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	<title>2294 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2294 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.2294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-2294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-2294/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.2294</a></p>
<p>I. Caso Pres., L. Cordi&#8217; Est.; PARTI: Gecotras s.r.l. rapp.ta avv.ti E. Fumagalli, W. Fumagalli, L. Scambiato e Baimmobil s.r.l rapp.ta avv.ti E. Fumagalli, W. Fumagalli, L. Scambiato c. Comune di Milano rapp.to avv.ti P. Cozzi, A. Mandarano, M. L. Bognetti e nei confronti di Euromilano s.p.a. rapp.ta avv.ti C.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-2294/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.2294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-2294/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.2294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., L. Cordi&#8217; Est.; PARTI: Gecotras s.r.l. rapp.ta avv.ti E. Fumagalli, W. Fumagalli, L. Scambiato e Baimmobil s.r.l rapp.ta avv.ti E. Fumagalli, W. Fumagalli, L. Scambiato c. Comune di Milano rapp.to avv.ti P. Cozzi, A. Mandarano, M. L. Bognetti e nei confronti di Euromilano s.p.a. rapp.ta avv.ti C. Cerami, V. Vavassori.</span></p>
<hr />
<p>In tema di bilanciamento fra libertà  di iniziativa economica e diritto di proprietà  (e connesse esigenze abitative).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Diritto di proprietà  &#8211; Libertà  di iniziativa economica &#8211; Bilanciamento</p>
<p> 2. Esigenze abitative &#8211; Attività  economiche &#8211; Bilanciamento</p>
<p> </span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>1. La Costituzione italiana richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La libertà  di iniziativa economica non risulta prevalente rispetto ad altri diritti di rilievo costituzionale tra cui il diritto di proprietà Â exÂ articolo 42. La libertà  di impresa non può, quindi,Â ex se tradursi nella limitazione del diritto di proprietà  altrui specie ove questo sia esercitato all&#8217;interno dei limiti previsti dall&#8217;ordinamento giuridico.<br /> 2.  L&#8217;utilità  sociale, quale limite all&#8217;esercizio della libertà  di iniziativa economica, impone,Â ex aliis, il doveroso rispetto delle legittime situazioni giuridiche altrui. Il diritto di proprietà  (di cui oggi i titoli edilizi consentono la realizzazione) è un diritto che assume una portata centrale in quanto assolve alle esigenze abitative.Â Nell&#8217;ambito del giudizio di bilanciamento imposto dalle previsioni costituzionali risulterebbepriva di quella necessaria utilità  sociale un&#8217;attività  economica che si traduca, in forza dell&#8217;evocazione del parametro di cui all&#8217;articolo 41 della Costituzione, nell&#8217;impossibilità  di un insediamento residenziale collocato nelle vicinanze della stessa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-2294/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.2294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2294/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2294</a></p>
<p>Pres. Bianchi, Est. Goso O. s.n.c. (avv.ti Montanaro e Pedussia) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Rossi e Sciolla) e altri (n.c.) Principio di precauzione &#8211; Applicazione &#8211; Produzione normativa, adozione di atti generali o di misure cautelari &#8211; Livello di rischio puntualmente definito dai poteri decisori centrali &#8211; Applicabilità &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2294/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2294/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi, Est. Goso <br /> O. s.n.c. (avv.ti Montanaro e Pedussia) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Rossi e Sciolla) e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Principio di precauzione &#8211; Applicazione &#8211; Produzione normativa, adozione di atti generali o di misure cautelari &#8211; Livello di rischio puntualmente definito dai poteri decisori centrali &#8211; Applicabilità &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E’ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali. Ne consegue che il principio di precauzione non può essere invocato, viceversa, laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la puntuale indicazione di limiti e di prove (“test di cessione”) cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
Occelli di Occelli Geom. Giovanni &#038; C. s.n.c., in persona dei soci amministratori/legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Montanaro e Angiola Peyrano Pedussia, con domicilio eletto presso lo studio legale Montanaro e associati in Torino, via del Carmine, 2;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Provincia di Cuneo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Michela Rossi e Alessandro Sciolla, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;<br />	<br />
Comune di San Michele Mondovì, non costituito in giudizio;<br />	<br />
Comune di Piozzo, non costituito in giudizio;<br />	<br />
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; A.R.P.A. Piemonte, non costituita in giudizio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
C.M.S. di Formento P., Filippi G. &#038; C. s.a.s., non costituita in giudizio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
&#8211; della nota della Provincia di Cuneo, Area Funzionale del Territorio, Settore Tutela Ambiente &#8211; Ufficio 14 in data 26 ottobre 2009, prot. n. 56783, pervenuta alla ricorrente in data 4 novembre 2009;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ed in particolare della nota della Provincia di Cuneo, Area funzionale del Territorio, Settore Tutela Ambiente &#8211; Ufficio 14 in data 11 marzo 2009 prot. n. 14098, nonché della nota del medesimo Uffici<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Cuneo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
