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	<title>2279 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2279 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2279</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-3-2009-n-2279/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-3-2009-n-2279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2279</a></p>
<p>Pres. Restaino Est. Calveri SOS s.r.l. (Avv.ti F. Francario, V. Ioffredi e G. Ventrella) c/ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (Avv. Stato). sulla necessità del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara pubblica da parte di un&#8217;impresa subentrata ad una partecipante 1. Contratti della P.A. – Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-3-2009-n-2279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2279</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-3-2009-n-2279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2279</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Restaino   Est. Calveri<br /> SOS s.r.l. (Avv.ti F. Francario, V. Ioffredi e G. Ventrella) c/<br /> Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara pubblica da parte di un&#8217;impresa subentrata ad una partecipante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Modificazioni soggettive – Impresa subentrante – Requisiti di partecipazione – Possesso – Necessità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Regolarità contributiva – Autodichiarazione &#8211; Debito – Regolarizzazione spontanea e successiva – Inammissibilità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di gara, in caso di modificazioni soggettive riguardanti il soggetto partecipante ex art. 51 d.lgs. 163/2006, l’esistenza dei requisiti previsti per l’ammissione alla gara  deve essere posseduta, e quindi accertata, sia nei riguardi dell’impresa interessata dalla  vicenda modificativa che dell’impresa subentrante.	</p>
<p>2. La regolarità contributiva e fiscale per la partecipazione alle selezione per l’aggiudicazione di un appalto pubblico è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, di conseguenza non può riconoscersi alcuna valenza  alla regolarizzazione spontanea del relativo debito, intervenuta successivamente alla data di autodichiarazione di correttezza contributiva. Infatti, costituisce  ex se motivo di esclusione dalla gara il fatto che l’autodichiarazione presentata dall’impresa, al fine della dimostrazione della posizione di regolarità contributiva, sia risultata non veritiera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />	<br />
(sezione Terza &#8211; <i>bis</i>)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
 composto dai signori:<br />	<br />
Paolo                        Restaino           presidente<br />	<br />
Massimo Luciano    Calveri              consigliere rel.<br />	<br />
Francesco                 Arzillo              consigliere    </p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 1551 del 2007, proposto da<br />	<br />
<B>SOS </B>– <b>Servizi Organizzativi di Sicurezza</b> – <b>s.r.l.</b> e per SOS – Servizi Organizzativi di Sicurezza Foggia – s.r.l., rappresentate e difese  dagli avv.ti Fabio Francario, Vincenzo Ioffredi e Giancarlo Ventrella  ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, alla Via Savoia n. 31;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.,</b> in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />	<br />
del provvedimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. in data 29 novembre 2006, con il quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza dello stabilimento dell’IPZS di Foggia, bandita con avviso pubblico n. prot. G/41/G del 3 gennaio 2006, e ha annullato l’aggiudicazione provvisoria a favore della SOS s.r.l. e l’intera gara, procedendo all’incameramento della cauzione provvisoria versata da quest’ultima; e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riguardo – ove e per quanto occorra – alla nota a firma del responsabile della “funzione acquisti e magazzini” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prot. n. 0062620 del 12 dicembre 2006, con la quale è stato comunicato alla SOS s.r.l. l’avvenuta esclusione dalla gara e il conseguente annullamento di quest’ultima. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti notificati in data 4 dicembre 2008;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009  il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO-DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con ricorso notificato tra il 12 e il 13 febbraio 2007, le imprese ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la preliminare sospensione,  il provvedimento in epigrafe, con il quale l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha escluso la SOS – Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l. – dalla procedura ristretta per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza dello stabilimento di Foggia e ha annullato l’aggiudicazione provvisoria disposta a favore di detta società, procedendo all’incameramento della cauzione versata al momento della partecipazione alla gara.<br />	<br />
1.1.- Le ricorrenti hanno dedotto plurimi profili di violazione e falsa applicazione di legge (art. 51 d.lgs. 23 aprile 2006, n. 163; art. 35 l. 1994, n. 109; art. 2482 c.c.; art. 38 cit. d.lgs. n. 163; art. 12 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157), nonché di eccesso di potere (difetto di istruttoria; vizio di motivazione; erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti; illogicità e irrazionalità; violazione del principio di buon andamento). <br />	<br />
Sostengono, in estrema sintesi, che l’amministrazione, violando le norme e i principi in materia di modificazione soggettiva dell’offerente, ha preteso di accertare i requisiti di affidabilità economica e morale di partecipazione alla gara in capo alla SOS s.r.l e non già in capo alla SOS Foggia s.r.l., nuovo soggetto nato dalla scissione della prima società e intervenuto nelle more di stipula del contratto.<br />	<br />
Soggiungono che, comunque e illegittimamente, l’Istituto appaltante ha ritenuto non sussistente in capo alla SOS s.r.l. i requisiti di partecipazione alla gara, nell’erronea considerazione che detta società non avrebbe ripianato la perdita di esercizio relativa all’anno 2005 (incorrendo, a detta dell’amministrazione, nello scioglimento ex art. 2484 c.c.) e non avrebbe dimostrato la propria regolarità contributiva al momento della partecipazione alla  gara.  <br />	<br />
1.2.- Resistendo al ricorso, l’Istituto intimato ne ha eccepito l’infondatezza.<br />	<br />
1.3.- Alla camera di consiglio del 22 marzo 2007, l’istanza di sospensiva non ha trovato accoglimento con la motivazione che “<i>i requisiti di partecipazione alla gara, accertati a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, divergono da quelli originariamente autocertificati in ordine alla regolarità contributiva ed alla solidità di bilancio (metà delle perdite 2005 sarebbe stata ripianta dai soci soltanto nel dicembre 2006)</i>”.<br />	<br />
1.4.- In accoglimento del gravame proposto dalle ricorrenti nei riguardi di detta ordinanza, il giudice d’appello, nella sussistenza delle “<i>condizioni per l’applicazione dell’art. 23 bis, comma 3, della l.n. 1034/1971</i>” ha disposto la fissazione, da parte del Tar, dell’udienza di merito (Sez. VI, ord.za n. 3128 del 20 giugno 2007).<br />	<br />
1.4.- Nelle more della fissazione dell’udienza di merito (non disposta tempestivamente), le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, della nuova procedura avviata dall’Istituto, “<i>per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per lo stabilimento di Foggia</i>”, relativamente al periodo 1 gennaio 1999 – 31 dicembre 2011.<br />	<br />
Tale nuova procedura concorsuale sarebbe illegittima in via derivata per tutti i vizi dedotti con il ricorso principale, nonché elusiva del giudicato cautelare, formatosi a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, e violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
1.5.- Anche i motivi aggiunti sono stati resistiti eccependosi il difetto di interesse delle ricorrenti.<br />	<br />
1.6.- Con ordinanza n. 5859 del 16 dicembre 2008, è stata fissata la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009.<br />	<br />
1.7.- Con distinte memorie le parti hanno ulteriormente illustrato i rispettivi assunti difensivi, insistendo nelle contrapposte richieste e alla menzionata pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
2.- Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 51 del c.d. nuovo codice degli appalti (d.lgs. 23 aprile 2006, n. 165), recante la disciplina della modificazione soggettiva del candidato, dell’offerente e  dell’aggiudicatario negli appalti pubblici.<br />	<br />
2.1.- La disamina del motivo va preceduta dall’esposizione fattuale in cui si iscrive la vicenda all’esame.<br />	<br />
2.1.1.- Al termine delle operazioni di gara, con nota del 13 ottobre 2006, l’Istituto appaltante comunicava alla SOS, Servizi Organizzativi di Sicurezza s.r.l., l’avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara, invitandola a comprovare il possesso dei requisiti autodichiarati al momento delle presentazione dell’offerta.<br />	<br />
Poiché nelle  more dell’aggiudicazione della gara era intervenuta la scissione della predetta società SOS in tre nuove società, tra cui la SOS, Servizi Organizzativi di sicurezza Foggia s.r.l. &#8211; che aveva ereditato dalla società madre l’attività di vigilanza, di investigazione e di trasporto valori relativa alla provincia di Foggia – la SOS, con nota del 24 ottobre 2006, nel rappresentare la circostanza, invitava l’amministrazione a intrattenere rapporti <i>de futuro</i> direttamente con la società scissionaria anche per la fase relativa alla stipulazione  del contratto d’appalto.  <br />	<br />
L’amministrazione non aderiva all’invito, ritenendo di potere (se non di dovere) ugualmente procedere all’accertamento dei requisiti di affidabilità economica e morale con esclusivo riferimento alla società scissa. <br />	<br />
E, infatti, asserendo l’incompletezza della documentazione presentata da quest’ultima, ne chiedeva l’integrazione (nota del 3 novembre 2006), avanzando riserve sull’affidabilità economica della società per asserite perdite di bilancio relative all’esercizio 2005.<br />	<br />
All’esito dell’invio della documentazione e dei chiarimenti richiesti,  con l’impugnato provvedimento del 29 novembre 2006  escludeva dalla gara la SOS s.r.l. (e cioè la società madre) per difetto dei requisiti di partecipazione alla gara per non avere ripianato la predetta perdita di bilancio (incorrendo addirittura peraltro nello scioglimento ex art. 2484 c.c.) e per non avere dimostrato la propria regolarità contributiva al momento della partecipazione alla gara tramite esibizione del DURC.<br />	<br />
2.1.2.- Nella riferita situazione &#8211; ad avviso delle ricorrenti &#8211; la stazione appaltante era vincolata ad ammettere la SOS Foggia s.r.l. all’aggiudicazione della gara e ad accertare, solo con riferimento a tale soggetto, il possesso dei requisiti generali e speciali necessari per la partecipazione alla gara e all’affidamento del servizio.<br />	<br />
