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	<title>2207 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2207 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla giurisdizione in caso di controversie relative alla revoca di contributi pubblici.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 13:04:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-in-caso-di-controversie-relative-alla-revoca-di-contributi-pubblici/">Sulla giurisdizione in caso di controversie relative alla revoca di contributi pubblici.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia relativa alla revoca di contributi pubblici- Fondata su inadempimenti del beneficiario &#8211; Giurisdizione Ordinaria &#8211; Sussistenza &#8211; Difetto di legittimazione del Giudice Amministrativo. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente alla alla revoca del contributo pubblico, fondata su un presunto inadempimento del beneficiario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-in-caso-di-controversie-relative-alla-revoca-di-contributi-pubblici/">Sulla giurisdizione in caso di controversie relative alla revoca di contributi pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-in-caso-di-controversie-relative-alla-revoca-di-contributi-pubblici/">Sulla giurisdizione in caso di controversie relative alla revoca di contributi pubblici.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia relativa alla revoca di contributi pubblici- Fondata su inadempimenti del beneficiario &#8211; Giurisdizione Ordinaria &#8211; Sussistenza &#8211; Difetto di legittimazione del Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia attinente alla alla revoca del contributo pubblico, fondata su un presunto inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti per il mantenimento del contributo. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. In tale ambito, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo fondata sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. In tal caso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Iannini &#8211; Est. Ugo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2018, proposto da<br />
Comune di Rocca di Neto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del decreto dirigenziale n. 9016 del 10.08.2018, con cui la Regione Calabria ha disposto la revoca del finanziamento concesso all’Ente comunale nell’ambito del Piano Operativo di Intervento (P.O.I.), finalizzato a “<em>Garantire il livello qualitativo delle acque di balneazione attraverso azioni mirate nelle aree che presentano maggiori carenze o domanda elevata a carattere stagionale e che riducano gli impatti dovuti a situazioni potenziali di scarichi diffusi di reflui</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 4 novembre 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Il Comune di Rocca di Neto ha chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale n. 9016 del 2018, con cui la Regione Calabria ha disposto la revoca del finanziamento concesso all’Ente comunale nell’ambito del Piano Operativo di Intervento (P.O.I.), finalizzato a “<em>Garantire il livello qualitativo delle acque di balneazione attraverso azioni mirate nelle aree che presentano maggiori carenze o domanda elevata a carattere stagionale e che riducano gli impatti dovuti a situazioni potenziali di scarichi diffusi di reflui</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il P.O.I. prevedeva la concessione di finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di opere volte al miglioramento del livello qualitativo delle acque marine costiere, attraverso azioni mirate alla rimozione degli impatti negativi imputabili alla non conforme gestione dei reflui urbani.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le opere finanziate dal P.O.I. vi erano anche i “<em>Lavori di collettamento delle acque reflue nell’impianto in località Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Con il decreto dirigenziale impugnato, la Regione ha disposto la revoca del contributo finanziario erogato di euro 287.695,77, a causa dell’asserito mancato rispetto da parte del Comune del termine concesso per realizzare l’opera, collaudarla e renderla funzionante.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Il Comune di Rocca di Neto ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento, articolando i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I) Violazione di legge e del rapporto convenzionale – violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 15 l. 241/90.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune avrebbe rispettato tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione stipulata con la Regione, destinando il finanziamento ricevuto alla realizzazione del progetto contenuto nel piano operativo di intervento regionale e adottando tutti i provvedimenti necessari alla tempestiva chiusura dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo, perché avrebbe escluso l’indennizzo previsto <em>ex lege</em> dall’art. 21 quinquies L. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>II) Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento di atti e fatti</em></p>
<p style="text-align: justify;">La revoca del finanziamento non sarebbe legittima, in quanto il preteso inadempimento agli obblighi assunti in forza della Convenzione non sarebbe stato, comunque, imputabile al Comune, avendo quest’ultimo compiuto tutto quanto in suo potere per portare a termine il progetto finanziato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – La Regione si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio ha evidenziato la sussistenza del possibile profilo di carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere della controversia di cui è causa. Il Comune ricorrente ha, così, rinunciato all’istanza di sospensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica straordinaria del 4 novembre 2022, in vista della quale le parti non hanno depositato ulteriori memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dalla Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. – Il provvedimento di revoca del contributo è, infatti, fondato sul (presunto) mancato rispetto, da parte del Comune ricorrente, degli obblighi assunti in sede di erogazione del beneficio riferiti, in particolare, ai termini massimi per la conclusione del progetto finanziato.</p>
<p style="text-align: justify;">La ripetizione del contributo è stata, quindi, disposta per il (presunto) inadempimento dell’Ente beneficiario alle condizioni previste nella <em>lex specialis</em>, riscontrato nel corso delle verifiche successive all’erogazione iniziale di una parte del contributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Verifiche, queste ultime, che non implicano l’esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, chiamata solo alla verifica della puntuale osservanza delle previsioni contenute nella normativa e negli atti di impegno assunti dal beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente controversia attiene, dunque, alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e al (presunto) inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione del beneficio economico.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. – Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che nel caso di specie venga in rilievo una posizione di diritto soggettivo del ricorrente a fronte alla richiesta di revoca del contributo formulata dall’Amministrazione, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ambito, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo fondata sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo (<em>cfr</em>., di recente, Cons. Stato, Sez. III, 1 febbraio 2022, n. 702).</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. – In conclusione, nel caso di specie deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla controversia di cui è causa, in quanto la stessa – come detto – attiene alla revoca del contributo pubblico, fondata su un presunto inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti per il mantenimento del contributo.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – A diversa conclusione non conducono le argomentazioni spiegate in atti dal Comune ricorrente, relative al fatto che la convenzione, a cui esso si sarebbe reso (in tesi) inadempiente, debba qualificarsi come accordo tra pubbliche amministrazioni <em>ex</em>art. 15, L. n. 241/1990 e, dunque, sia idonea ad attrarre la presente controversia nella sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La convenzione stipulata tra la Regione e il Comune non può, infatti, essere ricondotta al <em>genus</em> degli “accordi orizzontali” tra amministrazioni <em>ex</em> art. 15, L. n. 241/1990, non avendo ad oggetto la disciplina dello svolgimento in collaborazione di una attività di interesse comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La citata convenzione, come correttamente evidenziato dalla resistente, è un accordo <em>(i)</em> che accede al provvedimento unilaterale della Regione che ha concesso il finanziamento, e <em>(ii)</em> che stabilisce termini e modalità da rispettare nell’attuazione del progetto finanziato, prevedendo in particolare le spese ammissibili, gli obblighi del beneficiario, le modalità di progettazione e di affidamento dei lavori, i compiti del RUP, le verifiche sulla esecuzione dei lavori, il collaudo, la rendicontazione e la durata dei lavori, le erogazioni a titolo di anticipazione e saldo.</p>
<p style="text-align: justify;">9. – Stanti le argomentazioni appena esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cpa.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia <em>de qua,</em> in favore del Giudice Ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Iannini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Arturo Levato, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Ugo, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Toschei Sulla lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 21-nonies, co. 1, l. n. 241/1990, con particolare riguardo al limite temporale di 18 mesi. Atto amministrativo &#8211; Autotutela &#8211; Provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici &#8211; Art. 21-nonies, co. 1, l. n. 241/1990 &#8211; Applicazione &#8211; Solo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Toschei</span></p>
<hr />
<p>Sulla lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 21-nonies, co. 1, l. n. 241/1990, con particolare riguardo al limite temporale di 18 mesi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Autotutela &#8211; Provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici &#8211; Art. 21-<em>nonies</em>, co. 1, l. n. 241/1990 &#8211; Applicazione &#8211; Solo se il comportamento della parte interessata non ha indotto in errore la p.a.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, co. 1, l. n. 241/1990, porta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto nel 2015, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici,  dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione, solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all&#8217;adozione dell&#8217;atto, non abbia indotto in errore l&#8217;amministrazione distorcendo la realtà  fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà  o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l&#8217;amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole. Nel caso contrario, non potendo l&#8217;ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi oltre il quale  impedita la rimozione dell&#8217;atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6503 del 2020, proposto dal Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;Associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via Sardegna, n. 14; </p>
<p style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;">delle seguenti associazioni: Comunità  Solidali Lab, Associazione Gottifredo, Alle origini del cammino di San Benedetto, Amici del cammino di San Benedetto, Club Alpino Italiano, Sezione di Alatri, De Rerum Natura, Gruppo di azione locale versante laziale del Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, Circolo Legambiente il Cigno di Frosinone, Fondazione l&#8217;Abbadia, Res Ciociaria e Sylvatica, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dagli avvocati Chiarina Ianni e Sara Spirito ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell&#8217;avvocato Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini, n. 11;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede staccata di Latina, Sez. I, 26 maggio 2020 n. 173, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la costituzione in giudizio dell&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute e l&#8217;appello incidentale spiegato nonchè la costituzione in giudizio delle seguenti associazioni, Comunità  Solidali Lab, Associazione Gottifredo, Alle origini del cammino di San Benedetto, Amici del cammino di San Benedetto, Club Alpino Italiano, Sezione di Alatri, De Rerum Natura, Gruppo di azione locale versante laziale del Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, Circolo Legambiente il Cigno di Frosinone, Fondazione l&#8217;Abbadia, Res Ciociaria e Sylvatica e l&#8217;appello incidentale spiegato anche da esse nonchè i documenti prodotti da tutte le associazioni costituite;</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminate le memorie prodotte e gli ulteriori documenti depositati nonchè le note d&#8217;udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del 18 febbraio 2021 il cons. Stefano Toschei e uditi per le parti l&#8217;avvocato dello Stato Chiara Aiello e gli avvocati Chiarina Ianni, Sara Spirito e Daniele Villa, in collegamento da remoto, svolto nel rispetto del Protocollo d&#8217;intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell&#8217;art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con ricorso in appello il Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede staccata di Latina, Sez. I, 26 maggio 2020 n. 173, con la quale  stato accolto il ricorso (R.g. n. 697/2019), seguito da motivi aggiunti, proposto dall&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute ai fini dell&#8217;annullamento del decreto DG-MU|16/10/2019|1279, a firma congiunta del Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo, della Direzione generale Musei e del Polo Museale del Lazio, con il quale  stato disposto l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio del decreto del 16 giugno 2017 con il quale il Segretariato generale del predetto Ministero aveva approvato la graduatoria della selezione per l&#8217;affidamento in concessione del bene immobile culturale denominato Certosa di Trisulti in favore dell&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita, sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonchè da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo (d&#8217;ora in poi, per brevità , MIBACT), con avviso pubblico del 26 ottobre 2016, emesso ai sensi del D.M. 6 ottobre 2015, aveva avviato una procedura selettiva per la concessione in uso di alcuni beni immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato, tra i quali la Certosa di Trisulti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell&#8217;art. 4 della legge speciale della selezione, la partecipazione alla stessa era riservata alle associazioni e alle fondazioni di cui al Libro I del codice civile, dotate di personalità  giuridica e prive di fini di lucro, che dimostrassero di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) previsione, tra le finalità  principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici; b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; c) documentata esperienza nella gestione, nell&#8217;ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell&#8217;avviso pubblico, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato, con attestazione della Soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito della selezione l&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute (d&#8217;ora in poi, per brevità , associazione DHI) risultava assegnataria della concessione con 72,6 punti e unica in graduatoria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quindi in seguito all&#8217;approvazione della graduatoria, avvenuta con decreto del 16 giugno 2017, in data 14 febbraio 2018 veniva sottoscritto l&#8217;atto di concessione tra il MIBACT e l&#8217;associazione DHI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; successivamente a tali fatti emergeva, in seguito alla verifica della documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla selezione, presentata dalla suddetta associazione in data 16 gennaio 2017, che in tale data la DHI non aveva fornito la prova del possesso di tutti i requisiti richiesti dall&#8217;avviso pubblico e prescritti dal DM 6 ottobre 2015 e, in particolare: a) la personalità  giuridica dell&#8217;associazione (visto che nella domanda di partecipazione la DHI aveva dichiarato che la personalità  giuridica sarebbe stata acquisita il 30 dicembre 2016, mentre dalla documentazione trasmessa all&#8217;amministrazione procedente si veniva a scoprire che in data successiva rispetto a quella di pubblicazione dell&#8217;avviso di selezione era stata solo presentata la domanda di riconoscimento della personalità  giuridica e che la Prefettura di Roma aveva provveduto al riconoscimento della personalità  della DHI solo in data 20 giugno 2017); b) alla data del 16 gennaio 2017 lo statuto della DHI non indicava tra le finalità  perseguite dall&#8217;associazione in via principale quella relativa allo svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici (atteso che l&#8217;art. 6 dello statuto indicava solo le seguenti finalità  istituzionali: &#8220;<i>i) la promozione del Santo Vangelo nel</i> <i>mondo pubblico e politico; ii) sostenere la Chiesa Cattolica con la formazione</i><i>dei giovani, che hanno spiccate vocazioni alla missione politica; iii)</i><i>l&#8217;organizzazione delle attività  di formazione&#8221;</i>) e solo in data 30 marzo 2017 la DHI aveva introdotto una integrazione dello statuto con l&#8217;inserimento della finalità  statutaria della tutela promozione e valorizzazione del patrimonio culturale; c) quanto al requisito della documentata esperienza quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, dalla domanda di partecipazione emergeva che la DHI era stata costituita solo in data 8 novembre 2016,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dalla verifica successiva, oltre alla carenza dei tre requisiti suindicati, emergeva che alcune attività  attribuibili alla DHI erano state svolte (almeno apparentemente) in epoca anteriore rispetto alla costituzione dell&#8217;associazione e comunque il loro svolgimento non era stato adeguatamente dimostrato, oltre alla circostanza che dette attività  non si presentavano congruenti con quanto richiesto dal bando (in particolare: a) la collaborazione con il Centro guide Cicerone e con l&#8217;Università  Lateranense nel 2011 e nel 2014, rispetto alle quali non era indicato il periodo temporale di svolgimento almeno quinquennale e non veniva chiarita l&#8217;attinenza con la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; b) la partecipazione con Ciociaria Turismo.it alla settimana della cultura 2012, all&#8217;Educational Tour 2014 e al Press Trip organizzato dalla Regione Lazio nel 2015, rispetto alle quali, oltre ad essersi svolte per brevi periodi temporali non era adeguatamente indicata l&#8217;attinenza con i settori della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per come richiesto dal bando; c) la gestione del Museo monastico di San Nicola nella Ciociaria, rispetto alla quale non era allegata la necessaria attestazione della soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione oltre a non essere stato dimostrato con chiarezza se detta attività  potesse effettivamente imputarsi all&#8217;associazione DHI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a quanto sopra si aggiungevano, in seguito a due interventi ispettivi ministeriali del 16 aprile e del 2 maggio 2019, talune inadempienze riscontrate in capo alla concessionaria DHI rispetto agli obblighi stabiliti dal contratto di concessione sottoscritto il 14 febbraio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ne derivava, quindi, l&#8217;adozione da parte del MIBACT, in data 16 ottobre 2019, dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, ai sensi dell&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l. 7 agosto 1990, n. 241 del decreto del 16 giugno 2017 con il quale era stata approvata la graduatoria della selezione in favore dell&#8217;associazione DHI e di tutti gli atti conseguenti ivi compreso il travolgimento del contratto di concessione del 14 febbraio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;associazione concessionaria, quindi, impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al TAR per il Lazio, sede staccata di Latina, chiedendone l&#8217;annullamento in quanto affetto da numerosi profili di illegittimità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con ricorso recante motivi aggiunti DHI impugnava anche la nota prot. n. 10331 del 5 dicembre 2019 con cui il MIBACT le aveva ordinato di provvedere al rilascio dell&#8217;immobile culturale Certosa di Trisulti nonchè il provvedimento n. 16790 del 4 dicembre 2019 di diniego, espresso dal Ministero, nei confronti della domanda di accesso presentata dalla DHI per ottenere il rilascio del parere del 29 maggio 2019 reso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e della nota dell&#8217;Ufficio legislativo del ridetto Ministero;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il TAR adito, dopo avere ritenuto fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;intervento <i>ad opponendum</i> presentata dalle associazioni anche oggi presenti nel grado di appello del giudizio (in quanto non era rilevabile la presenza dell&#8217;interesse ad agire o ad intervenire nel giudizio &#8220;<i>(&#038;) giacchè nessuna delle undici interventrici ha preso parte alla selezione a conclusione della quale  stato rilasciato alla Dignitatis il provvedimento concessorio. Vero  che l&#8217;interesse all&#8217;intervento processuale può assumere anche solo natura di mero fatto, come riconosciuto dalla giurisprudenza, ma  pur vero che deve essere comunque differenziato e non indistinto, e in ogni caso deve essere attuale e certo (&#038;)</i>&#8220;, così, testualmente, a pag. 7 della sentenza qui oggetto di appello), accoglieva il ricorso proposto dall&#8217;associazione DHI in quanto &#8220;<i>Coglie nel segno l&#8217;assorbente censura con cui la ricorrente lamenta la violazione del termine di diciotto mesi previsto dall&#8217;art. 21 novies per l&#8217;adozione del provvedimento di annullamento d&#8217;ufficio</i>&#8220;, oltre alle ulteriori circostanze in ragione delle quali, posto che la struttura sinallagmatica del rapporto non esclude, anzi conferma che il rapporto instaurato tra amministrazione e DHI abbia valenza economica per il concessionario, illegittimamente l&#8217;amministrazione non aveva indicato puntualmente quali fossero le dichiarazioni &#8220;false o mendaci&#8221; rese dalla DHI e comunque, quand&#8217;anche fosse emersa la non veridicità  delle dichiarazioni rese, esse avrebbero potuto avere rilievo ai fini dell&#8217;annullamento del provvedimento concessorio in epoca successiva allo spirare del termine di diciotto mesi dall&#8217;adozione dell&#8217;atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario solo nel caso in cui il comportamento penalmente rilevante fosse stato accertato in una sentenza (del giudice penale) passata in cosa giudicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui l&#8217;appello nei confronti della sentenza di primo grado che il MIBACT ritiene errata, prospettando quattro percorsi contestativi che suffragherebbero la richiesta di riforma della sentenza con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; L&#8217;odierna parte appellante, nell&#8217;atto introduttivo del presente giudizio di appello, sostiene che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) in primo luogo (come già  ampiamente sostenuto nel corso del giudizio di primo grado) l&#8217;atto di annullamento assunto dal MIBACT nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, rivolgendosi ad una concessione di valorizzazione a titolo oneroso di un bene immobile di rilievo culturale (nella specie la Certosa di Trisulti), integrava &#8211; per ciò stesso &#8211; la rimozione di una fattispecie contrattuale a carattere sinallagmatico, giammai poteva dunque riferirsi ad un provvedimento di autorizzazione nè ad un provvedimento di attribuzione di vantaggi economici, con la duplice conseguenza che l&#8217;autotutela era rivolta ad una atto di natura privatistica piuttosto che ad un provvedimento amministrativo e che, quindi, non trovava nella specie applicazione la previsione &#8220;garantista&#8221; introdotta nell&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l, 241/1990 dalla l. 7 agosto 2015, n. 124, che confina l&#8217;esercizio del potere di autotutela (nei confronti degli atti di autorizzazione e di quelli attributivi di vantaggi economici) nel limite temporale di diciotto mesi dall&#8217;adozione del provvedimento da rimuovere. In altri termini &#8220;<i>La struttura sinallagmatica del rapporto e il rischio di impresa posto a carico della concessionaria escludevano pertanto che il rapporto instaurato con il concessionario avesse valenza attributiva di vantaggi economici</i>&#8221; (così, testualmente, a pag. 18 dell&#8217;atto di appello), con la conseguente inapplicabilità  della previsione contenuta nell&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990 in seguito alla novella del 2015;</p>
