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	<title>2237 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2237 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2020 n.2237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-26-10-2020-n-2237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-26-10-2020-n-2237/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2020 n.2237</a></p>
<p>Calogero Ferlisi, Presidente. Aurora Lento, Consigliere, Estensore PARTI : Alfredo M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Caponnetto, contro Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell&#8217;Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, nei confronti Società  Agricola Marianeddi s.r.l., non costituita in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-26-10-2020-n-2237/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2020 n.2237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-26-10-2020-n-2237/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2020 n.2237</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Calogero Ferlisi, Presidente. Aurora Lento, Consigliere, Estensore PARTI : Alfredo M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Caponnetto, contro Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell&#8217;Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, nei confronti Società  Agricola Marianeddi s.r.l., non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; necessario garantire il principio del favor partecipationis : in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, è da privilegiare la soluzione che tende a estendere la platea dei partecipanti alla gara .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Contratti della PA &#8211; procedure ad evidenza pubblica -bando di gara &#8211; clausole ambigue &#8211;  favor partecipationis &#8211; deve essere garantito.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>In materia di procedure ad evidenza pubblica, è necessario garantire il principio del favor partecipationis secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, è da privilegiare la soluzione che tende a estendere la platea dei partecipanti alla gara, piuttosto che la soluzione restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione alla selezione della migliore offerta. </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tali principi devono trovare applicazione non solo nelle gare finalizzate all&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici, ma anche nelle procedure selettive finalizzate all&#8217;erogazione di contributi pubblici, in quanto è precipuo interesse dell&#8217;Amministrazione attribuirli ai soggetti, in possesso dei requisiti, che hanno ottenuto il punteggio pìù elevato.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/10/2020<br /> <strong>N. 02237/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02046/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2018, proposto da Alfredo M., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell&#8217;Assessore <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Società  Agricola Marianeddi s.r.l., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 con cui il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell&#8217;agricoltura dell&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha approvato, tra gli altri, l&#8217;elenco regionale definitivo rettificato delle domande di sostegno non ammissibili al finanziamento della &#8220;Sottomisura 4.1 &#8211; Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole&#8221; &#8211; programma di Sviluppo rurale della Sicilia 2014/2010, nella parte in cui ha dichiarato irricevibile la domanda (n. 74) proposta da Morreale Alfredo;<br /> &#8211; del D.D.S. n. 3507 del 16 novembre 2017, con allegato elenco provvisorio delle istanze non ricevibili;<br /> &#8211; del D.D.G. n. 1501/2018, pubblicato il 26 giugno 2018, con il quale veniva confermato l&#8217;elenco delle domande irricevibili, poi rettificato con il D.D.G. 1910;<br /> &#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento eziologicamente connesso a quello impugnato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;<br /> Vista l&#8217;ordinanza collegiale istruttoria n. 2437 del 23 novembre 2018, eseguita l&#8217;11 dicembre 2018;<br /> Vista la memoria del ricorrente;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 112 del 24 febbraio 2019;<br /> Vista la memoria del ricorrente;<br /> Vista l&#8217;ordinanza collegiale istruttoria n. 453 del 26 febbraio 2020;<br /> Vista la documentazione presentata dal ricorrente;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 ottobre 2020, il consigliere Aurora Lento, nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso, notificato l&#8217;8 ottobre 2018 e depositato il giorno 29 successivo, il signor Alfredo M. esponeva di avere partecipato alla procedura indetta, con bando pubblicato il 14 dicembre 2016, dal Dipartimento regionale dell&#8217;agricoltura dell&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per l&#8217;attribuzione di contributi a valere sulla sottomisura 4.1., &#8220;Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole&#8221;, del PSR Sicilia 2014-2020.