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	<title>2247 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2247 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2021 n.2247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-4-2021-n-2247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-4-2021-n-2247/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2021 n.2247</a></p>
<p>Pres. Veneziano &#8211; Rel. Santise Sull&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa spiegata avverso la proposta di aggiudicazione. Contratti della p.a. &#8211; Proposta di aggiudicazione &#8211; Atto privo di carattere di definitività  &#8211; Atto endoprocedimentale &#8211; Immediata Lesività  &#8211; Insussistenza &#8211; Inoppugnabilità . E&#8217; inammissibile il ricorso proposto avverso un verbale di una seduta di gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-4-2021-n-2247/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2021 n.2247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-4-2021-n-2247/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2021 n.2247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano &#8211; Rel. Santise</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa spiegata avverso la proposta di aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Proposta di aggiudicazione &#8211; Atto privo di carattere di definitività  &#8211; Atto endoprocedimentale &#8211; Immediata Lesività  &#8211; Insussistenza &#8211; Inoppugnabilità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile il ricorso proposto avverso un verbale di una seduta di gara contenente una mera proposta di aggiudicazione, poichè quest&#8217;ultima  un atto privo di carattere di definitività , in quanto  necessario che la stazione appaltante adotti il provvedimento di aggiudicazione definitiva. E&#8217; nota, del resto, la differenza sussistente tra proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva: la normativa prevista dall&#8217;art. 33 del d.lgs. n. 50/2016 assegna, infatti, alla stazione appaltante il potere di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore relativo all&#8217;oggetto del contratto d&#8217;appalto. La proposta di aggiudicazione non , quindi, impugnabile, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di immediata lesività , dalla cui lettura non  possibile acquisire alcuna conoscenza del contenuto dell&#8217;offerta tecnica del concorrente, nè può sostenersi che in tale momento si formi quella &#8220;piena conoscenza&#8221; cui l&#8217;art. 41 c.p.a. riconnette il decorso del termine decadenziale per la notificazione del ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 529 del 2021, proposto da <br /> Alcas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di San Lorenzello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianfranco D&#8217;Angelo, con domicilio eletto in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 33.</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Silviero Costruzioni S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio eletto in Napoli alla Via G. Carducci n. 37; <br /> Asmel Consortile S.C. A R. L. non costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">1) di tutti i verbali di gara (nn. 1 del 9.11.2020; n. 2 del 9.12.2020; n.3 del 10.12.2020 nonchè n. 4 del 17.12.2020) ed annesse schede e/o allegati agli stessi, rispettivamente nella misura in cui la Commissione illegittimamente ammetteva (ovvero non escludeva) la Silverio Costruzioni s.r.l. Unipersonale dalla procedura indetta dal Comune di San Lorenzello mediante il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto esecutivo a base di gara per l&#8217;affidamento dei lavori di: &#8220;Recupero del Borgo rurale di San Lorenzello- CIG 8109388EAA&#8221; nell&#8217;ambito dei fondi P.S.R. 2014/2020 stanziati dalla Regione Campania, con importo a base di gara pari ad ¬ 764.617,14; </p>
<p style="text-align: justify;">2) della graduatoria finale e di ogni atto e/o provvedimento, con il quale la Commissione di gara illegittimamente ammetteva alla competizione, ovvero, non escludeva la Silverio Costruzioni s.r.l. Unipersonale ed, in ogni caso, nella parte in cui attribuiva, comunque, un punteggio per l&#8217;offerta tecnica dalla medesima proposta in variante al progetto esecutivo che, di fatto, si presenta inutilizzabile (collocandola rispettivamente al 1° posto in classifica);</p>
<p style="text-align: justify;">3) dei provvedimenti e delle determinazioni dirigenziali di presa d&#8217;atto dei verbali di gara (nella parte in cui si presentano lesive per la ditta Alcas srl);</p>
<p style="text-align: justify;">4) della proposta di aggiudicazione racchiusa nel verbale ultimo n. 4 del 17.12.2020 nonchè delle determinazioni recanti verifica dei requisiti in capo alla Silverio Costruzioni s.r.l. Unipersonale -se ed in quanto espletate- e della determina di aggiudicazione definitiva -se ed in quanto disposta- in capo a quest&#8217;ultima nonchè la nota di riscontro al R.U.P. resa dalla Commissione di gara all&#8217;indomani della richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">5) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo; ivi compreso &#8211; ove e per quanto occorra- il bando prot. n. 1034 del 21.2.2020 ed annesso disciplinare di gara nonchè la determina di indizione ed approvazione degli stessi n. 156/487 del 20.11.2019 e il capitolato speciale d&#8217;appalto, lo schema di contratto e gli allegati tutti (se ed in quanto interpretabili in danno della Alcas srl) e successiva declaratoria di esclusione dalla gara della società  Silverio Costruzioni s.r.l. Unipersonale, in subordine, della diversa collocazione di quest&#8217;ultima nella graduatoria finale di gara, in ragione della illegittima attribuzione del punteggio per l&#8217;offerta tecnica;</p>
