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	<title>231 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul principio di invarianza.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 12:15:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-invarianza/">Sul principio di invarianza.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Principio di invarianza &#8211; Art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Interpretazione &#8211; Affermazione dell&#8217;attuale valore del principio. Il Tribunale non ignora l’esistenza di un orientamento della giurisprudenza amministrativa incline a una lettura diversa e particolarmente restrittiva del principio di invarianza, secondo la quale “l’art. 95</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-invarianza/">Sul principio di invarianza.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Principio di invarianza &#8211; Art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Interpretazione &#8211; Affermazione dell&#8217;attuale valore del principio.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale non ignora l’esistenza di un orientamento della giurisprudenza amministrativa incline a una lettura diversa e particolarmente restrittiva del principio di invarianza, secondo la quale “<i>l’art. 95 comma 15 d.lgs. n. 50/2016 non può essere inteso nel senso di precludere iniziative giurisdizionali legittime, che anzi sono oggetto di tutela costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), dirette a contestare l’ammissione alla gara o l’esclusione di imprese prive di requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia automaticamente determinata. L’effetto di cristallizzazione non opera finché non sia spirato il termine per impugnare le ammissioni o le esclusioni, in modo da consentire alle imprese partecipanti di potere contestare immediatamente dette ammissioni od esclusioni</i>” (così C.d.S., n. 7303/2021). Al riguardo il Collegio non può però mancare di osservare come un’esegesi dell’art. 95, comma 15, del Cod. Appalti orientata a reputare consentita in nome del diritto di difesa, nonostante tale precetto legislativo, qualsivoglia iniziativa ricorsuale, e pertanto, segnatamente, anche “<i>la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima traendone vantaggio</i>”, sarebbe suscettibile di condurre a una sostanziale <i>interpretatio abrogans</i> della norma appena citata (quest’ultima, infatti, non potrebbe in pratica mai essere utilmente invocata, essendo, in tesi, sempre e comunque prevalente il diritto di difesa). Il Tribunale è invece dell’avviso che la norma stessa debba ricevere la debita applicazione: e questo anche sul presupposto che il suo avvento sembra ormai impedire di reputare meritevole di tutela giuridica l’interesse individuale alla base del promuovimento delle “<i>controversie meramente speculative e strumentali</i>” appena dette. Va quindi affermato l’attuale valore del principio di invarianza, che mira a precludere impugnative avverso le ammissioni altrui esperite non al precipuo fine di espellere dalla procedura un determinato soggetto, normalmente l’aggiudicatario della gara, bensì per escludere concorrenti -anche se magari collocati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente- al solo scopo di ottenere un ricalcolo delle medie e/o della soglia di anomalia utile a propiziare un’aggiudicazione in favore della ricorrente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Gaviano &#8211; Est. Avino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 123 del 2022, proposto da Abiter s.r.l. e Idresia Infrastrutture s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, in proprio e rispettivamente quali mandataria e mandante del costituendo R.T.I. tra le ditte Abiter srl – Idresia infrastrutture s.r.l., rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Ines Abu Samra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Sesto Campano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Petrarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tercos s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Luigi Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Edilflorio s.r.l., Sicop s.r.l., Lu&amp;Ni Costruzioni s.r.l., Tromba Costruzioni s.r.l., Bagnoli Costruzioni s.r.l., Impre.Vi s.n.c., Gestione Industrie Venditti s.r.l., F.lli di Menna &amp; Figli s.r.l., Spina Michele s.r.l., Magistra s.r.l., La Fenice Costruzioni s.r.l., Amica s.r.l., Co.Ge.A. s.r.l.s, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore, </i>non costituite in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della determinazione n. 47 del 9 marzo 2022 del Responsabile del Settore Opere Pubbliche del Comune di Sesto Campano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali di gara e, in particolare, di quelli del 12 gennaio 2022 e 17 gennaio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore dell’aggiudicataria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo, ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la declaratoria di annullamento, inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e altresì per la condanna dell’Amministrazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a disporre l’esclusione dalla gara delle ditte Lu&amp;ni s.r.l., Tromba Costruzioni s.r.l., Edilflorio s.r.l., Venditti Costruzioni s.r.l., Sicop s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a procedere al ricalcolo del valore della soglia di anomalia e a disporre l’aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. tra le società Abiter s.r.l. e Idresia Infrastrutture s.r.l., oppure il suo subentro nel contratto di appalto ove nelle more sottoscritto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a risarcire i danni in forma specifica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Campano e della società Tercos s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Le società ricorrenti, agendo in giudizio in proprio e quali associate per la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), con la presente impugnativa hanno contestato gli atti in epigrafe, con i quali il Comune di Sesto Campano (IS) ha avviato e concluso una procedura evidenziale per l&#8217;affidamento dei lavori di “<i>Prevenzione del rischio per i dissesti idrogeologici lungo la strada di collegamento della frazione di Roccapipirozzi bassa con Roccapipirozzi alta</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La <i>lex specialis </i>ha previsto di aggiudicare il contratto secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara (art. 36 del D.lgs. n. 50/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla procedura hanno preso parte quindici concorrenti, tutti ammessi alla selezione tenutasi il 12.1.2022, all’esito della quale la ditta Impre.VI s.n.c. è risultata a tutta prima aggiudicataria, avendo offerto il miglior ribasso sul prezzo a base di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Tuttavia la Commissione di gara si è riunita nuovamente in data 17.1.2022, e, in accoglimento dell’istanza nel frattempo pervenuta dalla ditta Tercos s.r.l. -odierna controinteressata-, ha ricalcolato la soglia di anomalia prendendo in considerazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/1924, l’offerta “in lettere” presentata dalla Tercos s.r.l., diversa e prevalente su quella da essa stessa espressa “in cifre”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l’effetto, la Stazione appaltante ha proposto l’aggiudicazione proprio in favore dell’odierna controinteressata. E tanto nonostante il raggruppamento ricorrente avesse, già nella stessa seduta, invitato l’Amministrazione a disporre l’esclusione dalla competizione delle ditte: Lu Ni Costruzioni, Tromba Costruzioni s.r.l., Venditti s.r.l., Edilflorio s.r.l., Sicop s.r.l., le cui offerte non avrebbero recato l’indicazione separata dei costi per la manodopera (in violazione dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. La ricorrente con nota assunta al prot. comunale n. 388 del 19 gennaio 2022 ha indi sùbito avanzato una formale istanza di autotutela tesa ad ottenere la revoca degli atti di ammissione alla gara delle imprese dianzi citate e il conseguente ricalcolo della media dei ribassi. Tali operazioni avrebbero infatti sancito l’aggiudicazione della gara in capo al costituendo R.T.I. tra le ditte Abiter s.r.l. e Idresia s.r.l., che in virtù della nuova soglia di anomalia sarebbe risultato il migliore offerente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via subordinata, il costituendo Raggruppamento ha richiesto l’esclusione delle sole ditte Tercos s.r.l., Edilflorio s.r.l. e Sicop s.r.l., sull’assunto che le stesse avrebbero violato il principio di segretezza dell’offerta economica: esse infatti, nell’offrire i rispettivi “ribassi” sul prezzo posto a base di gara, avrebbero inserito le loro offerte economiche nelle medesime (uniche) buste nelle quali era stata compresa pure la documentazione amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, la ricorrente ha invitato la Commissione di gara a consentire il rilascio di copia di tutte le offerte economiche presentate dai soggetti ammessi alla selezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il Comune di Sesto Campano con nota prot. n. 922 del 7.2.2022 ha riscontrato negativamente l’istanza di autotutela, procedendo all’aggiudicazione dei lavori a Tercos s.r.l. con la determina n. 47 del 9.3.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Da qui il ricorso introduttivo della presente controversia, notificato in data 8.4.2022, con il quale parte ricorrente rinnova la propria domanda per l’annullamento degli atti della procedura selettiva e il conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto, a seguito del ricalcolo del valore della soglia di anomalia per effetto della esclusione delle cinque ditte erroneamente ammesse alla competizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via subordinata, la ricorrente ha richiesto la condanna del Comune di Sesto Campano al risarcimento dei danni subiti per equivalente monetario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. L’impugnativa è affidata ai seguenti motivi “<i>I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 comma 10, 83 comma 9, 97 comma 2 bis e comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 nonché del D.L. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019. II. Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. nonché del parere ANAC n. 57/2014”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Il Comune e la società Tercos s.r.l. si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso, entrambi opponendosi al suo accoglimento in quanto infondato e, prima ancora, improcedibile per tardività e/o inammissibile sotto plurimi aspetti, singolarmente riguardanti i due motivi di impugnativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. All’esito dell’udienza camerale del 4.5.2022 questo T.A.R, con ordinanza n. 67/2022, emessa ai sensi dell’art. 55, 10° comma, cod. proc. amm., ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, fissando all’uopo l’udienza pubblica di discussione dell’8.6.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Nell’approssimarsi della trattazione della controversia le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a migliore evidenza delle rispettive tesi, e il Comune di Sesto Campano ha specificato di non aver adottato nuovi provvedimenti, attendendo il pronunciamento definitivo di questo Tribunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Alla citata udienza pubblica dell’8.6.2022, dopo ampia discussione dei difensori delle parti, la causa è stata indi trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In via preliminare il Collegio non può esimersi dal rilevare l’irricevibilità per tardività del primo e centrale motivo di doglianza, con il quale gli atti di gara sono stati censurati sotto il primario profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1. Secondo la tesi di parte ricorrente, tale previsione normativa avrebbe imposto l’esclusione delle imprese che, in sede di gara, avevano omesso di corredare le rispettive offerte economiche con i costi della manodopera. E, per effetto del ricalcolo della soglia di anomalia indotto da tali esclusioni, il Comune avrebbe dovuto procedere all’immediata aggiudicazione della gara al costituendo R.T.I. tra le ditte Abiter s.r.l. e Idresia s.r.l., quale migliore offerente sulla base della nuova soglia di anomalia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2. Il motivo non può trovare ingresso già per la ragione della sua tardività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.3. Infatti la (contestata) mancata esclusione delle offerte non recanti indicazioni sui costi della manodopera ha comportato, sin da subito (cfr. il verbale di gara del 17.1.2022), la fissazione di una soglia di anomalia al di sopra della quale si è collocata l’offerta del raggruppamento ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La determina a contrarre n. 245/2021, fissato il criterio di aggiudicazione della gara in quello del minor prezzo (<i>ex </i>art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016), aveva però messo in chiara evidenza che, ai sensi del D.L. n° 76/2020 (art. 1, comma 3), “<i>si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del D.lgs n°50/ 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dall’anomalia dell’offerta del R.T.I. tra le ditte Abiter s.r.l. e Idresia s.r.l. è dunque discesa la sua immediata esclusione dalla competizione, della quale la ricorrente ha maturato piena conoscenza già a far data, al più tardi, dal 19.1.2022, allorquando ha presentato alla Stazione appaltante l’istanza di autotutela tesa proprio ad ottenere il ricalcolo della media dei ribassi, espungendo le cinque offerte delle concorrenti che, a suo dire, non avevano presentato una valida candidatura in sede di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione del R.T.I., in quanto atto immediatamente lesivo della sua sfera giuridica, poiché non gli permetteva di concorrere all’affidamento dell’appalto, doveva dunque essere tempestivamente impugnata, senza attendere l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata Tercos s.r.l..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ciò a maggior ragione alla luce gli esiti negativi dell’istanza di autotutela, nel frattempo rigettata dal Comune di Sesto Campano giusta nota prot. n. 922 del 7.2.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, e in conclusione sul punto, il Collegio ritiene che non sia secondario evidenziare quanto affermato dalla stessa parte ricorrente, che con il proprio primo motivo di ricorso “<i>ha sottoposto al Giudice le stesse censure già sottoposte alla Stazione Appaltante con l’istanza di annullamento in autotutela</i>” (cfr. memoria del 27.5.2022), al fine, appunto, di ribadire la necessità di un ricalcolo della soglia di anomalia favorevole alla propria posizione e contrario a quella della Tercos s.r.l..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Raggruppamento era quindi <i>ab origine</i> anche in possesso di tutti gli elementi conoscitivi per l’introduzione immediata del proprio mezzo d’impugnazione avverso l’esclusione: sicché non è conducente la sua tesi per cui l’accesso agli atti di gara, consentito solo il 4.4.2022, avrebbe differito il termine per l’impugnativa in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In realtà, come messo in chiara evidenza dalla giurisprudenza amministrativa citata proprio dal R.T.I. (cfr. C.d.S., Ad. Plen. n. 12/2020), “<i>la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma dalla lettura dell’istanza di autotutela proposta dal Raggruppamento il 19.1.2022 emerge <i>per tabulas</i>, appunto, la piena conoscenza non solo del “fatto” dell’ammissione delle offerte prive di indicazione dei costi della manodopera, ma anche dei profili di diritto che sono stati dedotti, a sostegno dell’illegittimità dell’ammissione, tanto in via amministrativa quanto identicamente, ma solo mesi dopo, in sede giurisdizionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure del primo motivo di ricorso sono dunque tardive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i><i></i>13. Nondimeno, il Tribunale tiene soprattutto a evidenziare l’infondatezza nel merito dello stesso primo motivo di gravame, la quale esime dal prendere posizione sulle ulteriori eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. L’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), afferma infatti che: “<i>ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte”</i>.<i></i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La previsione appena citata fissa il c.d. “principio di invarianza”, “<i>che opera nel senso della “cristallizzazione delle offerte” e della “immodificabilità della graduatoria” ed integra un’espressa eccezione all’ordinario meccanismo del regresso procedimentale, per positiva irrilevanza delle sopravvenienze, </i>[e: n.d.r.] <i>obbedisce alla duplice e concorrente finalità:</i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) di garantire, per un verso, continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la Stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cioè di quella soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta si presume senz’altro anomala, situazione che ingenererebbe una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4286; Id., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579);</i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima traendone vantaggio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2017, n. 841)” </i>(così C.d.S., V sez., n. 2257/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. Nel caso in esame, ove si consentisse alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’esito della gara nei termini da essa auspicati, entrambe le suddette finalità perseguite dal legislatore risulterebbero completamente disattese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.3. Va infatti ribadito che il costituendo R.T.I. non ha contestato per tempo né la propria “automatica esclusione”, dovuta alla determinazione della soglia di anomalia a seguito del computo dei ribassi di tutte le partecipanti, né la regolarizzazione dell’offerta di Tercos, intervenute entrambe a monte dell’aggiudicazione definitiva a quest’ultima. E in ragione di tanto il Collegio ritiene che si sia immancabilmente prodotto l’effetto di cristallizzazione delle medie e di individuazione della soglia di anomalia delle offerte teorizzato dal citato art. 95, comma 15, del c.d. Codice Appalti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vi è infatti un sensibile iato temporale tra la fase che ha condotto l’Amministrazione alla preliminare ammissione delle partecipanti alla competizione -con il seguente calcolo del valore soglia di anomalia delle offerte- e alle successive esclusioni, fase conclusasi in data 17.1.2022 con la proposta di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata (cfr. doc. 2, ricorrente), e quella dell’aggiudicazione definitiva assunta, con determina comunale n. 47 del 9.3.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale spazio temporale la parte ricorrente non si è tempestivamente attivata per contestare l’operato della Stazione appaltante, come visto non opponendosi né alla propria esclusione, né al rigetto della propria istanza di autotutela, intervenuto -con provvedimento assunto al prot. n. 922 del 7.2.2022- sul rilievo della insussistenza di “<i>motivi di esclusione delle ditte e il ricalcolo della media, in quanto tutti i partecipanti hanno compilato la documentazione di gara secondo le indicazioni contenute nel bando”.</i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene allora che al favorevole esame del primo motivo di ricorso si opponga il principio espresso dall’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, al lume del quale la parte ricorrente non può essere ammessa a contestare l’aggiudicazione della gara alla Tercos s.r.l. e a rivendicare per sé l’appalto quale effetto della asserita illegittima ammissione delle offerte di altre cinque imprese diverse dall’aggiudicataria, attesa l’impossibilità di procedere al ricalcolo del valore soglia di anomalia. Questo, difatti, per il principio di invarianza (cit. art. 95), rimane fissato nella media del 13,80425%, al di sopra del quale si colloca dunque l’offerta proposta dalle ricorrenti (con un ribasso pari a 15,15%).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.4. Non giova alla ricorrente sostenere che l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere le ditte che avevano presentato offerte irregolari già dalla seconda seduta della Commissione di gara del 17 gennaio 2022, a seguito della pronta segnalazione in tal senso effettuata dal R.T.I. ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale deduzione non vale a sottrarre il presente ricorso all’operatività del principio di invarianza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La segnalazione fatta a suo tempo dalla parte ricorrente conferma, in primo luogo, che la parte medesima non avrebbe dovuto attendere il consolidarsi della platea dei concorrenti per agire in giudizio, essendo in gioco fondamentali valori attinenti alla stabilità e celerità degli esiti della gara, nonché alla trasparenza e correttezza del confronto concorrenziale, che risulterebbe alterato dalla partecipazione di concorrenti ormai definitivamente estromessi dalla gara (cfr. in tal senso C.d.S., n. 6013/2019).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Soprattutto, poi, il Collegio ritiene che ai fini dell’applicazione del principio di invarianza assuma rilievo decisivo l’oggettivo dato fattuale per cui la Stazione Appaltante non ha proceduto alle esclusioni invocate dal ricorso nemmeno a seguito dell’istanza di autotutela formalmente inoltrata dalla ricorrente, con ciò determinandosi l’inesorabile effetto di consolidamento previsto dall’art. 95, comma 15, cod. Appalti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.5. Il Tribunale non ignora l’esistenza di un orientamento della giurisprudenza amministrativa -ripreso dalla ricorrente- incline a una lettura diversa e particolarmente restrittiva del principio di invarianza, secondo la quale “<i>l’art. 95 comma 15 d.lgs. n. 50/2016 non può essere inteso nel senso di precludere iniziative giurisdizionali legittime, che anzi sono oggetto di tutela costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), dirette a contestare l’ammissione alla gara o l’esclusione di imprese prive di requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia automaticamente determinata. L’effetto di cristallizzazione non opera finché non sia spirato il termine per impugnare le ammissioni o le esclusioni, in modo da consentire alle imprese partecipanti di potere contestare immediatamente dette ammissioni od esclusioni</i>” (così C.d.S., n. 7303/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo il Collegio non può però mancare di osservare come un’esegesi dell’art. 95, comma 15, del Cod. Appalti orientata a reputare consentita in nome del diritto di difesa, nonostante tale precetto legislativo, qualsivoglia iniziativa ricorsuale, e pertanto, segnatamente, anche “<i>la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima traendone vantaggio</i>”, sarebbe suscettibile di condurre a una sostanziale <i>interpretatio abrogans</i> della norma appena citata (quest’ultima, infatti, non potrebbe in pratica mai essere utilmente invocata, essendo, in tesi, sempre e comunque prevalente il diritto di difesa).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale è invece dell’avviso che la norma stessa debba ricevere la debita applicazione: e questo anche sul presupposto che il suo avvento sembra ormai impedire di reputare meritevole di tutela giuridica l’interesse individuale alla base del promuovimento delle “<i>controversie meramente speculative e strumentali</i>” appena dette.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va quindi affermato l’attuale valore del principio di invarianza, che mira a precludere impugnative avverso le ammissioni altrui esperite non al precipuo fine di espellere dalla procedura un determinato soggetto, normalmente l’aggiudicatario della gara, bensì per escludere concorrenti -anche se magari collocati in posizione deteriore rispetto alla ricorrente- al solo scopo di ottenere un ricalcolo delle medie e/o della soglia di anomalia utile a propiziare un’aggiudicazione in favore della ricorrente (cfr. C.d.S., n. 7533/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Anche il secondo mezzo di gravame si manifesta infondato: e tanto esime il Collegio dal pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità formulate dalla controinteressata anche con specifico riguardo a tale motivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. Il costituendo R.T.I. ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., nonché del parere ANAC n. 57/2014, sul rilievo che la Stazione appaltante avrebbe violato il principio di segretezza dell’offerta economica, consentendo che questa fosse contenuta nell’unica busta recante anche la documentazione amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza non tiene conto della specificità della gara di appalto in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come ha correttamente messo in evidenza la difesa dell’Amministrazione resistente, l’aggiudicazione della gara oggetto d’impugnativa è avvenuta mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara (art. 36 del D.lgs. n. 50/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di tale criterio di aggiudicazione, il principio di separazione dell’offerta economica da quella tecnica nella fattispecie è quindi fuori causa, non essendo applicabile nei casi, come quello in esame, in cui l’Amministrazione non è chiamata a valutare l’offerta tecnica con l’attribuzione di punteggi che potrebbero essere influenzati dalla previa conoscenza del contenuto dell’offerta economica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sicché il Collegio non vede ragioni per discostarsi dall’impostazione sostanzialistica espressa anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha enunciato i seguenti principi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>secondo costante orientamento interpretativo, … “il principio della segretezza dell&#8217;offerta economica è a presidio dell&#8217;attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull&#8217;offerta tecnica e l&#8217;attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612);</i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; il richiamato principio ermeneutico trova quindi puntuale ed esclusiva applicazione nelle procedure selettive in cui il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendosi, appunto, a presidio nella necessità di evitare che la valutazione tecnica dell’offerta da parte del collegio esaminatore sia condizionata dalla conoscenza della proposta economica più conveniente formulata da una società partecipante;</i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; pertanto, se la gara è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l&#8217;automaticità della valutazione dell’offerta esclude che la mancata operatività del principio di segretezza possa comportare effetti pregiudizievoli in ordine all&#8217;obiettività ed omogeneità dell’attività compiuta dalla Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012, n. 30; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2015, n. 13884) […] in applicazione dei condivisibili principi ermeneutici, nella vicenda in esame assume valore dirimente la circostanza che l’automatismo dell’aggiudicazione correlato al prezzo dell’offerta più basso impedisce che l’astratta e incidentale conoscenza dell’offerta economica presentata da un operatore possa pregiudicare l’esito della procedura di gara)</i>” (così T.A.R. Calabria, n. 280/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche questo motivo di censura, pertanto, va disatteso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Per le suesposte considerazioni il ricorso è dunque complessivamente infondato e va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Le spese di lite possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti, in ragione delle persistenti incertezze ravvisabili nella giurisprudenza sulla questione centrale trattata, concernente la portata applicativa del c.d. principio di invarianza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola Gaviano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimiliano Scalise, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Avino, Referendario, Estensore</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2021-n-231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.231</a></p>
<p>Pres. Corradino &#8211; Est. Veltri Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Diritti esclusivi di pesca &#8211; Autorizzazione alla pesca dei molluschi &#8211; Potere autorizzatorio &#8211; Accordi art. 11 legge 241/1990   In tema di attività  di pesca in acque interne, la definizione tramite accordo art. 11 legge n. 241/1990 dei criteri</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corradino &#8211; Est. Veltri</span></p>
<hr />
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<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Diritti esclusivi di pesca &#8211; Autorizzazione alla pesca dei molluschi &#8211; Potere autorizzatorio &#8211; Accordi art. 11 legge 241/1990<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di attività  di pesca in acque interne, la definizione tramite accordo art. 11 legge n. 241/1990 dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai fini del riconoscimento del diritto di sfruttamento delle risorse ittiche non esclude che gli stessi abbiano fondamento nel potere pubblicistico discrezionale, derivando da ciò la giurisdizione del giudice amministrativo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2020, proposto da<br /> Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. Scarl, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampietro Berti, Francesco Carricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Fonti in Roma, viale G. Mazzini, 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Provincia di Rovigo, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Mario Barioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni 288;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 659/2020, resa tra le parti, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Rovigo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Francesco Carricato, Benedetto Giovanni Carbone e Mario Barioli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La Provincia di Rovigo, titolare dei diritti esclusivi di pesca &#8220;<em>negli scanni e lidi dell&#8217;Adriatico dalla Sacca di Goro alla Bocca del Po di Maistra nei territori dei Comuni di Ariano Polesine e Porto Tolle</em>&#8220;, sin dal 1991 ha consentito al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine O.P. il diritto di sfruttamento dei banchi di molluschi allo stato naturale ivi esistenti, sul presupposto che il Consorzio rappresentasse la totalità  dei pescatori professionali raggruppati in Cooperative operanti nelle lagune ricadenti nei Comuni di Porto Tolle ed Ariano Polesine. Ciò  avvenuto mediante la stipulazione di apposita convenzione e a fronte del pagamento di un canone annuale di fitto.<br /> 2. Successivamente il Consorzio ha richiesto alla Provincia, in forza dell&#8217;ultima convenzione stipulata, il rilascio del nulla osta di competenza relativo alle nuove graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni di pesca ai singoli pescatori soci delle Cooperative costituenti il Consorzio.<br /> 3. La Provincia ha risposto osservando che poichè la Convenzione che disciplina i rapporti tra la Provincia e il Consorzio per il periodo maggio 2016/dicembre 2018  in regime di proroga, sarebbe attualmente possibile il solo scorrimento della graduatoria ancora vigente, ma non già  l&#8217;approvazione di nuove (nota prot. n. P/GE 2019/0017388 del 19 giugno 2019).<br /> 4. A seguito di successive istanze la Provincia di Rovigo ha ribadito tale posizione con le note prot. n. 3715 del 20 febbraio 2020 e prot. n. P/GE 2020/0007093 del 14 aprile 2020, rappresentando, peraltro, che l&#8217;art. 5 della Convenzione prevede che le modalità  di attribuzione dei punteggi per il rilascio delle autorizzazioni devono essere definite attraverso la c.d. &#8220;<em>verifica di conformità </em>&#8221; da disporsi con Decreto del Presidente della Provincia, e che tale Decreto, ad oggi, non  ancora stato approvato.<br /> 5. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Veneto il Consorzio ha agito con il rito del silenzio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo di accertare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, con condanna a provvedere entro un termine di trenta giorni.<br /> 5.1. In particolare, il Consorzio ha sostenuto che la Provincia avesse un vero e proprio obbligo ad esprimersi rispetto all&#8217;istanza di approvazione delle nuove graduatorie. Sul punto, ha osservato che l&#8217;art. 5 della Convenzione prevede che i permessi di pesca ai singoli pescatori siano rilasciati in base ad appositi criteri individuati dal Consorzio, e che le modalità  di attribuzione del punteggio specifico per ciascuno dei criteri così individuati, al fine della definizione delle graduatorie, devono essere definiti con decreto del Presidente della Provincia in accordo con il Consorzio. La medesima norma prevede, inoltre, che i singoli permessi debbano essere trasmessi all&#8217;Amministrazione provinciale per la verifica di conformità .<br /> 5.2. L&#8217;art. 6 del Regolamento, disciplinante i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei molluschi previsto dal citato art. 5 della Convenzione, a sua volta prevede che le autorizzazioni siano rilasciate dal Consorzio dopo aver ottenuto il nulla osta della Provincia, che deve essere espresso entro 8 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione completa.<br /> 5.3. Secondo il Consorzio, la Convenzione, benchè in regime di proroga, risulterebbe tutt&#8217;ora valida ed efficace, e costituirebbe pertanto il fondamento dell&#8217;obbligo di carattere pubblicistico della Provincia di concludere con un provvedimento espresso il procedimento disciplinato dalla Convenzione ed avviato su istanza di parte.<br /> 5.4. In via subordinata, il Consorzio ha impugnato le tre note sopra indicate (prot. n. P/GE 2019/0017388 del 19 giugno 2019, prot. n. 3715 del 20 febbraio 2020 e prot. n. P/GE 2020/0007093 del 14 aprile 2020), con cui  stato negato il rilascio del nulla osta, lamentandone l&#8217;illegittimità .<br /> 6. Si  costituita in giudizio la Provincia di Rovigo, la quale ha eccepito &#8211; in via preliminare &#8211; il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.<br /> 7. Il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha declinato la giurisdizione.<br /> 7.1. Dopo aver premesso che <em>&#8220;il ricorso avverso il silenzio inadempimento deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l&#8217;esercizio in via autoritativa di una potestà  pubblica, e non se l&#8217;inerzia  serbata a fronte di un&#8217;istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo&#8221;</em>, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità  che ha <em>&#8220;chiarito che i diritti esclusivi di pesca costituiscono diritti soggettivi perfetti&#8221;</em>, da ciò traendo la conclusione che <em>&#8220;gli atti con i quali l&#8217;Ente pubblico consenta a terzi il godimento degli stessi, sono assoggettati alle norme di diritto privato ed hanno la forma e i contenuti propri dei negozi contrattuali tipici del codice civile, quali la locazione, l&#8217;affitto e il comodato&#8221;</em>. Con la conseguenza che <em>&#8220;il richiesto nulla osta relativo alle nuove graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni di pesca ai singoli pescatori soci delle Cooperative costituenti il medesimo Consorzio, non  ascrivibile ad alcun procedimento amministrativo o ad alcun provvedimento amministrativo tipizzati dalla legge, ma trova la sua unica fonte nella norma di carattere privatistico costituita dall&#8217;art. 5 della Convenzione. L&#8217;art. 6 del regolamento comunale (rectius consortile) che detta i termini per il rilascio del nulla osta,  esso stesso espressamente attuativo della Convenzione, e non trae origine da altre fonti normative statali o regionali&#8221;.</em><br /> 8. Avverso la sentenza ha proposto appello l&#8217;originario ricorrente. Il medesimo insiste nel sostenere la giurisdizione del G.A. facendo leva sulla considerazione che il contenuto del ricorso  diretto a censurare il comportamento silente della Provincia pur gravata di un preciso obbligo &#8220;pubblicistico&#8221; di dare corso e concludere tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla Convenzione (Rep. int. n. 3848 del 29 aprile 2016) e dal connesso Regolamento.<br /> 9. Nel giudizio si  costituita la Provincia di Rovigo. La stessa richiama la sentenza della Corte Costituzionale, 21 novembre 1973, n. 157 cit. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (1 febbraio 1985, n. 653, 19 gennaio 1970, n. 104, 16 novembre 1982, n. 6197, e 4 dicembre 2009, n. 25493) secondo la quale i diritti esclusivi di pesca, derivanti da antico titolo o lunghissimo possesso e previo riconoscimento da parte della autorità  amministrativa (art. 23 ss. del r.d. 8 ottobre 1931 n. 1604), costituiscono, anche quando spettano ad un comune, diritti patrimoniali di natura privatistica e di carattere reale, i quali hanno ad oggetto l&#8217;utilizzazione non del mare territoriale o del demanio idrico, ma della popolazione ittica di un determinato comprensorio. Pertanto, l&#8217;atto, con il quale il Comune, titolare di diritto di pesca, lo ceda temporaneamente, integra un negozio privatistico inerente al patrimonio disponibile dell&#8217;ente, &#8220;<em>con l&#8217;ulteriore conseguenza che la controversia vertente sulla legittimità  dell&#8217;anticipata risoluzione del relativo rapporto da parte del comune e del trasferimento ad altri del diritto medesimo, spetta alla cognizione del giudice ordinario, esorbitando, in particolare, sia dalle attribuzioni del giudice amministrativo di cui all&#8217;art. 5 comma 1 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (riguardanti il diverso caso della concessione amministrativa di beni pubblici), sia dalle attribuzioni del tribunale superiore delle acque pubbliche di cui all&#8217;art. 143 lett. c) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (attinenti ai ricorsi dei titolari dei diritti di pesca contro i provvedimenti dell&#8217;autorità  amministrativa)</em>&#8220;.<br /> 10. La causa  stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 15 dicembre 2020.<br /> 11. Ritiene il Collegio che l&#8217;appello sia fondato.<br /> 11.1. E&#8217; pacifico e incontestato che i diritti patrimoniali di pesca appartengano alla Provincia di Rovigo.<br /> 11.2. La Corte regolatrice della giurisdizione sostiene altresì che tali diritti patrimoniali ineriscano al patrimonio disponibile dell&#8217;ente e abbiano natura privatistica, in guisa da poter essere ceduti, in proprietà  o in uso, mediante atti negoziali disciplinati dal codice civile. Tale affermazione non  tuttavia dirimente nè rilevante ai fini della giurisdizione nel caso di specie.<br /> 11.3. Come correttamente osservato dal Consorzio appellante, nel caso di specie non si controverte della titolarità  del diritto di pesca ma dell&#8217;autorizzazione alla pesca dei molluschi.<br /> L&#8217;art. 25 del regolamento provinciale pesca (approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo con delibera n. 07/10840 del 20 marzo 2017 ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge Regionale 28.04.1998, n. 19), che si occupa espressamente della pesca dei molluschi bivalvi, stabilisce, al comma 2, che: &#8220;<em>Nel caso in cui la Provincia, in qualità  di titolare dei &#8220;diritti esclusivi&#8221; di pesca riconosciuti ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisca di concedere, mediante stipula di apposita convenzione, il diritto di sfruttamento delle aree lagunari soggette ai &#8220;diritti esclusivi&#8221;, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei molluschi avverà  secondo criteri concordati tra Provincia e concessionario</em>&#8220;.<br /> Il regime dell&#8217;attività  di pesca in acque interne, sulle quali la Provincia ha diritti esclusivi,  dunque affidato ad un modulo autorizzatorio, il quale si affianca, senza confondersi o sovrapporsi, al negozio &#8211; per usare le categorie utilizzate dalla Corte di Cassazione &#8211; con il quale la Provincia si limita a concedere i diritti di sfruttamento economico esclusivo delle risorse ittiche.<br /> 11.4. L&#8217;autorizzazione  nella specie finalizzata a garantire l&#8217;interesse pubblico ad un&#8217;equa ripartizione delle risorse ittiche secondo criteri che abbiano anche a riferimento la condizione sociale e reddituale degli istanti. La circostanza che i criteri siano concordati tra Provincia e Concessionario non esclude che gli stessi traggano fonte da un potere pubblicistico di carattere autorizzatorio (valga per tutti la disciplina generale di cui all&#8217;art. 11 della l. 241/90), come del resto appare chiaro dall&#8217;attribuzione del potere di &#8220;<em>verifica di conformità </em>&#8221; delle graduatorie che la Provincia si  riservata (una sorta di assenso circa la regolarità  dell&#8217;istruttoria delegata agli organi amministrativi del consorzio).<br /> 11.5. Seppur la risorsa economica rientri nel patrimonio disponibile, dunque, su di essa si innesta una funzione autorizzatoria tesa ad assicurarne lo sfruttamento socialmente equo; interesse pubblico la cui rilevanza trascende i profili dominicali del bene e che  presidiato da un procedimento amministrativo in cui &#8220;<em>i criteri</em>&#8221; devono essere fissati dalla Provincia nell&#8217;esercizio di un potere propriamente discrezionale, esercitabile per consenso secondo lo schema dell&#8217;art. 11 della legge 241/92 cit.<br /> 11.6. Nel caso di specie ciò che il giudice deve accertare  se l&#8217;amministrazione abbia o meno il potere/dovere di procedere alla verifiche di conformità  a fronte di una graduatoria predisposta dal Consorzio durante il regime di proroga della convenzione. E non v&#8217; dubbio che tale accertamento attenga all&#8217;eventuale patologia (per omissione o per illegittimo esercizio) della funzione amministrativa autorizzatoria.<br /> 12. L&#8217;appello deve dunque essere accolto, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e restituzione degli atti al primo giudice ex art. 105 c.p.a..<br /> 13. La novità  e peculiarità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo e restituisce gli atti al primo giudice.<br /> Spese del doppio grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michele Corradino, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere, Estensore<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Giulio Veltri</strong>   <strong>Michele Corradino</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2020 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-11-2020-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-11-2020-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2020 n.231</a></p>
