<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2317 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2317/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2317/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2317 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2317/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</a></p>
<p>Va sospesa, ma ai soli fini di una sollecita fissazione del merito in primo grado, la sospensione cautelare dall&#8217;attivita&#8217; assistenziale di un medico docente universitario (che si sarebbe fatto sostituire in visite da studenti). In primo grado l&#8217;istanza cautelare era stata respinta in quanto, ferma la presunzione di innocenza dell&#8217;imputato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ma ai soli fini di una sollecita fissazione del merito in primo grado, la sospensione cautelare dall&#8217;attivita&#8217; assistenziale di un medico docente universitario (che si sarebbe fatto sostituire in visite da studenti). In primo grado l&#8217;istanza cautelare era stata respinta in quanto, ferma la presunzione di innocenza dell&#8217;imputato dipendente fino alla condanna con sentenza irrevocabile, l’adozione da parte dell’Amministrazione di provvedimenti a scopo meramente cautelativo, ai quali è estraneo qualsiasi intento sanzionatorio, consente il contemperamento tra la tutela dell’interesse di rilievo pubblico collegato alla peculiarità e delicatezza delle funzioni esercitate e quella della posizione soggettiva del dipendente stesso anche in considerazione del tenore dell’art.3, commi 57 e 57 bis della legge n.350/2003, il quale consente la piena reintegrazione a seguito di eventuale sentenza di proscioglimento: Inoltre, sempre in primo grado si era sottolineato che la sospensione cautelare afferiva in via esclusiva l’attività assistenziale ed era stata disposta al solo scopo di attendere la decisione del giudice penale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02317/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03838/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3838 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Francesco Inchingolo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio legale Loiodice &#038; Partners in Roma, via Ombrone n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;<br /> <br />
<b>Universita&#8217; degli Studi di Bari</b>, <b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca</b>,<b> Regione Puglia</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE II n. 00346/2011, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DALL&#8217;ATTIVITÀ ASSISTENZIALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Loiodice e Pappalepore;	</p>
<p>Considerato che, stante l’inscindibilità tra funzioni didattiche e di ricerca e quelle assistenziali di cui, allo stato, il prof. Inchingolo è privato fino al 31 dicembre 2011, è indubitabile la sussistenza dei connotati di gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato dal medesimo a seguito della mancata attribuzione degli incarichi di insegnamento già ricoperti, tenuto conto che nel prossimo mese di settembre si concluderanno le relative operazioni per l’anno accademico 2011-12;<br />	<br />
Ritenuto che a tale pregiudizio possa porsi rimedio disponendo la fissazione dell’udienza di merito con priorità, fermi restando gli effetti del provvedimento impugnato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3838/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado ai soli fini della fissazione dell&#8217;udienza di merito con priorità ai sensi dell&#8217;art. 55 cod. proc. amm..<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per i fini di cui innanzi.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-2317/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.2317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2007 n.2317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2317/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2317/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2007 n.2317</a></p>
<p>L. Tosti – Presidente, F. Scano – Estensore MINASSO ALDO E MURTAS ANNA MARIA (avv. R. Murgia) c/ il COMUNE DI PORTOSCUSO (n.c.), la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti G. Campus ed A. Camba), la PREFETTURA DI CAGLIARI (Avv. Dist. St.) e nei confronti del dott. PUDDU ADRIANO (avv. P.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2317/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2007 n.2317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2317/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2007 n.2317</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Tosti – Presidente, F. Scano – Estensore<br /> MINASSO ALDO E MURTAS ANNA MARIA (avv. R. Murgia) c/ il COMUNE DI PORTOSCUSO (n.c.), la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti G. Campus ed A. Camba), la PREFETTURA DI CAGLIARI (Avv. Dist. St.) e nei confronti del dott. PUDDU ADRIANO (avv. P. Franceschi) e del signor PUSCEDDU ALESSANDRO (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina regionale sarda in tema d&#8217;indizione di nuove elezioni a seguito di scioglimento del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Disciplina della Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Elezioni comunali e provinciali – Rinnovo per motivi diversi dalla scadenza del mandato – Indizione di nuove elezioni – Disciplina applicabile – Art. 2, comma 2, L 7 giugno 1991 n. 182 – Inapplicabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>n tema di rinnovo dei consigli comunali per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nella Regione Autonoma della Sardegna è inapplicabile l’art. 2, comma 2, L 7 giugno 1991 n. 182, a mente del quale quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si presentano dopo il 24 febbraio, le elezioni si tengono nel periodo indicato dall’art. 1 L. cit. (15 aprile – 15 giugno, n.d.r.), dell’anno successivo; ne consegue che, in base all’art. 2, L.R. Autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005 n. 2, lo scioglimento del Consiglio comunale con provvedimento successivo al 24 febbraio non osta allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio dello stesso anno, purché venga rispettato il lasso temporale di cinquantacinque giorni tra la data di indizione e la data di svolgimento delle elezioni. (1)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla disciplina regionale sarda in tema d&#8217;indizione di nuove elezioni a seguito di scioglimento del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza dl mandato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. N. 2317/2007<br />