<p style="text-align: justify;">2) in ogni caso, la dimostrata rappresentazione dei fatti e, quindi, la comprovata non veridicità  di quanto dichiarato ed attestato da parte della DHI avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a ritenere puntualmente applicabile la disposizione di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990. Nel caso di specie, infatti, &#8220;<i>trattandosi (&#038;) di mero riscontro di una falsa rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente &#8211; l&#8217;Amministrazione ben poteva esercitare il potere di autotutela alla stessa conferito dall&#8217;art. 21-nonies, pur in carenza di una sentenza passata in giudicato</i>&#8220;, sicchè &#8220;<i>Nella fattispecie in esame il Tar Latina avrebbe dovuto unicamente verificare la &#8220;ragionevolezza&#8221; del tempo decorso nell&#8217;adozione del provvedimento di autotutela impugnato, sul presupposto della inoperatività  del termine di diciotto mesi, perchè il provvedimento di concessione conseguito dalla Associazione era basato su un presupposto non esistente, cio il possesso della personalità  giuridica</i>&#8221; (così ancora, testualmente, alle pagg. 23 e 24 dell&#8217;atto di appello);</p>
<p style="text-align: justify;">3) la sentenza  poi errata nella parte in cui scrutina, seppur parzialmente, il merito delle carenze documentali contestate dal Ministero rispetto a quanto dichiarato da DHI, spingendosi ad affermare che non vi sarebbero stati ostacoli normativi alla valutazione da parte del MIBACT delle esperienze curriculari maturate da DHI anche in epoca antecedente rispetto alla data di conferimento della personalità  giuridica, ovvero nel periodo durante il quale operava nel regime di diritto britannico, o ancora dal 2011 in seguito al trasferimento della sede in Italia, ivi operando come associazione di fatto. In disparte la parzialità  e la limitatezza dello scrutinio operato dal primo giudice, non tenendo conto delle altre e numerose contestazioni rivolte alle dichiarazioni espresse da DHI, va rammentato che l&#8217;avviso pubblico del 6 ottobre 2015 conteneva una serie organica e coordinata di disposizioni relative ai requisiti di partecipazione alla selezione e tutti detti elementi presentavano lo stesso valore ed erano reciprocamente interrelati, con la conseguenza che si presenta errata l&#8217;affermazione, espressa dal Tribunale amministrativo regionale, secondo cui nulla impediva all&#8217;amministrazione di valutare le vicende dell&#8217;associazione non riconosciuta;</p>
<p style="text-align: justify;">4) da ultimo la sentenza qui oggetto di appello  errata in quanto il giudice di primo grado ha omesso del tutto di esaminare i presupposti per l&#8217;adozione del provvedimento di rilascio dell&#8217;immobile (impugnato con ricorso recante motivi aggiunti) e la motivazione che l&#8217;accompagnava, procedendo all&#8217;annullamento dello stesso solo per effetto derivato dall&#8217;accoglimento del ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Si  costituita in giudizio l&#8217;associazione DHI contestando analiticamente la fondatezza dei motivi di appello e confermando la correttezza della decisione alla quale  giunto il giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico la DHI ha riproposto, anche quali motivi di appello incidentale, le censure dedotte in primo grado e non scrutinate dal Tribunale amministrativo regionale, in quanto ritenute assorbite in seguito all&#8217;accoglimento della censura relativa alla illegittimità  del provvedimento impugnato per avere annullato un provvedimento attributivo di vantaggi economici oltre il termine di diciotto mesi previsto dall&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi riproposti attengono:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in primo luogo, alla incidenza di una pressione mediatica costantemente ostile all&#8217;assegnazione della concessione in favore dell&#8217;associazione DHI, per motivi del tutto estranei alla procedura, venendosi a creare una situazione di evidente disfavore nei confronti dell&#8217;associazione concessionaria che ha finito per condizionare l&#8217;istruttoria svolta al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dalla candidata all&#8217;atto della presentazione della domanda per la partecipazione alla selezione, tanto che &#8220;<i>Dalla complessiva condotta dell&#8217;Amministrazione si percepisce obiettivamente il chiaro intento di impedire tout court lo svolgimento delle attività , di carattere sociale e culturale, che l&#8217;odierna Ricorrente ha legittimamente rappresentato di voler svolgere, senza alcun rilievo dell&#8217;Ente concedente, all&#8217;epoca della selezione pubblica che ha preceduto l&#8217;aggiudicazione</i>&#8221; (così, testualmente, a pag. 12 dell&#8217;atto di costituzione dell&#8217;appellata);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in secondo luogo erroneamente il Ministero, privilegiando una lettura inappropriatamente formalistica della disciplina della legge speciale della selezione, ha ritenuto che l&#8217;originaria carenza della personalità  giuridica in capo alla DHI costituisse elemento di sicura e insuperabile preclusione alla partecipazione alla selezione per il rilascio della concessione, tenuto conto del c.d. principio di libertà  delle forme in relazione ai soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, considerato anche che, nel settore (giuridicamente finitimo) dell&#8217;affidamento degli appalti pubblici  ampiamente ammesso di valutare la possibilità  di partecipazione di associazioni non riconosciute, soprattutto nel caso di soggetti stranieri, rispetto ai quali può legittimamente farsi riferimento alla configurazione giuridica assunta dal partecipante nello Stato di provenienza. Ne deriva che l&#8217;originaria carenza della personalità  giuridica in capo alla DHI non può costituire motivo di automatica condizione ostativa alla partecipazione alla procedura di affidamento della concessione in questione, considerato anche che l&#8217;art. 4 dell&#8217;avviso pubblico della selezione non declinava tra i motivi di esclusione alla stessa la dimostrazione del riconoscimento della personalità  giuridica in capo alle associazione o alle fondazioni che avessero presentato la domanda. Tutt&#8217;al più un siffatto presupposto va considerato non come legittimante alla partecipazione alla selezione, bensì come requisito &#8220;di esecuzione&#8221;, il cui possesso deve sussistere prima dell&#8217;avvio della prestazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tanto vale anche per la ulteriore considerazione oppositiva alla legittimazione all&#8217;ottenimento del provvedimento concessorio espressa dal MIBACT con riferimento all&#8217;aggiornamento da parte di DHI, soltanto nel 2017 (e quindi in epoca successiva rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della domanda) del proprio statuto per renderlo coerente con le prescrizioni della <i>lex specialis</i>. Infatti la DHI, seppure in veste di associazione non riconosciuta, operava da anni nell&#8217;attività  di diffusione di principi e valori che costituiscono certamente patrimonio culturale latamente inteso, sicchè la nuova configurazione statutaria operata nel 2016  stata adottata per la sola ragione di avviare, anche in Italia, le medesime iniziative chiaramente rivolte alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale svolte dall&#8217;associazione in altri stati europei;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non appaiono poi adeguatamente motivate le contestazioni relative alla asserita carenza di esperienza nel settore, atteso che questa avrebbe potuto essere dimostrata, qualora ve ne fosse stato bisogno, attraverso una idonea partecipazione procedimentale sollecitata dal Ministero all&#8217;associazione, durante la quale sarebbe stato possibile comprovare tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non  stata dimostrata dal Ministero la sussistenza dei presupposti che giustificano l&#8217;adozione del provvedimento di annullamento in autotutela della concessione rilasciata in favore di DHI, per come richiesti dall&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l. 241/1990, nè l&#8217;atto  assistito da una adeguata motivazione, non essendo obiettivamente riscontrabili nè dimostrati l&#8217;originaria illegittimità  del provvedimento di aggiudicazione, la sussistenza di un interesse concreto attuale alla rimozione dell&#8217;atto di concessione e, comunque, appare evidente la violazione del termine di 18 mesi per l&#8217;adozione di un provvedimento di autoannullamento, oltre alla circostanza che le contestazioni circa la non veridicità  di quanto dichiarato dall&#8217;associazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione avrebbero dovuto essere oggetto di una approfondita e circostanziata istruttoria nell&#8217;ambito della quale avrebbero dovuto essere analiticamente individuate e comprovate le affermazioni non veritiere imputate alle dichiarazioni rese da DHI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; da ultimo, il provvedimento di rilascio dell&#8217;immobile (decreto DG-MU/16/10/2019/1279) deve ritenersi illegittimo per illegittimità  derivata secondo quanto sopra riferito.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Si sono costituite in giudizio le seguenti associazioni: Comunità  Solidali Lab, Associazione Gottifredo, Alle origini del cammino di San Benedetto, Amici del cammino di San Benedetto, Club Alpino Italiano, Sezione di Alatri, De Rerum Natura, Gruppo di azione locale versante laziale del Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, Circolo Legambiente il Cigno di Frosinone, Fondazione l&#8217;Abbadia, Res Ciociaria e Sylvatica, spiegando appello incidentale nei confronti della sentenza del TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 173/2020 e contestando, in via principale, la decisione del primo giudice di accogliere l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione delle predette associazioni a spiegare intervento (<i>ad opponendum</i>) nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sotto un primo versante appare evidente come il Tribunale amministrativo regionale abbia preteso escludere la sussistenza in capo alle associazione dell&#8217;interesse ad intervenire sulla base di una valutazione di merito relativa all&#8217;oggetto della concessione affermando, in modo errato, che l&#8217;assegnazione alla DHI non &#8220;<i>possa ex se compromettere lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale</i>&#8220;, trattandosi di vicenda non attinente alla legittimazione delle associazioni ma al contenuto del provvedimento concessorio e alla assegnabilità  della concessione alla DHI;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sotto un secondo versante, le conclusioni alle quali  giunto il Tribunale amministrativo sono errate perchè la legittimazione all&#8217;intervento  costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza anche alle associazioni portatrici di interessi &#8220;di fatto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le suddette associazioni hanno poi ribadito la erroneità  nel merito delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado facendo propri, sostanzialmente, i motivi d&#8217;appello già  illustrati dal MIBACT.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludevano chiedendo, previa ammissione dell&#8217;intervento <i>ad opponendum</i>, la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente reiezione del ricorso in quella sede proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Nel corso del processo le parti hanno presentato memorie nonchè note di udienza confermando le conclusioni già  rassegnate negli atti processuali precedentemente depositati.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; In primo luogo il Collegio deve farsi carico della questione relativa alla legittimazione delle associazioni più sopra indicate ad intervenire nel presente processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si  sopra illustrato, il giudice di primo grado ha escluso la legittimazione all&#8217;intervento in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in primo luogo va considerato che, all&#8217;esito dell&#8217;esame degli statuti associativi, l&#8217;emergere di uno scopo generale delle associazioni volto alla valorizzazione del patrimonio culturale possa costituire una valida ragione per opporsi all&#8217;affidamento della gestione della Certosa di Trisulti a DHI, visto che tale scelta, di per sè, non può compromettere lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale del quale le comunità  assumono di essere portatrici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in secondo luogo l&#8217;interesse all&#8217;intervento oppositivo coltivato dalle associazioni non può essere loro riconosciuto non &#8220;<i>rivestendo qualificazione specifica, giacchè nessuna delle undici interventrici ha preso parte alla selezione a conclusione della quale  stato rilasciato alla Dignitatis il provvedimento concessorio</i>&#8220;. Infatti, sebbene possa condividersi il principio per cui &#8220;<i>l&#8217;interesse all&#8217;intervento processuale può assumere anche solo natura di mero fatto, (&#038;)  pur vero che deve essere comunque differenziato e non indistinto, e in ogni caso deve essere attuale e certo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assunto giuridico fatto proprio dal Tribunale amministrativo regionale al fine di escludere la legittimazione all&#8217;intervento oppositivo nel presente giudizio in capo alle ridette associazioni non può essere condiviso.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con la sentenza 3 giugno 2011 n. 10) ha chiarito che la legittimazione dell&#8217;ente esponenziale va riguardata con esclusivo riferimento all&#8217;interesse istituzionalizzato e alla portata lesiva di esso (rintracciabile nel provvedimento impugnato) </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;adunanza plenaria, d&#8217;altronde, aveva già  da tempo chiarito (con la sentenza 2 novembre 2015 n. 9) che la legittimazione attiva (e, dunque, la legittimazione all&#8217;intervento in giudizio) di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce alle stringenti regole di seguito precisate:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;  necessario, anzitutto, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità  statutarie dell&#8217;associazione e, cio, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; , inoltre, indispensabile che l&#8217;interesse tutelato con l&#8217;intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all&#8217;associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di quanto sopra va quindi ribadito il costante orientamento della giurisprudenza del giudice amministrativo incline ad affermare, nello specifico, che l&#8217;intervento <i>ad opponendum</i> a supporto della legittimità  del provvedimento impugnato può essere giustificato anche dalla titolarità  di un interesse di fatto che consenta alla parte di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2021 n. 1230, Sez. IV, 10 febbraio 2020 n. 573).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come ha ricordato anche la Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 2020 nn. 4525 e 4527) i requisiti concernenti la legittimazione a impugnare devono essere tenuti distinti da quelli relativi alla legittimazione a intervenire, essendo questi ultimi assai meno stringenti dei primi.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare evidente, quindi, che il giudice di primo grado, nel caso di specie, abbia ritenuto insussistenti i requisiti, in capo alle associazioni, per proporre ricorso avverso il provvedimento di rilascio della concessione (non essendo state candidate nell&#8217;ambito della selezione), ma tale condizione non poteva condurre anche alla dichiarazione di insussistenza della legittimazione ad intervenire <i>ad opponendum</i>, da parte delle medesime associazioni, nell&#8217;ambito del giudizio avverso l&#8217;atto di annullamento in autotutela della concessione, posto che le interventrici avevano tutte dimostrato la presenza di un comune scopo statutario di valorizzazione del patrimonio culturale e, nello specifico, una giuridica contrarietà  rispetto all&#8217;assegnazione della gestione della Certosa di Trisulti in favore dell&#8217;associazione DHI, per le stesse ragioni che avevano condotto il Ministero ad annullare in autotutela il provvedimento con il quale detta concessione di gestione era stata a suo tempo rilasciata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le associazioni, quindi, avevano dimostrato la sussistenza di un interesse di mero fatto sotteso al mantenimento dell&#8217;assetto determinato dal provvedimento (di annullamento in autotutela) impugnato, che consentisse loro, come nella specie, di trarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso; il loro intervento <i>ad opponendum</i> nel giudizio di primo grado (trasformatosi in intervento <i>ad adiuvandum</i> in sede di appello) doveva, dunque, essere ammesso.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Nel merito, in punto di fatto, va rilevato che il provvedimento di annullamento in autotutela impugnato in primo grado  motivato sulla base delle seguenti considerazioni inerenti ai vizi (di cui all&#8217;art. 21-<i>octies</i>, comma 1, l. 241/1990) rilevati dal MIBACT in ordine al provvedimento prot. 6935 del 26 giugno 2017 con il quale la Direzione generale Musei ha individuato nell&#8217;associazione DHI, all&#8217;esito di selezione, il soggetto cui rilasciare la concessione per la gestione del bene immobile culturale Certosa di Trisulti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;aggiudicazione della concessione in capo alla DHI  avvenuta in violazione della <i>lex specialis</i> della procedura (avviso pubblico 28 ottobre 2016 e D.M. 6 ottobre 2015) in quanto la suddetta associazione, al momento della scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle candidature (16 gennaio 2017), non risultava in possesso dei requisiti ivi richiesti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla luce di approfondimenti interni e del rinnovato accurato esame degli atti conservati presso la Direzione generale Musei effettuato da ultimo nel mese di luglio 2019,  emerso che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte la DHI non risultava in possesso: A) della personalità  giuridica, invece, prevista dalla <i>lex specialis</i>, acquisita solo successivamente e, segnatamente, in data 20 giugno 2017 (come risultante dal certificato dalla Prefettura di Roma di cui alla nota prot. 220500 del 21 giugno 2017); B) del requisito concernente la previsione, tra le finalità  principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici, atteso che lo statuto della DHI non prevedeva la predetta finalità , acquisita solo successivamente, in data 30 marzo 2017, mediante integrazione dello statuto medesimo; C) del requisito concernente la documentata esperienza quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, atteso che l&#8217;associazione DHI risulta essere stata costituita in data 8 novembre 2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; oltre ai suelencati <i>deficit</i> di requisiti richiesti per il rilascio della concessione, dal <i>curriculum vitae</i> allegato alla domanda di partecipazione da DHI, emergeva lo svolgimento di attività  anteriori alla costituzione dell&#8217;associazione non comprovate o congruenti con quanto richiesto dal bando.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in punto di fatto va, inoltre, rammentato che, all&#8217;esito della selezione alla quale DHI aveva partecipato e successivamente all&#8217;adozione del decreto del 16 giugno 2017 con il quale il MIBACT aveva approvato la graduatoria relativa all&#8217;affidamento della concessione per l&#8217;Abbazia di Trisulti, dal momento che tale esito favorevole per DHI era rigidamente condizionato, per come espressamente precisato nel suindicato decreto, dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, in data 6 luglio 2017, facendo seguito alla conseguente richiesta dell&#8217;amministrazione, DHI trasmetteva all&#8217;amministrazione procedente, oltre alla documentazione già  trasmessa nel corso della procedura su richiesta della commissione [vale a dire: a) il contratto di concessione del Piccolo Museo Monastico di Civita del 30 maggio 2015; b) la dichiarazione rilasciata dall&#8217;Abate Preside della Congregazione di Casamari del 23 maggio 2017; c) la dichiarazione rilasciata da Francesca Casinelli del Centro Guide Turistiche Cicerone del 23 maggio 2017; d) la dichiarazione rilasciata da Luciano Rea del Gruppo Arancione del 22 maggio 2017; e) 3 locandine relative all&#8217;attività  museale per il periodo 2015-2017], la seguente ulteriore documentazione: a) la copia conforme notarile del 5 aprile 2017 dello Statuto della associazione; b) la lettera di mons. Marcelo Sanchez Sorondo, Cancelliere della Pontificia Academia Scientiarum, del 5 luglio 2017; c) la dichiarazione del signor Kishore Jayabalan, direttore dell&#8217;Acton Institute di Roma, del 28 giugno 2017; d) la dichiarazione del signor Luciano Rea, Presidente del Gruppo Arancione, del 4 luglio 2017; e) la dichiarazione della signora Francesca Casinelli, Presidente dell&#8217;Associazione Cicerone del 4 luglio 2017; f) la dichiarazione della signora Clarissa Civillini, Presidente dell&#8217;Associazione Culturale Ethea, del 30 luglio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, per completare l&#8217;esame della vicenda sotto il profilo fattuale, il MIBACT (per esso il Polo Museale regionale per il Lazio), dopo avere sottoscritto con DHI, in data 14 febbraio 2018, la convenzione relativa alla concessione di valorizzazione dell&#8217;Abbazia di Trisulti, che poi verà  trasferita nella disponibilità  dell&#8217;associazione concessionaria a gennaio 2019, in seguito ad interventi ispettivi (svolti nelle date del 16 aprile 2019 e del 2 maggio 2019), con nota del 10 maggio 2019, contestava a DHI il mancato avvio degli interventi previsti in offerta nonchè inadempienze rispetto alla convenzione (fra le quali il mancato pagamento del canone 2018), alle quali l&#8217;associazione dava risposta con nota del 21 giugno 2019. Successivamente il predetto Ministero, nell&#8217;agosto 2019, comunicava l&#8217;avvio di due procedimenti riguardanti, rispettivamente, l&#8217;annullamento in autotutela dell&#8217;aggiudicazione della selezione in favore di DHI per acclarata carenza dei requisiti prescritti dall&#8217;avviso e, quindi, la decadenza dalla concessione in ragione di persistenti inadempimenti agli obblighi assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito dei due procedimenti venivano adottati i due provvedimenti, il decreto di annullamento 16 ottobre 2019 n. 1279 in autotutela dell&#8217;esito della selezione e il decreto n. 10331 del 5 dicembre 2019 di rilascio del bene, impugnati (rispettivamente con ricorso introduttivo e con ricorso recante motivi aggiunti) in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; Continuando con la descrizione della vicenda fattuale, ma in punto di diritto, ad avviso del Collegio merita di essere rilevato che: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;avviso pubblico del 28 ottobre 2016 stabiliva che fossero legittimati a partecipare alla selezione &#8220;<i>esclusivamente</i>&#8221; (art. 4.1, primo periodo) le &#8220;<i>associazioni e fondazioni di cui al Libro I del Codice civile, dotate di personalità  giuridica e non perseguenti fini di lucro, che siano in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 2 del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2015</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i requisiti che dovevano essere posseduti &#8220;<i>a pena di inammissibilità </i>&#8221; dalle associazioni e dalle fondazioni suindicate erano i seguenti: a) previsione, tra le finalità  principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza del patrimonio culturale; b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale; c) documentata esperienza nella gestione, nell&#8217;ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione dell&#8217;avviso, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato; d) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all&#8217;art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (&#038;) per contrarre con la pubblica amministrazione, limitatamente al rappresentante legale dell&#8217;ente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; veniva poi chiarito (sempre nell&#8217;art. 4 dell&#8217;avviso) che &#8220;<i>Gli enti, nella propria offerta, dovranno rendere apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui sopra, resa ai sensi e nelle forme ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene pare evidente al collegio che i suddetti requisiti dovevano essere posseduti alla scadenza del termine fissato per presentazione delle domande e quindi entro il 16 gennaio 2017 (data in cui effettivamente DHI ha presentato la domanda di partecipazione). Ciò discende sia dalla formulazione dell&#8217;avviso che sulla scorta di un principio immanente nel nostro ordinamento in virtà¹ del quale i requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica debbono essere posseduti al momento della scadenza del termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, al fine di non pregiudicare la <i>par condicio</i> tra i candidati ad una selezione pubblica, che sempre deve assistere lo svolgimento di una siffatta procedura amministrativa, anche solo quale precipitato del principio di cui all&#8217;art. 97 Cost., oltre ai principi, criteri e disposizioni recati dall&#8217;art. 1 l. 241/1990, che disciplina ogni tipologia di attività  amministrativa, anche di tipo selettivo (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2020 n. 5412) e che, ovviamente (operando, in via principale, quale principio generale relativo alla legittimazione a partecipare alla selezione e non quale condizione per l&#8217;ottenimento del beneficio derivante dall&#8217;avere superato favorevolmente la selezione stessa), trova applicazione anche nell&#8217;ipotesi in cui si verifichi il caso della partecipazione di un solo candidato alla selezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto principio  stato, nella specie, espressamente positivizzato dall&#8217;avviso pubblico di cui sopra nel quale  stato ulteriormente puntualizzato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>La presentazione di una offerta da parte di un soggetto privo dei requisiti di cui al precedente punto 4.1 ne determineà  l&#8217;inammissibilità </i>&#8221; (punto 4.2, ultimo periodo);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>(&#038;) qualora l&#8217;aggiudicatario o il concorrente cui sia stata fatta richiesta, non riesca a comprovare il possesso dei propri requisiti, l&#8217;Amministrazione aggiudicatrice lo dichiareà  decaduto dall&#8217;aggiudicazione</i>&#8221; (punto 4.3).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;associazione appellata, in sintesi e con riferimento alle contestazioni espresse dal Ministero, alle quali DHI ha reagito trasmettendo a quest&#8217;ultimo osservazioni critiche, corroborate da produzioni documentali, trasmesse durante i procedimenti che hanno condotto all&#8217;adozione dei due provvedimenti più volte qui richiamati e oggetto di impugnazione in primo grado, sostiene la insussistenza delle denunciate carenze dei requisiti a suo tempo dichiarati in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211;</i>i requisiti di partecipazione, previsti a pena di esclusione, sono stati declinati dall&#8217;art. 4 dell&#8217;avviso pubblico e fra questi non viene indicato il possesso della personalità  giuridica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non risponde al vero che tra i compiti della DHI non rientrasse l&#8217;attività  di &#8220;promozione del patrimonio culturale&#8221;, così come richiesto dall&#8217;avviso pubblico, atteso che dall&#8217;art. 7 dello Statuto, anche nella versione antecedente alla modifiche introdotte nel 2017, si può leggere che rientrano tra le attività  dell&#8217;associazione<i> </i>&#8220;<i>La promozione e la valorizzazione dei beni culturali e delle tradizioni culturali italiane mediante manifestazioni di ogni tipo (&#038;) La gestione d&#8217;immobili, strutture e attività  sia proprie e sia eventualmente affidate all&#8217;associazione da Enti sia pubblici che privati (&#038;) L&#8217;uso e la locazione di strutture idonee a svolgere e ad organizzare le attività  dell&#8217;Associazione, dove promuovere ed esercitare anche il volontariato</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; anche il possesso dell&#8217;esperienza quinquennale era stato debitamente comprovato dalla circostanza che DHI operava come associazione non riconosciuta sin dal 2008, sulla base di un atto costitutivo stipulato in Italia, attraverso la creazione di &#8220;Gruppi di Lavoro Parlamentare sulla Dignità  Umana&#8221; attivi nell&#8217;ambito di diversi Parlamenti Europei, mentre la nuova configurazione statutaria realizzata nel 2016  stata adottata al solo scopo di avviare, anche in Italia, le iniziative più spiccatamente rivolte alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la contestazione riguardante le esperienze maturate nel corso degli anni ed esposte nel <i>curriculum</i> allegato alla domanda di partecipazione si presenta, poi, del tutto generica, dal momento che le attività  sono state definite in modo puntuale, mentre il Ministero si  limitato a sostenere che taluni aspetti risultano non pertinenti ovvero non strettamente collegati con l&#8217;attività  di valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale.</p>
