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	<title>2168 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2168 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-3-2021-n-2168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-3-2021-n-2168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2168</a></p>
<p>Pres. Lipari &#8211; Est. Ferrari Sulla scelta da parte della stazione appaltante e dei concorrenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in sede di gara. 1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Contratto collettivo nazionale di lavoro &#8211; Scelta &#8211; Non rientra nella discrezionalità  dell&#8217;amministrazione appaltante.   2. &#8211; Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-3-2021-n-2168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-3-2021-n-2168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2168</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari &#8211; Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>Sulla scelta da parte della stazione appaltante e dei concorrenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in sede di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Contratto collettivo nazionale di lavoro &#8211; Scelta &#8211; Non rientra nella discrezionalità  dell&#8217;amministrazione appaltante.<br />  <br /> 2. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Contratto collettivo nazionale di lavoro &#8211; Scelta del concorrente &#8211; Non assoluta &#8211; Coerenza tra il contratto e l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto &#8211; Necessità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Non rientra nella discrezionalità  dell&#8217;amministrazione appaltante imporre o esigere dai partecipanti alla gara un determinato Contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di Contratti possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare, con la conseguenza per cui la mancata applicazione di un C.c.n.l. diverso da quello indicato dalla <em>lex specialis</em> di gara non può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l&#8217;esclusione per inammissibilità  dell&#8217;offerta, e tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell&#8217;offerta, legata al costo della manodopera in relazione al C.c.n.l. di riferimento.<br />  <br /> 2. &#8211; La libertà  imprenditoriale consistente nella individuazione del Contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente non  assoluta, ma incontra il limite logico, prima ancora che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l&#8217;offerta di gara) e l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, per cui la scelta del C.c.n.l. applicabile, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari,  idonea di per sè a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità  di formulare adeguate offerte sotto il profilo economico incoerenti o incompatibili essendo i profili professionali di riferimento.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 80 del 2021, proposto da Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele di Donna e Domenico Damato, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio legale Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 80; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">della Donato Trasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale eletto come da PEC istituzionale da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, sez. II, 17 ottobre 2020, n. 1288, che ha respinto il ricorso, proposto dalla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., avverso l&#8217;affidamento del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari, alla Donato Trasporti s.r.l. e dichiarato inammissibile quello incidentale proposto dalla Donato Trasporti s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Azienda sanitaria locale di Bari;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Donato Trasporti s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;appello incidentale depositato dalla Donato Trasporti s.r.l. in data 22 gennaio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie depositate dall&#8217;appellante Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. in date 23 e 27 febbraio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria depositata dalla Asl di Bari in data 18 febbraio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie depositate dalla Donato Trasporti s.r.l. in date 23 e 27 febbraio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le note di udienza depositate dall&#8217;appellante Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. in data 10 marzo 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le note di udienza depositate dalla Donato Trasporti s.r.l. in data 10 marzo 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa; </p>
<p style="text-align: justify;">Relatore dell&#8217;udienza del giorno 11 marzo 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il Consigliere Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. (d&#8217;ora in poi, Autolinee), esercente attività  di trasporti, ha partecipato alla gara, bandita dalla Asl di Bari per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri di riabilitazione della Provincia di Bari, della durata di 48 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi. L&#8217;appalto  stato articolato in 5 lotti funzionali, corrispondenti a uno o più distretti sanitari. Al gestore uscente, Donato Trasporti s.r.l. (d&#8217;ora in poi, Donato), sono stati aggiudicati tutti i quattro lotti in relazione ai quali ha presentato l&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Autolinee ha impugnato le quattro aggiudicazioni, disposte con determina n. 1834 del 26 settembre 2019, dinanzi al Tar Puglia, sede di Bari, gravando altresì la delibera n. 1639 del 15 ottobre 2018 del direttore generale della Asl di Bari, recante l&#8217;indizione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha sostenuto l&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione per non essere stata la Donato Trasporti s.r.l. esclusa dalla procedura nonostante i gravi errori professionali commessi, quale l&#8217;emissione di una fattura del valore ¬ 1.072.091,37 per lavori mai eseguiti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;offerta della Donato Trasporti s.r.l. sarebbe stata, inoltre, erronea poichè il costo del lavoro offerto sarebbe stato inferiore del 30% rispetto alla stima fatta dalla stazione appaltante per il servizio oggetto di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;aggiudicazione  illegittima anche perchè si pone in contrasto con il principio della par codicio e della concorrenza, avendo la Donato Trasporti, gestore uscente, partecipato alla gara per l&#8217;affidamento di quasi ogni lotto, che poi si  effettivamente aggiudicata.