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	<title>2171 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2171 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2021-n-2171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2021-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2171</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Ponte 1. Ordine di rimozione rifiuti &#8211; Art. 192, comma 3, T.U.A. &#8211; Competenza. 2. Ordine di rimozione rifiuti &#8211; Art. 192, comma 3, T.U.A. &#8211; Legittimazione passiva dell&#8217;ordine.   1. Ai sensi dell&#8217;art. 192, comma 3, T.U.A., rientra nella competenza del Sindaco la condanna agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2021-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2021-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Ponte</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Ordine di rimozione rifiuti &#8211; Art. 192, comma 3, T.U.A. &#8211; Competenza.</p>
<p> 2. Ordine di rimozione rifiuti &#8211; Art. 192, comma 3, T.U.A. &#8211; Legittimazione passiva dell&#8217;ordine.<br />  </span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell&#8217;art. 192, comma 3, T.U.A., rientra nella competenza del Sindaco la condanna agli adempimenti previsti per la bonifica del suolo da rifiuti abbandonati, trattandosi di norma speciale sopravvenuto all&#8217;art. 107, comma 5, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (<em>cfr</em>. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 19 ottobre 2020, n. 6294)</p>
<p> 2. In relazione ai soggetti passivi dell&#8217;ordine di rimozione di rifiuti previsto dall&#8217;art. 192, co. 3, T.U.A., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell&#8217;area, pur non essendo lo stesso l&#8217;autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (<em>cfr</em>. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4781 e 17 luglio 2014, n. 3786).<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3677 del 2014, proposto da<br /> Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Puoti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 68;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Rosarno non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00564/2013, resa tra le parti, concernente ordine di rimozione e sgombero di area rifiuti e conseguente bonifica sito</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 9 marzo 2021 il Cons. Davide Ponte e nessuno presente per le parti;</p>
<p> <em>Rilevato in fatto che:</em><br /> &#8211; la presente controversia ha ad oggetto l&#8217;appello proposto dall&#8217;Anas nei confronti della sentenza 564 del 2013 con cui il Tar Reggio Calabria ha respinto l&#8217;originario ricorso;<br /> &#8211; quest&#8217;ultimo era stato proposto dalla stessa società  avverso i seguenti provvedimenti;<br /> &#8211; ordinanza n. 1 del 9 febbraio 2010, emessa dal Comune di Rosarno, in persona della Commissione Straordinaria pro tempore, contenente l&#8217;ordine di rimozione e sgombero di area rifiuti e conseguente bonifica e corretta custodia della strada, relativa alla strada &#8211; contrada Croce di Tronco &#8211; traversa sterrata di via Serricella, lungo rilevato autostradale ricadente nel foglio di mappa 25 in adiacenza alle particelle 202, 94, 253, nonchè delle note prodromiche del 4 agosto 2009 prot. n. 15090 e del 29 ottobre 2010, prot. n. 19961;<br /> &#8211; ordinanza n. 11075 del 21 giugno 2011, emessa dal Comune di Rosarno in persona del Sindaco pro tempore, contenente l&#8217;ordine di &#8220;&#038; provvedere entro e non oltre 30 (trenta) al perfezionamento delle attività  di pulizia e rimozione dei rifiuti e ad attivare ogni utile accorgimento per la corretta custodia della strada &#8211; Contrada Croce di tronco &#8211; traversa sterrata di via Serricella, lungo il rilevato autostradale ricadente nel foglio di mappa 25 in adiacenza alle particelle 202, 94, 253 etc. al fine di scongiurare il reiterarsi dell&#8217;abbandono di rifiuti&#8221; e del verbale Polizia Municipale di Rosarno prot. n. 2088 del 29 giugno 2011;<br /> &#8211; con il presente appello la stessa Anas, nel ricostruire la fattispecie in fatto e in diritto, deduceva i seguenti motivi di appello;<br /> &#8211; incompetenza del Sindaco;<br /> &#8211; erroneità  della sentenza con riferimento ai poteri sanzionatori del Sindaco, contraddittorietà  ed eccesso di potere;<br /> &#8211; violazione degli artt. 7 ss l. 241 del 1990.<br /> &#8211; la parte appellata comunale non si costituiva in giudizio;<br /> &#8211; alla pubblica udienza di smaltimento del 9 marzo 2021 la causa passava in decisione.