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	<title>2314 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2314 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2007 n.2314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2314/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2007 n.2314</a></p>
<p>L. Tosti – Presidente, F. Scano – Estensore SECI REAL ESTATE SPA e IMPRESA COSTRUZIONI VIRGILIO VARGIU SAS (avv. prof. C. Murgia) c/ la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, l’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO (avv. G. P. Contu) ed il COMUNE DI ELMAS (avv. G. Tavolacci) sulla disciplina regionale sarda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2314/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2007 n.2314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-12-2007-n-2314/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2007 n.2314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Tosti – Presidente, F. Scano – Estensore<br /> SECI REAL ESTATE SPA e IMPRESA COSTRUZIONI VIRGILIO VARGIU SAS (avv. prof. C. Murgia) c/ la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, l’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO (avv. G. P. Contu) ed il COMUNE DI ELMAS (avv. G. Tavolacci)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina regionale sarda in tema di sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni all&#8217;apertura di grandi strutture di vendita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio ed industria &#8211; Disciplina della Regione Autonoma della Sardegna &#8211; Autorizzazione commerciale &#8211; Per grandi strutture di vendita – Sospensione del rilascio – Fino all’approvazione del piano regionale per le grandi strutture di vendita – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego di autorizzazione all’apertura di grandi strutture di vendita emesso in attuazione dell’art. 1, comma 6, L.R. Autonoma della Sardegna 25 febbraio 2005, n. 5, che prevede la sospensione del rilascio di tali autorizzazioni fino all’approvazione del piano regionale per le grandi strutture di vendita. (1)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 21 ottobre 2003, n. 6522, ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 25, 5º e 6º comma, d.leg. n. 114 del 1998 per asserita violazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 cost., atteso che la stessa disposizione costituzionale attribuisce alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali; pertanto, la temporanea sospensione dell’esame delle istanze rivolte all’apertura di grandi strutture di vendita non pervenute alla giunta regionale entro la data del 16 gennaio 1998, fino all’emanazione della nuova disciplina regionale, non può costituire violazione del principio di libertà di iniziativa economica, proprio perché rivolta all’adozione, in tempi brevi, di una nuova programmazione regionale per fini sociali.<br />
Cfr., sui poteri delle Regioni in tema di determinazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni all’apertura di grandi strutture di vendita, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 25 febbraio 2002 n. 1091, in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla disciplina regionale sarda in tema di sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni all&#8217;apertura di grandi strutture di vendita</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. N. 2314/2007<br />
Ric. N. 409/2005 e769/2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti nn. 409 e 769 del 2005 proposti dalla<br />
<b>SECI REAL ESTATE SPA</b> e dall’<b>impresa costruzioni Virgilio Vargiu Sas</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. prof. Costantino Murgia presso lo studio del quale in Cagliari, viale Bonaria n. 80, sono elettivamente domiciliate;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b>, in persona del Presidente pro-tempore,</p>
<p>L’<b>ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO</b>, in persona dell’Assessore pro-tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Gian Piero Contu, dell’Ufficio legale dell’Ente, elettivamente domiciliati presso il medesimo ufficio in Cagliari, Viale Trento n. 69;</p>
<p> nel solo ric. 769/05,</p>
<p> il <b>COMUNE DI ELMAS</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Gianmarco Tavolacci, presso il cui studio in Cagliari, via Carbonia n. 22, è elettivamente domiciliato;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
nel ric. 409/05<br />
1)	della deliberazione n. 5/17/15.02.05 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: “ sospensione del rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita”;<br />	<br />
