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	<title>2178 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2178 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</a></p>
<p>Pres. Cossu, Rel. CacaceOrdine degli Archietti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (Avv.ti R. Frascaroli e M. Sanino) c.Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv.St.) e altri sulla legittimazione processuale dell&#8217;Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia avvenuta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Rel. Cacace<br />Ordine degli Archietti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (Avv.ti R. Frascaroli e M. Sanino)	c.Ministero dell&#8217;Istruzione, Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri  (Avv.St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione processuale dell&#8217;Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia avvenuta riguardo alla riforma dell&#8217;accesso agli albi professionali operata con il D.P.R. n. 328/2001nel ricorso avverso le modifiche introdotte al Regolamento disciplinante l&#8217;accesso all&#8217;Ordine stesso e sulla legittimità dell&#8217;introduzione dell&#8217;appellativo &ldquo;junior&rdquo; per gli iscritti alla sezione B dell&#8217;albo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ordine professionale – Requisiti di accesso – Regolamento – Modifica – Ricorso &#8211; Legittimazione processuale – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Ordini professionali &#8211; Partecipazione – Violazione –Parere – Organi direttivi – Non sussiste – Fattispecie.</p>
<p>3. Processo amministrativo –Regolamento – Ordine professionale – Modifica – Gruppi di lavoro – Suddivisione &#8211; Istruttoria – Vizio – Non sussiste &#8211; Condizioni</p>
<p>4. Regolamento – Ordine professionale –Figure professionali &#8211;   Appellativo “junior” – Legittimità – Ragioni.<br />
5. Regolamento – Ordini professionali  – Competenza statale &#8211; Sussiste &#8211; Riforma del Titolo V della Costituzione &#8211; Principio del tempus regit actum – Prevalenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste la legittimazione in capo ad un ordine professionale nel ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui esso ha la rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della professione stessa, o di attribuzioni proprie dei professionisti, ovvero ancora quando occorra perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale e dunque nell’ipotesi di ricorso avverso le modifiche apportate al regolamento di accesso agli albi professionali laddove venga intaccata la disciplina dei requisiti per l’esercizio della professione stessa. 																																																																																												</p>
<p>2. 	Non sussiste una violazione del principio della partecipazione al procedimento di revisione del regolamento di disciplina degli ordini professionali, quando sia stata data la possibilità a tutti gli interessati, rappresentati dagli organi direttivi degli Ordini professionali, di esporre il proprio parere, sebbene tale parere non sia stato ritenuto in alcun modo vincolante per il legislatore e non sia stato garantito, data la complessità della materia, un contraddittorio continuo con le categorie stesse in relazione ai singoli aspetti della riforma.																																																																																												</p>
<p>3.	Non sussiste un vizio dell’istruttoria quando, per la predisposizione dei regolamenti attuativi del comma 18 della L. n. 4/1999 che prevedeva, con riferimento alle attività professionali soggette all’obbligo dell’esame di Stato, la modifica e l’integrazione della disciplina dei relativi ordinamenti dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame stesso, sia stato istituito presso il Ministero dell’Università un gruppo di lavoro con il compito di approfondire le problematiche dell’accesso alla professione e data la complessità e la vastità della materia, l’attività istruttoria sia stata ripartita tra i vari componenti del gruppo, sempre che tale istruttoria sia stata preceduta dall’individuazione di direttive di base e sia poi stata ricondotta ad unità al termine dei lavori.																																																																																												</p>
<p>4.	E’ legittima l’introduzione dell’appellativo “junior” per gli iscritti alla sezione B dell’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia avvenuta in relazione alla riforma dell’accesso agli albi professionali operata con il D.P.R. n. 328/2001, in quanto, tiene conto dell’esigenza di distinguere le nuove figure professionali che si vengono a creare in seguito al diverso percorso di studio e sebbene il termine stesso possa essere inopportuno, come rilevato in sede di parere difforme del Consiglio di Stato, in quanto normalmente inteso in riferimento all’anzianità professionale, più che al percorso formativo, tuttavia, esso risulta non in contrasto con il termine “tecnico” utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con percorso formativo triennale e ricollegato ad una formazione di livello post secondario acquisita non in ambito universitario.																																																																																												</p>
<p>5.	Sussiste la competenza dello Stato a disciplinare, attraverso regolamenti, la materia dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale e la  conseguente iscrizione agli albi così come attribuita dal D.P.R. n. 328/01,  in quanto trattasi di disciplina antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione e soggetta al principio del tempus regit actum, finché non verranno emanate nuove norme dettate dall’autorità attualmente dotata di competenza nel nuovo sistema.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione processuale dell&#8217;Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia avvenuta riguardo alla riforma dell&#8217;accesso agli albi professionali operata con il D.P.R. n. 328/2001nel ricorso avverso le modifiche introdotte al Regolamento disciplinante l&#8217;accesso all&#8217;Ordine stesso e sulla le</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2178/2008 Reg. Dec.<br />
N. 6368 Reg. Ric.<br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6368/03, proposto da</p>
<p><b>ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI di Roma e Provincia</b>,<br />
in persona del Presidente p.t.,<br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ruggero Frascaroli e Mario Sanino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, viale Parioli, 180,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica</b>,<br />
in persona del Ministro p.t.;</p>
<p>&#8211; <b>Ministero della Giustizia</b>,<br />
in persona del Ministro p.t.;</p>
<p>&#8211; <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>,<br />
in persona del Presidente p.t.,<br />
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Consiglio Nazionale dei Geologi</b>,<br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lagonegro e Claudio Romano, presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio, 92;</p>
<p>&#8211; <b>Consiglio Nazionale dei Geometri</b>,in persona del Presidente p.t.,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso prima dall’avv. Sergio Panunzio e poi, a séguito del decesso di questi, dall’avv. Salvatore Alberto Romano e da ultimo presso lo studio dell’avv. Salvatore Alberto Romano elettivamente domiciliato in Roma, viale XXI aprile, 11,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, n. 1854/2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale dei Geometri, nonché delle Amministrazioni statali appellate;<br />
Vista la memoria prodotta dal Consiglio Nazionale dei Geometri a sostegno delle sue difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 15 aprile 2008, il Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Uditi, alla stessa udienza, gli Avvocati Mario Sanino e Ruggero Frascaroli per l’appellante, l’avv. Giustina Noviello dello Stato per le Amministrazioni appellate, l’Avv. Anna Lagonegro per il Consiglio Nazionale dei Geologi e l’avv. Salvatore Alberto Romano per il Consiglio Nazionale dei Geometri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI di Roma e Provincia impugnava, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il D.P.R. n. 328/2001, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall’art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l’obbligo dell’esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l’istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.<br />
In particolare, si censuravano, con tre motivi di ricorso:<br />
a) la mancanza di contraddittorio tra il Ministero e gli Ordini e Consigli Nazionali interessati, nonché uno “scollegamento” tra i varii componenti del gruppo di lavoro deputato a redigere il regolamento;<br />
b) l’elusione del parere del Consiglio di Stato, con particolare riferimento all’uso del termine iunior per l’individuazione degli iscritti nella sezione “B” dell’Albo, la confusione e perplessità nella individuazione dei confini di competenza tra professioni tecniche “attigue”, la grave contraddittorietà circa la disciplina dei riformati albi professionali (con specifico riferimento alle elezioni dei rappresentanti di categoria in seno agli Ordini ed al Consiglio Nazionale ed ai procedimenti disciplinari), nonché il nuovo, mutato, assetto universitario;<br />
c) la violazione della legge costituzionale n. 3/2001.<br />
Con successivi motivi aggiunti veniva poi impugnata l’ordinanza ministeriale in data 12 marzo 2002, di indizione degli esami di Stato per il 2002, deducendone l’illegittimità derivata perché adottata sulla scorta ed in applicazione del già contestato D.P.R. n. 328/01.</p>
<p>2. &#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo in via preliminare che la regola di carattere generale prevista dall’art. 1, comma 2, del regolamento (“Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”) fungesse da chiave interpretativa di tutte le norme particolari contenute nel provvedimento.<br />
Reputava, poi, che la censura di omessa partecipazione dei consigli nazionali degli ordini interessati e di redazione confusa e scoordinata del testo fosse infondata, rilevando, quanto al primo aspetto, che “dalle premesse del provvedimento risulta chiaramente che gli ordini e i collegi professionali sono stati sentiti” e, quanto al secondo, che non fosse “suffragato da prove di alcun genere” l’assunto che fosse mancata una piena attività collegiale nella redazione dell’atto impugnato.<br />
Anche quanto alle plurime censùre del secondo motivo di ricorso (asserita mancanza di garanzie in capo ai soggetti iscritti all’Albo antecedentemente alla riforma, utilizzo del termine “iunior” per identificare gli iscritti nella sezione “B” dell’Albo, mancanza di contiguità fra gli iscritti nelle due distinte sezioni “A” e “B”), il T.A.R. ne affermava l’infondatezza.<br />
Pure infondato, infine, veniva ritenuto il terzo motivo di ricorso, “innanzitutto perché la legge n. 4 del 1999 è antecedente alla riforma costituzionale, poi, perché la normativa in esame presenta sicuramente aspetti di carattere generale, in considerazione del fatto che trattasi di una riforma generale delle professioni che non può che essere uguale per tutto il territorio nazionale, ed infine perché, quand’anche la materia fosse di competenza delle regioni, occorrerebbe comunque attendere un provvedimento di queste ultime, in attesa del quale non può che valere la normativa statale previgente (la cui scaturigine è del 1999, precedente alla riforma costituzionale)”: pag. 9 sent.<br />
Quanto ai motivi aggiunti diretti contro la successiva ordinanza ministeriale, comprendente soltanto censùre di illegittimità derivata, la sua infondatezza veniva dal T.A.R. considerata “conseguenza diretta dell’infondatezza dei motivi diretti contro il provvedimento normativo” (pag. 9 sent.).<br />
3. – L’ordine professionale originario ricorrente ha appellato la indicata sentenza, deducendo i seguenti motivi:<br />
3.1 – Non correttezza della decisione sul primo motivo di ricorso, dal momento che “non può … ritenersi una corretta partecipazione quella degli interessati che in sostanza non sono stati posti in grado di verificare, nel corso del procedimento, se le proprie osservazioni siano state o meno valutate” (pag. 11 app.) e che “il regolamento è frutto di un lavoro scoordinato, a più mani, privo di alcun collegamento con la realtà delle professioni, appunto ignorata” (pag. 12 app.);<br />
3.2 – Omessa o parziale pronuncia, da parte del T.A.R., sui denunciati “molteplici vizi”, di cui al secondo motivo di ricorso:<br />
&#8211;	“clamorosa inosservanza”, da parte dell’Amministrazione, del parere reso dal Consiglio di Stato quanto alla scelta dell’appellativo “iunior” per gli iscritti alla sezione “B” dell’Albo;<br />	<br />
&#8211;	 mancato intervento, da parte del D.P.R. n. 328/01, sulla individuazione dei confini di competenza tra albi “contigui”;<br />	<br />
&#8211;	incompletezza ed ambiguità della nuova connotazione della professione di Architetto;<br />	<br />
&#8211;	contraddittorietà ed incompletezza delle vicende dei riformati albi professionali;<br />	<br />
&#8211;	contraddittorietà degli instaurati collegamenti fra accesso all’albo e percorsi universitarii;<br />	<br />
3.3 – Erroneità del rigetto del motivo relativo alla intervenuta violazione della legge costituzionale n. 3/2001, censurandosi il contrasto “con i  nuovi precetti costituzionali” dell’assetto “normativo della regolamentazione della materia dell’accesso alle professioni e delle relative competenze professionali disposto con il DPR impugnato”, nonché l’illegittimità costituzionale della legge delega, “che delegifica la materia demandandone la regolamentazione – sulla scorta di criteri alquanto generici che di fatto svuotano la portata dell’intervento parlamentare – ad una fonte regolamentare” (pag. 31 app.);<br />
3.4 – Vengono infine ribadite le censùre proposte avverso l’ordinanza ministeriale, che ha introdotto per la prima volta la sessione di esami di abilitazione in base al D.P.R. n. 328/01.</p>
<p>4. – Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Consiglio Nazionale dei Geologi e quello dei Geometri, entrambi, in particolare il primo con ampio ed articolato controricorso, eccependo l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, dei motivi di appello.<br />
Si sono pure costituiti in giudizio, senza peraltro formulare difese, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />
Con memoria in data 2 aprile 2008 il Consiglio Nazionale dei Geometri ribadisce “l’inammissibilità e la radicale infondatezza” delle censùre proposte dall’appellante.</p>
<p>5. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2008.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.– Viene all’attenzione del Collegio la riforma dell’accesso agli albi delle professioni regolamentate operata con il D.P.R. n. 328 del 2001, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall’art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l’obbligo dell’esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l’istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.</p>
<p>2.– Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dal resistente Consiglio Nazionale dei Geologi in relazione tanto alla omessa notificazione dello stesso ai controinteressati Ordini e collegi professionali, quanto alla carenza di legittimazione dell’Ordine ricorrente a chiedere l’annullamento in toto del D.P.R. n. 328/01.<br />