La ricorrente, attiva nel settore dell’edilizia, presentava alla Provincia di Cuneo, in data 15 gennaio 2008, la comunicazione di inizio attività prevista dall’art. 216, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’esercizio delle operazioni di ricupero di rifiuti speciali non pericolosi, da riutilizzarsi nella realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.</p>
<p>Il procedimento si concludeva con l’iscrizione dell’odierna ricorrente nell’apposito registro previsto dal terzo comma del citato art. 216, comunicata dalla Provincia con nota del 1° aprile 2008, nella quale erano elencate le tipologie di rifiuti che avrebbero potuto essere ricuperate e riutilizzate.</p>
<p>Con tale nota, si chiedeva anche di comunicare preventivamente alla Provincia e all’A.R.P.A., con un preavviso di trenta giorni, i singoli interventi di formazione di rilevati e/o sottofondi stradali, con l’indicazione della loro ubicazione, dei metri cubi e dell’assenso del proprietario del terreno.</p>
<p>In conformità a detta prescrizione, la Ditta Occelli presentava alla Provincia di Cuneo, in data 18 febbraio 2009, una comunicazione inerente un intervento di formazione di rilevati e sottofondi stradali da realizzarsi nel territorio del Comune di San Michele Mondovì.</p>
<p>Con nota del 26 ottobre 2009, pervenuta all’interessata il successivo 4 novembre, la Provincia di Cuneo rilasciava il nulla osta per l’esecuzione dell’intervento di cui sopra, espressamente subordinato alla condizione che “vengano utilizzate esclusivamente scorie di acciaieria conformi alle caratteristiche richiamate dal punto 4.4.2 dell’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. ed alla Tabella 1, Col. B, dell’Allegato 5 della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.</p>
<p>Con ricorso giurisdizionale ritualmente e tempestivamente notificato, la Ditta Occelli contesta la legittimità di quest’ultima prescrizione e insta per il suo annullamento, deducendo i seguenti motivi di gravame:</p>
<p>I) Violazione ed erronea applicazione di legge e di norme regolamentari: artt. 214 e 216, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.; D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Allegato 5, Tabella 1, colonna B). Eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Vizio del procedimento. Travisamento dei fatti. Illogicità e ingiustizia manifesta.</p>
<p>La Provincia di Cuneo non potrebbe subordinare l’attività della ricorrente al rispetto dei limiti previsti dalla citata tabella 1, poiché detti limiti riguardano gli interventi di ricupero ambientale e non trovano applicazione nel settore del ricupero dei rifiuti, tuttora disciplinato esaustivamente dal d.M. ambiente 5 febbraio 1998.</p>
<p>II) Violazione ed erronea applicazione di legge e di norme regolamentari: artt. 214 e 216, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Vizio del procedimento. Travisamento dei fatti. Illogicità e ingiustizia manifesta.</p>
<p>Essendosi la procedura semplificata ex artt. 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 già conclusa con l’iscrizione della ricorrente nel registro delle imprese abilitate alle operazioni di ricupero di rifiuti, la Provincia non potrebbe avviare un nuovo procedimento per lo specifico intervento di formazione di rilevati e sottofondi stradali.</p>
<p>Si è costituita in giudizio la Provincia di Cuneo, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività e, comunque, contrastandone la fondatezza nel merito.</p>
<p>Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato, l’interessata deduce, con riferimento al parere dell’A.R.P.A. del 29 luglio 2008, versato agli atti del giudizio dalla difesa provinciale, le seguenti censure:</p>
<p>III) Violazione ed erronea applicazione di legge e di norme regolamentari: artt. 186, 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Allegato 5, Tabella 1, colonna B); artt. 3 e 5, lettera d bis), del D.M. 5 febbraio 1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186; punto 4.4, allegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. Violazione del principio di legalità e tassatività. Eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Vizio del procedimento. Illogicità e ingiustizia manifesta.</p>
<p>La produzione in atti della citata nota A.R.P.A. costituirebbe un tentativo di integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato e, in ogni caso, il parere stesso si fonda su presupposti errati.</p>
<p>In prossimità della pubblica udienza, le parti costituite hanno depositato memorie difensive.</p>
<p>Chiamato all’udienza del 25 marzo 2010, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Occelli s.n.c. ha impugnato la lettera/provvedimento del 26 ottobre 2009, con cui la Provincia di Cuneo ha rilasciato il nulla osta per l’esecuzione di interventi di formazione di rilevati e sottofondi stradali nel territorio del Comune di San Michele Mondovì.</p>
<p>Detto provvedimento risulta lesivo degli interessi della ricorrente nella parte in cui subordina le operazioni alla condizione che le scorie di acciaieria riutilizzate siano conformi alle caratteristiche definite sia dal d.M. ambiente 5 febbraio 1998 sia dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Parte IV, allegato 5, tabella 1, colonna B).</p>
<p>2) In via preliminare, l’Amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto il rispetto dei limiti di cui alla citata tabella 1 era già stato chiesto dalla Provincia con note del 11 marzo 2009 e del 21 settembre 2009: tali atti possedevano, ad avviso dell’eccepiente, autonoma capacità lesiva ed avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati; la Ditta Occelli, inoltre, avrebbe posto in essere un comportamento acquiescente, attraverso l’esecuzione delle certificazioni analitiche che erano state richieste dalla Provincia per accertare il rispetto dei limiti in parola.</p>
