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	<title>2327 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2327 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2019 n.2327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-4-2019-n-2327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-4-2019-n-2327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2019 n.2327</a></p>
<p>G. Severini Pres., S. Fantini Est. PARTI: (Comune di Genova rapp. dagli avv.ti Maria Paola Pessagno e Laura Burlando c. Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti &#8211; UAAR, Circolo di Genova della Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti &#8211; UAAR rapp. dall&#8217;avvocato Fabio Corvaja) Fattispecie relativa al diniego comunale dell&#8217;affissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-4-2019-n-2327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2019 n.2327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-4-2019-n-2327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2019 n.2327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Severini Pres., S. Fantini Est. PARTI: (Comune di Genova rapp. dagli avv.ti Maria Paola Pessagno e Laura Burlando c. Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti &#8211; UAAR, Circolo di Genova della Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti &#8211; UAAR rapp. dall&#8217;avvocato Fabio Corvaja)</span></p>
<hr />
<p>Fattispecie relativa al diniego comunale dell&#8217;affissione di manifesti della campagna informativa nazionale &#8220;Non affidarti al caso&#8221;,in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Diritti fondamentali &#8211; discriminazione &#8211; nozione.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.- Diritti fondamentali &#8211; diritti di critica &#8211; nell&#8217;accesso al pubblico servizio comunale di affissione pubblicitarie &#8211; continenza espressiva &#8211; particolare rilievo &#8211; sussiste.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>1.Per parametrare il concetto di discriminazione, vale a dire di offesa o pregiudizio non giustificato ai danni generalizzati di una o più categorie, occorre considerare che per l’Ordinamento varie disposizioni definiscono la nozione di discriminazione, diretta ed indiretta, talora anche in armonia con il diritto eurounitario e le direttive europee (ex pluris, art. 2 d.lgs. n. 215 del 2003 in materia di razza ed origine etnica; art. 2 del d.lgs. n. 216 del 2003 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; art. 2 del d.lgs. n. 67 del 2006 in tema di disabilità): e che tali parametri, che si basano sul principio di eguaglianza, rilevano del pari in materia religiosa o etica laddove non si incontrino i limiti generali costituzionali, espressi (es. art. 17 Cost.: buon costume) o impliciti (es. sicurezza pubblica, ordine pubblico, salute, dignità della persona umana), o della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 9, para. 2: «restrizioni […] stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell&#8217;ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui»).</p>
<p>2.La continenza espressiva correlata al diritto di critica e alla pubblicità informativa assume particolare rilievo nell’accesso al pubblico servizio comunale di affissioni pubblicitarie, non trattandosi di una critica “dinamica” e immediatamente reattiva di giudizio altrui collegato a specifici fatti (come in ambito politico, dove è ammesso l’uso di toni aspri e di disapprovazione più incisivi rispetto a quelli degli usuali rapporti tra privati), ma di una campagna di informazione i cui canoni richiedono la non eccedenza a quanto necessario per il pubblico interesse all’informazione ampia e corretta, fermo il rispetto dell’interesse, individuale o collettivo, alla reputazione.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 09/04/2019</p>
<p>N. 02327/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 02093/2019 REG.RIC.</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2019, proposto da: Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Laura Burlando, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Paola Pessagno in Giustizia, Pec Registri;</p>
<p>contro</p>
<p>Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti – UAAR, Circolo di Genova della Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti – UAAR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fabio Corvaja, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II n. 00174/2019, resa tra le parti;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti – UAAR e del Circolo di Genova della Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti – UAAR;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Pietro Piciocchi e Corvaja Fabio;</p>
<p>Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 Cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato che il Comune di Genova ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. II, 4 marzo 2019, n. 174, di accoglimento del ricorso dell’U.A.A.R. avverso la nota in data 27 dicembre 2018 con cui essa Amministrazione aveva denegato l’affissione di centotrenta manifesti della campagna informativa nazionale “Non affidarti al caso”,in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario;</p>
<p>Considerato che il provvedimento comunale è motivato nella considerazione che il bozzetto dei manifesti pone in evidenza «una possibile violazione di norme vigenti in riferimento alla protezione della coscienza individuale (artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione; Sentenza della Corte Costituzionale n. 467/1991; premessa e art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo) e al rispetto e tutela dovuti ad ogni confessione religiosa, a chi la professa e ai ministri di culto nonché agli oggetti che formano oggetto di culto (artt. 403 e 404 c.p.; art. 10, comma 2 del vigente Piano generale degli Impianti del Comune di Genova; artt. 10 e 11 del vigente Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria)», chiedendo una variazione contenutistica del manifesto stesso;</p>
<p>Considerato che il bozzetto evidenzia l’immagine con diversa gradazione cromatica, bipartita e giustapposta, del busto di un medico e di un ministro del culto cristiano (manifestate, rispettivamente da camice e stetoscopio, da abito talare e croce), con l’enunciato letterale a grandi caratteri, nello spazio sovrastante il torace, “Testa o croce?” e sotto in caratteri minori “Non affidarti al caso”, e più sotto ancora con l’aggiunta “Chiedi subito al tuo medico se pratica qualsiasi forma di obiezione di coscienza”;</p>
