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	<title>2194 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in caso di diretta impugnazione di una legge regionale.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:28:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-difetto-di-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-in-caso-di-diretta-impugnazione-di-una-legge-regionale/">Sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in caso di diretta impugnazione di una legge regionale.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Diretta impugnazione di una legge regionale &#8211; Difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo. E&#8217; inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso avente a oggetto la diretta impugnazione di una legge regionale contenente norme di carattere generale ed astratto. Invero, nonostante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-difetto-di-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-in-caso-di-diretta-impugnazione-di-una-legge-regionale/">Sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in caso di diretta impugnazione di una legge regionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-difetto-di-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-in-caso-di-diretta-impugnazione-di-una-legge-regionale/">Sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in caso di diretta impugnazione di una legge regionale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Diretta impugnazione di una legge regionale &#8211; Difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso avente a oggetto la diretta impugnazione di una legge regionale contenente norme di carattere generale ed astratto. Invero, nonostante qualche incertezza, derivante dalla lettura di alcuni passaggi del ricorso, che parrebbero alludere anche all’intenzione di ottenere, previa sospensione, addirittura l’annullamento in questa sede delle norme, non par dubbio che la fattispecie vada inquadrata come iniziativa diretta ad investire la Corte costituzionale delle questioni di illegittimità delle norme, sollevate dalle ricorrenti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Iannini &#8211; Est. Iannini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2018, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’art.16 della legge Regione Calabria n.9 del 26/04/2018 pubblicata sul BURC Regione Calabria n.45 del 02/05/2018 pubblicata in data 02/05/2018, rubricato: “Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico”, con il quale la Regione Calabria, al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, stabilisce una serie di prescrizioni a cui tutti i Comuni della Regione Calabria dovranno attenersi entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 novembre 2022 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Con ricorso notificato alla Regione Calabria il 2 luglio 2018, depositato in Segreteria il successivo 29 luglio, la -OMISSIS- e la -OMISSIS- hanno proposto ricorso dichiarando di impugnare l’art. 16 della l.r. Calabria 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza).</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 16 della legge reca la rubrica “<em>Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico</em>” e prescrive: <em>1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell’arco dell’orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) centri di formazione per giovani e adulti;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c) luoghi di culto;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>d) impianti sportivi;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>g) istituti di credito e sportelli bancomat;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>i) stazioni ferroviarie.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall’area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali ripartite su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3) ad informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo “No Slot”. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale “No slot” rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa “No Slot”. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l’assenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione di tali apparecchi;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell’obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l’obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall’accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all’assolvimento dell’obbligo formativo Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c) la previsione, tramite l’estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l’orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d’interesse;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>e) l’attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>6. Abrogato.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>7. Abrogato</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell’autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>9. L’accertamento, l’irrogazione, la riscossione e l’introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell’80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>10. Per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>11. In coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d’azzardo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro il 31 dicembre 2022.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>14. Sono esclusi dall’applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931</em>”<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">2. – Le parti ricorrenti, premesso di svolgere attività di impresa per la fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, hanno dedotto l’illegittimità delle richiamate previsioni di legge regionale, deducendo difetto di ragionevolezza, eccesso di potere, manifesta violazione art. 3 Cost., manifesta illogicità, contrasto con la normativa nazionale in materia di gioco lecito, questione di legittimità costituzionale per violazione art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ricorrenti, premessa un’ampia disamina delle caratteristiche del gioco d’azzardo patologico e delle forme di gioco che determinano tendenze compulsive, hanno dedotto che la Regione con l’introduzione delle norme di cui alla legge regionale, che ha inteso colpire le sole apparecchiature da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., ha palesemente voluto danneggiare attività economiche che sino ad oggi hanno esercitato un’attività perfettamente lecita e legittima.</p>
<p style="text-align: justify;">L’arbitrarietà della norma impugnata sarebbe dimostrata dalla previsione che esenta le rivendite di generi di monopolio dai divieti di cui al comma 3, a determinate condizioni, introducendo una distinzione tra esercenti di serie A ed esercenti di serie B.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma regionale sarebbe, quindi, incostituzionale, importando una chiara e strumentale discriminazione normativa in danno degli imprenditori privati ed a vantaggio dello Stato che potrebbe continuare ad esercitare il gioco d’azzardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe fonte di disparità e illegittima anche la norma del comma 2, che pone limitazioni agli orari di apertura, giacché la Regione non avrebbe il potere di imporre tale limitazione in un sistema di libero mercato. Ciò imporrebbe agli esercenti commerciale delle attività di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. di eliminare totalmente” tutte le apparecchiature da gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art.16 della l.r. Calabria n. 9/2018 sarebbe in contrasto con il principio del libero mercato e della concorrenza, arrivando a prevedere addirittura una efficacia “retroattiva” di una simile norma, così da pregiudicare tutti coloro che, come i ricorrenti, hanno investito centinaia di migliaia di euro</p>