<p>L’eccezione non ha pregio, poiché le menzionate note provinciali costituivano semplici richieste di integrazione documentale, prive di carattere provvedimentale e di efficacia direttamente lesiva della posizione dell’odierna ricorrente; la semplice effettuazione dei controlli richiesti e la trasmissione delle relative risultanze alla Provincia, inoltre, non può in alcun modo costituire comportamento acquiescente, potendosi ritenere integrata quest’ultima condizione nel solo caso in cui la condotta dell’interessato riveli la chiara volontà di accettare gli effetti di un provvedimento già adottato.</p>
<p>3) Può procedersi, pertanto, al vaglio dei motivi di ricorso dedotti con l’atto introduttivo del giudizio, essenzialmente tesi a contestare l’applicabilità nella fattispecie dei parametri previsti dalla tabella 1, colonna B, dell’allegato 5, Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.</p>
<p>La deducente sostiene, infatti, che i limiti ivi fissati non sarebbero conferenti al tipo di intervento che essa intende intraprendere, riguardando detti limiti la disciplina ambientale in materia di discariche e non il ricupero di rifiuti, attività a tutt’oggi integralmente disciplinata dal d.M. ambiente 5 febbraio 1998 che prevede parametri meno stringenti rispetto alla fonte legislativa.</p>
<p>La difesa provinciale ritiene, invece, che il proprio operato debba essenzialmente giustificarsi con riferimento al principio di precauzione, che governa l’intera materia ambientale, in forza del quale non potrebbe consentirsi la formazione di rilevati e sottofondi stradali mediante l’utilizzo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non potrebbero neppure trovare ingresso in discarica.</p>
<p>In termini ancor più schematici, la questione giuridica sottoposta al Collegio riguarda la legittima possibilità di fare applicazione analogica o estensiva delle norme ambientali che fissano limiti per determinate attività onde apprestare, in relazione ad altre attività considerate pericolose e in conformità al principio comunitario di precauzione, livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dalle norme direttamente riferibili alla fattispecie.</p>
<p>Tale quesito deve ricevere una risposta negativa, cui consegue la diagnosi di illegittimità del provvedimento impugnato, non potendo invocarsi il principio di precauzione a supporto di scelte che, pur animate dal lodevole intento di apprestare un più elevato livello di tutela ambientale, risultano svincolate dai parametri fissati, in modo puntuale e preciso, dalle vigenti disposizioni normative di grado legislativo o regolamentare.</p>
<p>Si richiede una precisazione.</p>
<p>Il principio di precauzione in materia ambientale è stato introdotto dall’art. 174 del Trattato dell’Unione europea e, nell’ordinamento interno, è sancito dall’art. 3 ter del l.lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: “La tutela dell&#8217;ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell&#8217;azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all&#8217;ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell&#8217;articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.</p>
<p>In mancanza di una positiva definizione del principio di precauzione, si concorda nel ritenere che esso costituisca una politica di gestione del rischio la quale deve orientare l’adozione di scelte adeguate in materia ambientale, nei casi in cui le conoscenze scientifiche non escludono il carattere dannoso di una determinata attività.</p>
<p>L’applicazione del principio comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.</p>
<p>E’ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali.</p>
<p>Tale precisazione, del resto, si allinea al disposto dell’art. 3 bis, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale i principi previsti dalla Parte prima del decreto medesimo, tra i quali il principio di precauzione, “costituiscono regole generali della materia ambientale nell&#8217;adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell&#8217;emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente”.</p>
<p>Ne consegue che il principio di precauzione non può essere invocato, viceversa, laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato, come nel caso in esame, puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la puntuale indicazione di limiti e di prove (“test di cessione”) cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali.</p>
<p>Su tali considerazioni si fonda la diagnosi di illegittimità del provvedimento impugnato con cui, come si è avuto modo di riferire, l’intimata amministrazione pretende di ricondurre l’attività della ricorrente all’osservanza di limiti che la vigente normativa riferisce a differenti tipologie di intervento.</p>
<p>4) Può darsi luogo all’assorbimento del secondo motivo di ricorso, posto che il suo eventuale accoglimento non sarebbe suscettibile di comportare utilità ulteriori per la parte ricorrente.</p>
<p>5) Quanto al ricorso per motivi aggiunti, esso soggiace a declaratoria di inammissibilità, poiché le censure ivi dedotte investono un atto endoprocedimentale (il parere A.R.P.A. del 29 luglio 2008) che non è stato richiamato dal provvedimento impugnato e non risulta neppure coinvolto formalmente nell’impugnazione.</p>
<p>6) Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del grado di giudizio fra le parti costituite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando:</p>
<p>&#8211; accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato;</p>