<p>Mario Rosario Morelli Presidente,(giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2017. Legge di stabilità  regionale. Stralcio I), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nel procedimento vertente tra il Comune</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-11-2020-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2020 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli Presidente,(giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2017. Legge di stabilità  regionale. Stralcio I), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nel procedimento vertente tra il Comune di Buseto Palizzolo e la Regione Siciliana &#8211; Assessorato dell&#8217;energia e dei servizi di pubblica utilità  e altri, con ordinanza del 26 luglio 2019, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020).</span></p>
<hr />
<p>Sul giudicato costituzionale e sulla disciplina del servizio idrico inegrato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo costituzionale &#8211; pronuncia di illegittimità  costituzionale &#8211; vincoli al legislatore ex art. 136 Costituzionale.<br /> <br /> 2.- Processo costituzionale &#8211; giudicato costituzionale &#8211; effetti.<br /> <br /> 3.- Risorse idriche &#8211; servizio idrico integrato &#8211; disciplina &#8211; competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza &#8211; vi rientra.<br /> <br /> 4.- Legislazione regionale &#8211; art. 4, c. 1 e 2 Legge della regione Sicilia 11 agosto 2017 nr. 16 &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; va dichiarata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In base all&#8217;art. 136 Cost., è preclusa al legislatore la possibilità  di mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di una disciplina legislativa che ha formato oggetto di una pronuncia di illegittimità  costituzionale. </em><br /> <br /> <em>2. Il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella giÃ  dichiarata illegittima, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti.</em><br /> <br /> <em>3. La disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l&#8217;assegnazione a un&#8217;unica Autorità  preposta all&#8217;ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità  nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l&#8217;efficienza, l&#8217;efficacia e l&#8217;economicità  del servizio.</em><br /> <br /> <em>4. Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2017. Legge di stabilità  regionale. Stralcio I) con riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. .</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2017. Legge di stabilità  regionale. Stralcio I), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nel procedimento vertente tra il Comune di Buseto Palizzolo e la Regione Siciliana &#8211; Assessorato dell&#8217;energia e dei servizi di pubblica utilità  e altri, con ordinanza del 26 luglio 2019, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020.<br /> Visto l&#8217;atto di intervento della Regione Siciliana;<br /> udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 il Giudice relatore Daria de Pretis;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2017. Legge di stabilità  regionale. Stralcio I). Il citato comma 1 dispone quanto segue: «[e]ntro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l&#8217;Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di pìù comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19». Il comma 2 stabilisce poi che, «[t]rascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l&#8217;Assessore regionale per l&#8217;energia e i servizi di pubblica utilità , previa diffida al comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni».<br /> Nel giudizio a quo, il Comune di Buseto Palizzolo ha impugnato davanti al TAR Sicilia gli atti, adottati dall&#8217;Assessore dell&#8217;energia della Regione Siciliana e dal commissario ad acta, con i quali la gestione degli impianti e delle reti idriche, prima affidata all&#8217;EAS, è stata posta a carico dell&#8217;amministrazione comunale. Con i primi due motivi di ricorso il Comune ha denunciato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 93 del 2017 della Corte costituzionale, dell&#8217;art. 119 Cost. e dell&#8217;art. 15, secondo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.<br /> Il rimettente riferisce di aver accolto la domanda di sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati e di aver respinto, con sentenza non definitiva, l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione attiva del Comune, sollevata dalla Regione.<br /> Il TAR Sicilia afferma poi di dover esaminare in via prioritaria, per ragioni di ordine logico, i motivi di ricorso fondati sull&#8217;incostituzionalità  delle norme sopra riportate, ritenute attributive del potere esercitato, mentre le altre censure atterrebbero al cattivo esercizio del potere stesso.<br /> Per la stessa ragione, cioè per il fatto che le norme della cui costituzionalità  si dubita costituirebbero «la base legale dei provvedimenti impugnati», il rimettente ritiene rilevanti le questioni di legittimità  costituzionale, poichè al loro accoglimento conseguirebbe anche quello dei primi due motivi di ricorso.<br /> 1.1.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR Sicilia invoca, in primo luogo, l&#8217;art. 136 Cost., per violazione del giudicato con riferimento alla sentenza n. 93 del 2017 di questa Corte, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità  di varie disposizioni della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), fra le quali l&#8217;art. 4, comma 7, che stabiliva la possibilità  per i comuni di «provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell&#8217;articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti [&#038;], composti da pìù comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio». Il rimettente riporta un lungo brano della citata sentenza e osserva che l&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 «ha di mira (e comunque realizza in concreto sul piano disciplinare ed effettuale) il medesimo risultato pratico censurato in precedenza dalla Corte costituzionale». Anche la norma oggetto del nuovo giudizio contemplerebbe infatti «una gestione diretta dei comuni del servizio idrico che chiaramente disattende i principi dell&#8217;art. 149-bis D. Lgs. 152/2006», invocato come parametro interposto.<br /> L&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 riprodurrebbe dunque l&#8217;art. 4, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, dichiarato illegittimo dalla citata sentenza n. 93 del 2017, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e di tutela dell&#8217;ambiente, «in relazione al contrasto fra le norme regionali con le disposizioni statali (artt. 147 e 149-bis d.lgs. n. 152/2006) che enunciano il principio della unicità  della gestione del servizio idrico per ciascun Ambito territoriale ottimale, escludendo la possibilità  di gestione diretta da parte di comuni associati, e prevedendo il superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche».<br /> Il rimettente dichiara poi, «in relazione alla enunciata natura provvisoria della disciplina in esame», di condividere quanto argomentato dalla parte ricorrente, secondo la quale non rileverebbe la prevista provvisorietà  dell&#8217;affidamento della gestione, sia perchè anche l&#8217;art. 4, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015 «aveva carattere provvisorio [&#038;] ma questo non ha impedito alla Corte di rilevarne l&#8217;illegittimità», sia perchè «l&#8217;esperienza ha ormai dimostrato che in materia di gestione del servizio idrico integrato il concetto di &#8220;provvisorietà &#8221; nella regione siciliana è assai relativo, come prova il fatto che a dodici anni dal D.Lgs. n° 152/2006 il sistema appare ancora lontano dalla sua iniziale attuazione».<br /> 1.2.- Il TAR Sicilia invoca anche l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., «essendo la disposizione in esame affetta dal medesimo profilo di illegittimità  costituzionale giÃ  accertato dalla Corte con riferimento alla precedente disposizione avente identico contenuto e significato normativo».<br /> 1.3.- Un ulteriore vizio di incostituzionalità  deriverebbe dalla violazione degli artt. 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, Cost. Il TAR Sicilia riferisce che, secondo il ricorrente, l&#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 si porrebbe «in evidente contrasto con il principio costituzionale di correlazione fra funzioni e risorse e con il principio di equilibrio dei bilanci pubblici, dal momento che obbliga i comuni siciliani ad assumere la gestione degli impianti e delle reti idriche dall&#8217;EAS senza correlare a tale trasferimento di funzioni il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e umane e &#8220;scaricando&#8221; sui bilanci comunali le conseguenze economico-finanziarie della fallimentare gestione EAs».<br /> Secondo il rimettente, il conferimento temporaneo degli impianti ai comuni siciliani non terrebbe conto «del parere contrario espresso dagli Organi di consulenza tecnico-finanziaria del Comune ricorrente i quali hanno evidenziato, sostanzialmente, l&#8217;assenza di una adeguata attività  di concertazione tale da salvaguardare l&#8217;attuale situazione finanziaria ed organizzativa dei comuni interessati», e ciò dipenderebbe dalla norma attributiva del potere di conferimento, dal momento che sarebbe «proprio tale norma a consentire (recte: prevedere) il trasferimento di funzioni ed oneri senza corrispondenti misure, quanto meno di concertazione finanziaria, relative alla copertura dei costi del servizio».<br /> La copertura finanziaria del servizio sarebbe basata sulla «&#8221;tariffa&#8221; locale transitoria espressamente prevista dal comma 1 dell&#8217;art. 4, cit., in attesa della futura determinazione della tariffa d&#8217;Ambito di cui all&#8217;art. 3, comma 3, lettera f, della L. reg. n. 19/2015», ma tale copertura, secondo il rimettente, non sarebbe «esaustiva, attesa la mancanza di una unitaria &#8211; seppur temporanea &#8211; regolamentazione regionale del servizio di che trattasi, tale da assicurare, nelle more della piena attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all&#8217;art. 3 della L.reg. 19/2015, l&#8217;autonomia finanziaria del Comune». Il TAR Sicilia condivide quanto affermato dal ricorrente, secondo il quale «la mancanza di dati certi sullo stato della rete in termini tecnici, sul suo stato di manutenzione e sui quantitativi idrici effettivi da immettere nella rete, rendono impossibile predisporre un apposito piano finanziario per la gestione della rete da consegnare, ai fini della predisposizione della Tariffa e del Bilancio del Servizio dell&#8217;Ente».<br /> Il rimettente riferisce inoltre che, secondo la stessa Regione Siciliana, la norma censurata «ha inteso &#8220;liberare&#8221; l&#8217;EAS in liquidazione dalla gestione pesantissima, sia finanziariamente che amministrativamente, del S.I.I. e così¬ concludere la fase liquidatoria dell&#8217;Ente». Ciò confermerebbe che la norma ha «inteso scaricare sui Comuni il peso e le conseguenze di tale scelta &#8220;liberatoria&#8221; per l&#8217;ente regionale dante causa, ma corrispondentemente gravosa &#8211; in assenza di adeguati meccanismi di finanziamento &#8211; per gli enti territoriali aventi causa».<br /> Il TAR Sicilia ricorda che nella giurisprudenza costituzionale sarebbe affermata «l&#8217;esistenza del principio del parallelismo tra responsabilità  di disciplina della materia e responsabilità  finanziaria». E ancora che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), «che obbliga i comuni a farsi carico del patrimonio delle IPAB estinte e dunque, anche del personale e delle relative situazioni debitorie».<br /> In definitiva, secondo il rimettente la norma censurata si porrebbe «in contraddizione logica &#8211; anche in considerazione del fatto che non è prevista una predeterminazione della durata di tale assetto, nè un piano degli interventi in cui lo stesso si sostanzia &#8211; con il principio del parallelismo fra competenze amministrative e provvista finanziaria necessaria per esercitarle». Essa renderebbe «per l&#8217;ente comunale impossibile la gestione del servizio conforme al parametro del buon andamento nel rispetto della propria autonomia finanziaria e dell&#8217;equilibrio del proprio bilancio».<br /> 2.- La Regione Siciliana è intervenuta nel giudizio costituzionale, con atto depositato il 2 marzo 2020.<br /> L&#8217;interveniente ricorda che, in base alla legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, le Assemblee territoriali idriche (di seguito anche: ATI, che sono gli enti di governo dei nove ambiti territoriali ottimali individuati con decreto assessorile 29 gennaio 2016, n. 75) sono chiamate ad affidare la gestione del servizio idrico integrato (di seguito anche: SII) a favore di un gestore unico d&#8217;ambito. Rileva poi che, data la «perdurante inerzia delle ATI di Messina e Trapani, ambiti territoriali nei quali non è stato mai individuato un gestore del SII [&#038;], ha continuato ad operare l&#8217;EAS, Ente pubblico in liquidazione dal 1° settembre 2004». Ciò avrebbe determinato «una gestione del SII insufficiente, sia sotto il profilo infrastrutturale che sotto il profilo economico e della fiscalità  generale».<br /> In via preliminare, la Regione osserva che il rimettente avrebbe «trascurato l&#8217;obbligo di tentare l&#8217;interpretazione conforme a costituzione della norma regionale» e che mancherebbe inoltre un «adeguato supporto motivazionale» sia in ordine alla violazione del giudicato costituzionale sia in ordine agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 97, commi primo e secondo, Cost.<br /> Nel merito, quanto alla violazione dell&#8217;art. 136 Cost., la Regione osserva che le norme annullate da questa Corte con la sentenza n. 93 del 2017 «prevedevano e consentivano a regime la gestione frammentata in sub-ambiti (art. 4, comma 7) ed introducevano a regime la possibilità  della gestione singola e diretta anche in casi differenti da quelli consentiti dalla normativa statale (art. 4, comma 8)Â». Anche l&#8217;art. 5, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015 (anch&#8217;esso dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 93 del 2017), nonostante la rubrica «Regime transitorio», «finiva per legittimare la fuoriuscita dei Comuni da una (legittima) gestione unica d&#8217;ambito». L&#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 si muoverebbe invece «in un&#8217;ottica assai differente». L&#8217;assenza del gestore unico d&#8217;ambito, dovuta all&#8217;inerzia dei comuni, avrebbe «imposto al legislatore, al fine di chiudere definitivamente qualsiasi forma di attività  gestionale residua e potere procedere (finalmente) alla cristallizzazione di debiti e crediti ed alla definitiva liquidazione ed estinzione dell&#8217;Ente regionale, di prevedere la riconsegna degli impianti ai titolari, i Comuni». La norma censurata, dunque, contemplerebbe «una misura, questa sì¬, solo temporanea e provvisoria, assai differente dalle norme di sistema della l.r. n. 19/2015 dichiarate incostituzionali». I comuni assumerebbero la gestione degli impianti e delle reti idriche «solo sino all&#8217;affidamento del servizio al gestore unico d&#8217;ambito» da parte delle ATI. Il legislatore regionale avrebbe adottato «una misura temporanea e straordinaria proprio perchè la situazione finanziaria dell&#8217;EAS in liquidazione» non consentirebbe allo stesso di garantire il servizio.<br /> Infine, il passaggio delle reti ai comuni si coordinerebbe con il quadro normativo statale e non lederebbe dunque la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.<br /> La Regione torna poi sui profili di inammissibilità , lamentando una «carente esposizione della vicenda sotto il profilo della violazione del giudicato costituzionale giÃ  formatosi» e osservando che, in realtà , l&#8217;obiettivo della norma censurata sarebbe diverso, «diretto a perseguire l&#8217;unicità  della gestione all&#8217;interno di Ambiti territoriali che ne sono privi».<br /> Secondo la Regione, le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 93 del 2017 non avevano natura provvisoria: esse sarebbero state censurate perchè prevedevano «a regime» la regolazione contestata. Non vi sarebbe dunque violazione del giudicato costituzionale.<br /> Quanto all&#8217;asserita violazione degli artt. 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, Cost., la Regione osserva che il SII non deve gravare sulla fiscalità  generale e che i relativi costi «devono essere coperti dalla tariffa e, dunque, dalla bollettazione a carico dell&#8217;utenza»; il legislatore regionale avrebbe previsto la copertura dei costi per l&#8217;avvio della gestione, fino all&#8217;attivazione della bollettazione del servizio (art. 4, commi 4 e 6, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017).<br /> Per la Regione, l&#8217;ordinanza di rimessione non sarebbe chiara lÃ  dove si riferisce alla mancata «piena attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali». I nove ATO sono stati infatti individuati con il citato decreto assessorile n. 75 del 2016 e ciò imporrebbe di proseguire nella riorganizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015. Lo stesso si dovrebbe dire «in ordine allo stato delle reti idriche, di proprietà  degli Enti locali, i quali sono chiamati ad una preliminare pianificazione per l&#8217;ambito di riferimento». Dunque, non sussisterebbe la violazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, di cui all&#8217;art. 119 Cost.<br /> La Regione dÃ  poi atto che, con delibera della Giunta regionale 24 aprile 2019, n. 145, è stata attivata la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell&#8217;EAS, in attuazione dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2017. Legge di stabilità  regionale), e che la liquidazione è stata disposta con decreto presidenziale 2 gennaio 2020. Attualmente, il servizio idrico viene garantito dal gestore del sistema acquedottistico di Sovrambito (Siciliacque s.p.a.), «con rilevanti problematiche di fiscalità  generale».<br /> 3.- La Regione Siciliana ha depositato una memoria integrativa il 5 ottobre 2020. In essa ribadisce che le ATI di Trapani e Messina non hanno attuato l&#8217;assetto organizzativo del SII previsto dalle norme statali e rammenta che la Regione ha nominato due commissari ad acta per la redazione o aggiornamento del piano d&#8217;ambito. Inoltre, riferisce di aver autorizzato l&#8217;utilizzo di 7.000.000 di euro, quale anticipazione da restituire in dieci anni, a favore dei comuni che prendono in consegna le reti dell&#8217;EAS. Le norme censurate sarebbero dunque diverse da quelle oggetto della sentenza n. 135 del 2020 di questa Corte. Secondo la Regione, mantenere la gestione EAS significherebbe legittimare un modello organizzativo diverso da quello prescritto dal legislatore statale.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2017. Legge di stabilità  regionale. Stralcio I). Il citato comma 1 dispone quanto segue: «[e]ntro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l&#8217;Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di pìù comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19». Il comma 2 stabilisce poi che, «[t]rascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l&#8217;Assessore regionale per l&#8217;energia e i servizi di pubblica utilità , previa diffida al comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni».<br /> Secondo il rimettente, tale disciplina violerebbe: a) l&#8217;art. 136 della Costituzione per contrasto con il giudicato costituzionale, in quanto le norme censurate riprodurrebbero l&#8217;art. 4, comma 7, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 93 del 2017 di questa Corte per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e di tutela dell&#8217;ambiente, «in relazione al contrasto fra le norme regionali con le disposizioni statali (articoli 147 e 149-bis d.lgs. n. 152/2006) che enunciano il principio della unicità  della gestione del servizio idrico per ciascun Ambito territoriale ottimale, escludendo la possibilità  di gestione diretta da parte di comuni»; b) l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., «essendo la disposizione in esame affetta dal medesimo profilo di illegittimità  costituzionale giÃ  accertato dalla Corte con riferimento alla precedente disposizione avente identico contenuto e significato normativo»; c) gli artt. 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, Cost., in quanto le norme censurate si porrebbero «in evidente contrasto con il principio costituzionale di correlazione fra funzioni e risorse e con il principio di equilibrio dei bilanci pubblici», dal momento che obbligherebbero i comuni siciliani ad assumere la gestione degli impianti e delle reti idriche dall&#8217;EAS senza correlare a tale trasferimento di funzioni il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e umane; in tal modo, le norme censurate renderebbero «per l&#8217;ente comunale impossibile la gestione del servizio conforme al parametro del buon andamento nel rispetto della propria autonomia finanziaria e dell&#8217;equilibrio del proprio bilancio».<br /> 2.- In via preliminare, la Regione Siciliana osserva che il rimettente avrebbe «trascurato l&#8217;obbligo di tentare l&#8217;interpretazione conforme a costituzione della norma regionale». Mancherebbe inoltre un «adeguato supporto motivazionale» sia in ordine alla violazione del giudicato costituzionale sia in ordine all&#8217;asserito contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 97, commi primo e secondo, Cost.<br /> Entrambe le eccezioni sono infondate.<br /> Quanto alla prima, la Regione non indica quale possibile interpretazione alternativa il rimettente avrebbe dovuto sperimentare. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la necessità  che il giudice a quo motivi sulla impraticabilità  di un&#8217;interpretazione adeguatrice viene meno di fronte ad una formulazione letterale inequivocabile (tra le altre, sentenze n. 221 e n. 174 del 2019 e n. 36 del 2016), quale è quella della norma di specie che, per la chiarezza del suo disposto, sopra citato, non consente di ipotizzare un&#8217;interpretazione diversa da quella seguita dal rimettente.<br /> Quanto alla seconda eccezione, la motivazione svolta dal rimettente corrisponde ai criteri di sufficienza e adeguatezza per tutti i parametri invocati. Essa è ampia con riferimento all&#8217;art. 136 Cost., come visto nel Ritenuto in fatto (punto 1.1). Ãˆ pìù concisa ma comunque sufficiente in relazione all&#8217;art. 97, commi primo e secondo, Cost., in quanto l&#8217;ordinanza è chiara nel lamentare il contrasto delle norme censurate con i principi di equilibrio del bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione, sottolineando in particolare che la disciplina in questione non assicura «l&#8217;efficiente ed uniforme erogazione del servizio idrico integrato in tutti i comuni dell&#8217;isola».<br /> Con riferimento poi all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., l&#8217;ordinanza opera un rinvio interno al motivo relativo all&#8217;art. 136 Cost. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «[l]a motivazione tramite rinvio &#8220;interno&#8221; è ammissibile (sentenze n. 68 del 2011 e n. 438 del 2008), purchè sia chiara la portata della questione» (sentenza n. 83 del 2016). Nel caso di specie, la questione è chiaramente delineata, poichè il TAR Sicilia imputa alle norme oggetto della questione lo stesso vizio giÃ  censurato da questa Corte con la sentenza n. 93 del 2017, di cui è riportata la parte pertinente alle norme riguardanti la gestione diretta comunale del servizio.<br /> 3.- Con la prima questione, il rimettente lamenta la violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.) di cui alla sentenza n. 93 del 2017, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità , fra l&#8217;altro, di alcune disposizioni legislative siciliane (contenute nella legge reg. Siciliana n. 19 del 2015) che violavano il principio dell&#8217;unicità  della gestione del servizio idrico integrato (di seguito anche: SII), prevedendo una gestione diretta comunale.<br /> La questione, che va logicamente trattata in via prioritaria, non è fondata.<br /> In base all&#8217;art. 136 Cost., è preclusa al legislatore la possibilità  di mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di una disciplina legislativa che ha formato oggetto di una pronuncia di illegittimità  costituzionale (per tutte, sentenza n. 5 del 2017). Questa Corte ha precisato che il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella giÃ  dichiarata illegittima, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti (tra le altre, sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 252, n. 250 e n. 5 del 2017).<br /> Per valutare se l&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 abbia violato l&#8217;art. 136 Cost., è necessario ricordare il contenuto delle disposizioni dichiarate illegittime dalla citata sentenza n. 93 del 2017, ovvero, per quel che ci interessa, dell&#8217;art. 4, commi 7 e 8, e dell&#8217;art. 5, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015.<br /> Le due norme contenute nell&#8217;art. 4 riguardavano la forma &#8220;a regime&#8221; di gestione del SII e consentivano la gestione diretta comunale, in forma associata (comma 7) o anche in forma singola (comma 8). Pìù precisamente: il comma 7 stabiliva che, «[a]l fine di salvaguardare le forme e le capacità  gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell&#8217;articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, lettera i), composti da pìù comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio»; mentre il comma 8 stabiliva che «[i] comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nonchè i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell&#8217;articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica».<br /> L&#8217;art. 5 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015 regolava invece il «Regime transitorio» e, al comma 6, stabiliva che, «[n]elle more dell&#8217;esperimento delle procedure di cui all&#8217;articolo 4, i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia determinata effettivamente l&#8217;implementazione sull&#8217;intero territorio di pertinenza della gestione unica di cui all&#8217;articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell&#8217;articolo 4». Tale norma, dunque, consentiva la gestione comunale diretta (associata) del SII, qualora l&#8217;ATI non avesse proceduto all&#8217;affidamento del SII al gestore unico d&#8217;ambito.<br /> La sentenza n. 93 del 2017 ha dichiarato illegittimo l&#8217;art. 4, comma 7, per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell&#8217;ambiente, con riferimento all&#8217;art. 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che sancisce il «principio di unicità  della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale», e all&#8217;art. 147 cod. ambiente, in base al quale «[i] servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni» (comma 1) e queste ultime «possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità , nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: [&#038;] b) unicità  della gestione [&#038;]Â» (comma 2).<br /> Questa Corte ha poi dichiarato l&#8217;illegittimità  conseguenziale del citato art. 5, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, in quanto «[l]&#8217;annullamento di quest&#8217;ultima disposizione [art. 4, comma 7] rende [&#038;] inapplicabile il citato art. 5, comma 6».<br /> Quanto all&#8217;art. 4, comma 8, esso è stato parimenti censurato per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza. La pronuncia rinvia in proposito ai motivi fatti valere in relazione all&#8217;art. 4, comma 7, aggiungendo che il comma 8 «non ha rispettato i limiti della deroga introdotta dal legislatore statale [all&#8217;art. 147, comma 2-bis, cod. ambiente] in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato, quanto all&#8217;individuazione dei comuni ai quali tale facoltà  è concessa».<br /> Quanto previsto dall&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, qui oggetto di censura, non può essere considerato riproduttivo del contenuto delle norme appena illustrate, nè, del resto, la sua funzione era quella di riprodurre tale contenuto.<br /> La disciplina con esso introdotta non è diretta a reagire alla sentenza n. 93 del 2017, mediante il ripristino degli effetti delle norme annullate, ma ha l&#8217;obiettivo di fronteggiare la difficile situazione finanziaria dell&#8217;EAS. Ãˆ significativo che le norme ora censurate, benchè la legge che le contiene sia stata promulgata tre mesi dopo la sentenza n. 93 del 2017, fossero state progettate diversi mesi prima di tale pronuncia (si vedano le audizioni svoltesi l&#8217;8 febbraio 2017 nella Commissione bilancio dell&#8217;Assemblea regionale siciliana).<br /> Dal punto di vista del loro contenuto, inoltre, esse presentano varie differenze rispetto alla disciplina oggetto della sentenza n. 93 del 2017. Pìù precisamente, mentre le norme della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015 dichiarate illegittime dalla citata pronuncia consentivano la gestione diretta comunale del SII (in tutte e tre le disposizioni sopra citate si legge che i comuni «possono»), la disciplina censurata dal TAR Sicilia impone ad alcuni comuni la presa in consegna delle reti idriche e l&#8217;assunzione della gestione del SII, fino all&#8217;attuazione delle norme sul gestore unico d&#8217;ambito.<br /> Inoltre, mentre le norme del 2015 rendevano possibile la gestione diretta comunale in alternativa a quella unica d&#8217;ambito, le norme ora censurate hanno ad oggetto due forme di gestione entrambe difformi dal principio del gestore unico, puntando a sostituire la gestione di EAS con quella diretta comunale.<br /> Un&#8217;ulteriore differenza attiene infine all&#8217;ambito di applicazione delle norme oggetto del presente giudizio, giacchè l&#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 concerne solo i comuni nei quali il servizio idrico è ancora gestito da EAS, mentre le disposizioni del 2015 avevano portata generale, riguardando tutti i comuni siciliani.<br /> Le menzionate differenze impediscono di ritenere che la disciplina censurata dal TAR Sicilia intenda ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti delle sopra citate disposizioni della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 93 del 2017 di questa Corte.<br /> 4.- La seconda questione, promossa con riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è fondata.<br /> Il rimettente lamenta la violazione del principio di unicità  della gestione del servizio idrico, sancito dagli artt. 147 e 149-bis cod. ambiente, in quanto preordinato alla tutela della concorrenza. L&#8217;accoglimento della censura presuppone, dunque, per un verso, l&#8217;accertamento dell&#8217;effettivo contrasto fra le norme censurate e tale principio e, per l&#8217;altro, la verifica dell&#8217;attinenza delle norme interposte invocate alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale.<br /> Sotto il primo profilo, è indubbio che le norme censurate impongono la gestione diretta comunale del SII, sia pure con riferimento solo ad alcuni comuni (quelli nel cui territorio era ancora operante la gestione EAS). Si tratta di una gestione imposta «sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19», cioè fino all&#8217;affidamento del SII al gestore unico d&#8217;ambito, e dunque per un periodo di tempo in teoria limitato ma in concreto indeterminato e potenzialmente esteso.<br /> Così¬ disponendo, l&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 si pone in contrasto con le previsioni dell&#8217;art. 147, commi 2, lettera b), e 2-bis, cod. ambiente, che rispettivamente sanciscono il principio di unicità  della gestione del SII nell&#8217;ambito territoriale ottimale e indicano i casi in cui sono consentite le gestioni comunali autonome, così¬ escludendo la possibilità  che altre gestioni comunali permangano.<br /> Per la stessa ragione, la disciplina della cui costituzionalità  il TAR rimettente dubita viola anche l&#8217;art. 149-bis, comma 1, cod. ambiente, che ribadisce il principio di unicità  della gestione del SII nell&#8217;ambito territoriale ottimale.<br /> A conforto delle conclusioni di fondatezza della lamentata violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è il caso di richiamare inoltre, pur trattandosi di parametro non invocato dal rimettente, l&#8217;art. 172 cod. ambiente, che, regolando le «Gestioni esistenti», prescrive l&#8217;avvio della procedura di affidamento del SII al gestore unico d&#8217;ambito entro il 30 settembre 2015 e prevede poteri sostitutivi del Presidente della Regione e, se del caso, del Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> Sotto il secondo profilo, tutte le menzionate norme statali sono ascrivibili alla «tutela della concorrenza» in base a un indirizzo costante di questa Corte secondo cui «devono essere ricondotte &#8220;ai titoli di competenza di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le modalità  di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010), con la precisazione, operata sempre con riguardo al settore idrico, che le regioni possono dettare norme che tutelino pìù intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato (sentenza n. 307 del 2009)&#8221; (sentenza n. 93 del 2017)Â» (sentenza n. 65 del 2019), spettando allo Stato «la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio» (sentenza n. 173 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 65 del 2019 e n. 160 del 2016).<br /> In particolare, questa Corte «ha chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l&#8217;assegnazione a un&#8217;unica Autorità  preposta all&#8217;ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità  nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l&#8217;efficienza, l&#8217;efficacia e l&#8217;economicità  del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009)Â» (sentenza n. 93 del 2017).<br /> Queste conclusioni sono state confermate di recente con la sentenza n. 16 del 2020, che, richiamando anch&#8217;essa la competenza legislativa statale in tema di «tutela della concorrenza», ha dichiarato illegittima una legge regionale siciliana che consentiva lo svolgimento della gara per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale singolarmente per ciascun comune e non, come prescritto dalla normativa statale, per ambiti territoriali minimi di dimensione sovracomunale.<br /> In conclusione, le norme censurate, violando i parametri interposti sopra indicati, ledono la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza».<br /> 5.- L&#8217;accoglimento della questione promossa con riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. comporta l&#8217;assorbimento di quelle sollevate con riferimento agli artt. 119, commi primo e quarto, e 97, commi primo e secondo, Cost.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l&#8217;anno 2017. Legge di stabilità  regionale. Stralcio I);<br /> 2) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 136 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Daria de PRETIS, Redattore<br /> Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<br /> Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2020.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2019 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2019-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Lattanzi Pres. , Amato Rel. 1. Gestione dei rifiuti &#8211; Art. 17, c. 7, l. reg. Basilicata n. 35 del 2018 &#8211; Competenza statale esclusiva ai sensi dell&#8217;art. 117, c. 2, lett. s), Cost. &#8211; Gerarchia forme di recupero ai sensi dell&#8217;art. 179 del d. lgs. n. 152 del 2006</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lattanzi Pres. ,  Amato Rel.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Gestione dei rifiuti &#8211; Art. 17, c. 7, l. reg. Basilicata n. 35 del 2018 &#8211; Competenza statale esclusiva ai sensi dell&#8217;art. 117, c. 2, lett. s), Cost. &#8211; Gerarchia forme di recupero ai sensi dell&#8217;art. 179 del d. lgs. n. 152 del 2006 &#8211; Illegittimità  costituzionale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 17, c. 7, della l. reg. Basilicata n. 35 del 2018 poichè, intervenendo sulla gestione dei rifiuti, ascrivibile alla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema ai sensi dell&#8217;art. 117, c. 2, lett. s), Cost., ha violato l&#8217;ambito di competenza del legislatore statale, con coevo contrasto della disciplina di cui all&#8217;art. 179 del d. lgs. n. 152 del 2006, la quale impone una specifica gerarchia delle forme di recupero dei rifiuti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 6 e 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti &#8211; Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 &#8211; Norme relative alla cessazione dell&#8217;impiego dell&#8217;amianto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-21 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2019, iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Basilicata;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 9 ottobre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Anna Carmen Possidente per la Regione Basilicata.</p>