<p style="text-align: justify;">nell’acquisito di apparecchiature da gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo le ricorrenti hanno dedotto la violazione del principio di irretroattività della legge posto dalle norme nazionali, derogabile solo nel rispetto del canone di ragionevolezza, oltre che da quelle di cui all’art. 1, protocollo 1, e all’art. 6 della CEDU e hanno richiamato della Corte europea dei diritti dell’uomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Su tali aspetti le ricorrenti hanno chiesto che sia disposta la rimessione alla Corte costituzionale affinché essa si pronuncia sulla affinché si pronunci sull’eccepita incostituzionalità dell’art.16 della l.r. Calabria n. 9/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ricorrenti hanno esposto anche un terzo motivo, con cui hanno dedotto le manifeste contraddittorietà e illogicità e il difetto di ragionevolezza, censurando la limitazione, definita “spaziale”, di cui al comma 3 della l.r. n. 9/2018, che vieta la collocazione di apparecchi per il gioco ad una distanza di trecento o quattrocento metri dai luoghi indicati nella norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione non varrebbe a tutelare il soggetto affetto da ludopatia, disposto a percorrere anche lunghe distanze pur di poter giocare.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ricorrenti hanno concluso chiedendo che, previa sospensione, il ricorso proposto avverso la legge regionale sia accolto e che, accertata la non manifesta illegittimità della questione costituzionale sollevata, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale. Con vittoria di spese, da distrarre il favore del difensore.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Si è costituita la Regione Calabria con memoria di stile.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Alla pubblica udienza straordinaria per l’abbattimento dell’arretrato il Collegio ha dato avvertimento alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., di un possibile profilo d’inammissibilità, in quanto oggetto dell’impugnazione è una legge regionale, con possibile difetto assoluto di giurisdizione, non essendovi impugnazione di alcun provvedimento attuativo. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è la prima volta che questo Tribunale viene investito della diretta impugnazione di una legge regionale (Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 22 aprile 2020, n. 602, confermata in appello: Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2409).</p>
<p style="text-align: justify;">La presente fattispecie presenta una particolarità ulteriore, in quanto oggetto di impugnazione non è una legge provvedimento, ma norme di carattere generale ed astratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Comunque sia, nonostante qualche incertezza, derivante dalla lettura di alcuni passaggi del ricorso, che parrebbero alludere anche all’intenzione di ottenere, previa sospensione, addirittura l’annullamento in questa sede delle norme, non par dubbio che la fattispecie vada inquadrata come iniziativa diretta ad investire la Corte costituzionale delle questioni di illegittimità delle norme, sollevate dalle ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, tuttavia, non può salvare il ricorso dalla dichiarazione di inammissibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato nella menzionata pronuncia n. 602/2020 di questo Tribunale “<em>… fin dalle sue prime pronunce la Corte costituzionale ha chiarito che «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi» (sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2000; ma analoga affermazione era già contenuta nella sentenza n. 59 del 25 maggio 1957);</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>h) nel caso di specie, però, il giudizio introdotto d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale ha un petitum (l’annullamento della legge provvedimento) coincidente con quello del giudizio che dovrebbe essere devoluto alla Corte costituzionale; inoltre, non solo si chiede a questo Tribunale una pronuncia demolitoria di una legge, e cioè l’esercizio di un potere che mai potrebbe spettargli, ma è evidente che l’eventuale accoglimento – da parte della Corte costituzionale – della questione di legittimità costituzionale priverebbe l’odierno giudizio del suo oggetto, in contrasto con la natura eminentemente incidentale del giudizio costituzionale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla stessa linea si è mosso il Consiglio di Stato nella pronuncia menzionata, nella quale ha sottolineato che “<em>è escludersi l’impugnabilità diretta della legge-provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, dovendo il giudizio di costituzionalità conservare il proprio carattere incidentale, e quindi muovere pur sempre dall’impugnazione di un atto amministrativo (sulla cui qualificazione in termini di lesività e impugnabilità, a sua volta la giurisprudenza amministrativa adotta un approccio peculiare rispetto ai comuni principi proprio in quanto trattasi di atti direttamente applicativi di una legge- provvedimento:</em> cfr. <em>Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 4933, laddove si afferma chiaramente che “in ipotesi di leggi provvedimento l’unica possibilità di tutela per i cittadini è quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato rispetto alla legge, deducendo l’incostituzionalità della stessa”) rispetto al quale la norma di legge si ponga quale presupposto: p.es. il Comune avrebbe potuto impugnare un qualsiasi provvedimento emesso dall’Ente di gestione della Riserva naturale quale risultante dalla modifica apportata dalla l.r. 25 novembre 2019, n. 45, argomentando sulla base della incostituzionalità di quest’ultima</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che il ricorso, nel quale è chiesta una pronuncia demolitoria delle norme regionali, sia pure previa rimessione delle questioni rilevate alla Corte costituzionale, non sfugge alla dichiarazione di inammissibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Iannini, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Tallaro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Nasini, Primo Referendario</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2005 n.2194</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2005-n-2194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2005-n-2194/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2005-n-2194/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2005 n.2194</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio P.R. Madeddu (Avv. ti R. di Tucci e G. Spanedda) c. Università degli Studi di Sassari (Avv. Stato) indennità ex lege 213/1971 e personale universitario Università – personale svolgente attività di diagnosi e cura – indennità ex lege 25.3.1971 n. 213 – emolumento avente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2005-n-2194/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2005 n.2194</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio P.R. Madeddu (Avv. ti R. di Tucci e G. Spanedda) c. Università degli Studi di Sassari (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>indennità ex lege 213/1971 e personale universitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – personale svolgente attività di diagnosi e cura – indennità ex lege 25.3.1971 n. 213 – emolumento avente natura retributiva.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Un orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare ha, infatti, affermato che l&#8217;indennità prevista dalla L. 25/3/1971 n° 213 a favore del personale universitario che svolga comunque attività di diagnosi e cura si colloca tra gli emolumenti di carattere generale e genericamente retributivi, con funzione meramente integrativa dello stipendio, e va quindi considerata non come compenso di specifiche straordinarie prestazioni, bensì parte integrante del normale trattamento economico, per cui essa spetta anche durante i periodi di congedo straordinario per motivi di studio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">indennità ex lege 213/1971 e personale universitario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n. 2194/2005<br />
Ric. n.	789/2001																																																																																												</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 789/01 proposto dal dr.<br />