Premesso, invero, che è principio generale quello secondo cui un ordine professionale è legittimato al ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni proprie dei professionisti ovvero ancora quando bisogna perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale (v. C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2002, n. 505), deve rilevarsi come il regolamento oggetto del giudizio non possa che intendersi impugnato nella misura e nella parte in cui è asseritamente lesivo per l’Ordine ricorrente e dunque laddove reca “modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti … segnatamente per la professione di architetto” (così, testualmente, l’epigrafe del ricorso di primo grado); donde risulta evidente, da un lato, l’indubbia sussistenza dell’interesse dell’Ordine stesso, anche alla luce dello specifico contenuto argomentativo dei motivi di impugnazione fatti valere, a scongiurare gli effetti lesivi attuali asseritamente derivanti all’àmbito professionale della categoria degli architetti dagli atti impugnati, dall’altro l’insussistenza, sotto i profili prospettati, di una posizione di controinteresse in capo ai Collegi resistenti, che non sono in grado di vedere lesa la loro posizione giuridica da un eventuale accoglimento del ricorso originario, che riguarderebbe in ogni caso “segnatamente” l’ordinamento professionale degli architetti.</p>
<p>3.– Così delimitato l’oggetto del giudizio, giova, in mérito all’impianto generale del D.P.R. n. 328 del 2001 in considerazione (con il quale si è proceduto alla modifica dell’ordinamento di alcune professioni liberali &#8211; tra cui quella di architetto &#8211; derivante dalla necessità dell’inserimento nei relativi albi dei nuovi laureati triennali), ricordare come l’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata dall’art. 6, comma 4 della l. 19 ottobre 1999 n. 370, avesse previsto l’emanazione, su proposta del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, di uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevedeva l’obbligo dell’esame di Stato, modificassero ed integrassero la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove. <br />
Il potere regolamentare attribuito dalla citata disposizione era finalizzato ad una modifica della normativa vigente in materia di ordini professionali e dei relativi esami di Stato, che tenesse conto dei titoli istituiti in applicazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.<br />
A sua volta, l’art. 17 citato aveva attribuito autonomia didattica alle Università, prevedendo che l’ordinamento degli studi dei corsi universitarii fosse disciplinato dagli atenei nel rispetto dei principii generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica.<br />
In attuazione di tale disposizione, il decreto n. 509/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” definiva l’architettura dei nuovi corsi di laurea articolati su due livelli.<br />
Con successivi decreti ministeriali in data 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, venivano poi individuate, rispettivamente, le classi di laurea e le classi di laurea specialistica e ne venivano definiti obiettivi formativi e crediti formativi relativi.<br />
Con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 328/01 si provvedeva, poi, ad adeguare alla nuova architettura dell’ordinamento degli studi universitarii lo sbocco professionale rappresentato dall’iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l’accesso all’esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio.<br />
Il Regolamento interveniva, così, sui caratteri tipici delle professioni (iscrizione ad un albo, superamento – ove già previsto – di un esame di abilitazione al términe di un corso di studii, individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici), programmaticamente enunciando, al comma 2 dell’art. 1, nell’identificare il campo di applicazione del decreto, il principio, secondo cui “le norme contenute nel presente regolamento non modificano l&#8217;àmbito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.<br />
Per quel che interessa la professione di architetto, per cui è causa, il Regolamento procedeva, in particolare, ad alcune importanti innovazioni, prevedendo in particolare:<br />
a)	l’articolazione dell’albo in due sezioni A (a sua volta ripartita in quattro settori: architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici e ambientali) e B (ripartita invece in due settori: architettura e pianificazione), rispettivamente per i possessori di laurea specialistica e di laurea;<br />	<br />
b)	l’attribuzione agli iscritti dei relativi titoli professionali: in particolare quelli di “architetto” e “pianificatore territoriale” per gli iscritti ai settori “architettura” e “pianificazione territoriale” della sezione A; quello di “architetto iunior” e “pianificatore iunior” per gli iscritti ai settori “architettura” e “pianificazione” della sezione B;<br />	<br />
c)	una ripartizione delle attività professionali in precedenza di competenza degli architetti tra gli iscritti alla sezione A, in particolare individuando quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate innovative e/o sperimentali;<br />	<br />
d)	l’individuazione delle attività professionali proprie degli iscritti a ciascun settore rispettivamente della sezione A e della sezione B;<br />	<br />
e)	l’accesso alle diverse sezioni dell’albo previo superamento di appositi esami di Stato, requisito di ammissione ai quali è il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, rispettivamente per la sezione A e per la sezione B, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;<br />	<br />
f)	la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione o settore.<br />	<br />
Occorre, ancora, ricordare come, sullo schema di Regolamento, si fosse espresso, come previsto, il Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi, con parere espresso nell’Adunanza del 21 maggio 2001, che, nella parte relativa al titolo professionale da riconoscersi agli iscritti alla sezione “B” dell’Albo, in relazione all’ipotesi di “aggiungere l’aggettivo junior al titolo usato per gli iscritti nella sezione A”, per quanto qui interessa, così argomentava: “Una soluzione del genere lascia piuttosto perplessi, in quanto &#8211; nell’uso comune – l’appellativo junior, serve normalmente a distinguere, nell’ambito di una stessa classe, livelli di anzianità progressivi ai quali corrisponde una diversa esperienza professionale. Non è certamente questo il caso che ne occupa, in cui la suddivisione in livelli, presuppone una diversa preparazione (e non esperienza) professionale, senza tener conto che – sempre restando nell’uso comune, che pure è importante in quanto il titolo serve a determinare l’affidamento del terzo che ha bisogno di uno specialista … &#8211; l’aggettivo junior, sicuramente abbreviato in “jr”, finirà col perdere qualsiasi rilevanza ai fini di quella distinzione di livelli che pure si vuole mantenere. Sembra quindi preferibile, pur con tutte le conseguenze indicate nella relazione,l impiegare in casi del genere l’espressione tecnico di …”.</p>
<p>4.– Ciò posto, una volta rilevata, nei sensi di cui sopra,   l’ammissibilità del ricorso originario e quindi dell’appello, i motivi di gravame  vanno tutti respinti in quanto infondati.</p>
<p>4.1 – Non sussistono, anzitutto, la lamentata violazione dei principii dell’ordinamento in materia di partecipazione degli interessati al procedimento, né la denunciata “confusione e perplessità” dell’atto nelle sue varie parti.</p>
<p>4.1.1 – Rileva in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il coinvolgimento degli interessati durante la fase istruttoria è stato ampio e conforme a quanto prescritto dalla delega, che, nell’usare la formula “sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali”, lungi dal prevedere un parere in qualche modo vincolante di questi (dovendo il legislatore disciplinare una così complessa materia senza subire i condizionamenti derivanti dagli interessi delle diverse categorie, peraltro spesso in contrasto tra loro) od un contraddittorio “continuo” con le categorie stesse sui singoli aspetti dell’articolata riforma in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori di redazione, consente ad esse di esprimere posizioni motivate nelle varie fasi dell’istruttoria, senza che peraltro in alcun modo ne nasca il preteso obbligo dell’amministrazione di motivare sull’ésito di detti apporti procedimentali, tenuto in particolare conto della natura della potestà (normativa) esercitata in tale fattispecie dall’Amministrazione in attuazione del provvedimento legislativo di delegificazione.<br />
Tale possibilità risulta in concreto esser stata data (e fruita) dagli ordini e collegi interessati (ivi compreso quello nazionale degli architetti), la cui partecipazione è stata di fatto estesa, sì da consentire loro di fornire all’Amministrazione procedente l’indicazione concreta, sia in una fase iniziale in mérito al contenuto del predisponendo regolamento sia in uno stadio più avanzato del procedimento in relazione allo schema di regolamento predisposto, delle proprie valutazioni e proposte, quali utili contributi all’elaborazione del complesso nuovo ordito normativo.<br />
Su tale già sufficiente impianto di base del sistema di coinvolgimento degli ordini professionali si sono peraltro innestati audizioni, incontri plenarii ed una fitta corrispondenza (della quale dà correttamente conto la sentenza impugnata), alla luce dei quali la censura all’esame appare del tutto priva di pregio.</p>
<p>4.1.2.– Anche il prospettato vizio dell’istruttoria si rivela insussistente.<br />
Infatti, risulta dagli atti che, per la predisposizione dei regolamenti attuativi del predetto comma 18, è stato istituito presso il Ministero dell’Università un gruppo di lavoro, con il còmpito primario di approfondire le problematiche dell’accesso alle professioni nel quadro normativo delineato dalla riforma dell’ordinamento degli studi universitari e dalle direttive europee.<br />
E’ pur vero, e risponde anzi ad ineludibili principii di logica e di efficienza dell’attività amministrativa, che, per la complessità e la vastità della materia oggetto di tale lavoro di gruppo, l’attività istruttoria è stata ripartita fra i vari componenti del gruppo, ma la stessa, peraltro preceduta dall’individuazione di direttive di base da parte del presidente della Commissione, è stata ricondotta a sapiente unità prima con una relazione del gruppo al Ministro, poi con un incontro al CUP da questo convocato (nel corso del quale ordini e collegi professionali sono stati invitati a formulare proposte), ancòra con successivi numerosi incontri con ordini e collegi ed infine con una bozza dello schema di regolamento, anch’essa peraltro sottoposta all’esame di ciascun ordine professionale, che, nella sua versione definitiva poi emanata, se indubbiamente rivela qualche disarticolazione tra le disposizioni di carattere generale e quelle riguardanti le singole professioni, comunque egregiamente riconduce ad omogeneità di regolamentazione sul piano giuridico, puntualmente adempiendo all’oggetto della “delega” conferita dal legislatore, le questioni comuni a tutte le professioni prese in considerazione.</p>
<p>4.2 – Venendo al secondo motivo di impugnazione, premessa e sottolineata la validità del cànone interpretativo generale assunto dal T.A.R. a base delle sue considerazioni (mediante il richiamo della veduta clausola generale di salvaguardia dell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione), non si può ritenere fondato nessuno dei dedotti profili di doglianza.</p>
<p>4.2.1 – Anzitutto, quanto alla prevista istituzione, negli Albi professionali, di due sezioni (A e B) riservate rispettivamente ai laureati di primo e secondo livello, premesso che la riforma attuata con la legge n. 4 del 1999 sul valore e la durata dei corsi universitarii comportava indubbiamente l&#8217;esigenza di ridefinire i requisiti per l&#8217;accesso alle cosiddette professioni protette (per le quali sia necessaria l&#8217;iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale), del tutto in sintonia con quanto rilevato dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi con il parere n. 118/2001 reso nell’adunanza del 21 maggio 2001, va, in proposito, precisato che la finalità del regolamento è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l’ordinamento delle professioni vigenti, che, precedentemente alla emanazione del contestato D.P.R., era ancora quello anteriore precedente alla riforma universitaria e che, a tal fine, non sembra violare la norma di delega la suddivisione, in sezioni e settori, degli ordini preesistenti, attribuendo &#8211; onde evitare confusioni &#8211; denominazioni diverse ai singoli settori, in attesa di una riforma anche della materia degli ordini professionali.<br />
Dette denominazioni dei settori, in cui vengono ad essere ripartite le nuove sezioni “B” degli Albi professionali, così come l’effettiva individuazione per ciascuna sezione delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio (né potevano assolutamente innovare, alla stregua della “delega” ed in particolare del criterio di cui alla lettera a), che prevedeva la sola “determinazione dell&#8217;ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell&#8217;articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni”) la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua (in via esclusiva od unitamente ad altre), attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche.<br />
Pertanto l’elencazione, compiuta all’art. 16 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni “A” e “B” dell’albo del nuovo “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’àmbito della professione stessa come già normativamente definito.<br />
E’ evidente, allora, alla stregua di quanto fin qui considerato, l’insussistenza del vizio denunciato col secondo profilo (che mérita prioritaria trattazione per ragioni d’ordine logico) del motivo all’esame, col quale si addebita al formatore regolamentare di “aver lasciato inalterato il grado di confusione che attiene l’individuazione dei confini di competenza tra albi contigui” (pag. 21 app.), atteso che il còmpito e lo spazio attribuito dalla legge “delega” (le cui disposizioni sul punto devono essere interpretate restrittivamente in quanto incidenti sulla ordinaria ripartizione di competenze normative tra Parlamento e Governo) al regolamento si limitavano alla individuazione, tra le attività già attribuite dall’ordinamento professionale agli architetti, dell’àmbito rispettivamente devoluto ai laureati specialisti ed ai laureati, che, in séguito ad un percorso formativo più breve, hanno acquisito minori competenze, senza alcuna possibilità di provvedere, come pretende invece l’odierno appellante, alla modifica dei “confini di competenza” fra professioni, che, per quanto notoriamente oggetto di “contenzioso”, rientra in un riordino della materia delle attività attribuite a ciascuna professione, come s’è visto non previsto e non voluto dal legislatore “delegante”, cui solo compete, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità, individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l&#8217;esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività stesse (vedansi, tra le molte, le sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1999, n. 456 del 1993, n. 29 del 1990 e n. 441 del 2000).</p>