<p>&#8211; dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;</p>
<p>&#8211; compensa integralmente le spese di lite fra le parti costituite;</p>
<p>&#8211; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Alfonso Graziano, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-5-2010-n-2294/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2010 n.2294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2008 n.2294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-3-2008-n-2294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-3-2008-n-2294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2008 n.2294</a></p>
<p>Pres. Giulia &#8211; Rel. Restaino Checchi F. (Avv. C. Federico) c. Comune di Subiaco (n.c.) sulla sussistenza del diritto alla restituzione dei contributi versati ex artt. 3 e 5 della L. n. 10/1977, quando tra il rilascio della concessione edilizia e l&#8217;istanza di autorizzazione alla ripresa dei lavori non finiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-3-2008-n-2294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2008 n.2294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-3-2008-n-2294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2008 n.2294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia &#8211; Rel. Restaino<br />  Checchi F. (Avv. C. Federico)	c. Comune di Subiaco (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza del diritto alla restituzione dei contributi versati ex artt. 3 e 5 della L. n. 10/1977, quando tra il rilascio della concessione edilizia e l&#8217;istanza di autorizzazione alla ripresa dei lavori non finiti nel termine stabilito, il Comune abbia approvato un nuovo piano regolatore generale incompatibile con il rilascio della concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Oneri concessori –Mancata realizzazione delle opere – Sopravvenuta modifica al P.R.G. – Restituzione – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste il diritto alla restituzione dei contributi versati per conseguire il rilascio di una concessione edilizia, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. n. 10/1977, quando sia intervenuta la mancata realizzazione delle opere di cui al progetto approvato entro il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, e l’istanza di autorizzazione alla ripresa dei lavori sia stata rigettata in quanto tra il rilascio dell’originaria concessione edilizia e l’istanza stessa, il Comune abbia approvato un nuovo piano regolatore generale contenente una nuova disciplina urbanistica antitetica a quella che aveva consentito il rilascio della concessione edilizia. Infatti, gli obblighi contributivi in oggetto sono riferiti all’esplicazione di un’attività trasformativa del territorio e pertanto, qualora tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento si appalesa come privo di causa e l’eventuale importo deve essere restituito, anche nell’ipotesi di sopravvenienza di una nuova disciplina urbanistica che impedisca definitivamente l’utilizzabilità della concessione edilizia precedentemente rilasciata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
 (Sezione Seconda Bis)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Composto dai Sigg.ri Magistrati:<br />
Patrizio GIULIA		&#8211;		Presidente<br />	<br />
Paolo RESTAINO		&#8211;		Consigliere relatore<br />	<br />
Solveig COGLIANI		&#8211;		Consigliere</p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3821/00 proposto da </p>
<p><b>CHECCHI Fernanda</b> rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Federico con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, alla via Giorgio Scalia n. 39</p>
<p><b></p>
<p align=center>Contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Comune di Subiaco</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per ottenere<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>la restituzione dei contributi già versati (“ex” artt 3 e 5 l. n. 10/1977) per la concessione edilizia n. 286 (notificata il 30.12.1978) rilasciata alla ricorrente dal Comune di Subiaco per la realizzazione di tre villini.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 il relatore Consigliere Paolo Restaino e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;</p>
<p>	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con il proposto ricorso la ricorrente chiede la restituzione del contributo versato al Comune di Subiaco per il rilascio della concessione edilizia n. 286 (prot. n. 3755) del 30.12.1978.<br />	<br />
	Rappresenta che in data 9.6.1977 presentava domanda di concessione edilizia per la costruzione di tre case bifamiliari da destinare a civili abitazioni, località Vignola dello stesso Comune che le veniva rilasciata in data 30.12.1978 alle seguenti condizioni: “inizio dei lavori entro un anno dalla notificazione; termine di ultimazione entro quattro anni dalla data di notificazione; pagamento di n. 4 rate a titolo di oneri di urbanizzazione di lire 1.470.180 cadauna”.<br />	<br />
	Riferisce di aver realizzato, entro il prescritto termine di ultimazione, una sola delle tre costruzioni e di avere, con successive istanze, chiesto alla stessa amministrazione comunale, il rinnovo della concessione edilizia, ovvero il permesso di ultimare i lavori di cui trattasi.<br />	<br />
	Evidenzia che con nota prot. n. 1631 del 10.3.1993 del Commissario Straordinario del comune di Subiaco la stessa istanza di autorizzazione della ripresa dei lavori veniva rigettata sul rilievo che “nelle more tra il rilascio dell’originaria concessione edilizia e le varie istanze di ripresa dei lavori, il comune di Subiaco aveva approvato un nuovo P.R.G., il quale per la zona interessata, ha introdotto una nuova disciplina urbanistica, antitetica a quella che, all’epoca, consentì il rilascio della concessione de qua”.<br />	<br />
