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	<title>2211 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2211 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2019 n.2211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2019-n-2211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2019-n-2211/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2019 n.2211</a></p>
<p>F. Frattini Pres., G. Ferrari Est., PARTI: (XX rapp. avv.to Carlo De Stavola c. Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avv.ra Generalo dello Stato) Il diniego di iscrizione nell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) è disciplinato dagli stessi principi che regolano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2019-n-2211/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2019 n.2211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2019-n-2211/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2019 n.2211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Frattini Pres., G. Ferrari Est., PARTI:  (XX rapp. avv.to Carlo De Stavola c. Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avv.ra Generalo dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il diniego di iscrizione nell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) è disciplinato dagli stessi principi che regolano l&#8217;interdittiva antimafia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Criminalità  &#8211; criminalità  organizzata &#8211; iscrizione nell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White List) ex art. 1, c. 52, L. 190/2012- diniego &#8211; principi disciplinari &#8211; interdittiva antimafia &#8211; richiamo.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2.- Criminalità  &#8211; criminalità  di stampo mafioso &#8211; disciplina della cd White List e normativa del codice antimafia &#8211; corpo normativa unico &#8211; tale.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">3.- Criminalità  &#8211; criminalità  organizzata &#8211; unicità  ed organicità  del sistema normativo antimafia &#8211; lettura atomizzata del sistema della White List e della comunicazione antimafia &#8211; possibilità  &#8211; esclusione.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">4.- Criminalità  organizzata &#8211; informazione antimafia &#8211; &#8220;frontiera avanzata&#8221; nel confronto fra Stato ed anti- Stato &#8211; tale &#8211; poteri di accertamento prefettizi anche atipici &#8211; possibilità  &#8211; va affermata.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">5.- Criminalità  &#8211; Criminalità  organizzata &#8211; informativa antimafia &#8211; verifica della legittimità  &#8211; valutazione unitaria degli accertamenti &#8211; necessità .</p>
<p align="JUSTIFY">
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.Il diniego di iscrizione nell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) è disciplinato dagli stessi principi che regolano l&#8217;interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Le disposizioni relative all&#8217;iscrizione nella cd. white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le relative misure antimafia (comunicazioni ed informazioni) tanto che, come chiarisce l&#8217;art. 1, comma 52-bis, l. n. 190 del 2012 &quot;l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell&#8217;informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività  diverse da quelle per la quali essa è stata disposta&quot;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.L&#8217;unicità  e l&#8217;organicità  del sistema normativo antimafia vietano all&#8217;interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi &#8211; quello della cd. white list e quello delle comunicazioni antimafia &#8211; che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di cd. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>4.La funzione di &#8220;frontiera avanzata&#8221; dell&#8217;informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità , da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>5.La verifica della legittimità  dell&#8217;informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un&#8217;ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità  della singola impresa ad ingerenze della criminalità  organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall&#8217;osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità  al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là  del ragionevole . Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non giù  provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali &#8211; secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale &#8211; sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità  organizzata; d&#8217;altro lato, è necessario che detti elementi vadano considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicchè ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="RIGHT">Pubblicato il 03/04/2019</p>
<p align="RIGHT"><b>N. 02211/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p align="RIGHT"><b>N. 05293/2018 REG.RIC.</b></p>
<p align="CENTER">
</p>
<p align="CENTER"><b>SENTENZA</b></p>
