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	<title>2196 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2196 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;illegittimità della concentrazione oraria del gioco lecito per violazione del principio di proporzionalità.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 10:42:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-della-concentrazione-oraria-del-gioco-lecito-per-violazione-del-principio-di-proporzionalita/">Sull&#8217;illegittimità della concentrazione oraria del gioco lecito per violazione del principio di proporzionalità.</a></p>
<p>Giochi e scommesse &#8211; Sala gioco &#8211; Comune e provincia &#8211; Sindaco &#8211; Potere regolatorio &#8211; Divieto di gioco orario &#8211; Liceità del gioco &#8211; Concentrazione delle ore &#8211; Principio di proporzionalità &#8211; Violazione &#8211; Disparità di trattamento rispetto ai titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-della-concentrazione-oraria-del-gioco-lecito-per-violazione-del-principio-di-proporzionalita/">Sull&#8217;illegittimità della concentrazione oraria del gioco lecito per violazione del principio di proporzionalità.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-della-concentrazione-oraria-del-gioco-lecito-per-violazione-del-principio-di-proporzionalita/">Sull&#8217;illegittimità della concentrazione oraria del gioco lecito per violazione del principio di proporzionalità.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giochi e scommesse &#8211; Sala gioco &#8211; Comune e provincia &#8211; Sindaco &#8211; Potere regolatorio &#8211; Divieto di gioco orario &#8211; Liceità del gioco &#8211; Concentrazione delle ore &#8211; Principio di proporzionalità &#8211; Violazione &#8211; Disparità di trattamento rispetto ai titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte (divieto di gioco dalle 07,00 alle 19,00 tutti i giorni, festivi compresi) viola Il principio di proporzionalità, posto che non si palesa, avuto riguardo tra l’altro all’istruttoria espletata e alla motivazione dell’ordinanza gravata in <i>prime cure</i>, l’idoneità del mezzo prescelto, ovvero , rispetto all’obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, pur avendo riguardo alla necessità di protezione delle fasce deboli della popolazione, minori ed anziani. Né appare ravvisabile l’adeguatezza del mezzo prescelto. Infatti, l’orario stabilito con l’ordinanza impugnata  finisce con incidere sfavorevolmente ed in maniera non adeguata sui soli titolari delle tabaccherie del comune di Ventimiglia, comportando una drastica limitazione dell’orario di funzionamento dei giochi relegato alle sole ore notturne e della tarda serata, passando da una fascia oraria media di circa otto ore ad una fascia oraria di una o, al massimo, due ore soltanto, considerati gli orari di esercizio stabiliti per le rivendite di generi di monopolio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Caminiti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3861 del 2020, proposto da<br />
Assunta Valerio, Federazione Italiana Tabaccai, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Livia Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Leopoldo Serra 32;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Ventimiglia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi, Andrea Macchiavello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Anselmi in Roma, via Amednola, 46/6;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege </i>in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 59/2020, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ventimiglia e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p class="fatto" style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Assunta Valerio e Federazione Italiana Tabaccai hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. seconda, 22 gennaio 2020 n. 53, che ha rigettato il ricorso da essi proposto avverso l&#8217;ordinanza n. 220 del 12 novembre 2018, adottata dal Sindaco del Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto “<i>disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all&#8217;art.110 del tulps installati ex artt.86 e 88 del tulps negli esercizi ove è consentita la loro installazione – modifica ordinanza 79 del 13/05/2015”, </i>che aveva vietato, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, l’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell’articolo 110 T.U.L.P.S., installati presso pubblici esercizi, con ciò di fatto limitando la loro operatività a sole due ore serali, determinando evidenti ripercussioni sugli incassi derivanti dal gioco.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. A sostegno del ricorso le parti <i>in prime cure</i> avevano formulato le seguenti censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – difetto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere per carenza e/o erronea valutazione dei presupposti &#8211; contraddittorietà e manifesta irragionevolezza – violazione dei principi di proporzionalità e di imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, difetto di proporzionalità – illogicità –- disparità di trattamento – ingiustizia manifesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il giudice di <i>prime cure, </i>con la gravata sentenza, ha rigetto tutte le censure articolate, osservando peraltro come la censura riferita alla violazione dell’intesa della Conferenza unificata Stato Regioni n. 103/U del 7 settembre 2017 fosse stata prospettata solo in memoria difensiva, ma ritenendola comunque infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con l’atto di appello le parti deducono in punto di fatto che, come allegato <i>in prime cure</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la Sig.ra Assunta Valerio è titolare della rivendita ordinaria di generi di monopolio n.24 con annessa ricevitoria del lotto IM0437, ubicata in Via Colombo, 13/a, Ventimiglia, e all’interno del suo esercizio è stata autorizzata ad installare n.4 apparecchi, con vincita in denaro ex art.110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. AWP); la stessa, non titolare di bar, deve osservare orari di apertura del proprio negozio, conformi a quelli stabiliti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’attività di vendita dei tabacchi per cui tiene aperta la propria tabaccheria dalle 6:30 alle 20:00 dal lunedì al sabato e dalle 7:00 alle 13:00 la domenica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) la FIT è l’associazione nazionale maggiormente rappresentativa della categoria dei rivenditori di generi di monopolio &#8211; concessionari dello Stato &#8211; e in forza dei propri scopi statutari, si ritiene legittimata a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria rappresentata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Ciò posto, hanno formulato le seguenti censure avverso la sentenza di <i>prime cure:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Error <i>in iudicando</i> sulla rilevata insussistenza del dedotto difetto di istruttoria e di motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) <i>Error in udicando</i> sulla rilevata insussistenza del dedotto difetto della proporzionalità ed adeguatezza dell’ordinanza sindacale impugnata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) Errore <i>in udicando</i> sulla rilevata insussistenza della lamentata disparità di trattamento e predeterminazione a favore degli altri diversi soggetti autorizzati, attuata con l’ordinanza sindacale impugnata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) <i>Error in udicando </i>sulla rilevata insussistenza del vizio dell’eccesso di potere per mancata osservanza di quanto stabilito nell’Intesa Stato-Regioni del n.103/CU del 7 settembre 2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Si è costituito il Comune di Ventimiglia, con articolata memoria difensiva, instando per il rigetto dell’appello, nonché in via preliminare nell’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione ad agire della Federazione Italiana Tabaccai, non esaminata dal giudice di <i>prime cure</i>, e riproposta in questa sede ex art. 101 comma 2 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In vista dell’udienza camerale, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, pur dando atto di non essere legittimata passiva rispetto al presente contenzioso, non essendo stato impugnato alcuno dei suoi atti e che la notifica del ricorso nei suoi confronti dovesse intendersi effettuata come <i>litis denuntitio</i>, ha osservato, a sostegno delle ragioni degli appellanti, che l’atto impugnato in <i>prime cure</i> avrebbe come effetto una sostanziale, evidente ed irrecuperabile espulsione della raccolta di gioco tramite apparecchi da intrattenimento dai punti vendita attivi in orari non serali, tra l’altro in aperta violazione della Intesa Conferenza Stato Regioni, in particolare, prevedendo, in relazione a vaste aree e quindi ad un numero importante di punti vendita, divieti di offerta dell’attività di gioco per un numero di 12 ore giornaliere (dalle 07:00 alle 19:00), ingenerando, tra l’altro, a causa dell’effetto espulsivo, gioco illegale e quindi sottrazione di risorse all’Erario e circuiti di offerta di gioco privi di controllo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. All’udienza camerale del 18 giugno 2020, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione ha preso atto della rinuncia di parte appellante alla tutela cautelare, di cui alle note depositate in data 15 giugno 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In vista della trattazione del merito dell’appello, le parti hanno depositato articolate memorie difensive, ex art. 73 comma 1 c.p.a. , insistendo nei rispettivi assunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. In particolare il comune di Ventimiglia ha osservato come l’ordinanza sindacale di cui è causa sia stata ritenuta legittima da questa Sezione con la sentenza n. 7345 del 2023, rilievo cui ha replicato parte appellante, evidenziando come tale sentenza non riguardasse la specifica criticità, segnalata anche dalla difesa erariale, costituitasi per l’Agenzia dei Monopoli di Stato, relativa alle ripercussioni di detta ordinanza sul funzionamento degli apparecchi ex art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. nelle tabaccherie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 21 settembre 2023.