<p style="text-align: justify;">10. &#8211; Tenuto conto di quanto emerge dalla lettura della documentazione prodotta in atti il Collegio ritiene che le contestazioni mosse dall&#8217;amministrazione all&#8217;associazione DHI abbiano fondamento, atteso che sono documentalmente provate.</p>
<p style="text-align: justify;">In via principale  evidente che l&#8217;avviso pubblico e, prima ancora, il D.M. 6 ottobre 2015, recante la disciplina del rilascio delle concessioni in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato, si esprimano in termini estremamente chiari nel prevedere che alla selezione possano partecipare solo associazioni e fondazioni riconosciute, perchè solo a queste tipologie di enti  consentito di essere destinatari della concessione di beni immobili del demanio culturale dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tenore dell&#8217;art. 2 del citato decreto ministeriale non lascia spazio a diverse interpretazioni laddove stabilisce testualmente che &#8220;<i>Le concessioni disciplinate dal presente decreto sono riservate alle associazioni e fondazioni di cui al Libro I del codice civile, dotate di personalità  giuridica e prive di fini di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) previsione, tra le finalità  principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici; b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; c) documentata esperienza nella gestione, nell&#8217;ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell&#8217;avviso pubblico di cui all&#8217;art. 3, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato, con attestazione della soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;associazione DHI nella domanda di partecipazione alla selezione ha dichiarato di essere in possesso dei suindicati requisiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia l&#8217;indagine svolta dall&#8217;amministrazione ha dimostrato una diversa realtà .</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per stessa ammissione di DHI il riconoscimento dell&#8217;associazione  intervenuto ben dopo il 16 gennaio 2017 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande), infatti solo cinque mesi dopo tale data, il 20 giugno 2017, l&#8217;Ufficio territoriale del governo registrava il riconoscimento dell&#8217;associazione (per come emerge dal certificato dalla Prefettura di Roma di cui alla nota prot. 220500 del 21 giugno 2017 versato agli atti del procedimento istruttorio svolto dal Ministero e nel presente giudizio);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla data del 16 gennaio 2017 l&#8217;art. 6 dello statuto dell&#8217;associazione riportava tra i compiti della stessa &#8220;<i>la promozione del Santo Vangelo nel mondo pubblico e politico (&#038;) sostenere la Chiesa Cattolica con la formazione dei giovani, che hanno spiccate vocazioni alla missione politica (&#038;) l&#8217;organizzazione delle attività  di formazione</i>&#8220;, per indicare quelli più vicini all&#8217;attività  che il bando stabiliva che i partecipanti dovevano dimostrare di ricomprendere nello statuto quali fini istituzionali. Solo in data 30 marzo 2017 veniva integrato lo statuto dell&#8217;associazione con l&#8217;inserimento della finalità  statutaria della tutela promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. Appare evidente che le tre attività  indicate nell&#8217;art. 6 dello statuto dell&#8217;associazione prima dell&#8217;intervento integrativo e sopra riprodotte non possono considerarsi, se non parzialmente (e quindi insufficientemente), ricomprese nell&#8217;ambito dell&#8217;ampia e comunque specifica attività  di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale, che evidentemente impone all&#8217;ente di impegnarsi non sporadicamente (per come  dimostrato dalla documentazione depositata dall&#8217;associazione) ma costantemente nella duplice opera di promuovere in maniera diffusa il senso della cultura e la conoscenza del patrimonio esistente nonchè di valorizzarlo attraverso iniziative che non possono avere respiro territorialmente circoscritto (come ancora  evincibile dalla documentazione depositata) ma riferirsi all&#8217;intero territorio nazionale e internazionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di conseguenza si presenta fortemente carente il possesso anche del successivo requisito (nell&#8217;elencazione indicata dall&#8217;art. 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2015)<i> </i>relativo alla documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. D&#8217;altronde risulta dalla stessa domanda presentata dall&#8217;associazione che la sua costituzione  avvenuta soltanto in data 8 novembre 2016, non assumendo alcun rilievo che essa abbia operato in altri paesi d&#8217;Europa anche in epoca precedente ed in Italia attraverso una specifica convenzione, circostanze ancora una volta dimostrative della impossibilità  di poter vantare quella specifica esperienza quinquennale richiesta dall&#8217;avviso pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del resto le varie attività  documentate (quali la collaborazione con il Centro guide Cicerone e con l&#8217;Università  Lateranense nel 2011 e nel 2014, la partecipazione con Ciociaria Turismo.it alla settimana della cultura 2012, all&#8217;Educational Tour 2014 e al Press Trip organizzato dalla Regione Lazio, la gestione del Museo monastico di San Nicola nella Ciociaria) recavano evidenti ed incolmabili carenze circa l&#8217;esatta indicazione dell&#8217;arco temporale di svolgimento, l&#8217;esatta tipologia di attività  svolta (sempre con riferimento ai settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, ai quali era rigorosamente collegata la previsione dell&#8217;avviso pubblico onde poter considerare idonee a comprovare la sussistenza del requisito di partecipazione alla selezione le pregresse esperienze che sarebbero state indicate dai candidati) e, nei casi in cui era richiesto dall&#8217;avviso pubblico, non era allegata l&#8217;attestazione da parte della soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione del bene gestito (requisito, ancora una volta, richiesto espressamente dall&#8217;art. 2 del decreto ministeriale del 2015 e riprodotto al punto 4 dell&#8217;avviso pubblico);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; infine, dalla documentazione allegata non era possibile verificare quale fosse la reale attività  assegnata all&#8217;associazione DHI nello svolgimento delle suindicate collaborazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Deriva da quanto sopra come sia stata ampliamente dimostrata la carenza dei suddetti requisiti richiesti a pena di esclusione per la partecipazione alla selezione da parte dell&#8217;amministrazione procedente, peraltro in contraddittorio con l&#8217;associazione interessata e con richiesta di documentazione integrativa, il che conduce a ritenere congruamente svolta l&#8217;istruttoria e motivata la decisione assunta in autotutela dall&#8217;amministrazione (anche in adempimento del dettato di cui agli artt. 3 e 21-<i>nonies</i> l. 241/1990).</p>
<p style="text-align: justify;">11. &#8211; I suindicati profili di merito non sono stati scrutinati dal giudice di prime cure in quanto il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto assorbite le corrispondenti questioni prospettate in quel grado di giudizio, attesa la fondatezza del motivo di censura con il quale l&#8217;associazione DHI ha sostenuto la illegittimità  del provvedimento di annullamento in autotutela del decreto con il quale era approvata la graduatoria conclusiva della selezione per violazione dell&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990, in quanto era oramai trascorso il termine massimo di 18 mesi indicato dalla richiamata disposizione quale limite temporale ultimo oltre il quale l&#8217;amministrazione non può annullare in autotutela i provvedimenti di rilascio di autorizzazione ovvero di attribuzione di vantaggi economici.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito va detto che, in via principale, la difesa erariale ha sostenuto che la inapplicabilità  della suindicata disposizione normativa (limitativa dell&#8217;esercizio del potere di autotutela all&#8217;arco temporale di diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento oggetto di annullamento) in quanto non riferibile al caso di specie, posto che il rilascio di una concessione non costituirebbe un provvedimento di attribuzione di un vantaggio economico, essendo il momento autoritativo sostanzialmente confuso nella stipula della convenzione che  atto di diritto privato e quindi non riconducibile alla sfera di applicazione della legge fondamentale sul procedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da tale ultimo aspetto va rilevato (al contrario di quanto sostenuto dalla difesa erariale e in linea con quanto ha affermato il giudice di primo grado nella sentenza qui oggetto di appello) che la selezione avviata dal MIBACT e conclusa con l&#8217;adozione di un decreto di approvazione della graduatoria e di individuazione dell&#8217;assegnatario della concessione di un bene immobile di rilievo culturale ha ad oggetto, senza alcun dubbio, l&#8217;assegnazione di un vantaggio economico [e proprio per questa ragione la scelta del concessionario di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico va effettuata mediante procedura competitiva di evidenza pubblica, in applicazione diretta dei principi di matrice eurounitaria del Trattato dell&#8217;Unione europea (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2011 n. 3250 e 7 aprile 2011 n. 2151, alle cui motivazioni  qui sufficiente fare rinvio)].</p>
<p style="text-align: justify;">La concessione per la cura e lo sfruttamento (e quindi, in sintesi, della gestione) di un bene culturale demaniale costituisce un atto autoritativo con il quale, all&#8217;esito di un procedimento amministrativo di tipo selettivo, l&#8217;amministrazione concedente individua il soggetto al quale rilasciare la concessione. L&#8217;operazione, ad evidente carattere dicotomico, si completa con la stipula della convenzione, che caratterizza il momento civilistico della seconda fase dell&#8217;operazione, per mezzo della quale le parti, concedente e concessionario, disciplinano gli aspetti concreti e &#8220;la vita&#8221; della gestione del bene demaniale, individuando le peculiarità  che contraddistinguono il rapporto tra le parti, anche sotto il profilo economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque il momento civilistico non avrebbe vita autonoma senza la definizione della fase pubblicistica e, anzi,  strettamente condizionato dalla validità  ed efficacia delle scelte effettuate dall&#8217;amministrazione concedente nella fase autoritativa di individuazione del concessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la concessione demaniale integra una fattispecie complessa (a portata dicotomica), alla cui formazione concorrono il potere discrezionale dell&#8217;amministrazione e la volontà  del privato di accettare le condizioni negoziali di disciplina del rapporto (regime di utilizzo, durata, assetto economico dei rapporti, cause di decadenza per inadempimento, condizioni economiche per lo sfruttamento e la gestione del bene, ecc.). Nell&#8217;operazione di rilascio della concessione di beni coesistono, pertanto, un atto amministrativo unilaterale, con il quale l&#8217;amministrazione dispone di un proprio bene in via autoritativa e una convenzione attuativa, avente ad oggetto la regolamentazione degli aspetti patrimoniali, nonchè dei diritti e obblighi delle parti connessi all&#8217;utilizzo di detto bene, elementi, questi, entrambi necessari ai fini della costituzione del rapporto concessorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso tempo, però, i due momenti, quello pubblicistico e quello consensuale, integrano l&#8217;atto complesso costituito dalla concessione-contratto. L&#8217;atto accessivo ad una concessione (il &#8220;contratto&#8221;) che, giuridicamente, va qualificata quale tipico provvedimento amministrativo costitutivo, parteciperebbe della natura provvedimentale della concessione medesima, ben potendo, dunque, al pari di essa, essere oggetto dell&#8217;esercizio di poteri di autotutela da parte dell&#8217;amministrazione, stante l&#8217;intimo rapporto di causa-effetto che intercorre tra le due fasi e tra gli atti che le concludono. D&#8217;altronde, anche per quello che si dià  nel prosieguo, una volta accertata l&#8217;illegittimità  del provvedimento concessorio e una volta che si  proceduto al suo annullamento (in sede giudiziale o in sede amministrativa tramite lo strumento dell&#8217;autotutela), l&#8217;effetto patologico di tale illegittimità  pervade il contratto e quindi provoca la decadenza dal beneficio ottenuto indebitamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che, non solo il rilascio di una concessione costituisce un provvedimento di attribuzione di vantaggi economici &#8220;<i>a persone ed enti pubblici e privati</i>&#8221; (per come  specificato nell&#8217;art. 12 l. 241/1990), ampliativo della sfera giuridica (ed economica) del destinatario, che rappresenta il momento prodromico e pregiudiziale per la composizione civilistica degli interessi del concedente e del concessionario, ma nei confronti di detto provvedimento e del procedimento all&#8217;esito del quale esso viene adottato trovano sicuramente applicazione le disposizioni recate dalla l. 241/1990, ivi compreso l&#8217;istituto dell&#8217;autotutela ai sensi dell&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di autotutela decisoria, anche nel caso che qui rileva,  invero, un potere amministrativo di secondo grado, che si esercita su un precedente provvedimento amministrativo, vale a dire su una manifestazione di volontà  già  responsabilmente espressa dall&#8217;amministrazione e in sè costitutiva di affidamenti nei destinatari e che, in base all&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l. 241/1990, per esigenze di sicurezza giuridica e certezza dei rapporti immanenti all&#8217;ordinamento, deve essere inderogabilmente esercitato entro un termine ragionevole e, comunque, entro diciotto mesi &#8220;<i>dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Ed  proprio per tale ragione che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall&#8217;associazione DHI, atteso che il provvedimento di annullamento in autotutela impugnato e il successivo ordine restitutorio del bene sono intervenuti in epoca ampiamente successiva al termine di 18 mesi dall&#8217;adozione sia dell&#8217;atto di individuazione del concessionario (16 giugno 2017) che dalla stipula della convenzione concessoria (14 febbraio 2018), giacchè l&#8217;atto di annullamento del primo provvedimento  stato assunto in data 6 ottobre 2019 e l&#8217;ordine di restituzione  stato assunto in data 5 dicembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">12. &#8211; Tuttavia le conclusioni alle quali  giunto il giudice di primo grado, in merito alla tardività  dell&#8217;adozione dell&#8217;atto di annullamento in autotutela non convincono il Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">Va rimarcato, preliminarmente, che nel caso di specie siamo al cospetto di un soggetto (l&#8217;associazione DHI) che ha conseguito un vantaggio economico (l&#8217;assegnazione del bene di rilievo culturale, all&#8217;esito di una selezione, tramite concessione) sulla scorta di dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla relativa selezione, poi dimostratesi non veritiere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale non ha ignorato tale elemento, ma ha ritenuto che, al ricorrere di una siffatta ipotesi, l&#8217;amministrazione avrebbe potuto annullare il provvedimento, adottato sulla scorta della dichiarazione non veritiera, solo all&#8217;esito del giudizio penale (e quindi dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza) avviato nei confronti del dichiarante (ovviamente, laddove detto procedimento venga realmente avviato), in ossequio alla norma contenuta nell&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale lettura interpretativa della norma non  condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Va detto che in epoca recente, pur se in materia di dichiarazioni rese in occasione di una procedura di gara svolta ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma esprimendo principi che ben possono attagliarsi al caso qui in esame, l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 settembre 2020 n. 16, ha sviluppato le seguenti argomentazioni che il Collegio ritiene di riferire al caso di specie come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in via generale, &#8220;<i> risalente l&#8217;insegnamento filosofico secondo cui vero e falso non sono nelle cose ma nel pensiero e nondimeno dipendono dal rapporto di quest&#8217;ultimo con la realtà . In tanto una dichiarazione che esprima tale pensiero può dunque essere ritenuta falsa in quanto la realtà  cui essa si riferisce sia in rerum natura</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; premesso quanto sopra, le informazioni false o fuorvianti rese da un concorrente ben possono essere idonee ad influenzare le decisioni che verranno assunte da un&#8217;amministrazione che sta svolgendo una procedura selettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va però precisato che non  sufficiente che l&#8217;informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione dei provvedimenti concernenti la procedura selettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a ciò va aggiunto che le informazioni sono strumentali rispetto ai provvedimenti di competenza dell&#8217;amministrazione relativamente alla procedura selettiva, i quali sono a loro volta emessi non solo sulla base dell&#8217;accertamento di presupposti di fatto ma anche di valutazioni di carattere giuridico, opinabili tanto per quest&#8217;ultima quanto per l&#8217;operatore economico che le abbia fornite. Ne consegue che, in presenza di un margine di apprezzamento discrezionale, la demarcazione tra informazione contraria al vero e informazione ad essa non rispondente ma comunque in grado di sviare la valutazione della stazione appaltante diviene da un lato difficile, con rischi di aggravio della procedura di gara e di proliferazione del contenzioso ad essa relativo e dall&#8217;altro lato irrilevante rispetto al disvalore della fattispecie, consistente nella comune attitudine di entrambe le informazioni a sviare l&#8217;operato della medesima amministrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; da tutto quanto sopra discende che la considerazione della dichiarazione in termini omissivi o non veritieri, per poter condurre all&#8217;esclusione dalla selezione (ovvero, come nel caso di specie, laddove la scoperta della inadeguatezza della dichiarazione rispetto alle regole di partecipazione alla selezione sia successiva all&#8217;adozione del provvedimento conclusivo e quindi conduca al suo annullamento in autotutela), deve essere ricondotta dall&#8217;amministrazione nell&#8217;ambito di un contraddittorio tra l&#8217;amministrazione procedente e il concorrente, solo all&#8217;esito del quale l&#8217;amministrazione potà  stabilire se l&#8217;informazione  effettivamente falsa o fuorviante, se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni ed infine se il comportamento tenuto dal concorrente abbia inciso in senso negativo sulla sua integrità  o affidabilità  partecipativa. Del pari l&#8217;amministrazione dovà  stabilire allo stesso scopo se quest&#8217;ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perchè previste dalla legge o dalla normativa della selezione, sia perchè evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità  ed affidabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non si  al cospetto di valutazioni opinabili, posto che le ragioni della non veridicità  delle dichiarazioni poggiano su dimostrazioni documentali di insussistenza dei requisiti richiesti dalla procedura di selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; prima di adottare il provvedimento di annullamento in autotutela l&#8217;amministrazione ha svolto una apposita istruttoria coinvolgendo pienamente l&#8217;associazione DHI, consentendo quindi alla stessa di contraddire su ogni profilo dei deficit rilevati dall&#8217;amministrazione in ordine ai requisiti di partecipazione dichiarati ma, all&#8217;esito della verifica successiva all&#8217;esito della selezione, la cui sussistenza non  stata confermata dalla documentazione ricevuta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ne consegue che, non solo si  confermata la insussistenza dei requisiti di partecipazione in capo all&#8217;associazione DHI al momento della presentazione della domanda (il 16 gennaio 2017), ma si  anche dimostrata la non veridicità  delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<p style="text-align: justify;">13. &#8211; A questo punto, dunque, si impone lo sviluppo di ulteriori considerazioni in merito ai due istituti, apparentemente confliggenti tra di loro, dell&#8217;annullamento in autotutela e in particolare della previsione di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990, grazie al quale sarebbe possibile superare il limite temporale di diciotto mesi, con riferimento all&#8217;annullamento degli atti di rilascio di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici (di cui al comma 1 del suddetto articolo), solo in epoca successiva al passaggio in cosa giudicata della sentenza penale di condanna di colui che ha ottenuto l&#8217;autorizzazione o il beneficio dichiarando il falso e del diverso istituto della decadenza dal beneficio, di cui all&#8217;art. 75 d.P.R. 445/2000, a mente del quale (per la parte che qui interessa non modificata dall&#8217;art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), d.l.. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che vi ha introdotto un nuovo comma 1-<i>bis</i>) &#8220;<i>Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 76, qualora dal controllo di cui all&#8217;articolo 71 emerga la non veridicità  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione ha già  chiarito che (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 31 dicembre 2019 n. 8920)  ferma in giurisprudenza, per i più vari casi d&#8217;esercizio di una funzione amministrativa ampliativa delle facoltà  giuridiche del privato e connessa ad autodichiarazioni rese da quest&#8217;ultimo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019 n. 3940, 3 febbraio 2016 n. 404 e 24 luglio 2014 n. 3934), la regola secondo cui, in base a detto art. 75, la non veridicità  di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti con il provvedimento conseguente a tale dichiarazione, senza che, per l&#8217;applicazione di detta norma, abbia rilievo la condizione soggettiva del dichiarante (rispetto alla quale  irrilevante l&#8217;accertamento della falsità  degli atti in forza di una sentenza penale definitiva di condanna), facendo invece leva sul principio di autoresponsabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">14. &#8211; Da ciò discende che (come ha chiarito l&#8217;Adunanza plenaria nella richiamata sentenza n. 16/2020), anche a voler seguire la prospettazione del TAR in tema d&#8217;autotutela discrezionale e di perentorietà  del termine per esercitarla, laddove la fallace dichiarazione abbia sortito un effetto rilevante ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo,  del pari congruo che il termine &#8220;ragionevole&#8221; (massimo di 18 mesi) decorra solo dal momento in cui la pubblica amministrazione abbia appreso tale non veridicità  (cfr., ancora per tutte, seppure in materia edilizia ma con principi sovrapponibili pienamente al caso in esame, Cons. Stato, Ad. pl., 17 ottobre 2017 n. 8).</p>
