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	<title>2311 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2311 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; (Pietro C. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ottaviano Cui e dall&#8217;avv. Francesco Mascia, c. Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Spano; Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte D&#8217;Appello di Cagliari, Ministero dell&#8217;Interno, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; (Pietro C. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ottaviano Cui e dall&#8217;avv. Francesco Mascia, c. Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Spano; Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte D&#8217;Appello di Cagliari, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Regione Autonoma della Sardegna, Uffici Circoscrizionali Regionali per Le Circoscrizioni Elettorali di Cagliari, Ufficio Circoscrizionale Carbonia-Iglesias, Ufficio Circoscrizionale Medio Campidano, Ufficio Circoscrizionale Ogliastra, Ufficio Circoscrizionale Oristano, Ufficio Circoscrizionale Nuoro, Ufficio Circoscrizionale Sassari, Ufficio Circoscrizionale Olbia-Tempio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio e nei confronti di Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Freni; Valerio De G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianfranco Carboni; Roberto C., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Asciano, Giovanni Maria Lauro; Laura C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Andreozzi; Maria Laura O., Francesco S., rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero)</span></p>
<hr />
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Elezioni &#8211; Regione Sardegna &#8211; L.R. Sardegna n. 1 del 2013 (art. 21, c. 3) &#8211; liste di candidati &#8211; presentazione &#8211; portata interpretativa.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Il requisito che l&#8217;art. 21, comma 3,della legge regionale sarda n. 1 del 2013 pone per la modalità  di presentazione di liste di candidati ivi considerata, è duplice: che vi sia una formale adesione alla lista di un consigliere regionale, e che costui sia in carica alla data di indizione dei comizi elettorali.</em><br /> <em>La ratio della norma è evidente: poichè la partecipazione alla competizione elettorale implica un radicamento sociale della lista, o comunque del partito o movimento politico di riferimento, la prova di tale radicamento può ottenersi o attraverso la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini (art. 21, primo comma), ovvero attraverso la modalità  contemplata dal citato terzo comma dell&#8217;art. 21.</em><br /> <em>Per valutazione discrezionale del legislatore regionale entrambe tali modalità , per come disciplinate dalle rispettive disposizioni, sono parimenti rappresentative dell&#8217;esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società  civile.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/04/2020<br /> <strong>N. 02311/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09270/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9270 del 2019, proposto da Pietro C. rappresentato e difeso, per delega in data 11 novembre 2019, dall&#8217;avvocato Ottaviano Cui e, per delega in data 18 febbraio 2020, anche dall&#8217;avv. Francesco Mascia, con domicilio digitale come da rispettive PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Spano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte D&#8217;Appello di Cagliari, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi rappresentati legali <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Regione Autonoma della Sardegna, Uffici Circoscrizionali Regionali per Le Circoscrizioni Elettorali di Cagliari, Ufficio Circoscrizionale Carbonia-Iglesias, Ufficio Circoscrizionale Medio Campidano, Ufficio Circoscrizionale Ogliastra, Ufficio Circoscrizionale Oristano, Ufficio Circoscrizionale Nuoro, Ufficio Circoscrizionale Sassari, Ufficio Circoscrizionale Olbia-Tempio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Freni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 281; Valerio De G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianfranco Carboni, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Peter Farrell in Roma, via N.S. di Lourdes 25;<br /> Roberto C., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Asciano, Giovanni Maria Lauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Asciano in Roma, via Giunio Bazzoni 1; Laura C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Andreozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Maria Laura O., Francesco S., rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00801/2019, resa tra le parti, e del relativo dispositivo.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Regionale della Sardegna e di Ufficio Elettorale Centrale Presso La Corte D&#8217;Appello di Cagliari e di Ministero dell&#8217;Interno e di Pierluigi S. e di Valerio De G. e di Roberto C. e di Laura C. e di Maria Laura O. e di Francesco S. e di Andrea P. e di Sara C. e di Michele P. e di Annalisa M. e di Dario G. e di Ignazio M. e di Michele E.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Ottaviano Cui, Francesco Mascia, Gabriele Spano, Federico Freni per sè e su delega di Giovanni Maria Lauro, Umberto Cossu su delega di Benedetto Ballero, Gianfranco Carboni e l&#8217;Avvocato dello Stato Bruno Dettori;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso dell&#8217;odierno appellante, ricorrente in primo grado, proposto contro la proclamazione, all&#8217;esito delle elezioni regionali tenutesi il 24 febbraio 2019, del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti in Consiglio regionale, nonchè contro tutti gli atti preordinati, connessi e successivi.<br /> Il ricorrente sosteneva, tra l&#8217;altro, che alcune liste fossero state illegittimamente ammesse alla competizione elettorale, in conseguenza dell&#8217;errata applicazione del comma terzo dell&#8217;art. 21 della Legge Regionale statutaria della Sardegna 12 novembre 2013 n. 1, nella parte in cui non richiede sottoscrizioni per la presentazione di liste di candidati che siano espressione di partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale, &#8220;<em>ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali</em>&#8220;.<br /> L&#8217;illegittimità  sarebbe consistita nel fatto che successivamente alla c.d. &#8220;adesione tecnica&#8221; con dichiarazione formale da parte di Consiglieri regionali uscenti, alcuni dei suindicati Consiglieri non si sarebbero candidati in alcuna lista, altri avrebbero presentato formale dichiarazione di accettazione della candidatura di consigliere regionale in liste diverse: la tesi di parte ricorrente, odierna appellante, è nel senso che le adesioni dei consiglieri in carica non possano essere meramente statiche ed istantanee, ma postulino un&#8217;adesione dinamica, con la conseguenza che l&#8217;adesione dovrebbe permanere per tutta la durata del procedimento elettorale.<br /> 2. La sentenza del T.A.R. Sardegna indicata in epigrafe, oggetto di gravame, ha respinto tale interpretazione, osservando che l&#8217;unico requisito posto dalla norma all&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di raccolta delle firme di presentazione è l&#8217;adesione del Consigliere uscente.<br /> Il primo giudice ha quindi affermato che l&#8217;interpretazione letterale della disposizione implicata impedisce una addizione in sede esegetica di requisiti dalla stessa non previsti.<br /> Inoltre, il T.A.R. ha argomentato la propria decisione osservando che, ove si optasse per la tesi dei ricorrenti, si esporrebbe la lista che si avvale della modalità  di presentazione in esame ad un evidente rischio di sopravvenienze aleatorie, sicchè nessuna lista finirebbe ragionevolmente con l&#8217;esporsi ad un simile rischio (dipendente sostanzialmente da fatto del terzo), per cui la disposizione in questione verrebbe in tal modo resa inapplicabile alla stregua di un criterio di normale prudenza.<br /> Il primo giudice ha, infine, respinto anche gli ulteriori motivi di ricorso, e in particolare quello inerente, con specifico riferimento alla presentazione della lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot;, la dedotta violazione ed illegittima applicazione dell&#8217;art. 8 e 9 Legge Regionale 6 marzo 1979 n. 7; dell&#8217;art. 21 comma 4 L.R. 1/2013; delle &quot;Istruzioni per la presentazione e l&#8217;ammissione delle candidature&quot; redatte dalla Regione Autonoma della Sardegna (aggiornate al 17.12.2018), con riguardo alla legittimazione della persona che ha sottoscritto le dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali.<br /> 3. L&#8217;odierno appellante, con ricorso in appello notificato e depositato il 12 novembre 2019, contesta la sentenza impugnata in relazione a tutti e tre i profili che hanno costituito oggetto del giudizio di primo grado.