<br /> Precisava che il Dirigente generale del Dipartimento, a conclusione delle complesse operazioni di selezione, aveva adottato il decreto n. 1910 del 10 agosto 2018, con cui aveva approvato l&#8217;elenco delle istanze ammissibili, non ammissibili ed escluse, e che la propria era stata collocata tra le seconde con la seguente motivazione: &#8220;<em>la dichiarazione allegata al PSA (piano di sviluppo aziendale) è datata antecedentemente alla consegna informatica dello stesso; documentazione essenziale datata e sottoscritta successivamente al rilascio della domanda di sostegno, alcuni preventivi mancano di data e di firma</em>&#8220;.<br /> Precisato che si era auto-attribuita 82 punti, il cui riconoscimento le avrebbe consentito la collocazione in posizione utile, ha dedotto le seguenti censure:<br /> 1) Carenza d&#8217;istruttoria e motivazione.<br /> 2) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica.<br /> 3) Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione.<br /> Avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che aveva presentato la propria domanda di finanziamento, per via telematica, entro il termine prescritto del 10 aprile 2017 e trasmesso tutta la documentazione prescritta entro il termine (prorogato) del 19 maggio 2017.<br /> Con ordinanza collegiale n. 2437 del 23 novembre 2018, è stata disposta istruttoria, che è stata eseguita l&#8217;11 dicembre successivo dall&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea che ha depositato vari documenti, tra cui il rapporto informativo dell&#8217;Ispettorato dell&#8217;agricoltura di Agrigento prot. n. 646 del 12 novembre 2018.<br /> Con ordinanza cautelare n. 112 del 24 febbraio 2019, l&#8217;istanza cautelare è stata accolta.<br /> Il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.<br /> Con ordinanza n. 453 del 26 febbraio 2020, è stata ordinata l&#8217;integrazione del contraddittorio.<br /> In vista dell&#8217;udienza la ricorrente ha depositato la documentazione attestante l&#8217;integrazione del contraddittorio.<br /> Alla pubblica udienza dell&#8217;8 ottobre 2020, nessuno presente per le parti come precisato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Il ricorso, che ha ad oggetto il decreto con cui il Dipartimento regionale dell&#8217;agricoltura ha inserito l&#8217;istanza del ricorrente volta a ottenere un finanziamento a valere sulla sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2010 tra quelle non ammissibili, è fondato e va accolto.<br /> 2. Precisato che, come ordinato da questo giudice, è stato integrato il contraddittorio, è fondata la censura di carenza d&#8217;istruttoria e di motivazione.<br /> Invero, il provvedimento impugnato è stato motivato in parte qua con riferimento alle seguenti circostanze:<br /> 1) la dichiarazione allegata al piano di sviluppo aziendale riportava una data antecedente a quella della sua consegna informatica;<br /> 2) alcuni documenti essenziali riportavano una data e una sottoscrizione successive al rilascio della domanda;<br /> 3) alcuni preventivi mancavano di data e di firma.<br /> 2.1 In merito alla prima ragione di esclusione, precisato che le aziende non potevano che elaborare il piano di sviluppo aziendale prima della sua consegna informatica, va rilevato che l&#8217;Amministrazione non ha adeguatamente illustrato, nemmeno a seguito della richiesta di chiarimenti di questo TAR, le ragioni per le quali non poteva essere ritenuta ammissibile una dichiarazione allo stesso allegata, che riportava una data antecedente all&#8217;inoltro.<br /> 2.2 Con riferimento al secondo motivo di esclusione, va preliminarmente precisato che l&#8217;Amministrazione regionale, con avviso del 27 aprile 2017, pubblicato sul sito web dedicato al PSR Sicilia, aveva comunicato che il termine per la consegna a sistema del piano di sviluppo aziendale via web era prorogato al 9 maggio 2017 e quello per la presentazione dello stesso in forma cartacea al 19 maggio 2017; con avviso del giorno successivo, aveva chiarito che la proroga dei termini di presentazione in formato cartaceo del PSA web si intendeva estesa anche alla presentazione, nello stesso formato, della domanda di sostegno e della relativa documentazione.