<p style="text-align: justify;">Tenendo conto dei principi espressi dall&#8217;Adunanza plenaria nelle due sentenze appena richiamate, si può dunque affermare che l&#8217;avere omesso di dichiarare o l&#8217;avere dichiarato in modo fuorviante ovvero non veritiero elementi indispensabili a permettere la formazione della volontà  dell&#8217;amministrazione che si coagula nel provvedimento ampliativo, laddove tale volontà  sia negli esiti coartata e comunque inquinata dalla non rispondenza al vero degli elementi di fatto e di diritto dichiarati dalla parte interessata,  lo stesso soggetto interessato, con il proprio comportamento, ad indurre l&#8217;amministrazione a rimuovere in autotutela il provvedimento caratterizzato da patologie rilevanti e quindi a provocare la decadenza dal beneficio ingiustamente acquisito, senza che possa essere garantita la sopravvivenza dello stesso in base ad un mero elemento di fatto quale il trascorrere del termine di 18 mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990, tenuto conto della portata degli artt. 3 e 97 Cost., conduce ad affermare che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il termine massimo di 18 mesi assegnato dal legislatore nel 2015 all&#8217;amministrazione per ritirare dal mondo giuridico, con effetto retroattivo, il provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici  stato introdotto al fine di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento che trova il suo fondamento, nell&#8217;ordinamento unionale, nei principi del Trattato dell&#8217;unione europea e, in quello nazionale, nei principi dell&#8217;art. 97 Cost. nonchè nelle disposizioni recate dall&#8217;art. 1, comma 1, l. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sotto il versante del diritto eurounitario (nell&#8217;ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia UE), il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata ad un privato da un atto specifico e concreto dell&#8217;autorità  amministrativa, non possa essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l&#8217;interesse pubblico (e fermo in ogni caso l&#8217;indennizzo della posizione acquisita).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nello stesso tempo però (cfr. Cons. stato, Sez. III, 8 luglio 2020 n. 4392), affinchè un affidamento sia legittimo  necessario un requisito oggettivo, che coincide con la necessità  che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto all&#8217;uopo rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l&#8217;aspettativa del suo consolidamento e un requisito soggettivo, che coincide con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio (l&#8217;affidamento non  quindi legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sulla spinta dei principi unionali il nostro legislatore ha dunque introdotto un limite massimo per l&#8217;adozione di atto di ritiro di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, sempre che costui sia parte passiva e incolpevole nella provocazione della patologia che, ai sensi dell&#8217;art. 21-<i>octies</i>, comma 1, l. 241/1990, affligge l&#8217;atto da ritirarsi, sicchè la responsabilità  nella adozione dell&#8217;atto illegittimo deve totalmente ascriversi all&#8217;amministrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; diverso  il caso in cui il profilo patologico che affligge l&#8217;atto e che ne impone, al ricorrere dei presupposti, la rimozione, sia ascrivibile al comportamento mantenuto dalla parte che ha ottenuto l&#8217;adozione in suo favore dell&#8217;atto autorizzatorio ovvero di attribuzione di vantaggi economici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ancora una volta, in considerazione dell&#8217;art. 97 Cost e dell&#8217;art. 3 Cost., quest&#8217;ultimo con riferimento agli altri soggetti che pur potendo aspirare al rilascio del provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell&#8217;interessato hanno dovuto accettare che il provvedimento favorevole fosse assegnato ad altri, l&#8217;ordinamento (sia quello unionale che quello nazionale) non può tollerare che il vantaggio sia conseguito attraverso un comportamento non corretto che abbia indotto in errore l&#8217;amministrazione procedente, sviando in modo decisivo la valutazione dei presupposti fissati dalla legge ai fini del rilascio del provvedimento attributivo di quel vantaggio, pregiudicando (anche solo potenzialmente) le aspirazioni di altri (nel caso di specie alla selezione potrebbero non avere partecipato associazioni che, non possedendo i requisiti richiesti dall&#8217;avviso pubblico, sapevano che sarebbero state escluse e che, peraltro, potrebbero avere conseguito i requisiti richiesti in epoca successiva rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande esattamente come l&#8217;associazione DHI che ha, dunque, partecipato alla selezione senza essere in possesso dei requisiti richiesti, addirittura aggiudicandosela).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la surriproposta lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990, porta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto nel 2015, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici,  dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione, solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all&#8217;adozione dell&#8217;atto, non abbia indotto in errore l&#8217;amministrazione distorcendo la realtà  fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà  o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l&#8217;amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole. Nel caso contrario, non potendo l&#8217;ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi oltre il quale  impedita la rimozione dell&#8217;atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2019 n. 3192, 24 aprile 2019 n. 2645 e 14 giugno 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">15. &#8211; Per completezza merita ancora di essere ricordato come la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito come il superamento dei limiti temporali previsti per l&#8217;esercizio del potere di annullamento in autotutela (sanciti dall&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 241/1990, e già  ivi espressi attraverso il canone del &#8220;termine ragionevole&#8221;) in presenza di una falsità  dichiarativa o documentale presupponga la valenza obiettivamente determinante di siffatta falsa rappresentazione, tanto che  proprio sulla base di essa che il provvedimento ampliativo  stato adottato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018 n. 3940).</p>
<p style="text-align: justify;">Coerente con tale prospettiva risulta la (più sopra) citata pronuncia n. 8 del 2017 dell&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, la quale ha posto in risalto che, se &#8220;<i>la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell&#8217;atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l&#8217;onere motivazionale gravante sull&#8217;amministrazione potà  dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte</i>&#8220;, ciò vale tuttavia nelle ipotesi in cui &#8220;<i>la non veritiera prospettazione dei fatti rilevanti da parte del soggetto interessato abbia sortito un rilievo determinante per l&#8217;adozione dell&#8217;atto illegittimo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto di quanto sopra, in presenza di un provvedimento attributivo di vantaggi economici, nella specie il provvedimento di approvazione della graduatoria della selezione che aveva decretato quale assegnataria della concessione l&#8217;associazione DHI, rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà  resa dalla predetta associazione, recante l&#8217;attestazione di circostanze obiettivamente non veritiere, ossia l&#8217;assenza delle situazioni indicate dall&#8217;avviso pubblico e, prima ancora, dall&#8217;art. 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2015 (espressamente richiamato dalla legge speciale della selezione), il MIBACT non avrebbe potuto esimersi dal provvedere in autotutela, stante anche il chiaro disposto dell&#8217;art. 75 d.P.R. 445/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">La suddetta previsione normativa costituisce, come si  sopra già  anticipato, il punto di emersione del principio di autoresponsabilità , che  il cardine fondamentale dell&#8217;intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, al privato  precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l&#8217;amministrazione  vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità  e a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente alla vicenda qui oggetto di scrutinio trovano contemporanea applicazione l&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, l. 214/1990 e l&#8217;art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rapporto osmotico tra le due disposizioni  tale che la seconda incide sulla prima anestetizzando l&#8217;applicazione del termine di diciotto mesi per l&#8217;esercizio del potere di autotutela. Le due norme, dunque, non sono antitetiche tra di loro, ma trovano il punto d&#8217;incontro nel principio per il quale l&#8217;affidamento va garantito solo se  legittimo e se quindi il provvedimento favorevole non  stato acquisito coartando o inquinando o (ancora) deviando la volontà  dell&#8217;amministrazione attraverso non veritiere rappresentazione della realtà , sia con la produzione di documentazione fuorviante che con la predisposizione di dichiarazioni dal contenuto omissivo ovvero non rispondente a quanto era richiesto di dichiarare.</p>
<p style="text-align: justify;">In siffatta ricostruzione della compatibilità  applicativa delle due disposizioni qui in esame, trova plastica collocazione anche la norma di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i>, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990, statuendo essa stessa, nell&#8217;ultimo periodo, che ai fini del superamento del termine dei diciotto mesi previsto dal comma 1  &#8220;<i>fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al</i> <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 75 d.P.R. 445/2000  collocato per l&#8217;appunto nel capo VI del decreto, concretizzandosi quindi la &#8220;<i>decadenza dai benefici</i>&#8221; in una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle penali previste dallo stesso decreto e dal codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò con la conseguenza che, dunque, la necessità  di attendere la sentenza penale di condanna per poter &#8220;sforare&#8221; il termine di diciotto mesi per l&#8217;adozione del provvedimento di annullamento in autotutela,  condizione limitata alla sola ipotesi in cui la dichiarazione non veritiera o infedele sia stata già  oggetto dell&#8217;avvio di un procedimento penale nei confronti del dichiarante, di talchè, perdurante il processo penale,  impedito all&#8217;amministrazione di rimuovere il provvedimento amministrativo che, insieme con la dichiarazione non veritiera, va considerato quale &#8220;corpo di reato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove tale esigenza non vi sia, perchè non  pendente alcun procedimento penale, l&#8217;amministrazione ha il dovere di rimuovere il provvedimento amministrativo adottato illegittimamente per cause assolutamente rilevanti ed esclusivamente riconducibili all&#8217;apporto procedimentale infedele della parte interessata, ciò anche nel rispetto del principio di leale collaborazione il cui onere, positivizzato ora nell&#8217;art. 1, comma 2-<i>bis</i>, l. 241/1990, incombe anche a carico del &#8220;privato&#8221;, in un&#8217;ottica di bilanciamento degli interessi (pubblici e privati) in gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva, in senso inverso, per come ha chiarito di recente la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2020 n. 1872), il richiamo alla sentenza 24 luglio 2019 n. 199 con la quale la Corte costituzionale si  limitata a dichiarare inammissibile la questione di legittimità  sollevata in relazione all&#8217;art. 75 d.P.R. 445/2000 (sollevata in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.) non offrendo alcun elemento utile ai fini delle questioni oggetto del presente giudizio, nè ancor meno appaiono nella presente sede rilevanti i dubbi di legittimità  costituzionale nuovamente mossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza 30 gennaio 2020 n.92 al richiamato art. 75, vertendo tali questioni (come quelle già  dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale) sull&#8217;automaticità  della sanzione decadenziale, posto che nella vicenda qui in esame la decadenza  conseguenza di un atto di annullamento in autotutela adottato all&#8217;esito di un procedimento al quale ha partecipato attivamente la stessa parte interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio quindi tutti gli elementi caratterizzanti l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;annullamento in autotutela sono dimostrati come esistenti nella vicenda in esame, ivi compreso l&#8217;interesse pubblico all&#8217;annullamento della concessione di un bene culturale demaniale che avrebbe favorito un soggetto che non ha dimostrato il reale possesso di tutti i requisiti richiesti dall&#8217;avviso della selezione e, prima ancora, dal decreto ministeriale 6 ottobre 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Deriva da ciò anche la correttezza del provvedimento con il quale  stata espressa la decadenza dal beneficio ed  stato richiesto il rilascio del bene immobile concesso all&#8217;associazione DHI.</p>
<p style="text-align: justify;">16. &#8211; In ragione delle suesposte osservazioni la fondatezza dei motivi di appello, per come si  sopra chiarito, conduce all&#8217;accoglimento del gravame proposto dal MIBACT e alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede staccata di Latina, Sez. I, 26 maggio 2020 n. 173, con la conseguente reiezione del ricorso introduttivo (R.g. n. 697/2019) e di quello recante motivi aggiunti proposti in primo grado dall&#8217;associazione DHI. L&#8217;appello incidentale, con il quale sono stati riproposti i motivi dedotti in primo grado dalla predetta associazione va, per le stesse ragioni sopra rappresentate, respinto, mentre può accogliersi l&#8217;appello incidentale proposto dalle associazioni interventrici.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del doppio grado di giudizio, stante la peculiarità  e la complessità  delle questioni di fatto e giuridiche fatte oggetto di controversia possono compensarsi tra tutte le parti costituite, ai sensi dell&#8217;art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall&#8217;art. 26, comma 1, c.p.a.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (n. R.g. 6503/2020), come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede staccata di Latina, Sez. I, 26 maggio 2020 n. 173, respinge il ricorso introduttivo (R.g. n. 697/2019) e il ricorso recante motivi aggiunti proposti in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge l&#8217;appello incidentale proposto dall&#8217;associazione DHI &#8211; Dignitatis Humanae Institute.</p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie l&#8217;appello incidentale delle associazioni: Comunità  Solidali Lab, Associazione Gottifredo, Alle origini del cammino di San Benedetto, Amici del cammino di San Benedetto, Club Alpino Italiano, Sezione di Alatri, De Rerum Natura, Gruppo di azione locale versante laziale del Parco Nazionale D&#8217;Abruzzo, Circolo Legambiente il Cigno di Frosinone, Fondazione l&#8217;Abbadia, Res Ciociaria e Sylvatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese del doppio grado di giudizio compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Santoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Toschei Sulla natura giuridica della concessione demaniale e sull&#8217;annullamento d&#8217;ufficio in presenza di dichiarazioni non veritiere fornite nel procedimento selettivo. Natura giuridica della concessione demaniale e annullamento d&#8217;ufficio in presenza di dichiarazioni non veritiere fornite nel procedimento selettivo. Nota a Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Toschei</span></p>
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<p>Sulla natura giuridica della concessione demaniale e sull&#8217;annullamento d&#8217;ufficio in presenza di dichiarazioni non veritiere fornite nel procedimento selettivo.</p>
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<div style="text-align: justify;">Natura giuridica della concessione demaniale e annullamento d&#8217;ufficio in presenza di dichiarazioni non veritiere fornite nel procedimento selettivo. Nota a Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza n. 2207 del 15 marzo 2021.</p>
<p> A cura di Antonella Delle Donne</p></div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Sommario: 1. Il fatto- 2. La sentenza di primo grado- 3. I motivi di appello- 4. La difesa di parte resistente- 5. La decisione del Consiglio di Stato- 5.1. Legitimatio ad causam e intervento nel processo- 5.2. La sussistenza dei requisiti per la partecipazione- 5.3. La natura della concessione demaniale e l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241- 5.3.1. La concessione di servizi pubblici- 5.3.2. Concessione di lavori- 5.3.3. Concessioni demaniali- 6. Conclusioni.</em><br />  <br /> 1. <strong>Il fatto</strong><br /> Il Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo ricorre in appello per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede distaccata di Latina, Sez. I, 26 maggio 2020 n. 173.<br /> La pronuncia accoglie il ricorso, seguito da motivi aggiunti, presentato dall&#8217;associazione DHI- Dignitatis Humanae Institute, diretto all&#8217;annullamento del decreto DG- MU|16/10/2019|1279, firmato congiuntamente dal Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo, dalla Direzione generale Musei e del Polo Museale del Lazio, con cui  disposto l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio del decreto 16 giugno 2017 di approvazione della graduatoria della selezione per l&#8217;affidamento in concessione della Certosa di Trisulti<a href="#_edn1" title="">[i]</a>.<br /> Con avviso pubblico del 26 ottobre 2016 il Ministero ha indetto una procedura selettiva per attribuire in concessione la Certosa di Trisulti e altri beni del demanio culturale dello Stato.<br /> Possono partecipare associazioni e fondazioni con personalità  giuridica, non aventi fine di lucro e in possesso di determinati requisiti &#8220;<em>a) previsione, tra le finalità  principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività  di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici; b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; c) documentata esperienza nella gestione, nell&#8217;ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell&#8217;avviso pubblico, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato, con attestazione della Soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione</em>&#8220;.<br /> La DHI- Dignitatis Humanae Institute risulta unica in graduatoria e assegnataria della concessione.<br /> Dopo la sottoscrizione dell&#8217;atto si segnala che la personalità  giuridica  stata acquisita solo il 20.6.2017 e non il 30.12.2016 come dichiarato nella domanda di partecipazione; solo il 30.3.2017 si  provveduto ad adeguare lo statuto inserendo la &#8220;<em>tutela promozione e valorizzazione del patrimonio culturale</em>&#8220;; si prende atto, in relazione all&#8217;esperienza quinquennale, che la DHI  stata costituita l&#8217;8.11.2016.<br /> A ciò si aggiungono altri due punti: alcune attività  vantate dall&#8217;associazione sono state poste in essere prima della costituzione senza adeguata prova delle stesse insieme all&#8217;inadempimento di alcuni obblighi concessori.<br /> Di qui l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio da parte del Ministero del decreto di approvazione della graduatoria e di tutti gli atti conseguenti impugnati dalla concessionaria dinanzi al TAR Lazio, sede Latina.</p>
<p> 2.<strong> La sentenza di primo grado</strong><br /> Il Tar adito accoglie la richiesta di annullamento del decreto di approvazione della graduatoria e di tutti gli atti successivi ritenendo assorbente la censura avanzata dalla ricorrente circa la violazione del termine di diciotto mesi previsto dall&#8217;art. 21 novies legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Dichiara, inoltre, fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;intervento <em>ad opponendum</em> di altre associazioni.<br /> Il Tribunale di prime cure motiva argomentando circa la mancata indicazione da parte dell&#8217;amministrazione delle dichiarazioni false e mendaci della DHI che, in ogni caso, sarebbero state rilevanti dopo i diciotto mesi solo al cospetto di accertamento effettuato in sede penale con sentenza passata in giudicato.<br /> Si osserva, dunque, come il giudice ritenga necessario, al fine del legittimo esercizio del potere di autotutela, il rispetto del termine di diciotto mesi previsto dall&#8217;art. 21 novies della legge n. 241 del 1990. Si valorizza, in tal modo, la tutela dell&#8217;affidamento riposto nel provvedimento amministrativo e la certezza del diritto che costituiscono il fondamento logico- normativo della previsione. Si vuole, pertanto, limitare il potere della pubblica amministrazione considerata non più portatrice di un interesse sempre vincente nel bilanciamento con quello del privato, ma semplicemente parte in posizione di neutralità  intesa quale equidistanza dalle posizioni in campo. A tale prospettazione aderisce la pronuncia di primo grado ritenendo possibile superare i diciotto mesi esclusivamente al cospetto di falsità  accertate, però, in un procedimento penale con formazione di giudicato. E&#8217; soltanto al cospetto di un reato, processualmente certo, che  possibile bypassare la preclusione del 21 novies non essendoci, in questa ipotesi, alcun affidamento da proteggere tenuto conto della condotta penalmente illecita.<br /> Tale prospettazione fattuale e giuridica veniva censurata dal Ministero nell&#8217;atto di appello.</p>
<p> 3. <strong>I motivi di appello</strong><br /> Il Ministero nell&#8217;atto di appello sottolinea, innanzitutto, il carattere sinallagmatico della concessione con conseguente natura contrattuale<a href="#_edn2" title="">[ii]</a>.<br /> Secondo tale prospettazione l&#8217;atto ha natura privatistica con inapplicabilità  della previsione di cui all&#8217;art. 21  nonies l. 241 del 1990 il cui limite temporale  riferito ai provvedimenti autoritativi<a href="#_edn3" title="">[iii]</a>.<br /> Il Ministero esordisce concentrandosi, innanzitutto, sulla natura giuridica della concessione per escludere l&#8217;applicabilità  delle previsioni della legge sul procedimento amministrativo non trattandosi di provvedimento, ma di atto tra privati.<br /> La questione, in realtà ,  controversa sia in dottrina che in giurisprudenza tenuto anche conto delle diverse tipologie di concessione come si dià  nel proseguo.<br /> Il Ministero pone quale argomento principale per la sua conclusione il carattere oneroso della concessione avente ad oggetto il bene di interesse culturale idoneo ad integrare la corrispettività  tipica degli atti privati.<br /> Secondo tale prospettiva, dunque, nel caso di specie mancherebbe l&#8217;esercizio del potere autoritativo carattere distintivo dei provvedimenti amministrativi.<br /> Si propone, dunque, la teoria tradizionale circa la differenza tra i diversi modi di esercizio del potere amministrativo basata sulla pariteticità  delle posizioni e sullo scambio delle prestazioni.<br /> Si osserva come la presenza di tali elementi  idonea all&#8217;individuazione di un atto di natura privata con conseguente inapplicabilità  delle garanzie di cui alla legge del 1990.<br /> Ciò in quanto non si riscontra attività  autoritativa nè unilateralità  decisionale essendo le posizioni delle parti perequate con uguali poteri. La pubblica amministrazione, infatti, può agire anche <em>iure privatorum</em>, privandosi delle sue prerogative pubblicistiche e ponendosi nella stessa posizione della controparte come espressamente disposto dall&#8217;art. 1 comma 1 bis della legge sul procedimento amministrativo.<br /> Il Ministero, successivamente, superando la questione relativa alla natura giuridica della concessione, si sofferma sul rilievo delle falsità  al fine del rispetto del termine dei diciotto mesi.<br /> A tal proposito afferma come, in ogni caso, al cospetto di una falsa rappresentazione dei fatti o, comunque, di una non dimostrata veridicità  degli stessi avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell&#8217;art. 21 nonies, comma 2- bis della legge n. 241 del 1990 che permette alle amministrazioni, nei casi suddetti, di non rispettare il termine dei diciotto mesi.<br /> La riflessione costituisce momento importantissimo nella ricostruzione giuridica della vicenda in esame in quanto la norma citata costituisce il fulcro dell&#8217;intera disciplina dell&#8217;annullamento in autotutela.<br /> A tal proposito si richiama l&#8217;attenzione su quanto detto in precedenza circa la necessità  di procedere entro un &#8220;termine ragionevole&#8221; e &#8220;non superiore ai diciotto mesi&#8221; tranne nelle ipotesi di false rappresentazioni o di dichiarazioni sostitutive mendaci costituenti reato con sentenza passata in giudicato. In questo caso il potere della pubblica amministrazione  pieno e senza limiti, il limite dell&#8217;affidamento riposto nella legittimità  dell&#8217;affidamento scompare, perchè vi sono delle falsità  artatamente costruite. Il giudizio del giudice cambia non dovendo più solamente verificare il rispetto dei diciotto mesi, ma al più la ragionevolezza dello stesso.<br /> Con il terzo motivo il Ministero ritiene errata l&#8217;affermazione del Tar con cui si asserisce che l&#8217;odierno appellante ben poteva valutare le vicende dell&#8217;associazione non riconosciuta in quanto non tiene conto dell&#8217;interrelazione tra tutti i requisiti richiesti per la partecipazione e le altre contestazioni mosse alla DHI.<br /> L&#8217;ultima doglianza  relativa all&#8217;omesso esame da parte del giudice della sussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione del provvedimento di rilascio dell&#8217;immobile e della relativa motivazione.<br /> Si introduce un motivo di carattere prettamente processuale lamentando il mancato esame dei presupposti del provvedimento per il rilascio dell&#8217;immobile impugnato attraverso ricorso con motivi aggiunti annullato solo per effetto dell&#8217;accoglimento dell&#8217;atto iniziale.<br /> Si osserva l&#8217;importanza della considerazione degli stessi ai fini della decisione.<br /> A tal proposito si ritiene opportuno segnalare l&#8217;impostazione esegetica che riconosce al giudice discrezionalità  rispetto all&#8217;ordine delle questioni da trattare, tenuto conto della miglior tutela dell&#8217;interesse del ricorrente<a href="#_edn4" title="">[iv]</a>.<br /> Il potere del giudice, infatti, si scontra con il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, che funge da limite alla scelta del giudice. Cartina di tornasole , dunque, sempre il <em>petitum</em>, il diritto/interesse di cui si chiede protezione.</p>