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. In <i>limine litis</i> va delibata l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire della Federazione Italiana Tabaccai, non esaminata dal giudice di<i> prime cure</i> e riproposta in questa sede dalla difesa del Comune di Ventimiglia, ex art. 101 comma 2 c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. Va evidenziato che secondo la giurisprudenza in materia, richiamata anche dal comune di Ventimiglia, ai fini della legittimazione ad agire delle associazioni di categoria è indispensabile che l’interesse tutelato sia comune agli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (ex multis Cons. St., Ad. Plen., sent. 2 novembre 2015, n. 9; Cons. Stato, sez. V, sent. 4 novembre 2016, n. 4628).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. Peraltro l’eccezione va disattesa posto che, come evidenziato anche dalla difesa erariale, costituitasi per conto dell’Agenzia dei Monopoli di Stato, i tabaccai sono tra gli esercizi legittimati all’istallazione di apparecchiature per l’esercizio del gioco lecito ex art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. e la medesima Agenzia, nell’adottare il D. Dirett. 27.07.2011 (<i>Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l&#8217;installabilità di apparecchi di cui all&#8217;articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.</i>) ha previsto la possibilità di installare nelle tabaccherie più apparecchi che in esercizi generici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2.1. Ciò posto, l’installazione presso le rivendite di generi di monopolio di dette apparecchiature, pur non essendo imposta dalla legge, costituisce un’ulteriore opportunità di guadagno di cui ogni tabaccaio può avvalersi, sulla base di una libera scelta imprenditoriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2.2. Dunque, è vero che nel caso di specie la Federazione Italiana Tabaccai agisce a tutela di un interesse che all’attualità non fa capo alla totalità dei tabaccai associati, bensì ad una parte soltanto degli stessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nondimeno, è noto che, al fine di escludere la legittimazione di un’associazione di categoria, non è sufficiente che la questione controversa riguardi soltanto una parte degli iscritti, bensì è necessario che essa sia capace di dividere la categoria in posizioni disomogenee in reciproco conflitto di interessi, anche soltanto potenziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2.3. Nel caso di specie, la facoltà di installare apparecchi per il gioco d’azzardo nelle rivendite di monopoli, costituendo una possibile fonte di ricavi aggiuntivi, è riferibile alla categoria unitariamente intesa, mentre la circostanza che una parte dei tabaccai non se ne sia (ancora) avvalsa, anche soltanto per motivi di natura etica, non vale a dividere la categoria in posizioni in reciproco conflitto di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Donde la legittimazione della Federazione Italiana Tabaccai che agisce a tutela degli interessi economici dei suoi aderenti, in linea con le proprie finalità statutarie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Prima di passare alla disamina dei motivi di appello, giova richiamare i princìpi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa relativamente alle limitazioni orarie degli apparecchi per l’esercizio del gioco lecito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anzitutto, occorre rammentare come la normativa in materia di gioco d&#8217;azzardo &#8211; con riguardo alle conseguenze sociali dell&#8217;offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all&#8217;impatto sul territorio dell&#8217;afflusso ai giochi degli utenti &#8211; non rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all&#8217;art. 117 comma 2 lett. h), Cost., bensì nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del comune ex artt. 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che la disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco autorizzate e del funzionamento delle apparecchiature ex art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. costituisce un crocevia di valori nel quale confluiscono una pluralità di interessi che devono essere adeguatamente misurati e contemperati. Difatti, da un lato, emergono le esigenze dei privati &#8211; ovvero dei soggetti autorizzati all’esercizio del gioco lecito &#8211; titolari di una concessione con l&#8217;amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia. Tali soggetti mirano alla massimizzazione dei loro profitti, al fine di ottenere la remunerazione dei loro investimenti economici, attraverso la più ampia durata giornaliera dell&#8217;apertura dell&#8217;esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, di libera concorrenza e del legittimo affidamento ingenerato proprio dal rilascio dei titoli &#8211; concessorio e autorizzatorio &#8211; necessari alla tenuta delle sale da gioco. Dall’altro lato, sussistono interessi pubblici e generali, non contenuti in quelli economico &#8211; finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall&#8217;autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell&#8217;affollamento dei frequentatori) e alla salute pubblica, quest&#8217;ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia (quasi testualmente, Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questo contesto si inserisce il potere esercitato dal sindaco per definire gli orari di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui sono presenti le apparecchiature ex art. 110 comma 6 T.U.LP.S., il quale è tenuto a valutare le posizioni di ciascuno dei soggetti coinvolti, senza impiegare mezzi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ al riguardo del tutto pacifico il potere del sindaco di cui all&#8217;art. 50, comma 7, del T.U.E.L. di adottare provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco. Si tratta di questione su cui non è dato dubitare e che si ricava anche dagli insegnamenti della Corte Costituzionale che, con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata con riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, nella parte in cui disciplina poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco, senza prevedere che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha ritenuto plausibile l’interpretazione dell’art. 50, comma 7, d.lgs. 267 del 2000 avallata dalla giurisprudenza amministrativa come in grado di autorizzare i sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco, anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c.d. ludopatia, fornendo un fondamento legislativo a detto potere; in particolare, la Corte ha richiamato l&#8217;evoluzione della giurisprudenza amministrativa la quale “<i>ha elaborato un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 50, comma 7, del D. lgs. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione”, ciò nel senso che, in forza della generale previsione dell&#8217;articolo 50, comma 7, d. lgs. 267 del 2000, “il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale” (sentenza 18 luglio 2014 n. 220) (&#8230;)”</i> (Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4119).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La previsione di una limitazione oraria mira pertanto <i>in primis</i> inequivocabilmente a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Ciò posto, può passarsi alla disamina dei motivi di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Con il primo motivo viene censurato in primo luogo il capo della sentenza che ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, dando tuttavia semplicemente atto che l’ordinanza impugnata aveva richiamato “<i>espressamente nelle premesse i dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale secondo cui: “ i soggetti in carico al SERT dei Dipartimenti di Salute mentale e dipendenze liguri per il gioco d’azzardo sono passati da 116 nel 2011 a 368 nel 2016</i>”, laddove il sindaco si era superficialmente limitato a riportare un dato che, innanzitutto si riferiva all’intero territorio regionale e, poi, indicava un periodo di monitoraggio diverso da quello indicato dall’Osservatorio, che oltre a non fornire dati specifici in ordine alla portata del fenomeno unicamente sul territorio del comune di Ventimiglia, non collocava temporalmente il fenomeno rispetto alla data di emanazione dell’ordinanza impugnata. In altre parole, il sindaco si era ispirato a dati riferibili al territorio regionale, ricompresi tra l’anno 2011 e l’anno 2016 (6 anni in luogo dei 7 anni specificamente evidenziati nell’ordinanza), omettendo di rilevare l’attuale portata del fenomeno nel territorio di propria competenza. Parimenti criticabile sarebbe, in tesi di parte appellante, la motivazione dell’ordinanza gravata in <i>prime cure </i>nella parte in cui afferma “<i>ma naturalmente il fenomeno è sottostimato ed i soggetti che si rivolgono ai servizi preposti sono solo una modesta percentuale rispetto al reale bisogno</i>”; anche tenuto conto di quel sommerso, il numero di 368 pazienti affetti dal