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  ricorrente, infine, ha contestato il criterio utilizzato dalla aggiudicataria per il calcolo del costo e del tempo di lavoro, che si rifaceva al C.c.n.l. multiservizi anzichè al C.c.n.l. autoferrotranvieri, indicato dalla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con sentenza 17 ottobre 2020, n. 1288 la sez. II del Tar Bari ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale proposto dalla Donato Trasporti s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">4. La sentenza  stata impugnata con appello notificato e depositato in data 23 dicembre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si  costituita in giudizio la ASL di Bari, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si  costituita in giudizio la Donato Trasporti s.r.l., che sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Con appello incidentale, depositato in data 22 gennaio 2021, la Donato Trasporti s.r.l. ha riproposto le eccezioni sollevate e le domande proposte in primo grado con il ricorso incidentale e non esaminate dal primo giudice perchè ritenute assorbite dall&#8217;infondatezza del ricorso nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All&#8217;udienza dell&#8217;11 marzo 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l. (d&#8217;ora in poi, Autolinee), esercente attività  di trasporti, ha impugnato l&#8217;affidamento di quattro lotti della gara, bandita dalla Asl di Bari e articolata in cinque lotti funzionali, per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri di riabilitazione della Provincia di Bari, al gestore uscente Donato Trasporti s.r.l. (d&#8217;ora in poi, Donato).</p>
<p style="text-align: justify;">Impugna la sentenza della sez. II del Tar Bari, 17 ottobre 2020, n. 1288, che ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale proposto dalla Donato Trasporti s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di inquadrare la vicenda contenziosa e delimitare l&#8217;interesse di Autolinee vale rilevare che l&#8217;appellante ha partecipato alla gara esclusivamente per il lotto 3, mentre la Donato per i lotti 2, 3 e 4 e in raggruppamento con Lopedote Filomeno s.a.s. per il lotto 5.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito della procedura di gara Donato Trasporti si  aggiudicata tutti i quattro lotti per i quali aveva presentato una offerta, eccezion fatta, dunque, per il solo lotto 1, in relazione al quale non ha presentato una offerta avendo partecipato per l&#8217;affidamento di questo lotto la ditta Capogna Autoservizi s.r.l., con la quale la Donato Trasporti intrattiene stretti rapporti commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con la prima censura, dedotta con il primo motivo, l&#8217;appellante ha affermato l&#8217;illegittima applicazione, da parte dell&#8217;aggiudicatario, del Contratto collettivo di lavoro &#8220;multiservizi integrati&#8221;, non coerente con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, con conseguente rilevante abbattimento del costo complessivo della manodopera. Avendo l&#8217;appalto ad oggetto il &#8220;trasporto assistito&#8221; di persone diversamente abili, il personale deve essere adibito non solo alle mansioni di autista, ma anche a quelle di accompagnatore/assistente professionale per l&#8217;accudimento degli utenti disabili. Per tale ragione  stato preso a riferimento il C.c.n.l. &#8220;autorimesse e noleggio automezzi&#8221;, peraltro già  applicato dagli stessi gestori uscenti del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione sottesa alla prima censura , dunque, la coerenza del &#8220;Contratto multiservizi&#8221; al servizio di trasporto di utenti diversamente abili presso centri di riabilitazione o non, piuttosto, la necessità  di fare riferimento al C.c.n.l. &#8220;autorimesse e noleggio automezzi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva preliminarmente il Collegio che, diversamente da quanto affermato dalla società  Donato, la prima censura di appello non costituisce un &#8220;nova&#8221; inammissibile rispetto a quanto dedotto con il secondo motivo dell&#8217;atto introduttivo del giudizio di primo grado, articolato in più censure. Dinanzi al Tar era stato, infatti, denunciato il ricorso ad un Contratto collettivo nazionale (Multiservizi) non conferente con quello indicato dalla lex specialis di gara (Autorimesse e noleggio automezzi), rappresentando altresì che tale diversa scelta avrebbe influito sull&#8217;offerta economica, stante il differente costo della manodopera previsto nell&#8217;uno e nell&#8217;altro Contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Passando al merito, giova premettere che non rientra nella discrezionalità  dell&#8217;amministrazione appaltante imporre o esigere dai partecipanti alla gara un determinato Contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di Contratti possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare (Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018, n. 4443; id. 5 ottobre 2016, n. 4109); ne consegue che la mancata applicazione di un C.c.n.l. diverso da quello indicato dalla lex specialis di gara non può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l&#8217;esclusione per inammissibilità  dell&#8217;offerta (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597); tale assunto vale anche in relazione alla valutazione di anomalia dell&#8217;offerta, legata al costo della manodopera in relazione al C.c.n.l. di riferimento (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932; id. 12 maggio 2016, n. 1901).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale libertà  imprenditoriale non  però assoluta, ma incontra il limite logico, prima ancora che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l&#8217;offerta di gara) e l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto; la scelta del Contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari,  idonea di per sè a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità  di formulare adeguate offerte sotto il profilo economico incoerenti o incompatibili essendo i profili professionali di riferimento (Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2020, n. 6336).