<br /> In data 21 febbraio 2020 l&#8217;appellante ha depositato un atto di costituzione di nuovo difensore, l&#8217;avv. Francesco Mascia, congiuntamente e disgiuntamente all&#8217;avv. Cui, specificando nella relativa procura in data 18 febbraio 2020 di eleggere domicilio &#8220;presso il seguente indirizzo pec: avv.francescomasciapec.it&#8221;.<br /> Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 marzo 2020.<br /> 4. Può prescindersi dall&#8217;esame delle eccezioni sollevate dalle parti in rito, in ragione dell&#8217;infondatezza nel merito del ricorso in appello, non dipendente dall&#8217;esame dei profili dedotti in tali eccezioni.<br /> Il primo motivo del ricorso in appello è relativo al profilo della ricognizione dei presupposti per la modalità  di presentazione della lista alternativa alla raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini elettori.<br /> Questa Sezione, nella recente sentenza n. 7633/2019, ha esaminato una questione fortemente analoga, ancorchè relativa ad altra legge regionale.<br /> Sul piano dei princÃ¬pi, indifferente alla formulazione della specifica disposizione regionale, tale sentenza ha anzitutto premesso il richiamo alla costante e pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in merito alla necessità  di operare, con riferimento alle disposizioni regolanti il procedimento elettorale, una applicazione ed interpretazione rigidamente ancorata al dato letterale, proprio per evitarne travisamenti e strumentalizzazioni, dal momento che &#8220;<em>un&#8217;interpretazione sostanziale o dinamica del collegamento previsto dalla norma</em>&#8221; finirebbe &#8220;<em>per esulare dal piano strettamente giuridico, che è l&#8217;unico sindacabile dal giudice</em>&#8220;.<br /> La sentenza richiamata ha quindi affermato che &#8220;una volta che il legislatore regionale, con valutazione discrezionale, abbia individuato gli elementi di fatto, indici di adeguata rappresentatività , e perciò idonei a giustificare l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di raccolta delle firme di presentazione, compito dell&#8217;interprete è verificare che tali enunciati costituiscano &#8220;<em>di per sè fatti indicativi di una certa rappresentatività  della lista che intende partecipare alla competizione elettorale, sufficienti ad integrare gli estremi del paradigma normativo, senza che sia necessario, per giustificare l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo della raccolta delle firme di presentazione, postulare implicitamente anche l&#8217;ulteriore esistenza di un legame (collegamento), pìù o meno intenso (o meglio di decrescente intensità , secondo la ricostruzione operata dei primi giudici dell&#8217;articolo in esame) con il partito politico od il gruppo politico cui fanno &#8220;politicamente&#8221; riferimento&#8221;. Ciò in quanto &#8220;ammettere la necessità  di un simile ulteriore elemento a completamento della fattispecie, (&#038;..) o meglio ricollegare ad esso (la cui natura squisitamente politica non è seriamente dubitabile) l&#8217;effetto giuridico di presupposto implicito della norma che esonera le liste dall&#8217;obbligo di raccolta delle liste di presentazioni implica, dal punto vista logico, ancor prima che dal punto di vista giuridico &#8211; sistematico, la negazione della stessa ratio della norma (i.e. di favorire la pìù ampia partecipazione possibile di liste alla competizione elettorale), assicurando per converso in via di fatto ai partiti e gruppi politici (tradizionali ovvero che quelli giÃ  presenti nelle precedenti elezioni), anche attraverso i loro gruppi consiliari, una sorta di controllo politico sull&#8217;ingresso nella competizione elettorale di nuove liste, diverse da quelle che con loro sono, direttamente o indirettamente, connesse</em>&#8221; (Consiglio di Stato, V, sentenza 8145/2010, cit.)&#8221;.<br /> La sentenza 7633/2019 ha infine ricordato che &#8220;<em>la sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 8145/2010 ha in realtà  respinto &#8211; con le argomentazioni che si sono richiamate &#8211; il tentativo di aggiungere un (ulteriore) requisito inespresso nel dato letterale della disposizione legittimante l&#8217;esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni: operazione ermeneutica identica a quella proposta dagli odierni appellanti (e per le stesse ragioni non ammissibile)</em>&#8220;.<br /> E&#8217; appena il caso di osservare che la citata sentenza n. 8145/2010 ha una rilevanza nella fattispecie dedotta in relazione ai princÃ¬pi affermati in punto di interpretazione delle norme in materia di procedimento elettorale: ma quanto al concreto esito dell&#8217;applicazione di siffatti princÃ¬pi non può essere invocata, essendo relativa all&#8217;esegesi di una disposizione regionale relativa ad altra regione, avente diversa formulazione testuale ed inserita in un differente contesto normativo.<br /> Identiche considerazioni valgono evidentemente anche per l&#8217;invocata sentenza di questa Sezione n. 3024/2019, relativa alla legge n. 21/2009 della Regione Piemonte.<br /> 5. L&#8217;applicazione alla fattispecie dedotta dei superiori princÃ¬pi, dai quali il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, conduce alla delibazione di infondatezza della censura in esame.<br /> L&#8217;art. 21, comma 3,della legge regionale sarda n. 1 del 2013, stabilisce che &#8220;<em>Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell&#8217;indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere</em>&#8220;.<br /> Il requisito che la norma pone per la modalità  di presentazione considerata è duplice: che vi sia una formale adesione alla lista di un consigliere regionale, e che costui sia in carica alla data di indizione dei comizi elettorali.<br /> La ratio della norma è evidente: poichè la partecipazione alla competizione elettorale implica un radicamento sociale della lista, o comunque del partito o movimento politico di riferimento, la prova di tale radicamento può ottenersi o attraverso la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini (art. 21, primo comma), ovvero attraverso la modalità  contemplata dal citato terzo comma dell&#8217;art. 21.<br /> Per valutazione discrezionale del legislatore regionale entrambe tali modalità , per come disciplinate dalle rispettive disposizioni, sono parimenti rappresentative dell&#8217;esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società  civile.<br /> 6. Nè tale valutazione discrezionale si atteggia ad irragionevole, nella parte in cui limita il collegamento alla puntuale adesione, senza richiedere una coerenza diacronica dell&#8217;impegno politico del consigliere aderente.<br /> In disparte le dirimenti considerazioni svolte dal primo giudice in merito alla irragionevole pretesa di ancorare la legittimazione della lista ad un evento futuro ed aleatorio (l&#8217;impegno politico personale del singolo consigliere che ha manifestato l&#8217;adesione), la soglia di legittimazione stabilita dal legislatore regionale con riferimento al collegamento esistente al momento dell&#8217;indizione dei comizi elettorali rappresenta una equilibrata sintesi fra l&#8217;esigenza di individuare una seria ed effettiva corrispondenza fra la lista e la pregressa presenza consiliare, e la necessità  di non rendere tale collegamento dipendente da variabili personali che peraltro non eliderebbero il dato storico della rappresentatività  costituito dalla dichiarazione di adesione.<br /> In tal senso il paventato rischio di un &#8220;trasferimento della rappresentatività &#8221; non costituisce un elemento di irragionevolezza dell&#8217;assetto posto dalla disposizione in esame, proprio per il punto di equilibrio e di sintesi individuato nei sensi appena esposti dal legislatore regionale.<br /> Del resto, contrariamente a quanto sostenuto nella censura in esame, il significato letterale del termine &#8220;adesione&#8221; implica una condivisione programmatica, ma non anche un concreto impegno nell&#8217;ambito del medesimo procedimento elettorale, non potendo evidentemente trarsi un diverso ausilio esegetico dal significato eventualmente diverso che all&#8217;adesione diano gli statuti dei vari partiti o movimenti politici (la cui natura implica che le conseguenze della loro violazione abbiano una rilevanza meramente interna).<br /> Non è infatti autorizzata nè dalla lettera, nè dallo spirito del citato art. 21 l&#8217;affermazione secondo la quale l&#8217;adesione in esame implicherebbe un rinvio a tali statuti, quasi che gli stessi per mezzo dell&#8217;asserito (implicito) richiamo legislativo andassero ad integrare il precetto normativo.<br /> I riferimenti, poi, ai lavoratori preparatori, funzionali a disvelare la <em>ratio legis</em> della disposizione in esame e la connessa intenzione del legislazione regionale nel senso posto a fondamento del gravame, sono dati extratestuali che non consentono comunque di superare i superiori rilievi.<br /> La disposizione in esame ha effettivamente richiesto unÂ <em>quid pluris</em> rispetto a quella previgente (art. 12 dell&#8217;abrogata legge regionale n. 7 del 1979): il collegamento, prima qualificato come mera presenza della lista in Consiglio regionale (l&#8217;avere propri rappresentanti nel Consiglio uscente), deve ora consistere quanto meno nell&#8217;adesione di uno dei consiglieri uscenti alla nuova lista.