<p> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 15-21 gennaio 2019 e depositato in cancelleria il 25 gennaio 2019 (reg. ric. n. 5 del 2019), ha promosso, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 6 e 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti &#8211; Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 &#8211; Norme relative alla cessazione dell&#8217;impiego dell&#8217;amianto).<br /> 1.1.- Le disposizioni impugnate prevedono che: «6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività  destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R. 7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità  come definito al precedente art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo è minore dell&#8217;otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacità  impiantistica è dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali.».<br /> 2.- Premette la difesa statale che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (da qui: cod. ambiente), innovando la disciplina di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), ha introdotto la gestione integrata dei rifiuti, ossia un sistema volto a gestire l&#8217;intero processo dei rifiuti (comprendente raccolta, trasporto, trattamento e destinazione finale), con la finalità  del recupero energetico delle materie prime, allo scopo di minimizzare, mediante una rete integrata e adeguata di impianti, la frazione destinata alla discarica.<br /> Nello specifico, gli artt. 178 e seguenti cod. ambiente individuano, tra le misure prioritarie, le azioni volte a prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti, alle quali seguono le attività  di recupero e, come ultima ipotesi, lo smaltimento. In particolare, l&#8217;art. 182 chiarisce che lo smaltimento dei rifiuti è una soluzione residuale, che opera quando non esistano alternative tecnicamente valide o economicamente sostenibili per consentire il recupero. Il successivo art. 182-bis precisa che lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati «sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l&#8217;autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più¹ vicini ai luoghi di produzione o raccolta, con lo scopo di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità  di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più¹ idonei a garantire un alto grado di protezione dell&#8217;ambiente e della salute pubblica».<br /> Tali disposizioni recepiscono il principio di autosufficienza e il principio di prossimità , entrambi di derivazione comunitaria, sanciti dall&#8217;art. 16 della direttiva n. 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. In coerenza con tali principi, la gestione dei rifiuti, come attività  di «pubblico interesse» (art. 178, comma l, cod. ambiente), richiede una serie di azioni nel rispetto di una scelta gerarchica, che, prioritariamente, persegue la prevenzione, il recupero e, in via residuale, lo smaltimento. A tal fine, quindi, deve prevedersi: da un lato, il divieto di smaltire rifiuti solidi urbani non pericolosi in ambiti territoriali diversi o lontani rispetto a quelli topografici in cui vengono prodotti; dall&#8217;altro, che tale divieto risulti temperato dal principio di prossimità  degli impianti di smaltimento o recupero.<br /> Le citate disposizioni statali, concernendo la scelta delle politiche da perseguire e degli strumenti da utilizzare in concreto per superare il ciclico riproporsi delle emergenze rifiuti, atterrebbero, come da costante giurisprudenza costituzionale, alla competenza esclusiva in materia di «tutela dell&#8217;ambiente» che, in virtà¹ della sua natura &#8220;trasversale&#8221;, può interessare diverse competenze legislative regionali, spettando allo Stato l&#8217;adozione delle determinazioni che rispondono a esigenze di tutela uniformi (sono richiamate le sentenze n. 244, n. 154 e n. 101 del 2016, n. 58 del 2015, n. 54 del 2012 e n. 224 del 2011).<br /> 2.1.- Ciù² premesso, la parte ricorrente precisa che l&#8217;art. 17 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 definisce i principi per l&#8217;autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento, al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale, consentendo, in particolare, «iniziative pubbliche e private nel campo dello smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali». I commi 6 e 7, nondimeno, prevedrebbero procedure autorizzatorie esclusivamente per gli impianti di recupero di materia, mentre sarebbero escluse, quindi di fatto vietate, in particolare le istanze riguardanti gli impianti di recupero energetico, in violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br /> In primo luogo, infatti, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con i criteri di priorità  nella gestione dei rifiuti stabiliti dall&#8217;art. 179 del d.lgs. n. 152 del 2006, che recepisce la corrispondente previsione comunitaria di cui all&#8217;art. 4 della direttiva 2008/98/CE, stabilendo espressamente che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della gerarchia ivi stabilita, che contempla anche il recupero di altro tipo, quale è, appunto, il recupero di energia.<br /> In secondo luogo, sarebbe violato l&#8217;art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività  produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, come attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016. Quest&#8217;ultimo, infatti, nel determinare il fabbisogno residuo d&#8217;incenerimento per ciascuna Regione, avrebbe individuato per la Regione Basilicata un deficit pari a oltre 28.000 tonnellate annue.<br /> L&#8217;aprioristica esclusione delle attività  di recupero energetico effettuata dalle disposizioni impugnate, in conclusione, precluderebbe il rispetto della gerarchia, imposta dalla legislazione statale nel recupero dei rifiuti, contribuendo altresì al deficit complessivo nazionale (in particolare sulla macroarea geografica sud), in contrasto con i richiamati principi di autosufficienza e di prossimità  e con evidente riduzione dei livelli di tutela ambientale.<br /> 3.- Con atto depositato il 19 febbraio 2019 si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> 3.1.- Premette la difesa regionale che l&#8217;articolo 17 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 avrebbe operato nell&#8217;ambito della normativa nazionale ed europea, in aderenza al Piano regionale di gestione dei rifiuti (da qui: PRGR), approvato, in un quadro di completo riordino del settore, con deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2016, n. 568, atto peraltro non impugnato dallo Stato.<br /> Nella materia dei rifiuti lo Stato agisce nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. In tal senso, il comma 6 dell&#8217;art. 17 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 ribadisce l&#8217;improcedibilità  di istanze non conformi al PRGR, in coerenza con il fine della norma e con la priorità  giuridica che, nell&#8217;ambito della legislazione regionale in materia, avrebbero le prescrizioni del suddetto PRGR.<br /> Il successivo comma 7, parimenti impugnato, nel normare le istanze di recupero di materia, non avrebbe inteso affatto escludere aprioristicamente le attività  di recupero energetico, che rappresentano, anzi, uno dei criteri di priorità  nella gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 179 cod. ambiente. L&#8217;avverbio «esclusivamente», infatti, si riferirebbe all&#8217;ambito di ammissibilità  delle istanze di recupero di materia, quindi al rispetto di determinati parametri limitatamente a quella tipologia di recupero. Il successivo comma 8, non impugnato, dimostrerebbe la coerenza di tale interpretazione, riferendosi a «istanze relative ad ogni attività  di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti» e facendo uso del termine «recupero» evidentemente in senso generico.<br /> Il medesimo comma 7, pertanto, regolamenterebbe esclusivamente il recupero di materia nell&#8217;ambito della strategia di pianificazione complessiva che, attraverso l&#8217;economia circolare, è funzionalmente orientata a ridurre fortemente il ricorso alla discarica. Infatti, il PRGR della Basilicata per la prima volta limiterebbe la pianificazione dei volumi di discarica solo a breve termine, proprio per orientare il sistema integrato verso le altre forme di gestione gerarchicamente prioritarie. La pianificazione sarebbe tesa a soddisfare lo smaltimento solo nella fase transitoria verso il sistema integrato, in cui dovrebbe essere perfino trascurabile il conferimento in discarica. I volumi di discarica sarebbero essi stessi strategici nella fase di transizione, che dovrà  scontare una limitata disponibilità  piuttosto che un eccesso. In questa fase il legislatore regionale avrebbe necessariamente dovuto regolare le attività  di recupero di materia, in modo da evitare che gli scarti dei relativi processi possano mandare in crisi il sistema, garantendo, perciù², la procedibilità  delle istanze esclusivamente quando la produzione degli scarti di processo sia minore dell&#8217;otto per cento. Le quantità  di scorie derivanti dai processi di recupero energetico destinate allo smaltimento in discarica, invece, sarebbero considerate dalla pianificazione regionale ininfluenti rispetto al funzionamento generale del sistema integrato.<br /> L&#8217;interpretazione prospettata dalla parte ricorrente, perciù², non corrisponderebbe alla volontà  del legislatore regionale, così come chiaramente formalizzata dall&#8217;art. 3, comma 3, lettera b), della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, che indica, tra le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi prefissati, quelle volte a «favorire la valorizzazione dei rifiuti in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità , privilegiando il recupero di materia a quello di energia». Il recupero di energia all&#8217;interno del sistema integrato di gestione dei rifiuti della Basilicata, quindi, avrebbe un suo ruolo ben definito, perfettamente conforme alla gerarchia comunitaria.<br /> Ne deriva, in conclusione, che non vi sarebbe alcuna limitazione alle attività  di recupero energetico, le quali resterebbero disciplinate dalle norme statali, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, con conseguente infondatezza delle censure statali.<br /> 3.2.- Con specifico riferimento ai profili di illegittimità  derivanti dal contrasto con l&#8217;art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, secondo la difesa regionale la Regione Basilicata, considerando i dati del 2017, sarebbe totalmente autosufficiente, come si evincerebbe dai rapporti dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale relativi agli anni 2016 e 2017, nonchè dai dati del sistema Osservatorio rifiuti sovraregionale, che riporterebbero le effettive quantità  di rifiuto urbano trattato dall&#8217;inceneritore «Fenice». Tali dati dimostrerebbero una sovra-capacità  di trattamento invece del deficit riportato nel d.P.C.m. 10 agosto 2016, che individua il fabbisogno d&#8217;incenerimento nazionale dei rifiuti urbani e assimilati, sull&#8217;ipotesi di raggiungimento dell&#8217;obiettivo minimo di raccolta differenziata stabilito dall&#8217;art. 205 cod. ambiente.<br /> La Regione Basilicata, pertanto, non solo avrebbe sempre soddisfatto il proprio fabbisogno, ma si troverebbe ad avere un eccesso di capacità  di trattamento, elemento fattuale che smentirebbe la tesi sviluppata nel ricorso. D&#8217;altronde, per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale, non sarebbero stati individuati nuovi impianti da realizzare o potenziare in Basilicata, bensì, per la Macroarea geografica Sud, due impianti da realizzare in Campania e in Abruzzo e uno da potenziare in Puglia.<br /> Da ultimo, la parte resistente sottolinea che, durante l&#8217;iter di approvazione della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, sarebbero stati autorizzati due impianti di recupero di energia per una capacità  complessiva di circa 120.000 tonnellate all&#8217;anno di combustibile solido secondario derivato da rifiuti. Tali impianti, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 4, di detta legge regionale, continuano a esercitare o avviano l&#8217;esercizio alle condizioni per le quali sono stati autorizzati, analogamente all&#8217;unico impianto della Basilicata riconosciuto come insediamento di interesse strategico di preminente interesse nazionale (l&#8217;inceneritore «Fenice», appunto).<br /> 4.- In prossimità  dell&#8217;udienza la difesa statale ha depositato, fuori termine, una memoria in cui ribadisce le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.</p>
<p> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2019, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 6 e 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti &#8211; Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 &#8211; Norme relative alla cessazione dell&#8217;impiego dell&#8217;amianto).<br /> 1.1.- Le disposizioni impugnate prevedono: da un lato, l&#8217;improcedibilità  delle istanze di autorizzazione relative alle nuove attività  destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani e speciali non conformi alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (da qui: PRGR); dall&#8217;altro lato, la procedibilità  delle istanze «relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità », nonchè quando la produzione degli scarti di processo sia minore dell&#8217;otto per cento e almeno il settanta per cento della capacità  impiantistica venga dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali.<br /> 2.- Secondo la difesa statale tali disposizioni, prevedendo procedure autorizzatorie esclusivamente per gli impianti di recupero di materia, non consentirebbero, in particolare, l&#8217;autorizzazione di quelle relative agli impianti di recupero energetico e violerebbero così l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.<br /> 2.1.- In primo luogo, vi sarebbe il contrasto con i criteri di priorità  nella gestione dei rifiuti stabiliti dall&#8217;art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (da qui: cod. ambiente), che stabilisce, in conformità  all&#8217;art. 4 della direttiva n. 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, una precisa gerarchia di criteri per la gestione dei rifiuti, tra cui è contemplato anche il recupero di energia.<br /> 2.2.- In secondo luogo, sarebbe leso l&#8217;art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività  produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, come attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016. In tale decreto si dà  atto di un deficit di incenerimento per la Regione Basilicata pari a oltre 28.000 tonnellate annue. L&#8217;esclusione delle attività  di recupero energetico, così, aggraverebbe il deficit complessivo nazionale, in contrasto con i principi di autosufficienza e di prossimità  di cui all&#8217;art. 4 della citata direttiva n. 2008/98/CE, anch&#8217;essi recepiti dal codice dell&#8217;ambiente, con conseguente riduzione dei livelli di tutela ambientale.<br /> 3.- La questione relativa all&#8217;art. 17, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 è fondata.<br /> 3.1.- Va premesso che l&#8217;art. 17, commi 6 e 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 interviene sulla disciplina del recupero dei rifiuti, che, come da costante giurisprudenza costituzionale, è ascrivibile alla «tutela dell&#8217;ambiente», di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con tutti i limiti che ne derivano per la legislazione regionale (tra le tante, sentenze n. 142 e n. 129 del 2019, n. 215, n. 151, n. 150 e n. 126 del 2018, n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013).<br /> Per quanto attiene al caso di specie, la disciplina è stata dettata dal codice dell&#8217;ambiente (in particolare dalla Parte IV, Titolo I).<br /> Ivi, sono stati in primo luogo recepiti i principi di autosufficienza e di prossimità  (artt. 182 e 182-bis), di cui all&#8217;art. 16 della direttiva n. 2008/98/CE, nonchè la gerarchia delle azioni da perseguire nella gestione dei rifiuti (art. 179), ex art. 4 della stessa direttiva, e cioè: la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo, quale il recupero di energia e, in via residuale, lo smaltimento.<br /> Nondimeno, il codice dell&#8217;ambiente attribuisce, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale, numerose competenze alle Regioni (art. 195), in particolare riguardo alla pianificazione della gestione dei rifiuti, nonchè all&#8217;approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti e all&#8217;autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti. Ai sensi dell&#8217;art. 199, dunque, le Regioni predispongono e adottano il PRGR, che deve prevedere, tra l&#8217;altro, il complesso delle attività  e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità  e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, nonchè ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.<br /> 3.2.- Entro tale cornice normativa la Regione Basilicata ha perseguito nella sua legislazione l&#8217;obiettivo principale di ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica, con la «Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020», di cui all&#8217;art. 47 della legge della stessa Regione 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla Legge di stabilità  regionale 2015). In particolare, il comma 1, lettera a), di tale articolo ha previsto l&#8217;obiettivo di «massimizzare la riduzione della quantità  di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali e di energia ed il riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l&#8217;anno 2020», nel rispetto della gerarchia degli interventi di cui all&#8217;art. 179 cod. ambiente (comma 2). Il comma 4 dello stesso art. 47 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, inoltre, indicava tra gli obiettivi prioritari in materia di rifiuti «la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti», secondo tempi e modalità  di dismissione da prevedersi nel PRGR. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 154 del 2016, poichè, pur non ponendo un divieto immediato di localizzazione degli inceneritori (che rientrano appunto tra gli impianti di recupero di energia), specificava il proposito di eliminare gli stessi dal territorio regionale, secondo modi e tempi da individuare nel PRGR. Il che si poneva in contrasto con la legislazione statale in materia, che all&#8217;art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, qualifica gli impianti di incenerimento come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», su cui dunque non può incidere in senso del tutto ostativo la legislazione regionale.<br /> Il successivo PRGR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2016, n. 568, presenta una certa ambiguità  sul tema, poichè fissa l&#8217;obiettivo di un ruolo dell&#8217;incenerimento dei rifiuti non solo residuale, ma anche transitorio e, soprattutto, in progressiva dismissione. Con riferimento alle autorizzazioni per gli impianti, inoltre, prevede, seppur con talune eccezioni e fatta salva la possibilità  di una nuova valutazione, che non possano essere autorizzati nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani residui con operazioni di incenerimento, quando le relative istanze siano pervenute successivamente all&#8217;approvazione dello stesso PRGR.<br /> Da ultimo è intervenuta l&#8217;impugnata legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, che continua a muoversi nel solco di quanto previsto dall&#8217;art. 47 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, e, per quanto concerne le procedure autorizzatorie per gli impianti di trattamento dei rifiuti, pone i ricordati limiti di cui ai commi 6 e 7 dell&#8217;art. 17, richiamando anche le indicazioni del PRGR.<br /> 3.3.- E&#8217; certo vero che nella legge regionale in questione vi sono talune disposizioni che sembrerebbero non escludere in via generale il ricorso al recupero energetico, come asserito dalla parte resistente. E&#8217; il caso, ad esempio, dell&#8217;art. 3, comma 3, lettera c), che indica tra i criteri che devono ispirare le azioni in materia di rifiuti quello di privilegiare il recupero di materia rispetto a quello di energia. Così, inoltre, l&#8217;art. 17, comma 8, in forza del quale «le istanze relative ad ogni attività  di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di conformità  al P.R.G.R. da parte dell&#8217;Ufficio regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilità , per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della compatibilità  ambientale, ai sensi dei procedenti commi».<br /> Tali previsioni, tuttavia, non consentono di accogliere l&#8217;interpretazione prospettata dalla difesa regionale, secondo cui l&#8217;impugnato art. 17, comma 7, riguarderebbe le istanze per gli impianti «esclusivamente» di recupero di materia, senza occuparsi di quelle per gli impianti di recupero energetico, che pure sarebbero consentite.<br /> L&#8217;art. 3, comma 3, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, infatti, ha una mera funzione teleologica e d&#8217;indirizzo, che non si traduce sul piano operativo in norme contenute in altri punti della legge regionale oggetto d&#8217;impugnazione.<br /> Il successivo art. 17, comma 8, invece, rinviando ai «precedenti commi», ove sono espressamente disciplinate le sole istanze per gli impianti di recupero di materia, non è idoneo a elidere l&#8217;ambiguità  più¹ volte sottolineata dalla difesa statale e confermata da dichiarazioni dell&#8217;assessore competente della Regione Basilicata. Di conseguenza, in assenza di specifiche statuizioni normative sulle istanze concernenti gli impianti di recupero di altro tipo, l&#8217;impugnato comma 7 ben potrebbe essere considerato quale base giuridica per ritenere improcedibili le istanze per gli impianti che non siano «esclusivamente» di recupero di materia.<br /> Come più¹ volte sottolineato da questa Corte, «nel giudizio in via d&#8217;azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative», a maggior ragione quando «l&#8217;ambiguità  semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un&#8217;elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale» (sentenza n. 107 del 2017; in senso analogo si vedano le sentenze n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003). Il che è appunto quanto si riscontra nel caso di specie.<br /> 3.4.- Alla luce di tali considerazioni può ritenersi che il legislatore regionale, disciplinando espressamente la procedibilità  delle sole istanze per gli impianti di recupero di materia, legittimi il rigetto di quelle relative ad altre forme di recupero dei rifiuti previste nella gerarchia indicata dall&#8217;art. 179 cod. ambiente e, in particolare, nella specie, al recupero di energia, violando così anche l&#8217;art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito.<br /> Si tenga presente, inoltre, che autorizzare solo gli impianti di recupero di materia, la cui attività  determini una minima produzione di scarti e che siano dedicati nella loro quasi totalità  alla soddisfazione dei fabbisogni regionali, potrebbe produrre un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia nazionali, sia regionali. Da un lato, infatti, si aggraverebbe il fabbisogno e il conseguente deficit d&#8217;incenerimento, scaricato su altre Regioni o colmato dal ricorso alla discarica; dall&#8217;altro lato, ovviamente, si finirebbe con l&#8217;escludere, o comunque limitare drasticamente, il trattamento dei rifiuti provenienti dalle altre Regioni.<br /> 4.- La declaratoria d&#8217;illegittimità  costituzionale deve essere circoscritta al solo art. 17, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, risultando non fondata la questione relativa al comma 6.<br /> L&#8217;improcedibilità  delle istanze non conformi al PRGR ivi prevista, infatti, è di per sì© coerente con la legislazione statale interposta, costituendo applicazione dell&#8217;art. 199 cod. ambiente. Eventuali vizi del PRGR, invece, potranno in ogni caso essere fatti valere nelle ordinarie sedi giurisdizionali.</p>
<p> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, comma 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti &#8211; Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 &#8211; Norme relative alla cessazione dell&#8217;impiego dell&#8217;amianto);<br /> 2) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, comma 6, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2019.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2019-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2019-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.231</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi Presidente, Giuliano Amato Redattore; Rifiuti: va dichiarata l&#8217; illegittimità  costituzionale della Legge regionale Basilicata n.35 del 2018 art. 17 comma 7 1.- Costituzione Italiana &#8211; giudizio di costituzionalità  &#8211; giudizio in via d&#8217;azione &#8211; ambito. 2.- Rifiuti &#8211; recupero &#8211; tutela dell&#8217;Ambiente &#8211; art. 117 Cost. 3.- Rifiuti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-11-2019-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi Presidente, Giuliano Amato Redattore;</span></p>
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<p>Rifiuti: va dichiarata l&#8217; illegittimità  costituzionale della Legge regionale Basilicata n.35 del 2018 art. 17 comma 7</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Costituzione Italiana &#8211; giudizio di costituzionalità  &#8211; giudizio in via d&#8217;azione &#8211; ambito.<br /> 2.- Rifiuti &#8211; recupero &#8211; tutela dell&#8217;Ambiente &#8211; art. 117 Cost.<br /> 3.- Rifiuti &#8211; disciplina &#8211; codice dell&#8217;Ambiente &#8211; la ricomprende.<br /> 4.- Legge Regionale Basilicata nr. 35 del 2018 &#8211; art. 17, comma 7 &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; va dichiarata.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Nel giudizio in via d&#8217;azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative», a maggior ragione quando «l&#8217;ambiguità  semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un&#8217;elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale.</em><br /> <em>2. La disciplina del recupero dei rifiuti va ascritta alla tutela dell&#8217;Ambiente di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con tutti i limiti che ne derivano per la legislazione regionale.</em><br /> <em>3. La disciplina della gestione dei rifiuti è stata dettata dal codice dell&#8217;ambiente (in particolare dalla Parte IV, Titolo I). Ivi, sono stati in primo luogo recepiti i principi di autosufficienza e di prossimità  (artt. 182 e 182-bis), di cui all&#8217;art. 16 della direttiva n. 2008/98/CE, nonchè la gerarchia delle azioni da perseguire nella gestione dei rifiuti (art. 179), ex art. 4 della stessa direttiva, e cioè: la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo, quale il recupero di energia e, in via residuale, lo smaltimento.</em><br /> <em>Nondimeno, il codice dell&#8217;Ambiente attribuisce, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale, numerose competenze alle Regioni (art. 195), in particolare riguardo alla pianificazione della gestione dei rifiuti, nonchè all&#8217;approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti e all&#8217;autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti.Â </em><br /> <em>Ai sensi dell&#8217;art. 199, dunque, le Regioni predispongono e adottano il PRGR, che deve prevedere, tra l&#8217;altro, il complesso delle attività  e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità  e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, nonchè ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.</em><br /> <em>4.In assenza di specifiche statuizioni normative sulle istanze concernenti gli impianti di recupero di altro tipo, il comma 7 dell&#8217;art. 17 della Legge Regione Basilicata n. 35 del 2018 ben potrebbe essere considerato quale base giuridica per ritenere improcedibili le istanze per gli impianti che non siano «esclusivamente» di recupero di materia.</em><br /> <em>Deve quindi ritenersi che il legislatore regionale, disciplinando espressamente la procedibilità  delle sole istanze per gli impianti di recupero di materia, legittimi il rigetto di quelle relative ad altre forme di recupero dei rifiuti previste nella gerarchia indicata dall&#8217;art. 179 cod. ambiente e, in particolare (nella specie) al recupero di energia, violando così anche l&#8217;art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, comma 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti &#8211; Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 &#8211; Norme relative alla cessazione dell&#8217;impiego dell&#8217;amianto).</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 6 e 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti &#8211; Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 &#8211; Norme relative alla cessazione dell&#8217;impiego dell&#8217;amianto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-21 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2019, iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Basilicata;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 9 ottobre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Anna Carmen Possidente per la Regione Basilicata.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 15-21 gennaio 2019 e depositato in cancelleria il 25 gennaio 2019 (reg. ric. n. 5 del 2019), ha promosso, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 6 e 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti &#8211; Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 &#8211; Norme relative alla cessazione dell&#8217;impiego dell&#8217;amianto).<br /> 1.1.- Le disposizioni impugnate prevedono che: «6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività  destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R. 7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità  come definito al precedente art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo è minore dell&#8217;otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacità  impiantistica è dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali.».<br /> 2.- Premette la difesa statale che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (da qui: cod. ambiente), innovando la disciplina di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), ha introdotto la gestione integrata dei rifiuti, ossia un sistema volto a gestire l&#8217;intero processo dei rifiuti (comprendente raccolta, trasporto, trattamento e destinazione finale), con la finalità  del recupero energetico delle materie prime, allo scopo di minimizzare, mediante una rete integrata e adeguata di impianti, la frazione destinata alla discarica.<br /> Nello specifico, gli artt. 178 e seguenti cod. ambiente individuano, tra le misure prioritarie, le azioni volte a prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti, alle quali seguono le attività  di recupero e, come ultima ipotesi, lo smaltimento. In particolare, l&#8217;art. 182 chiarisce che lo smaltimento dei rifiuti è una soluzione residuale, che opera quando non esistano alternative tecnicamente valide o economicamente sostenibili per consentire il recupero. Il successivo art. 182-bis precisa che lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati «sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l&#8217;autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più¹ vicini ai luoghi di produzione o raccolta, con lo scopo di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità  di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più¹ idonei a garantire un alto grado di protezione dell&#8217;ambiente e della salute pubblica».<br /> Tali disposizioni recepiscono il principio di autosufficienza e il principio di prossimità , entrambi di derivazione comunitaria, sanciti dall&#8217;art. 16 della direttiva n. 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. In coerenza con tali principi, la gestione dei rifiuti, come attività  di «pubblico interesse» (art. 178, comma l, cod. ambiente), richiede una serie di azioni nel rispetto di una scelta gerarchica, che, prioritariamente, persegue la prevenzione, il recupero e, in via residuale, lo smaltimento. A tal fine, quindi, deve prevedersi: da un lato, il divieto di smaltire rifiuti solidi urbani non pericolosi in ambiti territoriali diversi o lontani rispetto a quelli topografici in cui vengono prodotti; dall&#8217;altro, che tale divieto risulti temperato dal principio di prossimità  degli impianti di smaltimento o recupero.<br /> Le citate disposizioni statali, concernendo la scelta delle politiche da perseguire e degli strumenti da utilizzare in concreto per superare il ciclico riproporsi delle emergenze rifiuti, atterrebbero, come da costante giurisprudenza costituzionale, alla competenza esclusiva in materia di «tutela dell&#8217;ambiente» che, in virtà¹ della sua natura &#8220;trasversale&#8221;, può interessare diverse competenze legislative regionali, spettando allo Stato l&#8217;adozione delle determinazioni che rispondono a esigenze di tutela uniformi (sono richiamate le sentenze n. 244, n. 154 e n. 101 del 2016, n. 58 del 2015, n. 54 del 2012 e n. 224 del 2011).<br /> 2.1.- Ciù² premesso, la parte ricorrente precisa che l&#8217;art. 17 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 definisce i principi per l&#8217;autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento, al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale, consentendo, in particolare, «iniziative pubbliche e private nel campo dello smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali». I commi 6 e 7, nondimeno, prevedrebbero procedure autorizzatorie esclusivamente per gli impianti di recupero di materia, mentre sarebbero escluse, quindi di fatto vietate, in particolare le istanze riguardanti gli impianti di recupero energetico, in violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br /> In primo luogo, infatti, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con i criteri di priorità  nella gestione dei rifiuti stabiliti dall&#8217;art. 179 del d.lgs. n. 152 del 2006, che recepisce la corrispondente previsione comunitaria di cui all&#8217;art. 4 della direttiva 2008/98/CE, stabilendo espressamente che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della gerarchia ivi stabilita, che contempla anche il recupero di altro tipo, quale è, appunto, il recupero di energia.<br /> In secondo luogo, sarebbe violato l&#8217;art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività  produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, come attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016. Quest&#8217;ultimo, infatti, nel determinare il fabbisogno residuo d&#8217;incenerimento per ciascuna Regione, avrebbe individuato per la Regione Basilicata un deficit pari a oltre 28.000 tonnellate annue.<br /> L&#8217;aprioristica esclusione delle attività  di recupero energetico effettuata dalle disposizioni impugnate, in conclusione, precluderebbe il rispetto della gerarchia, imposta dalla legislazione statale nel recupero dei rifiuti, contribuendo altresì al deficit complessivo nazionale (in particolare sulla macroarea geografica sud), in contrasto con i richiamati principi di autosufficienza e di prossimità  e con evidente riduzione dei livelli di tutela ambientale.<br /> 3.- Con atto depositato il 19 febbraio 2019 si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> 3.1.