<p>Considerato che in primo grado l’associazione ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per violazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell&#8217;art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e per violazione del diritto di manifestazione del pensiero e di associazione;</p>
<p>Ritenuto che bene l’appellata sentenza ha individuato quale parametro interposto alla luce del quale vagliare la legittimità della nota, l’art. 10, comma 2, del piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Genova, di cui alla deliberazione consiliare n. 22 del 17 maggio 2011, adottato in conformità dell’art. 3, comma 2, del detto d.lgs. n. 507 del 1993, alla cui stregua «con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse»;</p>
<p>Rilevato che l’art. 10, punto 2, del detto piano dispone: «il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona, non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all’odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, non deve contenere elementi che valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne, come da risoluzione 2008/2038 (INI) del Parlamento Europeo»;</p>
<p>Considerato che il messaggio pubblicitario, per quanto principalmente disciplinato nella prospettiva della rilevanza economica, può incidere anche su interessi individuali e collettivi di carattere non economico e comunque meritevoli di tutela giuridica, e che non rimangono perciò senza rilievo e difesa;</p>
<p>Considerato che il bozzetto in rapporto al quale è stata chiesta l’affissione dei manifesti pubblicitari appare discriminatorio nelle descritte modalità di composizione delle contrapposte descritte immagini collegate in una al sovrapposto, dominante enunciato letterale “Testa o croce ?” e con l’incitazione “Chiedi subito al tuo medico se pratica qualsiasi forma di obiezione di coscienza” perché appare offendere indistintamente il sentimento religioso o etico, e in particolare dei medici che optano per la scelta professionale di obiezione di coscienza in tema di interruzione volontaria della gravidanza, pur garantita dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 9. Infatti in questa sensibile materia:</p>
<p>&#8211; oppone (“testa o croce’”) in termini negativi e reciprocamente escludenti la ragione (“testa”) e la fede cristiana (“croce”);</p>
<p>&#8211; pubblicizza così implicitamente che la fede cristiana (“croce”) oscura la ragione (testa”);</p>
<p>&#8211; nega la dignità della ragione (“testa”) alla scelta medica di obiezione di coscienza motivata da ragioni di fede cristiana (“croce”);</p>
<p>&#8211; appare negare autonoma dignità all’obiezione mossa da ragioni non già cristiane ma semplicemente etiche ovvero di altra fede religiosa;</p>
<p>&#8211; collega la meritevolezza o adeguatezza professionale del medico alle sue libere convinzioni religiose o comunque etiche in tema di interruzione volontaria della gravidanza;</p>
<p>Considerato che, a parametrare il concetto di discriminazione, vale a dire di offesa o pregiudizio non giustificato ai danni generalizzati di una o più categorie, occorre considerare che per l’ordinamento varie disposizioni definiscono la nozione di discriminazione, diretta ed indiretta, talora anche in armonia con il diritto eurounitario e le direttive europee</p>
<p>(es. art. 2 d.lgs. n. 215 del 2003 in materia di razza ed origine etnica; art. 2 del d.lgs. n. 216 del 2003 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; art. 2 del d.lgs. n. 67 del 2006 in tema di disabilità): e che tali parametri, che si basano sul principio di eguaglianza, rilevano del pari in materia religiosa o etica laddove non si incontrino i limiti generali costituzionali, espressi (es. art. 17 Cost.: buon costume) o impliciti (es. sicurezza pubblica, ordine pubblico, salute, dignità della persona umana), o della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 9, para. 2: «restrizioni […] stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell&#8217;ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui»);</p>
<p>Ritenuto che la discriminazione in base alla religione e alle convinzioni etiche individuali rileva nel caso in esame, dove la pur naturalmente legittima critica alle scelte dei professionisti obiettori supera i limiti generali della continenza espressiva giacché non si ferma a valutazioni misurate, ma senza necessità trasmoda in valutazioni lesive dell’altrui dignità morale e professionale (cfr. tra le tante, Cass. civ., III, 20 gennaio 2015, n. 841);</p>
<p>Ritenuto che la continenza espressiva correlata al diritto di critica e alla pubblicità informativa assume particolare rilievo nell’accesso al pubblico servizio comunale di affissioni pubblicitarie, non trattandosi di una critica “dinamica” e immediatamente reattiva di giudizio altrui collegato a specifici fatti (come in ambito politico, dove è ammesso l’uso di toni aspri e di disapprovazione più incisivi rispetto a quelli degli usuali rapporti tra privati), ma di una campagna di informazione: i cui canoni richiedono la non eccedenza a quanto necessario per il pubblico interesse all’informazione ampia e corretta, fermo il rispetto dell’interesse, individuale o collettivo, alla reputazione;</p>
<p>Ritenuto che anche per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo resta salva la riserva dell’art. 10, para. 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo («restrizioni […] che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, […] per la protezione della reputazione o dei diritti altrui»),e il diritto alla libertà di espressione va valutato alla luce dei principi di proporzionalità e pertinenza (Corte E.D.U., 19 giugno 2012, n. 27306 28 ottobre 1999, n. 18396; 23 aprile 1992, n. 236; 8 luglio 1986, n. 103);</p>
<p>Ritenuto, in conclusione, che il provvedimento comunale non appare viziato da carenza di motivazione laddove nega l’affissione per, alla luce del rammentato atto regolamentare comunale, una possibile violazione di norme poste a protezione della coscienza individuale ed a tutela di ogni confessione religiosa;</p>
<p>Ritenuto che, conseguentemente, l’appello del Comune di Genova va accolto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado;</p>
<p>Ritenuto che è infondato il motivo riproposto dall’associazione appellata in ordine alla disparità di trattamento perpetrata dal Comune di Genova rispetto alla consentita affissione dei manifesti del movimento “Pro-Vita”, stante la diversità, la non comparabilità e la non identità delle situazioni, circostanza che esclude l’eccesso di potere;</p>