<p>4.2.1 – Quanto al diritto al titolo professionale, che la normativa vigente attribuisce a coloro che conseguono l’abilitazione professionale, le pesanti critiche, formulate dall’appellante con il primo profilo del motivo in considerazione, alla scelta dell’Amministrazione di utilizzare l’appellativo “iunior” per gli iscritti alla sezione B dell’albo, non portano a ritenere sussistente quell’illegittimità, che lo stesso pretende di trarne.<br />
Ed invero, l’Amministrazione si è, con congrua motivazione, discostata dal pur difforme parere del Consiglio di Stato (che comunque formula in proposito osservazioni attinenti più che altro al mérito ed alla opportunità dell’azione amministrativa e non invece alla legittimità quando ritiene preferibili espressioni quali quella di “tecnico di …”), laddove, nella relazione di accompagnamento al regolamento, premesso che va tenuto conto dell’esigenza di distinguere le nuove figure professionali che si vengono a creare in relazione al diverso percorso formativo seguito, ha opportunamente sottolineato che il termine “tecnico” utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con percorso formativo triennale è ricollegato generalmente ad una formazione di livello post-secondario acquisita non in ambito universitario, concludendo quindi congruamente nel senso che l’utilizzo del prefissoide “tecno” presenta l’inconveniente di non  evidenziare con immediatezza la scelta di fondo della riforma dei cicli di studio universitarii, che ha affidato tale formazione alle Università anziché ad altre istituzioni di livello post-secondario.<br />
Tale scelta, così motivata, appare in sostanza del tutto in linea con il complessivo indirizzo ordinamentale, che impone di tener conto, nella individuazione dei titoli che consentono l’accesso alle professioni, dello stretto raccordo esistente tra titolo professionale e percorso formativo, così da rendere percepibile, attraverso un aggettivo comunque riferito unicamente alla minore qualificazione professionale, la particolare qualificazione dei professionisti con una formazione triennale acquisita nel nostro Paese (in siffatti términi ancora l’indicata relazione).</p>
<p>4.3 – Quanto alla discussa conformità all’ordinamento comunitario della nuova disciplina della professione di architetto, fatta valere con ulteriore profilo di doglianza del secondo motivo di appello, la dedotta illegittimità (evocata in términi peraltro confusi e generici), così come il sottostante temuto danno alla “riconoscibilità del titolo universitario in campo comunitario”, non paiono sussistere, atteso che la regolamentazione europea specifica della professione di architetto (direttiva 85/384/CEE) prevede una formazione di livello universitario di durata almeno quadriennale, di cui sono individuati con precisione i contenuti culturali e professionali, assicurata, nell’àmbito delle classi di laurea specialistica individuate dal sopra richiamato D.M. in data 28 novembre 2000 (non impugnato dall’ordine ricorrente), esclusivamente dalla classe 4/S, classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile.<br />
Pertanto, atteso che nessuna delle classi di laurea non specialistica individuate con D.M. in data 4 agosto 2000 (esso pure non fatto oggetto di impugnazione) risponde ai requisiti richiesti dalla normativa europea, del tutto conformemente con tale quadro normativo è stata nell’impugnato regolamento n. 328/01 individuata, quale titolo universitario abilitante a sostenere l’esame di Stato per l’esercizio della professione di architetto, la laurea specialistica, di cui alla citata classe 4/S, secondo la quale “i laureati specialisti, in grado di progettare, attraverso gli strumenti propri dell’architettura e dell’ingegneria edile e avendo padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell’opera ideata, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell’ambiente fisico, predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione”.</p>
<p>4.4 – Quanto ai rilievi formulati con il quarto profilo del motivo oggetto di scrutinio, attinenti alle vicende dei riformati albi professionali, anch’essi risultano privi di pregio, dal momento che le criticate norme organizzative generali, vòlte a garantire la presenza negli organi di vertice di membri appartenenti ad entrambe le sezioni del nuovo albo, si limitano a definire un criterio assolutamente logico e neutro di rappresentatività  di tutte le componenti, sì che  sarà in sede di successiva definizione delle procedure elettorali, demandata dalla norma ad apposito successivo regolamento, che potranno essere risolti i problemi pratici attinenti alla base elettorale, prospettati dall’appellante; mentre, quanto alla previsione che in sede disciplinare il giudizio sia riservato esclusivamente ai componenti della sezione cui il professionista incolpato è iscritto, la stessa risponde congruamente all’esigenza primaria, che presiede a tal genere di procedimenti, di assicurare all’interessato un giudizio il più possibile imparziale ed i dubbi di illegittimità avanzati dall’appellante pertengono più che altro alle modalità di funzionamento in tali ipotesi dei relativi organi, la cui definizione risulta pur essa devoluta dalla norma ad un successivo regolamento.</p>
<p>4.5 – In parte inammissibili ed in parte infondate, infine, si rivelano le censùre del motivo all’esame aventi ad oggetto il “fronte più squisitamente universitario”.</p>
<p>4.5.1 &#8211;  Inammissibili, laddove non tengono conto del ben diverso àmbito di un regolamento, che disciplina la valenza dei nuovi titoli universitarii ai fini dell’accesso alle professioni regolamentate, rispetto alle fonti regolamentari e statuali, che disciplinano l&#8217;organizzazione, la struttura e gli obiettivi proprii degli enti universitarii (in osservanza e nel perseguimento dell&#8217;armonizzazione tra i principi costituzionali nazionali e la normativa comunitaria, alla pari con il principio dell&#8217;autonomia universitaria) e che tendono, al fine di realizzare gli obiettivi di ampliamento, diversificazione e flessibilizzazione del sistema universitario, verso la convergenza con il modello delineato dagli accordi europei, caratterizzato da due livelli principali di studio, dalla libera circolazione dei professionisti e dal &#8220;favor&#8221;, che ha il riconoscimento internazionale dei titoli di studio; sì da imputare al primo scelte ordinamentali riconducibili alle seconde, peraltro non impugnate.</p>
<p>4.5.2 – Infondate, laddove non tengono conto del fatto che le opposte, previste, esenzioni da alcune prove scritte e/o pratiche, essendo riconducibili ad ipotesi specifiche di collaborazione e convenzioni tra ordini ed università, rispondono, senza per questo diminuire l’obiettivo rafforzamento del contenuto degli esami di Stato operato dalla riforma, alla finalità, congrua con il già veduto complesso ordinamentale, di sperimentare e valorizzare interazioni di tipo nuovo tra ordini professionali ed università, sì da coniugare con realismo e proporzionalità le esigenze di autonomia, e quindi di possibile differenziazione, delle Università, con quelle di rigorosa verifica delle capacità necessarie ai fini del conseguimento della abilitazione all’esercizio delle attività professionali.</p>
<p>4.6 – Venendo, infine, all’ultimo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione del riparto di competenze di cui alla legge costituzionale n. 3/2001 ed alla pretesa incostituzionalità della legge di “delega” (n. 4/1999) del regolamento de quo, esso, che pur resiste all’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal Collegio dei Geologi resistente (in quanto, a differenza di quanto da questo prospettato, lo stesso risulta in primo grado proposto già con il ricorso originario e non con i successivi motivi aggiunti), si appalesa infondato sotto entrambi i profili.</p>
<p>4.6.1 – La tesi dell’appellante (secondo cui, a séguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, lo Stato non può più disciplinare la materia delle professioni e non è più titolare della relativa potestà regolamentare), pur evocando suggestivamente le ampie e complesse problematiche che la detta legge costituzionale ha aperto nell’àmbito del sistema delle fonti normative, non tiene conto, invero, dell’ordinario cànone fondamentale di riscontro della conformità delle norme rispetto a quelle di rango superiore, ch’è quello del tempus regit actum, sì che la questione dell’appartenenza o meno allo Stato della suddetta potestà regolamentare in materia di disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale e conseguente iscrizione agli albi, posta in rapporto alla dedotta illegittimità sotto tale profilo di un atto emanato nell’esercizio di siffatta potestà, va risolta sulla base delle norme del Titolo V della Costituzione in vigore all’atto della emanazione del controverso D.P.R. n. 328/01; norme, queste, antecedenti alla riforma invocata, sulla base delle quali non si è mai dubitato, e non v’è qui alcun motivo per mettere in discussione tale orientamento, che dovesse ritenersi attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ed alla connessa potestà regolamentare la materia dell’esame di Stato in tutti i suoi aspetti.<br />
Una volta così accertatane la legittima emanazione alla stregua del Titolo V della Parte II della Costituzione vigente  anteriormente alla qui ratione temporis inapplicabile ed irrilevante riforma recata dalla citata legge costituzionale n. 3 del 2001, la sorte del potere regolamentare così esercitato discende poi dal principio di continuità, per cui restano in vigore le norme preesistenti, stabilite in conformità al passato quadro costituzionale, fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate dall&#8217;autorità dotata di competenza nel nuovo sistema (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 13 del 1974 e n. 376 del 2002).<br />
Valga comunque, ed in conclusione sul punto, ricordare che successive manifestazioni di potestà regolamentare statale in subiecta materia sono già state ritenute non in contrasto con il sistema del “nuovo” art. 117 della Costituzione, anche alla luce del sopravvenuto decreto legislativo n. 30 del 2006 emanato nelle mòre del presente giudizio nell’àmbito della delega conferita dall’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, cui la Corte costituzionale ha riconosciuto valore interpretativo della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (v. Cons. St., ad. gen., 13 marzo 2006, n. 3).</p>
<p>4.6.2 – Sotto il secondo profilo dedotto, relativo all’àmbito della potestà regolamentare conferita dalla norma primaria, va osservato, come del resto già rilevato nel parere n. 118/2001 espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza del 21 maggio 2001 con riferimento al regolamento in considerazione, che, se è vero che la disposizione dell’art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999 incide (come del resto sopra già sottolineato) sulla ordinaria ripartizione di competenze normative tra Parlamento e Governo in una materia dalle delicate implicazioni (che perviene a diritti costituzionalmente tutelati, anche con apposite riserve di legge),  il regolamento stesso è stato predisposto in conseguenza della riforma del diploma di laurea, per adeguare le regole di accesso a quelle professioni, per il cui esercizio l&#8217;ordinamento richiedeva il possesso di un titolo di studio, che non trovava corrispondenza nei nuovi corsi di laurea e nei nuovi titoli introdotti (laurea triennale e laurea specialistica, articolate in diverse classi).<br />
Sul presupposto di tale interpretazione della norma primaria autorizzatoria del potere regolamentare di delegificazione, il d.P.R. n. 328 del 2001 in questione ha regolamentato in modo compiuto solo quelle professioni, per il cui esercizio era richiesto dalla normativa vigente il requisito del possesso del diploma di laurea, mentre, per alcune professioni (geometra, perito industriale, perito agrario e agrotecnico, per le quali la legislazione vigente non richiedeva il diploma di laurea), ha bensì previsto di aggiungere &#8220;in parallelo e in alternativa&#8221; anche tale requisito, ma al solo fine di consentire la libera circolazione in Europa dei professionisti laureati, senza richiedere il suddetto requisito come condizione necessaria e senza diversificare i contenuti della professione in relazione al possesso o meno del diploma di laurea: soluzione che può ritenersi rientrare nell&#8217;ambito della &#8220;delega&#8221;, perché ha mantenuto per quelle professioni i canali vigenti di accesso e non ha comportato neppure modifiche delle prove d&#8217;esame (Cons. St., ad. gen., n. 3/2006, cit.). <br />
Ciò posto, i criterii direttivi fissati alle lettere a), b) e c) del comma 18 in argomento, che autorizza il ricorso al regolamento di delegificazione di cui si tratta, non appaiono connotati da quella genericità lamentata dall’appellante, delineando essi invece con precisione gli interventi riformatori possibili con il regolamento stesso (solo quelli consequenziali alla riforma del diploma di laurea) e non  consentendo, quindi, una indistinta e generalizzata riforma dell’accesso alle professioni, che avrebbe sì posto con forza il problema della legittimità del passo indietro compiuto dal legislatore con la previsione di delegificazione.<br />
Tràttasi, peraltro, d criterii, che appaiono del tutto in armonia con il disegno, che aveva già ispirato la riforma universitaria (tenuto conto soprattutto del fatto che, in conseguenza della stessa, venivano peraltro ad essere sconvolte le régole di accesso a quelle professioni, per il cui esercizio l’ordinamento imponeva il superamento di un esame di Stato, basato sul possesso di determinati titoli di studio, che – dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema – potevano non trovare corrispondenza con i  nuovi corsi di laurea e con i nuovi titoli introdotti), tendendo a coniugare le esigenze di autonomia, e quindi di possibile differenziazione delle Università, con quelle di verifica delle effettive capacità necessarie ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività professionali; e che appaiono sufficientemente dettagliati e congrui anche laddove prescrivono altresì la necessità di indicare i raccordi tra la istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a) con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi, così riferendosi coerentemente ai necessarii, conseguenti, raccordi nell’àmbito dello stesso Albo.<br />
Da quanto sopra considerato risulta dunque evidente la manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità della “delega” contenuta nel già citato art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999.</p>
<p>5.- In conclusione, l’appello va respinto, anche, peraltro, quanto ai motivi (di illegittimità derivata) corrispondenti ai motivi aggiunti rivolti in primo grado avverso l’Ordinanza ministeriale di indizione del nuovo esame di Stato.<br />
Vanno, invece, dichiarati inammissibili i motivi in appello proposti in relazione a profili di illegittimità propria dell’Ordinanza stessa, non dedotti in primo grado e quindi soggiacenti al noto divieto di ius novorum in grado di appello.<br />
Spese ed onorarii del grado di giudizio, liquidati nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV &#8211; definitivamente decidendo sul ricorso in appello indicato in epigrafe, in parte lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti resistenti, liquidandole in Euro 4.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di ciascuna, per un totale di Euro 12.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovuta.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 15 aprile 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Luigi Cossu              		&#8211; Presidente <br />	<br />