- Premette la difesa regionale che l&#8217;articolo 17 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 avrebbe operato nell&#8217;ambito della normativa nazionale ed europea, in aderenza al Piano regionale di gestione dei rifiuti (da qui: PRGR), approvato, in un quadro di completo riordino del settore, con deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2016, n. 568, atto peraltro non impugnato dallo Stato.<br /> Nella materia dei rifiuti lo Stato agisce nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. In tal senso, il comma 6 dell&#8217;art. 17 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 ribadisce l&#8217;improcedibilità  di istanze non conformi al PRGR, in coerenza con il fine della norma e con la priorità  giuridica che, nell&#8217;ambito della legislazione regionale in materia, avrebbero le prescrizioni del suddetto PRGR.<br /> Il successivo comma 7, parimenti impugnato, nel normare le istanze di recupero di materia, non avrebbe inteso affatto escludere aprioristicamente le attività  di recupero energetico, che rappresentano, anzi, uno dei criteri di priorità  nella gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 179 cod. ambiente. L&#8217;avverbio «esclusivamente», infatti, si riferirebbe all&#8217;ambito di ammissibilità  delle istanze di recupero di materia, quindi al rispetto di determinati parametri limitatamente a quella tipologia di recupero. Il successivo comma 8, non impugnato, dimostrerebbe la coerenza di tale interpretazione, riferendosi a «istanze relative ad ogni attività  di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti» e facendo uso del termine «recupero» evidentemente in senso generico.<br /> Il medesimo comma 7, pertanto, regolamenterebbe esclusivamente il recupero di materia nell&#8217;ambito della strategia di pianificazione complessiva che, attraverso l&#8217;economia circolare, è funzionalmente orientata a ridurre fortemente il ricorso alla discarica. Infatti, il PRGR della Basilicata per la prima volta limiterebbe la pianificazione dei volumi di discarica solo a breve termine, proprio per orientare il sistema integrato verso le altre forme di gestione gerarchicamente prioritarie. La pianificazione sarebbe tesa a soddisfare lo smaltimento solo nella fase transitoria verso il sistema integrato, in cui dovrebbe essere perfino trascurabile il conferimento in discarica. I volumi di discarica sarebbero essi stessi strategici nella fase di transizione, che dovrà  scontare una limitata disponibilità  piuttosto che un eccesso. In questa fase il legislatore regionale avrebbe necessariamente dovuto regolare le attività  di recupero di materia, in modo da evitare che gli scarti dei relativi processi possano mandare in crisi il sistema, garantendo, perciù², la procedibilità  delle istanze esclusivamente quando la produzione degli scarti di processo sia minore dell&#8217;otto per cento. Le quantità  di scorie derivanti dai processi di recupero energetico destinate allo smaltimento in discarica, invece, sarebbero considerate dalla pianificazione regionale ininfluenti rispetto al funzionamento generale del sistema integrato.<br /> L&#8217;interpretazione prospettata dalla parte ricorrente, perciù², non corrisponderebbe alla volontà  del legislatore regionale, così come chiaramente formalizzata dall&#8217;art. 3, comma 3, lettera b), della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, che indica, tra le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi prefissati, quelle volte a «favorire la valorizzazione dei rifiuti in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità , privilegiando il recupero di materia a quello di energia». Il recupero di energia all&#8217;interno del sistema integrato di gestione dei rifiuti della Basilicata, quindi, avrebbe un suo ruolo ben definito, perfettamente conforme alla gerarchia comunitaria.<br /> Ne deriva, in conclusione, che non vi sarebbe alcuna limitazione alle attività  di recupero energetico, le quali resterebbero disciplinate dalle norme statali, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, con conseguente infondatezza delle censure statali.<br /> 3.2.- Con specifico riferimento ai profili di illegittimità  derivanti dal contrasto con l&#8217;art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, secondo la difesa regionale la Regione Basilicata, considerando i dati del 2017, sarebbe totalmente autosufficiente, come si evincerebbe dai rapporti dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale relativi agli anni 2016 e 2017, nonchè dai dati del sistema Osservatorio rifiuti sovraregionale, che riporterebbero le effettive quantità  di rifiuto urbano trattato dall&#8217;inceneritore «Fenice». Tali dati dimostrerebbero una sovra-capacità  di trattamento invece del deficit riportato nel d.P.C.m. 10 agosto 2016, che individua il fabbisogno d&#8217;incenerimento nazionale dei rifiuti urbani e assimilati, sull&#8217;ipotesi di raggiungimento dell&#8217;obiettivo minimo di raccolta differenziata stabilito dall&#8217;art. 205 cod. ambiente.<br /> La Regione Basilicata, pertanto, non solo avrebbe sempre soddisfatto il proprio fabbisogno, ma si troverebbe ad avere un eccesso di capacità  di trattamento, elemento fattuale che smentirebbe la tesi sviluppata nel ricorso. D&#8217;altronde, per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale, non sarebbero stati individuati nuovi impianti da realizzare o potenziare in Basilicata, bensì, per la Macroarea geografica Sud, due impianti da realizzare in Campania e in Abruzzo e uno da potenziare in Puglia.<br /> Da ultimo, la parte resistente sottolinea che, durante l&#8217;iter di approvazione della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, sarebbero stati autorizzati due impianti di recupero di energia per una capacità  complessiva di circa 120.000 tonnellate all&#8217;anno di combustibile solido secondario derivato da rifiuti. Tali impianti, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 4, di detta legge regionale, continuano a esercitare o avviano l&#8217;esercizio alle condizioni per le quali sono stati autorizzati, analogamente all&#8217;unico impianto della Basilicata riconosciuto come insediamento di interesse strategico di preminente interesse nazionale (l&#8217;inceneritore «Fenice», appunto).<br /> 4.- In prossimità  dell&#8217;udienza la difesa statale ha depositato, fuori termine, una memoria in cui ribadisce le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2019, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 6 e 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti &#8211; Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 &#8211; Norme relative alla cessazione dell&#8217;impiego dell&#8217;amianto).<br /> 1.1.- Le disposizioni impugnate prevedono: da un lato, l&#8217;improcedibilità  delle istanze di autorizzazione relative alle nuove attività  destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani e speciali non conformi alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (da qui: PRGR); dall&#8217;altro lato, la procedibilità  delle istanze «relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità », nonchè quando la produzione degli scarti di processo sia minore dell&#8217;otto per cento e almeno il settanta per cento della capacità  impiantistica venga dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali.<br /> 2.- Secondo la difesa statale tali disposizioni, prevedendo procedure autorizzatorie esclusivamente per gli impianti di recupero di materia, non consentirebbero, in particolare, l&#8217;autorizzazione di quelle relative agli impianti di recupero energetico e violerebbero così l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.<br /> 2.1.- In primo luogo, vi sarebbe il contrasto con i criteri di priorità  nella gestione dei rifiuti stabiliti dall&#8217;art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (da qui: cod. ambiente), che stabilisce, in conformità  all&#8217;art. 4 della direttiva n. 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, una precisa gerarchia di criteri per la gestione dei rifiuti, tra cui è contemplato anche il recupero di energia.<br /> 2.2.- In secondo luogo, sarebbe leso l&#8217;art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l&#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività  produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, come attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016. In tale decreto si dà  atto di un deficit di incenerimento per la Regione Basilicata pari a oltre 28.000 tonnellate annue. L&#8217;esclusione delle attività  di recupero energetico, così, aggraverebbe il deficit complessivo nazionale, in contrasto con i principi di autosufficienza e di prossimità  di cui all&#8217;art. 4 della citata direttiva n. 2008/98/CE, anch&#8217;essi recepiti dal codice dell&#8217;ambiente, con conseguente riduzione dei livelli di tutela ambientale.<br /> 3.- La questione relativa all&#8217;art. 17, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 è fondata.<br /> 3.1.- Va premesso che l&#8217;art. 17, commi 6 e 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 interviene sulla disciplina del recupero dei rifiuti, che, come da costante giurisprudenza costituzionale, è ascrivibile alla «tutela dell&#8217;ambiente», di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con tutti i limiti che ne derivano per la legislazione regionale (tra le tante, sentenze n. 142 e n. 129 del 2019, n. 215, n. 151, n. 150 e n. 126 del 2018, n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013).<br /> Per quanto attiene al caso di specie, la disciplina è stata dettata dal codice dell&#8217;ambiente (in particolare dalla Parte IV, Titolo I).<br /> Ivi, sono stati in primo luogo recepiti i principi di autosufficienza e di prossimità  (artt. 182 e 182-bis), di cui all&#8217;art. 16 della direttiva n. 2008/98/CE, nonchè la gerarchia delle azioni da perseguire nella gestione dei rifiuti (art. 179), ex art. 4 della stessa direttiva, e cioè: la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo, quale il recupero di energia e, in via residuale, lo smaltimento.<br /> Nondimeno, il codice dell&#8217;ambiente attribuisce, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale, numerose competenze alle Regioni (art. 195), in particolare riguardo alla pianificazione della gestione dei rifiuti, nonchè all&#8217;approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti e all&#8217;autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti. Ai sensi dell&#8217;art. 199, dunque, le Regioni predispongono e adottano il PRGR, che deve prevedere, tra l&#8217;altro, il complesso delle attività  e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità  e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, nonchè ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.<br /> 3.2.- Entro tale cornice normativa la Regione Basilicata ha perseguito nella sua legislazione l&#8217;obiettivo principale di ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica, con la «Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020», di cui all&#8217;art. 47 della legge della stessa Regione 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla Legge di stabilità  regionale 2015). In particolare, il comma 1, lettera a), di tale articolo ha previsto l&#8217;obiettivo di «massimizzare la riduzione della quantità  di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali e di energia ed il riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l&#8217;anno 2020», nel rispetto della gerarchia degli interventi di cui all&#8217;art. 179 cod. ambiente (comma 2). Il comma 4 dello stesso art. 47 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, inoltre, indicava tra gli obiettivi prioritari in materia di rifiuti «la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti», secondo tempi e modalità  di dismissione da prevedersi nel PRGR. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 154 del 2016, poichè, pur non ponendo un divieto immediato di localizzazione degli inceneritori (che rientrano appunto tra gli impianti di recupero di energia), specificava il proposito di eliminare gli stessi dal territorio regionale, secondo modi e tempi da individuare nel PRGR. Il che si poneva in contrasto con la legislazione statale in materia, che all&#8217;art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, qualifica gli impianti di incenerimento come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», su cui dunque non può incidere in senso del tutto ostativo la legislazione regionale.<br /> Il successivo PRGR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2016, n. 568, presenta una certa ambiguità  sul tema, poichè fissa l&#8217;obiettivo di un ruolo dell&#8217;incenerimento dei rifiuti non solo residuale, ma anche transitorio e, soprattutto, in progressiva dismissione. Con riferimento alle autorizzazioni per gli impianti, inoltre, prevede, seppur con talune eccezioni e fatta salva la possibilità  di una nuova valutazione, che non possano essere autorizzati nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani residui con operazioni di incenerimento, quando le relative istanze siano pervenute successivamente all&#8217;approvazione dello stesso PRGR.<br /> Da ultimo è intervenuta l&#8217;impugnata legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, che continua a muoversi nel solco di quanto previsto dall&#8217;art. 47 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, e, per quanto concerne le procedure autorizzatorie per gli impianti di trattamento dei rifiuti, pone i ricordati limiti di cui ai commi 6 e 7 dell&#8217;art. 17, richiamando anche le indicazioni del PRGR.<br /> 3.3.- E&#8217; certo vero che nella legge regionale in questione vi sono talune disposizioni che sembrerebbero non escludere in via generale il ricorso al recupero energetico, come asserito dalla parte resistente. E&#8217; il caso, ad esempio, dell&#8217;art. 3, comma 3, lettera c), che indica tra i criteri che devono ispirare le azioni in materia di rifiuti quello di privilegiare il recupero di materia rispetto a quello di energia. Così, inoltre, l&#8217;art. 17, comma 8, in forza del quale «le istanze relative ad ogni attività  di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di conformità  al P.R.G.R. da parte dell&#8217;Ufficio regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilità , per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della compatibilità  ambientale, ai sensi dei procedenti commi».<br /> Tali previsioni, tuttavia, non consentono di accogliere l&#8217;interpretazione prospettata dalla difesa regionale, secondo cui l&#8217;impugnato art. 17, comma 7, riguarderebbe le istanze per gli impianti «esclusivamente» di recupero di materia, senza occuparsi di quelle per gli impianti di recupero energetico, che pure sarebbero consentite.<br /> L&#8217;art. 3, comma 3, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, infatti, ha una mera funzione teleologica e d&#8217;indirizzo, che non si traduce sul piano operativo in norme contenute in altri punti della legge regionale oggetto d&#8217;impugnazione.<br /> Il successivo art. 17, comma 8, invece, rinviando ai «precedenti commi», ove sono espressamente disciplinate le sole istanze per gli impianti di recupero di materia, non è idoneo a elidere l&#8217;ambiguità  più¹ volte sottolineata dalla difesa statale e confermata da dichiarazioni dell&#8217;assessore competente della Regione Basilicata. Di conseguenza, in assenza di specifiche statuizioni normative sulle istanze concernenti gli impianti di recupero di altro tipo, l&#8217;impugnato comma 7 ben potrebbe essere considerato quale base giuridica per ritenere improcedibili le istanze per gli impianti che non siano «esclusivamente» di recupero di materia.<br /> Come più¹ volte sottolineato da questa Corte, «nel giudizio in via d&#8217;azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative», a maggior ragione quando «l&#8217;ambiguità  semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un&#8217;elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale» (sentenza n. 107 del 2017; in senso analogo si vedano le sentenze n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003). Il che è appunto quanto si riscontra nel caso di specie.<br /> 3.4.- Alla luce di tali considerazioni può ritenersi che il legislatore regionale, disciplinando espressamente la procedibilità  delle sole istanze per gli impianti di recupero di materia, legittimi il rigetto di quelle relative ad altre forme di recupero dei rifiuti previste nella gerarchia indicata dall&#8217;art. 179 cod. ambiente e, in particolare, nella specie, al recupero di energia, violando così anche l&#8217;art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito.<br /> Si tenga presente, inoltre, che autorizzare solo gli impianti di recupero di materia, la cui attività  determini una minima produzione di scarti e che siano dedicati nella loro quasi totalità  alla soddisfazione dei fabbisogni regionali, potrebbe produrre un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia nazionali, sia regionali. Da un lato, infatti, si aggraverebbe il fabbisogno e il conseguente deficit d&#8217;incenerimento, scaricato su altre Regioni o colmato dal ricorso alla discarica; dall&#8217;altro lato, ovviamente, si finirebbe con l&#8217;escludere, o comunque limitare drasticamente, il trattamento dei rifiuti provenienti dalle altre Regioni.<br /> 4.- La declaratoria d&#8217;illegittimità  costituzionale deve essere circoscritta al solo art. 17, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, risultando non fondata la questione relativa al comma 6.<br /> L&#8217;improcedibilità  delle istanze non conformi al PRGR ivi prevista, infatti, è di per sì© coerente con la legislazione statale interposta, costituendo applicazione dell&#8217;art. 199 cod. ambiente. Eventuali vizi del PRGR, invece, potranno in ogni caso essere fatti valere nelle ordinarie sedi giurisdizionali.<br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, comma 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti &#8211; Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 &#8211; Norme relative alla cessazione dell&#8217;impiego dell&#8217;amianto);<br /> 2) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 17, comma 6, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2018 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2018 n.231</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., F. Viganò Red. La Consulta: è illegittima la menzione, nei certificati del casellario richiesti dai privati, di un provvedimento interinale, quale la messa in prova. 1.- Casellario giudiziario anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato DPR 313/2002 &#8211; mancata esclusione nel certificato generale e nel certificato penale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2018 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., F. Viganò Red.</span></p>
<hr />
<p>La Consulta: è illegittima la menzione, nei certificati del casellario richiesti dai privati, di un provvedimento interinale, quale la messa in prova.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Casellario giudiziario    anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato    DPR 313/2002 &#8211; mancata esclusione nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall  interessato delle iscrizioni dell  ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell  imputato    artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.    contrasto    sussiste. </p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Non sussiste alcuna ragione plausibile perché si debba menzionare anche sui certificati richiesti dai privati un provvedimento interinale come l  ordinanza che dispone la messa alla prova, destinata comunque a essere travolta da un provvedimento successivo.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce «istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene   infranta   la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto».</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Va dichiarata l  illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall  interessato non siano riportate le iscrizioni dell  ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell  imputato ai sensi dell  art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l  estinzione del reato ai sensi dell  art. 464-septies, cod. proc. pen.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><b>Considerato in diritto &#8211; </b>1.   Con quattro ordinanze di contenuto analogo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze e i Tribunali ordinari di Palermo e di Genova hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)» (d  ora in poi, anche: t.u. casellario giudiziale), nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale chiesti dall  interessato non siano riportate le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell  art. 464-quater del codice di procedura penale e le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ex art. 464-septies cod. proc. pen.</p>
<p align="JUSTIFY">Il solo Tribunale ordinario di Genova, nell  ordinanza iscritta al r.o. n. 117 del 2018, solleva altresì questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell  art. 5, comma 2, del medesimo t.u. casellario giudiziale. <i>Omissis </i></p>
<p align="JUSTIFY">4.   In via ancora preliminare, occorre dare atto che, nelle more del presente giudizio, è sopravvenuto il già citato d.lgs. n. 122 del 2018, con cui il Governo ha provveduto a riformare, tra l  altro, anche le disposizioni oggetto delle censure formulate nelle ordinanze dei giudici <i>a quibus.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Oltre a rendere esplicito, all  art. 1, comma 1, l  obbligo di iscrivere nel casellario giudiziale    accanto alle ordinanze che sospendono il processo e concedono la messa alla prova ai sensi dell  art. 464-quater cod. proc. pen.    anche le sentenze che dichiarano estinto il reato in seguito all  esito positivo della messa alla prova ai sensi dell  art. 464-septies cod. proc. pen., la novella fa confluire in un unico documento i certificati generale e penale del casellario giudiziale, rilasciati a richiesta dell  interessato, previsti dalla previgente normativa (art. 4, comma 1, lettera b); e, per quanto qui più direttamente rileva, esclude la menzione in tale certificato unico di entrambi i provvedimenti concernenti la messa alla prova (art. 4, comma 1, lettera b, n. 5, che aggiunge le lettere m-bis e m-ter all  elenco contenuto nell  art. 24, comma 1, del t.u. casellario giudiziale).</p>
<p align="JUSTIFY">L  esclusione della menzione di tali provvedimenti nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dell  interessato persegue lo scopo di superare i dubbi di costituzionalità relativi alla disciplina previgente. Si legge, infatti, nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 122 del 2018, in riferimento ai due menzionati provvedimenti sulla messa alla prova, che la decisione «di razionalizzare il sistema delle iscrizioni e dell  oscuramento parziale di tali indicazioni nelle certificazioni rilasciate su richiesta dell  interessato» è stata ispirata proprio dall  esigenza di superare le «irragionevoli disparità di trattamento e [la] violazione del principio rieducativo della pena già denunciate da più autorità giurisdizionali alla Corte costituzionale».</p>
<p align="JUSTIFY">La sopravvenuta modifica legislativa, tuttavia, non impone la restituzione degli atti ai giudici remittenti, essendo essa ininfluente nei giudizi <i>a quibus</i>. Il decreto legislativo n. 122 del 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2018, n. 250, Supplemento ordinario n. 50), infatti, prevede che le disposizioni in esso contenute «acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» (art. 7).</p>
<p align="JUSTIFY">5.   Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, t.u. casellario giudiziale, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, sono fondate.</p>
<p align="JUSTIFY">5.1.   Va anzitutto esclusa la proposta interpretativa che, nell  atto di intervento relativo all  ordinanza del Tribunale ordinario di Palermo, è stata avanzata dall  Avvocatura generale dello Stato al fine di superare i dubbi di costituzionalità che concernono le disposizioni censurate attraverso una loro interpretazione conforme; in particolare, va esclusa l  estensione analogica ai provvedimenti sulla messa alla prova della previsione della non menzione, nei certificati del casellario giudiziale, delle condanne per reati estinti a norma dell  art. 167, primo comma, del codice penale (ossia per i reati dichiarati estinti una volta decorso il periodo di sospensione condizionale della pena in assenza di commissione di nuovi delitti o contravvenzioni della stessa indole, e in presenza dell  adempimento degli obblighi imposti).</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, le disposizioni relative al contenuto dei certificati del casellario giudiziale, oggetto delle censure dei giudici a quibus, sono articolate attorno a una regola generale    quella per cui tutti i provvedimenti iscritti nel casellario vanno riportati nei certificati    assistita da una serie di puntuali deroghe (le lettere dalla a alla m dell  art. 24, comma 1, e dalla a alla o dell  art. 25, comma 1, del t.u. casellario giudiziale), che costituiscono altrettante eccezioni a tale regola generale. In omaggio al criterio ermeneutico di cui all  art. 14, secondo comma, delle Preleggi, queste deroghe non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili pertanto di estensione analogica, tanto più a fronte delle importanti differenze normative e concettuali tra gli istituti della sospensione condizionale della pena e della messa alla prova.</p>
<p align="JUSTIFY">5.2.   Rispetto alle censure formulate in relazione all  art. 3 Cost., occorre osservare come l  implicito obbligo di includere i provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti da privati finisca per risolversi in un trattamento deteriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l  imputato, rispetto a coloro che    aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità    beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti dai privati.</p>
<p align="JUSTIFY">Rispetto in particolare al patteggiamento, questa Corte ha in effetti già avuto modo di qualificare il beneficio ex lege della non menzione delle sentenze ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen. nel certificato del casellario giudiziale come un incentivo finalizzato a indurre «l  imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo» (sentenza n. 223 del 1994). Poiché tanto la messa alla prova quanto il patteggiamento costituiscono procedimenti «diretti ad [assicurare all  imputato] un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario» (sentenza n. 91 del 2018), non è conforme a ragionevolezza che il beneficio della non menzione venga riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare con il pubblico ministero l  applicazione di una pena sulla base di un provvedimento equiparato a una sentenza di condanna, salve le eccezioni previste dalla legge (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.), e non    invece    a chi eviti la condanna penale attraverso un percorso che comporta l  adempimento di una serie di obblighi risarcitori e riparatori in favore della persona offesa e della collettività, per effetto di una scelta volontaria, e con esiti oggettivamente e agevolmente verificabili: e ciò nella medesima ottica di risocializzazione cui avrebbe dovuto tendere la pena, qualora il processo si fosse concluso con una condanna.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, mentre per la generalità dei casi esiste la possibilità di beneficiare della non menzione della condanna nei certificati qualora si sia ottenuta la riabilitazione (art. 24, comma 1, lettera d e art. 25, comma 1, lettera d, del t.u. casellario giudiziale), nel caso dei provvedimenti relativi alla messa alla prova la riabilitazione è per definizione esclusa, non trattandosi di condanne. Il che costituisce un ulteriore profilo di irragionevolezza ingenerato dalla disciplina censurata.</p>
<p align="JUSTIFY">5.3.   Fondate sono, altresì, le questioni sollevate in relazione all  art. 27, terzo comma, Cost.</p>
<p align="JUSTIFY">Come affermato da una recente sentenza delle Sezioni unite dalla Corte di cassazione, già citata in senso adesivo da questa Corte (sentenza n. 91 del 2018), la sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce «istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene   infranta   la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272)». In tale ottica, l  istituto    al quale va riconosciuta una dimensione processuale e, assieme, sostanziale    costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale, condividendo con il patteggiamento la base consensuale del procedimento e del trattamento che ne consegue (così, ancora, la sentenza n. 91 del 2018). L  istituto non può, pertanto, che essere attratto dal finalismo rieducativo, che l  art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all  intero sistema sanzionatorio penale.</p>
<p align="JUSTIFY">La menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare, tuttavia, disfunzionale rispetto a tale obiettivo, costituzionalmente imposto. La menzione relativa risulta, anzi, suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, creandogli    in particolare    più che prevedibili difficoltà nell  accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti, dal momento che l  esigenza di garantire che la messa alla prova non sia concessa più di una volta (art. 168-bis, comma 4, cod. pen.) è già adeguatamente soddisfatta dall  obbligo di iscrizione dei menzionati provvedimenti sulla messa alla prova e della loro indicazione nel certificato   ad uso del giudice   (rispettivamente artt. 3, comma 1, lettera i-bis, e 21, comma 1, del t.u. casellario giudiziale).</p>
<p align="JUSTIFY">Non v  è invece alcuna ragione plausibile perché si debba menzionare anche sui certificati richiesti dai privati    con gli effetti pregiudizievoli di cui si è detto, a carico di un soggetto che la Costituzione pur vuole sia presunto innocente sino alla condanna definitiva    un provvedimento interinale come l  ordinanza che dispone la messa alla prova, destinata comunque a essere travolta da un provvedimento successivo (la sentenza che dichiara l  estinzione del reato, nella normalità dei casi; ovvero l  ordinanza che dispone la prosecuzione del processo, laddove la messa alla prova abbia avuto esito negativo).</p>
<p align="JUSTIFY">D  altra parte, una volta che il processo si sia concluso con l  estinzione del reato per effetto dell  esito positivo della messa alla prova, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l  esclusione di ogni effetto pregiudizievole    anche in termini reputazionali    a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto. <i>Omissis </i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2018 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2017 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-11-2017-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-11-2017-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2017 n.231</a></p>
<p>Presidente Grossi, redattore Catarbia Non può essere imposta alle Province autonome l’adozione di misure alternative per garantire l’effetto dell’invarianza finanziaria Pubblica amministrazione – Spesa Pubblica – Articolo 1, comma 541, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, redattore Catarbia</span></p>
<hr />
<p>Non può essere imposta alle Province autonome l’adozione di misure alternative per garantire l’effetto dell’invarianza finanziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblica amministrazione – Spesa Pubblica – <u>Articolo 1, comma 541, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)</u> &#8211; Riduzione standard posti letto ospedalieri – Servizio Sanitario Regionale – Competenza delle Province autonome – Violazione giudicato costituzionale – Q.l.c. sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano – Asserita violazione degli articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, nonché degli articoli 3, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118 in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), 120 e 136 della Costituzione – Illegittimità parziale</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Pubblica amministrazione – Spesa Pubblica – <u>Articolo 1, comma 574, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)</u> &#8211; Servizio Sanitario Regionale – Acquisto prestazioni IRCCS privati – Livelli essenziali prestazioni ospedaliere &#8211; Deroga limiti previsti &#8211; Coordinamento finanza pubblica – Competenza delle Province autonome – Violazione della competenza delle Province autonome di Trento e Bolzano – Q.l.c. sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano – Asserita violazione degli articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, nonché degli articoli 3, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118 in combinato disposto con l’ articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), 120 e 136 della Costituzione – Illegittimità parziale</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Pubblica amministrazione – Spesa Pubblica – <u>Articolo 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e dalla proroga introdotta dall’art. 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) </u>– Mancata indicazione ragioni – Violazione di norme – Generica o insufficiente motivazione – Q.l.c. sollevata dalle Provincia autonoma di Bolzano – Asserita violazione degli articoli artt. 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – Inammissibilità</strong><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblica amministrazione – Spesa Pubblica – <u>Articolo 1, commi 541 (nella parte residua), 542, 543 e 544 della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge n. 244 del 2016, e dalla proroga introdotta dall’art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75 del 2017</u> &#8211; Servizio Sanitario Regionale – Acquisto prestazioni IRCCS privati – Livelli essenziali prestazioni ospedaliere – Competenza esclusiva statale – LEA- Impossibilità di limitare l’autonomia delle Province autonome per la spesa sanitaria – Q.l.c. sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano – Asserita violazione degli articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché degli artt. 3, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e 120 della Costituzione – Non fondatezza</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
<strong>Pubblica amministrazione – Spesa Pubblica – <u>Articolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015</u>&#8211; Servizio Sanitario Regionale – deroghe al tetto di spesa – Acquisto prestazioni assistenza ospedaliera – Alta specialità – IRCCS privati – Spending review– Q.l.c. sollevata dalla Regione Veneto– Asserita violazione degli articoli 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione– Manifesta infondatezza</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 541, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui impone alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare misure alternative al fine di garantire, in ogni caso, l’invarianza dell’effetto finanziario;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e dalla proroga introdotta dall’art. 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano limitatamente al riferimento agli artt. 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);</em><br />
&nbsp;<br />
<em>Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 541 (nella parte residua), 542, 543 e 544 della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge n. 244 del 2016, e dalla proroga introdotta dall’art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75 del 2017, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché degli artt. 3, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e 120 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché dell’art. 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p></div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi notificati il 26 febbraio &#8211; 7 marzo, il 26 &#8211; 29 febbraio e il 29 febbraio 2016, depositati in cancelleria il 4, l’8 e il 10 marzo 2016, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 10, 17 e 20 del registro ricorsi 2016.<br />
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;<br />
uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Luca Antonini per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ricorso depositato il 4 marzo 2016 (r.r. n. 10 del 2016), la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità, fra gli altri, dei commi 541, 542, 543, 544 e 574, dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per violazione degli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché degli artt. 3, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119, quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), 120 e 136 della Costituzione.<br />
1.1.– La ricorrente ritiene che le norme impugnate sono state dettate al fine di adeguare la normativa nazionale agli obblighi imposti dall’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro del personale sanitario e di garantire, contestualmente, la continuità dei servizi sanitari.<br />
A tale scopo il legislatore nazionale ha previsto che anche le Province autonome adottino un provvedimento di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del Servizio sanitario regionale e predispongano un piano concernente il fabbisogno di personale e le modalità operative per garantire il rispetto delle norme dell’Unione europea sull’orario di lavoro del personale sanitario, in coerenza con l’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2013-bis)».<br />
I predetti provvedimenti debbono essere trasmessi entro il 29 febbraio 2016 al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 9 dell’Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza Stato-Regioni, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.<br />
L’impugnato art. 1, comma 542, prevede la possibilità, nelle more dell’adozione e della verifica dei piani di fabbisogno del personale, di ricorrere a forme di lavoro flessibile in deroga ai limiti fissati dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oppure di prorogare i relativi contratti sino al 31 ottobre 2016, previa comunicazione ai Ministeri della salute nonché dell’economia e delle finanze.<br />
Ai sensi dell’impugnato art. 1, commi 543 e 544, in caso di criticità emergenti dal piano per l’assunzione del personale, è consentita l’indizione di concorsi straordinari per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del costo del personale e dei piani di rientro per i casi di disavanzo finanziario, di cui al comma 541 del medesimo art. 1.<br />