<br /> L&#8217;atto di adesione rappresenta dunque una manifestazione volitiva prima non richiesta: ma nessun corretto argomento ermeneutico consente di dedurre da tale modifica legislativa l&#8217;addizione normativa invocata dall&#8217;appellante, che pretende di aggiungervi un requisito ulteriore, del tutto estraneo alla formulazione letterale della norma e, per quanto sopra chiarito, anche alla sua stessa <em>ratio legis</em> (proprio il riferimento alla intenzione del legislatore contenuto nella censura in esame conduce a ritenere infondata la censura medesima)<br /> 7. La circostanza, infine, che il consigliere regionale di un partito manifesti adesione alla lista di altro partito rileva al pìù sul piano della coerenza politica e del rispetto degli impegni dallo stesso assunti con il partito di appartenenza: ma non anche sul piano della legittimità  dell&#8217;adesione, avuto riguardo al paradigma normativo in esame.<br /> In questo senso risultano non pertinenti gli argomenti di censura fondati sul rilievo che qualora un consigliere regionale eletto decidesse di passare da un gruppo politico ad un altro, oppure al gruppo misto, dovrebbe dimettersi dal primo.<br /> La disposizione, infatti, così¬ come non richiede alcun requisito di ultrattività  (degli effetti) della dichiarazione, non richiede neppure identità  di appartenenza politica fra l&#8217;aderente e la lista, posto che il dato che rileva è quello del collegamento fra presenza nel consiglio uscente e volontà  di supportare la lista medesima.<br /> Per le considerazioni fin qui esposte risulta indifferente, sotto questo profilo, il rilievo dell&#8217;appartenenza del consigliere regionale firmatario ad un determinato gruppo politico, ed il suo essere rappresentante, all&#8217;interno del medesimo gruppo, di una formazione politica diversa: fermo restando il rispetto degli unici elementi testualmente e letteralmente richiesti dalla disposizione in esame, come sopra ricostruiti, le vicende inerenti il percorso di rappresentanza politica del consigliere che sottoscrive l&#8217;adesione risultano, coerentemente e ragionevolmente, irrilevanti rispetto al dato di rappresentatività  assunto come legittimante dalla disposizione medesima con riferimento ai ridetti elementi.<br /> 8. Sempre in relazione al profilo di censura in esame, non può neppure ipotizzarsi una possibile lesione della libertà  di voto dell&#8217;elettore, che potrebbe essere fuorviato dal fatto che una lista è stata ammessa alla competizione elettorale grazie all&#8217;apporto (determinante) di un consigliere regionale uscente che poi al momento delle elezioni o non si candida, o si candida con altra formazione: è evidente che la libertà  di voto si manifesta, consapevolmente, proprio al momento del voto, quando tutti gli elementi necessari sono ormai chiari e definiti.<br /> Anzi, un simile argomento prova troppo: perchè proprio la segnalata incoerenza politica, priva &#8211; come detto &#8211; di rilevanza giuridica ai fini che qui interessano, potrebbe costituire una penalizzazione, in termini di consenso elettorale manifestato in piena libertà  e consapevolezza, della lista che di tale meccanismo si è avvalsa.<br /> 9. Con il secondo motivo di appello si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura proposta in primo grado, con la quale si deduceva che il contrassegno del movimento &quot;Lega Salvini Sardegna&quot; e le relative dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali fossero state sottoscritte da un soggetto, On. Eugenio Zoffili, privo dei relativi poteri di rappresentante regionale dei movimenti &quot;Lega Nord&quot; e &quot;Lega per Salvini Premier&quot;, per difetto di regolare mandato.<br /> La delega all&#8217;On. Zoffili è stata sottoscritta dai legali rappresentanti dei partiti Lega Nord (Matteo Salvini, Segretario Federale) e Lega per Salvini Premier (Giulio Centemero, legale rappresentante) in base alle rispettive competenze statutarie<br /> Ad avviso dell&#8217;appellante malgrado la lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot; fosse espressione sia della &quot;Lega Nord&quot; sia della &quot;Lega Salvini Premier&quot;, le attestazioni del rappresentante regionale On. Zoffili non venivano rese dai rispettivi organi competenti per Statuto, ovvero nelle ipotesi ammesse dallo Statuto, in violazione dell&#8217;art. 21 comma 4 della L.R. 1/2013 e dell&#8217;art. 9 comma 1 L.R. 7/1979.<br /> L&#8217;appellante sostiene che i documenti prodotti in primo grado non possano ritenersi dirimenti ai fini della dimostrazione dell&#8217;acquisizione da parte del movimento &#8220;Lega&#8221; della denominazione &#8220;Lega per Salvini Premier&#8221;<br /> La continuità  tra i due partiti, nella tesi dell&#8217;appellante, non sarebbe provata neppure dalla circostanza per cui alla data di presentazione della lista &#8220;Lega Salvini Premier&#8221; il movimento &#8220;Lega&#8221; fosse cessato; anche alla luce del fatto che il movimento &#8220;Lega Salvini Premier&#8221; risulta essere nato prima della cessazione del partito &#8220;Lega&#8221;.<br /> Inoltre, l&#8217;On. Zoffili sarebbe stato sfornito di regolare mandato per non essere la Sardegna una delle articolazioni territoriali del partito federale Lega Nord (cc.dd. Nazioni, secondo l&#8217;art. 2 dello Statuto).<br /> La censura è infondata in relazione a tutte le sue articolazioni.<br /> 9.1. La lista &#8220;Lega per Salvini Sardegna&#8221; è espressione territoriale dei partiti &#8220;Lega Nord&#8221; e &#8220;Lega per Salvini Premier&#8221; che, non avendo articolazioni territoriali in Sardegna, hanno provveduto, per mano dei rispettivi organi nazionali competenti secondo i rispettivi statuti, ad individuare il delegato locale per la presentazione della lista.<br /> Per quanto riguarda il partito &#8220;Lega per Salvini premier&#8221;, esso ha delegato alla presentazione della lista l&#8217;On. Eugenio Zoffili; la delega consiste nella procura notarile all&#8217;uopo rilasciata dal dott. Giulio Centemero, amministratore federale del predetto partito.<br /> Ad avviso dell&#8217;appellante competente alla delega sarebbe stato, da Statuto, non l&#8217;amministratore federale, ma il segretario federale.<br /> La censura è infondata.<br /> Detto Statuto prevede all&#8217;art. 13 che il Segretario federale abbia la rappresentanza di fronte a terzi &#8220;<em>per le questioni di carattere politico ed elettorale</em>&#8220;: egli è pertanto l&#8217;unico che può impegnare verso l&#8217;esterno la linea politica del movimento e le relative strategie elettorali (questo essendo il significato testuale ed obiettivo della disposizione).<br /> Il successivo art. 14, comma 3, stabilisce invece che &#8220;<em>La rappresentanza legale spetta all&#8217;amministratore federale</em>&#8221; (i primi due commi dell&#8217;art. 14 individuano le diverse &#8211; e qui non rilevanti &#8211; competenze in materia di gestione amministrativa ed economico finanziaria attribuite al comitato amministrativo federale).<br /> E&#8217; pertanto netta, e non suscettibile di ingenerare equivoci, la distinzione che si coglie fra le due richiamate disposizioni, nel senso di scindere la (responsabilità  e) rappresentanza politica (in capo al Segretario federale) dalla rappresentanza legale (in capo all&#8217;Amministratore federale).<br /> Il riferimento, nella definizione della prima, a competenze in materia elettorale va comunque inteso come proiezione di compiti di rappresentanza politica, primo fra tutti, come detto, la strategia elettorale conseguente, ma non anche come rappresentanza legale nella parte in cui quest&#8217;ultima ricomprende anche il procedimento elettorale (e, in particolare, la delega a sottoscrivere le liste in ambito locale).<br /> Certamente risolutivo appare, in questo senso, il fatto che l&#8217;art. 14, terzo comma, nel definire i compiti del rappresentante legale non li perimetra &#8211; a differenza di quanto avviene nel primo comma con riferimento ai compiti del comitato amministrativo federale &#8211; eccettuando quanto previsto dal precedente art. 13: il che ribadisce ulteriormente, ove necessario, che la competenza dell&#8217;amministratore federale in materia di rappresentanza legale è piena e generale, e non patisce eccezioni, sicchè essa ricomprende ogni manifestazione verso l&#8217;esterno tendente ad impegnare il soggetto su di un piano non meramente politico (nel senso sopra precisato) ma con effetti legali vincolanti.<br /> La nomina del rappresentante territoriale, in un contesto normativo di unicità  del soggetto titolare di rappresentanza legale, non è atto &#8220;politico&#8221; in senso stretto, ma atto che impegna verso terzi sul piano legale il movimento (esso è, semmai, conseguenza di scelte politiche a monte).<br /> 9.2. Identiche conclusione valgono per il medesimo profilo di censura concernente il movimento &#8220;Lega Nord&#8221;.<br /> Lo Statuto della Lega Nord prevede che il Segretario federale rappresenta il partito (art. 15): la delega a firmare le candidature, conferita all&#8217;on. Zoffili, l&#8217;ha sottoscritta, nel caso di specie, il segretario federale di &#8220;Lega Nord&#8221;, on. Matteo Salvini.