lavoro che ne sia destinatario – Necessità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le disposizioni, prive di connotazioni sanzionatorie, impartite ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 dall’Unità Funzionale di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro di una Azienda Sanitaria costituiscono disposizioni esecutive implicanti un apprezzamento tecnico-discrezionale integrativo della disciplina stabilita dal legislatore che incidono, per loro natura, su posizioni di interesse legittimo. La cognizione della relativa controversia appartiene quindi al giudice amministrativo alla stregua dei tradizionali criteri di riparto 	</p>
<p>2. L’intervento dell’autorità di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro presenta i caratteri tipici della prescrizione attuativa di un precetto che il legislatore ha solo parzialmente determinato, rimettendo all’amministrazione la scelta circa la stessa opportunità di esercitare o meno il potere di ordinare l’adeguamento delle postazioni di lavoro. Trattandosi di una misura di prevenzione dei rischi, priva di connotazioni sanzionatorie, la sua adozione non può legittimamente considerarsi sottratta alla preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio con il datore di lavoro che ne sia destinatario, alla stregua delle regole generali che governano l’azione amministrativa. Nella specie sussiste quindi la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90 non essendo stato consentito alla destinataria del provvedimento finale di intervenire nel procedimento. Né la partecipazione del datore di lavoro può reputarsi esaurita con la presenza al sopralluogo condotto dai funzionari dell’A.S., come invece sembra trapelare dall’atto impugnato: al sopralluogo può, al più, attribuirsi un ruolo suppletivo della comunicazione di avvio del procedimento, ma, all’esito dell’accertamento la datrice avrebbe dovuto essere quantomeno resa edotta – mediante atti formali, anche contestuali – dell’oggetto delle contestazioni o comunque dei rilievi emersi, onde potersene prefigurare le prevedibili conseguenze e, soprattutto, avrebbe dovuto essere invitata a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni in un termine congruo, in modo da garantire la piena tutela delle posizioni soggettive coinvolte pur senza sacrificare la tempestività dell’intervento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00233/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01529/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Zara Italia S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Barosio, Stefano Grassi e Claudia Maria Cicchetti, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, corso Italia 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Sanitaria di Firenze</b>, in persona del Direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marzia Danesi e Liliana Molesti, con domicilio eletto presso la propria sede in Firenze, piazza S. Maria Nuova 1;<br />
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>-a) del Foglio di Disposizioni in data 13.7.2009, prot. n. 81680/09 (doc. 1), con il quale gli operatori dell’Unità Funzionale di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro dell’Azienda Sanitaria di Firenze hanno ordinato alla Zara Italia s.r.l. “che le postazioni di lavoro alle casse “siano organizzate in modo da permettere l’alternanza della postura “attraverso l’adozione di idonei sedili”, disponendo altresì che “Codesta “Azienda dovrà ottemperare nel più breve tempo possibile e comunque non “oltre i tempi sotto indicati, che decorrono a partire dalla data di consegna “o di ricevimento del presente foglio: &#8211; giorni (60) …”;<br />	<br />
-b) ogni altro atto preparatorio, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria di Firenze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 16 e depositato il 18 settembre 2009, la Zara Italia S.r.l., impresa operante nel settore dell’abbigliamento e titolare di numerosi punti vendita in Italia ed all’estero, proponeva impugnazione avverso il “foglio di disposizioni” in data 13 luglio 2009, con cui gli operatori dell’Unità Funzionale di Prevenzione Igiene e Sicurezza nel Luoghi di Lavoro dell’Azienda Sanitaria di Firenze – a seguito di sopralluogo – avevano stabilito che, nel punto vendita di Firenze, piazza della Repubblica 1, le postazioni di lavoro alle casse venissero organizzate in modo da permettere l’alternanza della postura attraverso l’adozione di appositi sedili, prescrizione da ottemperare nel termine di sessanta giorni. La società ricorrente si affidava ad un unico, articolato, motivo in diritto, ed, intimati dinanzi a questo tribunale l’Azienda sanitaria procedente ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva. <br />	<br />
Con decreto presidenziale del 18 settembre 2009, veniva respinta l’istanza di misure cautelari interinali, pure proposta con l’atto introduttivo del giudizio. Intervenuta, quindi, la rinuncia della ricorrente alla sospensiva, nel merito la causa – che aveva frattanto visto costituirsi in giudizio la sola Azienda sanitaria – veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 23 novembre 2010. <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’impugnativa proposta dalla ricorrente Zara Italia S.r.l. è diretta contro il “foglio di disposizioni” emesso dall’Azienda Sanitaria di Firenze – Unità Funzionale di Prevenzione Igiene e Sicurezza nel Luoghi di Lavoro il 13 luglio 2009, con cui si prescrive che, all’interno del punto vendita di Firenze, piazza della Repubblica 1, le postazioni di lavoro alle casse siano organizzate in modo da permettere ai lavoratori l’alternanza della postura attraverso l’adozione di idonei sedili, e contestualmente si ricorda, quanto ai lavoratori impossibilitati a svolgere le proprie mansioni in posizione seduta, di tenere conto e prevedere – in sede di valutazione dei rischi – adeguate modalità di riposo e/o alternanza posturale, nel rispetto dei principi ergonomici previsti dal D.Lgs. n. 81/08. <br />	<br />
In via pregiudiziale, l’Azienda resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo che si tratterebbe di attività di vigilanza espressione di funzioni di polizia giudiziaria. <br />	<br />
L’eccezione è infondata. <br />	<br />
Come enunciato nello stesso “foglio di disposizioni” in questione, gli operatori dell’Azienda Sanitaria hanno agito nell’esercizio del potere, loro riconosciuto dall’art. 10 del D.P.R. n. 520/55, di impartire disposizioni esecutive implicanti un apprezzamento tecnico-discrezionale integrativo della disciplina stabilita dal legislatore: tale contenuto di discrezionalità non può infatti essere disconosciuto nel caso in esame, venendo in rilievo l’attuazione, con indicazione delle relative modalità, della previsione dettata dall’Allegato IV, punto 1.11.1.5., del D.Lgs. n. 81/08, secondo cui l&#8217;organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere, ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro. Ne discende che l’atto impugnato incide, per sua natura, su posizioni di interesse legittimo, la cui cognizione appartiene al giudice amministrativo alla stregua dei tradizionali criteri di riparto (per tutte, in materia, cfr. Cass., sez. un., 9 luglio 1991, n. 7547). <br />	<br />
Nel merito, con l’unico, complesso, motivo di gravame, la società ricorrente deduce in primo luogo la violazione degli artt. 15, 63 e 64, nonché dell’Allegato IV, punto 1.11.1.5., del D.Lgs. n. 81/08, sostenendo che nessuna delle disposizioni appena citate autorizzerebbe le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione procedente in ordine all’asserita necessità di consentire lo svolgimento del lavoro in posizione seduta, fermo restando l’onere del datore di lavoro di dotare i luoghi di lavoro di locali dove i lavoratori possano riposare durante le pause. La A.S. fiorentina sarebbe pertanto incorsa anche in un evidente difetto di istruttoria, avendo trascurato di verificare, presso l’esercizio di piazza della Repubblica, la presenza di tali locali, utilizzati dai lavoratori nei frequenti momenti di pausa dalle mansioni. <br />	<br />
Per altro verso la ricorrente precisa come, contrariamente a quanto risulterebbe dal “foglio di prescrizioni”, gli addetti all’esercizio in questione non svolgano esclusivamente attività di cassa, ma siano innanzitutto preposti alla vendita ed all’assistenza alla clientela, e ricevano i clienti alla cassa per il pagamento solo al termine di tali attività, oltre a svolgere una serie di compiti accessori e complementari (invio e ricezione di comunicazioni, stampa ed archiviazione di documenti, gestione degli ordini, prenotazioni dei lavori di sartoria, riordino degli spazi di vendita, rifornimento delle borse da consegnare ai clienti con i capi acquistati, rimozione e riordino dei sistemi antitaccheggio, trasferimento del denaro contante dalle casse alla cassaforte). In definitiva l’attività, tenuto anche conto del considerevole afflusso di clientela, sarebbe tutt’altro che monotona e ripetitiva, e caratterizzata da continui spostamenti all’interno del negozio – dalle casse alla zona di vendita, alle aree attigue alle casse, e nell’ambito delle stesse zone di cassa – con connessa varietà di posture; ne deriverebbe, correlativamente, l’impossibilità di svolgere le operazioni di cassa da seduti senza, con ciò, pregiudicare l’attività aziendale: per eseguire in modo rapido ed efficiente dette operazioni, evitando lunghe attese alla clientela, non vi sarebbe per i commessi altra soluzione, se non quella di rimanere in posizione eretta, mentre la presenza di eventuali sedili determinerebbe intralcio agli spostamenti e, nel complesso, rallentamento dell’attività, in danno dell’azienda – anche sotto il profilo dell’immagine – e degli stessi lavoratori, talora in parte retribuiti con percentuali sugli acquisti conclusi. <br />	<br />
D’altro canto, prosegue la ricorrente, l’amministrazione non avrebbe fornito alcuna prova circa gli effetti negativi, sulla salute dei lavoratori, del mantenimento della postura eretta durante le operazioni di cassa, posto che, in ogni caso, il tempo trascorso alla cassa sarebbe di gran lunga inferiore a quello trascorso in piedi per l’assistenza alla vendita e le altre attività accessorie. <br />	<br />
Infine, la Zara Italia S.r.l. lamenta di non essere stata messa nella condizioni di esercitare le proprie prerogative di partecipazione procedimentale, e di tutelare le proprie ragioni, con particolare riferimento all’indicazione dei motivi sottesi alla scelta aziendale di far svolgere le mansioni di cassa in posizione eretta. <br />	<br />
Seguendo l’ordine logico delle questioni, il collegio prenderà le mosse dall’esame del profilo di censura da ultimo riassunto. <br />	<br />
Come già osservato, l’impugnato “foglio di prescrizioni” costituisce espressione del potere di impartire disposizioni per l&#8217;applicazione di norme obbligatorie, in relazione alle quali le singole leggi riservino all’autorità di vigilanza un margine di apprezzamento discrezionale; e non vi è dubbio che tale riserva di discrezionalità sia contenuta al punto 1.11.1.5. dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 81/08, in forza del quale “l’organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro” (è questa la versione vigente della norma, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente; ed, in ogni caso, è questa la disposizione di cui, nella sostanza, l’Azienda sanitaria ha inteso fare applicazione, come inequivocabilmente si ricava dal tenore dell’atto impugnato). La previsione va raccordata con gli artt. 63 e 64 del medesimo D.Lgs. n. 81/08, che rinviano all’Allegato IV per la specificazione dei requisiti di salute e sicurezza cui i luoghi di lavoro debbono essere conformi ed ai quali il datore di lavoro è tenuto a provvedere, nonché all’art. 15 co. 1 lett. d), che annovera, fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il rispetto dei principi ergonomici nell&#8217;organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. <br />	<br />
Alla luce del quadro normativo così delineato, nella specie l’intervento dell’autorità di vigilanza presenta, con tutta evidenza, i caratteri tipici della prescrizione attuativa di un precetto che il legislatore ha solo parzialmente determinato, rimettendo all’amministrazione la scelta circa la stessa opportunità di esercitare o meno il potere di ordinare l’adeguamento delle postazioni di lavoro. Trattandosi di una misura di prevenzione dei rischi, priva di connotazioni sanzionatorie, la sua adozione non può legittimamente considerarsi sottratta alla preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio con il datore di lavoro che ne sia destinatario, alla stregua delle regole generali che governano l’azione amministrativa. Viene in rilievo, in particolare, il principio correntemente definito del “giusto procedimento”, che in prima battuta si realizza attraverso l’obbligo, sancito a carico dell’amministrazione dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90, di consentire la partecipazione procedimentale a tutte le parti, pubbliche e private, interessate e controinteressate; obbligo la cui violazione, neppure all’indomani dell’introduzione, nel corpo della citata legge n. 241/90, dell’art. 21-<i>octies</i>, può ritenersi derubricato a mera irregolarità, posto che l’annullabilità dell’atto affetto dalla violazione formale o procedimentale – vertendosi in tema di attività discrezionale – può ben essere impedita <i>a posteriori</i>, ma unicamente a condizione che l’amministrazione (eccepisca e) dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe stato in nessun caso diverso da quello in concreto adottato: vale a dire, a condizione che sia provata la sostanziale inutilità della partecipazione. <br />	<br />
