<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2163 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2163/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2163/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2163 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2163/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.2163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-4-2009-n-2163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-4-2009-n-2163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-4-2009-n-2163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.2163</a></p>
<p>Pres. A. Ferone, est. R. Ianigro De Tommaso Nicolina (Avv. Silio Aedo Violante) c. Comune di Dragoni (Avv. Carlo Sarro) c. Bianchi Michelino (Avv. Francesco De Blasi) Edilzia ed Urbanistica – Permesso di costruire – Costruzione &#8211; Nozione – Individuazione di un opera come pertinenziale alla Res principale Ai fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-4-2009-n-2163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-4-2009-n-2163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.2163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ferone, est. R. Ianigro<br /> De Tommaso Nicolina (Avv. Silio Aedo Violante) c. Comune di Dragoni (Avv. Carlo Sarro) c. Bianchi Michelino (Avv. Francesco De Blasi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilzia ed Urbanistica – Permesso di costruire – Costruzione &#8211; Nozione – Individuazione di un opera come pertinenziale alla Res principale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del rilascio del permesso di costruire, la nozione di costruzione si configura comunque in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. Ciò a prescindere dal fatto che detta trasformazione e/o alterazione essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, ben potendo trattarsi di opere e realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, che attuino un&#8217;evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e che riguardino opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale: sicchè per la individuazione di un’opera quale pertinenza rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali di conseguenza non può, attribuirsi il carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza solo perché destinate a servizio del bene principale(1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. ex multis CdS, Sez. IV, N. 2705/2008 in tal senso anche Consiglio Stato, sez. V, 13.6.2006, n. 3490; cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
</b>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3302 del 1989, proposto da:<br />	<br />
<b>De Tommaso Nicolina</b> quale erede di <b>De Tommaso Angelo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Silio Aedo Violante, con domicilio eletto presso Silio Aedo Violante in Napoli, via Tino di Camaino 6; De Tommaso; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Dragoni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Sarro, con domicilio eletto presso Carlo Sarro in Napoli, V.Orsini,46; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Bianchi Michelino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco De Blasi, con domicilio eletto presso Francesco De Blasi in Napoli, P.Tta Mondragone 4; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 5213 del 1989, proposto da:<br />	<br />
<b>De Tommaso Nicolina</b> quale erede di <b>De Tommaso Angelo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Silio Aedo Violante, con domicilio eletto presso Silio Aedo Violante in Napoli, via Tino di Camaino 6; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Dragoni</b>; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia<i>,</p>
<p>	<br />
</i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>quanto al ricorso n. 3302 del 1989:<br />	<br />
DEMOLIZIONE ordinanza n. 8 del 10.04.1989 notificata il 10.04.1989.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 5213 del 1989:<br />	<br />
ACQUISIZIONE ordinanza n. 13 del 5.08.1989;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Dragoni;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Bianchi Michelino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23/03/2009 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso iscritto al n.3302/1989 De Tommaso Angelo, quale titolare di una piccola azienda agricola in Dragoni, premesso di aver ottenuto dal Sindaco del Comune di Dragoni in data 24.12.1988 un’autorizzazione per la esecuzione di lavori di ripristino di un modesto preesistente capannone, impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 8 del 10.04.1989 con cui gli veniva ingiunta la demolizione del capannone in questione poiché integralmente demolito e realizzato mediante l’impiego di materiale avente caratteristiche chimico fisico e connotazioni in precedenza non rivestite.<br />	<br />
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
1) Violazione di legge, violazione artt. 7 e 10 della legge n. 47/1985, violazione art. 31 lett. b) e c) , ed art. 48 della legge n. 457/1978, violazione d.l. 23.01.1982 n. 9 conv. in l. 25.03.1982 n. 94, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, carenza assoluta di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, sviamento altri profili;<br />	<br />
L’intervento realizzato risulta eseguito in virtù di un formale atto autorizzativo e comunque rientra sicuramente nella tipologia delle opere di straordinaria manutenzione di cui alla lettera c) dell’art. 31 della legge n. 457/1978, che contemplano il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio per assicurane la funzionalità e conservazione.<br />	<br />
2) Violazione della stessa normativa sotto altro aspetto, eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, motivazione insufficiente, altri profili;<br />	<br />
Per le opere assoggettate al regime dell’autorizzazione non è applicabile la sanzione della demolizione.<br />	<br />
Le opere in questione non comportano una variazione essenziale rispetto al progetto originariamente autorizzato, come da perizia giurata e rilievi fotografici in atti. La sostituzione di alcuni elementi in ferro si è resa necessaria per la vetustà di quelli preesistenti ed in ogni caso i pali portanti del capannone sono sette pari a quelli preesistenti e non nove come si rileva dal provvedimento impugnato.<br />	<br />
3) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione della stessa normativa sotto i molteplici e predetti altri profili, violazione in particolare dell’art. 8 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irrazionalità, sviamento altri profili;<br />	<br />
L’intervento realizzato non comporta alcuna variazione essenziale rispetto al preesistente poiché non altera le caratteristiche del capannone de quo che resta comunque aperto su tutti i lati, senza aumento né di superficie, né di altezza.<br />	<br />
Con ricorso iscritto al n. 5213/1989 De Tommaso Angelo impugnava l’ordinanza di acquisizione n. 13 del 5.08.1989 deducendone l’illegittimità per illegittimità derivata rispetto ai vizi già denunciati avverso il presupposto ordine di demolizione. <br />	<br />
Nel giudizio prioritariamente instaurato iscritto al n. 3302/1989 interveniva “ad opponendum” Bianchi Michelino e si costituiva il Comune di Dragoni per resistere al ricorso.<br />	<br />
Deceduto l’originario ricorrente si costituiva in sua sostituzione in qualità di erede De Tommaso Nicolina allo scopo di proseguire il giudizio.<br />	<br />
2 1. Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., del ricorso iscritto al n. 5213/1989 r.g. con quello preventivamente instaurato, iscritto al n.3302/1989, per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi di giudizi pendenti tra le medesime parti ed oggettivamente connessi in quanto aventi ad oggetto la impugnazione di provvedimenti consequenziali relativi al medesimo abuso edilizio.<br />	<br />
2. 2. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto secondo quanto di seguito argomentato.<br />	<br />
Dalla relazione di sopralluogo allegata agli atti dall’amministrazione resistente, riportante la data del 3.08.1998 e sottoscritta dal tecnico del Comune di Dragoni si ricava che il ricorrente, autorizzato ad eseguire lavori di ripristino di un preesistente capannone in condizioni precarie, aveva demolito il manufatto preesistente realizzandone uno nuovo delle dimensioni di metri 5,80&#215;5,70 e di altezza di 3,20 metri stabilmente ancorato al suolo tramite sette paletti tubolari in ferro gettati in opera in fondazioni in calcestruzzo.<br />	<br />
Parte ricorrente deduce la illegittimità della impugnata ordinanza di demolizione, e del conseguente ordine di acquisizione, sostenendo di essersi limitata ad eseguire lavori di restauro e risanamento conservativo del capannone preesistente astenendosi dall’apportarvi modifiche costituenti variazioni essenziali necessitanti di concessione edilizia. A sostegno del proprio assunto il ricorrente ha allegato agli atti una relazione giurata in data 23.05.1989 a firma di un tecnico di fiducia perito agrario Miranda Giovanni, attestante la esecuzione della sola sostituzione di tre pali tubolari per la struttura reggente , della copertura in lamiere zincate e nella tinteggiatura dei rimanenti pali.<br />	<br />
Ciò premesso ritiene il Collegio che detta documentazione non può dirsi sufficiente a comprovare la conformità dei lavori eseguiti dal ricorrente rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche del manufatto preesistente. Innanzitutto la relazione tecnica risulta formulata in maniera alquanto approssimativa nel senso che non contiene alcuna descrizione, né risulta redatta previa misurazione delle caratteristiche del manufatto esistente così come realizzato a seguito dei lavori oggetto di contestazione. Ed inoltre manca agli atti alcun documento che consenta di risalire alla effettiva consistenza e natura del manufatto preesistente sì da poter confortare l’assunta conformità dei lavori eseguiti e superare le contrarie attestazioni accertate in sede di sopralluogo.<br />	<br />
Anche l’istanza di autorizzazione alla esecuzione dei lavori di ripristino del preesistente capannone è priva di alcuna descrizione grafica e/o fotografica del manufatto. <br />	<br />