<p align="JUSTIFY">sul ricorso numero di registro generale 5293 del 2018, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carlo De Stavola e con questo elettivamente domiciliata in Roma, via Pieve Ligure, n. 48, presso il dott. D&#8217;Angelo Enrico,</p>
<p align="CENTER"><i><b>contro</b></i></p>
<p align="JUSTIFY">il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e l&#8217;Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,</p>
<p align="CENTER"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p align="JUSTIFY">della sentenza del Tar Molise n. -OMISSIS- del <i>omissis</i>, che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di iscrizione nell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012 (cd. white list).</p>
</p>
<p align="JUSTIFY">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di -OMISSIS-;</p>
<p align="JUSTIFY">Viste le due memorie depositate dall&#8217;appellata in data 24 dicembre 2018;</p>
<p align="JUSTIFY">Vista la memoria depositata dalla -OMISSIS- in data 2 gennaio 2019;</p>
<p align="JUSTIFY">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</p>
<p align="JUSTIFY">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p align="CENTER">FATTO</p>
<p align="JUSTIFY">1. Con istanza del 30 dicembre 2016 la -OMISSIS- ha chiesto alla Prefettura di -OMISSIS- l&#8217;inserimento nella c.d. white list, e cioè nell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012. Alla base del diniego la Prefettura adduceva il controllo dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- e del -OMISSIS- -OMISSIS- in compagnia di pregiudicati; richiamava anche due procedimenti penali a carico dei -OMISSIS- per omicidio.</p>
<p align="JUSTIFY">Il diniego è stato impugnato dinanzi al Tar Molise che, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- <i>omissis</i>, ha respinto il ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">2. La sentenza è stata impugnata con appello notificato il 4 giugno 2018 e depositato il successivo 29 giugno deducendo:</p>
<p align="JUSTIFY">Error in iudicando: violazione e falsa applicazione artt. 3 e 10 bis, l. n. 241 del 1990 &#8211; Difetto di motivazione &#8211; Contraddittorietà .</p>
<p align="JUSTIFY">La sentenza impugnata è innanzi tutto censurabile nella parte in cui respinge, in maniera del tutto superficiale, i rilievi di carattere procedimentale e motivazionale sollevati nei primi due motivi del ricorso principale, relativi alla dedotta violazione degli artt. 1 bis e 3, l. n. 241 del 1990. Ed infatti, la comunicazione ex art. 1 bis, l. n. 241 del 1990 del preavviso di rigetto dell&#8217;istanza di iscrizione alla white list era stata solo formale, ma in realtà  non era stato garantito alcun contraddittorio procedimentale, in quanto la ricorrente non era stata portata a conoscenza degli atti istruttori e delle motivazioni a supporto del preannunciato diniego, ed era stata respinta la richiesta di accesso agli atti all&#8217;uopo formulata.</p>
<p align="JUSTIFY">La sentenza è erronea anche nella parte in cui elude, non cogliendone la portata, il motivo di difetto di motivazione del diniego di iscrizione alla white list, evidenziando che la motivazione era stata effettuata per relationem, con riferimento ad atti (le relazioni istruttorie degli organi di polizia, ecc), non portati a conoscenza della ricorrente, ed anzi sottratti alla richiesta di accesso.</p>
<p align="JUSTIFY">Aggiungasi che per effetto della erronea scelta del giudice di primo grado di non reiterare l&#8217;ordine istruttorio disatteso dall&#8217;Amministrazione resistente, la ricorrente si trova nella paradossale condizione di essere stata privata della possibilità  di svolgimento della propria regolare attività  imprenditoriale senza neppure essere stata messa nelle condizioni di conoscere compiutamente gli atti a supporto dell&#8217;istruttoria del provvedimento gravato.</p>
<p align="JUSTIFY">b) Error in iudicando: eccesso di potere per sviamento; violazione e falsa applicazione d.lgs. n.159 del 2011; insussistenza dei presupposti; illogicità ; contraddittorietà ; difetto di istruttoria.</p>
<p align="JUSTIFY">La sentenza impugnata risulta, oltre che errata nella valutazione dei motivi di ricorso attinenti ai vizi del procedimento ed alla nullità  ed illegittimità  della motivazione per relationem, non condivisibile nella valutazione della sussistenza dei presupposti per il diniego di iscrizione alla white list.</p>
<p align="JUSTIFY">c) Error in iudicando: eccesso di potere per sviamento; irrazionalità ; violazione del principio di ragionevolezza; violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 159 del 2011; insussistenza dei presupposti; illogicità ; contraddittorietà ; difetto di istruttoria.</p>
<p align="JUSTIFY">Superficiale ed erronea è la risposta che il Tar ha dato al rilievo dello scarso numero di appalti pubblici aggiudicati alla -OMISSIS-.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;interno e l&#8217;Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di -OMISSIS- che, con due memorie (identiche, salvo che nella individuazione dell&#8217;udienza pubblica di discussione) depositate in data 24 dicembre 2018, hanno sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, dell&#8217;appello.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align="CENTER">DIRITTO</p>