GAP, nell’anno 2016, presi in carico dai SERT in tutto il territorio regionale, non potrebbe infatti rilevare un’emergenza sanitaria, tanto meno se rapportato al numero di abitanti del piccolo territorio del Comune di Ventimiglia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. Da ciò, secondo la prospettazione attorea, il difetto di istruttoria e di motivazione, e l’erroneità del pronunciamento di <i>prime cure</i> anche in quella parte in cui afferma che “<i>L’ordinanza impugnata richiama inoltre i dati statistici specificamente riferiti al Comune di Ventimiglia, pubblicati sul portale Italia delle slot sulla base dei dati forniti da AAMS – Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo i quali le giocate pro capite (cioè quanto spende in media in un anno ogni cittadino) nel Comune di Ventimiglia ammonterebbero ad € 1.015,00 nel 2016, confermando di non essere affatto esente dal fenomeno</i>”, essendo il dato riportato nell’ordinanza inattuale, in quanto riferito al 2016, per cui non si sarebbe tenuto conto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/07/2017, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 01/09/2017 per mezzo del quale era stata disposta la “<i>Riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento”</i> (c.d. AWP). Dalla consultazione della documentazione fornita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 24 gennaio 2018, contenente i dati aggiornati all’anno 2017, si rilevava infatti che la raccolta complessiva delle giocate effettuate con gli apparecchi AWP nel Comune di Ventimiglia risultava pari ad €.20.382.229,88 (inferiore pertanto ai €.24.550.000 indicati dal portale Italia delle Slot per l’anno 2016). Considerato che il predetto Comune conta una popolazione residente di 24.178 abitanti, dividendo l’importo di €.20.382.229,88, in precedenza evidenziato, per il numero di abitanti, risulterebbe una spesa per giocate <i>pro-capite</i> di €.843,00, inferiore, dunque, agli €.1.015,00 indicati nell’ordinanza impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1.1. Peraltro, in tesi attorea, il dato circa l’ammontare della spesa annua effettiva per giocatore nel comune, richiamato nell’ordinanza, non sarebbe stato correttamente depurato dell’importo delle vincite riscosse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Effettuando il calcolo correttamente, la differenza tra le due cifre in precedenza richiamate indicherebbe una spesa totale ed effettiva pari ad € 6.062.319,27 che suddiviso per il numero di abitanti del comune di Ventimiglia (24.178), fornirebbe un’entità di spesa pro-capite di € 250,74, decisamente inferiore rispetto a quella indicata dal portale “<i>L’Italia delle Slot</i>” (€.1.015), recepita dall’Autorità comunale e posta a fondamento dell’ordinanza emanata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò, in tesi di parte appellante, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento gravato in <i>prime cure</i>, non attentamente vagliato dal Tar.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sostanza, i dati istruttori a sostegno del<i> corpus</i> motivazionale dell’ordinanza sindacale, oltre a non evidenziare, in tesi di parte appellante, le specifiche problematicità sussistenti sul territorio del Comune di Ventimiglia, non sarebbero certamente idonei a giustificare e sorreggere il provvedimento restrittivo adottato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né la stessa Autorità riportava precisi e circostanziati dati inerenti al numero dei soggetti c.d. ludopatici che risiedono nel comune, in cura presso le strutture competenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. Parimenti erronea sarebbe la sentenza laddove aveva escluso la necessità del confronto con la Federazione Italiana Tabaccai, nonostante la stessa sia una delle associazioni più rappresentative sul territorio, avuto riguardo alla circostanza che l’associazione era volontariamente intervenuta nel corso del procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aver confinato il funzionamento degli apparecchi dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del mattino e, quindi nelle ore della tarda serata e notturne, aveva infatti inibito ai tabaccai, non titolari di bar o di altro pubblico esercizio, né certamente titolari di sale gioco, di svolgere l’attività per la quale erano stati legittimamente autorizzati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.3. Il motivo è solo parzialmente fondato, nel senso di seguito precisato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.4. Senza dubbio, avuto riguardo agli indirizzi giurisprudenziali in materia e all’istruttoria posta a base della gravata ordinanza, deve escludersi il difetto di istruttoria e di motivazione in riferimento alla necessità, avvertita da parte del sindaco, di intervenire a disciplinare gli orari degli apparecchi <i>de quibus,</i> avuto riguardo alla portata del fenomeno del gioco nel territorio di propria competenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ordinanza impugnata si legge, tra l’altro, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a<i>) “in riscontro alla richiesta inerente ai dati sul fenomeno del Gioco d’azzardo sul gioco patologico, formulata dal nostro Comune, il Dipartimento integrato salute mentale e dipendenze della Regione Liguria con nota acquisita, ha fornito i dati tratti dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze del settore Assistenza Sanitaria e Sociosanitaria alle fasce deboli, Politiche Sociali e Famiglia, che monitora da 7 (sette) anni il fenomeno, segnala che le richieste di cura sono costantemente in aumento ed i soggetti in carico ai Sert dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze liguri per gioco d’azzardo patologico sono passati da 116 nel 2011 a 368 nel 2016”;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) “il territorio di questo Comune risulta oltremodo interessato da numerose installazioni di gioco aleatorio sia all’interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico dell’Amministrazione Comunale, con ripercussioni sulla collettività, in particolare sulle fasce di utenti psicologicamente più deboli”;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) “secondo i dati statistici reperiti grazie all’applicazione prevista sul portale “L’Italia delle Slot”, basato sui dati di AAMS, il nostro Comune risulta fortemente interessato dal fenomeno suddetto con una spesa per giocate pro capite di euro 1.015, risultando quindi uno dei Comuni della provincia di Imperia nel quale si gioca di più”;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) (…) “l’ASL n. 1 imperiese ha in carico 49 persone con Diagnosi di Disturbo da gioco d’azzardo (GAP), tuttavia, come evidenziato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze, i soggetti che si rivolgono</i> <i>ai servizi preposti sono solo una modesta percentuale rispetto al reale bisogno”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed invero le lievi discrasie evidenziate da parte appellante circa l’entità delle giocate nel Comune di Ventimiglia e la circostanza che il dato dei soggetti ludopatici sia riferito all’intero territorio regionale e non sia aggiornato all’ultimo anno, ovvero sia riferito all’intera Provincia, non sono <i>ex se</i> idonee a sconfessare l’apparato istruttorio e motivazionale della gravata ordinanza, registrandosi comunque un<i> </i>dato non trascurabile, riferito alla Provincia, senza tenere conto del sommerso, evidenziato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze e dovendo detto dato rapportarsi con l’entità delle giocate <i>pro capite</i> nell’ambito del Comune, che, quandanche emendato nel senso richiesto da parte appellante, evidenziano un dato di allarme sociale tutt’altro che trascurabile (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2022, n. 8240 secondo cui “<i>un’ordinanza sindacale di regolazione degli orari delle sale da gioco non può considerarsi viziata da deficit di istruttoria o di motivazione soltanto perché il numero dei giocatori ludopatici non sia in assoluto elevato, giacché ciò che massimamente va considerato è la tendenza registrata nel periodo considerato, la quale, da sola, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica pertanto l&#8217;adozione di misure restrittive</i> (…)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.4.1. E’ indubbio che il dato delle giocate annuali pro<i> capite</i> nel territorio del comune di Ventimiglia, sia pure emendato nel senso richiesto da parte appellante, sulla base dei dati in tesi attorea forniti dall’Agenzia dei Monopoli di Stato, pari ad € €.843,00, sia di indubbia rilevanza e in grado <i>ex se</i> di giustificare l’intervento del sindaco, ai sensi dell’art. 50 comma 7 del T.U.E.L. , avuto riguardo alla finalità eminentemente preventiva dell’ordinanza <i>de qua</i>, volta ad evitare che l’abitudine al gioco finisca con l’assumere dimensioni patologiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.5. Non coglie nel segno poi la deduzione di parte appellante, secondo cui si sarebbe dovuto tener conto non dell’entità delle giocate <i>pro capite</i>, ma dell’entità della spesa, data dalla differenza fra quanto giocato e quanto vinto, posto che ciò che si intende tutelare con l’ordinanza <i>de qua</i>, ai sensi dell’art. 50 comma 7 del T.U.E.L., come innanzi evidenziato, non è il patrimonio del giocatore, ma la sua salute, onde evitare che la dipendenza dal gioco possa assumere una dimensione patologica, dipendenza che le eventuali vincite, sporadiche o meno che siano, finiscono per accrescere ed essendo il pregiudizio sul patrimonio solo un effetto riflesso di detta dipendenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.6. Per contro la censura di difetto di istruttoria e di motivazione coglie nel segno, laddove riferita alle ore della giornata in cui si è inteso concentrare l’esercizio del gioco lecito a mezzo delle suddette apparecchiature, in tal senso estromettendo di fatti i tabaccai, non titolari di bar o di altro pubblico esercizio, come la ricorrente Valerio, né certamente titolari di sale gioco, di svolgere l’attività per la quale erano stati legittimamente autorizzati, adottando pertanto una misura non proporzionata, secondo quanto di seguito precisato, rispetto all’obiettivo preso di mira.