Avere immotivatamente rifiutato di prendere in considerazione, agli enunciati fini, la nuova società, concentrandosi unicamente sulla società scissa e svolgendo in capo a quest’ultima le indagini istruttorie del caso, avrebbe dato luogo  – secondo l’assunto delle società  ricorrenti – a un’evidente deviazione, da parte della stazione appaltante, dai principi e dalle conseguenti regole di condotta disegnate dalla normativa primaria di riferimento (art. 51 d.lgs. n. 163/2206).<br />	<br />
La quale, nel contesto di una più ampia tendenza alla “spersonalizzazione” del contraente privato che contatta l’amministrazione, avrebbe sancito l’obbligo  della stazione appaltante di ammettere alla gara, all’aggiudicazione e alla stipulazione, i soggetti risultanti da vicende modificative della persona offerente, quali fusioni, scissioni, cessioni, con il correlativo obbligo di accertare il possesso dei necessari requisiti  di ammissione e di partecipazione alla gara con esclusivo riferimento  a tali ultimi soggetti.<br />	<br />
 2.2.- La tesi non è condivisa dal Collegio.<br />	<br />
2.2.1.- Giova riportare il testo della norma primaria, di cui si assume la violazione e falsa applicazione, e cioè dell’art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2003: “<i>Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall&#8217;avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice</i>”.<br />	<br />
2.2.2.- Va ammesso, secondo la puntuale esposizione contenuta in ricorso, che l’art. 51 del Codice degli appalti, rubricato “<i>Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario</i>”, ha recepito l’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa, che aveva sottoposto a revisione il risalente approdo esegetico fermo nell’affermare, nella sede dei  pubblici appalti,  “il dogma” dell’immodificabilità  soggettiva dell’offerente e del privato contraente.<br />	<br />
L’indifferenza della stazione appaltante, in ordine alle vicende soggettive coinvolgenti gli operatori economici, era spiegata con il carattere eminentemente personale dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione del contratto e con la conseguente negazione, nell’ambito della contrattualistica pubblica, dell’applicazione delle regole civilistiche  in materia di cessione del contratto di cui agli artt. 1460-1410 del codice civile.<br />	<br />
Come si è anticipato, e come puntualmente annota la difesa delle ricorrenti anche con ampi riferimenti dottrinari, è stato merito del giudice amministrativo, anche sotto la spinta del diritto comunitario e dell’attenuazione della c.d. personalizzazione del contratto di diritto pubblico, a statuire la derogabilità del principio dell’immodificabilità soggettiva dell’offerente durante le operazioni di gara e l’ammissibilità del “<i>subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società</i>” (CdS, VI, 6 aprile 2006, n. 1873).<br />	<br />
Si è così pervenuto al testo del menzionato art. 51 che, in riconoscimento dell’autonomia organizzativa degli operatori economici che concorrono alla gara, ha consentito, per ogni tipo di appalto, la modificazione soggettiva degli stessi, sia con riferimento alla fase dell’offerta, che a quella dell’aggiudicazione e della stipulazione del contratto, con conseguente vincolo per la stazione appaltante di ammettere alle distinte fasi della procedura concorsuale i soggetti subentranti, previo accertamento in capo a essi dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara.<br />	<br />
2.2.3.- Così riassunte genesi e <i>ratio</i> della nuova disciplina contrattualistica, in tema di vicende soggettive dei concorrenti (partecipanti e contraenti) nell’ambito dell’evidenza pubblica, non vi è spazio per aderire alla tesi sostenuta in ricorso, che vorrebbe porre, a carico della stazione appaltante, oltre l’obbligo di ammettere alle distinte fasi della procedura il soggetto subentrante, il divieto di accertare l’esistenza dei requisiti di ammissione alla gara nei riguardi del soggetto che vi ha originariamente partecipato, nella considerazione che tale accertamento dovrebbe operarsi solo con esclusivo riferimento alla posizione soggettiva del subentrante.<br />	<br />
In proposito va evidenziato che la codificazione, ad opera dell’art. 51 del Codice, dell’opponibilità alla stazione appaltante del nuovo soggetto subentrante  (nelle distinte fasi e vicende modificative enumerate dalla norma) non può essere considerato come una deroga alle regole proprie dell’evidenza pubblica, che esigono la permanenza comunque, in capo alle imprese partecipanti alla gara, dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per l’ammissione alla procedura concorsuale.<br />	<br />
In altre parole, il superamento <i>in subiecta materia</i> dell’enunciato “dogma” della immodificabilità soggettiva risponde all’esigenza, già avvertita dalla giurisprudenza prima dell’avvento codicistico (cfr. cit. VI, n. 1873/2006), di garantire la libertà contrattuale dell’impresa (valore costituzionalmente garantito ex art. 41 Cost.), nel senso che questa deve poter procedere alla riorganizzazione aziendale senza che possa esserle di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali abbia partecipato.<br />	<br />
E’ però estraneo alle disposizioni dell’art. 51 del Codice l’intento &#8211; secondo l’ottica interpretativa cui non può essere data adesione &#8211; di limitare la fase accertativa del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei riguardi della sola impresa subentrante (nella specie: società beneficiaria della scissione)  e di escludere la necessità di operare la medesima verifica nei riguardi dell’impresa, soggetta a vicenda modificativa (nella specie: società scissa).<br />	<br />
Indubbiamente (e in maniera del tutto ovvia), la disciplina positiva della norma include l’obbligo per la stazione appaltante di effettuare le puntuali verifiche dirette ad accertare il possesso, da parte dell’impresa subentrante, dei requisiti soggettivi e oggettivi per la partecipazione alla gara e per l’affidamento della commessa dedotta nell’appalto. Ma intuitive ragioni di ordine logico, prima che giuridico, conducono pianamente a ritenere che la verificazione non può essere obliterata con riferimento alla fondamentale fase iniziale della procedura concorsuale, in cui le imprese vengono ammesse alla gara sulla base del possesso dei requisiti autodichiarati con le modalità specificate dal capoverso dell’art. 38 del Codice.<br />	<br />
Consegue dall’esposto ordine di considerazioni – in osservanza dell’evidente principio della necessaria continuità e/o permanenza del  possesso dei requisiti di partecipazione a una procedura concorsuale &#8211; che, in caso di modificazioni soggettive riguardanti il soggetto partecipante alla gara, l’esistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a quest’ultima deve essere posseduta, e quindi accertata, sia nei riguardi dell’impresa interessata dalla  vicenda modificativa che dell’impresa subentrante.<br />	<br />
La diversa conclusione patrocinata in ricorso potrebbe essere foriera di un uso strumentale della norma (piegandone l’intima <i>ratio</i>)<i> </i>e condurre all’incongruenza pertinentemente prospettata dalla difesa dell’amministrazione (… <i>potrebbe partecipare alla gara, sulla base di autocertificazione,  una società priva di tali requisiti che, solo in un secondo momento e preso atto della propria manchevolezza ed al fine di ovviare alla possibile esclusione, potrebbe generare un secondo soggetto che abbia i requisiti  richiesti, traslando sullo stesso gli effetti positivi dell’avvenuta aggiudicazione, ma depurando lo stesso soggetto degli elementi negativi ai fini dell’aggiudicazione definitiva (perdite di esercizio notevolissime, causa di scioglimento potenziale, irregolarità previdenziali, ecc</i>.)”.<br />	<br />
2.2.4.- Sulla base di quanto precede, affatto legittimamente l’Istituto appaltante si è attivata nel senso di far comprovare alla  società scissa (<i>id est</i>: SOS, Servizi Organizzati di Sicurezza, originaria partecipante alla gara) il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di richiesta di partecipazione alla gara.<br />	<br />
2.3.- Può così passarsi a verificare – esaminando il secondo motivo di ricorso – se, secondo gli assunti dell’Istituto resistente, la società SOS, risultata peraltro aggiudicataria provvisoria, difettasse dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto, indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza dello stabilimento dell’IPZS di Foggia con avviso del 31 gennaio 2006.<br />	<br />
Nell’impugnata determinazione del 29 novembre 2006, l’esclusione della SOS dalla gara, con conseguente annullamento di quest’ultima e l’incameramento della cauzione provvisoria versata dall’impresa, è stata disposta per i seguenti motivi:<br />	<br />
a.- “<i>la S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l. non risulta aver ripianato la perdita di esercizio per l’anno 2005 (pari a euro 172.693,81) nei modi e nei termini di cui di cui all’art. 2482-ter C.C., come ben si evince dalla documentazione contabile e dai verbali di assemblea inviati dall’Istituto, di tal guisa incorrendo nello scioglimento di cui all’art. 2484, punto 4) C.C</i>.”;<br />	<br />
b.- “<i>la S.O.S. … non ha nemmeno comprovato – mediante presentazione del DURC – la propria regolarità contributiva al momento della presentazione della domanda di partecipazione</i>”; circostanza questa che risulterebbe ammessa dalla stessa Società che “<i>ha presentato delle istanze di rateizzazione presso l’INPS di Andria, Foggia e Taranto in data 10 novembre 2006</i>”.<br />	<br />
2.3.1.- Il motivo sub a.-, per come enunciato,  non trova rispondenza nella vicenda societaria che ha riguardato l’impresa ricorrente, dovendosi escludere che le perdite sociali verificatesi nell’esercizio del 2005 abbiano rifluito sulla continuità giuridica della società determinandone lo scioglimento.<br />	<br />
In proposito, vale quanto riferito nella relazione giurata del revisore contabile in data 31 gennaio 2007, nella quale si dà atto che le predette perdite sociali sono state tempestivamente azzerate e ripianate dai soci.<br />	<br />
In particolare, nella precitata relazione tecnica si afferma quanto segue:<br />	<br />
&#8211; “<i>l’amministratore  unico della S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l., vista la perdita dell’esercizio, corrente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005, pari a euro 172.694,00, chiedeva all’assemblea dei soci, convocata in data 30 giugno 2006, in<br />
&#8211; “<i>i Soci hanno operato e deliberato in maniera tale che non fosse mai messa in discussione l’integrità del capitale e la stabilità patrimoniale della società</i>”;<br />	<br />
 &#8211; “<i>dall’esame delle scritture contabili … è risultato che i soci hanno effettuato nel corso dell’anno 2006, e precisamente tra il 28 marzo ed il 30 dicembre 2006, versamenti a favore della società per un totale di E. 172.694,00, quindi in misura pari all’importo della perdita subita dalla società nell’esercizio per l’anno 2005</i>”;<br />	<br />
&#8211; “<i>la S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l. ha regolarmente ed interamente coperto le perdite subite nell’esercizio corrente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005, tanto che nelle scritture contabili il conto “PERDITE ESERCIZIO” (Codice 10/10/30)<br />