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, e passando al caso all&#8217;esame del Collegio, vale rilevare come l&#8217;art. 1 del Capitolato, al comma 1 chiarisce che l&#8217;affidamento ha ad oggetto il servizio di trasporto assistito, di utenti diversamente abili in trattamento riabilitativo presso le strutture a gestione diretta della Asl di Bari; al successivo comma 4 precisa ancora che il servizio &#8220;consiste nel trasporto, accompagnamento e assistenza di utenti diversamente abili&#8221;; l&#8217;art. 3 aggiunge che &#8220;l&#8217;affidamento del servizio di servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili ricomprende: a) trasporto con accompagnamento e assistenza durante il tragitto dal domicilio del paziente sino alla struttura riabilitativa e viceversa a conclusione della prestazione riabilitativa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle specifiche di esecuzione del servizio, l&#8217;art. 5 prevede, con riferimento al personale addetto al servizio, tre figure, e cio il &#8220;personale addetto al coordinamento del servizio&#8221;; il &#8220;personale conducente&#8221; e il &#8220;personale di accompagnamento&#8221;, aggiungendo che &#8220;considerata la particolarità  del servizio&#8221;,  obbligatoria, come innanzi precisato, la presenza di un accompagnatore ogni sette utenti. Il personale dovà  possedere capacità  in ordine all&#8217;accudimento degli utenti che usufruiscono del servizio medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge dunque evidente che il servizio ha una duplice componente, ma l&#8217;allegato 1 al disciplinare, contenente i criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica, dimostra che tali due componenti &#8211; id est, il trasporto e l&#8217;assistenza &#8211; non hanno pari rilevanza. Quattro sono, invero, le voci da valutare: 1) Organizzazione e modalità  di espletamento del servizio; 2) Automezzi messi a disposizione; 3) Organizzazione e gestione del personale; 4) Certificazioni di qualità  relative all&#8217;attività  di trasporto. Fatta salva la voce &#8220;Organizzazione e gestione del personale&#8221;, nella quale si fa cenno anche all&#8217;esperienza dell&#8217;accompagnatore, il punteggio dell&#8217;offerta tecnica  previsto per sole componenti relative al trasporto. Ne consegue una evidente preminenza di tale parte del servizio su quello della assistenza, che deve sussistere ma che rileva in modo limitato nella valutazione dell&#8217;offerta tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">A riprova della correttezza di tale conclusione  l&#8217;art. 2, punto 6, del disciplinare che richiede, quale requisito di capacità  tecnica e professionale, che il concorrente abbia eseguito nell&#8217;ultimo triennio (2015 &#8211; 2017) almeno un servizio di trasporto disabili presso una Amministrazione pubblica o struttura privata, che eroga servizi di riabilitazione, accreditata e/o convenzionata con le Regioni per un numero medio annuo di pazienti trasportati, nel triennio, pari al 50% del quantitativo indicato in ciascun lotto di partecipazione, come di seguito precisato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene, dunque, la lex specialis di gara sembri attribuire un maggiore peso alla componente &#8220;trasporto&#8221;, tuttavia non può certo non assegnarsi rilievo alla parte socio-sanitaria del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per inquadrare correttamente la natura del servizio oggetto della gara al vaglio di questo giudice, vale richiamare quanto di recente chiarito dalla Sezione (25 agosto 2020, n. 5199), secondo cui la prestazione relativa al trasporto assistito di soggetti portatori di handicap dal domicilio ai centri di riabilitazione presenta carattere integrato &#8220;socio-sanitario&#8221;, essendo una prestazione assistenziale diretta ad una particolare categoria di persone, affette da disabilità  grave, impossibilitate all&#8217;utilizzo di mezzo pubblico di trasporto, talvolta necessitanti di cure riabilitative, rispetto alle quali il servizio di trasporto funge da supporto alla prestazione più strettamente sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi tipi di prestazioni, che presentano un doppio profilo di rilevanza, sociale e sanitario, più in particolare, sono definiti dall&#8217;art. 3 septies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che qualifica &#8220;prestazioni socio-sanitarie&#8221; tutte le attività  rivolte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di &#8220;protezione sociale&#8221; in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità  e l&#8217;efficacia delle azioni di cura e di riabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, poi, nella Regione Puglia i &#8220;servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi&#8221; sono disciplinati dall&#8217;art. 46, l. reg. 25 febbraio 2010, n. 4, che detta &#8220;Norme urgenti in materia di sanità  e servizi sociali&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale quadro normativo conferma, dunque, la stretta connessione tra trasporto persone diversamente abili e servizio di assistenza, e ciò a prescindere dalla circostanza che, nella specie, la lex specialis di gara sembri attribuire maggiore rilevanza alla parte relativa al trasporto, che nella normativa statale e regionale svolge invece un ruolo &#8220;servente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Va peraltro rilevato che manca nell&#8217;ordinamento laburistico un Contratto nazionale di lavoro nel quale possa essere perfettamente inquadrato il &#8220;servizio complesso&#8221; di trasporto e assistenza degli utenti diversamente abili dello stesso servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre dunque verificare se, soprattutto considerando tale carenza, nell&#8217;ambito della autonomia di scelta del Contratto collettivo nazionale da applicare ai dipendenti che saranno impiegati nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, la scelta di Donato Trasporti di fare riferimento al C.c.n.l. &#8220;multiservizi integrati&#8221; appaia, per coerenza e adeguatezza, insanabilmente divergente da quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo interrogativo il Collegio, alla luce di quanto argomentato in ordine alla natura del servizio oggetto dell&#8217;affidamento, ritiene di confermare la risposta negativa resa dal giudice di primo grado, sul rilievo che il Contratto &#8220;multiservizi integrati&#8221; comprende il trattamento dei lavoratori adibiti ai &quot;servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati&quot;, inclusi gli &#8220;autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore&#8221;, inquadrati nel quarto livello.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra argomentato, la prima censura dedotta con il primo motivo  infondata, rientrando la scelta del Contratto collettivo nazionale da applicare ai propri dipendenti nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto nelle prerogative di organizzazione dell&#8217;imprenditore e nella libertà  negoziale delle parti, con il solo limite che esso risulti coerente con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto (Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2018, n. 7248; id. 1 marzo 2017, n. 932; id. 12 maggio 2016, n. 1901; id., sez. III, 10 febbraio 2016, n. 589).</p>