Né altrimenti può desumersi dal contenuto stesso dell’autorizzazione che si è tradotta in un mero visto a firma del Sindaco apposto in calce alla richiesta medesima.<br />	<br />
Il provvedimento gravato richiama l&#8217;ordine di sospensione dei lavori, redatto sul rapporto dei VV.UU., il quale, con accertamento munito di fede privilegiata e comunque privo di contestazione in fatto da parte del ricorrente, attesta la realizzazione ex novo della struttura in oggetto con lavori di nuova costruzione. <br />	<br />
D&#8217;altra parte proprio l&#8217;analisi complessiva dell&#8217;iter amministrativo (sospensione dei lavori; prosecuzione in spregio dell&#8217;ordinanza; ordine di demolizione) evidenzia che le opere, lungi dal costituire una mera ristrutturazione, come sostenuto in ricorso, rappresentano una nuova costruzione. A fronte di tale probante elemento parte ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi prova contraria. Ed allora, in assenza di elementi atti a comprovare che la situazione di fatto fosse diversa da quella cristallizzata nell&#8217;ordinanza impugnata, nessun difetto di istruttoria ovvero errore dei presupposti può essere censurato nei confronti dell&#8217;attività dell&#8217;amministrazione comunale. Parte ricorrente, infatti, si è limitata a postulare, senza alcuna allegazione in fatto, la pre-esistenza della struttura rispetto all&#8217;inizio dei lavori abusivi accertati dai vigili urbani.<br />	<br />
Ed allora le deduzioni in esame appaiono del tutto prive di adeguati supporti probatori, restando, comunque, indimostrato che l’ opera in oggetto sia stata realizzata in epoca precedente e comunque in base ad un valido titolo di legittimazione.<br />	<br />
Nella specie, a fronte delle generiche asserzioni del consulente di parte ricorrente, intese a minimizzare l&#8217; abuso edilizio commesso, l&#8217;ufficio tecnico comunale ha fornito una compiuta descrizione circa la natura e l&#8217;ampiezza delle opere contestate come abusive.<br />	<br />
Gli scarni elemnti forniti in giudizio dal ricorrente non possono valere a contrastare la legittima prova documentale, proveniente dagli uffici della p.a. convenuta in giudizio e, in particolare, dall&#8217;organo competente che descrive con esattezza e puntualità la &#8220;res controversa&#8221;, con atti dotati della capacità probatoria di attestazione propria degli accertamenti tecnici effettuati dalle amministrazioni pubbliche.<br />	<br />
Di qui discende, in assenza di ulteriori elementi di conforto alla tesi difensiva di parte ricorrente, l’impossibilità di ritenere comprovata l’addotta conformità al preesistente dei lavori eseguiti, innanzitutto, poiché l’autorizzazione è priva di alcun contenuto descrittivo e di alcuna rappresentazione grafica dei lavori da effettuarsi, ed inoltre poiché la relazione tecnica giurata ha un contenuto solo o descrittivo ed approssimativo dell’esistente, e si limita ad esporre valutazioni proprie del consulente sulla natura dei lavori effettuati.<br />	<br />
Occorre altresì considerare che, rispetto alla unica e parziale riproduzione fotografica allegata dal ricorrente per documentare il manufatto preesistente, risulta prodotta agli atti dall’interventore ad opponendum altra documentazione fotografica da cui si evincerebbe la preesistenza di un manufatto in tutto diverso e di dimensioni ridotte rispetto a quello attualmente esistente. Né sul punto il ricorrente ha dedotto alcunché onde contrastare la riferibilità di detta documentazione all’abuso oggetto di contestazione.<br />	<br />
2. Né può diversamente sostenersi la non assoggettabilità a concessione edilizia del manufatto oggetto di demolizione.<br />	<br />
Come noto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, la nozione di costruzione si configura comunque in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. Ciò a prescindere dal fatto che detta trasformazione e/o alterazione essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, ben potendo trattarsi di opere e realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, che attuino un&#8217;evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e che riguardino opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (cfr. ex multis CdS, Sez. IV, N. 2705/2008 in tal senso anche Consiglio Stato, sez. V, 13.6.2006, n. 3490). <br />	<br />
Inoltre, per la individuazione di un’opera quale pertinenza rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007), sicchè non può, attribuirsi il carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza solo perché destinate a servizio del bene principale.<br />	<br />
2.3 Nel caso in esame non è risultato comprovato che la base in calcestruzzo su cui è stata installata la tettoia oggetto di demolizione fosse preesistente, sicchè il manufatto in questione quale struttura stabilmente ancorata al suolo e di dimensioni non modeste avendo una estensione di metri 5,80&#215;5,70 e di altezza di 3,20 metri , non può configurarsi quale opera precaria di natura pertinenziale assoggettabile a mera autorizzazione, né tantomeno quale opera di manutenzione straordinaria.<br />	<br />
La struttura in questione per le sue caratteristiche funzionali e dimensionali determina evidentemente una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi per la cui realizzazione occorreva il permesso di costruire.<br />	<br />
Conclusivamente, per le svolte considerazioni deve pervenirsi al rigetto del ricorso principale proposto avverso l’ordine di demolizione e di quello basato su identici motivi proposto avverso il successivo consequenziale ordine di acquisizione.<br />	<br />
Da ultimo ricorrono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, sez. VIII, definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe come qui riuniti, così provvede:<br />	<br />
&#8211; respinge i ricorsi;<br />	<br />
&#8211; spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23/03/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Ferone, Presidente<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Olindo Di Popolo, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/04/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-24-4-2009-n-2163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2009 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri Nuova Ecocity S.r.l., ora Geap S.r.l. (avv. A. Rossi) c/ il Ministero della Difesa nonché Comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato (Avv. Dist. St.) sulla revisione dei prezzi ex art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537 1. Contratti p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri<br /> Nuova Ecocity S.r.l., ora Geap S.r.l. (avv. A. Rossi) c/ il Ministero della Difesa nonché Comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla revisione dei prezzi ex art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti p.a. – Revisione prezzi – Art. 10 bis L 7 agosto 1990 n. 241 – Inapplicabilità &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Contratti p.a. – Revisione prezzi – Art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537 – Clausola contrattuale che prevede un termine perentorio per la domanda di revisione – E’ valida.</p>
<p>3. Contratti p.a. – Revisione prezzi – Art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i. – In caso di rinnovo ex articolo 27, comma 6, della L. 23 dicembre 1999 n. 488 – Diritto alla revisione prezzi – Non sussiste.</p>
<p>4. Contratti p.a. – Revisione prezzi – Art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i. – Presupposti – Contratti pubblici di durata almeno semestrale – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo delle massime (con note di A. Faccon) <a href="/static/pdf/g/13580_Note_13580.pdf">clicca qui</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n° 129/2006 proposto da</p>
<p><b>Nuova Ecocity S.r.l., ora Geap S.r.l.</b>,  rappresentata e difesa dall’avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto in Cagliari via Bellini n. 26   presso lo studio del medesimo;   </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero della Difesa</b> in persona del ministro in carica, nonché <b>Comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato</b> in persona del direttore in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, nella via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota a firma del Direttore del comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato &#8211; 2° Ufficio casermaggio e materiali vari protocollo 520/138 del 16 gennaio 2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 novembre 2008 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri e uditi gli avvocati Antonello Rossi, per la società ricorrente  e Lucia Salis per l&#8217;amministrazione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Nuova Ecocity S.r.l., ora incorporata in Geap S.r.l., ha stipulato un contratto di appalto con il Ministero della Difesa in data 27 novembre 2000 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti derivanti da raccolta differenziata presso il comando di Decimomannu.<br />
Con istanza 18 aprile 2005 ha chiesto all&#8217;amministrazione intimata la revisione del corrispettivo pattuito ai sensi dell&#8217;articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.<br />
Dopo una formale diffida a provvedere, il Direttore del comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato ha espresso il proprio diniego sull&#8217;istanza. <br />
Avverso tale atto, la Nuova Ecocity propone ricorso deducendo le seguenti censure.<br />
1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n. 537; difetto di istruttoria e dei presupposti legittimanti il diniego della revisione prezzi; motivazione erronea ed insufficiente; sviamento.<br />
L&#8217;amministrazione non ha accolto l&#8217;istanza della ricorrente sull&#8217;asserito rilievo che, da un lato, la richiesta di revisione del prezzo era stata inoltrata oltre il termine previsto dall&#8217;articolo 5 del contratto d&#8217;appalto e, dall&#8217;altro, che il rapporto intercorso tra le parti non sarebbe stato unico e comunque il contratto non rientrerebbe tra quelli ad esecuzione periodica e continuativa.<br />