<br /> <em>Considerato in diritto che:</em><br /> &#8211; l&#8217;appello  infondato;<br /> &#8211; le censure di appello si scontrano con gli orientamenti consolidati di questo Consiglio;<br /> &#8211; in ordine al primo profilo, ai sensi dell&#8217;art. 192, comma 3, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, rientra nella competenza del Sindaco la condanna agli adempimenti previsti per la bonifica del suolo da rifiuti abbandonati, trattandosi di norma speciale sopravvenuto all&#8217;art.. 107, comma 5, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 19 ottobre 2020, n. 6294);<br /> &#8211; in relazione ai soggetti passivi dell&#8217;ordine di rimozione di rifiuti previsto dall&#8217; art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell&#8217;area, pur non essendo lo stesso l&#8217;autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4781 e 17 luglio 2014, n. 3786);<br /> &#8211; la norma in questione &#8211; qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti &#8211; attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all&#8217;amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che &#8211; per trascuratezza, superficialità  o anche indifferenza o proprie difficoltà  economiche &#8211; nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l&#8217;abbandono dei rifiuti;<br /> &#8211; nel caso di specie, dall&#8217;esame degli elementi con chiarezza indicati nelle ordinanze impugnate in prime cure, emergono sia il riferimento all&#8217;esercizio del predetto potere attribuito dall&#8217;art. 192 cit. (non solo richiamato in termini letterali e formali), sia la sussistenza dei relativi presupposti, oggettivi (presenza di rifiuti abbandonati) e soggettivi (titolarità  in capo ad Anas);<br /> &#8211; a quest&#8217;ultimo proposito, assumono rilievo ulteriore, in termini di responsabilità , i noti oneri di vigilanza, facenti capo all&#8217;ente titolare e gestore dei tratti di strada interessati, connessi alla pluralità  di interessi pubblici rilevanti nel contesto interessato, relativi alla sicurezza della circolazione;<br /> &#8211; a fronte di tali oneri di vigilanza, la imputata responsabilità  va ben oltre la presunta ed invocata responsabilità  per fatti altrui, venendo ad interessare direttamente &#8211; in termini di colpa per negligenza sulla vigilanza &#8211; il ruolo della società  appellante;<br /> &#8211; in proposito vanno pertanto condivise le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata, laddove valorizza altresì il richiamo, parimenti contenuto nelle ordinanze in contestazione, alla previsione dell&#8217;art. 14 del codice della strada, a mente del quale &#8220;<em>gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo&#8230;.Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell&#8217;ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario</em>&#8220;;<br /> &#8211; tale norma integra una previsione normativa chiara nell&#8217;incentrare sul gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, con le annesse pertinenze, potendo costituire pertanto il parametro normativo per l&#8217;individuazione del profilo della colpa ai fini dell&#8217;art. 192 cit.;<br /> &#8211; infine, in tema di garanzia partecipativa nella specie, anche applicando gli orientamenti più rigorosi, la parte risulta essere stata tempestivamente avvisata della problematica alla fine confluita negli atti impugnati;<br /> &#8211; in linea di diritto, la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Sindaco ordina al legale rappresentante di una società  di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà  della stessa e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica degli stessi, ma senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, finalizzata alla instaurazione del contraddittorio con la parte interessata (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1301);<br /> &#8211; nel caso di specie, dall&#8217;analisi della documentazione versata in atti emerge il tempestivo coinvolgimento della società , evidenziato dagli stessi provvedimenti impugnati (cfr. in specie ordinanza n. 1 del 2010), la quale risultava ben edotta sia della situazione che delle contestazioni mosse dagli organi comunali (cfr. note 3 settembre 2009 prot 32861, 7 settembre 2009 prot 16353 e 29 dicembre 2009 prot 23635);<br /> &#8211; alla luce delle considerazioni che precedono l&#8217;appello  infondato;<br /> &#8211; nulla va disposto per le spese in assenza della costituzione di parte appellata.<br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Nulla per le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Davide Ponte</strong>   <strong>Sergio Santoro</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.2171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2171/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2171/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.2171</a></p>