<p style="text-align: justify;">Non essendo, nella specie, superato tale limite, la scelta dell&#8217;operatore economico non può essere censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Non rileva, ai fini della correttezza di tale conclusione, la circostanza, sottolineata dall&#8217;appellante, che il C.c.n.l. &#8220;multiservizi integrato&#8221; &#8220;non contempla alcuna prestazione di trasporto, bensì solo servizi ad esso ausiliari&#8221;. Si tratta, infatti, di annotazione che finisce per provare troppo, atteso che neanche il Contratto collettivo &#8220;autorimesse e noleggio automezzi&#8221; annovera il servizio di assistenza agli utenti trasportati.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima censura deve quindi essere respinta, e ciò esime il Collegio dal pronunciare su profili di inammissibilità  dello stesso primo motivo, diversi da quello già  esaminato sub 2, sollevati dalla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;infondatezza della prima censura consegue la reiezione anche della seconda censura, pure dedotta con il primo motivo di appello, in quanto volta a rilevare l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta economica presentata dalla Donato Trasporti conseguente all&#8217;illegittima applicazione dell'&#8221;inconferente&#8221; Contratto collettivo di lavoro; si assume che con il ricorso al C.c.n.l. &#8220;multiservizi integrati&#8221; sarebbe stata significativamente abbattuta l&#8217;incidenza del costo della manodopera nella misura del 63%, a fronte della stima predeterminata dalla stazione appaltante nella soglia, minima e prudenziale, del 72%.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo l&#8217;anomalia ancorata al ricorso ad un Contratto collettivo che non si sarebbe potuto utilizzare, all&#8221;infondatezza del presupposto (erroneo C.c.n.l. applicato) consegue la non fondatezza della conseguenza (anomalia dell&#8217;offerta economica).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il secondo motivo l&#8217;appellante ha affermato che l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perchè non conforme ai requisiti previsti negli atti di gara, con particolare riferimento all'&#8221;insufficiente numero di ore per l&#8217;esecuzione del servizio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo non  suscettibile di positiva valutazione, atteso che la lex specialis di gara non prevedeva un numero minimo di ore e che le quantità  indicate dall&#8217;aggiudicataria sono strettamente connesse all&#8217;organizzazione sulla quale si sviluppa il servizio che renderebbe, che raggiunge tali profili di ottimizzazione da comportare una contrazione di ore e, quindi, di costi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che sia appena il caso di ricordare l&#8217;importanza che assume, sui costi di un servizio, l&#8217;organizzazione di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elemento &#8220;costo del lavoro&#8221; , infatti, composito e non deve essere considerato atomisticamente e rigidamente, ma va valutato nel complesso dell&#8217;organizzazione imprenditoriale, specie per imprese di notevoli dimensioni ed ampia operatività  che possono, quindi, compensare gli oneri derivanti da un maggior costo del lavoro con offerte qualitativamente migliori e soluzioni organizzative appropriate; a questo riguardo, la giurisprudenza distingue tra &#8220;costo reale&#8221; &#8211; costituito da quanto dovuto dal datore di lavoro per il singolo lavoratore quale sia il numero di ore effettivamente lavorate &#8211; e &#8220;costo della specifica commessa&#8221;, il quale, per svariate ragioni, può essere inferiore al &#8220;costo totale reale&#8221;, vale a dire alla somma del costo reale di ogni singolo lavoratore (Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5700; id. 18 dicembre 2017, n. 5939). L&#8217;operatore economico, del resto, mediante l&#8217;organizzazione dell&#8217;impresa può sempre realizzare economie di scala (Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2951) che rendono il costo del lavoro offerto inferiore a quello di altro operatore pur a parità  di ore lavorate, essendo vicenda normale che il costo del lavoro non sia uguale per tutte le imprese che partecipano alla stessa procedura di gara (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2844; id., sez. III, 12 febbraio 2016, n. 589).</p>
<p style="text-align: justify;">Consapevole di ciò l&#8217;appellante afferma di aver dedotto tale profilo di illegittimità  dell&#8217;offerta non per chiederne l&#8217;esclusione quanto, piuttosto, per denunciarne l&#8217;anomalia. Tale assunto non trova però conferma nell&#8217;atto introduttivo del giudizio di primo grado, mentre non possono assumere rilievo eventuali riferimenti introdotti con memorie non notificate.