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	<title>2215 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2215 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. P. Corciulo Carlo Corvino (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini) sulla legittimità del provvedimento con il quale la P.A. risolva un contratto di compravendita con un privato a seguito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. P. Corciulo<br /> Carlo Corvino (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura<br /> Distrettuale dello Stato) c. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo<br /> Alimentare (Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento con il quale la P.A. risolva un contratto di compravendita con un privato a seguito di informativa antimafia tipica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Risoluzione del contratto – Informativa antimafia – Nel caso in cui in capo ad uno dei soggetti sussiste informativa antimafia tipica – Legittimità – Sussiste – Ragioni 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; l’informativa antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94 – Intervenuta dopo la costituzione del rapporto con l’Impresa – Potere discrezionale della P.A. – Sussiste – Solo se prosegue il rapporto – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittimo il provvedimento con il quale la P.A. risolva un contratto di compravendita di un fondo (nella specie la P.A. ha acquistato un fondo da un privato per poi rivenderlo con patto di riservato domino a tasso agevolato ad altro soggetto) nell’ipotesi in cui in capo ad uno di essi (nella specie l’acquirente) sussista un informativa prefettizia antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94, dal momento che tale provvedimento investe tutto il contratto.	</p>
<p>2. Nel caso in cui l’informativa antimafia ex art. 4 D.Lgs. 490/94, intervenga dopo la costituzione del rapporto con l’impresa, il potere discrezionale riservato alla Amministrazione è esercitabile, con connesso obbligo di motivazione, solo laddove si determini una prosecuzione del rapporto nonostante le esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico cui sono preordinati gli strumenti di prevenzione antimafia; è stato a tal riguardo escluso che valutazioni che costituiscono espressione tipica di attività di polizia possano essere demandate ad un soggetto che, per previsione normativa, non ha alcuna competenza in materia; è semmai l&#8217;esistenza di altri elementi desumibili dalla specifica esperienza della stazione appaltante che può indurre alla prosecuzione del rapporto ed è con riferimento a tali elementi che s&#8217;impone una motivazione puntuale. Al contrario, ove l&#8217;Amministrazione intenda adeguarsi all&#8217;informativa non può non ritenersi sufficiente il rinvio all&#8217;informativa stessa, con la conseguente presa d&#8217;atto dell&#8217;inidoneità morale dell&#8217;impresa (1)<br />	<br />
<b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato V Sezione 29 agosto 2005 n. 4408; TAR Campania Napoli I Sezione 25 marzo 2004, n. 3218; TAR Campania Napoli Sezione I 28 febbraio 2005 nn. 1319 e 1320</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 2042/09 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Carlo Corvino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Brigida, 39; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via Diaz, 11;<br />
<b>Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4; </p>
<p>Sul ricorso n. 1726/09 R.G., proposto da:<br />
<b>Gaetano Nicola Corvino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Brigida, 39;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ismea &#8211; Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ex lege in Napoli, via Diaz, 11, nonché dall&#8217;avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4;<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 2042 del 2009:<br />	<br />
della Determinazione dirigenziale n.344 del 20/11/2009 con il quale il Responsabile di settore dell&#8217; ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, avente ad oggetto lo scioglimento del contratto con la ricorrente sulla scorta della Nota riservata amministrativa dell&#8217;UTG di Caserta; della stessa Nota informativa dell&#8217;UTG di Caserta, ignoti data e numero con la quale si comunica la sussistenza di cause interdittive ex art. 4 del Dlg. 8/8/1994 n. 490; C) degli atti preordinati, connessi e conseguenziali..<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1726 del 2009:<br />	<br />
della Determinazione dirigenziale n.345 del 20.1.09 a firma del Responsabile di settore della ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, avente ad oggetto lo scioglimento del contratto con il ricorrente sulla scorta della nota riservata amministrativa dell&#8217;UTG di Caserta; della nota informativa dell&#8217;UTG di Caserta, con la quale si comunica la sussistenza di cause interdittive ex art.4 del D.Lgs. 8/8/94 n.490; di ogni altro atto connesso e conseguente..</p>