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.7. A tale difetto di istruttoria ha probabilmente contribuito la circostanza che nonostante la FIT sia volontariamente intervenuta nel corso del procedimento, secondo quanto evidenziato da parte appellante, sono state del tutto disconosciute le esigenze da essa rappresentate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed invero, sebbene appaia del tutto condivisibile in termini generali l’affermazione contenuta nella sentenza di <i>prime cure</i> secondo cui l’ordinanza sindacale impugnata si configura come atto amministrativo generale, sicché trova applicazione l’art. 13 della legge n. 241/1990, che al primo comma statuisce che le norme sulla partecipazione “<i>non si applicano nei confronti dell&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione</i>”, la circostanza che l’ordinanza <i>de qua</i> andasse ad incidere, per l’orario serale/notturno prescelto per l’esercizio del gioco lecito a mezzo delle indicate apparecchiature, in particolare sui tabaccai, aperti di necessità in orario diurno, rendeva opportuno un maggior approfondimento istruttorio in ordine alle problematiche rappresentate dalla FIT, onde prescegliere orari della giornata che di fatto non precludessero ai tabaccai l’esercizio del gioco lecito a mezzo delle indicate apparecchiature.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.7.1. La Sezione evidenzia al riguardo la peculiarità della fattispecie <i>de qua</i> rispetto a quella presa in esame nella propria sentenza n. 7345 del 2023, con la quale l’ordinanza comunale di cui è causa è stata ritenuta immune dalle contestate censure, posto che nella fattispecie presa in esame nell’indicata sentenza il difetto di partecipazione procedimentale era riferito alla generalità dei soggetti titolare di licenza ex art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S ( e non come nell’ipotesi di specie alla FIT, rappresentativa degli interessi della categoria dei tabaccai, che comunque aveva chiesto di intervenire nel corso del procedimento) e che in detta fattispecie l’asserito nocumento era riferibile agli interessi dei titolare di sale da gioco, comportando l’ordinanza un funzionamento delle apparecchiature <i>de quibus </i>per quattro ore nei giorni feriali e per sei ore nei giorni festivi, laddove rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre considerare che, con particolare riferimento al territorio della Regione Liguria, l’Ufficio Regionale dei Monopoli per la Liguria (già Amministrazione dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale Genova) con propria circolare n. 30, del 11 dicembre 1974 (allegata in atti), ha disciplinato gli orari delle rivendite stabilendo “<i>Apertura al mattino – ore 7,45 (con chiusura facoltativa dalle ore 12,30 alle ore 15); chiusura serale – ore 19,30 (orario minimo con facoltà di tenere aperto per i soli generi di monopolio sino alle ore 21)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro rispetto ai tabaccai con apertura continuata, come l’appellante Assunta Valerio, il funzionamento delle suddette apparecchiature si riduce ad un’ora soltanto (dalle 19 alle 20).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Colgono del pari nel segno le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo di appello &#8211; avuto riguardo al particolare angolo prospettuale dell’incidenza della gravata ordinanza sulla posizione dei tabaccai &#8211; con cui si censurano rispettivamente i capi della sentenza che avevano escluso la violazione del principio di proporzionalità e di disparità di trattamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. Quanto al primo profilo, occorre ricordare che la giurisprudenza amministrativa , come ricordato da questa Sezione con la sentenza 20 0ttobre 2020 n. 6331 “<i>si è occupata in numerose pronunce dell’eventuale contrasto della limitazione oraria del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e di svago con il principio di proporzionalità, esaminando misure che, come quella di Roma Capitale, prevedevano lo spegnimento degli apparecchi per otto ore giornaliere (Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867; Id., sez. V,, 13 giugno 2016, n. 2519; Id., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4861; Id., sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794; Id., sez. V, 30 giugno 2014, n. 3271).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Precisato che “<i>il principio di proporzionalità impone all&#8217;amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; Id., sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443; Id., sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2753; Id., sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4999; Id., sez. IV 26 febbraio 2015, n. 964), e che, definito lo scopo avuto di mira, esso è rispettato se la scelta concreta dell&#8217;amministrazione è in potenza capace di conseguire l&#8217;obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza), si è ritenuto</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che la limitazione oraria fosse proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l&#8217;obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l&#8217;offerta di gioco (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382);</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che l&#8217;argomento secondo cui l’amministrazione non abbia tenuto conto di altre forme di gioco verso le quali i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le slot machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che la limitazione oraria di otto ore comporta il minor sacrificio possibile per l&#8217;interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all&#8217;interesse pubblico perseguito: resta consentita l&#8217;apertura al pubblico dell&#8217;esercizio, che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi per la comprensibile ragione di indurre i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l&#8217;inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l&#8217;attenzione dal gioco;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando certamente una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell&#8217;attività di impresa.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2. Per contro nell’ipotesi di specie il principio di proporzionalità appare violato, posto che non si palesa, avuto riguardo tra l’altro all’istruttoria espletata e alla motivazione dell’ordinanza gravata in <i>prime cure</i>, l’idoneità del mezzo prescelto, ovvero la concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte, rispetto all’obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, pur avendo riguardo alla necessità di protezione delle fasce deboli della popolazione, minori ed anziani.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né appare ravvisabile l’adeguatezza del mezzo prescelto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come evidenziato dagli appellanti, l’orario stabilito con l’ordinanza impugnata (divieto di gioco dalle 07,00 alle 19,00 tutti i giorni, festivi compresi) finisce con incidere sfavorevolmente ed in maniera non adeguata sui soli titolari delle tabaccherie del comune di Ventimiglia, comportando una drastica limitazione dell’orario di funzionamento dei giochi relegato alle sole ore notturne e della tarda serata, passando da una fascia oraria media di circa otto ore ad una fascia oraria di una o, al massimo, due ore soltanto, considerati gli orari di esercizio stabiliti per le rivendite di generi di monopolio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro la scelta del Comune di Ventimiglia, oltre ad estromettere di fatto i tabaccai, che come la ricorrente non sono titolari anche di bar – donde l’erroneità <i>in parte qua</i> della motivazione della sentenza di <i>prime cure </i>in ordine alla prospettata censura &#8211; dallo svolgere l’attività per i quali sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 T.U.L.P.S., appare singolare avuto riguardo all’obiettivo preso di mira, posto che la scelta dell’orario notturno in cui concentrare le giocate è quello che consente il minor controllo della comunità, come palesato dalla circostanza che per contro nella maggioranza dei comuni, secondo l’id <i>quoad plerunque accidit</i>, si sceglie l’orario diurno per concentrare le giocate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.3. Parimenti riscontrabile è il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento dedotto da parte appellante e non rilevato dal primo giudice, in quanto, avuto riguardo alla medesima condizione di rilascio della licenza ex art. 110 T.U.L.P.S, . i titolari di tabaccherie, non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, si trovano in una situazione deteriore rispetto agli altri titolari di detta licenza, che possono scegliere di rimanere aperti la notte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sig.ra Valerio, secondo quanto dedotto agli atti di causa, effettua infatti un orario continuato di esercizio fino alla chiusura alle ore 20 (senza chiusura intermedia facoltativa), senza gestire attività di bar e deve essere presente durante l’orario di apertura, in quanto i tabaccai, ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 1293 del 1957 e dell’articolo 63 del D.P.R. n. 1074 del 1958, sono obbligati alla gestione personale della rivendita e devono garantire la propria costante presenza all’interno della stessa, salva la possibilità di sostituzione nelle temporanee assenze o impedimenti, essendo unici responsabili verso l&#8217;Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aver deciso che il funzionamento degli apparecchi da gioco possa soltanto essere attivato nelle ore notturne equivale pertanto ad una quasi completa espulsione di tale tipologia di gioco dalle tabaccherie, che tuttavia sono state anch’esse, come tutti gli altri operatori, legittimamente autorizzate a svolgerlo dallo Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ordinanza impugnata è pertanto irragionevole, sproporzionata in ordine a detta scelta, determinando una grave disparità di trattamento tra soggetti parimenti autorizzati ad installare gli apparecchi in questione, non rilevando <i>ex se</i> la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che per i tabaccai l’attività in questione sia meramente accessoria nel momento in cui di fatto viene pressoché interdetto l’utilizzo della licenza loro rilasciata, in relazione alla quale hanno effettuato degli investimenti e che consente un’ulteriore possibilità di guadagno lecito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò senza mancare di rilevare, che, come evidenziato dall’Agenzia dei Monopoli di Stato nelle note di udienza depositate in vista dell’udienza camerale, nella valutazione dell’incidenza del fenomeno del gioco d’azzardo patologico, occorre rilevare che la rivendita di generi di monopolio “<i>costituisce un ambiente frequentato da un’utenza differenziata (non solo giocatori) con un esercente titolare che svolge un’attività di presidio e controllo funzionale al regolare espletamento del servizio</i>”; <i>di tale specificità, che l’Agenzia ha ritenuto rilevante allorché ha adottato il D. Dirett. 27.07.2011 (Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l&#8217;installabilità di apparecchi di cui all&#8217;articolo 110, comma 6 del TULPS) prevedendo la possibilità di installare ivi più apparecchi che in esercizi generici, sembra non abbiano affatto tenuto conto né il Sindaco né il Tar Liguria”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Da disattendere è per contro l’ultimo motivo di appello, con cui si contesta il capo della sentenza che ha rigettato la censura di eccesso di potere per mancata osservanza di quanto stabilito nell’Intesa Stato-Regioni del n.103/CU del 7 settembre 2017, pur volendo prescindere dal rilievo, comunque evidenziato nella sentenza appellata, in ordine all’inammissibilità di tale motivo, in quanto formulato per la prima volta con memoria difensiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo si precisa che l’art. 1, comma 936, L. n. 208/2015 (“<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>” – c.d. Legge di stabilità 2016) aveva stabilito che venissero definite in sede di Conferenza Unificata (ex art. 8, D.Lgs n. 281/1997) le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell&#8217;ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, prevedendo che le intese raggiunte in detta sede fossero poi recepite con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Intesa, successivamente raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni/Enti Locali in data 07/09/17 aveva previsto, nell’ottica di dar luogo a contrasto al gioco d’azzardo patologico, l’adozione di una serie di misure finalizzate a comprimere l’offerta sul territorio nazionale di gioco pubblico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fra queste, parte delle quali <i>medio tempore</i> attuate a livello nazionale, risultava espressamente convenuta (Cfr. punto 2, Intesa cit.) quella consistente nel riconoscimento agli Enti locali della “<i>facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana</i>”, previa definizione delle fasce di interdizione oraria di concerto “<i>con la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, pur nella consapevolezza di un distinto orientamento (ex <i>multis</i> parere n. 1418 del 18/08/2020 della Sez. I di questo Consiglio di Stato e giurisprudenza ivi richiamata) secondo cui i Comuni potrebbero discostarsi dall’Intesa <i>de qua</i> solo con adeguata motivazione, il collegio intende dar seguito al diverso orientamento giurisprudenziale seguito dalla Sezione, fatto proprio anche dal giudice di <i>prime cure</i>, (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4119; sez. V, 13 luglio 2020, n. 4496; sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223), secondo cui “<i>È, dunque, espressamente previsto che l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata sia recepita in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Prevedendo l’adozione di un decreto ministeriale che abbia ad oggetto profili di regolamentazione del gioco pubblico, l’amministrazione statale si è attribuita un potere di indirizzo e coordinamento per aver ritenuto che in tale specifico settore (quello del gioco lecito) si incrociano materie attribuite dalla Costituzione alla competenza di diversi livelli di governo, anche regionale, ma si avverte l’esigenza di una regolamentazione unitaria; […] In questi casi – quando cioè lo Stato attribuisce per legge a sé stesso un potere di indirizzo e coordinamento in relazione ad un settore che investe in maniera trasversale materie di competenza anche delle Regioni – è dovuta nella legge statale la previsione del previo raggiungimento dell’Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 28, quale strumento tipico di coinvolgimento delle Regioni in attuazione del principio di leale collaborazione (da ultimo, in tal senso Corte cost., 2 dicembre 2019, n. 246; Id., 20 marzo 2019, n. 56). Il potere di indirizzo e coordinamento non è stato, tuttavia, ancora esercitato perché il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze non è stato adottato, mentre è stata conclusa l’intesa nell’ambito della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali il 7 settembre 2017. Per essere prevista quale atto prodromico all’esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle Regioni, all’Intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente</i>” (Cons. Stato, sez. V, 20 0ttobre 2020 n. 6331 cit.; in senso analogo di recente Cons. Stato, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 11426/2022 e Cons. Stato, sez. I, parere del 17.02.2023 n. 244).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. L’appello va pertanto accolto, nei sensi innanzi precisati, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, in accoglimento del ricorso di <i>prime cure</i>, va annullata l&#8217;ordinanza del sindaco di Ventimiglia n. 220 del 12 novembre 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla materia trattata, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite del doppio grado.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla l&#8217;ordinanza n. 220 del 12 novembre 2018 adottata dal Sindaco del Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto “<i>disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all&#8217;art.110 del tulps installati ex artt.86 e 88 del tulps negli esercizi ove è consentita la loro installazione – modifica ordinanza 79 del 13/05/2015</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite del doppio grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Diana Caminiti, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.2196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-16-9-2020-n-2196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-16-9-2020-n-2196/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.2196</a></p>
<p>Pres. Iannini- Est. Bruno Tutela dell&#8217;ambiente- Rifiuti e bonifiche- Mancata erogazione del servizio- Ordinanze contingibili e urgenti- Presupposti- Sussistenza. La situazione estremamente critica valutata sul piano tecnico dall&#8217;autorità  sanitaria, può rappresentare quello stato di emergenza che legittima il ricorso da parte del Sindaco ai poteri di ordinanza di cui all&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-16-9-2020-n-2196/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.2196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannini- Est. Bruno</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Tutela dell&#8217;ambiente- Rifiuti e bonifiche- Mancata erogazione del servizio- Ordinanze contingibili e urgenti- Presupposti- Sussistenza.