Ric. N. 400/2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 400/07 proposto dai<br />
signori <b>MINASSO ALDO</b> E <b>MURTAS ANNA MARIA</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Roberto Murgia, presso il cui studio  in Cagliari, via Tuveri n. 54, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI PORTOSCUSO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>la <b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b>, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziano Campus e Alessandra Camba, dell’Ufficio Legale dell’Ente, elettivamente domiciliati presso il medesimo Ufficio in Cagliari, Viale Trento n. 69;<br />
la <b>PREFETTURA DI CAGLIARI</b>, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliata, in via Dante n. 23;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del dott. <b>PUDDU ADRIANO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Franceschi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Cagliari, via Sonnino n. 33;</p>
<p>e del signor <b>PUSCEDDU ALESSANDRO</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento <br />
1) della deliberazione n. 11/12 del 20.3.2007, con la quale il Presidente della Giunta regionale della Sardegna ha fissato la data dello svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nei comuni della Sardegna per i giorni di domenica 27 maggio e lunedì 28 maggio, nella parte in cui comprende nell’elenco dei comuni coinvolti nella consultazione elettorale anche il Comune di Portoscuso;<br />
2) del decreto prot. n. 23565 del 26.3.2007, con il quale il Prefetto della Provincia di Cagliari ha convocato per domenica 27 maggio e lunedì 28 maggio i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni della Provincia di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nella parte in cui comprende nell’elenco anche il Comune di Portoscuso;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, della Prefettura e del controinteressato dott. Puddu;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore per la pubblica udienza del 14 novembre 2007 il consigliere Francesco Scano;<br />	<br />
	Uditi gli avvocati come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il 23 febbraio 2007 nove componenti il Consiglio comunale di Portoscuso, numero equivalente alla metà più uno dei consiglieri, avevano rassegnato le dimissioni dalla carica.<br />
Il Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n. 8/14 del 28.2.2007, ha di conseguenza disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e nominato un Commissario straordinario.<br />
Con l’impugnata deliberazione, n. 11/12 del 20.3.2007, lo stesso Presidente della Giunta regionale ha fissato per i giorni 27 e 28 maggio 2007 lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali in alcuni comuni della Sardegna, tra cui il Comune di Portoscuso.<br />
Con il decreto n. 23565 del 26.3.2007, parimenti impugnato, il Prefetto della Provincia di  Cagliari ha convocato per i giorni 27 e 28 maggio 2007 i comizi per le elezioni in discorso.<br />
I ricorrenti chiedono l’annullamento dei citati atti, sul rilievo  che con essi sarebbe stata anticipata di un anno la data delle consultazioni elettorali, così determinando, a loro avviso, una illegittima compressione del loro diritto  di elettorato passivo nel comune di residenza, in quanto a causa dell’anticipazione delle elezioni, affermano di non aver avuto il tempo di organizzarsi per presentare eventuali candidature .<br />
A sostegno del ricorso deducono la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182.<br />
 Le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato.<br />
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2007 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>	I ricorrenti sono cittadini elettori del Comune di Portoscuso.<br />	<br />
Impugnano gli atti, descritti in epigrafe, relativi alla fissazione della data per le consultazioni elettorali ed alla convocazione dei comizi elettorali, nella parte in cui il Comune di Portoscuso viene inserito nella lista dei comuni coinvolti nelle elezioni.<br />
A sostegno del ricorso deducono la violazione della disposizione di cui all’art. 2 della legge  7 giugno 1991 n. 182 che così recita: <br />
“Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all&#8217;articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all&#8217;articolo 1 dell&#8217;anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data “.<br />
Ad avviso dei ricorrenti il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna non poteva includere il Comune di Portoscuso, poiché lo scioglimento del Consiglio comunale, disposto con decreto dello stesso Presidente in data 28.2.2007, è stato adottato in data successiva al 24 febbraio.<br />
Essi lamentano la compromissione del loro diritto di elettorato passivo  nel Comune di residenza che deriverebbe dal minor lasso di tempo a disposizione per la formazione di una lista. Precisano al riguardo che “se le elezioni si tenessero effettivamente l’anno prossimo, secondo quanto previsto dalla legge, …riuscirebbero a formare una lista e potrebbero candidarsi”.<br />
Può prescindersi dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, stante l’infondatezza nel merito dello stesso.<br />
Come esattamente rilevato dalla difesa del controinteressato, nella Regione Autonoma della Sardegna la materia della “indizione delle elezioni comunali e provinciali” è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 2, perciò in luogo dell’art. 2 della legge n. 182 del 1991, invocato dai ricorrenti, trova applicazione l’art. 2 della medesima legge regionale,  che così dispone:<br />