<p style="text-align: justify;">e conseguente declaratoria di nullità  e/o decadenza dell&#8217;aggiudicazione e del contratto d&#8217;appalto ove <i>medio tempore</i> stipulato,</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la conseguente condanna della Amministrazione alla rideterminazione della graduatoria di gara ed aggiudicazione (previo scorrimento) in favore della ricorrente che segue in classifica al 2° posto, quale ristoro in forma specifica mediante subentro nel contratto d&#8217;appalto dichiarandosi sin d&#8217;ora disponibile per l&#8217;esecuzione dei lavori e, in via subordinata, per il risarcimento per equivalente monetario, oltre accessori.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del San Lorenzello e di Silviero Costruzioni S.r.l. Unipersonale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 &#8211; svoltasi con le modalità  di cui all&#8217;art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 &#8211; il dott. Maurizio Santise e uditi i difensori delle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Letto l&#8217;art. 120, comma 6, c.p.a. e sentite le parti ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato all&#8217;amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la ricorrente ha esposto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Con bando ed annesso disciplinare di gara, l&#8217;Amministrazione resistente indiceva la procedura aperta per l&#8217;affidamento, mediante il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di: &#8220;Riqualificazione del Borgo rurale di San Lorenzello- CIG 8109388EAA&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) Alla gara partecipava la ricorrente che, al termine delle operazioni di scrutinio, si collocava al secondo posto in classifica con punti 91,394, mentre al primo posto si collocava la Silverio Costruzioni s.r.l. Unipersonale, proposta aggiudicataria con punti 98,434, con verbale di gara n. 4 del 17.12.2020 redatto dalla Commissione di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">c) Seguiva la pubblicazione del verbale di gara sul sito informatico, la richiesta di accesso agli atti avanzata dalla Alcas il 4.1.2021 ed il riscontro reso (al R.U.P.) dalla Commissione di gara che confermava l&#8217;aggiudicazione in capo alla Silverio Costruzioni s.r.l. Unipersonale.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, con l&#8217;odierno ricorso, ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità  e chiedendone l&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione resistente e la Silviero costruzioni s.r.l. Unipersonale si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l&#8217;avverso ricorso ed eccependo, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso e insistendo nel merito per il rigetto dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021 la causa  stata trattenuta in decisione, nonostante la dichiarazione dell&#8217;intenzione di proporre ricorso incidentale, manifestata dal legale della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, per un verso, ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 6, c.p.a., come recentemente sostituito dal d.l. n. 76 del 2020 convertito dalla l. 120 del 2020, il giudizio nel rito appalti deve essere, <i>di norma</i>, definito con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. e, per altro verso, il presente giudizio può essere definito per un profilo pregiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come puntualmente eccepito sia dall&#8217;amministrazione resistente che dalla società  controinteressata il ricorso  infatti inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha, in vero, impugnato il verbale di gara n. 4 del 17.12.2020 con cui la Commissione di gara ha proposto l&#8217;aggiudicazione della gara alla società  controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun provvedimento  stato adottato successivamente a tale proposta da parte della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il ricorso  inammissibile perchè la proposta di aggiudicazione  un atto privo di carattere di definitività , in quanto  necessario che la stazione appaltante adotti il provvedimento di aggiudicazione definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione ha già  messo in evidenza la differenza sussistente tra proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva: la normativa prevista dall&#8217;art. 33 del d.lgs. n. 50/2016 assegna, infatti, alla stazione appaltante il potere di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore relativo all&#8217;oggetto del contratto d&#8217;appalto (cfr., T.A.R. Campania, sez. I, 05/01/2021, n. 58).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnazione del verbale della seduta di gara n. 4 del 17.12.2020, espressamente qualificato come proposta di aggiudicazione,  quindi inammissibile &#8211; come già  aveva evidenziato l&#8217;abrogato art. 120 comma 2-<i>bis</i> c.p.a., peraltro ricognitivo di un principio consolidato in giurisprudenza &#8211; trattandosi di atto endoprocedimentale privo di immediata lesività .</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alla proposta di aggiudicazione la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che non  possibile acquisire alcuna conoscenza del contenuto dell&#8217;offerta tecnica del concorrente, nè può sostenersi che in tale momento si formi quella &#8220;piena conoscenza&#8221; cui l&#8217;art. 41 c.p.a. riconnette il decorso del termine decadenziale per la notificazione del ricorso. Infatti, come regola generale, l&#8217;unico atto munito di valenza provvedimentale e connotato di carattere lesivo  il provvedimento di aggiudicazione (oltre a quello di esclusione), dalla cui comunicazione o acquisita conoscenza decorre il termine cui al comma 5 dell&#8217;art. 120 c.p.a. (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 28/06/2019, n. 4447).</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 120 comma 2-<i>bis</i> del codice del processo amministrativo (disposta con d.l. 18/04/2019, n. 32), la giurisprudenza ha confermato la conclusione per cui non  impugnabile la proposta di aggiudicazione, atto con valenza meramente endoprocedimentale, mentre deve essere impugnata l&#8217;aggiudicazione che  l&#8217;atto che definisce la procedura attribuendo il bene della vita (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13/10/2020, n. 2593).