<p>Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno, dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e dell’Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ismea &#8211; Istituto di Servizi Per il Mercato Agricolo Alimentare;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Uditi all&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 – relatore il consigliere Paolo Corciulo &#8211; i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con determinazione del direttore generale n. 557 del 3 ottobre 2007 la ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – approvava alcune iniziative di riordino fondiario, tra cui quella proposta da Corvino Carlo e Corvino Gaetano Nicola in data 19 dicembre 2006, relativa ad un fondo ubicato nel territorio del Comune di Villa Literno; l’iniziativa concerneva l’acquisto in data 1° aprile 2008 da parte di ISMEA del terreno in questione dal proprietario Corvino Gaetano Nicola, con contestuale rivendita con patto di riservato dominio in favore di Corvino Carlo che avrebbe pagato il prezzo di €221.099,34 in rate semestrali a tasso agevolato.<br />	<br />
In data 8 gennaio 2009 perveniva all’ISMEA, in risposta ad una richiesta del 29 aprile 2008, la nota n. 811/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 22 dicembre 2008 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta che comunicava la sussistenza nei confronti di Corvino Carlo e Corvino Gaetano Nicola di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490.<br />	<br />
L’ISMEA inviava ai due soggetti interessati le comunicazioni nn. 344 e 345 del 20 gennaio 2009 di avvio del procedimento di risoluzione di entrambi i contratti.<br />	<br />
Avverso l’informativa antimafia e contro la nota n. 345 del 20 gennaio 2009 proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, rubricato al n. 1726/09 R.G., Corvino Gaetano Nicola, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, deducendo profili di carenza di motivazione dell’atto di risoluzione e di mancanza di elementi indiziari di contiguità mafiosa.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio la ISMEA, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, eccependone, con riferimento al contratto, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione amministrativa, nonché per carenza di interesse, trattandosi dell’impugnazione di una mera comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio anche l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.<br />	<br />
Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2009, con ordinanza n. 881/09, il Tribunale ordinava il deposito dell’informativa antimafia impugnata e di tutti gli atti del procedimento, adempimento assolto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta con deposito del 29 aprile e del 5 maggio 2009.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 13 maggio 2009 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.<br />	<br />
A seguito del deposito della documentazione il ricorrente proponeva motivi aggiunti notificati il 29 maggio 2009 e depositati l’11 giugno 2009, con cui deduceva che tutti gli elementi indiziari avevano riferimento a Corvino Carlo e non alla sua persona, con consequenziale illegittimità dell’informativa.<br />	<br />
Intanto, avverso l’informativa antimafia e contro la nota n. 344 del 20 gennaio 2009 proponeva ricorso, rubricato al n. 2042/09 R.G., anche Corvino Carlo, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, deducendo profili di carenza di motivazione dell’atto di risoluzione e di mancanza di elementi indiziari di contiguità mafiosa.<br />	<br />
Anche in questo giudizio si costituiva in giudizio la ISMEA, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 29 luglio 2009 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.<br />	<br />
Essendo venuto a conoscenza degli atti oggetto di impugnazione, attraverso il loro deposito avvenuto nel giudizio n. 1726/09 R.G., Corvino Carlo proponeva motivi aggiunti di ricorso, notificati il 26 giugno 2009 e depositati in data 6 luglio 2009. <br />	<br />
Si costituiva in giudizio il 26 agosto 2009 l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, che depositava in data 11 settembre 2009, copia dell’informativa impugnata e degli atti del procedimento.<br />	<br />
I due giudizi venivano quindi chiamati all’udienza del 27 gennaio 2010, in vista della quali venivano depositate ulteriori memorie difensive, al fine di una trattazione congiunta e trattenuti per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I signori Corvino Carlo e Corvino Gaetano Nicola, rispettivamente con i ricorsi n. 2042/09 R.G. e n. 1726/09 R.G. hanno impugnato la nota n. 811/12.B.16/ANT/AREA1^ del 22 dicembre 2008 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta con cui è stata comunicata la sussistenza nei loro confronti di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490; oggetto di impugnazione sono state anche le note nn. 344 e 345 del 20 gennaio 2009 con cui l’ISMEA, a seguito del rilascio dell’informativa, ha avviato il procedimento di risoluzione dei contratti del 1° aprile 2008 con cui l’Istituto aveva acquistato un fondo in Villa Literno da Corvino Gaetano Nicola per poi rivenderlo con patto di riservato dominio a tasso agevolato a Corvino Carlo. <br />	<br />