<p>I. Caso Pres., A. Di Mario Est.; PARTI: I. Spallino, Azienfa Agricola Equisport Spallino rapp.ta avv.to L. Spallino c. Comune di Carlazzo rapp.to avv.ti E. Di Matteo, E. Di Matteo e nei confronti di Comunità  Montana Valli del Lario e del Ceresio rapp.ta avv.ti E. Di Matteo, E. Di Matteo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2171/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.2171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2171/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.2171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., A. Di Mario Est.; PARTI: I. Spallino, Azienfa Agricola Equisport Spallino rapp.ta avv.to L. Spallino c. Comune di Carlazzo rapp.to avv.ti E. Di Matteo, E. Di Matteo e nei confronti di Comunità  Montana Valli del Lario e del Ceresio rapp.ta avv.ti E. Di Matteo, E. Di Matteo.</span></p>
<hr />
<p>In tema di silenzio assenso nel rilascio del permesso di costruire su aree soggette a vincoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Edilizia ed urbanistica -Patrimonio culturale e paesaggistico &#8211; Permesso di costruire &#8211; Silenzio assenso.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;ambito degli atti e dei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ovvero ove sussistano vincoli (quali i vincoli culturali, paesaggistici e/o archeologici), il legislatore &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 &#8211; nell&#8217;escludere della formazione del silenzio assenso, rinvia alle disposizioni dell&#8217;art. 14 della L. n.241/1990 sulla conferenza dei servizi, rimandando così ad un più¹ articolato iter procedimentale ed alla sua conclusione con un provvedimento espresso. Ne consegue che, qualora la domanda di permesso di costruire &#8211; benchè avente ad oggetto un&#8217;area soggetta a vincoli culturali e/o paesaggistici &#8211; venga presentata dopo aver giù  acquisito i pareri e le autorizzazioni richieste, si giustifica l&#8217;applicazione della normativa in materia di silenzio assenso, stante la mancanza della necessità  di altri pareri ed autorizzazioni.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2011 n.2171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-5-2011-n-2171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-5-2011-n-2171/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-5-2011-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2011 n.2171</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto del servizio calore, impugnata dal terzo classificato prospettando l&#8217;inammissibilità dell&#8217; offerta della prima classificata per mancata previsione di un utile di impresa e prospettando la mancata presentazione della dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la prescritta garanzia con riferimento alla seconda classificata. Sennonche&#8217;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-5-2011-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2011 n.2171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-5-2011-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2011 n.2171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto del servizio calore, impugnata dal terzo classificato prospettando l&#8217;inammissibilità dell&#8217; offerta della prima classificata per mancata previsione di un utile di impresa e prospettando la mancata presentazione della dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la prescritta garanzia con riferimento alla seconda classificata. Sennonche&#8217; la verifica della complessiva sostenibilità dell’offerta e l’idoneità degli importi dichiarati a garantire un effettivo utile di impresa esigerebbe approfondimenti non compatibili con la sommarietà cautelare; inoltre la concorrente seconda classificata sembra aver assolto gli obblighi imposti dalla lex specialis in tema di garanzia, mentre nella comparazione degli opposti interessi deve ritenersi prevalente quello dell’Amministrazione al sollecito ammodernamento degli impianti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02171/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02438/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2011, proposto da <b>Carbotermo Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pafundi, Arianna Sansone e Paolo Sansone, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n.14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Giussano</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Ielo, Romano Rotelli e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso Franco Bonelli in Roma, via Salaria n. 259; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Societa&#8217; Ambrogio Moro S.p.A., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Agostina Cabiddu, con domicilio eletto presso Alessandro Scarselli in Roma, via Boncompagni, 93;<br /> <br />