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In ogni caso il Collegio rileva che, ove anche fosse stato dedotto un profilo di anomalia dell&#8217;offerta, lo stesso non sarebbe stato suscettibile di positiva valutazione. La Autolinee individua, infatti, due elementi (insufficiente numero di ore per l&#8217;esecuzione del servizio e numero di accompagnatori offerti) dell&#8217;offerta che, a suo avviso, non sarebbero congrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorda però il Collegio che il giudizio sull&#8217;anomalia deve valutare l&#8217;offerta nel suo complesso; l&#8217;offerta presenta le necessarie garanzie di serietà  ove le voci sottostimate siano compensate da altre sovrastimate, in modo da renderla nel complesso congrua. Infatti, il giudizio di congruità  delle offerte, che appaiono prima facie anormalmente basse, non mira a ricercare specifiche inesattezze di ogni elemento dell&#8217;offerta, bensì a valutare se, globalmente considerata, l&#8217;offerta stessa sia seria ed attendibile, e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà , sia di mercato che aziendale, cio se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità  con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell&#8217;azienda, alla capacità  di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie, anche di scala (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il terzo motivo  volto a far caducare l&#8217;intera gara, che si assume illegittima per non essere stato previsto un limite di lotti aggiudicabili ad un singolo offerente, finendo, in tal modo, per chiudere il mercato di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo non  suscettibile di positiva valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il c.d. vincolo di aggiudicazione ex art. 51, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 e la decisione di limitare l&#8217;aggiudicazione di tutti i lotti allo stesso concorrente costituisce una facoltà  discrezionale dell&#8217;amministrazione, il cui mancato esercizio non costituisce ex se sintomo di illegittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Aggungasi che, nel caso di specie, ciascun concorrente ha potuto prendere parte alla gara e presentare la propria offerta liberamente in tutti lotti (Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2020, n. 2881; id. 9 giugno 2019, n. 3684; id. 4 marzo 2019, n. 1499).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non ravvisa un contrasto con il principio della concorrenza nel fatto che essi siano stati assegnati al miglior offerente, in tutti i lotti, le cui caratteristiche del resto, al di lÃ  del differente ambito territoriale, erano similari.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge che limitare il numero di lotti aggiudicabili a un solo offerente espone la stazione appaltante al rischio di cartelli fra gli operatori, finalizzati alla ripartizione delle quote di mercato (e al condizionamento dei prezzi), a maggior ragione quando si tratti di pochi lotti di importo elevato. Certamente, un consistente numero di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente favorisce le grandi imprese, in grado di sfruttare le economie di scala, a scapito di quelle di minori dimensioni. Si tratta, di una scelta discrezionale che risponde alle esigenze ritenute volta per volta prevalenti dalla stazione appaltante, fermo restando che la formulazione letterale dell&#8217;art. 51, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 sottintende l&#8217;esistenza di una regola generale, quella dell&#8217;assenza di limiti al numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, cui la stazione appaltante ha la facoltà  di derogare.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta, che garantisce pur sempre la stazione appaltante da possibili intese anticoncorrenziali, di non limitare il numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, oltre ad assicurare per ciascun lotto la selezione della migliore offerta, non può considerarsi di per sè irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Mancano, inoltre, elementi obiettivi dai quali desumere che l&#8217;aggiudicazione allo stesso concorrente di quattro lotti su cinque costituisca il risultato obbligato delle modalità  di indizione della procedura, ovvero delle caratteristiche dell&#8217;appalto, e non, piuttosto, delle scelte imprenditoriali operate dai concorrenti, i quali non hanno diversificato la struttura delle offerte nei vari lotti, verosimilmente nel tentativo di aggiudicarseli tutti. L&#8217;impossibilità  di una formulazione alternativa delle offerte, in ogni caso, avrebbe dovuto essere dedotta e dimostrata dalla appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">8. L&#8217;appello principale deve dunque essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esito del giudizio consente al Collegio, per ragioni di economia processuale, di non prendere posizione sulle diverse eccezionali sollevate dalle parti resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La reiezione dell&#8217;appello principale comporta la sopravvenuta carenza di interesse della Donato Trasporti s.r.l. a coltivare i motivi dell&#8217;appello incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto: a) respinge l&#8217;appello principale proposto da Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l.; b) dichiara improcedibile l&#8217;appello incidentale proposto dalla Donato Trasporti s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;appellante alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in ¬ 3.000,00 (tre mila euro) a favore di ciascuna delle parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-3-2021-n-2168/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2021 n.2168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2006 n.2168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2006-n-2168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2006-n-2168/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2006 n.2168</a></p>
<p>l&#8217;ordine di sospensione dell&#8217;attività commerciale di cui all&#8217;art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 114/1998, in quanto funzionalmente connesso con la sanzione pecuniaria prevista nel precedente comma 2 del medesimo articolo, ha carattere affittivo e le relative controversie sono conosciute dal giudice ordinario 1. Pubblica amministrazione – Sanzioni amministrative –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2006-n-2168/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2006 n.2168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2006-n-2168/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2006 n.2168</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;ordine di sospensione dell&#8217;attività commerciale di cui all&#8217;art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 114/1998, in quanto funzionalmente connesso con la sanzione pecuniaria prevista nel precedente comma 2 del medesimo articolo, ha carattere affittivo e le relative controversie sono conosciute dal giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Sanzioni amministrative – Riparto di giurisdizione – Carattere affittivo o ripristinatorio delle sanzioni</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Sanzioni amministrative – Ordine di sospensione di attività commerciale – Carattere affittivo – Giurisdizione del giudice ordinario</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Sanzioni amministrative – Competenza del giudice ordinario – Non è limitata all’irrogazione di sanzioni pecuniarie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quanto alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo; nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi.</p>