Occorre preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi n. 1726/09 R.G. e n. 2042/09 R.G. ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, per connessione soggettiva, trattandosi di controversie pendenti tra le stesse parti, ed oggettiva, avendo l‘impugnazione ad oggetto la medesima informativa antimafia. <br />	<br />
Con riguardo alle censure relative all’informativa prefettizia, occorre procedere ad una ricognizione degli elementi indiziari su cui la stessa si fonda.<br />	<br />
Innanzitutto, vi è la nota n. 0254163/1-3 “P” del 10 luglio 2008 dei Carabinieri di Caserta in cui si riferisce che Corvino Carlo, oltre ad essere gravato da condanne penali per invasione di terreni ed edifici ed essere stato arrestato nel 1985 per porto e detenzione abusiva di armi, è stato controllato nel 2006 e 2008 insieme a due soggetti gravati da precedenti di polizia, anche per associazione mafiosa; inoltre. lo stesso Corvino Carlo è genero di Martello Noviello Giancarlo, deceduto, gravato da precedente di polizia per favoreggiamento personale per avere favorito la latitanza di Schiavone Francesco, alias “Sandokan”, nonché proposto per la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; inoltre, è cognato di Martello Noviello Salvatore, gravato da precedenti di polizia per reati di falso e contrabbando, nonché di Martello Noviello Liliana, coniugata con Schiavone Antonio, elemento ritenuto affiliato al clan dei”casalesi”. Tali informazioni venivano sviluppate nella nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/H7 8076 del 17 dicembre 2008, in cui, al fine di evidenziare il contesto sociale in cui vive Corvino Carlo, si evidenzia che Martello Noviello Giancarlo e sua moglie Piazza Filomena sono stati titolari di cariche e partecipazioni in alcune società, pur non avendo la necessaria esperienza imprenditoriale, dal che si inferiva la loro natura di prestanomi del clan dei “casalesi”; inoltre, Schiavone Antonio, marito di Martello Noviello Liliana, era risultato figura importante nell’organizzazione criminale, in quanto incaricato di recapitare notizie e missive ad appartenenti al sodalizio all’epoca latitanti.<br />	<br />
Sulla base di tali strettissimi rapporti di parentela, il Gruppo Ispettivo Antimafia di Caserta aveva ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa relativamente a Corvino Carlo quale titolare del rapporto con la ISMEA per l’ottenimento dell’agevolazione del terreno da Corvino Gaetano Nicola. <br />	<br />
Preliminarmente, rileva il Collegio che sulla legittimità dell’informativa non incide la riferibilità degli elementi indiziari alla sola persona dell’acquirente Corvino Carlo, mancando ogni riferimento all’alienante Corvino Gaetano Nicola, atteso che il provvedimento prefettizio è volto alla caducazione dell’intero regolamento contrattuale, costituito dal collegamento negoziale esistente tra il contratto di acquisto in favore dell’ISMEA, e successiva rivendita con patto di riservato dominio a tasso agevolato in favore di Corvino Carlo. <br />	<br />
In questo senso, devono essere respinti i motivi aggiunti proposti nel ricorso n. 1726/09 R.G. con cui Corvino Gaetano Nicola ha dedotto l’illegittimità dell’informativa per mancanza di elementi indiziari riferibili alla sua persona. <br />	<br />
Devono inoltre essere respinti i motivi di impugnazione principale nei ricorsi n. 1726/09 R.G. e n. 2042/09 R.G., di contenuto identico, in quanto, a prescindere dal fatto che oggetto di gravame sono state delle mere note di comunicazione di avvio del procedimento, costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza, anche di questa Sezione, quello secondo cui nel caso in cui l’informativa antimafia interdittiva tipica, ossia quella di cui all’art. 4 del d.lgs. 490/94, intervenga dopo la costituzione del rapporto con l’impresa, il potere discrezionale riservato alla Amministrazione sia esercitabile, con connesso obbligo di motivazione, solo laddove ci si determini per una sua prosecuzione nonostante le esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico cui sono preordinati gli strumenti di prevenzione antimafia; è stato a tal riguardo escluso che valutazioni che costituiscono espressione tipica di attività di polizia possano essere demandate ad un soggetto che, per previsione normativa, non ha alcuna competenza in materia; è semmai l&#8217;esistenza di altri elementi desumibili dalla specifica esperienza della stazione appaltante che può indurre alla prosecuzione del rapporto ed è con riferimento a tali elementi che s&#8217;impone una motivazione puntuale. Al contrario, ove l&#8217;Amministrazione intenda adeguarsi all&#8217;informativa non può non ritenersi sufficiente il rinvio all&#8217;informativa stessa, con la conseguente presa d&#8217;atto dell&#8217;inidoneità morale dell&#8217;impresa (Consiglio di Stato V Sezione 29 agosto 2005 n. 4408; TAR Campania Napoli I Sezione 25 marzo 2004, n. 3218; TAR Campania Napoli Sezione I 28 febbraio 2005 nn. 1319 e 1320). <br />	<br />
Da respingersi è anche il secondo motivo di impugnazione principale, attesa la sua genericità, da ricondursi alla mancata conoscenza da parte dei ricorrenti del contenuto dell’informativa impugnata e degli atti del relativo procedimento. <br />	<br />