<br /> Nella specie il ricorrente ha presentato l&#8217;istanza, tramite il SIAN, al Servizio 12 IPA di Agrigento, il 10 aprile 2017 e ha inoltrato la documentazione cartacea il 19 maggio 2017.<br /> Tra i documenti cartacei vi erano, tra l&#8217;altro:<br /> 1) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, datata 10 aprile 2017, con cui aveva dichiarato di essere a conoscenza e di rispettare gli obblighi riportati al punto 14 delle disposizioni attuative;<br /> 2) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , datata 4 maggio 2017, con cui aveva dichiarato di essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche e nel bando.<br /> Contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, la dichiarazione che l&#8217;Amministrazione regionale ha ritenuto tardiva non è la prima, ma la seconda, la quale riportava una data (4 maggio 2017) successiva all&#8217;inoltro tramite il SIAN (effettuata il 10 aprile 2017), ma antecedente alla trasmissione della documentazione cartacea (avvenuta il 19 maggio 2017).<br /> Il problema che, pertanto, il collegio deve affrontare è se tale dichiarazione andava inoltrata con l&#8217;istanza tramite il portale SIAN ovvero trasmessa con la documentazione cartacea.<br /> Orbene, il punto 16.2 della parte specifica delle disposizioni attuative della sottomisura 4.1 disponeva, per quanto d&#8217;interesse che l&#8217;istanza, debitamente sottoscritta, doveva essere presentata tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che la stampa definitiva della stessa &#8220;<em>completa della documentazione prescritta</em>&#8221; doveva essere inoltrata, in duplice copia, entro 10 giorni dal rilascio sul portale presso gli Ispettorati dell&#8217;agricoltura (IA) competenti per territorio.<br /> Il successivo punto 16.3.1 prescriveva che, pena l&#8217;irricevibilità  della domanda, andavano presentati, tra l&#8217;altro, il piano aziendale degli investimenti e la dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche e nel bando.<br /> A ben vedere, la clausola non era sufficientemente chiara nel prescrivere che la documentazione di corredo doveva essere inoltrata dapprima tramite il SIAN e successivamente in forma cartacea; sorgeva, pertanto, effettivamente il dubbio che la prima trasmissione riguardava esclusivamente la domanda e la seconda questa e la &#8220;documentazione prescritta&#8221;, comprensiva del PSA e della dichiarazione di cui al punto 16.3.1.<br /> Tale dubbio era, peraltro, stato avvalorato dal surriportato avviso del 28 aprile 2017, con cui l&#8217;Amministrazione regionale aveva chiarito che la proroga del termine per la presentazione del PSA si estendeva anche alla documentazione di corredo.<br /> Viene, pertanto, in considerazione una clausola ambigua, per l&#8217;interpretazione della quale, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, trovano applicazione le stesse regole dettate dall&#8217;art. 1362 e seguenti del codice civile per i contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all&#8217;interpretazione letterale, la quale non può, perà², operare nelle ipotesi di omissioni o ambiguità , che rendono necessario il ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui quello dettato dall&#8217;art. 1363 Cod. civ (dell&#8217;interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre) e quello della buona fede; corollario, in materia di procedure ad evidenza pubblica, è la necessità  di garantire il principio del <em>favor partecipationis</em> secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, è da privilegiare la soluzione che tende a estendere la platea dei partecipanti alla gara, piuttosto che la soluzione restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione alla selezione della migliore offerta (per tutte, con ampi richiami, Cons. di Stato, V, 17/07/2020, n. 4599).<br /> Tali principi devono trovare applicazione non solo nelle gare finalizzate all&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici, ma anche nelle procedure selettive finalizzate all&#8217;erogazione di contributi pubblici, in quanto è precipuo interesse dell&#8217;Amministrazione attribuirli ai soggetti, in possesso dei requisiti, che hanno ottenuto il punteggio pìù elevato.<br /> Ritiene, pertanto, il collegio che, nel dubbio, la clausola andava interpretata nel senso che, tramite il portale SIAN, andava trasmessa solo l&#8217;istanza e che successivamente andava inoltrata, in forma cartacea, la documentazione di supporto.<br /> Deve, peraltro, rilevarsi che si trattava di un problema squisitamente formale, in quanto il ricorrente, nell&#8217;istanza di partecipazione (vedi pagina 21), inoltrata tempestivamente tramite il SIAN, aveva espressamente dichiarato &#8220;<em>di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie nazionali e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda</em>&#8221; nonchè &#8220;<em>del contenuto del bando (&#038;) e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda</em>&#8220;.