Orbene, ferma la questione teorica – sulla quale la stessa dottrina civilistica appare divisa – dell’individuazione del momento in cui  la società debba ritenersi sciolta (se dal momento in cui la perdita ha ridotto il capitale al di sotto del minimo; oppure dal successivo momento in cui l&#8217;assemblea, convocata in base alla norma dell&#8217;art. 2482-<i>te</i>r c.c. (o nel caso di società per azioni, alla norma dell’art. 2447 c.c.) abbia omesso di provvedere alla reintegrazione del capitale o alla trasformazione della società; ovvero, come propendono le ricorrenti, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento degli amministratori della causa di scioglimento ex art. 2284, comma terzo, c.c., attribuendo a detta iscrizione valore di pubblicità costitutiva della causa di scioglimento) il Collegio è persuaso che le puntualizzazioni rese nella relazione tecnica, e non confutate dalla  difesa dell’Istituto, portino a escludere che nella specie sia intervenuta una causa di scioglimento della società; ciò per la decisiva ragione che l’intervenuta reintegrazione dell’intero capitale sociale abbia dispiegato effetti preclusivi sullo scioglimento della società, non potendosi, tutt’al più, escludere che l’integrale ripianamento delle perdite (avviato già dal marzo 2006)  possa avere operato come condizione risolutiva dell’intervenuta (in ipotesi) causa di  scioglimento.<br />	<br />
2.3.2.- A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine alla mancanza del requisito individuato sub b.-, e cioè del requisito, da comprovare tramite esibizione del DURC, della regolarità contributiva dell’impresa  SOS al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara per cui è causa.<br />	<br />
In proposito, si ritiene opportuno premettere alcune pacifiche acquisizioni giurisprudenziali riguardanti la generale tematica dell’inadempimento contributivo quale causa di esclusione dalle gare di appalti  pubblici.<br />	<br />
E’ stato condivisibilmente affermato (i riferimenti giurisprudenziali qui riportati sono riferibili a Cds, V, 23 ottobre 2007, n. 5575) che la “<i>regolarità contributiva</i>”, come è palese dalla locuzione impiegata, è concetto ampio che esprime l’assenza di qualsiasi inadempienza agli obblighi previdenziali, a iniziare dal mancato tempestivo pagamento delle somme dovute a seguito di dichiarazioni e/o denunce da parte del medesimo soggetto interessato; che “<i>la problematica della regolarità contributiva non si riferisce solo a quelle evenienze in cui, soprattutto a seguito di accertamenti o rettifiche da parte degli enti previdenziali, possano sorgere contenziosi di non agevole e pronta definizione ovvero alle altrettanto non frequenti ipotesi in cui si tratta di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione</i>”; che l’intento del legislatore mira a  “<i>escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, anche, e forse soprattutto, con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano </i>ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento”.<br />	<br />
Il che  induce ad affermare che anche le ipotesi da ultimo enunciate  rivelano un carattere di intrinseca gravità (indipendentemente dal <i>quantum</i> del contributo dovuto), “<i>proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti rispetto ad altri obblighi</i>”.<br />	<br />
Le considerazioni che precedono hanno portato l’elaborazione giurisprudenziale e la produzione legislativa (da ultimo l’art. 38, lett. g) e i), del Codice, intitolato “<i>Requisiti di ordine generale</i>”) ad affermare che la regolarità contributiva e fiscale per la partecipazione alle selezione per l’aggiudicazione di un appalto pubblico è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, con le conseguenti e connesse  puntualizzazioni che non può riconoscersi alcuna valenza  alla regolarizzazione spontanea del relativo debito, intervenuta successivamente alla data di autodichiarazione di correttezza contributiva e che costituisce  <i>ex se</i> motivo di esclusione dalla gara il fatto che l’autodichiarazione presentata dall’impresa , al fine della dimostrazione della posizione di regolarità contributiva, sia risultata non veritiera (cfr. Tar Puglia, Bari, I, 29 settembre 2008, n. 2249 e la giurisprudenza ivi richiamata).<br />	<br />
Applicando alla fattispecie all’esame i criteri interpretativi elaborati in sede giurisprudenziale, appare evidente come l’impresa SOS fosse priva del requisito <i>de quo</i> e come affatto legittimamente l’Istituto appaltante ne abbia disposto l’esclusione dalla gara d’appalto.<br />	<br />
Infatti, solo a seguito della richiesta dell’Istituto avanzata con nota del 3 novembre 2006 di documentare “<i>la certificazione di regolarità contributiva dichiarata in sede di Gara (DURC), alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara</i>”, l’impresa faceva presente di avere inoltrato, in data 11 novembre 2006, ai competenti uffici previdenziali e assicurativi istanze di rateizzazione delle posizioni contributive pendenti, in ragione del “<i>permanere di una situazione di grave crisi aziendale causato dalla perdita di alcune importanti commesse e dalla riduzione di altre</i>”.<br />	<br />
 Quanto precede conferma come tali richieste &#8211;  aventi contenuto sostanzialmente confessorio – inverassero, in quanto intervenute successivamente alla richiesta della stazione appaltante, la circostanza della  mancanza del requisito della regolarità contributiva.<br />	<br />
Conferma altresì la conclusione, formulata <i>ex adverso</i> dall’Istituto resistente, che la società, non essendo in grado di dimostrare la regolarità della propria posizione contributiva, si era trovata nella  necessità di presentare apposite istanze di regolarizzazione.<br />	<br />
Né vale a contrastare l’enunciata conclusione le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con l’invocata decisione del 9 febbraio 2006, con la quale si è  data  risposta ai quesiti     (formulati proprio da questo Tribunale con la sentenza n. 3926/2006) intesi a conoscere se, in base alle disposizioni di cui alle lettere e) ed f) dell&#8217;articolo 29, primo comma, della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, la regolarità contributiva debba riferirsi esclusivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione a una pubblica gara (ovvero in epoca comunque anteriore all&#8217;aggiudicazione), con esclusione di ogni successiva regolarizzazione, ovvero se il legislatore nazionale possa consentire la regolarizzazione prima dell&#8217;aggiudicazione, non ponendosi ciò in contrasto con fondamentali principi di carattere comunitario.<br />	<br />
Deve in proposito rilevarsi (come pertinentemente osservato con la sentenza di questo Tar, Sez. III, 14 agosto 2008, n. 7842, con argomentazioni qui testualmente riportate; <i>adde</i>, sul punto e conformemente: CdS,VI, cit. n. 5575/2007; Tar Trentino Alto Adige, Trento, 21 gennaio 2008, n. 8)  che la Corte di Giustizia si è espressa nel senso che la citata direttiva non preclude la possibilità, in base a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale, della successiva regolarizzazione di adempimenti in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse in genere, conformemente alle norme vigenti in materia, a condizione che ne venga fornita la prova entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionale.<br />
  Orbene, alla luce di tali enunciati deve rilevarsi che, secondo la normativa nazionale vigente, il termine ultimo entro il quale le ditte invitate a partecipare alla gara hanno l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti (tra cui quello della regolarità contributiva), va fatto coincidere con la scadenza del termine della presentazione delle domande (tra le molte: Tar Emilia-Romagna, Bologna, II, 15 gennaio 2007, n. 3 e  da ultimo: CdS, VI, 30 gennaio 2009, n. 344 e Tra Lazio, Sez. III-<i>ter</i>, 5 febbario 2009, n. 1053); diversamente – e la circostanza è decisiva &#8211; nel caso di specie la prova di tale regolarizzazione non è stata fornita alla data suddetta, essendo stata accertata, proprio sulla base della richiesta regolarizzazione, la sussistenza di inadempienze fiscali.<br />
 Va poi soggiunto che le disposizioni che rilevano <i>in subiecta materia</i>, e cioè  quelle di cui all’art. 38, lettera g), del d.lgs. n. 163 del 2006 non sono volte semplicemente a sanzionare le inadempienze fiscali, ma anche e soprattutto il mancato riscontro tra quanto è stato oggetto della dichiarazione rilasciata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e gli accertamenti al riguardo svolti dall&#8217;Amministrazione; circostanza questa che implica la perdita di affidabilità dell’impresa aspirante alla aggiudicazione della gara.<br />	<br />
D’altra parte, giusta una condivisibile annotazione giurisprudenziale<i>, “la consapevolezza della mancata correntezza contributiva al momento della richiesta di partecipazione connota di gravità tout court la violazione, essendo la ricorrente onerata, al momento della domanda di partecipazione, e proprio al fine di evitare false dichiarazione, di rappresentare l&#8217;eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l&#8217;avessero determinato, al fine di instaurare, essa stessa, un contraddittorio sul punto onde consentire alla stazione appaltante di escludere la gravità e definitività della violazione che comunque, indiscutibilmente, alla data di presentazione della domanda sussisteva.</i> (Tar Abruzzo, l’Aquila, I, 30 ottobre 208, n. 1181).<br />	<br />
2.4.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono il ricorso principale  va respinto.<br />	<br />
3.- La reiezione del ricorso principale porta alla correlativa reiezione dei motivi aggiunti proposti avverso la nuova procedura di affidamento del sevizio di vigilanza armata  presso lo stabilimento di Foggia dell’Istituto resistente.<br />	<br />
Tale impugnativa, oltre a riproporre i motivi già proposti con il ricorso principale e a dedurre l’invalidità derivata della nuova procedura di affidamento, asserisce l’ulteriore illegittimità di quest’ultima per violazione del giudicato cautelare, formatosi a seguito dell’ordinanza  del Consiglio di Stato n. 3128/2007, e per l’omessa comunicazione alle imprese ricorrenti dell’avvio del procedimento di annullamento della precedente gara.<br />	<br />
In proposito &#8211; prescindendosi dall’esame delle eccezioni, opposte dal resistente, di irricevibilità di detti motivi e del difetto di interesse alla proposizione di tale ulteriore impugnativa – si osserva quanto segue :<br />	<br />
&#8211; quanto ai vizi di invalidità derivata, essi non possono essere apprezzati, stante il rigetto del ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; quanto alla violazione del giudicato cautelare, non può porsi in dubbio che l’ordinanza cautelare del giudice d’appello non aveva portata sospensiva del provvedimento impugnato, ma soltanto il limitato effetto di far disporre la celebrazione del merito<br />
&#8211; quanto infine alla lamentata violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la censura è inammissibile in quanto l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento della gara, aggiudicata in via provvisoria alla società scissa, avrebbe<br />