Cei S.p.A. &#8211; Calore Energia e Impianti, non costituita; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO &#8211; SEZIONE I n. 485 del 2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO CALORE.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giussano e della Societa&#8217; Ambrogio Moro s.p.a.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Paolo Sansone, Cintioli e Maria Agostina Cabiddu;	</p>
<p>Considerato che, avuto esclusivo riguardo all’impugnativa del giudizio di non anomalia dell’offerta della impresa Moro, lo stesso appare immune dai lamentati vizi perché:<br />	<br />
a) l’ambito della motivazione del giudizio di non anomalia esigibile dalla stazione appaltante è assai limitato e sottratto al sindacato di merito del giudice amministrativo (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, n. 741 del 2010);<br />	<br />
b) nella gara in contestazione, la verifica di anomalia non è stata indotta dal raggiungimento della soglia di allarme ai sensi dell’art. 87, co. 2, codice dei contratti;<br />	<br />
c) la commissione ha motivato puntualmente in ordine agli aspetti specifici dell’offerta aggiudicataria che ha inteso mettere in rilievo in sede di verifica di anomalia;<br />	<br />
d) lo scarto assoluto e percentuale fra l’offerta della Carbotermo e quella della Moro è assolutamente marginale;<br />	<br />
e) non è stata dimostrata l’assenza totale di un utile conseguibile dalla offerta della impresa Moro.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):<br />	<br />
Respinge il ricorso.<br />	<br />
Condanna l’appellante, salvo accollo definitivo, a rifondere in favore del comune di Giussano e della Ambrogio Moro s.p.a., le spese della presente fase cautelare che liquida in complessivi euro duemila/00 per ciascuna parte.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-5-2011-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2011 n.2171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2011 n.2171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2011-n-2171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2011-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2011 n.2171</a></p>
<p>Pres. Scola – Est. Amicuzzi V. C. (Avv. A. M. Marini) c/ L’A.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell&#8217;Umbria (avv. P. Fantusati) e Regione Umbria (n.c.) sui presupposti per rinnovare una notificazione 1. Processo amministrativo – Appello – Ricorrente – Notificazione – Presso Avvocatura distrettuale – Inammissibilità 2. Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2011-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2011 n.2171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2011-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2011 n.2171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scola – Est. Amicuzzi<br /> V. C. (Avv. A. M. Marini) c/ L’A.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell&#8217;Umbria (avv. P. Fantusati) e Regione Umbria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per rinnovare una notificazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello – Ricorrente – Notificazione – Presso Avvocatura distrettuale – Inammissibilità	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Notificazione – Esito negativo – Rinnovazione – Presupposti – Causa non imputabile al notificante	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Ricorrente – Notificazione – Amministrazione resistente – Omissione – Appello – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È  nulla la notificazione di un appello al Consiglio di Stato effettuata presso l&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l&#8217;Avvocatura generale.	</p>
<p>2. La rinnovazione della notificazione può essere disposta solo se l&#8217;esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante e, pertanto, essa non può essere disposta nel caso in cui la nullità derivi da un errore imputabile alla parte appellante e non scusabile.	</p>
<p>3. E’ inammissibile l’appello non notificato all’amministrazione resistente, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 27, comma 2, c.p.a., perché riferibile soltanto alla mancata notificazione ad alcune delle parti, e non, ad una delle Amministrazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7360 del 1999, proposto da: 	</p>