<br /> Tale dato priva di rilevanza la questione, oggetto di attività  istruttoria in primo grado, della continuità  storico-giuridica fra il partito &#8220;Lega&#8221; (di cui era amministratore federale il dott. Centemero), e il partito &#8220;Lega Nord&#8221;: posto che la legittimazione del predetto Centemero a delegare l&#8217;On. Zoffili discende, per il partito &#8220;Lega per Salvini Premier&#8221;, in via autonoma ed autosufficiente dalle competenze statutarie di amministratore federale come sopra ricostruite; mentre la delega all&#8217;On. Zoffili da parte della &#8220;Lega Nord&#8221; è stata sottoscritta, come detto, dal segretario federale di quest&#8217;ultima On. Salvini.<br /> Il riferimento al dott. Centemero quale amministrazione federale della &#8220;Lega&#8221;, dunque, risulta &#8211; anche per ragioni temporali &#8211; equivoco e comunque non rilevante, atteso che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata <em>&#8220;alla data di presentazione della lista in questione &#8220;Lega Salvini Sardegna&#8221; risulta senz&#8217;altro certa la cessazione del movimento politico LEGA e l&#8217;esistenza del movimento politico LEGA PER SALVINI PREMIER</em>&#8220;<br /> 9.3. L&#8217;art. 21, comma 4, della legge regionale n. 1/2013 stabilisce che &#8220;&quot;<em>La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio</em>&quot;&#8221;.<br /> La ricostruzione operata ai punti precedenti chiarisce che nel caso di specie la presentazione della lista &#8220;Lega per Salvini Sardegna&#8221; risulta immune dai vizi denunciati con riferimento a tale disposizione.<br /> Nè può ragionevolmente sostenersi che essa implichi, per la partecipazione alla competizione elettorale regionale, la necessaria esistenza di una articolazione locale del partito nazionale che intenda presentare la lista.<br /> La legale rappresentanza, e il connesso potere di delega di sottoscrizione, spettava comunque al segretario federale, in assenza di articolazioni locali: diversamente argomentando si attribuirebbe alla disposizione in esame il significato, dalla stesse non evincibile sul piano letterale (e, ove esistente, meritevole di un&#8217;esegesi necessariamente adeguatrice), di limitare la partecipazione alle elezioni regionali alle sole liste che costituiscono espressione di partiti politici aventi una organizzazione articolata sul territorio regionale (significato peraltro da escludere, sempre sul piano meramente testuale, anche in forza del richiamo ai partiti politici nazionali operato nel terzo comma del medesimo art. 21).<br /> 9.4. L&#8217;appellante deduce infine che &#8220;<em>una volta accertato che la lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot; fosse espressione del movimento &quot;Lega per Salvini Premier&quot;, la medesima non avrebbe dovuto essere ammessa per violazione dell&#8217;art. 8 L.R. 7/1979, avendo presentato un contrassegno tradizionalmente usato dal movimento &quot;Lega Nord per l&#8217;Indipendenza della Padania&#8221;, e totalmente diverso dal proprio (rettangolo di colore blu con scritta Lega per Salvini Premier in bianco circondata da una cornice di colore bianco)</em>&#8220;.<br /> Anche questo profilo di censura risulta infondato.<br /> Alle considerazioni svolte dal primo giudice sulla non decettività , in concreto, del contrassegno utilizzato, che non appaiono superati dalla censura in esame se non sul piano della generica contestazione di una diversità  grafica, è sufficiente aggiungere che il simbolo del partito non va confuso con il contrassegno di lista, la cui funzione è limitata alla specifica competizione elettorale, e che nel caso di specie non è dato ravvisare il denunciato effetto (anche perchè si tratterebbe comunque di un richiamo al simbolo del partito &#8220;Lega Nord per l&#8217;Indipendenza della Padania&#8221;, e non al simbolo di altri partiti presenti nella competizione elettorale e dunque in competizione con la lista in parola).<br /> 10. Il terzo motivo di appello concerne l&#8217;istruttoria e la motivazione relative alla sottoscrizione e all&#8217;ammissione delle liste.<br /> L&#8217;appellante lamenta che &#8220;<em>la verifica delle liste in ordine alla loro corretta sottoscrizione veniva effettuata soltanto sulla scorta della presentazione della dichiarazione di adesione da parte di un consigliere regionale. Non veniva accertato, invece, se quest&#8217;ultimo si fosse effettivamente dimesso dal partito o movimento di provenienza, ovvero se avesse effettivamente aderito al nuovo partito. Allo stesso modo non veniva verificato se a seguito della dichiarazione di adesione formale, il consigliere avesse lasciato il gruppo parlamentare di cui faceva parte, per confluire nel gruppo misto. Lo stesso discorso vale, con riferimento alla lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot;, per quanto riguarda il deposito del contrassegno e la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali da parte di un soggetto privo della richiesta qualità  di rappresentante regionale</em>&#8220;.<br /> La censura è infondata.<br /> Il gravame contesta l&#8217;esito dell&#8217;attività  istruttoria e la relativa motivazione, in relazione agli specifici profili presupposti in punto di presentazione e di dichiarazione che, come visto nell&#8217;esame dei precedenti motivi, risultano infondati.<br /> Nell&#8217;assumere le contestate determinazioni l&#8217;ufficio elettorale non è incorso in vizi istruttori o motivazionali, dal momento che lo scrutinio delle attività  considerate è avvenuto secondo l&#8217;esegesi normativa risultata poi legittima, e non secondo la diversa interpretazione data dall&#8217;appellante: il che legittima certamente quest&#8217;ultimo a sollecitare un sindacato giurisdizionale su tale esito, ma non anche a sostenere che l&#8217;attività  ad esso prodromica fosse per ciò solo (vale a dire, per non aver aderito alla diversa prospettazione, peraltro rivelatasi non fondata) viziata.<br /> 11. In conclusione il ricorso in appello risulta infondato, e come tale deve essere rigettato.<br /> Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità  della fattispecie e alla complessità  delle questioni esaminate, , per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore<br /> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2011 n.2311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-3-2011-n-2311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-3-2011-n-2311/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2011 n.2311</a></p>
<p>Pres. Filippi – Est. Dongiovanni Vivenda S.p.A. (Avv. A. Clarizia) c/ Comune di Tivoli (Avv. G. Piccinni) e altri sulla legittimità dell&#8217;avvio d&#8217;urgenza del servizio di referezione scolastico quando il ritardo sia imputabile alla P.A. e sul sindacato, amministrativo e giurisdizionale, in tema di valutazione di congruità delle offerte 1.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-3-2011-n-2311/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2011 n.2311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Filippi – Est. Dongiovanni<br /> Vivenda S.p.A. (Avv. A. Clarizia) c/ Comune di Tivoli (Avv. G. Piccinni) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;avvio d&#8217;urgenza del servizio di referezione scolastico quando il ritardo sia imputabile alla P.A. e sul sindacato, amministrativo e giurisdizionale, in tema di valutazione di congruità delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Servizio di referezione scolastica &#8211; Anno scolastico in corso &#8211; Avvio d’ugenza ex art. 11, co. 9 d.lgs. 163/06 – Legittimità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Progetto tecnico – Omessa sottoscrizione – Legittimità – Ragioni &#8211; Aggravio procedura.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Valutazione di congruità – Serietà e attendibilità dell’offerta– Necessità &#8211; Sindacato del G.A. – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La natura del servizio di referezione scolastica nelle scuole materne, elementari e medie del territorio comunale giustifica l’avvio d’urgenza previsto dall’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/06, anche se l’urgenza sia stata causata da una non tempestiva attivazione dell’amministrazione comunale, in quanto non può non avere rilievo il fatto che l’anno scolastico era già avviato.	</p>
<p>2. A fronte dell’assenza di una esplicita previsione del bando in ordine alla necessità di sottoscrivere anche il progetto tecnico, la presenza della dichiarazione congiunta sottoscritta dalle imprese appartenenti all’ATI aggiudicataria fa escludere la violazione dell’art. 74 del d.lgs. 163/06, in quanto l’obbligo di ulteriore sottoscrizione del progetto tecnico costituirebbe un’inutile duplicazione e, quindi, un aggravio ingiustificato della procedura.	</p>