<p> 4. <strong>La difesa di parte resistente</strong><br /> Si costituisce in giudizio l&#8217;associazione concessionaria chiedendo la conferma della sentenza impugnata attraverso la riproposizione, anche quali motivi di appello incidentale, delle prospettazioni non esaminate, in quanto assorbite, avanzate in primo grado.<br /> Si fa leva sull&#8217;ostilità  manifestata dai media nei confronti della DHI e del rilascio della concessione alla stessa che, secondo parte resistente, ha influito sulla correttezza dell&#8217;istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari. Si afferma, inoltre, che la mancanza originaria della personalità  giuridica non  elemento idoneo all&#8217;esclusione automatica in quanto non richiesto come tale dall&#8217;avviso pubblico. Nè, in ogni caso, si rinviene in atti il bisogno del possesso della stessa prima dell&#8217;avvio della prestazione. Non può dirsi ostativo l&#8217;argomento per cui la DHI ha aggiornato il proprio statuto solo nel 2017 in quanto già  da anni operante nel settore, circostanza che provata attraverso legittima partecipazione procedimentale.<br /> Si osserva come parte resistente basa la sua difesa iniziale su elementi fattuali più che giuridici contestando la validità  dell&#8217;istruttoria influenzata dal disfavore giornalistico e finalizzata all&#8217;accertamento di requisiti non richiesti da alcun atto prodromico alla concessione stessa.<br /> La DHI si concentra, successivamente, sul profilo maggiormente giuridico e nega l&#8217;esistenza dei presupposti per agire in autotutela con conseguente illegittimità  derivata anche del provvedimento di rilascio dell&#8217;immobile.<br /> In particolare discute la carenza motivazionale in relazione all&#8217;originaria illegittimità  della motivazione, la sussistenza di interessi concreti e attuali all&#8217;annullamento e il superamento della preclusione cronologica.<br /> Si sottolinea come ancora una volta viene in luce il fondamento dell&#8217;art. 21 novies e del potere di autotutela in generale che non può essere oggetto di esercizio indiscriminato proprio per il suo carattere eccezionale.<br /> Prima della legge n. 15 del 2005, in mancanza di una disciplina specifica sull&#8217;autotutela, essa, infatti, era ritenuta possibile solo se espressione di un potere tipico e previsto da legge, nell&#8217;ottica di un controllo della pubblica amministrazione sui propri atti.<br /> Tale visione  stata duramente criticata in quanto l&#8217;esame provvedimentale  demandato a un organo diverso e terzo rispetto a chi lo ha emesso. Di qui l&#8217;inquadramento nelle impugnazione dell&#8217;autotutela intesa quale possibilità  di &#8220;autoimpugnativa&#8221; ovvero di potere della pubblica amministrazione di impugnare i propri atti.<br /> La visione più moderna sembra maggiormente aderente alla realtà  rinvenendo nella norma attributiva del potere di emettere il provvedimento la fonte dell&#8217;autotutela seppur implicita. Il fondamento, dunque,  il rispetto del principio di buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost. e 1 legge n. 241 del 1990 inteso quale dovere di adottare atti diretti al fine pubblico e espressione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;efficienza.</p>
<p> 5. <strong>La decisione del Consiglio di Stato</strong><br /> Il collegio analizza le censure mosse avverso la sentenza impugnata iniziando dallo scrutinio della sussistenza della legittimazione per l&#8217;intervento ad opponendum e soffermandosi, successivamente, sulla più specifica questione della concessione.</p>
<p> 5.1. <strong><em>Legitimatio ad causam</em> e intervento nel processo</strong><br /> Nel giudizio di appello si sono costituite le associazioni interventrici ad opponendum contestando la carenza di legittimazione affermata in prime cure in quanto la giurisprudenza costantemente ammette alla partecipazione anche le associazioni portatrici di interessi di mero fatto<a href="#_edn5" title="">[v]</a>.<br /> La doglianza  prettamente giuridica e concerne la rilevanza dell&#8217;interesse di mero fatto in relazione alla legittimazione ad agire. Il profilo che in tale sede appare particolarmente interessante  la riferibilità  soggettiva dello stesso trattandosi, nel caso specifico, di associazioni.<br /> Esse possono essere portatrici di interessi diffusi, riguardanti la collettività , la cui importanza ammette anche deroghe alle prescrizioni generali.<br /> A tal proposito si richiama il procedimento di impugnazione dei regolamenti cd. volizione- preliminare la cui generalità  e astrattezza impediscono l&#8217;immediata lesione di posizione giuridiche con conseguente necessità  dell&#8217;atto attuativo per l&#8217;impugnazione. Se, però, a ricorrere  un ente esponenziale di interessi collettivi può agire subito tenuto conto della spersonalizzazione degli stessi e del possesso comune del bene.<br /> La giurisprudenza, dunque, ha considerato la non individualità  del bene oggetto dell&#8217;attività  associativa ampliando le ipotesi di legittimazione e ammettendola anche in casi eccezionali.<br /> Nonostante ciò appare ancora discussa la rilevanza dell&#8217;interesse di mero fatto come si specificato <em>infra</em>.<br /> Nel merito esse fanno proprie le motivazioni di riforma espresse dal Ministero con conseguente richiesta di riforma della sentenza impugnata previa ammissione del loro intervento.<br /> Il Consiglio di Stato, dunque, analizza l&#8217;effettiva sussistenza della legittimazione a intervenire delle associazioni costituite ricostruendo, seppur brevemente, la nozione e la disciplina dell&#8217;istituto processuale.<br /> La <em>legitimatio ad causam</em>  strettamente connessa con l&#8217;esatta individuazione delle parti nel processo indicando la legittimazione ad agire e costituendo condizione dell&#8217;azione<a href="#_edn6" title="">[vi]</a>.<br /> Essa coincide con la legittimazione a contraddire ossia a contestare le pretese avverse, ma si distingue dalla titolarità  del diritto che deve essere accertata nel giudizio.<br /> Diversa ancora la legittimazione processuale ossia la capacità  di stare in giudizio che, secondo parte della dottrina, coincide con la legittimazione alla causa<a href="#_edn7" title="">[vii]</a>.<br /> La sussistenza di tali requisiti deve essere verificata in capo a ogni parte del processo presente sia da principio che intervenuta successivamente.<br /> Nel processo, infatti, può verificarsi anche una pluralità  successiva attraverso proprio intervento nel procedimento già  in corso.<br /> Questo può essere volontario principale o adesivo.<br /> Nel primo caso si fa valere un diritto connesso con quello avanzato dalla parte principale come disposto dall&#8217;art. 105 c.p.c.; nel secondo la situazione non  autonoma, ma aderente a quella della parte.<br /> L&#8217;intervento, inoltre, può avvenire su istanza di parte o per chiamata del giudice in un&#8217;ottica di tutela del terzo.<br /> Nel processo amministrativo, in particolare, la norma di riferimento  l&#8217;art. 28 c.p.a. che attribuisce la possibilità  di intervenire alla parte nei cui confronti deve essere pronunciata la sentenza e che non sono state già  chiamate in causa. Parimenti chi ha interesse e non  decaduto dal diritto di proporre azioni può intervenire nello stato e grado in cui il giudizio si trova. Alla stregua del codice di procedura civile anche quello amministrativo ammette la chiamata del giudice sia su istanza di parte che di ufficio quando necessario per il corretto esercizio del diritto di difesa<a href="#_edn8" title="">[viii]</a>.<br /> La giurisprudenza pronunciandosi, di recente, in tema di intervento ne ha sottolineato la natura accessoria e la necessità  della dipendenza dalla posizione di parte ricorrente tenuto conto proprio della mancanza di autonomia dell&#8217;azione<a href="#_edn9" title="">[ix]</a>.<br /> L&#8217;attenzione deve, pertanto, essere posta sul rapporto tra intervento e azione principale. E&#8217; la sussistenza o meno dell&#8217;autonomia di quest&#8217;ultima a decretare la legittimazione dell&#8217;intervento.<br /> La valutazione, dunque, a parere di chi scrive, non può prescindere dall&#8217;esame di questo aspetto ovvero dall&#8217;esatta individuazione della posizione della parte che se legata indissolubilmente a quella principale non può in alcun caso essere estromessa dal giudizio.<br /> Il Consiglio di Stato, tenuto conto di tali considerazioni e, in particolare, proprio della summenzionata accessorietà  dell&#8217;intervento che, quindi, può basarsi anche su interessi meramente fattuali, ritiene non condivisibile l&#8217;esclusione della legittimazione a intervenire.<br /> In tal senso osserva che la legittimazione a impugnare va distinta da quella a intervenire sussistente al cospetto di requisiti meno stringenti. La mancanza di legittimazione al ricorso non può risolversi automaticamente in assenza anche di quella all&#8217;intervento possibile per ottenere pure vantaggi indiretti e riflessi<a href="#_edn10" title="">[x]</a>.<br /> Nel caso di specie, spiega il Collegio, le associazioni hanno dimostrato la sussistenza di un intesse di mero fatto al mantenimento degli effetti conseguiti all&#8217;annullamento del provvedimento con ammissibilità  del loro intervento.</p>
<p> 5.2 <strong>La sussistenza dei requisiti per la partecipazione</strong><br /> Il Consiglio di Stato ritiene che i requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande ovvero il 16.1.2017 sia in base all&#8217;avviso sia per il principio generale che informa l&#8217;ordinamento di godimento al momento del termine perentorio previsto dal bando.<br /> Fondamento logico- giuridico dell&#8217;affermazione la necessità  di non pregiudicare la par condicio tra i partecipanti nel rispetto del principio di imparzialità  di cui all&#8217;art. 97 Cost. e ai criteri dettati dall&#8217;art. 1 l. n. 241 del 1990.<br /> Si osserva come quello della parità  dei partecipanti risulta essere principio generale anche nell&#8217;ambito dei concorsi pubblici e delle gare di appalto in quanto soltanto in tal modo  possibile la scelta del migliore con attuazione dei principi di efficacia e efficienza propri del settore amministrativo. L&#8217;obiettivo, infatti,  la ricerca della soluzione migliore per la cura del pubblico interesse, pietra d&#8217;angolo dell&#8217;intera attività  amministrativa, attuabile esclusivamente attraverso un trattamento paritario di ciascun partecipante.<br /> Il Collegio afferma anche la necessità  di possedere la personalità  giuridica espressa sia dall&#8217;avviso pubblico che dal DM 6. 10.2015, perchè solo agli enti riconosciuti  possibile affidare concessioni demaniali.<br /> L&#8217;attenzione, a parere di chi scrive, va richiamata sull&#8217;importanza della personalità  giuridica sconfessando le tesi più recenti che parificano gli enti di fatto a quelli riconosciuti.<br /> In questo senso a nulla vale il rilievo costituzionale delle libertà  associativa ai sensi degli artt. 2 e 18 Cost. nè la diffusione degli enti di fatto mortificati a favore di quelli riconosciuti in nome di facoltà  che possono essere concesse solo al cospetto del possesso della personalità  momento in cui, in base a una <em>fictio iuris</em>, l&#8217;ente si personifica avvicinandosi giuridicamente alla persona fisica.<br /> A tale riflessione bisogna aggiungere la dimostrata carenza dei requisiti richiesti a pena di esclusione da parte del Ministero che ha svolto adeguata istruttoria con piena partecipazione.<br /> Tali profili non sono stati esaminati in primo grado perchè assorbiti dalla censura cronologica.</p>
<p> 5.3 <strong>La natura della concessione demaniale e l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241</strong><br /> Le concessioni ruotano intorno all&#8217;attribuzione patrimoniale che non deve necessariamente essere una somma di denaro in quanto  sufficiente l&#8217;incremento del patrimonio del privato al fine di soddisfare il carattere ampliativo di esse.<br /> La giurisprudenza ha avuto modo di indagare l&#8217;istituto delle concessioni già  in diverse pronunce.<br /> Si segnala, in particolare, la questione relativa alle concessioni demaniali marittime.<br /> Esse rientrano tra le concessioni di beni a cui, come detto, non si applica il Codice degli Appalti rientrando tra i provvedimenti amministrativi per il disposto dell&#8217;art. 823 c.c.<br /> L&#8217;art. 37 del Codice della Navigazione prevedeva il diritto di insistenza ovvero una particolare preferenza accordata in sede di rinnovo delle concessioni al precedente concessionario<a href="#_edn11" title="">[xi]</a>.<br /> Tale disposizione era ritenuta in contrasto con la Direttiva europea, nota come Bolkestein, dal nome del commissario europeo, che obbligava all&#8217;uso di procedure evidenziali in ipotesi di concessioni aventi ad oggetto risorse naturali limitate<a href="#_edn12" title="">[xii]</a>.<br /> La normativa europea, in realtà , si riferiva alle concessioni di servizi e beni, ma ciò non  stato specificato nel testo.<br /> La Commissione europea, pertanto, avvia una procedura di infrazione con cui si sanziona l&#8217;Italia e si impone di adeguare l&#8217;art. 37 Cod. Nav. come poi effettivamente  avvenuto richiamando anche l&#8217;art. 49 TFUE in relazione alla libertà  di stabilimento.<br /> Lo Stato italiano tenta di adeguarsi e non solo attraverso la modifica legislativa dell&#8217;art. 37 Cod. Nav., ma dispone una proroga automatica delle concessioni balneari fino al 2015 con possibilità  di ulteriori rinnovi.<br /> Nel 2016 interviene la Corte di Giustizia acclarando il contrasto del sistema delle proroghe automatiche escogitato dall&#8217;ordinamento italiano sia con l&#8217;art. 49 TFUE che con la direttiva Bolkestein<a href="#_edn13" title="">[xiii]</a>. Le concessioni balneari, argomenta la Corte, presentano un interesse transfrontaliero certo in quanto possono anche attirare le lusinghe degli imprenditori europei. Non può, pertanto, ritenersi legittimo un sistema basato sui rinnovi taciti. Soltanto le proroghe delle concessioni del 1984 possono essere giustificare in virtà¹ della tutela dell&#8217;affidamento riposto dai concessionari nella loro legittimità  e tenuto conto del trascorrere del tempo che ha consolidato la situazione di vantaggio<a href="#_edn14" title="">[xiv]</a>.<br /> Nella sentenza in commento il Collegio si sofferma su altri aspetti della concessione e, in particolare, sulla natura della stessa, cogliendo l&#8217;occasione per una breve disamina dell&#8217;istituto e afferma l&#8217;esistenza di due tipologie di concessioni: quelle disciplinate dal Codice Appalti (concessioni di pubblico servizio e di lavori) e la concessione di beni pubblici.</p>
<p> 5.3.1 <strong>Concessione di servizi pubblici</strong><br /> I servizi pubblici rappresentano uno dei principali oggetti della concessione anche se non tutti possono essere affidati attraverso tale modello.<br /> Due sono le teorie sui servizi pubblici che si contendono il campo.<br /> La prima, soggettiva, si riferisce al soggetto erogatore stigmatizzando quale servizio pubblico quello che l&#8217;amministrazione decide di elargire a favore della collettività . Solo quando il carico prestazionale  gestito da pubblica amministrazione il servizio può dirsi pubblico. Assume rilevanza il soggetto che offre il servizio.<br /> Si  obiettato in senso contrario che così intesa la nozione di servizio pubblico si scontra con l&#8217;art. 43 Cost. in riferimento ai servizi pubblici essenziali laddove riserva allo Stato o trasferisce successivamente il servizio che ha qualifica pubblica a prescindere da tali passaggi<a href="#_edn15" title="">[xv]</a>.<br /> Di qui la teoria oggettiva che nasce dal basso e non dipende dai pubblici poteri laddove la pubblicità   data proprio dalla generalità  degli interessati. Il provvedimento del munus pubblico ha portata meramente ricognitiva.<br /> Ammettere che anche il privato può gestire il servizio pubblico può ledere le aspettative dell&#8217;utenza attraverso una gestione arbitraria.<br /> Ne consegue una tesi mediana che parte dall&#8217;obbligatorietà  dell&#8217;intervento dello Stato in presenza di un servizio avente l&#8217;attitudine a soddisfare interessi generali. E&#8217; attraverso una scelta politica che si stabilisce la natura del sevizio in riferimento a parametri concreti e attuali.<br /> Ciò in quanto non tutti i servizi pubblici sono uguali distinguendosi i servizi di interesse economico generale da quelli di interesse generale<a href="#_edn16" title="">[xvi]</a>.<br /> Nei primi si versa un corrispettivo astrattamente idoneo alla copertura dei costi o a remunerare il capitale; nei secondi l&#8217;unico obiettivo  soddisfare il pubblico interesse.<br /> Vi sono, inoltre, i servizi universali, nucleo minimale che attiene ai bisogni quotidiani del cittadino.<br /> Oltre alla concessione tali servizi possono essere gestiti in house dalla pubblica amministrazione o attraverso società  pubbliche e miste.</p>
<p> 5.3.2 <strong>Concessioni di lavori</strong><br /> L&#8217;art. 164 Cod. Appalti impone alla pubblica amministrazione la procedura evidenziale per l&#8217;aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici e servizi non potendo agire alla stregua di un privato.<br /> L&#8217;interesse pubblico che caratterizza la normativa in materia di appalti ne impone una durata limitata e fissata in cinque anni, perchè attraverso la concessione l&#8217;amministrazione attribuisce un vantaggio competitivo all&#8217;imprenditore sebbene con accollo del rischio<a href="#_edn17" title="">[xvii]</a>.<br /> Esso, pertanto, non può essere monopolizzato da un solo soggetto applicandosi il principio della rotazione possibile soltanto ove la durata delle concessioni  commisurata al valore e alla complessità  organizzativa del servizio. In tal senso il limite quinquennale può essere trascurato al cospetto di idonea motivazione e tenuto conto del tempo necessario per recuperare gli investimenti.<br /> Superata l&#8217;analisi degli aspetti costitutivi e focalizzando l&#8217;attenzione sulla cessazione del rapporto viene in rilievo l&#8217;art. 176 Cod. Appalti che prevede la risoluzione per inadempimento e anche la possibilità  di esercizio di poteri in autotutela. La duplicità  della disposizione rinvigorisce il dibattito tra la teoria pubblicistica e quella privatistica circa la natura delle concessioni in esame. Bisogna, però, porre in essere una corretta esegesi della norma riferendo l&#8217;autotutela alla procedura evidenziale prodromica alla stipula della concessione e vertente sul provvedimento di aggiudicazione. Necessari due presupposti: la presenza di vizi e l&#8217;interesse a ripristinare l&#8217;ordine violato<a href="#_edn18" title="">[xviii]</a>.</p>
<p> 5.3.3 <strong>Le concessioni di beni demaniali</strong><br /> I beni demaniali, come elencati tassativamente dall&#8217;art. 822 c.c., rientrano nella categoria dei beni pubblici<a href="#_edn19" title="">[xix]</a>.<br /> Essi rappresentano un&#8217;estrinsecazione del disposto dell&#8217;art. 42 Cost. che distingue tra proprietà  pubblica e privata attribuendo a quest&#8217;ultima la possibilità  di essere espropriata per il perseguimento dell&#8217;interesse generale che risulta sempre prevalente.<br /> Per distinguere il bene pubblico da quello privato varie sono le teorie utilizzate guardandosi il profilo soggettivo, l&#8217;appartenenza a una pubblica amministrazione, ora valorizzandosi l&#8217;aspetto oggettivo, ossia il soddisfacimento dell&#8217;interesse generale oppure entrambi gli aspetti<a href="#_edn20" title="">[xx]</a>.<br /> Rientrano tra i beni demaniali gli immobili e le universalità  di mobili distinguendosi tra demanio necessario che appartiene solo allo Stato o a enti territoriali (demanio marittimo, idrico, militare) e eventuale (comprendente i beni di valore storico-artistico) la cui proprietà  può rinvenirsi anche in capo a privati o enti pubblici territoriali.<br /> Dai beni demaniali si distinguono quelli patrimoniali comprensivi anche di beni mobili, come da elenco non tassativo all&#8217;art. 826 c.c., la cui proprietà  può appartenere anche a enti pubblici non territoriali<a href="#_edn21" title="">[xxi]</a>.<br /> Si differenziano in beni indisponibili per natura, destinati oggettivamente a servire la funzione pubblica e dello Stato, o per destinazione per cui l&#8217;interesse pubblico  attuato tramite provvedimento amministrativo o legge.<br /> In via residuale si individuano i beni del patrimonio disponibile che appartengono a enti pubblici, ma seguono le regole della proprietà  ordinaria. Essi possono anche sostanziarsi in diritti. A differenza dei beni demaniali sono pignorabili, usucapibili, espropriabili e formare oggetti di diritto a favore di terzi<a href="#_edn22" title="">[xxii]</a>.<br /> Particolarmente discussa la categoria dei beni privati di interesse pubblico per la loro ambivalenza tra natura privata del proprietario e funzione diretta all&#8217;interesse generale<a href="#_edn23" title="">[xxiii]</a>.<br /> Vi rientrano, ad esempio, le autostrade o i beni culturali.<br /> Per questi ultimi la relativa qualifica può essere insita nel bene stesso oppure assunta a seguito di procedimento di dichiarazione culturale con conseguente apposizione di vincoli conformativi in relazione al loro utilizzo<a href="#_edn24" title="">[xxiv]</a>.<br /> Come specifica l&#8217;art. 823 c.c. i beni del demanio sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nelle forme del diritto pubblico.<br /> Ciò spiega la natura di provvedimento-contratto della concessione dei beni demaniali e l&#8217;inapplicabilità  della disciplina del Codice degli Appalti. E&#8217; il disposto della norma richiamata che impone l&#8217;adozione di un provvedimento tenuto conto del divieto codicistico e coerentemente le forme di tutela possono essere sia quelle previste per il diritto amministrativo che i rimedi per la lesione della proprietà  predisposti dal codice civile<a href="#_edn25" title="">[xxv]</a>.<br /> Le concessioni di beni pubblici, dunque, non possono essere semplici contratti in quanto la norma summenzionata impone provvedimenti amministrativi.<br /> Si tratta, dunque, di atto autoritativo che conclude un procedimento di selezione mediante il quale si sceglie il concessionario.<br /> L&#8217;operazione si conclude con la stipula della convenzione, avente natura sicuramente privata, con cui si regolano gli aspetti gestori e esecutivi del rapporto.<br /> La concessione demaniale , in tal senso, una fattispecie complessa composta da più momenti: uno autoritario attraverso cui la pubblica amministrazione dispone del proprio bene (il provvedimento concessorio) e l&#8217;altro privatistico composto dai diritti e obblighi reciproci (contratto).<br /> Proprio tale funzionamento colloca le concessioni tra i provvedimenti ampliativi in quanto attribuiscono un diritto che non preesiste nella sfera giuridica del privato assegnandolo ex novo come definite anche dalla legge sulle municipalizzazioni 29 marzo 1903, n. 103 in relazione a quelle di servizi<a href="#_edn26" title="">[xxvi]</a>.<br /> Questa caratteristica le differenzia dalle autorizzazioni, anch&#8217;esse annoverabili nel genere dei provvedimenti ampliativi, ma, a differenza delle concessioni, rimuovono un limite all&#8217;esercizio di un diritto già  esistente<a href="#_edn27" title="">[xxvii]</a>.<br /> La distinzione, all&#8217;apparenza netta e chiara, viene messa in crisi dalle autorizzazioni costitutive tra cui, ad esempio, sono annoverabili quelle che servono per consentire all&#8217;imprenditore l&#8217;esercizio di un&#8217;attività  bancari a o assicurativa.<br /> L&#8217;oggetto del provvedimento  un diritto soggettivo in quanto attiene all&#8217;iniziativa economica, ma in determinati campi, come quello riportato a titolo esemplificativo,  necessaria un&#8217;attribuzione specifica.<br /> In altri termini, l&#8217;autorizzazione  necessaria per l&#8217;assegnazione del diritto determinato a fronte di quello generico di cui il soggetto risulta titolare.<br /> In tal modo la dottrina più avveduta supera la tradizionale distinzione tra concessione e autorizzazione basata esclusivamente sulla possibilità  di individuare aprioristicamente un diritto facendo attenzione all&#8217;oggetto e alla funzione<a href="#_edn28" title="">[xxviii]</a>.<br /> In relazione al primo elemento, l&#8217;oggetto, ai fini della distinzione tra concessione e autorizzazione bisogna verificare la preesistenza o meno di un potere fattuale mancante nelle concessioni<br /> La funzione, inoltre,  nettamente distinta: l&#8217;autorizzazione  utilizzata per controllare la compatibilità  delle attività  private con il pubblico interesse anche in un&#8217;ottica di programmazione dello sviluppo economico; le concessioni sono attribuzioni patrimoniali che comportano sempre un effetto traslativo di ricchezza intesa non forzatamente come denaro.<br /> Questa distinzione che, a lungo, ha raccolto giudizi unanimi da parte di dottrina e giurisprudenza  stata travolta dalle liberalizzazioni che erodono il principio autorizzatorio e dall&#8217;avvento del diritto comunitario che, piano piano, muta la natura della concessione da provvedimento a contratto.