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente sostiene che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione si sarebbe tacitamente trasformata in aggiudicazione definitiva, in quanto la stazione appaltante non ha proceduto nei termini di legge all&#8217;approvazione della proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, tuttavia, confonde due provvedimenti diversi tra di loro. L&#8217;art. 32, comma 5, chiarisce che la stazione appaltante provvede all&#8217;aggiudicazione solo dopo aver verificato la proposta di aggiudicazione. Il provvedimento di aggiudicazione, che deve essere necessariamente espresso, segue, quindi, l&#8217;approvazione della proposta di aggiudicazione, che può intendersi perfezionata anche qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata nei termini di legge, come prevede testualmente l&#8217;art. 33, comma 1, ultima parte del d.lgs. n. 50/2016. Dopo l&#8217;approvazione della proposta di aggiudicazione, che sia espressa o tacita, deve comunque necessariamente intervenire l&#8217;aggiudicazione, come prevede l&#8217;art. 32, comma 5.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal combinato disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016 emerge quindi la distinzione formale, oltre che logica, dell&#8217;approvazione della proposta di aggiudicazione e del provvedimento definitivo di aggiudicazione: solo quest&#8217;ultimo concretizza e rende attuale l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La necessità  che approvazione della proposta di aggiudicazione e provvedimento di aggiudicazione siano distinti , peraltro, confermato dalla giurisprudenza consolidata anche di questo T.a.r. (T.a.r. Campania, sez. VIII, n. 4223/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Avendo la società  ricorrente impugnato solo la proposta di aggiudicazione, in mancanza di espresso provvedimento di aggiudicazione, il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi ¬ 1.500,00 (Millecinquecento/00) in favore, per ciascuno, del Comune di San Lorenzello e della Silviero Costruzioni s.r.l. Unipersonale, oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno del 24 febbraio 2021 &#8211; svoltasi con le modalità  di cui all&#8217;art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 &#8211; con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Veneziano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Di Vita, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Santise, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-4-2021-n-2247/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2021 n.2247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2020 n.2247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2020-n-2247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2020-n-2247/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2020 n.2247</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore; PARTI: V. C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enzo Perrettini, c. Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, nonchè Consiglio di Stato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato; Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2020-n-2247/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2020 n.2247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2020-n-2247/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2020 n.2247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore; PARTI: V. C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enzo Perrettini, c. Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, nonchè Consiglio di Stato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato; Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè Segretario generale della Giustizia amministrativa, non costituiti in giudizio .</span></p>
<hr />
<p>Trattamento economico dei magistrati amministrativi : la disciplina della perequazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Magistrati &#8211; magistrati amministrativi &#8211; trattamento economico &#8211; perequazione &#8211; disciplina.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 8, comma 1, della l. 6 luglio 2002, n. 137 &#8211; secondo cui &#8220;Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall&#8217;articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità  ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa&#038;&#8221;- fa generico riferimento ai«soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1», senza fornire specificazioni. Il richiamato art. 8 d.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418, a sua volta, testualmente funzionalizza l&#8217;alimentazione del «fondo di perequazione»alÂ «fine di assicurare l&#8217;equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi». Ne deriva che l&#8217;ablazione di una quota del corrispettivo di una prestazione lavorativa del genere in questione (giÃ  di suo di eccezione, perchè sottrae parte di una remunerazione di lavoro, incidendo sulla sua proporzionalità  effettiva) postula, come presupposto, che il soggetto toccato percepisca unÂ «compenso»Â cha ha comunque titolo nella sua attività  lavorativa di base di magistrato amministrativo.</em><br /> <em>In ragione della finalità  perequativa dell&#8217;istituto, lo stesso &#8211; per una sinallagmaticità  di fondo &#8211; non può che riferirsi al personale in servizio o collocato in posizione di fuori ruolo: ossia a quanti continuino a comunque effettivamente godere dello statuseconomico di magistrato.</em><br /> <em>Invero, perequazione può esservi solo all&#8217;interno di un sistema retributivo unitario e comune (cioè: pubblico), dove al trattamento economico stabilito per la generalità  dei magistrati, che continua a essere percepito, direttamente o indirettamente, si inserisce unÂ quid pluris percepito occasionalmente solamente da alcuni di essi, in ragione di particolari incarichi loro conferiti in via essenzialmente fiduciaria.