<p>Cacciamani Vinicio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Gobbi, in Roma, via Maria Cristina, 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>L’A.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell&#8217;Umbria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Fantusati, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Gobbi, in Roma, via Maria Cristina, 8;<br />
la Regione Umbria, in persona del presidente della Giunta regionale <i>pro tempore</i>, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.a.r. Umbria, Perugia, n. 00287/1999, resa tra le parti e recante reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione del Direttore generale dell’A.u.s.l./2 n. 2272 del 29.12.1995, <i>in parte qua</i>, nonché della deliberazione del Comitato di gestione della U.s.l. Media Valle del Tevere n. 707 dell’1.6.1991; <br />	<br />
inoltre, per la declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, dall’1.5.1981, su tutti i compensi ordinari e straordinari percepiti da tale data.</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della U.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell&#8217;Umbria;<br />	<br />
visti gli artt. 35, comma 1, e 38, cod. proc. amm.;<br />	<br />
visti tutti gli atti e documenti di causa;<br />	<br />
relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011, il Consigliere Antonio Amicuzzi ed udito, per la parte appellata, l’avv. Gobbi, su delega dell&#8217;avv. Fantusati;<br />	<br />
ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>A) &#8211; Con l’appello in esame Vinicio Cacciamani chiedeva l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata, recante reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della ivi citata deliberazione del Direttore generale (nella parte in cui aveva disposto l’equiparazione del trattamento giuridico economico del ricorrente a quello di assistente medico psichiatra con decorrenza 6.2.1985 e non 1.5.1981), nonché della pure richiamata deliberazione del Comitato di gestione della USL Media Valle del Tevere (di annullamento delle deliberazioni n. 1017 del 1990 e n. 1501 del 1990, che avevano fissato la decorrenza del servizio dal 1°.5.1981); inoltre, per la declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.<br />	<br />
Venivano dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1) &#8211; incondivisibilità della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto inammissibile l’azione di accertamento del diritto alla corretta liquidazione delle dovute differenze retributive, proposta dall’appellante.<br />	<br />
2) &#8211; erroneità della statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva statuito che la mancata comunicazione all’interessato della deliberazione n. 1017/90, di contenuto costitutivo, ne avesse escluso la giuridica rilevanza, considerato che sarebbe stata immediatamente efficace ed idonea a modificare la decorrenza dell&#8217;inquadramento dell’appellante, a prescindere dalla sua comunicazione.<br />	<br />
Con atto depositato il 19.6.2010 si costituiva in giudizio la U.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale dell&#8217;Umbria, che resisteva all’appello.<br />	<br />
Con memoria depositata il 12.10.2010 la parte appellante ribadiva le sue tesi e richieste e deduceva che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata su parte della domanda (<i>infrapetizione</i>).<br />	<br />
Con memoria depositata il 21.10.2010 la costituita U.s.l. eccepiva l’inammissibilità dell&#8217;appello, per essere stato notificato il gravame alla Regione Umbria presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, anziché come dovuto, presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma; per il resto, ribadiva l’infondatezza dell&#8217;appello.<br />	<br />
La parte appellante, con memoria depositata l’11.2.2011, insisteva ancora nelle sue tesi e richieste e, con memoria depositata il 18.2.2011, asseriva che l’irregolare notificazione alla Regione Umbria avrebbe potuto essere sanata con l’integrazione del contraddittorio.</p>
<p>B) &#8211; Il collegio deve, in primo luogo, verificare la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello formulata dalla difesa dalla costituita U.s.l..<br />	<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 1, legge n. 260/1958, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall&#8217;art. 10, comma 3, legge n. 103/1979, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici patrocinati dall&#8217;Avvocatura dello Stato, vanno notificati alle amministrazioni resistenti presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto abbia sede l&#8217;autorità giudiziaria adìta.<br />	<br />
È, quindi, da considerare nulla la notificazione di un appello al Consiglio di Stato effettuata presso l&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l&#8217;Avvocatura generale.<br />	<br />
