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	<title>228 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>228 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</a></p>
<p>E&#8217; POSSIBILE MODIFICARE ANCHE IN FASE DI GARA LA COMPAGINE DEL RAGGRUPPAMENTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL&#8217;ART. 80 DEL CODICE APPALTI Nota a T.A.R. TOSCANA &#8211; SEZIONe I &#8211; Sentenza n. 217 del 10 febbraio 2021 a cura di Martina Marchitelli   Prologo   Ai sensi dei commi 18 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>E&#8217; POSSIBILE MODIFICARE ANCHE IN FASE DI GARA LA COMPAGINE DEL RAGGRUPPAMENTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL&#8217;ART. 80 DEL CODICE APPALTI</strong></p>
<p> <strong>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/42278">T.A.R. TOSCANA &#8211; SEZIONe I &#8211; Sentenza n. 217 del 10 febbraio 2021</a></strong></div>
<p> </p>
<div style="text-align: right;"> a cura di Martina Marchitelli  </div>
<p> <em><strong>Prologo</strong></em><br />   </p>
<div style="text-align: justify;">Ai sensi dei commi 18 e 19 <em>ter</em> dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016  possibile modificare la composizione soggettiva del consorzio partecipante, in corso di gara, ove sia sopraggiunta la perdita, da parte di un mandante, di alcuno dei requisiti morali e professionali di cui all&#8217;art. 80 del Codice dei contratti. Ciò  quanto deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con sentenza n. 217 del 10 febbraio 2021.<br /> Il TAR Toscano  stato chiamato a dirimere la portata interpretativa del combinato disposto dei commi 18 e 19 <em>ter </em>dell&#8217;art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016, ovverosia sulla possibilità  di modificare la composizione soggettiva di un raggruppamento partecipante ad una gara, non solo in fase di esecuzione ma anche in corso di gara, qualora sopraggiunga per una società  mandante la perdita di taluni dei requisiti morali e professionali di cui all&#8217;art. 80 Codice dei contratti.<br /> La dubbia possibilità  di poter rimodulare l&#8217;assetto dell&#8217;ATI anche durante la fase di gara deriva dall&#8217;antinomia venutasi a creare con l&#8217;art. 32 del correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. 56/2017), che ha inserito nel citato comma 18, l&#8217;inciso &#8220;&#038;<em>ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all&#8217;articolo 80</em>&#8221; ed ha introdotto <em>ex novo</em> il comma 19 <em>ter </em>secondo cui &#8220;<em>Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara</em>&#8220;.<br /> Di qui, se il novello comma 19 <em>ter</em> per tutte le ipotesi recate nei commi 17, 18 e 19 dell&#8217;art. 48 del Codice Appalti consente la variazione della composizione di un RTI durante la fase di gara, l&#8217;inciso presente nel comma 18 sembrerebbe &#8211; <em>prima facie</em> &#8211; permettere tale modifica nel caso in cui venissero meno i requisiti di cui all&#8217;art. 80, D.Lgs. 50/2016 solo durante la fase esecutiva, precludendola in fase di gara.</p>
<p> <em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p> Il TAR Toscana  stato adito, in riferimento ad una procedura di gara avente ad oggetto i lavori di ampliamento di una carreggiata autostradale, per accertare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione disposta dalla stazione appaltante nei confronti di un&#8217;ATI per riscontrata presenza in capo ad una società  mandante delle clausole di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) e c-<em>ter</em>), D.Lgs. 50/2016, oltre all&#8217;illegittimità  del contestuale rigetto della richiesta di modifica soggettiva del costituendo raggruppamento ai sensi dell&#8217;art. 48, commi 18 e 19 <em>ter</em>, D.Lgs. 50/2016. Più in particolare, il ricorrente ha contestato l&#8217;estromissione dalla gara dell&#8217;intero raggruppamento senza contraddittorio e senza essergli stata consentita la possibilità  di procedere alla modifica soggettiva della propria compagine <em>ex</em> art. 48, commi 18 e 19 <em>ter</em>, D.Lgs. 50/2016, in modo da permanere in gara, previa esclusione della sola mandante ritenuta non affidabile, a fronte tra l&#8217;altro della richiesta precedentemente presentata da quest&#8217;ultima di fuoriuscire dal raggruppamento.</p>
<p> <em><strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice Amministrativo</strong></em></p>
<p> La sentenza in esame presenta una interessante disamina che il Giudice Amministrativo, al fine di risolvere le censure formulate dal ricorrente, ha condotto in merito alla corretta interpretazione dei commi 18 e 19 <em>ter </em>dell&#8217;art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> Innanzitutto, il TAR ha rilevato come il comma 19 t<em>er</em> si riferisce senza distinzione alcuna al complesso della disciplina recata da tutti e tre i commi 17, 18 e 19 che si riferiscono alla fase esecutiva dell&#8217;appalto, determinando quindi un&#8217;estensione generalizzata della possibilità  di modifiche soggettive in fase di gara.<br /> Invero, il Giudice giunge a tale conclusione indagando anche sulla <em>ratio legis</em> delle disposizioni in rilievo, rinvenibile nella volontà  del legislatore di rendere derogabile il principio di immodificabilità  della compagine dei raggruppamenti, al fine di evitare che la patologia di un operatore economico vada a precludere la partecipazione anche degli altri operatori in grado di assorbire le quote del dimissionario, salvaguardando così anche il preminente interesse pubblico della stazione appaltante a non disperdere offerte utili da aggiudicare.<br /> La pronuncia fuga altresì i dubbi sulla potenziale finalità  elusiva della mancanza dei requisiti che potrebbe essere sottesa alla richiesta di rimodulazione dei componenti di un RTI, sottolineando che tale variazione  ammessa esclusivamente per perdita sopravvenuta di un requisito di cui si era in possesso al momento della presentazione dell&#8217;offerta e non per carenza originaria dello stesso.<br /> Infine, il TAR, con una interpretazione logica e costituzionalmente orientata delle norme in rilievo, evidenzia che una differenziazione delle ipotesi di cui ai commi 17, 18 e 19, a ricorrere delle quali  possibile modificare l&#8217;assetto del raggruppamento, sarebbe contraria ai principi di ragionevolezza, uguaglianza, proporzionalità  e logicità , oltre a non potersi al contempo individuare una graduazione di importanza delle cause di esclusione contemplate nell&#8217;art. 80 del Codice Appalti.<br /> Per queste ragioni, il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, ritendendo illegittima la decisione della stazione appaltante di non permettere la modifica della composizione soggettiva del consorzio ricorrente, in fase di gara, a fronte della sopraggiunta perdita da parte di una delle società  mandanti dei requisiti di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter), D.Lgs. 50/2016.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-10-2017-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-10-2017-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-10-2017-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.228</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Carosi sull’illegittimità del divieto di assumere impegni per servizi non previsti dalla legge in caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio e equiparazione di questa alla mancata approvazione del bilancio di previsione nella Provincia autonoma di Bolzano Bilancio e contabilità pubblica – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-10-2017-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-10-2017-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>sull’illegittimità del divieto di assumere impegni per servizi non previsti dalla legge in caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio e equiparazione di questa alla mancata approvazione del bilancio di previsione nella Provincia autonoma di Bolzano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Bilancio e contabilità pubblica – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt. 7 e 32, comma 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 – Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia autonoma di Bolzano &#8211; Effetti della mancata adozione di provvedimenti di riequilibrio del bilancio &#8211; Mancata previsione dell&#8217;attribuzione di competenze alla Provincia autonoma in materia di controllo dei bilanci degli enti locali strutturalmente deficitari – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Asserita violazione degli artt. 11, 81, quarto e sesto comma, 97, primo comma, e 117, primo e secondo comma, lettera e) e terzo della Costituzione – Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-17 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2017 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2017.<br />
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;<br />
udito nell’udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ricorso notificato il 14-17 febbraio 2017 e depositato il 15 febbraio 2017 (reg. ric. n. 15 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano), in riferimento agli artt. 11; 81, quarto e sesto comma; 97, primo comma; 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione e agli artt. 8, 9, 79, commi 3 e 4-octies, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).<br />
Il ricorrente premette che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).<br />
Come affermato da questa Corte nella sentenza n. 184 del 2016, i principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 sarebbero al centro di un «intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione» che involge diversi parametri, oltre all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., quali il principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost., anche nell’ottica del rispetto dei vincoli comunitari di cui agli artt. 11 e 117 Cost., i principi di buon andamento finanziario e della programmazione di cui all’art. 97 Cost. e quello del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
In particolare, l’utilizzo delle prerogative delle autonomie deve avvenire preservando la sostanza del processo di armonizzazione senza ridurne la portata attraverso l’introduzione di deroghe o integrazioni che finirebbero per riprodurre aspetti di disomogeneità nei conti degli enti territoriali (è ancora citata la sentenza n. 184 del 2016).<br />
In questo contesto, anche la Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a rispettare l’ambito di competenza esclusiva dello Stato e la normativa statale interposta.<br />
La Provincia autonoma avrebbe, infatti, l’obbligo di recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal d.lgs. n. 118 del 2011, nonché dagli eventuali atti successivi e presupposti (in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), in modo da consentire l’operatività e l’applicazione delle predette disposizioni nei termini previsti dal citato d.lgs. n. 118 del 2011 per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, secondo quanto previsto, dall’art. 79, comma 4-octies, del d.P.R. n. 670 del 1972.<br />
Detto obbligo consentirebbe, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, alla Provincia autonoma di Bolzano di regolare gli aspetti contabili non disciplinati dalla richiamata disciplina statale, o da questa demandati all’ente e alle peculiarità statutarie.<br />
Al contrario, la legge in esame, nel provvedere alla regolamentazione della disciplina contabile applicabile ai Comuni e alle comunità comprensoriali della Provincia, non solo contravverrebbe all’obbligo di rinvio recettizio, ponendosi in contrasto con il citato art. 79, comma 4-octies, del d.P.R. n. 670 del 1972, ma introdurrebbe, secondo il ricorrente, una peculiare disciplina che opera deroghe, omissioni ed integrazioni, suscettibili di determinare incertezza, in contrasto con il d.lgs. n. 118 del 2011 e con le successive modificazioni, con conseguente violazione dei predetti parametri costituzionali.<br />
1.1.– Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri censura, specificamente, l’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, per violazione degli artt. 11, 81, quarto e sesto comma, 97, primo comma, 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, Cost. e dell’art. 79, comma 4-octies, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.<br />
La disposizione impugnata prevede che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000, e successive modifiche, comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Stabilisce, inoltre, che le deliberazioni assunte in violazione di detta norma sono nulle. A sua volta, il citato art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal menzionato articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo, vale a dire della procedura per lo scioglimento del consiglio comunale e provinciale.<br />
L’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 introdurrebbe, quindi, sanzioni in relazione ai provvedimenti di salvaguardia degli esercizi in modo difforme da quanto previsto dalla legislazione nazionale.<br />
Oltre a non stabilire l’«equiparazione ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141», esso non prevederebbe la procedura di commissariamento di cui all’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio da parte dell’ente locale, ed in particolare il commissariamento, vale a dire l’affidamento ad un soggetto terzo della cura e rispetto degli obblighi di bilancio in sostituzione degli organi ordinari dell’ente locale &#8722; a cui in applicazione dell’art. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale la Provincia autonoma avrebbe dovuto rinviare &#8722; sarebbe uno strumento di garanzia indispensabile per assicurare il rispetto della disciplina statale interposta di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e, in definitiva, per assicurare l’armonizzazione dei criteri di gestione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, Cost.); l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost., anche in una dimensione del rispetto dei vincoli europei (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.); il buon andamento finanziario e della programmazione di cui all’art. 97 Cost.; e la corretta applicazione del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
1.2.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, inoltre, l’art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, il quale dispone che «Le competenze attribuite dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, alla Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di cui all’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano».<br />
La disposizione in esame, dunque, attribuirebbe alla Provincia autonoma competenze in materia di controllo dei bilanci pubblici degli enti locali in dissesto attribuite alla Corte dei conti dal d.lgs. n. 267 del 2000 (in particolare, quelle previste dagli artt. 243-bis e 243-quater). Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale sostituzione, diversamente dal controllo affidato al magistrato contabile in ragione della natura di organo giurisdizionale di quest’ultimo e della sua posizione di indipendenza, non assicurerebbe il rispetto dell’armonizzazione dei criteri di gestione dei bilanci pubblici previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ai quali, in applicazione dell’art. 79, comma 4-octies, dello statuto di autonomia, la Provincia avrebbe dovuto rinviare; dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, presidiati dall’art. 81, quarto e sesto comma, Cost.; del buon andamento e della programmazione nella spesa pubblica di cui all’art. 97 Cost.; del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Così come non assicurerebbe il rispetto dei vincoli di bilancio assunti nei confronti dell’Unione europea, che la Corte dei conti sarebbe chiamata a far correttamente osservare nell’interesse dello Stato-Comunità.<br />
In proposito, rileva il ricorrente che questa Corte, con sentenza n. 40 del 2014, avrebbe già dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma analoga a quella impugnata, vale a dire l’art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 221, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)», che sostituiva il controllo della Corte dei conti con quello della Provincia sul bilancio degli enti locali previsto dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. e con gli artt. 8, 9 e 79 dello statuto di autonomia, «in quanto sottrae – per acquisirlo alla sfera funzionale della provincia, in assenza di previsione statutaria – alla Corte dei conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto – in detto ambito provinciale – dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono». In tale occasione, ha evidenziato che nello statuto regionale non vi è una norma che attribuisce detta competenza alla Provincia (artt. 8 e 9, e 79 dello statuto speciale). Anche nella sentenza n. 60 del 2013, sempre riguardante i rapporti tra la Provincia autonoma di Bolzano ed il giudice contabile, sarebbe stato rimarcato il ruolo della Corte dei conti ed evidenziata la funzione di presidio per assicurare il rispetto da parte dello Stato italiano dei vincoli di bilancio assunti in sede europea.<br />
In conclusione, il ricorrente ritiene che, con la disposizione impugnata, la Provincia autonoma, sottraendo le competenze assegnate dal d.lgs. n. 267 del 2000 alla Corte dei conti e modificando una funzione di controllo assegnata dalla legge statale alla magistratura contabile, sia incorsa nella violazione dei parametri predetti, dal momento che il controllo affidato ad altro organo amministrativo non potrebbe assicurare con la medesima efficacia «la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti» (è citata la sentenza n. 40 del 2014).<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, con atto depositato il 23 marzo 2017, chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.<br />
La Provincia resistente, dopo aver rammentato che la legge della Provincia autonoma 22 dicembre 2015, n. 17 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali), abrogata da quella oggetto dell’odierna impugnazione, è stata già scrutinata da questa Corte, sostiene che il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri si fonderebbe sull’asserita violazione del d.lgs. n. 118 del 2011, in base al quale, secondo il ricorrente, la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe l’obbligo di recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi secondo quanto previsto dall’art. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.<br />
Tale conclusione sarebbe errata in riferimento all’ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali.<br />
In forza del Titolo VI dello statuto speciale, la Provincia autonoma di Bolzano godrebbe di una particolare autonomia in materia finanziaria, rafforzata dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modifica delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l’intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell’art. 104 dello stesso statuto. Con il cosiddetto “Accordo di Milano” del 30 novembre 2009, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello statuto di autonomia, secondo la menzionata procedura rinforzata. La predetta intesa avrebbe introdotto, ai sensi dell’art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge n. 42 del 2009.<br />
Successivamente sarebbe intervenuto l’accordo del 15 ottobre 2014, c.d. “patto di garanzia”, tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale avrebbe portato all’ulteriore modificazione del Titolo VI dello statuto di autonomia, stipulato secondo la procedura rinforzata prevista dal menzionato art. 104. Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», avrebbe ulteriormente rinnovato, ai sensi dell’art. l, commi da 407 a 413, della medesima legge, il sistema di relazioni finanziarie con lo Stato.<br />
Sarebbe espressamente previsto che nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sarebbero applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all’erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti al patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello statuto speciale di autonomia; che sarebbero la Regione e le Province autonome a provvedere, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni statali, adeguando, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), la propria legislazione ai principi dello statuto di autonomia, nelle materie individuate dal medesimo statuto; che, conseguentemente, dovrebbero essere adottate autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, e, per converso, non dovrebbero essere applicate le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.<br />
In particolare, l’art. 79 dello statuto di autonomia, nel definire i termini e le modalità del concorso – da parte del sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali, dai propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e da quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle università, incluse quelle non statali di cui all’art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria &#8722; al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all’esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, stabilirebbe che detto concorso avvenga nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione), con la precisazione che tali misure possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall’art. l04 dello stesso statuto e che fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica (comma 2). Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’art. 117 Cost., il comma 3 della medesima disposizione stabilirebbe che sono le Province a provvedere al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti del loro territorio facenti parte del sistema territoriale regionale integrato; che, al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi dello stesso articolo, spetterebbe alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza; che sarebbero le Province a vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e che, ai soli fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicherebbero al Ministero dell’economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.<br />
L’art. 80, comma 1, del medesimo statuto, da ultimo sostituito dall’art.1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», attribuirebbe, poi, al comma 4, alle Province autonome la potestà legislativa primaria, anziché concorrente, in materia di finanza locale, potestà da esercitarsi nel rispetto dell’art. 4 dello stesso statuto e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.<br />
L’art. 81, comma 2, dello statuto prevederebbe inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono ai Comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.<br />
Infine, l’art. 83 dello statuto di autonomia prevederebbe che la Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l’esercizio finanziario e che la Regione e le Province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Nella normativa di attuazione statutaria alle Province autonome sarebbe attribuita la potestà di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»); dette norme di attuazione conterrebbero inoltre specifiche disposizioni per quanto attiene all’attribuzione e all’esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province autonome (artt. 17, 18, e 19).<br />
Nel contesto normativo così descritto, si collocherebbe il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali, dominato dal principio dell’accordo e dal principio di consensualità (sono citate le sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 98 del 2000 e n. 39 del 1984), definito, per quanto riguarda la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli artt. 103, 104 e 107 dello statuto di autonomia. In particolare, con riferimento al d.lgs. n. 118 del 2011, questa Corte, nella sentenza n. 178 del 2012, avrebbe precisato che tutte le censure proposte dalla ricorrente Regione autonoma muovevano dall’erronea premessa interpretativa che la norma impugnata (art. 37, comma l, primo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011) imponesse agli enti ad autonomia differenziata di adottare, sia pure mediante le procedure di attuazione statutaria, il contenuto dell’intero decreto legislativo delegato. L’erroneità di tale premessa discenderebbe dal fatto che la previsione di una procedura “pattizia” al fine di applicare agli enti ad autonomia speciale una normativa in materia di sistemi contabili e di bilancio implicherebbe necessariamente una determinazione paritetica del contenuto di detta normativa ed escluderebbe, perciò, l’automatica recezione della disciplina prevista dal decreto legislativo delegato per le regioni a statuto ordinario.<br />
Dopo aver rammentato le sentenze n. 75 e n. 184 del 2016, la resistente sostiene che una diversa interpretazione, nel senso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, comporterebbe una lesione della gerarchia delle fonti, essendo la Provincia autonoma di Bolzano unicamente vincolata al recepimento dei principi enucleabili dalla legge delega del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
Peraltro, ove ciò non fosse già sufficiente, la Provincia autonoma evidenzia che il medesimo d.lgs. n. 118 del 2011, con l’art. 74, comma 1, numero 4), lettera a), ha modificato l’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, prevedendo che l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito non solo dalle disposizioni di principio del d.lgs. n. 267 del 2000, ma anche del d.lgs. n. 118 del 2011. Il legislatore delegato avrebbe dunque precisato che l’ordinamento finanziario dei Comuni e delle comunità comprensoriali è retto unicamente dalle disposizioni di principio enucleabili dal d.lgs. n. 118 del 2011 e non da ogni norma di dettaglio dello stesso. Le disposizioni del predetto d.lgs. n. 267 del 2000 non si applicherebbero comunque alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione (art. l, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000). La Provincia autonoma di Bolzano rammenta, infine, che in passato la competenza legislativa per la contabilità dei Comuni era in capo alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (art. 4, numero 3, dello statuto di autonomia).<br />
Sulla base di quanto previsto dall’art. 52-bis del d.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 79 dello statuto di autonomia, avrebbe provveduto a riassumere le disposizioni della previgente legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige”), del testo unico di cui al d.P.G.R. n. 4/L del 1999 e del relativo regolamento di attuazione (d.P.R.G. 27 ottobre 1999, n. 8/L, recante «Approvazione del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»), modificando e aggiornando la disciplina regionale, ora provinciale, alle disposizioni del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
Inoltre, la legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 avrebbe cercato di ovviare alle censure mosse avverso la precedente legge prov. Bolzano n. 17 del 2015, oggetto di un precedente giudizio.<br />
Attualmente, comunque, le norme statutarie attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà legislativa esclusiva, e la corrispondente potestà amministrativa, in materia di finanza locale, nonché il coordinamento della finanza pubblica provinciale che comprende la finanza locale (artt. 16, 79, 80 e 81, in particolare, commi 3 e 4, dello statuto di autonomia, e artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992).<br />
2.1.&#8722; In relazione alla dedotta illegittimità dell’art. 7 della legge prov. n. 25 del 2016, eccepisce, in via preliminare, l’acquiescenza, in quanto la medesima disposizione sarebbe già contenuta nel previgente art. 36, comma 4, della legge prov. n. 17 del 2015, non impugnato, a sua volta riproduttivo dell’art. 20, comma 4, del d.P.G.R, n. 4/L del 1999.<br />
Peraltro, nella Provincia autonoma di Bolzano non vi sarebbero casi di deficit strutturale dei Comuni o di dissesto, il che comporterebbe l’irrilevanza della portata della sanzione.<br />
Infine, la Provincia autonoma resistente evidenzia che i casi di scioglimento del consiglio comunale – tra i quali vi è anche la mancata approvazione nei termini del bilancio &#8722; sarebbero contenuti nell’art. 83 del d.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), che non è stato modificato dalla normativa sulla armonizzazione. Sarebbero difatti la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o la Provincia autonoma competenti a stabilire la sanzione adeguata agli enti del proprio territorio e la disciplina del commissariamento e dello scioglimento del consiglio comunale.<br />
2.2.– Quanto all’impugnato art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, la difesa provinciale ritiene che ne debba essere fornita un’interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto esso non intende ledere le competenze spettanti alla Corte dei conti, ma solo far salve le funzioni provinciali ricadenti nell’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972: in sede di concreta applicazione, dunque, dovrebbe verificarsi la competenza della magistratura contabile o della Provincia in base al menzionato art. 79.<br />