<p align="JUSTIFY">1. Come esposto in narrativa, dinanzi al Tar Molise è stato impugnato il diniego di iscrizione nell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012 (cd. white list), opposto il 21 aprile 2017 per contiguità  con gli ambienti della criminalità  organizzata, desunta dalla presenza, negli archivi delle forze dell&#8217;ordine, di controlli dell&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS- e del -OMISSIS- -OMISSIS- in compagnia di pregiudicati. In particolare, -OMISSIS-, segnalato all&#8217;Autorità  giudiziaria dai Carabinieri di -OMISSIS- per omicidio colposo, è stato controllato in date diverse da forze di Polizia mentre si accompagnava con persone pregiudicate per reati di estorsione (art. 629 c.p.) e associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), orbitanti o riconducibili nell&#8217;associazione di tipo mafioso denominata &quot;-OMISSIS-&quot;; -OMISSIS-, giù  arrestato nel 2009 per omicidio, è stato controllato in date diverse da forze di Polizia mentre si accompagnava a pluripregiudicati per reati di cui agli artt. 416 bis, 648, 629 c.p..</p>
<p align="JUSTIFY">Al fine del decidere va preliminarmente chiarito che il diniego di iscrizione nell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) è disciplinato dagli stessi principi che regolano l&#8217;interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione (Cons. St., sez. I, 1 febbraio 2019, n. 337; id. 21 settembre 2018, n. 2241).</p>
<p align="JUSTIFY">Ha chiarito la Sezione (20 febbraio 2019, n. 1182; 24 gennaio 2018, n. 492) che le disposizioni relative all&#8217;iscrizione nella cd. white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le relative misure antimafia (comunicazioni ed informazioni) tanto che, come chiarisce l&#8217;art. 1, comma 52-bis, l. n. 190 del 2012, introdotto dall&#8217;art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, &quot;l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell&#8217;informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività  diverse da quelle per la quali essa è stata disposta&quot;; &#8220;l&#8217;unicità  e l&#8217;organicità  del sistema normativo antimafia vietano all&#8217;interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi &#8211; quello della cd. white list e quello delle comunicazioni antimafia &#8211; che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di cd. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Come di recente ribadito dalla Sezione (30 gennaio 2019, n. 758, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l&#8217;informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell&#8217;autorità  prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell&#8217;impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità  penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.</p>
<p align="JUSTIFY">Ha aggiunto la Sezione (n. 758 del 2019) che lo stesso legislatore &#8211; art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 &#8211; ha riconosciuto quale elemento fondante l&#8217;informazione antimafia la sussistenza di &#8220;eventuali tentativi&#8221; di infiltrazione mafiosa &#8220;tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle -OMISSIS- o imprese interessate&#8221;. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell&#8217;impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purchè desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.</p>
<p align="JUSTIFY">Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità  che si verifichi l&#8217;evento.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;introduzione delle misure di prevenzione, come quelle qui in esame, è stata dunque la risposta cardine dell&#8217;Ordinamento per attuare un contrasto all&#8217;inquinamento dell&#8217;economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità  organizzata.</p>
<p align="JUSTIFY">Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia.</p>
<p align="JUSTIFY">La sopra richiamata funzione di &#8220;frontiera avanzata&#8221; dell&#8217;informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità , da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).</p>
<p align="JUSTIFY">In tale direzione la verifica della legittimità  dell&#8217;informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un&#8217;ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità  della singola impresa ad ingerenze della criminalità  organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall&#8217;osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità  al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là  del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).</p>
<p align="JUSTIFY">Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non giù  provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali &#8211; secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale &#8211; sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità  organizzata; d&#8217;altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicchè ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).</p>