<br /> Così intesa la concessione diventa anche fonte di obblighi data la sinallagmaticità  e la corrispettività  delle prestazioni<a href="#_edn29" title="">[xxix]</a>.<br /> E&#8217; ipotesi di collegamento negoziale tra il provvedimento amministrativo e il contratto che contiene la disciplina degli obblighi e la regolazione degli aspetti patrimoniale del rapporto.<br /> Tale modello ha il vantaggio di coniugare la concessione- provvedimento con la logica del contratto avvicinandola all&#8217;accordo integrativo al provvedimento ai cui all&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990<a href="#_edn30" title="">[xxx]</a>.<br /> Vi sono, però, delle ipotesi i n cui la concessione  inglobata nel contratto come, ad esempio, per la previsione di cui all&#8217;art. 113 TUEL in relazione alla gestione e all&#8217;erogazione dei servizi pubblici. La pubblica amministrazione manifesta la volontà  di far svolgere l&#8217;attività  al privato, ma la concessione  invisibile esplicitandosi solo quale clausola del contratto<a href="#_edn31" title="">[xxxi]</a>.<br /> Il Codice degli Appalti definisce la concessione quale contratto con forma scritta e a titolo oneroso, caratterizzato dall&#8217;accollo del rischio operativo quale differenza fondamentale con il contratto d&#8217;appalto che intercetta un rapporto bilaterale tra pubblica amministrazione e appaltatore.<br /> Nella concessione la relazione  trilatera in quanto entra in gioco anche l&#8217;utenza da cui il concessionario deve trarre il guadagno di gestione<a href="#_edn32" title="">[xxxii]</a>.<br /> Il concessionario, infatti, per effetto della concessione resta comunque un soggetto privato sia dal punto di vista soggettivo in quanto la titolarità  del bene  sempre in capo alla pubblica amministrazione che della funzione avendo quale fine il lucro e non il soddisfacimento dell&#8217;interesse generale.<br /> In relazione alla giurisdizione sulle controversie riguardanti il provvedimento concessorio spetta al giudice amministrativo nella giurisdizione esclusiva tenuto conto della forte connotazione pubblica e dell&#8217;inestricabile nodo gordiano tra diritti soggettivi del concessionario e interesse pubblico del concedente. Gli aspetti meramente patrimoniali, al contrario, sono devoluti al giudice ordinario<a href="#_edn33" title="">[xxxiii]</a>.<br /> L&#8217;inquadramento trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale laddove la Corte in relazione all&#8217;art. 113 Cost. ha affermato la legittimità  della GE soltanto in virtà¹ della particolarità  della materia che, in ogni caso, deve appartenere alla giurisdizione di legittimità  amministrativa. La prevalenza deve essere di interesse legittimo con subvalenza di diritto soggettivo<a href="#_edn34" title="">[xxxiv]</a>.<br /> Secondo il Collegio proprio tale natura autoritativa della concessione conseguente allo stretto collegamento con gli interessi legittimi tale da attrarre la giurisdizione amministrativa rende applicabile al provvedimento le regole della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, il potere di annullamento in autotutela di cui all&#8217;art. 21 nonies della medesima legge.<br /> Si tratta di esercizio decisorio di secondo grado in quanto si esplica in relazione a decisioni già  assunte e idoneo a travolgere anche il contratto visto l&#8217;intimo rapporto di conseguenzialità  tra i due atti.<br /> La norma richiamata, l&#8217;art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, consente all&#8217;amministrazione procedente di annullare d&#8217;ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo in presenza di ragioni di pubblico interesse e entro un termine ragionevole che, comunque, non può superare i diciotto mesi.<br /> Due i presupposti: l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto e l&#8217;esistenza di un pubblico interesse alla base della motivazione.<br /> Il primo requisito  inteso quale contrarietà  originaria a una norma anche se di origine comunitaria; il secondo si riferisce all&#8217;interesse generale inteso quale ripristino della legalità  violata e alla convenienza dell&#8217;annullamento.<br /> E&#8217; il <em>munus</em> pubblico che in modo discrezionale valuta la sussistenza dell&#8217;interesse pubblico e, quindi, la possibilità  di annullare il provvedimento relegando in una posizione di svantaggio il privato soprattutto al cospetto di provvedimenti favorevoli che hanno ingenerato l&#8217;aspettativa di aver conseguito una posizione di vantaggio.<br /> Il legislatore, consapevole della necessità  di tutelare l&#8217;affidamento della controparte, ha introdotto uno sbarramento cronologico all&#8217;esercizio del potere dapprima flessibile e indefinito, riferendosi soltanto alla ragionevolezza temporale e, successivamente, con la legge Madia, introducendo la preclusione dei diciotto mesi. Tali modalità  operative rappresentano il punto di arrivo di una rivoluzione copernicana avvenuta all&#8217;interno dell&#8217;amministrazione ove il privato non  mero percettore di ordini, ma parte attiva portatore di diritti<a href="#_edn35" title="">[xxxv]</a>.<br /> Nel caso in esame, però, il Collegio ritiene che tale preclusione non può operare.<br /> Il vantaggio , infatti, stato ottenuto attraverso una selezione basata su dichiarazioni non veritiere per la cui valenza menzognera non  necessario un accertamento penale passato in giudicato.<br /> L&#8217;Adunanza Plenaria ha molteplici volte affermato che l&#8217;affermazione falsa deve essere idonea a sviare l&#8217;amministrazione, in particolare se al cospetto di esercizio di potere discrezionale e che  dal contradditorio che deve emergere se l&#8217;informazione  non veritiera e fuorviante<a href="#_edn36" title="">[xxxvi]</a>.<br /> Nella vicenda oggetto di appello, osserva il Consiglio di Stato, non ci sono valutazioni opinabili, ma dichiarazioni dimostrabili con documenti, vi  stata istruttoria in contraddittorio con la DHI prima dell&#8217;annullamento all&#8217;esito della quali si  confermata l&#8217;insussistenza dei requisiti di partecipazione al momento di presentazione della domanda di partecipazione e la natura menzognera delle dichiarazioni rese ai sensi del dPR 28 dicembre 2000, n. 445 che dispone la decadenza dai benefici conseguenti dal provvedimento basato sulle informazioni false.<br /> Le previsioni delle due norme sono perfettamente compatibili in quanto l&#8217;art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 fa salva l&#8217;applicazione delle sanzioni penali e richiama anche il Capo VI del dPR n. 445 del 2000 e l&#8217;art. 75 citato rappresenta una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quella penale<a href="#_edn37" title="">[xxxvii]</a>.<br /> La necessità  della sentenza penale per oltrepassare il termine dei diciotto mesi, dunque, si ha solo se il procedimento nei confronti del dichiarante  già  avviato sicch contestualmente l&#8217;amministrazione non può rimuovere il provvedimento oggetto del giudizio.<br /> In caso contrario nessun elemento osta all&#8217;esercizio del potere attraverso una lettura costituzionalmente orientata della norma che impone il rispetto dei termine dei diciotto mesi solo a tutela di un affidamento legittimo, nell&#8217;ottica di un modello plurifunzionale dell&#8217;amministrazione, e non anche nelle ipotesi in cui il vantaggio  conseguito in seguito a comportamenti scorretti e informazioni false che hanno indotto in errore la parte pubblica ledendo anche le aspirazioni degli altri partecipanti<a href="#_edn38" title="">[xxxviii]</a>.<br /> Il Consiglio di Stato richiama anche Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 secondo cui in caso di prospettazioni non veritiere i diciotto mesi decorrono dalla scoperta della non veridicità  e l&#8217;onere motivazionale  soddisfatto richiamando soltanto il documento falso<a href="#_edn39" title="">[xxxix]</a>.<br /> Per tutti gli argomenti esposti il giudice di secondo grado ritiene sussistenti gli elementi per l&#8217;annullamento in autotutela sia procedimentali che sostanziali in relazione all&#8217;interesse pubblico non avendo la concessionaria dimostrato il reale possesso dei requisiti richiesti dall&#8217;avviso di selezione e dal DM del 2015.<br /> Di qui la legittimità  del provvedimento con cui  stata espressa la decadenza dal beneficio e il rilascio dell&#8217;immobile.<br /> Il Consiglio di Stato accoglie il gravame proposto dal Ministero e riforma la sentenza impugnata respingendo il ricorso introduttivo e quello con motivi aggiunti proposto in primo grado dalla DHI. Respinto anche l&#8217;appello incidentale con cui sono stati riproposti i motivi addotti e assorbiti in primo grado dall&#8217;odierna appellata. Accolto l&#8217;appello incidentale proposto dalle associazioni interventrici.</p>
<p> 6. <strong>Conclusioni</strong><br /> La sentenza in commento si segnala per particolari condizioni fattuali che hanno originato la vicenda abbastanza complessa anche sotto il profilo giuridico.<br /> Tre sono le questioni principali che vengono analizzate.<br /> Innanzitutto la differenza tra legittimazione a impugnare e intervento ad opponendum basato su presupposti meno rigidi che possono risolversi anche in interessi di mero fatto.<br /> Il discorso, sotto tale profilo, investe la legittimazione delle associazioni che si distinguono per essere portatrici di interessi super- individuali ossia che trascendono l&#8217;interesse del singolo.<br /> Tale caratteristica legittima deroghe alla disciplina generale, come visto a titolo meramente esemplificativo in relazione all&#8217;impugnazione dei regolamenti volizione- preliminare.<br /> La decisione in commento, però, prescinde da tali considerazioni soffermandosi sulla differenza tra legittimazione a impugnare a ad intervenire. Quest&#8217;ultima proprio in quanto mira ad introdurre l&#8217;azione in un processo già  instaurato si ritiene sussistente anche se sono presenti interessi solo fattuali.<br /> La conclusione non poteva essere più giusta. Non si , infatti, al cospetto di autonoma azione attraverso cui ricostruire la pretesa giuridica, ma intervento strumentale e accessorio a una posizione già  ben definita. Per tali motivi appare corretto affermare la sussistenza della legittimazione ad intervenire anche per conseguire vantaggi indiretti e riflessi e in assenza di quella al ricorso. E&#8217; la parte principale, infatti, ad essersi assunta la responsabilità  del processo e a vantare l&#8217;interesse attuale e concreto necessario per l&#8217;azione.<br /> Vi  poi l&#8217;esame della natura giuridica della concessione di beni demaniali qualificata dal Collegio quale fattispecie complessa composta da un momento autoritativo e uno privatistico.<br /> La decisione scinde in momento impositivo e unilaterale da quello attuativo e legittimato dall&#8217;accordo tra le parti fondato sulla pariteticità  delle stesse e relativo soprattutto agli aspetti patrimoniali.<br /> Ad essere valorizzato  il primo aspetto, quello autoritativo.<br /> La scelta si mostra coerente con il disposto 823 c.c. che limita i diritti dei terzi sui beni demaniali a specifiche previsioni legislative con chiaro richiamo agli atti autoritativi.<br /> Solo la concessione, intesa quale provvedimento, pertanto, risulta idonea alla creazione di diritti altrui su un bene di interesse pubblico tenuto anche conto della secondaria importanza del momento privatistico relegato alla mera intesa degli aspetti patrimoniali.<br /> La natura provvedimentale legittima, dunque, il potere di annullamento in autotutela bilanciato con il legittimo affidamento dallo sbarramento cronologico del tempo ragionevole e, in ogni caso, non superiore ai diciotto mesi nella fattispecie in esame ritenuto non applicabile a causa dell&#8217;esistenza di dichiarazioni menzognere idonee a indurre in errore l&#8217;amministrazione procedente e a ledere l&#8217;aspettativa degli altri aspiranti.<br /> Il Collegio richiama precedente giurisprudenza che afferma la necessità  di una sentenza passata in giudicato solo il relativo procedimento  già  iniziato.<br /> La lettura si palesa coerente con il fondamento dell&#8217;art. 21 novies che introduce un termine per l&#8217;esercizio del potere di annullamento a tutela dell&#8217;affidamento, della certezza del diritto, della velocità  e sicurezza dei traffici economici e giudici con possibilità  di tradirlo laddove si sono prospettazioni mendaci.<br /> L&#8217;ultima azione garantista riguarda la richiesta della sentenza dell&#8217;illecita commissione di falsità  passata in giudicato necessaria, secondo un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, solo ove il giudizio  già  instaurato.<br /> La riflessione concerne la ratio della norma tradita dalle prospettazioni mendaci che vanno ad integrare un atteggiamento non degno di ricevere il favore legislativo nè tantomeno protezione giuridica.<br /> Nessuna situazione, infatti, può dirsi consolidata al cospetto di racconti menzogneri con conseguente decorrenza dei diciotto mesi dalla scoperta dell&#8217;inganno.<br /> L&#8217;esegesi appare coerente con l&#8217;intero sistema procedimentale e con i motivi che hanno spinto alla revisione della disciplina dell&#8217;annullamento in autotutela che mira sì a proteggere l&#8217;affidamento riposto nel provvedimento amministrativo, ma contestualmente vuole anche garantire la veridicità  delle informazioni fornite a tutela, nel caso di specie, della parità  dei concorrenti.</div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref1" title="">[i]</a> Monastero ubicato nel Comune di Collepardo in provincia di Frosinone. Fondata nel 996 da Domenico di Sora.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref2" title="">[ii]</a> R. Garofoli, <em>Compendio di Diritto amministrativo</em>, Roma, 2015, p. 267.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref3" title="">[iii]</a> E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2007, p. 522.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref4" title="">[iv]</a> Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/09/2006 n° 5108.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref5" title="">[v]</a> C. Punzi, <em>Il processo civile- Sistema e problematiche</em>, Vol. I, Torino, 2008, p. 301.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref6" title="">[vi]</a> C. Punzi, <em>Il processo civile. Sistema e problematiche</em>, cit., p. 302.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref7" title="">[vii]</a> F. Corsini, voce <em>Legittimazione processuale</em> (dir. Proc. Civ.), in Diritto on line, 2019, Treccani.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref8" title="">[viii]</a> Art. 28 D.lgs 28 luglio 2010, n. 104: &#8220;1. Se il giudizio non  stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.<br /> 2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall&#8217;esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.<br /> 3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l&#8217;intervento&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref9" title="">[ix]</a> In tal senso <em>Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2123 del 1 aprile 2019</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref10" title="">[x]</a> F. Kellere, <em>Profili evolutivi della legittimazione ad agire</em>, Padova, 2018, p. 33</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref11" title="">[xi]</a> Art. 37 Cod. Nav. nell&#8217;attuale formulazione: &#8220;Concorso di più domande di concessione. Nel caso di più domande di concessione,  preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell&#8217;amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell&#8217;ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività  turistico-ricreative  data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata&#8221;.<br /> Precedentemente l&#8217;ultimo comma recitava: &#8220;Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero, la preferenza  data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata.&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref12" title="">[xii]</a> Direttiva dell&#8217;Unione Europea 2006/123/CE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref13" title="">[xiii]</a> Il riferimento  a Corte di Giustizia, Sentenza del 14/07/2016, Promoimpresa e M. Melis e a.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref14" title="">[xiv]</a> In tema di pubblica amministrazione e legittimo affidamento anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8 del 17 ottobre 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref15" title="">[xv]</a> N. Rangone, <em>Servizi pubblici</em>, Diritto on line 2012, in Treccani.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref16" title="">[xvi]</a> La distinzione  ripresa da https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_it</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref17" title="">[xvii]</a> C. M. Tanzarella, <em>Concessione di lavori</em>, 18 marzo 2020, in https://lamministrativista.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref18" title="">[xviii]</a> In tal senso TAR, Sicilia, sez. Palermo, sentenza 21/02/2006 n° 426.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref19" title="">[xix]</a> Art. 822 c.c.: &#8220;Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.<br /> Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref20" title="">[xx]</a> R. Garofoli, <em>Manuale di Diritto Civile</em>, Roma, 2014, p. 571.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref21" title="">[xxi]</a> Art. 826 c.c.: &#8220;I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.<br /> Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità  ne  sottratta al proprietario del fondo le cose d&#8217;interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.<br /> Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref22" title="">[xxii]</a> R. Garofoli, <em>Compendio di Diritto amministrativo</em>, cit., p. 262.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref23" title="">[xxiii]</a> Voce <em>Beni pubblici e di interesse pubblico</em> in Treccani.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref24" title="">[xxiv]</a> Art. 13 Dlgs. N. 42 del 2000: &#8220;Dichiarazione dell&#8217;interesse culturale 1. La  dichiarazione  accerta  la  sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell&#8217;interesse richiesto dall&#8217;articolo 10, comma 3. 2. La dichiarazione  non   richiesta  per  i  beni  di  cui ll&#8217;articolo  10,  comma  2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche  qualora  i  soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref25" title="">[xxv]</a> R. De Rosa, <em>I beni pubblici e la tutela amministrativa</em>, 6 marzo 2020, in http://www.salvisjuribus.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref26" title="">[xxvi]</a> Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103 &#8220;I comuni, che intendano concedere all&#8217;industria privata qualcuno dei servizi indicati all&#8217;art. 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà  del riscatto con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref27" title="">[xxvii]</a> G. Zanobini, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, Milano, 1958,</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref28" title="">[xxviii]</a> M.S.Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, Milano, 1970.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref29" title="">[xxix]</a> R. Garofoli, <em>Compendio di Diritto amministrativo</em>, cit., p. 268.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref30" title="">[xxx]</a> Art. 11 legge 4 Agosto 1990, n. 241: &#8220;1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell&#8217;articolo 10, l&#8217;amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.<br /> 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.<br /> 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità , per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell&#8217;articolo 3.<br /> 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.<br /> 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l&#8217;amministrazione recede unilateralmente dall&#8217;accordo, salvo l&#8217;obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.<br /> 4-bis. A garanzia dell&#8217;imparzialità  e del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell&#8217;accordo  preceduta da una determinazione dell&#8217;organo che sarebbe competente per l&#8217;adozione del provvedimento&#8221;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref31" title="">[xxxi]</a> Art. 113 TUEL: &#8220;1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità  di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.<br /> 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.<br /> 2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà  degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all&#8217;esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.<br /> 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità  turistico-sportiva eserciti in aree montane.<br /> 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l&#8217;attività  di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E&#8217;, in ogni caso, garantito l&#8217;accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all&#8217;erogazione dei relativi servizi.<br /> 4. Qualora sia separata dall&#8217;attività  di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società  di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività  a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società  un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società  realizzi la parte più importante della propria attività  con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano;
<li style="text-align: justify;">b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. </ol>
<div style="text-align: justify;">5. [L&#8217;erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell&#8217;Unione europea, con conferimento della titolarità  del servizio:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">a) a società  di capitali individuate attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
<li style="text-align: justify;">b) a società  a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità  competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
<li style="text-align: justify;">c) a società  a capitale interamente pubblico a condizione che l&#8217;ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società  un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società  realizzi la parte più importante della propria attività  con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano.] </ol>
<div style="text-align: justify;">5-bis. [Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità  nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità  nella scelta della modalità  di conferimento del servizio.]<br /> 5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l&#8217;erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all&#8217;esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all&#8217;articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all&#8217;articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purchè qualificato ai sensi della normativa vigente e purchè la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l&#8217;esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.<br /> 6. [Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società  che, in Italia o all&#8217;estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtà¹ di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società  controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società  controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.]<a href="https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-v/art113.html#nota_20075">(1)</a><br /> 7. [La gara di cui al comma 5  indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità  di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara  aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità  e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.]<br /> 8. [Qualora sia economicamente più vantaggioso,  consentito l&#8217;affidamento contestuale con gara di una pluralità  di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell&#8217;affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.]<br /> 9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà  degli enti locali o delle società  di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.<br /> 10. E&#8217; vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonchè alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.<br /> 11. I rapporti degli enti locali con le società  di erogazione del servizio e con le società  di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.<br /> 12. L&#8217;ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società  erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.<br /> 13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà  delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società  a capitale interamente pubblico, che  incedibile. Tali società  pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest&#8217;ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità  di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società  suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonchè il compito di espletare le gare di cui al comma 5.<br /> 14. [Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà  di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità  dispongano diversamente. Tra le parti  in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l&#8217;altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.]<a href="https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-v/art113.html#nota_20075">(1)</a><br /> 15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.<br /> 15-bis. [Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell&#8217;attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall&#8217;evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2010, senza necessità  di apposita deliberazione dell&#8217;ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società  a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonchè quelle affidate a società  a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società  un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società  realizzi la parte più importante della propria attività  con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società  già  quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonchè a società  originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità  di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.]<br /> 15-ter. [Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2010, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società  capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società  maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