<b>Paolo Roberto Madeddu</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Di Tucci e Giorgio Spanedda ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cagliari, via Pessina n°9;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Università degli Studi di Sassari</b>, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è legalmente domiciliata;</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto a conseguire l’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del D.P.R. n°761/1979, e, conseguentemente, a percepire gli emolumenti arretrati a tale titolo dovuti, maggiorati di rivalutazione ed interessi;<br />
e per la condanna<br />
 dell’amministrazione universitaria al pagamento di tutte le somme conseguentemente dovute.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 19/10/2005 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso, il dr. Paolo Roberto Madeddu, ricercatore presso l’Università degli Studi di Sassari, adibito allo svolgimento di funzioni assistenziali, invoca in proprio favore la corretta applicazione degli artt. 31 del D.P.R. 20/12/1979 n°761 e 102 del D.P.R. 11/7/1980 n°382, che dispongono l’equiparazione del personale medico universitario che svolge attività assistenziale a quello ospedaliero di corrispondente qualifica ed anzianità.<br />
Domanda, in particolare, di essere equiparato all’aiuto ospedaliero, con anzianità corrispondente a quella che egli può vantare considerando anche l’attività pregressa.<br />
Chiede, quindi, la condanna dell’Università degli Studi di Sassari al pagamento delle differenze retributive a tale titolo spettanti, a far data dal 1994, maggiorate di rivalutazione ed interessi. <br />
Reclama, inoltre, il diritto a percepire la suddetta indennità anche per il periodo di congedo goduto per motivi di studio (c.d. anno sabbatico). <br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 19/10/2005 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare il Collegio rileva di dover circoscrivere l’esame delle domande proposte dal ricorrente a quelle concernenti pretese sorte successivamente al quinquennio dalla notifica dell’odierno ricorso, operando in relazione a quelle che hanno avuto origine precedentemente, la prescrizione, ritualmente eccepita dall’intimata amministrazione.<br />
Con riguardo all’eccepita prescrizione, il ricorrente obbietta che i diritti azionati non si sarebbero estinti in quanto: a) non sarebbe trascorso il termine prescrizionale; b) la prescrizione sarebbe stata interrotta sia dai documenti rilasciati dall’Università sia dai pagamenti parziali da questa effettuati; c) in ogni caso la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla proposizione del ricorso n°655/98, dichiarato inammissibile con sentenza 8/2/2000 n° 108.<br />
Le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise.<br />
Preliminarmente occorre rilevare che il termine di prescrizione dei crediti retributivi, compresi quelli di cui nella fattispecie si discute, ha pacificamente durata quinquennale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, VI Sez., 7/7/2004 n°2801).<br />
Nella fattispecie il ricorrente reclama una diversa misura dell’indennità di equiparazione al personale ospedaliero a far data, al più tardi, dal 1994 (in realtà in ricorso vengono indicate, con molta approssimazione, anche date antecedenti a quest’ultima) e poiché l’odierno ricorso è stato notificato in data 4/6/2001, tutti i diritti maturati sino al 4/6/1996, in mancanza di idonei atti interrottivi, risultano prescritti.<br />
Nella specie, il ricorrente sostiene che, in non meglio precisati, “documenti rilasciati”, l’amministrazione avrebbe riconosciuto il debito, sennonchè fra gli atti prodotti in giudizio tali “documenti” non si rinvengono, cosicché la circostanza non risulta provata.<br />
Quanto agli asseriti “pagamenti parziali” questi possono astrattamente costituire atti ricognitivi del debito, con effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ma perché ciò avvenga occorre che sia inequivoca la volontà del debitore di riconoscere la pretesa del creditore e di effettuare il pagamento “in acconto”.<br />
Nel caso di cui si discute non risulta che l’amministrazione universitaria, tramite pagamenti parziali, abbia inteso riconoscere le pretese del ricorrente in termini più ampi.<br />
Sostiene, ancora, l’istante che la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla proposizione di altro ricorso. <br />
Sennonché quest’ultimo non è stato depositato in giudizio e dalla sentenza, prodotta in causa, con cui lo stesso è stato definito, non è possibile verificare, se non sommariamente, se fra le due domande vi sia coincidenza.<br />
Così definito l’ambito temporale entro cui le domande proposte possono essere esaminate occorre affrontare le varie problematiche sollevate con l’odierna controversia.  <br />
La pretesa concernente i criteri da seguire per la determinazione dell’indennità di equiparazione al personale ospedaliero è infondata.<br />
Come emerge dagli atti depositati in giudizio dallo stesso ricorrente al medesimo è stata riconosciuta la reclamata equiparazione all’aiuto ospedaliero sin dal 1989.<br />
Parte ricorrente chiede, poi, che, ai fini della richiesta  equiparazione, la propria anzianità di servizio sia calcolata tenendo conto di una non meglio precisata “attività pregressa”.<br />
La genericità della domanda esonera il giudice dal dovere di pronunciare sulla stessa.<br />
Giova, comunque, rilevare che l’anzianità da considerare ai fini dell’equiparazione, è esclusivamente quella formalmente riconosciuta dall’amministrazione universitaria in base all’ordinamento che regola lo stato giuridico dei ricercatori.  <br />
Quanto alla domanda concernente il pagamento dell’indennità di che trattasi, l’Università degli Studi di Sassari, non smentita dal ricorrente, ha affermato e dimostrato mediante deposito di idonea documentazione, di aver corrisposto, ancorché con ritardo, quanto dovuto, riconoscendo, peraltro, di non aver corrisposto alcunché durante il periodo di congedo per motivi di studio goduto dall’odierno istante dal 4/1/1999 al 31/1/2000.<br />
Ritiene il Collegio, che l’indennità in questione spetti anche in relazione al periodo di congedo per motivi di studio. <br />
Un orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare ha, infatti, affermato che l&#8217;indennità prevista dalla L. 25/3/1971 n° 213 a favore del personale universitario che svolga comunque attività di diagnosi e cura si colloca tra gli emolumenti di carattere generale e genericamente retributivi, con funzione meramente integrativa dello stipendio, e va quindi considerata non come compenso di specifiche straordinarie prestazioni, bensì parte integrante del normale trattamento economico, per cui essa spetta anche durante i periodi di congedo straordinario per motivi di studio (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 9/1/1997 n°4 e 7/1/1993 n°12).<br />
Il ricorrente ha quindi diritto a percepire la reclamata indennità di equiparazione anche per il periodo di congedo per motivi di studio.<br />
Riferendosi tanto le somme ancora da corrispondere quanto quelle gia pagate, ma con ritardo, a crediti retributivi maturati successivamente al 31/12/1994, spettano sul capitale &#8211; ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, 6° comma, della L. 30/12/1991 n° 412 e 22, 36° comma, della L. 23/12/1994 n°724 &#8211; i soli interessi legali, mentre il maggior danno da svalutazione potrà essere attribuito solo se (e nella misura in cui) il tasso di questa ultima superi quello degli interessi legali.<br />
 Va, pertanto, disposta condanna dell’amministrazione universitaria al pagamento di tutte le somme conseguentemente dovute per il titolo di cui sopra.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE  PRIMA<br />
Accoglie in parte, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire, entro i limiti di quanto non estinto per prescrizione, le somme arretrate dovute per il titolo azionato, non ancora corrisposte.<br />
Dichiara, altresì, il diritto a conseguire, sul capitale, interessi e eventuale rivalutazione secondo quanto precisato in motivazione.<br />
Condanna l’amministrazione universitaria al pagamento di tutte le relative somme.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 19/10/2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