<p>3. La valutazione di congruità delle offerte nelle gare di appalto non è finalizzata alla ricerca degli scostamenti esistenti tra singole voci di prezzo e quelli formati nel libero mercato, ma deve tendere a verificare se la proposta, nel suo complesso, sia attendibile e, comunque, tale da garantire la serietà dell’esecuzione della prestazione. In altre parole, nella verifica dell&#8217;anomalia, l&#8217;esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell&#8217;attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l&#8217;intera operazione economica non plausibile e, per l&#8217;effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa dei residui dubbi circa l&#8217;idoneità dell&#8217;offerta, insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l&#8217;efficace perseguimento dell&#8217;interesse pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9354 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Vivenda Spa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Tivoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluca Piccinni, con domicilio eletto in Roma, via G.G. Belli, 39; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Bioristoro Italia Srl, in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI costituita con Markas Service Srl, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Gianpaolo Ruggiero, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;<br />
&#8211; Markas Service Srl, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A) con il ricorso introduttivo del giudizio:<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 1955 dell’8 ottobre 2010 con la quale è stata approvata la graduatoria finale ed aggiudicata in via definitiva all’ATI formata dalle ditte BioRistoro Italia S.r.l. e Markas service S.r.l. la gara per “l’affidamento d<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 1970 dell’11 ottobre 2010 con la quale è stata confermata la predetta graduatoria finale di gara con aggiudicazione in via definitiva all’ATI sopra indicata, unitamente alla nota di comunicazione del 12.10.2010; <br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara, del bando e del disciplinare di gara, nonché dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante;</p>
<p>B) con i motivi aggiunti depositati in giudizio il 3 dicembre 2010:<br />	<br />
&#8211; del silenzio rigetto sulla istanza presentata dalla società Vivenda in data 2 novembre 2010, ai sensi dell’art. 243 <i>bis</i> del D.lgs n. 163 del 2006,<br />	<br />
e per la declaratoria di inefficacia del contratto, di subingresso della ricorrente nell’appalto e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli e della Bioristoro Italia Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l’avv. Clarizia per la ricorrente, l’avv. Piccinni per il Comune resistente e gli avv.ti Sanino e Ruggiero per la società Bioristoro Italia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente Vivenda ha partecipato alla gara bandita dal Comune di Tivoli per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole materne, elementari e medie per il periodo 1° ottobre 2010-30 giugno 2013 (l’importo a base d’asta è stato calcolato, per il triennio, in euro 3.378.240,00).<br />	<br />
La gara è stata aggiudicata, in data 8 ottobre 2010, all’ATI composta dalle società Bioristoro Italia e Markas Service (d’ora in poi, anche solo ATI Bioristoro) la quale ha ottenuto punti 90,78 rispetto alla ricorrente Vivenda s.p.a. che, invece, si è classificata al secondo posto con il punteggio di 84,43 (con una differenza tra i due concorrenti di punti 6,35).<br />	<br />
Avverso l’esito della gara, e tutti gli atti ad esso connessi, ha proposto impugnativa la società Vivenda chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il subentro nell’appalto ed il risarcimento del danno per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 86, comma 3 ter, del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
Il bando di gara, dopo aver previsto che il prezzo per il singolo pasto assunto a base di gara è di euro 4,60, ha indicato il costo di euro 0,046 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.<br />	<br />
Nell’offerta economica dell’ATI Bioristoro si legge che la stessa ha proposto il prezzo di euro 4,52 a pasto, indicando poi in 1,7% la percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara.<br />	<br />
Ciò premesso, deve ritenersi che, in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell’offerta, la percentuale unica di ribasso proposta dall’ATI Bioristoro deve essere riferita anche agli oneri per la sicurezza che, invece, non erano soggetti a ribasso in quanto destinati a coprire i c.d. “rischi da interferenze”.<br />	<br />
Ciò avrebbe dovuto determinare l’esclusione dalla gara dell’ATI Bioristoro;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 11, comma 10, del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
Il Comune di Tivoli, una volta aggiudicata la gara, ha affidato immediatamente (in via d’urgenza) il servizio all’ATI controinteressata.<br />	<br />
Tuttavia, non sussistevano i presupposti di urgenza previsti dall’art. 11, comma 10, del D.lgs n. 163 del 2006 in quanto il servizio, nelle more della stipula del nuovo contratto, avrebbe potuto essere assicurato dalla stessa ricorrente, precedente gestore del servizio.<br />	<br />
Peraltro, l’urgenza nell’affidamento è stato determinato dallo stesso Comune resistente il quale ha espletato in ritardo la gara di che trattasi;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 74 del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
L’offerta tecnica dell’ATI Bioristoro risulta priva di sottoscrizione.<br />	<br />
La mancanza di tale essenziale elemento previsto dall’art. 74 del D.lgs n. 163 del 2006 avrebbe dovuto portare all’esclusione dalla gara della controinteressata;<br />	<br />
4) violazione del capitolato tecnico.<br />	<br />
L’ATI Bioristoro ha offerto stoviglie di coccio, bicchieri infrangibili e posate in acciaio quando l’art. 72 del capitolato tecnico prevedeva l’utilizzo di stoviglie monouso compostabili al 100%.<br />	<br />
Si tratta, invero, di un elemento essenziale dell’offerta la cui violazione avrebbe dovuto portare all’esclusione dalla gara dell’ATI controinteressata;<br />	<br />
5) violazione da parte della Commissione di gara dell’art. 83, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006 e dell’art. 73 del capitolato tecnico; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e per illogicità ed irragionevolezza.<br />	<br />
Risulta dai verbali di gara che la Commissione, con riferimento ad alcuni criteri di assegnazione di punteggi relativi all’offerta tecnica, ha illegittimamente individuato, seppur prima di procedere all’apertura delle offerte, alcuni sottocriteri, ciò in violazione dell’art. 83, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
Ciò è avvenuto con riferimento al criterio di cui al punto f. dell’art. 73 del capitolato (“proposte percentuali di gratuità di pasti” oltre il numero previsto nella disciplina di gara), per il quale il capitolato ha previsto (senza alcuna specificazione) l’attribuzione di un massimo di 12 punti, e anche per il punto b. (monte ore complessivo offerto), per il quale nello stesso capitolato è stato fissato un punteggio massimo di 10 punti.<br />	<br />
Altresì, l’ATI Bioristoro, relativamente al criterio “consumazione dei pasti con l’utilizzo di stoviglie monouso” (massimo un punto), è stata premiata con l’attribuzione del punteggio massimo (1 punto) pur avendo la stessa offerto – come detto – piatti di coccio, bicchieri infrangibili e posate in acciaio.<br />	<br />
L’ATI controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara e, comunque, la Commissione non avrebbe dovuto attribuire alla stessa il punteggio previsto per quel criterio.<br />	<br />
Altresì, con riferimento alla voce “Piano, sistemi e mezzi di trasporto” (fino ad 1 punto), alla controinteressata è stato attribuito un (1) punto per aver offerto mezzi “euro 5” mentre alla ricorrente 0,5 punti. Eppure la ricorrente ha proposto l’utilizzo di veicoli a metano che hanno un impatto ambientale minore rispetto ai mezzi “euro 5” tanto che la Commissione avrebbe dovuto attribuirle, almeno, lo stesso punteggio dell’ATI Bioristoro (1 punto).<br />	<br />
Da ciò consegue che, sommando i nuovi punteggi, alla ricorrente devono essere aggiunti 6,77 punti che le consentirebbero di superare in graduatoria l’ATI controinteressata, attestandosi il differenziale attuale tra i due concorrenti a punti 6,35;<br />	<br />
6) eccesso di potere per errata valutazione dell’anomalia dell’offerta di ATI Bioristoro da parte dell’amministrazione.<br />	<br />
L’offerta dell’ATI Bioristoro è insostenibile con riferimento al costo del lavoro, avendo la stessa offerto un monte ore complessivo di 2050 ore, ovvero 1020 in più rispetto a quelli indicati nel capitolato tecnico (1030).<br />	<br />
Ed invero, la controinteressata non ha considerato le ore lavorative offerte in più come un costo aziendale mentre, se fossero state conteggiate correttamente, il costo del singolo pasto salirebbe a euro 4,69, superiore addirittura alla base d’asta.<br />	<br />
L’ATI Bioristoro, poi, non ha considerato l’incidenza di altre voci di costo come gli investimenti proposti in sede di gara, le spese contrattuali ed assicurative ed il costo dei pasti offerti gratuitamente.<br />	<br />