Antonino Anastasi  		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Deodato          		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace      		&#8211; Consigliere, rel. est.<br />	<br />
Sergio De Felice       		#NOME?<br />
Depositata in Segreteria<br />
           Il 12/05/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-5-2008-n-2178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.2178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.2178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-10-11-2006-n-2178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-10-11-2006-n-2178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-10-11-2006-n-2178/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.2178</a></p>
<p>Pres. Zingales, Est. Savasta; Commercio Roberto Mario Sergio (avv. A.Vitale) c. Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per l’elezione della camera dei Deputati anno 2006 (Avv.ra Distrettuale dello Stato di Catania). Elezioni &#8211; elezioni politiche – esclusione di lista – giurisdizione amministrativa – esclusione. (G.S.) Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-10-11-2006-n-2178/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.2178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-10-11-2006-n-2178/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.2178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zingales, Est. Savasta; Commercio Roberto Mario Sergio (avv. A.Vitale) c. Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per l’elezione della camera dei Deputati anno 2006 (Avv.ra Distrettuale dello Stato di Catania).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; elezioni politiche – esclusione di lista – giurisdizione amministrativa – esclusione. (G.S.)</p>
<p>Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alle decisioni adottate rispettivamente dall’Ufficio Centrale Elettorale e dall’Ufficio Nazionale Elettorale con le quali è stata disposta la esclusione di una lista dalla competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento. Tali controversie, sono affidate dal D.P.R. n. 361/1957 esclusivamente alla cognizione dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale e dell’Ufficio Centrale Nazionale, i quali assicurano la necessaria imparzialità e competenza. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 2178/06 Reg. Sent.<br />
N. 0818/06 Reg. Gen.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,<br />Sezione Staccata di Catania,<br />Sezione Prima,</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott.  Vincenzo Zingales   Presidente<br />
Dr.ssa Rosalia Messina   Consigliere<br />
Dott.  Pancrazio Maria Savasta Consigliere rel. est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 818/06 R.G. proposto da <b>Commercio Roberto Mario Sergio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Vitale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania Via V.E. Orlando n. 56;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per l’elezione della camera dei Deputati anno 2006</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento datato 7 marzo 2006 e contenuto nel processo verbale di esame di lista dei candidati, con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Bologna per l’elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione 11a  Emilia Romagna, ha disposto la cancellazione della lista FORZA ITALIA del candidato Commercio Roberto Mario Sergio in ragione della mancata presentazione del documento contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura;<br />
del provvedimento dello stesso Ufficio Centrale Circoscrizionale datato 8 marzo 2006, con cui, nonostante la presentazione della dichiarazione in occasione dell’audizione dei delegati di lista prevista dall’art. 22 u.c. del T.U. per le elezioni della Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361 del 1957 e s.m.i.), è stata confermata la cancellazione del candidato Commercio Roberto Mario Sergio dalla lista  FORZA ITALIA;<br />
del provvedimento datato 12 marzo 2006, con il quale l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, insediato presso la Corte Suprema di Cassazione, ha rigettato il ricorso proposto dal delegato della lista FORZA ITALIA On. Avv. Isabella Bertolini avverso la cancellazione del candidato Commercio Roberto Mario Sergio;<br />
di ogni altro atto antecedente, susseguente, consequenziale o comunque connesso a quelli espressamente impugnati.<br /> Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 12.10.2006 il Consigliere Dr. Pancrazio Savasta;<br />
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I. Con il ricorso in esame, il ricorrente lamenta l’illegittimità delle decisioni del 7.3.2006 e 8.3.2006 adottate dall’Ufficio Centrale Elettorale e del 12.3.2006 dall’Ufficio Nazionale Elettorale, con le quali si è stabilita e confermata la cancellazione della candidatura del ricorrente dalla lista FORZA ITALIA, a sua volta ammessa dai predetti Organi alla competizione elettorale del 9 e 10 aprile 2006 per l’elezione della Camera dei Deputati nella XI Circoscrizione – Emilia Romagna.<br />
Questa stessa Sezione ha recentemente avuto modo di chiarire che la questione in esame, così come, più genericamente, tutte quelle relative agli atti preparatori del procedimento elettorale per il rinnovo del Parlamento, ed in particolare alla ammissione o esclusione delle liste di cui all’art. 22 del D.P.R. N. 361/1957, sono sottratte alla giurisdizione del Giudice amministrativo (cfr. TAR Catania, I, Ord. 24.3.2006, n. 548).<br />
La conclusione non è stata condivisa dal Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. per la Sicilia, Ord. 6.4.2006, n. 218), che ha riformato la decisione cautelare n. 547/2006, resa anch’essa da questa Sezione ed avente, per espresso rinvio, l’identico supporto motivazionale della citata pronuncia n. 548/2006.<br />
Occorre premettere che sulla medesima vicenda della giurisdizione relativa al procedimento di ammissione delle liste, contestualmente alle due ordinanze rese da questa Sezione, si sono avute le seguenti pronunce:<br />
1) Ordinanza T.A.R. Lazio &#8211; Roma – Sez. II bis &#8211; n. 1573 del 16.3.2006, con la quale è stato ritenuto che la questione in esame riguarda il “procedimento elettorale relativo alla formazione di un organo costituzionale, materia che l’ordinamento non attribuisce al giudice amministrativo (cfr. art. 66 Cost. e art. 87 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)”;<br />
2) Ordinanza del Consiglio di Stato, n. 1386 del 21.3.2006, che ha confermato in appello la predetta decisione di cui al punto 1), rilevando che la “sfera di attribuzione descritta dagli artt. 66 della Costituzione e 87 D.P.R. n. 361/57, pur nelle incertezze interpretative indotte dal tenore letterale delle disposizioni, sembra doversi intendere, anche per necessità di completezza del sistema, come comprensiva di tutte le fasi del procedimento relativo alle elezioni politiche (ivi compresa anche la cognizione della legittimità dei provvedimenti di ammissione e di esclusione delle liste elettorali)”. Inoltre, la “riferita esegesi” sarebbe “anche giustificata, se non imposta, dalla esigenza di soddisfare l’evidente finalità, sottesa alla normativa di riferimento, di riservare in via esclusiva alla Camera dei Deputati il potere di sindacare la regolarità e la validità degli atti pertinenti alla sequenza procedimentale che, dalla presentazione delle liste, conduce alla proclamazione degli eletti.”<br />
3) Comunicazione del Presidente della Giunta delle Elezioni alla Camera dei Deputati del 20.3.2006, con la quale si è ritenuto che i ricorsi volti all’ammissione delle liste “alla luce degli artt. 23 ed 87 del testo unico n. 361 del 1957 concernono materia che – come dimostra anche la totale assenza di precedenti – esula del tutto dalla competenza della Giunta delle elezioni della corrente legislatura, le cui funzioni sono evidentemente finalizzate alla sola verifica dei poteri per le elezioni politiche del 2001”. Con detta comunicazione, inoltre, il Presidente ha fatto salve tutte le “determinazioni che, ove investita della questione, volesse assumere la Giunta delle elezioni della prossima legislatura”.<br />
4) Ordinanza della Corte Costituzionale del 23.3.2006, n. 117, che ha così statuito: “considerato che il ricorso in questione – in gran parte riproduttivo di note depositate in sede di appello proposto dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato avverso varie ordinanze emesse dal TAR del Lazio in sede cautelare – è volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti;<br />
che, pertanto, la «definitiva dichiarazione di volontà», declinatoria della sua giurisdizione, è stata emessa dalla Camera dei Deputati (Giunta per le elezioni) quale organo avente natura giurisdizionale, ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella espressa dal Giudice amministrativo;<br />
che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia»;<br />
che tale rilievo è assorbente di ogni altro, e quindi anche di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell’art. 37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006)”.<br />
5) Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1463 del 28.3.2006, sempre sul medesimo ricorso deciso dalle pronunce sub 1) e 2) e sostenuto da ulteriore richiesta di sospensione dipendente dalla presentazione presso le SS.UU. della Cassazione di analogo gravame, che, per quanto qui più strettamente interessa, ha confermato le dette precedenti decisioni cautelari, considerando, per altro, che “secondo il diritto vivente (cfr. SS.UU. n. 5135 del 1997, Corte Cost. ord.za n. 512 del 2000) la concessione di una misura cautelare avverso le decisioni dell’Ufficio centrale inciderebbe sull’autodichia costituzionale di cui godono le Camere, esorbitando dal limite esterno delle attribuzioni giurisdizionali del G.A.”.<br />
6) Ordinanze della Cassazione Civile SS.UU. nn. 8118-8119 del 6.4.2006 rese proprio sul regolamento di giurisdizione, con le quali è stato riaffermato il difetto assoluto di giurisdizione  sia del Giudice Amministrativo che di quello Ordinario.<br />
Hanno osservato le Sezioni Unite che, ai sensi dell’art. 87 del d.p.r. 30.3.1957, n. 361, la Camera pronuncia giudizio definitivo su tutti i reclami presentati all’Ufficio Centrale elettorale durante la “sua attività o posteriormente” e, quindi, “anche sulle ricusazioni pronunciate ai sensi dell’art. 22 dello stesso Testo unico, in tal modo riservando alla cognizione della Giunta per le elezioni della Camera stessa la convalida di tutte le operazioni elettorali comprese quelle di ammissione delle liste”.<br />
Ed ancora: “si deve quindi escludere che le posizioni soggettive fondamentali che hanno rilievo in questa fase preparatoria delle elezioni (così il titolo III del T.U. sulle elezioni) siano prive di tutela nel disegno costituzionale che rimette a ciascuna Camera la convalida delle proprie elezioni e quindi delle operazioni elettorali che le hanno precedute con un giudizio definitivo avverso le ricusazioni delle liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida delle elezioni”.<br />
Come si vede, nel breve volgere di alcuni giorni la stessa questione è stata portata, in sostanza, innanzi a tutte le Giurisdizioni possibili, senza che alcuna, tranne il C.G.A. per la Sicilia, abbia ritenuto, in atto, di avere giurisdizione sulla materia (cfr. Ord. n. 218/06, cit.).<br />
Ad avviso di quest’ultimo Giudicante, la giurisdizione sarebbe da incardinare presso il G.A., in quanto, il Giudice delle Leggi, con l’Ordinanza del 23.3.2006, n. 117, di cui al punto 4), avrebbe ormai superato “il consolidato orientamento giurisprudenziale da ultimo espresso da Cass. Sez. Un., 9 giugno 1997, n. 5137”, in quanto ha qualificato come conflitto negativo di giurisdizione quello risultante dalle declinatorie, appunto, di giurisdizione rese dal Consiglio di Stato e dalla Giunta per le elezioni.<br />
Ha asserito, inoltre, detto Giudice  che, “mancando una specifica normativa”, . . . e “trattandosi di controversie aventi ad oggetto atti amministrativi, la giurisdizione (nelle forme e nei limiti propri di quella generale di legittimità)” spetterebbe al Giudice amministrativo.<br />
II. La Sezione, coerentemente con tutte le altre pronunce citate, intanto, non può non riaffermare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
In ordine alla decisione sopra indicata del C.G.A. per la Sicilia, e più specificamente alla prima motivazione fornita “per relationem” rispetto alla decisione della Corte Costituzionale n. 117/2006, il Collegio rileva che la declinatoria della competenza a dirimere conflitti negativi di giurisdizione ivi contenuta non sembra poter condurre in alcun modo, neanche implicitamente, ad affermare che vi sia stata una decisione di qualunque segno in ordine alla giurisdizione di uno dei due organi giurisdizionali in conflitto.<br />
In altri termini, la declaratoria di incompetenza a decidere sui conflitti negativi consiste (ed è consistita nel caso di specie) nella semplice riaffermazione della Corte circa la mancanza di una sua competenza a decidere, non già in una presa di posizione sulla legittima competenza a conoscere della materia di uno dei due Organi giurisdizionali ambedue declinatori della giurisdizione.<br />
In ordine alla seconda motivazione adottata dal Giudice di seconde cure, il Collegio non può non riaffermare il principio secondo il quale la mancanza di una giurisdizione (esclusiva) del Tribunale amministrativo sulla materia in esame non può aprire la “finestra” di una sua giurisdizione generale di legittimità.<br />
Invero, l’assenza di un’attribuzione specifica della cognizione esclusiva al Giudice amministrativo soltanto in tema di elezioni al Parlamento risulta davvero ingiustificabile, ove si consideri che la stessa sussiste, invece, per tutti gli altri procedimenti elettorali.<br />
E ciò oveppiù la procedura in esame, come sarà chiarito, non sembra potersi considerare oggettivamente e soggettivamente amministrativa.<br />
Occorre chiedersi, dunque, se vi sia in detta materia un diverso e specifico progetto costituzionale del Legislatore.<br />
Certo è che la vicenda in esame stigmatizza la necessità di regole inequivoche in punto di giurisdizione, scoprendo il nervo di un notevole disagio decisorio, riaffermato dalla comunicazione del Presidente della Giunta elettorale di cui al punto 3), che, in sostanza, in parziale difformità da tutte le altre decisioni sopra individuate (che rimandano tout court alla Camera la decisione finale in tema di ammissione di liste) ritiene l’insussistenza di una tutela cautelare e, quindi, la possibilità che il giudizio avvenga “a bocce ferme”, essendo necessario l’insediamento del nuovo Parlamento.<br />
E ciò in una zona della legislazione dove non sussiste, diversamente che per le elezioni amministrative e come riaffermato di recente dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 10/2005), una norma che impone l’obbligo di ricorrere comunque solo dopo la proclamazione degli eletti (cfr. art. 83/11 del D.P.R. 16.5.1960. n. 570, così come modificata dall’art. 2 l.n. 23.12.1966, n. 1147).<br />