Con i motivi aggiunti del ricorso n. 2042/09 R.G. Corvino Carlo ha poi contestato l’informativa prefettizia impugnata, rilevando di non avere alcun precedente penale a carico e di essere stato assolto dalla imputazione di detenzione abusiva di armi; ha inoltre dedotto l’irrilevanza ai fini indiziari di rapporti di parentela con soggetti ritenuti vicini a sodalizi criminali. <br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Nel rilevare che il G.I.A. ha fondato la propria valutazione, poi recepita dal Prefetto di Caserta, solo sull’esistenza di strettissimi rapporti familiari di Corvino Carlo con soggetti molto vicini alla criminalità organizzata locale, osserva il Collegio che se è vero che il rapporto di parentela o comunque personale, di per sé, non costituisce sufficiente indizio di contiguità mafiosa, a diversa conclusione deve pervenirsi laddove lo stesso costituisca riprova di uno stabile inserimento del soggetto in un contesto fortemente condizionato dalla presenza della criminalità organizzata. Nel caso di specie, il legame esistente tra alcuni membri della famiglia del Corvino Carlo e la mafia locale si è concretizzato addirittura in una vera e propria attività di copertura e protezione del capo clan dei “casalesi” durante la sua latitanza, nonché nell’assunzione di compiti di informazione e di mantenimento di contatti tra affiliati in stato di latitanza.<br />	<br />
Ed ai fini dell’idoneità qualitativa di tali elementi di fatto – di quello che resta pur sempre un accertamento di natura indiziaria &#8211; è sufficiente dimostrare la sussistenza di un legame personale indiziante tra criminalità organizzata e titolare dell’impresa, senza che l’indagine debba necessariamente estendersi alla dimostrazione di una concreta penetrazione dall’esterno di esponenti appartenenti a sodalizi criminali nella gestione dell’attività. <br />	<br />
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con integrale compensazione delle spese processuali, sussistendone giusti motivi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, previa riunione dei ricorsi in epigrafe (n. 2042/09 R.G. e n. 1726/09 R.G), li respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 27 e 28 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-29-4-2010-n-2215/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2010 n.2215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</a></p>
<p>Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant B. L. e altri (OMISSIS) (avv. G. L. Falchi) c/ Ente Autonomo del Flumendosa (Avv. Dist. St.) indennità di buonuscita e diritto al computo dell&#8217;indennità integrativa speciale 1. Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Computo – Emolumenti valutabili &#8211; Indennità integrativa speciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant<br /> B. L. e altri (OMISSIS) (avv. G. L. Falchi) c/ Ente Autonomo del Flumendosa  (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>indennità di buonuscita e diritto al computo dell&#8217;indennità integrativa speciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Computo – Emolumenti valutabili  &#8211; Indennità integrativa speciale – Beneficio ex L. 29 gennaio 1994, n. 87- Domanda dell’interessato entro un termine perentorio – Necessità.<br />
2. Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Computo – Emolumenti valutabili &#8211; Indennità integrativa speciale – Dipendenti dell’Ente Autonomo del Flumendosa – Non vi rientra &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di computo dell’indennità di buonuscita, il diritto del dipendente a vedersi computata l’indennità integrativa speciale (denominata indennità di contingenza per i dipendenti regionali) è subordinato ad apposita domanda dell’interessato, che deve essere presentata all&#8217;ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.<br />
2. In tema di computo dell’indennità di buonuscita, la previsione del regolamento di organizzazione dell’Ente Autonomo del Flumendosa, secondo cui i dipendenti conservano il precedente trattamento previdenziale e di anzianità, determina, in virtù dell’implicito rinvio alla L. 20 marzo 1970 n. 75, l’applicazione dei criteri di computo colà previsti per i dipendenti statali e parastatali, i quali non contemplano “l’indennità integrativa speciale”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b>sul ricorso n. 760/1997 proposto da</p>
<p><b>BANDEL Lucio, BERTI Giampaolo, CORDEDDU Maria Grazia, CORSO Angelo, DEMONTIS Luciano, ERRIU Paolo, MEGNA Elio, MANTEGA Maria Pia, MEREU Salvatore,  MOCCI Eraldo, MONTANARI Francesco, MURA Antonio, MURRU Giorgio, NURCHI Antonio, PETRETTO Angelo, PIRINA Giancarlo, PITTAU Luciano, SODDU Antonio, SPANU Giovanni, RINALDI Gabriele, RIVANO Enrico, ZARA Francesco, MUSCA Vincenzo, MATTANA Giovanni, MARRAS Giovanni, MACCIONI Efisio, CAMBONI Sebastiano, CAMPULLU Giovanni, PETTINAU Giorgio, CANNELLA Teodoro, PINNA Gennaro, COSSU Mario, CORDA Gino, ECCA Giancesare, ANEDDA Marco, CHIAVINI Angiolino, VACQUER Italo, PIA Antonio, MARINI Giorgio, MANCA Mario, MANCOSU Ottavio</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gian Luigi Falchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Cagliari, Piazza Giovanni XXIII, n. 62,<br />