4.- In conclusione, l’impugnativa va respinta.<br />	<br />
Le spese di lite seguono, come di consueto la soccombenza, e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.  <br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza <i>bis</i>), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  12 febbraio 2009.<br />	<br />
Il presidente            dr. 	Paolo                Restaino <br />
Il consigliere est.    dr. 	Massimo L.       Calveri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-3-2009-n-2279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2279</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2008 n.2279</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-5-2008-n-2279/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-5-2008-n-2279/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2008 n.2279</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Est. ContessaEdil Gdm (Avv.ti L. Manzi, M. Sica) c/ Ente Nazionale Risi (Avv. M.A. Quaglia) e altri. sull&#8217;applicabilità, anche per la proposizione dell&#8217;appello incidentale c.d. improprio, del termine di cui all&#8217;art. 37, R.D. 1054/1924; sulla nozione di organismo di diritto pubblico (fattispecie relativa all&#8217;Ente Nazionale Risi); sulla obbligatorietà</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-5-2008-n-2279/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2008 n.2279</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-5-2008-n-2279/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2008 n.2279</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo,  Est. Contessa<br />Edil Gdm (Avv.ti L. Manzi, M. Sica) c/ Ente Nazionale Risi (Avv. M.A. Quaglia) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità, anche per la proposizione dell&#8217;appello incidentale c.d. improprio, del termine di cui all&#8217;art. 37, R.D. 1054/1924; sulla nozione di organismo di diritto pubblico (fattispecie relativa all&#8217;Ente Nazionale Risi); sulla obbligatorietà delle procedure di evidenza pubblica anche al di fuori del settore degli appalti e sulla giurisdizione del g.a. anche in caso di autovincolo della p.a. al rispetto di siffatte procedure</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello incidentale e tardivo – Ricevibilità – Ragione.</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Organismo di diritto pubblico – Ente pubblico economico – Compatibilità.</p>
<p>3. Contratti della p.a. &#8211; Organismo di diritto pubblico – Qualificazione – Requisito teleologico – Determinazione.</p>
<p>4. Organismo di diritto pubblico – Configurabilità – Requisito teleologico  –Natura non commerciale degli interessi perseguiti – Carattere prevalente – Irrilevanza.</p>
<p>5. Organismo di diritto pubblico – Ente Nazionale Risi – É tale.</p>
<p>6. Contratti della p.a. – Procedure di evidenza pubblica – Obbligatorietà – Anche al di fuori del settore degli appalti pubblici – Sussiste.</p>
<p>7. Giurisdizione e competenza – Contratti della p.a. – Procedura di evidenza pubblica – Libera scelta della p.a. &#8211; Giurisdizione del g.a. &#8211; Sussiste.</p>
<p>8. Giurisdizione e competenza – Immobili sdemanializzati – Alienazione a seguito di gara – Diritto di prelazione – Giurisdizione del g.a. – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’appello incidentale tardivo, ossia successivo al decorso del termine di cui all’art. 28 L. 1034/71 ma non anche a quello di cui all’art. 37 del R.D. 1054/1924, è ricevibile anche ove sia stato proposto appello incidentale c.d. improprio, ossia in caso di gravame avverso capi della sentenza non connessi o dipendenti da quelli costituenti oggetto del ricorso principale. Difatti, in analogia con quanto previsto per il processo civile dall’art. 334 c.p.c., non esiste alcun limite oggettivo all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, nell’accezione ora fornita (1).</p>
<p>2. L’ascrivibilità di un ente al novero degli enti pubblici economici non esclude in alcun modo che, ricorrendo gli ulteriori presupposti enunciati dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, lo stesso sia qualificabile altresì come organismo di diritto pubblico.</p>
<p>3. Affinchè un organismo possa qualificarsi come organismo di diritto pubblico, ai sensi del diritto comunitario e della normativa nazionale di recepimento, assume rilievo, oltre al possesso della personalità giuridica ed alla riconducibilità del finanziamento o del controllo gestionale dell’ente in capo allo Stato, il carattere dell’interesse -rectius delle esigenze- al cui perseguimento l’attività svolta dall’organismo in questione è teleologicamente rivolta, e non anche il carattere dell’attività stessa. Deve trattarsi, in particolare, di esigenze di carattere generale,  aventi natura non industriale o commerciale.<br />
4. Ricorre la figura dell’organismo di diritto pubblico anche nelle ipotesi in cui l’organismo di cui si discute sia volto a soddisfare esigenza di interesse generale, di carattere non industriale o commerciale, senza carattere di prevalenza, o addirittura in modo palesemente secondario rispetto al concomitante perseguimento di interessi di carattere industriale o commerciale.</p>
<p>5. L’Ente Nazionale Risi è ascrivibile alla categoria degli organismi di diritto pubblico, obbligati, nell’esercizio della propria attività contrattuale, al rispetto delle regole di evidenza pubblica di matrice comunitaria e nazionale.</p>
<p>6. L’obbligo di rispettare l’evidenza pubblica resta indefettibile anche ove l’utilitas di cui si discute non riguardi in modo diretto il settore degli appalti, bensì anche altri settori di intervento, di analogo ed indiscutibile rilievo economico per gli operatori -nella specie si verte in tema di contratti attivi, volti alla vendita, da parte di un organismo di diritto pubblico, di un proprio immobile-. Ciò in ossequio ai principi del Trattato in tema di tutela della concorrenza, valevoli anche al di là dei confini tracciati da direttive specifiche, in quanto tesi ad evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione (2).</p>
<p>7. L’autovincolo imposto dalla p.a. all’adozione di procedure di evidenza pubblica non osta al radicarsi della giurisdizione del g.a. sulle relative controversie. In tale senso rileva la circostanza che il provvedimento di aggiudicazione, ancorchè collocato all’interno di un procedimento (civilistico) preordinato alla conclusione di un contratto, ha natura amministrativa, quanto all’individuazione del contraente, ed integra una vera e propria determinazione autoritativa dell’esito della procedura selettiva (3).</p>
<p>8. Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all’art. 38 L. 372/78, su di un immobile condotto in locazione ed oggetto di dismissione mediante procedura di evidenza pubblica. In tale senso depone la valenza paritetica di siffatta determinazione, inerente all’esercizio di diritti, poteri e facoltà tipiche della dialettica fra posizioni contrattuali, non rilevando in senso contrario la natura pubblicistica delle decisioni prodromiche all’adozione di siffatti atti paritetici.</p>
<p> &#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Contra Consiglio di Stato-Sez. VI, Sentenza 7 gennaio 2008  n. 20.<br />
(2) Cfr. Consiglio di Stato-Sez. VI, Sentenza 10 gennaio 2007, n. 30.<br />
(3) Cfr. Consiglio di Stato-Sez. VI, Sentenza 15 novembre 2005, n. 6368.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicabilità, anche per la proposizione dell&#8217;appello incidentale c.d. improprio, del termine di cui all&#8217;art. 37, R.D. 1054/1924; sulla nozione di organismo di diritto pubblico (fattispecie relativa all&#8217;Ente Nazionale Risi); sulla obbligatorietà delle procedure di evidenza pubblica anche al di fuori del settore degli appalti e sulla giurisdizione del g.a. anche in caso di autovincolo della p.a. al rispetto di siffatte procedure</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2279/08 Reg.Dec.<br />
N. 6750 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6750 del 2003 proposto:</p>
<p>&#8211; dalla <b>società EDIL GDM in a.s. di Degiacomi Franco e C.</b>, in persona del legale rappresentante, p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Manzi e dall’avv. Marco Sica ed elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri, n. 5, presso lo studi</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; <b>Ente Nazionale Risi</b> in persona del legale rappresentante, p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto in Roma, via Carducci, n. 4 presso lo studio di quest’ultimo;</p>
<p>&#8211;	<b>Ditta Galluccio Angelo e C. Snc</b>, non costituita;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento e/o la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Sez. III, n. 2143/02, resa sul ricorso N.R.G. 2718/00, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso presentato dall’odierna Appellante, volto all’annullamento degli atti con cui l’Ente appellato ha deliberato di vendere attraverso asta pubblica l’immobile sito in Lodi, via per San Colombano, nonché di tutti gli atti (ad essi presupposti e conseguenti) attraverso i quali la vendita in questione è stata deliberata ed in seguito perfezionata.<br />
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 26 febbraio 2008, relatore il Consigliere Claudio Contessa, uditi l’avv. Manzi, l’avv. Protto per delega dell’avv. Sica e l’avv. Quaglia; <br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso in data 22 giugno 2000, la società Edil GDM, riferendo di essere locataria di una porzione dell’immobile di proprietà dell’Ente Nazionale Risi (d’ora innanzi: l’‘E.N.R.’) sito in Lodi, via per S. Colombano, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia l’annullamento degli atti con cui l’Ente aveva deciso di vendere il compendio nel suo complesso mediante asta pubblica, nonché tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’aggiudicazione dello stesso.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’E.N.R. il quale eccepiva in primo luogo la carenza di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo e nel merito chiedeva che il ricorso fosse respinto in quanto inammissibile ed infondato.<br />
Con l’appellata sentenza n. 2143/02, la Terza Sezione del T.A.R. Lombardia, respinte le eccezioni sollevate dall’Ente in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in parte dichiarava inammissibile il ricorso ed in parte lo respingeva.<br />
La sentenza in questione è stata gravata dalla società Edil GDM, la quale ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:<br />
1)	Violazione degli artt. 8, 21 e 26, l. T.A.R. e 111 Cost. – Difetto e/o erroneità della motivazione – Travisamento dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità;<br />	<br />
2)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 65, R.D. 827 del 1924 – Travisamento dei presupposti – Difetto e/o erroneità della motivazione;<br />	<br />
3)	Omessa pronuncia sui motivi di ricorso articolati nel corso del giudizio di primo grado. <br />	<br />
Si è costituito in giudizio in giudizio l’E.N.R. il quale ha spiegato appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado con i quali sono state respinte le eccezioni relative alla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva della ricorrente in primo grado.<br />