Manfredo Atzeni,	Presidente f.f.<br />	<br />
Alessandro Maggio,	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Tito Aru,		Primo referendario.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 05/12/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2005-n-2194/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2005 n.2194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.2194</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2194/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2194/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.2194</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Correale V. Srl (avv. Ferrari e Gallo) c. Asl 8 Regione Piemonte (avv. Montanaro) e C.S. Srl (avv. Coscia) Trattativa privata con gara informale: amplissima discrezionalità della PA nella conduzione della procedura 1. Contratti della P.A. – Trattativa privata – Partecipazione – Provvedimento di indizione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2194/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.2194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2194/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.2194</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> V. Srl (avv. Ferrari e Gallo) c. Asl 8 Regione Piemonte (avv. Montanaro) e C.S. Srl (avv. Coscia)</span></p>
<hr />
<p>Trattativa privata con gara informale: amplissima discrezionalità della PA nella conduzione della procedura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Trattativa privata – Partecipazione – Provvedimento di indizione della gara – Acquiescenza &#8211; Scelta della procedura – Contestazione – Inammissibilità<br />
2. Contratti della P.A. – Trattativa privata – Determinazione dei parametri di aggiudicazione  &#8211; Deroga – Discrezionalità della  P.A. – Limiti – Fattispecie</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Trattativa privata – Determinazione dei parametri di aggiudicazione  &#8211; Deroga – Discrezionalità della  P.A. – Limiti – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dalla partecipazione senza riserve ad una trattativa privata, a seguito di richiesta della Pubblica Amministrazione non deriva un interesse all’annullamento della procedura per motivi attinenti all’assenza di condizioni legittimanti la scelta di tale metodo di contrattazione con conseguente inammissibilità della relativa contestazione, atteso che con il proprio comportamento l’impresa ha prestato acquiescenza al provvedimento di indizione della  procedura contestata.</p>
<p>2. La trattativa privata, anche se connotata da gara informale, si caratterizza per ampia discrezionalità e libertà di azione da parte del soggetto aggiudicatore, il quale, pur dovendo rispettare le regole fondamentali in materia di gara, gode di un’ampia libertà nella valutazione dei molteplici aspetti delle offerte presentate (nel caso di specie il committente aveva determinato dei parametri di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  poi derogati in sede di trattativa, secondo un espresso avviso contenuto nella lettera di invito)</p>
<p>3. Nel caso della trattativa privata il committente pubblico è libero di procedere ad una ulteriore contrattazione con il concorrente prescelto nella gara informale, al fine di conseguire condizioni più favorevoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trattativa privata con gara informale:  amplissima discrezionalità della PA nella conduzione della procedura</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>    FATTO</b></p>
<p>In esecuzione della determinazione n. 831 del 7.8.2002 del Commissario dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 8 di Chieri, con bando di gara del 18.9.2002. era indetta asta pubblica mediante gara aperta, ai sensi del dlgs. n. 157/95, per l&#8217;affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare agli utenti, per una durata di mesi 36.<br />
L&#8217;allegato Capitolato Speciale descriveva compiutamente l&#8217;oggetto della gara e le condizioni di espletamento del servizio. In particolare, era precisato che l&#8217;aggiudicazione sarebbe stata assegnata all&#8217;offerta più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 23. comma 1, lett. b). d.lgs. n. 157/95, secondo la suddivisione, per un totale di punti 100, diunti 50 per la qualità e di punti 50 per il prezzo. A sua volta la qualità del servizio sarebbe stata oggetto di ulteriori suddivisioni per punteggi relativi a referenze, caratteristiche tecniche delle attrezzature, modalità di effettuazione del servizio, certificazione di qualità.<br />
A tale procedura partecipava, rispondendo in tempo utile, la sola ATI Vivisol s.r.l. Medigas s.r.l. e l&#8217;Azienda Sanitaria Locale 8 si avvaleva di quanto previsto dall&#8217;art. 65, punto 10), e dall&#8217;art. 69 RD. n. 827/1924, dichiarando la gara deserta, secondo quanto osservato dal Presidente della relativa Commissione il quale, nel verbale delle operazioni di gara del 14.11.2002, precisava che “&#8230; la presenza di una sola offerta non garantisce un risultato formato secondo il principio della libera concorrenza tra più offerte e contrasta con l&#8217;interesse aziendale .. Tale decisione viene assunta non solo a tutela dell &#8216;interesse di questa azienda, ma anche a tutela delle altre asl piemontesi in considerazione del fatto che, come previsto dall&#8217;art. 22 del capitolato di gara, l&#8217;aggiudicazione della fornitura può essere estesa a tutte le osi che ne facciano richiesta. L&#8217;azienda si riserva di valutare con quali forme procedere all&#8217;aggiudicazione della fornitura&#8221;.<br />
Con determinazione commissariale n.77del 27.1.2003, l&#8217;Azienda Sanitaria ASL 8 non procedeva all’aggiudicazione ,ediante asta pubblica della gara e provvedeva ad invitare otto ditte specializzate nel settore, procedendo quindi a trattativa privata, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d,lgs. n. 157/95. provvedendo, altresì. a variare capitolato di assegnazione del servizio in merito ai criteri aggiudicazione (art. 13) e al programma di gara (art. 15).<br />
In particolare, era specificato all&#8217;ari. 13 che l&#8217;assegnazione della fornitura sarebbe avvenuta a favore economicamente più vantaggiosa, valutata parametro: qualità del servizio proposto/prezzo; inoltre era precisato all&#8217;art. 15 &#8220;Essendo una trattativa successiva ad un&#8217;asta pubblica dichiarata deserta, il programma di gara previsto viene effettuato a discrezione dell &#8216;Amministrazione appaltante”.<br />
L&#8217;Azienda sanitaria inviava, così, le relative lettere d&#8217;invito datate 7.2.2003. specificando le modalità di presentazione dell&#8217;offerta e le condizioni di aggiudicazione e di fornitura, richiamando i criteri di cui all&#8217;art. 13 ora riportato e specificando che &#8220;1 &#8216;aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua da questa Amministrazione&#8221;.<br />
In data 14.4.2003 la Commissione tecnica alla fine degli stessi, dava luogo ad uno schema definitivo di valutazione tecnica che vedeva, per la ATI Vivisol-Medigas i giudizi di &#8220;ottimo&#8221; per &#8220;referenze esperienza”, “organizzazione società&#8221;, &#8220;qualità e rilevanza del progetto” e “buono” per &#8220;attrezzature caratteristiche tecniche&#8221;, per  una valutazione complessiva di &#8220;ottimo&#8221;; per la Crio Salento valutazione analoghe erano rispettivamente di “sufficiente” per le prime due, di &#8220;buono&#8221; per la terza e di “scarso” per la quarta, per una valutazione complessiva di “sufficiente”, in relazione al parametro del prezzo, in data 10.6.03 ls Commissione individuava la migliore offerta in quella della Crio Salento srl e come terza quella dell&#8217;ATI Vivisol¬Medigas.<br />
Con nota del 16.7.2003, i componenti della Commissione relazionavano la Direzione Aziendale in merito al proprio operato, pervenendo alle conclusioni che si riportano: &#8220;In sintesi la Commissione esprime una valutazione positiva, dal punto di vista qualitativo, sulle Ditte Air Liquide, Sapïo, ATI Visvisoi Medigas esprime invece delle perplessità relativamente al servizio offerto dalle Ditte: Crio Salerno, Sico che formulano un&#8217;offerta economica decisamente più bassa. L &#8216;incertezza è determinata dal fatto che trattasi di garantire un servizio vitale ad un utenza particolarmente delicata, diffusa su di un territorio aziendale molto vasto ed eterogeneo (mediamente trecento utenti l&#8217;anno), un&#8217;organizzazione che necessita di un’organizzazione perfettamente efficiente e funzionante.<br />