<p>Ritenuto che la complessità e novità della fattispecie trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio;</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.</p>
<p>Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-4-2019-n-2327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2019 n.2327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2012 n.2327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-6-2012-n-2327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-6-2012-n-2327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2012 n.2327</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che dichiara inammissibile un ricorso per carenza di interesse avverso l’esclusione da una gara per servizio di ristorazione di un’azienda ospedaliera-polo universitario, gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appello non appare infatti sfornito di elementi di possibile fondatezza, in relazione allo specifico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-6-2012-n-2327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2012 n.2327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-6-2012-n-2327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2012 n.2327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che dichiara inammissibile un ricorso per carenza di interesse avverso l’esclusione da una gara per servizio di ristorazione di un’azienda ospedaliera-polo universitario, gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appello non appare infatti sfornito di elementi di possibile fondatezza, in relazione allo specifico motivo di esclusione della concorrente (per offerta pari a 0) e tenuto conto dell’effetto caducante dell’eventuale annullamento dell’esclusione sulla sopravvenuta aggiudicazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02327/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03967/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3967 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Vivenda s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso l’avv. Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Polo Universitario Luigi Sacco</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Gemeaz Cusin s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Anania, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE III n. 01382/2012, resa tra le parti, concernente esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione (risarcimento danno)	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda ospedaliera Polo Universitario Luigi Sacco e di Gemeaz Cusin s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dichiarativa di inammissibilità del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2012 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Brugnoletti, Luciano su delega di Avolio e Anania;	</p>
<p>Considerato che l’appello non appare prima facie sfornito di elementi di possibile fondatezza, in relazione allo specifico motivo di esclusione della concorrente e tenuto conto dell’effetto caducante dell’eventuale annullamento dell’esclusione sulla sopravvenuta aggiudicazione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3967/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa, per la trattazione dell’appello nel merito, l’udienza pubblica del 7 dicembre 2012.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-6-2012-n-2327/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2012 n.2327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/5/2011 n.2327</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-5-2011-n-2327/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura finalizzata all&#8217;accreditamento presso l&#8217;INPDAP di soggetti economici operanti nel settore organizzazione di viaggi cui affidare l&#8217;organizzazione e la gestione dei soggiorni estivi in Italia e all&#8217;estero a favore di giovani per la stagione 2011. In primo grado la sospensiva era stata negata si,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa dalla procedura finalizzata all&#8217;accreditamento presso l&#8217;INPDAP di soggetti economici operanti nel settore organizzazione di viaggi cui affidare l&#8217;organizzazione e la gestione dei soggiorni estivi in Italia e all&#8217;estero a favore di giovani per la stagione 2011. In primo grado la sospensiva era stata negata si, in riforma del diniego di sospensione che in primo grado risultava motivato sulla base della rilevanza del principio generale che impone rapporti di buona fede e correttezza tra le parti, letto contestualmente ad un rinvio a giudizio di amministratori per truffa ai danni dello stesso INPDAP, ente costituitosi nel giudizio penale come parte civile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02327/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 04226/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4226 del 2011, proposto dalla <b>soc. Accademia Britannica Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>INPDAP &#8211; Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Assumma e Dario Bottura, domiciliata per legge in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Phoenix Travel Soc. Coop., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni N. 26/B; Mister Go S.r.l.; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III-TER, n. 1889/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL&#8217;ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI ECONOMICI OPERANTI NEL SETTORE ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI CUI AFFIDARE L&#8217;ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI IN ITALIA E ALL&#8217;ESTERO A FAVORE DI GIOVANI PER LA STAGIONE 2011	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inpdap &#8211; Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e di Phoenix Travel Soc. Coop.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Di Pardo, Assumma e Brugnoletti;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame, le esigenze dell’odierno appellante appaiono apprezzabili favorevolmente e comunque richiedono, ai sensi dell’art. 55, c. 10, c.p.a., la sollecita definizione del giudizio nel merito, previa sospensione degli atti impugnati in primo grado;<br />	<br />
Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l’appello cautelare in epigrafe ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a. e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza cautelare impugnata, sospende gli atti impugnati in primo grado e dispone la rimessione degli atti al Tribunale amministrativo regionale ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.<br />	<br />
Spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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