	L’Ente appellato ha, inoltre, dedotto la tardività del gravame in epigrafe, notificato dopo il decorso del termine dimidiato di cui all’art. 23-bis della l. 1034 del 1971 e ss.mm.ii., ritenuto applicabile nella vicenda di causa.<br />	<br />
	La società appellante ha a propria volta eccepito la tardività dell’appello incidentale in quanto esso, rivolgendosi avverso capi della sentenza impugnata diversi rispetto a quelli fatti oggetto dell’impugnativa principale, avrebbe dovuto essere proposto nel &#8211; più breve &#8211; termine di cui all’art. 28, l. T.A.R. e non (come nella specie avvenuto) nel &#8211; più lungo &#8211; termine di cui all’art. 37 del R.D. 1054 del 1924.<br />	<br />
	Entrambe le parti hanno illustrato e precisato le proprie deduzioni difensive.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2008, le parti costituite hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Con la sentenza oggetto dell’odierno gravame, il T.A.R. Lombardia ha in primo luogo respinto le eccezioni relative al difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sollevate dall’E.N.R. (una prima eccezione concerneva le conseguenze, quoad jurisdictionem della configurazione dell’E.N.R. quale ente pubblico economico, mentre una seconda eccezione concerneva l’asserita devoluzione al G.O. del ricorso in questione, per la parte in cui esso risultava volto a tutelare la posizione soggettiva della società Edil GDM in relazione dell’esercizio del diritto di prelazione di cui all’art. 38 della l. 27 luglio 1978, n. 392).<br />
Nel merito, il giudice di prime cure, dopo aver respinto una prima eccezione relativa alla legitimatio ad causam della ricorrente originaria -odierna appellante ne ha comunque ritenuto non sussistente sotto altro profilo la sua legittimazione all’impugnazione degli atti di gara, a causa della sua mancata partecipazione alla stessa.<br />
Ancora, il T.A.R. ha ritenuto non sussistente l’interesse al ricorso in capo alla Edil GDM s.a.s., atteso che il mutamento della proprietà del bene non comporta apprezzabili ripercussioni sul locatario poiché “il contratto di locazione (e, quindi, la posizione di locatario) è opponibile all’acquirente (ex art. 1599 c.c.)” e poiché “il fatto che il proprietario dell’immobile fosse l’Ente o un altro soggetto non avrebbe inciso sulla posizione della ricorrente, a meno che (…) la stessa non intendesse acquisire la proprietà de bene, ma a tal fine (…) avrebbe dovuto partecipare alla gara” (sentenza, cit., pag. 8).</p>
<p>2. In via del tutto preliminare, il Collegio ritiene di esaminare l’eccezione di tardività  sollevata dalla società Edil GDM in relazione al ricorso incidentale nel suo complesso.<br />
L’esame di tale motivo assume rilievo prioritario, atteso che in sede di ricorso incidentale la difesa dell’Ente ha sollevato due eccezioni relative al difetto di giurisdizione dell’adito G.A. <br />
Ed infatti, atteso che, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale cui nella specie il Collegio ritiene di prestare adesione, nel caso in cui il Tribunale Amministrativo Regionale abbia espressamente statuito in ordine alla giurisdizione (come nel caso che ne occupa), il giudice di appello potrà pronunciarsi sulla medesima questione solo laddove essa sia stata (ritualmente) dedotta in appello (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 30 agosto 2005, n. 4; id, sent. 5 settembre 2005, n. 6), ed atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione risulta idonea nella specie a definire interamente il giudizio (sul punto, cfr. amplius infra), la conseguenza è nel senso di rendere prioritario l’esame delle richiamate eccezioni relative alla giurisdizione dell’adìto G.A.<br />
Nella tesi dell’appellante principale, l’appello incidentale risulterebbe tardivo alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine stabilito dall’art. 37, T.U.C.d.S. al fine della notifica dell’appello incidentale (trenta giorni successivi al deposito del ricorso principale – termine nella specie rispettato -) è operante unicamente con riferimento all’appello incidentale in senso proprio (ossia, in caso di gravame proposto avverso lo stesso capo della sentenza gravata con l’appello principale – ovvero avverso un capo connesso o dipendente -), mentre invece, nel caso di ulteriore impugnativa rivolta avverso un capo diverso ed autonomo della sentenza appellata, il termine per l’impugnativa è quello di cui all’art. 28, l. T.A.R. (sessanta giorni dalla notifica della sentenza, ovvero il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. – pari ad un anno dalla pubblicazione della sentenza, nella specie non rispettato -).<br />
L’argomento non può essere condiviso, segnatamente con riguardo alla parte in cui con il ricorso incidentale pone la questione della sussistenza della giurisdizione del G.A..<br />
Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema dell’appello incidentale c.d. improprio (ossia, l’appello incidentale con il quale si impugnano capi della sentenza non connessi o dipendenti da quelli costituenti oggetto del ricorso principale) è tutt’altro che univoca nel negare l’ammissibilità (rectius: la ricevibilità) di un appello incidentale tardivo (ossia, successivo al decorso del termine di cui all’art. 28, l. TAR, ma non anche a quello di cui all’art. 37, T.U.C.d.S.) laddove con il ricorso incidentale vengano impugnati capi della sentenza diversi da quelli impugnati con il ricorso principale (ovvero, non dipendenti o connessi a questi ultimi).<br />
Sotto tale profilo, il Collegio ritiene nella specie di prestare adesione al diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui la parte del giudizio contro cui è stato proposto appello può proporre a propria volta un ricorso incidentale tardivo (nell’accezione dinanzi fornita) nei confronti di qualunque capo della sentenza gravata, senza che a tal fine operi il presunto limite rappresentato dalla possibilità di utilizzare tale strumento avverso i soli profili della pronuncia connessi o dipendenti da quelli costituenti oggetto del ricorso principale.<br />
Ciò in quanto, in analogia a quanto previsto nell’ambito del  processo civile dall’art. 334 del codice di rito, non esiste alcun limite oggettivo all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva (in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, sent. 10 marzo 1997, n. 242; id., Sez. V, sent. 13 luglio 1992, n. 639).</p>
<p>3. Una volta acclarato il carattere tempestivo dell’appello incidentale proposto dall’E.N.R., il Collegio ritiene in primo luogo di esaminare i motivi di tale appello relativi alla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo (i motivi in questione rappresentano la sostanziale rimodulazione di altrettanti motivi proposti in primo grado sotto forma di eccezione di inammissibilità e non accolti dal giudice di prima istanza).</p>
<p>4. Con un primo motivo, la difesa dell’E.N.R. censura la sentenza impugnata per la parte in cui non ha ritenuto di accogliere l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.A. fondata sul riconosciuto carattere di ente pubblico economico dell’E.N.R..<br />
Al riguardo, il Tribunale amministrativo regionale ha in primo luogo obiettato che numerosi indici depongano nel senso della qualificabilità dell’E.N.R. quale ente pubblico di carattere non economico.<br />
Ad ogni modo, secondo il giudice di prime cure, tale qualificazione risulta comunque non dirimente ai fini della giurisdizione atteso che l’Ente in questione deve comunque essere considerato quale organismo di diritto pubblico ai sensi della disciplina comunitaria in tema di procedure ad evidenza pubblica.<br />
Ebbene, trattandosi nella specie di messa all’asta di un bene di indubbia rilevanza economica, la conseguenza sarebbe, nella tesi del T.A.R., nel senso della piana devoluzione della relativa giurisdizione in capo all’adito G.A.<br />
Al riguardo, l’Ente appellato ribadisce in primo luogo gli argomenti (che ritiene non adeguatamente valutati dal Tribunale) i quali depongono nel senso della pacifica riconducibilità dell’E.N.R. nel novero degli enti pubblici economici.<br />
Secondo l’Ente, la natura di ente pubblico economico escluderebbe la sua qualificabilità come organismo di diritto pubblico ai sensi del paragrafo 9 dell’art. 1 della direttiva 2004/18/CE e relativa normativa nazionale di recepimento.<br />
Sotto tale aspetto assumerebbero rilievo le modalità di esercizio dell’attività statutariamente devoluta all’Ente. Ed infatti, pur essendo pacifico che esso sia stato istituito per soddisfare bisogni di carattere generale, non potrebbe tuttavia negarsi che “tali bisogni presentano natura inequivocabilmente commerciale e/o industriale (…) come precisato dallo Statuto agli artt. 1 e 2” (memoria in data 22 luglio 2003, pag. 12).<br />
Nella tesi dell’Ente, “i bisogni cui l’attività dell’Ente è preordinata, attengono infatti alla sfera dell’economia ed in particolare alla promozione ed allo sviluppo degli scambi commerciali nazionali ed internazionali (…), ed alla loro realizzazione l’Ente provvede mediante lo svolgimento di una attività avente natura intrinsecamente commerciale” (ivi).<br />
La conseguenza di tanto sarebbe nel senso che “l’Ente Nazionale Risi deve essere annoverato tra gli Enti pubblici economici e non tra gli organismi di diritto pubblico” (ivi, pag. 11).<br />
Ed infatti, in base alle caratteristiche obiettive dell’attività svolta dall’Ente, risulterebbe escluso in capo ad esso uno dei caratteri tipici ed indefettibili di un qualunque organismo di diritto pubblico, ovvero l’essere istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.<br />
Sotto altro profilo, l’Ente appellato osserva che, anche nell’ipotesi (denegata) in cui esso fosse effettivamente configurabile quale organismo di diritto pubblico, nondimeno difetterebbe nella specie la giurisdizione del G.A. atteso che tale giurisdizione è fissata dalla pertinente normativa nazionale (art. 244 del d.lgs.  12 aprile 2006, n. 163 – già: art. 6 della l. 21 luglio 2000, n. 205 -) con esclusivo riferimento alle gare d’appalto, mentre invece non è rinvenibile alcuna analoga norma la quale devolva al G.A. la giurisdizione in tema di procedure ad evidenza pubblica comunque indette da organismi di diritto pubblico, anche laddove volte alla stipula di contratti attivi della P.A. (memoria in data 14 febbraio 2008, p. 14).<br />
In definitiva, nella tesi dell’Ente appellato, l’alienazione di un proprio immobile “non richiede – per la tipologia di attività posta in essere – il rispetto dell’evidenza pubblica e l’attività in concreto espletata è espressione contrattuale che esula dalla cognizione del Giudice Amministrativo” (ivi).</p>
<p>4.1. Il motivo, nel suo complesso, non può trovare accoglimento.<br />
Al riguardo si osserva che (come condivisibilmente osservato dal Tribunale Amministrativo Regionale), anche a prescindere dalla questione della ascrivibilità dell’Ente al novero degli enti pubblici economici, ciò non esclude in alcun modo la sua concomitante ascrivibilità al novero degli organismi di diritto pubblico (secondo un’opzione che, al contrario, la difesa dell’Ente sembra non condividere).<br />