</em><br /> </div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/04/2020<br /> <strong>N. 02247/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09104/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9104 del 2019, proposto da V. C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enzo Perrettini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bolzano, 32;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio <em>pro tempore</em>, nonchè Consiglio di Stato, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;<br /> Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, nonchè Segretario generale della Giustizia amministrativa, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 09786/2019, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Consiglio di Stato;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti l&#8217;avvocato Perrettini, e l&#8217;avvocato dello Stato Palatiello;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Risulta dagli atti che l&#8217;appellante dott. V. C., all&#8217;epoca dei fatti Presidente di Sezione del Consiglio di Stato collocato a domanda <em>in aspettativa senza assegni</em>, ai sensi dell&#8217;art. 7 l. 15 luglio 2002, n. 145, per poter ricoprire l&#8217;incarico di Presidente dell&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (altrimenti preclusogli dal suo <em>status</em> di magistrato amministrativo: Cons. Stato, IV, 21 luglio 2005, n. 3914), aveva presentato al Segretario generale della Giustizia amministrativa un&#8217;istanza per la restituzione delle somme versate al fondo di perequazione di cui all&#8217;art. 8 del d.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418 ed all&#8217;art. 8 l. 6 luglio 2002, n. 137, in relazione all&#8217;incarico di presidente di un collegio arbitrale da lui esercitato durante il periodo di aspettativa.<br /> L&#8217;istanza veniva riscontrata con la nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 23 dicembre 2005, che negava la restituzione delle somme.<br /> Veniva in particolare evidenziato, a tal riguardo, che nel fondo &#8211; istituito sulla base del d.P.R. n. 418 del 1993 e disciplinato dalla l. n. 137 del 2002 e dalla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa del 12 settembre 2002 &#8211; confluiscono gli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per lo svolgimento di incarichi arbitrali e di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa; la relativa disciplina non prevede deroghe per i compensi spettanti per gli incarichi svolti dai magistrati in posizione di <em>aspettativa</em>, con o senza assegni.<br /> Veniva inoltre rimarcata, a conferma di ciò, la circostanza che gli stessi magistrati tenuti al versamento partecipano alla distribuzione delle quote perequative, alla pari di tutti gli altri loro colleghi, ai sensi della delibera del Consiglio di Presidenza dell&#8217;11 aprile 2003.<br /> La nota del Segretario generale, unitamente alle delibere del Consiglio di Presidenza ivi richiamate, veniva impugnata dal dott. V. innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio con i seguenti motivi di impugnazione:<br /> 1)Â <em>violazione dell&#8217;articolo 8 della legge n. 137 del 2002 e della legge n. 145 del 2002 ed eccesso di potere</em>.<br /> L&#8217;aspettativa senza assegni di cui aveva fruito il ricorrente era stata introdotta da una disposizione legislativa <em>ad hoc</em> &#8211; l&#8217;art. 7 della l. 15 luglio 2002, n. 145 &#8211; successiva rispetto alla disciplina del fondo di perequazione, contenuta all&#8217;art. 8 della l. 6 luglio 2002, n. 137.<br /> 2)Â <em>Violazione di legge ed eccesso di potere, sotto altro profilo, e contrasto con gli articoli 3 e 23 della Costituzione</em>.<br /> L&#8217;istituto dell&#8217;aspettativa senza assegni sarebbe stato introdotto proprio per consentire ai magistrati di svolgere prestazioni anche in favore di soggetti privati, con conseguente sospensione, per tutta la durata di tale rapporto, del trattamento economico e previdenziale a carico dell&#8217;amministrazione: per l&#8217;effetto, per tutta la durata dell&#8217;aspettativa avrebbe correlativamente dovuto venir meno l&#8217;obbligo di versare una parte consistente dei compensi ad un fondo destinato ad essere ripartito tra soggetti sul presupposto della prestazione dell&#8217;attività  in favore di una pubblica amministrazione.<br /> 3)Â <em>Violazione dell&#8217;articolo 23 della Costituzione ed eccesso di potere per difetto di motivazione</em>.<br /> L&#8217;obbligo contributivo in concreto imposto all&#8217;interessato non troverebbe fondamento nella l. n. 137 del 2002, essendo in realtà  privo di base legislativa.<br /> Costituitisi in giudizio, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri che il Segretariato generale della Giustizia amministrativa concludevano per l&#8217;infondatezza del ricorso, domandandone il rigetto.<br /> Con sentenza 22 luglio 2019, n. 9786, il giudice adito respingeva il gravame.<br /> Avverso tale decisione il dott. V. interponeva appello, con i seguenti motivi di impugnazione:<br /> 1)Â <em>Violazione della sentenza della IV Sez. del Consiglio di Stato del 21 luglio 2005 n.3914, passata in giudicato inter partes, in merito alla specialità  della disciplina relativa al collocamento in aspettativa senza assegni dell&#8217;appellante prevista dall&#8217;art. 7 L. 15 luglio 2002 n.145. Motivazione erronea e carente</em>.<br /> 2)Â <em>Violazione degli artt. 3, 23 Cost. e 7 L. 15 luglio 2002 n.145. Motivazione erronea, carente e contraddittoria</em>.<br /> Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato, concludendo per l&#8217;infondatezza del gravame, del quale chiedevano la reiezione.<br /> Successivamente le parti ulteriormente ribadivano, con apposite memorie, le proprie tesi difensive ed all&#8217;udienza del 5 marzo 2020, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenute in decisione.<br /> <br /> DIRITTO<br /> Il primo motivo di appello denuncia la violazione, ad opera della sentenza appellata, del giudicato giÃ  formatosi &#8211; tra le stesse parti dell&#8217;odierno giudizio ed in ordine alla medesima vicenda &#8211; sulla ricordata sentenza del Consiglio di Stato, IV, 21 luglio 2005, n. 3914, che aveva sancito l&#8217;inammissibilità  della concessione della posizione di<em> fuori ruolo</em> per lo svolgimento dell&#8217;incarico conferito ai sensi dell&#8217;art. 7 l. n. 145 del 2002, anche in presenza della disponibilità  di posti vacanti, di cui l&#8217;odierno appellante aveva dato prova al momento del suo collocamento in aspettativa.<br /> In sintesi, la sentenza aveva statuito che i due istituti &#8211; quello del <em>collocamento fuori ruolo e</em> quello dell&#8217;<em>aspettativa senza assegni</em> &#8211; rispondono &#8220;<em>a finalità  tendenzialmente diverse tra di loro</em>&#8220;, così¬ riconoscendo la specialità  della normativa sopravvenuta dell&#8217;art. 7 l. n. 145 del 2002, rispetto a quella desumibile dal d.P.R. n. 418 del 1993, avente ad oggetto la disciplina degli incarichi da conferire ai magistrati amministrativi in ruolo e fuori ruolo e dall&#8217;art. 8 l. n. 137 del 2002, concernente l&#8217;istituzione del <em>fondo perequativo</em>.