<p>2. L’ordine di sospensione dell’attività commerciale, di cui all’art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 114/1998, non è destinato a ripristinare l’interesse pubblico inciso, poiché una temporanea interruzione della suddetta attività non comporta la stabile rimozione della situazione di fatto in cui si sostanzia l’illecito sanzionato, come invece avviene, ad esempio, per l’ordine di bonifica di un sito inquinato, ovvero per il divieto definito di svolgere un’attività non autorizzata; tale sanzione, invece, poiché ha ad oggetto, nel caso di recidiva, la stessa condotta sottoposta a sanzione pecuniaria dall’art. 29, comma 2, D. Lgs. cit., risulta funzionalmente connessa con questa e ne assume la medesima natura affittiva, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.<br />
3. La competenza del giudice ordinario non si può ritenere limitata alla sola ipotesi di irrogazione di sanzioni pecuniarie, invocando il disposto dell’art. 12 della l. 24 novembre 1981, n. 689, poiché l’originario ambito di applicazione della l. 698/81 è stato successivamente esteso dal legislatore sia alle sanzioni amministrative non pecuniarie previste dal codice della strada (artt. 210 e seguenti, che rinviano al precedente art. 205 per l’opposizione davanti al giudice ordinario), sia in generale alle sanzioni “di natura diversa da quella pecuniaria” (art. 22-bis della legge n. 689-81, introdotto dall’art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507); peraltro è indubbio che la l. n. 698/1981 sia applicabile ad ogni tipo di sanzione nella normativa relativa al procedimento di emanazione del provvedimento sanzionatorio (fatta salva l’espressa esclusione dell’art. 16, che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria), e non si vede perché tale generalizzata applicazione della legge n. 689 del 1981 debba ridursi alla sola sanzione pecuniaria per quanto attiene alle norme processuali della stessa legge (Cass., s.u., 11 luglio 2001, n. 9383).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza sezione</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Angelo De Zotti	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Rita De Piero	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Angelo Gabbricci	&#8211;	Consigliere, relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sui ricorsi riuniti nn. 2333/04 e 2188/05, proposti da</p>
<p><b>Oasi S.n.c. di Marchi Enrico &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Stigliano Messuti e Berton, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia Mestre, via Fapanni 56;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Venezia</b>, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Gidoni, Morino e Ballarin, della civica Avvocatura di Venezia, con elezione di domicilio nella sede municipale;</p>
<p>1. quanto al ricorso 2333/04,<br />
per l’annullamento della determinazione 10 giugno 2004, n. 2004.238636, del Comune di Venezia, ufficio commercio, previa disapplicazione delle deliberazioni 5 maggio 1997, n. 95, e 26 aprile 2004, n. 49 del consiglio comunale di Venezia.</p>
<p>2. e, quanto al ricorso 2188/05,<br />
del provvedimento 14 ottobre 2005, n. 2005.406661, del Comune di Venezia &#8211; sportello unico servizio commercio – ufficio commercio su aree pubbliche, con il quale si dispone la sospensione per dieci giorni consecutivi, dal 24 ottobre al 2 novembre, dell’attività di vendita svolta dalla ricorrente su posteggio nel mercato ortofrutticolo di Rialto in Venezia.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia nei due giudizi;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella pubblica udienza del 11 maggio 2006 &#8211; relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci &#8211; l’avv. Stigliano Messuti per la ricorrente e l’avv. M. M. Morino	per il Comune resistente;</p>
<p>considerato:<br />
che i ricorsi in esame, la cui riunione è doverosa, a cagione della loro connessione oggettiva e soggettiva, sono manifestamente inammissibili per le considerazioni di seguito esposte;<br />
che il presente giudizio può dunque essere definito con sentenza assunta nella forma succintamente motivata di cui all’ art. 26 l. 1034/71, ciò che, in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, è consentito anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (conf., <i>ex</i> <i>multis</i>, C.d.S., IV, 30 giugno 2005, n. 3514; id. 14 febbraio 2005, n. 426; id. V, 26 gennaio 2001, n.268);<br />
che, quanto alla nota 10 giugno 2004, n. 2004.238636, del Comune di Venezia, sportello unico, servizio commercio, impugnata in via principale con il ricorso 2333/04, essa ha ad oggetto “vendita prodotti del settore alimentare nel Mercato ortofrutticolo di Rialto -comunicazione”, ed ha il seguente contenuto: «Da accertamento effettuato dalla Sezione Polizia Municipale in indirizzo [San Polo], è risultato che alcuni operatori del Mercato ortofrutticolo di Rialto pongono in vendita bevande e prodotti alimentari confezionati diversi da quelli ortofrutticoli. A tal proposito vi facciamo presente che nel posteggio di commercio su aree pubbliche da voi utilizzato in Campo San Giacometto con concessione decennale, possono essere posti in vendita esclusivamente “prodotti ortofrutticoli” perché con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 5 maggio 1997, nel confermare il numero dei posteggi e l’area del mercato ortofrutticolo giornaliero di Rialto, all’interno del quale è ricompreso anche il vostro posteggio, l’Amministrazione Comunale ha stabilito che possono essere posti in vendita esclusivamente detti prodotti. Si ricorda che l’art. 17, comma 2, del “Regolamento per il Commercio sulle aree pubbliche”, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 26/4/2004, prevede che ciascun posteggio debba essere utilizzato rispettando la specializzazione merceologica cui è destinato e pertanto la vendita di prodotti non consentiti è punita, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D. Lgs. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74. In applicazione del medesimo art. 29, comma 3, in caso di prima recidiva, il Sindaco dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo di dieci giorni, aumentato a venti giorni in caso di successive recidive. La prima recidiva si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno decorrente dalla prima violazione e le successive si venfìcano ad ogni successivo accertamento della stessa violazione nel corso del medesimo anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione»;<br />