Sotto tale aspetto, pacifico essendo il possesso in capo all’Ente dei primi due caratteri che individuano la figura dell’organismo di diritto pubblico (ci si riferisce al possesso della personalità giuridica, nonché alla riconducibilità in modo maggioritario del finanziamento ovvero del controllo gestionale dell’Ente in capo allo Stato), è evidente che la tesi della parte appellata si incentri sul se l’E.N.R. possa considerarsi quale organismo “istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale” (paragrafo 9 dell’art. 1 della direttiva 2004/18/CE; comma 26 dell’art. 3 del d.lgs. 163 del 2006).<br />
Al riguardo, il Collegio ribadisce che la più corretta interpretazione del dettato comunitario deponga nel senso che il quesito vada risolto conferendo rilievo preminente non già al carattere (industriale o commerciale) dell’attività gestionale posta in essere dall’organismo di cui si discute, bensì avendo riguardo al carattere dell’interesse (rectius: delle esigenze) al cui perseguimento detta attività è teleologicamente ed istituzionalmente rivolta (sul punto: Corte di Giustizia delle CE, sent. 10 novembre 1998, in causa C-360/96 Gemeente Arnhem e a. vs. B.F.I. Holding B.V.).<br />
Conseguentemente, è ben possibile che un determinato organismo persegua un interesse non industriale (ad es.: un fine di interesse generale per la collettività dei consumatori o degli utenti) utilizzando strumenti operativi lato sensu privatistici, e che nondimeno l’organismo stesso sia qualificabile come o.d.p. ai sensi del diritto comunitario e della relativa normativa nazionale di recepimento (sul punto – ex plurimis &#8211; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 28 ottobre 1998, n. 1478; id., Sez. V, sent. 7 giugno 1999, n. 295).<br />
Ora, con riferimento ai requisiti previsti dal paragrafo 9 dell’art. 1 della direttiva 2004/18/CE (e dalle previgenti norme comunitarie in materia di appalti) al fine di individuare gli indici di riconoscimento di un organismo di diritto pubblico, appare corretta la prospettazione dell’Ente appellato, secondo cui l’ordinamento comunitario richiede (inter alia) la presenza di un doppio requisito:<br />
&#8211;	un primo requisito – per così dire – ‘in positivo’, rappresentato dalla circostanza per cui l’organismo di cui si discute è istituito per soddisfare esigenze di carattere generale, nonché<br />	<br />
&#8211;	un secondo requisito – per così dire – ‘in negativo’, rappresentato dalla circostanza per cui si tratti di esigenze aventi natura non industriale o commerciale.<br />	<br />
Ebbene, mentre risulta pacifico che l’Ente in questione soddisfi il primo dei richiamati requisiti (atteso che esso persegue certamente finalità di interesse generale), non appare invece condivisibile la prospettazione che la difesa dell’Ente fornisce in ordine ai bisogni che la relativa attività è volta a soddisfare. <br />
Ed infatti, nella tesi dell’Ente appellato, si tratterebbe di bisogni che presentano natura inequivocabilmente commerciale e/o industriale (memoria in data 22 luglio 2003, p. 12), anche alla luce del pertinente quadro giurisprudenziale comunitario e nazionale (viene citata, in particolare, la pronuncia Cass., Sez. Un. 4 aprile 2000, n. 97 sul caso Ente Fiera di Milano).<br />
Gli argomenti proposti dall’Ente non possono trovare accoglimento, poiché – al contrario – è proprio la corretta applicazione del pertinente quadro normativo e giurisprudenziale comunitario a palesare la riconducibilità dell’Ente in questione al novero degli organismi di diritto pubblico.<br />
Ed infatti, fermo restando che il tratto distintivo della figura in parola è rappresentato unicamente dal carattere (in ipotesi, non industriale o commerciale) dell’interesse perseguito (e non anche dell’attività svolta, come pure sembra emergere dalle Difese dell’Ente), si osserva che nel caso in esame sussistano numerosi indici atti a deporre nel senso che tale interesse, nel caso dell’E.N.R. abbia effettivamente un carattere non industriale o commerciale.<br />
Al riguardo si osserva che, in presenza di Organismi dalla struttura e dalle attribuzioni complesse quale l’Ente Nazionale Risi (le cui attribuzioni derivano da una stratificazione normativa risalente, alle sue origini, al terzo decennio dello scorso secolo – R.D.L. 2 ottobre 1931, n. 1237 -), risulta vieppiù difficoltoso delineare in modo unitario il carattere delle relative attribuzioni ed individuare in modo univoco i bisogni perseguiti e le relative attività.<br />
E’ infatti evidente che, nel caso di organismi con pluralità di attribuzioni quale l’E.N.R. è ben possibile la coesistenza di attribuzioni di carattere differenziato, le une rivolte al perseguimento di interessi dalla più evidente valenza generale (e di contenuto non immediatamente economico), le altre rivolte in modo più immediato e diretto al perseguimento di interessi di carattere industriale o commerciale.<br />
Tale coesistenza di attribuzioni (e di interessi) sussiste nel caso dell’E.N.R. atteso che il complesso delle disposizioni normative e statutarie che ne regolano i settori di intervento palesa il carattere eterogeneo degli interessi coinvolti.<br />
Ed infatti, un primo gruppo di attribuzioni conferisce all’Ente poteri di intervento evidentemente volti alla tutela di interessi di carattere più squisitamente industriale o commerciale (si pensi alle attività rivolte alla promozione ed allo sviluppo degli scambi commerciali nazionali ed internazionali nel settore di intervento, per altro svolti – ma tale aspetto, come si è detto, non risulta dirimente ai fini che qui rilevano – attraverso l’esercizio di un’attività a propria volta avente natura squisitamente privatistica).<br />
Esiste, tuttavia, un secondo gruppo di attribuzioni che esula in modo evidente dal perseguimento di interessi e bisogni di carattere industriale e commerciale, risultando piuttosto strumentale al soddisfacimento di bisogni di carattere generale della collettività dei consumatori e degli utenti, e comunque rivolta a fini di utilità generale non sussumibili all’ambito degli interessi commerciali ed industriali.<br />
Basti citare, al riguardo, il complesso di attribuzioni dell’Ente in questione relative:<br />
&#8211;	alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alla produzione, trasformazione e collocamento del riso, anche al fine di avviare periodiche iniziative di informazione in favore degli operatori e dei consumatori;<br />	<br />
&#8211;	alla cura dei rapporti istituzionali con i Ministeri e gli organismi comunitari ed internazionali da cui dipende il collocamento del prodotto;<br />	<br />
&#8211;	all’attività di collaborazione all&#8217;attività di vigilanza per la repressione delle frodi nel commercio interno del riso e delle sementi di riso su tutto il territorio nazionale;<br />	<br />
&#8211;	alla prestazione di assistenza nonché di consulenza volta ad un corretto impiego del ritrovati tecnologici, anche al fine di preservare l&#8217;equilibrio ambientale, promuovendo con opportune iniziative l&#8217;aggiornamento degli operatori del settore.<br />	<br />
Ora, in presenza di un organismo il cui ambito di attività comprende sia attività volte al perseguimento di interessi di carattere industriale o commerciale, sia attività volte al perseguimento di interessi privi di tale carattere, la sua configurabilità quale organismo di diritto pubblico non impone (come, pure, ipotizzato dalla Difesa dell’Ente – memoria in data 22 luglio 2003, p. 12 -) il previo esperimento di una sorta di giudizio di prevalenza.<br />
Al contrario, in ossequio alla pertinente giurisprudenza comunitaria (evidentemente ispirata dalla ratio di estendere, nei casi dubbi, le ipotesi di assoggettabilità alle regole dell’evidenza pubblica a fronte di figure organizzative comunque riconducibili all’alveo pubblicistico), occorre concludere che l’Ente in questione sia da qualificare quale o.d.p. anche laddove la soddisfazione di bisogni di interesse generale costituisce solo una parte relativamente poco rilevante delle attività da esso effettivamente svolte (in tal senso: Corte di Giustizia delle CE, sent. 15 gennaio 1998, in causa C-44/96, Mannesmann).<br />
Al riguardo, il giudice comunitario ha chiarito che la qualità di organismo di diritto pubblico non dipende in alcun modo dall’importanza relativa che, nell’attività dell’organismo medesimo, è rivestita dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale, risultando piuttosto sufficiente a tal fine che il perseguimento di tale tipologia di bisogno rientri fra i compiti istituzionale dell’organismo di cui si discute, anche senza carattere di preminenza (Corte di Giustizia delle CE, sent. 10 novembre 1998 in causa C-360/96, Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden vs. BFI Holding BV).<br />
Riconducendo i principi sin qui richiamati alle peculiarità del caso di specie, occorre osservare quanto segue.<br />
In primo luogo, la circostanza per cui l’Ente Nazionale Risi sia ascrivibile al novero degli enti pubblici economici non preclude in alcun modo che, ricorrendone gli ulteriori presupposti enunciati dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, esso possa essere qualificato come organismo di diritto pubblico.<br />
In secondo luogo, la ratio delle norme comunitarie in tema di organismi di diritto pubblico (norme volte, nel loro complesso, ad estendere nei casi dubbi l’obbligo di ricorrere agli strumenti dell’evidenza pubblica in capo a soggetti comunque ascrivibili all’alveo decisionale ed economico pubblicistico) comporta che tale figura vada in concreto ravvisata anche nelle ipotesi in cui l’organismo della cui natura si dibatte sia volto a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale senza carattere di prevalenza, o addirittura in modo palesemente secondario rispetto al – concomitante &#8211; perseguimento di interessi di carattere industriale o commerciale.<br />
Impostati in tal modo i termini della questione, non appare dubitabile che l’Ente Nazionale Risi sia ascrivibile alla categoria degli organismi di diritto pubblico, obbligati nell’esercizio della propria attività contrattuale (i.e.: anche al di fuori del limitato settore dei pubblici appalti) al rispetto delle regole di evidenza pubblica di matrice comunitaria e nazionale.</p>
<p>4.2. Né può essere condivisa la tesi dell’Ente appellato secondo cui, anche ad ammettere la natura di organismo di diritto pubblico dell’E.N.R., l’obbligo in capo ad esso di rispettare l’evidenza pubblica, con conseguente radicamento della giurisdizione del G.A., vigerebbe unicamente nella materia degli appalti (in tal senso deponendo il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 244 del ‘Codice dei contratti’) e non anche nel diverso caso dei contratti attivi, volti – come nel caso di specie – alla vendita di un proprio bene patrimoniale.<br />
Tanto meno può essere condivisa la tesi secondo cui non potrebbe essere ascritto alla giurisdizione del G.A. un caso, quale quello di cui è causa, in cui la scelta di procedere secondo i moduli dell’evidenza pubblica non è discesa da un puntuale obbligo normativo in tal senso, bensì da una libera scelta dell’Ente procedente.<br />