	Avendo avuto conoscenza del motivato diniego che l’amministrazione comunale aveva opposto alla realizzazione del progetto già autorizzato, richiedeva tramite proprio legale, in data 15.11.1999 la restituzione del contributo che aveva già versato in osservanza degli artt. 3 e 5 L. 28.1.1977 n. 10, la quale richiesta è restata priva di riscontro.<br />	<br />
	Per tale ragione chiede la istante che questo Tribunale emetta una pronuncia di condanna del Comune di Subiaco alla restituzione delle somme da lei versate a titolo di contributo di costruzione ed urbanizzazione afferente la concessione edilizia n. 286 del 30.11.1978, oltre agli interessi legali decorrenti dal 31.12.1980.<br />	<br />
	Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Comune di Subiaco il quale non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
	Alla udienza del 7 giugno 2007 il ricorso è passato in decisione.<br />	<br />
<i><br />
</i><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	La domanda della ricorrente è diretta ad ottenere la restituzione delle somme che la stessa, in osservanza degli artt. 3 e 5 della legge 28.1.1997 n. 10, aveva versato al Comune di Subiaco a titolo di pagamento dei contributi di urbanizzazione e del costo di costruzione per conseguire il rilascio di una concessione edilizia che aveva richiesto per la realizzazione di tre case bifamiliari da destinare a civile abitazione.<br />	<br />
	Fonda la istante il diritto alla restituzione dei suindicati contributi sulla decadenza della relativa concessione edilizia (n. 286 notificatale in data 30.12.1978) intervenuta per la mancata realizzazione delle opere di cui al progetto approvato entro il termine stabilito per la ultimazione dei lavori.<br />	<br />
	Rappresenta al riguardo che il Comune, dopo che la stessa aveva edificato soltanto una delle tre case autorizzate con la suindicata concessione edilizia e intendeva tuttavia proseguire i lavori per la realizzazione dell’intero progetto assentito, ha respinto una sua domanda di proroga del termine di ultimazione dei lavori sul rilievo della intervenuta approvazione di un nuovo P.R.G. introduttivo di una disciplina urbanistica nella zona che non consente più le realizzazioni autorizzate con la originaria concessione che, per tale ragione, era da considerarsi definitivamente decaduta.<br />	<br />
	A una domanda della ricorrente formulata al Comune il 15.11.1999 per ottenere in restituzione i contributi già versati per il rilascio della stessa concessione, l’Amministrazione comunale, come la stessa rileva, non ha dato invece riscontro.<br />	<br />
	Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve ritenersi fondato.<br />	<br />
	E’ stato rilevato in decisioni della giurisprudenza anche remote, che gli obblighi contributivi di cui all’art. 3 e 4 l. n. 10 del 1977 devono essere correlati alla disposizione di cui al precedente articolo 1 della medesima legge il quale riferisce il pagamento degli oneri concessori ad una precisa circostanza di fatto: la esplicazione di una attività trasformativa del territorio.<br />	<br />
	Pertanto qualora tale circostanza non si verifica, il relativo pagamento si appalesa come privo di causa cosicché l’eventuale importo versato deve essere restituito (TAR Lombardia, Sez. II 18.12.1987 n. 482 e, per più recente affermazione del principio, cfr. C.d.S., V Sezione 12.6.1995 n. 894).<br />	<br />
	Va precisato che la restituzione dei contributi deve ammettersi anche nella ipotesi di decadenza della concessione edilizia già rilasciata, intervenuta in conseguenza della non tempestiva realizzazione del progetto assentito e del sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche che lo rendono definitivamente irrealizzabile.<br />	<br />
	Ciò perchè la sopravvenienza della nuova normativa urbanistica, contraria a quella sotto la cui vigenza era stata rilasciata la concessione edilizia, impedisce definitivamente e senza possibilità di ulteriori proroghe della concessione edilizia decaduta, la utilizzabilità dello stesso provvedimento che aveva assentito la edificazione nella zona.<br />	<br />
	Va dunque riconosciuto il diritto della ricorrente alla parziale restituzione dei contributi già versati a titolo di oneri di urbanizzazione quale risulta derivato, nella sua esatta misura, dalla parziale decadenza della concessione edilizia n. 286 notificata il 30.12.1978 (rilasciata alla ricorrente per la realizzazione di tre villini) ed intervenuta dopo la realizzazione di un solo villino, che la ricorrente asserisce di avere già eseguito.<br />	<br />
	Va perciò statuito il conseguente obbligo del Comune di Subiaco di restituire alla avente diritto le somme riferite agli importi che risultano indebitamente trattenuti.<br />	<br />
	In conseguenza della stessa decadenza della concessione edilizia va riconosciuto anche il diritto alla restituzione delle somme riferibili al costo di costruzione, il quale contributo realizza anch’esso l’obbligo della onerosità della concessione sancito dall’art. 3 l. n. 47/1985 sempre, tuttavia, in riferimento al compimento di una attività di trasformazione del territorio effettivamente avvenuta.<br />	<br />
	Sulle somme dal Comune riscosse per contributi che risulteranno da restituire spettano alla ricorrente gli interessi legali dalla data della domanda di restituzione.<br />	<br />
	Trattasi di una fattispecie di indebito oggettivo il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi, a norma dell’art. 2033 cod. civ. che gli stessi interessi fa decorrere dalla data della domanda ripetitiva dell’indebito nella ipotesi di buona fede del percettore che deve ritenersi nel caso di specie ricorrere.<br />	<br />