Che il procedimento rappresenti il “luogo virtuale” di composizione anticipata dei conflitti, e che, pertanto, la partecipazione degli interessati vi rivesta un ruolo tendenzialmente indefettibile, è confermato, del resto, dall’obbligo dell’amministrazione di valutare, dandone conto in motivazione, le memorie e i documenti presentati dai partecipanti (art. 10 l. 241/90), nonché dall’obbligo di preventiva comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento di un’istanza, e di motivare sulle osservazioni fatte eventualmente pervenire dal destinatario del diniego (art. 10-<i>bis</i> l. 241/90). <br />	<br />
Se così è, deve allora convenirsi con la società ricorrente, laddove lamenta di non essere stata posta in grado di tutelare le proprie ragioni all’interno del procedimento conclusosi con l’adozione della prescrizione impugnata, e questo avuto riguardo alla possibilità di controdedurre alle valutazioni compiute dall’organo ispettivo in ordine all’assenza di elementi tali da far presumere l’assenza di interferenze pregiudizievoli fra la posizione seduta ed il corretto svolgimento della prestazione lavorativa. Il pregiudizio alla normale esecuzione del lavoro costituisce infatti, ai sensi del punto 1.11.1.5. All. IV, cit., uno dei limiti espliciti alla discrezionalità dell’amministrazione, né la partecipazione del datore di lavoro può reputarsi esaurita con la presenza al sopralluogo condotto dai funzionari dell’A.S., come invece sembra trapelare dall’atto impugnato: al sopralluogo può, al più, attribuirsi un ruolo suppletivo della comunicazione di avvio del procedimento, ma, all’esito dell’accertamento, Zara Italia avrebbe dovuto essere quantomeno resa edotta – mediante atti formali, anche contestuali – dell’oggetto delle contestazioni o comunque dei rilievi emersi, onde potersene prefigurare le prevedibili conseguenze; e, soprattutto, avrebbe dovuto essere invitata a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni in un termine congruo, in modo da garantire la piena tutela delle posizioni soggettive coinvolte pur senza sacrificare la tempestività dell’intervento amministrativo. <br />	<br />
La menomazione delle prerogative procedimentali della società ricorrente inficia, dunque, la legittimità delle prescrizioni impartite dall’Azienda sanitaria fiorentina, che vanno annullate, dovendosi escludere che ricorrano i presupposti per l’applicazione del sopra menzionato art. 21-<i>octies</i> l. n. 241/90, peraltro neppure invocato dalla difesa resistente. La natura preliminare ed assorbente del vizio esime il collegio dall’analisi di ogni altra censura, restando impregiudicato l’eventuale riesercizio del potere, se emendato dalle violazioni qui appurate. <br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. <br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-2-2011-n-233/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2011 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-12-2010-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-12-2010-n-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-12-2010-n-233/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.233</a></p>
<p>Pres. L. Stevanato, Est. A. Chiettini C.P. (Avv. ti S. Dragogna, F. Mazzei e G. Dragogna) c/ Comune di Arco (Avv. B. Zampiero), Provincia autonoma di Trento (Avv. ti N. Pedrazzoli, G. Fozzer e V. Biasetti) 1. Ubicazione stazione radio – Ricorso – Società telecomunicazioni e proprietario fondo – Entrambi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-12-2010-n-233/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-12-2010-n-233/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Stevanato, Est. A. Chiettini<br /> C.P. (Avv. ti S. Dragogna, F. Mazzei e G. Dragogna) c/ Comune di Arco (Avv. B. Zampiero), Provincia autonoma di Trento (Avv. ti N. Pedrazzoli, G. Fozzer e V. Biasetti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ubicazione stazione radio – Ricorso – Società telecomunicazioni e proprietario fondo – Entrambi soggetti con qualifica di controinteressati	</p>
<p>2. Notifica Ricorso – Amministrazione –  E uno solo dei soggetti contrrointeressati – Ammissibilità del ricorso	</p>
<p>3. Art. 3 d. lgs. 259/2003 – Equipara – Le infrastrutture di reti pubbliche – Alle opere di urbanizzazione primaria	</p>
<p>4. Piano unrbanistico provinciale (P.U.P) – Istituzione e individuazione delle aree agricole di pregio – Realizzazione opere infrastrutturali &#8211; Mancanza di un divieto assoluto – Verifica – Apposito comitato provinciale – Caso per caso	</p>
<p>5. Ubicazione reti pubbliche – Concessione edilizia – Ai soggetti aventi la disponibilità giuridica dell’area &#8211; Inclusi i contratti di locazione	</p>
<p>6. Mancata registrazione contratto di locazione – Nullità del contratto – Sanabile – Stipula contratto ex novo – Effetto ex nunc	</p>
<p>7. Contratto di locazione non registrato – Titolo inidoneo ai fini del rilascio della concessione edilizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche ai proprietari del fondo su cui viene eretta una stazione radio da una società di telecomunicazioni deve essere riconosciuta la qualità di controinteressati, posto che essi presentano un indubbio interesse alla conservazione in giuridica vita dell’impegno assunto per il fatto che, per tale contenuta estensione di terreno, era stato pattuito un canone annuo e una durata novennale con possibilità di rinnovo tacito per periodi di sei anni.	</p>
<p>2. In conclusione, pertanto, posto che è pacifico che ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso sia sufficiente la notifica nei confronti dell&#8217;Amministrazione e di almeno uno dei controinteressati (art. 21, comma 1, della L. 6.12.1971, n. 1034, vigente ratione tempore), mentre l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti controinteressati si risolve in una questione di procedibilità del gravame in relazione alla quale il giudice può disporre l’integrazione del contradditorio, e che detto incombente è stato ordinato con l’ordinanza n. 8 del 13 maggio 2010 e quindi eseguito nei termini prescritti, l’eccezione di inammissibilità deve essere disattesa.	</p>
<p>3. Per quanto concerne, invece, la possibilità di installare un’infrastruttura relativa a pubbliche reti di telecomunicazioni in una zona agricola classificata di pregio, occorre innanzitutto osservare che l’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1.8.2003, n. 259, stabilisce che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” e che l’art. 5, comma 4, dello stesso decreto stabilisce altresì l’applicabilità diretta del Codice nell’ordinamento trentino, così statuendo: “Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite”.	</p>
<p>4. Con la legge provinciale 27.5.2008, n. 5, è entrato in vigore il nuovo Piano urbanistico provinciale, che all’art. 38 delle N.T.A. ha istituito ed individuato le aree agricole di pregio in quanto, di norma, “caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico &#8211; ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d&#8217;origine dei prodotti agricoli e alimentari”, e all’art. 46 ha consentito la realizzazione in esse di opere di infrastrutturazione “purché compatibili con la disciplina delle invarianti di cui all&#8217;articolo 8”. A dette aree agricole di pregio deve essere applicata una specifica disciplina normativa intenzionalmente più vincolante rispetto a quella stabilita per la aree agricole ordinarie di cui all’art. 37 del P.U.P. Il Legislatore provinciale ha stabilito che “la tutela delle aree agricole di pregio è uno degli obiettivi fondamentali del Piano, che in tali aree individua non solo una risorsa territoriale ma anche un valore identitario” (cfr., relazione di accompagnamento al nuovo P.U.P.) (…) Il Piano urbanistico provinciale ha previsto che anche nelle aree agricole di pregio possa essere consentita l’installazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché esse siano “compatibili” con la peculiare tutela che si è voluto riservare alla tipologia delle “invarianti”, ossia all’elemento nuovo e caratterizzante il novello strumento urbanistico provinciale ed individuato negli “elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell&#8217;ambiente e dell&#8217;identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale” (cfr., art. 8 della L.p. n. 5 del 2008) (…). Per le aree agricole di pregio un particolare vincolo avente natura paesaggistica è stato successivamente introdotto con la L.p. n. 5 del 2008, in itinere come misura di salvaguardia dal 17.11.2006; in base a tale vincolo le opere di infrastrutturazione non sono vietate in modo assoluto ma deve essere verificata, caso per caso, la loro compatibilità con il particolare sistema delle invarianti, anche attraverso la dimostrazione della non possibilità e della non convenienza, sotto il profilo paesaggistico, di ubicare l’opera progettata in un’area diversa.	</p>
<p>5. Sono “legittimati a richiedere la concessione edilizia, o permesso di costruire, i soggetti che hanno la disponibilità giuridica dell&#8217;area e la titolarità di un diritto reale o di obbligazione che dia facoltà di eseguire le opere, ivi compreso il titolo abilitativo che scaturisce da un contratto di locazione recante l&#8217;esplicita o implicita, ma inequivocabile, autorizzazione all&#8217;esecuzione di dati interventi di trasformazione edilizia del bene in funzione dell&#8217;uso per il quale lo stesso è stato concesso ad altri” (cfr., T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 1.7.2008, n. 338; T.A.R. Veneto, sez. II, 24.7.2001, n. 2221; C.d.S., sez. V, 28.5.2001, n. 2882).	</p>
<p>6. Il contratto non registrato, stipulato tra la società di telecomunicazioni, che fa domanda di concessione edilizia e i proprietari del è incontrovertibilmente nullo, sia al momento della proposizione della domanda di concessione, che al momento del rilascio della stessa. La mancata registrazione del contratto di locazione non si sostanzia dunque nella mera omissione di un adempimento di natura tributaria, ma, all’opposto, la registrazione opera quale &#8220;condicio iuris&#8221; del contratto stesso. Occorre ulteriormente osservare che, se la legge non dispone diversamente, il contratto nullo non può essere convalidato (cfr., art. 1423 c.c.); che la nullità può essere <sanata> solo con la rinnovazione del contratto, cioè con un contratto compiuto ex novo diverso dal precedente; che da ciò consegue che “la nullità del contratto di locazione non registrato è sanabile con effetto ex nunc fino alla registrazione la quale &#8211; assimilabile alla conferma del negozio nullo &#8211; rende valido il contratto da quel momento” (cfr., Tribunale Napoli, sez. IX, 19.10.2009). La nullità del contratto, inoltre, può essere fatta valere anche dai terzi che vi abbiano interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice quando debba decidere una lite la cui soluzione dipenda dalla validità di quel negozio giuridico. 	</p>
<p>7. A quanto sopra consegue che il contratto di locazione sottoscritto da dai soggetti di cui sopra ma non registrato, essendo nullo perché mancante di un elemento espressamente posto a tutela di evidenti esigenze di certezza e di controllabilità, non poteva costituire un “titolo idoneo” per il rilascio ed il successivo esercizio dell&#8217;attività edificatoria oggetto della richiesta di concessione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 187 del 2009, proposto da:	</p>
<p>Claudio Pederzolli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Dragogna, Federico Mazzei e Giuliana Dragogna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo di essi in Trento, via Manci, 18<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Comune di Arco (Trento), in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Zampiero ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50;	</p>
<p>&#8211; Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dant<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Ivo Adami e Walter Adami, non costituiti in giudizio;<br />
&#8211; Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Bonifacio Giudiceandrea, in Trento, via Malfatti, n. 27;<br />
&#8211; Gabriele Sgariglia, procuratore di Wind Telecomunicazioni S.p.a., non costituito in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della concessione edilizia n. 57/2009, di data 12.6.2009, avente ad oggetto l’installazione di una stazione radio &#8211; base sulle pp.ff. 595/2 e 593, in C.C. Romarzollo, Via Gobbi, in Arco;<br />	<br />
&#8211; del presupposto parere favorevole della Commissione edilizia comunale assunto in data 14.4.2009, in verbale n. 4/2009;<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 88/2008, di data 23.5.2008, del Comitato per l’autorizzazione all’istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni, presso la Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
&#8211; della nota di data 4 agosto 2009 dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (A.P.P.A.), prot, n. 8546/2009-U223;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti istruttori e progettuali, allegati ed approvati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Wind Telecomunicazioni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In fatto, il ricorrente afferma di essere proprietario e di gestire una struttura agrituristica denominata “Vivere”, in esercizio dall’anno 2007 e situata nella frazione Romarzollo del Comune di Arco. Nelle vicinanze di essa, e precisamente nel vigneto di proprietà dei sig.ri Adami posto sul confine nord, nel mese di luglio 2009 è stata eretta una stazione radio &#8211; base composta da basamento e stazione, palo poligonale, scala e sovrastante pennone per uno sviluppo totale in altezza di 33 metri. In riscontro a specifiche istanze di accesso presentate presso le Amministrazioni comunale e provinciale, l’istante ha ottenuto copia della concessione edilizia rilasciata a Wind Telecomunicazioni S.p.a. e dei previ pareri espressi dalla Commissione edilizia comunale, oltre che della determinazione positiva in precedenza formulata dal Comitato provinciale per l’autorizzazione all’istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni.<br />	<br />