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La situazione estremamente critica valutata sul piano tecnico dall&#8217;autorità  sanitaria, può rappresentare quello stato di emergenza che legittima il ricorso da parte del Sindaco ai poteri di ordinanza di cui all&#8217;art. 191 del D. Lgs. 152/2006, ai fine di evitare che l&#8217;emergenza ambientale si protragga e si aggravi. E ciò anche in considerazione del fatto che in tema di raccolta dei rifiuti &#8211; a causa della naturale ciclicità , e per la delicatezza dei valori ambientali e sanitari preservati &#8211; il disservizio non può essere valutato solo &#8220;a posteriori&#8221;, cioè al momento in cui l&#8217; risulta irrimediabilmente conclamata, ma si richiede al contrario un costante controllo e monitoraggio, volto a far sì¬ che ogni problema igienico sanitario venga affrontato e risolto in via preventiva. L&#8217;esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità  di provvedere si appalesi imperiosa &#8211; specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica &#8211; il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell&#8217;art. 50, comma 5, del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/09/2019<br /> <strong>N. 02196/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01499/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Ato ME4 S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Catalioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> S.R.R. Messina Area Metropolitana Societa&#8217; Consortile S.p.A. non costituita in giudizio;<br /> Progitec S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>Ricorso introduttivo</em><br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente n. 47 dell&#8217;1.8.2018, ex art. 191 del d.lgs. 152/2006, con la quale il Sindaco del Comune resistente ha ordinato di intervenire nell&#8217;attività  di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in via sostitutiva nei confronti della società  ricorrente e della SRR Messina Area Metropolitana, affidando il servizio alla società  Progitec s.r.l. per il periodo tra il 2.8.2018 e l&#8217;1.2.2019 per un importo di € 1.089.887,50;<br /> ove occorra e per quanto di interesse:<br /> &#8211; dell&#8217;Avviso esplorativo Imprese disponibili per l&#8217;affidamento temporaneo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti Urbani, prot. 16858 del 23.7.2018, del Comune di Giardini Naxos, ivi compresa la relazione tecnica &#8211; illustrativa;<br /> &#8211; del verbale esiti del predetto avviso esplorativo del 27.7.2018;<br /> &#8211; delle verifiche d&#8217;ufficio, prot. n. 17416 del 30.7.2018, allegate al verbale e all&#8217;ordinanza sindacale n. 47/2018;<br /> &#8211; del relativo provvedimento di impegno di spesa del responsabile di settore; nonchè del relativo contratto e/o disciplinare sottoscritto tra il Comune e l&#8217;impresa affidataria, di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto.<br /> <em>Motivi aggiunti</em><br /> dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 31.01.2019, ex art. 191 del d.lgs. 152/2006, con la quale il Sindaco del Comune resistente ha ordinato di intervenire nell&#8217;attività  di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in via sostitutiva nei confronti della società  ricorrente e della SRR Messina Area Metropolitana, affidando il servizio alla società  Progitec s.r.l. per il periodo tra il 02.02.2019 ed il 31.05.2019;<br /> &#8211; del relativo provvedimento di impegno di spesa del responsabile di settore; nonchè del relativo contratto e/o disciplinare sottoscritto tra il Comune e l&#8217;impresa affidataria (entrambi se esistenti e sconosciuti), di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Progitec S.r.l. e del Comune Giardini Naxos;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il Sindaco del Comune di Giardini Naxos, con ordinanza contingibile ed urgente n. 47 dell&#8217;1.8.2018, adottata ai sensi dell&#8217;art. 191 del D. Lgs. 152/2006, ha affidato alla società  Progitec s.r.l. per il periodo tra il 2.8.2018 e l&#8217;1.2.2019, per un importo di € 1.089.887,50, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in via sostitutiva nei confronti dell&#8217;ATO ME4 s.p.a. e della S.R.R. Messina Area Metropolitana.<br /> Con successiva ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 31.01.2019 ha affidato il medesimo servizio alla società  Progitec s.r.l., per l&#8217;ulteriore periodo compreso fra il 2 febbraio ed il 31 maggio 2019.<br /> Entrambe le suddette ordinanze sono state impugnate &#8211; la prima, col ricorso introduttivo del giudizio; la seconda, con motivi aggiunti &#8211; dall&#8217;ATO Messina 4 in liquidazione, ossia dalla società  costituita fra la Provincia Regionale di Messina (oggi Città  Metropolitana) ed i Comuni dell&#8217;Ambito Territoriale Ottimale ME 4, ai sensi degli artt. 199 e 200 del d.lgs. 152/2006, che gestiva in via diretta il servizio nel Comune di Giardini Naxos, in forza della proroga agli ATO, disposta in attesa dell&#8217;insediamento delle SRR, con ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 8/2013 e seguenti.<br /> In particolare, la ricorrente denuncia:<br /> 1.- Violazione dell&#8217;art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione delle ordinanze n. 8/rif del 27.9.2013, n. 7/rif del 3.12.2018, n. 8/rif dell&#8217;11.12.2018 del Presidente della Regione Sicilia. Violazione della delibera n. 1375 del 21.12.2016 dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Violazione dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: motivazione insufficiente. Difetto dei presupposti di legge. Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità . Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;<br /> Col motivo in esame la ricorrente sostiene che siano state violate: le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia con le quali è stata affidata agli ATO in liquidazione, fino al 31.05.2019, la gestione del servizio di igiene urbana, nelle more dell&#8217;attuazione della riforma introdotta con L.R. 9/2010; la delibera dell&#8217;ANAC 1375/2016, che ha ritenuto non sufficiente la mancata attivazione delle SSR per giustificare l&#8217;affidamento disposto con ordinanza contingibile ed urgente dai Sindaci di molti Comuni siciliani; l&#8217;art. 191 del T.U. ambiente di cui al D. Lgs. 152/2006, nella parte in cui consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, ma solo in situazioni di eccezionale ed urgente necessità  di tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente, che non ricorrerebbero nel caso in esame, poichè sono state esclusivamente rilevate delle carenze nella gestione operata dall&#8217;ATO Messina 4, senza spiegare quali emergenze igienico/sanitarie e in quali gravi fatti consista il pericolo da scongiurare, trasformando così¬ &#8220;<em>l&#8217;ordinanza emergenziale in un rimedio ordinario e quasi di routine, atto a spostare risorse da una struttura organizzativa ad un&#8217;altra</em>&#8220;;<br /> 2.- Violazione dell&#8217;art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sotto altro profilo. Violazione degli artt. 5, 6, 8, 15 e 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e ss. mm. ii. Violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, recepito in Sicilia con legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Violazione delle ordinanze n. 8/rif del 27.9.2013 e n. 2/rif del 2.2.2017 del Presidente della Regione Sicilia. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Difetto dei presupposti di legge. Contraddittorietà  tra provvedimenti. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;<br /> Viene denunciata col motivo in esame una ulteriore violazione della L.R. 9/2010, nella parte in cui prevede che l&#8217;affidamento della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte degli enti costituiti in A.R.O. &#8211; come il Comune di Giardini Naxos, che compone l&#8217;ARO Naxos &#8211; avrebbe richiesto il ricorso a procedura di evidenza pubblica, disciplinata dal D. Lgs. 50/2016, e gestita dall&#8217;UREGA, dato l&#8217;elevato valore economico.<br /> Aggiunge poi, con la seconda impugnativa, che i vizi giÃ  dedotti sarebbero vieppìù confermati dalla proroga dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente effettuata dal Comune con riguardo al periodo 2 febbraio/31 maggio 2019.<br /> Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Giardini Naxos e la controinteressata Progitec srl.<br /> Con ordinanza n. 635/2018, la Sezione ha accolto nei termini che seguono l&#8217;istanza cautelare presentata dalla ricorrente: &#8220;<em>Considerato che il ricorso appare assistito da possibili profili di fumus boni iuris, che richiedono perà² il vaglio pìù approfondito proprio della fase di merito;</em><br /> <em>Ritenuto che le contrapposte esigenze cautelari rappresentate dalle parti in causa inducono a dare prevalenza &#8211; in un&#8217;ottica di bilanciamento &#8211; a quelle pubbliche, condensate nella necessità  per la collettività  di fruire di un servizio di igiene ambientale efficace;</em><br /> <em>Ritenuto, pertanto, che l&#8217;istanza cautelare della società  ricorrente possa essere adeguatamente soddisfatta solo ai sensi dell&#8217;art. 55, co. 10, c.p.a., attraverso la semplice fissazione dell&#8217;udienza di merito;</em>&#8220;.<br /> All&#8217;udienza del 27 giugno 2019 la causa è stata posta i decisione.<br /> DIRITTO<br /> Viene in esame la legittimità  di due consecutive ordinanze contingibili ed urgenti, adottate dal Sindaco del Comune di Giardini Naxos ai sensi dell&#8217;art. 191 del D. Lgs. 152/2006, con le quali è stata affidata alla società  Progitec s.r.l. la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in via sostitutiva rispetto all&#8217;ATO ME4 s.p.a. ed alla S.R.R. Messina Area Metropolitana.<br /> L&#8217;ATO Me 4 spa sostiene in ricorso che sia stata illegittimamente espropriata della funzione &#8211; attribuita in via di proroga a tutti gli ATO, dal Presidente della Regione Sicilia, nelle more dell&#8217;attivazione delle SSR &#8211; di gestire la raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Giardini Naxos, e che l&#8217;affidamento disposto a favore della Progitec srl sia avvenuto in assenza dei presupposti di necessità  ed urgenza previsti per l&#8217;adozione di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006; nonchè in violazione delle regole di evidenza pubblica dettate in tema di affidamento dei servizi pubblici.<br /> Il ricorso ed i motivi aggiunti risultano infondati e vanno quindi respinti.