Ciò avrebbe portato ad un costo unitario del pasto pari ad euro 5,21, a riprova dell’insostenibilità dell’offerta formulata in sede di gara dalla controinteressata.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Tivoli e la società Bioristoro chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.<br />	<br />
Con ordinanza n. 5084/2010, è stata respinta la domanda di sospensiva.<br />	<br />
Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 3 dicembre 2010, la ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, il silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 243 bis del D.lgs n. 163 del 2006, sulla istanza presentata in data 2 novembre 2010, ribadendo gli stessi motivi di censura proposti con il ricorso introduttivo del giudizio.<br />	<br />
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro rispettive posizioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il primo motivo con cui la ricorrente deduce che la società controinteressata avrebbe sottoposto a ribasso gli oneri per la sicurezza è infondato.<br />	<br />
Dall’esame dell’offerta economica dell’ATI Bioristoro, non si evince, invero, tale intendimento.<br />	<br />
Risulta, infatti, che la controinteressata ha indicato il prezzo unitario di euro 4,52 (IVA esclusa) per singolo pasto e la corrispondente percentuale di ribasso pari a 1,7% sull’importo posto a base di gara di euro 4,60.<br />	<br />
Sempre nell’offerta economica, l’ATI Bioristoro ha, poi, specificato che il prezzo offerto “remunera, senza eccezioni, qualunque spesa ed onere a carico della aggiudicataria”.<br />	<br />
Ora, ad un’interpretazione conforme ai canoni civilistici (applicabili anche al caso in esame, sebbene riferiti ad un atto unilaterale), non può ritenersi che la percentuale di ribasso indicata nell’offerta di che trattasi possa essere riferita anche agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari a euro 0,046) indicati nel capitolato speciale della gara.<br />	<br />
Ed invero, il citato capitolato speciale (cfr art. 1), dopo aver fissato il prezzo a base di gara per singolo pasto pari ad euro 4,60, indica &#8211; tra parentesi &#8211; in euro 0,046 l’ammontare degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.<br />	<br />
L’ATI Bioristoro, nell’offerta economica, si limita ad indicare il prezzo unitario offerto per il singolo pasto unitamente alla corrispondente percentuale di ribasso senza, tuttavia, richiamare l’indicazione contenuta tra parentesi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui al capitolato speciale (art. 1).<br />	<br />
Tale omissione, tuttavia, sebbene non soddisfi l’esigenza di chiarezza nella formulazione dell’offerta, non può essere intesa nel senso voluto dalla ricorrente ma, al contrario, deve essere interpretata in senso conforme al capitolato anche perché la lex specialis di gara non imponeva, in maniera espressa, l’indicazione della dicitura tra parentesi riguardante gli oneri per la sicurezza.<br />	<br />
Il bando di gara (cfr punto VI.4), invero, nel descrivere le modalità di redazione dell’offerta economica, si limita a prevedere che la proposta deve contenere il (solo) prezzo unitario del singolo pasto e la dichiarazione circa la sua completa rimuneratività, indicazioni alle quali la controinteressata si è attenuta.<br />	<br />
L’ATI Bioristoro, poi, nelle giustificazioni dell’offerta, ha chiarito che i costi per la sicurezza ammontano a euro 0,092 ovvero un importo ampiamente in grado di sopportare anche quelli (da interferenza) non soggetti a ribasso, indicati dall’amministrazione resistente.<br />	<br />
Tali elementi fanno ritenere che l’offerta della controinteressata rispetti le indicazioni nel capitolato speciale in ordine agli oneri per la sicurezza fissati nel capitolato speciale.</p>
<p>2. Anche il secondo motivo non risulta fondato.<br />	<br />
Al riguardo, va anzitutto osservato che l’affidamento immediato del servizio – pur se in assenza dei presupposti di urgenza stabiliti dall’art. 11, comma 10, del D.lgs n. 163 del 2006 – non avrebbe potuto comunque comportare l’illegittimità della procedura di gara che costituisce il principale petitum invocato dalla ricorrente.<br />	<br />
In ogni caso, non può non rilevarsi come la stessa natura del servizio di refezione scolastica nelle scuole materne, elementari e medie del territorio comunale giustifichi l’avvio di urgenza previsto dall’art. 11, comma 9, del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
Ora, sebbene non possa escludersi che l’urgenza sia stata causata da una non tempestiva attivazione dell’amministrazione comunale, non può altresì non avere rilievo il fatto che l’aggiudicazione è intervenuta l’8 ottobre 2010 (ovvero quando l’anno scolastico era già avviato) e che la società ricorrente Vivenda, precedente gestore, ha continuato a svolgere il servizio in regime di proroga sin dal 31 marzo 2008, data in cui il contratto di appalto era scaduto.<br />	<br />
Da ciò emerge che la scelta del Comune resistente di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 11, comma 9, del D.lgs n. 163 del 2006, affidando in via d’urgenza il servizio all’aggiudicatario della gara appena espletata, può dirsi immune dai vizi dedotti.</p>
<p>3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte dell’ATI Bioristoro.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Ed invero, l’ATI Bioristoro, nella busta “B” contenente l’offerta tecnica, ha inserito il progetto tecnico (che, secondo le indicazioni del bando, non avrebbe dovuto superare le 25 pagine) e la dichiarazione congiunta sottoscritta dalle due imprese del raggruppamento temporaneo contenente l’impegno a svolgere il servizio sulla base del progetto allegato.<br />	<br />
Ora, mentre il progetto tecnico risulta non sottoscritto, la dichiarazione congiunta che accompagna il predetto documento risulta – come detto &#8211; firmata dalle due imprese poi costituite in ATI.<br />	<br />
A fronte dell’assenza di una esplicita previsione del bando in ordine alla necessità di sottoscrivere anche il progetto tecnico, la presenza della dichiarazione congiunta sottoscritta da entrambe le imprese controinteressate fa escludere la violazione dell’invocato art. 74 del D.lgs n. 163 del 2006 in quanto non è revocabile in dubbio che il predetto progetto sia riferibile all’ATI controinteressata.<br />	<br />
Del resto, a fronte della situazione di fatto (ovvero l’assenza di una espressa clausola di esclusione e la presentazione di una dichiarazione congiunta sottoscritta da entrambe le ditte), ritenere che sussista l’obbligo di ulteriore sottoscrizione del progetto tecnico costituirebbe un’inutile duplicazione e, quindi, un aggravio ingiustificato della procedura di gara (cfr, Cons. St., sez. V, n. 513/2011 e, in una fattispecie similare dal punto di vista della ratio, TAR Lazio, sez. I, n. 34864/2010).</p>
<p>4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara con riferimento ad una serie di criteri fissati dal capitolato speciale di gara.<br />	<br />
Al riguardo, va anzitutto osservato che, solo accogliendo tutte le censure contenute nel predetto motivo, la ricorrente riuscirebbe, aggiungendo punti 6,77 a quelli ottenuti in sede di gara (84,43), a sopravanzare nella graduatoria finale l’ATI controinteressata (che, infatti, ha ottenuto punti 90,78, 6,35 in più della società Vivenda).<br />	<br />
4.1 La doglianza non può essere accolta in quanto il Collegio ritiene che i punteggi assegnati dalla Commissione per la voce “piano, sistemi e mezzi di trasporto” all’ATI Bioristoro (1 punto) ed alla società Vivenda (0,5 punti) siano immuni dai vizi dedotti.<br />	<br />
Da ciò consegue che la ricorrente non è in grado di superare la controinteressata nella c.d. “prova di resistenza”.<br />	<br />
4.2 Ed invero, confrontando in questa parte le due offerte, può ritenersi che la valutazione discrezionale operata dalla Commissione non sia irragionevole né illogica se si considera che la proposta della ATI controinteressata, oltre ad offrire mezzi della categoria “euro 5”, contiene una serie di altre caratteristiche che giustificano il giudizio più lusinghiero espresso dall’organo collegiale.<br />	<br />
Ciò posto, la circostanza che la Commissione di gara abbia concentrato l’attenzione sul fatto che i veicoli proposti dall’ATI Bioristoro appartengano alla categoria “euro 5” non costituisce un sintomo di errato esercizio della discrezionalità, pur avendo la ricorrente offerto veicoli alimentati a metano.<br />	<br />
Ed invero, in disparte la valutazione sul minor impatto ambientale delle due tipologie di mezzi, ciò che non può sfuggire è che la categoria “euro 5” rappresenta, rispetto al metano, l’ultima generazione di veicoli (alimentati in modo convenzionale, a benzina o gasolio) eco-compatibili dotati di sistemi di alimentazione più innovativi, che garantiscono, tra l’altro, anche maggiore facilità di approvvigionamento del carburante.<br />	<br />