2. Con ricorso notificato in data 12 &#8211; 14 ottobre 2009 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il giorno 2 novembre, il sig. Pederzolli ha impugnato detti provvedimenti, precisamente indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
I &#8211; “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis e 4 del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg, delle Direttive provinciali di prima applicazione, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2368 del 22.9.2000, in particolare art. 3, commi 3, 4 e 5, dell’art. 7 della deliberazione del Consiglio comunale di Arco n. 36 del 26.3.2002, concernente le direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione, per avere la richiedente Wind Telecomunicazioni S.p.a. omesso di presentare domanda di concessione previamente al Comune territorialmente competente con richiesta invece diretta al Comitato provinciale, che l’ha irritualmente accolta e decisa senza previo accertamento da parte del Comune della conformità della localizzazione dell’impianto fisso; nullità della procedura urbanistica e autorizzativa; eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria”;<br />	<br />
II &#8211; “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis e 4 del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg, delle Direttive provinciali di prima applicazione, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2368 del 22.9.2000, degli artt. 4 e 24 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, per carenza istruttoria e di motivazione e omessa integrazione del contraddittorio con il Comune e con gli altri interessati facilmente individuabili, in particolare con l’adiacente agriturismo del ricorrente”;<br />	<br />
III &#8211; “violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, per difetto assoluto di motivazione dei pareri espressi dai rappresentanti degli Uffici provinciali componenti del Comitato per l’autorizzazione all’istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni; travisamento”;<br />	<br />
IV &#8211; “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis e 4 del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg, delle Direttive provinciali di prima applicazione, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2368 del 22.9.2000, della deliberazione del Consiglio comunale di Arco n. 36 del 26.3.2002, concernente le direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione, essendo stato il progetto di installazione dell’impianto di telecomunicazione autorizzato in zona di verde agricolo pregiato individuato ai sensi dell’art. 38 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 27.5.2008, n. 5; violazione dell’art. 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23, per contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione del parere favorevole della Commissione edilizia comunale del 14.4.2009, sulla base del quale è stata accolta la domanda di concessione da parte della Società richiedente”;<br />	<br />
V &#8211; “violazione dell’art. 88 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22, dell’art. 4 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, delle Direttive provinciali di prima applicazione, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2368 del 22.9.2000, della deliberazione del Consiglio comunale di Arco n. 36 del 26.3.2002, concernente le direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione, per difetto di titolarità, per invalidità ed inefficacia dell’atto di assenso dei proprietari datato 19.2.2008 e per l’assoluta genericità di detto impegno a costituire titolo idoneo, reale e intavolabile, per la realizzazione ed il mantenimento di un fabbricato industriale, con disponibilità del terreno non cronologicamente determinata”.<br />	<br />
3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />	<br />
4. Si è costituita in giudizio anche l’Amministrazione comunale intimata, formulando eccezioni in rito e chiedendo quindi che il ricorso sia respinto nel merito.<br />	<br />
5. Con ordinanza collegiale n. 8 del 13 maggio 2010 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata Wind Telecomunicazioni S.p.a.<br />	<br />
6. L’atto con la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio è stato depositato in Segreteria del Tribunale in data 11.6.2010.<br />	<br />
7. Si è quindi costituita in giudizio la Società Wind Telecomunicazioni, opponendo eccezioni in rito e comunque chiedendo la reiezione del ricorso perché nel merito infondato.<br />	<br />
8. In prossimità dell’udienza di discussione le parti resistenti hanno depositato ulteriore documentazione e presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.<br />	<br />
9. Alla pubblica udienza del 25 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il sig. Claudio Pederzolli è proprietario e gestore dell’agriturismo Vivere situato in località Chiarano, C.C. Romarzollo di Arco. Con il presente ricorso ha impugnato i pareri espressi rispettivamente dalla Commissione edilizia comunale e dal Comitato provinciale per l’autorizzazione all’istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni e la concessione ad edificare n. 57 rilasciata dall’Amministrazione comunale il 12.6.2009 a Wind Telecomunicazioni S.p.a. per l’installazione di una stazione radio &#8211; base sulle pp.ff. 595/2 e 593, individuanti il terreno agricolo di proprietà dei sig.ri Ivo e Walter Adami confinante con la sua proprietà sul quale è stato eretto il contestato manufatto.<br />	<br />
2a. Preliminarmente occorre prendere in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la sua mancata notificazione, sin dalla proposizione del giudizio, alla società Wind Telecomunicazioni la quale, intestataria del titolo abilitativo impugnato, sarebbe il necessario e unico soggetto controinteressato. Sia la resistente Amministrazione comunale che la nominata Società sostengono in proposito che la notificazione dell’atto introduttivo effettuata nei confronti dei soggetti proprietari del fondo su cui è ubicata la stazione radio &#8211; base sarebbe da considerarsi <i>tamquam non esset</i>, in quanto essi non sarebbero interessati, né direttamente né indirettamente, dal provvedimento impugnato e pertanto non sarebbero portatori di alcun interesse di segno contrario a quello che muove il ricorrente.<br />	<br />
2b. Il Collegio osserva che la concessione di edificare n. 57 del 12.6.2009 è stata richiesta da Wind Telecomunicazioni S.p.a. che ha così ottenuto il titolo per i lavori di installazione sulle pp.ff. 595/2 e 593, prossime alla proprietà del ricorrente, di una stazione radio &#8211; base, manufatto successivamente eseguito ed attivo dal mese di agosto 2009; che a tale stregua la detta società appare titolare di un qualificato interesse ad intervenire nel giudizio di segno opposto a quello di cui è portatore il ricorrente; che, conseguentemente, l&#8217;atto introduttivo del giudizio sarebbe dovuto esserle notificato.<br />	<br />
Peraltro, esso è stato tempestivamente notificato ai sigg.ri Ivo e Walter Adami che, in qualità di proprietari del terreno, in data 19.2.2008 hanno sottoscritto con la nominata Società un contratto di locazione per una porzione di esso di circa 40 mq. al fine di realizzare una stazione radio &#8211; base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.<br />	<br />
A parere del Collegio, anche ai nominati sig.ri Adami deve essere riconosciuta la qualità di controinteressati, posto che essi presentano un indubbio interesse alla conservazione in giuridica vita dell’impegno assunto per il fatto che, per tale contenuta estensione di terreno, era stato pattuito un canone annuo di 11.000,00 € e una durata novennale con possibilità di rinnovo tacito per periodi di sei anni. Inoltre, rafforza detta conclusione la circostanza che il ridetto contratto prevedeva, quale condizione risolutiva espressa, il mancato rilascio a Wind Telecomunicazioni delle autorizzazioni necessarie per l’installazione del progettato impianto. A tale stregua, pertanto, non può essere affermato che, al momento della proposizione della presente vertenza, Wind Telecomunicazioni fosse l&#8217;unica controinteressata.<br />	<br />
In conclusione, pertanto, posto che è pacifico che ai fini dell&#8217;ammissibilità del ricorso sia sufficiente la notifica nei confronti dell&#8217;Amministrazione e di almeno uno dei controinteressati (art. 21, comma 1, della L. 6.12.1971, n. 1034, vigente <i>ratione tempore</i>), mentre l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti controinteressati si risolve in una questione di procedibilità del gravame in relazione alla quale il giudice può disporre l’integrazione del contradditorio, e che detto incombente è stato ordinato con l’ordinanza n. 8 del 13 maggio 2010 e quindi eseguito nei termini prescritti, l’eccezione di inammissibilità deve essere disattesa.<br />	<br />
3a. Con il terzo mezzo si denuncia che il Comitato provinciale per l’autorizzazione all’istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni non avrebbe motivato il parere di data 23.5.2008.<br />	<br />
Con il quarto motivo si deducono profili di violazione di legge in quanto la stazione radio &#8211; base sarebbe stata collocata in una zona incompatibile dal punto di vista urbanistico in quanto classificata area agricola primaria dallo strumento pianificatorio comunale e area agricola di pregio dal Piano urbanistico provinciale, ossia in una zona che sarebbe tutelata in modo specifico per il particolare rilievo paesaggistico che il Legislatore provinciale ha riconosciuto a tali aree con l’ultimo strumento urbanistico sovraordinato. In aggiunta a ciò, assume il ricorrente che l’art. 4 delle direttive comunali per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 26.3.2002, vieterebbe l’ubicazione di impianti fissi di telecomunicazione nelle “<i>aree di elevato pregio paesaggistico &#8211; ambientale</i>”. E tali divieti opererebbero del tutto indipendentemente dall’esistenza di altri vincoli di tutela paesaggistico &#8211; ambientale.<br />	<br />
3b. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.<br />	<br />
Tuttavia, il Collegio deve primariamente rilevare che le invocate direttive comunali per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione sono state adottate in applicazione dell’art. 3 bis del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg. Detto articolo, introdotto dal D.P.G.P. 25.9.2001, n. 30-81/Leg., è stato dichiarato illegittimo, “<i>nella parte in cui ha demandato ai Comuni il compito di stabilire le direttive di localizzazione</i>”, dal Consiglio di Stato con la decisione della sez. VI 8.9.2009, n. 5247. Conseguentemente, il Collegio reputa che le direttive comunali richiamate dal ricorrente siano inapplicabili essendo rimaste prive di supporto normativo con effetto <i>ex tunc</i> e che, pertanto, non possa essere invocato l’assunto contrasto della concessione edilizia in esame con le stesse (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 13.5.2010, n. 132).<br />	<br />
3c. Per quanto concerne, invece, la possibilità di installare un’infrastruttura relativa a pubbliche reti di telecomunicazioni in una zona agricola classificata di pregio, occorre innanzitutto osservare che l’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1.8.2003, n. 259, stabilisce che “<i>le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria</i>” e che l’art. 5, comma 4, dello stesso decreto stabilisce altresì l’applicabilità diretta del Codice nell’ordinamento trentino, così statuendo: “<i>Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite</i>”.<br />	<br />
In senso pressoché conforme al riportato comma 3 dell’art. 86 dispone l’art. 61, comma 3, della L.p. 11.9.1998, n. 10, ove è previsto che “<i>ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2, lettere a) (stazioni e sistemi o impianti radioelettrici) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell’art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9.11.1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7.8.1993, n. 7</i>”.<br />	<br />
Con la legge provinciale 27.5.2008, n. 5, è entrato in vigore il nuovo Piano urbanistico provinciale, che all’art. 38 delle N.T.A. ha istituito ed individuato le aree agricole di pregio in quanto, di norma, “<i>caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico &#8211; ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d&#8217;origine dei prodotti agricoli e alimentari</i>”, e all’art. 46 ha consentito la realizzazione in esse di opere di infrastrutturazione “<i>purché compatibili con la disciplina delle invarianti di cui all&#8217;articolo 8</i>”.<br />	<br />
Il nuovo strumento urbanistico provinciale era <i>in itinere</i> dal 17 novembre 2006, con l’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 di prima adozione che aveva sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all’art. 63 della L.p. 5.9.1991, n. 22, le invarianti, nelle quali sono comprese anche le aree agricole di pregio e, specificatamente, la realizzazione in esse di “<i>manufatti e infrastrutture</i>”, per la realizzazione dei quali era necessaria “<i>la dimostrazione, valutate le alternative, della non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico &#8211; ambientale, di ubicare le opere in aree diverse da quelle previste</i>” (cfr. anche la deliberazione 7.9.2007, n. 1959, di approvazione del progetto definitivo del nuovo Piano urbanistico provinciale e del relativo disegno di legge). <br />	<br />