che tale nota (apparentemente indirizzata anche ad altri commercianti, oltre alla ricorrente) non ha, come eccepito dall’Amministrazione resistente, un proprio contenuto provvedimentale e, comunque, non è direttamente ed autonomamente lesiva;<br />
che essa, infatti, oltre ad essere qualificata come “comunicazione”, dapprima attesta genericamente una condotta in atto (che la ricorrente del resto non nega), e sostiene, di seguito, come tale condotta contrasti con specifiche disposizioni regolamentari, e sia sanzionata da norme primarie, senza peraltro trarne alcuna espressa conclusione;<br />
che l’atto, dunque, ha soltanto contenuto monitorio, poiché non reca alcun ordine particolare, ma, al più, l’invito a rispettare le norme vigenti, in sé intuitivamente superfluo anche perché l’irrogazione delle sanzioni, richiamate nell’atto medesimo, non richiede l’emanazione di una previa diffida: può, per certi versi, essere avvicinato ad una comunicazione di avvio del procedimento, <i>ex</i> art. 7 l.241/90, avverso la quale è inammissibile il ricorso giurisdizionale, poiché priva di effetti lesivi e quindi non impugnabile <i>ex se</i> (v., da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, II, 7 ottobre 2005, n. 3770);<br />
che il ricorso 2333/04 va pertanto dichiarato inammissibile;<br />
che, con il ricorso 2188/05 è stato impugnato il provvedimento 14 ottobre 2005, n. 2005.406661, del Comune di Venezia &#8211; sportello unico servizio commercio – ufficio commercio su aree pubbliche, con il quale è stata disposta la sospensione per dieci giorni consecutivi, dal 24 ottobre al 2 novembre, dell’attività di vendita svolta dalla ricorrente su posteggio nel mercato ortofrutticolo di Rialto in Venezia;<br />
che l’atto, dunque, applica la sanzione per l’ipotesi di recidiva, di cui all’ art. 29, III comma, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, cui fa riferimento la nota 10 giugno 2004, prima riprodotta;<br />
che va verificata d’ufficio la giurisdizione di questo Giudice;<br />
che «il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quando alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo; nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi» (C.d.S., IV, 4 febbraio 1999, n. 112; conf. id., 23 gennaio 1992, n. 92; T.A.R. Veneto, II, 28 febbraio 2005, n. 790);<br />
che l’ordine di chiusura <i>de quo</i> non è destinato a ripristinare l’interesse pubblico inciso, ché una temporanea interruzione dell’attività commerciale non comporta la stabile rimozione della situazione di fatto in cui si sostanzia l’illecito sanzionato (come invece avviene, ad esempio, per l’ordine di bonifica di un sito inquinato, ovvero per il divieto definito di svolgere un’attività non autorizzata);<br />
che, ancora, se non pare dubbio che abbia natura affittiva la sanzione pecuniaria, prevista dal citato art. 29, II comma, per la prima violazione commessa, non sembra sostenibile che la stessa sanzione muti la propria natura nel caso di recidiva della stessa condotta, sicché le due sanzioni appaiono funzionalmente omogenee, e vanno dunque contestate innanzi allo stesso giudice;<br />
che, infine, la competenza del giudice ordinario non si può ritenere limitata alla sola ipotesi di irrogazione di sanzioni pecuniarie, invocando il disposto dell’art. 12 della l. 24 novembre 1981, n. 689: come ha rilevato la Corte regolatrice, l’originario ambito di applicazione della l. 698/81 «è stato successivamente esteso dal legislatore sia alle sanzioni amministrative non pecuniarie previste dal codice della strada (artt. 210 e seguenti, che rinviano al precedente art. 205 per l’opposizione davanti al giudice ordinario), sia in generale alle sanzioni “di natura diversa da quella pecuniaria” (art. 22-bis della legge n. 689-81, introdotto dall’art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507)»; d’altronde, è indubbio «che questa legge sia applicabile ad ogni tipo di sanzione nella normativa relativa al procedimento di emanazione del provvedimento sanzionatorio (fatta salva l’espressa esclusione dell’art. 16, che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria)”, né si vede “perché tale generalizzata applicazione della legge n. 689 del 1981 debba poi ridursi alla sola sanzione pecuniaria per quanto attiene alle norme processuali della stessa legge» (Cass., s.u., 11 luglio 2001, n. 9383);<br />
che, in conclusione, il ricorso 2188/05 va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;<br />
che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li dichiara inammissibili, quanto al ricorso 2333/04 per difetto d’interesse, e quanto al ricorso 2188/05, per carenza di giurisdizione.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 maggio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-24-7-2006-n-2168/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2006 n.2168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2168</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2168/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2168</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. D. Milighetti (Avv. L. Maione) contro il Ministero della Difesa ed il Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alla speciale elargizione prevista dall&#8217;art. 6, 3&#176; comma, L. n. 308/91; è dovuta anche in caso di decesso del militare in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2168/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2168</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> D. Milighetti (Avv. L. Maione) contro il Ministero della Difesa ed il Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alla speciale elargizione prevista dall&#8217;art. 6, 3&deg; comma, L. n. 308/91; è dovuta anche in caso di decesso del militare in libera uscita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Art. 6, 3° comma, della legge n. 308 del 1981, aggiunto dall&#8217;art. 2 della l. n. 280 del 1991 &#8211; Speciale elargizione ai familiari del militare defunto &#8211; Non costituisce trattamento di quiescenza –Giurisdizione del Giudice amministrativo &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Militare e militarizzato &#8211; Libera uscita &#8211; Costituisce una manifestazione di servizio militare durante la quale il soggetto conserva lo &#8220;status&#8221; di militare e la conseguente disciplina &#8211; Non rientra tra le fattispecie escluse dai benefici della legge n. 308 del 1981 e s.m.i.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La speciale elargizione ai familiari del militare defunto prevista dall&#8217;art. 6, 3° comma, della legge n. 308 del 1981, aggiunto dall&#8217;art. 2 della l. n. 280 del 1991, non costituisce trattamento di quiescenza e rientra, quindi, nella giurisdizione del Giudice Amministrativo</p>