	Tale domanda la ricorrente ha all’uopo presentato, tramite proprio legale, al Comune di Subiaco con atto per racc.ta r.r. del 15.11.1999.<br />	<br />
	Il ricorso va dunque, nei sensi sopraindicati accolto.<br />	<br />
	La particolarità della controversia consente di ritenere giustificata la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis)  in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe dispone come in motivazione.<br />	<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 7 giugno 2007 con la partecipazione dei Magistrati elencati in epigrafe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-3-2008-n-2294/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2008 n.2294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2294</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Allegretta Robinie s.r.l. (Avv.ti Pavanini e Abbamonte) c/ Comune di Lignano Sabbiadoro (Avv. Castiglione) se l&#8217;amministrazione è titolare di discrezionalità, sì che l&#8217;esito di un&#8217;istanza volta al provvedimento ampliativo di status non prospetta l&#8217;adozione dell&#8217;atto satisfattivo dell&#8217;interesse sostanziale, non v&#8217;è luogo a risarcimento dei danni Responsabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Allegretta<br /> Robinie s.r.l. (Avv.ti Pavanini e Abbamonte) c/ Comune di Lignano Sabbiadoro (Avv. Castiglione)</span></p>
<hr />
<p>se l&#8217;amministrazione è titolare di discrezionalità, sì che l&#8217;esito di un&#8217;istanza volta al provvedimento ampliativo di status non prospetta l&#8217;adozione dell&#8217;atto satisfattivo dell&#8217;interesse sostanziale, non v&#8217;è luogo a risarcimento dei danni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità della pubblica amministrazione – interesse pretensivo – discrezionalità dell’amministrazione – possibilità di più scelte alternative – diritto al risarcimento dei danni – insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’aspirazione ad un provvedimento positivo costituisce una semplice aspettativa; sicché, se l’amministrazione è titolare di potere discrezionale in ordine al rilascio di un provvedimento ampliativo di status, manca il nesso di causalità tra la constatata illegittimità dell’atto lesivo ed il danno lamentato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se l’amministrazione è titolare di discrezionalità, sì che l’esito di un’istanza volta al provvedimento ampliativo di status non prospetta l’adozione dell’atto satisfattivo dell’interesse sostanziale, non v’è luogo a risarcimento dei danni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  2294/04 REG.DEC.<br />	<br />
N. 9505  REG.RIC.<br />
ANNO 2001</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Quinta  Sezione      </b></p>
<p>    ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9505 del 2001 proposto dalla<br />
<b>Robinie s.r.l., </b>in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Pavanini e Giuseppe Abbamonte e con quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via G. G. Porro n. 8, presso lo studio Titomanlio &#8211; Abbamonte,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Lignano Sabbiadoro</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Castiglione ed elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 10, presso lo studio dell’avv. prof. Lucio Ghia,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 402 in data 23 giugno 2001 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale del Comune di Lignano Sabbiadoro;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 gli avv.ti Pavanini, Abbamonte e Castiglione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’appello in epigrafe investe la sentenza n. 402 in data 23 giugno 2001, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, previa riunione dei ricorsi promossi dalla Robinie s.r.l. aventi i numeri 442 e 457 del 2000, ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il primo ed ha rigettato il secondo, dichiarando compensate le spese di giudizio.<br />
La ricorrente sostiene che la sentenza gravata sarebbe ingiusta ed erronea in quanto, nel negare la sussistenza dell’interesse all&#8217;impugnazione del provvedimento di adozione della variante al piano regolatore generale, oggetto del ric. n. 442 del 2000, avrebbe confuso due distinte pianificazioni, quella comunale e quella dell&#8217;Autorità di bacino, tra loro indipendenti e dirette a tutelare interessi diversi, urbanistici ed idraulici. Il Tribunale, poi, avrebbe errato nel negare valenza espropriativa a detta variante, che, invece, avrebbe reso i suoli della ricorrente praticamente non commerciabili. Si richiamano, pertanto, tutti i motivi dell&#8217;impugnazione non considerati dal giudice di primo grado. <br />
Erronea viene ritenuta la sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria, per non aver ritenuto sussistente nella condotta del Comune di Lignano l&#8217;elemento colposo, viceversa rinvenibile in atti.<br />
Si chiede in conclusione che la sentenza appellata sia riformata e siano accolti i ricorsi di primo grado, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune al risarcimento dei danni.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Lignano Sabbiadoro, il quale ha controdedotto al gravame, eccependone l’infondatezza. Ha avanzato, altresì, appello incidentale, impugnando la sentenza in questione nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio. Ha, pertanto, concluso chiedendo che l’appello principale sia respinto, con vittoria delle spese del presente grado e perché; in accoglimento dell’appello incidentale, la sentenza sia riformata nel capo relativo alle spese, condannando l’appellante alla rifusione di quelle del primo grado.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, previa loro riunione, ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il ricorso n. 442 del 2000 ed ha rigettato quello iscritto al n. 457 del 2000, entrambi promossi dalla società ricorrente.<br />