e ove occorra: <br />
2)	della deliberazione della G.R. n. 55/108/29.12.2000;<br />	<br />
3)	della deliberazione della G.R. n.15/35/28.05.2003;<br />	<br />
4)	del decreto dell’Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio n. 1723/com./2.11.01;<br />	<br />
5)	del parere espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo in ordine all’impugnata deliberazione n. 5/17/15.02.05;<br />	<br />
6)	della deliberazione della G.R. in data 10.2.05, recante “disegno di legge disposizioni urgenti in materia di commercio”.<br />	<br />
nel ric. 769/05<br />
7) della nota  prot. n. 6447/02.0502005 del Responsabile del Settore Amministrazione Generale, sviluppo economico, risorse locali e tributarie del Comune di Elmas, avente ad oggetto: domanda di autorizzazione per l’apertura di una grande struttura di vendita ns. prot. 2806/22.02.2005;<br />
8) della nota prot. n. 7526/19.05.2005 del Responsabile del settore tecnico – servizio edilizia privata – del Comune di Elmas, avente ad oggetto: rilascio concessione edilizia per la realizzazione di un parco commerciale all’interno del centro direzionale aeroporto;<br />
9) della nota n. 6883/02.05.2005 del direttore del Servizio Commercio dell’ assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: domanda di autorizzazione per grande struttura;<br />
10) della nota prot. n. 6854/09.05.2005 della RAS, Ass.to Turismo, citata nella nota prot. n. 7526/19.05.2005;<br />
e ove occorra:<br />
11) della deliberazione della G.R. n. 55/108/29.12.2000;<br />
12) della deliberazione della G.R. n.15/35/28.05.2003;<br />
13) del decreto dell’Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio n. 1723/com./2.11.01;<br />
14) della deliberazione della G.R. in data 10.2.05, recante “disegno di legge disposizioni urgenti in materia di commercio”.<br />
15) della deliberazione n. 5/17/15.02.05 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto: “ sospensione del rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita”;<br />
16) del parere espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo in ordine all’impugnata deliberazione n. 5/17/15.02.05;<br />
17) del parere della commissione edilizia del Comune di Elmas, prot. n. 2386/20.02.2004;<br />
18) della legge regionale 25.2.2005 n. 5.<br />
<BR><br />
VISTO i ricorsi con i relativi allegati;<br />
VISTO gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Elmas, nel ric. 769/05, e della Regione Autonoma della Sardegna, in ambedue ricorsi;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 11 luglio 2007 il consigliere Francesco Scano;<br />
UDITI altresì l&#8217;avv. Costantino Murgia per la parte ricorrente, l’avvocato Gian Piero Contu per l’Amministrazione Regionale resistente e l’avocato Gianmarco Tavolacci per  il Comune di Elmas (ric. n. 769/2007);,<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p> Si afferma nei ricorsi che gli atti impugnati, sono di ostacolo alla realizzazione da parte della ricorrente Seci Real Estate Spa, in un’area ricompressa nel territorio del Comune di Elmas – promessa in vendita dall’Impresa Vargiu Virgilio Spa alla stessa Seci Real Estate Spa &#8211; di un centro direzionale al servizio di rilevanti infrastrutture e anche di grandi strutture di vendita. Il progetto, si afferma ancora, ha già ottenuto il benestare del Consiglio comunale di Elmas e, allo stato, è immediatamente autorizzabile – a fronte tra l’altro della domanda presentata sia al Comune di Elmas, che all’Ass.to al commercio della Regione Sarda dall’impresa costruzioni Virgilio Vargiu Sas, in data 22.02.2005 – stante l’illegittimità degli atti impugnati, gli effetti del silenzio assenso e perchè sono venuti meno, se non altro con riferimento alle grandi strutture di vendita, i vincoli precedentemente imposti dalla deliberazione n. 55/108 e successive modifiche, da ritenersi prive di qualsiasi valore ed efficacia.<br />
A sostegno dei ricorsi le società in epigrafe fanno valere le seguenti censure:<br />
 violazione e falsa applicazione:<br />
1) dell’art. 41 della Costituzione;<br />
2) dell’art. 57 dello Statuto Sardo;<br />
3) del D.Leg.vo 31.3.1948 n. 114, in particolare: art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e); art. 2; art. 6, comma 1, lettere a), b), e); comma 2 lettere a), b); comma 4; art. 9;<br />
4) della legge 10.10.1990, n. 287;<br />
5) del DPCM 6.10.00, n. 1271300;<br />
6) degli artt. 2, 3, 4, 81, 82, 85 e 86 del Trattato dell’unione Europea;<br />
7) eccesso di potere.<br />