<p align="JUSTIFY">Da quanto sopra esposto consegue che anche in relazione al diniego di iscrizione nella white list &#8211; iscrizione che presuppone la stessa accertata impermeabilità  alla criminalità  organizzata &#8211; sufficiente il pericolo di infiltrazione mafiosa fondato su un numero di indizi tale da rendere logicamente attendibile la presunzione dell&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Ciù² chiarito, può passarsi all&#8217;esame dei motivi di appello, il quale è infondato e va dunque respinto.</p>
<p align="JUSTIFY">Non è suscettibile di positiva valutazione la prima censura dedotta con il primo motivo, con il quale si denuncia l&#8217;omessa effettiva partecipazione al procedimento, non essendo stato consentito alla -OMISSIS- di conoscere gli atti istruttori. Con provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 6 aprile 2017, n. -OMISSIS- stato, infatti, negato l&#8217;accesso di documenti, affermando &#8220;di aver disposto per l&#8217;inaccessibilità  degli atti di polizia, sostegno documentale dell&#8217;istruttoria di riferimento, avendo ritenuto prevalente l&#8217;interesse pubblico alla tutela della riservatezza delle fonti informative, la cui tracciabilità  potrebbe trasparire da una attenta lettura degli stessi atti&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Rileva il Collegio che gli elementi addotti dalla -OMISSIS-, anche in sede giudiziale, dimostrano che ove anche l&#8217;accesso fosse stato consentito alcun elemento aggiuntivo, determinante ai fini di sovvertire la decisione della Prefettura, avrebbe potuto essere addotto, atteso che, come in seguito sarà  argomentato, le ragioni esplicitate nel diniego impugnato &#8211; e sulle quali la -OMISSIS- si è a lungo e puntualmente difesa &#8211; appaiono sufficienti a legittimarlo.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Non sono suscettibili di positiva valutazione neanche la seconda e terza censura, anch&#8217;esse dedotte con il primo motivo, con le quali la -OMISSIS- ha affermato il difetto di motivazione del diniego di iscrizione, atteso che dal provvedimento impugnato sono invece evincibili le ragioni che hanno indotto a negare l&#8217;iscrizione, motivazioni che l&#8217;appellante ha analiticamente confutato, con ciù² dimostrando di aver ben colto le ragioni poste a base del diniego.</p>
<p align="JUSTIFY">Proprio la sufficienza motivazionale ha indotto il Tar a non reiterare l&#8217;incombente istruttorio, ritendo comunque sufficienti gli elementi documentali in possesso per giudicare legittimo il diniego pur alla luce delle ampie difese espletate dalla ricorrente.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Con il secondo motivo di appello la -OMISSIS- affronta le motivazioni poste a base del diniego di iscrizione nella white list, controdeducendo a ciascuna di esse e soffermandosi su ognuno dei &#8220;contatti&#8221; addebitati ai -OMISSIS- per dimostrare come non fossero attuali.</p>
<p align="JUSTIFY">Afferma l&#8217;appellante l&#8217;irrilevanza dei due procedimenti penali che avevano coinvolto i -OMISSIS- in considerazione della loro natura (in nessun modo connessi a vicende di criminalità  organizzata) e dell&#8217;esito pienamente assolutorio di entrambi: il procedimento a carico del -OMISSIS-, signor -OMISSIS-, per omicidio si era concluso con l&#8217;archiviazione emessa dal Gip del Tribunale di -OMISSIS-, che aveva riconosciuto la scriminante della legittima difesa, avendo ucciso un rapinatore introdottosi nella propria abitazione nottetempo; il procedimento che aveva riguardato l&#8217;-OMISSIS- della -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, per la morte di un proprio operaio sul posto di lavoro, si era concluso con la piena assoluzione, confermata in appello, per assenza di responsabilità . In conclusione, a supportare l&#8217;impugnato diniego resterebbe solo la frequentazione dei -OMISSIS- con soggetti vicini alla criminalità  organizzata, frequentazione perà² risalente nel tempo, in un periodo in cui i controindicati non erano ancora coinvolti in procedimenti penali.</p>
<p align="JUSTIFY">Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Come è ictu oculi evincibile dal provvedimento impugnato il riferimento alle condanne penali subite dai -OMISSIS- stato fatto ad abundantiam dalla Prefettura, che in realtà  ha individuato quale elemento unico e sufficiente a supportare il diniego di iscrizione la compagnia dei -OMISSIS- a persone vicine ad ambienti della criminalità  organizzata.</p>
<p align="JUSTIFY">Le pur puntuali argomentazioni dell&#8217;appellante sul punto non sono sufficienti a superare la conclusione alla quale è pervenuta la Prefettura.</p>