La ricorrente sostiene invece che l&#8217;articolo 6 comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 57, come modificato dalla legge n. 724/1994, sarebbe una norma imperativa rispetto alla quale la previsione quale quella dell&#8217;articolo 5 del contratto d&#8217;appalto, invocata dall&#8217;amministrazione, sarebbe da ritenere nulla.<br />
Sarebbe anche errata la considerazione che il rapporto inter partes non dipenda da un unico contratto ad esecuzione periodica o continuativa; ciò perché, in realtà, quello stipulato dalle parti costituirebbe il tipico contratto di durata, essendo dovute una molteplicità di prestazioni distinte ed autonome seppur proiettate nel tempo per soddisfare un interesse periodico o continuativo.<br />
2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
L&#8217;amministrazione non avrebbe comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto richiesto dalla normativa in rubrica.<br />
L&#8217;amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.<br />
Con una successiva memoria la ricorrente ha insistito in via principale sulla fondatezza del secondo motivo.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 12 novembre 2008 il ricorso è stato spedito in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Nuova Ecocity S.r.l., ora incorporata in Geap S.r.l., impugna la nota del Direttore del Comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato – 2° Ufficio casermaggio e materiali vari con cui è stata rigettata la sua istanza di revisione prezzi in relazione al contratto d’appalto stipulato con il Ministero della Difesa in data 27 novembre 2000, la cui durata originariamente prevista per il periodo dal 27 novembre 2000 al 31 dicembre 2000 è stata successivamente prorogata fino al 31 marzo 2003.<br />
Con una memoria presentata in prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente ha qualificato come assorbente il motivo di ricorso concernente la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990; ciò induce il collegio ad esaminare in via preliminare la censura.<br />
La norma suddetta prevede che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”.<br />
Invece l’amministrazione procedente ha adottato il provvedimento di diniego senza darne preavviso alla ricorrente affinché essa potesse portare elementi utili all’istruttoria procedimentale.<br />
Osserva il Collegio che, in fatto, la ricorrente aveva già esposto con la sua istanza e la successiva diffida le proprie argomentazioni sulla questione; comunque, anche se dovesse ritenersi necessario il preavviso di rigetto al fine di consentire all’interessato di partecipare in maniera più esaustiva al procedimento, nondimeno la mancanza non comporterebbe l’annullamento del provvedimento in tutti i casi in cui il suo contenuto non avrebbe comunque potuto essere diverso (Cons. St. V, 23 gennaio 2008 n. 143; VI, 13 marzo 2008 n. 1098). <br />
In ogni caso, la pretesa ad ottenere la revisione dei prezzi si configura, secondo la giurisprudenza prevalente, come un diritto soggettivo (Cons St. V, 13 marzo 2006 n. 1295; Tar Lazio Sez. I, 31 marzo 2005 n. 2367), pertanto l’eventuale accertamento di una violazione procedimentale non potrebbe incidere  sul riconoscimento o meno del diritto.<br />
Va dunque esaminata la censura sostanziale al fine di verificare le ragioni della ricorrente.<br />
La ricorrente espone dunque di aver intimato la revisione del corrispettivo pattuito con istanza datata 18 aprile 2005, cui l&#8217;amministrazione non ha risposto, costringendola così a dare avvio al procedimento diretto ad accertare la fondatezza dell&#8217;istanza con nota in data 31 maggio 2005.<br />
Non essendo stato concluso il procedimento nel rituale termine di cui all&#8217;articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la Nuova Ecocity S.r.l. ha notificato all&#8217;amministrazione intimata un formale atto di diffida e messa in mora che ha portato al provvedimento di diniego impugnato.<br />
Vale la pena di precisare che, in realtà, la nota del 18 aprile 2005 non conteneva una formale richiesta di revisione, limitandosi ad analizzare la normativa di riferimento e alcune disposizioni del contratto stipulato; inoltre la nota concludeva con una richiesta di riscontro nei termini di cui all&#8217;articolo 2, comma 4 bis della legge 241/1990, sostituito dal comma 5 dello stesso articolo 2, ad opera del DL 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge  14 maggio 2005 n. 80. <br />
In ogni caso, a seguito di diffida, l&#8217;amministrazione ha risposto, negando la revisione perché essa era stata inoltrata oltre il termine perentorio previsto dall&#8217;articolo 5 del contratto, individuato nel sessantesimo giorno dalla definitiva conclusione del rapporto contrattuale, avvenuta in data 31 marzo 2002.<br />
Per quanto riguarda i successivi affidamenti del servizio, la revisione è stata negata in quanto sarebbero stati disposti a seguito di una autonoma procedura in economia e non a titolo di prosecuzione, rinnovo o proroga del contratto scaduto.<br />
La nuova Ecocity sostiene dunque che tutto il servizio svolto dal 27 novembre 2000 al marzo 2003 (e successivamente sino al marzo 2005) abbia origine dal contratto stipulato in data 27 novembre 2000 e, pertanto, dia luogo alla necessaria revisione prezzi prevista dall&#8217;articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.<br />
La violazione del suddetto articolo 6 (come modificato dall&#8217;articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, numero 724 ma poi definitivamente abrogato dall&#8217;articolo 256 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163) viene ricondotta all&#8217;obbligo, previsto nel comma 4, di una clausola di revisione periodica del prezzo in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata; la disposizione rappresenterebbe un fondamentale canone della contabilità dello Stato ed avrebbe una valenza di ordine pubblico e,  come tale, di carattere cogente e non derogabile neppure con il consenso delle parti.<br />
In virtù di tale disciplina a nulla potrebbe rilevare una contraria disposizione contrattuale in ordine alla invariabilità del prezzo dell&#8217;appalto e neppure l&#8217;omessa previsione circa l&#8217;adeguamento periodico del prezzo. Ciò anche in applicazione dell&#8217;articolo 1339 del codice civile secondo cui &#8220;le clausole, i prezzi di beni a di servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti; principio confermato anche dal successivo articolo 1419 in base al quale &#8220;la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme operative&#8221;. <br />
Alla luce di tali premesse, la ricorrente ritiene che la clausola prevista dall&#8217;articolo 5 del contratto originario debba considerarsi nulla per violazione della norma imperativa sopra ricordata.<br />
L&#8217;argomentazione non convince in quanto il termine di 60 giorni previsto per la richiesta di revisione prezzi non impedisce comunque l&#8217;ottenimento di tale revisione, essendo sufficiente che il soggetto interessato presenti tempestivamente l&#8217;istanza; d&#8217;altronde il termine di 60 giorni deve ritenersi ragionevole e congruo, posto che non è richiesta alcuna particolare e complessa procedura per inoltrare l&#8217;istanza (Cons. St. Sez. IV, 20 settembre 2006 n. 5497).<br />
Perciò il diniego di revisione riguardante il servizio svolto sino al marzo 2002 risulta giustificato dalla tardività della presentazione dell&#8217;istanza.<br />
Peraltro vale la pena di rilevare che il rinnovo operato per tutto il 2001, con la successiva proroga per i primi tre mesi del 2002, era espressamente applicativo dell’articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 che prevedeva (prima dall’abrogazione ad opera dell’articolo 3, comma 166 della legge 24 dicembre 2003 n. 350) la possibilità di rinnovare i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali “a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3%”.<br />
Avendo la ricorrente beneficiato di una speciale disposizione con la riduzione prevista dalla legge, non può poi invocare una diversa normativa per ottenere la revisione dei prezzi, eliminando così, di fatto, lo sconto accettato (Cons. St. Sez. VI, 25 luglio 2006 n. 4640).<br />
Con riferimento ai periodi ancora successivi, la ricorrente insiste nel richiedere la revisione dei prezzi per aver continuato il servizio sino al marzo 2003.<br />
Secondo la sua prospettazione, l&#8217;unico aspetto rilevante (e sufficiente per riconoscere il diritto alla revisione prezzi) sarebbe appunto la circostanza che il servizio sia stato svolto per tutto il periodo indicato.<br />
Invece, ritiene il Collegio che dalla disposizione sopra ricordata non possa automaticamente dedursi l&#8217;esistenza di un diritto alla revisione periodica dei prezzi ogni qualvolta la prestazione di un servizio venga protratta oltre il termine previsto da un originario contratto, dovendosi volta per volta verificare se sussistano tutti i presupposti per l&#8217;applicazione della norma ed in particolare la mancanza di circostanze che, nel caso concreto, la escludono. <br />
La natura imperativa della norma e la sua conseguente capacità di imporsi ai patti contrari non può comportare l’irrilevanza di eventuali accordi successivi tra le parti, che modifichino per il futuro l’assetto dei rapporti contrattuali in relazione allo svolgimento di un servizio.<br />
Come si è visto il rapporto contrattuale, scaduto il 31 dicembre 2000, era stato rinnovato per tutto il 2001 ai sensi dell&#8217;articolo 27 della legge n. 488/1999; successivamente veniva prorogato fino al 31 marzo 2003 alle stesse condizioni di esecuzione.<br />
Da quella data, nelle more dello svolgimento di una nuova gara, il Comando assicurava il servizio in economia, attraverso affidamenti per mezzo di &#8220;lettera di ordinazione&#8221; della durata di tre mesi ciascuna, sino al marzo 2003.<br />
Occorre ricordare che la revisione periodica del prezzo prevista dal comma 4 dell&#8217;articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, &#8220;viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6&#8221;; tale comma espressamente stabilisce che &#8220;per orientare le pubbliche amministrazioni nell&#8217;individuazione del miglior prezzo di mercato, l&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principi beni e servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercati. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno&#8221;.<br />