La difesa dell’Amministrazione regionale ha eccepito l’improcedibilità dei ricorsi chiedendone, comunque, il rigetto perché infondati.<br />
La difesa del Comune di Elmas, dopo aver precisato che le determinazioni assunte dal Comune  sono state necessitate dal contenuto delle vigenti disposizioni normative e dalle precise specifiche indicazioni in tal senso esplicitate dai competenti uffici della Regione Autonoma della Sardegna, ha chiesto il rigetto del ricorso n. 769/05. <br />
Alla pubblica udienza del 11 luglio 2007 le cause, su concorde richiesta delle parti, sono state trattenute in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
Con il ricorso n. 409/05, notificato il 12.4.2005 e depositato il 19.4.2005, la società Seci Real Estate e l’Impresa costruzioni Virgilio Vargiu hanno impugnato gli atti descritti dal n. 1 al n. 6 dell’epigrafe.<br />
Sul ricorso la Sezione ha dovuto emettere l’ordinanza collegiale istruttoria n. 3 del 9.1.2007 per acquisire gli atti impugnati, non spontaneamente prodotti né dalla ricorrente e né dall’Amministrazione resistente. In ottemperanza all’ordinanza gli atti sono stati depositati dalla Regione il 28 giugno 2007.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
La domanda di annullamento della deliberazione n. 5 del 15.2.05 (indicata al n. 1 dell’epigrafe) è inammissibile per carenza di interesse, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame  la stessa aveva ormai perso effetto.<br />
Con essa era stata disposta la sospensione del “rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura, variazione del settore merceologico, trasferimento di grandi strutture di vendita fino all’approvazione definitiva del disegno di legge ‘disposizioni urgenti in materia di commercio’ “. L’approvazione del disegno di legge, avvenuto con la legge n. 5 del  25.2.2005, poi pubblicata sul BURAS del 1.3.2005, ha determinato il venir meno della portata lesiva della delibera.<br />
La società ricorrente non evidenzia alcun interesse all’annullamento di essa, con riferimento al periodo di sua vigenza, di tal ché la sua impugnativa risulta inammissibile per carenza di interesse.<br />
La stessa impugnativa è altresì inammissibile per mancata impugnazione di un atto applicativo della medesima.<br />
Parimenti inammissibile è l’impugnativa degli atti indicati dal n. 2 al n. 4 dell’epigrafe.<br />
Gli stessi erano stati già impugnati, con il ricorso n. 473 del 2004, dalla IMAC Maccaferri Spa, “cui è succeduta l’odierna ricorrente, Seci Real Estate Spa”, come si afferma a pagina 3 del ricorso 769/05. L’impugnativa è inammissibile anche sotto altro profilo atteso che detti atti, come rilevato dalla società istante con il ricorso n. 769/05 (pag. 4),  avevano, alla data della proposizione del ricorso, perso  effetto con riferimento alle prescrizioni ostative all’interesse, avuto di mira dalle ricorrenti, relativo alla costruzione e  all’apertura di una grande struttura di vendita. <br />
Anche l’impugnativa degli ulteriori atti è inammissibile.<br />
L’atto sub 5 dell’epigrafe, essendo un mero parere, non ha natura provvedimento, mentre l’atto indicato al n. 6 dell’epigrafe, essendo una mera approvazione di un disegno di legge, non determina alcuna autonoma lesione, diversa da quella che scaturirà dalle prescrizioni della legge poi approvata. <br />
In conclusione il ricorso n. 409/05 deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Può ora procedersi all’esame del ricorso n. 769/05.<br />
Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.<br />
Inammissibile si rivela l’impugnazione degli atti indicati in epigrafe ai numeri 11, 12, 13, 14 e 15, essendo essi stati già impugnati con il ricorso n. 409/05 e ricorrendo, anche con riferimento al ricorso in esame, le stesse ragioni di inammissibilità prima rilevate.<br />
Inammissibile è anche l’impugnativa degli atti di cui ai numeri 16 e 17 dell’epigrafe, essendo essi meri atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili.<br />
La richiesta di annullamento della legge regionale 25.2.2005 n. 5, proposta nell’epigrafe del ricorso, deve essere correttamente intesa, in conformità alle argomentazioni ed alla richiesta finale proposte in ricorso,  come richiesta di disapplicazione o di promuovimento della questione di legittimità costituzionale della stessa.<br />
Può ora procedersi all’esame delle doglianze avverso gli ulteriori atti impugnati ed indicati ai punti 7, 8, 9 e 10 dell’epigrafe, il cui contenuto il Collegio ritiene opportuno precisare.<br />
