<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2299 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2299/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2299/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2299 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2299/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2299/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2299</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Malanetto ATI Anna Maria ed altri (avv. Montanaro) c. Comune di Rivoli (avv. Gallenca) e Studio di Architettura Architime srl (avv. Roma) sulla mancata valutazione di una relazione metodologica presentata in sede di offerta per un appalto qualora la stessa sia costituita da un numero di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2299/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2299/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Malanetto<br /> ATI Anna Maria ed altri (avv. Montanaro) c. Comune di Rivoli (avv. Gallenca) e Studio di Architettura Architime srl (avv. Roma)</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata valutazione di una relazione metodologica presentata in sede di offerta per un appalto qualora la stessa sia costituita da un numero di pagine superiore a quanto richiesto dal disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto di servizi – Valutazione tecnica offerta – Relazione metodologica con numero di pagine superiore a quanto richiesto – Conseguenze – Mancata valutazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui il disciplinare di gara preveda la presentazione di una relazione metodologica di massimo due pagine, la relazione presentata da un concorrente che si articoli in un numero di pagine superiore non può essere valutata e pertanto non può ottenere alcun punteggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15616_15616.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2299/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2007 n.2299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2007-n-2299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2007-n-2299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2007-n-2299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2007 n.2299</a></p>
<p>Pres. Varrone – Est.&#8211; Cafini M.L. (Avv. A. Guantario) c. Ministero per i beni e le attività culturali &#8211; Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per la Puglia (Avv. Stato) sulla illegittimità del provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico comunale in caso di omessa comunicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2007-n-2299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2007 n.2299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2007-n-2299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2007 n.2299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Varrone – <i>Est.</i>&#8211; Cafini<br /> M.L. (Avv. A. Guantario) c. Ministero per i beni e le attività culturali &#8211; Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per la Puglia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico comunale in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 L. n. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Concessione edilizia in sanatoria &#8211; Nulla osta paesaggistico – Annullamento del nulla osta comunale da parte della Soprintendenza per i beni ambientali – Omesso avviso di avvio del procedimento ex. art. 7 L. n. 241/90 – Illegittimità – Comunicazione della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato dall’amministrazione comunale in sede di concessione edilizia in sanatoria, deve essere necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90, a nulla rilevando che l’ente autorizzante abbia dato notizia al soggetto istante della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo. Invero l’autorizzazione comunale costituisce l’oggetto della nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che non contiene alcuna generica informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di partecipazione ed, in genere, lo svolgimento della predetta nuova fase.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 2299/2007<br />
Reg. Dec.<br />
N. 6184 Reg. Ric.<br />
ANNO   2002<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 6184 del 2002, proposto da<br />