<li style="text-align: justify;">b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un&#8217;impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un Ã mbito corrispondente almeno all&#8217;intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.] </ol>
<div style="text-align: justify;">15-quater. [A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell&#8217;espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società  partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità  indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l&#8217;ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all&#8217;estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità  e siano garantiti tempi certi per l&#8217;effettiva apertura dei relativi mercati.&#8221;</div>
</p></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref32" title="">[xxxii]</a> In tal senso cfr Consiglio di Stato Sez. VI del 21.5.2014</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref33" title="">[xxxiii]</a> A. Police, voce <em>Giurisdizione amministrativa 2. Giurisdizione esclusiva</em>, Diritto on line, 2015, Treccani.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref34" title="">[xxxiv]</a> In tal senso la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref35" title="">[xxxv]</a> G. Cerchia, <em>Società  italiana a Pubblica Amministrazione. Un&#8217;ipotesi evolutiva</em>, in «Democrazia e diritto», n. 1 del 2004, p. 131.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref36" title="">[xxxvi]</a> Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28/8/2020 n. 16: &#8220;<em>La falsità  di informazioni rese dall&#8217;operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all&#8217;adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l&#8217;ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l&#8217;aggiudicazione,  riconducibile all&#8217;ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell&#8217;art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante  tenuta a svolgere la valutazione di integrità  e affidabilità  del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l&#8217;omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell&#8217;ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull&#8217;integrità  ed affidabilità  dell&#8217;operatore economico; la lettera f-bis) dell&#8217;art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione</em>.&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref37" title="">[xxxvii]</a> Art. 75 dPR 400/200 &#8220;Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 76, qualora dal controllo di cui all&#8217;articolo 71 emerga la non veridicità  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref38" title="">[xxxviii]</a> G. Astuto, <em>L&#8217;amministrazione italiana- Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo</em>, Roma, 2012, p. 319.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ednref39" title="">[xxxix]</a>  Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 17.10.2017 n. 8 &#8220;<em>Il mero decorso del tempo, di per sè solo, non consuma il potere di adozione dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio e [&#8230;] , in ogni caso, il termine &#8216;ragionevole&#8217; per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell&#8217;amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell&#8217;atto di ritiro.</em><br /> <em>L&#8217;onere motivazionale gravante sull&#8217;amministrazione risulta attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potà  essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell&#8217;esercizio del ius poenitendi.</em><br /> <em>La non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell&#8217;atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l&#8217;onere motivazionale gravante sull&#8217;amministrazione potà  dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte&#8221;.</em><br />  <br />  <br />  </div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-3-2021-n-2207-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 28/5/2014 n.2207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-28-5-2014-n-2207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-28-5-2014-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 28/5/2014 n.2207</a></p>
<p>Pres. L.B. Caracciolo – Est. G. C. Scanderberg Università – Professore universitario – Abilitazione scientifica nazionale – Approfondimento nella fase di merito – Necessità &#8211; Accoglimento appello cautelare &#8211; Sollecita fissazione del giudizio di merito dinanzi al T.A.R. In materia di procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-28-5-2014-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 28/5/2014 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-28-5-2014-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 28/5/2014 n.2207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L.B. Caracciolo – Est. G. C. Scanderberg</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Professore universitario – Abilitazione scientifica nazionale – Approfondimento nella fase di merito – Necessità &#8211; Accoglimento appello cautelare &#8211; Sollecita fissazione del giudizio di merito dinanzi al T.A.R.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, considerato che le questioni proposte dalla parte appellante, involgendo i limiti dell’autonomia valutativa della commissione d’esame in rapporto alle previsioni normative contenute nella legge n. 240 del 2010, necessitano di un più approfondito esame nella sede di merito e che le ragioni dell’appellante, anche sul piano cautelare, possono essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al giudice di primo grado;, il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare di primo grado ai soli fini della sollecita trattazione della causa nel merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3085 del 2014, proposto da:</p>
<p>Francesco Patane&#8217;, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Profeta e Francesco Laface, con domicilio eletto presso Vincenzo Meli in Roma, Vale dell&#8217;Univesità n. 27;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Universita&#8217; degli Studi di Messina, in persona dei rappresentanti legali, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 1122/2014, resa tra le parti, concernente diniego all&#8217;abilitazione nazionale alle funzioni di professore</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell’Universita&#8217; degli Studi di Messina;<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Laface, l’avvocato Profeta e l’avvocato dello Stato Federcico Basilica;</p>
<p>Considerato che le questioni proposte dalla parte appellante, involgendo i limiti dell’autonomia valutativa della commissione d’esame in rapporto alle previsioni normative contenute nella legge n. 240 del 2010, necessitano di un più approfondito esame nella sede di merito e che le ragioni dell’appellante, anche sul piano cautelare, possono essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al giudice di primo grado;<br />
considerato, quanto alle spese del presente grado cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3085/2014) ai soli fini della sollecita fissazione del merito dinanzi al giudice di primo grado.<br />
Spese del grado cautelare compensate.<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/05/2014</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2005 n.2207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-12-2005-n-2207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-12-2005-n-2207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-12-2005-n-2207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2005 n.2207</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est . A. Maggio E. L. Aste (Avv. G. Piras) c. Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti R. Russo Valentini e M. Carta), AUSL n. 8 di Cagliari (Avv. ti G. Macciotta e R. Russo Valentini) e G. Gumirato (Avv. M. Carta) conferimento di incarico a direttore generale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-12-2005-n-2207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2005 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-12-2005-n-2207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2005 n.2207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est . A. Maggio<br />  E. L. Aste (Avv. G. Piras) c. Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti R. Russo Valentini e M. Carta), AUSL n. 8 di Cagliari (Avv. ti G. Macciotta e R. Russo Valentini) e G. Gumirato (Avv. M. Carta)</span></p>
<hr />
<p>conferimento di incarico a direttore generale di AUSL e declaratoria di decadenza: riparto di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – decadenza dall’incarico di direttore generale di Azienda USL – diritti soggettivi – A.G.O.																																																																																												</p>
<p>2.	Atto amministrativo – atto adottato da organo collegiale su questione non inserita all’ordine del giorno – legittimazione attiva esclusiva – componenti dell’organo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Le controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento relativo alla nomina ovvero alla mancata conferma del Direttore Generale di un’azienda USL in base all&#8217;apprezzamento dei risultati amministrativi e gestionali ottenuti, di cui all&#8217;art. 1 comma 6 del D.L. 27/8/1994 n° 512, conv. in L. 17/10/1994 n°590, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che i relativi provvedimenti sono frutto di valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, alle quali si contrappongono situazioni soggettive del privato qualificabili come interessi legittimi. Mentre invece, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie – come quella sorta dall’impugnazione degli atti di cui sopra &#8211; concernenti l’anticipata decadenza dall&#8217;incarico con conseguente risoluzione unilaterale del contratto, disposte ai sensi dell&#8217;art. 3 bis, comma 7, del D. Lgs 30/12/1992 n° 502 e succ. mod. ed integr., posto che la norma fa esplicito riferimento a specifiche inadempienze contrattuali del rapporto di lavoro e coinvolge, quindi, posizioni di diritto soggettivo.																																																																																												</p>
<p>2.	L&#8217;illegittimità delle determinazioni degli organi collegiali derivante dall’essere state assunte su questioni non inserite all’ordine del giorno può essere fatta valere &#8211; salvo il caso che una norma non prescriva che l&#8217;ordine del giorno sia di pubblico dominio o comunque portato alla conoscenza dei terzi interessati al provvedimento da assumere &#8211; solo dai componenti dell’organo. La regolare formulazione dell&#8217;ordine del giorno della seduta risponde, infatti, all&#8217;esigenza di assicurare a ciascun componente del collegio il consapevole esercizio del suo ufficio, ed a ciò è diretta la tutela offerta dell&#8217;ordinamento, rispetto alla quale si configurano come destinatari i soli componenti del consesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">conferimento di incarico a direttore generale di AUSL e declaratoria di decadenza: riparto di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n. 2207/2005<br />
Ric. n. 709/2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n° 709/05 proposto dal<br />
dr. <b>Efisio Luigi Aste</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Piras Junior presso il cui studio, in Cagliari, via Roma n° 231, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Russo Valentini e Mariangela Carta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Cagliari, via Loru n° 15;</p>
<p>l’<b>Azienda USL n° 8 di Cagliari</b>, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Macciotta e Rosaria Russo Valentini ed elettivamente domicilitata presso lo studio del primo, in Cagliari viale Regina Margherita n° 30;<br />
e nei confronti</p>
<p>del dr. <b>Gino Gumirato</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Carta presso il cui studio, in Cagliari, via Loru n° 15 è elettivamente domiciliato;</p>
<p>del On. <b>Renato Soru</b>, della dr.ssa. <b>Salvatorica Addis</b>, del sig. <b>Sandro Broccia</b>, del dr. <b>Massimo Daddea</b>, della dr.ssa <b>Luisanna Depau</b>, del dr. <b>Antonio Dessi</b>, della prof. <b>Nerina Dirindin</b>, del dr. <b>Carlo Mannoni</b>, del prof. <b>Francesco Pigliaru</b>, della dr.ssa <b>Elisabetta Pilia</b>, della dr.ssa <b>Concetta Rau</b>, della sig.ra <b>Maddalena Salerno</b>, dell’ing. <b>Gianvalerio Sanna</b>, non costituiti in giudizio;<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione 11/4/2005 n° 16/2 con cui la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il dr. Gino Gumirato Direttore Generale della Azienda USL n° 8 di Cagliari con decorrenza 18/4/2005;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui in particolare:<br />
l’intera attività istruttoria ed ispettiva posta in essere dall’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e dal Presidente della Regione posta a fondamento degli atti qui di seguito indicati;<br />
la deliberazione 11/3/2005 n° 10/1 con cui la Giunta Regionale ha annullato la determinazione del dirigente dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 16/12/2002 n° 42447/26/3 e la delibera 29/10/2002 n°2820 con cui il Direttore Generale della Azienda USL n° 8 aveva aggiudicato all’ATI capeggiata dalla Siemens s.p.a un project financing concernente interventi vari da realizzare presso i presidi ospedalieri Microcitemico e A. Businco di Cagliari;<br />
la deliberazione 11/3/2005 n° 10/2 con cui la medesima Giunta ha stabilito di inviare una contestazione di addebiti al Direttore Generale dell’Azienda USL n°8 di Cagliari;<br />
la nota del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e all’Assistenza Sociale 14/3/2005 n° 5/Ris recante contestazione di addebiti al Dr. Efisio Luigi Aste;<br />
il decreto 17/3/2005 n° 9 con cui l’Assessore competente in materia di Sanità ha annullato la determinazione 16/12/2002 n° 42447/26/3 con la quale il Dirigete Regionale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità ha approvato, in quanto esente da vizi, la citata determinazione del Direttore Generale della Azienda USL n°8 n°3820/2002;<br />
 la nota 14/3/2005 n°10558/Gab con cui il Direttore Generale del menzionato Assessorato ha comunicato al Direttore Generale della suddetta Azienda l’intervenuto annullamento della menzionata delibera n°3820/2002 ordinandogli di provvedere di conseguenza;    <br />
la deliberazione 11/4/2005 n°16/1 con cui la Giunta Regionale ha deciso la risoluzione anticipata del contratto con cui era stato affidato al Dr. Aste l’incarico di Direttore Generale della Azienda USL n°8 ed ha dato mandato al Presidente della Regione di pronunciare la decadenza del dr. Aste;<br />
il decreto 11/4/2005 n° 59 con cui il Presidente della regione ha dichiarato la decadenza del dr. Aste dall’incarico sopra detto e la risoluzione del relativo contratto di lavoro;  <br />
&#8211;	della deliberazione 26/5/2005 n° 1446 con cui il nuovo Direttore Generale dell’Azienda USL n°8 ha disposto di confermare in via di autotutela l’annullamento della delibera aziendale n°3820/2002. 																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale, dell’Azienda USL n°8 e del dr. Gumirato.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 19/10/2005 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con nota 14/3/2005 n°5/Ris, il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, viste le deliberazioni della Giunta regionale nn° 10/1 e 10/2 del 11/3/2005, ha contestato al dr. Efisio Luigi Aste – Direttore Generale dell’Azienda USL n°8 di Cagliari – la violazione di numerose norme di legge, nonché dei principi di buona andamento ed imparzialità dell’amministrazione, nella conduzione della pratica sfociata nell’aggiudicazione di un contratto in project financing avente ad oggetto la <<concessione, la costruzione e la gestione dei lavori di ampliamento ed innovazioni tecnologiche dei presidi ospedalieri “Microcitemico” e “A. Businco” di Cagliari>>.<br />
Acquisite le osservazioni del dr. Aste, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha adottato il decreto 11/4/2005 n°59, col quale, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n°16/1 in pari data, ha pronunciato la decadenza del medesimo dr. Aste dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda USL n°8 dichiarando risolto il relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato il 20/11/2000.<br />
Contestualmente, con deliberazione n° 16/2 adottata nella medesima seduta del 11/4/2005, la Giunta Regionale ha nominato il dr. Gino Gumirato nuovo Direttore Generale dell’Azienda USL n° 8 a decorrere dal successivo giorno 18 dello stesso mese.<br />
Ritenendo tutti gli atti sopra citati e gli altri meglio indicati in epigrafe, illegittimi, il dr. Aste li ha impugnati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.<br />
1) Gli atti posti in essere dal Presidente della Regione, dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e dalla Giunta Regionale sono nulli o comunque illegittimi, per violazione del combinato disposto degli artt. 23 della L. cost. 26/2/1948 n°3 (Statuto Speciale per la Sardegna) 3 e 5, 3°comma, del D.P.R. 19/5/1949 n°250 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna).<br />
Ed invero, né il Presidente della Regione né gli altri componenti della Giunta Regionale, hanno prestato giuramento secondo le prescritte modalità, di modo che nessuno di essi avrebbe potuto esercitare le rispettive funzioni.<br />
2) Tutta l’attività istruttoria del procedimento conclusosi con la dichiarazione di decadenza del Dr. Aste dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda USL n°8 è stata posta in essere direttamente dal Presidente della Regione e dall’Assessore Regionale competente in materia di sanità.<br />
Tale attività, come può desumersi da norme e principi della L.R. 13/11/1998 n°31, era, però, di competenza dei dirigenti della Regione e non degli organi di direzione politica della stessa.<br />
3) I due fondamentali atti con cui è stato iniziato il procedimento “disciplinare” sfociato nella risoluzione anticipata del contratto del Dr. Aste, a sua volta, essenziale presupposto della nomina del Dr. Gumirato, sono costituiti:<br />
a) dalla deliberazione 11/3/2005 n° 10/1, con cui la Giunta Regionale ha dato « mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di autoannullare la determinazione dirigenziale con la quale era stata “Approvata in quanto esente da vizi” la deliberazione del Direttore Generale della Azienda USL n° 8 di Cagliari n° 3820 del 29/10/2002 » ed ha, tra l’altro, annullato la stessa menzionata deliberazione “di aggiudicazione” n° 3820/2002;<br />
b) dalla deliberazione n° 10/2 in pari data con la quale il medesimo organo collegiale, vista la precedente deliberazione n° 10/1, ha deciso di  avviare, nei confronti del Dr. Aste, formale contestazione di addebiti dando mandato al Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di darvi esecuzione.<br />
Sennonché, la Giunta Regionale il giorno 11 marzo 2005 si è riunita, ed ha adottato le due deliberazioni sopra citate, in carenza di  convocazione e senza che fosse stato fissato l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, adempimenti questi entrambi espressamente prescritti, ed affidati alla competenza del Presidente della Giunta Regionale (ora Presidente della Ragione) dall’art. 2, comma 3°, lettera g) della L.R. 7/2/1977 n° 1, disposizione, questa, tutt’ora vigente perché non abrogata dall’art. 6, comma 6°, della L.R. n° 31 del 1998, né, comunque, da alcun’altra disposizione di legge.<br />
La mancata osservanza delle suddette formalità poteva essere sanata solo dalla presenza di tutti i componenti dell’organo (c.d. riunione totalitaria), ma ciò nella specie non è avvenuto, atteso che le deliberazioni sono state adottate in assenza di ben cinque assessori.  <br />
Da ciò discende l’illegittimità dei provvedimenti adottati nella anzidetta seduta.<br />
Il vizio qui dedotto si riflette sui seguenti atti:<br />
sulla nota del Direttore Generale dell’Assessorato 14/3/2005, n°5/Ris, con la quale sono stati contestati gli addebiti al Dr. Aste;<br />
sul decreto dell’Assessore competente in materia di Sanità 17/3/2005, n° 9, col quale è stata annullata d’ufficio la determinazione dirigenziale del 16/12/2002 di approvazione, in sede di controllo, della deliberazione di stipulare il contratto di project financing;<br />
sulla deliberazione della Giunta Regionale n° 16/1 dell’11/3/2005 con la quale sono state immotivatamente rigettate le controdeduzioni del Dr. Aste, ed è stata deliberata la risoluzione anticipata del suo contratto, incaricando il Presidente della Regione di pronunciarne con proprio decreto la decadenza dalla carica;<br />
sul conseguente decreto del Presidente della Regione 11/4/205 n° 59, col quale è stata pronunciata la decadenza del Dr. Aste dalla carica ed è stata disposta la risoluzione del relativo contratto;<br />
sulla, principalmente impugnata in questa Sede, deliberazione della Giunta Regionale 11/4/2005 n° 16/2, di nomina del Dr. Gumirato quale nuovo Direttore Generale dell’Azienda USL n° 8, che esplicitamente si fonda sulla immediatamente precedente deliberazione della Giunta Regionale n° 16/1 dell’11/4/2005 di rimozione del Dr. Aste;<br />
sulla deliberazione n° 1446 del 26/5/2005, adottata dal Dr. Gumirato, che ovviamente non può reggersi senza la nomina di quest’ultimo.<br />
4) La deliberazione 1/3/2005 n°10/1 è assolutamente illegittima in quanto, per pacifica nozione, non è consentito né l’autoannullamento di atti di controllo positivo; né, fatte salve le ipotesi in cui ciò è espressamente previsto (ma non è il caso di specie), l’annullamento d’ufficio di atti provenenti da organi di un ente diverso da quello cui appartiene l’autorità che procede all’annullamento. <br />
Peraltro, a dimostrazione della faciloneria con cui la Giunta Regionale ha agito basta rilevare che la stessa si è dimenticata di annullare proprio la deliberazione con cui il project financing di cui sopra era stato affidato che non la n°3820 del 2002, bensì la n° 3395 del 3/10/2002.<br />
5) La asserite “violazioni di legge e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione” imputate al odierno ricorrente &#8211; che in realtà sono meri motivi di merito come tali inidonei a determinare i presupposti per il disposto annullamento d’ufficio – sono del tutto insussistenti.<br />
Peraltro, la Giunta nell’adottare la delibera n°16/1 del 2005 ha ,immotivatamente e senza contraddittorio, disatteso le dettagliate controdeduzioni formulate dal dr. Aste in replica alla contestazione di addebiti.<br />
Nel caso di specie la contestazione di addebiti è avvenuta ad oltre tre anni di distanza dall’inizio del procedimento conclusosi con l’affidamento del contestato project financing e ad oltre due anni di distanza dall’approvazione tutoria, da parte della Regione, degli atti del suddetto procedimento.<br />
6) Il procedimento culminato nella pronuncia di decadenza del Dr. Aste dalla carica e nella risoluzione del relativo contratto, è illegittimo anche sotto altro profilo.<br />
Ed invero, con riferimento alla seduta della Giunta Regionale dell’11/4/2005, né la richiesta assessoriale di inserimento dell’argomento all’ordine del giorno, né la relativa proposta, anch’essa di competenza assessoriale, di deliberazione della Giunta, sono giuridicamente riferibili all’Assessore perché privi della sua firma.<br />
7) La deliberazione della Giunta Regionale 11/4/2005 n° 16/1 ed il conseguente decreto del Presidente della Regione n° 59 in pari data, sono palesemente illegittimi, in quanto, ai sensi dell’art. 3bis, comma 7°, del D. Lgs. n° 502/1992, come intro¬dotto dal D. Lgs. n° 229/1999, la pronuncia di decadenza dalla carica del Direttore Generale dell’Azienda USL e di risoluzione del relativo contratto dev’essere preceduta dal parere della Conferenza di cui all&#8217;articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge. <br />
Da tale parere si può prescindere solo laddove lo stesso non sia stato espresso entro i dieci giorni dalla richiesta ovvero « nei casi di particolare gravità e urgenza ».<br />
Nel caso di specie, la Giunta, non evidenziando motivi di “particolare gravità ed urgenza”, tuttavia incompatibili con una determinazione  adottata ad oltre due anni di distanza dalla vicenda che ne forma oggetto, ha provveduto senza richiedere nè altrimenti acquisire il detto parere.<br />
8) Il potere di sanzionare le mancanze disciplinari dei Direttori Generali delle Aziende USL, attribuito alla Regione, è stato nella specie utilizzato all’unico fine di rimuovere il Dr. Aste dalla carica in ragione delle sue convinzioni politiche e personali.<br />
E’ palese quindi lo sviamento di potere in cui è incorso l’amministrazione regionale.<br />
9) La delibera 11/4/2005 n° 16/2 con cui la Giun¬ta Regionale ha nominato il Dr. Gumirato nuovo Direttore Generale della Azienda USL n°8 è viziata anche da vizi propri.<br />
a) Tale nomina non risulta compresa tra gli argomenti all’ordine del giorno della menzionata seduta, cosicché la Giunta non poteva adottare alcuna deliberazione in proposito se non in una seduta totalitaria, nella quale nessuno degli intervenuti sollevasse contestazioni riguardo alla regolarità della convocazione. Dal frontespizio della deliberazione in parola risulta, invece, che erano assenti ben tre Assessori.<br />