A) Al punto 7 viene impugnato il provvedimento, prot. n. 6447 del 2.5.2005, con il quale il Responsabile del Settore Amministrazione generale e sviluppo economico del Comune di Elmas ha negato l’accoglimento della domanda di autorizzazione commerciale per l’apertura di una grande struttura di vendita, presentata in data 22.2.2005, richiamando il 6° comma dell’art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 5 che così dispone: “Il rilascio di nuove autorizzazioni per l&#8217;apertura, la variazione del settore merceologico, l&#8217;ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita, così come definite dalla lettera f) del comma 1 dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sospeso fino all&#8217;entrata in vigore del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.”<br />
B) al punto 8 viene impugnato il provvedimento, prot. n. 7526 del 19.5.2005, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Elmas, richiamando il parere espresso dalla Regione con la nota prot. n. 6854 del 9.5.2005,  ha respinto la domanda di concessione edilizia sul rilievo che non potesse essere assentita in assenza della previa  autorizzazione commerciale.<br />
C) al punto 9 viene impugnata la nota, prot. n. 6883 del 2.5.2005, con la quale il Direttore del Servizio Commerciale dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, ha espresso  il parere circa la non accoglibilità della domanda di autorizzazione commerciale per l’apertura di una grande struttura di vendita, ritenendo applicabile la deliberazione della Giunta regionale n. 5/17 del 15.2.2005 che aveva disposto la sospensione del rilascio delle autorizzazioni in parola,  perché vigente al momento della presentazione della domanda.    <br />
D) al punto 10 viene impugnata la nota, prot. n. 6854 del 9.5.2005, richiamata dal provvedimento indicato al precedente punto 2, con la quale l’Assessorato regionale al turismo avrebbe espresso l’avviso della non autorizzabilità dell’intervento edilizio per la costruzione della  grande struttura di vendita, in assenza del rilascio dell’autorizzazione commerciale.<br />
La domanda di annullamento degli atti indicati ai punti 9 e 10 dell’epigrafe, richiamati alle precedenti lettere C e D, è inammissibile stante la natura non provvedimentale degli atti impugnati: essi sono dei pareri espressi dalla Regione in ordine alla autorizzabilità o meno dell’intervento edilizio e dell’iniziativa commerciale proposti dalle ricorrenti.<br />
Sulle relative domande (di concessione edilizia e di autorizzazione commerciale) sono intervenuti i provvedimenti dei competenti organi del Comune di Elmas impugnati ai punti  7 e 8 dell’epigrafe, e il cui contenuto è stato precisato alle precedenti lettere A e B,  la cui legittimità deve essere valutata in relazione alle censure di ricorso, che partitamente verranno esaminate.<br />
Con la prima censura  le ricorrenti sostengono che, ai sensi dell’art 57 dello Statuto sardo,  deve trovare applicazione la disciplina Statale di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, stante la mancanza di una specifica disciplina  regionale.<br />
La censura è infondata.<br />
Contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, la regione Sardegna ha dettato una disciplina al riguardo con la citata legge regionale n. 5 del 2005, imponendo una misura soprassessoria e regolando il procedimento di formazione del piano commerciale regionale, al fine di poter poi rilasciare le autorizzazioni commerciali.<br />
Il Comune di Elmas ha proprio applicato la disposizione dettata dal comma 6° dell’articolo 1, che così dispone: “Il rilascio di nuove autorizzazioni per l&#8217;apertura, la variazione del settore merceologico, l&#8217;ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita, così come definite dalla lettera f) del comma 1 dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sospeso fino all&#8217;entrata in vigore del Piano regionale per le grandi strutture di vendita”.<br />
 Con la seconda censura si deduce l’omessa acquisizione del “parere obbligatorio delle rappresentanze degli Enti Locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese di commercio”.<br />
La censura è infondata.<br />
La riportata disposizione della legge regionale ha reso inapplicabile la norma dell’art. 6 del D.Lgs n. 31 marzo 1998 n. 114 che prevede simili pareri.<br />
Con la terza censura si sostiene l’inapplicabilità delle disposizioni della citata legge regionale, stante l’assenza di recepimento di essa da parte del Comune di Elmas.<br />
La censura è infondata in quanto la legge regionale non necessita di recepimento da parte dei Comuni.<br />