<b>Lotito Michele</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Guantario ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, presso il prof. avv. Francesco Paparella, al corso Trieste n.88, (studio prof. Recchia); </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici</b> per la Puglia di Bari e il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza  del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,  Bari, Sezione II, n.1645/02 in data 28 marzo 2002, resa tra le parti;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i beni ambientali AA. AA. SS. per la Puglia;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 &#8211; relatore il consigliere Domenico Cafini – uditi, per le parti, l’avv. Pappalepore per delega dell’avv. Guantario e l’avv. dello Stato Cesaroni;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Con  ricorso proposto davanti al TAR per la Puglia il sig. Michele Lotito impugnava il decreto del Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari 29.1.1999 n. 544, concernente l’annullamento del provvedimento in data 10.7.1997 del Sindaco di Corato, con cui era stato espresso parere favorevole, ai sensi dell&#8217;art. 32 L. 47/1985, al rilascio di una concessione in sanatoria per alcune opere abusive realizzate dal ricorrente in un’area di sua proprietà, sita in contrada San Giuseppe del comune predetto, nonché il parere sfavorevole in data 4.4.1997 espresso sulla domanda di condono dalla Commissione edilizia comunale di Corato, integrata ai sensi dell&#8217;art. 3 della L. R. n. 8/1995. <br />
A sostegno del gravame l’istante deduceva le seguenti censure:<br />
a) violazione dell&#8217;art. 7 e 8 L n. 241/1990; violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere, in quanto non era stato comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento conclusosi con l’annullamento del nulla osta comunale;    b) violazione e falsa applicazione dell’art. 82, comma 9, D.P.R. 24.7.1977, n. 616, (come modificato. dall’art 1  L 8.8.1985, n. 431) per consunzione del potere di controllo esercitato oltre il termine perentorio di sessanta giorni, perché il nulla osta era stato annullato oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere rilasciato dal Sindaco e della relativa documentazione; c) illegittimità del decreto del Soprintendente 29.1.1999 n. 544 in via derivata dagli stessi vizi di legittimità del parere rilasciato il 4.4.1997 dalla Commissione edilizia comunale sull’istanza di condono prodotta dall’interessato.<br />
Avverso il menzionato parere negativo della Commissione edilizia lo stesso ricorrente deduceva, altresì: <br />
d) eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento dalla causa tipica e macroscopica irragionevolezza; carente e difettosa istruttoria, travisamento dei fatti e falsità nei presupposti, giacché detto parere negativo era  assolutamente tautologico e stereotipato;<br />
e) eccesso di potere per immotivata disparità di trattamento e immotivato ed irragionevole contrasto con precedenti pareri favorevoli; eccesso di potere per sviamento, essendo stato differente l’operato dell’Amministrazione nel valutare l’impatto ambientale nei confronti di altri edifici di maggiore portata volumetrica.<br />
Nel giudizio si costituiva il Ministero e la Soprintendenza intimati, che si opponevano al ricorso, chiedendone il rigetto.<br />
2. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale adito respingeva il gravame come sopra proposto, ritenendo infondati tutti i motivi in esso dedotti..<br />
3. Avverso tale sentenza è stato proposto l’odierno appello, affidato dal sig. Lotito ai seguenti motivi di diritto:<br />
A) error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. n.241/1990, oltre che violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere;<br />
B) error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 82, comma 9, D.P.R. 24.7.1977, n. 616, (nel testo modificato. dall’art 1 L 8.8.1985, n. 431) per consunzione del potere di controllo esercitato oltre il termine perentorio di sessanta giorni; eccesso di potere per travisamento dei fatti; falsa presupposizione; ingiustizia;<br />
C) error in iudicando: a) violazione e malgoverno dei principi in materia di eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento dalla causa tipica e macroscopica irragionevolezza; carente e difettosa istruttoria, travisamento dei fatti e falsità nei presupposti; b) violazione e malgoverno dei principi in materia di eccesso di potere per immotivata disparità di trattamento e immotivato e irragionevole contrasto con precedenti pareri favorevoli; eccesso di potere per sviamento.<br />
Nelle conclusioni il sig. Lotto chideva l’accoglimento del proposto gravame e, per l’effetto, previa riforma della sentenza appellata, l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso  di prime cure.<br />
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase di giudizio &#8211; con memoria datata 19.2.2007 &#8211; l’Amministrazione per i beni  e le attività culturali ha replicato ai rilevi formulati nel ricorso in appello rilevandone l’infondatezza ed  ha concluso, quindi, per il rigetto del gravame.<br />
4. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 la causa è stata, infine, introitata per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con l’impugnativa proposta in primo grado è stato censurato dal sig. Michele Lotito il decreto soprintendentizio di annullamento della determinazione assunta dal Comune di Bari, contenente il parere favorevole, ex art. 32 della legge n. 47/1985, al rilascio in favore del ricorrente della concessione edilizia in sanatoria per un abuso edilizio realizzato dal medesimo in violazione dell’art. 1 della L.R. Puglia n. 5/1996, nonostante che la Commissione edilizia comunale avesse espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale della costruzione anzidetta.<br />