Alla luce di tali disposizioni, la revisione prezzi può operare solo per quei contratti ad esecuzione periodica o continuativa la cui effettiva durata non sia inferiore a sei mesi perché è semestrale il termine (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) di pubblicazione degli elenchi dei prezzi rilevati che rappresentano il necessario ed indispensabile elemento di riferimento per l&#8217;attività istruttoria finalizzata all&#8217;accertamento da parte delle pubblica amministrazione delle variazioni di prezzo eventualmente giustificatrici della revisione dei prezzi.<br />
Invece, nel caso di specie, le lettere di ordinazione hanno avuto sempre durata mensile o trimestrale, il che già di per sé esclude l&#8217;ammissibilità della richiesta di revisione prezzi (Cons. di St. sez. IV, 20 settembre 2006 , n. 5497).<br />
Inoltre, vale la pena di rilevare che le singole lettere di ordinazione hanno previsto analiticamente tutte le condizioni del servizio, stabilendo il prezzo e le modalità di esecuzione, perciò, evidentemente, si pongono come nuove ed autonome obbligazioni, del tutto indipendenti dal contratto originario; perciò, per lo svolgimento del servizio sulla base di esse, non può invocarsi una convenzione precedente che ha ormai concluso i suoi effetti.<br />
Le considerazioni che precedono conducono a rigettare la richiesta di revisione anche per il periodo successivo al marzo 2002.<br />
In definitiva il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.<br />
La particolarità della questione induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
Rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 12 novembre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico, 		Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 11/12/2008<br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.), Nicola Durante – Estensore Gentili (avv. Morcavallo) c. Comune di San Fili, Edil Commercio s.a.s. sulla competenza del dirigente ad adottare i decreti di esproprio Autonomia e decentramento – Organi e funzioni della Regione – Decreto di esproprio – Adozione – Competenza – E’ del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo – Presidente (f.f.), Nicola Durante – Estensore<br /> Gentili (avv. Morcavallo) c. Comune di San Fili, Edil Commercio s.a.s.</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del dirigente ad adottare i decreti di esproprio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Organi e funzioni della Regione – Decreto di esproprio – Adozione – Competenza – E’ del dirigente</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel nuovo ordinamento recepito dalla Regione Calabria, la competenza per l’adozione del decreto di esproprio -atto tipicamente riconducibile alla funzione di gestione amministrativa– non è più ascrivibile al Presidente della Giunta, ma al dirigente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />CATANZARO  &#8211; 1 SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
SALVATORE MEZZACAPO, Presidente,  NICOLA DURANTE, Primo Ref., relatore<br />
UMBERTO MAIELLO Ref.ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 25 Novembre 2004<br />
Visto il ricorso 1285/2004  proposto da:</p>
<p><b>GENTILI GIULIANA</b>rappresentato e difeso da:<br />
MORCAVALLO ALESSANDRAcon domicilio eletto in COSENZACORSO D&#8217;ITALIA,23presso<br />
MORCAVALLO ALESSANDRA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN FILI</b><br />
e nei confronti di<br />
<b>EDIL COMMERCIO S.A.S. DI MAZZA RAFFAELE</b><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del Decreto n. 46 del 13.07.04, emanato dal Sindaco del Comune di San Fili, con il quale è stata disposta, in favore del Comune medesimo, l’espropriazione definitiva degli immobili di proprietà della ricorrente, nonché della Delibera di C.C. n. 24/87 del  Decreto n. 11/88 e della Delibera di G.M. n. 167/2003;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio<br />
Udito il relatore Primo Ref. NICOLA DURANTE</p>
<p>Rilevato che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell’art. 219 L. 1034/71 (come novellato dall’art. 31 L. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n. 650);<br />
Sentiti sul punto i difensori, come da verbale d’udienza;<br />
Ravvisata la manifesta fondatezza del gravame, nella parte in cui denuncia l’incompetenza del Sindaco di San Fili ad adottare il decreto di espropriazione impugnato, nell’asserita qualità di delegato del Presidente della Giunta regionale.<br />
Va al riguardo osservato che l’art. 18 L.R. 30 maggio 1983 n. 18 ha attribuito al Presidente della Giunta regionale della Calabria le funzioni in materia di lavori pubblici non delegate con la medesima legge, “fino a quando la legge regionale per l’organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente”.<br />
A sua volta, il successivo art. 19 ha delegato ai Sindaci l’esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente alle opere ed ai lavori la cui esecuzione è di spettanza dei Comuni.<br />
Ma, per come detto, ai sensi del cennato art. 18, l’attribuzione delle funzioni al Presidente della Giunta regionale sconta un periodo di vigenza temporale ben preciso: “fino a quando la legge regionale per l’organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente”.<br />
Orbene, con L.R. 13 maggio 1996 n. 7, la Regione Calabria ha inteso rimodulare la propria organizzazione amministrativa, adeguandola ai principi espressi, a livello nazionale, dal D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, tra i quali la separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quella di gestione (cfr. art. 12).<br />
La funzione di indirizzo e controllo è stata così assegnata agli organi di governo ed agli organi che sono direttamente od indirettamente espressione di rappresentanza politica (art. 16), mentre quella di gestione è stata assegnata ai dirigenti, che sono responsabili sia dell’attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell’organizzazione e dell’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti, se attributari di soli compiti istruttori (art. 17).<br />
Dunque, nel nuovo ordinamento recepito dalla Regione Calabria, la competenza per l’adozione del decreto di esproprio &#8211; atto tipicamente riconducibile alla funzione di gestione amministrativa – non è più ascrivibile al Presidente della Giunta, ma al dirigente.<br />
Ed ugualmente è accaduto per gli enti comunali e provinciali, laddove le competenze inerenti alla gestione amministrativa sono state traslate dalla potestà dell’organo politico (Consiglio-Giunta-Sindaco) a quella dei dirigenti, a norma dapprima dell’art. 45, comma 1, D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e, da ultimo, dell’art. 107 T.U. n. 267 del 2000.<br />
Così infatti &#8211; in espressione di un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico &#8211; il menzionato art. 45 recita: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.<br />
Di conseguenza, con l’entrata in vigore della L. R. n. 7 del 1996, l’art. 18 L.R. n. 18 del 1983 ha cessato di avere efficacia, nella parte in cui assegna la competenza in capo al Presidente della Giunta regionale con riferimento ad atti di gestione.<br />
Mentre, con l’entrata in vigore dell’art. 45, comma 1, D.lgs. n. 80 del 1998 (ribadito, per gli enti locali, dall’art. 107 T.U.E.L.) è stato parzialmente abrogato l’art. 19 della L.R. n. 18 del 1983, nella parte in cui prevede la competenza del Sindaco in ordine all’adozione di un atto di gestione amministrativa. L’abrogazione è avvenuta in forma diretta, in forza dell’art. 10 L. 10 febbraio 1953 n. 62, a mente del quale “le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali… abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”.<br />
Ciò che invece è rimasto fermo, nell’impalco dell’art. 19, è la delega al Comune della funzione regionale.<br />
Da quanto sopra esposto, discende che le norme contenute nella L.R. Calabria n. 18 del 1983 non valgono più a fondare una competenza su atti gestionali in capo all’organo politico – regionale o comunale, che sia – e pertanto, una volta che le relative funzioni risultino delegate al Comune, i poteri che ne derivano devono da questo essere esercitati in base alle regole ordinarie, ossia attraverso atti assunti dal dirigente del relativo settore.<br />
L’accoglimento della censura d’incompetenza ha carattere assorbente rispetto ad ogni altra.<br />
Va, infine, dichiarata tardiva la domanda di annullamento diretta nei confronti di atti, diversi e precedenti rispetto al decreto di esproprio del 2004, certamente noti da tempo alla parte, riguardo ai quali sono senz’altro scaduti i termini perentori di proposizione del gravame.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria &#8211; sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso in epigrafe (n. 1285/04 r.g.), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Sindaco di San Fili n. 46 del 13 luglio 2004. Lo dichiara irricevibile, quanto all’impugnativa dei restanti atti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-11-2004-n-2163/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2004 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2004 n.2163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2004-n-2163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2004-n-2163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2004-n-2163/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2004 n.2163</a></p>
<p>Amedeo URBANO – Presidente, Doris DURANTE – Relatore Soc. COMPLESSO RESIDENZIALE BARI 2 s.r.l. (avv. F.G. Scoca, S. Profeta) c. COMUNE DI BARI (avv. R. Verna, A. Baldi, R. Lanza), Soc. SO.ECO. s.r.l. (n.c.); Soc. COMPLESSO RESIDENZIALE BARI 2 s.r.l. (avv. F.G. Scoca, S. Profeta) c. COMUNE DI BARI (avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2004-n-2163/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2004 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2004-n-2163/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2004 n.2163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo URBANO – Presidente, Doris DURANTE – Relatore<br /> Soc. COMPLESSO RESIDENZIALE BARI 2 s.r.l. (avv. F.G. Scoca, S. Profeta) c. COMUNE DI BARI (avv. R. Verna, A. Baldi, R. Lanza),  Soc. SO.ECO. s.r.l. (n.c.); Soc. COMPLESSO RESIDENZIALE BARI 2 s.r.l. (avv. F.G. Scoca, S. Profeta) c. COMUNE DI BARI (avv. R. Verna, A. Baldi, R. Lanza),  Soc. SO.ECO. s.r.l. (n.c.), IMPRESA PIZZAROTTI &#038; C. (avv. F.E. Lorusso, M. Annoni).</span></p>