Ha quindi concluso per la declaratoria di manifesta inammissibilità o per il rigetto del ricorso.<br />
3.– Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al primo motivo di ricorso, ha dedotto, in via preliminare, la non fondatezza dell’eccezione di avvenuta acquiescenza sollevata dalla resistente per non avere lo Stato impugnato analoga disposizione contenuta nella precedente legge prov. n. 17 del 2015 (art. 36, comma 4). Tale legge è stata difatti abrogata e sostituita da quella oggetto dell’odierna impugnazione «del tutto autonoma e svincolata dalla precedente».<br />
Parimenti priva di pregio sarebbe l’affermazione per la quale non vi sarebbero casi di deficitarietà strutturale o di dissesto di Comuni, trattandosi di argomenti di fatto ininfluenti sulla legittimità della disposizione.<br />
Quanto al merito, il Presidente del Consiglio dei ministri, distingue, in replica alle difese avversarie, tra la competenza regionale a sciogliere i consigli comunali e quella statale concernente il commissariamento dell’ente per ragioni finanziarie, misura, quest’ultima, temporanea e interinale per assicurare l’uniformità della disciplina di bilancio ed il buon andamento finanziario fino all’eventuale scioglimento.<br />
Peraltro, non parrebbe sussistere l’antinomia tra legislazione regionale e statale, dal momento che solo quest’ultima (art. 141, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000) prevede la nomina di un commissario prima dello scioglimento del consiglio.<br />
Inoltre, l’art. 83 del d.P.Reg. n. 3L/2005 non contemplerebbe l’ipotesi della mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio che, invece, l’art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000 parifica alla mancata adozione del bilancio, con conseguente applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000.<br />
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, il ricorrente richiama la sentenza n. 80 del 2017 nella parte in cui individua i compiti e le prerogative della Corte dei conti anche nelle Province autonome.<br />
Ha insistito, quindi, per l’accoglimento del ricorso.<br />
4.&#8722; Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato, in prossimità dell’udienza pubblica, una memoria illustrativa.<br />
Dopo aver insistito nelle conclusioni di inammissibilità e di infondatezza del ricorso introduttivo, quanto alla dedotta illegittimità dell’art. 7 della legge prov. n. 25 del 2016, evidenzia che l’art. 2 [recte: 1], comma 2, della medesima legge provinciale dispone l’applicabilità degli articoli della parte seconda del d.lgs. n. 267 del 2000 «come ed in quanto modificati dal d.lgs. n. 118 del 2011», ad eccezione degli artt. 149, 155, 156, 158, 192, 197, 198, 198-bis, 201, 203, comma l, 204, 205, 206, 207, 214, 222, commi l e 2, e 223, la cui esclusione sarebbe giustificata dal necessario adattamento delle disposizioni legislative dello Stato alle caratteristiche peculiari degli enti locali altoatesini.<br />
La mancata esclusione degli artt. 141 e 193 del d.lgs. n. 267 del 2000 comporterebbe la loro diretta applicazione nei confronti dei Comuni e delle comunità comprensoriali siti nel territorio della Provincia di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.<br />
L’art. 54, numero 5, dello statuto di autonomia, riserverebbe, difatti, alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi spetterebbe alla Giunta provinciale il potere di nomina dei commissari, mentre restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di nomina allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.<br />
Il regime sanzionatorio previsto dall’art. 7 della legge provinciale impugnata sarebbe dunque aggiuntivo e non alternativo a quello previsto dalle corrispondenti norme statali, le quali, nei termini appena precisati, sarebbero direttamente applicabili agli enti locali altoatesini.<br />
In altri termini, nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio gli enti locali siti nel territorio della Provincia autonoma sarebbero soggetti ad un duplice regime sanzionatorio: quello previsto dall’art. 193, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 e quello introdotto dall’art. 7 della legge provinciale impugnata, il quale interverrebbe nelle more dell’attivazione della procedura prevista dall’art. 141 del d.lgs. n. 267 del 2000.<br />
In ordine alla compatibilità di detto ulteriore regime sanzionatorio con la legislazione statale, la Provincia autonoma rammenta che analoga disciplina è prevista dall’art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, giustificata dalla differente ratio di riduzione e contenimento della spesa del settore della finanza pubblica allargata.<br />
Quanto, poi, all’art. 32, comma 3, della legge provinciale in esame, la Provincia autonoma sostiene che dovrebbe essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, dal momento che assumerebbe un carattere meramente ricognitivo degli artt. 54, numero 5, e 79, comma 3, dello statuto di autonomia e della norma di attuazione di cui all’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), in base al quale spetta alla Giunta provinciale «la vigilanza sulle amministrazioni comunali».<br />
La funzione di vigilanza sulle amministrazioni comunali di spettanza della Giunta provinciale nel disegno del legislatore provinciale assumerebbe, secondo la resistente, carattere aggiuntivo, e non alternativo, alle analoghe funzioni attribuite alla Corte dei conti da disposizioni legislative dello Stato.<br />
Secondo la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 60 del 2013 richiamata dalla sentenza n. 80 del 2017), l’art. 32 in esame riconoscerebbe alla «Provincia autonoma diverse forme di controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie, ancorché declinate in forma differenziata rispetto ad altri enti territoriali secondo quanto previsto dalle peculiari condizioni dello statuto di autonomia».<br />
La disposizione censurata, dunque, fermo restando il controllo della Corte dei conti, quale «garante imparziale dell’equilibrio economico­finanziario del settore pubblico», costituirebbe diretta attuazione dell’art. 79, comma 3, ultimo periodo, dello statuto di autonomia, il quale statuisce che le Province autonome vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali appartenenti al sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati. Funzione di vigilanza che verrebbe compromessa se alla Provincia non rimanesse alcuna attribuzione in ordine al controllo sugli stati patologici di maggiore rilievo della gestione finanziaria degli enti locali, costituiti proprio dalle ipotesi di deficit strutturale e di dissesto disciplinate dal Titolo VIII del d.lgs. 267 del 2000.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano), in riferimento agli artt. 11; 81, quarto e sesto comma; 97, primo comma; 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione e agli artt. 8, 9, 79, commi 3 e 4-octies, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).<br />
1.1.– L’Avvocatura generale dello Stato censura specificamente l’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 per violazione degli artt. 11, 81, quarto e sesto comma, 97, primo comma, 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, Cost., e dell’art. 79, comma 4-octies, del d.P.R. n. 670 del 1972.<br />
La menzionata disposizione prevede: «La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione della presente norma sono nulle». A sua volta, il citato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – cosiddetto testo unico enti locali (TUEL) – dispone che la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti da detto articolo è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 dello stesso articolo, per lo scioglimento del consiglio comunale e provinciale.<br />
Secondo il ricorrente, l’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 introdurrebbe sanzioni in relazione ai provvedimenti di salvaguardia degli esercizi in modo difforme da quanto previsto dalla legislazione nazionale e non disporrebbe l’equiparazione ad ogni effetto dei meccanismi sanzionatori alla mancata approvazione del bilancio di previsione, ignorando in particolare la procedura di commissariamento di cui all’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.<br />
L’adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio da parte dell’ente locale, e in particolare il suo commissariamento, vale a dire l’affidamento ad un soggetto terzo della cura e rispetto degli obblighi di bilancio in sostituzione degli organi ordinari dell’ente locale &#8722; a cui, in applicazione dell’art. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale, la Provincia autonoma avrebbe dovuto rinviare &#8722; sarebbe uno strumento di garanzia indispensabile per assicurare il rispetto della disciplina statale interposta di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e, in definitiva, per assicurare l’armonizzazione dei criteri di gestione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost., nel rispetto dei vincoli europei (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.); il buon andamento finanziario e della programmazione di cui all’art. 97 Cost. e la corretta applicazione del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
1.2.– La resistente, dopo aver rammentato che la legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali), abrogata dalla legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 oggi impugnata, è già stata scrutinata da questa Corte, evidenzia che il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri si fonderebbe sull’asserita violazione del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
Tale assunto sarebbe errato in riferimento all’ordinamento finanziario e contabile dei Comuni e delle comunità comprensoriali. In forza del Titolo VI dello statuto di autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano godrebbe, difatti, di una particolare autonomia in materia finanziaria, rafforzata dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modifica delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammetterebbe l’intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell’art. 104 dello stesso statuto. Con il cosiddetto “Accordo di Milano” del 30 novembre 2009, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello statuto di autonomia, secondo la menzionata procedura rinforzata. Il predetto accordo avrebbe, quindi, portato, ai sensi dell’art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).<br />
Successivamente, l’accordo del 15 ottobre 2014 – cosiddetto “Patto di garanzia”, tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano – stipulato secondo la procedura rinforzata prevista dal menzionato art. 104 dello statuto, avrebbe ulteriormente modificato il Titolo VI dello statuto stesso. Tale accordo, recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», avrebbe, quindi, ulteriormente innovato, ai sensi dell’art. l, commi da 407 a 413, della medesima legge, il sistema di relazioni finanziarie con lo Stato di cui allo statuto speciale.<br />
Sarebbe espressamente previsto che nei confronti della Regione, delle Province autonome e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non si applichino disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all’erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti al patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello statuto speciale di autonomia; che siano la Regione e le Province autonome a provvedere, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni statali, adeguando, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), la propria legislazione ai principi che costituiscono limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia, nelle materie da quest’ultimo individuate.<br />
Spetterebbe quindi alle Province autonome definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti stessi.<br />
Infine, l’art. 80 dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», attribuirebbe alle Province autonome la potestà legislativa primaria in materia di finanza locale, potestà da esercitarsi nel rispetto dell’art. 4 dello statuto medesimo e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.<br />
1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura altresì l’art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, il quale dispone che «Le competenze attribuite dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, alla Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di cui all’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano».<br />
La disposizione demanderebbe alla Provincia autonoma competenze in materia di controllo dei bilanci pubblici degli enti locali in dissesto spettanti alla Corte dei conti ai sensi del TUEL. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale sostituzione non garantirebbe la neutralità e l’indipendenza del controllo affidato alla magistratura contabile finalizzate ad assicurare l’osservanza dei vincoli di bilancio nazionali ed europei, che la Corte dei conti sarebbe chiamata a far correttamente rispettare nell’interesse dello Stato-comunità.<br />
Il ricorrente ritiene che, con la disposizione impugnata, la Provincia autonoma, sottraendo le competenze assegnate dal TUEL alla Corte dei conti e modificando una funzione di controllo assegnata dalla legge statale alla magistratura contabile, sia incorsa nella violazione dei parametri evocati, dal momento che il controllo affidato all’ente provinciale non corrisponderebbe ai canoni costituzionali sottesi alle disposizioni del TUEL.<br />
1.4.– La resistente ritiene che possa essere fornita un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’impugnato art. 32, comma 3, in quanto esso non intenderebbe ledere le competenze spettanti alla Corte dei conti, ma solo far salve le funzioni provinciali ricadenti nella previsione dell’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972: in sede di concreta applicazione dei controlli, dunque, dovrebbe essere verificata la competenza della magistratura contabile o della Provincia autonoma in base al menzionato art. 79.<br />
La funzione di vigilanza sulle amministrazioni comunali di spettanza della Giunta provinciale nel disegno del legislatore provinciale assumerebbe, secondo la resistente, carattere aggiuntivo, e non alternativo, alle analoghe funzioni attribuite alla Corte dei conti da disposizioni legislative dello Stato.<br />
La norma censurata, dunque, fermo restando il controllo della Corte dei conti, quale «garante imparziale dell’equilibrio economico­finanziario del settore pubblico», costituirebbe diretta attuazione dell’art. 79, comma 3, ultimo periodo, dello statuto di autonomia, il quale statuisce che le Province autonome vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali appartenenti al sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati. Funzione di vigilanza che verrebbe compromessa se alla Provincia autonoma non residuasse alcuna attribuzione in ordine al controllo sugli stati patologici di maggiore rilievo della gestione finanziaria degli enti locali, costituiti proprio dalle ipotesi di deficit strutturale e di dissesto disciplinate dal Titolo VIII del d.lgs. 267 del 2000.<br />
2.– Ancorché non eccepita dalla resistente, occorre esaminare la mancata corrispondenza tra i parametri costituzionali evocati nel ricorso e quelli contenuti nella delibera del Consiglio dei ministri.<br />
Nell’atto introduttivo l’Avvocatura generale dello Stato menziona gli artt. 11; 81, quarto e sesto comma; 97, primo comma; 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., e gli artt. 8, 9, 79, comma 3, del d.P.R. n. 670 del 1972, mentre la deliberazione del Consiglio dei ministri richiama espressamente solo l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., afferente alla armonizzazione dei bilanci pubblici.<br />
Questa Corte è ferma nel ritenere «che l’omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all’impugnazione dell’organo politico, comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso» (sentenza n. 239 del 2016; in senso conforme, ex multis, sentenze n. 154 del 2017, n. 126 del 2017 e n. 265 del 2016).<br />
Tuttavia è stata più volte riconosciuta alla difesa del ricorrente un’autonomia tecnica «nella più puntuale indicazione dei parametri del giudizio», dal momento che la delibera di impugnazione deve «“contenere l’indicazione delle disposizioni impugnate e la ragione dell’impugnazione medesima, seppur anche solo in termini generali”, mentre eventualmente spetta all’Avvocatura generale dello Stato la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura (sentenze n. 365 e n. 98 del 2007, e n. 533 del 2002)» (sentenza n. 290 del 2009; in senso sostanzialmente conforme sentenza n. 118 del 2017).<br />
Detti criteri di valutazione sono complementari e si integrano reciprocamente poiché, tenendo ferma la regola generale della necessaria corrispondenza, quanto al petitum, tra deliberazione ad impugnare e ricorso, essi esprimono una relazione di specialità, quando la chiarezza e l’univocità delle ragioni espresse nella delibera di impugnazione consentono una sufficiente identificazione dei parametri costituzionali senza sconfinare nella mutatio libelli.<br />
In sostanza, l’autonomia tecnica trova il suo limite nel perimetro delle ragioni espresse nella deliberazione a ricorrere poiché è evidente che non possono essere introdotte censure diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate dall’organo politico. È questo il criterio sostanziale cui è necessario ricorrere nel caso in esame.<br />
2.1.– Tanto premesso, è sicuramente inammissibile il richiamo del ricorrente all’art. 81, quarto e sesto comma, Cost., poiché tali parametri non risultano, ictu oculi, collegati in alcun modo, nell’articolazione del ricorso, alla fattispecie normativa impugnata.<br />
2.2.– Sono invece ammissibili le censure proposte in riferimento agli altri parametri costituzionali, atteso che nella deliberazione del Consiglio dei ministri sono contenuti appropriati riferimenti logico-giuridici: a) allo statuto del Trentino Alto-Adige poiché il ricorrente sostiene che lo statuto stesso non consentirebbe alla resistente alcun margine di variazione nella trasposizione delle norme impugnate; b) all’art. 117, terzo comma, Cost., perché l’uniformità della disciplina sarebbe coessenziale al coordinamento della finanza pubblica; c) agli artt. 97, primo comma, 11 e 117, primo e terzo comma, Cost., in quanto collegati all’«armonizzazione dei bilanci pubblici in virtù della legge costituzionale n. 1 del 2012», la quale, oltre all’armonizzazione, ha introdotto nell’ordinamento il cosiddetto principio del pareggio di bilancio.<br />
3.– Venendo al merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 è fondata, sia in riferimento all’art. 79, comma 4-octies ,del d.P.R. n. 670 del 1972, sia in riferimento agli artt. 11, 97, primo comma, 117, commi primo, secondo, lettera e) e terzo, Cost., poiché la Provincia non ha recepito «mediante rinvio formale recettizio» la disciplina statale posta a garanzia delle situazioni di mancato riequilibrio dei bilanci.<br />
3.1.– Occorre precisare al riguardo che non è rilevante il lapsus calami in cui è incorsa l’Avvocatura generale dello Stato, la quale invoca quale parametro interposto il d.lgs. n. 118 del 2011, anziché il d.lgs. n. 267 del 2000, nel cui ambito si colloca l’art. 193 – peraltro incidentalmente menzionato nel ricorso – afferente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.<br />
Tale erronea indicazione non pregiudica la corretta individuazione della doglianza e la conseguente delimitazione del thema decidendum (in senso conforme, ex multis, sentenza n. 14 del 2017), posto che il ricorrente ha testualmente richiamato proprio il contenuto dell’art. 193 del TUEL, nonché gli atti legislativi «successivi e presupposti» al fine di consentire «l’applicazione e la operatività» dei principi dell’armonizzazione. Ed in effetti tale lapsus trova spiegazione nel fatto che l’art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000 è stato effettivamente modificato dal d.lgs. n. 118 del 2011, sebbene in parti diverse da quelle che equiparano la mancata ricerca del riequilibrio alle ipotesi di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali per mancata approvazione del bilancio.<br />
Peraltro, dette variazioni riguardano i commi dell’art. 193 del TUEL inerenti a profili procedimentali della disciplina di salvaguardia, utili ad attuare in concreto il principio di indefettibilità degli adempimenti e delle scadenze di bilancio. Lo scioglimento del Consiglio comunale, attraverso cui detto principio trova garanzia e sanzione, costituisce regola risalente e fondamentale del diritto del bilancio, in quanto strumentale all’effettività di adempimenti primari del mandato elettorale. Ciò comporta che l’art. 193 del TUEL assume il valore di norma interposta nel presente giudizio in relazione ai richiamati parametri costituzionali poiché – sotto l’enunciato profilo teleologico – il corretto funzionamento dell’ente locale è indissolubilmente legato alla cura dei sottesi interessi finanziari.<br />
3.2.– La norma impugnata va, dunque, a disciplinare – in modo diverso dall’art. 193 del TUEL – un settore, quello del riequilibrio dei bilanci degli enti locali e delle sanzioni per il mancato perseguimento del riequilibrio stesso, che è fortemente connotato dal principio di uniformità sull’intero territorio nazionale. Ciò sia con riguardo al concetto unitario di equilibrio del bilancio, sia in relazione agli effetti che il suo mancato perseguimento produce.<br />
Mentre l’art. 193, comma 4, del TUEL dispone che «La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo» – e l’art. 141, comma 1, prevede che «I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno […] quando non sia approvato nei termini il bilancio» –, l’art. 7 della legge prov. in esame stabilisce che «La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione della presente norma sono nulle». A sua volta l’art. 79, comma 4-octies, dello statuto, aggiunto dall’art. 1, comma 407, lettera e), n. 4), della legge n. 190 del 2014, prevede che «La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti […]».<br />
Rispetto alla prescritta formale recezione della norma statale, l’impugnato art. 7 si discosta, dunque, sia per la mancata previsione dello scioglimento, sia per la determinazione di nullità delle delibere assunte in violazione della legge provinciale.<br />
Le suddette varianti non sono costituzionalmente legittime perché – come detto – il contenuto e gli effetti dell’art. 193 del TUEL si ricollegano a un’esigenza sistemica unitaria dell’ordinamento, secondo cui sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l’incuria del loro squilibrio strutturale interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti. La ragione di tale istituto risiede nel principio per cui costituisce presupposto del mandato elettivo la salvaguardia statica e dinamica degli equilibri finanziari ed è per questo che la norma statutaria, concordata in sede di “Patto di garanzia”, a sua volta fatto proprio dalla legge n. 190 del 2014, contempla il mero recepimento della norma statale interposta, alla quale, nel caso di specie, il legislatore provinciale non si è attenuto.<br />
In tale prospettiva ermeneutica risulta peraltro evidente l’interdipendenza dei parametri evocati dal ricorrente e il limite che la loro sinergica azione pone alla competenza provinciale in materia di finanza locale. È stato in proposito affermato che «l’autonomia della Regione in questo settore normativo trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell’ambito della salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili ai parametri precedentemente richiamati» (sentenza n. 184 del 2016). E tale limite riguarda anche le autonomie speciali (sentenza n. 6 del 2017).<br />
Il collegamento uniforme previsto dal TUEL tra il mandato elettorale e il sistema sanzionatorio del mancato perseguimento, sotto il profilo statico e dinamico, degli equilibri di bilancio è sorretto da elementi sistemici di razionalità intrinseca prima ancora che logico-giuridici: un bilancio non in equilibrio e l’assenza di bilancio costituiscono analoghi vulnera alla programmazione delle politiche pubbliche, in relazione alle quali è svolto il mandato elettorale. Quest’ultimo, indipendentemente dalle scelte di cui è espressione, ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell’art. 97, primo comma, Cost.<br />
4.– Le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell’art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 sono fondate in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, Cost.<br />
In fattispecie assimilabili alla presente (sentenze n. 80 del 2017, n. 39 e n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013), questa Corte ha affermato, proprio nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, che i controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui bilanci pubblici esulano dal genere dei controlli sulla gestione e, per loro intrinseca natura, non possono essere intestati ad una autonomia speciale. In tale contesto è stato precisato che i controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti, a differenza di quelli di natura collaborativa, «hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque, tale tipo di sindacato, che la norma impugnata vorrebbe concentrare nella sfera di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale» (sentenza n. 40 del 2014).<br />
I controlli di legittimità sui bilanci degli enti locali – a differenza di quelli collaborativi sulla gestione – sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici», detti controlli «si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti» (sentenza n. 39 del 2014).<br />
Venendo alla specifica questione in esame, appare evidente che i controlli che la norma impugnata vorrebbe intestare alla Provincia autonoma di Bolzano – quelli del titolo VIII del TUEL (artt. 243-bis rubricato «Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale»; 243-quater rubricato «Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione»; 243-quinquies rubricato «Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso»; 243-sexies rubricato «Pagamento di debiti», 246 «Deliberazione di dissesto»; 248 rubricato «Conseguenze della dichiarazione di dissesto») – consistono appunto in controlli di legittimità-regolarità se non addirittura in attribuzioni di natura giurisdizionale.<br />
Appartengono alla prima categoria: a) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, comma 6, lettera a, del TUEL); b) l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, del TUEL); c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto (art. 243-quater, comma 7, del TUEL). Riguardano funzioni di natura giurisdizionale: a) la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione avverso le delibere della sezione regionale di controllo (art. 243-quater, comma 5, del TUEL); b) l’attività requirente della Procura regionale sulle cause del dissesto (art. 246, comma 2, del TUEL); c) l’accertamento delle responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti ai fini dell’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative (art. 248, commi 5 e 5-bis, del TUEL).<br />
Dunque, nessuna di tali funzioni contenute nel Titolo VIII del d.lgs. n. 267 del 2000 è ascrivibile alle funzioni di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 670 del 1972 rivendicate dalla Provincia resistente. Si tratta di funzioni – siano esse relative al controllo che alla giurisdizione – in cui l’attività della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale composizione, in conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 39 del 2014 di questa Corte.<br />
Non può essere neppure condivisa la tesi della Provincia resistente secondo cui l’art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 25 del 2016 non sarebbe ablativo delle prerogative della Corte dei conti ma semplicemente «ricognitivo del quadro normativo risultante dalle disposizioni degli art. 54, comma 5, e 79, comma 3, dello Statuto speciale e dalla norma di attuazione recata dall’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R n. 305 del 1988, a mente delle quali spetta alla Giunta provinciale “la vigilanza sulle amministrazioni comunali”».<br />
Il testo letterale della disposizione impugnata appare talmente inequivocabile da precludere qualsiasi diversa operazione ermeneutica («le competenze attribuite dal titolo VIII del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche, alla Corte dei conti […] sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano»).<br />