Con il quarto motivo (contrassegnato in ricorso con il n. 1.4) si sostiene che gli atti impugnati sono illegittimi per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e falso presupposto.<br />
 La censura di difetto di motivazione è infondata, stante il richiamo della citata disposizione della legge regionale a sostegno del diniego.<br />
A sostegno delle censure di illogicità, di contraddittorietà e falso presupposto le ricorrenti affermano che il periodo di un anno per la predisposizione del piano commerciale non sarebbe breve e che la previsione della legge regionale non sarebbe giustificata, in quanto avrebbe “solo l’effetto di bloccare nuove iniziative in assenza di un qualsiasi ragionevole motivo e con l’espediente della futura predisposizione di un atto programmatorio del tutto inutile”.<br />
Le censure sono inammissibili perché rivolte avverso una disposizione di legge, non censurabile, per motivi di legittimità, in questa sede.<br />
Al numero 1.5, le ricorrenti ripropongono la censura di difetto di motivazione sostenendo che i provvedimenti di diniego dell’autorizzazione non esplicitano il riferimento alla disposizione della legge regionale che prescrive la moratoria nel rilascio delle autorizzazioni.<br />
La censura è infondata in fatto.<br />
Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione (prot. n. 6447 in data 2.5.2005 del Responsabile del Settore commercio del Comune), contiene esplicito richiamo alla disposizione ostativa dettata dall’art. 1, comma 6° della legge regionale, che viene addirittura riportata interamente in esso.<br />
Le ricorrenti chiedono poi la disapplicazione della legge regionale, perché sarebbe in contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 81, 82, 85 e 86 del Trattato dell’Unione Europea “che sanciscono il principio della libera concorrenza anche in campo commerciale, vietando ogni atto o comportamento dei pubblici poteri suscettibile di restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune”.<br />
La doglianza non può essere accolta.<br />
L’esistenza del principio della libera concorrenza non comporta che lo Stato membro della Comunità Europea non possa disciplinare lo svolgimento delle attività commerciali. La violazione di detto principio potrà essere denunciata ove una specifica disposizione comporti una discriminazione di una impresa, o categoria di impresa, nei confronti delle altre. Nella caso di specie la legge regionale censurata si limita ad imporre la sospensione del rilascio delle autorizzazione amministrative, nei confronti di tutte le imprese interessate all’apertura di grandi strutture di vendita, per un tempo limitato e ragionevole,  fino all’approvazione del piano regionale per le grandi strutture di vendita. Peraltro, alla data di adozione del provvedimento di diniego opposto dal Comune (2.5.2005) erano decorsi poco più di due mesi dalla approvazione  della legge regionale 22.2.2005 n. 5.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la circostanza che vi siano stati precedenti provvedimento amministrativi recanti identica previsione soprassessoria, non incide sulla legittimità della legge regionale in questione.<br />
La domanda di disapplicazione della legge regionale n. 5 del 2005 deve, pertanto, essere respinta.<br />
Con ulteriore motivo (indicato in ricorso al numero 1.6) le ricorrenti chiedono, in via subordinata alla domanda di disapplicazione, che venga dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa legge regionale n. 5/05, per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117 della costituzione. <br />
La richiesta deve essere respinta perché manifestamente infondata.<br />
Non vengono infatti violati gli articoli della Costituzione indicati, poiché la legge regionale censurata non detta prescrizioni discriminatorie in contrasto con gli articoli  della Costituzione indicati, ma si limita ad imporre una misura soprassessoria per una finalità di interesse pubblico e per un tempo ragionevole. Peraltro, come innanzi precisato, l’atto impugnato è stato adottato dopo appena due mesi dall’entrata in vigore della disposizione di legge regionale censurata dalle ricorrenti,<br />
Con il motivo indicato in ricorso a n. 1.7, le ricorrenti censurano la nota del Direttore Regionale del servizio commercio, n. 6883 del 2.5.2005, perché adottata in violazione del principio tempus regit actum.<br />
La censura deve essere disattesa perché rivolta a censurare un atto, mero parere, non avente natura provvedimentale, e quindi non impugnabile, come innanzi rilevato.<br />