<hr />
<p>in tema di procedure esplorative per la conoscenza delle disponibilità del territorio e degli operatori a fornire proposte e soluzioni ai fini della futura realizzazione di un&#8217;opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Procedura esplorativa – Finalità – Disponibilità del territorio e degli operatori a fornire proposte per la realizzazione di un’opera pubblica – Atto finale – Impugnazione – Controinteressati – Non sono individuabili.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Programma di interventi – Controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti adottati dall’Ente che si avvale del finanziamento – Ente finanziatore – Non è controinteressato.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Opere pubbliche o di pubblica utilità – Promotori – Proposte o studi – Presentazione – Obbligo di esame da parte della p.a. – Esclusione.</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica – Edilizia giudiziaria – Competenze – Individuazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui venga promossa una procedura esplorativa (nella specie, denominata ricerca di mercato) volta esclusivamente a conoscere la disponibilità del territorio e degli operatori a fornire proposte e/o soluzioni apprezzabili in relazione alle esigenze rappresentate dall’amministrazione ed a verificare la fattibilità delle medesime e la rispondenza alle esigenze rappresentate nello studio e/o documento predisposto dall’amministrazione, non sono individuabili parti private controinteressate alle quali dover notificare il ricorso proposto contro l’atto finale della procedura stessa.</p>
<p>2. Una p.a., che effettua un programma di interventi ovvero ne finanzia gli oneri di carattere economico, non può essere considerata quale soggetto controinteressato nei giudizi in cui sono impugnati gli atti dell&#8217;ente che si avvale dei finanziamenti delle opere, rientranti nell&#8217;ambito del programma.</p>
<p>3. I privati possono farsi promotori della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità o di studi di fattibilità, ma la presentazione di tali proposte o studi non determina in capo alle amministrazioni alcun obbligo di esame e di valutazione.</p>
<p>4. In materia di edilizia giudiziaria, sussistono competenze concorrenti tra le amministrazioni comunali e le Commissioni di Manutenzione istituite presso ciascuna Corte di Appello, spettando, alle prime, di valutare sotto il profilo amministrativo, con peculiare attenzione alla disciplina urbanistica, l’adeguatezza degli spazi ed edifici destinati ad ospitare gli uffici giudiziari, mentre le seconde hanno il compito di verificare l’idoneità degli stessi spazi ed edifici con riferimento ai requisiti tecnico strutturali, logistici e funzionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di procedure esplorative per la conoscenza delle disponibilità del territorio e degli operatori a fornire proposte e soluzioni ai fini della futura realizzazione di un’opera pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2163/04 Reg. Sent. <br />
N. 1836/2003 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1836 del 2003, proposto dalla<br />
<b>S.r.l. Complesso Residenziale Bari 2</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Franco Gaetano Scoca e dall’Avv. Saverio Profeta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Cognetti, n.15;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Bari</b>, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. Renato Verna, dall’Avv. Alessandra Baldi e dall’Avv. Rossana Lanza, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Marchese di Montrone, n.5 &#8211; Ufficio Avvocatura Comunale;</p>
<p>la <b>So.Eco s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
a) dell’avviso di ricerca di mercato per la sede unica dell’Amministrazione giudiziaria;<br />
b) della nota prot. 109417/gab/10.9.03 del Capo Gabinetto del Sindaco, con cui è stata disposta la restituzione di tutti i plichi rimessi all’Amministrazione, concernenti il progetto di cui al cd. Polo della Giustizia, del Nuovo Palazzo della Giustizia di Bari e del piano di lottizzazione per le maglie 18 e 19 del piano regolatore di Bari;<br />
di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali;</p>
<p>sul ricorso per motivi aggiunti,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Bari</b>, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso come sopra;</p>
<p>la <b>So.Eco. s.r.l., </b>non costituita in giudizio;<br />
l’Impresa Pizzarotti &#038; C. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso e dall’Avv. Marco Annoni, elettivamente  domiciliata in Bari, alla Via Amendola, n.166/c;</p>
<p>per l’annullamento<br />
c)	della deliberazione di Giunta Comunale del 18.12.2003 n.1045, ad oggetto “Ricerca di mercato per la realizzazione di una sede unica degli uffici giudiziari. Presa d’atto delle risultanze della commissione di valutazione.<br /> Invio atti alla Commissione di Manutenzione della Corte di Appello di Bari;<br />	<br />
d)	dei verbali, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento comunque connesso, consequenziale a quelli impugnati, con particolare riferimento al provvedimento di istituzione della commissione di valutazione.																																																																																												</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Impresa Pizzarotti s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del  20 aprile 2004,  il Cons. Doris Durante;<br />
Uditi, l’Avv. Saverio Profeta, l’Avv. Rossana Lanza, l’Avv. F.Eugenio Lorusso e l’Avv. Marco Annoni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con atto notificato il 14.11.2003, depositato il 24 detti, la S.r.l. “Complesso Immobiliare Bari 2” espone:<br />
&#8211; di essere proprietaria di una vastissima area sita alla periferia di Bari, tipizzata dal PRG “zona di espansione residenziale C/2, compresa nelle maglie di PRG nn. 18, 19 e 20 aventi la medesima vocazione edificatoria e destinazione urbanistica;<br />
&#8211; di aver proposto al Comune di Bari un progetto urbanizzativo, organico e unitario presentando un piano di lottizzazione relativo alle maglie 18 e 19, essendo la maglia n.20 già inserita in piano particolareggiato definitivamente approvato dal Comune, ch<br />
&#8211; che la proposta progettuale prevedeva la cessione gratuita al Comune di una vasta area compresa nelle maglie 18 e 19, onde consentire la realizzazione di un’opera pubblica (il nuovo Palazzo di Giustizia) già inserita nel piano triennale delle opere pubb<br />
&#8211;  che la proposta prevedeva, altresì, la realizzazione del c.d. “Polo della Giustizia”: il Palazzo di Giustizia Penale veniva inserito nell’ambito di una progettazione più complessiva composta da tre lotti distinti costituenti il primo il Palazzo di Gius<br />
&#8211; che l’amministrazione comunale restituiva integri i relativi plichi, comunicando, con nota del 10.9.2003, di aver pubblicato in data 14.8.2003 bando concernente la ricerca di mercato per dotare l’amministrazione giudiziaria di una nuova, idonea e adegua<br />
Sostiene che l’avviso di ricerca di mercato e la nota con cui è stata disposta la restituzione dei plichi dell’intervento lottizzatorio sono illegittimi e lesivi dei suoi interessi e ne chiede l’annullamento  per i seguenti motivi:<br />
1)	violazione dell’art.27, l. reg. 31 maggio 1980, n.56; incompetenza;<br /> eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e difetto assoluto di attività istruttoria; difetto assoluto di motivazione; sviamento di potere, essendo di competenza del consiglio comunale ogni decisione relativa a proposte di lottizzazione dei suoli;<br />	<br />
2)	violazione degli artt. 37 bis, 37 ter e 37 quater, l. 109/1994, in quanto l’amministrazione comunale non avrebbe valutato la fattibilità della proposta progettuale dell’opera pubblica formulata dalla ricorrente tramite projet financing ai sensi dell’art.19, co.2, l. cit., contravvenendo ad espressa previsione delle norme citate;<br />	<br />
3)	eccesso di potere per illogicità e genericità dell’azione amministrativa; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi;<br />	<br />
 violazione dell’art.1, l. 109/94; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e violazione dell’art.37 bis, l. 109/94, in quanto il bando per il contenuto non risulterebbe rispondente ai principi generali secondo i quali la domanda pubblica deve rispondere ai criteri della stabilità e della serietà e assicurare la reale parità di condizione tra i possibili aspiranti al contratto, non essendo indicato né l’eventuale modo di scelta del contraente (per il caso di procedimento ad evidenza pubblica), né l’eventuale procedimento amministrativo alternativo onde pervenire alla stipulazione del contratto.</p>
<p>2.-  Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 6.3.2004, depositato il 16 detti, la società ricorrente, avendo partecipato alla ricerca di mercato di cui al bando del 14.8.2003, impugna la deliberazione di Giunta Comunale n.1045 del 18.12.2003 relativa a “Presa d’atto delle risultanze della commissione di valutazione. Invio atti alla Commissione di Manutenzione della Corte di Appello di Bari”, nonché il provvedimento di istituzione della commissione di valutazione, gli atti e i verbali della medesima commissione.<br />
Deduce:<br />
4)	violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione delle previsioni dell’avviso di ricerca di mercato; eccesso di potere per motivazione generica e perplessa; per illogicità manifesta; per attività istruttoria insufficiente e incongrua, in quanto sarebbe mancata la predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte e la commissione avrebbe operato in guisa del tutto contraddittoria rispetto alle previsioni dell’avviso di ricerca di mercato;<br />	<br />