Peraltro, l’interpretazione suggerita dalla difesa della Provincia non ovvierebbe ai vizi denunciati, poiché le disposizioni contenute nel citato titolo VIII del TUEL, significativamente rubricato «Enti locali deficitari o dissestati», riguardano particolari procedimenti normativamente vincolati in caso di gravi patologie della gestione finanziaria degli enti locali. In tali procedimenti non sarebbe praticabile il coinvolgimento della Provincia autonoma di Bolzano che – oltre a non essere contemplato dalla legge – sconterebbe la naturale eterogeneità teleologica e strutturale delle funzioni attribuite all’autonomia speciale. È stato in proposito affermato che in detti procedimenti non può assumere decisioni «un singolo ente autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti. Questi ultimi trascendono l’ambito territoriale provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto dialettico con gli interessi della Provincia autonoma sotto il profilo del concreto riscontro delle modalità con cui i singoli enti del territorio provinciale rispettano i limiti di contenimento della spesa» (sentenza n. 40 del 2014).<br />
In definitiva, la Provincia autonoma di Bolzano continua a confondere «la disciplina delle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali – profili suscettibili di accordo, fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia (ex multis, sentenza n. 425 del 2004) – con quella afferente al sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari, che il legislatore statale ha assegnato alla Corte dei conti in ragione della sua natura di organo posto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 267 del 2006). Acclarato che il contenuto e gli effetti delle pronunce della Corte dei conti non possono essere disciplinati dal legislatore regionale (sentenza n. 39 del 2014), è conseguentemente fuor di dubbio che la Provincia autonoma non possa impadronirsi di tale conformazione del controllo, assumendolo nella propria sfera funzionale» (sentenza n. 40 del 2014).<br />
Ciò non vuol dire che i controlli della Corte dei conti, pur nella loro teleologica diversità, precludano alla Provincia autonoma di Bolzano le attività previste dall’invocato art. 79, terzo comma, del testo unico contenente lo statuto del Trentino-Alto Adige. È stato anzi sottolineato come «gli accordi con le Regioni a statuto speciale, riguardando le peculiari modalità di attuazione dei vincoli comunitari e nazionali nell’ambito del territorio provinciale e regionale, assumono sotto tale profilo carattere di parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli enti subregionali tra i quali, appunto, gli enti locali territorialmente interessati, mentre non possono riguardare la disciplina del sindacato sulla gestione finanziaria degli enti locali, che deve essere uniforme, neutro ed imparziale nell’intero territorio nazionale e che – in ragione di tale esigenza – è stato assegnato alla Corte dei conti» (sentenza n. 40 del 2014).<br />
Se è indubbio che lo statuto non attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano un sindacato di legittimità-regolarità sui conti degli enti locali, esso demanda tuttavia alla Provincia stessa una particolare funzione di coordinamento e vigilanza sugli enti provinciali secondo modalità concordate in sede di “Patto di garanzia” (Accordo del 15 ottobre 2014, trasfuso nell’art. 1, comma 407, lettera e, n. 2, della legge n. 190 del 2014). L’art. 79, comma 3, come modificato dal suddetto accordo, assegna alla Provincia autonoma di Bolzano, «fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’art. 117 Cost.», il coordinamento della finanza provinciale al fine di ripartire i concorsi e gli obblighi inerenti ai vincoli finanziari nazionali ed europei tra gli enti del sistema territoriale integrato, la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi così attribuiti e il monitoraggio dell’andamento complessivo della finanza provinciale.<br />
È evidente il collegamento di tale norma con il controllo assegnato dal legislatore statale alla Corte dei conti. Infatti gli adempimenti attribuiti alla Provincia autonoma di Bolzano in tema di coordinamento della finanza provinciale, ed in particolare il riparto dei «concorsi e degli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato», costituiscono – in ragione della richiamata disposizione statutaria – parametri del sindacato di legittimità-regolarità esercitato dalla Corte dei conti sugli enti locali e sulle aziende sanitarie della Provincia. Così pure le risultanze della vigilanza provinciale sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti soggetti al coordinamento, costituiscono, tra l’altro, utile fonte istruttoria per il sindacato individuale su detti enti esercitato dalla Corte dei conti, la quale – insieme al Ministero dell’economia e delle finanze – risulta naturalmente destinataria di tali rapporti.<br />
In questa prospettiva è stato già affermato il collegamento teleologico tra le funzioni assegnate alla Provincia autonoma di Bolzano e il «controllo assegnato dal legislatore statale alla Corte dei conti: [le comunicazioni della Provincia autonoma di Bolzano alla competente sezione di controllo dalla Corte dei conti sono disposte], al fine di integrare in modo appropriato l’istruttoria di quest’ultima» (sentenza n. 40 del 2014).<br />
In definitiva, l’invasione – da parte della disposizione impugnata – delle competenze attribuite dal legislatore alla magistratura contabile contrasta con gli artt. 8, 9 e 79, comma 3, del d.P.R. n. 670 del 1972, atteso che le funzioni della stessa attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano esulano dalle competenze a questa spettanti.<br />
L’art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 risulta, infine, in contrasto con l’art. 117, primo e terzo comma, Cost., in quanto l’armonizzazione e la neutralità del sindacato sui bilanci degli enti locali sono funzionalmente collegati al coordinamento della finanza pubblica, in particolare sotto il profilo della cura degli equilibri della finanza pubblica allargata e degli altri vincoli assunti dallo Stato in sede europea (in tal senso, sentenza n. 184 del 2016).<br />
4.1.– Restano assorbite le ulteriori censure proposte nei confronti dell’art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016.<br />
5.– Alla luce delle ragioni precedentemente esposte, sia l’art. 7 che l’art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi.<br />
<a name="dispositivo"></a>&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Per Questi Motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano);<br />
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 81, quarto e sesto comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Aldo CAROSI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-10-2017-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2017 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2016 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2016 n.228</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Amato Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale in materia di cave e agri marmiferi Ambiente e territorio &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 32, c. 2, legge Regione Toscana 25/03/2015, n. 35 &#8211; Inclusione nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara di beni estimati di cui all&#8217;editto della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2016 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2016-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2016 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Amato</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale in materia di cave e agri marmiferi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ambiente e territorio &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 32, c. 2, legge Regione Toscana 25/03/2015, n. 35 &#8211; Inclusione nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e di Carrara di beni estimati di cui all&#8217;editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina, del 01.02.1751 &#8211; Q.l.c. promossa dal Tribunale ordinario di Massa &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 228<br />
ANNO 2016</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 maggio &#8211; 3 giugno 2015, depositato in cancelleria il 3 giugno 2015 ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2015, e dal Tribunale ordinario di Massa nel procedimento vertente tra Omya spa e Cave Statutario srl e Comune di Carrara, con ordinanza del 17 marzo 2016, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana, della Omya spa ed altra, del Comune di Carrara, nonché gli atti di intervento del Presidente della Regione Toscana, della Omya spa e della Società Guglielmo Vennai spa ed altre;<br />
udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;<br />
uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Società Guglielmo Vennai spa ed altre, l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Giuseppe Morbidelli per Omya spa ed altra, Domenico Iaria per il Comune di Carrara, Marcello Cecchetti e Lucia Bora per il Presidente della Regione Toscana.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 29 maggio 2015, ricevuto il 3 giugno 2015 e depositato nello stesso giorno (reg. ric. n. 60 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).<br />
L’art. 32, comma 2, prevede che «Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse “vicinanze” di Carrara, già disciplinate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni estimati, di cui all’editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell’accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo».<br />
2.– Secondo il ricorrente, tale disposizione sarebbe innovativa rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi l e 2 dell’art. l della legge della Regione Toscana 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara), secondo cui gli agri marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile comunale se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all’entrata in vigore della medesima legge regionale.<br />
Ritiene la difesa statale che tale norma non contempli espressamente i «beni estimati» e che il rinvio alle normative in atto all’entrata in vigore della legge regionale n. 104 del 1995 presenti margini di ambiguità.<br />
Dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 488 del 1995, l’Avvocatura generale dello Stato osserva come il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nel delegare ai Comuni di Carrara e di Massa l’emanazione di un regolamento «per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi», non contenesse alcun espresso riferimento ai «beni estimati».<br />
2.1.– Ad avviso del ricorrente, inoltre, la natura giuridica dei «beni estimati» sarebbe oggetto di dibattito tra gli studiosi. Secondo un primo orientamento, su tali beni sussisterebbe un vero e proprio diritto di proprietà; essi sarebbero oggetto di atti di compravendita, nonché di acquisti all’asta nell’ambito di procedure esecutive, senza che si sia mai resa necessaria alcuna autorizzazione comunale.<br />
Vengono citate, a questo riguardo, una autorevole dottrina e una pronuncia giudiziale che ha distinto «due tipologie di terreni marmiferi, alcuni terreni cosiddetti agri marmiferi, risultano di proprietà del Comune di Carrara e detenuti dalle società in regime di concessione, altri invece di proprietà delle società medesime c.d. beni estimati» (Commissione tributaria provinciale della Toscana, Massa Carrara, sez. II, sent. 31 gennaio 2011, n. 14).<br />
Secondo un opposto orientamento, fondato soltanto su pareri di studiosi di chiara fama, i «beni estimati» non avrebbero mai costituito oggetto di piena proprietà; l’editto del 1° febbraio 1751, infatti, si sarebbe limitato ad attribuire a soggetti privati diritti di godimento su beni che rientravano nella proprietà delle cosiddette «vicinanze».<br />
Tuttavia, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il r.d. n. 1443 del 1927 avrebbe abrogato la legislazione preunitaria precedente, così che sussisterebbero dubbi circa la perdurante validità della testé indicata qualificazione giuridica.<br />
2.2.– La disposizione regionale impugnata, nell’includere i «beni estimati» nell’ambito del patrimonio indisponibile comunale, nonostante consistenti elementi facciano ritenere che tali beni siano oggetto di proprietà privata, colmerebbe una lacuna nell’ordinamento civile italiano.<br />
Essa, pertanto, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto una simile operazione spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».<br />
3.– Con atto depositato il 7 luglio 2015, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.<br />
3.1.– La difesa regionale eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per insufficiente, erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.<br />
Ad avviso della Regione, infatti, lo Stato avrebbe sollevato la questione di legittimità costituzionale muovendo dall’erroneo presupposto che la legislazione estense sia stata abrogata dal r.d. n. 1443 del 1927.<br />
Tale affermazione, tuttavia, sarebbe smentita dalla sentenza di questa Corte n. 488 del 1995, ai sensi della quale l’art. 64 del richiamato r.d. «ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell’entrata in vigore dei detti regolamenti»; si tratta dei regolamenti previsti dall’art. 64, comma 3, del richiamato r.d., con i quali i Comuni di Massa e Carrara sono chiamati a disciplinare i propri agri marmiferi.<br />
Osserva la resistente che il Regolamento del Comune di Carrara sugli agri marmiferi è stato approvato con delibera consiliare n. 61 del 2005 ed è esso, dunque, ad aver determinato il superamento della legislazione estense, sino a quel momento rimasta vigente. Pertanto, il riferimento legislativo richiamato dallo Stato sarebbe errato o incompleto.<br />
3.2– In ogni caso, secondo la Regione, le censure statali sarebbero formulate in termini generici, non essendo state evidenziate le ragioni per le quali le norme regionali comportino la violazione del parametro evocato.<br />
3.3.– Nel merito, ad avviso della difesa regionale, non sussisterebbe alcuna lacuna nell’ordinamento. Con la norma in esame, infatti, la Regione si sarebbe limitata a prendere atto della natura giuridica pubblica dei «beni estimati», così come risultante dalla normativa statale di riferimento.<br />
3.3.1.– In particolare, osserva la resistente, la proprietà pubblica, e precisamente del Comune di Carrara, dei «beni estimati» discenderebbe dalla legislazione estense. L’editto teresiano, infatti, avrebbe innanzitutto ribadito la proprietà degli agri marmiferi in capo alle vicinanze, nonché il carattere inalienabile ed imprescrittibile della stessa, secondo quanto già previsto dallo Statuto della Città di Carrara del 1574 di Alberico Malaspina; tale editto avrebbe poi riconosciuto, in via generale, alle stesse vicinanze il diritto allo sfruttamento del sottosuolo agrario, che veniva ad essere “coltivato” dai “vicini”, in base ad una concessione livellaria rilasciata dalla vicinanza; infine, intervenendo a dirimere una vertenza proposta dalla vicinanza di Torano, che lamentava occupazioni illegittime dei suoi agri da parte dei vicini e di estranei, si sarebbe limitato, in via eccezionale, a esonerare in perpetuo i possessori dei beni iscritti negli estimi da oltre un ventennio dal versamento di qualsiasi corrispettivo pecuniario alle vicinanze, come controprestazione dell’utilizzo degli agri, in forza di un diritto feudale di regalia.<br />
Il richiamato editto, dunque, avrebbe confermato il diritto dei privati all’escavazione, ma non avrebbe trasferito la proprietà dei beni, anche perché al regnante su delega dell’imperatore non spettava disporre dei diritti di proprietà, ma era riservato esclusivamente il diritto allo sfruttamento dei giacimenti minerari ricompresi negli agri vicinali stessi.<br />
Pertanto, nell’esercizio del suo potere regalistico sui marmi carraresi, la duchessa non avrebbe potuto disporre di ciò di cui non era titolare, dovendo invece necessariamente limitarsi a disporre in ordine allo sfruttamento del sottosuolo minerario.<br />
In definitiva, secondo la Regione, per le cave insistenti negli agri vicinali non iscritte all’estimo, ovvero iscritte a nome di un privato da meno di venti anni, l’editto avrebbe previsto che le vicinanze concedessero lo sfruttamento della cava dietro pagamento di un canone; invece, per le cave iscritte all’estimo, a nome di un privato, da oltre vent’anni, la duchessa – in sanatoria ed in via del tutto eccezionale – avrebbe deciso di inibire azioni di recupero da parte delle vicinanze rispetto al diritto allo sfruttamento delle cave, concedendo ai loro possessori il diritto di godimento in perpetuo delle stesse e sottraendoli alla regola dell’onerosità delle concessioni, in forza del diritto feudale di regalia sui marmi.<br />
L’editto teresiano, pertanto, avrebbe sancito la regola del regime concessorio per lo sfruttamento di tutte le cave di marmo del Comune di Carrara proprio in ragione della proprietà pubblica delle stesse; la differenza tra le cave con iscrizione ultraventennale all’estimo e le altre consisterebbe unicamente – ad avviso della Regione – nella fonte del provvedimento concessorio, dal momento che per i beni estimati la concessione era stata rilasciata direttamente dal sovrano con l’editto del 1751, mentre per tutte le altre cave, pur insistenti negli agri marmiferi, la concessione veniva rilasciata dalle vicinanze prima e, in seguito alla loro soppressione, dal Comune.<br />
Secondo la disciplina contenuta nella legislazione estense, dunque, entrambe le concessioni riguarderebbero comunque beni di proprietà vicinale, oggi comunale, in regime di indisponibilità, costituendo i «beni estimati» una species della più generale categoria degli agri marmiferi.<br />
3.3.2.– La Regione, inoltre, sottolinea che da un punto di vista “fisico”, gli agri marmiferi di Carrara, in assoluta prevalenza, sono cave miste con presenza “indistinta” di agri intestati al catasto in capo al Comune e agri cosiddetti estimati. Pertanto, ove si ritenesse di dover sottrarre i beni estimati al regime concessorio, si determinerebbe l’impossibilità di procedere con gara anche per i restanti agri marmiferi.<br />
3.3.3.– Peraltro, ad avviso della difesa regionale, la proprietà pubblica delle cave di marmo del comprensorio apuano sarebbe stata ulteriormente ribadita dal r.d. n. 1443 del 1927, che all’art. 64, ultimo comma, ha attribuito ai Comuni di Massa e Carrara il potere regolamentare in ordine ai propri agri marmiferi, sancendo in via definitiva la specialità delle cave apuane di marmo rispetto a tutte le altre cave del territorio nazionale.<br />
Ciò troverebbe conferma nella sentenza della Corte di cassazione 24 maggio 1954, n. 1679, secondo la quale gli agri marmiferi «hanno un regime analogo a quello delle altre cave quando siano sottratte al proprietario del suolo per essere concesse a terzi, divenendo beni patrimoniali indisponibili».<br />
Alla luce di queste risultanze, sarebbe evidente come i «beni estimati», già secondo la disciplina estense, rientrino nel patrimonio indisponibile comunale al pari di tutte le altre cave insistenti sugli agri marmiferi di Carrara, con conseguente legittimo assoggettamento alle norme dei regolamenti comunali.<br />
3.3.4.– La legge regionale di cui si tratta, inoltre, avrebbe dettato la disciplina in una materia pacificamente attribuita alla competenza delle Regioni, sia prima, sia dopo la riforma del Titolo V del 2001.<br />
Con l’impugnato art. 32, comma 2, infatti, la Regione avrebbe preso atto della natura pubblica della proprietà dei «beni estimati», limitandosi a introdurre una norma meramente ricognitiva di disposizioni già presenti nella disciplina statale di riferimento in tema di agri marmiferi del Comune di Carrara.<br />
D’altra parte, secondo la difesa regionale, questa Corte, con la richiamata sentenza n. 488 del 1995, avrebbe riconosciuto la legittimità costituzionale di leggi regionali che, in applicazione del regime concessorio, intervengano a modificare i rapporti in corso, costituiti come perpetui e gratuiti nel sistema estense, in coerenza con i principi della onerosità e temporaneità delle concessioni, già sanciti dal r.d. n. 1443 del 1927.<br />
4.– Sono intervenute le società Omya , Guglielmo Vennai , Caro e Colombi , Società Escavazione Marmi SEM , Successori Adolfo Corsi Carrara srl e Marbo srl, affermando il proprio interesse ad agire e la propria legittimazione e chiedendo che la Corte, ritenuta l’ammissibilità degli interventi, accolga le richieste della parte ricorrente.<br />
Ciascuna delle parti in prossimità dell’udienza ha depositato memorie in cui ha ribadito le conclusioni già rassegnate.<br />
5.– Nell’ambito di un giudizio civile promosso contro il Comune di Carrara da alcune società private proprietarie di agri marmiferi – cosiddetti «beni estimati» – ubicati nel territorio comunale, per l’accertamento del diritto di proprietà di tali beni in capo alle stesse, il Tribunale ordinario di Massa, con ordinanza del 17 marzo 2016 (r.o. n. 96 del 2016), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 102, 111, 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.<br />
5.1.– Riferisce il Tribunale che, ad avviso delle società attrici, la norma censurata, ricomprendendo nel patrimonio indisponibile comunale i «beni estimati» di cui all’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, nonostante essi risultino, allo stato, oggetto di proprietà privata, sarebbe sostanzialmente volta a realizzare un’espropriazione di tali beni.<br />
Secondo il giudice a quo, la norma sarebbe volta a realizzare una «ricognizione» di quei beni, cui i Comuni di Massa e Carrara dovrebbero provvedere entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tuttavia, essa non avrebbe portata ricognitiva, ma innovativa, posto che intende disciplinare per il futuro il regime di tali beni, assegnando loro un assetto diverso da quello attuale, in contrasto con gli atti che ne hanno determinato l’odierna situazione.<br />
5.1.1.– Nel ricostruire il contesto normativo di riferimento, il Tribunale rimettente osserva che i «beni estimati» sono pervenuti agli attuali proprietari sia a seguito di atti di compravendita tra privati, sia a seguito di atti di fusione tra società, sia a seguito di decisioni giurisdizionali; e che fin dall’emanazione dell’editto teresiano sono stati considerati beni di natura privata.<br />
Ai sensi del richiamato editto, infatti, «Se l’allibrazione delle medesime è seguita venti anni prima della presente Nostra ordinazione, niun diritto pretendere mai più possa sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la vicinanza ne’ di cui agri sono situate non altrimenti che se a favore dei possessori medesimi militasse l’immemorabile, o la centennaria o concorresse a prò loro un titolo il più legittimo che immaginare si possa».<br />
Il rimettente, peraltro, osserva come l’editto del 1751 sia venuto a regolamentare una situazione che già vedeva molti «beni estimati», quelli cioè iscritti negli estimi dei particolari da almeno venti anni, come beni di proprietà privata, di derivazione allodiale, oggetto di attività estrattiva.<br />
5.1.2.– A conferma della natura privata di tali beni, vengono altresì richiamati l’art. 11 dell’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 21 dicembre 1771, l’art. 7 del decreto n. 246 sulle miniere del 9 agosto 1808, i punti VII e VIII della notificazione governatoriale (Petrozzani) del 24 settembre 1823 e l’art. 2, comma 13, lettera h), della notificazione governatoriale del 14 luglio 1846.<br />
Più di recente, ad avviso del giudice a quo, anche altre fonti normative presupporrebbero una distinzione tra agri marmiferi di proprietà comunale e agri marmiferi di proprietà privata. A riguardo, vengono citati l’art. l della legge della Regione Toscana 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara), la legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) ed il regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali del Comune di Carrara, approvato con delibera n. 61 del 21 luglio 2005 (modificativo del primo regolamento comunale adottato il 29 dicembre 1994).<br />
Secondo il rimettente, la stessa legge regionale n. 35 del 2015 presupporrebbe implicitamente tale doppio regime, allorché prevede la stipula con il privato «di una convenzione per l’utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale» (art. 38, comma 6).<br />
Anche la relazione della Commissione di esperti incaricata dal Comune di Carrara di predisporre una relazione sulla condizione giuridica degli agri marmiferi comunali, avrebbe espressamente riconosciuto il diritto di proprietà privata sui «beni estimati».<br />
A riprova della libera circolazione tra privati, che avrebbe da sempre caratterizzato tali beni, vengono altresì richiamate una serie di decisioni giurisdizionali in tal senso.<br />
5.2.– Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva come la domanda abbia ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà in capo alle società attrici rispetto ai «beni estimati», mentre la norma impugnata ne assume la titolarità in capo all’ente pubblico convenuto.<br />
Ad avviso del giudice a quo, non sarebbe neppure possibile una interpretazione costituzionalmente orientata che consenta di non ritenere la norma in contrasto con i parametri costituzionali.<br />
Infatti, sia la ricostruzione storica dei trasferimenti a seguito dei quali le società attrici si affermano proprietarie dei «beni estimati», sia l’esistenza delle decisioni giurisdizionali richiamate, evidenzierebbero come tali beni siano stati da sempre ritenuti suscettibili di libera circolazione tra privati secondo le ordinarie regole della proprietà privata, a differenza degli agri marmiferi comunali.<br />
Osserva il rimettente come il regime differenziato riservato agli agri marmiferi comunali, da una parte, ed ai «beni estimati», dall’altra, venga confermato anche dalla diversa regolamentazione operata per gli uni e per gli altri dallo stesso Comune di Carrara.<br />
In proposito, secondo il giudice a quo, l’assunto del Comune secondo cui la legge regionale n. 35 del 2015 si sarebbe «limitata a esternare (dichiarare) la natura che detti beni posseggono ex se e cioè in ragione della loro provenienza [&#8230;]», sarebbe incompatibile con la ricostruzione storica delle vicende dei «beni estimati»; essa, al contrario, confermerebbe la tesi delle società attrici circa il plurisecolare riconoscimento di un diritto di piena proprietà a favore dei privati sui beni in questione.<br />
Piuttosto, ad avviso del rimettente, il significato della norma avrebbe una portata ben più ampia di quella ricollegabile all’espressione utilizzata, proprio in virtù dell’attuale assetto dei beni, incompatibile con una mera attività di «ricognizione».<br />
Nonostante la sua formulazione testuale, la norma impugnata sarebbe diretta ad operare un vero e proprio trasferimento al patrimonio indisponibile comunale della proprietà di tali beni dai soggetti privati che li hanno a vario titolo acquistati; ciò comporterebbe, secondo il rimettente, la rilevanza della questione ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda.<br />
5.3.– In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo deduce in primo luogo il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la regolamentazione della proprietà privata apparterrebbe indiscutibilmente alla potestà legislativa dello Stato in materia di «ordinamento civile».<br />
Peraltro, secondo il rimettente, una disciplina come quella posta in essere dalla Regione con la norma impugnata non sarebbe stata consentita neppure al legislatore statale, posto che lo Stato potrebbe incidere in via diretta sulla proprietà privata solo nelle forme e con i limiti della legislazione sull’espropriazione per pubblica utilità.<br />
5.3.1.– Viene poi denunciato il contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., perché nella materia del «governo del territorio», in cui sarebbe ricompresa la disciplina degli agri marmiferi, l’espropriazione verrebbe in rilievo solo in quanto attività strumentale all’acquisizione di suoli per la realizzazione di opere pubbliche, mentre nel caso in esame il trasferimento dei «beni estimati» al patrimonio indisponibile comunale sarebbe finalizzato al mero incremento patrimoniale in favore dell’ente pubblico.<br />
5.3.2.– La norma censurata violerebbe, altresì, gli artt. 42, secondo e terzo comma, e 97 Cost., in quanto realizzerebbe il trasferimento coattivo di quelle proprietà dai privati al patrimonio indisponibile comunale e dunque determinerebbe una sorta di espropriazione di quei beni in un caso non previsto dalla legge, senza indennizzo e senza l’indicazione di un motivo d’interesse generale che la giustifichi; essa, inoltre, realizzerebbe tale effetto espropriativo in difetto di un regolare procedimento amministrativo governato dai principi di buon andamento e imparzialità.<br />
5.3.3.– Sarebbe, inoltre, violato l’art. 3 Cost., sia perché la norma impugnata sottrarrebbe i «beni estimati» privati, costituiti dagli agri marmiferi, solo ai proprietari di tali beni ubicati nei comuni di Massa e di Carrara; sia perché realizzerebbe l’espropriazione dei soli «beni estimati» costituiti da cave, e non dei «beni estimati» costituiti da terreni agricoli o da beni destinati ad usi diversi.<br />
5.3.4.– Viene altresì denunciato il contrasto con l’art. 117, comma l, Cost., in relazione all’art. l del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto la norma impugnata esproprierebbe di fatto i «beni estimati», senza indicare le ragioni di utilità sociale ad essa sottese e senza prevedere alcun indennizzo.<br />