Di conseguenza, in quel periodo temporale, il rilascio, da parte dell&#8217;autorità competente, del provvedimento finale che autorizzava l’opera era subordinato, anche per le opere di infrastrutturazione, al nulla osta della Giunta provinciale, previo parere delle strutture provinciali competenti in materia<u>.<br />	<br />
</u>Da ciò discende una prima conclusione: con il 17 novembre 2006 la Provincia autonoma di Trento ha istituito un diverso tipo di aree agricole, quelle di pregio, a cui deve essere applicata una specifica disciplina normativa intenzionalmente più vincolante rispetto a quella stabilita per la aree agricole ordinarie di cui all’art. 37 del P.U.P. <br />	<br />
Le aree di pregio sono direttamente individuate dallo stesso piano provinciale (la loro perimetrazione è il risultato di un lavoro di confronto incrociato svolto dalle competenti strutture in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e di agricoltura e alimentazione), sulla base del loro pregio colturale e paesaggistico, e sono riconosciute e tutelate “<i>al fine della valorizzazione produttiva e dell’attrattività complessiva del territorio</i>” quali “<i>risorse primarie per il territorio e per l’economia provinciale sulla base di una vocazione consolidata, che offrono specializzazioni riconosciute, elevata produttività, distintività rispetto ad altri territori ed eccellenza qualitativa</i>”. In termini più generali, dunque, il Legislatore provinciale ha stabilito che “<i>la tutela delle aree agricole di pregio è uno degli obiettivi fondamentali del Piano, che in tali aree individua non solo una risorsa territoriale ma anche un valore identitario</i>” (cfr., relazione di accompagnamento al nuovo P.U.P.).<br />	<br />
Più specificatamente, il Piano urbanistico provinciale ha previsto che anche nelle aree agricole di pregio possa essere consentita l’installazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché esse siano “<i>compatibili</i>” con la peculiare tutela che si è voluto riservare alla tipologia delle “<i>invarianti</i>”, ossia all’elemento nuovo e caratterizzante il novello strumento urbanistico provinciale ed individuato negli “<i>elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell&#8217;ambiente e dell&#8217;identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale</i>” (cfr., art. 8 della L.p. n. 5 del 2008).<br />	<br />
Corollario di questa prima conclusione è che la copiosa giurisprudenza di tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato citata dalla difesa della resistente Società e riguardante la possibilità di installare infrastrutture per le telecomunicazioni nelle aree agricole non presenta alcun valore giuridico se calata <i>sic et simpliciter</i> nella particolarissima disciplina delle aree agricole di pregio trentine istituita con la richiamata L.p. n. 5 del 2008, adottata nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuita dall’art. 8, primo comma, n. 5), dello Statuto speciale d’autonomia.<br />	<br />
3d. Sotto diverso profilo, occorre poi osservare che l’art. 61, comma 2, lettera a), della L.p. 11.9.1998, n. 10, demanda ad un regolamento attuativo stabilire “<i>i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici</i>”. L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg., regolamento di attuazione del richiamato art. 61 della L.p. n. 10 del 1998, dispone poi che gli impianti fissi di telecomunicazioni non possono essere installati “<i>in siti o posizioni di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico &#8211; ambientale, ubicati nelle aree protette o nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale</i>”.<br />	<br />
La legge provinciale ha dunque demandato al regolamento di stabilire i criteri per la localizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni e quest’ultimo ha individuato “<i>i siti di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico – ambientale</i>”, ubicati nelle “<i>aree protette</i>” o “<i>nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico</i>”, rinviando però, a sua volta, ad una deliberazione della Giunta provinciale l’individuazione di ulteriori criteri.<br />	<br />
La successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 3260 del 7.12.2001, ha poi previsto che gli impianti in questione non possono essere installati “<i>all&#8217;interno delle riserve integrali e delle riserve speciali dei parchi provinciali (di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, ed all&#8217;articolo 11 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale); dei biotopi (individuati ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14); nelle aree di protezione dei laghi (di cui all&#8217;articolo 9 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1976, n. 26); nelle aree di protezione fluviale (di cui all&#8217;articolo 9 bis delle norme di attuazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale, approvata con deliberazione n. 2075 del 10 agosto 2001)</i>”. In altri termini, con detta deliberazione sono stati individuati i siti di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico &#8211; ambientale situati “<i>nelle aree protette</i>” da una specifica legislazione provinciale.<br />	<br />
Quanto “<i>ai siti e posizioni di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico &#8211; ambientale</i>”, ubicati “<i>nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico</i>”, reputa il Collegio che per detta parte della disposizione non sia condivisibile l’interpretazione fattane dal Comitato provinciale per l’autorizzazione all’istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni, e avallata dalle difese delle Amministrazioni resistenti, in quanto le citate aree non possono essere riduttivamente considerate come corrispondenti a quelle “<i>di tutela ambientale</i>” identificate dalla carta prevista dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 e dall’art. 11 delle N.T.A. del P.U.P.<br />	<br />
All’opposto, la riportata disposizione deve essere correttamente ed evolutivamente interpretata alla luce della sopravvenuta disciplina complessiva del nuovo Piano urbanistico provinciale che ha inserito le aree agricole di pregio nella generale tutela del paesaggio trentino e che le ha direttamente individuate e perimetrate “<i>sulla base del riconosciuto pregio colturale e paesaggistico, da tutelare al fine della valorizzazione produttiva e dell&#8217;attrattività complessiva del territorio</i>”.<br />	<br />
4. Dall’esame della normativa provinciale sopra riportata consegue dunque che:<br />	<br />
&#8211; l’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.G.P. n. 13-31/Leg del 2000 prevede che gli impianti fissi di telecomunicazioni non possono essere installati in siti o posizioni di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico &#8211; ambientale, ubicati nelle a<br />
&#8211; che detta normativa regolamentare deve essere letta alla luce della sopravvenuta normativa urbanistica di rango primario;<br />	<br />
&#8211; che per le aree agricole di pregio un particolare vincolo avente natura paesaggistica è stato successivamente introdotto con la L.p. n. 5 del 2008, <i>in itinere</i> come misura di salvaguardia dal 17.11.2006; in base a tale vincolo le opere di infrastr<br />
&#8211; che, in definitiva, nel caso in esame, nessun esame di compatibilità è stato compiuto dal competente Comitato provinciale per l’autorizzazione all’istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni, che in data 23.5.2008 è stato ch<br />
&#8211; che la stessa questione non è stata valutata nemmeno dall’Amministrazione comunale nel corso del procedimento di rilascio della concessione edilizia;<br />	<br />
&#8211; che da ciò discende l’illegittimità delle relative statuizioni e degli atti ad esse conseguenti.<br />	<br />
I due motivi di ricorso sono dunque fondati.<br />	<br />
5a. Con il quinto mezzo il ricorrente denuncia l’insussistenza di un valido titolo in capo a Wind Telecomunicazioni a richiedere e quindi ad ottenere l’impugnata concessione di edificare. A detti fini non sarebbe idoneo l’atto di assenso dei proprietari datato 19.2.2008 mentre il contratto di locazione prodotto in giudizio dalla Società resistente non sarebbe stato registrato, e comunque detta operazione sarebbe stata eseguita solo in data 14 dicembre 2009, e pertanto non vi sarebbe alcuna certezza in ordine alla data di stipulazione del visto contratto. In ogni caso, si assume che un contratto di locazione non registrato sarebbe nullo e che pertanto non potrebbe costituire comunque un titolo idoneo per il rilascio di un titolo concessorio.<br />	<br />
5b. Il mezzo ha pregio giuridico.<br />	<br />
Con riferimento alla dedotta carenza, in capo alla Società concessionaria, del “<i>titolo idoneo</i>” prescritto dall’art. 88, comma 1, della L.p. 5.9.1991, n. 22 (vigente <i>ratione tempore</i>), e quindi dall’art. 101, comma 1, della L.p. 4.3.2008, n. 1, il quale testualmente recitava “<i>possono richiedere la concessione i proprietari dell’immobile nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo</i>”, occorre dapprima verificare se un contratto di locazione può costituire un titolo idoneo e, conseguentemente, se quello esibito da Wind Telecomunicazioni all’Amministrazione comunale, sottoscritto dalle parti interessate ma non registrato, fosse un titolo idoneo.<br />	<br />
Al primo quesito ha già dato risposta la giurisprudenza amministrativa &#8211; fondata sull’art. 4 della L. 28.1.1977, n. 10, e quindi sull’art. 11 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, i quali dispongono in termini identici alla sopra ricordata normativa provinciale &#8211; ritenendo che siano “<i>legittimati a richiedere la concessione edilizia, o permesso di costruire, i soggetti che hanno la disponibilità giuridica dell&#8217;area e la titolarità di un diritto reale o di obbligazione che dia facoltà di eseguire le opere, ivi compreso il titolo abilitativo che scaturisce da un contratto di locazione recante l&#8217;esplicita o implicita, ma inequivocabile, autorizzazione all&#8217;esecuzione di dati interventi di trasformazione edilizia del bene in funzione dell&#8217;uso per il quale lo stesso è stato concesso ad altri</i>” (cfr., T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 1.7.2008, n. 338; T.A.R. Veneto, sez. II, 24.7.2001, n. 2221; C.d.S., sez. V, 28.5.2001, n. 2882).<br />	<br />
Un contratto di locazione tra la nominata Società Wind e i proprietari del terreno ed avente ad oggetto una porzione di esso di circa 40 mq. per la “<i>realizzazione di una stazione radio &#8211; base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni</i>”, con la previsione di un canone annuo di € 11.000,00 e una durata novennale con possibilità di rinnovo tacito per periodi di sei anni, nonché con una condizione risolutiva espressa qualora la società interessata non avesse ottenuto le autorizzazioni per l’installazione del progettato impianto, potrebbe quindi astrattamente costituire un titolo idoneo al rilascio della concessione edilizia sempreché si tratti di un contratto di locazione non invalido per nullità.<br />	<br />
5c. Nella fattispecie in esame, all’opposto, il contratto stipulato in data 19.2.2008 tra la Società Wind ed i sig.ri Adami non era registrato e dunque era incontrovertibilmente nullo sia al momento della proposizione della domanda di concessione (3.7.2008), che al momento del rilascio della stessa (12.6.2009), ed anche al tempo dell’edificazione della stazione radio base (luglio 2009).<br />	<br />
La L. 30.12.2004, n. 311, cosiddetta finanziaria per il 2005, al comma 346 dell’art. 1 ha infatti stabilito che “<i>i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati</i>”. Il legislatore, per rispondere ad evidenti e comprensibili esigenze di chiarezza, di certezza e di controllabilità, ha dunque inteso privare radicalmente di effetti il contratto di locazione non registrato.<br />	<br />
La novella previsione della sanzione della nullità del contratto collegata alla violazione di un incombente di natura fiscale è stata sottoposta all’esame della Corte costituzionale la quale, pur dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità sottopostagli per l&#8217;inconferenza del parametro costituzionale invocato, ha colto l’opportunità per affermare che la citata disposizione “<i>eleva la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell&#8217;art. 1418 cod. civ.</i>” (cfr., ordinanza 5.12.2007, n. 420, nonché le ordinanze 25.11.2008, n. 389 e 9.4.2009, n. 110). Il richiamato articolo 1418 c.c. dispone, infatti, che “<i>il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge</i>”. E secondo noti principi civilistici, discendenti dal richiamato articolo e da quelli seguenti del codice civile, il negozio giuridico nullo non produce alcun effetto negoziale e, non costituendo causa giustificatrice della prestazione promessa, non costituisce alcun diritto.<br />	<br />
La mancata registrazione del contratto di locazione non si sostanzia dunque nella mera omissione di un adempimento di natura tributaria, come hanno concordemente affermato i difensori delle parti resistenti, in quanto, all’opposto, la registrazione opera quale &#8220;<i>condicio iuris</i>&#8221; del contratto stesso.<br />	<br />
Occorre ulteriormente osservare che, se la legge non dispone diversamente, il contratto nullo non può essere convalidato (cfr., art. 1423 c.c.); che la nullità può essere <sanata> solo con la rinnovazione del contratto, cioè con un contratto compiuto <i>ex novo</i> diverso dal precedente; che da ciò consegue che “<i>la nullità del contratto di locazione non registrato è sanabile con effetto ex nunc fino alla registrazione la quale &#8211; assimilabile alla conferma del negozio nullo &#8211; rende valido il contratto da quel momento</i>” (cfr., Tribunale Napoli, sez. IX, 19.10.2009)<u>.</u> La nullità del contratto, inoltre, può essere fatta valere anche dai terzi che vi abbiano interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice quando debba decidere una lite la cui soluzione dipenda dalla validità di quel negozio giuridico.<br />	<br />