<br /> In particolare, occorre premettere che le impugnate ordinanza sindacali sono state motivate in base ai seguenti rilievi:<br /> &#8211; con la mancata operatività  della S.R.R. Messina Area Metropolitana, di cui il Comune di Giardini Naxos fa parte, che &#8211; preventivamente interpellata &#8211; ha specificato che la gara per lo svolgimento del servizio non potrebbe essere definita prima di maggio/ottobre 2019;<br /> &#8211; con la mancata attivazione dell&#8217;ARO Naxos, di cui il Comune di Giardini Naxos fa parte, finalizzato alla gestione <em>in house</em> del servizio, a mezzo di apposita società  da costituire; mancata attivazione non ascrivibile al Comune resistente, ma all&#8217;inerzia degli altri Comuni che lo compongono;<br /> &#8211; con le rilevate &#8220;<em>criticità  a mezzo della gestione ATO ME4</em>&#8220;, emergenti da &#8220;<em>palesi criticità  economico-gestionali che hanno comportato carenze nell&#8217;espletamento del servizio (&#038;) come si evince dai rapporti informativi dell&#8217;UTC, del personale del comando di Polizia Municipale e dell&#8217;ASP 5</em>&#8220;;<br /> &#8211; con il rilievo che a partire dall&#8217;1 agosto 2018 i cassonetti per la raccolta r.s.u. presenti nel territorio comunale, nella disponibilità  dell&#8217;ATO Me 4, non potranno pìù essere utilizzati da quest&#8217;ultima società , poichè non avrà  pìù titolo alla gestione del servizio;<br /> &#8211; con l&#8217;esigenza di &#8220;<em>garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale e prevenire il pericolo per l&#8217;incolumità , la sicurezza e la salute pubblica, derivate dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico &#8211; sanitario conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonchè ripercussioni sotto il profilo economico &#8211; sociale, senza considerare il notevole danno all&#8217;immagine per un Comune di rilevanza turistica quale Giardini Naxos</em>&#8220;.<br /> I citati rilievi critici sulla gestione fino a quel momento effettuata dall&#8217;ATO Me4 si appuntano, in particolare, su: a) alcuni accertamenti svolti da personale della Polizia Municipale, dai quali è emerso che in molte zone cittadine il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti non era stata effettuato; b) un rapporto dell&#8217;ASP 5 di Messina, nel quale si afferma che lo stato della raccolta dei RSU non è idoneo, in concreto, a garantire condizioni igienico sanitarie sufficienti nel territorio comunale, essendo stati rilevati: accumuli di rifiuti dentro e fuori i cassonetti; proliferare di odori nauseabondi; diffusione di insetti e topi; condizioni igieniche precarie per i cassonetti e l&#8217;isola ecologica; probabile aggravamento delle criticità  descritte, con l&#8217;avvio della stagione estiva.<br /> Risulta necessario dunque sottolineare come i rilievi critici sulla situazione ambientale, effettuati in proprio da personale della Polizia Municipale, abbiano avuto l&#8217;autorevole avallo tecnico dell&#8217;Azienda Sanitaria Provinciale, la quale ha attestato insufficienti condizioni igienico sanitarie, invitando il Sindaco a porre in essere ogni rimedio utile per eliminare le problematicità  rilevate.<br /> Non appare poi secondario rilevare che &#8211; nelle proprie difese successive &#8211; la stessa ATO ricorrente non abbia smentito l&#8217;esistenza e la consistenza delle criticità  riscontrate nella gestione del servizio affidatole.<br /> A parere del Collegio, quindi, la situazione estremamente critica valutata sul piano tecnico (con un giudizio non censurabile in questa sede) dall&#8217;autorità  sanitaria, può rappresentare quello stato di emergenza che legittima il ricorso da parte del Sindaco ai poteri di ordinanza di cui all&#8217;art. 191 del D. Lgs. 152/2006, ai fine di evitare che l&#8217;emergenza ambientale si protragga e si aggravi. E ciò anche in considerazione del fatto che in tema di raccolta dei rifiuti &#8211; a causa della naturale ciclicità , e per la delicatezza dei valori ambientali e sanitari preservati &#8211; il disservizio non può essere valutato solo &#8220;a posteriori&#8221;, cioè al momento in cui l&#8217; risulta irrimediabilmente conclamata, ma si richiede al contrario un costante controllo e monitoraggio, volto a far sì¬ che ogni problema igienico sanitario venga affrontato e risolto in via preventiva. In quest&#8217;ottica, le prime avvisaglie di mancato o irregolare funzionamento del servizio legittimano l&#8217;autorità  preposta all&#8217;adozione di immediati correttivi, senza doversi necessariamente attendere che l&#8217;emergenza esploda in forme pericolose e non pìù governabili.<br /> Sul tema in esame è stato affermato che &#8220;<em>L&#8217;esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità  di provvedere si appalesi imperiosa &#8211; specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica &#8211; il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell&#8217;art. 50, comma 5, del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia.</em>&#8221; (Tar Palermo 291/2017; ma in tale senso, anche, Tar Catania 2737/2016; Tar Cagliari 514/2016; Tar Lecce 1782/2015).<br /> A fronte dell&#8217;esercizio di poteri <em>extra ordinem</em>, poi, risultano irrilevanti le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente, con le quali si postula la violazione delle disposizioni dettate dal Presidente della Regione Sicilia, e la violazione delle norme sull&#8217;affidamento dei servizi pubblici. Invero, l&#8217;acclarato legittimo esercizio del potere di ordinanza &#8211; in presenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 191 del T.U. ambiente &#8211; giustifica la deroga ad ogni altra normativa di settore. Infatti, caratteristica proprie delle ordinanze ambientali di cui all&#8217;art. 191 del D. Lgs. 152/2006 (così¬ come, in genere, di tutte le ordinanze <em>extra ordinem</em> contemplate dall&#8217;ordinamento) è quella di poter operare in deroga alle disposizioni vigenti.<br /> Si noti in proposito che un giudizio di compatibilità  di tale tipologia di provvedimento urgente rispetto ad altri interessi (anche penalmente tutelati) valorizzati dall&#8217;ordinamento giuridico emerge dalla sentenza della Corte di cassazione (sez. VI penale, n. 15849/2019) a tenore della quale &#8220;<em>Non integra il reato di cui all&#8217;art. 353-bis c.p. la designazione del gestore del servizio di smaltimento rifiuti disposta dal sindaco con ordinanza contingibile ed urgente, a condizione che ricorrano situazioni di eccezionale ed urgente necessità  di tutela della salute pubblica ed il provvedimento sia sorretto da congrua motivazione con riferimento a tali presupposti e alle ragioni della mancata attivazione delle procedure di evidenza pubblica, eventualmente nella forma non negoziata prevista in caso di urgenza dall&#8217;art. 63, comma 2, lett. c) del codice dei contratti pubblici.</em>&#8220;<br /> Riguardo ai motivi aggiunti, va detto che l&#8217;affidamento della prosecuzione del servizio, effettuato con la seconda ordinanza contingibile ed urgente, appare giustificato, in ragione delle motivazioni espresse nella precedente ordinanza, nonchè degli ulteriori rilievi per cui: a) la SSR &#8211; nuovo gestore <em>ex lege</em> del servizio &#8211; continua a non essere, allo stato, operativo; b) il precedente gestore in proroga, ossia l&#8217;Ato Me 4, non era in condizioni di svolgere il servizio, come appurato nella riunione tenutasi presso il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti in data 7 dicembre 2019, attraverso il richiamo alla nota n.7628 del 13.11.2018 del Commissario straordinario dell&#8217;ATO contenente tale indisponibilità . La predetta indisponibilità  è emersa &#8211; di fatto &#8211; anche dalla risposta che l&#8217;ATO ha fornito al Comune di Giardini Naxos, allorquando il Sindaco ha sondato con nota 29910 del 31.12.2018 la possibilità  di riaffidare all&#8217;ATO la prosecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti, prima di adottare una nuova ordinanza contingibile ed urgente. Invero, nella risposta fornita dall&#8217;ATO Me4 (nota prot. 154 dell&#8217;8 gennaio 2019), è possibile leggere solo un riferimento ad inadempimenti contabili del Comune, alla illegittimità  dell&#8217;affidamento del servizio a terzi, alla violazione delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia che hanno temporaneamente prorogato l&#8217;operatività  degli ATO: in altre parole, non viene fornita risposta positiva al quesito posto dal Sindaco. Da qui, è facile dedurre la legittimità  dell&#8217;ordinanza sindacale, finalizzata a colmare un vuoto nella gestione della raccolta rifiuti.<br /> Nè potrebbe sostenersi che l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza impugnata risieda nel solo fatto che sono state così¬ disattese le ordinanze di proroga del Presidente della Regione: è agevole osservare in proposito che la prosecuzione, seppur temporanea, della gestione del servizio di raccolta rifiuti nelle mani delle preesistenti ATO &#8211; così¬ disposta dal vertice regionale &#8211; presuppone, ovviamente, che tali enti siano in grado, in concreto, di garantire un efficiente servizio.<br /> In definitiva, prescindendo dalle eccepite ragioni di inammissibilità , i motivi aggiunti si rivelano infondati nel merito, e vanno quindi respinti.<br /> Le spese processuali possono essere compensate fra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità  della vicenda.