<p align="JUSTIFY">Dalla nota della Questura di -OMISSIS- del 3 gennaio 2017, richiamata anche dall&#8217;appellante nei propri scritti difensivi, emerge che da numerosi controlli effettuati da Polizia di Stato e Carabinieri nel Comune di -OMISSIS- e in altri Comuni del -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS-) i -OMISSIS- sono stati visti a bordo di autovetture unitamente a persone vicine a contesti di criminalità  organizzata. Dunque, non solo incontri in pubblici esercizi, in riferimento ai quali l&#8217;appellante punta molto sull&#8217;occasionalità  e sull&#8217;inconsapevolezza degli stessi, ma conoscenza tale da muoversi con la stessa autovettura.</p>
<p align="JUSTIFY">Certa poi è la contiguità  dei -OMISSIS- con il -OMISSIS- -OMISSIS-, imprenditore condannato a -OMISSIS- di reclusione per rapporti d&#8217;affari con sodalizio di stampo mafioso radicato in territorio -OMISSIS-; frequentazione ammessa è anche quella di -OMISSIS- con -OMISSIS-, in compagnia del quale si è venuto a trovare in diverse occasioni fra il 2003 e il 2009. -OMISSIS- stato condannato nel 2010 per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso all&#8217;esito di procedimento penale fondato su indagini che erano iniziate nel 2004.</p>
<p align="JUSTIFY">Con riferimento alla contiguità  dei -OMISSIS- con il -OMISSIS- -OMISSIS- giova peraltro richiamare la rilevanza che la giurisprudenza costante della Sezione ha riconosciuto ai rapporti di parentela tra -OMISSIS- e congiunto vicino a sodalizi mafiosi, specie in piccoli centri dove è nota la presenza della malavita organizzata.</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; stato infatti chiarito (Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1349 e 7 febbraio 2018, n. 820) che l&#8217;Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità  o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &#8220;influenza reciproca&#8221; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sì© errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;, sicchè in una &#8216;famiglia&#8217; mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8216;capofamiglia&#8217; e dell&#8217;associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e le peculiari realtà  locali, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più¹ o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8216;famiglia&#8217; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.</p>
<p align="JUSTIFY">Sotto questo profilo &#8211; e a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado &#8211; non è casuale il riferimento, operato dal Prefetto, alla sede operativa della -OMISSIS-, conservata in -OMISSIS- (alla -OMISSIS-), essendo stata spostata nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) presso -OMISSIS-, dove la -OMISSIS- non opera, la sola domiciliazione legale per il recapito di corrispondenza. Se l&#8217;azienda opera nel -OMISSIS-, la vicinanza a persone inserite in ambienti della criminalità  organizzata in Comuni di tale zona assume certamente una rilevanza diversa, essendo maggiore il pericolo di permeabilità  della singola impresa agli interessi della criminalità  organizzata di stampo mafioso.</p>
<p align="JUSTIFY">Tali elementi sono sufficienti a fondare il sospetto di una contiguità  dei -OMISSIS- con la malavita organizzata.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;interdittiva che, come si è detto, costituisce una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, non è necessaria una prova che vada al di là  di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente che gli elementi effettivamente riscontrati, valutati nel loro complesso e non atomisticamente, forniscano un quadro d&#8217;insieme in base al quale non sia illogico formulare un giudizio prognostico negativo, latamente discrezionale. Il diniego di iscrizione nella white list non presuppone infatti la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste; tali elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicchè ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.</p>
<p align="JUSTIFY">Aggiungasi che non è determinante l&#8217;argomento secondo cui all&#8217;epoca degli accertati &#8220;incontri&#8221; tra il -OMISSIS- e persone segnalate queste ultime ancora non avessero subito condanne, e ciù² in quanto la data della pronuncia di condanna non cristallizza il momento in cui la persona si è avvicinata al sodalizio di stampo mafioso.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Con riferimento agli altri motivi dedotti, diversamente da quanto affermato dall&#8217;appellante non costituisce prova della estraneità  del -OMISSIS- e dell&#8217;-OMISSIS- della -OMISSIS- agli ambienti mafiosi la circostanza che dopo l&#8217;arresto del -OMISSIS-, uno dei capi -OMISSIS-, i -OMISSIS- non fossero stati coinvolti negli arresti conseguenti alla collaborazione dello stesso -OMISSIS- con le Autorità  giudiziarie, essendo notorio che il -OMISSIS- non è finito con l&#8217;arresto di -OMISSIS- perchè l&#8217;affilizione mafiosa non è stata interamente sradicata.</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto poi al numero più¹ o meno esiguo di appalti pubblici aggiudicati alla -OMISSIS-, il Collegio ritiene tutt&#8217;altro che superficiali le conclusioni alle quali il giudice di primo grado è pervenuto, affermando che &#8220;proprio la regolarità  dell&#8217;operatività  ordinaria potrebbe costituire un ulteriore schermo volto ad evitare le attenzioni delle forze di contrasto al fenomeno criminale, garantendosi al contempo una fonte di reddito &#8216;pulito&#8217; in quanto pienamente giustificato&#8221;. Aggiungasi che è noto che la criminalità  organizzata ormai si insinua nell&#8217;economia con plurime strategie per controllare il settore degli appalti pubblici; non può quindi escludersi l&#8217;utilizzo di una -OMISSIS- &#8220;pulita&#8221; per spalleggiare in sede di gara altra impresa, anch&#8217;essa infiltrata dalla malavita organizzata.</p>