Tale impugnativa è stata poi respinta dal TAR adito che ha ritenuto infondati tutti i rilievi in essa prospettati con la sentenza in epigrafe specificata, la quale &#8211; reputata erronea ed ingiusta &#8211; viene ora contestata dall’interessato attraverso doglianze sostanzialmente coincidenti con quelle già dedotte nel giudizio di prime cure.<br />
Di dette doglianze, il Collegio ritiene che debbano essere esaminate, con priorità sulle altre, quelle prospettate nel motivo sopra indicato al punto        3. A) dell’esposizione in fatto, concernenti la violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241 del 1990 e del diritto di difesa e nonché l’eccesso di potere sotto vari profili, con le quali si deduce che il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento.<br />
2. Tale motivo è fondato. <br />
2.1. Con numerose pronunce, dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di doversi discostare, questa Sezione ha più volte affrontato la problematica sollevata con le censure in esame, risolvendola in senso negativo a quello prospettato dall’Amministrazione e dalla sentenza appellata, ossia nel senso della sussistenza dell’obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato, anche nell’ipotesi sopra descritta, dell’avvio del procedimento preordinato all’eventuale annullamento del nulla-osta paesaggistico come sopra rilasciato. (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI sez., 25.3.2004, n.1626; 20.1.2003, n.203; 17.9.2002 n.4709, 29.3.2002 n.1790).<br />
Né può ritenersi che vi sia nella determinazione avanti menzionata equipollenza all’avviso di procedimento in questione.<br />
Infatti, l’autorizzazione rilasciata nella fattispecie dal Comune non poteva certamente considerarsi quale atto equipollente all’avviso di procedimento da iniziarsi da parte della Soprintendenza ai sensi dell’art. 7 della legge n.241 del 1990.<br />
E ciò perché la detta autorizzazione comunale costituisce l’oggetto della nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che non contiene alcuna generica informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di partecipazione ed, in genere, lo svolgimento della predetta nuova fase.<br />
Al riguardo la Sezione &#8211; nel far presente che il nulla-osta, nella disciplina antecedente all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n.165, che ha modificato l’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, deve essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione statale &#8211;  ha già espressamente affermato che non può attribuirsi rilevanza, al fine di fondare un diverso avviso, alla circostanza che l’ente autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo (Cons. Stato, Sez.VI, 20.1.2003 n.203; ord. 9.5.2003 n.1806; 25.3.2004, n.1626).<br />
2.2. La tesi prospettata nella sentenza impugnata circa l’asserita avvenuta conoscenza del procedimento di cui trattasi, per effetto dell’invio della determinazione favorevole in data 10.7.1997 del Sindaco del Comune di Corato, non può essere, quindi, condivisa, perché essa sembra considerare, come “un’unica procedura” quella riguardante il rilascio dell’autorizzazione comunale e la sua verifica di legittimità dinanzi alla Soprintendenza;  mentre, come è stato chiarito, quella destinata a svolgersi presso l’autorità statale è una fase procedimentale “diversa”, di secondo grado, rispetto a quella svoltasi dinanzi all’autorità regionale (o, come nel caso in esame, comunale), caratterizzata dalla presenza di una diversa autorità – quella statale rispetto a quella che ha rilasciato l’autorizzazione – e da un diverso responsabile del procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 13.2.2003 n. 790; 17.10.2003 n.  6342; 25.3.2004, n. 1626).<br />
In proposito, è’ stato evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, inoltre, che l’onere di comunicare l’avvio del procedimento non può essere soddisfatto dalla semplice indicazione della soggezione al potere ministeriale contenuta nell’autorizzazione paesaggistica, nè dall’indicazione del Ministero tra i destinatari dell&#8217;atto medesimo, in quanto siffatte indicazioni non garantiscono né che la pratica sia stata effettivamente trasmessa all’autorità statale, né che questa l’abbia ricevuta, di modo che l’interessato dovrebbe esercitare la propria pretesa partecipativa senza sapere se l’autorizzazione rilasciatagli ed il relativo incartamento siano pervenuti a destinazione, col rischio di porre in essere un’attività che potrebbe, poi, rivelarsi prematura e inutile, ovvero inadeguata, se si considera il potere, riconosciuto all’autorità statale, di acquisire dall’organo di amministrazione attiva i chiarimenti e gli elementi integrativi ritenuti necessari ai fini del corretto esercizio delle funzioni di controllo, ed il correlativo diritto del privato (art. 10 lett. A) della legge n.241/1990) di prendere visione di tutti gli atti del procedimento ai fini di una proficua partecipazione.<br />