<br /> Quella sentenza per l&#8217;appellante ha efficacia di giudicato tra le parti in relazione al suo <em>collocamento in aspettativa senza assegni</em>.<br /> Per l&#8217;appellata sentenza, invece, se il legislatore avesse inteso esentare i magistrati collocati inÂ <em>aspettativa senza assegni</em> dall&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di versamento al fondo, avrebbe disposto in tal senso contestualmente all&#8217;art. 1, comma 578, l. 27 dicembre 2006, n. 296, con cui era stata riconosciuta a determinate categorie di pubblici dipendenti &#8211; tra cui ai magistrati amministrativi &#8211; l&#8217;anzianità  di servizio maturata nel periodo di <em>aspettativa</em>.<br /> In breve, l&#8217;appellata decisione di prime cure afferma che il d.P.R n. 418 del 1993 si applica a tutti i magistrati amministrativi, quindi anche a quelli collocati <em>in aspettativa senza assegni</em> (con conseguente obbligo, da parte loro, del versamento a favore del <em>fondo perequativo</em> di una parte del compenso percepito a seguito dello svolgimento di un incarico arbitrale).<br /> Così¬ facendo, perà², per l&#8217;appellante la sentenza entrerebbe in insanabile contraddizione con il giudicato precedentemente formatosi <em>inter partes</em>, che espressamente aveva escluso l&#8217;applicabilità  della disciplina del d.P.R. n. 418 del 1993 al rapporto instauratosi a seguito del collocamento inÂ <em>aspettativa senza assegni</em> del dott. V. .<br /> Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.<br /> Preliminarmente, occorre rammentare che l&#8217;art. 8 d.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418 (<em>Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell&#8217;art. 58, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29</em>), dispone: <em>«Al fine di assicurare l&#8217;equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalità  previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali».</em><br /> Si deve in primo luogo considerare ormai pacifico il principio di diritto enunciato dal sopra richiamato precedente di Cons. Stato, IV, n. 3914 del 2005, che ha efficacia di giudicato tra le parti, per cui &#8220;<em>il legislatore con l&#8217;art. 23-</em>bis<em> &#8211; norma speciale in quanto derogante al regime ordinario di incompatibilità  e quindi di stretta interpretazione &#8211; ha disciplinato una nuova fattispecie (possibilità  per il magistrato amministrativo di assumere a domanda salvo motivi ostativi incarichi presso qualunque soggetto pubblico) che di per sè non incide sulla disciplina del fuori ruolo, alla quale si aggiunge</em>&#8220;.<br /> Ciò premesso, l&#8217;art. 8, comma 1, della l. 6 luglio 2002, n. 137 (<em>Delega per la riforma dell&#8217;organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici</em>) prevede : <em>«Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall&#8217;articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità  ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonchè dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa»</em>.<br /> L&#8217;art. 8, comma 2, fa invece generico riferimento ai <em>«soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1»</em>, senza perà² fornire specificazioni.<br /> Il richiamato art. 8 d.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418, come si è visto, testualmente funzionalizza l&#8217;alimentazione del <em>«fondo di perequazione»</em> alÂ <em>«fine di assicurare l&#8217;equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi»</em>. Sicchè l&#8217;ablazione di una quota del corrispettivo di una prestazione lavorativa del genere in questione (giÃ  di suo di eccezione, perchè sottrae parte di una remunerazione di lavoro, incidendo sulla sua proporzionalità  effettiva) postula, come presupposto, che il soggetto toccato percepisca unÂ <em>«compenso»</em> cha ha comunque titolo nella sua attività  lavorativa di base di magistrato amministrativo.<br /> Ritiene il Collegio che, in ragione della finalità  perequativa dell&#8217;istituto, lo stesso &#8211; per una sinallagmaticità  di fondo &#8211; non possa che riferirsi al personale in servizio o collocato in posizione di <em>fuori ruolo</em>: ossia a quanti continuino a comunque effettivamente godere dello <em>status</em> economico di magistrato.<br /> Invero, perequazione può esservi solo all&#8217;interno di un sistema retributivo unitario e comune (cioè: pubblico), dove al trattamento economico stabilito per la generalità  dei magistrati, che continua a essere percepito, direttamente o indirettamente, si inserisce unÂ <em>quid pluris </em>percepito occasionalmente solamente da alcuni di essi, in ragione di particolari incarichi loro conferiti in via essenzialmente fiduciaria.<br /> Nel caso qui controverso, invece, l&#8217;appellante era stato collocato nella particolare posizione di <em>aspettativa senza assegni</em>, introdotta dall&#8217;art. 7 l. 15 luglio 2002, n. 145 (<em>Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l&#8217;interazione tra pubblico e privato</em>), vale a dire in un regime concreto di completa esclusione dallo stato economico precedentemente goduto. La sua condizione era caratterizzata dalla temporanea estraneità  all&#8217;ordinamento economico del plesso magistratuale, proprio perÂ <em>&#8220;favorire lo scambio di esperienze e l&#8217;interazione tra pubblico e privato&#8221;</em>. Gli oneri retributivi e previdenziali per l&#8217;attività  altra che andava a svolgere erano ora a carico del nuovo soggetto, a regime privato, in favore del quale quella veniva prestata.<br /> Era cioè sospeso, per quel tempo, ogni effetto di percezione economica derivante dallo <em>status</em> di magistrato, che a questi fini rimaneva virtuale. Il che, in rispetto dell&#8217;immanente principio di proporzionalità , delinea il fondamento sostanziale della domanda di giustizia dell&#8217;appellante: egli, per effetto di quella speciale situazione (resa <em>conditio sine qua non</em> per poter svolgere quell&#8217;incarico, come dal ricordato giudicato), da un lato andava a non pìù percepire lo stipendio di magistrato, dall&#8217;altro è stato chiamato a integrare gli stipendi degli altri magistrati attraverso la contribuzione al fondo perequativo.