Il successivo comma 574 dell’impugnato art. 1 introduce poi la possibilità, a partire dal 2016, nel rispetto di una serie di condizioni, di acquistare prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore dei cittadini residenti in altre Regioni, con l’obbligo trimestrale di trasmettere ai Ministeri della salute nonché dell’economia e delle finanze i provvedimenti di compensazione della maggior spesa sanitaria regionale, e di pubblicare e comunicare alle Regioni di residenza il valore delle relative prestazioni.<br />
1.2.– La ricorrente osserva che le norme di cui ai commi 541, 542, 543, 544 e 574 dell’impugnato art. 1 si applicano, per loro espressa previsione, anche alle Province autonome, così contrastando con l’ordinamento statutario, che le attribuisce potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4, n. 7, dello Statuto) e di ordinamento dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto); potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10, dello Statuto); e la corrispondente potestà amministrativa (art. 16 dello Statuto).<br />
La ricorrente ricorda che, in base a un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 328 del 2006), con la riforma del titolo V della Costituzione, l’art. 117, secondo e quarto comma, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha confermato ed esteso la potestà legislativa delle Province autonome alla materia più ampia della «tutela della salute». Più precisamente, si dovrebbe distinguere la materia di competenza regionale concorrente «tutela della salute», da considerarsi più ampia rispetto all’assistenza sanitaria e ospedaliera (sentenze n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005), e la materia dell’organizzazione sanitaria, in cui è possibile una disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale (sentenza n. 510 del 2002). Per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le norme di attuazione dello Statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di igiene e sanità), attribuiscono alla Regione la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni e degli enti sanitari, mentre alle Province autonome è attribuita la disciplina sul funzionamento e la gestione degli stessi enti e istituzioni. Le medesime norme di attuazione stabiliscono, poi, a carico delle Province autonome un obbligo di adeguamento della propria legislazione ai principi e alle norme costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto, senza che gli organi statali possano esercitare funzioni amministrative, anche di vigilanza, al di fuori di quelle loro attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.<br />
1.3.– Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate interferirebbero con le competenze in materia di «tutela della salute» e in materia di assistenza sanitaria, comprendente altresì l’organizzazione del servizio sanitario, e con le competenze in materia di autonomia finanziaria anche di spesa, nonché con il divieto di attribuire con legge ordinaria a organi dello Stato funzioni amministrative di vigilanza nelle predette materie di competenza delle Province autonome.<br />
Più precisamente, la ricorrente ravvisa nell’art. 1, comma 541, lettera a), in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri, una violazione del giudicato costituzionale, in riferimento alla sentenza n. 125 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui imponeva anche alle Province autonome l’adozione di provvedimenti volti a ridurre i posti letto ospedalieri.<br />
In generale, secondo la ricorrente, tutte le disposizioni impugnate, in quanto norme di dettaglio immediatamente precettive anche nei confronti delle Province autonome, sarebbero in contrasto con la disciplina statutaria recante l’obbligo di adeguamento delle medesime Province autonome alle norme statali di principio, che sole potrebbero essere dettate in materia da parte dello Stato, senza possibilità di diretta applicazione di disposizioni statali di dettaglio, in coerenza con l’insegnamento della già citata sentenza n. 125 del 2015.<br />
2.– Con atto depositato il 7 aprile 2016 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate infondate.<br />
2.1.– In particolare, la difesa dello Stato ha posto l’accento sulla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015, in forza della quale le disposizioni del provvedimento si applicano alle Regioni a speciale autonomia e alle Province autonome nella misura in cui siano compatibili con i rispettivi Statuti e le correlative norme di attuazione. Pertanto, ad avviso del resistente, in base alla giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 237 e n. 23 del 2014, n. 215 del 2013 e n. 241 del 2012), le questioni dovrebbero ritenersi infondate, in quanto, ove le disposizioni statali non contrastino con gli statuti, non sussiste alcuna violazione dei medesimi; ove la violazione, invece, sussista, le disposizioni medesime non sono applicabili.<br />
Più precisamente, la citata clausola di salvaguardia – da valutare anche alla luce della gravità ed eccezionalità della situazione di crisi in cui l’intervento legislativo si è inserito, tale da richiedere di discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (viene citata la sentenza n. 193 del 2012) – rimuoverebbe ogni ostacolo all’applicazione della speciale procedura di adeguamento, prevista dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, ai principi generali stabiliti dalla legislazione statale in materia di potestà legislativa concorrente.<br />
2.2.– Il resistente insiste, inoltre, sul fatto che le impugnate norme in materia sanitaria si sono rese necessarie per ovviare alle ricadute negative, in termini di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, conseguenti all’abrogazione delle deroghe previste per il personale sanitario in materia di orario di lavoro, segnatamente dall’art. 14 della Legge europea 2013-bis, che ha abrogato le disposizioni derogatorie contenute negli artt. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), e 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le quali sottraevano il personale dell’area dirigenziale e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale all’applicazione degli artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, in attuazione della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, ciò al fine di adeguare la normativa italiana alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/4185.<br />
Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, il legislatore nazionale ha previsto il ricorso a forme di lavoro flessibile e ha consentito assunzioni straordinarie di personale – a completamento e integrazione del percorso intrapreso con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità) – nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da conseguire attraverso il contenimento della spesa di cui all’art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e all’art. 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, e dei piani di rientro.&nbsp;<br />
Sarebbero, dunque, state introdotte misure organizzative (art. 1, commi 541, 542 e 543 della legge impugnata), limiti alla spesa del settore sanitario (commi 542 e 544 del medesimo art. 1) e procedure di verifica e controllo, le quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non detterebbero una disciplina di dettaglio, ma conterrebbero principi generali ai quali le Regioni e le Province autonome devono adeguarsi, nell’esercizio della loro competenza in materia di «tutela della salute», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (vengono citate le sentenze n. 162 del 2007, n. 134 e n. 51 del 2006, n. 249 del 2005 e n. 341 del 2001).<br />
Ad avviso del resistente, la normativa impugnata si sarebbe dunque resa necessaria al fine di evitare che in alcune parti del territorio dello Stato l’assistenza sanitaria risultasse inferiore rispetto ai livelli qualitativi e quantitativi ritenuti intangibili dallo Stato medesimo (viene citata la sentenza n. 207 del 2010), fatta salva la possibilità di aumentare i livelli di prestazione nell’ambito della competenza concorrente (viene richiamata la sentenza n. 200 del 2009).<br />
2.3.– D’altro canto, prosegue il resistente, poiché le misure introdotte dalle disposizioni censurate sono volte a razionalizzare la spesa sanitaria per far fronte a una particolare congiuntura economica, esse si configurerebbero quali misure di contenimento della spesa che lo Stato può imporre – quali principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. – anche alle autonomie speciali, in forza del loro obbligo di partecipazione all’azione di risanamento, al fine di garantire l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva sia per il perseguimento di obiettivi nazionali di riduzione del debito sia per l’assolvimento di obblighi comunitari (vengono citate le sentenze n. 229 del 2011, n. 284 del 2009, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007). Tali norme di coordinamento della finanza pubblica, rimarca il resistente, ben possono comprendere, in base alla giurisprudenza costituzionale (vengono citate le sentenze n. 284 e n. 237 del 2009, n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003), anche norme puntuali per realizzare in concreto il coordinamento finanziario che, per sua natura, eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali.<br />
Tali considerazioni, secondo il resistente, si estenderebbero anche alle norme in materia di stabilizzazione del personale, da qualificarsi quali disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica in quanto ispirate alla finalità di contenimento della spesa nello specifico settore del personale (vengono citate le sentenze n. 310, n. 108, n. 69 e n. 68 del 2011).<br />
In questo quadro, sempre secondo il resistente, la già ricordata clausola di salvaguardia, di cui al comma 992 dell’impugnato art. 1, avrebbe il significato di escludere l’immediata cogenza delle disposizioni censurate nei confronti delle Province autonome, le quali avrebbero invece l’obbligo di adeguarsi alla normativa statale secondo le procedure previste dallo Statuto e dalle norme di attuazione (si cita la sentenza n. 141 del 2015).&nbsp;<br />
3.– Con ricorso depositato l’8 marzo 2016 (r.r. n. 17 del 2016), la Regione Veneto ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, fra gli altri, del comma 574 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.<br />
Secondo la ricorrente, la norma impugnata derogherebbe, a partire dall’anno 2016, al tetto di spesa fissato dall’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità dagli IRCCS di natura privata, mentre per gli IRCCS di natura pubblica resterebbero in vigore le numerose disposizioni di spending review, tra cui in particolare i tetti di spesa che i residui commi dell’articolo impugnato hanno fissato in forma di percentuale sul finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, nonché tetti di spesa per il costo del personale.<br />
In questo modo si realizzerebbe una disparità di trattamento tra situazioni parificabili, dirottando sugli IRCCS privati la mobilità interregionale, proprio in forza della rimozione di limiti valida solo per questi ultimi. Ciò determinerebbe un contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., che ricadrebbe sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.<br />
4.– Con atto depositato il 7 aprile 2016, si è costituto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata.<br />
La difesa dello Stato osserva che la disposizione censurata è destinata a disciplinare la mobilità interregionale attraverso la possibilità di acquistare da IRCCS prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità da destinare a cittadini residenti in altre Regioni. Sotto questo profilo la norma rappresenterebbe, pertanto, una tipica disposizione statale di indirizzo e coordinamento che, come tale, sfugge alla competenza regionale.<br />
Quanto poi alla denunciata discriminazione irragionevole tra IRCCS privati e pubblici, proprio la loro diversa natura giuridica dimostrerebbe l’infondatezza della censura, non potendosi ritenere omogenee le situazioni messe a confronto.<br />
5.– Con ricorso depositato il 10 marzo 2016 (r.r. n. 20 del 2016), la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale, fra gli altri, dei commi 541, 542, 543, 544 e 574, dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, per violazione degli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché degli artt. 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché dell’art. 136 Cost.<br />
5.1.– In particolare, la ricorrente ritiene che l’impugnato art. 1, comma 541, contenga norme di dettaglio destinate ad applicarsi direttamente anche nelle Province autonome, in violazione delle regole generali sul riparto costituzionale delle competenze legislative nelle materie di potestà concorrente (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole specifiche sui rapporti tra fonti statali e provinciali dettate dall’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché con lesione dell’autonomia amministrativa della Provincia nelle materie di competenza provinciale (art. 16 dello Statuto).<br />
Con particolare riguardo poi alla lettera a) dell’impugnato art. 1, comma 541, la ricorrente rimarca che tale disposizione riproduce la norma, in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri, di cui all’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 2015. Sotto questo profilo, dunque, la ricorrente denuncia anche la violazione del giudicato costituzionale e dell’art. 136 Cost.<br />
5.2.– La Provincia ricorrente rimarca inoltre che l’impugnato art. 1, commi 542, 543 e 544, disciplina forme e modi di reperimento del personale sanitario necessario a far fronte alle eventuali carenze connesse all’osservanza degli obblighi europei sul riposo giornaliero, ritenuti dalla Commissione europea applicabili anche al personale medico. Le suddette disposizioni conterrebbero norme di dettaglio in violazione del riparto di competenze in materia di personale (art. 8, numero 1, dello Statuto, come interpretato dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 474 del 1975) e in materia di sanità (art. 9, numero 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). Inoltre, esse sarebbero incompatibili con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché con l’autonomia amministrativa della Provincia garantita dall’art. 16 dello Statuto nelle materie di competenza provinciale (nella specie, del personale e della sanità).<br />
Viene inoltre sottolineato che, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, Cost., la Provincia autonoma di Trento è tenuta ad adempiere, nelle materie di sua competenza, agli obblighi imposti dall’Unione europea e in tal senso aveva già provveduto con la delibera 27 novembre 2015, n. 2168, recante «Disposizioni organizzative in ordine al Servizio ospedaliero provinciale (SOP)».<br />
Secondo le argomentazioni della ricorrente, le disposizioni in parola neppure potrebbero giustificarsi quali norme di coordinamento della finanza pubblica in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale (vengono citate le sentenze n. 125 del 2015 e n. 341 del 2009), la legge statale non avrebbe titolo a dettare norme di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente a carico della Provincia. Inoltre, il concorso della Provincia autonoma alla finanza pubblica potrebbe avvenire soltanto nelle forme e nei modi previsti dall’art. 79 dello Statuto e dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, cioè adeguando la legislazione provinciale alle leggi statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto.<br />
5.3.– In ordine all’impugnato art. 1, comma 574, lettera b), primo, secondo e quarto periodo, la ricorrente rimarca che si tratta di norme di dettaglio dettate per far fronte alla riduzione dei posti letto ospedalieri di cui all’art. 1, comma 541, parimenti, impugnato, e che anch’esse determinerebbero una violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 125 del 2015. Né tali disposizioni di dettaglio potrebbero vincolare la spesa sanitaria, che è interamente a carico della Provincia, così da ritenersi stabilite sine titulo o, comunque, in violazione delle regole sul coordinamento finanziario di cui all’art. 79 dello Statuto.<br />
6.– Con atto depositato il 7 aprile 2016, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, per le medesime ragioni già esposte in relazione all’atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano (r.r. n. 10 del 2016).<br />
7.– Con memorie depositate il 4 agosto 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito perché le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate infondate. Premessa l’avvenuta modifica del comma 543 dell’impugnato art. 1 ad opera dall’art. 1, comma 10, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il resistente rileva che le disposizioni di cui ai censurati commi 541, 542, 543 e 544 rientrerebbero «in un più ampio, organico e complesso disegno messo a punto dal legislatore nazionale», volto al superamento di «criticità derivanti dall’attuazione anche nel comparto sanità delle disposizioni comunitarie in materia di orario di lavoro». La difesa statale sottolinea che i commi 542 e 543 introdurrebbero, per le Regioni e le Province autonome, non un obbligo ma una mera facoltà di indire nuove procedure concorsuali in deroga alla vigente normativa; il comma 541 prevedrebbe adempimenti strettamente connessi alla eventuale successiva indizione delle procedure concorsuali; il comma 544, limitandosi a richiamare il rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, si rivolgerebbe alle sole Regioni, il cui servizio sanitario è finanziato dallo Stato, con la conseguenza che, per le Province autonome che intendessero avvalersi della suddetta facoltà di indire nuove procedure concorsuali, ciò dovrebbe avvenire nel rispetto degli equilibri complessivi del proprio bilancio; il comma 574 si limiterebbe a introdurre la facoltà di erogare prestazioni sanitarie a favore di cittadini residenti in altre Regioni. Il carattere facoltativo delle disposizioni, dunque, escluderebbe ogni lesione dell’autonomia provinciale. Inoltre, la difesa statale richiama quella giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 36 del 2004, n. 169 del 2007 e, da ultimo, 191 del 2017) secondo cui il legislatore statale può, per ragioni di coordinamento finanziario, imporre anche agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, e secondo cui permane in capo alla Provincia autonoma un obbligo di adeguamento della normativa provinciale ai principi fondamentali dettati dalla legge statale, contemperando così la cogenza dei principi di coordinamento della finanza pubblica con il necessario margine di apprezzamento riservato alle autonomie speciali. Analoghe argomentazioni sono riprese nella richiesta di dichiarazione di infondatezza della questione promossa nei confronti del comma 574 dalla Regione Veneto.<br />
8.– Con memoria depositata il 30 agosto 2017, la Provincia autonoma di Bolzano ha insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.<br />
In particolare, la ricorrente osserva che la generale clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015 deve considerarsi vanificata dalla presenza di specifiche disposizioni nelle quali sia prevista espressamente la loro applicazione nei confronti delle autonomie, come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare viene citata la sentenza n. 191 del 2017). Ciò è, appunto, quanto avvenuto con le disposizioni impugnate che prevedono la loro applicazione alle Province autonome e delle quali è stata denunciata l’illegittimità costituzionale, non risultando praticabile alcuna interpretazione adeguatrice delle medesime. Del resto, si insiste nella memoria, sarebbe lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ad ascrivere le norme censurate tra i principi di coordinamento della finanza pubblica e a ritenerli perciò vincolanti per le medesime autonomie.<br />
Peraltro, prosegue la ricorrente, anche le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica, dominate dal principio consensualistico nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome, non potrebbero essere introdotte o modificate unilateralmente, specie dopo i limiti introdotti dall’Accordo del 15 ottobre 2014 stipulato tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015). Inoltre, in base alla giurisprudenza costituzionale (vengono citate le sentenze n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009), lo Stato non avrebbe titolo a dettare norme di coordinamento finanziario quando non concorre al finanziamento dell’ente autonomo, nella specie della spesa sanitaria. Infine, non è sufficiente l’autoqualificazione per ricondurre le disposizioni impugnate a principi di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi viceversa di norme che incidono sulle competenze statutarie in materia di organizzazione e di spesa sanitaria.<br />
La ricorrente contesta la tesi statale secondo cui le norme di cui all’impugnato comma 574 esulerebbero dalle competenze provinciali, in quanto finalizzate a valorizzare il ruolo dell’alta specialità all’interno del territorio nazionale; viceversa, la Provincia ritiene che si tratti di norme di estremo dettaglio volte a illegittimamente ridurre o mantenere invariata la spesa sanitaria.<br />
Riportando per il resto le argomentazioni già esposte a sostegno del ricorso, la Provincia autonoma di Bolzano ha quindi ribadito la richiesta di accoglimento delle questioni promosse.<br />
9.– Con memoria depositata il 5 settembre 2017, la Regione Veneto ha insistito per l’accoglimento del suo ricorso.<br />
La disposizione impugnata non riguarderebbe esclusivamente le prestazioni di alta specialità, ma tutte le prestazioni rese dagli IRCCS, comprese quelle a bassa complessità per le quali non sussiste alcuna esigenza di razionalizzazione della spesa sanitaria che giustifichi il privilegio assicurato agli istituti privati.<br />
In ordine alla ridondanza della ingiustificata disparità di trattamento sulle competenze regionali, la ricorrente ha osservato che le repliche statali hanno confermato che la Regione Veneto non è in condizione di evitare una forte migrazione dei residenti nella Regione verso altre Regioni dove insiste un maggior numero di IRCCS privati, senza poter organizzare e attrezzare i propri IRCCS pubblici in modo concorrenziale.<br />
10.– Con memoria depositata il 5 settembre 2017 la Provincia autonoma di Trento ha insistito per l’accoglimento.<br />
Nel ribadire le argomentazioni a sostegno delle questioni promosse, ha ricordato i principi esposti dalla recente sentenza n. 191 del 2017 in punto di rapporti tra clausola di salvaguardia e disposizioni specificamente dirette alle Province autonome, ritenendo che la loro applicazione nella specie dimostrerebbe l’infondatezza delle osservazioni sviluppate sul punto dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Inoltre, ad avviso della ricorrente, le disposizioni statali sarebbero solo apparentemente facoltizzanti, posto che la loro applicazione nei confronti delle autonomie avrebbe l’effetto di limitare il ricorso alla flessibilità o ad assunzioni straordinarie.</p>
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<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso depositato il 4 marzo 2016 (r.r. n. 10 del 2016), ha promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016), i quali contengono norme di dettaglio in una pluralità di materie: riduzione di posti letto ospedalieri (comma 541, lettera a); predisposizione e comunicazione di piani per il fabbisogno del personale (comma 541, lettere b e c); possibilità di ricorso a forme di lavoro flessibile in deroga alle disposizioni in materia (comma 542) e indizione di concorsi straordinari per l’assunzione di personale sanitario (commi 543 e 544); acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) (comma 574).<br />
1.1.– La ricorrente ritiene che tali disposizioni violino gli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché degli artt. 3, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 (quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»), 120 e 136 della Costituzione, in quanto incompatibili con l’ordinamento statutario che attribuisce alle autonomie potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4, n. 7, dello Statuto) e di ordinamento dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto); con la potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost.), e con la corrispondente potestà amministrativa (art. 16 dello Statuto).<br />
1.2.– Limitatamente al comma 541, lettera a) – che riproduce l’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», in materia di riduzione di posti letto ospedalieri, già dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 125 del 2015 della Corte costituzionale nella parte in cui si applica alla Province autonome –, la ricorrente ritiene che tale disposizione sia lesiva del giudicato costituzionale ex art. 136 Cost.</div>
<p>2.– La Regione Veneto, con ricorso depositato l’8 marzo 2016 (r.r. n. 17 del 2016), ha promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, che deroga, a partire dall’anno 2016, al tetto di spesa fissato dall’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità dagli IRCCS di natura privata, lasciando invece sussistere le limitazioni di spesa per gli IRCCS di natura pubblica.</p>
<div style="text-align: justify;">La ricorrente ritiene che la disposizione impugnata determinerebbe una disparità di trattamento tra situazioni parificabili, dirottando, in forza della rimozione di limiti valida solo per gli IRCCS privati, la mobilità interregionale su questi ultimi, così violando gli artt. 3 e 97 Cost., con ricadute sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.<br />
3.– La Provincia autonoma di Trento, con ricorso depositato il 10 marzo 2016 (r.r. n. 20 del 2016), ha promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, lettera b), della legge n. 208 del 2015.<br />
3.1.– In primo luogo, ad avviso della ricorrente, l’art. 1, comma 541, riproducendo la norma, in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri, di cui all’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012, già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 2015, violerebbe l’art. 136 Cost., in quanto lesiva del corrispondente giudicato costituzionale sul punto.<br />
3.2.– In secondo luogo, la Provincia autonoma di Trento dubita che l’art. 1, comma 541, della legge n. 208 del 2015, contenendo norme di dettaglio destinate ad applicarsi direttamente anche nelle Province autonome, in materia di riduzione di posti letto ospedalieri e di predisposizione e comunicazione di piani per il fabbisogno del personale, violi il riparto costituzionale delle competenze legislative nelle materie di potestà concorrente della sanità (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole specifiche sui rapporti tra fonti statali e provinciali dettate dall’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché l’autonomia amministrativa della Provincia nelle materie di competenza provinciale (art. 16 dello Statuto) e le regole sul coordinamento finanziario applicabile alle Province autonome (art. 79 dello Statuto).<br />
3.3.– La ricorrente ritiene, altresì, che l’art. 1, commi 542, 543 e 544, della legge n. 208 del 2015, disciplinando forme e modi di reperimento del personale sanitario necessario a far fronte alle eventuali carenze connesse all’osservanza degli obblighi europei sul riposo giornaliero, ritenuti dalla Commissione europea applicabili anche al personale medico, violi il riparto di competenze legislative in punto di potestà primaria in materia di personale (art. 8, numero 1, dello Statuto, come interpretato dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita`») e di potestà concorrente in materia di sanità (art. 9, numero 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). Inoltre, essi sarebbero incompatibili sia con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, sia con l’autonomia amministrativa della Provincia, garantita dall’art. 16 dello Statuto nelle materie di competenza provinciale, specificamente nelle materie del personale e della sanità.<br />
3.4.– Infine, l’art. 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208 del 2015, contenente disposizioni sull’acquisto di prestazioni ospedaliere di alta specialità dagli IRCCS privati al fine di far fronte alla riduzione dei posti letto ospedalieri di cui all’art. 1, comma 541, violerebbe il riparto costituzionale delle competenze legislative nelle materie, di potestà concorrente, della sanità (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole specifiche sui rapporti tra fonti statali e provinciali dettate dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché l’autonomia amministrativa della Provincia nelle materie di competenza provinciale (art. 16 dello Statuto) e le regole sul coordinamento finanziario applicabile alle Province autonome (art. 79 dello Statuto)<br />
4.– Riservate a separate pronunce le decisioni sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i tre ricorsi, e considerata la parziale identità dell’oggetto e dei termini delle questioni qui esposte, i giudizi, così delimitati, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia.<br />
5.– In punto di ammissibilità, deve osservarsi che la Provincia autonoma di Bolzano, in relazione ad alcuni parametri statutari evocati (segnatamente quelli di cui agli artt. 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol), non ha indicato le ragioni per le quali i medesimi sarebbero violati. A questo riguardo occorre ricordare che la costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 154 del 2017; n. 141, n. 65, n. 40 e n. 3 del 2016; n. 273, n. 176 e n.131 del 2015) richiede, a pena di inammissibilità per genericità o insufficienza di motivazione, che i termini delle questioni di legittimità costituzionale siano ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate, chiarendo altresì che l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale (sentenze n. 251, n. 233, n. 218, n. 142 e n. 82 del 2015).<br />
Conseguentemente le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento ai menzionati parametri statutari devono essere dichiarate inammissibili per genericità e insufficienza della motivazione.<br />
6.– Passando al merito delle questioni, per comprenderne appieno la portata, è necessario inquadrare il contesto normativo nel quale sono state introdotte le disposizioni oggetto del dubbio di costituzionalità.<br />
Le norme statali censurate si inseriscono nelle vicende normative che hanno interessato la disciplina applicabile all’orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, oggetto di una procedura di infrazione ex artt. 258 e 259 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (la procedura n. 2011/4185), nella quale la Commissione dell’Unione europea ha contestato all’Italia la non conformità alla normativa comunitaria in materia di orario di lavoro delle disposizioni relative al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN) come previste dal comma 13 dell’art. 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per il personale del ruolo sanitario del SSN, dal comma 6-bis dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), introdotto dall’art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».<br />
Proprio a seguito della predetta procedura d’infrazione, l’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea &#8211; Legge europea 2013-bis») ha abrogato le disposizioni derogatorie contenute negli artt. 17, comma 6-bis, del d.lgs. n. 66 del 2003, e 41, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008, le quali sottraevano il personale dell’area dirigenziale e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale all’applicazione degli artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 66 del 2003.&nbsp;<br />
In considerazione delle ricadute sulla erogazione delle prestazioni sanitarie che sarebbero potute derivare dalla contrazione dell’orario di lavoro seguita alla suddetta abrogazione (già avvenuta con la citata legge n. 161 del 2014), sono state approvate le disposizioni legislative oggetto di impugnazione nel presente giudizio, che, pur nel quadro del rispetto dei limiti di spesa sanitaria da garantirsi anche tramite la riduzione dei posti letto, hanno introdotto una procedura attraverso la quale determinare e valutare il fabbisogno di personale sanitario, al fine di assicurare la garanzia dei livelli essenziali di assistenza già definiti, e consentire il ricorso, se del caso, a forme di lavoro flessibile, alla proroga dei contratti in corso o a nuove assunzioni mediante concorsi straordinari.&nbsp;<br />
Più precisamente, il censurato art. 1, comma 541, ha previsto che anche le Province autonome adottino un provvedimento di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del Servizio sanitario regionale e predispongano un piano concernente il fabbisogno di personale e le modalità operative per garantire il rispetto delle norme dell’Unione europea sull’orario di lavoro del personale sanitario, in coerenza con l’art. 14 della Legge europea 2013-bis. I predetti provvedimenti debbono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 9 dell’Intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza Stato-Regioni, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera).<br />
Il comma 542 dello stesso art. 1 stabilisce che, nelle more dell’adozione e della verifica dei piani di fabbisogno del personale, sia possibile ricorrere a forme di lavoro flessibile in deroga ai limiti fissati dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oppure prorogare i relativi contratti sino al 31 ottobre 2016, previa comunicazione ai Ministeri della salute nonché dell’economia e delle finanze.&nbsp;<br />
Ai sensi dell’impugnato art. 1, commi 543 e 544, in caso di criticità emergenti dal piano per l’assunzione del personale, è prevista l’indizione di concorsi straordinari per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del costo del personale e dei piani di rientro per i casi di disavanzo finanziario, previste dal comma 541 del medesimo art. 1. Ciò è avvenuto a completamento e integrazione del percorso intrapreso con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da conseguire attraverso il contenimento della spesa di cui all’art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e all’art. 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dei piani di rientro.<br />
Il successivo comma 574 dell’impugnato art. 1 consente che, nel rispetto di una serie di condizioni, a partire dal 2016, si possa procedere all’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con l’obbligo trimestrale di trasmettere ai Ministeri della salute nonché dell’economia e delle finanze i provvedimenti di compensazione della maggior spesa sanitaria regionale per i pazienti residenti in altre Regioni, e di pubblicare e comunicare alle Regioni di residenza il valore delle relative prestazioni.<br />
Nelle more del presente giudizio di legittimità costituzionale, sono intervenute alcune disposizioni di proroga dei termini: l’art. 1, comma 10, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per il bando delle procedure per i concorsi straordinari (con corrispettivo differimento del termine di conclusione del procedimento) e al 31 ottobre 2017 l’autorizzazione al ricorso al lavoro flessibile; l’art. 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha, quindi, ulteriormente prorogato i termini di cui sopra, rispettivamente al 31 dicembre 2018 e al 31 ottobre 2018.<br />
Trattandosi di modifiche che non toccano i profili di lesività lamentati dalle ricorrenti, le questioni devono considerarsi estese alle disposizioni nel testo risultante dagli interventi normativi successivi (da ultimo, sentenza n. 39 del 2016).<br />
7.– Chiarito il contesto normativo nel quale si collocano le disposizioni censurate dalle tre ricorrenti, possono per prime esaminarsi le questioni promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
7.1.– In proposito va rilevato che tutte le questioni promosse dalle predette Province autonome si basano sul comune presupposto che le disposizioni impugnate siano applicabili anche alle ricorrenti.<br />
Occorre, quindi, preliminarmente esaminare il punto, eccepito dalla difesa dello Stato, secondo cui le ricorrenti sarebbero tutelate dalla clausola di salvaguardia di cui dall’art. 1, comma 992, della medesima legge di stabilità, secondo cui «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, infatti, la presenza della citata clausola di salvaguardia determinerebbe l’infondatezza delle questioni promosse, in quanto le norme censurate si applicherebbero alle autonomie solo nella misura in cui siano compatibili con i relativi Statuti.<br />
In proposito occorre ricordare che questa Corte (sentenza n. 154 del 2017) ha già avuto modo di chiarire e ribadire, proprio in riferimento alla clausola di cui al citato art. 1, comma 992, il principio secondo cui «l’illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia, laddove tale clausola entri in contraddizione con quanto affermato dalle norme impugnate, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (da ultimo, sentenze n. 40 e n. 1 del 2016, n. 156 e n. 77 del 2015)». Come è stato ancor più di recente chiarito (sentenza n. 191 del 2017, sempre a proposito del citato art. 1, comma 992), «[l]’operatività delle clausole di salvaguardia deve essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale (fra le tante, sentenza n. 40 del 2016). Si deve dunque verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale».<br />
Dunque, la presenza della clausola di salvaguardia non consente di per sé di ritenere infondate le questioni, ma impone di verificare se le singole e specifiche disposizioni censurate si rivolgano espressamente alle autonomie speciali, così da neutralizzare la portata della clausola generale, per poi valutarne nel merito la eventuale lesività.<br />
7.2.– Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che i censurati commi 541, 542 e 574, includono espressamente le Province autonome tra i loro destinatari. Sicché la garanzia contenuta nella generale clausola di salvaguardia risulta contraddetta e vanificata dalla dizione testuale delle singole disposizioni impugnate.&nbsp;<br />
Lo stesso vale anche per i commi 543 e 544, in quanto si tratta di norme che si pongono in inscindibile collegamento funzionale con i precedenti commi 541 e 542, di cui rappresentano la prosecuzione, e che, come detto, si applicano anche alle Province autonome.<br />
Occorre, dunque, valutare nel merito ciascuna censura sollevata in relazione alle suddette disposizioni.<br />