<b></p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Ente Autonomo del Flumendosa</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la medesima domiciliato in via Dante, n. 23,<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>PER LA CONDANNA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>dell’E.A.F., previa dichiarazione del diritto, alla corresponsione dell’indennità di anzianità spettante a favore dei ricorrenti, computata sulla base stipendiale comprensiva della indennità di contingenza già goduta durante il servizio, maggiorata di rivalutazione ed interessi, vinte le spese.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati.<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo del Flumendosa.<br />
VISTE le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.<br />
NOMINATO relatore alla Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Primo Referendario Antonio Plaisant ed uditi i difensori delle parti come da separato verbale.<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Espongono i ricorrenti, già dipendenti dell’Ente Autonomo Flumendosa, di aver ricevuto, all’atto della cessazione dal servizio, un’indennità di buonuscita calcolata senza tenere conto della cd. “indennità di contingenza”, che pure costituiva una componente fissa della loro retribuzione.<br />
Avevano, pertanto, proposto ricorso innanzi a questa Sezione, con esito positivo e conseguente rideterminazione della buonuscita nei termini richiesti. A seguito di appello proposto dall’Amministrazione, il Consiglio di Stato aveva però dichiarato l’estinzione del processo in base a quanto previsto dall’art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.<br />
Con il ricorso in esame si reitera la richiesta di rideterminazione dell’indennità di buonuscita nei termini già in precedenza descritti, sulla base delle seguenti argomentazioni.<br />
Secondo i ricorrenti, a seguito della pronuncia di estinzione adottata dal Giudice d’Appello, rivivrebbero le originarie pronunce di questa Sezione, con le relative statuizioni, che dovrebbero essere, quindi, riaffermate. <br />
In ogni caso le ragioni sostenute in ricorso troverebbero fondamento nella normativa regionale sarda, che include per intero l’indennità di contingenza nella base di calcolo della buonuscita, mentre nessun rilievo assumerebbe, ai fini della decisione, quanto diversamente previsto dalla legge statale 87/1984.<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente Autonomo Flumendosa, chiedendo la reiezione del gravame.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Giova preliminarmente rilevare che la questione posta all’attenzione del Collegio comporta dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di applicare, anche ai dipendenti di enti diversi da quelli statali, le disposizioni introdotte dalla legge 87/1994, la quale ha riformulato la disciplina della buonuscita con specifico riferimento alla possibilità di tenere conto, nella relativa base di calcolo, della cd. indennità integrativa speciale (cui corrisponde, per i dipendenti degli enti locali, la cd. indennità di contingenza, invocata nell’odierno ricorso). <br />
La soluzione data a questo problema comporta, per regola, notevoli ripercussioni, ove si consideri che la richiamata legge statale, pur ammettendo (entro certi limiti) la possibilità di computare la citata indennità ai fini della buonuscita, la subordina a precise condizioni e, nel contempo, statuisce, all’art. 4, l’estinzione di tutti i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.<br />
Ritiene, non di meno, il Collegio che nello specifico caso posto alla sua attenzione l’infondatezza delle domande proposte dai ricorrenti debba essere affermata a prescindere dalla tesi al riguardo prescelta, per le ragioni che si passa ad esporre.<br />
<b>1)</b> Appare preferibile, in primo luogo, propendere per la diretta applicabilità della legge statale 87/1994 alla fattispecie in esame.<br />
Come riferiscono gli stessi ricorrenti, infatti, la controversia è stata oggetto di pronunciati d’appello che hanno dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 4 della legge 87/1994. Orbene tale circostanza &#8211; oltre a privare di qualsivoglia effetto le precedenti pronunce di primo grado, travolte dalla citata pronuncia di estinzione &#8211; dimostra che il Giudice d’Appello ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina di cui alla legge 87/1994, con le limitazioni che ne conseguono. <br />
In specie dovrà trovare applicazione l’art. 3, comma 2, della legge 87/1994, a mente del quale il diritto del dipendente a vedersi computata, ai fini della buonuscita, l’indennità integrativa speciale (denominata indennità di contingenza per i dipendenti regionali) è subordinato ad apposita domanda dell’interessato, <i>“che deve essere presentata all&#8217;ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994”</i>, circostanza, quest’ultima, che i ricorrenti non hanno allegato né, tanto meno, dimostrato.<br />
<b>2)</b> Ma pur se si dovesse propendere per la tesi opposta &#8211; e ritenere, quindi, che la legge 87/1994 non trovi applicazione ai dipendenti E.A.F. &#8211; le argomentazioni esposte dai ricorrenti troverebbero, comunque, ostacolo, in uno specifico ed autorevole precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato, VI Sez., 9 marzo 2000, n. 1262, avente ad oggetto identica domanda proposta da un dipendente E.A.F.), dal quale il Collegio non ritiene sussistano ragioni per discostarsi.<br />