Gli effetti devastanti di una siffatta interpretazione, implicitamente preconizzati da questa stessa Sezione con le ordinanze nn. 547 e 548/2006, sono oggi (dopo la consultazione elettorale del 9 e 10 aprile) prepotentemente evidenti, ove la ridiscussione successiva alla formazione delle Camere dell’ammissione di una lista può facilmente condurre (specialmente in caso di avvenuta esclusione ritenuta in seguito illegittima) alla necessità di ripetizione della competizione elettorale nella circoscrizione di interesse e, quindi, al possibile ribaltamento delle elezioni in tutto il territorio nazionale, con gravissimo vulnus, come meglio sarà evidenziato, al principio di sovranità popolare, fondamento dello stesso Stato Repubblicano e non a caso espresso all’articolo 1 della Costituzione.<br />
In altri termini, come già chiarito nell’Ordinanza n. 548/2006, siffatto modo di concepire il procedimento può condurre alla modifica successiva degli schieramenti parlamentari di seguito alla necessità di riedizione della competizione elettorale in sede periferica (dove, però, la periferia consiste in circoscrizioni aventi dimensioni regionali o subregionali), con grave nocumento dei principi costituzionali che presiedono alla stessa forma parlamentare dello Stato italiano.<br />
Nel procedimento elettorale, infatti, l’interesse primario consiste nella salvaguardia della volontà popolare così come cristallizzata al momento delle elezioni (cfr. T.A.R. Catania, I, 17.11.2005, n. 2067), per cui occorre valorizzare ogni ricostruzione od opzione interpretativa sistematica che ne eviti la modifica o che presti il fianco a pericolose riconfigurazioni del panorama dei soggetti eleggibili, anche per effetto di interventi degli stessi parlamentari eletti.<br />
L’esigenza di cui il Legislatore, quindi, non ha potuto non tener conto, al fine di salvaguardare la forma parlamentare ed il corretto dispiegarsi delle regole di democrazia, consiste nella necessità che alle elezioni partecipino schieramenti immodificabili, con garanzia assoluta della corretta esternazione del voto individuale.<br />
Il Collegio, per concludere la necessaria premessa relativa alla ricostruzione del sistema, non può non stigmatizzare che l’unanime assimilazione nell’alveo delle operazioni elettorali di quelle preliminari di ammissione delle liste e dei simboli con quelle di scrutinio non appare corretta, ove non supportata da espressa disposizione di legge.<br />
Sul piano degli effetti, infatti, altro è la valutazione delle schede, dei verbali, delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, altro è l’ammissione delle liste.<br />
Invero, mentre la correzione della illegittima assegnazione delle preferenze conduce a riaffermare la correttezza del voto costituzionalmente garantita (e, quindi, il corretto esercizio della sovranità popolare) e la rimozione dal Parlamento di candidati incompatibili o ineleggibili elimina le possibili distorsioni del sistema, la rilevata illegittimità successiva della ammissione della lista conduce soltanto alla riedizione della competizione elettorale, con la possibile influenza su tutto il territorio nazionale, dove, per altro, le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente.<br />
Il Collegio osserva, infine, che neanche l’ammissione di una tutela cautelare presso un giudice, sia esso ordinario o amministrativo (come ritenuto dal C.G.A. con l’ordinanza n. 218/2006), consente la stabilizzazione del risultato, stante l’appellabilità della decisione e la modificabilità, altresì, della stessa nei due successivi gradi di merito.<br />
Per non parlare, poi, della possibilità di modificare la composizione del Parlamento per effetto dell’intervento giudiziale, con una soluzione che, a tacer d’altro, non appare prevista nel nostro sistema e che sarebbe comunque lesiva della indipendenza dei poteri dello Stato.<br />In conclusione, sia l’intervento giudiziale, sia una verifica parlamentare ex post della stessa Camera, come ventilato dal provvedimento della Giunta delle elezioni del 20.3.2006, non consentono di salvaguardare il corretto dispiegarsi del principio della sovranità popolare.<br />
Occorre, dunque, analizzare il sistema, per comprendere se la procedura sia informata a detti principi.<br />III. Le controversie relative alle operazioni preliminari allo scrutinio sono affidate dal predetto D.P.R. n. 361/1957 esclusivamente alla cognizione dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale e dell’Ufficio Centrale Nazionale, i quali, per effetto della loro composizione soggettiva e del doppio grado di giudizio (sconosciuto negli analoghi procedimenti elettorali relativi alle Amministrazioni locali), assicurano la necessaria imparzialità e competenza.<br />
Ed invero le due norme così esattamente si esprimono:<br />
&#8211; art. 22. L&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all&#8217;atto del deposito del contrassegno ai sensi dell&#8217;art. 17;<br />2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell&#8217;interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;<br />3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell&#8217;art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell&#8217;articolo 18-bis;<br />4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;<br />5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita; o documento equipollente, o il certificato d&#8217;iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;<br />6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;<br />7) omissis.<br />I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall&#8217;ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.<br />L&#8217;ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.<br />&#8211; art. 23. Le decisioni dell&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all&#8217;articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.<br />Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all&#8217;Ufficio centrale nazionale.<br />Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale.<br />Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all&#8217;Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.<br />Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell&#8217;Ufficio centrale nazionale, aggrega all&#8217;Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.<br />L&#8217;Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.<br />Le decisioni dell&#8217;Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.<br />I due Organi in esame sono previsti dagli artt. 12 e 13 del medesimo D.P.R. n. 361/1957, che, rispettivamente, stabiliscono che “presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l&#8217;Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente” e che  “presso la Corte d&#8217;appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d&#8217;appello o del Tribunale”.<br />
Ad avviso del Collegio, il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 del citato D.P.R. n. 361/1957, per contenuti e termini, delinea un sistema compiuto, a carattere e natura paragiurisdizionale, di verifica delle operazioni preparatorie del procedimento elettorale, avente natura tipica e come tale non integralmente inquadrabile in tipologie o categorie predeterminate o generali (amministrative o giurisdizionali).<br />
In altri termini, ritiene il Collegio, che il sistema di controllo delle operazioni preliminari, in quanto affidato ad Organi altamente specializzati (composti da collegi di magistrati di Corte d’Appello e di Cassazione) ed in quanto scandito in tempi rapidissimi e, nonostante ciò, assistito da un duplice grado di giudizio, è concepito, coerentemente con i principi sopra esposti, in maniera tale da consentire di arrivare al momento delle operazioni di scrutinio con gli schieramenti politici immodificabili.<br />Detto sistema, si ribadisce, ove così interpretato, impedisce eventuali alterazioni successive della composizione delle Camere Parlamentari, che, ove configurabili, stravolgerebbero il corretto funzionamento di un Organo costituzionale fondamentale per l’attuale forma di Stato, che pone come principio costitutivo della Repubblica la sovranità popolare (ex art. 1 Cost.).<br />
Ne deriva che il controllo così come delineato, in quanto compiuto ed esaustivo, consente di ritenere che la giurisdizione sull’ammissibilità o meno delle liste non appartenga neanche al Parlamento.<br />
Secondo la prospettazione contenuta nella comunicazione del Presidente della Giunta elettorale della Camera del 20.3.2006, invece, la competenza a giudicare sull’ammissione delle liste, al più, potrebbe appartenere al nuovo Organo giuntale insediatosi dopo la competizione elettorale.<br />L’assunto, ad avviso del Collegio, non é confortato dalla normativa in materia.<br />
Infatti, come si evince dall’art. 17 del Regolamento della Camera dei Deputati, la sua funzione consiste nel riferire al Parlamento sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, non oltre diciotto mesi dalle elezioni.<br />
Il che significa, per un verso, che la Giunta Elettorale della Legislatura scaduta, pur restando transitoriamente in carica, non ha (come dalla stessa ammesso) alcuna competenza sulla materia in esame; mentre, per un altro verso, significa che, per quanto di interesse, anche nella sua nuova composizione, così come risulta dal complesso normativo dell’art. 66 Cost., dell’art. 17 del Regolamento della Camera dei Deputati e dall’art. 87 del d.p.r. n. 361/1957, è chiamata a sindacare soltanto la fase delle operazioni elettorali, ma non quella delle ammissioni delle liste.<br />
Invero, le prime non trovano nel sistema alcuna diversa possibilità di sindacato o di giudizio, e, quindi, di controllo alcuno, mentre le seconde, come chiarito, sono riservate ai predetti Organi istituiti presso la Corte d’Appello e la Cassazione.<br />
Infatti, come evidenziato da questa Sezione con la citata Ordinanza n. 548/2006, lo stesso art. 66 della Costituzione riserva il controllo parlamentare, per altro verso, ai soli titoli di ammissione dei suoi componenti.<br />
Nessun esplicito riferimento vi è alle operazioni elettorali e meno che mai alla fase preliminare di esse.<br />
Le norme in esame vanno coordinate con la successiva contenuta nell’art. 87 del d.p.r. n. 361/1957, la quale stabilisce che “alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all&#8217;Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.<br />I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.Le proteste ed i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all&#8217;Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall&#8217;Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta. <br />
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione”.<br />
Sotto il profilo ermeneutico, intanto, non si può non osservare che mentre gli artt. 22 e 23 del d.p.r. n. 361/1957 sono inseriti nel titolo III relativo al “procedimento elettorale preparatorio”, l’art. 87, che affiderebbe alla Camera anche la giurisdizione sull’ammissione delle liste, è collocato nel titolo V, concernente “lo scrutinio”.<br />
Sul piano semantico, inoltre, la norma che viene fuori dal combinato disposto degli artt. 23 e 87 D.P.R. n. 361/1957 stabilisce che la cognizione attribuita alla Camera dei Deputati è limitata soltanto alle “contestazioni, (al)le proteste ed, in generale, . . . (a) tutti i reclami . . .” senza alcun riferimento anche ai “ricorsi”, espressamente invece indicati dall’art. 23 quali modalità tipiche per eccitare il rimedio, altrettanto tipico, del giudizio sull’ammissione delle liste.<br />
La terminologia utilizzata dalla richiamata disposizione di cui all’art. 87, anzi, appare coerente soltanto con le previsioni contenute nel titolo V della fonte normativa sopra richiamata, relative, come già detto, alle sole operazioni di  scrutinio.<br />
Analizzando la sequenza  delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 361/1957, invero, è previsto quanto segue:<br />
a) un primo controllo di dette operazioni da parte del Presidente della sezione elettorale, in quale, ai sensi dell’art. 71, “pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell&#8217;art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti e  decide, in via provvisoria, sull&#8217;assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati”;<br />
b) Un riesame, ex art. 76, da parte dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale, per ogni sezione, delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull&#8217;assegnazione o meno dei voti relativi;<br />
c) l&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale, ex art. 79, pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.<br />Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell&#8217;art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all&#8217;Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.<br />
d) “di tutte le operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale”, ai sensi dell’art. 81, si redige processo verbale in duplice copia. “L’organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell’art. 86, l’ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami”.<br />e) Su tutte dette questioni decide, quindi, come da riserva sopra indicata, ex art. 87, la Camera dei Deputati.<br />
Pertanto, nessun giudizio viene affidato all’Ufficio Centrale Nazionale (al quale è riservato soltanto quello sull’ammissione delle liste ex artt. 22 e 23) e, soprattutto, la Camera è chiamata a pronunciarsi proprio e soltanto su quei reclami (e, si ribadisce, non sui ricorsi) che caratterizzano, anche per l’espressa terminologia utilizzata, soltanto la fase di scrutinio.<br />
Ne deriva, ulteriormente, che, secondo una interpretazione logico-sistematica, il riferimento valorizzato dalla Cassazione SS.UU. con le ordinanze nn. 8118-8119/2006, di cui sopra sub I, n. 6), circa l’affidamento &#8211; ex art. 87 &#8211; alla Camera della pronuncia definitiva sui rilievi presentati all’Ufficio Centrale Elettorale durante la “sua attività o posteriormente”, intanto, non concerne affatto i ricorsi ed, inoltre, si riferisce solo alle pronunce dell’Ufficio Elettorale costituito presso la Corte d’Appello e non presso la Cassazione, il quale ultimo, è invece “giudice d’appello” solo per le fasi preliminari alle operazioni elettorali concernenti le ammissioni delle liste.<br />   IV. La mancata cognizione del Parlamento della fase prodromica delle elezioni appare altresì confermata dalla circostanza che il richiamato art. 17 del vigente Regolamento della Camera dei Deputati, nel prevedere un termine per il controllo delle operazioni elettorali in diciotto mesi, stabilisce un lasso temporale effettivamente lungo, del tutto incompatibile non solo con il dictum contenuto nell’art. 66 della Costituzione, ma anche con la rapidissima sequenza temporale (meno di una settimana per ambedue i gradi di giudizio, addirittura ridotta di un giorno per effetto dell&#8217;art. 1, l. 23 aprile 1976, n. 136), collegata all’esigenza di certezza e rapidità, stabilita dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 361/1957 per la fase paragiurisdizionale di controllo della procedura di presentazione delle liste, finalizzata a garantire che le operazioni di scrutinio si rivolgano a schieramenti immodificabili.<br />
