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	<title>2275 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2275 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.2275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-2275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-2275/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.2275</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca dell’aggiudicazione di una gara per la fornitura di accessori per materiale rotabile ferroviario in caso di insussistenza (ancorché temporanea) del requisito della regolarità della posizione dell’aggiudicataria in relazione agli obblighi in materia di assunzione dei disabili (l. n. 68/1999; art. 38, comma 1, lett. l,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-2275/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.2275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-2275/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.2275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca dell’aggiudicazione di una gara per la fornitura di accessori per materiale rotabile ferroviario in caso di insussistenza (ancorché temporanea) del requisito della regolarità della posizione dell’aggiudicataria in relazione agli obblighi in materia di assunzione dei disabili (l. n. 68/1999; art. 38, comma 1, lett. l, d.lgs. n. 163/06). Secondo l’impresa che aveva subito la revoca, detti obblighi erano stati soddisfatti attraverso la stipula di una convenzione ex art. 11 l. n. 68/1999, ma secondo il Giudice tale affermazione necessitava di verifica in concreto, non sembrando sufficiente – in ragione delle finalità delle norme sui requisiti generali per l’accesso alle commesse pubbliche (e in particolare del principio della par condicio) – addurre, da parte dell’impresa che aveva subito la revoca, il dato formale che l’impresa stessa non avesse inoltrato di una diffida finalizzata alla risoluzione della convenzione. Secondo il giudice cautelare, in altri termini, non poteva tenersi conto del contegno dell’impresa in merito ai ridetti obblighi assunzione disabili. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02275/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04284/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4284 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Clerprem s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Faresin e Sergio Moro, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. prof. Francesco de Leonardis in Roma, via Fulcieri Paulucci de’ Calboli n. 9	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Trenitalia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Maria Alessandra Sandulli e Andrea Trotta, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, n. 349;<br />	<br />
<b>Provincia di Vicenza</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Balzani, Paola Mistrorigo, Giorgio Fracasso, Maria Elena Tranfaglia, Ilaria Bolzon e Fausta Dalla Chiara, dell’Avvocatura provinciale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lodovico Visone in Roma, Via del Gesù n. 62;<br />	<br />
<b>AVCP &#8211; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege<br />	<br />
<b>Azienda Usl n. 4 “Alto Vicentino”</b> e <b>Regione Veneto</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., n.c. 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Imet &#8211; Industria meridionale equipaggiamenti trasporti s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c. 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
REVOCA AGGIUDICAZIONE GARA PER L&#8217;AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI IMBOTTITURE PER SEDILI DI ROTABILI FERROVIARI &#8211; ART. 120 C.P.A.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia s.p.a., della Provincia di Vicenza e dell’AVCP;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 28 giugno 2012 il cons. Mario Alberto di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto a una prima sommaria delibazione, e fatta salva la compiuta disamina delle doglianze nella più idonea sede di merito, che il ricorso non si presenta assistito dal requisito del fumus boni iuris, alla luce dell’incontestata insussistenza (ancorché temporanea) del requisito della regolarità della posizione di Clerprem in relazione agli obblighi in materia di assunzione dei disabili (l. n. 68/1999; art. 38, comma 1, lett. l, d.lgs. n. 163/06);<br />	<br />
Ritenuto al riguardo che l’avvenuto soddisfacimento di detti obblighi, a dire dell’istante adempiuti attraverso la stipula di una convenzione ex art. 11 l. n. 68/1999, pare necessitante di verifica in concreto, non sembrando in contrario sufficiente – in ragione delle finalità delle norme sui requisiti generali per l’accesso alle commesse pubbliche (e in particolare del principio della par condicio) – addurre il dato formale dell’omesso inoltro di una diffida finalizzata alla risoluzione della convenzione (e cioè senza che si tenga conto del contegno degli interessati in merito ai ridetti obblighi);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge la domanda cautelare e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società Trenitalia e della Provincia di Vicenza, delle spese della presente fase, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-28-6-2012-n-2275/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/6/2012 n.2275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2275</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. De FeliceSocietà Cooperativa edilizia Manta s.r.l. (Avv. F. Hofer) c/ Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. G. Gerbi) sul difetto di legittimazione del promissario acquirente di un terreno ad impugnare il diniego di concessione edilizia 1. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Diniego – Promissario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Numerico – <i>Est.</i> De Felice<br />Società Cooperativa edilizia Manta s.r.l. (Avv. F. Hofer) c/ Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. G. Gerbi)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di legittimazione del promissario acquirente di un terreno ad impugnare il diniego di concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Diniego – Promissario acquirente – Impugnazione – Inammissibilità – Ragioni – Interesse legittimo – Non sussiste	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Promissario acquirente – Strumento urbanistico convenzionato – Domanda – Presupposto – Disponibilità del bene – Necessità	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Autoannullamento – Promissario acquirente – Impugnazione – Legittimazione – Presupposto – Disponibilità del bene</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La figura del promissario acquirente di terreni interessati da una richiesta di concessione edilizia non implica l&#8217;esistenza di una posizione di interesse legittimo utile a rendere ammissibile l&#8217;impugnazione di un provvedimento di diniego della concessione stessa, potendo al più radicare una posizione dipendente da quella del ricorrente principale, &#8220;ad adiuvandum&#8221; del quale può dunque essere legittimamente dispiegato intervento in giudizio, se ed in quanto non miri ad eludere i termini di impugnazione da parte di chi risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria autonoma impugnativa.	</p>
<p>2. Il promissario acquirente può avanzare domanda volta all&#8217;adozione di uno strumento urbanistico convenzionato purché abbia l&#8217;effettiva disponibilità del bene, a nulla rilevando che detta disponibilità possa essere acquisita, nella sua pienezza, solo dopo la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà, dovendo il concetto di disponibilità essere inteso nel senso della sussistenza di requisiti oggettivi tali da far ritenere che il trasferimento di proprietà sia destinato a verificarsi con sufficienti margini di certezza.	</p>
<p>3. In materia di impugnazione dell’autoannullamento di un piano di lottizzazione, deve escludersi la legittimazione ad impugnare del promissario acquirente tout court, in assenza della disponibilità materiale del bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02275/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10294/2004 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10294 del 2004, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Cooperativa Edilizia Manta A R.L.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felix Hofer, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Castiglione della Pescaia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 02389/2004, resa tra le parti, concernente PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Luca Bongiovanni su delega di Felix Hofer e Ludovico Villani in dichiarata sostituzionedell’avv. Gerbi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana la società cooperativa attuale appellante agiva per l’annullamento della delibera adottata dal Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia n.77 del 10 ottobre 2003, con la quale era stata annullata la precedente deliberazione del 27 marzo 2001 di adozione di un piano di lottizzazione relativo al Comparto B Val Mattea del Comprensorio.<br />	<br />
Il giudice di primo grado, richiamando suo precedente (sentenza n.5040 del 2003 sul silenzio-inadempimento) dichiarava la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in quanto la ricorrente non è proprietaria dei terreni sui quali insiste il Piano di Lottizzazione ed è estranea al procedimento di approvazione del piano, di cui neppure ha sottoscritto la bozza di convenzione, in mancanza, nel contratto preliminare, di clausole anticipatorie della potestà di agire (per esempio, deve intendersi, di anticipazione di taluni degli effetti tipici del definitivo).<br />	<br />
Avverso tale sentenza propone appello la medesima società cooperativa, affidandosi alle seguenti censure.<br />	<br />
In primo luogo sostiene che la società aveva la qualità di interessata al procedimento in questione, tanto che un ricorso analogo era stato accolto dal medesimo giudice di primo grado con altra sentenza (n.3 del 2003 del Tar Toscana) sulla base della mancanza di tempestiva comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, si sostiene che sulla posizione di legittimazione attiva sussisterebbe vincolo di giudicato, in quanto la sentenza n.716 del 2003 del medesimo Tar ha accolto il ricorso della cooperativa contro la prima delibera di autoannullamento dell’adozione.<br />	<br />