Il primo dei due ricorsi era diretto all’annullamento: a) della deliberazione consiliare n. 36 del 19 aprile 2000, con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato la variante n. 30 al piano regolatore generale per la revisione dei vincoli ai sensi dell&#8217;art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 52 del 1991, nella parte in cui impone la destinazione a verde pubblico su di un&#8217;area di proprietà della ricorrente compresa in un piano particolareggiato da essa proposto, già approvato, e nella parte in cui fa salvi solo i piani attuativi adottati e non anche quelli approvati; b) della presupposta deliberazione n. 10 del 9 marzo 2000, con cui il Consiglio comunale ha impartito le direttive per la formazione della variante generale al p.r.g., nella parte in cui prevede la suddetta destinazione a verde pubblico della proprietà della ricorrente.<br />
Con il secondo ricorso (n. 457 del 2000) si è chiesto il risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di dare attuazione al piano in questione, a causa della sua mancata tempestiva approvazione, ascrivibile a responsabilità del Comune.</p>
<p>2. Dopo aver individuato l’interesse dedotto nel primo giudizio in quello all&#8217;eliminazione dei vincoli di salvaguardia, che derivavano dalle deliberazioni impugnate e che impedivano l’esecuzione del piano proposto dalla ricorrente ed approvato con la deliberazione consiliare n. 108 del 27 dicembre 1999, il Tribunale ne ha, però, negato la permanenza rilevando l’intervenuta imposizione, ad opera dell&#8217;Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione, di un vincolo di assoluta inedificabilità sulle aree ricadenti nel piano stralcio per la sicurezza idraulica di quei fiumi, tra le quali è compresa l’area interessata dal piano lottizzativo della ricorrente; vincolo divenuto definitivo nelle more del giudizio a seguito di approvazione del piano stralcio. <br />
Di tale pronuncia si duole la ricorrente, sostenendo che il giudice di primo grado ha confuso gli effetti di due distinte pianificazioni, quella comunale e quella dell&#8217;Autorità di bacino, tra loro indipendenti e dirette a tutelare interessi diversi, urbanistici ed idraulici e, comunque, non ha considerato la valenza espropriativa della variante impugnata, la cui sola adozione ha reso i suoli in argomento praticamente non commerciabili. Vengono, pertanto, riproposti tutti i motivi dedotti in prima istanza con il ricorso n. 442 del 2000.<br />
Considera il Collegio che, per questa parte, l’appello è da ritenersi divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.<br />
In corso di causa, invero, con deliberazione 18 luglio 2001 n. 48 il Consiglio Comunale di Lignano Sabbiadoro ha disposto la revoca della variante n. 30 al p.r.g. ed ha adottato una nuova variante generale, la n. 36, con la quale la zona lottizzata dalla ricorrente e già classificata come destinata ad attrezzature turistico-sportive, è stata trasformata in zona L1, qualificata zona portuale di interesse regionale. Per altro, per rendere compatibili le previsioni urbanistiche assunte in quest’ultima variante con la necessità di tutela dei siti di importanza comunitaria e per soddisfare sopravvenute esigenze di revisione sostanziale della normativa di piano regolatore, si è ritenuto necessario procedere alla revoca anche di tale variante. A tanto il Consiglio Comunale ha provveduto con deliberazione n. 62 del 14 luglio 2003, adottando con atto n. 63 di pari data una nuova variante generale al p.r.g., contrassegnata con il n. 37.<br />
Deve constatarsi, dunque, in primo luogo, che è venuto meno il principale dei provvedimenti oggetto dell’impugnazione, vale a dire la deliberazione consiliare n. 36 del 19 aprile 2000. Inoltre, la sua sostituzione, quanto al contenuto, a mezzo di atti successivi porta ad escludere che la decisione della causa, quand’anche di segno positivo, possa arrecare alla ricorrente un qualsiasi vantaggio, neppure strumentale, derivando ora la lesione dei suoi interessi dagli atti sopraggiunti.<br />
Il superamento sostanziale degli obiettivi e dei criteri della pianificazione, testimoniato dall’adozione soprattutto dell’ultima variante generale, induce, in ogni caso, a ritenere ormai cessato ogni interesse anche all’annullamento dell’atto consiliare n. 10 del 9 marzo 2000, recante direttive in materia.<br />
Non sembra inutile, peraltro, osservare che, sebbene il piano particolareggiato dell’appellante società, come approvato nel 1999, sia fatto salvo dalla normativa di attuazione della variante n. 37 (cfr. art. 2 &#8211; piani particolareggiati), è tuttora vigente sull’intero suo ambito il vincolo di assoluta inedificabilità che deriva dal piano di bacino del fiume Tagliamento.</p>
<p>3. Con il secondo motivo di appello si lamenta l’errore commesso dal Tribunale nel respingere il ricorso n. 457/00, avanzato dalla ricorrente per chiede il risarcimento del danno, causatole dal diniego di approvazione del più volte menzionato piano di lottizzazione, statuito con la deliberazione consiliare n. 82 del 25 agosto 1997.<br />
L’appellante ripropone le argomentazioni già dedotte a fondamento della pretesa ed intese a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria: il danno, consistente nelle inutili spese per l’intervento edilizio e nella perdita del guadagno che sarebbe derivato dalla sua attuazione; la sua ingiustizia, in quanto l’illegittimità del diniego di approvazione è stata riconosciuta definitivamente con sentenza 15 ottobre 1999 n. 1589 della IV Sez. del Consiglio di Stato ed il piano è stato poi approvato con la delib. C.C. n. 108 del 27.12.1999; il nesso causale fra tale accertata illegittimità e la non realizzabilità del progetto edilizio, essendo intervenuta prima della sua approvazione l’adozione del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, con le conseguenti misure di salvaguardia; e, infine, la colpa dell’Amministrazione, viste le lungaggini istruttorie inspiegabili, come l’ingiustificata reiterazione della richiesta di pareri già ottenuti.<br />