In altri termini, non avrebbe alcun senso prevedere un controllo iniziale, in due gradi di giudizio, in soli sei giorni, se poi il Parlamento avesse ben diciotto mesi per rimettere in discussione l’ammissione delle liste, con possibilità, come già evidenziato, di sconvolgere il voto popolare, posto a fondamento della stessa forma parlamentare.<br />E non avrebbe avuto parimenti senso stabilire una procedura compiuta di valutazione della ammissione delle liste affidata a “due gradi di giudizio”, sconosciuta per le altre fasi elettorali parlamentari, per poi unificare tutti i giudizi in una fase “contenziosa” innanzi al Parlamento, ove, si ribadisce, non è stata prevista alcuna valutazione sui “ricorsi”.<br />
Inoltre, non avrebbe altresì senso riservare alla sola procedura di ammissione delle liste un triplo grado di giudizio, aggiungendo a quello previsto dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 361/1957 (presso i due Uffici Elettorali Centrali) quello di cui al combinato disposto del successivo art. 87 con l’art. 17 del Regolamento della Camera dei Deputati.<br />
E ciò oveppiù si osservi che la procedura di ammissione delle liste, rispetto a quelle di scrutinio, non appare caratterizzata da valutazioni su fatti dubbi (come può essere la validità o meno di una scheda elettorale), ma al rigido rispetto delle norme preposte a regolare il relativo procedimento (in verità, sotto alcuni aspetti, migliorabile soprattutto in riferimento al concetto di “nuovi documenti” esibibili anche dopo la chiusura del termine di presentazione delle liste, che il Legislatore farebbe bene a meglio precisare).<br />
La normativa in esame, quindi, prevede un procedimento più articolato, in quanto previsto su due gradi di giudizio, per la fattispecie più semplice, quasi certificativa, notarile, di valutazione del rispetto delle regole normative preposte alla  regolarizzazione dell’ammissione delle liste; ed uno meno articolato per le operazioni di scrutinio, la cui valutazione finale, però, viene affidata di certo al Parlamento, unico soggetto che, nel nostro sistema, può controllare la regolarità dell’elezione dei propri componenti (ex art. 66 Cost.).<br />
Solo nella fase della concreta individuazione della legittimità dei voti espressi o dei requisiti soggettivi dei “membri eletti” al Parlamento appare congrua la riaffermazione della autodichìa di detto Organo. Nella fase antecedente, è la salvaguardia del sistema parlamentare, quale principio informatore della stessa esistenza della forma di governo dello Stato, che assume preminente rilievo costituzionale, richiedendo la garanzia del voto degli elettori e, quindi, il rispetto della sovranità popolare, che, una volta espressa, non può essere modificata da nessuno, neanche dallo stesso Parlamento.<br />
V. Non è inutile rammentare che anche in tema di elezioni amministrative, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, esiste un organo chiamato a sindacare l’ammissione delle liste.<br />
In questo caso, però, la commissione elettorale circondariale, a ciò preposta, decide “in unico grado”, essendo possibile soltanto, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, l’audizione dei delegati delle liste contestate o modificate, l’ammissione di nuovi documenti e la deliberazione sulle modificazioni eseguite, nonché la  ricusazione altresì delle liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.<br />
Quindi, non è previsto l’ulteriore grado presso un Ufficio Elettorale sovraordinato, ma la possibilità, preclusa nel caso in esame, in assenza di espressa normativa, di proporre impugnazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale.<br />
In altri termini, tutte le volte in cui il Legislatore ha ritenuto di diversamente normare l’impugnazione della fase preliminare delle elezioni si è espresso in maniera non equivoca, affidando espressamente la giurisdizione della fase processuale al Giudice Amministrativo.<br />
Ed invero ciò è avvenuto per tutte le altre competizioni elettorali, come nel caso della procedura per le elezioni amministrative comunali (cfr. art. 83/11 D.P.R. 16.5.1960, n. 570, come modificato dall’art. 2 della l.n. 23.12.1966, n. 1147), per quelle provinciali (cfr. art. 7 dell’ultima fonte normativa citata, che estende la predetta disciplina ai consigli provinciali) e per quelle regionali (cfr. l’art. 19 della l.n. 17.2.1968, n. 108, che, per le regioni, rinvia al medesimo art. 2 l.n. 1147/1966 cit.).<br />
In tutti questi casi, la giurisdizione dei tribunali amministrativi viene conferita “contro le operazioni per l’elezione dei Consigli comunali”, ed in virtù delle predette estensioni, anche per quelle dei consigli provinciali e delle assemblee regionali, “successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi”.<br />
Analoga previsione è stabilita per le elezioni al Parlamento europeo, ove detta cognizione, per tutte le operazioni decorrenti dalla indizione dei comizi, viene conferita dall’art. 42 della l.n. 24.1.1979, n. 18, al T.A.R. Lazio.<br />
In definitiva, quindi, tutto quanto concerne il procedimento elettorale, senza distinzione alcuna, purché successivo all’indizione dei comizi elettorali (e, quindi, espressamente anche l’ammissione delle liste), viene affidato alla giurisdizione di un Tribunale amministrativo.<br />Risulta chiaro che, essendo quelle appena esaminate norme processuali attributive di giurisdizione al G.A., non è possibile alcuna loro applicazione o estensione analogica rispetto a fattispecie elettorali non previste e, quindi, al procedimento elettorale di rinnovo del Parlamento, cui, invece, è riservato il controllo altrettanto tipico sopra rappresentato.<br />
VI. Resta da approfondire la funzione dell’Ufficio Elettorale Nazionale, che, come il Collegio ha precisato, non è chiamato a giudicare in tema di operazioni di scrutinio.<br />
Il Collegio ritiene di dover premettere che già la giurisprudenza aveva avvisato della “particolarità” del sistema delineato (cfr. T.A.R. Lazio, Ord. 11.1.1996).<br />
Ed invero con la appena citata decisione, il Giudice capitolino ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità di un procedimento (quello di ammissione delle liste) che viene concluso con una decisione dell’Ufficio Centrale Nazionale, per la quale non solo non è prevista alcuna giurisdizione di controllo dell’atto (ordinaria o amministrativa), ma, di più, alcuna cognizione anche da parte della Camera dei Deputati, posto che, in quest’ultimo senso, verrebbe conclamata la violazione dell’art. 66 della Costituzione che non estende il sindacato parlamentare al procedimento elettorale preparatorio, limitandolo ai componenti della stessa.<br />
La Corte, sul punto, si è limitata a dichiarare l’inammissibilità della questione così come prospettata, in quanto il giudice a quo non avrebbe indicato, secondo la ricostruzione della decisione di rinvio, neanche il Decidente cui affidare la giurisdizione (cfr., in termini, Corte Cost. 20.11.2000 n.512). Per cui risulta inconferente il riferimento contenuto in alcune decisioni già passate in rassegna nei prodromi della presente decisione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. Ord. nn. 8118-8119/06 cit.).<br />
Altrettanta inconferenza appare emergere, in ultimo, dalla decisione richiamata (Cass. SS.UU. 9.6.1997 n. 5135) nei predetti arresti giurisprudenziali  del Giudice della Giurisdizione, che, diversamente da quanto in essi evidenziato, riconosce l’autodìchia parlamentare soltanto in riferimento alla diversa fattispecie della verifica dei titoli di ammissione dei componenti delle assemblee (ed, invero, in punto di fatto, la questione riguardava l’asserita errata distribuzione dei seggi).<br />
Tanto premesso, il predetto Ufficio Elettorale Nazionale, come già chiarito, è un Organo chiamato a decidere soltanto della fase precedente alle operazioni di scrutinio e di convalida degli eletti (art. 23), e quindi anche, per quanto qui rileva, della fase concernente l’ammissione e/o l’esclusione delle liste.<br />
E tale Ufficio, come già più volte accennato, è istituito presso la Corte di Cassazione (art. 12).<br />
Diversamente, è bene rammentare, rispetto alle fasi di scrutinio, secondo il combinato disposto degli artt. 79, 81 e 87, la decisione provvisoria sulle correlate operazioni è adottata dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale, istituito presso la Corte d’Appello, mentre la decisione definitiva viene demandata alle Camere.<br />
All’Ufficio Centrale Nazionale è riservata, ex art. 83, soltanto la complessa fase di distribuzione dei seggi.<br />
Se così è, occorre analizzare la possibilità che detto Organo abbia funzioni paragiurisdizionali ovvero giurisdizionali in senso proprio.<br />  La questione attiene alla possibilità che si tratti di una sezione specializzata del G.O. chiamata a pronunciarsi, per utilizzare la condivisibile terminologia adoperata di recente dalla Giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 8119/06, cit.), su “posizioni giuridiche fondamentali che hanno rilievo” . . . nella “fase preparatoria delle elezioni (così il titolo III del T.U. sulle elezioni)”.<br />
Intanto, diversamente da quanto ventilato più volte in giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, II bis, 3.6.2005, n. 4343)  sempre con riferimento a casi diversi (erroneamente assimilati) ed a procedimenti elettorali non afferenti l’elezione del Parlamento,  non sembra possibile che l’attività svolta da questo Organo sia meramente amministrativa, in quanto avente effettivo contenuto decisorio di un ricorso volto a chiarire la legittimità di provvedimenti involgenti diritti fondamentali.<br />Sembra al Collegio che l’assunto, reiteratamente ed acriticamente presente in Giurisprudenza (anche in alcune decisioni richiamate sub I) debba essere chiarito.<br />
La Sezione non ha alcun dubbio che la fase di scrutinio e di proclamazione degli eletti debba essere ricondotta nell’alveo dell’attività amministrativa.<br />
Ed in tal senso la decisione della Cassazione SS.UU. 22.3.1999, n. 172, più volte richiamata da parecchie successive pronunce si limita ad una assimilazione delle procedure elettorali, per concludere che “non alle Camere, ma all&#8217;apparato amministrativo dello Stato vanno poi ricondotti gli organi costituiti per operare nel procedimento configurato dalle leggi che disciplinano le elezioni politiche e non alle Camere, ma alla Pubblica Amministrazione dello Stato vanno imputati i relativi atti.<br />A ciò si perviene considerando il complesso della legislazione che regola la materia delle elezioni, politiche, regionali ed amministrative.<br />Il quale mostra come il rinnovo degli organi elettivi avvenga attraverso un procedimento, che ha il suo atto terminale nella proclamazione degli eletti.<br />Attribuzione questa che, per l&#8217;elezione della Camera dei deputati, la legge assegna all&#8217;ufficio centrale circoscrizionale (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 78 all&#8217;epoca vigente ed ora abrogato dall&#8217;art. 4.1 lett. d della L. 4 agosto 1993, n. 277; D.P.R. 30 marzo 1957, n. 363 (NDR: così nel testo), art. 77 e 84 nel testo sostituito dagli artt. 4.1 lett. c e 5.1. lett. b della L. 4 agosto 1993, n. 277); per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica, a tale ufficio ed a quello elettorale regionale (L. 6 febbraio 1948, n. 29, artt. 17 e 19; D. Lgsl. 20 dicembre 1993, n. 533, artt. 15 e 17); per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, ancora all&#8217;ufficio centrale circoscrizionale ed a quello centrale regionale (L.17 febbraio 1968, n. 108, art. 15).<br />I risultati di tale procedimento sono soggetti a verifica.<br />La verifica, che rispetto alle elezioni regionali ed a quelle amministrative, è demandata alla giurisdizione ordinaria od a quella amministrativa, alla prima quando si discute di eleggibilità (L. 23 dicembre 1966, n. 1147; L. 17 febbraio 1968, n. 108) alla seconda quando si controverte in materia di operazioni elettorali (L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 6), nelle elezioni politiche è riservata alle Camere (art. 66 Cost.).<br />Le elezioni politiche, nell&#8217;ambito del complesso della disciplina della materia elettorale, si caratterizzano però solo per questo specifico tratto: sicché non si giustifica che agli organi che operano nel procedimento elettorale ed agli atti che pongono in essere sia data, nelle elezioni politiche, una qualificazione diversa, da quella che essi hanno nell&#8217;ambito degli altri procedimenti elettorali.<br />La proclamazione degli eletti, che è l&#8217;atto terminale del procedimento elettorale (Corte cost. 26 marzo 1993 n. 113), è volto a realizzare uno specifico interesse pubblico, quello alla pronta costituzione delle assemblee elettive, sia pure in una forma provvisoria, che potrà subire in seguito mutamenti (Corte cost. 30 dicembre 1972 n. 216).<br />Strumentale rispetto alla realizzazione di questo interesse pubblico è l&#8217;attività di natura amministrativa (Sez. Un. 31 luglio 1967 n. 2036), che i diversi organi svolgono nel procedimento per rendere possibile l&#8217;esercizio dei diritti politici dei cittadini, di voto (art. 48 Cost.) e di accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.).<br />La dimostrazione che nel procedimento elettorale si sia in presenza non solo dell&#8217;esercizio di una funzione amministrativa, ma di una funzione amministrativa svolta da organi da considerare parte della pubblica amministrazione, è data, in negativo, dalla pacifica loro estraneità al potere giurisdizionale (Sez. Un. 31 luglio 1967 n. 2036; Corte cost. 30 dicembre 1972 n. 216), in positivo, da ciò, che, con l&#8217;eccezione delle elezioni politiche, giudice della legittimità delle operazioni elettorali è quello amministrativo.<br />È bensì vero che l&#8217;ordinamento conosce casi (un esempio appare esserne l&#8217;art. 33.2. lett. d , del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80) in cui la giurisdizione amministrativa si configura a prescindere dalla provenienza degli atti da un&#8217;autorità amministrativa (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 2 e 3), ma, a proposito dei procedimenti elettorali, non è profilabile l&#8217;ipotesi ricostruttiva di una funzione amministrativa esercitata da altri soggetti che non siano lo Stato o gli altri enti territoriali, Regioni Province o Comuni, cui si riferisce l&#8217;effetto prodotto dal provvedimento che chiude il procedimento, ovverosia la ricostituzione delle rispettive assemblee elettive.<br />Dunque, con riguardo alle elezioni per la Camera dei deputati, agli uffici elettorali di sezione (art. 34 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), alle operazioni ed agli atti che pongono in essere nel corso delle fasi del procedimento costituite dalla votazione (artt. 42 e 66 del D.P.R. 361) e dallo scrutinio (artt. 67 e 75), ed in particolare con riguardo al verbale delle operazioni in cui è dichiarato il risultato dello scrutinio (artt. 74 e 75), si deve affermare che l&#8217;attività posta in essere dagli uffici elettorali di sezione è attività amministrativa di organi amministrativi temporanei facenti parte della Pubblica Amministrazione dello Stato e che si imputa allo Stato la responsabilità derivante dal fatto dei componenti di tali uffici compiuta in violazione del diritto soggettivo pubblico a ricoprire il mandato parlamentare”.<br />
Come si vede, dal percorso argomentativo non emerge mai un riferimento ad una funzione amministrativa per la fase preliminare dell’ammissione delle liste per le elezioni al Parlamento, se non in sede di assimilazione con le elezioni amministrative.<br />