5.3.5.– La norma impugnata, infine, violerebbe gli artt. 24, 42, 102 e 111 Cost., perché, nel caso in cui si volesse riconoscere ad essa una funzione regolatrice del conflitto tra ente pubblico e privati titolari del diritto di proprietà sui «beni estimati», il legislatore regionale si sarebbe indebitamente sostituito al giudice ordinario nella pretesa di risolvere, al di fuori di un processo regolato dalla legge, il conflitto esistente tra soggetti dell’ordinamento.<br />
Peraltro, ad avviso del giudice a quo, sarebbe fuorviante il richiamo effettuato nei lavori preparatori della legge regionale censurata alla sentenza n. 488 del 1995, della quale la legge regionale n. 35 del 2015 sarebbe attuazione. Quella decisione, infatti, riguarderebbe i soli rapporti concessori relativi agli agri marmiferi di proprietà dei Comuni, senza alcun riferimento agli agri marmiferi di proprietà privata. Il fatto che la pronuncia non si occupi degli agri marmiferi costituenti «beni estimati» confermerebbe, secondo il rimettente, la distinzione esistente tra agri marmiferi di proprietà dei Comuni e agri marmiferi di proprietà privata.<br />
5.4.– In conclusione, secondo il giudice a quo, non sarebbe possibile ritenere che la norma non incida su beni attualmente di proprietà privata, sul presupposto che solo «alcuni cavatori» riterrebbero sussistente il diritto di proprietà in capo a soggetti privati, poiché il riconoscimento in capo ai privati del diritto di proprietà sui «beni estimati» sarebbe stato oggetto di numerosi provvedimenti giurisdizionali, oltre che di rogiti notarili di trasferimento.<br />
Neppure sarebbe possibile ricondurre la questione nell’ambito dei rapporti di concessione, posto che per i «beni estimati» non risulta che il Comune abbia mai chiesto, né imposto, il pagamento di canoni.<br />
6.– Con atto depositato il 6 giugno 2016, è intervenuto il Presidente della Regione Toscana deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.<br />
6.1.– La Regione eccepisce, in primo luogo, l’irrilevanza della questione, in quanto il rimettente muoverebbe dall’erroneo presupposto interpretativo che il censurato art. 32, comma 2, sia una norma innovativa, la quale, prevedendo per la prima volta la titolarità pubblica dei «beni estimati», ne determinerebbe la sostanziale espropriazione, al di fuori delle garanzie procedimentali previste dall’ordinamento per gli espropri.<br />
Al contrario, secondo la difesa regionale, la norma impugnata non avrebbe introdotto alcuna innovazione in materia di ordinamento civile, ma avrebbe solo preso atto della natura già pubblica della proprietà dei «beni estimati», limitandosi a prevedere, nell’ambito della generale disciplina delle cave, una norma meramente ricognitiva di disposizioni già presenti nella disciplina statale di riferimento in tema di agri marmiferi del Comune di Carrara.<br />
Di conseguenza, secondo la Regione, la lamentata lesione del diritto di proprietà privata dei «beni estimati», non deriverebbe dalla norma regionale, ma dalla disciplina statale di riferimento, che fin dai tempi dell’ordinamento preunitario affermerebbe l’appartenenza al demanio comunale di tali beni.<br />
6.2.– Nel merito, la Regione deduce l’infondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., svolgendo i medesimi argomenti già illustrati nell’atto di costituzione nel giudizio in via principale.<br />
6.2.1.– Quanto alla censura relativa alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., il richiamo a tale parametro sarebbe del tutto inconferente, in quanto l’oggetto della disciplina recata dalla norma impugnata non afferirebbe alla materia del «governo del territorio», ma per l’appunto a quella delle «cave», di competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br />
6.2.2.– Del pari non fondata sarebbe la questione sollevata in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, Cost., nonché all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. l del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto la norma impugnata non avrebbe inciso in alcun modo sulla proprietà privata dei «beni estimati», trattandosi di beni di proprietà pubblica che costituirebbero una species della più generale categoria degli agri marmiferi.<br />
6.2.3.– Neppure sarebbe violato l’art. 97 Cost., perché la norma impugnata non avrebbe realizzato alcun effetto espropriativo, avendo ad oggetto la regolamentazione del rapporto concessorio di beni pubblici, in conformità ai principi statali e comunitari vigenti.<br />
6.2.4.– Ugualmente priva di pregio sarebbe la censura relativa alla violazione dell’art. 3 Cost., perché la norma impugnata non avrebbe determinato alcuna sottrazione dalla titolarità dei privati dei «beni estimati», rientrando questi nel patrimonio del Comune al pari degli agri marmiferi; d’altra parte, secondo la Regione, la circostanza che i «beni estimati» siano un unicum presente solo nel Comune di Carrara, giustificherebbe il loro espresso richiamo ad opera della disposizione censurata e determinerebbe la non identità delle situazioni messe a confronto dal rimettente.<br />
6.2.5.– Infine, ad avviso della Regione, neanche la censura relativa alla violazione degli artt. 42, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU [recte: agli artt. 24, 42, 102 e 111 Cost.], sarebbe fondata, in quanto il censurato art. 32, comma 2, si limiterebbe a prendere atto della proprietà pubblica dei «beni estimati», senza operare alcuna indebita sostituzione rispetto all’autorità giudiziaria.<br />
Che poi il Comune non abbia mai chiesto il pagamento di canoni in relazione a tali beni dimostrerebbe, ad avviso della Regione, l’indebito arricchimento, senza titolo, da parte delle società che operano nel comprensorio lapideo apuano, e giustificherebbe, pertanto, l’intervento del legislatore regionale a tutela del corretto utilizzo del patrimonio pubblico.<br />
6.3.– Con una memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha insistito affinché la questione sia dichiarata irrilevante o comunque infondata.<br />
7.– Con atto depositato il 7 giugno 2016, si sono costituite le società Omya e Cave Statuario srl, chiedendo l’accoglimento della questione.<br />
7.1.– Osservano le parti private come i diritti di proprietà sugli agri marmiferi costituenti «beni estimati», di cui esse risultano titolari, abbiano circolato da secoli secondo il regime dei beni oggetto di proprietà privata. Esse hanno acquistato tali diritti a titolo derivativo in forza di atti negoziali o di atti giurisdizionali, oppure a titolo originario, per usucapione accertata in sede giurisdizionale.<br />
Ad avviso delle parti private, gli atti di trasferimento indicati nell’ordinanza di rimessione testimonierebbero come la norma impugnata costituisca un elemento di rottura rispetto al diritto vivente, al di fuori di ogni potere attribuito alle Regioni e con grave pregiudizio di diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà.<br />
7.1.1.– Secondo le parti private, l’editto teresiano del 1751 avrebbe risolto una controversia tra una vicinanza ed alcuni soggetti privati che avevano iscritto le loro cave agli estimi dei particolari, senza tuttavia pagare la «colletta».<br />
La vicinanza avrebbe rivendicato i propri diritti sulle cave e, quindi, anche la facoltà di aprirle. L’editto non si sarebbe limitato a risolvere la controversia, accogliendo le ragioni dei «particolari», ma avrebbe dettato la disciplina per il futuro.<br />
Sarebbe evidente la volontà del sovrano, laddove nega alle vicinanze qualsiasi pretesa non solo verso i possessori, ma anche sopra le cave («sopra di esse»), se iscritte agli estimi («allibrazione») da vent’anni; d’altra parte, il riferimento così ampio all’immemorabile o alla centennaria, nonché ad ogni altro titolo, «il più legittimo che immaginare si possa», confermerebbe il riconoscimento dell’esistenza di un diritto di piena proprietà, in ragione del quale i «beni estimati» sarebbero sempre stati considerati di proprietà privata.<br />
7.1.2.– Inoltre, anche nel periodo antecedente all’editto del 1751, vi erano proprietà di cave trasferite o comunque soggette a vicende traslative, tra le quali vi erano proprietà allodiali e beni riconducibili direttamente alla definizione di «beni estimati», iscritti negli estimi come beni intestati a privati; tutti i beni sarebbero poi confluiti nella categoria più ampia dei «beni estimati», all’interno dei quali sarebbe oggi impossibile distinguere le proprietà allodiali dagli originari «beni estimati».<br />
7.1.3.– La difesa delle parti private elenca, altresì, una serie di atti normativi posteriori all’editto del 1751 che fanno riferimento direttamente, o indirettamente, a cave di proprietà di privati, evidenziando come anche le fonti normative successive abbiano sempre considerato i «beni estimati» di proprietà privata.<br />
7.1.4.– Nel periodo post-unitario, inoltre, la dottrina sarebbe stata pacifica nell’ammettere la proprietà privata dei «beni estimati»; e anche la Commissione istituita dal Comune di Carrara per redigere il primo regolamento degli agri marmiferi, non avrebbe dubitato del fatto che i «beni estimati» siano pacificamente da considerarsi beni di proprietà privata.<br />
7.1.5.– Le parti private riportano, altresì, una serie di pronunce giurisdizionali dalle quali la natura privata di tali beni risulterebbe pacifica; evidenziano, inoltre, che in favore del regime proprietario di tali beni deporrebbero sia la precedente legislazione regionale (art. 1 della legge regionale n. 104 del 1995), sia il regolamento degli agri marmiferi del Comune di Carrara, il quale non avrebbe mai richiesto il pagamento del canone concessorio sui «beni estimati».<br />
7.2.– Pertanto, secondo le parti private, sia la legislazione preesistente alla legge regionale n. 35 del 2015, sia il diritto vivente, sia la prassi amministrativa, avrebbero da sempre considerato i «beni estimati» come beni di proprietà privata, riconoscendo che essi non appartengono al patrimonio indisponibile comunale. Esse, dunque, aderiscono in toto alle conclusioni rassegnate dal Tribunale ordinario di Massa, concludendo per l’accoglimento della questione.<br />
7.3.– Le parti private, inoltre, hanno rivolto istanza di trattazione congiunta e riunione del presente giudizio con quello di cui al ricorso n. 60 del 2015, in ragione della comunanza delle norme impugnate e delle questioni sollevate.<br />
7.4.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, le parti private, deducendo l’erroneità della ricostruzione del Comune di Carrara e della Regione Toscana, insistono nelle conclusioni già rassegnate nell’atto di costituzione.<br />
8.– Con atto depositato il 7 giugno 2016, si è costituito il Comune di Carrara deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.<br />
8.1.– La difesa comunale eccepisce, in primo luogo, l’irrilevanza della questione per l’erroneo presupposto interpretativo da cui avrebbe mosso il rimettente. L’impugnato art. 32, comma 2, infatti, non avrebbe carattere innovativo, ma meramente ricognitivo di pregresse disposizioni già vigenti nell’ordinamento giuridico in tema di agri marmiferi comunali.<br />
8.1.1.– Anche laddove si ritenesse che la questione inerente la natura dei «beni estimati» sia opinabile, ciò renderebbe comunque inammissibile la prospettata questione di illegittimità costituzionale. La difesa comunale, infatti, osserva che le società attrici hanno proposto un’azione di accertamento del proprio diritto di proprietà con riferimento a certi beni; a fronte di tale domanda, il Comune ne ha rivendicato la piena proprietà, non perché tale proprietà sia stata dichiarata da una legge regionale, ma perché tale è la natura propria dei «beni estimati», in virtù delle caratteristiche che essi posseggono.<br />
La questione sollevata risulterebbe, al più, condizionata alla eventualità che la ricostruzione “pubblicistica” della natura dei «beni estimati» sia errata, il che renderebbe assolutamente evidente il difetto di attuale rilevanza della questione.<br />
Ad avviso del Comune, l’assunto del giudice a quo sulla natura privata dei beni estimati sarebbe del tutto apodittico; il thema decidendum sarebbe quello dell’accertamento della natura di tali beni, che prescinderebbe dal contenuto della legge regionale n. 35 del 2015 e al quale il rimettente si sarebbe sottratto.<br />
8.2.– Nel merito, il Comune deduce l’infondatezza di tutte le questioni con motivazioni analoghe a quelle addotte dalla difesa regionale.<br />
8.3.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Comune di Carrara ha insistito affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata irrilevante e comunque infondata.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).<br />
Ad avviso della difesa statale, tale disposizione, nell’includere i beni estimati nel patrimonio indisponibile comunale, nonostante consistenti elementi facciano ritenere che essi siano oggetto di proprietà privata, colmerebbe una lacuna nell’ordinamento civile italiano, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».<br />
Il richiamato art. 32, comma 2, viene altresì censurato dal Tribunale ordinario di Massa, con ordinanza del 17 marzo 2016, in riferimento allo stesso art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché agli artt. 3, 24, 42, 97, 102, 111, 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), e 117, terzo comma, Cost.<br />
2.– I due giudizi hanno ad oggetto la medesima disposizione e pongono questioni in gran parte analoghe, sicché possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />
3.– In via preliminare va ribadita l’inammissibilità, nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’intervento delle società Omya , Guglielmo Vennai , Caro e Colombi , Società Escavazione Marmi SEM , Successori Adolfo Corsi Carrara srl e Marbo srl.<br />
Deve essere pertanto confermata l’ordinanza, pronunciata nel corso dell’udienza pubblica e allegata alla presente sentenza, adottata in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, promosso in via d’azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010).<br />
D’altra parte, non risultano neppure pertinenti i precedenti citati dalla difesa delle parti private (sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001), i quali, ancorché relativi a giudizi in via principale, riguardano pur sempre interventi spiegati da soggetti titolari di potestà legislativa; né è pertinente l’ulteriore giurisprudenza costituzionale richiamata, che non riguarda l’intervento nei giudizi in via principale.<br />
4.– Ancora in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti.<br />
4.1.– Nel giudizio in via principale la Regione ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, in quanto lo Stato avrebbe sollevato la questione muovendo dall’erroneo presupposto che la legislazione estense sia stata abrogata dalla legge mineraria del 1927.<br />
È bensì vero che questa Corte ha smentito una simile interpretazione, chiarendo come l’art. 64 del r.d. n. 1443 del 1927 abbia «mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell’entrata in vigore dei detti regolamenti» (sentenza n. 488 del 1995), e che, dunque, l’effetto abrogativo della legislazione estense debba essere ricondotto al regolamento comunale, non alla legge del 1927; nondimeno, l’erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il ricorrente sarebbe eventualmente motivo di non fondatezza, non di inammissibilità della questione (sentenza n. 117 del 2015).<br />
L’eccezione, pertanto, non può essere accolta.<br />
4.2.– Non merita accoglimento neppure l’ulteriore eccezione sollevata dalla Regione, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per genericità delle censure.<br />
Il ricorrente, infatti, non si è limitato a richiamare genericamente l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ma ha evidenziato come la natura giuridica dei beni estimati fosse controversa, dando conto degli opposti orientamenti dottrinali formulati a riguardo; ed ha altresì specificato la ragione per cui l’inclusione dei beni estimati nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara violerebbe il parametro costituzionale, individuandola nell’aver il legislatore regionale indebitamente colmato una lacuna dell’ordinamento in materia civilistica.<br />
A ben vedere, dunque, «Il ricorso – ancorché conciso – rende […] ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale» (sentenza n. 241 del 2012).<br />
4.3.– Nel giudizio in via incidentale, poi, sia la Regione, sia il Comune di Carrara, hanno eccepito l’irrilevanza della questione, deducendo che si tratterebbe di una norma meramente ricognitiva, che non avrebbe introdotto nell’ordinamento una regola precettiva autonoma.<br />
Neppure questa eccezione è fondata.<br />
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «[i]l giudizio di rilevanza […] è riservato al giudice rimettente, sì che l’intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l’esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (ex plurimis, sentenze n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010)» (sentenza n. 71 del 2015).<br />
Un simile presupposto non si verifica nel caso di specie, in quanto il rimettente ha motivato in maniera non implausibile circa la portata innovativa della norma impugnata, soprattutto rispetto ad un assetto normativo e giurisprudenziale che, fino a quel momento, avrebbe a suo avviso consolidato l’opposta configurazione dei beni estimati come beni privati.<br />
5.– Nel merito, la questione relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata.<br />
5.1.– Con la legge regionale n. 35 del 2015 la Regione Toscana ha dettato un’organica disciplina dell’attività estrattiva nell’ottica di salvaguardare, come risulta dallo stesso preambolo della legge, le «particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano i beni compresi nel suo territorio», tra i quali rientrano anche i cosiddetti beni estimati, di cui all’editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.<br />
I beni estimati sono cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all’interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali.<br />
Davanti alle moderne tecnologie che rendono sempre più opportuna, ai fini dell’efficienza dell’attività estrattiva, la gestione comune di cave contigue, anche se assoggettate a regimi giuridici diversi; davanti alle disfunzioni dovute a tale diversità di regime ed insite nell’esperimento della procedura di gara per una soltanto di esse; e davanti infine alle sempre più avvertite esigenze ambientali che richiedono rigorose regole di tutela, comuni per tutte le cave, il legislatore regionale ha ritenuto di poterle sottoporre ad un medesimo regime concessorio, sulla premessa che i beni estimati appartengano al patrimonio indisponibile del Comune.<br />
5.2.– È ben possibile che tale premessa sia la più conforme all’intento e alla ratio dell’editto teresiano del 1751, che venne adottato dalla sovrana nella non modificata cornice dello statuto dato a Carrara dal suo predecessore Alberico nel 1574.<br />
In base allo statuto tutti gli agri marmiferi erano di proprietà delle antiche vicinanze, da chiunque fossero detenuti e utilizzati, e i detentori erano perciò tenuti al pagamento alle vicinanze dell’annuale livello.<br />
L’editto di Maria Teresa si limitava a cancellare l’obbligo del livello per le cave per le quali esso non fosse stato pagato da più di venti anni. Le cave così identificate vennero definite «beni estimati».<br />
Quali fossero tali beni e quale dovesse essere il loro effettivo regime giuridico fu materia di controversia negli anni successivi.<br />
Dopo venti anni, un nuovo editto – la cosiddetta legge delle usurpazioni del 1771 – affidò ad un’apposita commissione il compito di effettuare una ricognizione dei beni vicinali e di recuperare quelli indebitamente occupati, ma questo lavoro non ebbe alcun seguito.<br />
Una nuova commissione fu istituita dalla notificazione governatoriale Petrozzani del 1823 per verificare la legittimità del possesso di tutte le cave, ma anche questa si concluse senza esito. Né la situazione mutò con il nuovo catasto terreni del 1905. Il Comune distinse le cave in tre diverse tipologie – cave in concessione, concordate e contestate – ma non si attivò presso i possessori affinché chiedessero il rilascio delle concessioni, né avviò le procedure per regolarizzare i mappali contestati.<br />
Nel 1928 una nuova ordinanza del Podestà fissò un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di rilascio delle concessioni. Le domande furono raccolte e catalogate, ma ancora una volta, come nei precedenti tentativi di riordino, non si arrivò ad un risultato utile.<br />
Nel 1955 la commissione di esperti incaricata dal Comune di predisporre il regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), qualificò i beni estimati come beni di proprietà privata; nondimeno il Comune, fino al 1994, non adottò alcun regolamento.<br />
Le vicende successive all’editto del 1751, dunque, sono segnate da una sequenza di plurisecolari inefficienze dell’amministrazione, che hanno impedito le verifiche e gli accertamenti necessari a porre ordine alla materia.<br />
5.3.– Tuttavia, è un dato storicamente incontrovertibile che nel diritto vivente venutosi a consolidare nei secoli diciannovesimo e ventesimo, i beni estimati non sono trattati come beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, al quale dal 1812 erano stati trasferiti i beni delle vicinanze allora abolite.<br />
È un fatto che il Comune di Carrara non ha mai incluso i beni estimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile; e che, quando, nel 1994, ha adottato il suo primo regolamento che, ai sensi della legge mineraria del 1927, poneva fine alla vigente legislazione estense, quei beni non sono stati trattati.<br />
La stessa legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), con cui la Regione ha per la prima volta disciplinato la materia – istituendo, fra l’altro, un nuovo sistema concessorio di matrice regionale, con il quale viene reciso ogni legame con il livello estense – qualifica gli agri marmiferi di Massa e Carrara come beni del patrimonio indisponibile comunale «se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all’entrata in vigore della presente» (art. 1, commi 1 e 2).<br />
Di conseguenza, la riconduzione dei beni estimati ai beni del patrimonio indisponibile del Comune operata dall’impugnato art. 32, comma 2, si configura alla stregua di un’interpretazione autentica dell’editto di Maria Teresa, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente. Ciò, in base alla giurisprudenza di questa Corte, esula, nella materia, dalle competenze della Regione.<br />
Infatti, «come precisato da questa Corte con la sentenza n. 232 del 2006, la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile» (sentenza n. 290 del 2009). Ed è innegabile che l’individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all’«ordinamento civile».<br />
Pertanto, la Regione ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa, violando l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il che è accaduto non in ragione degli interessi pubblici che il legislatore regionale ha inteso tutelare, ma perché a tale tutela la Regione deve, se lo ritiene, provvedere con le competenze che possiede, non con competenze che costituzionalmente non le spettano.<br />
6.– Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giuliano AMATO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA<br />
Allegato:<br />
Ordinanza letta all&#8217;udienza del 20 settembre 2016<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">ORDINANZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><em>Ritenuto</em> che OMYA spa, nonché Società Guglielmo Vennai spa ed altre hanno rispettivamente depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 60 del 2015) avverso l&#8217;art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014), chiedendo l&#8217;accoglimento della richiesta di declaratoria dell&#8217;illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.<br />
<em>Considerato</em> che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d&#8217;azione ai sensi dell&#8217;art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;<br />
che, pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 251, n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010), non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d&#8217;azione, l&#8217;intervento di soggetti privi di potere legislativo;<br />
che non sono pertinenti i precedenti citati dalle difese delle società intervenienti (sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001), i quali, ancorché relativi a giudizi in via principale, riguardano pur sempre interventi spiegati da soggetti titolari di potestà legislativa;<br />
che non può essere invocata la giurisprudenza di questa Corte che «ritiene ammissibile l&#8217;intervento di soggetti che sarebbero incisi senza possibilità di far valere le loro ragioni all&#8217;esito del giudizio» (ex plurimis, sentenza n. 368 del 2007), trattandosi di una giurisprudenza relativa ai diversi giudizi per conflitto di attribuzione;<br />
che non può essere neppure richiamata la giurisprudenza costituzionale che ammette l&#8217;intervento dei «terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (ex plurimis, ordinanza n. 200 del 2015), la quale si riferisce al diverso caso dell&#8217;intervento nel giudizio in via incidentale.<br />
per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
<em>dichiara</em> inammissibili gli interventi di OMYA spa e di Società Guglielmo Vennai spa ed altre nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.<br />
F.to: Paolo Grossi, Presidente<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.228</a></p>
<p>È illegittima la nomina da parte dell’Assemblea regionale dei componenti del collegio dei revisori contabili della Regione Calabria CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 11 novembre 2015 n. 228 Presidente Criscuolo, Redattore Coraggio Bilancio dello Stato – Articoli 2 comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la nomina da parte dell’Assemblea regionale dei componenti del collegio dei revisori contabili della Regione Calabria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1543" style="text-align: justify;"><strong abp="1544">CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 11 novembre 2015 n. 228</strong><br abp="1545" /><br />
Presidente Criscuolo, Redattore Coraggio<br abp="1546" /><br />
<strong abp="1547">Bilancio dello Stato – Articoli 2 comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) – Composizione del collegio dei revisori contabili della Regione Calabria – Tre membri nominati da Assemblea legislativa regionale – Voto limitato a due tra nove estratti a sorte tra chi abbia presentato domanda – Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria– Asserita violazione dell’articolo117, primo e terzo comma, della Costituzione– Illegittimità costituzionale</strong><br abp="1548" /><br />
<br abp="1549" /><br />
<strong abp="1550">È costituzionalmente illegittimol’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table abp="1552" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody abp="1553">
<tr abp="1554">
<td abp="1555">&nbsp;				</p>
<div abp="1556" style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1557" /><br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1558" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1559" /><br />
			composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br abp="1560" /><br />
			<br abp="1561" /><br />
			<br abp="1562" /><br />
			<br abp="1563" /><br />
			ha pronunciato la seguente<br abp="1564" /><br />
			SENTENZA<br abp="1565" /><br />
			nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, nel procedimento vertente tra S.E., la Regione Calabria ed altro, con ordinanza dell’11 luglio 2014, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br abp="1566" /><br />
			Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;<br abp="1567" /><br />
			udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.<br abp="1568" /><br />
			<br abp="1569" /><br />
			<br abp="1570" /><br />
			<a name="fatto"></a><br abp="1572" /><br />
			<em abp="1573">Ritenuto in fatto</em><br abp="1574" /><br />
			1.&#8722; Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con ordinanza del 11 luglio 2014, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.<br abp="1575" /><br />
			2.&#8722; Il giudizio principale veniva instaurato da S.E. contro la Regione Calabria e nei confronti di S.P. per l’annullamento della delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 378 del 19 dicembre 2013, nella parte concernente la nomina di S.P. a componente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.<br abp="1576" /><br />
			3.&#8722; Premette il giudice rimettente che per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, l’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, impone alle Regioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, di adeguare i rispettivi ordinamenti a determinati parametri di qualità e legalità, tra i quali rientra l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti, i cui componenti sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere necessari requisiti di professionalità.<br abp="1577" /><br />