Nel giudizio amministrativo, nel caso in cui la sussistenza del contratto costituisca un presupposto dell’atto impugnato, ai limitati fini del giudizio concernente la legittimità dello stesso, il giudice amministrativo può valutare, <i>incidenter tantum</i>, la sua esistenza, non sussistendo al proposito alcuna pregiudiziale obbligatoria a favore del giudice ordinario e senza che in ordine a detta questione si formi un giudicato, neppure implicito, in base a quanto stabilito dall’art. 8 del cod. proc. amm. Dal che coerentemente discende che, a questi limitati fini, detta cognizione incidentale può essere svolta nel caso <i>de quo</i> ai fini di verificare la legittimazione di Wind Telecomunicazioni a presentare una domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una struttura su di un terreno non di proprietà e, di seguito, ad erigere il contestato manufatto.<br />	<br />
A quanto sopra consegue che il contratto di locazione sottoscritto da Wind Telecomunicazione e dai sig.ri Adami ma non registrato, che l’Amministrazione sostiene essere “<i>stato esibito all’Ufficio tecnico comunale</i>” al momento della richiesta della concessione, essendo nullo perché mancante di un elemento espressamente posto a tutela di evidenti esigenze di certezza e di controllabilità, non poteva costituire un “<i>titolo idoneo</i>” per il rilascio ed il successivo esercizio dell&#8217;attività edificatoria oggetto della richiesta di concessione.<br />	<br />
La registrazione del visto contratto, che risulta eseguita solo in data 14 dicembre 2009, ventidue mesi dopo la stipulazione e diciotto dopo la richiesta di concessione, non giova all’interesse delle parti resistenti posto che essa non può aver operato che con effetto <i>ex nunc</i>.<br />	<br />
Anche il quinto motivo è dunque fondato.<br />	<br />
6. In conclusione, sulla base delle argomentazioni svolte, e con conseguente assorbimento delle censure non specificatamente esaminate, il ricorso deve essere accolto. <br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso n. 187 del 2009, lo accoglie. Per l’effetto, annulla gli atti impugnati, indicati in epigrafe. <br />	<br />
Condanna il Comune di Arco, la Provincia autonoma di Trento e Wind Telecomunicazioni S.p.a., in solido tra di loro, a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 5.800,00 (cinquemilaottocento), (di cui € 5.000,00 per onorari ed € 800,00 per diritti), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Presidente<br />	<br />
Mario Mosconi, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-9-12-2010-n-233/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2008 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2008-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2008-n-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2008-n-233/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2008 n.233</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. B. Massari Est. C.N.S. – Societa Cooperativa a r.l.p.a ed altre (Avv. S. Baccolini e Avv. Prof. M.P. Chiti) contro il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana del predetto Ministero (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Miorelli Service s.p.a. (Avv. A.M.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2008-n-233/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2008 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2008-n-233/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2008 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. B. Massari Est.<br /> C.N.S. – Societa Cooperativa a r.l.p.a ed altre (Avv. S. Baccolini e Avv.<br /> Prof. M.P. Chiti) contro il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ufficio<br /> scolastico regionale per la Toscana del predetto Ministero (Avvocatura dello <br />Stato) e nei confronti di Miorelli Service s.p.a. (Avv. A.M. Bruni e Avv.<br /> Prof. G. Morbidelli) nonché di Palmar s.p.a. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sul controinteressato in un ricorso avverso un &ldquo;accordo quadro&rdquo; per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia negli istituti scolastici regionali, sulla verifica della moralità professionale, sui raggruppamenti verticali ed orizzontali e sulla fase di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Gara per la stipula di un accordo quadro relativo all&#8217;affidamento del servizio di pulizia e altre attività ausiliarie negli istituti scolastici della regione &#8211; Singole istituzioni scolastiche &#8211; Non sono controinteressati<br />
2. Contratti della p.a. – Appalto di servizi &#8211; Art. 12 d.lgs. n. 157 del 1995 – Finalità &#8211; Verifica della moralità professionale – Modifica amministratori dopo la fase di presentazione dell’offerta – Successiva comunicazione alla stazione appaltante &#8211; Legittimità</p>
<p>3. Contratti della p.a. &#8211; Affidamento del servizio di pulizia e altre attività ausiliarie (custodia e vigilanza) negli istituti scolastici regionali &#8211; Indicazione del numero di ore per lo svolgimento dell’appalto &#8211; Non costituisce un elemento proprio dell’offerta – Richiesta di giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia &#8211; Legittimità</p>
<p>4. Contratti della p.a. &#8211; Associazioni temporanee di imprese &#8211; Art. 11 del d.lgs. n. 157 del 1995 &#8211; Va ammessa la possibilità di partecipazione sia in raggruppamento orizzontale, sia in raggruppamento verticale &#8211; Previsione normativa secondo cui l&#8217;offerta dell&#8217;A.T.I. deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa &#8211; Assume rilievo solo in caso di raggruppamento di tipo verticale</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Art. 25 del d.lgs. n. 157/1995 -Non pone alcun limite alla possibilità per la commissione di reiterare le proprie richieste di chiarimenti</p>
<p>6. Contratti della p.a. – Giudizio favorevole di “non anomalia” dell&#8217;offerta &#8211; Motivazione puntuale ed analitica – Non è necessaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara per la stipula di un accordo quadro relativo all&#8217;affidamento del servizio di pulizia e altre attività ausiliarie (custodia e vigilanza) negli istituti scolastici della regione l&#8217;interesse di cui la pubblica amministrazione è titolare si sostanzia in quello alla imparziale individuazione del miglior contraente possibile, cioè dell&#8217;impresa in grado di assicurare la più efficiente gestione del servizio stesso, al prezzo più competitivo. Ne consegue che le singole istituzioni scolastiche non devono essere individuate come controparte da evocare in via principale in giudizio, atteso che esse devono ritenersi rappresentate, in questa fase, dall&#8217;Ufficio scolastico regionale per la Toscana che ha formalmente indetto la gara.</p>
<p>2. La finalità della norma di cui all&#8217;art. 12, d.lgs. n. 157 del 1995, è diretta alla verifica della moralità professionale di chi entra in contatto diretto con l&#8217;amministrazione nell&#8217;espletamento di attività di rilievo ed interesse collettivo Nella specie l’allegato 4 al disciplinare, in materia di dichiarazioni da eseguirsi a pena di esclusione per l’ammissione alla gara, imponeva ai legali rappresentanti e ai componenti dell’organo di amministrazione della società di dichiarare l’insussistenza di condanne per reati incidenti sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Ne consegue che laddove gli amministratori della aggiudicataria si siano dimessi, uno in data antecedente all’aggiudicazione provvisoria, e l’altro in data posteriore, ma sempre in un momento successivo a quello della presentazione dell’offerta, è legittimo l’operato della aggiudicataria che successivamente ha reso edotta la stazione appaltante della modifica intervenuta nella compagine del consiglio d’amministrazione, così consentendo di verificarne i requisiti di moralità professionale prima della eventuale stipulazione del contratto.</p>
<p>3. In una gara per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia e altre attività ausiliarie (custodia e vigilanza) negli istituti scolastici regionali l’indicazione del numero di ore necessarie allo svolgimento dell’appalto, sia pure prevista a pena di esclusione, non costituisce un elemento proprio dell’offerta. Del tutto legittimo, quindi, si palesa il comportamento della commissione che, in sede di giustificazione dell’anomalia, richiedeva all’ATI aggiudicataria di precisare il significato della propria dichiarazione , tenuto anche conto dell’evidente sproporzione nell’indicazione del numero di ore dichiarate nell’offerta.</p>
<p>4. In tema di associazioni temporanee di imprese (di tipo c.d. orizzontale o verticale), l&#8217;art. 11 del d.lgs. n. 157 del 1995 va interpretato nel senso di ammettere la possibilità di partecipazione sia in raggruppamento orizzontale, sia in raggruppamento verticale, e di non escludere la possibilità che, solo per una determinata parte, il servizio sia eseguito da più di una impresa della medesima associazione. Ciò comporta che la previsione normativa secondo cui l&#8217;offerta dell&#8217;A.T.I. deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento si configuri di tipo verticale, vale a dire con scorporo di singole parti, per le quali rispondono in solido solo l&#8217;impresa esecutrice e quella mandataria, mentre, al contrario, nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, senza scorporo di parti, non è necessario indicare le parti da eseguire da ciascuna impresa, perché tutte le imprese sono responsabili in solido dell&#8217;intero.</p>
<p>5. L’art. 25 del d.lgs. n. 157/1995, nei limiti del principio di buon andamento, non pone alcun limite alla possibilità per la commissione incaricata di valutare l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta di reiterare le proprie richieste di chiarimenti con la conseguenza che tale sub procedimento può legittimamente svolgersi in più riprese, anche attraverso ulteriori richieste di integrazioni delle giustificazioni presentate.</p>
<p>6. Il giudizio favorevole di “non anomalia” dell&#8217;offerta in una gara d&#8217;appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem allorquando le ragioni ad essa sottese possono essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nelle quali si articola il procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> N. 233 REG. SENT.<br />
ANNO 2008<br />
n.  1110  Reg. Ric.<br />
Anno 2007<br />
</b>_________<br />
<b><i>Pubblicazione motivazione <br />
art. 4 L.205/00 a seguito <br />
di dispositivo</b> <br />N. 7 dell’8.02.08</p>
<p></i><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei sig.ri:<br />
dott. Gaetano CICCIO’                      &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1110/07  proposto da:</p>
<p>&#8211; <b>C.N.S. – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA a r.l.p.a.</b>, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria della ATI costituita con il Consorzio Italiano Cooperative lavoratori e<br />
&#8211; <b>Consorzio Italiano Cooperative lavoratori e ausiliari del traffico – CICLAT, soc. coop. a r.l.p.a</b>., con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandante della ATI costituita con il C.N.S. e Consorzio Evolve;<br />
<br />
&#8211; <B>CONSORZIO EVOLVE</B>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandante della ATI costituita con C.N.S. e CICLAT;<br />
rappresentate e difese dall’avv. Stefano Baccolini e dall’avv. prof. Mario P. Chiti ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della pubblica istruzione</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in persona del Direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i>,</p>
<p><i><b>e nei confronti di</b></i><br />
&#8211; <b>MIORELLI SERVICE s.p.a.,</b> con sede in Mori (TN), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria della ATI costituita con PALMAR s.p.a., con sede in Torino, anche <b>ricorrente incidentale</b>, rappresentata e d<br />
&#8211; <b>PALMAR s.p.a.</b>, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,</p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,</b></i><br />
&#8211; degli atti della procedura di gara indetta, con bando del 23 maggio 2006, dall&#8217;Ufficio scolastico regionale della Toscana, per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia e attività ausiliarie negli istituti scolastici della Toscana;<br />
&#8211; del decreto del Direttore Generale dell’USR del 7 maggio 2007 di approvazione finale degli atti e dei verbali di gara di aggiudicazione definitiva;<br />
&#8211; del provvedimento dirigenziale prot. n. 3580 del 14 marzo 2007 recante l&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara;<br />
&#8211; di tutti i verbali della commissione di gara, ivi compresi quelli relativi all&#8217;esame delle giustificazioni presentate dall&#8217;ATI aggiudicataria in ordine alla anomalia dell&#8217;offerta, nonché delle note con le quali tali giustificazioni sono state richieste,<br />
&#8211; del Contratto normativo <i>medio tempore</i> stipulato in conseguenza dell&#8217;aggiudicazione tra ATI MIORELLI e USR e dei contratti attuativi successivamente stipulati con i singoli enti o istituti scolastici, nonché di ogni altro atto presupposto, consequ<br />
<br />
<i><b>e per il risarcimento<br />
</b></i>del danno subito, in forma specifica attraverso l’aggiudicazione della commessa o, in via subordinata, per equivalente monetario con riferimento alla perdita di chance ed al mancato utile conseguito, determinato nel 10% del valore dell’appalto o in altra misura ritenuta di giustizia.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 luglio 2007;<br />