Va anche osservato che il nuovo codice del processo amministrativo ha previsto, all&#8217;art. 44, che &#8220;nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l&#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla&#8221;;<br />	<br />
In base a detto articolo la rinnovazione della notificazione può essere, quindi, disposta solo se l&#8217;esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante, sicché essa non può essere disposta nel caso in esame, in cui la nullità deriva, invece, da un errore imputabile alla parte appellante e nemmeno scusabile, perché la nullità della notificazione dell&#8217;appello effettuata presso l&#8217;Avvocatura distrettuale è affermata da un indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, dec. 03 settembre 2009 n. 5195).<br />	<br />
In senso contrario non può richiamarsi neanche l&#8217;art. 46, comma 24, legge n. 69/2009, che stabiliva come il primo comma dell&#8217;articolo 291, c.p.c., fosse applicabile anche ai giudizi presso i giudici amministrativi e contabili, atteso che il c.p.a. (allegato 4, art. 4 n. 42) ha abrogato tale norma limitatamente alle parole &#8220;amministrativi e&#8221;, così confermando ulteriormente la tesi secondo cui è inammissibile l&#8217;appello non ritualmente notificato.<br />	<br />
Nella specie, il ricorso in appello risulta notificato ritualmente alla U.s.l. n. 2 – Azienda sanitaria regionale umbra, ma irritualmente alla Regione Umbria presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia.<br />	<br />
Risulta, quindi, inammissibile l’appello, considerato che è inapplicabile il disposto dell’art. 27, comma 2, c.p.a., sia perché riferito alla mancata notificazione ad alcune delle parti, e non, come nel caso che ne occupa, ad una delle Amministrazioni interessate, sia perché nelle more si è verificata la decadenza dell’appellante dalla possibilità d’impugnare la sentenza gravata nei termini di legge. <br />	<br />
Sussistono, comunque, le ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 11, legge n. 69 del 2009, per compensare fra la parti spese ed onorari del secondo grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) dichiara inammissibile l’appello (ricorso n. 7360/1999).<br />	<br />
Spese ed onorari compensati per il giudizio di secondo grado.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/2011</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2171</a></p>
<p>Professioni – esame di abilitazione professione d’avvocato – non ammissione alle prove orali – sindacato su voto numerico e tempi di correzione degli elaborati – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: TAR CAMPANIA – NAPOLI &#8211; Ordinanza sospensiva del 14 gennaio 2004 n.271 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni – esame di abilitazione professione d’avvocato – non ammissione alle prove orali – sindacato su voto numerico  e tempi  di correzione degli elaborati – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: TAR CAMPANIA – NAPOLI &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/4060/g">Ordinanza sospensiva del 14 gennaio 2004 n.271</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze 2171/2004<br />
Registro Generale:2913/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Costantino Salvatore<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Saltelli<br />Cons. Nicola Russo Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BELMONTE GIOVANNI</b> rappresentato e difeso da: Avv. ALFONSO PISCIOTTA con domicilio eletto in Roma VIA LUIGI LILIO 5 presso ALFONSO PISCIOTTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 e nei confronti di <b>COMMISS. ESAM. ABILITAZIONE ESERCIZIO PROF. AVVOCATO ANNO 2002</b> non costituitosi; <b>11^ SOTTO COMM. ESAM. ABILITAZIONE PROFESSIONE AVVOCATO A. 2002 </b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione IV n. 271/2004 , resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE ORALI PER ABILITAZIONE PROFESSIONE DI AVVOCATO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Cons. Nicola Russo e udito, altresì, l’Avvocato dello Stato Ferrante;<br />
Visto i precedenti della Sezione, in particolare circa la sufficienza del punteggio numerico in ordine alla motivazione della valutazione delle prove di esame di avvocato (cfr., da ult., Cons: St., Sez IV, 7 maggio 2004, n. 2881 e giurisprudenza incitata), nonché in ordine alla insindacabilità dei tempi medi di correzione (cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 538; id. Ord. n. 4688/2000 e ord. n. 6195/2000);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2913/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2171/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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