			4.&#8722; Il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del 2012 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 14, poiché «La disposizione impugnata mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica” (art. 1, comma 166)».<br abp="1578" /><br />
			5.&#8722; Tanto premesso, espone che l’art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138 del 2011 è espressione di principi fondamentali in materia oggetto di legislazione concorrente.<br abp="1579" /><br />
			La Regione Calabria ha dato attuazione ai richiamati principi con la legge regionale n. 2 del 2013, la quale, all’art. 2, comma 1, nel testo originario, stabilisce che «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell’ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria».<br abp="1580" /><br />
			Tale disposizione regionale, ad avviso del rimettente, sarebbe in contrasto con la disciplina statale che nel prevedere il meccanismo dell’estrazione a sorte, esclude in radice ogni potere di scelta dei predetti componenti ad opera degli organi regionali e lederebbe l’art. 117, primo e terzo comma, Cost.<br abp="1581" /><br />
			6.&#8722; Il rimettente assume la rilevanza della questione atteso che il ricorrente non era stato nominato componente del Collegio dei revisori benché il suo nominativo fosse stato estratto per terzo e, dunque, in posizione utile all’attribuzione dell’incarico.<br abp="1582" /><br />
			7.&#8722; La Regione Calabria si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura regionale, con atto dell’11 dicembre 2014, con il quale ha esposto che, nelle more del giudizio incidentale, la legge regionale 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 &#8722; Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) all’art. 1 ha sostituito la norma impugnata con la seguente: «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria», e che all’art. 2 della medesima legge regionale n. 15 del 2014 è stato stabilito: «L’entrata in vigore della presente legge comporta l’immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell’organo collegiale secondo le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale n. 2/2013».<br abp="1583" /><br />
			Conclude, quindi, chiedendo che gli atti siano rimessi al giudice a quo, per la valutazione della persistenza della rilevanza della questione alla luce del suddetto iussuperveniens.<br abp="1584" /><br />
			<br abp="1585" /><br />
			<br abp="1586" /><br />
			<a name="diritto"></a><br abp="1588" /><br />
			<em abp="1589">Considerato in diritto</em><br abp="1590" /><br />
			1.&#8722; Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.<br abp="1591" /><br />
			2.– La disposizione regionale, nel testo originario applicabile <em abp="1592">rationetemporis</em>, sancisce «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell’ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria».<br abp="1593" /><br />
			3.– Il rimettente prospetta che la stessa sia in contrasto con l’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che nel dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevede «[…] i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti […]», escludendo ogni discrezionalità.<br abp="1594" /><br />
			4.– Preliminarmente, va rilevato che pur venendo invocati il primo ed il terzo comma dell’art. 117 Cost., la censura è illustrata con riferimento al solo art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica».<br abp="1595" /><br />
			5.– Sempre in via preliminare, si rileva che l’art 1 della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 &#8722; Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) ha sostituito la norma censurata dal TAR Calabria, sede di Catanzaro, con la seguente: «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria». Il successivo art. 2 ha poi previsto che «L’entrata in vigore della presente legge comporta l’immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell’organo collegiale secondo le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale n. 2/2013».<br abp="1596" /><br />
			Tale disciplina, facendo salve per il passato le nomine già effettuate, non ha inciso sulla norma regolatrice, rationetemporis, della vicenda all’esame del giudice a quo, che va dunque sottoposta allo scrutinio di questa Corte.<br abp="1597" /><br />
			6.– La questione è fondata.<br abp="1598" /><br />
			7.&#8722; L’istituzione del Collegio dei revisori presso le Regioni è stata positivamente vagliata con la sentenza n. 198 del 2012, poiché consente alla Corte dei conti di svolgere il controllo complessivo della finanza pubblica, a tutela dell’unità economica dello Stato, anche nei confronti delle Regioni. È alla luce di tale collegamento funzionale che la lettera e) del comma 1, dello stesso articolo, affida alla magistratura contabile la formulazione dei criteri per l’iscrizione negli appositi elenchi dei candidati idonei a rivestire il ruolo di revisore dei conti presso le Regioni (norma attuata con la deliberazione adottata dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, nell’Adunanza dell’8 febbraio 2012).<br abp="1599" /><br />
			La disposizione interposta va dunque ricondotta sia alla materia del «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), sia a quella di «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.). Essa esprime un principio fondamentale, la cui evidente finalità è quella di garantire la terzietà di questo organo che costituisce un rilevante tassello del complesso sistema di controllo della finanza regionale.<br abp="1600" /><br />
			8.– La norma della Regione Calabria censurata, quindi, nel prevedere una scelta da parte dell’Assemblea legislativa regionale tra i nominati estratti a sorte, viola tale principio.<br abp="1601" /><br />
			9.– Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge reg. Calabria n. 2 del 2013.<br abp="1602" /><br />
			<br abp="1603" /><br />
			<br abp="1604" /><br />
			<a name="dispositivo"></a><br abp="1606" /><br />
			Per Questi Motivi<br abp="1607" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1608" /><br />
			dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).<br abp="1609" /><br />
			Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.<br abp="1610" /><br />
			F.to:<br abp="1611" /><br />
			Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1612" /><br />
			Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br abp="1613" /><br />
			Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br abp="1614" /><br />
			Depositata in Cancelleria l&#8217;11 novembre 2015.<br abp="1615" /><br />
			Il Direttore della Cancelleria<br abp="1616" /><br />
			F.to: Gabriella Paola MELATTI</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1618" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2014-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2014-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2014-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.228</a></p>
<p>Presidente Cassese, Redattore Coraggio Imposte e tasse &#8211; Art. 32, primo comma, numero 2, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a, numero 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 &#8211; Accertamento delle imposte sui redditi &#8211; Presunzione di &#8220;compensi&#8221;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2014-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2014-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cassese, Redattore Coraggio</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse &#8211; Art. 32, primo comma, numero 2, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a, numero 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 &#8211; Accertamento delle imposte sui redditi &#8211; Presunzione di &#8220;compensi&#8221; professionali connessa ai prelevamenti ingiustificati dai conti correnti dei lavoratori autonomi &#8211; Applicabilità in relazione ai prelevamenti effettuati nei periodi d&#8217;imposta anteriori all&#8217;entrata in vigore della legge n. 311 del 2004. &#8211; Q.l.c. promossa dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio &#8211; Lamentata violazione dell’art. 24 Cost.; dell’art. 3 Cost.; dell’art. 111 Cost. e dell’art. 53 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), promosso dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra D.R. ed altra, in proprio e nella qualità di associati dello “Studio legale Delfino” e l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Viterbo, con ordinanza del 10 giugno 2013, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2013.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio dell’11 giugno 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.– Con ordinanza del 10 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).<br />
Oggetto del giudizio sono tre avvisi di accertamento emessi in relazione all’anno d’imposta 2004, in relazione ai quali vi è l’accertamento del maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP basato sulla disposizione di cui all’art. 32, comma 1, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo risultante dopo le modificazioni introdotte dall’art. 1 della legge n. 311 del 2004.<br />
La disposizione censurata così recita: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni».<br />
2.– Le censure del giudice rimettente investono la seconda parte della norma.<br />
Rileva il giudice a quo che l’art. 1 della legge n. 311 del 2004, inserendo nel corpo di tale parte della disposizione le parole «o compensi», ha esteso ai lavoratori autonomi l’ambito operativo della presunzione in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente (così come quelle su questo versate) costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, se non sono annotate nelle scritture contabili e se non sono indicati i soggetti beneficiari dei pagamenti.<br />
La disposizione censurata, se applicata agli anni d’imposta in corso o anteriori alla novella legislativa, comporterebbe per i contribuenti professionisti un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere, in contrasto con l’art. 24 della Costituzione e con il principio di tutela dell’affidamento richiamato dall’art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).<br />
Essa violerebbe, altresì, l’art. 3 Cost., alla luce di entrambe le letture di cui la norma è passibile: la prova contraria che incombe sul contribuente o richiederebbe necessariamente anche la giustificazione causale dei prelevamenti, così imponendo «un adempimento aggiuntivo rispetto a quello rappresentabile sulla base di una lettura piana del testo normativa»; oppure dovrebbe ritenersi soddisfatta «con la mera indicazione del beneficiario, divenendo, però, tanto irrazionale quanto inutile sul piano dell’accertamento dei maggiori redditi».<br />
La disposizione, se applicata a prelevamenti anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, lederebbe, inoltre, l’art. 111 Cost., in quanto con la legge del 2004 sarebbero stati introdotti effetti «a sorpresa» a vantaggio dell’Agenzia delle entrate e a danno dei contribuenti, con violazione del principio di parità delle parti.<br />
Infine, la presunzione in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente costituiscono compensi assoggettabili a tassazione violerebbe il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., oltre che l’art. 3 Cost., e ciò in quanto per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico­presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d’impresa e il prelevamento sarebbe un «fatto oggettivamente estraneo all’attività di produzione del reddito professionale».<br />
3.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.<br />
La disposizione impugnata, in primo luogo, non lederebbe il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.<br />
L’art. 1 della legge n. 311 del 2004, con riferimento all’art. 32, comma 1, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, si sarebbe, infatti, limitato a chiarire un dato già insito nella precedente formulazione della norma, espressamente sancendo che la presunzione di imponibilità delle operazioni di addebito/prelevamenti si applica anche ai lavoratori autonomi. D’altro canto, tale presunzione sarebbe ispirata dalla volontà del legislatore di valorizzare l’analisi, da parte dell’ufficio accertatore, della maggiore capacità di spesa, comunque manifestata e non giustificata dal lavoratore autonomo, e di correlare tale maggiore capacità con le ulteriori operazioni attive anch’esse effettuate presuntivamente “in nero”, nell’ambito della specifica attività esercitata.<br />
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, inoltre, il fondamento economico-contabile sotteso al meccanismo presuntivo, che si basa per le imprese prevalentemente sull’acquisto e vendita di beni, sarebbe configurabile anche per i lavoratori autonomi. Infatti, anche per esercitare attività professionali sarebbe necessario l’acquisto di beni o comunque di servizi per rendere prestazioni, anche di natura complessa.<br />
Sussisterebbero, quindi, entrambi i presupposti di legittimità costituzionale delle presunzioni in materia fiscale, e cioè che l’indice noto da cui si desume il fatto ignoto sia «concretamente rivelatore di ricchezza» (sentenza n. 283 del 1987) e che il «nesso inferenziale risponda a regole di comune esperienza» (sentenza n. 109 del 1967).<br />
Secondo la difesa dello Stato, peraltro, la norma potrebbe – e dovrebbe – essere interpretata nel senso che soltanto movimentazioni di un certo importo possono assumere valenza presuntiva, come confermato dalla prassi applicativa dell’Amministrazione finanziaria e, in particolare, dalla circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E dell’Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento. Del resto, la presunzione de qua avrebbe una ragionevole funzione deterrente mirando a indurre i professionisti, al pari degli imprenditori, a prestare particolare attenzione a una coerente rispondenza tra movimenti bancari, compresi i prelievi in conto corrente, e registrazioni contabili.<br />
Non sussisterebbe, inoltre, il denunciato contrasto con l’art. 24 Cost. e con il principio di tutela dell’affidamento. E ciò in considerazione del «diritto vivente» consolidato in anni successivi all’entrata in vigore della disposizione de qua, secondo cui la tesi contraria all’applicabilità della presunzione de qua ai redditi da lavoro autonomo prima della modifica introdotta dalla legge n. 311 del 2004 – pur essendo in astratto sostenibile, facendo leva sul termine «ricavi» – avrebbe dato adito a forti sospetti di incostituzionalità.<br />
Proprio alla luce di tale consolidata giurisprudenza sarebbe, infine, da escludere la denunciata violazione dell’art. 111 Cost., tenuto conto dell’applicabilità della presunzione in esame ai percettori di reddito da lavoro autonomo già in epoca anteriore alla modifica di cui alla legge n. 311 del 2004. Non sarebbe quindi ravvisabile un «ribaltamento dell’onere della prova, avvenuto con legge successiva […] idoneo a provocare degli effetti “a sorpresa”», come erroneamente paventato dal giudice a quo.<br />
4.– In data 21 maggio 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, sostanzialmente ribadendo le proprie argomentazioni ed insistendo sulla giustificazione della presunzione in esame, la quale mirerebbe a reprimere l’evasione tanto del professionista che acquista beni o servizi in nero e quanto del fornitore del professionista stesso.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.– Con ordinanza del 10 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).<br />
La norma dispone che i dati ed elementi trasmessi su richiesta (ex art. 32, comma 1, numero 7, del d.P.R. n. 600 del 1973), rilevati direttamente (ex art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o consumo [ex art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine. Prevede, poi, che i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili.<br />
La presunzione disciplinata da tale ultima parte della norma nella sua originaria formulazione (limitata ai «ricavi») interessava unicamente gli imprenditori, l’art. 1 della legge n. 311 del 2004 (inserendo anche i «compensi») ne ha poi esteso l’ambito operativo ai lavoratori autonomi.<br />
1.1.– La questione sollevata si articola in due gruppi di censure: uno – comprensivo della seconda (artt. 3 e 24 della Costituzione) e della quarta censura (artt. 3 e 53 Cost.) – avente ad oggetto l’estensione della inversione della prova e della presunzione de qua ai compensi dei lavoratori autonomi; l’altro – comprensivo della prima (art. 24 Cost.) e della terza censura (art. 111 Cost.) – avente ad oggetto l’applicazione retroattiva della norma agli anni di imposta precedenti all’entrata in vigore della legge n. 311 del 2004.<br />
Con riferimento al primo gruppo di censure, il giudice rimettente argomenta la violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., oltre che dell’art. 3 Cost., rilevando che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico­presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d’impresa e il prelevamento sarebbe un «fatto oggettivamente estraneo all’attività di produzione del reddito professionale», idoneo a costituire un «mero indice generale di spesa». Inoltre, la norma censurata sarebbe «irrazionale» qualunque sia la lettura ad essa data tra quelle possibili: o la prova contraria che incombe al contribuente potrebbe ritenersi soddisfatta «con la mera indicazione del beneficiario, divenendo, però, tanto irrazionale quanto inutile sul piano dell’accertamento dei maggiori redditi» oppure – seguendo quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria – richiederebbe necessariamente anche la giustificazione causale dei prelevamenti, così imponendo «un adempimento aggiuntivo rispetto a quello rappresentabile sulla base di una lettura piana del testo normativo».<br />
Con riferimento al secondo gruppo di censure, il giudice rimettente sostiene che la disposizione impugnata, se applicata agli anni d’imposta in corso o anteriori alla novella legislativa, comporterebbe per i contribuenti professionisti un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere, in contrasto con l’art. 24 Cost. e con il principio di tutela dell’affidamento, richiamato anche nell’art 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), nonché con l’art. 111 Cost. per violazione del principio di parità delle parti.<br />
1.2.– A parere del Presidente del Consiglio dei ministri sussisterebbero entrambi i presupposti di legittimità costituzionale delle presunzioni in materia fiscale richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, e cioè che l’indice noto da cui si desume il fatto ignoto sia «concretamente rivelatore di ricchezza» (sentenza n. 283 del 1987) e che il nesso inferenziale risponda a regole di comune esperienza (sentenza n. 109 del 1967). Del resto, il fondamento economico-contabile sotteso al meccanismo presuntivo sarebbe configurabile anche per i lavoratori autonomi, posto che anche per esercitare attività professionali sarebbe necessario l’acquisto di beni o di servizi, al fine di rendere prestazioni, anche di natura complessa.<br />
Non sussisterebbe, poi, il denunciato contrasto con l’art. 24 Cost. e con il principio di tutela dell’affidamento o con l’art. 111 Cost., in considerazione del «diritto vivente» consolidato in anni successivi all’entrata in vigore della disposizione de qua, secondo cui l’applicabilità della presunzione in esame ai percettori di reddito da lavoro autonomo derivava, già anteriormente alla modifica di cui alla legge n. 311 del 2004, da un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.<br />
2.– In via preliminare, va rilevata la inammissibilità della seconda censura, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., alla luce del carattere alternativo e ancipite della sua formulazione.<br />
Il giudice rimettente ha infatti sostenuto la natura irrazionale della norma e la sua portata lesiva del diritto di difesa basandosi sulla doppia e alternativa interpretazione che della disposizione può essere data, senza sciogliere tale alternativa e senza porre le due interpretazioni in rapporto di subordinazione logica. L’omissione conferisce carattere ancipite alla prospettazione della censura, oltre a rendere perplessa la motivazione sulla rilevanza, così determinando l’inammissibilità della questione sollevata, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 280 del 2011 e n. 355 del 2010).<br />
3.– Nel merito la questione è fondata in riferimento alle censure di cui agli artt. 3 e 53 Cost., con conseguente assorbimento di quelle relative agli artt. 24 e 111 Cost.<br />
4.– Anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest’ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo.<br />
Secondo tale doppia correlazione, in assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l’acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati.<br />
Il fondamento economico-contabile di tale meccanismo è stato ritenuto da questa Corte (sentenza n. 225 del 2005) congruente con il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi.<br />
L’attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali.<br />
4.1.– Si aggiunga che la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell’Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.<br />
4.2.– Peraltro, l’esigenza di combattere un’evasione fiscale ritenuta rilevante nel settore trova una risposta nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. Si pensi, da ultimo, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2014 (Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito), che ha dato attuazione all’art. 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla cui stregua dal 1° gennaio 2014 vi è l’obbligo – sia pure sprovvisto di sanzioni – di accettare pagamenti, di importo superiore a trenta euro, effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi.<br />
La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l’evasione o l’elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni “in nero”<br />
5.– Pertanto nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2014.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-10-2014-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2014 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-1-2014-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-1-2014-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-1-2014-n-228/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.228</a></p>
<p>Pres. Cavallari – Est. Lattanzi Edison Spa (Avv.ti E. Sticchi Damiani, M. Bucello e altri) c/ Comune di Taranto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Distrettuale Stato); Regione Puglia (Avv. A. Loffredo); n.c. Ilva Spa (Avv. R. G. Marra, F. Perli) 1. Inquinamento – “Chi inquina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-1-2014-n-228/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-1-2014-n-228/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari – Est. Lattanzi<br /> Edison Spa (Avv.ti E. Sticchi Damiani, M. Bucello e altri) c/ Comune di Taranto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Distrettuale Stato); Regione Puglia (Avv. A. Loffredo); n.c. Ilva Spa (Avv. R. G. Marra, F. Perli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Inquinamento – “Chi inquina paga” – Proprietario incolpevole – Misure di prevenzione ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 – Obbligo – Sussiste – Messa in sicurezza d’emergenza e bonifica – Obbligo – Non sussiste</p>
<p>2. Inquinamento – “Chi inquina paga” – Proprietario incolpevole &#8211; Misure di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica – Obbligo – Non sussiste – Oneri ex art. 253 d.lgs. n. 152/2006</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In base al principio “chi inquina paga”, il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere che riguarda soltanto l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006. Pertanto a carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di facere: in particolare, non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area libera da pesi.</p>
<p>2. L’amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di sicurezza di emergenza e bonifica di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p) del d.lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Edison Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Mario Bucello, Simona Viola, Nicola Bassi, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Taranto;<br />
Ministero Dell&#8217;Interno &#8211; Roma, Ministero delle Attività Produttive &#8211; Roma, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio &#8211; Roma, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Roma, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;<br />
Regione Puglia, rappresentata e difeso dall&#8217;avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso Antonella Loffredo in Lecce, via Moro, 1 c/o Uff. Cont. Reg. Puglia; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ilva Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Gualtiero Marra, Francesco Perli, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>di quanto disposto al punto 8 dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso gli Uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 15 settembre 2005, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto (trasmesso con lettera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la qualità della vita – Divisione IX n. 18537/ QdVI (VII – VIII) del 19 settembre 2005, avente per oggetto “Intervento di bonifica di interesse nazionale relativo al sito di Taranto. Trasmissione verbale Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 15 settembre 2005”), nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;<br />
nonchè, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, di quanto disposto al punto 5 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso gli uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2006 per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto [trasmesso con lettera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la qualità della vita – Divisione IX n. 5988/QdV/DI/VII/VIII/IX del 22 marzo 2006, avente ad oggetto “Intervento di bonifica di interesse nazionale sito di Taranto. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 13/3/2006”], nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del verbale della conferenza di servizi decisoria convocata presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Roma in data 19 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990 [trasmesso con lettera del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale – Il Direttore n. 24915/QdV/DI/VII/VIII del 7 dicembre 2006, avente ad oggetto “Intervento di bonifica d’interesse nazionale sito di Taranto. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 19/10/2006”], limitatamente alle prescrizioni di cui al punto n. 6 riferite alla ricorrente, nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, di quanto disposto al punto 8 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Roma in data 02 marzo 2007, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Taranto (trasmesso con lettera 14 maggio 2007 del direttore Generale per la Qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, prot. 11803/QdV/DI (IX) avente per oggetto: “decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 07 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto” del 02.3.2007”); del decreto direttoriale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3614/QdV/Di/B del 14 maggio 2007; del decreto direttoriale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3613/QdV/Di/B del 14 maggio 2007, avente per oggetto: decreto contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 07 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto” del 03.8.2005, del 15.9.2005, del 13.3.2006 e del 19.10.2006”; <br />
nonché di quanto disposto al punto 8 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio in data 15 settembre 2005, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto (trasmesso con lettera del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio – Direzione per la qualità della vita – Divisione IX n. 18537/QdV/DI VII-VIII del 19 settembre 2005, avente per oggetto “Intervento di bonifica di interesse nazionale relativo al sito di Taranto. Trasmissione verbale Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 15 settembre 2005; di quanto disposto al punto 5 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 13 marzo 2006, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto (trasmesso con lettera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione per la qualità della vita – Divisione IX n. 5988/QdV/DI/VII/VIII/IX del 22 marzo 2006,avente per oggetto “Intervento di bonifica di interesse nazionale sito di Taranto:Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge 241/90 del 13.3.2006); <br />