2.3. Deve essere ribadito pertanto, anche con riguardo al caso di cui trattasi, l’indirizzo giurisprudenziale della Sezione, che richiede che il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico sia preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, salvo che la conoscenza dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde (Cons. Stato, Sez. VI, 17.10. 2003 n. 6342; 29.4.2003 n. 2176; 10.4. 2003 n.1909).<br />
E poiché nella fattispecie tale conoscenza non può dirsi, comunque, intervenuta, per le ragioni già esposte, il provvedimento del Soprintendente, di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale, impugnato in prime cure, deve essere considerato illegittimo, come correttamente prospettato dalla parte appellante.<br />
2.4. Osserva, in ogni caso, il Collegio che la circostanza che il procedimento in esame, conclusosi con il contestato provvedimento, si sia integralmente svolto prima della modifica regolamentare introdotta con il D.M. n. 165 del 19.6.2002, che ha modificato la previsione contenuta nell’art. 4 del D.M. 13.6.1994 &#8211; la quale richiedeva espressamente l’inizio dell’avviso del procedimento da parte dell’autorità statale &#8211; conferma ulteriormente l’esattezza delle affermazioni che precedono.<br />
In definitiva, l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n.241/1990, viene soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare attuativa della L. 241/1990  appositamente dettata dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e Tabella A punto 4.<br />
Nel caso di specie, siffatta comunicazione, come accennato, non è stata data, e ciò vizia certamente il procedimento conclusosi con l’impugnato decreto,  come appunto evidenziato nel ricorso in esame.<br />
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può pertanto condividersi la statuizione dei primi giudici, secondo cui nella specie la Soprintendenza non aveva l’onere di preavvisare il privato dell’imminente esercizio dei suoi poteri, giacché il ricorrente, al momento di presentazione della domanda di concessione in sanatoria delle opere eseguite in una zona soggetta a vincolo paesaggistico,  “sapeva (e, comunque, avrebbe dovuto sapere) che, in virtù dell’art. 32 della legge n. 47 del 28.2.1985, l’accoglimento della sua istanza era subordinato al parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo” e che la conclusione del procedimento autorizzatorio non sarebbe avvenuta con il rilascio del nulla osta dell&#8217;autorità regionale o subregionale, “potendo l’autorizzazione essere annullata da parte dell’Autorità statale tenuta, in forza dell’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, a riscontrare la legittimità del nulla osta stesso”.<br />
 Pertanto, il ricorso in appello, previo assorbimento delle restanti censure, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere riformata la sentenza in epigrafe specificata ed annullato il decreto del Soprintendente oggetto dell’originario gravame.</p>
<p>Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, così dispone:<br />
&#8211; accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado;<br />
&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;<br />
&#8211; ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone				            Presidente <br />	<br />
Paolo Buonvino                                                     	Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo                                          Consigliere<br />
Domenico Cafini				          	Consigliere est.  <br />	<br />
Robero Chieppa                                                         Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;11/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2007-n-2299/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2007 n.2299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2005 n.2299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-6-2005-n-2299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-6-2005-n-2299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-6-2005-n-2299/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2005 n.2299</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Autoscuola Moderna di Coppo Ludovico &#038; C. s.a.s. e altri (avv. Ranaboldo e Ludogoroff) c. Provincia di Alessandria (avv. Vella, Terzano, Sannazzaro) Enti locali – Contingentamento del numero di autoscuole in funzione della popolazione ex DM 17.5.1995 n. 317 – Atto di programmazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-6-2005-n-2299/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2005 n.2299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-6-2005-n-2299/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2005 n.2299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> Autoscuola Moderna di Coppo Ludovico &#038; C. s.a.s. e altri (avv. Ranaboldo e Ludogoroff) c. Provincia di Alessandria (avv. Vella, Terzano, Sannazzaro)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Contingentamento del numero di autoscuole  in funzione della popolazione ex DM 17.5.1995 n. 317 – Atto di programmazione pubblica di un settore di attività commerciale privata – Competenza – Organo consiliare ex art. 42 lett. b) D.Lgs. 267/00 – Adozione da parte della Giunta Provinciale – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Giunta Provinciale non è competente all’adozione di atti di contingentamento delle autoscuole ex Dm 17.5.1995 n° 317</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sui ricorsi riuniti R.G.R. nn. 1038/04, 628/05 e 629/05, come di seguito epigrafati:</p>