Sarebbe, ad ogni modo, in contrasto con l’ormai affermato principio della risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi la tesi del giudice di primo grado che essa ricorrente sarebbe titolare di un interesse pretensivo, ancora da valutare per accertarne l’idoneità a fondare una pretesa di risarcimento. La pronuncia contrasterebbe sia con l’accertamento giudiziale risultante dalla menzionata decisione del Consiglio di Stato, sia con quanto dimostrerebbe lo stesso comportamento del Comune. Ad avviso dell’appellante, l’approvazione della lottizzazione di cui si tratta, senz’altra riserva che la sospensione per la sopravvenuta salvaguardia idraulica costituirebbe, infatti, ammissione che non esisteva nessun’altra ragione che potesse giustificare la non approvazione.<br />
La doglianza è infondata.<br />
Merita di essere condivisa, invero, la sentenza appellata, sia nella puntuale analisi che in essa viene fatta della fattispecie, sia nelle conclusioni alle quali perviene.<br />
Come correttamente rileva il primo giudice, l’approvazione del piano attuativo, in relazione alla disciplina applicabile nel caso di specie ed alle particolarità della vicenda, non costituiva un atto vincolato.<br />
L’art. 45, 4° comma, della L.R. n. 52 del 1991 prevede, infatti, che, adottato lo strumento urbanistico e pervenute le eventuali osservazioni ed opposizioni, su cui è tenuto a pronunciarsi, il Consiglio comunale può approvarlo così com’è, oppure può apportarvi modificazioni oppure ne può disporre in tutto o in parte la rielaborazione e riadozione. Onde, l’aspirazione della ricorrente al provvedimento positivo costituiva, quando esso gli è stato negato, una semplice aspettativa e tale essa rimaneva anche dopo l’annullamento giurisdizionale del diniego. Questo, invero, è stato pronunziato per un vizio puramente formale dell’atto impugnato, avendo il Consiglio di Stato ritenuto non prevista e, quindi, non consentita dalla citata norma regionale la pura e semplice non approvazione. Nell’attività rinnovatoria conseguente al pronunciato annullamento, pertanto, l’Amministrazione conservava integro tutto l’ambito di apprezzamento discrezionale in ordine all’adozione del provvedimento ampliativo richiesto e la possibilità di una legittima diversa determinazione; cosicché non può affermarsi che l’unica alternativa all’illegittimo diniego fosse l’approvazione. Né rileva, come vorrebbe l’appellante, la successiva approvazione del piano. Questa è, infatti, intervenuta in termini che la sentenza gravata definisce, senza essere sul punto contestata, “di sostanziale rielaborazione e non completamente satisfattivi per la ricorrente” (v. pag. 24, secondo periodo).<br />
Deve convenirsi, allora, con il giudice di primo grado che manca il nesso di causalità tra la constatata illegittimità dell’atto lesivo ed il danno lamentato.Difetta, in ogni caso, nel comportamento del Comune che ha portato alla deliberazione di non approvazione del piano attuativo predisposto dalla ricorrente, quella violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che, secondo i principi ormai affermatisi in materia di responsabilità dell’Amministrazione per danno, è idonea ad integrare l’elemento della colpa.<br />
Nella specie, invero, interessando l’intervento edilizio proposto suoli ricadenti in area golenale, paesaggisticamente di pregio e zone demaniali, si trattava di assumere una decisione la cui particolare delicatezza, ben testimoniata dalle preoccupazioni emerse nel dibattito in seno al Consiglio comunale, giustifica sicuramente la censurata accuratezza dell’istruttoria esperita dagli uffici.<br />
La domanda di risarcimento del danno va, pertanto, respinta siccome infondata.</p>
<p>4. Con l’appello incidentale, il Comune appellato lamenta che il Tribunale abbia compensato le spese di giudizio, nonostante la totale soccombenza della ricorrente.<br />
La censura va disattesa.<br />
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, invero, la statuizione di compensazione delle spese di giudizio è espressione di un apprezzamento latamente discrezionale del giudice, in quanto implica una complessiva valutazione della materia controversa, dell’esito del giudizio, del comportamento delle parti e di ogni altro elemento a tal fine rilevante e, per altro, non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza, potendo adottarsi anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. Civ. sez. I, 12 luglio 2000 n. 9271 cit.).</p>
<p>5. In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, l’appello principale va in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto; quello incidentale va respinto. <br />
La complessità della controversia induce a disporre l’integrale compensazione tra le parti in causa delle spese e competenze del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, in parte dichiara improcedibile e in parte respinge l’appello principale; respinge l’appello incidentale.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Raffaele Carboni &#8211; Consigliere<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Francesco D’Ottavi &#8211; Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22 aprile 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-4-2004-n-2294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2004 n.2294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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