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/6/2012 n.2196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-6-2012-n-2196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va accordata tutela cautelare a chi chieda di essere immatricolato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia con scorrimento dei posti non assegnati ai cittadini non comunitari e non residenti in favore dei cittadini residenti, Ritenuto che la tesi della piena utilizzabilità dei posti predeterminati,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accordata tutela cautelare a chi chieda di essere immatricolato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia con scorrimento dei posti non assegnati ai cittadini non comunitari e non residenti in favore dei cittadini residenti, Ritenuto che la tesi della piena utilizzabilità dei posti predeterminati, con possibilità di scorrimento anche nei posti rimasti inutilizzati riservati a studenti extracomunitari e non residenti, appare, prima facie, preferibile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02196/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03593/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3593 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Università degli Studi dell&#8217;Aquila</b>, <b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Salvatore Antonio Storniolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Faldetta, Alessandra Faldetta, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I n. 00072/2012, resa tra le parti, concernente procedura selettiva per l&#8217;accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia- esclusione dallo scorrimento dei posti non assegnati ai cittadini non comunitari e non residenti in favore dei cittadini residenti	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Salvatore Antonio Storniolo;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Fedeli e l&#8217;avv. Castiello per delega dell&#8217;avv. Faldetta;	</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame, che la tesi della piena utilizzabilità dei posti predeterminati, con possibilità di scorrimento anche nei posti , rimasti inutilizzati, riservati a studenti extracomunitari e non residenti, appare, prima facie, preferibile;<br />	<br />
Ritenuto, trattandosi di questione che presenta margini di dubbio e relativamente alla quale non si è ancora consolidato un orientamento uniforme, di compensare le spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3593/2012).	</p>
<p>Spese della presente fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2196</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. P. Mirandoli (Avv. G. De Paola) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) e l’I.N.P.D.A.P. &#8211; Roma (Avv.ti A. Federici ed N. Federici) sul dies a quo della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio in caso di decesso della parte costituita Processo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> P. Mirandoli (Avv. G. De Paola) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) e l’I.N.P.D.A.P. &#8211; Roma (Avv.ti A. Federici ed N. Federici)</span></p>
<hr />
<p>sul dies a quo della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio in caso di decesso della parte costituita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita a mezzo di procuratore – Dichiarazione dell’evento in udienza &#8211; Termine semestrale per la riassunzione &#8211; Art. 24, comma 2, L. 1034/71 – Decorre da tale dichiarazione e non dalla data di deposito dell’ordinanza che dichiara l’interruzione del giudizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita a mezzo di procuratore e dichiarata dal medesimo in udienza, il termine semestrale per la riassunzione decorre, a norma dell’art. 24, comma 2, L. 1034/71, dalla data di detta dichiarazione e non dalla data di deposito dell’ordinanza di interruzione del giudizio, la quale ha un effetto puramente dichiarativo dell’interruzione già verificatasi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul dies a quo della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del giudizio in caso di decesso della parte costituita</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2196 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  2781  Reg. Ric.<br />
Anno 1998</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2781/98 proposto da<br />
<b>PIERLUIGI MIRANDOLI</b> e riassunto da UBALDI ARIANNA ved. di Mirandoli Pierluigi, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele De Paola ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze, via Martelli, 8</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p>&#8211;	l’<b>I.N.P.D.A.P. &#8211; ROMA</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Federici e Nicola Federici ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Firenze, P.za Indipendenza, 21;																																																																																												</p>
<p>per il riconoscimento<br />
del diritto spettante in ragione della abbreviazione della anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, da commisurarsi in relazione alla invalidità contratta in costanza di servizio in ausiliaria, con riflessi anche sul trattamento di quiescenza e sulla indennità di buonuscita, non avendo l’amministrazione dato applicazione agli artt.43 e 44 del R.D. 30.9.1922 n.1290.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 maggio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Rossi delegato da G.De Paoli e l’avv.dello Stato U.Casali;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorrente, con ricorso notificato il 3 agosto 1998, chiese il riconoscimento del diritto all&#8217;abbreviazione dell&#8217;anzianità di servizio, ai fini degli aumenti periodici di stipendio con effetti sul trattamento di quiescenza e di buonuscita, in relazione all&#8217;invalidità contratta in costanza di servizio in applicazione degli artt. 43 e 44 r.d. 30 settembre 1922, n. 1290. Con istanza del 29 giugno 2000 chiese il prelievo del ricorso.<br />	<br />
	Con ordinanza del 25 novembre 2003 n. 5932 fu ordinata la produzione del provvedimento di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio o altra documentazione da cui risultasse la data di cessazione dal servizio, nonché dei provvedimenti di riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio.<br />	<br />
	Il 4 maggio 2004 l&#8217;avv. De Paola, dichiarando di agire nell&#8217;interesse della sig.ra Arianna Ubaldi, vedova del ricorrente, depositò in segreteria un certificato del Comune di Carrara attestante il decesso del ricorrente, avvenuto il 15 agosto 2001.<br />	<br />
	Nella camera di consiglio dell&#8217;8 giugno 2004, fu adottata l&#8217;ordinanza di interruzione del giudizio, pubblicata il 22 giugno 2004.<br />	<br />
	Con atto notificato il 3 febbraio 2005, depositato il 10 febbraio 2005, la sig.ra Ubaldi ha riassunto il giudizio.<br />	<br />
	La difesa dell&#8217;INPDAP ha eccepito la tardività della riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio.<br />	<br />
	L&#8217;eccezione è fondata. Ai sensi dell&#8217;art. 300 c.p.c., richiamato dall&#8217;art. 24 della legge n. 1034 del 1971, l&#8217;ordinanza ha effetto puramente dichiarativo dell&#8217;interruzione verificatasi al momento della dichiarazione dell&#8217;evento da parte del difensore della parte deceduta (Cass., 23 marzo 2001, n. 4203; Cass., 25 agosto 1994, n. 7507). Di conseguenza il termine di sei mesi, che a norma dell&#8217;art. 24, 2° comma, della legge n. 1034 del 1971 decorre &#8220;dalla conoscenza legale dell&#8217;evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione&#8221;, nel caso in esame decorreva dall&#8217;8 giugno 2004. Pur tenendo conto dei 46 giorni di sospensione feriale dei termini (legge 7 ottobre 1969, n. 742), applicabile ai giudizi in materia di pubblico impiego (Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1988, n. 270; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 30 marzo 1995, n. 83), e della proroga di diritto al primo giorno non festivo (art. 155, comma 4, c.p.c.), il termine risulta scaduto il 24 gennaio 2005.<br />	<br />
	Il giudizio deve, pertanto, dichiararsi estinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese giudiziali.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara l&#8217;estinzione del giudizio. Spese compensate.<br />
	Così deciso in Firenze il 4 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:   <br />	<br />
Giovanni Vacirca    			 Presidente, est.<br />	<br />
	Andrea Migliozzi			Consigliere<br />	<br />
	Eleonora Di Santo			Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 MAGGIO 2005<br />
Firenze, lì 16 MAGGIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2196/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</a></p>
<p>Procedimento giurisdizionale – spese di giudizio &#8211; Sospensiva di sentenza che condanna alle spese &#8211; sentenza in tema di accesso agli atti, che condanna alle spese un soggetto non evocato in giudizio di primo grado &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento giurisdizionale – spese di  giudizio &#8211; Sospensiva di sentenza che condanna alle spese  &#8211; sentenza in  tema di accesso agli atti,  che condanna  alle spese un soggetto non evocato in giudizio di primo grado  &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2196/04<br />
Registro Generale:3490/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>REGIONE ABRUZZO</b> rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>TARANTA DONATELLA, TARANTA ALFREDO, TARANTA PAOLA MARIA</b> rappresentati e difesi dall’Avv. PAOLO STELLA RICHTER con domicilio eletto in Roma VIALE G. MAZZINI N.11e nei confronti di <b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA 892/2003, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE CONFINI BENI PRIVATI CON DEMANIO FLUVIALE (SILENZIO RIFIUTO).</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE TARANTA ALFREDO TARANTA DONATELLA TARANTA PAOLA MARIA<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’avv. dello Stato Lettera e l’avv. Stella Richter.</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso si appalesa fondato, soprattutto con riferimento alla mancata evocazione nel giudizio di primo grado della Regione appellante, la quale risulta condannata alle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3490/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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