<p align="JUSTIFY">6. In conclusione, correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto di -OMISSIS- sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità  con la mafia, con un giudizio peraltro connotato da ampia discrezionalità  di apprezzamento, con conseguente sindacabilità  in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l&#8217;autorità  perviene solo in caso di manifesta illogicità , irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità  dell&#8217;informativa antimafia rimane estraneo l&#8217;accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità  che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità  in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010).</p>
<p align="JUSTIFY">7. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.</p>
<p align="JUSTIFY">8. In conclusione, per i suesposti motivi, l&#8217;appello va respinto e va, dunque, confermata la sentenza del Tar Molise n. -OMISSIS- del -OMISSIS- <i>omissis</i> che ha respinto il ricorso di primo grado.</p>
<p align="JUSTIFY">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align="CENTER">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),</p>
<p align="JUSTIFY">definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p align="JUSTIFY">Condanna l&#8217;appellante al pagamento, in favore del costituito Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio territoriale del Governo &#8211; Prefettura di -OMISSIS-, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 (euro tremila/00).</p>
<p align="JUSTIFY">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2019-n-2211/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2019 n.2211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.2211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-3-2006-n-2211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-3-2006-n-2211/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.2211</a></p>
<p>Pres. Baccarini , Est. Ferrari Astaldi s.p.a., Consorzio Cooperative Costruttori, Ghella s.p.a., Vianini Lavori s.p.a. (Avv.ti A. Bargone, D. Mastrantoni) c/ Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. (Avv. G. Giuffrè), Strabag AG (Avv. A. Clarizia) Contratti della p.a.- Appalto di lavori- Termine di esibizione di documenti richiesti al fine di farli visionare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-3-2006-n-2211/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.2211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-3-2006-n-2211/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.2211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini , Est. Ferrari<br /> Astaldi s.p.a., Consorzio Cooperative Costruttori, Ghella s.p.a., Vianini Lavori s.p.a. (Avv.ti A. Bargone, D. Mastrantoni) c/ Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. (Avv. G. Giuffrè), Strabag AG (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a.- Appalto di lavori- Termine di esibizione di documenti richiesti al fine di farli visionare ad altra concorrente- Natura ordinatoria- Sussiste- Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di appalto di lavori pubblici, qualora la stazione appaltante richieda ad un’impresa la presentazione di documenti al dichiarato scopo di consentirne la visione ad altra concorrente, il relativo termine di esibizione è di tipo ordinatorio, dovendosi escludere che tale richiesta sia formulata ai sensi dell’art. 10 co.1 quater l. 109/94. Pertanto, è illegittima l’esclusione della concorrente che abbia provveduto oltre il suddetto termine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b>	</p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 2260/06, proposto dalla</p>
<p><b>Astaldi s.p.a., dal Consorzio Cooperative Costruttori, dalla Ghella s.p.a. e dalla Vianini Lavori s.p.a.</b>, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Bargone e Davide Mastrantoni e con questi elettivamente domiciliate presso lo   studio dell’avv. Bargone in Roma, via Savoia n. 23,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Quadrilatero Marche Umbria s.p.a.</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Giuffrè presso il cui ufficio in Roma, viale di Villa Grazioli è elettivamente domiciliato,<br />
<b><br />