<p>a) quanto al ricorso R.G.R. n. 1038/04, proposto dalle ditte</p>
<p><b>AUTOSCUOLA MODERNA DI COPPO LODOVICO &#038; C. S.A.S., AUTOSCUOLA ZUNINO BARTOLOMEO DI ZUNINO BARTOLOMEO, AUTOSCUOLA REKORD DI MUGGIATI GEOM. PAOLO &#038; MARCHETTI P.I. CARLO EUGENIO, AUTOSCUOLA GUGLIERI DI GUGLIERI ALBERTO, AUTOSCUOLA SPRINT S.N.C., AUTOSCUOLA GUASCHINO S.N.C. e AUTOSCUOLA BERTOLOTTI DI BERTOLOTTI GIOVANNI &#038; C. S.N.C.</b>, in persona dei rispettivi titolari o legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Ranaboldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<br />
<b>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.P. 21 luglio 2004, n. 419 ed in tale qualità rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Vella, Paola Terzano e Daniela Sannazzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della terza in Torino, via Bligny, 11, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
della deliberazione G.P. 29 aprile 2004, n. 270, recante “Aggiornamento schema territoriale per la programmazione delle autoscuole della Provincia di Alessandria”, nonché di ogni atto connesso, ivi compresa la relazione portante “Verifica degli adempimenti dell’Amministrazione Provinciale in merito alla distribuzione territoriale delle autoscuole”, richiamata nell’atto;</p>
<p>b) quanto al ricorso R.G.R. n. 628/04, proposto dalle ditte</p>
<p><b>AUTOSCUOLA MODERNA DI COPPO LODOVICO &#038; C. S.A.S., AUTOSCUOLA BISIO DI RISSO NADIA &#038; C. S.N.C., AUTOSCUOLA REKORD DI MUGGIATI GEOM. PAOLO &#038; MARCHETTI P.I. CARLO EUGENIO, AUTOSCUOLA SPRINT S.N.C., AUTOSCUOLA GUASCHINO S.N.C. e AUTOSCUOLA BERTOLOTTI DI BERTOLOTTI GIOVANNI &#038; C. S.N.C.</b>, in persona dei rispettivi titolari o legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Ranaboldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<br />
<b>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.P. 16 maggio 2005, n. 312 ed in tale qualità rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Vella, Paola Terzano e Daniela Sannazzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della terza in Torino, via Bligny, 11, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;<br />
e nei confronti della ditta</p>
<p><b>AUTOSCUOLA ZUNINO GEOM. PAOLO DI ZUNINO PAOLO OTTAVIO</b>, in persona del suo titolare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto ed elettivamente domicilia<to presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, via Ettoore De Sonnaz, 19, come da mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio; </p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale 20 aprile 2005, n. 89, prot. n. 53089, recante autorizzazione a favore della Autoscuola Zunino geom. Paolo al trasferimento di sede in Ovada, via N. Vela, 47;<br />
&#8211; della deliberazione G.P. 29 aprile 2004, n. 270, recante “Aggiornamento schema territoriale per la programmazione delle autoscuole della Provincia di Alessandria”, nonché di ogni atto connesso, ivi compresa la relazione portante “Verifica degli adempime</p>
<p>c) quanto al ricorso R.G.R. n. 629/04, proposto dalle ditte</p>
<p><b>AUTOSCUOLA MODERNA DI COPPO LODOVICO &#038; C. S.A.S., AUTOSCUOLA BISIO DI RISSO NADIA &#038; C. S.N.C., AUTOSCUOLA REKORD DI MUGGIATI GEOM. PAOLO &#038; MARCHETTI P.I. CARLO EUGENIO, AUTOSCUOLA SPRINT S.N.C., AUTOSCUOLA GUASCHINO S.N.C. e AUTOSCUOLA BERTOLOTTI DI BERTOLOTTI GIOVANNI &#038; C. S.N.C.</b>, in persona dei rispettivi titolari o legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Ranaboldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<br />
<b>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.P. 16 maggio 2005, n. 313 ed in tale qualità rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Vella, Paola Terzano e Daniela Sannazzaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della terza in Torino, via Bligny, 11, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;<br />
e nei confronti della ditta</p>
<p><b>AUTOSCUOLA PAGELLA DI CAMMALLERI ROSARIO &#038; C. S.N.C.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto ed elettivamente domicilia<to presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, via Ettoore De Sonnaz, 19, come da mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio; </p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale DDV15 7 marzo 2005, n. 49, prot. n. 54490, recante autorizzazione a favore della Autoscuola Pagella di Cammalleri Rosario &#038; c. s.n.c. al trasferimento di sede in Casale Monferrato, piazza Martiri della Libertà, 3;<br />