“1. Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio se il mandato scade nel primo semestre dell&#8217;anno, ovvero nello stesso periodo dell&#8217;anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.<br />
	2. Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.<br />
	3. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell&#8217;Assessore competente in materia di enti locali”.<br />	<br />
La disciplina sullo scioglimento degli organi degli enti locali è contenuta nella legge regionale 7 ottobre 2005 n. 13, come integrata dalla legge regionale 1 giugno 2006 n. 8 (le cui disposizioni hanno superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza della Corte costituzionale n. 373 del 9.11.2007), che attribuisce (art. 1)  al Presidente della Regione la competenza a  disporre lo scioglimento del Consiglio comunale, previa delibera di Giunta Regionale.<br />
L’art. 2 di tale legge nel regolare il procedimento, si richiama con rinvio dinamico alle ipotesi previste dall’art. 141 del D.lgs 267/2000, che, tra le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi elettivi, prevede appunto al primo comma lettera b) n. 3 “la cessazione dalla carica per dimissioni contestuali …della metà più uno dei membri assegnati…”ed al comma 4 che “ il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge”. <br />
L’art. 1 della legge regionale //10/2005, n.13 infine prevede che le disposizioni statali si applicano fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale. <br />
Le riportate disposizioni rendono inapplicabile la norma invocata dai ricorrenti, che fissa al 24 febbraio il termine ultimo per lo scioglimento dei consigli comunali.<br />
Il legislatore regionale, nella sua autonomia legislativa, ha ritenuto infatti di non porre un limite temporale all’adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale ed ha regolato soltanto il termine minimo, fissato in 55 giorni, che deve intercorrere tra la data di indizione delle elezioni e la data di svolgimento delle stesse.<br />
 Pertanto lo scioglimento del Consiglio comunale con provvedimento successivo al predetto termine stabilito dalla legge dello Stato, non ripreso dal legislatore regionale, non impedisce lo svolgimento  delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio, purché venga rispettato il lasso temporale di 55 giorni che deve intercorrere tra la data di indizione e data di svolgimento delle elezioni, periodo che non irragionevolmente è stato ritenuto dal legislatore regionale sufficiente a garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti all’elettorato passivo, essendo ispirato al fine di privilegiare il ritorno tempestivo alle urne in luogo di un lungo commissariamento. <br />
Non appare condivisibile la tesi dei ricorrenti che interpreta il termine del 24 febbraio come limite inderogabile posto a  tutela dell’elettorato passivo, per consentire agli elettori di avere un congruo lasso di tempo a disposizione per la formazione delle liste.<br />
Anche nella legislazione Statale simile termine non è funzionale all’interesse in discorso, poiché  non garantisce  un termine minimo tra data di indizione delle elezioni e data di svolgimento. Infatti ove il decreto di scioglimento intervenisse il 24 febbraio, il successivo decreto di indizione delle elezioni, in ipotesi emanato il giorno successivo, ben potrebbe fissare la data per le consultazioni elettorali in una qualsiasi domenica successiva al termine del 15 aprile, termine dettato dall’articolo 1 della medesima legge n. 182 del 1991, col rispetto del periodo minimo di 55 giorni, imposto all’art. 3. Il lasso di tempo tra 24 febbraio e 15 aprile è infatti di appena 51 giorni, il che consentirebbe comunque di fissare le elezioni (dopo il 15 aprile), con un arco temporale ristretto a 55 giorni, tra data di fissazione delle elezioni e data delle consultazioni elettorali.<br />
La disciplina dettata dal legislatore regionale, per un verso contiene un’esplicita norma che garantisce detto arco temporale minimo di 55 giorni ( art. 2 comma 3 l.r. n. 2 del 2005) e per altro verso consente il rinnovo dei consigli comunali oggetto di provvedimento di scioglimento emanati in una qualsiasi data, col solo rispetto dell’arco temporale di 55 giorni su indicato. <br />
Pertanto, in ipotesi, se il decreto di scioglimento, unitamente al conseguente decreto di fissazione della data delle elezioni, fosse adottato in data anteriore al 1° luglio di almeno 55 giorni, il rinnovo del consiglio comunale potrebbe avvenire nel corso dello stesso anno, qualora non vi fossero ostacoli alla fissazione delle elezioni per la data del 1° luglio.<br />
In simile ipotesi sarebbe salvaguardata l’esigenza di un congruo termine per lo svolgimento delle attività di preparazione per le elezioni, con perseguimento, altresì, dell’interesse pubblico ad avere una amministrazioni comunale scelta dagli elettori del Comune, mentre secondo la tesi avanzata in ricorso sarebbe necessario commissariale il Comune per oltre un anno. <br />
Non va infine trascurata la circostanza che la stessa norma invocata dai ricorrenti si riferisce alle “ condizioni che rendono necessario il rinnovo”e che nelle ipotesi di dimissioni contestuali della meta più uno dei consiglieri , a parte gli effetti del decreto di scioglimento, tali condizioni si sono comunque verificate prima del termine del 24 febbraio.<br />
Il ricorso  va pertanto respinto.<br />
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNASEZIONE SECONDArespinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217; intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente,<br />
Rosa Panunzio, Consigliere,<br />
Francesco Scano, Consigliere, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 17/12/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2317/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2007 n.2317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