Visto il ricorso incidentale depositato il 24 luglio 2007; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<i><br />
</i></b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con provvedimento del 23 maggio 2006, l&#8217;Ufficio regionale scolastico della Toscana bandiva una gara per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia e altre attività ausiliarie (custodia e vigilanza) negli istituti scolastici della regione. L&#8217;appalto era suddiviso in due lotti per un importo complessivo triennale presunto di euro 48.615525,00, oltre l&#8217;IVA ed il criterio di aggiudicazione ex art. 4 del bando era indicato in quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa. <br />
L&#8217;appalto era in particolare finalizzato all&#8217;individuazione di un contraente per la stipula di un cosiddetto &#8220;contratto normativo&#8221; o contratto quadro dal quale sarebbero scaturiti i successivi contratti di attuazione da stipularsi con i singoli istituti scolastici.<br />
Oggetto dell&#8217;appalto, come si è detto, era costituito da attività di pulizia, altre attività ausiliarie (custodia e vigilanza), e attività extra canone eventuali da svolgersi su richiesta dell&#8217;ente.<br />
La <i>lex specialis</i> richiedeva alle ditte partecipanti di formulare un&#8217;offerta economica per ogni oggetto dell&#8217;appalto, indicando tre diverse basi d&#8217;asta per ciascuno dei servizi da eseguirsi. In particolare per i servizi di pulizia si richiedeva uno sconto su un determinato prezzo mensile al metro quadro rispetto al quale le imprese potevano offrire tre ipotesi di sconto diversificate per i tre standard di frequenza di pulizia previsti (alto, medio, base).<br />
Per le attività di custodia e vigilanza le imprese dovevano offrire uno sconto sul costo della manodopera, con base d’asta di euro 14,60 l’ora. <br />
Per le attività extra canone era, invece, previsto che le imprese potessero fornire uno sconto sulla base d&#8217;asta individuata, in questo caso, in una maggiorazione del 26,5% rispetto al prezzo della manodopera oraria stabilito dal contratto collettivo nazionale. <br />
Quanto alla valutazione complessiva dell&#8217;offerta, l&#8217;articolo 4 del bando di gara stabiliva l&#8217;assegnazione di 60 punti per l&#8217;offerta tecnica e 40 punti per quella economica, articolando ulteriormente tali punteggi in alcune sottovoci.<br />
Alla gara partecipavano oltre all’ATI ricorrente il raggruppamento di imprese costituita dal Miorelli e Palmar le quali dichiaravano, per entrambi i lotti, di costituirsi in ATI orizzontale, specificando che, ciascuna delle due imprese avrebbe svolto tutte le attività (pulizia, custodia e vigilanza) nella misura del 51% per la mandataria e del 49% per la mandante.<br />
Dopo la valutazione dell&#8217;offerta tecnica e l&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica veniva stilata una graduatoria provvisoria che vedeva classificata al primo posto l’ATI Miorelli con punti 97,94 e al secondo l&#8217;ATI ricorrente con punti 90,13.<br />
Rilevato che l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria provvisoria risultava anomala per tutte le voci di ribasso, veniva dato inizio al procedimento di verifica dell&#8217;anomalia con una prima richiesta di giustificazioni del 4 dicembre 2006. A tale richiesta seguiva la risposta della Miorelli la quale poneva in rilievo una serie di circostanze eccezionalmente favorevoli che avrebbero prodotto in un forte impatto sulla economicità del servizio. <br />
In particolare, per quanto riguarda i servizi di pulizia, asseriva di aver offerto un prezzo della manodopera orario di € 14,80, conforme alle tabelle ministeriali e perciò non necessitante di giustificazioni; per la custodia/vigilanza, pur riconoscendo l’inferiorità del prezzo offerto alle tabelle ministeriali si allegava, per la sola Miorelli Service, il beneficio costituito da una minore aliquota Inps e Inail, da un bassissimo tasso di assenteismo e dalla possibilità giuridica di inquadrare i lavoratori al primo livello del CCNL.<br />
La commissione rigettava i giustificativi proposti in relazione al servizio di vigilanza/custodia, ritenendo inammissibile l&#8217;inquadramento del personale al I livello, perché non consentito dal CCNL, ed evidenziandolo l’omessa allegazione dei benefici Inps e Inail per la mandante Palmar. <br />
Conseguentemente l’ATI Miorelli precisava che l&#8217;attività di vigilanza/custodia sarebbe stata svolta solo da Morelli, non essendo perciò necessaria la presentazione di alcuna documentazione in merito per la Palmar  e che anche se non fosse possibile inquadrare le mansioni al primo livello al medesimo esito sarebbe stato possibile addivenire sulla base di un posizionamento transitorio a tale livello ai soli fini retributivi, tenuto conto che il tipo di servizio oggetto dell&#8217;appalto presenta un elevato livello di cessazioni dal lavoro e nuove assunzioni. <br />
Nelle sedute dal 10 gennaio 2007 al 12 marzo 2007 la commissione valutava tali giustificazioni e richiedeva ulteriori argomentati chiarimenti in ordine al calcolo del tasso di assenteismo per malattia, infortunio e maternità forniti.<br />
Tali dati venivano prodotti dalla Miorelli in data 7 marzo 2007. <br />
Infine, con il verbale n. 16 del 12 marzo 2007 la commissione di gara, pur non accettando il dato sul <i>turn over</i> del personale dedotto da Miorelli e correggendolo con altra percentuale ritenuta congrua, dichiarava di reputare sufficienti le giustificazioni offerte.<br />
Per tale ragione, dopo il provvedimento di aggiudicazione provvisoria in data 14 marzo 2007, veniva adottato l’atto di definitiva aggiudicazione della commessa con decreto 2 del 7 maggio 2007.<br />
Contro tale atto ricorrono le società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 157/1995 e del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti: omessa esclusione di ATI Miorelli per carenza di documentazione.<br />
<b>2.</b> Violazione del principio di serietà delle offerte e della <i>lex specialis</i> di gara. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Inidoneità dell’offerta di ATI Miorelli<br />
<b>3.</b> Violazione e falsa applicazione del principio di immutabilità delle offerte e degli articoli 11 e 25 del decreto legislativo n. 157/1995. Violazione del principio di <i>par condicio</i>. Eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, ingiustizia manifesta: modificazione dell’offerta in sede di giustificazione dell’anomalia.<br />
<b>4.</b> Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del decreto legislativo n. 157/1995 e dell’articolo 4 del disciplinare. Eccesso di potere per sviamento. Progressivo aggiustamento delle giustificazioni del loro tardività.<br />
<b>5.</b> Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del decreto legislativo n. 157/1995, del DPCM n. 117/1999 e dell’articolo 4 del disciplinare. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e per travisamento in relazione al prezzo offerto per il servizio di pulizia.<br />
<b>6.</b> Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del decreto legislativo n. 157/1995. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e per travisamento. Illogicità e ingiustizia manifesta in relazione al prezzo offerto per il servizio di vigilanza.<br />
<b>7.</b> Violazione e falsa dell’art. 25 del decreto legislativo n. 157/1995 e dell’articolo 3 del disciplinare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta in relazione alla carenza di utile dell’appalto.<br />
<b>8</b>. Risarcimento del danno.<br />
Con atto notificato il 6 luglio 2007, asseritamente per tuziorismo difensivo, le società ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti impugnando il verbale n. 16 del 12 marzo 2007 con il quale la commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato il contratto per il quale si controverte, riproducendo i motivi di censura già dedotti.<br />
A sua volta, costituendosi giudizio, la società MIORELLI SERVICE ha ritualmente notificato un ricorso incidentale contestando l&#8217;interesse ad agire delle ricorrenti che, secondo tale prospettazione, avrebbero dovuto essere escluse, a loro volta, dalla gara. <br />
Vengono avanzate le seguenti doglianze:<br />
<b>1.</b> Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 del decreto legislativo n. 157/1995. Violazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità e difetto di motivazione.<br />
<b>2.</b> Violazione degli artt. 11 del 25 del decreto legislativo n. 157/1995. Violazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento dei fatti, sviamento e difetto di istruttoria.<br />
<b>3.</b> Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 25 del decreto legislativo n. 157/1995. Violazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, carenza di presupposti, travisamento, illogicità e difetto di motivazione.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 la parte ricorrente ha rinunciato alla decisone sulla domanda incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti della procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia e attività ausiliarie negli istituti scolastici della Toscana di cui al bando emesso il 23 maggio 2006 dall&#8217;Ufficio scolastico regionale della Toscana.<br />
Pur convenendo, in linea di principio, con l’assunto di controparte in ordine alla priorità processuale dell’esame del ricorso incidentale, il Collegio rileva che, nella fattispecie, tale vaglio non si rende necessario giacché il ricorso principale si palesa infondato per le ragioni di seguito esposte.<br />
<b>2.</b> Passando, quindi, alla disamina del gravame principale, occorre, in primo luogo, scrutinare l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità avanzata dalla difesa erariale in relazione all’omessa notificazione del ricorso alle istituzioni scolastiche destinatarie finali dei servizi oggetto dell’appalto con le quali sono stati successivamente stipulati i contratti attuativi scaturenti dalla “convenzione normativa”<br />
L’assunto non può essere condiviso. <br />
Pare evidente, infatti, ad avviso del Collegio che, nel caso in trattazione, le scuole che usufruiranno dei servizi che costituiscono l&#8217;oggetto della gara non possono rivestire la qualifica di soggetti controinteressati, né in senso formale né in quello sostanziale.<br />
Invero, l&#8217;interesse di cui la pubblica amministrazione è titolare si sostanzia, nella fattispecie, in quello alla imparziale individuazione del miglior contraente possibile, cioè dell&#8217;impresa in grado di assicurare la più efficiente gestione del servizio stesso, al prezzo più competitivo. Del resto, nemmeno potrebbe ritenersi che le singole istituzioni scolastiche dovessero essere individuate come controparte da evocare in via principale in giudizio, atteso che esse devono ritenersi rappresentate, in questa fase, dall&#8217;Ufficio scolastico regionale per la Toscana che ha formalmente indetto la gara.<br />
<b>3.</b> Procedendo all’esame delle questioni di merito va disattesa la prima censura con la quale le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 157/1995 e del disciplinare di gara per avere l’ATI controinteressata omesso di dare comunicazione alla stazione appaltante della modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione della società mandante Palmar, tradottasi nella nomina di due nuovi consiglieri, intervenuta tra il momento la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Si osserva in proposito che la finalità della norma di cui all&#8217;art. 12, d.lgs. n. 157 del 1995, è diretta alla verifica della moralità professionale di chi entra in contatto diretto con l&#8217;amministrazione nell&#8217;espletamento di attività di rilievo ed interesse collettivo. In tal senso l’allegato 4 al disciplinare, in materia di dichiarazioni da eseguirsi a pena di esclusione per l’ammissione alla gara, imponeva ai legali rappresentanti e ai componenti dell’organo di amministrazione della società di dichiarare l’insussistenza di condanne per reati incidenti sulla moralità professionale o per delitti finanziari.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, gli amministratori della società Palamar si sono dimessi, uno in data antecedente all’aggiudicazione provvisoria, e l’altro in data posteriore, ma sempre in un momento successivo a quello della presentazione dell’offerta.<br />
Successivamente la medesima società rendeva edotta la stazione appaltante della modifica intervenuta nella compagine del consiglio d’amministrazione, così consentendo di verificarne i requisiti di moralità professionale prima della eventuale stipulazione del contratto.<br />
Ne discende che, in mancanza di disposizioni del bando che imponessero a pena di esclusione tale adempimento, deve ritenersi che il comportamento della società sia stato sostanzialmente rispettoso della <i>ratio</i> della norma in parola.<br />
<b>4.</b> Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del principio di serietà delle offerte e della <i>lex specialis </i>di gara con riferimento ad entrambi i lotti di gara. <br />
Argomenta la ricorrente che, per il servizio di pulizia, il disciplinare di gara non indicava le ore di lavoro richieste, ma solo le superfici da pulire e la loro natura, lasciando perciò alle concorrenti la determinazione del numero di ore di lavoro necessarie per il compimento del servizio. Tuttavia, nell&#8217;offerta economica, l&#8217;allegato 3 del disciplinare imponeva di indicare, a pena di esclusione, ed ai fini della valutazione di congruità del costo del lavoro, il numero di ore complessive di lavoro considerate nell&#8217;offerta. <br />