b) L’immediata nomina del nuovo Direttore Generale il giorno stesso della rimozione del precedente è avvenuta in violazione dell’art. 7, comma 6°, della L.R. n° 5 del 1995, che impone invece la nomina, per un periodo non superiore ai 60 giorni, di un commissario straordinario, scelto tra il personale dirigenziale dell’amministrazione regionale, delle Aziende USL o delle Aziende ospedaliere, ed il contestuale avvio delle procedure per la nomina del nuovo Direttore Generale.<br />
c) E’ stato del tutto omesso il previo apposito avviso di selezione, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, prescritto dall’art. 1, comma 1°, del D.L. 27/8/1994 n° 512, conv. in L. 17/10/1994 n° 590, espressa¬mente richiamato dall’art. 7, comma 4°, della L.R. n° 5/1995.<br />
d) La scelta del dr. Gumirato si basa sulla seguente testuale motivazione: “si precisa che l’individuazione del candidato è stata fatta definendo, in primo luogo, il profilo dell’Azienda USL n° 8 di Cagliari (con riguardo ai problemi più significativi da affrontare nei prossimi anni) e succes¬siva¬mente, sulla base di tale profilo, scegliendo un professionista adeguato per competenza tecnica e professionale e per dimostrata capa¬cità di comprendere, condividere e realizzare gli obiettivi di salute e di funzio¬namento dei servizi delle aziende che l’amministrazio¬ne re¬gionale si è data. L’Assessore riferisce che, sulla base delle motiva¬zioni e delle argomentazioni sopra espresse, è risultato che il Dr. Gino Gumi¬rato &#8230; ha il profilo idoneo per svolgere il ruolo di Direttore Generale presso l’Azienda USL n° 8 di Cagliari e può, pertanto, essere incaricato di tale funzione con decorrenza 18 aprile 2005”.<br />
Come può vedersi, nella deliberazione non c’è alcuna indicazione concreta, quand’anche sintetica, nè di quale sia il “profilo dell’Azienda USL n° 8 di Cagliari”, nè di quali siano i “problemi più significativi da affrontare nei prossimi anni”, nè di quali siano “gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle aziende che l’amministrazione regionale si è data”, nè di quale sia il “profilo idoneo” del Dr. Gumirato. <br />
In buona sostanza la Giunta Regionale, cioè, si è limitata alla vacua ricopiatura dell’enunciazione astratta che le massime della giurisprudenza amministrativa fanno dei requisiti della motivazione dell’atto di nomina dei Direttori Generali.<br />
Tali vizi si riflettono ovviamente sulla deliberazione n° 1466 del 26 maggio 2005, recentemente adottata dallo stesso Dr. Gumirato.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia la Regione Autonoma della Sardegna, sia l’Azienda USL n°8, sia il Dr. Gumirato, che con separate memorie si sono opposti all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 19/10/2005 la causa, dopo amplissima discussione, è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via pregiudiziale va accolta l’eccezione con cui, tanto le amministrazioni resistenti quanto il controinteressato, deducono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione degli atti relativi al procedimento che ha portato alla pronuncia di decadenza del dr. Aste dall’incarico di Direttore Generale della Azienda USL n° 8 di Cagliari e alla risoluzione del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale, atti che il ricorrente ha impugnato come presupposti a quello di nomina del controinteressato quale Direttore Generale dell’anzidetta Azienda USL, gravato in via principale (deliberazione della  Giunta Regionale 11/4/2005 n°16/2).<br />
Infatti, in base ad un’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, le controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento relativo alla nomina ovvero alla mancata conferma del Direttore Generale di un’azienda USL in base all&#8217;apprezzamento dei risultati amministrativi e gestionali ottenuti, di cui all&#8217;art. 1 comma 6 del D.L. 27/8/1994 n° 512, conv. in L. 17/10/1994 n°590, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che i relativi provvedimenti sono frutto di valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, alle quali si contrappongono situazioni soggettive del privato qualificabili come interessi legittimi. Mentre invece, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie – come quella sorta dall’impugnazione degli atti di cui sopra &#8211; concernenti l’anticipata decadenza dall&#8217;incarico con conseguente risoluzione unilaterale del contratto, disposte ai sensi dell&#8217;art. 3 bis, comma 7, del D. Lgs 30/12/1992 n° 502 e succ. mod. ed integr., posto che la norma fa esplicito riferimento a specifiche inadempienze contrattuali del rapporto di lavoro e coinvolge, quindi, posizioni di diritto soggettivo (cfr., fra le tante, Cass. SS.UU. 28/7/2004 n°14177 e 6/5/2003 n°6854 nonché Cons. Stato IV Sez., 1/9/1999 n°1383).<br />
Nell’impugnazione di atti connessi, assoggettati al controllo giurisdizionale di giudici diversi, devono, pertanto, essere rispettate le regole sul riparto di giurisdizione, senza che la preventiva impugnazione di uno di essi nella dovuta sede, possa attrarre a sé anche l’impugnazione dell’altro  (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, III Sez., 31/1/1994 n° 161).<br />
In udienza la difesa del ricorrente ha obiettato che sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento principalmente impugnato (citata deliberazione n°16/2 del 2005), spetterebbe pur sempre al medesimo giudice, in base all’art. 8 della L. 6/12/1971 n°1034, conoscere delle questioni concernenti gli atti di decadenza dall’incarico – cui afferiscono diritti soggettivi &#8211; costituenti il presupposto della nuova nomina. <br />
L’obiezione non può essere condivisa.<br />
Il ricordato art. 8 stabilisce che il “tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. <br />
La risoluzione dell&#8217;incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”.<br />
Orbene, com’è palese, il primo comma del trascritto articolo, al di fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, consente al giudice amministrativo di conoscere di questioni relative a diritti soggettivi, (con il limite di cui al secondo comma), solo se queste hanno carattere di pregiudiziale necessaria alla risoluzione della questione principale e solamente incidenter tantum con efficacia limitata al caso deciso. <br />
Il dr. Aste nella specie non ha, tuttavia, domandato una pronuncia incidentale sugli atti concernenti il procedimento di decadenza, ma ha invece chiesto sugli stessi una decisione con carattere costitutivo. La prima, invero, non gli avrebbe giovato, atteso che solo eliminando dal mondo giuridico gli effetti della dichiarata decadenza, la nomina del controinteressato sarebbe potuta risultare illegittima per difetto di un presupposto (la vacanza del posto di Direttore Generale). <br />
Giusta quanto sopra esposto, siffatta decisione è, peraltro, preclusa in questa sede.<br />
Il ricorrente, al momento decaduto dalla carica di Direttore Generale della Azienda USL n°8, non ha, invece, interesse ad impugnare gli atti regionali relativi alla vicenda contrattuale da cui ha preso le mosse il procedimento sanzionatorio conclusosi con la risoluzione anticipata del suo rapporto di lavoro ( deliberazione della Giunta Regionale 11/3/2005 n° 10/1, nota del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 14/3/2005 n°10558/Gab e decreto dell’Assessore competente in materia di sanità 17/3/2005 n°9).<br />
Altrettanto dicasi in relazione alla deliberazione 26/5/2005 n°1446 con cui il nuovo Direttore Generale dell’Azienda USL n°8 ha disposto di confermare, in via di autotutela, l’annullamento della delibera aziendale n°3820/2002. <br />
Con riguardo alla domanda rivolta contro la determinazione principalmente impugnata (citata deliberazione di Giunta n°16/2 del 2005), concernente la nomina del controinteressato al posto di Direttore Generale dell’Azienda USL n°8, occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione con cui le controparti contestano al dr. Aste la sussistenza dell’interesse a ricorrere.<br />
Si sostiene, infatti, che l’eventuale annullamento della nomina del dr. Gumirato non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente, il quale non avrebbe nessuna garanzia di ottenere lui la nomina.<br />
L’eccezione non merita accoglimento.<br />
Sul punto è sufficiente richiamarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, che ravvisa l’interesse a ricorrere anche in presenza di una mera utilità strumentale, consistente nella rimessa in discussione del rapporto controverso a seguito dell’annullamento dell’atto impugnato, non essendo richiesto che dall’annullamento derivi alla parte istante, anche, un vantaggio diretto ed immediato in ordine al conseguimento del bene della vita (cfr. fra le tante, T.A.R. Sardegna 23/3/2004 n°432 e 17/2/1999 n°169, nonché Cons. Stato, VI Sez., 22/6/2004 n°4412, IV Sez., 21/5/2004 n°3316 e 9/10/2000 n° 5342).<br />
Poiché non è contestato che il dr. Aste possegga i requisiti di legge richiesti per poter, astrattamente, aspirare alla copertura del posto di Direttore Generale dell’Azienda USL n°8 di Cagliari, non può essere negato il suo interesse a rimuovere l’atto di nomina del controinteressato, così da indurre l’amministrazione a riprendere il procedimento. <br />
Il ricorso può, dunque, in questa parte, essere affrontato nel merito.<br />
Il primo motivo è infondato.<br />
Il D.P.R. 19/5/1949 n° 250 (recante Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna) all’art. 3 dispone: “Alla prima adunanza del Consiglio regionale è invitato il Rappresentante del Governo. <br />
Il presidente dell&#8217;adunanza presta giuramento pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione». Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l&#8217;appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono: «Giuro». <br />
Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L&#8217;esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento. <br />
Dell&#8217;avvenuto giuramento deve esser fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al Rappresentante del Governo”.<br />
Il successivo art. 5 del medesimo D.P.R. n°250/1949 prevede, poi, al terzo comma, “Gli Assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento ai sensi dell&#8217;art. 3 del presente decreto”.<br />
Orbene, occorre preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti, la logica delle citate norme, che regolano le modalità in base a cui prestare giuramento, non è intaccata dal nuovo  sistema di elezione (a suffragio universale e diretto) del Presidente della Regione, introdotto dall’art. 3 della L. Cost. 3/1/2001 n°2, che ha apportato modifiche allo Statuto Speciale per la Sardegna. Conseguentemente le suddette disposizioni del D.P.R. n°250/1949, tuttora vigenti, devono essere ancora osservate da Presidente della Regione ed Assessori nel prestare giuramento. E ciò indipendentemente dal fatto che il primo possa essere chiamato a compiere taluni atti del suo ufficio (es. nomina della Giunta, convocazione della prima seduta del Consiglio Regionale) anche prima di aver giurato.<br />
Ciò posto, nel caso di specie, come emerge dal verbale della seduta di apertura della XIII legislatura del Consiglio Regionale, svoltasi in data 14/7/2004, dedicata, tra l’altro, all’acquisizione del giuramento dei nuovi Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, il Presidente della Regione non ha giurato pronunciando la consueta formula, ma ha espressamente affermato “comunico di avere già fatto lo stesso giuramento con la stessa vostra formula e di aver condiviso appieno il vostro giuramento di fedeltà alla Regione”. <br />
Identicamente gli Assessori, tutti non Consiglieri Regionali, hanno confermato in aula il giuramento già prestato di fronte al Presidente della Regione.<br />
Dai verbali in data 26/6/2004 e 5/7/2004, concernenti rispettivamente il giuramento del Presidente della Regione e quello dei componenti della Giunta Regionale, risulta poi che Presidente della Regione ed Assessori avevano effettivamente prestato giuramento, nei locali della Presidenza della Regione pronunciando, di fronte a testimoni, la formula prevista dall’art. 3 del D.P.R. n°250/1949. <br />
Nel descritto contesto si tratta di stabilire se il giuramento reso da Presidente della Regione ed Assessori fuori dalla prescritta sede (il Consiglio Regionale alla presenza del Rappresentante del Governo) e poi in essa confermato, sostanzi l’impegno richiesto dal citato art. 3 del D.P.R. n°250/1949. <br />
Orbene, ritiene il Collegio che, seppur attraverso una modalità ibrida ed inusuale, Presidente della Regione ed Assessori abbiano adempiuto alla formalità solenne imposta dal ricordato art. 3, avendo costoro indiscutibilmente assunto (anche nella sede consiliare ove, come detto, hanno confermato il giuramento già reso) l’impegno di fedeltà, di retto comportamento, e di lealtà nell’assolvimento dei propri doveri istituzionali, che costituisce l’essenza del giuramento.<br />
Il mezzo d’impugnazione deve, pertanto, essere respinto.<br />
Contro la nomina del dr. Gumirato, l’odierno istante ha, poi, prospettato svariate censure tutte contenute nel nono motivo di ricorso.<br />
Con una prima doglianza il ricorrente lamenta che la deliberazione  n°16/2 del 2005 – adottata dalla Giunta senza la presenza di alcuni suoi componenti nella seduta dell’ 11/4/2005 &#8211; sarebbe illegittima perché la nomina del controinteressato non figurava tra gli argomenti all’ordine del giorno.<br />
La censura è inammissibile.  <br />
Ed invero, l&#8217;illegittimità delle determinazioni degli organi collegiali derivante dall’essere state assunte su questioni non inserite all’ordine del giorno può essere fatta valere &#8211; salvo il caso (che però esula dalla fattispecie) che una norma non prescriva che l&#8217;ordine del giorno sia di pubblico dominio o comunque portato alla conoscenza dei terzi interessati al provvedimento da assumere &#8211; solo dai componenti dell’organo. La regolare formulazione dell&#8217;ordine del giorno della seduta risponde, infatti, all&#8217;esigenza di assicurare a ciascun componente del collegio il consapevole esercizio del suo ufficio, ed a ciò è diretta la tutela offerta dell&#8217;ordinamento, rispetto alla quale si configurano come destinatari i soli componenti del consesso (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 19/2/2002 n°998, T.A.R. Lazio &#8211; Roma, III Sez., 14/1/2002 n°237, T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna 23/6/1999 n°326).<br />
Denuncia, poi, il dr. Aste che l’immediato conferimento dell’incarico al controinteressato sarebbe avvenuto in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 7, 6° comma, della L.R. n°5/1995, che impone, invece, la nomina, per un periodo non superiore a 60 giorni, di un commissario straordinario scelto fra il personale dirigenziale dell’amministrazione regionale, delle Aziende USL o delle Aziende ospedaliere ed il contestuale avvio delle procedure per la sostituzione del  Direttore Generale.<br />
Il mezzo di gravame è infondato.<br />
Difatti, la nomina di un commissario straordinario, peraltro facoltativa, è, evidentemente, prevista dalla norma, per il solo in cui non sia possibile procedere immediatamente a nominare il nuovo Direttore Generale. <br />
Il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che non sarebbe stato dato il previo avviso di selezione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 27/8/1994 n°512, conv. in L. 17/10/1994 n°590.  <br />
Nemmeno questa censura può essere accolta.<br />
Il citato art. 1, comma 1 prevede, per quanto qui rileva, che “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda”. <br />
Il procedimento legale prevede, ai fini del conferimento dell’incarico, due adempimenti: la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale per il tempo prescritto e la acquisizione delle domande degli interessati alla nomina.<br />
Orbene, la Giunta Regionale ha individuato il nuovo Direttore Generale dell’Azienda USL n°8, scegliendolo da un elenco, ove risultano collocati sia il ricorrente che il controinteressato, di soggetti “idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna”, preventivamente formato dall’amministrazione regionale, sulla base delle domande pervenute da parte degli aventi titolo, proprio allo scopo di costituire un gruppo di soggetti già preselezionati da cui attingere per tutte le nuove nomine alla carica di direttore generale.   <br />
Ritiene il Collegio che la domanda presentata ai fini dell’inserimento nel detto elenco, sia sufficiente a manifestare quella dichiarazione di interesse alla nomina richiesta per il conferimento dell’incarico, rendendo inutile la presentazione di una specifica domanda per ciascun singolo posto da ricoprire. <br />
Quanto alla mancata pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il ricorrente deve ritenersi privo di interesse a dedurre l’omissione, atteso che l’adempimento della detta formalità avrebbe come effetto quello di ampliare la gamma dei potenziali aspiranti al posto. <br />
E’, invece, da accogliere l’ultima censura dedotta con cui il ricorrente lamenta che l’impugnata delibera n°16/2 del 2005 è priva di motivazione.<br />
Com’è noto la nomina dei direttori generali delle Aziende USL, per le funzioni manageriali ad essi fiduciariamente affidate, è stata ricondotta dalla giurisprudenza, nell&#8217;ambito degli atti di alta amministrazione regionale, in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo delle Regioni nel settore sanitario. Ciononostante, il provvedimento di nomina, adottato intuitu personae, all&#8217;esito di un apprezzamento complessivo del candidato e senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti, comportando una scelta nell&#8217;ambito di una categoria di soggetti in possesso di titoli specifici, deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina di uno di essi.<br />
In particolare è stato affermato che l’Autorità regionale, oltre ad attestare l&#8217;avvenuta valutazione di tutti i candidati e del possesso dei prescritti requisiti in quello prescelto, deve dar conto dell&#8217;obiettiva ragionevolezza della scelta, evidenziando la coerenza dei requisiti professionali di costui, rispetto alla particolare realtà organizzativa, finanziaria, territoriale e gestionale della singola Azienda e, quindi, degli obiettivi programmatici che l&#8217;Autorità stessa intende perseguire presso la medesima Azienda (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 1/9/1998 n°1139, 11/6/1997 n°629, 19/5/1997 n°528, 20/12/1996 n°1311 e 7/6/1996 n°745, nonché T.A.R. Marche – Ancona 29/7/1999 n°942) .<br />
Nel caso di specie, la Regione Sarda è pervenuta all’avversata nomina del controinteressato così motivando la scelta:<br />
“al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, anche per un atto tecnico-discrezionale quale la nomina dei Direttori Generali, si precisa che l’individuazione del candidato è stata fatta definendo, in primo luogo, il profilo dell’Azienda USL n°8 di Cagliari (con riguardo ai problemi più significativi da affrontare nei prossimi anni) e successivamente, sulla base di tale profilo, scegliendo un professionista adeguato per competenza tecnica e professionale e per dimostrata capacità di comprendere, condividere e realizzare gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle aziende sanitarie che l’amministrazione si è data. <br />
L’assessore riferisce che, sulla base delle motivazioni e considerazioni sopra espresse, è risultato che il dr. Gino Gumirato … ha il profilo idoneo per svolgere il ruolo di Direttore Generale presso l’Azienda USL n°8 di Cagliari e può pertanto essere incaricato di tale funzione …”.<br />
Orbene, com’è evidente, la citata deliberazione n°16/2 del 2005 contiene soltanto un’astratta enunciazione di quelli che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, debbono essere gli specifici contenuti delle delibere di nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL. Come correttamente dedotto dal ricorrente, dalla motivazione dell’atto non è, infatti, possibile trarre alcuna indicazione concreta, circa il “profilo dell’Azienda USL n°8 di Cagliari”, o i “problemi più significativi da affrontare nei prossimi anni”, ovvero in ordine agli “obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende che l’amministrazione regionale si è data”, o, infine, sul ravvisato “profilo idoneo” del dr. Gumirato. Né, peraltro, risulta, e nemmeno è enunciata negli scritti difensivi, l’esistenza di sottostanti atti del procedimento da cui sia, in qualche modo, possibile ricavare gli elementi motivazionali di cui la delibera in esame è carente.<br />
In definitiva, dunque, ad avviso del Collegio la motivazione posta a sostegno della delibera n°16/2 del 2005 non è sufficiente a sorreggere la scelta compiuta.<br />
Il ricorso va, pertanto, in questa parte, accolto. <br />
L’anzidetta delibera, per conseguenza, dev’essere annullata, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione regionale. <br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMAIn parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la delibera di Giunta 11/4/2005 n°16/2. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 19/10-30/11/2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
Manfredo Atzeni,	Presidente f.f.;<br />	<br />
Alessandro Maggio,	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Tito Aru,		Primo referendario.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi:06/12/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-12-2005-n-2207/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2005 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.2207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-2-2005-n-2207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-2-2005-n-2207/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.2207</a></p>
<p>Pres. Carbone, Est. Berruti i consumatori danneggiati da un&#8217;intesa anticoncorrenziale possono ricorrere alla Corte d&#8217;Appello per farne dichiarare la nullità e per far valere le pretese conseguenti, siano esse di natura risarcitoria o restitutoria 1. Concorrenza – Antitrust – Divieto di intese restrittive della concorrenza – Ratio della legge –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-2-2005-n-2207/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-2-2005-n-2207/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2005 n.2207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, Est. Berruti</span></p>
<hr />
<p>i consumatori danneggiati da un&#8217;intesa anticoncorrenziale possono ricorrere alla Corte d&#8217;Appello per farne dichiarare la nullità e per far valere le pretese conseguenti, siano esse di natura risarcitoria o restitutoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Concorrenza – Antitrust – Divieto di intese restrittive della concorrenza – Ratio della legge – Conseguenze – Legittimazione ad agire ex art. 33, co. 2 L. 287 del 1990 – Tutti i consumatori che subiscano pregiudizio dall’intesa																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Azione di nullità di un’intesa restrittiva della concorrenza – Competenza del giudice d’appello – Sussiste &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sono legittimati a proporre l’azione davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 33, co. 2, L. 287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust), tutti i consumatori. Infatti la legge antitrust non è una legge per gli imprenditori (per cui sarebbero legittimati a proporre azione solo i concorrenti danneggiati dall’intesa vietata), ma è legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo. Pertanto chi subisce pregiudizio da un’intesa restrittiva della concorrenza, può ricorrere davanti alla Corte d’Appello competente per territorio, allegando l’intesa di cui si chiede la dichiarazione di nullità ed il suo effetto pregiudizievole, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito ex art. 2043 c.c.																																																																																												</p>
<p>2.	É la Corte d’Appello il giudice competente a decidere sulle azioni di nullità di un’intesa restrittiva della concorrenza e sulle pretese consequenziali, siano esse di natura risarcitoria o restitutoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">i consumatori danneggiati da un’intesa anticoncorrenziale posso ricorrere alla Corte d’Appello per farne dichiarare la nullità e per far valere le pretese conseguenti, siano esse di natura risarcitoria o restitutoria</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Concorso – corso biennale per l’abilitazione all’insegnamento – annullamento dell’iscrizione al corso per l’abilitazione e rettifica del punteggio assegnato al concorrente – sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per carenza di contraddittorio – sospensiva di sentenza chiesta dal ricorrente – tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – corso biennale per l’abilitazione all’insegnamento – annullamento dell’iscrizione al corso per l’abilitazione e  rettifica del punteggio assegnato al concorrente – sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per carenza di contraddittorio – sospensiva di sentenza chiesta dal ricorrente – tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2207/04<br />
Registro Generale:4290/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi Est.<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>DE CECILIA IDA</b>rappresentato e difeso da: Avv. CAMILLO LERIO MIANIcon domicilio eletto in Roma VIA CARLO POMA 2presso PAOLO SAITTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. LEONARDO SALVATORI e Avv. LUIGI NAPOLITANOcon domicilio eletto in Roma VIALE ANGELICO 38presso LUIGI NAPOLITANO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI:<br />
Sezione II 4178/2004, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO ISCRIZIONE AL CORSO BIENNALE PER L&#8217;ABILITAZIONE ALL&#8217;INSEGNAMENTO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ISITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA<br />
Udito il relatore Cons. Francesco D&#8217;Ottavi e uditi, altresì, per le parti l’avv. Miani e l’avv. Napolitano,</p>
<p>Ritenuto che, sia pure ai soli fini della valutazione svolta per l’esame della proposta istanza cautelare, questa appare fondata sulla base soprattutto del prospettato danno derivante dall’esecuzione della sentenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4290/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
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