<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>22375 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/22375/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/22375/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>22375 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/22375/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 15/10/2020 n.22375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-15-10-2020-n-22375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-15-10-2020-n-22375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-15-10-2020-n-22375/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 15/10/2020 n.22375</a></p>
<p>Presidente: Tirelli Francesco, Relatore: Scarpa Antonio; (sul ricorso 19910-2019 proposto da: F. ANGELA, F. GIOVANNA, elettivamente in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso dell&#8217;avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato GIUSEPPE LA SPINA; &#8211; ricorrenti &#8211; contro M. ANNIBALE, COMUNE DI SPOLETO; &#8211; intimati &#8211; avverso il decreto del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-15-10-2020-n-22375/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 15/10/2020 n.22375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-15-10-2020-n-22375/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 15/10/2020 n.22375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: Tirelli Francesco, Relatore: Scarpa Antonio; (sul ricorso 19910-2019 proposto da: F. ANGELA, F. GIOVANNA, elettivamente in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso dell&#8217;avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato GIUSEPPE LA SPINA; &#8211; ricorrenti &#8211; contro M. ANNIBALE, COMUNE DI SPOLETO; &#8211; intimati &#8211; avverso il decreto del CONSIGLIO DI STATO, depositato il 28/05/2019)</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; inammissibile la proposizione del ricorso per Cassazione sul decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione &#8211; Processo amministrativo &#8211; decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato &#8211; ricorribilità  in Cassazione &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Sul decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato non è ammissibile la proposizione del ricorso per Cassazione per violazione di legge, nemmeno al fine di denunciare che il giudice non avesse il potere di procedere alla liquidazione in favore dell&#8217;ausiliare per essere maturato il termine di decadenza previsto dall&#8217;art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, e che, pertanto, il provvedimento risulta abnorme. Nè in tal caso è configurabile l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale censurabile in cassazione, non potendosi estendere il controllo di giurisdizione su provvedimenti pur prospettati come abnormi o anomali, ove si tratti di denunciare non una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, come definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, quanto errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell&#8217;ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>FATTI DI CAUSA</em></p>
<p> Giovanna F. e Angela F. propongono ricorso per la cassazione del decreto n. 3523/2019 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, depositato il 28 maggio 2019. Gli intimati Annibale M. e Comune di Spoleto non hanno svolto attività  difensive. Con l&#8217;impugnato decreto il Consiglio di Stato ha condannato Giovanna F. e Angela F. al pagamento del compenso liquidato in €. 6.000,00 in favore dell&#8217;ingegnere Annibale M., nominato verificatore con sentenza non definitiva n. 946/2018 nel giudizio di appello avverso la sentenza TAR Umbria n. 536/2012, poi definito con sentenza n. 6108 del 26 ottobre 2018. La verificazione era stata depositata il 28 maggio 2018, mentre la domanda di liquidazione del compenso era poi stata avanzata dal verificatore ingegnere M. soltanto con nota del 10 dicembre 2018, e dunque oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall&#8217;art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il decreto n. 3523/2019 del Consiglio di Stato ha ritenuto che la tardiva presentazione della domanda di liquidazione del compenso del verificatore potesse trovare giustificazione nella circostanza che la sentenza che aveva disposto la verificazione non aveva richiamato all&#8217;attenzione del verificatore la vigenza di tale termine di decadenza, così¬ provocandone l&#8217;errore scusabile. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell&#8217;art. 380 bis.1, c.p.c. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell&#8217;art. 380-bis 1 c.p.c., chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p> <strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p> I. L&#8217;unico motivo del ricorso di Giovanna F. e Angela F. denuncia l&#8217;abnormità  e quindi la nullità  del decreto 3523/2019 del Consiglio di Stato, nonchè per violazione degli artt. 66 c.p.a., 71 TU n. 115/2002, 2966 c.c., oltre che del D.M. n. 140/2012 e del TU n. 115/2002 quanto all&#8217;entità  del compenso. Le ricorrenti censurano la ritenuta scusabilità  dell&#8217;errore inerente alla decadenza ex art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, ed anche la difformità  dell&#8217;importo liquidato al verificatore rispetto ai criteri indicati nelle norme richiamate.<br /> II. ricorso è inammissibile. La regolamentazione normativa dei profili processuali della liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice amministrativo si rinviene nel Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), applicabile al processo amministrativo (art. 2 T.U. spese) e nel codice del processo amministrativo (in particolare, artt. 66 e 67). La liquidazione del compenso avviene, perciò, con decreto del presidente dell&#8217;ufficio giudiziario o della sezione di appartenenza, e avverso tale decreto presidenziale si può proporre opposizione che si svolge davanti al medesimo ufficio. Sul decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato non è comunque certamente ammissibile la proposizione di ricorso per cassazione per violazione di legge, nemmeno al fine di denunciare che il giudice non avesse il potere di procedere alla liquidazione in favore dell&#8217;ausiliare per essere maturato il termine di decadenza previsto dall&#8217;art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, e che, pertanto, il provvedimento risulta abnorme. Nè in tal caso è configurabile l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale censurabile in cassazione, non potendosi estendere il controllo di giurisdizione su provvedimenti pur prospettati come abnormi o anomali, ove si tratti di denunciare non una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, come definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, quanto errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell&#8217;ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione.<br /> III. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività  difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 &#8211; da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l&#8217;impugnazione, se dovuto.</p>
<p> P. Q. M.</p>
<p> La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dÃ  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre. <em>Omissis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-15-10-2020-n-22375/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 15/10/2020 n.22375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