8.– La questione che per prima deve essere esaminata è quella relativa alla violazione del giudicato costituzionale, in quanto essa «riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre», proprio perché «attiene all’esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione» (ex plurimis, sentenze n. 5 del 2017, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010).<br />
Le Province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che l’art. 1, comma 541, lettera a), ripeta la medesima norma, in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri, già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 2015, in riferimento all’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nella parte in cui si applica alle Province autonome.<br />
La questione è fondata.<br />
In tema di violazione del giudicato costituzionale, ai sensi dell’art. 136 Cost., questa Corte ha già precisato (ex plurimis, sentenze n. 5 del 2017, n. 72 del 2013 e n. 350 del 2010) che tale vizio sussiste ogniqualvolta una disposizione intenda «mantenere in piedi o […] ripristinare, sia pure indirettamente, […] gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della […] pronuncia di illegittimità costituzionale» (sentenza n. 72 del 2013), ovvero «ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale» (sentenza n. 350 del 2010). Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore adotta una norma che costituisce una «mera riproduzione» (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012) di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a «perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti» (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966).&nbsp;<br />
La disposizione già dichiarata parzialmente illegittima con la sentenza n. 125 del 2015 imponeva anche alle Province autonome la «riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie». Questa Corte ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in quanto norma di dettaglio, come tale non ascrivibile alla competenza legislativa statale concorrente in materia di «tutela della salute». Ha, altresì, espressamente escluso sia la riconducibilità alla competenza statale esclusiva in punto di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, sia l’applicazione alle Province autonome come norma di coordinamento della finanza pubblica, non essendo la loro spesa sanitaria finanziata dallo Stato. Né ha ritenuto rilevante l’esigenza di riparto degli obiettivi del patto di stabilità o di ottemperanza a precisi vincoli assunti dallo Stato in sede europea, ipotesi per cui è consentita la determinazione unilaterale del concorso da parte dello Stato in attesa del perfezionamento delle procedure pattizie previste per le autonomie speciali.<br />
La disposizione oggi censurata impone anche alle Province autonome l’adozione di un analogo provvedimento generale di riduzione dei posti letto, rinviando agli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottato a norma dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), il quale stabilisce la «riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie».<br />
Si tratta, dunque, della riproposizione della medesima norma già dichiarata illegittima con la sentenza n. 125 del 2015, seppure attraverso una diversa tecnica normativa, basata sul rinvio a una disposizione regolamentare contenente specificazioni prima disposte direttamente dal testo legislativo.<br />
Pertanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’impugnato art. 1, comma 541, lettera a), perseguendo esiti corrispondenti a quelli dell’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012, già ritenuto lesivo della Costituzione, dalla sentenza n. 125 del 2015, nella parte in cui è applicabile alle Province autonome, viola il giudicato costituzionale ex art. 136 Cost.<br />
9.– Le Province autonome impugnano gli ulteriori obblighi e adempimenti posti a loro carico dai censurati commi 541, 542, 543 e 544, del medesimo art. 1, e segnatamente: la predisposizione di un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l’esposizione delle modalità organizzative dello stesso personale (comma 541, lettera b); la previsione di una procedura dettagliata, con l’indicazione di termini entro i quali i suddetti piani devono essere inviati a predeterminati organi – più precisamente, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, istituito ai sensi della lettera C.5 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015 – al fine di consentire loro la valutazione congiunta dei provvedimenti amministrativi adottati, anche sulla base dell’istruttoria condotta dal Tavolo per il monitoraggio (comma 541, lettera c); il ricorso (comma 541, lettera d), in caso di accertate criticità, a forme di lavoro flessibile o alla proroga dei relativi contratti e all’indizione di procedure concorsuali straordinarie (rispettivamente, commi 542, e 543 e 544).<br />
9.1.– La Provincia autonoma di Bolzano lamenta la violazione del riparto costituzionale delle competenze legislative in materia di sanità (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost., in combinazione con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) e delle regole sui rapporti tra fonti statali e provinciali dettate dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; inoltre, ritiene che le disposizioni impugnate non rispettino l’autonomia amministrativa della Provincia (art. 16 dello Statuto) e violino le regole sul coordinamento finanziario applicabile alle Province autonome (art. 79 dello Statuto). La Provincia autonoma di Trento si duole della violazione della propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto); inoltre, contesta la lesione della potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10, dello Statuto o, se più favorevole, art. 117, terzo comma, Cost.) e della corrispondente potestà amministrativa (art. 16 dello Statuto), nonché delle regole sul coordinamento finanziario applicabile alle Province autonome (art. 79 dello Statuto).<br />
9.2.– La difesa statale ritiene che le disposizioni censurate siano riconducibili a principi fondamentali in materia di «tutela della salute», a principi di «coordinamento della finanza pubblica» in adempimento agli obblighi comunitari, e all’esercizio della competenza statale in materia di LEA. Specifica, inoltre, che esse contengono norme di vantaggio, volte a consentire alle autonomie il ricorso a forme di lavoro flessibile, alla proroga di contratti in corso o all’indizione di procedure concorsuali straordinarie, in deroga ai vincoli legislativi vigenti.<br />
9.3.– Per valutare le questioni portate all’esame di questa Corte, può essere utile richiamare – come illustrato più ampiamente al punto 6 – che le disposizioni impugnate si inseriscono in un complesso intervento legislativo statale, resosi necessario per assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, a seguito della riduzione degli orari di lavoro del personale sanitario, richiesta per l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle normative europee. Per far fronte a tale esigenza, il legislatore nazionale è intervenuto su diversi aspetti dell’organizzazione sanitaria, con una pluralità di disposizioni che si collocano al crocevia di molteplici competenze legislative.<br />
9.3.1.– Viene anzitutto in rilievo la competenza statale esclusiva in materia di «livelli essenziali delle prestazioni» (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), come risulta, del resto, dalla finalità enunciata dall’incipit dell’impugnato comma 541, orientato «al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro» e come confermato dal coinvolgimento del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA.&nbsp;<br />
In relazione ai «livelli essenziali delle prestazioni», questa Corte ha già avuto modo di precisare che a tale competenza sono riconducibili quelle norme che, come quelle qui censurate, contengono un riferimento trasparente agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera indicati nel decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, adottato a norma dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311 del 2004, e «ne prescrivono il monitoraggio, intervenendo poi a imporre e disciplinare gli interventi necessari qualora, in determinate strutture, si registrassero scostamenti significativi» (sentenza n. 192 del 2017): la determinazione di tali standard deve, infatti, essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto; e la relativa competenza, «avendo carattere trasversale, è idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 125 del 2015, n. 111 del 2014, n. 207, n. 203 e n. 164 del 2012)» (sentenza n. 192 del 2017).<br />
Dunque, la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che la competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. può comprendere, oltre alla determinazione dei livelli quantitativi e qualitativi delle singole prestazioni sanitarie, anche le procedure strumentali indispensabili ad assicurare che gli enti del servizio sanitario siano in condizione di garantire l’erogazione delle stesse. Ciò è quanto si riscontra nel caso di specie. Con le previsioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 541, il legislatore statale ha inteso garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (anche) per il tramite di particolari procedure – invero, già definite consensualmente attraverso la collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie speciali –, le quali, mediante il ricorso a organi ad hoc (Tavolo di verifica degli adempimenti, Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA e Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70) e alla previsione di una specifica istruttoria, mirano ad assicurare a tutti i cittadini la fruibilità dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso un adeguato sistema di monitoraggio. Una tale implicazione della competenza statale in materia di LEA trova tanto più giustificazione, nel caso di specie, nell’esistenza di eccezionali «imperiose necessità sociali» (da ultimo, sentenza n. 192 del 2017; ma anche sentenze n. 203 del 2012 e n. 10 del 2010), determinate dalle ricadute organizzative conseguenti alla necessità di rimodulare gli orari di lavoro in ambito sanitario, in ossequio ai vincoli derivanti dall’Unione europea.<br />
9.3.2.– Oltre che alla competenza statale in materia di «livelli essenziali delle prestazioni», l’intervento legislativo statale inevitabilmente incide sull’organizzazione sanitaria e, pertanto, sulla materia «tutela della salute» (sentenza n. 54 del 2015), poiché esso traccia la cornice funzionale e operativa che garantisce la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate (sentenza n. 207 del 2010). Va ricordato che la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 126 del 2017) ha affermato, proprio con riferimento alle Province autonome, che, in ambito sanitario, non vengono in rilievo le norme dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (o delle relative disposizioni di attuazione), bensì l’art. 117 Cost., in quanto la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute», assegnata alle regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost., dopo la riforma costituzionale del 2001, è «assai più ampia» di quella, attribuita alle Province autonome dagli statuti speciali in materia di «assistenza ospedaliera» (sentenza n. 162 del 2007; nello stesso senso, sentenze n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005). La formula utilizzata dall’art. 117, terzo comma, Cost. esprime, inoltre, «l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del 2002). Ne consegue che per le Province autonome deve trovare applicazione la clausola di favore contenuta nell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e che, di conseguenza, il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è quello fissato dall’art. 117, terzo comma, Cost., per la materia della «tutela della salute».&nbsp;<br />
9.3.3.– Proseguendo nella disamina della normativa impugnata, occorre osservare che i commi 542 e 543 consentono, in caso di criticità organizzative accertate ai sensi del precedente comma 541, lettera d), il ricorso, rispettivamente, al lavoro flessibile in deroga o alla proroga dei relativi contratti e all’indizione di concorsi straordinari per l’assunzione del personale. Per tali profili, le disposizioni impugnate intrecciano ulteriori competenze, statali, regionali e provinciali.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con la sentenza n. 251 del 2016, che disposizioni statali che attengono a profili inerenti al trattamento economico (fra le tante, sentenze n. 211 e n. 61 del 2014) o comunque a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato (sentenza n. 72 del 2017), incidono su ambiti riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Tuttavia, la medesima sentenza ha riconosciuto come sia innegabile che siffatte disposizioni possano essere ascritte anche a competenze statali concorrenti, quali la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., quando riguardino la disciplina della dirigenza sanitaria; oppure, alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa – più specificamente, nel presente caso, alla materia dell’organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto) –, quando esse si spingano fino a disciplinare «le procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del 2013) e la durata degli stessi» (sentenza n. 251 del 2016).<br />
9.3.4.– Le norme censurate si riconducono altresì a competenze statali in materia di principi fondamentali per il «coordinamento della finanza pubblica».<br />
In particolare ciò traspare laddove il legislatore statale richiama l’esigenza di una «più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili»; dove si riferisce al «contenimento del costo del personale»; dove menziona i «piani di rientro» (comma 541) e, con evidenza ancora maggiore, nel comma 544, dove impone il «rispetto della cornice finanziaria programmata».&nbsp;<br />
Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza costituzionale anche recente (sentenze n. 263 e n. 239 del 2015) è costante nel ritenere che i principi di «coordinamento della finanza pubblica» recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36 del 2004; in seguito, sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004), poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 80 del 2017). Sulla base di tali considerazioni può ritenersi legittimo l’intervento del legislatore statale che impone agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (sentenza n. 191 del 2017), sia quando l’obiettivo perseguito consiste nel contenimento della spesa in sé, sia quando esso – come nel presente caso – consiste nell’incremento della sua efficienza (sentenze n. 192 del 2017 e n. 272 del 2015).</div>
<div style="text-align: justify;">Tuttavia, occorre altresì ricordare che questa Corte ha già più volte affermato (da ultimo, sentenza n. 75 del 2016) che la legge dello Stato non può imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che lo Stato non concorre in alcun modo al finanziamento del servizio sanitario provinciale, il quale si sostenta totalmente con entrate provinciali.<br />
9.4.– Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, risulta pertanto palese che le disposizioni impugnate incidono, simultaneamente, su una pluralità di competenze statali, regionali e provinciali, tra loro inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, ma ciascuna delle quali concorre alla realizzazione del disegno delineato dall’intervento legislativo. Le disposizioni impugnate, come si è detto, sono riconducibili a una pluralità di competenze spettanti al legislatore statale, anche in via esclusiva, come in materia di LEA e «ordinamento civile», o concorrente, come in materia di «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica». L’esercizio di tali competenze, tuttavia, non può giustificare l’imposizione di vincoli di spesa in materia sanitaria a carico di quegli enti che provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese. Pertanto, le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all’art. 1, commi 541 (nella parte residua), 542, 543 e 544, devono ritenersi non fondate, a condizione che tali impugnate disposizioni siano interpretate nel senso che si applicano alle due Province senza porre limiti alla loro autonomia in punto di spesa sanitaria, in quanto non finanziata dallo Stato.<br />
10.– Le ricorrenti Province autonome hanno altresì impugnato il comma 574, lettera b), del citato art. 1, con il quale lo Stato consente l’acquisto di prestazioni da IRCCS privati in deroga ai limiti previsti, «in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, [in punto di determinazione dei LEA] al fine di valorizzare il ruolo dell’alta specialità all’interno del territorio nazionale», imponendo tuttavia alle Regioni e alle Province autonome l’adozione di misure alternative al fine di mantenere l’«invarianza dell’effetto finanziario».<br />
Anche in questo caso l’intervento si pone al crocevia di plurime competenze legislative statali e delle Province autonome in materia di «livelli essenziali delle prestazioni», di «tutela della salute» e di «coordinamento della finanza pubblica». Si tratta perciò di una situazione analoga a quella già esaminata con riferimento ai precedenti commi, per la quale valgono le medesime conclusioni.<br />
Considerato, però, il tenore della disposizione qui in esame, essa non può essere ricondotta a conformità alla Costituzione per via interpretativa, nella parte in cui impone alle Province autonome l’adozione di misure alternative per garantire l’effetto dell’invarianza finanziaria: per tale profilo, essa stabilisce illegittimamente vincoli a una spesa sanitaria che, come detto, lo Stato non contribuisce a finanziare. Conseguentemente l’art. 1, comma 574, lettera b), deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui impone alle Province autonome di adottare misure alternative al fine di garantire, in ogni caso, l’invarianza dell’effetto finanziario.<br />
11.– Quest’ultima disposizione (art. 1, comma 574) è stata impugnata anche dalla Regione Veneto, ancorché sotto un diverso profilo. La ricorrente lamenta, infatti, l’irragionevole disparità di trattamento (ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost.) tra IRCCS pubblici e privati, disparità che ridonderebbe sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.<br />
11.1.– Più precisamente, secondo la Regione Veneto, la norma impugnata, a partire dall’anno 2016, derogherebbe al tetto di spesa fissato dall’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità dagli IRCCS di natura privata, mentre per gli IRCCS di natura pubblica resterebbero ferme numerose disposizioni di spending review non applicabili a quelli privati (segnatamente, vengono fissati tetti di spesa in forma di percentuale sul finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, nonché tetti di spesa per il costo del personale). In questo modo si determinerebbe una disparità di trattamento tra situazioni parificabili, dirottando sugli IRCCS privati la mobilità interregionale proprio in forza della rimozione di limiti valida solo per questi ultimi.<br />
11.2.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale differenziazione troverebbe giustificazione nella diversa natura degli istituti (pubblica e privata) e nell’esigenza di salvaguardare, a seguito della riorganizzazione del settore sanitario dovuta anche alla nuova disciplina in tema di orari e riposi, adeguati livelli essenziali di assistenza per le prestazioni di alta specialità pur nell’invarianza della spesa sanitaria.<br />
11.3.– Deve tuttavia rilevarsi che la pretesa ridondanza della violazione sulle competenze regionali è argomentata esclusivamente con riferimento alla disomogenea presenza di IRCCS privati nelle varie Regioni. Ciò costituisce un inconveniente di mero fatto, come tale inidoneo a incidere sulla lamentata violazione costituzionale che, per questa ragione, deve ritenersi manifestamente infondata.</p>
<p>
<a name="dispositivo"></a><br />
Per Questi Motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riservate a separate pronunce le decisioni delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 541, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui impone alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare misure alternative al fine di garantire, in ogni caso, l’invarianza dell’effetto finanziario;<br />
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e dalla proroga introdotta dall’art. 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano limitatamente al riferimento agli artt. 80, 81, 87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);<br />
4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 541 (nella parte residua), 542, 543 e 544 della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 10, lettere a) e b), del decreto-legge n. 244 del 2016, e dalla proroga introdotta dall’art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75 del 2017, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché degli artt. 3, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e 120 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 79 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché dell’art. 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;<br />
5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Marta CARTABIA, Redattore<br />
Filomena PERRONE, Cancelliere</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2013 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2013-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2013-n-231/</guid>

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<p>Presidente Gallo, Redattore Morelli Lavoro – Attività sindacale – Art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) &#8211; Costituzione delle rappresentanze sindacali</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2013-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2013 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Morelli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Attività sindacale – Art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) &#8211; Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali &#8211; Limitazione alle sole associazioni sindacali firmatarie di un contratto collettivo applicato nell&#8217;unità produttiva &#8211; Q.l.c. sollevata dai Tribunali di Modena, Vercelli e Torino – Asserita violazione degli artt. 3 e 39 Cost. – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Franco GALLO; </p>
<p><b>Giudici </b>: Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi dal Tribunale ordinario di Modena con ordinanza del 4 giugno 2012, dal Tribunale ordinario di Vercelli con ordinanza del 25 settembre 2012 e dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 12 dicembre 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 202 e 287 del registro ordinanze 2012 e al n. 46 del registro ordinanze 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 51, prima serie speciale, dell’anno 2012 e n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2013.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione della FIOM &#8211; Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici &#8211; Federazioni Provinciali di Modena, di Vercelli e Valsesia e di Torino, della Case New Holland Italia s.p.a., della Maserati s.p.a., della Ferrari s.p.a., della Fiat Group Automobiles s.p.a., e della Abarth &#038; C. s.p.a. ed altri, nonché gli atti di intervento della CGIL &#8211; Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Filcams-CGIL Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi e Filcams-CGIL di Milano e Provincia, della FNSI &#8211; Federazione nazionale della stampa italiana, della Unione Industriale della Provincia di Torino e del Presidente del Consiglio dei ministri (fuori termine nel giudizio iscritto al r.o. n. 287 del 2012);</p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;</p>
<p>uditi gli avvocati Franco Scarpelli e Amos Andreoni per la CGIL -Confederazione Generale Italiana del Lavoro, per la Filcams-Cgil &#8211; Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi, e per Filcams-CGIL di Milano e Provincia, Bruno Del Vecchio per la FNSI &#8211; Federazione nazionale della stampa italiana, Paolo Tosi per l’Unione Industriale della Provincia di Torino, Vittorio Angiolini, Piergiovanni Alleva e Franco Focareta per la FIOM &#8211; Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici &#8211; Federazioni Provinciali di Modena, di Vercelli e Valsesia e di Torino, Roberto Nania, Raffaele De Luca Tamajo e Diego Dirutigliano per Case New Holland Italia s.p.a., Maserati s.p.a. e Ferrari s.p.a., per Fiat Group Automobiles s.p.a. e per Abarth &#038; C. Italia s.p.a. ed altri e l’avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1.– Nel corso di più giudizi civili riuniti, promossi ai sensi art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), di seguito anche Statuto dei lavoratori, nei confronti di società del Gruppo FIAT (Case New Holland Italia s.p.a., Maserati s.p.a. e Ferrari s.p.a.), su ricorso della FIOM (Federazione impiegati operai metalmeccanici) della Provincia di Modena – alla quale le resistenti avevano disconosciuto il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali (e, conseguentemente, ad avvalersi delle prerogative di cui al Titolo III del predetto Statuto), in ragione della mancata sottoscrizione del contratto collettivo, applicato nelle rispettive unità produttive, da parte di essa ricorrente, che pure aveva attivamente partecipato alla correlativa negoziazione – l’adito Tribunale ordinario di Modena, dopo aver rilevato in premessa che i diritti in contestazione risultavano effettivamente riservati alle sole organizzazioni “firmatarie” dei contratti in questione, per testuale dettato dell’articolo 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, a suo avviso non suscettibile di interpretazione adeguatrice in senso estensivo, ha ritenuto, per ciò, rilevante e, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 Cost., non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato, con l’ordinanza in epigrafe (r.o. n. 202 del 2012), questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 19.</p>
<p>Secondo il rimettente, il criterio selettivo ivi dettato – nella parte, appunto, in cui legittima l’esclusione dal godimento dei diritti in azienda di un sindacato, pur effettivamente rappresentativo, per il solo fatto che non abbia sottoscritto il contratto applicato in quella unità produttiva – si porrebbe, infatti, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali:</p>
<p>– per l’irragionevolezza «nell’attuale condizione di rottura dell’unità sindacale» di una soluzione imperniata «sul dato formale della sottoscrizione del contratto applicato e sganciato da qualsiasi raccordo con la misura del consenso dei rappresentati»;</p>
<p>– per la negativa incidenza sulla decisione dell’associazione sindacale in ordine alla sottoscrizione del contratto collettivo, che ne risulta «condizionata non solo dalla finalità di tutela degli interessi dei lavoratori, secondo la funzione regolativa propria della contrattazione collettiva, bensì anche dalla prospettiva di ottenere (firmando) o perdere (non firmando) i diritti del Titolo III»;</p>
<p>– per la irragionevole difformità di trattamento, che ne consegue, «tra associazioni sindacali dotate tutte di pari capacità rappresentativa, e tutte partecipanti nella stessa misura alle trattative volte alla stipula del contratto collettivo, e che tuttavia non godono all’interno dell’azienda delle stesse prerogative a tutela degli interessi dei lavoratori da esse rappresentati solo in ragione del dissenso espresso avverso la stipula di contratti aziendali».</p>
<p>1.1.– Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la FIOM-Federazione provinciale di Modena, sostenendo l’ammissibilità e la fondatezza nel merito della proposta questione, facendo proprie le argomentazioni addotte dal rimettente ed affermando, in particolare, che per rappresentare efficacemente i lavoratori, e proprio per volerne essere rappresentativo, il sindacato non deve solo firmare, ma talora astenersi dal sottoscrivere il contratto collettivo. Storicamente – aggiunge la FIOM – «ormai la contrattazione collettiva ha perso il carattere acquisitivo che ha avuto per molto tempo. Oggi, non solo negli accordi gestionali delle situazioni di crisi, ma anche nei rinnovi nazionali la stessa contrattazione collettiva ha sovente un prevalente contenuto ablativo, e la forza del sindacato si manifesta non tanto nella capacità di acquisire nuovi diritti ad ogni tornata contrattuale, come è avvenuto per tanto tempo, quanto nella capacità di resistere alle sempre più pressanti ed estese richieste di flessibilità avanzate dalle imprese». </p>
<p>1.2.– Si sono costituite anche Case New Holland Italia s.p.a., Maserati s.p.a. e Ferrari s.p.a., eccependo preliminarmente l’inammissibilità della proposta questione, sia sotto il profilo della riproposizione di questione identica a quella già decisa da questa Corte con la sentenza n. 244 del 1996, sia riguardo al profilo della «perplessità» e «indecifrabilità» della motivazione dell’ordinanza di rimessione; ed aggiungendo che, ove si tratti di richiesta demolitoria, la questione in oggetto sarebbe comunque inammissibile per difetto di rilevanza; e che «qualora poi il petitum sia di carattere additivo, l’ordinanza omette di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso della pretesa addizione, ossia il contenuto normativo che sarebbe necessario aggiungere alla disposizione indubbiata».</p>
<p>Nel merito, le società costituite ne deducono, «in via del tutto subordinata», l’infondatezza, sia in relazione al prospettato vizio di ragionevolezza, sia in relazione al cosidetto cambiamento di scenario sindacale, in quanto «il dato costituzionale e quello giurisprudenziale convergono nel senso che la capacità rappresentativa del sindacato ai fini dell’attivazione della normativa di sostegno non è un fattore esclusivamente aprioristico, bensì una qualità che trova la sua compiuta realizzazione nella vicenda contrattuale. Ciò vuol dire che ai fini dell’utilizzo delle misure di sostegno in azienda non è sufficiente l’astratta testimonianza degli interessi dei lavoratori iscritti, ma anche l’assunzione di una concreta responsabilità contrattuale».</p>
<p>1.3.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente la irrilevanza, e, quindi, la inammissibilità della questione, atteso che l’eventuale declaratoria di illegittimità dell’art. 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori determinerebbe il venir meno del criterio della sottoscrizione dei contratti quale criterio selettivo per l’accesso ai diritti di cui al Titolo III dello Statuto ma, in assenza di un diverso criterio selettivo, non darebbe titolo all’associazione sindacale ricorrente di godere di quei diritti.</p>
<p>Nel merito, l’Autorità intervenuta ritiene infondata la questione. </p>
<p>Sostiene che «la previsione di particolari requisiti di rappresentatività ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori, contenuta nelle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 19, nella sua formulazione originaria, trovava la propria ratio nell’esigenza di selezionare – attraverso puntuali indici normativi – un sindacato che, per il fatto di essere più rappresentativo di un altro, risultava meritevole di una speciale tutela e, conseguentemente, risultava maggiormente titolato a vedersi riconoscere le prerogative di cui allo Statuto dei lavoratori. Come già evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 492 del 4 dicembre 1995, tale esigenza permane anche dopo il referendum abrogativo e la finalità della norma nella sua nuova formulazione rimane quella di garantire la suddetta selezione da operarsi sulla base dell’unico parametro della sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Tale parametro consente di valorizzare l’effettività dell’azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della disciplina contrattuale collettiva quale indicatore di maggiore rappresentatività direttamente conseguibile da ogni organizzazione sindacale in base ai propri atti concreti ed oggettivamente verificabili.».</p>
<p>1.4.– Hanno depositato memoria ad adiuvandum la CGIL, la Filcams-Cgil e le Filcams-Cgil di Milano e Provincia, argomentando la legittimità del proprio intervento e sostenendo la fondatezza dei proposti rilievi di costituzionalità.</p>
<p>1.5.– Con successiva memoria, la Case New Holland Italia s.p.a., la Maserati s.p.a. e la Ferrari s.p.a. hanno eccepito l’inammissibilità degli interventi ad adiuvandum di CGIL e Filcams, e ribadito, altresì, le eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Modena; ulteriormente, infine, argomentandone la ritenuta infondatezza in relazione a ciascuno dei parametri evocati.</p>
<p>1.6.– Anche la FIOM di Modena ha depositato memoria, congiuntamente, per altro, alla FIOM di Vercelli ed a quella di Torino e relativa, quindi, anche ai giudizi di cui alle successive ordinanze dei Tribunale di Vercelli e di Torino.</p>
<p>In detto atto, le tre costituite Federazioni sottolineano, tra l’altro, come l’assetto imposto per la contrattazione collettiva dall’art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – nel dare sostegno ad una contrattazione “separata”, per ciascuna singola azienda – aggravi i vizi di incostituzionalità denunciati dai rimettenti.</p>
<p>1.7.– Ulteriore memoria è stata depositata dalla CGIL e da Filcams nazionale e Filcams di Milano e provincia, per ribadire il rispettivo interesse al proprio intervento ad adiuvandum anche in ragione dei numerosi segnalati casi di organizzazioni, ad esse aderenti, che, pur essendo maggioritarie in azienda per numero di aderenti, vengono escluse dalla titolarità dei diritti sindacali sol perché non firmatarie dei contratti ivi applicati.</p>
<p>Con riguardo al recentissimo Accordo interconfederale del 31 maggio 2013 – che ha posto alla base, sia della titolarità dei diritti sindacali, sia dell’obbligo a trattare, la regola della democrazia bilanciando il criterio associativo con quello elettivo, esattamente al pari di quanto già realizzato da tempo nel settore pubblico (artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001) – gli intervenienti hanno poi sottolineato come esso sia «tuttavia limitato al solo ordinamento intersindacale facente capo a CGIL-CISL-UIL-Confindustria, con (momentanea?) esclusione del terziario e degli altri settori (bancari, assicurativi, ecc.) e soprattutto con la conferma della inefficacia di tale Accordo nei confronti delle imprese dissenzienti non associate alla Confindustria come la FIAT».</p>
<p>2.– Ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970 anche il Tribunale ordinario di Vercelli (ordinanza r.o. n. 287 del 2012), ravvisando il vulnus, ad opera della norma censurata, agli artt. 2, 3 e 39 Cost., con motivazioni sostanzialmente analoghe e, in parte, testualmente riproduttive di quelle svolte nella ordinanza del Tribunale ordinario di Modena, cui ha fatto adesivamente rinvio.</p>
<p>2.1.– Si è costituita nel relativo giudizio la Fiat Group Automobiles s.p.a. svolgendo le medesime argomentazioni di cui agli atti di costituzione delle società convenute nel giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Modena, sia con riferimento all’inammissibilità sia con riferimento all’infondatezza della questione in esame.</p>
<p>2.2.– Si è costituita anche la FIOM – Federazione provinciale di Vercelli e Valsesia, anch’essa facendo proprie le motivazioni del rimettente, in particolare mettendo in rilievo che il riservare il diritto alla rappresentanza aziendale dei lavoratori ai soli sindacati firmatari di contratti collettivi applicabili all’unità produttiva «può divenire un premio o un privilegio distribuito o negato a misura del solo interesse e degli scopi datoriali, e dunque privo di ogni ragionevole giustificazione di tutela collettiva, piuttosto che essere, come dovrebbe anche secondo lo spirito originario e la lettura sistematica dell’art. 19 entro la trama della l. n. 300 del 1970 data dalla giurisprudenza costituzionale, una funzione rappresentativa, la quale giovi ai lavoratori rappresentati».</p>
<p>2.3.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, svolgendo le medesime argomentazioni di cui all’atto di intervento nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Modena.</p>
<p>2.4.– Ha depositato «atto di intervento e deduzioni» la FNSI (Federazione nazionale della stampa italiana), che, dopo aver premesso di essere l’unico organismo nazionale rappresentativo dei giornalisti in Italia, con conseguente legittimità del suo intervento ad adiuvandum, ha fatto proprie le considerazioni del giudice rimettente.</p>
<p>2.5.– Con memoria depositata il 10 giugno 2013, FIAT Group s.p.a., premessa la inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum della FNSI, ha ulteriormente e diffusamente argomentato, in subordine alla eccepita inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Vercelli, la non fondatezza delle stesse.</p>
<p>Nella prospettiva della norma di riferimento – ha, tra l’altro, sostenuto – «non è sufficiente il consenso come tale (peraltro scollegato dallo specifico processo negoziale, perché dedotto da indici storici e presuntivi); è anche indispensabile, beninteso al fine dell’accesso alle misure di sostegno, che il consenso venga bensì utilizzato per sollecitare le soluzioni contrattuali le più favorevoli possibili agli interessi dei quali si è portatori, ma senza sottrarsi alla dialettica con le altre parti ed al naturale esito compositivo cui è destinata a mettere capo. Allo stesso modo non può essere sufficiente la mera partecipazione alle trattative che non si saldi con un concreto ed effettivo risultato contrattuale».</p>
<p>2.6.– Anche la FIOM Vercelli ha depositato memoria, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle svolte con riguardo al procedimento originato dalla ordinanza r.o. n. 202 del 2012.</p>
<p>3.– A sua volta, il Tribunale ordinario di Torino, con l’ordinanza di rimessione in data 12 dicembre 2012 (r.o. n. 46 del 2013), emessa, nel corso di più giudizi riuniti, tra la FIOM di Torino e varie società del Gruppo FIAT (Abarth &#038; C. s.p.a. ed altre tredici), ha sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 39 Cost., dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui limita la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali alle sole associazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.</p>
<p>Rileva anche detto giudice l’anacronismo del disposto in esame, sulla base sia del mutato contesto delle relazioni sindacali che dell’evoluzione del quadro normativo.</p>
<p>3.1.– Si è costituita la FIOM – Federazione provinciale di Torino, con argomentazioni adesive alla prospettazione del giudice a quo.</p>