<p>2. La libera uscita costituisce una manifestazione di servizio militare durante la quale il soggetto conserva lo &#8220;status&#8221; di militare e la conseguente disciplina. Essa pertanto non rientra tra le fattispecie escluse dai benefici della legge n. 308 del 1981 e s.m.i. la quale ha previsto una provvidenza per ogni ipotesi di decesso verificatosi durante il periodo di servizio. Ne consegue che in caso di decesso del militare durante la libera uscita i familiari hanno diritto alla speciale elargizione prevista dall’art. 6, comma 3 della citata legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 282/00 proposto da<br />
<b>MILIGHETTI DOMENICO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Maione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Tarducci in Firenze, via Puccinotti, 45;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, in persona del Ministro in carica e il MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto n.13 del 15 dicembre 1999, con il quale la Direzione Generale per il personale militare &#8211; VI° reparto ha negato il diritto al beneficio della speciale elargizione ai familiari del defunto Milighetti Patrizio, ai sensi dell’art.6 u.c., legge 3.6.1981 n.308.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 20 aprile 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Barberi delegato da L.Maione e l’avv.dello Stato P.Pirollo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e DIRITTO</b></p>
<p>	1. Il ricorrente ha impugnato il decreto n. 13 del 15 dicembre 1999, con cui è stata respinta la domanda di speciale elargizione di cui all&#8217;art. 6, comma 3, della legge 3 giugno 1981, n. 308, modificata dalla legge 14 agosto 1991, n. 280, per il decesso del figlio, avvenuto l&#8217;8 giugno 1985 per annegamento durante il periodo di servizio militare.<br />	<br />
	L&#8217;art. 1 della legge n. 308 del 1981 così dispone: &#8220;1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva (&#8230;) i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell&#8217;integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell&#8217;evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione&#8221;.<br />	<br />
	L&#8217;art. 6, comma 3, della legge citata così recita: &#8220;Ai familiari dei destinatari di cui all&#8217;articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni&#8221;.  Tale disposizione si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1969 (art. 3, 1° comma, legge n. 280 del 1991).<br />	<br />
	2. La controversia rientra nella giurisdizione amministrativa giacché la speciale elargizione prevista dall&#8217;art. 6, 3° comma, della legge n. 308 del 1981, aggiunto dall&#8217;art. 2 della l. n. 280 del 1991, non costituisce trattamento di quiescenza ed esula, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei conti (Corte Conti, sez. II, 14 aprile 2004, n. 138/A).<br />	<br />
	3. Il provvedimento impugnato è  motivato sul rilievo che il militare si trovava in regolare permesso allorché si recò a Tirrenia per fare il bagno.<br />	<br />
	Col primo motivo il ricorrente sostiene che non si trattasse di permesso ma di libera uscita.<br />	<br />
	Col secondo motivo sostiene che comunque l&#8217;esclusione dei militari in licenza, in permesso e dei militari che, al momento dell&#8217;evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione non si riferisca ai benefici  previsti in favore dei familiari e che una diversa interpretazione porrebbe dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.<br />	<br />
	4. Dalla documentazione prodotta dall&#8217;Amministrazione non emerge con certezza se il figlio del ricorrente fosse in libera uscita (art. 45 d.P.R. n. 545 del 1986) o in permesso, in base ad apposito provvedimento (art. 46 d.P.R. n. 545 del 1986). Dalla dichiarazione informativa del Comandante del Reparto Servizi del C.M.L.M. di Livorno risulta soltanto che l&#8217;annegamento è avvenuto di sabato e che il militare si era recato da Livorno a Tirrenia per fare il bagno con regolare permesso, termine che potrebbe riferirsi sia al permesso di cui all&#8217;art. 46 cit., sia all&#8217;anticipazione o alla proroga dell&#8217;orario della libera uscita di cui all&#8217;art. 45, comma 3, cit.; in mancanza di prova sicura e in applicazione dell&#8217;art. 2697 c.c. deve ritenersi non dimostrato il fatto impeditivo eccepito dall&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
	La fattispecie in esame, dunque, non rientra fra quelle escluse dai benefici della legge n. 308 del 1981, in quanto la libera uscita costituisce una manifestazione di servizio militare durante la quale il soggetto conserva lo &#8220;status&#8221; di militare e la conseguente disciplina (C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 10 febbraio 2004, n. 116), né possono richiamarsi in senso contrario taluni precedenti giurisprudenziali in senso restrittivo (Consiglio Stato, sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6365; Consiglio Stato, sez. IV, 12 novembre 2001, n. 5778), i quali si riferiscono a controversie regolate dalla normativa anteriore all&#8217;entrata in vigore della legge n. 280 del 1991, che ha previsto una provvidenza per ogni ipotesi di decesso verificatosi durante il periodo di servizio (Cons. Stato, sez. III, parere 16 giugno 1992, n. 602).<br />	<br />
	 5. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna l&#8217;Amministrazione al pagamento della speciale elargizione, con interessi legali dalla data della richiesta (16 giugno 1999). Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Firenze il 20 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori: <br /> <br />
Giovanni VACIRCA	Presidente est.<br />	<br />
	Andrea MIGLIOZZI	Consigliere<br />	<br />
	Eleonora DI SANTO	Consigliere 																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 MAGGIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2005-n-2168/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2168</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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