<br /> Inoltre, gli effetti negativi sullo <em>status</em> di magistrato non si limitavano alla non percezione dello stipendio: l&#8217;art. 21-<em>bis</em>, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<em>Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</em>) chiarisce: <em>«Nel caso di svolgimento di attività  presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 [&#038;] non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza»</em>. Non a caso, inoltre, i periodi contributivi riferiti alla fase di aspettativa sono tenuti distinti, salva la possibilità  di ricongiunzione ai precedenti, a domanda dell&#8217;interessato.<br /> Tutto ciò manifesta che questo speciale collocamento inÂ <em>aspettativa senza assegni</em> &#8211; denominazione che è comune a varie fattispecie, in realtà  non omogenee tra loro &#8211; comporta, per il magistrato, una trasformazione della sua condizione economica e giuridica che da un lato gli toglie titolo alla percezione del trattamento economico d&#8217;istituto, dall&#8217;altro lo emancipa, corrispondentemente, dei doveri di contribuzione alÂ <em>fondo perequativo</em> per difetto di presupposti (il percepire unÂ <em>«compenso»</em> cha ha comunque titolo nella attività  lavorativa di magistrato amministrativo).<br /> Concludente è dunque la strutturale alterità  dello speciale istituto in esame (proprio perchè funzionale a <em>&#8220;favorire lo scambio di esperienze e l&#8217;interazione tra pubblico e privato&#8221;</em>) rispetto a quello del collocamento <em>fuori ruolo</em>: che è poi confermata dall&#8217;art. 23-<em>bis</em> del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, nella versione applicabile <em>ratione temporis</em>, che precisa: <em>«Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti»</em>.<br /> Nel caso di collocamento <em>fuori ruolo</em>, dunque, non si determina una siffatta mutazione del rapporto di impiego con l&#8217;amministrazione di appartenenza, anche se questa ha l&#8217;obbligo di lasciare scoperto nel ruolo e nella qualifica un posto per ogni impiegato in fuori ruolo. In questa speciale ipotesi di <em>aspettativa senza assegni</em>, invero, il rapporto con l&#8217;amministrazione di provenienza rimane affatto quiescente sotto ogni profilo economico (viene infatti integralmente meno il trattamento economico e quello previdenziale). L&#8217;interessato può svolgere altre attività  lavorative in contesti di diritto privato e percepirne il corrispettivo, ma per questo non percepisce pìù lo stipendio pubblico di magistrato: che è ciò che ai fini qui in questione rileva.<br /> Viene dunque meno, nel secondo caso, il presupposto del dispositivo perequativo, per la diversità  intrinseca tra il trattamento economico e quello previdenziale riservati al magistrato inÂ <em>aspettativa senza assegni</em> rispetto quello dei magistrati amministrativi in posizione di ruolo o di <em>fuori ruolo</em>.<br /> Non depone contro la circostanza che il d.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418, nel prevedere l&#8217;istituzione del <em>fondo perequativo</em>, al cui finanziamento pacificamente concorrono anche i magistrati collocati <em>fuori ruolo</em> (di cui all&#8217;art. 9), non escluda a tal fine quelli posti inÂ <em>aspettativa senza assegni</em> (nè tale espressa esclusione sia stata prevista da norme successive).<br /> In ordine al primo profilo, infatti, va rilevato che questa speciale figura di collocamento inÂ <em>aspettativa senza assegni</em> venne istituita in epoca successiva all&#8217;entrata in vigore del d.P.R. n. 418, dall&#8217;art. 7 l. n.145 del 2002, sicchè la norma successiva (e speciale) deroga comunque alla precedente.<br /> In ordine al secondo profilo, proprio la specialità  di questo istituto e la sua intrinseca diversità  rispetto alÂ <em>fuori ruolo</em>, su cui si è detto, non richiedono l&#8217;adozione di una disciplina positiva <em>ad hoc</em> per diversificarne il regime giuridico (anche sotto il profilo perequativo qui considerato) rispetto agli istituti preesistenti: semmai, e se del caso vista la diversità  sostanziale delle situazioni, sarebbe stato necessario un intervento normativo esplicito per estendere a quest&#8217;ultima situazione l&#8217;applicabilità  delle regole suddette. Il che avrebbe potuto fare la l. 15 luglio 2002, n.145: ma, non avendolo fatto, si deve desumere che la volontà  del legislatore sia nel senso esposto. E ancor pìù ciò vale per l&#8217;immediatamente precedente l. 6 luglio 2002, n. 137, che all&#8217;art. 8 (<em>Fondo di perequazione</em>) ha esteso alle <em>«somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa»</em> i casi di prelievo per alimentare ilÂ <em>«fondo perequativo»</em>.<br /> L&#8217;accoglimento del primo motivo di appello, sulla sussistenza dei presupposti per la contribuzione alÂ <em>fondo perequativo</em> dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 418 del 1993, è di suo assorbente delle ulteriori censure dedotte dall&#8217;appellante.<br /> Alla luce delle considerazioni che precedono l&#8217;appello va accolto, con conseguente accertamento del diritto dell&#8217;appellante alla restituzione delle somme a suo tempo versate, in relazione all&#8217;incarico arbitrale oggetto di vertenza, al predetto <em>fondo perequativo</em>. Per le medesime ragioni, resta salva la compensazione di tali spettanze con le eventuali percezioni (anche successive) da parte dell&#8217;appellante di quote dell&#8217;importo da questi originariamente ceduto al fondo medesimo.<br /> La novità  delle questioni affrontate giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto accoglie, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, il ricorso originariamente proposto dal ricorrente V. C..