<br /> Aveva, pertanto, giÃ  reso una dichiarazione sostanzialmente assimilabile a quella asseritamente tardiva.<br /> 2.3 Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo di esclusione, è sufficiente rilevare che, come rappresentato dal ricorrente e non contestato dall&#8217;Amministrazione regionale, nemmeno a seguito della richiesta di chiarimenti della sezione, i preventivi, che non recavano data e firma, erano utili solo a fini di mero confronto e la loro presentazione, la quale non era obbligatoria, era avvenuta <em>ad abundantiam</em>.<br /> Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto.<br /> Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all&#8217;ambiguità  sul punto della <em>lex specialis</em>, per compensare le spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla, per quanto d&#8217;interesse, i provvedimenti impugnati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Calogero Ferlisi, Presidente<br /> Aurora Lento, Consigliere, Estensore<br /> Roberto Valenti, Consigliere</div>
<p> </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-26-10-2020-n-2237/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/10/2020 n.2237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2013 n.2237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-6-2013-n-2237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-6-2013-n-2237/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-6-2013-n-2237/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2013 n.2237</a></p>
<p>Pre. Baccarini – Est. De Michele C. G., A. C. ed altri (Avv. B. Ballero) c/ Comune Di Cagliari (Avv. F. Frau) respinta la domanda cautelare in tema di diniego di accertamento di conformità rurbanistica e paesaggistica per strutture a titolo precario insistenti sulla spiaggia Edilizia ed urbanistica – Opera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-6-2013-n-2237/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2013 n.2237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-12-6-2013-n-2237/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2013 n.2237</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pre. Baccarini – Est. De Michele<br /> C. G., A. C. ed altri (Avv. B. Ballero) c/ Comune Di Cagliari (Avv. F. Frau)</span></p>
<hr />
<p>respinta la domanda cautelare in tema di diniego di accertamento di conformità rurbanistica e paesaggistica per strutture a titolo precario insistenti sulla spiaggia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Opera abusiva – Accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica – Diniego – Istanza cautelare – Reiezione – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va respinta la domanda  per mancanza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, poiché spetta all’Amministrazione la valutazione delle richieste di regolarizzazione dei manufatti, in precedenza installati a titolo precario e la cui stabile permanenza non può prescindere dalla sussistenza del previsto titolo abilitativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3802 del 2013, proposto dai signori:</p>
<p>Cogoni Giovanni quale legale rappresentante della ditta Individuale La Sella del Diavolo, Alciator Carlo, quale legale rappresentante della società Sa Foredda 2 Snc di Lucia e Carlo Alciator, Cabras Maria Assunta quale legale rappresentante della ditta individuale Palm Beach, Carta Eliseo e Carta Santina quali legali rappresentanti della società F.Lli Carta di Carta Eliseo &#038; C Snc, Marongiu Maurizio quale legale rappresentante della Società Twist Bar Sas e nella qualità di legale rappresentante della Societa Noi Due Snc, De Montis Valeria Ilaria, nella qualità di legale rappresentante della società Bar Demontis di Francesco &#038; C Sas, Frongia Anna, nella qualità di legale rappresentante della Società Il Nilo Sas, Lampis Luigino, nella qualità di legale rappresentante della Società La Dolce Vita Sas, Atzori Pierluigi, nella qualità di legale rappresentante della Società Ara Macao Di Atzori Pier Luigi Snc, Congera Antonio, nella qualità di legale rappresentante della Società Capolinea Di Congera Antonio e C. Sas, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Benedetto Ballero, con domicilio eletto presso l’avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune Di Cagliari, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Frau, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Giancaspro in Roma, via Postumia n.1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma dell&#8217; ordinanza cautelare del t.a.r. sardegna – cagliari, sezione ii, n. 00156/2013, resa tra le parti, concernente diniego di accertamento di conformità urbanistica e paesaggistica, in relazione a strutture insistenti sulla spiaggia del poetto;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />
<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune Di Cagliari;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Ballero e Giancaspro per delega dell’avv. Frau;</p>
<p>Rilevato che quattro degli attuali appellanti (Luigi Lampis, Antonio Congera, Carlo Alciator, Pierluigi Atzori), con nota depositata il 7.6.2013, hanno dichiarato di avere già provveduto allo smontaggio ed allo spostamento delle strutture di cui trattasi, con dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, depositata presso il TAR della Sardegna;<br />	<br />
Ritenuto che, per quanto sopra, non possa che essere ravvisata l’improcedibilità della domanda proposta in appello dai medesimi soggetti;<br />	<br />
Ritenuto altresì che, per quanto riguarda gli altri appellanti, non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, spettando all’Amministrazione la valutazione delle richieste di regolarizzazione dei manufatti, in precedenza installati a titolo precario e la cui stabile permanenza non può prescindere dalla sussistenza del previsto titolo abilitativo;<br />	<br />
Considerato infine che, per tutte le parti in causa, appare equa la compensazione delle spese della presente fase cautelare, tenuto conto delle peculiarità della vicenda controversa;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara improcedibile l’appello proposto dai signori Luigi Lampis, Antonio Congera, Carlo Alciator e Pierluigi Atzori; respinge nei confronti degli altri appellanti l’istanza cautelare proposta; dispone l’integrale compensazione delle spese della presente fase fra le parti in causa.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Boccia, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/06/2013</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2237/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2237</a></p>
<p>Militare – arruolamento volontario in ferma breve – inidoneità per lieve insufficienza cardiaca &#8211; procedimento cautelare &#8211; attività istruttoria cautelare – ordinanza che dispone nuovo accertamento sanitario &#8211; ad opera della medesima commissione con componenti diversi – risultanze sfavorevoli &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2237/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare – arruolamento volontario in ferma breve – inidoneità per lieve insufficienza cardiaca &#8211; procedimento cautelare &#8211; attività istruttoria cautelare – ordinanza che dispone nuovo accertamento sanitario &#8211; ad opera della medesima commissione con componenti diversi – risultanze sfavorevoli &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/4024/g">Ordinanza sospensiva del 17 novembre 2004 n. 5732</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/4025/g">Ordinanza sospensiva del 5 maggio 2003 n. 296c</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>Registro Ordinanze:2237/2004<br />
Registro Generale:2683/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Stenio Riccio<br />Cons. Costantino Salvatore Est.<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Vito Poli<br />Cons. Carlo Saltelli<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>D.</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti EDUARDO SASSONE, MARIO SANTORO e PAOLINO CAPUOZZO con domicilio eletto in Roma VIA ICILIO, 7 presso EDUARDO SASSONE C/O <b>ORDINE NAZ. BIOLOGI</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I BIS n. 5732/2003, resa tra le parti, concernente INIDONEITA&#8217; ARRUOLAMENTO VOLONTARIOIN FERMA MARINA MILITARE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA DIFESA<br />
Udito il relatore Cons. Costantino Salvatore;<br />
Nessuno compare per le parti;</p>
<p>Considerato che le argomentazioni poste a base dell’ordinanza impugnata appaiono condivisibili sia per quanto concerne il fumus sia per quanto attiene al danno lamentato.</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che l&#8217;appello è infondato e deve essere respinto.<br />
Ritenuto di dover condannare l’appellante provvisoriamente alle spese della fase cautelare.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2683/2004).</p>
<p>Condanna provvisoriamente il ricorrente a rimborsare al Ministero appellato le spese processuali della fase cautelare, che liquida in complessivi 1.000 (mille) euro.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Maggio 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2237/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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