Occorre rilevare, al riguardo, che l’Ente autonomo Flumendosa, inizialmente rientrante tra gli enti parastatali soggetti alla legge 70/1975 (figurando nella tabella IV allegata a detta legge), è stato poi “regionalizzato” con legge Regione Sardegna 8 maggio 1984, n. 17, la quale ha anche previsto, all’art. 10, che l’Ente dovesse modificare il proprio regolamento organico, al fine di conformarsi al regime giuridico dettato, per i dipendenti della Regione Sardegna, dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.<br />
E, tuttavia, l’art. 77 del regolamento organico dell&#8217; Ente Flumendosa, (come modificato con deliberazione commissariale 11 settembre 1986, n. 1086: vedi memoria difensiva E.A.F. in data 22 ottobre 2008, pag. 4, non contestata in fatto dai ricorrenti), ha previsto che i dipendenti E.A.F. conservino il precedente trattamento previdenziale e di anzianità.<br />
Detto rinvio regolamentare, che i ricorrenti non hanno in alcun modo contestato o impugnato, comporta l’applicazione dell&#8217;art. 13 legge statale 70/1975, il quale, a sua volta, prevede che <i>“All&#8217;atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell&#8217;ente, pari a tanti dodicesimi <u>dello stipendio annuo complessivo in godimento</u>, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”</i>. <br />
E, allora, nel concetto di “stipendio annuo complessivo”, cui fa riferimento l’art. 13 legge 10/1975, certamente non può essere inclusa “l’indennità integrativa speciale” (denominata “indennità di contingenza” per i dipendenti regionali), posto che l&#8217;art. 26 della stessa legge 70/1975 ne vieta l’attribuzione ai dipendenti degli enti parastatali oltre la <i>“…misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato” </i>(esattamente in questi termini si esprime la richiamata sentenza 1262/2000 del Consiglio di Stato). In altre parole è lo stesso regolamento organico dell’E.A.F., seppur attraverso un complesso sistema di rinvii normativi, a ricondurre il computo della buonuscita agli stessi criteri previsti per i dipendenti statali e parastatali.<br />
Le pretese dei ricorrenti incontrano, infine, un ulteriore e decisivo ostacolo.<br />
Secondo l’esposizione della difesa dell’Ente, sul punto non contestata da controparte, i dipendenti E.A.F. non sono iscritti all&#8217;I.N.A.D.E.L., per cui difetta, nel caso di specie, il presupposto in forza del quale, a norma dell&#8217;art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, potrebbe sorgere il loro diritto a vedersi ricomprendere nell&#8217;indennità corrisposta dallo stesso I.N.A.D.E.L anche l’indennità integrativa speciale (cfr. Consiglio di Stato, VI Sez., 9 marzo 2000, n. 1262).<br />
Per quanto precede il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali, in ragione della particolare incertezza normativa e giurisprudenziale che caratterizza la materia oggetto del ricorso.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Rosa Panunzio,            Presidente;<br />
Franco Scano		Consigliere;<br />	<br />
Antonio Plaisant, 	Primo Referendario- estensore,</p>
<p>Depositata in Segreteria oggi 30/12/2008</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2007 n.2215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-12-2007-n-2215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-12-2007-n-2215/</guid>

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<p>P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore S. C. (avv.ti P. Loi e M. Fois) c. il COMUNE DI BAUNEI (avv. P. Pittalis e M. Calia), la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti G. Campus e G. P. Contu), il COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (n.c.) inapplicabili al provvedimento di decadenza</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-12-2007-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/12/2007 n.2215</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore<br /> S. C. (avv.ti P. Loi e M. Fois) c. il COMUNE DI BAUNEI (avv. P. Pittalis e M. Calia), la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti G. Campus e G. P. Contu), il COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>inapplicabili al provvedimento di decadenza dall&#8217;impiego per assenza arbitraria le garanzie del procedimento disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – CCNL comparto Regioni-Autonomie locali 6 luglio 1995 – Istituti normativi ed economici – Decorrenza – Trenta giorni dalla acquisita conoscenza della stipulazione da parte dell’amministrazione &#8211; Onere della prova della decorrenza – Spetta al ricorrente – Criterio residuale per stabilire la decorrenza – Pubblicazione nella G.U.R.I..</p>