<p>3.2.– Anche la Abarth &#038; C. s.p.a. e le altre società convenute nel giudizio a quo si sono costituite, svolgendo, in punto di inammissibilità e con riferimento al merito, le medesime argomentazioni formulate dalle società resistenti nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Modena.</p>
<p>3.3.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, reiterando le eccezioni di inammissibilità e di infondatezza della questione già formulate in relazione alle precedenti ordinanze di rinvio.</p>
<p>3.4.– Ha depositato altresì «atto di intervento» l’Unione industriale della Provincia di Torino che, previamente motivato il proprio interesse alla soluzione della questione sollevata dal Tribunale di Torino, ne ha eccepito la inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza, con prospettazione adesiva a quella delle società convenute nel giudizio a quo.</p>
<p>3.5.– In prossimità dell’udienza, hanno depositato memoria, oltre alla FIOM di Torino, che ha ribadito le argomentazioni svolte nel precedente giudizio, anche la Abarth &#038; C. s.p.a. e le altre società costituite, anche in questo caso per ulteriormente illustrare le proprie già formulate eccezioni di inammissibilità e di non fondatezza della questione.</p>
<p>3.6.– Altra memoria è stata depositata dalla Unione industriale della Provincia di Torino. La quale ha, a sua volta, ribadito il proprio interesse rispetto alla sollevata questione di costituzionalità.</p>
<p><b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Modena ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall’abrogazione parziale disposta – in esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 1995 – dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a e parzialmente della lettera b dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché differimento dell’entrata in vigore dell’abrogazione medesima), nella parte in cui consente la costituzione di rappresentanze aziendali alle sole «associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva», e non anche a quelle che abbiano comunque partecipato alla relativa negoziazione, pur non avendoli poi, per propria scelta, sottoscritti.</p>
<p>1.1.– La rilevanza della questione è motivata dal rimettente in ragione del fatto che, nei giudizi (riuniti) innanzi a lui pendenti, il sindacato ricorrente (FIOM) aveva denunciato il comportamento antisindacale delle controparti imprenditoriali (varie società del gruppo FIAT), le quali avevano disconosciuto la sua legittimazione a costituire rappresentanze sindacali, nelle rispettive unità produttive, in conseguenza, appunto, della mancata sottoscrizione del contratto collettivo, ivi applicato, da parte di esso sindacato, che pure aveva attivamente partecipato alle trattative che ne avevano preceduto la conclusione.</p>
<p>1.2.– In punto di non manifesta infondatezza del così proposto quesito, il Tribunale a quo, muovendo dalla considerazione che la partecipazione al negoziato è un dato che evidenzia l’effettiva forza contrattuale e, di riflesso, la capacità rappresentativa del sindacato, ne inferisce la «intrinseca irragionevolezza» del criterio selettivo della sottoscrizione del contratto, espresso dalla disposizione denunciata, «nel [l’attuale] momento in cui, applicato a fattispecie concrete, porta ad un risultato che contraddice il presupposto a dimostrazione del quale il criterio stesso era stato elaborato». Risultato cui, appunto, si perverrebbe nei processi a quibus, nei quali, alla luce di quel criterio, «dovrebbe riconoscersi maggior forza rappresentativa alle associazioni firmatarie del contratto […], anziché alla FIOM [che non lo ha sottoscritto], laddove in fatto è incontestato il contrario».</p>
<p>1.3.– La soluzione di una lettura estensiva della espressione “associazioni firmatarie”, nel senso della sua riferibilità anche ad organizzazioni che abbiano comunque partecipato al processo contrattuale – cui, in analoghe controversie, altri giudici di merito sono pervenuti, in funzione di una “interpretazione adeguatrice” al dettato costituzionale della disposizione in esame – non è, preliminarmente, ritenuta condivisibile dal Tribunale rimettente, per l’univocità del dato testuale che inevitabilmente vi si opporrebbe.</p>
<p>Da qui la conclusione che la reductio ad legitimitatem della norma denunciata, in quella delineata direzione estensiva, non possa altrimenti avvenire che attraverso un intervento (evidentemente additivo) di questa Corte.</p>
<p>1.4.– Non ignora, peraltro, il rimettente la sentenza n. 244 del 1996, e la ordinanza n. 345 del 1996, di questa Corte, che hanno, rispettivamente, escluso la fondatezza, e dichiarato poi la manifesta infondatezza, di identiche questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, in riferimento ai medesimi parametri (artt. 3 e 39 Cost.) ora nuovamente evocati. Ma ritiene che quelle pronunzie – legate ad un diverso contesto, connotato dalla unitarietà di azione dei sindacati e dalla unitaria sottoscrizione dei contratti collettivi applicati in azienda, nel quale «ragionevolmente quella sottoscrizione poteva essere assunta a criterio misuratore della forza del sindacato e della sua rappresentatività» – vadano ora «ripensate alla luce dei mutamenti intercorsi nelle relazioni sindacali degli ultimi anni», caratterizzate dalla rottura della unità di azione delle organizzazioni maggiormente rappresentative e dalla conclusione di contratti collettivi “separati”. </p>
<p>Lo scenario delle attuali relazioni sindacali risulterebbe, inoltre, ulteriormente, e profondamente, alterato dal nuovo sistema contrattuale, definito «autoconcluso ed autosufficiente», instaurato dalle società del Gruppo FIAT, le quali, uscite dal sistema confindustriale e recedute dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i metalmeccanici, hanno stipulato, nelle rispettive aziende, un separato contratto collettivo specifico di primo livello, sottoscritto appunto solo da associazioni sindacali diverse dalla ricorrente.</p>
<p>Sarebbe mutato anche il quadro normativo di riferimento, in ragione della copiosa legislazione che ha elevato la contrattazione collettiva a fonte integrativa, suppletiva o derogatoria, della propria disciplina, in correlazione, sempre, ad un parametro di effettiva, e comparativamente maggiore, rappresentatività dei sindacati stipulanti.</p>
<p>Ed, appunto, alla luce di tali nuovi dati di sistema e di contesto, il criterio selettivo di cui alla lettera b) del primo comma del denunciato art. 19 verrebbe ora a «tradire la ratio stessa della disposizione dello Statuto, volta ad attribuire una finalità promozionale e incentivante all’attività del sindacato quale portatore di interesse del maggior numero di lavoratori, che trova una diretta copertura costituzionale nel principio solidaristico espresso dall’art. 2 Cost., nonché nello stesso principio di uguaglianza sostanziale, di cui al secondo comma dell’art. 3 della Costituzione».</p>
<p>Si porrebbe, inoltre, quel criterio, in insanabile contrasto con il precetto dell’art. 39 Cost., incidendo negativamente sulla libertà di azione del sindacato, la cui decisione di sottoscrivere o no un contratto collettivo ne risulterebbe inevitabilmente «condizionata non solo dalla finalità di tutela degli interessi dei lavoratori, secondo la funzione regolativa propria della contrattazione collettiva, bensì anche dalla prospettiva di ottenere (firmando) o perdere (non firmando) i diritti del Titolo III, facenti capo direttamente all’associazione sindacale, potendo le due esigenze, come nella fattispecie in esame, entrare in conflitto, e dovendosi inoltre valutare la necessità, ai fini della sottoscrizione, del consenso e della collaborazione di parte datoriale». Con l’ulteriore conseguenza che, «in ipotesi estrema, ove la parte datoriale decidesse di non firmare alcun contratto collettivo, non vi sarebbe nell’unità produttiva alcuna rappresentanza sindacale».</p>
<p>2.– Sostanzialmente la stessa questione, con coincidenti argomentazioni, è stata sollevata anche dal Tribunale ordinario di Vercelli e dal Tribunale ordinario di Torino.</p>
<p>3.– I giudizi promossi da dette tre ordinanze, avendo il medesimo oggetto, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.</p>
<p>4.– In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza adottata nel corso dell’udienza pubblica, ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi adesivi spiegati dalla CGIL, FILCAMS di Milano e Provincia e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) nei giudizi di cui, rispettivamente, all’ordinanza del Tribunale ordinario di Modena ed a quella del Tribunale ordinario di Vercelli, nonché l’intervento ad opponendum dell’Associazione Unione industriale della Provincia di Torino, nel giudizio relativo all’ordinanza del Tribunale di detta città.</p>
<p>5.– È ancora preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità della questione formulate da tutte le società resistenti nei giudizi a quibus e dal Presidente del Consiglio.</p>
<p>5.1.– Ad avviso delle predette resistenti, l’odierna questione sarebbe, infatti, inammissibile perché identica a quella già decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza di questa Corte n. 244 del 1996; ovvero per incertezza e perplessità del petitum che comunque, se additivo, «omette[rebbe] di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il “verso” della pretesa addizione» e, se demolitorio, renderebbe la questione stessa priva di rilevanza.</p>
<p>Argomento, quest’ultimo, fatto valere anche dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale «l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 19, lettera b), dello Statuto dei lavoratori determinerebbe il venir meno del criterio della sottoscrizione dei contratti quale criterio selettivo per l’accesso ai diritti di cui al Titolo III dello Statuto ma, in assenza di un diverso criterio selettivo, non darebbe titolo all’associazione sindacale di godere di quei diritti».</p>
<p>Con riguardo, poi, alle sole ordinanze dei Tribunali ordinari di Vercelli e di Torino, le società resistenti nei rispettivi processi promossi ai sensi dell’art. 28 della citata legge n. 300 del 1970 hanno ulteriormente eccepito il «difetto di motivazione in punto di (pretesa) non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sotto i profili enunciati», per essersi detti giudici limitati a motivare per relationem all’ordinanza del Tribunale ordinario di Modena.</p>
<p>5.2.– Nessuna delle prospettate eccezioni può essere accolta. </p>
<p>In primo luogo, non è esatto che l’esistenza di una precedente pronuncia di non fondatezza (ed anche di manifesta infondatezza) di una questione (ove pur) identica a quella riproposta dal giudice a quo sia, come si eccepisce, ostativa all’ammissibilità di quest’ultima, potendo un tal precedente unicamente, invece, rilevare nella successiva fase di esame del merito della questione stessa, alla luce degli eventuali nuovi profili argomentativi a suo supporto offerti dal rimettente.</p>
<p>Non è poi sostenibile che il petitum della odierna questione sia incerto o perplesso, poiché ciò che i giudici a quibus chiedono ora a questa Corte – in ragione della prospettata incostituzionalità dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970 – non è una decisione demolitoria, che effettivamente darebbe luogo ad un vuoto normativo colmabile solo dal legislatore, bensì, inequivocabilmente, una pronuncia additiva che consenta (ciò che, appunto, altri giudici di merito hanno ritenuto di poter direttamente desumere in via di interpretazione sistematica, evolutiva o, comunque, costituzionalmente adeguata della norma stessa) di estendere la legittimazione alla costituzione di rappresentanze aziendali anche ai sindacati che abbiano attivamente partecipato alle trattative per la stipula di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, ancorché non li abbiano poi sottoscritti (per ritenuta loro non idoneità a soddisfare gli interessi dei lavoratori).</p>
<p>E, in tal senso, il “verso” della addictio richiesta – e che, in relazione ai parametri evocati, si prospetta come obbligata – si sottrae, evidentemente, anche alla eccezione di non sufficientemente circostanziata sua indicazione.</p>
<p>L’inammissibilità non può essere, infine, riferita neppure alle sole ordinanze dei Tribunali di Vercelli e di Torino. Le quali, lungi dall’essere motivate solo per relationem alla precedente ordinanza del Tribunale di Modena, nel condividerne il petitum, richiamano puntualmente, e sviluppano anche ulteriormente, le argomentazioni che lo sorreggono.</p>
<p>6.– Nel merito, le questioni sono fondate. </p>
<p>6.1.– L’articolo 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori è stato ripetutamente sottoposto all’esame di questa Corte.</p>
<p>Le prime pronunce hanno riguardato la versione originaria di detto articolo, anteriore al referendum del 1995, ossia quella per la quale «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva».</p>
<p>I dubbi di legittimità costituzionale investivano, in quel contesto, la mancata attribuzione ad ogni associazione sindacale esistente nel luogo di lavoro della possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali.</p>
<p>Nell’affermare la razionalità del disegno statutario, con i due livelli di protezione accordata alle organizzazioni sindacali (libertà di associazione, da un lato, e selezione dei soggetti collettivi fondata sul principio della loro effettiva rappresentatività, dall’altro), la Corte si è soffermata anche sul criterio della “maggiore rappresentatività”, che pur conducendo a privilegiare le confederazioni “storiche”, non precludeva rappresentanze aziendali nell’ambito delle associazioni sindacali non affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative, purché si dimostrassero capaci di esprimere, attraverso la firma di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva, un grado di rappresentatività idoneo a tradursi in effettivo potere contrattuale a livello extra-aziendale (sentenze n. 334 del 1988 e n. 54 del 1974).</p>
<p>6.2.– A partire dalla seconda metà degli anni ottanta si è sviluppato, però, un dibattito critico in vista di una esigenza di revisione del meccanismo selettivo della “maggiore rappresentatività” previsto ai fini della costituzione delle rappresentanze nei luoghi di lavoro.</p>
<p>Ed è stata proprio questa Corte a segnalare, con un monito al legislatore, l’ormai ineludibile esigenza di elaborare nuove regole che conducessero a un ampliamento della cerchia dei soggetti chiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori, oltre ai sindacati maggiormente rappresentativi (sentenza n. 30 del 1990).</p>
<p>L’invito al legislatore è stato ribadito nella sentenza n. 1 del 1994, che ha dato ingresso ai due quesiti referendari che in quell’occasione la Corte era chiamata ad esaminare: il primo, “massimalista”, volto ad ottenere «l’abrogazione di tutti i criteri di maggiore rappresentatività adottati dall’art. 19, nelle lettere a e b», e il secondo, “minimalista”, mirante all’abrogazione dell’indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lettera a) e all’abbassamento al livello aziendale della soglia minima di verifica della rappresentatività effettiva prevista dalla lettera b).</p>
<p>In quella decisione, nella consapevolezza dei profili di criticità che avrebbero potuto annidarsi nel testo risultante dall’eventuale conformazione referendaria, nuovamente, questa Corte sottolineò che, comunque «il legislatore potrà intervenire dettando una disciplina sostanzialmente diversa da quella abrogata, improntata a modelli di rappresentatività sindacale compatibili con le norme costituzionali e in pari tempo consoni alle trasformazioni sopravvenute nel sistema produttivo e alle nuove spinte aggregative degli interessi collettivi dei lavoratori».</p>
<p>6.3.– Come è noto, in occasione del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995 e tenutosi l’11 giugno 1995, ottenne il quorum solo “il quesito minimalista”, dando luogo all’attuale art. 19, che attribuisce il potere di costituire rappresentanze aziendali alle sole associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva di qualunque livello essi siano, dunque anche di livello aziendale.</p>
<p>Nel commentare la normativa “di risulta”, non si mancò di sottolineare come questa – pur coerente con la ratio referendaria di allargare il più possibile le maglie dell’agere sindacale anche a soggetti nuovi che fossero realmente presenti ed attivi nel panorama sindacale – rischiasse, però, nella sua accezione letterale, di prestare il fianco ad una applicazione sbilanciata: per un verso, in eccesso, ove l’espressione «associazioni firmatarie» fosse intesa nel senso della sufficienza di una sottoscrizione, anche meramente adesiva, del contratto a fondare la titolarità dei diritti sindacali in azienda (con virtuale apertura a sindacati di comodo); e, per altro verso, in difetto, ove interpretata, quella espressione, come ostativa al riconoscimento dei diritti in questione nei confronti delle associazioni che, pur connotate da una azione sindacale sorretta da ampio consenso dei lavoratori, avessero ritenuto di non sottoscrivere il contratto applicato in azienda. E ciò con il risultato, nell’un caso e nell’altro, di una alterazione assiologica e funzionale della norma stessa, quanto al profilo del collegamento, non certamente rescisso dall’intervento referendario, tra titolarità dei diritti sindacali ed effettiva rappresentatività del soggetto che ne pretende l’attribuzione.</p>
<p>6.4.– Le pronunzie di questa Corte, nel quinquennio successivo al referendum – sentenza n. 244 del 1996, ordinanze n. 345 del 1996, n. 148 del 1997 e n. 76 del 1998 – hanno fornito indicazioni, per quanto in concreto sottoposto al suo esame, solo con riguardo al primo dei due sottolineati punti critici.</p>
<p>E, per questo aspetto, l’art. 19, «pur nella versione risultante dalla prova referendaria», ha superato il vaglio di costituzionalità sulla base di una esegesi costituzionalmente orientata, che ha condotto ad una sentenza interpretativa di rigetto. In virtù della quale, dalla premessa che «la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia», bensì dalla «capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale», la Corte ha inferito che «Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto», e che «nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva» (sentenza n. 244 del 1996). </p>
<p>In questi termini, la Corte ha ritenuto che l’indice selettivo di cui alla lettera b), del primo comma, dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori «si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e, di riflesso, della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell’ordinamento sindacale».</p>
<p>6.5.– Nell’attuale mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali, quale diffusamente descritto ed analizzato dai giudici a quibus, l’altro (speculare) profilo di contraddizione (per sbilanciamento in difetto) – teoricamente, per quanto detto, già presente nel sistema della lettera b) del primo comma, dell’art. 19, ma di fatto sin qui oscurato dalla esperienza pratica di una perdurante presenza in azienda dei sindacati confederali – viene invece ora compiutamente ad emersione. E si riflette nella concretezza di fattispecie in cui, come denunciato dai rimettenti, dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la negazione di una rappresentatività che esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva.</p>
<p>In questa nuova prospettiva si richiede, appunto, una rilettura dell’art. 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, che ne riallinei il contenuto precettivo alla ratio che lo sottende.</p>
<p>6.6.– L’aporia indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell’effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l’accesso alle trattative, era già stata del resto rilevata; e dalle riflessioni svolte in proposito era scaturita anche la sollecitazione ad una interpretazione adeguatrice della norma in questione, alla stregua della quale, superandosi lo scoglio del suo tenore letterale, che fa espresso riferimento ai sindacati “firmatari”, si ritenesse condizione necessaria e sufficiente, per soddisfare il requisito previsto dall’art. 19, quella di aver effettivamente partecipato alle trattative, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto. Interpretazione di cui si è sostenuta la coerenza con la richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di irrilevanza, ai fini dell’art. 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, della mera sottoscrizione del contratto collettivo non preceduta dalla effettiva partecipazione alle trattative.</p>
<p>I Tribunali rimettenti, a differenza di quanto ritenuto da altri giudici di merito, hanno escluso, però, la possibilità della richiamata interpretazione adeguatrice, reputata incompatibile con il testo dell’art. 19, e perciò hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale all’odierno esame, al fine di conseguire, attraverso una pronuncia additiva, quel medesimo risultato di estensione della titolarità dei diritti sindacali, sulla base della nozione di “effettività dell’azione sindacale”, alle organizzazioni che abbiano partecipato alle trattative, ancorché non firmatarie del contratto.</p>
<p>7.– La Corte giudica corretta questa opzione ermeneutica, risultando effettivamente univoco e non suscettibile di una diversa lettura l’art. 19, tale, dunque, da non consentire l’applicazione di criteri estranei alla sua formulazione letterale.</p>
<p>Ma alla luce di una siffatta testuale interpretazione la disposizione in oggetto non sfugge alle censure sollevate dai rimettenti.</p>
<p>Infatti, nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.</p>
<p>Risulta, in primo luogo, violato l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca di quel criterio, e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Questi ultimi infatti nell’esercizio della loro funzione di autotutela dell’interesse collettivo – che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all’art. 2 Cost. – sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa.</p>
<p>E se, come appena dimostrato, il modello disegnato dall’art. 19, che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l’impresa, o quanto meno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale, risulta evidente anche il vulnus all’art. 39, primo e quarto comma, Cost., per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale.</p>
<p>La quale, se trova, a monte, in ragione di una sua acquisita rappresentatività, la tutela dell’art. 28 dello Statuto nell’ipotesi di un eventuale, non giustificato, suo negato accesso al tavolo delle trattative, si scontra poi, a valle, con l’effetto legale di estromissione dalle prerogative sindacali che la disposizione denunciata automaticamente collega alla sua decisione di non sottoscrivere il contratto. Ciò che si traduce, per un verso, in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l’altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum.</p>
<p>8.– Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.</p>
<p>9.– L’intervento additivo così operato dalla Corte, in coerenza con il petitum dei giudici a quibus e nei limiti di rilevanza della questione sollevata, non affronta il più generale problema della mancata attuazione complessiva dell’art. 39 Cost., né individua – e non potrebbe farlo – un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale.</p>
<p>Ad una tale evenienza può astrattamente darsi risposta attraverso una molteplicità di soluzioni. Queste potrebbero consistere, tra l’altro, nella valorizzazione dell’indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti, o ancora nella introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento, o nell’attribuzione al requisito previsto dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell’unità produttiva vigente, oppure al riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. Compete al legislatore l’opzione tra queste od altre soluzioni.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.</p>
<p>F.to: </p>
<p>Franco GALLO, Presidente </p>
<p>Mario Rosario MORELLI, Redattore </p>
<p>Gabriella MELATTI, Cancelliere </p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013. <br />	<br />
<i></i></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2013 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2013-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2013-n-231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2013 n.231</a></p>
<p>Pres. Barra Caracciolo – Est. Lotti T.M.E. S.p.a.,anche mandataria di RTI – Consorzio Etruria Soc.Coop. a R.L. e Tev S.p.a. (Avv.ti Bianchi e Sanino) c/ Comune di Pietrasanta e Comune di Massarosa (Avv. Galletto e Montaldo) e nei confronti di Regione Toscana (Avv.ti Bora e Giallongo) sulla legittimazione passiva in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2013-n-231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2013 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2013-n-231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2013 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo – Est. Lotti<br /> T.M.E. S.p.a.,anche mandataria di RTI – Consorzio Etruria Soc.Coop. a R.L. e Tev S.p.a. (Avv.ti Bianchi e Sanino) c/ Comune di Pietrasanta e Comune di Massarosa (Avv. Galletto e Montaldo) e nei confronti di Regione Toscana (Avv.ti Bora e Giallongo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione passiva in tema di Convenzione stipulata fra Regione e un raggruppamento temporaneo di imprese</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Concessione di lavori pubblici – Fase esecutiva del rapporto – Azione di accertamento davanti al G.A. &#8211; Inammissibilità – Ragioni – Difetto di giurisdizione – Giurisdizione del G.O.	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso di mero accertamento negativo – Inammissibilità – Ragioni – Tipicità dell’azione di accertamento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O. in relazione alle azioni di accertamento aventi ad oggetto un rapporto giuridico paritetico quale il vincolo contrattuale attinente alla fase esecutiva del rapporto.<br />
A tal proposito, devono considerarsi attinenti alla fase esecutiva le domande inerenti l’accertamento di posizioni contrattuali riguardanti concessioni di lavori pubblici, poiché, in conformità con l’ordinamento comunitario, non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione congiunta di gestione dell’opera pubblica, ove per quest’ultima tendeva a prevalere il profilo autoritativo della traslazione di pubbliche funzioni organizzative e direttive.	</p>
<p>2. L’azione di mero accertamento del processo amministrativo deve ritenersi azione tipica, piuttosto che atipica, poiché non sussiste nel nostro ordinamento un vuoto di tutela che  giustifichi l’atipicità delle azioni previste per il ricorrente.<br />
Ne consegue l’inammissibilità della domanda di accertamento negativo attinente a posizioni contrattuali, in quanto proposta al di fuori dei casi tipicamente previsti dalla legge o enucleabili dal contesto della disciplina di tutela di particolari istituti, come avviene nel caso della SCIA.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2011, proposto da:<br />
T.M.E. S.p.A. &#8211; Termomeccanica Ecologia in proprio e quale Mandataria RTI, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino E Alberto Bianchi, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;<br />
RTI &#8211; Consorzio Etruria Soc. Coop A R.L., Tev Spa &#8211; Termo Energia Versilia, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Bianchi e Mario Sanino, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Toscana, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Bora e Natale Giallongo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Grez e Associati srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE I n. 10394/2010, resa tra le parti, concernente accertamento difetto titolarità attiva e passiva di rapporto concessorio-gestione rifiuti solidi urbani.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Comune di Pietrasanta, Comune di Massarosa, rappresentati e difesi dagli avv. Tomaso Galletto, Federico Montaldo, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Selvaggi, per delega dell&#8217;Avvocato Bianchi, e Sanino;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. I, con la sentenza n. 10394 del 18 novembre 2010 ha respinto le domande proposto dal Comune di Pietrasanta e dal Comune di Massarosa, entrambe attuali appellate, per ottenere l’accertamento nei confronti della Regione Toscana del difetto di legittimazione passiva e della titolarità rispetto alle obbligazioni ed agli oneri di cui alla convenzione stipulata in data 31 luglio 1997 tra il Commissario straordinario della Regione Toscana e il R.T.I. composto da Tm.E s.p.a. Termomeccanica Ecologia e Consorzio Etruria soc. coop. a r.l. , nonché del difetto della titolarità di T.E.V. – Termo Energia Versilia s.p.a. alla gestione del servizio pubblico avente ad oggetto la selezione, il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani nel lambito del sistema integrato di cui alla convenzione 31 luglio 1997.<br />	<br />
Il TAR ha accolto la domanda di nullità della clausola compromissoria di cui all’art. 23 della convenzione stipulata in data 31 luglio 1997 e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della clausola compromissoria di cui all’art. 23 della convenzione 31 luglio 1997.<br />	<br />
Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che, per quanto riguarda la giurisdizione, le domande dei ricorrenti attenevano al momento genetico della concessione, essendo chiesto al giudice di accertare il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto concessorio, rispettivamente in capo ai ricorrenti e alla società TEV, esulandosi, quindi, dall’ambito delle indennità, canoni ed altri corrispettivi attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 204-2004 ed essendo parimenti esclusa dall’ambito delle indennità canoni e altri corrispettivi la questione della validità della clausola compromissoria che, pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Inoltre, per il TAR, il difetto di giurisdizione sulle domande di mero accertamento, poiché innanzi al giudice amministrativo non sarebbero proponibili autonomamente azioni di mero accertamento non è stata ritenuta persuasiva.<br />	<br />
Nel merito, per il TAR le norme regionali coinvolte nel caso in esame conferiscono alla Regione la potestà di dichiarare la cessazione della gestione commissariale e di individuare i soggetti subentranti nei rapporti attivi e passivi derivanti dalla gestione commissariale nell’ambito dei soggetti ordinariamente competenti, con la conseguenza che legittimamente la Regione ha, con i decreti DGR 29 settembre 1997, n. 1095 e DPGR 30 settembre 1997, n. 289, individuato i Comuni ricorrenti, ordinariamente competenti in materia, quali enti subentranti alla gestione commissariale.<br />	<br />
Per il TAR, inoltre, le questioni di costituzionalità delle leggi sono manifestamente infondate, poiché le relative eccezioni si fondano su un presupposto non condivisibile, costituito dal ritenere il commissario straordinario organo dell’ente Regione e non già dell’ente comune, quando è evidente, invece, che i compiti attribuiti ai commissari ad acta dall’art. 13 d.l. 383-1993 sono propri delle attribuzioni ordinarie dei Comuni.<br />	<br />
Il TAR ha ancora respinto la domanda finalizzata alla declaratoria del difetto di legittimazione della società TEV, poiché i comuni ricorrenti, lungi dall’opporsi alla cessione, l’hanno accettata indirizzando alla TEV ordini di servizio, determinazioni relative all’esecuzione di lavori ulteriori e approvando e sottoscrivendo i relativi atti di sottomissione.<br />	<br />
Il TAR, conclusivamente, ha dichiarato la nullità della clausola compromissoria prevista all’art. 23 della convenzione 31 luglio 1997, in base alla giurisprudenza della Cassazione civile , sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3518. <br />	<br />
L’appellante Tm.E s.p.a. Termomeccanica Ecologia e T.E.V. – Termo Energia Versilia s.p.a. contestava la sentenza del TAR con particolare riferimento al capo relativo alla dichiarazione di nullità della clausola compromissoria prevista all’art. 23 della convenzione 31 luglio 1997.<br />	<br />
Si costituivano le Amministrazione comunale intimate proponendo appello incidentale avverso tutti i capi della sentenza non oggetto dell’appello principale, riproponendo nella sostanza tutte le censure ed eccezioni già fatte valere in primo grado e contestando la mancanza di legittimazione passiva della Regione Toscana, chiedendo infine il rigetto dell’appello principale.<br />	<br />
Si costituiva in appello anche la Regione Toscana continuando ad eccepire il suo difetto di legittimazione passiva.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 20 novembre 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ritiene il Collegio che l’appello principale sia fondato.<br />	<br />
Infatti, nel considerare ammissibile la domanda di mero accertamento negativo di validità di una clausola contrattuale avanzata dai Comuni, il TAR ha finito per giudicare su una questione attinente all’esistenza e validità di clausole del contratto che costituisce la fonte, ex art. 1173 c.c., di diritti soggettivi patrimoniali che sono, invece, sottratti alla cognizione giurisdizionale del giudice adito.<br />	<br />
In primo luogo, il Collegio rileva che il processo amministrativo è pur sempre, secondo una lettura costituzionalmente orientata della giurisdizione del G.A., al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva, un processo su interessi legittimi, incentrato sull&#8217;azione di annullamento, di talché sull&#8217;azione di accertamento su un rapporto giuridico paritetico come il rapporto giuridico contrattuale, sia pur nascente da una procedura di evidenza pubblica, sussiste pacificamente la giurisdizione dell’A.G.O.<br />	<br />
In secondo luogo, anche sotto il profilo del tipo di azione esercitata in giudizio (come detto, azione di mero accertamento), deve ritenersi che, sulla base della disciplina codicistica e dello stesso (connesso) sistema processuale amministrativo elaborato dalla giurisprudenza, tale azione sia esercitabile soltanto nei casi tipicamente definiti dal legislatore o enucleabili dal contesto della disciplina di tutela di particolari istituti. A titolo esemplificativo: azione di accertamento in materia di silenzio, in materia di nullità del provvedimento, in materia di ottemperanza e in materia di cd. SCIA, tutti riconducibili a peculiarità sostanziali che si riflettono nella “tipicità” e “specialità” della tutela giurisdizionale (azione) e processuale (rito) accordata dall’ordinamento.<br />	<br />
In particolare, con riguardo alla SCIA, preme evidenziare come una tale azione, lungi dal <br />	<br />
presentarsi come un rimedio generalizzato ed alternativo all’azione caducatoria, possa essere promossa dal privato soltanto nei casi in cui costituisca l’unico strumento a disposizione del ricorrente per tutelare la propria posizione soggettiva. <br />	<br />
È quanto d’altronde affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Ad. Plen, 29 luglio 2011, n.15), chiamata recentemente a pronunciarsi sulla natura giuridica della DIA (oggi SCIA, appunto), nonché sulla tutela da assicurare al terzo, leso per effetto dell’attività avviata dal denunciante. <br />	<br />
Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa, operando un’innovativa lettura del dettato positivo, i cui effetti tuttavia sono stati in parte attenuati dalla successiva riforma normativa (art. 6, comma 1, D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011), ha difatti evidenziato come, a seguito della segnalazione del privato, avente ad oggetto l’avvio di un’attività assoggettata a DIA, l’Amministrazione sia tenuta ad avviare un procedimento per verificare la conformità, di quanto dichiarato dal denunciante, ai requisiti prescritti dalla disciplina di settore, onde adottare, in caso di riscontro negativo, i consequenziali provvedimenti conformativi.<br />	<br />
Tornando al problema generale della tipicità delle azioni di accertamento nel nostro ordinamento processuale, ed in disparte l’argomento, comunque decisivo, dell’assenza di qualsivoglia base normativa per sorreggere tale tipologia di tutela, si deve osservare che le amputazioni subite dalla disciplina delle azioni in seno al Codice rispetto alla legge delega (art. 44, comma 1) fanno ormai parte della storia legislativa e se non possono certamente condizionare l’interpretazione delle disposizioni approvate, altrettanto sicuramente forniscono un criterio ermeneutico che spinge l’interprete verso tale conclusione, ovvero che l’azione di mero accertamento, nel processo amministrativo, sia un’azione tipica e non atipica.<br />	<br />
La stessa Relazione al Codice, nel dar conto della soppressione dell’azione di accertamento, spiega che il Governo ha ritenuto “di non esercitare, allo stato, in parte qua tale facoltà concessa dalla delega, ritenendo adeguata e completa la tutela apprestata dalle azioni già previste dal Capo II”.<br />	<br />
Peraltro, dall’art. 1 del Codice, nel richiamare l’esigenza di una tutela piena ed effettiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 24 della Costituzione, non può certamente ricavarsi un principio di atipicità dell’azione di accertamento, poiché dovrebbe semmai preliminarmente dimostrarsi che il sistema di tutele del Codice sia, per questa parte, lacunoso e, quindi, necessariamente da integrare in via ermeneutica con il richiamo ai principi costituzionali ed europei del giusto processo; dimostrazione che è ben lungi dall’essere un fatto certo.<br />	<br />
Anzi, in via generale il Collegio ritiene che il nostro sistema processuale amministrativo sia caratterizzato, almeno sul piano dei rimedi astrattamene previsti, da un’accentuata protezione, in funzione garantista, rispetto alle posizioni soggettive vantate dai cittadini nei confronti dei pubblici poteri, in una logica di sistema che non ha eguali nello scenario dei Paesi evoluti ai quali possiamo confrontare il sistema processuale stesso.<br />	<br />
Basti pensare, a titolo di esempio, ai gradi di giudizio che lo connotano che, tra fase cautelare di primo e secondo grado, merito e appello, nonché eventuale revocazione, implicano che anche ventuno giudici possano finire per occuparsi di un singolo fascicolo processuale.<br />	<br />
Oppure basti pensare ai principi probatori estremamente semplificati e improntati alla speditezza processuale, che il giudice amministrativo ha da tempo adottato (ad es., il cd. principio di prova “attenuato”, oppure la liquidazione forfetaria ed equitativa del danno) e che sono orientati nella stessa direzione.<br />	<br />