di quanto disposto al punto 6 del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Roma in data 19 ottobre 2006, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di Taranto (trasmesso con lettera del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale – II Direttore n. 24915/QdV/DI/VII/VIII del 7 dicembre 2006, avente per oggetto “Intervento di bonifica d’interesse nazionale sito di Taranto. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della legge n. 241/90 del 19.10.2006”), nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso (ivi incluso, per quanto possa occorrere, il documento dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici – Dipartimenti Difesa del Suolo/Servizio Geologico d’Italia – Servizio Tecnologie del Sito e Siti Contaminati del gennaio 2007, intitolato “Istruttoria progetti: Edison S.p.A. Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/06. Sito di Interesse Nazionale di Taranto”);<br />
nonché, per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, di quanto disposto al punto 23 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Roma in data 15/1/2008, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Taranto [trasmesso con lettera 28 febbraio 2008 del Direttore generale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. 5035/QdV/DI/VII/VIII avente per oggetto: “decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7/8/1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonitifica di interesse nazionale di “Taranto” del 15/1/2008”]; del decreto direttoriale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 4396/QdV/Di/B del 28/2/2008, avente per oggetto: “decreto contenente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto” del 15/1/08”; nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso;<br />
nonché, per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, di quanto disposto al punto 12 dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare in Roma in data 27 febbraio 2009, ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge n. 241 del 1990, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Taranto (trasmesso con lettera 2 marzo 2009 del Direttore generale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 04690/QdV/DI/VII-VIII-IX avente per oggetto: &#8220;decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Taranto&#8221; del 27/2/09&#8243;); del decreto direttoriale della Direzione generale per la Qualità della vita del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 8102/QdV/DI/B del 2 marzo 2009, avente per oggetto: &#8220;decreto concernente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Taranto&#8221; del 27/2/09&#8243;; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno – Roma, del Ministero delle Attività Produttive – Roma, del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio – Roma, del Ministero della Salute, di Ilva Spa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Roma e della Regione Puglia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Simona Viola, anche in sostituzione degli avv.ti prof. Nicola Bassi, Mario Bucello e prof. Ernesto Sticchi Damiani, per la ricorrente, l’avv. Antonio Tarentini, per l’Avvocatura dello Stato, l’avv. Giovanni Calasso, in sostituzione di Antonella Loffredo, per la Regione, e gli avv.ti Roberto Gualtiero Marra e Francesco Perli per l’Ilva.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente è proprietaria di un terreno, sito nel comune di Taranto, sul quale sono state realizzate due centrali termoelettroniche cogenerative, denominate CET2 e CET3.<br />
Originariamente l’area industriale di Taranto era di proprietà pubblica e apparteneva all’Ilva Laminati Piani a sua volta controllata dall’IRI.<br />
L’Ilva Laminati Piani, nel 1991, ha dato vita alla società Ise, alla quale nel 1992 è stata trasferita la proprietà dell’area, confinante con la centrale CET2, sulla quale successivamente è stata costruita la centrale CET3. Nel 1993 è stata conferita alla ISE, sempre da parte dell’Ilva Laminati Piani, la centrale CET2.<br />
L’Ilva Laminati Piani è stata privatizzata nel corso del 1995 e l’Ise è entrata a far parte del gruppo Edison. Il 3 dicembre 2004 l’Ise è stata fusa per incorporazione in Edison S.p.A.<br />
Il sito in questione, nel 1990, è stato dichiarato dal Governo come area a elevato rischio di crisi ambientale; dichiarazione rinnovata nel luglio 1997.<br />
L’insediamento è stato poi inserito nella lista dei siti da bonificare di interesse nazionale ex art. 1 l. 426/1998 e la relativa perimetrazione è stata disposta con d.m. 10 gennaio 2000.<br />
L’Ise, quale proprietaria di aree incluse nel sito, ha avviato, il 1° marzo 2001, le procedure finalizzate alla caratterizzazione preliminare. Il programma di indagine è stato approvato il 25 luglio 2002 e le investigazioni sui terreni si sono svolte tra i mesi di febbraio e maggio 2004.<br />
I risultati della caratterizzazione sono stati dati agli enti nel febbraio 2005 e sono stati discussi, prima durante la conferenza istruttoria del 3 agosto 2005, e poi nel corso di quella decisoria del 15 settembre 2005.<br />
La conferenza decisoria ha deliberato di prescrivere a Edison di svolgere alcune indagini di caratterizzazione supplementari riferite tanto ai terreni quanto alle acque, ed è stato ordinato alla società di attivarsi al fine “di porre in essere immediatamente idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza” delle “acque di prima e di seconda falda”, di presentare entro 60 giorni i risultati di tali interventi e delle indagini di caratterizzazione integrativa, nonché di inoltrare, entro il medesimo termine, un progetto preliminare di bonifica.<br />
Avverso questo provvedimento, nella parte in cui contiene prescrizioni concernenti la messa in sicurezza della falda e la predisposizione del progetto preliminare di bonifica, è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: A. Quanto alle misure di messa in sicurezza di emergenza delle falde. 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1l l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; incompetenza. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1l4 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 4. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. B: Quanto alla presentazione di un progetto preliminare di bonifica. 6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento.<br />
Deduce la ricorrente: che la stessa non è responsabile dell’inquinamento della falda e che comunque non è stata accertata la responsabilità; che le acque di falda sono di proprietà pubblica; che ogni potere in tema di ripristino ambientale riguardante beni pubblici in siti dichiarati di interesse nazionale spetta al Presidente della regione; che i risultati previsti non sarebbero comunque raggiungibili; che il lasso di tempo assegnato appare irragionevole; che la messa in sicurezza di emergenza tende a contrastare un pericolo immediato e che lo stato di contaminazione risale ad epoche remote; che comunque non sussiste una reale situazione di pericolo tale da costringere a interventi immediati; che è presupposto indefettibile per l’avvio della fase di progettazione degli interventi di ripristino la validazione dei dati conoscitivi tratti dalle indagini preliminari.<br />
Le amministrazioni statali si sono costituite con atto del 28 novembre 2005.<br />
l’Ilva si è costituita con atto del 1° dicembre 2005.<br />
Con ordinanza del 7 dicembre 2005 è stato ordinato il deposito “di una relazione di chiarimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio sulla vicenda dedotta in contenzioso che indichi dettagliatamente quali sono i possibili interventi idonei sotto il profilo tecnico a realizzare la messa in sicurezza di emergenza delle acque di prima e seconda falda sottostanti l’area di proprietà della società ricorrente (praticabili direttamente da quest’ultima)”.<br />
La ricorrente, il 20 febbraio 2006, ha depositato una relazione tecnica a sostegno delle proprie deduzioni.<br />
Con ordinanza del 22 febbraio 2006 è stata nuovamente richiesta una relazione al Ministero dell’Ambiente anche alla luce della perizia depositata dalla società ricorrente e, con ordinanza del 26 aprile 2006, è stata accolta la richiesta misura cautelare “sino al momento in cui il predetto Ministero depositerà in giudizio la relazione di chiarimenti indicata nelle ordinanze istruttorie soprarichiamate”; relazione depositata l’8 maggio 2006.<br />
La ricorrente, con motivi aggiunti dell’11 maggio 2006, ha impugnato il punto 5 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria del 13 marzo 2006, nella parte in cui è stato ordinato di adottare misure di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falsa.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; incompetenza. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1l4 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione. 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 l. 388/2000; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 5. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. <br />
Con ordinanza del 7 giugno 2006, questo Tribunale, “ritenuto che, nel caso di specie, trattandosi –come detto – di intervento di messa in sicurezza d’emergenza attivato ad iniziativa della stessa società ricorrente e non ancora concretamente realizzato, sussistono tutti i presupposti affinché la Edison S.p.A. possa presentare all’autorità competente l’istanza prevista dal menzionato art. 265 quarto comma del Decreto Lgs. n. 152/2006”, ha accolto la richiesta misura cautelare “nei sensi e alle condizioni (istanza ex art. 265 quarto comma D. Lgs. n. 152/2006 da presentarsi dalla ricorrente entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza) di cui in motivazione”.<br />
La ricorrente, con secondi motivi aggiunti del 29 gennaio 2007, ha chiesto l’annullamento del punto 6 dell’ordine del giorno della conferenza di servizi decisoria del 19 ottobre 2006, con il quale si prescrive alla ricorrente di provvedere entro dieci giorni a porre in essere idonee misure di messa in sicurezza di emergenza della falda (anche mediante conterminazione fisica) nonché, entro 60 giorni, a predisporre e trasmettere progetti di bonifica dei suoli e della falda stessa.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: A. censure di carattere generale. 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 l. 1034/1971; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.; eccesso di potere per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e 265 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252, 253, e 265 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 14-ter l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria. B. Censure relative alle prescrizioni sulle acque di falda. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; incompetenza. 9. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. 10. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà e per sviamento; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza; incompetenza. C. Censure relative alla prescrizione relativa ai suoli. 11. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, per contraddittorietà e sviamento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza; incompetenza.<br />
Sostiene la ricorrente: che il provvedimento impugnato è elusivo del disposto dell’ordinanza di questo Tribunale perché non è stata presa in esame la domanda di rimodulazione presentata; che l’analisi di rischio esclude la necessità di qualsiasi intervento di ripristino; che non è stata presa in considerazione la nuova disciplina sulle bonifiche, per la quale sono previste due distinte categorie di valori limite (CSC e CSR); che il sito non può essere definito “contaminato” sino a che non siano state approvate specifiche CSR e ne sia stata accertato il superamento; che non può essere addebitata alcuna responsabilità alla ricorrente; che il confinamento fisico potrebbe determinare un aggravamento dello stato di contaminazione; che lo stato di contaminazione non è conseguenza di accadimenti recenti; che il termine assegnato è irragionevole; che nessun ordine può essere rivolto prima del completamento del procedimento di rimodulazione degli obiettivi di bonifica; che la predisposizione del progetto di bonifica richiede la preventiva conclusione del procedimento di rimodulazione degli obiettivi.<br />
Con ordinanza del 21 febbraio 2007, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ritenendo che il provvedimento impugnato consisteva “nell’imposizione alla Società ricorrente dell’esecuzione degli stessi interventi di ripristino ambientale che erano già stati in precedenza ordinati con i provvedimenti del 15/9/2005 e del 13/3/2006, la cui efficacia è stata sospesa da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n° 628 del 7 Giugno 2006, senza la necessaria preliminare valutazione da parte delle Amministrazioni intimate della domanda, ex art. 265 quarto comma del Decreto Lgs. n° 152 del 2006, volta ad ottenere la rimodulazione degli obiettivi della bonifica di che trattasi (sulla base dei nuovi criteri definiti dalla parte quarta del c.d. Codice dell’Ambiente), presentata dalla S.p.A. Edison in data 30 Giugno 2006”.<br />
Con terzi motivi aggiunti del 27 giugno 2007, la ricorrente ha chiesto l’annullamento di quanto disposto al punto 8 dell’ordine del giorni del verbale della conferenza di servizi del 2 marzo 2007 “per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Taranto”, del decreto direttoriale del 14 maggio 2007, con i quali è stata respinta l’istanza di rimodulazione sostenendosi che le CSR dovrebbero coincidere con i livelli di CSC ed è stato ingiunto di provvedere all’adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza della falda, anche tramite confinamento fisico.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994, incompetenza. 7. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 241/1990 sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 l. 1034/1971; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere manifesta irragionevolezza; incompetenza.<br />
Sostiene la ricorrente: che non è corretta la pretesa di far coincidere, per le acque di falda, CSC e CSR; che l’analisi di rischio ha evidenziato che non ci sono pozzi industriali all’interno del sito e nell’area a valle; che per le acque di falda si esclude l’utilizzo per fini potabili; che ai rilievi espressi nella conferenza di servizi del 2 marzo 2007 era stato già risposto e che queste osservazioni non sono state prese in considerazione; che la società ricorrente non è responsabile dell’inquinamento; <br />
Questo Tribunale, con ordinanza dell’11 luglio 2007, “Considerato che, ad una sommaria delibazione, (anche se l’analisi di rischio sito specifica presentata dalla S.p.A. Edison in data 31/10/2006 non sembra perfettamente conforme ai criteri metodologi prefissati dall’A.P.A.T.) appaiono condivisibili le principali censure prospettate con i motivi aggiunti notificati il 13/6/2007 (proposti ai sensi dell’art. 1 Legge n° 205/2000), incentrate vuoi sulla violazione dell’art. 240 del Decreto Lgs. 3/4/2006 n° 152 (c.d. Codice dell’ambiente), per l’ingiustificato rigido riferimento operato per le acque di falda (nei provvedimenti impugnati) ai livelli delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), anziché a quelli delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), quale presupposto per la necessaria attivazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, vuoi sulla manifesta irrazionalità (per l’evidente eccessiva esiguità) del termine di dieci giorni accordato alla Società ricorrente per l’esecuzione delle gravose misure di messa in sicurezza di emergenza del sito di che trattasi (barriera fisica tramite muro di conterminazione, nonché barriera idraulica attiva tramite pozzi di emungimento)” ha accolto la richiesta misura cautelare.<br />
La ricorrente, con quarti motivi aggiunti del 9 aprile 2008, ha impugnato il disposto del punto 23 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi del 15 gennaio 2008, il decreto direttoriale del 28 febbraio 2008 con cui è stata di nuovo respinta l’analisi di rischio presentata, perché il c.d. punto di conformità per le acque di falda dovrebbe essere fatto coincidere con la CSC e il valore di rischio tollerabile per le sostanze cancerogene dovrebbe essere pari a 10-6 per il rischio individuale e a 10-5 per il rischio cumulativo, e con cui è stato ordinato di procedere entro 10 giorni a interventi di messa in sicurezza di emergenza anche tramite confinamento fisico, ed è stato ingiunto di redigere entro 60 giorni un progetto di bonifica dei suoli.<br />
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006 nonché dell’allegato I al titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel. c.c.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252, 253 e 265 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 d.lgs. 22/1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 15 d.m. 471/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. 179/2002; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006, nonché del relativo allegato III, punto 15 dell’elenco A e punto 7, lett. o dell’elenco B, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, per contraddittorietà e sviamento. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 23, 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006 nonché del relativo allegato III, punto 15 dell’elenco A e punto 7, lett. o dell’elenco B; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994, incompetenza. 8. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere manifesta irragionevolezza.<br />
Sostiene la ricorrente: che per il punto di conformità le prescrizioni recepite nel verbale della conferenza di servizi sono entrate in vigore con legge successiva alla presentazione dell’analisi di rischio; che si doveva concedere alla ricorrente una fase supplementare di approfondimento del’impatto della riforma sulle attività di analisi pregresse; che la norma lascia all’amministrazione la discrezionalità di valutare l’ammissibilità di valori superiori di CSR rispetto alle CSC; che non è stata data comunicazione delle ragioni per cui si riteneva di non approvare l’analisi di rischio; che Edison è divenuta proprietaria successivamente alla contaminazione del sito; che il breve termine assegnato per provvedere è irragionevole.<br />
Con ordinanza del 7 maggio 2008, questo Tribunale ha accolto la misura cautelare richiesta “Ritenuto, quanto alle prescrizioni imposte con la conferenza di servizi, che le medesime non sembrano tener conto dei rilievi già esposti con le citate ordinanze e, più in generale, ed in conformità all’indirizzo giurisprudenziale di questo T.a.r., che l’Amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato l’effettiva riconducibilità alla ricorrente della responsabilità per lo stato di contaminazione riscontrato, né motivato sull’esistenza delle precise condizioni che determinano il sorgere di quella del proprietario non responsabile (cfr., fra le altre, ord. n. 543 del 13.6.07). Ritenuto, infine, che non sono chiari i rapporti fra le prescrizioni medesime ed i contenuti dell’accordo di programma del dicembre 2007”.<br />
La ricorrente, con quinti motivi aggiunti, ha impugnato il disposto del punto 12 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi del 27 febbraio 2009, il decreto direttoriale del 2 marzo 2009, con i quali è stato prescritto di provvedere entro 10 giorni all’adozione di misure di messa in sicurezza, e di provvedere entro 60 giorni alla predisposizione dei progetti di bonifica dei suoli e delle acque di falda.<br />
Avverso questi provvedimenti sono stati proposti i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/200; violazione e falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006, nonché dell’allegato I al titolo V della parte quarta d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione art. 11 disp. prel. c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. 36/1994, incompetenza. 5. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.<br />
Sostiene la ricorrente: che l’approvazione dell’analisi di rischio costituisce condizione necessaria per qualificare un sito come contaminato e per stabilire le misure di ripristino.<br />
Con ordinanza del 20 maggio 2009, questo Tribunale, considerato che “che, in particolare, anche in questo caso, l’Amministrazione procedente <<non sembra aver adeguatamente valutato l’effettiva riconducibilità alla ricorrente della responsabilità per lo stato di contaminazione riscontrato, né motivato sull’esistenza delle precise condizioni che determinano il sorgere di quella del proprietario non responsabile>> (ord. 7 maggio 2008 n. 323); accertamento che si presenta a maggior ragione -necessario in un contesto generale caratterizzato da una estrema diversificazione tra lo stato di inquinamento del terreno, della falda superficiale e della falda profonda (diversificazione che potrebbe essere indizio della presenza di fonti di inquinamento diverse e non riportabili con certezza solo all’attività svolta dalla ricorrente); che, comunque, il termine assegnato (10 giorni) per <<immediati ed idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza>> dell’area in discorso appare incongruamente breve, con riferimento all’importanza ed alla complessità delle opere da realizzare”, ha accordato la richiesta misura cautelare.<br />
La ricorrente, in data 10 ottobre 2011, ha ceduto, il ramo di azienda a Taranto Energia.<br />
Con i sesti motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il disposto al punto 6 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi del 3 maggio 2012, il disposto del punto 6 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi del 20 dicembre 2011, il decreto direttoriale del 17 maggio 2012, con cui è stato richiesto alla ricorrente “un puntuale riscontro alle osservazioni e prescrizioni contenute negli esiti della conferenza di servizi istruttoria” ed è stato ritenuto approvabile con prescrizioni il progetto di bonifica dei terreni insaturi superficiali.<br />
La ricorrente ha proposto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/200; violazione e falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c.; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., nonché degli artt. 144, 240, 242, 244, 250, 252 e 253 d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere, contraddittorietà e per sviamento. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 225/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 31 marzo 1988 n. 2276 e dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 22 marzo 2002 n. 3184; violazione e falsa applicazione dell’art. 114 d.lgs. 152/2006, incompetenza. 4. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità di motivazione; eccesso di potere manifesta irragionevolezza.<br />
Deduce la ricorrente: che non è stato accertato il responsabile dell’inquinamento; che comunque il ramo di azienda è stato ceduto; che non è stata dimostrata la correlazione tra l’attività posta in essere e lo stato di contaminazione;<br />
La Regione si è costituita con atto del 10 aprile 2013 e, con memoria in pari data, ha eccepito l’inammissibilità dei sesti motivi aggiunti per mancata sottoscrizione del mandato da parte di tutti i difensori e per incompleta sottoscrizione dell’atto perché privo della firma di un difensore. Nel merito ha rilevato che al caso in esame si deve applicare l’art. 2050 c.c.; che in base all’art. 2054-bis c.c. la società che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione; che la ricorrente è responsabile per culpa in vigilando; che l’urgenza della messa in sicurezza d’emergenza trova il suo fondamento nelle necessità di evitare ulteriori danni all’ambiente; che nell’ordinamento si vuole evitare che il costo degli interventi gravi sulla collettività.<br />
La ricorrente, con memoria del 19 aprile 2013, ha controdedotto nel merito.<br />
L’Avvocatura, l’11 maggio 2013, ha depositato una relazione del Ministero dell’ambiente con la quale è stato controdedotto nel merito del ricorso e dei successivi motivi aggiuntti.<br />
Nella pubblica udienza del 23 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Sono anzitutto infondate le eccezioni avanzate dalla difesa regionale.<br />
È infatti giurisprudenza costante quella per cui qualora il mandato delle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espressa e inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che gli atti sono validamente proposti se sottoscritti anche da uno solo di essi. (Tar Sardegna, sez. I, 25 maggio 2011, n. 505).<br />
Anche la Suprema Corte ha ritenuto che se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un&#8217;espressa e inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale. Deve escludersi, di conseguenza, che sia nullo l&#8217;atto di riassunzione sottoscritto da uno solo dei difensori nominati e non da tutti (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2009, n. 16127).<br />
Pertanto, soprattutto in un caso come quello in esame laddove il mandato è stato espressamente conferito disgiuntamente, deve ritenersi legittima la delega anche qualora la sottoscrizione sia stata autenticata da uno solo dei difensori ai quali è stato conferito il mandato. <br />
2. È da rilevare poi che la ricorrente ha incorporato per fusione la società Ise e che secondo l’art. 2504 bis c.c. “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.<br />
A tale proposito la giurisprudenza ha rilevato che “La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell&#8217;estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati” (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2011, n. 11059). <br />
In sostanza, la ricorrente, proprio in quanto incorporante per fusione, ha assunto tutti i diritti e obblighi della società Ise, tra cui anche l’eventuale responsabilità dell’inquinamento.<br />
3. Per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente e la necessità che venga comunque accertata la sua colpa in relazione all’evento inquinante, è da rilevare che l’Adunanza Plenaria (25 settembre 2013 n. 21) ha rimesso alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale “se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.<br />
L’Adunanza Plenaria è giunta a rimettere la questione alla Corte di giustizia pur ritenendo che ”la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia possa essere risolta in senso negativo, escludendo cioè che i richiamati principi comunitari in materia ambientale ostino ad una disciplina nazionale che non consente all’autorità competente di imporre misure di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica in capo al proprietario del sito non responsabile della contaminazione, prevedendo in capo al medesimo solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del fondo dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica secondo il meccanismo sopra descritto dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare ”,<br />
Pertanto, allo stato deve ritenersi che la nostra legislazione ha recepito il principio “chi inquina paga”, per il quale è il responsabile dell’inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell’art. 242 decreto legislativo n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione.<br />
Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere che riguarda, però, soltanto l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art. 242, (che, all’ultimo periodo del comma 1, ne specifica l’applicabilità anche alle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione).<br />
A carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di facere; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area libera da pesi (art. 245). Nell’ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte dello stesso – e sempreché non provvedano spontaneamente il proprietario del sito o altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dall’Amministrazione competente (art. 250), che potrà rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253).<br />
In sostanza, deve ritenersi che nel nostro ordinamento, il principio “chi inquina paga”, richiede comunque l’accertamento della responsabilità del soggetto inquinatore.<br />
4. L’art. 242 d.lgs. 152/2006 introduce un complesso iter diretto a porre in capo al soggetto inquinatore l&#8217;obbligo di procedere alla bonifica del sito contaminato. Il procedimento è scandito da una prima fase che ha inizio al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito. Nella seconda fase, l’art. 242 prevede che il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolga, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell&#8217;inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provveda al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio. Qualora il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione risulti invece superato, il responsabile dell&#8217;inquinamento deve immediatamente informare il Comune e la Provincia competente con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.<br />
Tutte le successive fasi della procedura di bonifica devono essere approvate dalla Regione. Il piano di caratterizzazione deve essere presentato alle amministrazioni e alla Regione territorialmente competente, e questa, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).<br />
Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell&#8217;analisi di rischio. La conferenza di servizi, convocata dalla Regione a seguito dell&#8217;istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile approva il documento di analisi di rischio. Se gli esiti dell&#8217;analisi di rischio sono positivi, in quanto dimostrano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l&#8217;approvazione del documento dell&#8217;analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. Se invece sono superate le soglie di concentrazione di rischio, il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall&#8217;approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. <br />
Il procedimento non muta, salvo che per la competenza del Ministero, per i siti di interesse nazionale.<br />
Da quanto esposto emerge che l’intervento di bonifica è l’ultima fase di un complesso iter procedimentale volto a verificare l’effettivo inquinamento e a individuare le corrette modalità per effettuare la bonifica. Iter procedurale che richiede l’effettiva partecipazione, nell’ambito della conferenza di servizi, di tutte le parti coinvolte, al fine di garantire l’effettività degli obiettivi che si intendono realizzare.<br />
5. Posti questi principi, è da rilevare anzitutto che l’amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia ancora l’autore dell&#8217;inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all&#8217;art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lg. n. 152 del 2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario &#8220;incolpevole&#8221; restano limitati a quanto espressamente previsto dall&#8217;art. 253 del medesimo d.lg. in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare (Cons. St., Ad. pl., cit.)<br />
Il principio “chi inquina paga” vale, altresì, per le misure di messa in sicurezza d’emergenza, secondo la definizione che delle misure stesse è fornita dall’art. 240 comma 1 lett. m), d.lg. n. 152 del 2006 (ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lett. t), in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente). Infatti, anche l’adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza è addossata dalla normativa in discorso al soggetto responsabile dell’inquinamento (art. 242, d.lg. n. 152 cit.). Invero, i suddetti principi si attagliano al disposto di cui all’art. 192, d.lg. n. 152 del 2006, dal momento che siffatta disposizione legislativa non soltanto riproduce il tenore dell&#8217;abrogato art. 14, d.lg. n. 22 del 1997, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma, in più, integra il precedente precetto, precisando che l&#8217;ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo” (Tar Trieste, sez. I, 9 aprile 2013, n. 227). <br />
È da rilevare poi l’Ise, originaria proprietaria dell’area, ha spontaneamente avviato nel 2001 le procedure finalizzate alla caratterizzazione e i risultati della caratterizzazione sono stati presi in considerazione nel 2005, ed è proprio la presentazione del piano di caratterizzazione che porta a ritenere che, nel caso in esame, è stato superato il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), posto che il piano di caratterizzazione viene presentato solo a seguito del superamento di questi livelli.<br />
Inoltre, è stato presentato il Progetto operativo di bonifica dei terreni insaturi superficiali ai sensi del d.lgs. 152/2006, finalizzato all’asportazione dei volumi di terreno contaminati relativi alle quattro aree in cui si sono verificati i superamenti delle CSC previste per i terreni ad uso industriale e commerciale.<br />
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso in esame, sono stati accertati i superamenti dei livelli nei terreni di proprietà della ricorrente, e la responsabilità stessa della ricorrente, posto che gli elementi identificati sono riconducibili all’attività svolta dalla ricorrente., in particolare rame ed idrocarburi.<br />
Per quanto riguarda l’inquinamento delle acque di falda, è da rilevare al contrario che non è stata accertata l’effettiva riconducibilità alla ricorrente della responsabilità dello stato di contaminazione riscontrato.<br />
Infatti, come accertato nella perizia di parte Edison del 2006, il monitoraggio delle acque della falda superficiale ha mostrato il superamento di alcuni limiti e che la contaminazione risulta essere principalmente distribuita nelle aree confinanti dello stabilimento della ricorrente e che i contaminanti riscontrati nella falda superficiale (oltre agli idrocarburi totali riscontrati anche in pochi campioni del terreno) sono alluminio, arsenico, cobalto, cromo totale, ferro, nichel, piombo, cianuri e solfati, non rilevati nei campioni di terreno analizzati. Per quanto riguarda la falda profonda sono stati riscontrati valori significativi di nitrati e cloruri e di metalli, valori che per quanto attiene ai cloruri permettono la classifciaizone delel acque come saline..<br />
In sostanza, non è stata accertata la diretta responsabilità della ricorrente nell’inquinamento della falda, posto che la diversificazione degli elementi inquinanti è un indizio della presenza di diverse fonti inquinanti non riportabili con certezza alla responsabilità della ricorrente.<br />
6. In conclusione il ricorso deve essere in parte accolto (per quanto riguarda l’inquinamento della falda) e in parte respinto (per quanto riguarda l’inquinamento dei terreni), nei sensi di cui in motivazione.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 24/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-24-1-2014-n-228/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/1/2014 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2012 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-6-2012-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-6-2012-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-6-2012-n-228/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2012 n.228</a></p>
<p>F. Gambato Spisani Pres.ff L. Marzano Est. H3g S.p.a. (Avv.ti L. Albanese Ginammi, M. Banchini e N. Irti) contro il Comune di Reggiolo (Avv.ti E. Coffrini e M. Coffrini) ed il Comune di Reggiolo &#8211; Servizio Assetto ed Uso del Territorio e Ambiente (non costituito) sulla lesività immediata o meno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-6-2012-n-228/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2012 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-6-2012-n-228/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2012 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Gambato Spisani Pres.ff L. Marzano Est. <br /> H3g S.p.a. (Avv.ti L. Albanese Ginammi, M. Banchini e N. Irti) contro il Comune di Reggiolo (Avv.ti E. Coffrini e M. Coffrini) ed il Comune di Reggiolo &#8211; Servizio Assetto ed Uso del Territorio e Ambiente (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla lesività immediata o meno e sulla illegittimità della norma regolamentare che svincola la c.d. zonizzazione degli impianti dalle esigenze dei gestori e che prevede l&#8217;uso di sole aree di proprietà pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Stazioni radio base della telefonia mobile &#8211; Norma delle N.T.A. del P.R.G. &#8211; Che svincola la c.d. zonizzazione degli impianti dalle esigenze dei gestori – Immediata lesività – Esclusione 	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione &#8211; Stazioni radio base della telefonia mobile &#8211; Norma delle N.T.A. del P.R.G. &#8211; Che svincola la c.d. zonizzazione degli impianti dalle esigenze dei gestori – Illegittimità	</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione &#8211; Stazioni radio base della telefonia mobile – Autorizzazione di cui all’art. 87 del D.Lgs. 259/03- Natura pubblica o privata di un’area – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La lesività della norma delle N.T.A. del P.R.G. che svincola del tutto la c.d. zonizzazione degli impianti tecnologici dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile non ha immediata portata lesiva nei confronti della società ricorrente, la quale non ha legami diretti ed immediati con il territorio comunale essendo titolare di licenza per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione, secondo lo standard UMTS e per l’installazione della relativa rete, indistintamente su tutto il territorio nazionale.  Ne deriva che è tempestiva la sua impugnazione unitamente all’atto applicativo	</p>
<p>2. La previsione di limitati siti su cui installare i nuovi impianti di telefonia cellulare, genericamente ricompresa nella nozione di “impianti tecnologici”, si risolve in definitiva nell’esclusione della possibilità di realizzare detti impianti su tutte le altre aree del territorio comunale. Detta previsione, non tenendo conto delle esigenze connesse alla realizzazione di una efficiente rete di telefonia e non trovando una adeguata giustificazione dal punto di vista strettamente urbanistico, non solo è del tutto irragionevole, ma contrasta con il pubblico interesse ad un corretto ed omogeneo sviluppo del servizio di telefonia mobile sull’intero territorio, da realizzare nel rispetto dei limiti di compatibilità con la salute umana, dell’ambiente e del territorio.	</p>
<p>3. La natura pubblica o privata di un’area non ha, né può avere, alcun rilievo ai fini della localizzazione degli impianti di telefonia mobile e non può in alcun modo rappresentare il criterio alla luce del quale concedere ovvero negare l’autorizzazione di cui all’art. 87 del D.Lgs. 259/03. Né tanto meno i siti possono essere individuati su aree pubbliche, eventualmente per garantire una entrata patrimoniale per il Comune, senza tenere in considerazione le ragioni di ordine urbanistico e le esigenze dei gestori dei servizi di telefonia. Ne deriva che è illegittima la previsione regolamentare per la quale le aree su cui realizzare detti interventi debbano essere di proprietà o, comunque, nella disponibilità pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00228/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00518/2011 REG.RIC.</p>
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
<i>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)<br />	<br />
</i><br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 518 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>H3g S.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Albanese Ginammi, Massimo Banchini e Nicola Irti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Parma, borgo Garimberti 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Reggiolo</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Ermes Coffrini e Marcello Coffrini, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, piazzale Santafiora 7; 	</p>
<p><b>Comune di Reggiolo &#8211; Servizio Assetto ed Uso del Territorio e Ambiente</b>; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota prot. 11113 del 13 settembre 2011 del Servizio assetto ed uso del territorio e ambiente del Comune di Reggiolo;<br />	<br />
di ogni atto e provvedimento connesso, antecedente o conseguente, ivi compresi l&#8217;art. 29.1.4 delle N.T.A. del P.R.G. &#8211; variante generale 2000, variante speciale 2 &#8211; 2008, adottate con deliberazione di C.C. n. 43 del 19 giugno 2008 e approvate con deliberazione di C.C. n. 63 del 16 ottobre 2008;<br />	<br />
per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 10158 del 17 agosto 2011 del Servizio assetto ed uso del territorio e ambiente del Comune di Reggiolo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggiolo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;<br />	<br />
Uditi, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012, i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il diniego all’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare adottato dal Comune di Reggiolo sul presupposto della non conformità del sito dell’impianto richiesto alle previsioni dell’art. 29.1.4. delle NTA del Piano Regolatore Generale.<br />	<br />
Si è costituito il Comune intimato eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1442 del 14 aprile 2012 la III Sezione del Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza n. 9/2012 di questo TAR, ha accolto l’istanza cautelare ritenendo condivisibile la doglianza secondo cui l’invocata norma delle NTA comunali non sarebbe applicabile alle stazioni radio base.<br />	<br />
In vista della discussione le parti hanno depositato scritti conclusivi e, all’udienza pubblica del 20 giugno 2012, sentiti i difensori presenti, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
2. H3G S.p.A. in data 14 luglio 2011 ha chiesto al Comune di Reggiolo, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003, il rilascio di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare H3G, da collocarsi in via Giotto n. 11 su un immobile da essa società condotto in locazione.<br />	<br />
Comunicate le ragioni ostative all’accoglimento della domanda ed acquisite le osservazioni della società istante, il Comune, con nota prot. n. 11113 del 13 settembre 2011, ha respinto l’istanza per mancanza di conformità urbanistica al PRG vigente, dando, comunque, la disponibilità ad individuare un altro sito idoneo.<br />	<br />
Il diverso sito proposto dal Comune è stato, tuttavia, ritenuto inidoneo dalla ricorrente in quanto lontano dal centro abitato e dalle principali strade.<br />	<br />
La ricorrente ha, pertanto, impugnato il diniego e la norma delle NTA comunali (art. 29.1.4., variante generale 2000, variante speciale 2 – 2008, adottate con deliberazione di C.C. n. 43 del 19 giugno 2008 e approvate con deliberazione di C.C. n. 63 del 16 ottobre 2008) su cui esso si fonderebbe.<br />	<br />
Ne ha dedotto l’illegittimità per violazione dell’art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche sia perché l’impugnato diniego non terrebbe conto del fatto che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono considerate opere di urbanizzazione primaria, come tali installabili su qualunque zona del territorio nazionale anche in deroga agli strumenti urbanistici, sia perché, anche all’interno della limitata zona fissata dalle NTA, la disciplina comunale recata dalla norma applicata impone che tale tipo di intervento sia effettuato su area di proprietà pubblica o comunque nella pubblica disponibilità, così introducendo un ulteriore irragionevole limite.<br />	<br />
Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno.<br />	<br />
L’amministrazione ha difeso la correttezza del proprio operato insistendo, tuttavia, sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione nei termini della norma in discorso, inserita in un atto di pianificazione urbanistica per il quale i termini per l’impugnazione decorrerebbero dalla pubblicazione, nel caso di specie sul Bollettino Ufficiale della Regione.<br />	<br />
3. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente.<br />	<br />
Invero, nelle disposizioni dirette a regolamentare l&#8217;uso del territorio per aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l&#8217;esercizio dell&#8217;attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio. <br />	<br />
In generale, per le disposizioni appartenenti alla prima categoria si impone, in relazione all&#8217;immediato effetto conformativo dello <i>jus aedificandi</i> dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, in difetto della quale le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente.<br />	<br />
A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l&#8217;atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione (cfr. T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 3 maggio 2012, n. 623).<br />	<br />
Nel caso di specie la norma in discussione si sostanzia in una norma regolamentare che svincola del tutto la c.d. zonizzazione degli impianti tecnologici dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile.<br />	<br />
Il Collegio osserva che la lesività di siffatta disposizione nei confronti della società ricorrente, certamente non riconducibile alla categoria dei proprietari di suoli interessati dalla pianificazione, ossia di soggetti in grado di rilevare l’immediata portata lesiva della previsione di PRG, è in grado di manifestarsi soltanto con l’adozione dell’atto applicativo: si tratta, invero, di una società, non avente legami diretti ed immediati con il territorio comunale, bensì titolare di licenza per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione, secondo lo standard UMTS e per l’installazione della relativa rete, indistintamente su tutto il territorio nazionale. <br />	<br />
4. Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
4.1. Invero l&#8217;art. 86 comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, stabilendo che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, postula la compatibilità delle stesse con qualsiasi destinazione urbanistica (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 1 marzo 2012, n. 67).<br />	<br />
Ne consegue che le discipline locali di individuazione di specifiche aree ritenute idonee per l&#8217;insediamento delle strutture in argomento devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale e non devono essere tali da ostacolare l&#8217;insediamento e il funzionamento delle stesse (cfr. T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, 4 luglio 2006, n. 500).<br />	<br />
Ciò comporta che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti di telefonia mobile deve tenere conto della nozione di &#8220;rete di comunicazione&#8221;, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile, cd. Cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. <br />	<br />
L&#8217;assimilazione, per effetto dell&#8217;art. 86, D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell&#8217;insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7588).<br />	<br />
Nel caso di specie, dunque, l’impugnata norma delle NTA comunali, non tenendo in alcun conto la specificità degli impianti per la telefonia mobile e della natura che è ad essi riservata <i>ex lege</i>, determina una illegittima limitazione alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.<br />	<br />
La previsione di limitati siti su cui installare i nuovi impianti di telefonia cellulare, genericamente ricompresa nella nozione di “impianti tecnologici”, si risolve in definitiva nell’esclusione della possibilità di realizzare detti impianti su tutte le altre aree del territorio comunale.<br />	<br />
Detta previsione, non tenendo conto delle esigenze connesse alla realizzazione di una efficiente rete di telefonia e non trovando una adeguata giustificazione dal punto di vista strettamente urbanistico, non solo è del tutto irragionevole, ma contrasta con il pubblico interesse ad un corretto ed omogeneo sviluppo del servizio di telefonia mobile sull’intero territorio, da realizzare nel rispetto dei limiti di compatibilità con la salute umana, dell’ambiente e del territorio.<br />	<br />
4.2. D’altra parte si profila illegittima anche l’ulteriore previsione per la quale le aree su cui realizzare gli interventi debbano essere di proprietà o, comunque, nella disponibilità pubblica.<br />	<br />
Invero la natura pubblica o privata di un’area non ha, né può avere, alcun rilievo ai fini della localizzazione degli impianti e non può in alcun modo rappresentare il criterio alla luce del quale concedere ovvero negare l’autorizzazione di cui all’art. 87 del D.Lgs. 259/03.<br />	<br />
Né tanto meno i siti possono essere individuati su aree pubbliche, eventualmente per garantire una entrata patrimoniale per il Comune, senza tenere in considerazione le ragioni di ordine urbanistico e le esigenze dei gestori dei servizi di telefonia (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I, 26 maggio 2009, n. 903).<br />	<br />
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, sia con riferimento all’impugnata norma delle NTA comunali, che va annullata nella parte in cui ricomprende gli impianti tecnologi ove riferiti anche agli impianti di telefonia mobile, sia quanto al diniego di autorizzazione che sulla stessa si fonda.<br />	<br />
5. Va, viceversa, respinta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente in quanto meramente enunciata ma rimasta non provata, sia nell’<i>an</i> che nel <i>quantum</i>.<br />	<br />
6. Le spese, in ragione della parziale soccombenza, sono poste parzialmente a carico del Comune resistente e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Reggiolo alla rifusione parziale delle spese del giudizio, in favore della ricorrente, liquidandole in € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfetario spese generali, nonché oneri previdenziali e fiscali come per legge e rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-27-6-2012-n-228/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2012 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2011 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-9-2011-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-9-2011-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-9-2011-n-228/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2011 n.228</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est.Chiettini RashidSamina (Avv. S. Turella) c/ Ministero dell’Interno (Avv. distrettuale Stato) sulla revoca del permesso di soggiorno CE per assenza dal territorio nazionale oltre i 12 mesi per gravi e comprovati motivi Straniero &#8211; Permesso di soggiorno CE &#8211; Revoca -Assenza oltre 12 mesi &#8211; Presenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-9-2011-n-228/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2011 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-9-2011-n-228/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2011 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est.Chiettini<br /> RashidSamina (Avv. S. Turella) c/ Ministero dell’Interno (Avv. distrettuale Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla revoca del permesso di soggiorno CE per assenza dal territorio nazionale oltre i 12 mesi per gravi e comprovati motivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Straniero &#8211; Permesso di soggiorno CE &#8211; Revoca -Assenza oltre  12 mesi &#8211; Presenza di gravi e comprovati motivi &#8211; Art.  9 d.lgs. 286/1998 interpretazione costituzionalmente orientata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La disciplina del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo si rinviene nell&#8217;art. 9 del T.U. delle disposizioni concernenti l&#8217;immigrazione che, al comma 7,  indica l&#8217;”assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi” tra le fattispecie la cui ricorrenza implica la revoca del titolo. La sussistenza di “gravi e comprovati motivi” che giustificano l&#8217;assenza dall&#8217;Italia oltre i periodi massimi codificati per legge consente sia il rinnovo dell&#8217;ordinario permesso di soggiorno (art. 13, comma 4, D.P.R. 31.8.1999, n. 394), sia la maturazione del periodo quinquennale prescritto per chiedere, in presenza degli altri requisiti, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, comma 6).Un consolidato insegnamento della Corte Costituzionale prescrive che ogni giudice, prima di sollecitare la Suprema Corte ad un&#8217;attività interpretativa che spetta al giudice a quo, deve esplorare la possibilità di dare alla norma censurata un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata. Pertanto, posto che l&#8217;assenza per un certo periodo dall&#8217;Italia in presenza di “gravi e comprovati motivi” non rileva né ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno né per accedere al rilascio del permesso di soggiorno CE, occorre applicare tale regola anche nelle procedure di revoca della carta di soggiorno per assenza prolungata dall&#8217;Italia, riconoscendo che anche colui che è già titolare di una carta di soggiorno possa comprovare la sussistenza di gravi ragioni che gli hanno impedito il rientro in Italia oltre il termine massimo di assenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00228/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00069/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 69 del 2011, proposto da:	</p>
<p><b>Samina Rashid,</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Svetlana Turella ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, &#8211; Questura di Trento, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliata per legge in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento Cat. A.12.2011/27/Imm., emesso dal Questore di Trento in data 2.2.2011, con cui è stato revocato alla ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento collegato, antecedente e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 luglio 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con decreto Cat. A.12.2011/27/Imm., emesso in data 2 febbraio 2011, il Questore della Provincia di Trento ha revocato alla sig.ra Samina Rashid, cittadina pakistana, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. 34247AD, che le era stato rilasciato per motivi di famiglia in data 17 maggio 2007.<br />	<br />
Il provvedimento prende atto che l’interessata ha lasciato il territorio nazionale il 27.3.2008 per farvi rientro il 14.5.2010 e, pertanto, applica la lettera d) del comma 7 dell’art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, ove è previsto che il permesso per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi.<br />	<br />
2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la sig.ra Rashid ha impugnato detto provvedimento deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
&#8211; “<i>violazione dell’art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, nella parte in cui non tiene conto dell’esistenza di giustificati motivi; violazione dell’art. 3 della Costituzione</i>”. La deducente invoca un’interpretazione costituzionalmente orientata della<br />
&#8211; “<i>eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità della decisione</i>”.<br />	<br />
Con il ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.<br />	<br />
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato nel merito.<br />	<br />
4. Con ordinanza n. 23, adottata nella camera di consiglio di data 22 aprile 2011, la domanda cautelare è stata accolta.<br />	<br />
5. Alla pubblica udienza del 28 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
6. Il ricorso merita di essere accolto.<br />	<br />
7a. In punto di fatto dagli atti di causa emerge che la ricorrente, a seguito del suo rientro in Italia, ha presentato al Commissariato di pubblica sicurezza di Rovereto la richiesta di aggiornare il suo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per registrarvi la nascita del terzo figlio, avvenuta in Pakistan in data 28.9.2008. L’interessata, coniugata con un connazionale titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di validità illimitata, ha altri due figli nati in Italia, rispettivamente negli anni 2001 e 2007, e risiede con la famiglia a Brentonico.<br />	<br />
È altresì assodato che la sig.ra Rashid è stata assente dall’Italia per un periodo continuativo di 2 anni, 1 mese e 18 giorni, come è comprovato dai visti sul suo passaporto. Pertanto, a seguito dell’istruttoria svolta per il richiesto aggiornamento del titolo, la Questura ha revocato all’interessata il permesso di soggiorno CE, al contempo informandola della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.<br />	<br />
7b. Giova rammentare che la disciplina del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo si rinviene nel già menzionato art. 9 del Testo unico delle disposizioni concernenti l&#8217;immigrazione che, al comma 7, elenca le fattispecie la cui ricorrenza implica la revoca del titolo, fra le quali, alla lettera d), è previsto il caso dell’“<i>assenza dal territorio dell&#8217;Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi</i>”.<br />	<br />
Il difensore della ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale &#8211; per violazione dell’art. 3 Cost. &#8211; della riportata disciplina, atteso che non prevede la sussistenza di gravi motivi che attenuino l’automatismo previsto, come è invece disciplinato in caso di primo rilascio del permesso di soggiorno CE dal comma 6 dello stesso articolo 9, oltre che dal comma 4 dell’art. 13 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.<br />	<br />
In alternativa, la deducente ha proposto un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione sopra riportata, prevedendo che anche nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per una prolungata assenza dal territorio dell’Unione europea possano essere presentati, e debbano essere valutati, elementi giustificativi della sussistenza di “<i>gravi e comprovati motivi</i>” che possono aver impedito il rispetto del termine massimo di lontananza come codificato dalla disposizione in esame.<br />	<br />
8a. Il Collegio accede all’interpretazione proposta, così mettendo in pratica il consolidato insegnamento della Corte costituzionale (sovente espresso in occasione di giudizi in cui dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata), in base al quale ogni giudice &#8211; prima di sollecitare la Suprema Corte ad un&#8217;attività interpretativa che spetta al giudice a quo &#8211; deve ricercare, anzi, “<i>esplorare, la possibilità di dare alla norma censurata un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata</i>”, idonea a sottrarla al contrasto con i parametri evocati (cfr., da ultimo, ex multis, C.Cost. 24.6.2010, n. 230).<br />	<br />