Entrambe le ditte sopra citate presentano strutture e progetti piuttosto scarni che fanno dubitare della loro capacità di garantire le  necessità espresse dal capitolato .. La Commissione pertanto pur consapevole della necessità di contenere i costi Aziendali, propone comunque alle SSVV la possibilità di richiedere a tutte le Ditte un offerta migliorativa dal punto di vista economico, riservandosi la possibilità di poter comunque salvaguardare l&#8217;aspetto qualitativo del servizio in esame&#8221;.<br />
Con nota prot. n. 9082 del 21.7.2003 il Direttore Amministrativo dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale n. 8, precisava alla dott.ssa Bianco, nella sua qualità di Responsabile S.C. Provveditorato e Componente della Commissione Tecnica che &#8220;Questa Direzione ha preso nota della lettera del 16.7.03 e dell &#8216;allegato verbale inviata dalla commissione Tecnica per la valutazione delle offerte relative al servizio in oggetto.<br />
Considerati i fatti così come sono stati presentati ritiene quanto segue.<br />
Visto l’iter, la tipologia e la procedura di gara ed anche in considerazione dell&#8217;indirizzo generale, già da tempo dato da questa Azienda, che relativamente alle forniture di beni e servizi ritiene indispensabile garantire la qualità ma nello stesso tempo seguire una politica di contenimento dei costi e pertanto si ritiene che la qualità sia garantita dallo sbarramento costituito dall&#8217;idoneità o meno del prodotto.<br />
Nella fattispecie il verbale della Commissione non fa rilevare una non idoneità da parte di nessuno dei prodotti offerti, per cui superato tale sbarramento l&#8217;indicazione è quella dei minor prezzo. Vista la tipologia di gara, o meglio, del contratto che si andrà a stipulare (trattativa privata) la S. V. è invitata: 1) a concordare con la ditta un progetto compatibile la cui qualità e rilevanza superi ii giudizio scarso espresso in sede di gara; 2) individuare alcuni punti di salvaguardia che ci mettano ai riparo da eventuali deficienze…”.<br />
Infine, con determinazione n. 456 del 2.9.2003, ii Direttore Generale dell&#8217;azienda Sanitaria Locale n. 8, premetteva, richiamando la note sopra riportata, quanto segue:<br />
“Verificata la congruità dell&#8217;offerta economica della ditta Crio Salento;<br />
dato atto che le linee guida aziendali in materia di forniture di beni e servizi sono di garantire la qualità seguendo il più possibile una politica di contenimento dei costi, così come esplicirato in sede di Collegio di Direzione, di Rappresentanza dei Sindaci e nelle relazioni di programmazione annuale;<br />
atteso che il servizio in oggetto è di primaria importanza per utenti territoriali che soffrono di gravi patologie respiratorie e che è indispensabile che il servizio erogato sia di buona qualità;<br />
dato atto che il capitolato speciale d&#8217;appalto prevede precise caratteristiche tecniche e vincoli contrattuali dettagliati per cui la rispondenza ai requisiti minimi garantisce comunque un livello di qualità accettabile;<br />
Considerato che, da un esame dettagliato dei progetti presentati dall&#8217;ATI Vivisol Iviedigas e dalla ditta Crio Salento, emerge una differenza qualitativa significativa a vantaggio della prima, che però non pare sufficiente a giustificare la rilevante differenza di prezzo;<br />
dato atto che la Ditta CR10 SALENTO è già fornitrice della ASL TO1, Azienda in quadrante con la ASL 8 e che le referenze dalla stessa fornite sono positive;<br />
Ritenuto pertanto di procedere all&#8217;aggiudicazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare nei confronti della ditta CR10 SALENTO di Lecce a fronte di un canone mensile di euro 156,00   Iva per utente in quanto. sulla base delle valutazioni effettuate, detta afferta risulta economicamente più vantaggiosa:<br />
Ritenuto, a maggior tutela degli utenti e garanzia per l&#8217;Asl, di stipulare con la ditta un accordo integrativo. secondo io schema di contratto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; <br />
rilevato che rispetto all&#8217;offerta dell&#8217;ATI Vivisol Medigas, detta aggiudicazione consente di effettuare nel triennio un risparmio di circa euro 600.000,00 + Iva&#8221;.<br />
Premesso ciò, quindi, il Direttore Generale dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale n. 8 determinava di approvare il verbale della Commissione Tecnica relativo all&#8217;affidamento del servizio triennale di ossigeno terapia domiciliare occorrente agli utenti dell&#8217;ASL 8 e di affidare il servizio in questione alla Ditta Crio Salento, approvando altresì la stipula con l&#8217;affidataria di una convenzione integrativa in ordine alle modalità di fornitura del servizio che faceva parte integrante di tale determinazione.</p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale notificato il 4.10.2003, la Vivisol s.r.l. in proprio e quale mandataria capogruppo dell&#8217;ATI costituenda con Medigas Italia s.r.l., impugnava tale deliberazione. chiedendone, previa sospensione, l&#8217;annullamento unitamente alla lettera d&#8217;invito della procedura negoziata, dell&#8217;allegato capitolato speciale d&#8217;appalto e degli atti connessi e chiedendo altresì la declaratoria di nullità o annullamento del contratto già stipulato, l&#8217;accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti da tali atti impugnati e la conseguente condanna dell&#8217;Azienda resistente al pagamento, lamentando:<br />
1°) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7. comma 2, lett. a), d.lgs. n. 157/1995.<br />
L&#8217;ATI ricorrente rilevava che l&#8217;Azienda, in presenza di un&#8217;offerta valida come era stata quella della costituenda ATI, non poteva dichiarare deserta la gara, alla luce della vigente disciplina comunitaria su cui è conformato l&#8217;art. 7. comma 2°, dIgs, n. 157/95 che consentirebbe l&#8217;aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Comunque, l&#8217;Azienda avrebbe dovuto indire una nuova gara, secondo i modelli previsti dal medesimo d.lgs. n. 157/95, e non procedere a trattativa privata. <br />
2°) Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 32 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del Capitolato speciale d&#8217;appalto e delle prescrizioni contenute nella lettera d&#8217;invito: Violazione e falsa applicazione degli ant. 3 e 5 del Capitolato speciale d&#8217;appalto. Violazione dell&#8217;art. 3, 1. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, carenza motivazionale, travisamento dei fatti e sviamento.<br />
Secondo l&#8217;ATI ricorrente, l&#8217;Azienda si era “autovincolata&#8221; nel Capitolato Speciale, chiedendo alle controparti una dettagliata relazione tecnica sull&#8217;organizzazione del servizio e sulla sua qualità, introducendo pure dei particolari &#8216;sottocriteri&#8221; di giudizio. tesi a identificare al meglio l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa. L&#8217;Azienda avrebbe quindi irragionevolmente disatteso tali criteri non dando la necessaria rilevanza al fattore tecnico dell&#8217;offerta della ATI ricorrente, risultata superiore sotto tale profilo rispetto a quella della Crio Salento Srl, e preferendo invece l&#8217;offerta di quest&#8217;ultima esclusivamente per il prezzo più basso offerto. L&#8217;azienda non avrebbe motivato in ordine alla logica di tale scelta, secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale, e avrebbe dato luogo così al sistema di scelta del prezzo più basso e non dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Inoltre la circostanza per la quale sono state richieste alla aggiudicataria garanzie aggiuntive in un apposito atto integrativo confermerebbe,  a dire dell&#8217;ATI ricorrente,<br />
l&#8217;inaffidabilità dell&#8217;offerta tecnica della Crio Salento s.r.l..<br />