Con il motivo indicato in ricorso al numero 1.8, le ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 9 del D.Lgs n. 114 del 1998 rilevando che gli atti impugnati sono censurabili perché non è stata convocata l’apposita “conferenza di servizi” e perché non è stato acquisito il parere dei Comuni contermini.<br />
Le censure sono infondate.<br />
Il provvedimento di diniego si fonda sulla citata norma della legge regionale n. 5 del 2005, preclusiva della prosecuzione del procedimento e quindi dell’adozione  degli atti indicati nella doglianza.<br />
Con ulteriore motivo si sostiene che il Comune non avrebbe potuto respingere la domanda di concessione edilizia, stante la conformità  della richiesta alla disciplina urbanistica vigente nel comune.<br />
La censura non può essere accolta.<br />
L’intervento edilizio proposto dalle ricorrente riguarda la costruzione di un centro commerciale, che non poteva essere assentito proprio per l’assenza dell’autorizzazione commerciale. Non ha infatti alcun senso autorizzare una costruzione se poi la stessa non può essere legittimamente utilizzata.<br />
Con il motivo indicato in ricorso al numero 1.10 le ricorrenti ripropongono la censura di  violazione degli articoli 6, 9 e 10 del D.Lgs n. 114 poiché la legge regionale non ha disciplinato in modo liberistico gli effetti dell’inutile decorso del termine di un anno, previsto per la formazione del piano regionale per le grandi strutture di vendita.<br />
La censura è inammissibile, non incidendo sulla legittimità dei provvedimenti di diniego opposti dal Comune di Elmas.<br />
Con ulteriori motivi di ricorso, indicati con i numeri da 2.1 a 2.4, le ricorrente propongono delle specifiche censure avverso le deliberazioni impugnate con il ricorso n. 409/05, ed indicate ai punti 2 e 3 dell’epigrafe.<br />
Le censure vanno disattese stante l’inammissibilità del ricorso 409/05, per le considerazioni esposte in precedenza.<br />
In conclusione il ricorso n. 769/05 deve essere respinto.<br />
Le spese dei giudizi possono essere interamente compensate fra tutte le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNASezione seconda riuniti i ricorsi in epigrafe, così dispone:<br />
1) dichiara inammissibile il ricorso n. 409/05;<br />
2) respinge il ricorso n. 769/05;<br />
3) Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 11 luglio e 14 novembre 2007  dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti,	 Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio,	 Consigliere;<br />	<br />
Francesco Scano, 	Consigliere, estensore.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI  17/12/2007</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/5/2004 n.2314</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Espropriazione per pubblica utilita&#8217; – occupazione di urgenza per realizzazione linea elettrica 132 Kw &#8211; Sospensiva di sentenza – opere gia’ ultimate &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2314/04 Registro Generale:3486/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta composto dai Signori:</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilita&#8217; – occupazione di urgenza per realizzazione linea elettrica  132 Kw &#8211; Sospensiva di sentenza – opere gia’ ultimate &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2314/04<br />
Registro Generale:3486/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Giancarlo Montedoro Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CAMPANA ADRIANO CAMPANA EMILIANO</b> rappresentati e difesi dall’Avv. AMEDEO TONACHELLA con domicilio eletto in Roma VIALE DI VILLA GRAZIOLI 5 presso AMEDEO TONACHELLA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>E.N.E.L. DISTRIBUZIONE SPA</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA MANZI, FRANCESCO CRIPPA e LUIGI MANZI con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso ANDREA MANZI e nei confronti di <b>REGIONE LOMBARDIA </b>non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA 66/2003, resa tra le parti, concernente DICHIAR. NE PUBBL. UTIL. E OCCUP. URG. PER RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>E.N.E.L. DISTRIBUZIONE SPA<br />
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti l’avv. Tonachella e l’avv. Manzi;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di cautela, anche attesa l’ultimazione delle opere dichiarate dal difensore dell’ENEL e non contrastata da affermazioni della controparte che attestino l’attualità dell’interesse a distanza di anni dall’adozione dell’atto impugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l’appello (Ricorso n. 3486/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 21 Maggio 2004</p>
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