Pertanto, ritiene questo Collegio (ed è nozione di fatto ex art. 115, comma 2, c.p.a.) che nell’equilibrio del sistema processuale nel suo complesso, il nostro ordinamento non mostri alcuna lacuna di tutela, semmai una spinta opposta che potrebbe dirsi “sovra-tutelante”.<br />	<br />
A nulla rileva, peraltro, che nella concreta azione dei pubblici poteri questo apparato di tutele si dimostri spesso impotente a correggere le violazioni della legalità riscontrabili nei processi operativi che coinvolgono le Amministrazioni a tutti i livelli e che di frequente, come ha messo in luce anche questo Consiglio nella nota sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, perpetuano “il costume, improponibile prima sul piano culturale e civile che su quello giuridico, di affermare grandi e importanti principi di civiltà avanzata per poi disattenderli puntualmente in fase applicativa”.<br />	<br />
La disattenzione per le regole della corretta e buona amministrazione, secondo una cultura di illegalità diffusa capace di compromettere anche i più avanzati ed articolati strumenti di tutela del cittadino, come quello che esprime il nostro ordinamento giuridico, non può influire sul giudizio complessivo del nostro ordinamento che non conosce(si ripete, almeno in linea teorica) vuoti di tutela.<br />	<br />
Anche i dati normativi testuali che si pretenderebbe di leggere nella direzione del principio di atipicità, come l’art. 34, comma 1, lett. c) del Codice, che prevede l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”, sono manifestamente insussistenti, atteso che tale disposizione precisa i contenuti della sentenza di condanna e non quella di mero accertamento.<br />	<br />
Per inciso il secondo correttivo al c.p.a. (d.l.gs n. 160-2012), con l’aggiunta di un secondo <br />	<br />
comma all’art. 34, lett. c), C.P.A., ha introdotto un’ulteriore azione di condanna al rilascio del <br />	<br />
provvedimento richiesto, recependo in sede legislativa le sollecitazioni proposte dalla decisione dell’Ad. Plen. n. 3-2011, rafforzando e potenziando ancora la tutela del cittadino, ma muovendo sempre nella logica dell’azione di condanna, per l’appunto.<br />	<br />
Né muove nella stessa direzione la successiva lett. e) in base alla quale il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”, inclusa la nomina, già in sede di cognizione, di un commissario <i>ad acta</i> con sua operatività dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza, poiché l’azione di accertamento sarebbe, semmai, l’oggetto di un giudicato e non una misura per attuarlo.<br />	<br />
Pertanto, nel caso di specie, non trattandosi di esercizio di azione di accertamento nei casi tipicamente previsti dalla legge, il relativo ricorso, con il quale i Comuni appellati l’hanno esercitata in primo grado è da ritenersi inammissibile, come dedotto dall’appellante.<br />	<br />
Inoltre, nel caso di specie, non si è di fronte, come erroneamente ha indicato il TAR e come già detto, ad un caso di giurisdizione esclusiva, poiché la controversia, come detto, riguarda soltanto questioni di carattere contrattuale sottratte, per tale natura, alla cognizione del Giudice Amministrativo.<br />	<br />
Infatti, come ha di recente precisato in modo del tutto inequivoco il Giudice della giurisdizione (Cassazione civile, Sez. Un., 27 dicembre 2011, n. 28804), nel quadro normativo derivante dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l&#8217;unica categoria della concessione di lavori pubblici, onde non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell&#8217;opera (o di costruzione e gestione congiunte), ove prevale il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l&#8217;attività organizzativa e direttiva dell&#8217;opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione; ciò in quanto, ormai, la gestione funzionale ed economica dell&#8217;opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario, come risulta dall&#8217;art. 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria.<br />	<br />
In sostanza, il Giudice della giurisdizione in questa sentenza chiarisce, dopo oscillazioni e contestazioni dottrinali di grande rilievo su tale crinale dell’ambito cognitivo delle rispettive giurisdizioni, che l’applicazione del precedente criterio di ripartizione delle giurisdizioni con riferimento alla natura concessoria del rapporto con il Comune, &#8211; che aveva indotto la giurisprudenza di legittimità, nella vigenza della L. n. 109 del 1994, a distinguere le concessioni di soli lavori equiparate agli appalti da quelle di costruzione e di gestione riservate dalla L. n. 1034 del 1971, art. 5 alla giurisdizione esclusiva-, non è più attuale. E tale conclusione è ritratta non solo alla luce dell’attuale disciplina del Codice appalti, ma anche alla luce delle Direttive Europee nn. 17 e 18 del 2004, “cd. Direttive di codificazione”. <br />	<br />
E queste ultime, va evidenziato, in quanto tali, e proprio nel loro impianto complessivo di principi vigenti nella materia, non hanno introdotto nessun rilevante concetto innovativo rispetto alle Direttive che hanno sostituito e omogeneizzato in funzione di chiarificazione della disciplina in materia di appalti pubblici, Direttive risalenti, per quanto riguarda i lavori, alla Direttiva n. 93/37, oggetto di trasposizione ad opera della cd. Legge Merloni quivi applicata.<br />	<br />
Infatti, lo stesso giudice di legittimità ammette che l’orientamento giurisprudenziale precedente ha recepito principi ricavati dalla normativa nazionale piuttosto risalente e antecedenti al D. Lgs. n. 163 del 2006, suddividendo i sistemi di esecuzione delle opere pubbliche in due categorie a seconda che venissero compiute direttamente dalla P.A. o indirettamente con il ricorso al sistema della concessione; e nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultima, a seguito del D.L.L. n. 107 del 1919 (art. 16), poi ripristinato dal R.D.L. 1657 del 1926 e dal R.D.L. n. 1137 del 1929 (quest&#8217;ultimo modificato ed integrato dalla L. n. 34 del 1951) aveva distinto le concessioni di sola costruzione da quelle di costruzione e di gestione dell&#8217;opera. <br />	<br />
Pertanto, è stata la ricezione acritica e tralaticia di tali norme e delle relative interpretazioni che aveva indotto le Sezioni Unite a mantenere ferma la suddetta distinzione anche ai fini del riparto delle giurisdizioni, pur dopo che le concessioni dei lavori sono stati equiparate agli appalti di opera pubblica, facendo ancora ritenere le concessioni di costruzione e di gestione dell&#8217;opera attratte al plesso della generale categoria dei provvedimenti concessori, come tali devoluti, mediante una interpretazione estensiva della formula della L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 1, alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Sennonché, come osservano anche le Sezioni Unite nella sentenza del 2011 sopraccitata, tale quadro normativo è stato modificato dalla legislazione europea, la quale da ultimo con la Direttiva 18 del 2004, nell&#8217;ambito della categoria degli appalti pubblici ha mantenuto ferma la tradizionale tripartizione tra appalti di lavori, servizi e forniture; ma ha suddiviso le concessioni in due tipologie, la prima delle quali, denominata &#8220;concessione di lavori pubblici&#8221;, è definita &#8220;un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l&#8217;opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo&#8221; (art. 1, sub 3); mentre la seconda denominata &#8220;concessione di servizi&#8221; comprendente i contratti che &#8220;presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo&#8221; (art. 1, sub 4).<br />	<br />
Pertanto, è stata recepita la concezione comunitaria di &#8220;concessione dei lavori&#8221;, includendo nella relativa categoria ormai unitaria tutti i &#8220;contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l&#8217;esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonchè &#8220;la loro gestione funzionale ed economica&#8221;, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l&#8217;opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice&#8221;.<br />	<br />
In base a tale costruzione comunitaria dell’istituto giuridico unitario della concessione di lavori, non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell&#8217;opera (ovvero di costruzione e di gestione congiunte) nella quale prevaleva il profilo concessorio ed autoritativo, riguardante, in particolare, la vicenda traslativa delle pubbliche funzioni inerenti all&#8217;attività organizzativa e direttiva dell&#8217;opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizioni.<br />	<br />
Si deve al riguardo precisare, come già dianzi anticipato, che tale concetto comunitario dell’istituto giuridico unitario “concessione di lavori”, non nasce ex novo come si è già accennato, con le Direttive di codificazione citate del 2004, ma era già immanente nel sistema comunitario e, di conseguenza, per il principio di prevalenza o preferenza di quest’ultimo ordinamento rispetto all’ordinamento nazionale nelle materie, come quella in oggetto, (soggette appunto al diritto comunitario), è solo a tale impianto di principi e soluzioni che può farsi riferimento, con disapplicazione di qualsiasi norma di rango nazionale che detti una disciplina di tipo diverso e, segnatamente, individui profili di autoritarietà, laddove il diritto comunitario, invece, li esclude radicalmente.<br />	<br />
In particolare, si deve ricordare che già la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario (in Gazzetta ufficiale CE n. 121 del 29 aprile 2000) citava il fatto inequivocabile che la Direttiva 93/37/CEE sugli appalti pubblici di lavori prevede un regime specifico riguardante le concessioni di lavori, regime ove, come detto, sono assenti profili di autoritarietà del potere pubblico nella fase di gestione ed esecuzione del rapporto.<br />	<br />
In specifico, la suddetta Comunicazione interpretativa asseriva che già la direttiva 93/37/CEE distingue la concessione di lavori da un appalto pubblico tramite la concessione al concessionario del diritto di gestire l&#8217;opera, realizzata come contropartita della costruzione effettuata: negli stessi termini, dunque, con la quale la concessione di lavori è descritta oggi dalla citate Direttive di codificazione in materia di appalti e dal Codice degli appalti nazionale e che ha indotto, come si è visto, la Corte di Cassazione civile, Sez. Un., 27 dicembre 2011, n. 28804, ha mutare il suo tradizionale orientamento, recependo, alfine, tale novità a lungo esistente nel sistema comunitario e, quindi, nazionale degli appalti.<br />	<br />
Con la conseguenza, per il nostro diritto nazionale e per le questioni di giurisdizione che sono rilevanti in questo processo, che si deve mantenere alla giurisdizione ordinaria la successiva fase relativa alla esecuzione del rapporto in cui devono, peraltro, trovare applicazione regole positive attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e le relative condotte attuative (cfr: Cass., Sez. Un., nn. 14958-2011; 19049-2010; 6068-2009; 29425-2008).<br />	<br />
Anche in relazione agli appelli incidentali dei Comuni, il Collegio deve svolgere le medesime considerazioni che ha svolto per motivare il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento di nullità della clausola convenzionale.<br />	<br />
Quindi, per ripetere i concetti in sintesi:<br />	<br />
&#8211; le domande di mero accertamento negativo del difetto di legittimazione passiva e della titolarità dei Comuni di Pietrasanta e Massarosa e del difetto della titolarità di Tev s.p.a., in quanto attinenti a posizioni contrattuali, non sono in sé ammissibil<br />
&#8211; esse comunque riguardano posizioni soggettive (contrattuali) che non sono e non possono essere devolute alla giurisdizione del G.A.;<br />	<br />
&#8211; si devono ritenere attinenti a posizioni contrattuali e non a concessioni, poiché, alla luce della già esaminata sentenza della Cassazione civile, Sez. Un., 27 dicembre 2011, n. 28804, sussiste, a livello comunitario, l&#8217;unica categoria della concessione<br />
Pertanto, tale motivo dell’appello principale è da accogliere con conseguente riforma della sentenza di primo grado e dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Il secondo, terzo e quarto motivo di appello principale, così come la questione della legittimazione passiva della Regione diventano, a questo punto, privi di rilievo, e perciò assorbiti dal dedotto rilievo dell’assenza di un presupposto processuale (ammissibilità dell’azione in termini di sussistenza della giurisdizione del giudice <i>ab initio</i> adito).<br />	<br />
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori eccezioni e deduzioni delle parti.<br />	<br />
Pertanto, gli appelli incidentali sono da dichiararsi improcedibili.<br />	<br />
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza con riferimento ai Comuni appellati e possono essere compensate con riferimento alla Regione Toscana, sussistendo giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’inammissibilità del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Dichiara improcedibili gli appelli incidentali.<br />	<br />
Condanna i Comuni appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida in euro 5000,00, oltre accessori di legge, in favore di parte appellante, compensando le spese del presente grado di giudizio con la Regione Toscana.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2013-n-231/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2013 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2012 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2012-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2012-n-231/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2012-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2012 n.231</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Grossi in tema di assegnazione di sedi farmaceutiche Igiene e sanità – Farmacie – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 1 legge Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) – Previsione del diritto di conseguire per una sola</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2012-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2012 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2012-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2012 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>in tema di assegnazione di sedi farmaceutiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Farmacie – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 1 legge Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) – Previsione del diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia per i farmacisti che gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Lamentata violazione degli artt. 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, 1’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) – Non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), proposta – in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10 &#8211; 13 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011 ed iscritto al n. 121 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;<br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi;<br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Teresina Macrì per la Regione Calabria.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato il 10 ottobre 2011 e depositato il successivo 18 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, 1’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) [pubblicata nel Suppl. ord. n. 4 al B.U.R. n. 14 del 10 agosto 2011] – che prevede che «I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia» – nonché i «commi successivi al comma 1, in quanto ad esso collegati e dipendenti».<br />	<br />
Osserva il ricorrente che la disciplina transitoria dettata dall’impugnato articolo 1 (che costituisce in realtà l’intero corpo normativo della legge de qua) eccede le competenze regionali, contenendo una palese deroga al principio generale (ribadito anche da questa Corte nella sentenza n. 177 del 1988) dell’assegnazione della titolarità delle farmacie in base ad un concorso pubblico, posto dalla legislazione statale di riferimento, rappresentata dall’art. 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326: in tale disposizione viene infatti sancito che, «salvo diversa disciplina regionale», il conferimento delle sedi farmaceutiche resesi vacanti o di nuova istituzione ha luogo a seguito della vincita di un concorso, bandito ogni quattro anni dalla regione, e consistente in una selezione basata sulla valutazione di titoli professionali e su una prova attitudinale espletata attraverso quiz, il superamento del 70% dei quali fa conseguire 1’idoneità, in base al disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 268. Pertanto, l’assegnazione del servizio farmaceutico, in ragione della finalità pubblica che esso è destinato a svolgere a tutela della salute, necessita del pubblico concorso, per oggettive esigenze di buon funzionamento dello stesso. E ciò, per la difesa erariale, non contrasta con l’incipit dell’art. 48 («Salvo diversa disciplina regionale»), che può essere letto nel senso di lasciare al legislatore regionale la facoltà di derogare alla natura precettiva della disposizione (che, contenendo una normativa di principio di ordine generale valida su tutto il territorio nazionale, è nel suo nucleo centrale inderogabile) quanto alle modalità esecutive ad essa connesse.<br />	<br />
Secondo il ricorrente, dunque, la norma impugnata, nel disciplinare il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie, prevedendone la sanatoria tramite 1’assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità (senza peraltro che il legislatore regionale abbia specificatamente evidenziato la sussistenza di una particolare, eccezionale ed urgente situazione tale da necessitare tale intervento normativo), viola innanzitutto il principio del pubblico concorso di cui all’ultimo comma dell’art. 97 Cost., che è teso a «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» sull’intero territorio nazionale, assicurando la parità di trattamento tra farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione, attraverso lo strumento più idoneo a garantire che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, per l’efficace ed efficiente erogazione del servizio.<br />	<br />
Inoltre, data la natura di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all’albo dei farmacisti, viene individuato un ulteriore profilo di incostituzionalità per contrasto della norma in esame con l’art. 117, terzo comma, Cost., giacché la materia della organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta al titolo di competenza concorrente «tutela della salute», in quanto «la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute».<br />	<br />
2.— Si è costituita la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, chiedendo la declaratoria di non fondatezza della questione.<br />	<br />
In primo luogo, la Regione rileva che quella impugnata non è una disposizione di carattere generale, ma è una norma tesa a sanare, con il criterio della specialità, la particolare situazione di quei farmacisti che, avendo conseguito l’idoneità all’ultimo concorso svolto in materia, hanno avuto assegnata in via provvisoria una sede resasi successivamente vacante, gestendola per almeno tre anni. E ciò in coerenza con quanto in passato previsto dallo stesso legislatore nazionale – con l’art. 14 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e, prima ancora, con l’art. 1 della legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane) – che ha fatto ricorso proprio allo strumento della sanatoria per regolarizzare il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie.<br />	<br />
Inoltre, la Regione osserva che la clausola di salvezza della diversa disciplina regionale, apposta (all’inizio della disposizione e prima della dettatura della regola) nel richiamato art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003, non può che attribuire alla regione una facoltà di deroga certamente più estesa di quella presunta dalla difesa statale, mediante la possibilità di previsione – pur nel contesto del principio di assegnazione delle sedi farmaceutiche per pubblico concorso, da espletare ogni quattro anni – di una disciplina diversa, sia pure in via eccezionale e supportata da adeguati motivi o finalità di interesse pubblico. Il tal senso la Regione richiama le motivazioni di due decisioni giurisdizionali amministrative rispetto a fattispecie del tutto analoghe (T.a.r. Puglia-Bari 4 marzo 2008, n. 483, confermata da Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, 591) in cui si evidenzia che il beneficio in questione non è riconosciuto indiscriminatamente a tutti i gestori provvisori, ma solo a quelli che avevano effettivamente partecipato agli specifici concorsi ordinari per l’assegnazioni delle sedi farmaceutiche e che erano risultati idonei, così da non mettere in discussione il principio generale del concorso.<br />	<br />
Ancora, la Regione richiama quanto affermato nella sentenza n. 87 del 2006, in cui (scrutinando l’art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», con il quale il legislatore statale aveva dettato una disciplina analoga a quella oggi censurata, prevedendo l’attribuzione in sanatoria di sedi farmaceutiche vacanti) questa Corte – ricondotta la materia della organizzazione del servizio farmaceutico al titolo di competenza concorrente della tutela della salute – ha dichiarato illegittima la disposizione statale, in quanto contenente norme di dettaglio, escludendo che, dopo la riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, possa seguirsi lo stesso percorso argomentativo della citata sentenza n. 177 del 1988, dovendosi attualmente escludere che l’interesse nazionale (su cui si fondava tale pronuncia) possa legittimare uno spostamento del regime delle competenze dettato dall’art. 117 Cost.<br />	<br />
Ribadito che, nella specie, si tratta di una disciplina transitoria, che non mette in discussione l’ordinaria procedura dell’attribuzione della titolarità delle farmacie tramite pubblico concorso, la Regione conclude affermando che, alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte, non sussiste un principio fondamentale che imponga necessariamente la concorsualità in materia di assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e secondo cui la regolamentazione della fattispecie è riservata al livello del dettaglio normativo.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, per violazione degli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, Cost., l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), nonché i «commi successivi al comma 1, in quanto ad esso collegati e dipendenti», che costituiscono l’intero corpo normativo della legge de qua. In particolare, il comma 1 prevede che «I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia». Gli altri commi del medesimo articolo 1 prevedono che: « Il termine triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di attribuzione della gestione»; (comma 2); che « Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1, le sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell’anno 1997» (comma 3); che « È escluso dal beneficio di cui al comma 1, il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie o che presenta altre incompatibilità previste dalla normativa vigente» (comma 4); che «Le domande finalizzate al conferimento della titolarità della sede farmaceutica di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione Calabria entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» (comma 5); che «La Regione effettua la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5» (comma 6); che «Ad esito della verifica di cui al comma 6, la Regione Calabria bandisce concorso unico regionale per l’assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche» (comma 7); e che « La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale» (comma 8).<br />	<br />
1.2.— Il ricorrente denuncia il contrasto della normativa impugnata con dell’articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, per violazione del principio del pubblico concorso, teso a «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» sull’intero territorio nazionale, assicurando la parità di trattamento tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione, attraverso lo strumento più idoneo a garantire che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, al fine dell’efficace ed efficiente erogazione del servizio (come affermato dalla sentenza n. 177 del 1988); e con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, data la natura di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all’albo dei farmacisti, poiché (come più volte affermato da questa Corte, da ultimo nella sentenza n. 295 del 2009) la materia della organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta al titolo di competenza concorrente «tutela della salute», in quanto «la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute». Relativamente a questo secondo profilo, la censura si fonda sul presupposto che la disciplina transitoria impugnata ecceda la competenza regionale, contenendo una deroga al principio generale dell’assegnazione della titolarità delle farmacie in base ad un concorso pubblico, desunto dall’art. 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che, «Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni». E tale concorso (sempre secondo la prospettazione) consiste «in una selezione basata sulla valutazione di titoli professionali e su una prova attitudinale espletata attraverso quiz, il superamento del 70% dei quali fa conseguire 1’idoneità, in base al disposto del d.P.C.M. n. 268 del 30 marzo 1994».<br />	<br />
2.1.— La questione non è fondata.<br />	<br />
2.2.— Questa Corte ha ripetutamente affermato che, «ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall’articolo 117 della Costituzione, la “materia” della organizzazione del servizio farmaceutico, non diversamente (cfr. sentenza n. 61 del 1968) da quanto già avveniva sotto il regime anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute» (sentenza n. 87 del 2006, resa proprio in tema di concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche); e ciò perché la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia la sostanziale natura commerciale dell’attività del farmacista (sentenze n. 150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 430 del 2007).<br />	<br />
Alla pacifica (e non contestata dalle parti) riconduzione della disciplina de qua a tale titolo di competenza concorrente Stato-Regione, si è costantemente accompagnata, da parte di questa Corte, l’affermazione della natura di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all’albo dei farmacisti, che risponde all’esigenza di «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» (anche sentenza n. 352 del 1992) sull’intero territorio nazionale costituendo lo strumento più idoneo ad assicurare che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, a garanzia dell’efficace ed efficiente erogazione del servizio.<br />	<br />
2.3.— Ciò premesso, va peraltro rilevato come lo stesso legislatore statale abbia ritenuto che il principio del concorso (da svolgersi, nella sua forma propria, per titoli ed esami) sia suscettibile di deroga, allorquando si sia in presenza di situazioni eccezionali giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico: in tal senso, si possono ricordare le disposizioni di sanatoria di pregresse gestioni di fatto di sedi farmaceutiche di cui all’art. 1 della legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane), ed all’art. 14 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nonché la normativa, sopravvenuta alla proposizione del presente giudizio in via principale – contenuta nell’art. 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 – che prevede che le regioni e le province autonome bandiscano un concorso straordinario «per soli titoli» per la prima copertura delle nuove sedi farmaceutiche (istituite in virtù della legge medesima) oltre che di quelle vacanti, non oggetto di procedure concorsuali già espletate o in via di svolgimento.<br />	<br />
Avendo il ricorrente – in un contesto di competenza concorrente – evocato il principio fondamentale contenuto nel sopra citato art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003, si tratta dunque, in questa sede, di verificare la spettanza (riservata al solo legislatore statale ovvero anche a quello regionale) del potere di conformare l’ampiezza applicativa di tale principio rispetto alle specifiche e contingenti giustificate necessità locali, attraverso deroghe al principio stesso.<br />	<br />
3.1.— Sul punto, va sottolineato che questa Corte – chiamata a scrutinare una disposizione di legge statale (l’art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»), che (in senso speculare a quello odierno) prevedeva una ulteriore sanatoria del fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità – ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, sul rilievo del contenuto di estremo dettaglio di tale normativa, ritenuta inidonea a rivestire natura di normativa di principio, poiché concernente «statuizioni al più basso grado di astrattezza, che, per il loro carattere di estremo dettaglio, non solo sono insuscettibili di sviluppi o di svolgimenti ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro concreta applicazione, soltanto un’attività di materiale esecuzione» (sentenza n. 87 del 2006).<br />	<br />
E, sotto altro profilo, va ricordato che identica pronuncia di incostituzionalità ha riguardato norme della Regione siciliana che attribuivano ai titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole minori il beneficio della riserva del dieci per cento delle sedi vacanti o di nuova istituzione (commi 1 e 2 dell’art. 32 della legge reg. 16 aprile 2003, n. 4, recante «Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche»), in ragione del fatto che, in tal modo, esse determina(va)no un meccanismo di «deroga permanente» alla regola del concorso per titoli ed esami per l’assegnazione delle farmacie nel territorio della Sicilia a beneficio di una sola categoria di farmacisti, giacché la previsione della «graduatoria riservata per soli titoli» sottrae sempre e comunque al concorso un certo numero di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, a beneficio di soggetti cui viene consentito, in sostanza, di scegliere una sede farmaceutica fra quelle disponibili, senza partecipare, in condizioni di parità con gli altri farmacisti, ad una selezione concorsuale e, anzi, con preferenza rispetto ai farmacisti che partecipano agli ordinari concorsi (sentenza n. 448 del 2006). Tale seconda decisione, in particolare – pur ribadendo (come detto) che la regola del concorso pubblico risponde all’esigenza di «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» sull’intero territorio nazionale ed assume quindi anche per la Regione siciliana natura di principio fondamentale –, risulta incentrata non già su una pregiudiziale affermazione della incompetenza del legislatore regionale a prevedere deroghe al predetto principio fondamentale, quanto piuttosto sull’assunto della illegittimità della norma censurata in quanto contenente una “deroga permanente” alla regola della assegnazione con le prescritte modalità concorsuali, dettata in via permanente, solo per una particolare categoria di farmacisti.<br />	<br />
3.2.— In coerenza con quanto precedentemente detto, questa Corte ritiene che la problematica dedotta nell’odierno giudizio non debba necessariamente risolversi (come richiesto nel ricorso) con la affermazione di una rigida ripartizione di competenze, che porti alla negazione aprioristica della sussistenza di una potestà legislativa regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio del pubblico concorso. Oltretutto, una soluzione in tale senso si porrebbe in insanabile contraddizione con l’inequivoco incipit dell’art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003 (evocato dal ricorrente quale espressione del principio fondamentale di cui si assume la violazione da parte della normativa impugnata), che, facendo salva una «diversa disciplina regionale», evidentemente intende riconoscere e salvaguardare una competenza della regione in ordine alla regolamentazione del concorso. Segno che (fermo il principio fondamentale di “concorsualità” delle assegnazioni), nelle intenzioni dello stesso legislatore statale, detto principio (normalmente basato su una selezione per titoli ed esami) sia destinato a costituire la modalità ordinaria di assegnazione delle sedi vacanti, non essendo purtuttavia escluso che le regioni o le province autonome, in considerazione di specifiche e concrete necessità contingenti (quali, ad esempio, quelle di sanare pregresse situazioni di precariato), possano prevedere deroghe per casi determinati ed in via meramente transitoria.<br />	<br />
Né, d’altronde – anche in ragione delle argomentazioni contenute nelle richiamate sentenze n. 87 e 448 del 2006 – risulta condivisibile la riduttiva lettura del menzionato incipit datane dal ricorrente (secondo cui, «fermo l’obbligo dell’assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante procedura concorsuale, ciò che potrebbe al più ritenersi non vincolante sono le modalità esecutive ad essa connesse»), giacché è di tutta evidenza che, nelle materie di competenza concorrente, la produzione della normativa di dettaglio è attribuita alle Regioni per Costituzione, e quindi (ove si seguisse l’interpretazione auspicata) la clausola di salvezza sarebbe del tutto pleonastica.<br />	<br />
Ed altrettanto inconferente, ai fini del decidere, è il richiamo contenuto nel ricorso alle argomentazioni di cui alla sentenza n. 177 del 1988 – svolte a sostegno del rigetto dei dubbi di costituzionalità sollevati dalle Regioni allora ricorrenti (a causa del contenuto di dettaglio delle norme statali impugnate, prive di qualsivoglia funzione di coordinamento) nei confronti della sanatoria prevista e disciplinata dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34) – che risultano incentrate sulla affermazione della natura eccezionale e provvisoria della deroga statale al principio generale dell’assegnazione della titolarità di farmacie in base a un concorso, per cui i profili normativi lesivi delle competenze concorrenti regionali (o provinciali) trovavano giustificazione nella sussistenza dell’interesse nazionale, inteso quale fondamento di legittimazione del potere normativo statale esercitato. Infatti (come espressamente sottolineato nella sopra richiamata sentenza n. 87 del 2006) «nell’assetto costituzionale delineato dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione deve escludersi che l’interesse nazionale possa legittimare uno spostamento del regime delle competenze normative regolato dal nuovo articolo 117 della Costituzione».<br />	<br />
4.1.— Nemmeno risulta configurabile l’ulteriore sollevato profilo di incostituzionalità, riferito alla asserita violazione del principio stabilito nell’ultimo comma dell’art. 97 Cost.<br />	<br />
Anche a prescindere dalla (pur dirimente) considerazione che tale principio appare quantomeno eccentrico rispetto al fenomeno della assegnazione di farmacie (che, comunque lo si voglia qualificare, non costituisce conferimento di impiego nella pubblica amministrazione, giacché le farmacie, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli: sentenza n. 68 del 1961), quello che non è condivisibile è l’assunto (che appare evidentemente sotteso, nella prospettazione, alla evocazione del citato parametro) di una non spiegata coincidenza quanto a presupposti e ad ámbiti di applicazione, del principio fondamentale di cui all’art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003, dettato con riferimento alla materia in esame dal legislatore ordinario statale, con quello imposto (anch’esso peraltro «salvo i casi stabiliti dalla legge», e non in termini di inderogabile necessità) dalla norma costituzionale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. La stessa giurisprudenza di questa Corte non esclude la facoltà di introdurre deroghe al pubblico concorso (anche al fine di consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella pubblica amministrazione), seppure con il limite che detta facoltà può essere considerata legittimamente utilizzata solo quando le deroghe siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e quando ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (da ultimo, sentenze n. 299 del 2011 e n. 30 del 2012).<br />	<br />
Orbene – escluso che nella specie si possa configurare una deroga permanente al principio concorsuale (come tale sanzionata nella sentenza n. 448 del 2006) – la norma regionale impugnata si caratterizza (per stessa denominazione dell’atto legislativo, recante «Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche») per la eccezionalità e la precisa delimitazione temporale dell’intervento di sanatoria ed individuazione del numero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla espressa esistenza nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito di una corretta tenuta del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del diritto fondamentale dei cittadini alla salute.<br />	<br />
4.2.— D’altra parte, non può non assumere particolare significato che il beneficio medesimo non è riconosciuto dal legislatore calabrese indiscriminatamente a tutti i gestori provvisori di sedi farmaceutiche, ma solo a quelli che (per un congruo lasso di tempo) hanno gestito in via provvisoria la sede farmaceutica, loro attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia (art. 1, comma 1); e che le sedi farmaceutiche in questione sono quelle «attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell’anno 1997» (art. 1, comma 3). Sicché, anche sotto tale profilo, la normativa censurata appare compatibile con il generale principio di concorsualità, come espressione del più generale principio di imparzialità della pubblica amministrazione, poiché i soggetti assegnatari vengono scelti non già in maniera arbitraria, trattandosi comunque di farmacisti risultati idonei all’esito di precedente prova concorsuale regolarmente sostenuta, e tuttavia non collocati utilmente in graduatoria per l’assegnazione di sedi vacanti e successivamente beneficiati di assegnazione a titolo provvisorio.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), proposta – in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 ottobre 2012.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2012.</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-10-2012-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2012 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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