Sotto il primo profilo si ritiene qui di ribadire l’orientamento giurisprudenziale della Sezione, secondo cui la non riconducibilità di una procedura ad evidenza pubblica agli schemi tipologici del ‘Codice dei contratti’ (ed alla pertinente normativa comunitaria di riferimento) non incide sulla soggiacenza a principi di evidenza pubblica valevoli, alla stregua di un principio comunitario da ultimo recepito con il ‘Codice dei contratti’, per tutte le attività contrattuali della P.A. pur se non soggette a disciplina puntuale di stampo nazionale o di derivazione europea. Ciò, in ossequio ai principi del Trattato in tema di tutela della concorrenza valevoli anche al di là dei confini tracciati da direttive specifiche in quanto tesi ad evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 10 gennaio 2007, n. 30). <br />
L’approccio in questione viene confermato, sotto il profilo sistematico, dal recente orientamento della Commissione europea la quale (nella sua concomitante veste di ‘custode del Trattato istitutivo’ e di Autorità Antitrust al livello europeo) ha chiarito che le regole ed i principi dell’evidenza pubblica – in quanto principi generali direttamente desumibili dalle disposizioni del Trattato – trovano applicazione non solo nelle ipotesi in cui una puntuale prescrizione del diritto comunitario derivato ne renda obbligatorio l’utilizzo ma, più in generale, in tutti i casi in cui un soggetto pubblico decida di individuare un contraente per l’attribuzione di un’utilitas di rilievo economico comunque contendibile fra più operatori del mercato.<br />
In tal modo, è stato chiarito che il ricorso ai principi del Trattato in punto di rispetto della par condicio e di salvaguardia dell’evidenza pubblica resta indefettibile sia nelle ipotesi in cui non risulti superata la c.d. soglia di rilievo comunitario (secondo un’opzione largamente accolta, del resto, dal Legislatore nazionale del ‘Codice dei contratti’), sia – più in generale – quando l’utilitas di cui si discute non concerna in modo diretto il settore degli appalti, bensì altri settori di intervento di analogo ed indiscutibile rilievo economico per gli operatori (sul punto, cfr. la Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici, in G.U.C.E. C179 del 1° agosto 2006).</p>
<p>4.3. In base a quanto esposto, risulta priva di fondamento anche l’affermazione secondo cui la determinazione volta ad indire la gara di cui è causa avrebbe rappresentato null’altro, se non ‘l’adozione libera e non obbligata di una procedura ad evidenza pubblica’, con la conseguenza di rendere inapplicabile le previsioni, in punto di giurisdizione, di cui all’art. 6 della l. 21 luglio 2000, n. 205 (ora: art. 244 del d.lgs. 163, cit.).<br />
E’ infatti evidente che (alla luce di quanto sin qui richiamato) l’indizione della gara di cui è causa sia discesa (non già da una libera determinazione dell’Ente, bensì) dall’ossequio a puntuali disposizioni di principio di matrice comunitaria, direttamente vincolanti per gli operatori del diritto interno.<br />
Tuttavia, la tesi di Parte appellata risulterebbe comunque infondata in parte qu&#257; anche laddove si ammettesse che la determinazione volta all’indizione di tale gara sia effettivamente derivata da un autovincolo in tal senso da parte dell’Amministrazione procedente. <br />
Ed infatti, pur dando atto della presenza di alcune pronunce le quali hanno ritenuto che l’autovincolo imposto dalla P.A. all’adozione di procedure di evidenza pubblica non consentirebbe di radicare la giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 6, cit. (tanto, alla luce di una particolare interpretazione della locuzione ‘soggetti comunque tenuti (…) all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale’), deve comunque prestarsi nella specie adesione al più recente orientamento giurisprudenziale, il quale ha opinato sul punto in senso nettamente differente.<br />
Viene in rilievo, sotto questo profilo, il precedente della Sezione con cui è stato precisato che ogni volta in cui l’Amministrazione procede ad una selezione competitiva fra soggetti privati al fine di attribuire un’utilità di rilievo economico (ed anche a prescindere da un previo vincolo normativo in ordine all’an ed al qu&#335;modo di tale procedura), nondimeno il provvedimento di aggiudicazione, ancorché sia collocato all&#8217;interno del procedimento (civilistico) preordinato alla conclusione del contratto, ha natura amministrativa per quanto concerne l&#8217;individuazione del contraente.<br />
Ed infatti, la serie procedimentale in tal modo posta in essere contempla in primo luogo un atto (amministrativo) di accertamento (costitutivo) e solo in secondo luogo anche la manifestazione di volontà (negoziale) della p.a. in ordine al contratto da stipulare. La aggiudicazione assume in tal modo una valenza procedimentale ed amministrativa ed integra una vera e propria determinazione autoritativa dell&#8217;esito della procedura selettiva, mediante una statuizione propria degli atti pubblici diretti a creare certezze legali privilegiate ed a incidere sulla posizione soggettiva degli aspiranti all&#8217;aggiudicazione, qualificabile come di interesse legittimo con conseguente giurisdizione del G.A. (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 15 novembre 2005, n. 6368).<br />
4.4. Concludendo sul punto, non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del G.A. fondata sulla configurazione soggettiva dell’Ente Nazionale Risi quale ente pubblico economico, ovvero quale organismo di diritto pubblico.</p>
<p>5. E’ invece fondata e meritevole di accoglimento l’ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dall’E.N.R. in relazione al fatto che, nel giudizio che ne occupa, vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo, quali quelle tipicamente coinvolte dall’esercizio del diritto di prelazione ex art. 38 della l. 27 luglio 1978, n. 372  (recante ‘Disciplina delle locazioni di immobili urbani’).<br />
5.1. La carenza di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo emerge con particolare evidenza per la parte in cui parte attrice lamenta che gli atti impugnati avrebbero illegittimamente conculcato l’esercizio del diritto di prelazione sull’immobile condotto in locazione, oggetto della procedura di vendita all’origine dei fatti di causa.<br />
Sotto tale aspetto, è agevole osservare che, una volta appurato (come opinato dal giudice di prime cure) che la stessa legittimazione ad agire (nonché il relativo interesse) rinvengano il proprio fondamento su di un rapporto squisitamente privatistico (quello di locazione) e sulle tipiche posizioni di diritto soggettivo che caratterizzano i rapporti fra le parti di tale rapporto, non appare poi possibile eludere le relative conseguenze in punto di giurisdizione, in specie laddove (come nel caso di all’esame del Collegio) si assuma violato il diritto soggettivo all’esercizio della prelazione ex art. 38, l. 392, cit.<br />
Né appare convincente, al fine di sostenere la sussistenza della giurisdizione del G.A., l’argomento logico-giuridico secondo cui l’oggetto del giudizio non sarebbe rappresentato dal mancato esercizio del diritto di prelazione, bensì dall’asserita illegittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi i quali (con valenza – per così dire – ‘a monte’) hanno indotto la P.A. a non riconoscere il richiamato diritto di prelazione.<br />
Ed infatti, appare arduo negare che le determinazioni adottate dalla P.A. nello svolgimento di un rapporto contrattuale (ad es., mediante il diniego di riconoscimento del diritto di prelazione) assumano una valenza eminentemente paritetica, pur quando esse hanno l’effetto di incidere in modo pregiudizievole sulla sfera giuridica della controparte contrattuale.<br />
L’adozione di siffatte determinazioni, infatti (ovvero, la loro mancata adozione, come nel caso di specie) concreta comunque – pur nei possibili risvolti patologici jure civili – l’esercizio di diritti, poteri e facoltà tipiche della dialettica fra posizioni contrattuali, incidenti su posizioni di diritto soggettivo, con ogni conseguenza in ordine al riparto fra le giurisdizioni.<br />
Né a conclusioni diverse può giungersi affermando, con l’odierna appellante, che l’oggetto dell’impugnativa giudiziale non sarebbe rappresentato dagli atti privatistici immediatamente incidenti sul rapporto locatizio, bensì dalle determinazioni (di valenza asseritamente pubblicistica) posti a monte rispetto all’adozione dei richiamati atti paritetici.<br />
Ed infatti, laddove si accedesse alla tesi secondo cui, pur in presenza di un contratto di diritto privato e delle relative vicende (fisiologiche o patologiche), ciò che determina la giurisdizione non è già la natura paritetica dei rapporti su cui incidono gli atti posti in essere dalla P.A. nella sua veste di contraente, bensì il carattere (asseritamente pubblicistico) delle decisioni prodromiche all’adozione di tali atti, la conseguenza sarebbe nel senso di negare sotto il profilo sostanziale l’assimilazione della P.A. ai privati nella fase esecutiva dei rapporti contrattuali, annettendo rilievo – per così dire – ‘assorbente’ alla (pur necessaria) presenza di un’attività amministrativa ‘a monte’ rispetto all’adozione di atti dalla squisita valenza privatistica.<br />
E’ tuttavia evidente che, per tale via, si giungerebbe alla configurazione di una sorta di immanente e generalizzato diritto privato speciale della P.A. (fondato, in ultima analisi, sul mero rilievo della qualificazione soggettiva di una delle parti del rapporto contrattuale), nel cui ambito persino le manifestazioni contrattuali di carattere più squisitamente paritetico verrebbero riguardate come null’altro, se non l’esito di un’attività amministrativa di carattere autoritativo, idonea ad incidere con carattere di autoritatività sulla sfera giuridica del privato contraente.<br />
In definitiva, pur essendo pacifico che l’esercizio del diritto di prelazione rappresenta un diritto potestativo idoneo a determinare autoritativamente ex lege l’acquisto dell&#8217;immobile a favore del retraente, nondimeno le controversie relative al suo esercizio da parte della P.A. restano attratte alla giurisdizione del giudice degli atti paritetici, a nulla rilevando che l’esercizio in concreto (ovvero, il mancato esercizio) della prelazione sia intervenuto all’esito di una determinazione assunta, secondo le regole del diritto amministrativo, dagli organi decisionali della P.A.<br />
Pertanto, appare meritevole di conferma l’orientamento (espresso in un diverso settore ordinamentale, ma le cui conclusioni possono qui trovare coerente applicazione) secondo cui rientra nella giurisdizione del G.O. una controversia relativa ad atti con i quali viene dichiarata la decadenza da una concessione per l&#8217;espletamento di un servizio pubblico. <br />
Come già osservato da questo Consiglio di Stato, infatti, sebbene tali atti rappresentino anche il risultato di valutazioni discrezionali da parte dell&#8217;Amministrazione, nondimeno essi operano pur sempre nell&#8217;ambito paritetico del contratto e non costituiscono esplicazione di un potere di natura pubblicistica (Cons. Stato, Sez. V, sent. 17 maggio 2005, n. 2461).</p>
<p>5.2. Né a conclusioni diverse da quelle sin qui indicate può giungersi sulla base delle deduzioni di parte appellante, secondo cui la richiamata questione di giurisdizione risulterebbe infondata in quanto “oggetto dell’impugnazione è l’intera procedura di vendita e tutti gli atti presupposti; la violazione del diritto di prelazione, lungi dall’essere l’unico oggetto della controversia, costituisce solo un aspetto, che assume rilievo in via meramente indiretta, della posizione soggettiva della ricorrente” (memoria in data 14 febbraio 2008, p. 8).<br />