3°) Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni contenute nella lettera d&#8217;invito e nel Capitolato speciale d&#8217;appalto; violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento.<br />
Dando luogo all&#8217;accordo integrativo ora ricordato, l&#8217;Azienda resistente avrebbe alterato le condizioni risultanti dal Capitolato e dall&#8217;offerta aggiudicataria, violando così i principi generali in materia di procedure concorsuali ugualmente applicabili nel caso di specie per via dell&#8217;autoregolamentazione fissata	dalla stessa Azienda resistente. L’aggiudicataria, così – secondo l’ATI ricorrente &#8211; avrebbe potuto presentare un&#8217;offerta economica molto bassa e poi integrarla una volta garantita l&#8217;aggiudicazione, ristabilendo gli standard qualitativi necessari, attraverso l&#8217;accettazione diun progetto operativo preparato dall&#8217;Amministrazione stessa.<br />	<br />
4°) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 25, d.lgs. n. 157/1995 e dell&#8217;art. 13, ult. Cpv., del Capitolato speciale d&#8217;appalto; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3, 1. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza motivazionale, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.<br />
Ad avviso dell&#8217;ATI ricorrente, l&#8217;offerta della Crio Salerno s.r.l. sarebbe da considerarsi ano malmente bassa perché inferiore alla media aritmetica delle offerte in gara per più di un quinto e doveva esser giustificata in seguito a richiesta specifica che non c&#8217;è stata, invece, da parte dell&#8217;Azienda resistente.<br />
Si costituiva in giudizio l&#8217;Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 8  Chieri, contestando le tesi dell&#8217;ATI ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso, secondo quando illustrato in memoria illustrativa depositata in atti, in cui specificava che: a) il primo motivo di ricorso era inammissibile poiché l&#8217;ATI ricorrente non ha impugnato la determinazione in cui era rilevato l&#8217;esito di gara deserta ed ha partecipato, comunque, alla trattativa privata; inoltre, era legittima l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7. Comma 2°, d.lgs. n. 157/95; b) la scelta de1l’Azienda era stata chiaramente ed esplicitamente orientata verso il primario obiettivo del contenimento dei costi in relazione ad una accettabile qualità del servizio offerto: c) l&#8217;accordo integrativo tra la Crio Salento srI. e l&#8217;Azienda non conteneva modifiche del progetto ma solo puntualizzazioni di dettaglio, del tuttomigliorative e legittime; d) non poteva considerarsi un ribasso anomalo quello proposto dalla contraente ma, semmai, si individuava un rialzo sproporzionato nella cifra offerta dall&#8217;ATI ricorrente, per cui nessuna illegittimità, anche sotto tale profilo, si riscontrava nell&#8217;operato dell&#8217;Azienda.<br />
Si costituiva in giudizio anche la Crio Salento s.r.1., insistendo anch&#8217;essa per l&#8217;inammissibilità e infondatezza del ricorso, con tesi sostanzialmente coincidenti con quelle dell&#8217;Azienda resistente.<br />
Con decreto presidenziale n. 1005 del 13 ottobre 2003 era rigettata la relativa istanza cautelare ai sensi dell&#8217;art. 3. comma 2°, I. n. 205/2000 proposta dall&#8217;ATI ricorrente.<br />
Con ordinanza cautelare n. 1038 del 22 ottobre 2003 era rigettata la domanda cautelare proposta con il ricorso.<br />
Tutte le parti integravano successivamente le proprie tesi con memorie depositate in giudizio.<br />
All&#8217;odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come riportato in narrativa, con il primo motivo di ricorso viene contestata la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7. Comma 2°, d.Igs. n. 157195, perché, anche in presenza di una sola offerta, non poteva avviarsi la trattativa privata, ai sensi della normativa statale di cui all&#8217;art. 69 R.D. n. 827/24, ma si doveva procedere ugualmente ad aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla normativa di ispirazione comunitaria di cui al d.lgs. n. 157/95 cit..<br />
Sul punto, però, il Collegio ritiene necessario richiamare un innegabile dato di fatto che è relativo alla partecipazione dell&#8217;ATI ricorrente alla trattativa privata in questione. In sostanza, l&#8217;associazione ricorrente contesta il ricorso ad una trattativa privata cui ha partecipato.<br />
Ebbene sul punto il Collegio rileva l&#8217;inammissibilità del motivo proprio per tale circostanza, data dalla partecipazione dell&#8217;ATI ricorrente alla trattativa privata che si è inteso contestare.<br />
Questa Sezione, infatti, ha già avuto modo di precisare che dalla partecipazione senza riserve ad una trattativa privata, a seguito di richiesta della Pubblica Amministrazione, non deriva un interesse all&#8217;annullamento della procedura per motivi attinenti all&#8217;assenza delle condizioni legittimanti la scelta di tale metodo di contrattazione, atteso che con il proprio comportamento l’impresa ha  sostanzialmente prestato acquiescenza al provvedimento di indizione della gara (TAR Piemonte. Sezione 2, 1.7.1999 n. 448 e 26.3.1988 n. 105: v. anche TAR Veneto, Sezione 1, 25.11.1997 n. 1668).<br />
Nel caso di specie, quindi, non risulta dagli atti che la ATI ricorrente abbia presentato alcuna riserva nel partecipare alla trattativa privata come indetta dall&#8217;Azienda resistente, anzi &#8216;a contestazione del ricorso ad essa appare effettuata soltanto con l&#8217;avvio del presente giudizio, dopo che l&#8217;interessata aveva comunque proposto la sua offerta nella speranza di essere aggiudicataria della trattativa negoziata posta in essere.<br />
Non rileva quindi, in merito, la giurisprudenza richiamata dall&#8217;ATI ricorrente perché relativa ad ipotesi differenti dal caso di specie in cui comunque l&#8217;interessata ha partecipato alla nuova procedura selettiva indetta dall&#8217;Azienda resistente.<br />
Per quanto illustrato, quindi, il primo motivo si palesa inammissibile.<br />
Con il secondo motivo l&#8217;ATI ricorrente rileva che l&#8217;Azienda ASL 8 si sarebbe autovincolata anche nella procedura negoziata, ponendo dei precisi parametri di valutazione delle offerte in relazione al metodo di aggiudicazione inteso per l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa e che non avrebbe tenuto conto di tali criteri specifici nell&#8217;aggiudicare il servizio alla Crio Salento s.r.l. che offriva un servizio giudicato di qualità inferiore a quello della medesima ricorrente.<br />
Il motivo è infondato.<br />
In merito il Collegio osserva che, secondo quanto già precisato da questa Sezione, il sistema di selezione del contraente, rappresentato dalla trattativa privata, persino se preceduto da gara informale, è connotato dall&#8217;ampia discrezionalità e libertà di azione da parte dell&#8217;aggiudicatrice la quale, pur dovendo rispettare le regole fondamentali in materia di gare e soprattutto la garanzia di &#8220;par condicio&#8221; fra i concorrenti, gode di un&#8217;ampia libertà nella valutazione dei molteplici aspetti delle offerte presentate, al fine di individuare il miglior contraente (TAR Piemonte, Sezione 2, 27.1.1997 n. 65).<br /> Sulla base di tale presupposto, il Collegio osserva che nel caso di specie è pur vero che l&#8217;Azienda si era data dei criteri specifici di valutazione del progetto tecnico presentato, suddivisi in quattro sottocriteri come era avvenuto per la precedente gara andata deserta, ma è pur vero che nell&#8217;ambito dell&#8217;ampia discrezionalità riconoscibile in occasione del ricorso alla trattativa privata, essa aveva specificato proprio in relazione ad osservazioni della Commissione Tecnica in ordine alla qualità del servizio oggetto delle offerte che Visto 1 &#8216;iter, la tipologia e la procedura di gara ed anche in considerazione dell indirizzo generale, già da tempo dato da questa Azienda. che relativamente alle forniture di beni e di servizi ritiene indispensabile garantire la qualità ma nello stesso tempo seguire una politica di contenimento dei costi e pertanto si ritiene che la qualità sia garantita dallo sbarramento costituito dall&#8217;idoneità o meno del prodotto&#8221;.<br />