Tornando all’esame della normativa che governa i titoli che consentono la presenza regolare degli stranieri nel territorio nazionale, occorre allora osservare che la sussistenza di “<i>gravi e comprovati motivi</i>” permette che il permesso di soggiorno sia rinnovato anche quando si è verificata un’interruzione del soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno (cfr. art. 13, comma 4, D.P.R. 31.8.1999, n. 394). In senso conforme ha previsto il comma 6 dell’art. 9 per il rilascio del permesso di soggiorno CE, stabilendo che l’assenza dello straniero dal territorio nazionale per “<i>gravi e documentati motivi di salute ovvero di altri gravi e comprovati motivi</i>”, non interrompe il periodo quinquennale minimo prescritto per poter richiedere la cosiddetta carta di soggiorno.<br />	<br />
In diversi termini, la sussistenza di “<i>gravi e comprovati motivi</i>” che giustificano un’assenza dall’Italia oltre i periodi massimi codificati in legge consente sia il rinnovo dell’ordinario permesso di soggiorno che la maturazione del periodo “<i>di almeno cinque anni</i>” per chiedere, in presenza delle altre condizioni di legge, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.<br />	<br />
8b. Il Collegio ritiene quindi che tale regola debba applicarsi anche nelle procedure di revoca della carta di soggiorno per assenza prolungata dall’Italia, per non discriminare il titolare del permesso di soggiorno CE da colui che è in possesso dell’ordinario permesso di soggiorno. Solo in tal modo, infatti, come ha condivisibilmente posto in rilievo la ricorrente, situazioni sostanzialmente omogenee tra loro non sono trattate diversamente; inoltre, si evita anche il paradosso che lo straniero soggiornante in Italia da più tempo e con stabili modalità, subisca un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto per lo straniero in possesso del solo permesso di soggiorno e per colui che chiede per la prima volta il rilascio della carta di soggiorno.<br />	<br />
Pertanto, posto che l’assenza per un certo periodo dall’Italia in presenza in “<i>gravi e comprovati motivi</i>” non rileva né ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno né per accedere al rilascio del permesso di soggiorno CE, occorre concludere riconoscendo che anche colui che è già titolare di una carta di soggiorno possa comprovare la sussistenza di gravi ragioni che gli hanno impedito il rientro in Italia oltre il termine massimo di assenza &#8211; dodici mesi &#8211; consentito dalla lett. d) del comma 7 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998.<br />	<br />
9a. Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, il ricorso è fondato.<br />	<br />
Va infatti osservato che la ricorrente si è recata in Pakistan in data 27 marzo 2008, unitamente ai due figli minori e già in attesa del terzo figlio, nato il successivo 28 settembre. L’interessata sostiene che era sua intenzione assistere la suocera malata ma che voleva rientrare in Italia prima della nascita del terzogenito. Tuttavia, l’aggravarsi delle proprie condizioni di salute, anche a causa dello stato di gravidanza e quindi del puerperio, le hanno impedito di affrontare il viaggio di ritorno sino al mese di maggio 2010. Al suo rientro è stata ricoverata all’Ospedale di Rovereto, dove è tuttora in cura a causa della cronicità della patologia di cui è affetta.<br />	<br />
9b. Il Collegio osserva che l’assunto circa la volontà della ricorrente di far ritorno in Italia per la nascita del terzo figlio è più che plausibile, atteso che anche gli altri due figli risultano nati in Italia e che qui risiede il coniuge. <br />	<br />
L’aggravamento della malattia cronica causato dalla gravidanza è poi documentato dalla certificazione medica prodotta dalla ricorrente e rilasciata dal Sovraintendente medico dell’Ospedale D.H.Q. Gujranwala, che attesta come l’interessata sia stata ivi in cura, con controlli periodici, dal 15 maggio 2008 al 7 maggio 2010 (cfr., doc. n. 10 in atti di parte ricorrente).<br />	<br />
Né possono rilevare, a questo proposito, le osservazioni dell’Avvocatura dello Stato che il visto certificato, seppur munito di traduzione asseverata, mancherebbe di vidimazione o di certificazione di autenticità ad opera della competente autorità consolare. <br />	<br />
Tale osservazione, difatti, avrebbe dovuto essere esplicitata nel corso del procedimento per porre la ricorrente nella condizione di sanare la mera irregolarità di quella documentazione amministrativa, attestante la sua condizione morbosa. Condizione che, in ogni caso, appare sufficientemente comprovata dalle aggiuntive attestazioni provenienti dall’U.O. di medicina interna dell’Ospedale di Rovereto e dal medico curante convenzionato con il servizio sanitario (cfr., doc. n. 11 e n. 12 in atti di parte ricorrente). Queste ultime &#8211; rilasciate rispettivamente in data 27.7.2010 e 6.10.2010, dopo due e cinque mesi dal rientro in Italia della deducente &#8211; confermano la gravità dell’affezione di cui ella soffriva (e soffre tuttora) , affezione che richiede continui controlli e plurime somministrazioni terapeutiche quotidiane.<br />	<br />
10. Nella vicenda all’esame appare dunque evidente la sussistenza di “<i>gravi e comprovati motivi</i>” che non hanno consentito alla ricorrente un tempestivo rientro in Italia. E’ di conseguenza manifesta la denunciata violazione dell’art. 9, comma 7, lett. d), del D.Lgs. n. 286 del 1998, nell’interpretazione costituzionalmente orientata come sopra spiegata, per cui il provvedimento di revoca impugnato deve essere annullato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica),<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 69 del 2011, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo impugnato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila), (di cui € 2.500,00 per onorari ed € 500,00 per diritti), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-9-2011-n-228/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2011 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/1/2010 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-1-2010-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bianchi – Rel. Malanetto V.M. sas (avv. Fenoglio) c. Azienda delle Entrate di Moncalieri sull&#8217;ammissibilità di un giudizio di ottemperanza nei confronti di una P.A. qualora la stessa non provveda al pagamento di quanto disposto a seguito di ordinanza emessa in sede di pignoramento presso terzi Giustizia amministrativa –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Malanetto<br /> V.M. sas (avv. Fenoglio) c. Azienda delle Entrate di Moncalieri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità di un giudizio di ottemperanza nei confronti di una P.A. qualora la stessa non provveda al pagamento di quanto disposto a seguito di ordinanza emessa in sede di pignoramento presso terzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Avverso ordinanza del Tribunale civile di assegnazione credito in un procedimento per pignoramento presso terzi – P.A. quale terzo debitore – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ ammissibile il ricorso per l’ottemperanza di un’ordinanza di assegnazione di un credito, vantato nei confronti della P.A., emessa dal giudice dell’esecuzione in procedura di pignoramento presso terzi non contestata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-2-2007-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-2-2007-n-228/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.228</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. A. Migliozzi Est. Associazione Italiana per il World Wilde Fund for Nature Ong, Onlus (Avv.ti P. Calducci e G. Passalacqua) contro il Comune di Pistoia (Avv. G. Calugi), la Provincia di Pistoia (Avv.ti P. Pupino e L. Coppola), la Regione Toscana (Avv. E. Baldi) e nei confronti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-2-2007-n-228/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. A. Migliozzi Est.<br /> Associazione Italiana per il World Wilde Fund for Nature Ong, Onlus (Avv.ti P. Calducci e G. Passalacqua) contro il Comune di Pistoia (Avv. G. Calugi), la Provincia di Pistoia (Avv.ti P. Pupino e L. Coppola), la Regione Toscana (Avv. E. Baldi) e nei confronti di Astaldi S.p.A. (Avv.ti S. Grassi, M. Annoni, A. Segato e F. Adavastro) e con l’intervento ad opponendum di Azienda USL n.3 di Pistoia (Avv. C. Malinconico) nonché del Sistema Integrato Ospedali regionali (S. I. O. R.) (Avv.ti C. Guccione, S. Fidanzia e A. Gigliola)</span></p>
<hr />
<p>laddove l&#8217;Amministrazione abbia fatto ricorso allo specifico modulo procedimentale previsto dall&#8217;art. 34 del dlgs. n. 267 del 2000 risulta giustificata l&#8217;attenuazione dei normali oneri partecipativi dettati per gli atti di governo del territorio dalla legge Regione Toscana n. 1/2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Accordo di programma &#8211; Utilizzo del modulo procedimentale descritto dall’art. 34 del dlgs. n. 267 del 2000 per la realizzazione di opere pubbliche – Rispetto degli adempimenti procedurali dettati per gli atti di governo del territorio dagli artt.15 e ss. della legge Regione Toscana n. 1/2005 – Non è necessario – Attenuazione dei normali oneri partecipativi &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove l’Amministrazione abbia fatto ricorso ad uno specifico modulo procedimentale dotato di una autonoma disciplina, quale quello previsto e descritto dall’art. 34 del dlgs. n. 267 del 2000 per la realizzazione di opere pubbliche, risulta del tutto giustificata l’attenuazione dei normali oneri partecipativi, con la conseguenza che è irrilevante il fatto che il procedimento di definizione dell’Accordo di programma non abbia osservato gli adempimenti procedurali dettati per gli atti di governo del territorio dagli artt.15 e ss. della legge Regione Toscana n. 1/2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">laddove l’Amministrazione abbia fatto ricorso allo specifico modulo procedimentale previsto dall’art. 34 del dlgs. n. 267 del 2000 risulta giustificata l’attenuazione dei normali oneri partecipativi dettati per gli atti di governo del territorio dalla legge Regione Toscana n. 1/2005</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo Italiano</b></p>
<p>N. 228 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
n.  195  Reg. Ric.<br />
Anno 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 195/2006 proposto<br />
dall’<b>Associazione Italiana per il World Wilde Fund for Nature Ong, Onlus</b>, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa  dagli avv.ti Paola Calducci e Gianfranco Passalacqua, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Marco Rossi, in Firenze, via Frà Bartolomeo, n.5</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; Il <b>Comune di Pistoia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Calugi, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Gino Capponi, n. 26</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, in persona del presidente della giunta Regionale pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv. Enrico Baldi, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Regionale, in Firenze, via Cavour, n.18;</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Pistoia</b>, in persona del Presidente della provincia pro tempore., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paola Pupino e Lucia Coppola, con domicilio presso la Segreteria del TAR,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211;	<b>Astaldi S. p.A.</b>, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, Marco Annoni, Andrea Segato e Francesco Adavastro, con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in Firenze, Corso Italia, n.2																																																																																												</p>
<p>nonché con l’intervento ad opponendum</p>
<p>&#8211; della <b>azienda USL n.3 di Pistoia</b>, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carlo Malinconico e Claudio Guccione, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Brizzi, in Firenze, via Cernaia, n.31;</p>
<p>&#8211;	del <b>S. I. O.R.- Sistema Integrato Ospedali Riuniti</b>, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Claudio Guccione, Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Brizzi, in Firenze, via Cernaia, n.31																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Pistoia n.171 del 14 dicembre 2005 avente ad oggetto :” ratifica dell’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia” nonché dell’Accordo di Programma sottoscritto il 18 novembre 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Comune di Pistoia e della Provincia di Pistoia;<br />
 Visti gli atti di intervento ad opponendum della azienda USL n.3 di Pistoia e del S. I. O. R.;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 14 dicembre 2006, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. M.Rossi delegato da G.Passalacqua, l’avv. G.Calugi, l’avv. P.Pupino, l’avv. E.Baldi, l’avv.J.Sanalitro delegato da F.Adavastro, l’avv. S.Fidanzia e l’avv. A.Gigliola;                                    <br />
Ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con deliberazione del Consiglio Regionale  n. 60 del 9 aprile 2002 veniva approvato dalla Regione Toscana il piano sanitario regionale  contenente tra l’altro, il progetto “ Nuovi Ospedali”, riguardante la realizzazione di quattro presidi ospedalieri nelle province di Lucca, Prato, Massa Carrara e Pistoia; la stessa Regione con delibera del Consiglio Regionale n.31 del 12 febbraio 2003 prevedeva la costituzione di uno strumento di coordinamento interaziendale denominato S.I.O.R. cui venivano delegati tutti i compiti e le attività prodromiche alla stipula dei contratti di appalto per la messa in attività dei nuovi ospedali.<br />
Intanto, con delibera del Consiglio Comunale n.239 del 5 dicembre 2002 il Comune di Pistoia dava avvio alla procedura di approvazione della variante al piano Regolatore generale vigente e al Piano Strutturale al fine della localizzazione del nuovo ospedale  sul territorio comunale . Successivamente veniva sottoscritto in data 27 luglio il protocollo d’intesa tra il Comune di Pistoia, la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia avente ad oggetto la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia che veniva localizzato nell’ex Campo di volo e a tal fine la Giunta Comunale con delibera n.204 del 9 settembre 2005 attivava la procedura di variante per Accordo di pianificazione.<br />
La Giunta Regionale della Toscana, quindi,con delibera n.897 del 12 settembre 2005 promuoveva la stipula dell’Accordo di programma tra le Amministrazioni coinvolte e in data 18 novembre 2005 tale Accordo veniva sottoscritto.<br />
Il Consiglio Comunale di Pistoia, infine,  con delibera n.171 del 14 dicembre 2005 n.171 procedeva alla ratifica del predetto Accordo di programma già sottoscritto dal Sindaco.<br />
 Avverso tale delibera nonchè avverso l’accordo di programma stesso sottoscritto il 18 novembre 2005 insorge, con il ricorso all’esame, l’Associazione Italiana del WWF, deducendo i seguenti motivi:<br />
1)	Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art.34 comma 1 del dlgs. 267/2000 e agli artt.4 e 6 della L.R. Toscana n.76/96, così come modificati dalla L.R. 1/05: Incompetenza: l’Accordo di Programma avrebbe dovuto essere promosso dal Comune e non già, come avvenuto, dalla Regione e tale vizio di incompetenza comporta l’illegittimità dell’Accordo stesso;<br />	<br />
2)	2 Violazione e/o falsa applicazione di legge e regolamento in riferimento all’art.34 comma 5 e 6 del dlgs n.267/2000, agli artt.10,15,16,17 e 18 della L.R. n.1/2005; al DPR n.327/2001.art.11; violazione dell’art.97 della Costituzione; carenza di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione , irragionevolezza , illogicità manifesta: la procedura seguita per l’approvazione dell’Accordo di Programma  risulta manchevole in ordine agli adempimenti partecipativi e l’adozione della variante urbanistica è il frutto di una valutazione istruttoria insufficiente  oltrechè irragionevole e l’accordo di programma che pure è finalizzato a velocizzare i rapporti tra le Amministrazioni, in realtà è stato utilizzato  per “semplificare”  i rapporti tra le pubbliche Amministrazioni e i privati cittadini;<br />	<br />
3)	Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art.34 del dlgs. N.267/2000: Sviamento: l’accordo di programma, in quanto volto, nella specie ad ottenere la variazione delle previsioni degli strumenti urbanistici risulta essere stato utilizzato in maniera abnorme e perciò stesso si appalesa illegittimo;<br />	<br />
4)	Violazione e/o falsa applicazione di legge e regolamento, con riferimento alla L.R. n.1/05, agli artt.1 e seguenti ed art.22; alla L.R. n.81/95; al D.M. 117371988; alla delibera C.R. Toscana n.94785; all’art.21 della legge n.833/78; carenza di istruttoria; travisamento dei fatti, irragionevolezza: negli atti di procedura non risulta che siano state considerate le problematiche di tipo idrogeologico che affliggono l’area dell’ex Campo di volo, non tenendosi conto che l’opera da realizzare interessa un’area di pertinenza fluviale , con presenza di pozzi. Inoltre, in merito alla fattibilità della variante non risulta acquisito il necessario parere della USL  e neppure si è tenuto conto dell’inquinamento acustico che pure si riscontra nell’area “de qua” che appare perciò del tutto non compatibile con la destinazione ospedaliera : in definitiva, i provvedimenti impugnati , ad avviso di parte ricorrente, rappresentano una violazione dei principi posti dal legislatore regionale a tutela del territorio e della qualità della vita.<br />	<br />
 Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni pubbliche intimate  oltrechè la controinteressata  Società Astaldi che hanno in via preliminare eccepito la inammissibilità del ricorso, concludendo nel merito per l’infondatezza del medesimo.<br />
Sono altresì intervenute ad opponendum della ricorrente l’Azienda Usl n.3 di Pistoia e il  S. I. O. R.<br />
Tanto premesso in punto di fatto, occorre affrontare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate ex adverso dalle controparti in relazione alla mancanza di legittimazione ad agire in capo all’Associazione ricorrente e con riferimento alla mancata notifica del gravame alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di approvazione dell’accordo e cioè l’Autorità di Bacino dell’Arno, il Consorzio di Bonifica di Ombrone e Bisenzio e l’Amministrazione  statale dei Beni e Attività culturali.<br />
 Le eccezioni sono infondate.<br />
In relazione al primo profilo, l’insussistenza del rilievo è di palmare evidenza ove si osservi che il WWF è un’Associazione ambientalistica di dimensione nazionale,annoverabile tra gli enti e i soggetti in capo ai quali la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente, la n.349 del 1986, riconosce espressamente la legittimazione ad agire al fine di ottenere la tutela degli interessi di tipo ambientalistico di cui sono rappresentativi, da intendersi, quest’ultimi, comprensivi degli aspetti urbanistici e più in generale delle problematiche afferenti il governo del territorio.<br />
 Anche l’altro profilo di inammissibilità è destituito di giuridico fondamento.<br />
Invero, nella specie se si vuole fare riferimento  allo strumento dell’accordo di pianificazione di cui alle disposizioni recate dalla legge regionale n.1/05 va rilevato come tale normativa all’ art.7, e più specificatamente agli artt.21 e 22 individua nel  Comune, nella Regione e nella Provincia i soggetti istituzionali preposti alla promozione, formazione e approvazione dell’Accordo stesso.<br />
  A voler   poi ancorare gli atti impugnati al procedimento di approvazione dell’Accordo di programma previsto dall’art.34 del dlgs. N.267/2000, anche in relazione a tale disciplina le Amministrazioni deputate ,appunto, ad assumere l’iniziativa e a concludere oltrechè adottare formalmente l’Accordo stesso sono sempre gli Enti territoriali sopra indicati, ai quali , com’ è pacifico in causa, il ricorso è stato notificato.<br />
  Occorre, allora, rilevare che nel procedimento preordinato all’adozione e approvazione degli atti impugnati le Amministrazioni e gli Enti diversi dalla Regione Toscana, dal Comune di Pistoia e dalla Provincia di Pistoia  non hanno veste di Autorità emanante ex art.21 della legge n.1034 del 1971, ma intervengono in funzione consultiva o istruttoria (cfr., quanto al principio affermato, questa stessa Sezione sentenza n.327 del 23 /2/2000).<br />
 Nel merito, il ricorso si appalesa privo di giuridico fondamento.<br />
Col primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente lamenta, in sostanza, il vizio di incompetenza,atteso che a suo dire a promuovere l’Accordo di programma doveva essere il Comune e non già la Regione.<br />
 La censura non ha pregio.<br />
Invero, anche a volere fare a meno della previsione normativa recata dall’art.6 comma 2 della legge regionale n.76/96, secondo cui l’accordo di programma che comporti variazioni agli strumenti urbanistici “ è sempre promosso dalla Regione”, la sussistenza di un potere di iniziativa in tema di Accordo di programma è evincibile dalla stessa disciplina contenuta nell’art.34 del dlgs. N.267/2000, lì dove è espressamente previsto che: … “il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma…”<br />
 Ora, risulta dagli atti che la realizzazione del presidio ospedaliero di Pistoia fa parte del progetto “ Nuovi Ospedali”, inserito a suo tempo( anno 2002) nel Piano Sanitario Regionale ascrivibile a sua volta integralmente alle determinazioni di tipo programmatorio assunte dall’Ente Regione; per non dire poi che  in subjecta materia si è ormai addivenuto, in virtù delle riforme legislative via via intervenute, alla configurazione di una regionalizzazione del sistema sanitario in cui la gestione dell’attività di cura della salute è rimessa, in massima parte, alle competenze della  Regione o direttamente o a mezzo dei suoi enti strumentali ( le USL).<br />
In ogni caso. la progettata opera pubblica ha una valenza operativa sicuramente sovracomunale, andando ad interessare  quanto meno l’intero territorio della provincia di Pistoia, sicchè anche sotto tale profilo si  radica una  competenza primaria in capo alla Regione, non potendosi non riconoscere a quest’ultimo Ente la potestà di iniziativa in ordine alla conclusione dell’Accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione dell’ospedale in parola.<br />
Il secondo motivo di ricorso è articolato su diversi punti e con esso si muovono alle determinazioni assunte con gli atti impugnati varie critiche che si rivelano però non condivisibili.<br />
In primo luogo, parte ricorrente  lamenta il fatto che il procedimento di definizione dell’Accordo di programma non ha osservato gli adempimenti procedurali dettate per gli atti di governo del territorio dagli artt.15 e ss. della legge regionale n.1/2005.<br />
Al riguardo,si osserva che  le Amministrazioni intimate non dovevano osservare la normativa regionale invocata, alla specie non applicabile, dal momento che le medesime hanno fatto ricorso ad uno specifico modulo procedimentale dotato di una autonoma disciplina, quello previsto e descritto dall’art.34 del dlgs. N.267 del 2000.<br />
Trattasi di una procedura speciale prevista appositamente per la realizzazione di opere pubbliche, che risulta essere stata adottata nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge di riforma dell’ordinamento delle autonomie locali, lì dove, in particolare, secondo i vari disposti del citato art. 34, l’Accordo ha ricevuto il consenso unanime della Regione, del Comune e della Provincia e delle Altre Amministrazioni interessate ed inoltre, comportando l’Accordo stesso variazione allo strumento urbanistico, l’adesione del Sindaco in sede di sottoscrizione è stata ratificata dal Consiglio Comunale.<br />
Peraltro, attesi i caratteri di autonomia e specialità del procedimento utilizzato, risulta del tutto giustificata l’attenuazione degli oneri partecipativi, non prescritti dall’art.34 più volte citato, in ragione del bilanciamento con l’interesse altrettanto meritevole di tutela della celerità e speditezza del procedimento di concertazione di cui alla summenzionata norma del dlgs. 267/2000.<br />
Non appare condivisibile, poi, il rilievo, pure contenuto nel secondo motivo, secondo cui l’accordo di programma sarebbe applicabile solo ai progetti cantierabili e già finanziati.<br />
 Per il vero,il tenore letterale delle disposizioni di cui al sesto comma dell’art.34 depone nel senso che la procedura concertata è applicabile anche per gli interventi richiamati dalla parte ricorrente, ma non si esclude l’applicabilità dell’accordo per far fronte alle altre esigenze, tra cui quelle previste dal comma 1 dell’articolo stesso  e cioè, come nel caso all’esame, per “…la definizione, l’attuazione di opere , di interventi e la loro completa realizzazione…”<br />
Deduce, infine, parte ricorrente sempre con lo stesso mezzo, la illegittimità dell’accordo, dal momento che non sarebbe stato preso in considerazione il vincolo paesaggistico apposto dalla Soprintendenza per i Beni architettonici sull’area del ex campo di volo con provvedimento del settembre del 2003.<br />
La censura non è condivisibile.<br />
Invero, vale qui rilevare, a smentire la fondatezza del rilievo in questione che l’Accordo di programma è stato sottoscritto dalla Soprintendenza  per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato che si è impegnata a partecipare alle conferenze di servizio al precipuo scopo di individuare le opere necessarie all’inserimento ambientale del nuovo ospedale di Pistoia.<br />
 Col terzo motivo parte ricorrente “denuncia” l’uso abnorme del procedimento dell’Accordo di programma lì dove questo avrebbe comportato il mutamento della destinazione urbanistica di terreni non interessati alla realizzazione dell’opera pubblica “de qua”.<br />
Anche tale doglianza si rivela infondata.<br />
Al riguardo, premesso che l’istituto dell’accordo di programma viene utilizzato, quale semplificazione dell’azione amministrativa  per l’esercizio di funzioni programmatiche, pianificatorie, urbanistiche e finanziarie, quello stipulato dalle Amministrazioni qui interessate ha ad oggetto le aree sulle quali verrà realizzato il presidio ospedaliero, è quindi direttamente correlato con la localizzazione dell’opera stessa ed impegna il Comune di Pistoia ad apportare la relativa variazione allo strumento urbanistico vigente, nel rispetto perciò dello spirito e soprattutto con gli effetti tipici della procedura concertata.<br />
Prive di fondamento, infine , si rivelano le censure formulate col quarto ed ultimo motivo di gravame.<br />
Quanto ai rischi di natura idrogeologica che affliggerebbero l’area in questione, le relativa problematiche sono state sufficientemente esaminate e valutate in sede di istruttoria tecnica  delle opere previste per la realizzazione del presidio ospedaliero e in tali sensi depone il contenuto della nota dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno del 10 novembre 2005 prot. n.8172 recante un giudizio di sostanziale non incompatibilità dell’area, sotto il profilo di competenza.<br />
Per quanto attiene poi alla questione relativa alla tutela della falda acquifera e dei pozzi di captazione, tali problematiche risultano essere state oggetto di  valutazione a mezzo di appositi atti istruttori, avuto riguardo, in particolare ,alla relazione della Società Pubbliacqua S.p.A., affidataria della gestione del servizio idrico integrato dell’AATO 3 Medio Valdarno.<br />
Relativamente, inoltre alla mancata acquisizione del parere del Dipartimento di Prevenzione della Usl, a smentire la fondatezza del rilievo vale osservare che la Usl ha partecipato alle riunioni tecniche e sottoscritto l’Accordo di programma e ciò è sufficiente a far ritenere non necessario il parere in questione.<br />
Con riferimento,poi, al problema dell’inquinamento acustico, anche tale aspetto risulta essere stato oggetto di valutazione,atteso che tra le opere individuate come strumentali alla realizzazione del presidio, così come previsto dall’Accordo, vi sono quelle di mitigazione del rumore e il loro inserimento paesaggistico.<br />
In definitiva il rilievo di difetto di istruttoria mosso con il quarto mezzo d’impugnazione appare insussistente, risultando gli atti impugnati supportati da una adeguata attività istruttoria  che è stata esperita in relazione ai vari ambiti settoriale interessati alla realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi, senza che possano evidenziarsi le manchevolezze nei sensi dedotte nel proposto gravame.<br />
 Per le suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato e va, perciò, respinto.<br />
 Sussistono,peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.<br />
 Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />
 Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p> Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio, il 14 dicembre 2006.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 FEBBRAIO 2007<br />
Firenze, lì 12 FEBBRAIO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-2-2007-n-228/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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