L&#8217;ATI Miorelli indicava nell&#8217;offerta economica del lotto 1 un numero di ore complessivo (per pulizia e vigilanza) pari a 490.702 che, secondo la ricorrente, doveva essere inteso come riferito all&#8217;intero triennio, atteso che nello spazio per eventuali giustificazioni l&#8217;offerente precisava che &#8220;<i>le ore indicate sono relative a tre anni</i>&#8220;.<br />
Nella fase di verifica dell&#8217;anomalia, tuttavia, l&#8217;ATI Miorelli modificava la propria dichiarazione, chiarendo che le ore suddette erano riferite non al triennio, bensì al singolo anno.<br />
Così facendo, la commissione di gara, stante la palese inattendibilità del numero di ore dichiarato, se riferito al triennio, avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria e, in ogni caso, non avrebbe potuto consentirle di modificare l’offerta presentata.<br />
La tesi non appare condivisibile.<br />
Deve in primo luogo rilevarsi che, sia pure prevista a pena di esclusione, l’indicazione del numero di ore necessarie allo svolgimento dell’appalto non costituiva un elemento proprio dell’offerta. <br />
Del tutto legittimo, quindi, si palesa il comportamento della commissione che, in sede di giustificazione dell’anomalia, richiedeva all’ATI Miorelli di precisare il significato della propria dichiarazione, tenuto anche conto del carattere meramente presuntivo di tale indicazione, strettamente connesso alla scelta concretamente operata da ciascuno degli istituti scolastici in relazione agli <i>standard</i> di pulizia richiesti,<br />
Non può, quindi, ritenersi che, in sede di giustificazioni, siano state apportate modifiche all’offerta e, d’altro canto, l’evidente sproporzione, denunciata dalla stessa parte ricorrente, nell’indicazione del numero di ore indicate, poteva deporre nel senso di attribuire un ragionevole significato all’espressione, invero equivoca, &#8220;<i>le ore indicate sono relative a tre anni</i>&#8220;, utilizzata nella circostanza dalla controparte.<br />
<b>5.</b> Con il terzo motivo le società ricorrenti lamentano che, in sede di giustificazione dell’anomalia, l’offerta dell’aggiudicataria sia stata inammissibilmente modificata sotto un altro profilo. <br />
L’assunto è che l’ATI Miorelli andasse esclusa dalla gara per violazione dell&#8217;art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 157/1995 a norma del quale l&#8217;offerta congiunta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.<br />
In particolare, secondo le ricorrenti, in sede di giustificazione sarebbe stata modificata la ripartizione dei servizi precedentemente dichiarata all’interno dell’ATI Miorelli/Palmar con trasformazione della stessa, da associazione orizzontale ad associazione mista/verticale.<br />
È accaduto, infatti, che, conformemente al mod. all. 4 del disciplinare, le società aggiudicatarie dichiarassero che &#8220;<i>la ripartizione dei servizi che saranno eseguite da ciascuna impresa componente è la seguente: Miorelli Service s.p.a. (capogruppo mandataria): servizi di pulizia e altre attività ausiliarie pari al 51% delle attività; Palmar s.p.a. (impresa mandante): servizio di pulizia e altre attività ausiliarie, pari al 49% delle attività</i>&#8220;. In definitiva si prevedeva che le prestazioni oggetto della gara fossero ripartite al 51 per cento per la Miorelli service e al 49% per la Palmar.<br />
In sede di verifica dell&#8217;anomalia le imprese modificavano tale configurazione, affermando che la vigilanza/custodia sarebbe stata eseguita dalla sola Miorelli a tanto costrette, a dire delle ricorrenti, dall&#8217;impossibilità di fornire giustificazioni per il prezzo orario della manodopera relativo al servizio di vigilanza/custodia offerto dalla Palmar.<br />
L’assunto è privo di fondamento.<br />
E’ del tutto pacifico che, a tutela della <i>par condicio</i> tra i concorrenti e dell’interesse pubblico alla serietà dell’offerta, sia inammissibile la sua modificazione nelle fasi successive alla presentazione<i> (cfr. ex multis, </i>Cons. Stato , sez. IV, 12 dicembre 2005, n. 7035.)<br />
In concreto, nel caso in esame, non pare che tale circostanza si sia, però, realizzata.<br />
Negli appalti pubblici di servizi è consentita la partecipazione di associazioni riunite sia in via orizzontale, sia in linea verticale (C.g.a. Reg. siciliana, 13 ottobre 1998, n. 618) e non può escludersi che, nell&#8217;ambito di un medesimo raggruppamento, talune parti del servizio siano eseguite da singole imprese, mentre una determinata parte sia eseguita da più imprese, fra quelle raggruppate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2002, n. 35).<br />
Con l&#8217;espressione «associazione orizzontale» si intende quella in cui ciascuna delle imprese riunite è responsabile nei confronti dell&#8217;amministrazione committente dell&#8217;intera prestazione, restando, in tal caso, irrilevante all’esterno la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa (in questo senso Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2002, n. 2208).<br />
Per contro l’associazione verticale è quella in cui un&#8217;impresa (ordinariamente capace per la prestazione prevalente), si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni scorporabili.<br />
Orbene, l&#8217;art. 11 del d.lgs. n. 157 del 1995, che ammette a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, non distingue espressamente fra l&#8217;uno e l&#8217;altro tipo di associazione temporanea, stabilendo che &#8220;<i>l&#8217;offerta congiunta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese</i>&#8221; e soggiungendo che &#8220;<i>l&#8217;offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell&#8217;amministrazione di tutte le imprese raggruppate</i>&#8220;.<br />
La norma deve essere, quindi, interpretata nel senso di ammettere la possibilità di partecipazione sia in raggruppamento orizzontale, sia in raggruppamento verticale, e di non escludere la possibilità che, solo per una determinata parte, il servizio sia eseguito da più di una impresa della medesima associazione (Cons. Stato , sez. V, 28 marzo 2007, n. 1440; id. , sez. VI, n. 31 del 4 gennaio 2002).<br />
Ciò comporta che la previsione normativa secondo cui l&#8217;offerta dell&#8217;A.T.I. deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento si configuri di tipo verticale, vale a dire con scorporo di singole parti, per le quali rispondono in solido solo l&#8217;impresa esecutrice e quella mandataria, mentre, al contrario, nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, senza scorporo di parti, non è necessario indicare le parti da eseguire da ciascuna impresa, perché tutte le imprese sono responsabili in solido dell&#8217;intero.<br />
Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame.<br />
Dalla <i>lex specialis</i> di gara la quale non richiedeva di specificare il tipo di raggruppamento che i concorrenti intendevano costituire, emerge che l’oggetto dell’appalto è costituito da servizi omogenei e privi di caratteristiche di specializzazione in relazione alle quali si rendesse necessaria una particolare qualificazione dell’offerente.<br />
Resta confermato, perciò, che la suddivisione del lavoro per ciascuna impresa non assumeva rilevanza all&#8217;esterno, rimanendo ciascuna impresa responsabile in solido dell&#8217;intero servizio svolto e, quindi, non può ritenersi che la diversa distribuzione, risultante dalle precisazioni rese in sede di giustificazioni, abbia comportato un mutamento dell’offerta.<br />
<b>6.</b> Parimenti infondato si rivela il quarto mezzo di impugnazione con il quale l’ATI ricorrente asserisce che, in violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 157/1995, la stazione appaltante, attraverso la plurima iterazione della richiesta di giustificazioni, avrebbe consentito un progressivo accomodamento dell’offerta da parte dell’ATI Miorelli.<br />
Invero, è pacifico che la norma appena citata, nei limiti del principio di buon andamento, non pone alcun limite alla possibilità per la commissione incaricata di valutare l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta di reiterare le proprie richieste di chiarimenti con la conseguenza che tale sub procedimento può legittimamente svolgersi in più riprese, anche attraverso ulteriori richieste di integrazioni delle giustificazioni presentate (Cons. Stato. sez. V, 10 febbraio 2004, numero 490; id., 7 febbraio 2003 n. 642; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 11 luglio 2007, n. 1493).<br />
<b>7.</b> Con il quinto, sesto e settimo motivo le società ricorrenti si spingono ad esaminare nel dettaglio il contenuto delle giustificazioni presentate dall’ATI Miorelli lamentando, sotto diversi profili, la violazione del citato art. 25 del d.lgs. n. 157/1995, del DPCM n. 117/1999 e del disciplinare di gara, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e carenza di presupposti in relazione ai distinti oggetti dell’appalto.<br />
Preliminarmente deve convenirsi con quanto, in senso contrario, dedotto dalla difesa erariale la quale, poggiando su una consolidata interpretazione giurisprudenziale, ribadisce che non può ammettersi una estensione della valutazione giudiziale al merito amministrativo o al profilo intrinseco del giudizio di anomalia, purché questo sia sorretto da un adeguato supporto motivazionale.<br />
Viene altresì rammentato che il giudizio di verifica ha natura globale e sintetica, pur avendo ad oggetto l’analisi dei singoli componenti di cui l’offerta si scompone, purché, complessivamente, le giustificazioni addotte consentano di addivenire ad un apprezzamento di congruità dell’offerta presentata.<br />
Si è avuto modo di precisare, in tal senso, che l&#8217;Amministrazione deve prendere specificamente in considerazione le giustificazioni fornite per esporre chiaramente le ragioni in forza delle quali esse siano ritenute insoddisfacenti e non diano perciò sufficiente affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione; allorché, invece, consideri seria l&#8217;offerta in base ad attendibili spiegazioni fornite dalle ditte, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un&#8217;articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti. <br />
Ne discende che il giudizio favorevole di “non anomalia” dell&#8217;offerta in una gara d&#8217;appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa <i>per relationem</i> allorquando le ragioni ad essa sottese possono essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nelle quali si articola il procedimento (Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5314, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 12 maggio 2004, n. 1686).<i><br />
</i><b>8.</b> Entrando, comunque, nel dettaglio delle censure, si rileva, con il quinto motivo, che secondo la ricorrente il corrispettivo orario precisato in sede di giustificazioni dalle aggiudicatarie per il servizio di pulizia sarebbe di € 12,61 e, dunque, inferiore sia a quello dichiarato in sede di offerta (€ 17,01) sia al costo orario per l’operatore di II livello previsto dalle tabelle ministeriali (€ 14,80).<br />
La tesi non appare convincente.<br />
L’argomentazione della ricorrente si basa, infatti, sull’assunto che il rapporto prezzo/ore dal quale far scaturire il valore orario unitario andrebbe calcolato assumendo a numeratore la base d’asta delle pulizie, ribassata dello sconto medio offerto sui prezzi a metro quadro per le tre tipologie di <i>standard</i> previste dal disciplinare.<br />
In realtà, come risulta dall’art. 4, comma 5, e dall’art. 2, comma 4, dell’allegato 5 bis al disciplinare di gara, “<i>il contratto attuativo, in ogni caso, avrà un importo pari a quello indicato in relazione a ciascun istituto scolastico…</i>”, precisando che “<i>l’importo suddetto è da intendersi garantito nei confronti dell’Assuntore…</i>”.<br />
Ne consegue che l’importo base d’asta risulta dalla sommatoria dei <i>budget</i> di spesa assegnati a ciascun istituto scolastico il quale ha a disposizione una cifra spendibile che deve essere tutta garantita all’aggiudicatario, attraverso l’elaborazione di contratti attuativi strutturati articolando le superfici oggetto del servizio, gli standard di pulizia prescelti e il numero di giorni di erogazione delle attività: pertanto, al fine di pervenire al risultato in parola, occorre suddividere l’importo annuale garantito per il I lotto per il monte orario annuo previsto per le attività di pulizia, dal quale scaturisce un costo orario certamente superiore a quello indicato dall’ATI Miorelli nelle proprie giustificazioni.<br />
Quanto alla mancata considerazione delle ore e dei costi necessari allo svolgimento dell’attività formativa del personale è sufficiente rilevare che tale attività, come rilevato in sede di giustificazioni, non deve necessariamente svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e perciò comportare costi aggiuntivi per l’impresa.<br />
<b>9.</b> Con il sesto motivo la parte ricorrente espone una serie di rilievi che renderebbero inammissibili o infondate le ragioni esposte dall’ATI Miorelli nelle proprie giustificazioni ed invece accolte dalla commissione.<br />
Con riferimento al prezzo offerto per il servizio di vigilanza si contesta l’accoglimento delle argomentazioni giustificative riferite all’effetto positivo del cosiddetto “cuneo fiscale”, al tasso di assenteismo, all’inquadramento al I livello retributivo del CCNL e all’omessa considerazione dei costi di formazione.<br />
In proposito appare sufficiente rilevare che proprio il carattere dettagliato delle argomentazioni utilizzate dalla ricorrente dimostra che esse finiscono per impingere nel merito degli apprezzamenti riservati alla pubblica amministrazione e pertanto non sindacabile, in sede di scrutinio di legittimità, dal giudice amministrativo.<br />