E&#8217; evidente. quindi, che l&#8217;Azienda ha nettamente distinto  nell&#8217;ambito, si ripete, del potere discrezionale che le era proprio   tra aspetto &#8220;qualità&#8221; e aspetto &#8220;prezzo&#8221;, ritenendo la prevalenza del secondo qualora il primo raggiungesse almeno lo standard di sufficienza.<br />
L&#8217;autolimite cui fa cenno l&#8217;ATI ricorrente, quindi, era relativo esclusivamente alla valutazione della migliore qualità del servizio che costituiva soltanto uno dei due criteri di valutazione generale. Questa però non si combinava con il fattore prezzo, dando luogo alla valutazione complessiva e complessa, data dalla somma numerica dei valori riconosciuti per &#8220;qualità&#8221; e &#8220;prezzo&#8221;. ma rimaneva ferma in se stessa poiché era comunque il fattore &#8220;prezzo&#8221; a prevalere. Nella ricostruzione del criterio di aggiudicazione, cui ha dato luogo l&#8217;Azienda resistente, quindi, solo a parità di prezzo offerto poteva applicarsi l&#8217;auto limitazione descritta per la valutazione della qualità, con i relativi criteri e sottocriteri individuati, ma se il prezzo era inferiore, come nel caso di specie. il vero autolirnite che si era dato l&#8217;Azienda era relativo a questo aspetto, considerato prevalente qualora comunque la Commissione Tecnica avesse ritenuto sufficiente la qualità del servizio offerto, come è avvenuto, appunto, nel caso di specie.<br />
Tale modo di procedere non pare illogico, incongruente o manifestamente irrazionale e tale da superare la discrezionalità riconoscibile in argomento alle amministrazioni aggiudicatici a trattativa privata, per cui il motivo di ricorso in merito appare infondato.<br />
Del tutto irrilevanti. quindi, appaiono le descrizioni dell&#8217;offerta tecnica e il raffronto con quella della Crio Salento srI., che l&#8217;ATI ricorrente diffusamente illustra nei suoi scritti difensivi, perché comunque l&#8217;offerta di quest&#8217;ultima è stata ritenuta sufficiente in relazione al miglior prezzo offerto. Con il terzo motivo di ricorso l&#8217;ATI ricorrente sostiene che tra l&#8217;Azienda resistente e la Crio Salento sri, successivamente all&#8217;aggiudicazione, si sia dato luogo ad una contrattazione integrativa tale da modificare sensibilmente il contenuto dell&#8217;offerta, consentendo così alla aggiudicataria di ritoccare il prezzo che le aveva consentito di prevalere, in violazione del principio della &#8220;par condicio&#8221; applicabile a tutte le procedure concorsuali.<br />
In merito il Collegio osserva che si è già avuto modo di precisare che margini di contrattazione migliorativa col soggetto prescelto sono sempre possibili nella fattispecie della trattativa privata (TAR Piemonte, Sezione 2, 20.5.1999 n. 325, TAR Liguria, Sezione 2, 14.10.1996 n. 330).<br />
La peculiare natura della trattativa privata consente, quindi. all&#8217;Amministrazione di restare libera di procedere ad un&#8217;ulteriore contrattazione con la ditta prescelta nella gara informale, al fine di conseguire condizioni più favorevoli (TAR Piemonte, Sezione 2, 9.6.2001 n, 1270).<br />
Sono i caratteri stessi della trattativa privata, quindi, a non escludere la possibilità per l&#8217;Amministrazione, una volta scelto ii contraente attraverso una gara informale. di proseguire le trattative col contraente prescelto, ai fini di migliorare punti ed aspetti dell&#8217;offerta originaria in vista della stipulazione del contratto, senza con ciò determinare una violazione del principio della &#8220;par condicio&#8221; tra le società partecipanti alla gara stessa (TAR Piemonte, Sezione 2, 22.5.1989 n. 393).<br />
Nello specifico, poi, l&#8217;ATI ricorrente non illustra dove i caratteri migliorativi dell&#8217;integrazione contrattuale avrebbero ristabilito gli standard qualitativi disattesi né sotto quali profili vi sarebbe stato un progetto operativo preparato dalla medesima Amministrazione che l&#8217;aggiudicataria si sarebbe limitata a recepire.<br />
In realtà, dalla lettura degli atti, non risulta che la Crio Salento s.r.l. abbia dato luogo ad una nuova offerta contrattuale migliorativa in modo tale da stravolgere quanto da lei stessa offerto in sede di gara con il relativo prezzo di riferimento, secondo quando precisato anche dall&#8217;Azienda resistente; da qui, l&#8217;infondatezza anche di tale motivo.<br />
Con il quarto motivo, l’ATI ricorrente sostiene che l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria sarebbe stata da considerare anomala, atteso l&#8217;eccesso di ribasso della stessa.<br />
Dalla lettura degli atti della procedura negoziata, però, risulta fondato quanto osservato dall&#8217;Azienda resistente, secondo cui nel caso di specie la doglianza della ricorrente non si fonda sulla presenza di ribasso rispetto alla base di gara ma sul considerevole rialzo rispetto al prezzo previsto originato dalla medesima ATI ricorrente.<br />
La stessa offerta della Crio Salento s.rJ, era stata giudicata congrua rispetto alla base di gara mediante anche valutazioni comparative presso altre aziende sanitarie piemontesi operanti nel medesimo &#8220;quadrante&#8221;, con ciò rispettando i criteri di valutazione discrezionale che non sono comunque censurabili nella presente sede se non sotto il profilo della incongruenza e manifesta illogicità che, però, non si riscontrano nel caso di specie.<br />
Per quanto detto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte   Sezione 2° definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe in parte inammissibile e in parte lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 26 maggio 2004, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Giuseppe Calvo Presidente <br />
Paolo Lotti         Referendario<br />
Ivo Correale       Referendario Estensore</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi di legge il 11 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2194/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.2194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – affidamento visite guidate – collegamento tra soggetti concorrenti &#8211; violazione delle libera concorrenza – tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: TAR LAZIO – ROMA &#8211; Ordinanza sospensiva del 8 marzo 2004 n.1380 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2194/04 Registro Generale:3346/2004 Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – affidamento visite guidate – collegamento tra soggetti concorrenti  &#8211; violazione delle libera concorrenza –  tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: TAR LAZIO – ROMA &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3967/g">Ordinanza sospensiva del 8 marzo 2004 n.1380</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2194/04<br />
Registro Generale:3346/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SOCIETA&#8217; SOLCO S.R.L. IN P.Q.C.G. ATI, ATI EKO GROUP S.R.L., ATI UNIVERSITA&#8217; LA SAPIENZA &#8211; DIPAR. SOCIOLOG. E COMUNICAZIONE, ATI CONFSAL, ATI ANAPIA NAZIONALE, ATI ANCITEL S.P.A., ATI CASA D CARITA&#8217; ARTI E MESTIERI, </b>rappresentati e difesi da: Avv. ROBERTO NANIA con domicilio eletto in Roma VIA CARLO POMA, 2 presso ROBERTO NANIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 <b>DIPART. POL. LAV. OCCUP. TUT. LAVOR.- UFF. CEN. OFPL &#8211; DIV. III</b> non costituitosi; e nei confronti di <b>IAL NAZIONALE CAPOFILA RTI CIOFS CNOS ENAIP ENFAP SMILE</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANGELO PANDOLFO Avv. GIOVANNI RIZZA Avv. MARCO PROSPERETTI con domicilio eletto in Roma VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N.4 presso MARCO PROSPERETTI ENAIP NAZIONALE rappresentato e difeso da: Avv. MASSIMO LANDI Avv. RUGGERO FRASCAROLI con domicilio eletto in Roma VIA FEDRO 52 presso,<b>MASSIMO LANDI ENTOUR S.R.L.</b> non costituitosi; <b>ACLI &#8211; ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI</b> non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 1380/2004, resa tra le parti, concernente APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VISITE GUIDATE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ENAIP NAZIONALE IAL NAZIONALE CAPOFILA RTI CIOFS CNOS ENAIP ENFAP SMILE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’avv. Nania, l’avv. dello Stato Fiengo, l’avv. Rizza e l’avv. Frascaroli;</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso si palesa sorretto del prescritto fumus in relazione ai profili con i quali viene dedotta l’alterazione del “ libero gioco della concorrenza”, a motivo della mancata considerazione della situazione di collegamento tra i soggetti facenti parte del raggruppamento al quale è stato aggiudicato l’appalto in questione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3346/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2194</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2194</a></p>