5)	violazione e malgoverno della l. 24 aprile 1941, n.392 e successive modificazion; violazione e malgoverno della l. 25 giugno 1956, n.702;<br /> violazione dell’art.28, l. 146/1998, nonché dell’art.3, DPR 4 maggio 1998, n.197; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, in quanto le determinazioni in materia di edilizia giudiziaria spetterebbero ai Comuni e non al Ministero di Giustizia, come erroneamente affermato nella nota del 26.11.2003 a firma del Sindaco e del Responsabile del procedimento secondo cui la commissione di valutazione sarebbe stata chiamata “..ad esprimere delle valutazioni non definitive, non vincolanti e senza valenza ultima esterna all’amministrazione e che tali valutazioni saranno sottoposte al parere della Commissione di Manutenzione della Corte di Appello che interesserà il Ministero di Giustizia cui spettano le determinazioni conclusive”.																																																																																												</p>
<p>3.- Il Comune di Bari, costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità delle censure di consistenza urbanistica; il difetto di interesse ad impugnare la “restituzione del plico” contenente la proposta, comunque ripresentata e visionata dall’amministrazione, la infondatezza e strumentalità delle censure di violazione delle procedure di evidenza pubblica di cui alla l. 109/94, atteso che con la “ricerca di mercato” l’amministrazione non avrebbe inteso porre in essere alcuna procedura preordinata alla esecuzione di un’opera pubblica ex artt.1 e 2 l. 109/94, nonché la insussistenza dei presupposti di cui all’art.37 bis, co.1, non trattandosi di opera inserita nella programmazione triennale di cui all’art.14, co.2 ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione. Ha eccepito la inammissibilità delle censure dedotte con i motivi aggiunti perché volte ad inficiare l’operato di altre amministrazioni non evocate in giudizio, il cui coinvolgimento nella procedura in questione sarebbe istituzionale e la inammissibilità perché relative al merito dell’azione amministrativa.</p>
<p>4.- La impresa Pizzarotti ha eccepito la inammissibilità sia del ricorso originario che del ricorso per motivi aggiunti per omessa notifica ad almeno un controinteressato ed ha dedotto la infondatezza e inammissibilità delle censure.<br />
Secondo la difesa della Pizzarotti vi sarebbe carenza di contraddittorio perché: <br />
a) la notifica alla So.Eco s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante, non sarebbe stata effettuata in quanto “sconosciuto” al domicilio indicato nella richiesta di notifica (l’ufficiale giudiziario nella relata attestava che il destinatario era “sconosciuto” “..come da sommarie informazioni assunte in loco”, né sarebbe stata esperita la procedura di cui all’art.140 c.p.c., dopo che era risultata impossibile la notifica nelle forme ordinarie, cioè presso la sede della società e, in via subordinata al rappresentante legale, ove nominativamente indicato, ai sensi dell’art. 139 c.p.c.;<br />
b) la qualifica di controinteressato sarebbe rivestita, più che dalla So.Eco., dall’amministrazione della giustizia, titolare di interesse sostanziale a dotarsi nel più breve tempo possibile di una nuova idonea e adeguata sede unica in cui siano accorpati gli uffici giudiziari cittadini, soggetto non evocato in giudizio.<br />
Nel merito ha dedotto la infondatezza delle censure, poiché la proposta della ricorrente sarebbe del tutto estranea all’istituto del project financing.</p>
<p>5.- Alla pubblica udienza del 20.4.2004, dopo ampia discussione, la causa è stata assegnata in decisione.</p>
<p>6.- Una prima questione da esaminare riguarda la legittimità o meno della procedura avviata dal Comune con la “ricerca di mercato” per la sede unica dell’amministrazione giudiziaria (oggetto del ricorso originario); va poi accertata la legittimità o meno della procedura di valutazione delle proposte progettuali, anche in relazione alla valenza non definitiva della valutazione espressa dalla commissione di valutazione del Comune, nonché della sottoposizione delle proposte progettuali al parere della Commissione di Manutenzione della Corte di Appello (atti oggetto di ricorso per motivi aggiunti).</p>
<p>7.- E’ bene, innanzi tutto, premettere che l’istituto utilizzato “ricerca di mercato”, indubbiamente atipico, costituisce procedura esplorativa volta esclusivamente a conoscere la disponibilità del territorio e degli operatori ed a fornire proposte e/o soluzioni apprezzabili in relazione alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione ed a verificare la fattibilità delle medesime e la rispondenza alle esigenze rappresentate nello studio e/o documento predisposto dall’amministrazione.<br />
Questa procedura, nel caso, esperita nel rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, essendosi data la massima pubblicità al bando con inserzione sui quotidiani locali a livello nazionale, locale, sul BUR e sulla GUCE, offre il vantaggio di disporre in tempi brevi di soluzioni progettuali complesse coinvolgenti aspetti urbanistico- edilizi (nel caso: individuazione di aree urbane libere ed adeguate all’intervento per la presenza delle urbanizzazioni e di collegamenti viari rivolti sia verso la città, sia verso il territorio distrettuale della Corte di Appello di Bari), mezzi finanziari, capacità imprenditoriali, soluzioni architettoniche (nel caso, gli edifici dovranno rispondere al requisito della contiguità pur in presenza di autonomia funzionale), tecniche costruttive (nel caso, è prevista la realizzazione di aule protette, aule per le udienze penali, uffici per la polizia giudiziaria e penitenziaria per le quali necessitano misure di sicurezza sia nella fase progettuale che in quella di esecuzione dei lavori, da cui anche la abilitazione ai lavori segreti) e le varie esigenze della o delle amministrazioni interessate, rappresentate in uno studio o documento cui si devono conformare le proposte progettuali, il tutto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.<br />
La natura esplorativa della indagine cui è finalizzata la ricerca di mercato, implica quale momento conclusivo la valutazione delle proposte e la individuazione di quella che meglio soddisfa le esigenze rappresentate.<br />
La scelta della proposta progettuale non comporta tuttavia alcun obbligo da parte dell’amministrazione nei confronti della progettazione scelta, trattandosi di procedura finalizzata esclusivamente alla conoscenza delle proposte degli operatori privati, laddove la conoscenza implica naturalmente un momento valutativo che nel caso è espletato dalla commissione di valutazione costituita presso il Comune (fase procedimentale impugnata con ricorso per motivi aggiunti) e dalla Commissione di Manutenzione della Corte di Appello di Bari, trattandosi di edilizia giudiziaria. <br />
Una procedura di tal genere si rende opportuna ogni qualvolta alle esigenze espresse dal territorio sia seguito un fiorire di proposte degli operatori del settore, onde regolamentare in un ambito di parità, trasparenza e massima partecipazione il confronto tra le possibili soluzioni, anche di quelle eventualmente già presentate.<br />
La definizione nei tratti essenziali dell’istituto consente di esaminare le eccezioni in rito per carenza di contraddittorio sollevate dalla difesa del Comune e della parte privata.</p>
<p>8.- Secondo le parti resistenti, la regola del contraddittorio richiedeva che  ricorso originario e ricorso per motivi aggiunti fossero notificati alla Commissione di Manutenzione in quanto soggetto istituzionalmente coinvolto nel procedimento (tesi difensiva del Comune) e all’Amministrazione della Giustizia in quanto titolare dell’interesse sostanziale a dotarsi nel più breve tempo possibile della sede unica degli uffici giudiziari (tesi difensiva della parte privata).<br />
Carenza di contraddittorio, secondo la difesa della parte privata, vi sarebbe anche per omessa vocazione degli operatori interessati, non potendosi ritenere effettuata la notifica del ricorso originario alla società So.Eco., non pervenuta al destinatario.<br />
Va osservato che parti necessarie del processo, ai sensi dell’art.21, l. 6 dicembre 1971, n.1034, alle quali va notificato il ricorso a pena di inammissibilità – sono l’amministrazione che ha emanato l’atto e coloro che, traendo dall’atto impugnato un vantaggio giuridicamente rilevante sono titolari dell’interesse al mantenimento in vita dell’atto.<br />
La qualità di controinteressato (ai sensi suddetti) a cui il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità per carenza di contraddittorio, è stata individuata dalla giurisprudenza in base a due criteri, ritenuti talora complementari: la nominativa menzione della persona nel provvedimento e quello che fa riferimento all’interesse alla conservazione dell’atto.<br />
Si è affermato, quindi, che ai fini della chiamata in giudizio dei controinteressati non basta la sussistenza in capo al terzo del presupposto sostanziale (e cioè l&#8217;avere acquistato una posizione giuridica di vantaggio, in via immediata, sulla base dell&#8217;atto impugnato), occorrendo, altresì la presenza di un&#8217;ulteriore condizione processuale (l&#8217;art. 21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, impone, infatti, la notifica del ricorso, oltre che all&#8217;amministrazione dalla quale promana l&#8217;atto impugnato, ai controinteressati ai quali l&#8217;atto direttamente si riferisce, con la conseguente necessità che i controinteressati figurino indicati nell&#8217;atto impugnato o siano facilmente individuabili sulla base di tale atto e la conseguenza ulteriore che solo ove concorrano le due dette condizioni, una sostanziale e l&#8217;altra formale, sussistono controinteressati al ricorso, da chiamare, come tali, in causa (Cons. Stato, Sez.V, 14/04/1993, n.491).<br />
In tal senso anche la giurisprudenza successiva  (Cons.Stato, ad. plen.21 giugno 1996, n.9;. Cons. St., V, 23 marzo 2004, n.1553) secondo cui “la qualità di controinteressato va individuata non in rapporto a esigenze processuali, bensì in base al riconoscimento della titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (c.d. elemento sostanziale) ed alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato esplicitamente menzionato, o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento formale) il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento stesso.<br />