Identificazione, questa, invero acritica (inserita, per altro, come obiter dictum), che non tiene conto né della diversa procedura prevista per le due fattispecie, né della troncante circostanza che nel primo caso (l’elezione al Parlamento) non è affatto prevista l’impugnativa presso il Giudice Amministrativo.<br />
Come già affermato da questa  Sezione, in altri termini, a parte l’inesistenza nell’Ordinamento di una specifica  disposizione che affidi per l’elezione al Parlamento la giurisdizione a chicchessia, se non all’Ufficio Centrale Nazionale, ad un organo, cioé, sicuramente composto da magistrati di Cassazione, in tutti i diversi casi di procedura elettorale per il rinnovo degli Organi territoriali minori non esiste il  duplice giudizio stabilito per la procedura nazionale.<br />
In questo senso non sussistono neanche i dubbi espressi dalla sentenza della Corte Cost. 30.12.1972. n. 216, la quale, intanto, si rivolge alle sole procedure elettorali amministrative e considera fase giurisdizionale quella tipica di decisione dei ricorsi.<br />
Il novero delle attività amministrative consiste, continua la detta decisione del Giudice delle Leggi nella “serie di attività materiali e di conteggio, che, com&#8217;è stato anche recentemente ritenuto dalla Corte di cassazione, in relazione agli analoghi uffici istituiti per le elezioni politiche, sono semplici operazioni amministrative, dalle quali esula un momento suscettibile di configurarsi come propriamente decisorio”.<br />
Nel caso in esame, invece, non vengono in rilievo i procedimenti di scrutinio implicanti le suddette “attività materiali di conteggio”, che più direttamente si concludono con la proclamazione degli eletti e modificabili in sede di correzione dei risultati dallo stesso Parlamento. Inoltre, per come chiarito, non è possibile parlare, nel caso che occupa il Collegio, di Organi preposti a statuire risultati modificabili, caratteristica, questa, che è riferibile ai soli uffici elettorali circoscrizionali (privi di alcuna funzione giudicante e caratterizzati da una composizione soggettiva incerta) ed ai quali esclusivamente si riferisce la predetta decisione del Giudice delle Leggi.<br />Detto percorso argomentativo apre la prospettiva secondo la quale le medesime operazioni elettorali, a seconda della fase e del contenuto, possono assumere il diverso significato o di pura attività amministrativa ovvero di attività giurisdizionale.<br />
La verità è che, ad avviso del Collegio, il relativo giudizio dell’Ufficio Centrale Nazionale, diversamente che per l’Ufficio costituito presso la Corte d’Appello e per gli analoghi che presiedono alle operazioni elettorali nelle competizioni per il rinnovo degli Organi territoriali ( o Europei ), non riceve alcuna espressa indicazione circa la sua possibile impugnabilità, tant’è che tutte le decisioni che si sono occupate della questione in esame o si contraddicono nel tentativo di trovare un ulteriore giudice preposto dal Legislatore, o si riferiscono a diverse fattispecie già esplorate ed effettivamente regolamentate da norme ben precise che esattamente individuano un Organo competente a decidere.<br />
Sembra necessario arrendersi all’evidenza della definitività del giudizio emesso dall’Ufficio Centrale Nazionale presso la Cassazione, in quanto il vigente sistema lo configura, implicitamente ma sicuramente, quale atto conclusivo espressivo di una funzione giurisdizionale.<br />
VII. Del resto il nostro Ordinamento riconosce una procedura  assimilabile a quella in esame: quella tenuta presso l’Ufficio Centrale per il referendum costituito ai sensi dell’art. 12 della l.n. 25.5.1970, n. 352.<br />
Anche detto Organo è composto esclusivamente da giudici togati della Cassazione, che esercitano un giudizio su questioni altamente istituzionali (la conformità, ex art. 12 richiamato, della richiesta di referendum alle norme dell&#8217;articolo 138 della Costituzione ed alla legge, nonché, ex art. 32 della medesima l.n. 352/1970, alle disposizioni di cui all’art. 75 della costituzione), secondo un sistema, quindi, che esclude un qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine meramente giuridico.<br />
Inoltre, detta verifica formale (che non si rivolge anche alla ammissibilità ex se del referendum, la cui competenza appartiene, sempre secondo le norme richiamate, alla Corte Costituzionale) conosce un procedimento “contenzioso”, posto che detto Organo, dopo aver rilevato eventuali irregolarità, le comunica ai presentatori del referundum, i quali possono presentare deduzioni entro cinque giorni. Dopo di che, l’Ufficio, in tempi rapidi (ex art. 12 della l.n. 352/1970, le identiche 48 ore previste dall’art. 23 del d.p.r. n. 361/1957), è chiamato a pronunciarsi con ordinanza definitiva.<br />
Ritiene il Collegio che le analogie procedurali e funzionali di detto organo con l’Ufficio Centrale Nazionale siano del tutto evidenti.<br /> Ambedue, invero, sono organi che, data la loro composizione (collegi di magistrati di Cassazione) appaiono rigorosamente neutrali; sono chiamati, inoltre, a svolgere attività particolari di pubblico interesse, in funzione dell’Ordinamento generale dello Stato in vista di interessi relativi al funzionamento dello stesso.<br />
Infine, svolgono una duplice funzione.<br />
a) Una amministrativa, che, per quanto riguarda l’Ufficio Centrale per il referendum, é normata dagli artt. 21 – 23 della l.n. 352/1970 ed é relativa alla proclamazione del risultato referendario ed al riesame delle sole proteste e dei soli reclami afferenti le operazioni di voto provenienti dagli uffici provinciali per il referendum (appare evidente anche l’analoga distribuzione delle competenze, con la creazione degli uffici provinciali per il referendum, anch’essi chiamati ad una prima scrematura contenziosa della fase di voto e composti da Collegi di magistrati, questa volta di Tribunale e non di Corte d’Appello); mentre, la funzione dell’Ufficio Centrale Nazionale, come già evidenziato, ex art. 83 del d.p.r. n. 361/1967, attiene, in questo senso, alla determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, di ciascuna coalizione di liste collegate ed alla complessa ridistribuzione dei seggi a livello nazionale.<br />
b) L’altra “contenziosa”. Sotto quest’ultimo aspetto emerge la già rappresentata competenza dell’Ufficio Centrale per il referendum ad adottare le ordinanze decisorie in tema di legittimità delle richieste di referendum e, appunto, quella dell’Ufficio Centrale Elettorale nell’ambito dell’ammissione delle liste.<br />
Ora, anche a non voler accedere alla tesi della funzione paragiurisdizionale ed atipica di quest’ultimo Organo, sembra al Collegio che dalla prospettata assimilazione di funzioni e procedure appena delineata emerga la possibilità di considerare lo stesso quale sezione specializzata del G.O., secondo i dettami  dell’art. 102 Cost..<br />
In altri termini, ove si tenga distinta la funzione “amministrativa”, tipica del controllo delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, da quella “contenziosa” diversamente procedimentalizzata e finalizzata alla ammissione dei quesiti e delle liste, è possibile ipotizzare una altrettanto diversa “veste” giuridica del medesimo Organo.<br />
Tanto premesso, come già cennato, i detti organi:<br />
1) sono composti da collegi formati esclusivamente da magistrati di cassazione, senza che ciò pregiudichi la specialità della sezione per l’assenza di altri giudicanti non togati, posto il chiaro tenore dell’art. 102 Cost. che consente (utilizzando la congiunzione “anche”) la presenza di questi ultimi, ma non li ritiene necessari;<br />
2) i due Uffici sono istituiti presso la Corte di  Cassazione;<br />
3) quali unità organizzative svolgono uno specifico compito di controllo dei procedimenti di ammissione preliminari alla competizione elettorale;<br />
4) i provvedimenti decisori, quindi, sono emanati da organi rigorosamente neutrali, non esercenti poteri amministrativi quale necessario riflesso della necessità di raggiungere scopi di pubblico interesse, ma in funzione della tutela dell’ordinamento generale dello Stato e della realizzazione di esso, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia esclusivamente giuridico.<br />
Sembra confermato, pertanto, che in quest’area del procedimento elettorale non si sia in presenza di atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi (cfr. Cons. Stato, IV, 2.4.1997, n. 333).<br />Non ostacola la prospettata configurazione il rilievo che le funzioni spettanti a detti Uffici non possano qualificarsi strettamente come di giurisdizione contenziosa.<br />
Invero, il quadro delle funzioni pubbliche non è ristretto alla diade funzioni di giurisdizione contenziosa – funzioni amministrative, sicché, esclusa la sussistenza delle prime, la natura delle funzioni esercitate sia qualificabile necessariamente come amministrativa (cfr. Cons. Stato ult. cit.).<br />
Secondo quanto affermato dal Supremo Consesso Amministrativo con la decisione appena citata “costituisce acquisizione consolidata, invece, l’esistenza nell’ordinamento giuridico di funzioni pubbliche “neutrali”, intermedie tra l’Amministrazione e la giurisdizione, da parte di soggetti in posizione di terzietà ed indipendenza: tale la giurisdizione volontaria.<br />
Come la giurisdizione volontaria realizza un controllo giudiziale di legalità nel diritto privato, così funzioni di controllo esterno esercitate da organi inseriti nell’organizzazione della giurisdizione possono concorrere nel procedimento legislativo” ovvero, nel caso che occupa il Collegio, in quello partecipativo volto alla formazione dell’Organo principale dell’espressione organizzativa dello Stato, quale è il Parlamento.<br />
In conclusione, non sembra che la funzione di sezione specializzata possa essere negata per i sopra indicati Uffici nella loro funzione contenziosa. Ciò in quanto, per un verso, sono articolazioni della Cassazione (composta da Magistrati ordinari incardinati presso di essa) e, per altro verso, costituiscono una sezione anomala quanto a composizione e competenza rispetto alle sezioni normali dello stesso Organo.<br />Inoltre, la garanzia dell’imparzialità, corroborata da una precisa procedura, oltre che dalla composizione soggettiva del Giudicante, indipendente da qualunque Amministrazione, conforta la suddetta tesi.<br />
Né appare ostare alla predetta configurazione l’ipotizzabile violazione dell’art. 24 della Cost., in tema di diritto di difesa.<br />
Invero, rispetto al particolare procedimento, è possibile che gli interessati presentino ricorsi e memorie a difesa delle proprie posizioni, venendosi così ad instaurare un utile contraddittorio, eventualmente eccitato dalle stesse osservazioni dell’organo decidente ed alle quali viene fornita la possibilità di adeguata replica (seppur circoscritta nel tempo, stante la premessa della necessità di assoluta celerità dell’intero procedimento).<br />
Infine, la qualificazione dell’Organo in questione come dotato di soggettività propria e quindi “esterno” all’amministrazione connota l’attività dallo stesso svolta, escludendo che la decisione dal medesimo adottata possa ricollegarsi alla forma del ricorso amministrativo gerarchico (e, quindi, non giurisdizionale), proprio perché quest’ultimo richiede un rapporto di gerarchia esterna da individuarsi nell’ambito della medesima organizzazione.<br />
Ora, se non si vuole negare la realtà, non può dirsi che, in assenza di un’attività tipicamente amministrativa e di una correlata immedesimazione organica, la Cassazione, nella sua composizione quale Ufficio Centrale Elettorale, sia autorità amministrativa sovraordinata rispetto agli organi chiamati a concretamente realizzare la procedura in esame.<br />
Conclusivamente, sia che si configuri un’attività paragiurisdizionale ed atipica, ma sicuramente compiuta, sia che si qualifichi l’Ufficio Centrale Nazionale come Sezione specializzata, si perviene alla medesima conclusione di una compiutezza del sistema che, per un verso, garantisce un giudizio sulla materia in esame,  per un altro lo sottrae sicuramente dalla giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
Alla stregua, quindi, del suesposto itinerario argomentativo, ritiene il Collegio di poter affermare con sufficiente sicurezza che la cennata ricostruzione del sistema di tutela giurisdizionale in materia – pur tra le evidenziate “peculiarità” o, se si vuole, “aporie” e “discrasie” – perviene sostanzialmente ad una interpretazione in senso conforme alla Costituzione (c.d. interpretazione adeguatrice), nella misura in cui viene ad escludersi ogni contrasto della normativa vigente in tema di ammissione di liste alle elezioni politiche nazionali con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi (artt. 24, 103 e 113 della Carta), rendendosi inconfigurabile un vuoto di tutela ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione.<br />
Conseguentemente, deve anche escludersi  la possibilità giuridica di ipotizzare e sollevare d’ufficio una questione di legittimità costituzionale della predetta normativa nella parte in cui non prevederebbe espressamente una tutela giurisdizionale avverso l’illegittima ammissione o esclusione di una lista dalla competizione elettorale nazionale, posto che, secondo il pacifico orientamento dottrinario  e della giurisprudenza costituzionale, il giudice, nell’operare la ricognizione del contenuto normativo delle disposizioni di legge da applicare, deve essere costantemente guidato dalla preminente esigenza del rispetto dei precetti e principi costituzionali e, quindi, ove un’interpretazione si rilevi confliggente con alcuni di essi, è tenuto ad adottare le possibili letture od opzioni interpretative ritenute aderenti al parametro costituzionale, altrimenti vulnerato (cfr., fra le numerose pronunce in materia, Corte Cost., sent. 11/12/1995, n. 499; Ordinanze 23/12/1994, n. 451 e 16/7/1999, n. 314; cfr. anche Cassazione SS.UU. 30/3/2000, n. 72).<br />
E ciò anche perché, in base all’ulteriore e correlato corollario interpretativo costantemente elaborato dalla Corte, una questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice “a quo”  senza la doverosa previa verifica della possibilità di una interpretazione adeguatrice del dato normativo sospettato di incostituzionalità, viene ritenuta, più o prima ancora che infondata, addirittura inammissibile (cfr., ex multis, Corte Cost. 23/12/1994, n. 443).<br />
VIII.	Le dette conclusioni appaiono immuni dalle marginali osservazioni che, successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 629/06 di questo Tribunale, la dottrina ha ritenuto di dover riaffermare.<br />	<br />
Intanto va ribadita una delle premesse fondanti di detta decisione circa la netta distinzione tra la procedura amministrativa relativa allo scrutinio ed alle pure operazioni elettorali, rispetto a quella dell’ammissione delle liste.<br />
Secondo la diversa impostazione altrimenti seguita in dottrina, la decisione n. 629/06 conterrebbe un punto di incoerenza, posto che tutte le predette procedure subirebbero pur sempre il medesimo parametro valutativo di stretta legittimità.<br />
Il Collegio non può che confermare, intanto, che la distinzione tra le due ipotesi del procedimento elettorale è presente nella diversa articolazione contenuta nel d.p.r. n. 361/1957, posto che, mentre gli artt. 22 e 23 sono inseriti nel titolo III relativo al “procedimento elettorale preparatorio”, l’art. 87, che affiderebbe alla Camera anche la giurisdizione sull’ammissione delle liste, è collocato nel titolo V, concernente “lo scrutinio”.<br />