la Strabag AG</b>, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la Cooperativa Muratori e Cementisti &#8211; C.M.C. di Ravenna e Grandi Lavori Fincosit s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, è elettivamente domiciliata,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento di cui alla nota n. 738 del 10 febbraio 2006, con la quale la Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. ha chiesto all’A.T.I. Astaldi s.p.a. di produrre, entro il 28 febbraio 2006, una serie di documenti; dell’esclusione dalla gara ad essa comunicata con nota n. 794 del 7 marzo 2006, nonché di ogni altro atto presupposto, annesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Quadrilatero Marche &#8211; Umbria s.p.a.;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio della controinteressata A.T.I. Strabag AG;<br />
Visto il ricorso incidentale, notificato in data 20 marzo 2006 dall’A.T.I. Strabag AG;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 22 marzo 2006 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa  ai sensi dell’art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Con atto notificato in date 10 marzo 2006 le ricorrenti s.p.a. Astaldi ed altre, in epigrafe indicate, impugnano la propria esclusione dalla gara, bandita dalla Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. per l’appalto dell’attività di progettazione e dei lavori relativi al maxilotto n. 1 del sistema “Asse Viario Marche &#8211; Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna: lavori di completamento della direttrice S.S. 77 Val di Chienti &#8211; Civitanove Marche &#8211; Foligno tramite realizzazione del tratto Collesannito II &#8211; Foligno a sezione cat. B del D.M. 5 novembre 2001 e degli interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente”. Il maxilotto è stato suddiviso in due lotti, a loro volta suddivisi in 5 <i>sub </i>lotti. Alla gara ha partecipato anche la controinteressata A.T.I. Strabag, la quale si è aggiudicata l’appalto.<br />
L’impugnata esclusione è stata disposta per non avere le ricorrenti  prodotto alcuni documenti, richiesti dalla stazione appaltante con la nota n. 738 del 10 febbraio 2006 (anch’essa impugnata), nel termine, ivi indicato,  del 28 febbraio 2006.<br />
2. Avverso i predetti provvedimenti le ricorrenti sono insorte deducendo:<br />
a) <i>Violazione e falsa applicazione del par. 10 della lettera di invito &#8211; Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 ss. L. n. 241 del 1990 &#8211; Eccesso di potere per illogicità manifesta, falso presupposto, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento </i>La stazione appaltante avrebbe potuto richiedere la documentazione a riprova del possesso del requisiti solo all’aggiudicatario provvisorio e, in ogni caso, mai dopo che era già stata pronunciata l’aggiudicazione definitiva.<br />
b) <i>Violazione del par. 10 della lettera di invito, in relazione all’art. 10 comma 1 quater L. n. 109 del 1994 &#8211; Eccesso di potere per falso presupposto &#8211; Sviamento &#8211; Illegittimità derivata. </i>In via gradata, la suddetta richiesta di documenti, ove avanzata non ai sensi del par. 10 della lettera di invito ma dell’art. 10, comma 1 <i>quater</i>, L. 11 febbraio 1994 n. 109, sarebbe parimenti illegittima perché il cit. art. 10, comma 1 <i>quater</i>, L. n. 109 del 1994 non trova applicazione nella vicenda in esame, non essendo stato richiamato né nella lettera di invito né nella nota n. 738 del 10 febbraio 2006.<br />
3. Si è costituita in giudizio la Quadrilatero Marche &#8211; Umbria s.p.a.,  che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.<br />
4. Si è costituita in giudizio la controinteressata A.T.I. Strabag AG, che ha sostenuto l’infondatezza  del ricorso, sul rilievo che l’art. 10, comma 1 <i>quater</i>, L. n. 109 del 1994 è norma autoesecutiva, con la conseguenza che si applica a prendere da un’espressa previsione in tal senso della <i>lex specialis </i>di gara.<br />
5. Con ricorso incidentale, notificato il  20 marzo 2006, l’A.T.I. Strabag AG ha impugnato il par. 10 della lettera di invito ove interpretato nel senso di non prevedere la richiesta, alla seconda classificata, <i>ex </i>art. 10, comma 1 <i>quater</i>, L. n. 109 del 1994, della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati.<br />
6. Nella camera di consiglio del 22 marzo  2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.  Come esposto in narrativa le ricorrenti, concorrenti  ad una gara pubblica per l’affidamento dell’appalto dell’attività di progettazione e dei lavori relativi al maxilotto n. 1 del sistema “Asse Viario Marche &#8211; Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna: lavori di completamento della direttrice S.S. 77 Val di Chienti &#8211; Civitanove Marche &#8211; Foligno tramite realizzazione del tratto Collesannito II &#8211; Foligno a sezione cat. B del D.M. 5 novembre 2001 e degli interventi di completamento e collegamento alla viabilità esistente”, impugnano la propria esclusione, disposta per non aver presentato, entro il 28 febbraio 2006, la documentazione richiesta dalla stazione appaltante con nota n. 738 del 10 febbraio 2006. </p>