<br /> Spese del doppio grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere, Estensore<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2020-n-2247/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2020 n.2247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2009 n.2247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-6-10-2009-n-2247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-6-10-2009-n-2247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2009 n.2247</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Ettore Manca – Estensore Sme s.c.a.r.l. (avv. E. Sticchi Damiani) c. Comune di Villa Castelli (avv. M.G. Fumarola), Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.), Calò Impianti s.r.l. (n.c.) sull&#8217;illegittimità della disciplina di gara che, con riferimento all&#8217;affidamento del servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-6-10-2009-n-2247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2009 n.2247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-6-10-2009-n-2247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2009 n.2247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Ettore Manca – Estensore<br /> Sme s.c.a.r.l. (avv. E. Sticchi Damiani) c. Comune di Villa Castelli (avv. M.G. Fumarola),  Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.),  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  (n.c.),  Calò Impianti s.r.l. (n.c.)</span></p>
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<p>sull&#8217;illegittimità della disciplina di gara che, con riferimento all&#8217;affidamento del servizio di attività relative ad un impianto di pubblica illuminazione, richiede, come requisito di partecipazione, il possesso della certificazione ISO 14001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge – Possibilità – Limiti.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Servizio di attività relative all’impianto di pubblica illuminazione – Affidamento – Requisito di partecipazione – Certificazione ISO 14001 – Disciplina di gara – E’ illegittima.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, le Amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e adeguatezza e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto.	</p>
<p>2. In caso di affidamento del servizio di attività relative all’impianto di pubblica illuminazione, è illegittima la disciplina di gara che richiede, quale requisito di partecipazione alla gara, una certificazione relativa al possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 14001, perché non è ragionevolmente calibrata con riferimento alle caratteristiche di un appalto rispetto al quale il profilo della tutela ambientale non è presente in modo particolarmente significativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 605 del 2009, proposto da: </p>
<p>&#8211; <b>Sme s.c.a.r.l.</b>, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il <b>Comune di Villa Castelli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Grazia Fumarola, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni Gabellone, in Lecce alla via Corte dei Lubelli 1;	</p>
<p>&#8211; la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del l.r. pro tempore, non costituita;	</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Dipartimento per le infrastrutture e gli affari generali del personale &#8211; Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici</b>, in persona del l.r. pro tempore, non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; <b>Calò Impianti s.r.l.</b>, in persona del l.r. pro tempore, non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del bando, pubblicato sulla g.u.c.e. il 24.10.2008 e sulla g.u.r.i. il 31.10.2008, relativo alla indizione, da parte del Comune di Villa Castelli, della gara d’appalto -mediante procedura aperta- per l’affidamento del servizio di “ampliamento, razionalizzazione, adeguamento, potenziamento, risparmio energetico, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, dell’impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese al conseguimento del risparmio energetico, con l’opzione del finanziamento tramite terzi, per la durata di anni 30”;<br />	<br />
&#8211; del disciplinare di gara;<br />	<br />
&#8211; dei chiarimenti pubblicati in data 11.12.2008 in merito al bando e al disciplinare di gara;<br />	<br />
&#8211; del capitolato speciale d&#8217;appalto;<br />	<br />
&#8211; dell’allegato al disciplinare relativo ai “requisiti minimi delle varianti offerte”;<br />	<br />
&#8211; dell’aggiudicazione provvisoria della gara de qua in favore della “Calò Impianti s.r.l.”, avvenuta il 5.1.2009;<br />	<br />
&#8211; della determina del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente n. 35 del 23.1.2009, di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 0001018 del 29.1.2009, con la quale il Comune di Villa Castelli, nella persona del Responsabile del procedimento, rigettava l’istanza di riesame formulata in data 22.10.2008 dalla ricorrente;<br />	<br />
&#8211; di ogni e qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />	<br />
&#8211; e per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Castelli.<br />	<br />
Visti gli atti della causa.<br />	<br />
Relatore all’udienza pubblica del 9.7.2009 il dott. Ettore Manca e uditi per le parti gli Avv.ti Conte -in sostituzione di Sticchi Damiani- e Vantaggiato -in sostituzione di Fumarola.<br />	<br />
Osservato quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Nel ricorso -proposto a seguito di trasposizione di ricorso straordinario- si espone che:<br />	<br />
1.1 il Comune di Villa Castelli indiceva, con bando pubblicato sulla g.u.c.e. del 24.10.08 e sulla g.u.r.i. del 31.10.08, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di “ampliamento, razionalizzazione, adeguamento, potenziamento, risparmio energetico, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese al conseguimento dei risparmio energetico, con l’opzione del finanziamento tramite terzi per la durata di anni trenta”.<br />	<br />
1.2 Il bando, che indicava in euro 1.686.237 l’importo totale del contratto, prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quale termine per la presentazione delle offerte il 22.12.08. <br />	<br />
1.3 Con nota del 22.1.09, peraltro, la ricorrente, evidenziava alla p.a. una serie di ritenute anomalie nella disciplina della gara, tale da averle precluso, per la eccessiva gravosità delle condizioni imposte, la partecipazione alla medesima.<br />	<br />
1.4 Nonostante la conseguente richiesta di sospensione dell’aggiudicazione, la Commissione aggiudicava la gara alla Calò Impianti s.r.l. e respingeva l’istanza della Sme Scarl s.r.l..</p>