Tale interesse, per essere apprezzabile ai predetti fini, deve consistere in un vantaggio giuridicamente rilevante, personale ed attuale (interesse antitetico e di segno contrario rispetto a quello del ricorrente) e deve essere accertato con riferimento al momento in cui l’atto fu adottato, non potendosi riconoscere alcun rilievo a fatti e circostanze verificatisi in epoca successiva ancorché acquisiti nel corso della causa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 24 luglio 1997, n.15).<br />
Corollario di tali principi è che non sussiste l’onere di notifica del ricorso per l’annullamento di un bando di gara o di un concorso o di atto rivolto alla collettività indifferenziata, ovvero a categorie di soggetti, non essendo menzionati in atto e non essendo individuabili, in relazione a tali atti, soggetti che siano titolari di interessi qualificati alla conservazione dell’atto (al massimo soggetti titolari di mere aspettative).<br />
In applicazione dei suddetti principi, va escluso che in sede di impugnazione del bando  “Ricerca di mercato per l’Amministrazione giudiziaria” fossero individuabili parti private controinteressate alle quali il ricorso andava notificato a pena di inammissibilità.<br />
Né la circostanza che la società So.Eco. avesse presentato proposta ai sensi del suddetto bando al momento di proposizione del ricorso consente di individuarla quale controinteressata, sia perché circostanza questa temporalmente successiva alla adozione dell’atto impugnato, sia perché la presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non radica nel partecipante un interesse qualificato alla conservazione del bando.<br />
Può prescindersi, pertanto, dall’esame della ritualità o meno della notifica del ricorso alla società So.Eco..<br />
Quanto alla Amministrazione della Giustizia, va esclusa una posizione processuale, non essendo autorità emanante, ed essendo del tutto irrilevante nella logica del contraddittorio processuale la finalità ultima cui è preordinato l’atto di cui si chiede l’annullamento (nel caso, la finalità di “dotare nel più breve tempo possibile, l’Amministrazione Giudiziaria di una nuova, idonea ed adeguata sede unica in cui siano accorpati tutti gli uffici giudiziari, compresi quelli della giustizia minorile, che hanno sede nella città di Bari”).<br />
Va, in proposito, rammentato che la giurisprudenza ha ritenuto che una pubblica amministrazione, quando effettua un programma di interventi ovvero ne finanzia gli oneri di carattere economico, non può essere considerata quale soggetto controinteressato nei giudizi in cui sono impugnati gli atti dell&#8217;ente che si avvale dei finanziamenti delle opere, rientranti nell&#8217;ambito del programma (Cons. Stato, Sez.IV, 27 febbraio 1993, n.214).<br />
Né assume rilevanza ai fini del contradditorio che il procedimento sia stato avviato su impulso dell’amministrazione della giustizia (il Comune di Bari avrebbe avviato la procedura sollecitato dalla Commissione di manutenzione istituita presso la Corte di Appello di Bari che aveva rimesso al Comune lo studio sui requisiti di carattere generale e le schede sul fabbisogno analitico di spazi in relazione agli uffici giudiziari afferenti la Corte di Appello di Bari) trattandosi di attività propulsiva irrilevante all’esterno.  <br />
Quanto all’onere di notificare il ricorso alla Commissione di Manutenzione, va osservato che la valutazione affidata alla medesima nella procedura de qua, non viene qui in questione se non marginalmente poiché sono impugnati atti antecedenti alla valutazione della predetta Commissione, la cui paternità è esclusiva del Comune.<br />
Vanno, pertanto, respinte le eccezioni di carenza di contraddittorio.</p>
<p>9.- Per qualificare l’interesse all’annullamento dell’avviso di ricerca di mercato alla quale, comunque, ha partecipato, la ricorrente sostiene di aver presentato in tempo antecedente la pubblicazione del bando, proposta articolata e un’idea progettuale – finanziaria che, prendendo atto delle esigenze espresse dal territorio e dagli operatori del settore, “si era indirizzata alla realizzazione di un complesso che raccogliesse gli uffici giudiziari attualmente dislocati in maniera frammentata, disordinata e inadeguata, con conseguenze sulla funzionalità della struttura della organizzazione della giustizia”.<br />
Tale proposta improntata al principio del favor per la c.d. urbanistica consensuale (cioè la codeterminazione pubblico –privato degli assetti urbanistici) inseriva il piano attuativo delle maglie 18 e 19 nel quadro di un disegno più ampio dell’assetto urbanistico dell’intera zona, reperendo all’interno delle maglie 18 e 19 una vasta area da cedere alla civica amministrazione per la realizzazione di un’opera pubblica già inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, approvato ai sensi dell’art.14, l. 11 febbraio 1994, n.109, cioè il nuovo palazzo di giustizia penale, la cui “delocalizzazione” rispetto alla progettazione comunale offriva notevoli vantaggi urbanistici e finanziari, essendo prevista anche la realizzazione del c.d. Polo della Giustizia, costituito da tre lotti distinti con cessione gratuita di tutte le aree occorrenti, da cui le elevatissime economie di scala in ordine ai costi di realizzazione delle urbanizzazioni e la realizzazione in projet financing di una rilevante opera pubblica.<br />
Da ciò, la ricorrente deduce l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sulla proposta ai sensi dell’art.37 bis, co.1, l. 109/94 e la violazione degli obblighi rivenienti dalla l. 109/94, concretizzatisi nel bando di ricerca di mercato, nonché nella restituzione del plico integro.<br />
Va ribadito che con la “ricerca di mercato” l’amministrazione comunale non ha inteso porre in essere alcuna procedura preordinata alla esecuzione di un’opera pubblica ex art.. 1 e 2, l. 109/94.<br />
Le proposte di realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità in project financing per le quali l’amministrazione deve provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art.37 bis, co.1, l. 109/94 hanno quale presupposto che i lavori siano “inseriti nella programmazione triennale di cui all’art.14, co.2 o negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente”.<br />
La norma sulla programmazione costituisce il punto di partenza obbligato per il soggetto promotore che chiede l’esame e la pronuncia della p.a. sulla proposta presentata, oltre la necessità che da detta attività di programmazione emerga espressamente la destinazione delle opere da realizzare “con capitali privati”.<br />
Nel programma triennale 2003-2005 del Comune di Bari figura solamente l’intervento relativo al palazzo di Giustizia di Corso Carboneria e non v’è previsione di realizzazione in projet financing.<br />La programmazione proposta dalla ricorrente comprende – secondo quanto la stessa afferma – la proposta in projet finacing della realizzazione del suddetto palazzo di giustizia.<br />
A parte la delocalizzazione dell’insediamento rispetto alle previsioni comunali, tale proposta, essendo priva di autonomia – compresa in una progettazione più ampia ed articolata- ed essendo subordinata e condizionata a interventi di edilizia privata (approvazione del piano di lottizzazione) estranei all’opera pubblica, non appare integrare gli elementi di cui all’art.37 bis, l. 109/94.<br />
Non risulta, inoltre, che la proposta di projet financing sia stata corredata di tutti gli elementi previsti dal citato art.37 bis e che l’amministrazione sia stata messa in grado di comprendere l’autonomia di tale proposta nel quadro progettuale complessivo in cui era inserita.<br />
Vero che, indipendentemente dalla ipotesi sopra considerata, ove non vi sia nella programmazione dell’amministrazione una espressa previsione, i privati  possono farsi promotori della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità o di studi di fattibilità.<br />
La presentazione di tali proposte o studi, tuttavia non determina in capo alle amministrazioni alcun obbligo di esame e di valutazione. Le amministrazioni possono eventualmente adottare nell’ambito dei propri programmi le proposte private e gli studi di fattibilità  ritenuti di pubblico interesse. L’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.<br />
Sta di fatto che la proposta presentata dalla società ricorrente non riguardava un’opera la cui realizzazione era prevista ed inserita nella programmazione formale della amministrazione comunale, pertanto non sussisteva obbligo della amministrazione di provvedere su di essa e tanto meno la presentazione della proposta comprometteva la facoltà dell’amministrazione di acquisire tramite procedura concorsuale soluzioni progettuali di altri operatori privati.<br />
In tale contesto è indubbia la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale di indire la contestata ricerca di mercato.</p>
<p>10.- Ove, poi, la doglianza sia riferita al silenzio serbato dall’amministrazione comunale sul progetto di lottizzazione delle maglie 18 e 19 in cui era inserita la proposta progettuale del polo della giustizia, la relativa domanda processuale avrebbe dovuto essere proposta nella forma tipica di cui alla l. 205/2000, a parte la considerazione che trattandosi di piano di lottizzazione di aree (maglie 18 e 19 del PRG) non incluse nel programma pluriennale di attuazione, è dubbio l’obbligo di esame da parte della p.a..</p>
<p>11.- Ove, poi, la doglianza sia connessa alla restituzione del plico integro, tale interesse è venuto meno, atteso che la proposta progettuale di cui al predetto plico è stata riproposta nell’ambito della procedura di ricerca di mercato e in quella sede esaminata e valutata.</p>
<p>12.- Sostiene la società ricorrente, che –come detto- ha partecipato alla procedura di ricerca di mercato, che il bando contrasta con i principi di stabilità e serietà oltre che della reale parità di condizioni tra i concorrenti, mancando nel bando l’indicazione del metodo di scelta del contraente e del procedimento per pervenire alla stipulazione del contratto.<br />