Giova ribadire, sul punto, che le valutazioni dell&#8217;amministrazione costituiscono espressione di un potere di natura tecnico &#8211; discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l&#8217;ipotesi in cui tali valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto &#8211; circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie (cfr. <i>ex multis</i>, Cons. Stato , sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 435; id., sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554).<br />
I profili che la commissione di gara può prendere in considerazione, ai fini di cui trattasi, sono infatti spesso contrassegnati da margini notevoli di opinabilità, “<i>che non esprimono ex se momenti di emersione della cura concreta dell&#8217;interesse pubblico</i>” tenuto conto, altresì, “<i>che la normativa comunitaria in materia di appalti, tutela in via primaria l&#8217;interesse degli imprenditori a confrontarsi in un mercato competitivo e libero nella concorrenza</i>” (Cons. Stato, sez. IV 7 giugno 2004, n. 3554).<br />
Nella fattispecie, le censure articolate dalla ricorrente sono rivolte a contrastare valutazioni della stazione appaltante che, pur opinabili, e come tali non sostituibili da valutazioni di segno opposto ad opera del giudice amministrativo, si fondano su considerazioni non abnormi e volte a rispettare il principio comunitario cui si è fatto cenno di tutela della libertà di concorrenza tra le imprese alle quali non possono essere imposte, se non sorrette dall’interesse pubblico, scelte imprenditoriali specifiche intese a determinare dall’esterno la congruità delle opzioni organizzative e la misura dell’utile da conseguire.<br />
<b>10.</b> Tale ultima argomentazione pare idonea a contrastare l’ultimo motivo di ricorso con cui l’ATI ricorrente contesta la percentuale di utile evidenziata dalla controparte al fine di dimostrare la remuneratività dell’offerta, atteso che, secondo la <i>lex specialis</i>, il margine di utile non poteva scendere al disotto del 3%.<br />
Nel dettaglio, la controinteressata avrebbe omesso di considerare alcune voci della contrattazione, i costi da sostenere in tema di formazione per l’elevato <i>turn over</i> del personale, il costo orario della manodopera e le spese generali per il servizio di vigilanza.<br />
Osserva sul punto il Collegio che la quasi totalità dei rilievi accennati sono stati oggetto di esame e rigettati in relazione allo scrutinio condotto sui precedenti mezzi di gravame.<br />
Mette conto, altresì, rammentare che la verifica di anomalia dell’offerta mira ad accertare se il concorrente abbia formulato l&#8217;offerta sulla base di elementi oggettivi che assicurino la compatibilità economica della stessa con gli obiettivi della buona esecuzione del lavoro e che, dunque, l&#8217;offerta medesima non sia frutto di una scelta più o meno casuale della percentuale di riduzione del valore posto a base d&#8217;asta, all&#8217;esclusivo scopo di conseguire la commessa (T.A.R. Sardegna, sez. I, 29 novembre 2006, n. 2498).<br />
Nel caso di specie la commissione di gara ha condotto un’indagine accurata volta a far emergere eventuali incongruenze tese a conseguire da parte dell’offerente quel risultato di apparente congruità del margine di utile a cui si è fatto cenno.<br />
Ebbene, l’esame delle doglianze di parte ricorrente, nei limiti più volte ricordati in cui il giudice di legittimità può estendere il suo sindacato senza sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, conduce ad escludere siffatto risultato.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato unitamente al ricorso per motivi aggiunti che, impugnando l’atto di aggiudicazione provvisoria, ne riproduce le doglianze.<br />
<b>11.</b> Quanto al ricorso incidentale se ne può omettere lo scrutinio non emergendo alcun interesse dell’ATI controinteressata al suo eventuale accoglimento.<br />
<b>12.</b> Condanna, infine, la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo<br />
. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211; respinge il ricorso principale;<br />
&#8211; respinge il ricorso per motivi aggiunti;<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale;<br />
&#8211; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore di ciascuna delle controparti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del  6 febbraio 2008.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 Febbraio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-2-2008-n-233/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2008 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Napoletano inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 Assistenza e previdenza – Art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 – Disciplina relativa al risarcimento delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Termine di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Napoletano</span></p>
<hr />
<p>inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 – Disciplina relativa al risarcimento delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – Termine di decadenza per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici alle vittime del terrorismo – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli – Asserita  violazione degli artt.3 e 24 Costituzione &#8211; Manifesta inammissibilità per mancata individuazione della soluzione costituzionalmente obbligata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Franco BILE Presidente; &#8211; Giovanni Maria FLICK Giudice; &#8211; Francesco AMIRANTE giudice; &#8211; Ugo DE SIERVO  Giudice; &#8211; Paolo MADDALENA giudice; &#8211; Alfio FINOCCHIARO giudice; &#8211; Alfonso QUARANTA giudice; &#8211; Franco GALLO   giudice; &#8211; Luigi MAZZELLA giudice; -Gaetano SILVESTRI giudice; &#8211; Sabino CASSESE giudice; &#8211; Maria Rita SAULLE giudice; &#8211; Giuseppe TESAURO giudice; &#8211; Paolo Maria NAPOLITANO giudice.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giovanni Magno e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2007.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano. <br />
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di sei mesi, a decorrere dall’entrata in vigore della legge medesima, per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici in favore delle vittime del terrorismo;<br />
che il rimettente espone che la parte privata del giudizio principale, il 23 dicembre 1984, si trovava a bordo del treno rapido 904, oggetto di un attacco terroristico nel corso del quale persero la vita quindici persone e ne rimasero ferite altre 268; <br />
che, a seguito di tale evento, al ricorrente, per il persistere di una dolenzia al rachide dorsale accompagnata da una sindrome ansioso depressiva, è stata riconosciuta un’invalidità lavorativa pari al 30 per cento, e gli è stata liquidata una somma equivalente a 26.000 euro, ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);<br />
che, successivamente, la legge n. 206 del 2004 ha previsto per le vittime degli episodi di terrorismo ulteriori benefici, quali la possibilità di ottenere la rideterminazione dell’elargizione prevista dalla legge n. 302 del 1990 (in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità riportata), nonché la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute tenendo conto dell’eventuale aggravamento fisico e del danno biologico e morale;<br />
che il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente a che la somma dallo stesso percepita in virtù della legge n. 302 del 1990 venga ricalcolata come previsto dall’art. 5 della legge 206 del 2004, tenendo conto anche del danno biologico, morale ed esistenziale subito e la conseguente richiesta di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’interno al pagamento della somma dovuta;<br />
che le Amministrazioni resistenti, costituitesi nel giudizio, hanno, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 11 della legge n. 206 del 2004;<br />
che, a seguito di tale eccezione, il rimettente, sollecitato dalla parte ricorrente, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 206 del 2004, nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall’entrata in vigore della legge per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei suddetti benefici;<br />
che, secondo il giudice rimettente, la legge n. 206 del 2004 ha previsto un sistema a doppio binario con due strumenti alternativi di tutela: l’uno, amministrativo (artt. 13 e 14), da avviare, da parte dell’interessato, senza termini diversi da quelli derivanti dalla prescrizione; l’altro, giurisdizionale, sottoposto invece ad un ristrettissimo termine decadenziale per l’instaurazione del procedimento (art. 11 e 12);<br />
che l’art. 11 della legge in esame, nel subordinare la possibilità concreta di riconoscimento dei benefici ivi previsti ad un’azione da intraprendere entro il termine irragionevolmente breve di sei mesi, renderebbe di fatto, se non impossibile, quanto meno molto difficile la proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, tanto più – afferma il rimettente –  ove si tenga conto che si tratta di legge approvata in pieno periodo estivo e relativa ad avvenimenti verificatisi a distanza anche di 43 anni dalla sua approvazione;<br />
che, per il rimettente, la questione è rilevante, in quanto la difesa delle amministrazioni convenute in giudizio ha ritualmente eccepito la tardività della domanda, evidenziando che la legge è entrata in vigore il 26 agosto 2004 mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 22 marzo 2005, dunque, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma censurata;<br />
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;<br />
che, secondo la difesa erariale, non è esatta la ricostruzione operata dal rimettente circa la coesistenza di due procedimenti per l’attribuzione dei benefici alle vittime del terrorismo: l’uno giurisdizionale (artt. 11 e 12) con un termine di decadenza di soli sei mesi dalla entrata in vigore della legge, l’altro amministrativo (artt. 13 e 14) «ad attivazione discrezionale da parte dell’amministrazione e finalizzato alla determinazione stragiudiziale della definitiva liquidazione della provvidenza»;<br />
che in realtà, secondo l’Avvocatura dello Stato, la norma censurata individua, nell’ambito delle vittime di fatti di terrorismo, una “sottocategoria” costituita da coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento di benefici in base ad atti definitivi ottenuti in sede giurisdizionale, amministrativa o contabile. <br />
che, pertanto, l’art. 11 della legge n. 206 del 2004 avrebbe lo scopo di estendere le nuove misure di favore anche a quelle vittime che abbiano già beneficiato delle provvidenze concesse dalle precedenti leggi e si riferirebbe solo a quelle situazioni già divenute definitive per le quali, altrimenti, l’estensione non potrebbe operare, essendo principio generale del nostro ordinamento giuridico che «le stesse dichiarazioni di incostituzionalità delle leggi trovano un limite di efficacia nelle situazioni definite in base a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi incontrovertibili»;<br />
che, inoltre, per la difesa erariale non è possibile comparare la situazione soggettiva di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge per le vittime del terrorismo in base ad un provvedimento definitivo con quella di coloro che, pur essendosi attivati nei termini di legge, non hanno ancora ottenuto il riconoscimento definitivo del diritto all’applicazione dei benefici;<br />
che, infine, il termine semestrale entro il quale deve essere promossa l’azione prevista dall’art. 11 della legge n. 206 del 2004 per il conseguimento dei benefici in essa previsti non è così irragionevolmente breve da pregiudicare l’esercizio del sotteso diritto sostanziale.<br />
Considerato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall’entrata in vigore della legge per l’instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei nuovi benefici attribuiti alle vittime del terrorismo;<br />
che, in particolare, il rimettente dubita della congruità del termine decadenziale, previsto dall’art. 11 della legge n. 206 del 2004, ritenendo che il subordinare il riconoscimento degli ulteriori benefici al positivo esperimento di un’azione civile da intraprendere entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto la sua irragionevole brevità rende di fatto impossibile o, quanto meno, molto difficile, la tempestiva proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei diritti in questione;<br />
che il giudice a quo non contesta che sia legittimo apporre un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione, ma dubita della scelta operata dal legislatore, giudicando il termine di sei mesi troppo breve per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale;<br />
che, tuttavia, il rimettente omette di indicare una soluzione costituzionalmente obbligata per l’individuazione del termine “congruo” che dovrebbe sostituire quello di sei mesi, eventualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo nell’ipotesi di accoglimento della questione; <br />
che l’indicazione eventuale di un altro termine, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, presuppone l&#8217;esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni di questa Corte (si vedano, ex plurimis, la sentenza n. 109 del 2005 e le ordinanze n. 273 e n. 260 del 2005);<br />
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile perché il giudice a quo chiede alla Corte una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 210 e n. 185 del 2006).<br />
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</p>
<p align=center><b>PER QUESTI  MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-21-6-2007-n-233/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/6/2007 n.233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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