<p>2.- Quest’ultima proponeva dunque il ricorso in esame, per i seguenti motivi:<br />	<br />
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 d.lgs. 163/06. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 della direttiva 2004/18/CE. Irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.<br />	<br />
B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 d.lgs. 163/06. Violazione dell’art. 42 d.lgs. 163/06. Violazione dei principi di imparzialità, par condicio e trasparenza. Eccesso di potere per illogicità.<br />	<br />
C) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/06. Violazione dei principi di par condicio e trasparenza. Violazione del principio di concorrenzialità degli appalti pubblici. Eccesso di potere.<br />	<br />
D) Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 163/06. Violazione dei principi di trasparenza e di pubblicità. Eccesso di potere.</p>
<p>3.- Costituitisi in giudizio il Comune e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità del ricorso e comunque, nel merito, ne contestavano la fondatezza, sulla base di argomentazioni che si esamineranno nella parte in diritto di questa motivazione.</p>
<p>4.- All’udienza del 9 luglio 2009 la causa veniva introitata per la decisione.</p>
<p>5.- Tanto premesso in fatto, il Collegio osserva che il ricorso è in parte fondato e in parte inammissibile, nei sensi e per le ragioni che di seguito si esporranno.<br />	<br />
5.1 Si ritiene meritevole di accoglimento, in specie, il primo motivo di gravame, con il quale la Sme contestava la legittimità della disciplina di gara nella parte in cui essa richiedeva, quale requisito per parteciparvi, una certificazione relativa al possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 14001 [cfr. punto III.3.1 del bando e punto 2.3., lett. d), del disciplinare]. <br />	<br />
5.2 In tal senso difatti, preso atto della funzione di tale standard internazionale, rivolto ad attestare un peculiare -e particolarmente elevato- livello di controllo dell’impatto ambientale delle attività svolte dai soggetti certificati, deve evidenziarsi come l’oggetto dell’appalto de quo, del valore complessivo di euro 1.686.237, riguardasse i lavori di ampliamento dell’impianto di illuminazione -quelli, cioè, rispetto ai quali il profilo ambientale poteva essere concretamente significativo- per una quota limitata a euro 486.237, essendo per il resto invece relativo ai costi della fornitura di energia ed alla manutenzione dell’impianto medesimo.<br />	<br />
Così delineato l’effettivo contenuto delle prestazioni richieste dall’amministrazione comunale, dunque, deve aderirsi all’indirizzo giurisprudenziale, anche di questo T.a.r. (fra le ultime, T.a.r. Puglia Lecce, I, 1 luglio 2008, n. 2017), il quale -sulla scia di importanti pronunce della Corte di Giustizia CE: v. in particolare sent. n. 299 del 14 ottobre 2004; n. 210 del 14 dicembre 2004; n. 463 del 13 maggio 2003- ritiene all’Amministrazione precluso il restringere il numero dei partecipanti alle gare fino al punto da non assicurare una reale concorrenza fra gli stessi. La stazione appaltante, la quale può ovviamente elevare la soglia dei requisiti idoneativi al fine di assicurarsi un livello qualitativo adeguato all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, deve tuttavia farlo procedendo ad un equo bilanciamento dei diversi interessi, non relegando ad un ruolo marginale la tutela della concorrenza e il favor partecipationis, e ciò anche in relazione al disposto dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. 163/06 (riproduttivo dell’art. 44, comma 3, Direttiva CE 31.3.05 18/04/CE), secondo cui le informazioni sulla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei servizi non possono eccedere l’oggetto dell’appalto. <br />	<br />
Le amministrazioni, in definitiva, ben possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché però tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e adeguatezza e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (cfr. T.a.r. Lecce, III, n. 590/09): il requisito relativo alla certificazione ISO 14001 previsto nel caso in esame, dunque, risultava illegittimo appunto perché non ragionevolmente calibrato con riferimento alle caratteristiche di un appalto rispetto al quale, come scritto, il profilo della tutela ambientale non era presente in modo particolarmente significativo.<br />	<br />
Questo è tanto più esatto ove si tenga conto che l’art. 44 del d.lgs. n.163 del 2006 prevede che le stazioni appaltanti possano richiedere l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante l’esecuzione del contratto “unicamente nei casi appropriati” e che tali casi devono essere previsti mediante regolamento, ai sensi dell’art. 42, primo comma, lett. f, del medesimo testo.<br />	<br />
Anche a voler ritenere che, in attesa del regolamento, la stazione appaltante possa richiedere specifiche attestazioni circa le misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare, è indubbio che la richiesta deve essere appropriata e che della appropriatezza deve essere data adeguata giustificazione, il che nella specie non è avvenuto.</p>
<p>6.- Nei sensi fin qui esposti il primo motivo di ricorso va dunque accolto.<br />	<br />
6.1 Non così, invece, per gli altri: deve infatti osservarsi che, mentre quella esaminata era prescrizione di carattere “escludente”, tale da inficiare la stessa possibilità per la Sme di formulare un’offerta concorrenziale -sicchè la stessa era legittimata a contestarla indipendentemente dalla partecipazione alla gara-, così non era per le ulteriori censure formulate, rispetto alle quali l’impugnazione va dunque dichiarata inammissibile.</p>
<p>7.- L’annullamento della procedura comporta la soddisfazione in forma specifica dell’interesse dedotto. </p>
<p>8.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, in parte accoglie e in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 605/09 indicato in epigrafe.<br />	<br />
Rigetta la domanda di risarcimento formulata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.7.2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/10/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-6-10-2009-n-2247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2009 n.2247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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