In contrario, si osserva che nella stessa prospettazione di parte ricorrente (confermata in parte qu&#257; dalla pronuncia appellata) la sussistenza di ben due condizioni dell’azione giudiziale (la legitimatio ad causam e l’interesse ad agire) discendano in modo diretto dalla qualifica soggettiva di parte del rapporto locatizio.<br />
Dall’esame degli atti di causa, d’altronde, emerge che entrambi i profili sostanziali su cui si basano le doglianze di parte ricorrente (il mancato esercizio del diritto di prelazione, nonché la mancata ammissione delle offerte in aumento, ai sensi dell’art. 65 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) rinvengano il proprio ubi consistam in termini di condizioni per l’esperimento dell’azione giudiziale nella qualificazione soggettiva della ricorrente quale locataria dell’immobile e nei conseguenti rapporti, diritti ed obblighi che ne derivano jure civili.<br />
Ne consegue che le controversie relative ad entrambi i profili sostanziali dinanzi richiamati, innestandosi su una vicenda complessiva di carattere squisitamente paritetico, non possano che essere devolute al giudice ordinario delle posizioni di diritto soggettivo.</p>
<p>5.3. Né può ritenersi che le conclusioni in tal modo tracciate si pongano con carattere di distonia rispetto a quanto affermato dalla Sezione con la pronuncia 5 marzo 2002, n. 1308 (come, invece, ritenuto dalla società Appellante – memoria in data 14 febbraio 2008, pag. 8 -).<br />
Ed infatti, se è vero che la pronuncia in questione ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ambito di una controversia nell’ambito della quale la parte ricorrente lamentava esserle stato illegittimamente impedito l’esercizio del diritto di prelazione in relazione ad alcuni immobili oggetto di dismissione, è pur vero che la pronuncia medesima è maturata in un contesto giuridico-normativo profondamente diverso da quello odierno, con la conseguenza di non consentire alcuna operazione di assimilazione sistematica fra questa e quella.<br />
In particolare, mentre il presupposto sistematico della presente pronuncia è rappresentato dalla circostanza per cui gli atti dell’Amministrazione i quali hanno inciso sulla posizione giuridica della ricorrente hanno un carattere eminentemente paritetico (derivando da libere determinazioni assunte dalla P.A. nella sua veste di contraente privato), al contrario, nella vicenda definita dalla Sezione nel 2002, gli atti incidenti sull’esercizio del diritto di prelazione rivestivano un carattere generale e discendevano da puntuali prescrizioni normative in tema di svolgimento delle attività di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (in specie: art. 2 della l. 23 dicembre 1999, n. 488), con la conseguenza che essi delineavano effettivamente posizioni qualificabili come di interesse legittimo, determinando la devoluzione delle relative conseguenze al giudice amministrativo.</p>
<p>5.4. Tanto premesso in relazione ai profili di giurisdizione, ed ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che l’istanza volta all’annullamento degli atti dell’E.N.R. i quali avrebbero avuto quale effetto quello di impedire l’esercizio del diritto di prelazione non potrebbe comunque trovare accoglimento atteso che l’ordinamento civilistico contempla, per tali ipotesi, un diverso strumento di reazione ordinamentale (l’esercizio del diritto di riscatto di cui all’art. 39 della l. 392 del 1978, cit.): si tratta, tuttavia, di uno strumento di cui parte ricorrente non ha in alcun modo provato di essersi avvalsa.</p>
<p>6. Ma la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo non è meno evidente per la parte del ricorso in primo grado (puntualmente riproposta in sede di appello) in cui la società Edil GDM osserva che, pur a prescindere dalla questione relativa al mancato esercizio del diritto di prelazione, gli atti impugnati risulterebbero comunque illegittimi per aver impedito la presentazione di offerte in aumento ai sensi dell’art. 65 del R.D. 827 del 1924.<br />
Ed infatti, anche in tale ipotesi l’asserita sussistenza di ben due delle condizioni dell’azione (la legitimatio ad causam, nonché l’interesse ad agire) risulterebbero fondate sulla sussistenza del rapporto locatizio, la cui cognizione (alla luce dei noti principi costituzionali – art. 103 Cost. -) risulta comunque sottratta al G.A.</p>
<p>6.1. Ciò, a tacere della circostanza secondo cui nel caso di specie le censure di parte attrice risulterebbero comunque infondate nel merito, atteso che l’art. 65 del R.D. 827 del 1924 prevede il ricorso allo strumento delle offerte in aumento come mera facoltà per l’Amministrazione (facoltà di cui l’Ente appellato ha legittimamente ritenuto di non avvalersi) e che i principi del corretto agire amministrativo non avrebbero comunque consentito alla P.A. di revocare l’aggiudicazione medio tempore intervenuta a fronte della presentazione da parte della ricorrente di un’offerta in aumento non contemplata (e legittimamente) in sede di lex specialis.</p>
<p>7. La rilevata carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo esime il Collegio dall’esaminare la dedotta tardività del gravame.</p>
<p>8. Per le considerazioni che precedono, il ricorso incidentale deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in primo grado per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo. <br />
	Sussistono nella specie giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite della presente fase del giudizio, anche in considerazione della complessità delle questioni coinvolte dalla presente decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in primo grado. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giuseppe Barbagallo 			Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo 		Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito 			Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli 			Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa 			Consigliere, est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il  19/05/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2007 n.2279</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-5-2007-n-2279/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-5-2007-n-2279/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2007 n.2279</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di riconoscimento di parita’ di indirizzi scolastici qualora il numero delle classi costituite per sdoppiamento non risulti superiore all’unita’ per ciascuno degli Istituti scolastici ricorrenti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 2279/07 Registro Generale: 2944/2007</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di riconoscimento di parita’ di indirizzi scolastici qualora il numero delle classi costituite per sdoppiamento non risulti superiore all’unita’ per ciascuno degli Istituti scolastici ricorrenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2279/07<br />
Registro Generale: 2944/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta  <br />Cons. Paolo Buonvino <br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola <br />
Cons. Roberto Giovagnoli Est.<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Maggio 2007.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b> &#8211; <b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA “SANTA LUCIA” S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: Avv.  CARLO RIENZI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9</p>
<p>Interveniente ad Opponendum<br />
<b>BARONE GAETANO, BECCARINI ANTONIO, BENINI DIEGO GIOVANNI, BORRIELLO MATTIA, BRUNETTI GIANLUCA, CARELLA NICODEMO, CIAVARELLA DENISE, COZZOLINO GIUSEPPINA, DI CICCO SALVATORE ENZO, DE LUCA BOSSA GIUSEPPE, D&#8217;ONOFRIO MICHELE, ESPOSITO FRANCESCO, FAGONE AGRIPPINO, FIORASO ANDREA, GERARDI FRANCESCO, GRECO ALESSANDRO, GRIMALDI GERARDO, IANNELLA ANTONIO, LECIS FRANCESCO, LECIS STEFANO, MAIELLO MIRKO, MALLARDO GIOVANNI, MASSARO MARIO, MONTALTO DAVIDE, NESI GERMANO, PASSUTI STEFANO, PAUDICE MARIO, RICCI GIUSEPPE, SANTORO GAETANO, SANTUCCI DAVIDE, SORRENTINO PIETRO, VALEO SANDRO, VEGLIANTI ROLANDO, VELOTTI FRANCESCO, VINCIGUERRA CARLO, AVINO ANIELLO, BOMBONATI MARCO, CAPUTO VITO, CARDARELLI RAFFAELE, DANIELE GIUSEPPE, D&#8217;ELIA GIOVANNI, DELLA FRANCESCA PIERO, DE MARCO SERGIO, DI VIESTI LUCA, EL MAKLOUK OMAR, FORNATARO STEFANO, GILIBERTI FABIO, GRASSI GIUSEPPE, INVITTO ROSARIO, LAEZZA ANTONIO, LO SPOTO GABRIELE, LOLLO PELLEGRINO, LONGOBARDI FILIPPO, MADDALONI LUIGI, MONETTI FRANCESCO, MURGIDA PASQUALE MATTEO, MUROLO ANIELLO, NUNZIATA SALVATORE, PALOMBA CIRO, PASTORE MICHELE, PENGUE LUCA, PETRAGLIA GIORGIO, PONTECORVO EMANUELE, RACHIELE MARCO, RAISI LUCA, ROMANO MARCOVINCENZO, RUSSO GIOVANNI, SVICH BRUNO, TROTTA ELEONORA, TROTTA GIUSEPPE,</b> rappresentati e difesi da: Avv.  CARLO RIENZI con domicilio  eletto in Roma  VIALE DELLE MILIZIE 9</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III Quater  n. 219/2007, resa tra le parti, concernente FUNZIONAMENTO IN REGIME DIPARITA’ DI INDIRIZZI  SCOLASTICI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AVINO ANIELLO, BARONE GAETANO, BECCARINI ANTONIO, BENINI DIEGO GIOVANNI, BOMBONATI MARCO, BORRIELLO MATTIA, BRUNETTI GIANLUCA, CAPUTO VITO, CARDARELLI RAFFAELE, CARELLA NICODEMO, CIAVARELLA DENISE, COZZOLINO GIUSEPPINA, D&#8217;ELIA GIOVANNI, D&#8217;ONOFRIO MICHELE, DANIELE GIUSEPPE, DE LUCA BOSSA GIUSEPPE, DE MARCO SERGIO, DELLA FRANCESCA PIERO, DI CICCO SALVATORE ENZO, DI VIESTI LUCA, EL MAKLOUK OMAR, ESPOSITO FRANCESCO, FAGONE AGRIPPINO, FIORASO ANDREA, FORNATARO STEFANO, GERARDI FRANCESCO, GILIBERTI FABIO, GRASSI GIUSEPPE, GRECO ALESSANDRO, GRIMALDI GERARDO, IANNELLA ANTONIO, INVITTO ROSARIO, ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA “SANTA LUCIA” S.R.L., LAEZZA ANTONIO, LECIS FRANCESCO, LECIS STEFANO, LO SPOTO GABRIELE, LOLLO PELLEGRINO, LONGOBARDI FILIPPO, MADDALONI LUIGI, MAIELLO MIRKO, MALLARDO GIOVANNI, MASSARO MARIO, MONETTI FRANCESCO, MONTALTO DAVIDE, MURGIDA PASQUALE MATTEO, MUROLO ANIELLO, NESI GERMANO, NUNZIATA SALVATORE, PALOMBA CIRO, PASSUTI STEFANO, PASTORE MICHELE, PAUDICE MARIO, PENGUE LUCA, PETRAGLIA GIORGIO, PONTECORVO EMANUELE, RACHIELE MARCO, RAISI LUCA, RICCI GIUSEPPE, ROMANO MARCOVINCENZO, RUSSO GIOVANNI, SANTORO GAETANO, SANTUCCI DAVIDE, SORRENTINO PIETRO, SVICH BRUNO, TROTTA ELEONORA, TROTTA GIUSEPPE, VALEO SANDRO, VEGLIANTI ROLANDO, VELOTTI FRANCESCO, VINCIGUERRA CARLO.<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Giovagnoli e udito, altresì, per le parti l’avv. Rienzi;<br />
Ritenuto ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, che l’appello sia infondato, in quanto il numero delle classi costituite per sdoppiamento non risulta superiore all’unità per ciascuno degli Istituti scolastici.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2944/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-5-2007-n-2279/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2007 n.2279</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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