<p>2. Pubblico impiego – Vicende del rapporto &#8211; Decadenza dall’impiego per assenza arbitraria – Natura sanzionatoria – Non sussiste &#8211; Conseguenza – Inapplicabilità delle garanzie relative ai procedimenti disciplinari.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Poiché l’art. 2, comma 3, del CCNL comparto Regioni &#8211; Autonomie locali, stipulato in data 6 luglio 1995, prevede che le amministrazioni destinatarie del contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo ivi previsti con carattere vincolato ed automatico entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza a seguito delle misure di pubblicità adottate dall’ARAN, è onere del ricorrente, che invoca l’applicazione di tali istituti, fornire la dimostrazione che, a seguito dell’attività dell’ARAN, la Regione ha acquisito la piena conoscenza del CCNL ed è in condizione di applicarne gli istituti; in mancanza di detta prova, si deve fare riferimento, come dies a quo del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 2 comma 3, CCNL, alla data di pubblicazione del CCNL in Gazzetta Ufficiale. (1)</p>
<p>2. Il provvedimento di decadenza dall&#8217;impiego per assenza arbitraria non ha natura sanzionatoria e, pertanto, non va adottato con le garanzie proprie dei procedimenti disciplinari. (2)</p>
<p></b>______________________________________<br />
(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista.<br />
Nella specie, peraltro, il ricorrente aveva offerto un principio di prova della conoscenza del CCNL da parte della Regione, evidenziando in memoria che la delibera recante la destituzione menzionava il nuovo CCNL stipulato il 6 luglio 1995.<br />
Il Collegio ha ritenuto tale argomentazione non decisiva, ”in quanto non consente di determinare quando la detta conoscenza sia intervenuta e, quindi, se al momento di adozione dell’avversata delibera n°289/1995 (29 settembre 1995, n.d.r), fosse già spirato il termine di 30 giorni di cui al sopra citato art. 2, comma 3 (…)”.<br />
(2) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 1 ottobre 1999 n. 1238; SEZIONE SESTA – Sentenza 20 giugno 1994 n. 1029; cui adde SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 7 aprile 2003, n. 1833L’enunciazione del consolidato principio di cui in massima avrebbe potuto condurre il Collegio a ritenere de plano infondato il primo profilo di censura, tutto incentrato sull’applicabilità delle garanzie contrattuali recettive dell’ex art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.<br />
La giurisprudenza esclude pacificamente la necessità della previa diffida ai fini dell’emanazione del provvedimento di decadenza per assenza arbitraria: ex multis, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 2 marzo 2001 n. 1160, in questa Rivista. <i>(A. Faccon)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE              <br />
PER LA SARDEGNA <br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n°2896/1995</b> proposto dal <br />
sig. <B>S. C.</B> , rappresentato e difeso dagli avv.ti Piergiorgio Loi e Mario Fois e, da ultimo, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Cagliari, piazza del Carmine n°22;   </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <B>COMUNE DI BAUNEI</B>, in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Pittalis, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maddalena Calia, in Cagliari, via Fadda n°5;<br />
la <B>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</B>, in persona del Presidente pro tempore della Regione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu, dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede, in Cagliari, viale Trento n°69, è elettivamente domiciliata;<br />
il <B>COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO</B>, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio; </p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della deliberazione 29/9/1995 n°289 con cui la Giunta Municipale di Baunei ha disposto la decadenza del sig. Chillotti dal rapporto di pubblico impiego;<br />
 della nota sindacale 5/10/1995 n°4953 con cui la decadenza è stata comunicata;<br />
della nota 7/11/1995 n°5570 con la quale sono stati comunicati all’interessato il provvedimento positivo del Co.Re.Co., nonché l’avvenuta pubblicazione, da parte del comune, del codice disciplinare di cui al CCNL stipulato nel luglio 1995;<br />
del provvedimento assunto nella seduta del 26/10/1995 con cui l’organo di controllo ha dichiarato, la citata delibera di Giunta, esente da vizi a condizione che non fosse stato ancora pubblicato il suddetto codice disciplinare.   </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 21/11/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avv. M. Fois, per il ricorrente, l’avv. A. Rossi, in sostituzione dell’avv. P. Pittalis, per il comune di Baunei e l’avv. R. Murroni per l’amministrazione regionale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il sig. Salvatore Chillotti, dipendente del comune di Baunei, ha chiesto ed ottenuto di assentarsi dal lavoro, per malattia, sino al 16/8/1995.<br />
Scaduto tale termine senza che il medesimo si fosse ripresentato in servizio, il comune lo ha, per due volte, invitato a riprendere l’attività lavorativa, ma l’interessato, per tutta risposta, ha comunicato la propria intenzione di non voler aderire all’invito e di volersi dimettere. <br />
Considerato che il sig. Chillotti risultava arbitrariamente assente dal servizio da oltre 10 giorni, la Giunta Municipale, con deliberazione 29/9/1995 n°289 &#8211; dichiarata, condizionatamente, esente da vizi, in sede di controllo &#8211; lo ha dichiarato decaduto dall’impiego.<br />