A ciò si aggiunga che, nell’offerta dell’ATI controinteressata, oltre ad essere chiaramente specificato che, al servizio di che trattasi, saranno dedicati due veicoli e due autisti, sono indicate soluzioni organizzative più analitiche (vgs, ad esempio, i vari tempi di percorrenza, le modalità di conservazione e di trasporto dei pasti, la regolare sottoposizione dei mezzi ad attività di manutenzione, di pulizia e sanificazione) rispetto a quelle proposte dalla ricorrente.<br />	<br />
Da ciò emerge che, con specifico riferimento alla voce di cui all’art. 73 lett. b) del capitolato speciale di gara (“piano, sistemi e mezzi di trasporto”), la valutazione della Commissione non è inficiata dai vizi dedotti. D’altra parte, va aggiunto, una valutazione del giudice che non si limitasse a verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti costituirebbe indebita sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo nell’esercizio del potere (Cons. St., sez. IV, 12 dicembre 2005 , n. 7035).</p>
<p>5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la mancanza di congruità dell’offerta della controinteressata.<br />	<br />
5.1 La prospettazione non può essere condivisa.<br />	<br />
Al riguardo, va anzitutto precisato che entrambe le offerte (della ricorrente e dell’ATI controinteressata) sono state sottoposte alla verifica di anomalia, avendo le stesse raggiunto un punteggio pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 2, del D.lgs n. 163 del 2006.<br />	<br />
Va, altresì, precisato che, mentre l’ATI Bioristoro ha proposto un prezzo a singolo pasto di euro 4,52, la società Vivenda ha offerto un importo (più basso) di euro 4,46.<br />	<br />
5.2 In particolare, la ricorrente lamenta la non attendibilità delle giustificazioni relative al costo del lavoro, non avendo la controinteressata preso in debita considerazione il personale impiegato oltre il monte ore previsto dal capitolato speciale (di 1030), per un totale di 2050 ore.<br />	<br />
L’ATI Bioristoro, al riguardo (con riferimento, cioè, al monte ore aggiuntivo di 1020 ore), ha precisato nelle giustificazioni presentate ai sensi dell’art. 87 del D.lgs n. 163 del 2006 che le figure professionali che avrebbero garantito il monte ore aggiuntivo hanno la qualifica direttiva, ovvero sono adibite a mansioni amministrative e fanno parte dell’organico delle aziende interessate, tanto da dover essere considerate un costo fisso da spalmare su tutte le altre commesse in corso di svolgimento. <br />	<br />
In altre parole, tale personale aggiuntivo non è direttamente dedicato alla gestione del servizio di ristorazione in favore delle scuole del Comune di Tivoli come quello previsto nel capitolato speciale di appalto, tanto che il relativo costo non può essere conteggiato interamente nel computo di quelli previsti per l’appalto di che trattasi.<br />	<br />
In quest’ottica, l’ATI controinteressata ha calcolato l’incidenza di tale personale (aggiuntivo) in una percentuale del 3% sul costo totale del personale, mentre il 97% riguarda il costo del lavoro dei collaboratori direttamente dedicati alla gestione del servizio oggetto della gara di che trattasi.<br />	<br />
La Commissione ha ritenuto valide tali giustificazioni ed il Collegio, al riguardo, è dell’avviso che il giudizio non sia inficiato dai vizi dedotti se si considera altresì che la stessa ricorrente, con riferimento alla propria offerta, ha utilizzato analoga giustificazione e che, mentre l’ATI controinteressata ha calcolato un’incidenza del costo del lavoro di euro 2,486 (sul prezzo del singolo pasto di euro 4,52), la società Vivenda ha indicato un costo minore pari ad euro 2,25 (sul prezzo del singolo pasto di euro 4,46).<br />	<br />
Ora, sebbene le ore offerte in aggiunta dalla controinteressata siano superiori a quelle di Vivenda, la maggiore incidenza di tale dato risulta giustificato dal maggiore costo del lavoro indicato nelle giustificazioni e dal (conseguente) maggiore prezzo offerto per la somministrazione del singolo pasto da parte dell’ATI Bioristoro.<br />	<br />
5.3 La ricorrente contesta, poi, i calcoli della controinteressata con riferimento all’incidenza del costo degli investimenti proposti in sede di gara e delle spese contrattuali ed amministrative che, secondo la società Vivenda, dovrebbero ammontare a circa 0,508 sul prezzo del singolo pasto.<br />	<br />
Sul punto, è sufficiente osservare che l’ATI Bioristoro ha ricompreso i suddetti costi in un’unica voce, comprensiva anche dell’utile di impresa.<br />	<br />
Al riguardo, la controinteressata ha indicato l’importo totale di euro 0,542 (sul prezzo offerto del singolo pasto pari ad euro 4,52) in relazione al quale i calcoli effettuati dalla ricorrente non sono in grado di smentire la valutazione di congruità effettuata, sul punto, dalla Commissione di gara che ha ritenuto attendibili le giustificazioni presentate dall’aggiudicataria.<br />	<br />
5.4 Lo stesso vale con riferimento all’incidenza dei pasti gratuiti offerti dalla controinteressata che, sebbene dalla stessa non espressamente considerata, non è in grado di far ritenere l’offerta, nel suo complesso, inaffidabile.<br />	<br />
È, ormai, affermazione costante in giurisprudenza che la valutazione di congruità delle offerte nelle gare di appalto non è finalizzata alla ricerca degli scostamenti esistenti tra singole voci di prezzo e quelli formati nel libero mercato, ma deve tendere a verificare se la proposta, nel suo complesso, sia attendibile e, comunque, tale da garantire la serietà dell’esecuzione della prestazione. In altre parole, nella verifica dell&#8217;anomalia, l&#8217;esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell&#8217;attendibilità riguarda voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l&#8217;intera operazione economica non plausibile e, per l&#8217;effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa dei residui dubbi circa l&#8217;idoneità dell&#8217;offerta, insidiata da indici strutturali di carente affidabilità, a garantire l&#8217;efficace perseguimento dell&#8217;interesse pubblico (cfr, per tutte, Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2010, n. 7631)<br />	<br />
Al riguardo, si consideri che l’ATI Bioristoro ha indicato voci di costo (spese per la sicurezza e la formazione, al netto di quelli non soggetti a ribasso) che risultano superiori a quelle offerte dalla ricorrente, il che, avendo peraltro portato ad un maggior prezzo offerto per il singolo pasto rispetto a quanto proposto dalla società Vivenda, fa deporre per la correttezza della valutazione discrezionale svolta dalla Commissione di gara.<br />	<br />
Del resto, in materia di valutazione del giudizio di anomalia delle offerte, la possibilità del sindacato giurisdizionale, seppure non esclusa, deve, di regola, limitarsi alla mera legittimità e controllo dell&#8217;atto adottato dalla amministrazione all&#8217;esito del procedimento valutativo in ordine alle giustificazioni addotte, la cui adeguatezza, essendo espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo ove possa desumersi in maniera indubitabile la illogicità o incoerenza della valutazione stessa (Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4847).<br />	<br />
Tale illogicità o incoerenza della valutazione, sulla base di quanto in precedenza esposto, non sono ravvisabili nel caso di specie.</p>
<p>6. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti (dedotti avverso il diniego tacito di autotutela ed aventi lo stesso contenuto del gravame principale) vanno respinti anche con riferimento alla richiesta di risarcimento danni e di declaratoria dell’inefficacia del contratto (e del conseguente subentro).</p>
<p>7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione delle difficoltà emerse nella valutazione di alcuni elementi dell’offerta dell’ATI controinteressata tali da giustificare l’intervento giurisdizionale.. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda <i>Ter</i>), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-14-3-2011-n-2311/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2011 n.2311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/5/2004 n.2311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-5-2004-n-2311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-5-2004-n-2311/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-5-2004-n-2311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/5/2004 n.2311</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – vigilanza presso aeroporto– aggiudicazione &#8211; impugnazione del controinteressato &#8211; servizio di 12 mesi in corso di svolgimento da 4 mesi – danno grave – esclusione &#8211; punteggi di gara &#8211; prova di resistenza – rilevanza &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-5-2004-n-2311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/5/2004 n.2311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-5-2004-n-2311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/5/2004 n.2311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – vigilanza presso aeroporto– aggiudicazione  &#8211; impugnazione del controinteressato  &#8211;  servizio di 12 mesi  in corso di svolgimento da 4 mesi – danno grave – esclusione  &#8211; punteggi di gara &#8211; prova di resistenza – rilevanza &#8211;  tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/5/4082/g">Ordinanza sospensiva del 7 aprile 2004 n. 415</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2311/04<br />