<p>Pres. Venturini – Est. Saltelli Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) c/ Frontiera (n.c.) la situazione del giovane assunto con contratto a tempo indeterminato non è causa di dispensa dal servizio di leva, comportando quest&#8217;ultimo la sospensione del rapporto di lavoro Militare e militarizzato – Dispensa dal servizio di leva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-20-4-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.2194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini – Est. Saltelli<br /> Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) c/ Frontiera (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>la situazione del giovane assunto con contratto a tempo indeterminato non è causa di dispensa dal servizio di leva, comportando quest&#8217;ultimo la sospensione del rapporto di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Dispensa dal servizio di leva – sospensione decorrenza di un termine decadenziale – esclusione &#8211; conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>La presentazione da parte dell’interessato, nella pendenza del periodo di disponibilità alla chiamata alle armi, di un’istanza volta ad ottenere la dispensa dal compiere il servizio di leva, non determina la sospensione o l’interruzione di un termine di decadenza in corso di maturazione, ma costituisce un fatto genetico di un nuovo termine (ex articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504), che assorbe il primo, rimane rispetto ad esso autonomo  e comincia a decorrere solo dalla data di definizione del procedimento amministrativo teso ad ottenere la dispensa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La situazione del giovane assunto con contratto a tempo indeterminato non è causa di dispensa dal servizio di leva, comportando quest’ultimo la sospensione del rapporto di lavoro</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
SEZIONE QUARTA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA</b></p>
<p>Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205 <br />sul ricorso in appello iscritto al NRG 393 dell’anno 2004 proposto dal<br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FRONTIERA SALVATORE</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva,<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione II, n. 3198 del 10 dicembre 2002;</p>
<p>	Visto l’appello proposto dal Ministero della Difesa e la contestuale domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;<br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa; <br />	<br />
	Relatore all’udienza in camera di consiglio del 23 marzo 2004 il consigliere Carlo Saltelli;<br />	<br />
	Letto l’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informata la parte presente dell’intenzione della Sezione di decidere la causa in forma semplificata;<br />	<br />
	Uditi l’avvocato dello Stato Elefante, per l’Amministrazione appellante; <br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sez. II, con la sentenza n. 3198 del 10 dicembre 2002, accogliendo il ricorso proposto dal giovane Salvatore Frontiera, ha annullato la cartolina – precetto n. 1585 emessa dal Ministero della Difesa – Distretto Militare di Catanzaro, perché tardiva, con assorbimento delle censure rivolte avverso il decreto ministeriale n. LEV/0244013538/REA/4  del 2 ottobre 2002 di rigetto della sua istanza di dispensa, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, pure impugnato.<br />	<br />
Ad avviso del Tribunale, infatti, poiché il giovane in questione era disponibile per la chiamata fin dal 1° gennaio 2001 (essendo scaduto il titolo per il ritardo alla data del 31 dicembre 2000), la relativa incorporazione sarebbe dovuta avvenire al più tardi nei dodici mesi successivi, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 504.<br />
Avverso tale statuizione ha proposto appello il Ministero della Difesa, rivendicando la legittimità della cartolina precetto,  ingiustamente negata dai primi giudici, per non aver tenuto conto che il giovane in questione non era disponibile per la chiamata alle armi dal 1° gennaio 2001, ma solo dal 19 aprile 2002, avendo fruito fino a tale data di rinvii per motivi di studio, così che sia la precettazione per il 17 luglio 2002, sia quella successiva disposta per il 13 novembre 2002 erano tempestive: ciò senza contare la presentazione di un’istanza di dispensa in data 11 luglio 2002, definita con il decreto n. LEV/0244013538/REA/4 del 2 ottobre 2002, data dalla quale soltanto decorreva nuovamente il termine per l’incorporazione del coscritto.<br />
Infatti, secondo la tesi dell’appellante amministrazione, la presentazione della domanda di dispensa aveva determinato una causa di ritardo nella prestazione del servizio militare, impedendo la legittima chiamata alle armi dell’interessato, prima della relativa definizione. <br />
L’appellato non si è costituito in giudizio.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>	I.	In linea preliminare, la Sezione ritiene di poter procedere alla immediata decisione dell’affare nel merito, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 2005, sussistendone tutti i presupposti, essendo stata accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed essendo state a tal fine informate tutte le parti presenti e costituite.<br />	<br />
II. Passando all’esame del merito dell’appello, la Sezione osserva che l’appello è manifestamente infondato e deve essere respinto.<br />
Come risulta dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione appellante, il giovane Salvatore Frontiera (classe ’75 e pertanto assoggettato quanto alla chiamata alle armi al termine annuale, e non di nove mesi, in termini, C.d.S., sez. IV, 14 maggio 2002, n. 5585) è stato ammesso al rinvio per motivi di studio fino al 19 aprile 2002.<br />
Tempestivamente l’Amministrazione ne ha pertanto disposto la chiamata alle armi per il giorno 17 luglio 2002.<br />
Peraltro, avendo l’interessato proposto istanza di dispensa in data 2/11 luglio 2002, il termine di chiamata è stato interrotto, cominciando a decorrere nuovamente solo dalla data di definizione della stessa, avvenuta il 2 ottobre 2002, data rispetto alla quale la nuova precettazione, disposta per il 13 novembre 2002, è sicuramente tempestiva (in termini, ex multis, C.d.S., sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3042).<br />
La mancata riproposizione da parte dell’appellato, non costituito, dei motivi assorbiti esime la Sezione dall’esaminare la questione di legittimità dell’impugnato diniego di dispensa che, tuttavia, appare del tutto destituita di fondamento, atteso che la situazione del giovane assunto con contratto a tempo indeterminato non è causa di dispensa dal servizio di leva, comportando quest’ultimo la sospensione del rapporto di lavoro (Cass. Lav., 10 novembre 1998, n. 11335; C.d.S., sez. IV, 9 agosto 1996, n. 98).<br />
V. In conclusione, l’appello dell’Amministrazione della Difesa deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 3198 del 10 dicembre 2002 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sez. II, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Frontiera Salvatore.<br />
Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />
VENTURINI         LUCIO            &#8211;  Presidente <br />
SALVATORE      COSTANTINO &#8211;  Consigliere<br />
SCOLA                 ALDO              &#8211;  Consigliere<br />
POLI                     VITO                &#8211;  Consigliere<br />
SALTELLI            CARLO           &#8211;  Consigliere est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
20 aprile 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
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