 Ritenendo la citata delibera e tutti gli atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, il sig. Chillotti li ha impugnati, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo.<br />
La legittimità degli atti impugnati deve essere valutata alla luce delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. stipulato in data 6/7/1995, che l’intimata amministrazione ha espressamente menzionato nella delibera di Giunta impugnata.<br />
L’art. 3 del menzionato contratto prevede, infatti, che le amministrazioni diano applicazione ai vari istituti contrattuali entro 30 giorni da quando le stesse ne abbiano avuto conoscenza.<br />
Se così è appaiono evidenti i vizi che inficiano l’avversato provvedimento di decadenza (rectius licenziamento).<br />
Quest’ultima, in contrasto con quanto previsto dall’art. 25 del CCNL, è stata dichiarata senza che fosse stato previamente pubblicato il codice disciplinare.<br />
In violazione dell’art. 24, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, il licenziamento è stato disposto senza previa contestazione scritta dell’addebito (che deve intervenire tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando l’organo competente è tenuto a formulare la contestazione) e senza aver sentito l’interessato a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un rappresentante sindacale.<br />
Il rispetto di queste ultime formalità risulterebbe essenziale, ai fini della legittimità del licenziamento, anche laddove non fosse applicabile il menzionato CCNL.<br />
Le stesse sono, infatti, imposte dall’art. 59 del D.Lgs. 3/2/1993 n°29.  <br />
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate depositando separate memorie con cui si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 21/11/2007 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con le prime tre censure dell’articolato motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 25 e 24, commi 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni &#8211; autonomie locali, stipulato in data 6/7/1995.<br />
Ciò in quanto la deliberazione di Giunta impugnata sarebbe stata adottata: a) senza che fosse stato prima pubblicato il codice disciplinare; b) in mancanza della previa contestazione scritta dell’addebito; c) omettendo di sentire l’interessato a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un rappresentante sindacale. <br />
Al fine di verificare il fondamento delle riportate doglianze, occorre, quindi, preliminarmente stabilire se l’intimata amministrazione fosse tenuta ad applicare l’invocato CCNL. <br />
Quest’ultimo all’art. 2, comma 2, prevede che, “Gli effetti giuridici  decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all&#8217;art. 51, commi 1 e 2 del <i>D.Lgs. n. 29 del 1993</i>. Essa viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell&#8217;A.RA.N”. <br />
Il successivo comma dispone, poi, che “Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2”. <br />
Nel caso di specie, il comune di Baunei, non smentito dal ricorrente, ha affermato di non aver ricevuto, prima della data di adozione della delibera di Giunta 29/9/1995 n°289, alcuna comunicazione, da parte dell’A.R.A.N., in ordine all’esistenza del contratto. <br />
Sul punto il ricorrente replica (memoria difensiva depositata in data 10/11/2007) che l’amministrazione comunale non poteva non conoscere il contratto avendolo citato nell’anzidetta deliberazione. Ma l’argomentazione non è decisiva, in quanto non consente di determinare  quando la detta conoscenza sia intervenuta e, quindi, se al momento di adozione dell’avversata delibera n°289/1995, fosse già spirato il termine di 30 giorni di cui al sopra citato art. 2, comma 3, trascorso il quale l’amministrazione era tenuta ad applicare la normativa contrattuale.  <br />
Peraltro, l’intimato ente non sarebbe stato obbligato a dare attuazione ai nuovi istituti contrattuali, anche laddove il termine in questione si fosse dovuto far decorrere dalla pubblicazione del testo del contratto sulla gazzetta ufficiale.<br />
Quest’ultima è, infatti, avvenuta in data 9/9/1995, per cui alla data di emanazione della delibera n°289/1995, i 30 giorni previsti dal ricordato art. 2 comma 3, non erano ancora trascorsi. <br />
Dalle considerazioni svolte emerge l’infondatezza delle censure sin qui esaminate.<br />
Anche la censura di violazione dell’art. 59 del D.Lgs. 3/2/1993 n°29 è priva di pregio.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che l’anzidetto articolo detta norme in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, mentre il provvedimento di decadenza dall&#8217;impiego per assenza arbitraria non ha natura sanzionatoria e, pertanto, non va adottato con le garanzie proprie dei procedimenti disciplinari (cfr. Cons. Stato, V Sez., 1/10/1999 n°1238; VI Sez., 20/6/1994 n° 1029).<br />
Il ricorso va in definitiva rigettato.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Rigetta</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 21/11/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
Paolo Numerico			Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri		Consigliere<br />	<br />
Alessandro Maggio			Consigliere – estensore.</p>
<p>
<b><br />
Depositata in segreteria oggi: 10/12/2007</p>
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