<p>2.  Ritiene  il Collegio di dover iniziare dall’esame del ricorso principale, con il quale si sostiene l’illegittimità dell’esclusione perché disposta  in assenza di un’espressa previsione della lettera di invito la quale anzi, al par. 10, prevedeva che la richiesta di documentazione a riprova del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione dovesse essere rivolta alla sola aggiudicataria provvisoria (primo motivo). In ogni caso, detta richiesta di documenti non è stata formulata nei confronti dell’A.T.I. Astaldi s.p.a. ai sensi dell’art. 10, comma 1 <i>quater</i>, L. 11 febbraio 1994 n. 109, con la conseguenza che il termine previsto per l’esibizione non poteva avere natura perentoria.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Nella richiesta inviata dalla Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. il 10 febbraio 2006 alla ricorrente è espressamente precisato che i documenti che ne costituiscono l’oggetto dovevano essere inoltrati entro il 28 febbraio 2006 “al solo esclusivo fine di porre in essere gli adempimenti prodromici all’accesso agli atti presentati dall’A.T.I. Strabag AG …. e nel rispetto del principio della <i>par condicio</i>”. <br />
Segue da ciò che è la stessa stazione appaltante a chiarire formalmente che le ragioni della sua richiesta di acquisizione documentale non erano da collegarsi alla necessità di accertare il possesso dei requisiti di ammissione alla gara in capo all’A.T.I. Astaldi s.p.a., quanto piuttosto di consentire alla controinteressata aggiudicataria, in regime di reciprocità, di prendere visione degli stessi, così come era stato permesso, con gli stessi limiti della sola presa visione, all’A.T.I. Astaldi.<br />
Ciò chiarito in punto di fatto, è quanto meno indubbia la natura ordinatoria del termine (28 febbraio 2006)  assegnato alla ricorrente dalla Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. per il relativo adempimento, non avendo quest’ultima qualificato detto termine come  perentorio e non  avendo espressamente previsto la sanzione dell’esclusione nel caso di inottemperanza.  In altri termini, e per concludere, è stata propria la precisazione contenuta nella richiesta di documenti (<i>id est </i>che la stessa veniva fatta “al solo esclusivo fine di porre in essere gli adempimenti prodromici all’accesso agli atti presentati dall’A.T.I. Strabag AG”) a far escludere che la stessa fosse stata inoltrata ai sensi dell’art. 10, comma 1 <i>quater</i>, L. 11 febbraio 1994 n. 109 e a far  quindi ritenere il relativo termine meramente sollecitatorio, con la conseguente ammissibilità di un adempimento tardivo.<br />
Ne è possibile integrare la motivazione del provvedimento amministrativo con le difese in giudizio.</p>
<p>3. L’accoglimento del ricorso principale nei sensi esposti <i>sub</i> 2 comporta l’inammissibilità del ricorso incidentale.<br />
Quest’ultimo, infatti, è volto all’annullamento del par. 10 della lettera di invito ove interpretato nel senso di non prevedere la richiesta, da parte della stazione appaltante alla seconda classificata, <i>ex </i>art. 10, comma 1 <i>quater</i>, L. n. 109 del 1994, della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara.<br />
Ritiene infatti il Collegio che la controinteressata &#8211; ricorrente incidentale non abbia interesse a che sia accertato se la stazione appaltante avrebbe potuto richiedere anche all’A.T.I. Astaldi, seconda graduata, i documenti <i>ex </i>art. 10, comma 1 <i>quater</i>, L. n. 109 del 1994, essendo assorbente il rilievo che una richiesta in tal senso e al suddetto titolo non era mai stata formulata dalla stazione appaltante e che detti documenti erano stati espressamente richiesti all’unico scopo di evadere la richiesta dell’A.T.I. Strabag AG di accesso ai documenti dell’A.T.I. Astaldi. In altri termini, e conclusivamente, quand’anche si potesse accedere alla tesi secondo cui la richiesta documentale avrebbe potuto essere legittimamente formulata ai sensi del cit. art. 10, comma 1 <i>quater, </i>con conseguente assegnazione di un termine perentorio per il suo adempimento, in punto di fatto risulterebbe comunque assorbente la documentata considerazione che essa è stata fatta ad altro fine, con concessione per l’adempimento di un termine che era ordinatorio e che in ordine a tale natura aveva di fatto ingenerato nell’A.T.I. ricorrente, un corrispondente affidamento; inoltre, i documenti sono stati depositati, anche  se dopo la scadenza di detto termine.<br />
Per le ragioni sopra esposte il ricorso principale deve essere accolto mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto  lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. Astraldi.<br />
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.<br />
Condanna in solido la Quadrilatero Marche Umbria s.p.a. e la Strabag AG alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (€ seimila,00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  22 marzo 2006, dal<br />
<B><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Stefano Baccarini            &#8211;                Presidente <br />
Maria Luisa De Leoni       &#8211;            Componente<br />
Giulia Ferrari		&#8211;	Componente &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-31-3-2006-n-2211/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2006 n.2211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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