Si sostiene che la cooperativa avrebbe titolo ad impugnare, sia perché ha partecipato al procedimento di approvazione del piano, sia perché anche il promissario acquirente di un terreno è legittimato a impugnare il diniego di concessione ad edificare sul medesimo. Infine, parte appellante ripropone i motivi non affrontati dal giudice di primo grado.<br />	<br />
Si è costituito il Comune appellato che chiede rigettarsi l’appello perché infondato e ripropone deduzioni riguardo alla inammissibilità del ricorso originario.<br />	<br />
Con atto depositato in data 3 marzo 2011 la parte appellante ha chiesto rinvio ad altra udienza, in quanto la approvazione dell’adottato nuovo regolamento urbanistico del Comune, avvenuta con delibera n.7 del 4 febbraio 2011, per il quale è pendente termine per le osservazioni, potrebbe in seguito comportare la insussistenza dell’interesse a coltivare il ricorso. Alla udienza pubblica del 5 aprile 2011 la richiesta non è stata accolta dal presidente di udienza in ragione della risalenza temporale della causa e la causa medesima, dopo discussione, è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato.<br />	<br />
L’appellante sostiene che sarebbe errato il diniego della legittimazione attiva della sua posizione di promissaria acquirente dei terreni interessati dal progetto di lottizzazione.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
La figura del promissario acquirente di terreni interessati da una richiesta di concessione edilizia non implica l&#8217;esistenza di una posizione di interesse legittimo utile a rendere ammissibile l&#8217;impugnazione di un provvedimento di diniego della concessione stessa; invece, può radicare comunque una posizione dipendente da quella del ricorrente principale, &#8220;<i>ad adiuvandum</i>&#8221; del quale può dunque essere legittimamente dispiegato intervento in giudizio, se ed in quanto non miri ad eludere i termini di impugnazione da parte di chi risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria autonoma impugnativa (Consiglio Stato sez. IV, 30 giugno 2005 n. 3594).<br />	<br />
La giurisprudenza ha sostenuto che anche il promissario acquirente può avanzare domanda volta all&#8217;adozione di uno strumento urbanistico convenzionato, sempre che abbia l&#8217;effettiva disponibilità del bene, a nulla rilevando che detta disponibilità possa essere acquisita, nella sua pienezza, solo dopo la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà, dovendo il concetto di disponibilità essere inteso nel senso della sussistenza di requisiti oggettivi tali da far ritenere che il trasferimento di proprietà sia destinato a verificarsi con sufficienti margini di certezza (così, per esempio, Consiglio Stato sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).<br />	<br />
Tale disponibilità giuridica e materiale nella specie non sussiste, né è stata mai dedotta.<br />	<br />
Anche in relazione alla possibilità di richiedere titoli abilitativi, si sostiene che legittimato a richiedere la concessione edilizia è o il titolare del diritto reale di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiede la concessione. <br />	<br />
Tale legittimazione, invece, non compete a colui il quale, in base ad un contratto preliminare, abbia avuto la promessa di futura vendita del terreno sul quale dovrebbe sorgere la costruzione (nel senso che la voltura della concessione edilizia non può essere chiesta dal promissario acquirente cfr. Cass. 10 ottobre 1997 n. 9850).<br />	<br />
Nel vigore dell&#8217;art. 4, l. 28 gennaio 1977 n. 10 (sostanzialmente corrispondente all&#8217;art. 11, t.u. 6 giugno 2001 n. 380), la concessione edilizia, potendo essere rilasciata &#8220;al proprietario dell&#8217;area o a chi abbia titolo per richiederla&#8221;, poteva essere chiesta anche dal promissario acquirente dell&#8217;immobile, purché avesse a ciò consentito il proprietario (Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).<br />	<br />
Ne consegue che, anche con riferimento alla impugnazione dell’autoannullamento di un piano di lottizzazione, legittimato ad impugnare non può ritenersi il promissario acquirente <i>tout court</i>, in assenza tra l’altro della disponibilità materiale del bene, che si potrebbe configurare in caso di preliminare cosiddetto ad effetti anticipati, con il quale quantomeno si anticipa l’effetto della consegna del bene.<br />	<br />
Non è condivisibile il motivo che poggia su una asserita esistenza di giudicato, in assenza di identità di cause, che riguardi sia l’oggetto (gli atti impugnati) che i soggetti (le parti in giudizio); in effetti, l’atto impugnato è del tutto diverso, come ammette la medesima parte appellante. <br />	<br />
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. <br />	<br />
La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
rigetta l’appello, con conferma della impugnata sentenza. <br />	<br />
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro tremila.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-4-2011-n-2275/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2011 n.2275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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