&#8211; della deliberazione G.P. 29 aprile 2004, n. 270, recante “Aggiornamento schema territoriale per la programmazione delle autoscuole della Provincia di Alessandria”, nonché di ogni atto connesso, ivi compresa la relazione portante “Verifica degli adempime</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria e delle autoscuole controinteressate;<br />
Visti i motivi aggiunti al primo ricorso (R.G.R. n. 1038/04);<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 22 giugno 2005 l’avv. Carlo Ranaboldo per le ditte ricorrenti, l’avv. Paola Terzano per la Provincia di Alessandria e l’avv. Giorgio Razeto per le ditte controinteressate;<br />
Viste le istanze incidentali di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito dei ricorsi nella presente sede a sensi della norma sopra citata;</p>
<p>Considerato che il primo ricorso (R.G.R. n. 1038/04) investe la deliberazione 29 aprile 2004, n. 270, con cui la Giunta Provinciale di Alessandria ha modificato la zonizzazione del territorio provinciale ai fini delle autoscuole, eliminando tre sottozone e rendendo possibile il trasferimento delle autoscuole preesistenti da una zona all’altra, in deroga a quanto precedentemente stabilito;<br />
Considerato che il secondo ed il terzo ricorso (R.G.R. nn. 628/05 e 629/05) impugnano ciascuno una determina dirigenziale che ha assentito di trasferimento di un’autoscuola preesistente da una ad un’altra zona provinciale, congiuntamente con la presupposta deliberazione G.P. 29 aprile 2004, n. 270, già gravata con il ricorso precedente, i cui ritenuti vizi sono riproposti anche come causa delle determine impugnate in principalità;<br />
Ritenuto che il rapporto di connessione  soggettiva ed oggettiva intercorrente fra i tre ricorsi ne consente la riunione, al fine di deciderli con un’unica sentenza;<br />
Considerato che il primo motivo di tutti e tre i ricorsi censura la deliberazione della Giunta Provinciale sopra citata per incompetenza, sul rilievo che essa avrebbe approvato un atto di programmazione riservato alla competenza del Consiglio;<br />
Considerato che il potere esercitato dalla Giunta Provinciale trova la sua disciplina nell’art. 1, commi 6 e 7 del Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole approvato con D.M. 17 maggio 1995, n. 317, in base al quale “le Province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonché per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. (…) È consentito alle Province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di Comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalità del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di Comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei”;<br />
Ritenuto che l’esercizio di tale potere, in quanto finalizzato al contingentamento del numero delle autoscuole nei diversi Comuni o gruppi di essi in funzione dei relativi abitanti, concreta atti di programmazione pubblica di un settore di attività commerciale privata;<br />
Ritenuto conseguentemente che, a norma dell’art. 42, lett. b) D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, il relativo provvedimento è riservato alla competenza dell’organo consiliare;<br />
Ritenuto che la deliberazione G.P. 29 aprile 2004, n. 270 deve pertanto essere annullata in quanto viziata da incompetenza, con rimessione dell’affare al Consiglio Provinciale, a sensi dell’art. 26, comma 2 L. 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Ritenuto che l’accoglimento in sede giurisdizionale della censura di incompetenza di un atto amministrativo comporta inoltre il necessario assorbimento delle censure ulteriori, la cui valutazione è preclusa al fine di non precostituire un vincolo anomalo sui futuri provvedimenti che verranno adottati (Cons. St., V, 9 settembre 1995, n. 1332; T.A.R. Veneto, 10 gennaio 2002, n. 11; T.A.R. Piemonte, I, 20 marzo 2002, n. 643);<br />
Ritenuto che l’annullamento della deliberazione di Giunta travolge anche le determine dirigenziali 20 aprile 2005, n. 89 e 7 marzo 2005, n. 49, impugnate con il secondo ed il terzo ricorso, che di tale delibera hanno fatto applicazione;<br />
Ritenuto che, concorrendo giustificati motivi, può comunque disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sui ricorsi di cui in epigrafe e previa loro riunione, li accoglie, e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e rimette al Consiglio Provinciale l’affare relativo all’aggiornamento dello schema territoriale per la programmazione delle autoscuole della Provincia di Alessandria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il giorno 22 giugno 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Richard Goso		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-6-2005-n-2299/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2005 n.2299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