Registro Generale:3557/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Chieppa Est.<br />Ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 21 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l’appello proposto da:<br />
<b>SICURPOL BRINDISI S.R.L.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. PIETRO QUINTO con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENAV ENTE NAZIONALE PER L’ASSISETNZA AL VOLO S.P.A.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. CLAUDIO FERRAZZA con domicilio eletto in Roma VIA MONTE SANTO 68 presso CLAUDIO FERRAZZA <b>IVRI ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.</b>P.A. non costituitasi; <b>VIGILANZA ITALPOL BRINDISI S.R.L.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. CLAUDIO FERRAZZA con domicilio eletto in Roma VIA MONTE SANTO 68 presso CLAUDIO FERRAZZA</p>
<p>per l’annullamento,<br />dell’ordinanza del TAR PUGLIA – LECCE: Sezione I n. 415/2004, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO AEREOPORTO DI BRINDISI CASALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;<br />Vista l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ENAV ENTE NAZIONALE PER L’ASSISETNZA AL VOLO S.P.A.<br />VIGILANZA ITALPOL BRINDISI S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l’avv. Quinto e l’avv. Ferrazza;</p>
<p>Considerato che la censura attinente alla pubblicità della riunione della Commissione di gara potrà essere valutata in sede di giudizio di merito, tenuto conto che l’eventuale accoglimento della stessa in sede cautelare non è idoneo ad evitare il danno lamentato dalla ricorrente (impossibilità di utilizzare il personale per il servizio in questione di durata di mesi 12, già peraltro in corso di svolgimento da parte della controinteressata dal 1-1-2004);</p>
<p>Ritenuto, inoltre, che l’unico ulteriore motivo di ricorso, sorretto da sufficiente fumus valutabile in sede cautelare (contestazione del punteggio attribuito dalla Commissione per la voce d) non è idoneo a superare la prova di resistenza ai fini del potenziale raggiungimento del punteggio utile per l’aggiudicazione della gara, mentre il criterio a) non appare irragionevole nella parte in cui prevede la valutazione del numero dei dipendenti dell’impresa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l’appello (Ricorso numero: 3557/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 21 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-21-5-2004-n-2311/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/5/2004 n.2311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante – Est. Allegretta Comune di Campobasso (Avv. Calise) c/ ditta &#8220;Raccolta ed Elaborazione Dati&#8221; di Domenico Amodei (n.c.) &#8211; ditta Omnia Service di Leccese Angelo (n.c.) la discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di eventi sismici si configura come situazione di necessità che giustifica l&#8217;acquisizione dell&#8217;offerta anche</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Allegretta<br /> Comune di Campobasso (Avv. Calise) c/ ditta &#8220;Raccolta ed Elaborazione Dati&#8221; di Domenico Amodei (n.c.)  &#8211; ditta Omnia Service di Leccese Angelo (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>la discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di eventi sismici si configura come situazione di necessità che giustifica l&#8217;acquisizione dell&#8217;offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – offerta ricevuta da ufficio diverso da quello indicato dal bando – per discontinuità di funzionamento dell’ufficio dovuto a sisma – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di fatti connessi ad eventi sismici si configura come situazione di necessità che giustifica l’acquisizione dell’offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando, sempre che del fatto sia data attestazione che, per la posizione e la responsabilità di cui è investito il ricevente, sia assistita da fede privilegiata e che, per il suo contenuto (indicazione della data e dell’ora del ricevimento), sia idonea a far luogo delle risultanze del protocollo e, così, a non ledere la parità di condizioni tra i concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di eventi sismici si configura come situazione di necessità che giustifica l’acquisizione dell’offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2311/04 REG.DEC.<br />	<br />
N. 3592  REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Quinta  Sezione</b></p>
<p>         ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 3592 del 2003 proposto dal<br />
<b>Comune di Campobasso</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise dell&#8217;Avvocatura dell&#8217;Ente ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Albalonga n. 7, presso lo studio dell’avv. Clementino Palmiero,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>ditta &#8220;Raccolta ed Elaborazione Dati&#8221; di Domenico Amodei</b>, non costituita in giudizio,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>ditta Omnia Service di Leccese Angelo</b>, non costituita in giudizio,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 1072 in data 19 dicembre 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il  Molise;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza n. 1985 del 20 maggio 2003, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Udito alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 l’avv. Palmiero, su delega dell’avv. Calise;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Su ricorso della ditta &#8220;Raccolta ed Elaborazione Dati&#8221;, con la entenza meglio in epigrafe indicata il T.A.R. per il Molise ha annullato l’aggiudicazione in favore della ditta Omnia Service della gara indetta dal Comune di Campobasso con determinazione n. 2644 del 23 ottobre 2002, per l’affidamento del servizio di rilevazione dei consumi relativi al servizio idrico integrato, ed ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />
Con l’appello in esame il Comune si duole di siffatta sentenza e ne chiede la riforma, sostenendo la legittimità del proprio operato.<br />
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.<br />
Accolta con ordinanza n. 1985 del 20 maggio 2003 la domanda di sospensione della sentenza appellata, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2003, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
Dalle dichiarazioni concordi rese in data 12 dicembre 2002 dal direttore generale del Comune appellante e dal responsabile dell’Ufficio protocollo, risulta in atti che a seguito degli eventi sismici verificatisi a Campobasso in data 31 ottobre e 1 novembre 2002 i dipendenti comunali sono stati autorizzati a non prestare servizio nei giorni 4 e 5 novembre 2002, al fine di consentire le necessarie verifiche di staticità del fabbricato che ospita gli uffici comunali; che il giorno 4 novembre 2002, termine ultimo per la presentazione delle offerte alla gara indetta con determinazione n. 2644 del 23 ottobre 2002, per l’affidamento del servizio di rilevazione dei consumi relativi al servizio idrico integrato, l’Ufficio protocollo è rimasto aperto per soli quindici minuti; che lo stesso giorno, alle ore 9 e 45, il direttore generale ha ricevuto dal titolare della ditta poi risultata aggiudicataria la busta contenente l’offerta per la gara suddetta e vi ha apposto sull’involucro l’attestazione, da lui firmata, del giorno e dell’ora del ricevimento; ed, infine, che il plico è stato successivamente protocollato in data 6 novembre, quando l’ordinaria attività è ripresa negli uffici comunali.<br />
Ritiene il Collegio che, considerata la particolarità della fattispecie, la discontinuità di funzionamento degli uffici in dipendenza di fatti connessi agli eventi sismici verificatisi si configura come situazione di necessità che giustifica l’acquisizione dell’offerta anche da parte di funzionario ed ufficio diverso da quello a tal fine indicato nel bando, sempre che del fatto, come accaduto nel nostro caso, sia data attestazione che, per la posizione e la responsabilità di cui è investito il ricevente, sia assistita da fede privilegiata e che, per il suo contenuto (indicazione della data e dell’ora del ricevimento), sia idonea a far luogo delle risultanze del protocollo e, così, a non ledere la parità di condizioni tra i concorrenti.<br />
Merita di essere condivisa, allora, la censura con la quale l’Amministrazione ricorrente contesta, in relazione alla particolare situazione di fatto, la necessità della riapertura dei termini affermata dal giudice di primo grado.<br />
L’appello va, in conclusione, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Raffaele Carboni &#8211; Consigliere<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Francesco D’Ottavi &#8211; Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22 aprile 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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