Per non parlare, poi, dello stesso valore semantico attribuito alle espressioni contenute in dette norme, che, in tema di contenzioso in seno alla Camera non riferiscono mai il termine “ricorso”.<br />
In termini sostanziali, poi, non è neanche vero quanto sostenuto dalla predetta dottrina in ordine alla sovrapponibilità della valutazione di una scheda (e, quindi, dello scrutinio) a quella certativa prefigurata dalle disposizioni relative alla ammissione delle liste.<br />
Mentre, infatti, nel primo caso, vi sono indicati i soli presupposti per la valutazione, nel secondo caso la ponderazione non è rilasciata ad alcun margine di apprezzamento. Si pensi, ad esempio al giudizio sulla nullità di una scheda dovuta all’apposizione di un segno riconoscibile. Non si può non rilevare che sull’argomento, e sulle molteplici ipotesi concretizzanti detta evenienza, la stessa Giurisprudenza, su medesime fattispecie, è stata molte volte oscillante (come nelle ipotesi di nome trascritto con scrittura malferma, all’apposizione del titolo accanto al nome del candidato, all’indicazione di un numero arabo accanto al nominativo, ecc.), a dimostrazione dell’inesistenza di un unico metro di giudizio collegabile alla sussistenza di disposizioni regolanti fattispecie dai contorni esattamente definiti.<br />
In dette ipotesi vi sono norme “in bianco” da riempire mediante valutazioni non inequivoche.<br />
Diversi sono, invece, i casi di sussistenza di una attestazione, di una autentica di firma, di un’accettazione, di fatti “storici”, insomma, dotati di una oggettiva ed incontestabile valutabilità, per lo più contornati da controlli fideifacenti tali da conferire certezze alle dichiarazioni (ipotesi, queste, ovviamente sconosciute, nel caso di espressione del voto, ma presenti certamente nella casistica prevista per l’ammissione delle liste).<br />Una volta configurato l’Ufficio Centrale per l’Elezione quale organo giurisdizionale, non sembra, inoltre, dover particolarmente preoccupare la possibilità, anch’essa richiamata nelle posizioni dottrinali successive alla sentenza n. 629/06, di ritrovamento di successivo documento ovvero di sollevare la questione di legittimità costituzionale.<br />
Premesso che ambedue le procedure sono prospettabili (e non si ravvisa alcuna ragione perché ciò non possa avvenire), la ridiscussione presso detto Organo del documento “ritrovato” appare fattispecie più scolastica che probabile, stante la possibilità di immediato ricorso e, quindi, controllo, da parte degli stessi presentatori e stante, come chiarito, la particolare verbalizzazione degli atti depositati a conforto della presentazione delle liste.<br />
L’invio degli atti alla Corte Costituzionale, inoltre, comporterebbe, è vero, la sospensione del giudizio (non del risultato elettorale) e, quindi, l’impossibilità di una sua definizione in tempi rapidissimi (comunque antecedenti allo svolgimento della competizione elettorale), ma, in questo caso, la distonia del sistema, in realtà, non sussiste, in quanto ove mai il Giudice delle Leggi dovesse rilevare la sussistenza di una norma incostituzionale posta a fondamento della valutazione operata in sede giudiziale dall’Ufficio Elettorale, non farebbe altro che espungere una norma siccome incostituzionale dal sistema e, quindi, riaffermare la sussistenza di una disposizione “procedurale” viziante.<br />
Detta evenienza, anch’essa altrettanto improbabile, però, giustificherebbe in un certo qual modo la ripetizione della competizione, stante la necessità del rispetto della Legge Fondamentale, posta, appunto, a fondamento dello stesso vivere democratico e della stessa forma repubblicana.<br />
In ordine, infine, alla impossibilità di impugnativa ex art. 111 Cost. per Cassazione delle decisioni dell’Ufficio Elettorale, anche e per l’effetto della giurisdizione volontaria che potrebbe caratterizzare detto procedimento, il Collegio rileva che nel nostro sistema non esiste un provvedimento della Cassazione (quale si configura il giudizio finale dell’Ufficio Elettorale Nazionale) ricorribile . . . per Cassazione.<br />
Qui, si ribadisce, l’Organo decidente appare inserito nell’alveo di detto Organismo Supremo della Giustizia ed è composto dalle migliori espressioni giudicanti dello stesso, per cui, non sembra potersi prospettare una deroga sostanziale al sistema, che, per altro, ha una sua particolarità a garanzia di interessi costituzionali altrettanto rilevanti.<br />
Si ribadisce che il procedimento previsto per una fattispecie più semplice (la valutazione degli elementi formali richiesti per l’ammissione delle liste) riceve una regolamentazione più severa, con doppio grado di valutazione sconosciuto in tutti gli altri casi di procedimento elettorale, che, anzi, espressamente prevede la possibilità di ricorso al Giudice amministrativo in ultima istanza.<br />
Nei prodromi del procedimento di formazione del Parlamento nulla di tutto questo è previsto, per cui la fase giudiziale appare sopravanzare quella amministrativa con l’esistenza di un giudizio (doppio) sui ricorsi avverso l’ammissione o l’esclusione delle liste (e dei candidati)  e con l’adozione di un provvedimento finale da parte di un Organo composto da Magistrati togati della Cassazione ( e, come tali, non appartenenti all’Amministrazione dell’Interno) in posizione di assoluta terzietà.<br />
Il che conduce alla conferma delle tesi sostenute nella decisione n 629/06 di questa stessa Sezione e, comunque alla conferma della insussistenza di una giurisdizione da parte sia del Giudice Amministrativo che del Giudice Ordinario (cfr., Ordinanze della Cassazione Civile SS.UU. nn. 8118-8119 del 6.4.2006. cit.).<br />
Infine, va confermata l’improspettabilità di un rinvio al Giudice delle Leggi, così come richiesto dal ricorrente in sede di discussione all’Udienza pubblica, volto a censurare un eventuale vuoto legislativo derivante dall’assenza di norme regolamentatrici che disciplinino l’impugnazione delle decisioni dell’ufficio Elettorale Nazionale.<br />
L’”horror vacui” adombrato, invero, appare colmabile soltanto dal Legislatore.<br />
Come chiarito sub VI, la Corte ha già affrontato la questione dell’asserita insufficienza del procedimento decisorio presso gli Uffici Elettorali, anzicché presso un qualsiasi Organo giudiziario ordinario, dichiarandola inammissibile.<br />
Invero, la manifesta inammissibilità è stata ricollegata  ad una rimessione da parte del giudice a quo non prospettante la giurisdizione in capo ad un qualsiasi giudice (cfr. Corte Cost. 512/2000 cit., pag. 31).<br />
In sintesi, il Giudice delle Leggi ha già riconosciuto che non attiene ai suoi compiti la precisazione dell’Organo giudiziario chiamato a pronunciarsi sulle questioni in esame.<br />
Né, come recentemente riaffermato (cfr. Ord. n. 117 del 23.3.2006, cit.) la stessa è competente a risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione.<br />
Il Collegio ritiene di dover ulteriormente approfondire le argomentazioni “sfiorate” dalla Corte.<br />
Rispetto alla prospettazione di un vuoto legislativo (ritenuto invero insussistente dal Collegio, che, però, ribadisce la necessità di un intervento legislativo chiarificatore nella subiecta materia), la Corte dovrebbe o prenderne semplicemente atto (dichiarando l’insussistenza di una norma che regola la procedura contenziosa), ma in tal senso (cfr. T.A.R. Catania, III, Ord. 18.1.2002 n.180) non residuerebbe alcun interesse in capo al ricorrente (posto che questi non avrebbe comunque un Giudice da adire), ovvero dichiarare la giurisdizione di un Giudice in luogo del Legislatore.<br />
Anche questa seconda opzione non appare percorribile.<br />
Il Collegio non ignora che la Corte, nella sua giurisprudenza creatrice, ha valicato più volte i limiti strettamente indicati dalla Costituzione, rendendosi artefice di sentenze c.d. manipolative e/o additive.<br />
Si pensi, in particolare, alla decisione n. 204/2004 che ha ridisegnato una norma (l’art. 33 del d.lgs.vo 80/1998), ridefinendo i limiti della giurisdizione in determinate fattispecie tra giudice ordinario e giudice amministrativo.<br />
E’ da dire, però, che per quanto “ardita” sia stata la rielaborazione di una norma con l’indicazione di precise ipotesi di giurisdizione, la decisione si è pur sempre mossa nel solco segnato dalla Costituzione in tema di divisione dei poteri assegnati al Giudice ordinario (in tema di diritti soggettivi) rispetto a quelli attribuiti al Giudice amministrativo (in tema di interessi legittimi).<br />
Qui, al contrario, la sostituzione dovrebbe essere assoluta e completa, posto che l’unica area non normata  (né riferibile direttamente alla Costituzione)  con un preciso riferimento alla giurisdizione di un Giudice del processo elettorale in tema di ammissione o esclusione delle liste elettorali rimane, come sopra chiarito sub V, soltanto quella relativa alle elezioni al Parlamento.<br />
Sicché, la Corte, arrogandosi un potere non riconosciutoLe, dovrebbe stabilire chi sia il Giudice competente, senza, però, questa volta, alcuna “espressa indicazione normativa di rango costituzionale” proveniente dalla Carta Fondamentale.<br />
Se ben si osserva la fase dell’ammissione delle liste, è del tutto evidente che l’attività asseritamente amministrativa (ma tale non è, come già chiarito) e non contenziosa è riferita ad un procedimento che si conclude con un atto vincolato, privo di alcuna discrezionalità ed operante in un settore del diritto (soggettivo) alla partecipazione ad una competizione elettorale.<br />
In altri termini, pur ammettendo che si tratti di una procedura amministrativa quella che determina l’ammissione o meno delle liste elettorali, non vi è dubbio il coinvolgimento di procedimenti riferiti a diritti soggettivi (per altro fondamentali).<br />
Se così è, in effetti, la giurisdizione, in linea teorica, dovrebbe appartenere al Giudice ordinario.<br />Il Legislatore, però, per tutti gli altri tipi di elezioni (dalle comunali alle Europee) ha operato una sua scelta ben precisa e cioé di affidare una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.<br />
Dunque, l’assegnazione della giurisdizione  al Giudice amministrativo è una scelta ampiamente discrezionale del Legislatore (ed, in linea teorica, opposta all’ordinario riparto della giurisdizione così come sostanzialmente delineato dall’art. 103 della Cost.) che, pertanto, non può consentire una sostituzione della Corte Costituzionale.<br />
Non basta.<br />
La prospettata pronuncia additiva, come necessario, non si porrebbe come conseguenza necessitata ed implicita dell&#8217;applicazione dei principi costituzionali al &#8220;complesso normativo&#8221; impugnato, giacché al riguardo sarebbe comunque prospettabile una pluralità di soluzioni, la cui scelta, si ribadisce, è doverosamente rimessa alla discrezionalità del Legislatore (cfr. Corte Cost. n. 291/2001; n. 51 del 1998; n. 55 del 1996).<br />
A parte la necessità di scelta del Giudice da adire (da effettuare impropriamente “per relationem” secondo quanto legislativamente operato per tutte le altre ipotesi di contenzioso elettorale che espressamente affidano la giurisdizione al G.A.), a ben vedere non è neanche sufficiente l’assegnazione di una giurisdizione in capo ad un Giudice, posto che manca ancora una parte rilevante del procedimento e, cioé, la statuizione in ordine al concreto procedimento  da seguire, con  tempi e modalità processuali esattamente scanditi per correttamente instaurare un giudizio.<br />
La mancanza di una previsione legislativa che assimili detto procedimento nazionale a quello previsto per le elezioni comunali (presente in tutti gli altri casi) rende ancora più arduo (ed in verità, impossibile) l’intervento sostitutivo delle Corte che, quindi, dovrebbe non solo assegnare la giurisdizione, ma creare altresì la procedura elettorale da seguire.<br />
In altri termini, la risoluzione della questione non può essere affidata alla sentenza additiva della Corte, ma necessariamente al Legislatore, in quanto l’affidamento della giurisdizione implica una scelta tra una pluralità di soluzioni possibili, vieppiù riferite a  procedure non omogenee da porre a raffronto (cfr. Corte Cost. n. 291/2001 cit.).<br />
Invero,  quella in esame è già a monte diversa rispetto a quelle adottate dal Legislatore per il “contenzioso asseritamente amministrativo” relativo alle altre procedure elettorali, posto che solo per il Parlamento, come chiarito, è previsto un doppio grado di giudizio presso gli uffici Elettorali, scandito in tempi brevissimi, sui ricorsi presentati e nessuna previsione espressa di rinvio alla  competenza del G.A.<br />
IX. Conclusivamente, va confermata l’inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.<br />
La complessità, e la parziale novità, sia della questione prospettata che della ricostruzione interpretativa sistematica ed adeguatrice del Tribunale inducono a ritenere equa l’integrale compensazione delle spese giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania &#8211; Sezione Prima &#8211; dichiara l’inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 12.10.2006.</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />Dott. Pancrazio M. Savasta	  																																																																																												</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Dott. Vincenzo Zingales</p>
<p>Depositata in Segreteria il 10 novembre  2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-10-11-2006-n-2178/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2006 n.2178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2006 n.2178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2006-n-2178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2006-n-2178/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2006 n.2178</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigore Italo Sobrero (avv. Schianca) c. Comune di Lequio Berria (avv. Brovida) e Silvano Bruna (avv. Bosco) l&#8217;avviso di avvio del procedimento deve essere inviato anche quando tecnici e figli dell&#8217;interessato partecipino a riunioni e sopralluoghi in tema Atto amministrativo – Avvio del procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2006-n-2178/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2006 n.2178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2006-n-2178/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2006 n.2178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigore<br /> Italo Sobrero (avv. Schianca) c. Comune di Lequio Berria (avv. Brovida) e Silvano Bruna (avv. Bosco)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;avviso di avvio del procedimento deve essere inviato anche quando tecnici e figli dell&#8217;interessato partecipino a riunioni e sopralluoghi in tema</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Avvio del procedimento – Portata – Informazione al destinatario dei possibili esiti del procedimento – Presenza di soggetti vicini all’interessato a riunioni o sopralluoghi – Insurrogabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’avviso di avvio del procedimento ha una funzione consistente anche nel rendere edotto il destinatario dei possibili esiti del procedimento stesso, sicchè non è surrogabile con la presenza di soggetti vicini all’interessato a riunioni o sopralluoghi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/8445_8445.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-24-5-2006-n-2178/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2006 n.2178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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