A parte la acquiescenza alle regole dell’avviso di ricerca di mercato insita nella partecipazione che implica accettazione delle regole in esso bando fissate che non siano penalizzanti per l’interessato (la giurisprudenza maggioritaria ritiene inammissibile per intervenuta acquiescenza il ricorso giurisdizionale proposto dal partecipante ad una gara a trattativa privata, ove diretta a contestare il provvedimento di indizione della gara in tale forma (TAR Liguria, sez.II, 29 agosto 2001, n.899; TAR Abruzzo, L’Aquila, 26 ottobre 2000, n.852; Cons. St., sez.VI, 8 luglio 1995, n.703; sez.V, 2 marzo 1994, n.135), deve rimarcarsi quanto già esposto sulla finalità della ricerca di mercato di acquisire soluzioni progettuali in relazione ad uno studio formulato dalla Corte d’Appello di Bari, laddove l’ampiezza delle possibilità offerte agli operatori esprime la volontà di garantire la più ampia partecipazione, non vincolando, per quanto possibile, i partecipanti a condizioni rigidamente precostituite.<br />
La mancata indicazione del modo di scelta del contraente ed il procedimento per pervenire alla stipulazione del contratto discendono ovviamente dal fatto che il bando era finalizzato esclusivamente a sollecitare la presentazione delle possibili soluzioni per individuare quella più adeguata e non già a pervenire alla individuazione di un “contraente” in senso proprio.<br />
Tali circostanze risultano in maniera inequivoca dal testo del bando “ricerca di mercato per l’amministrazione giudiziaria” pubblicato dal Comune di Bari in cui si puntualizza che la procedura non impegna in alcun modo l’amministrazione comunale.</p>
<p>13.- La erronea prospettazione della ricorrente della procedura avviata dal Comune con la ricerca di mercato si riflette sulle censure proposte con ricorso per motivi aggiunti con cui è impugnata la delibera GM del 18.12.2003 con cui si prende atto delle risultanze della commissione di valutazione e si inviano gli atti alla Commissione di Manutenzione della Corte di Appello di Bari perché esprima le proprie valutazioni.<br />
Si lamenta, infatti, violazione dei principi fondamentali dell’azione amministrativa e della par condicio sul presupposto che la commissione non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione, in violazione dell’art.21, l. 109/94, laddove la disciplina della legge Merloni in materia di lavori pubblici non viene nel caso in considerazione. Gli elementi cui la ricorrente fa riferimento sono, infatti, quelli che l’amministrazione deve prendere in considerazione nel caso di aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso, nonché di concessioni mediante licitazione privata. Ipotesi diverse da quella della ricerca di mercato realizzata nel caso ed a questa ultima affatto assimilabili.<br />
La funzione della ricerca di mercato quale indagine esplorativa delle disponibilità del mercato è incontestabile, essendo condivisa anche dalle amministrazioni coinvolte nella procedura.<br />
E’ il caso di richiamare quanto affermato dalla Commissione di Manutenzione della Corte di Appello di Bari nella seduta del 18.3.2004 “la procedura della ricerca di mercato promossa dal Comune di Bari con la massima trasparenza e pubblicità in ambito europeo e condivisa dal Ministero della Giustizia e dalla stessa Commissione di manutenzione, è stata apprestata –considerata la limitata e comunque insufficiente disponibilità di risorse economiche dell’amministrazione – al solo fine di verificare l’esistenza di possibili soluzioni proposte dal mondo imprenditoriale volte alla realizzazione in tempi brevi di una sede unica per gli uffici giudiziari cittadini con l’impiego delle sole risorse disponibili”.</p>
<p>14.- La doglianza relativa alla presunta violazione dei canoni di trasparenza, imparzialità e buon andamento è del tutto infondata ove si consideri che nell’avviso di ricerca di mercato erano elencate le caratteristiche che le proposte progettuali avrebbero dovuto possedere in relazione alle esigenze che l’amministrazione intendeva soddisfare (tali indicazioni recepivano i suggerimenti della Corte di Appello, che nel documento sui requisiti di carattere generale aveva rappresentato “un quadro ufficiale ed esaustivo delle esigenze funzionali ed organizzative degli uffici giudiziari” al fine di offrire un indispensabile contributo alla progettazione.</p>
<p>15.- La doglianza  relativa all’operato della commissione comunale che avrebbe operato “in guisa del tutto contraddittoria rispetto alle previsioni dell’avviso di ricerca di mercato” non considera che la commissione di valutazione costituita dal Comune non era chiamata né a scegliere, né tanto meno ad aggiudicare.<br />
L’operato della commissione di valutazione è consistito soltanto nel riepilogare e riportare in schede riassuntive le proposte progettuali, senza formulare apprezzamenti, né graduatorie, ma mere considerazioni di ordine tecnico circa la destinazione di piano dei suoli interessati dall’intervento proposto, ovvero sulla urbanizzazione della zona e sulla viabilità, essendo la la scelta rimessa ad altri (alla Commissione di Manutenzione della Corte di Appello e, da ultimo, al Ministro della Giustizia).<br />
L’attività della commissione di valutazione comunale è attività meramente interna al procedimento di valutazione e di scelta, sicché nel mentre ne è dubbia la autonoma impugnabilità, non ne è configurabile la lesività dell’operato sia per le modalità di esplicazione, sia perché – come detto- non è atto conclusivo del procedimento di valutazione.</p>
<p>16.- Invero la ricorrente lamenta che l’amministrazione comunale, pur essendo tenuta alla scelta tra le offerte pervenute – salva l’acquisizione della autorizzazione del Ministero- ha omesso di effettuare tale scelta, rimettendola alla Commissione di Manutenzione che non avrebbe altra competenza che quella di rendere parere sui contributi erogati dal ministero ai comuni.<br />
La censura è frutto di una lettura parziale della normativa che regola la materia dell’edilizia giudiziaria contenuta in leggi e circolari ministeriali.<br />
Con la legge 24 aprile 1941, n.392 (Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari) venivano trasferite ai Comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari le spese per “i locali e i mobili” degli uffici stessi (tranne quelle per il funzionamento delle sezioni di Corti di Appello e i Tribunali per i Minorenni), previa corresponsione di un contributo gabellare annuo alle spese a carico dello Stato.<br />
Si stabiliva che i contributi tabellari potevano essere aumentati per legge (su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri per le Finanze e dell’Interno) nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia, ove tali opere fossero fatte dallo Stato o da questo autorizzate con legge su proposta del ministro per la grazia e giustizia (art.2, comma 3)<br />
Il trasferimento ai Comuni delle spese di funzionamento evidenziò la necessità di acquisire il supporto dell’amministrazione della giustizia sugli aspetti più prettamente tecnico –strutturali, logistici e funzionali degli immobili adibiti a sedi degli uffici giudiziari.<br />
Con circolare Ministero Grazia e Giustizia n.2608 del 21.7.1941, venne prevista la costituzione di una commissione costituita dai capi degli uffici giudiziari e da un rappresentante dell’avvocatura (in seguito denominata commissione di manutenzione) competente a deliberare su quanto si riferisce tra l’altro all’adattamento dei locali, nonché a coordinare le richieste da fare ai comuni onerati dal servizio.<br />
In tale circolare si prevedeva anche che ai lavori della Commissione potevano essere invitati ad assistere e dare chiarimenti il Podestà o un rappresentante dell’Ufficio Tecnico Comunale e veniva raccomandato ai Comuni, stante la necessità di assicurare il prestigio della funzione giudiziaria di assecondare volentieri e sollecitamente le richieste dei Capi degli Uffici Giudiziari.<br />
La circolare distingueva tra immobili statali, immobili comunali e immobili di terzi, specificando che i contratti relativi a immobili di terzi dovessero stipularsi dal Comune in nome proprio, sebbene per conto dello Stato, fruitore del servizio che avrebbe dovuto rendere il preventivo assenso.<br />
Le competenze della predetta commissione si estesero allorché con legge 25 giugno 1956, n. 702 venne concessa ai Comuni la facoltà – previa autorizzazione con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con quello per l’Interno e per il Tesoro- di  disporre di parte del contributo annuo gabellare alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri, ovvero di contrarre mutui straordinari con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti.<br />
Tale facoltà venne reiterata con successive leggi finanziarie anche per le nuove necessità legate all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (l’art.28 della legge finanziaria 24 aprile 1980, n.146 concedeva ai Comuni la possibilità di contrarre mutui con la Cassa DD. PP. per opere inerenti gli edifici giudiziari, nonché per l’acquisto anche a trattativa privata di edifici in costruzione o già costruiti o da completare, ristrutturare o ampliare, da adibire a sedi di edifici giudiziari, previo parere favorevole del Ministero di Grazia e Giustizia; la legge finanziaria n.119/1981, autorizzava il Ministero di Grazia e Giustizia a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, contratti anche a trattativa privata, compresi quelli di locazione, reiterando per i Comuni quanto già previsto dalla l. 702/80).<br />
I mutamenti subiti dalla realtà giudiziaria resero necessaria una rimeditazione delle disposizioni ministeriali di cui alla circolare ministeriale 2608/41.<br />
Venne, quindi, emanata la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n.22 del 25.11.1994, con cui si dava atto che i mutamenti subiti dalla realtà giudiziaria nell’arco degli ultimi cinquant’anni hanno evidenziato in misura sempre crescente che le (precedenti) direttive (…) siano in parte superate e quindi inadeguate a risolvere le problematiche che quotidianamente affiorano all’interno degli uffici giudiziari e si adeguava alla mutata realtà il funzionamento delle predette commissioni.<br />
Per quanto qui interessa, la circolare del 1994 ha affidato alle dette commissioni le delibere in materia di manutenzione, acquisizione, assegnazione e adattamento dei locali alle esigenze degli uffici. <br />
Espressamente si prevede che “nella prospettiva di acquisizioni di ulteriori locali, l’organo collegiale esprime anche valutazioni sull’idoneità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, degli spazi destinati agli uffici giudiziari nelle richieste da sottoporre alle amministrazioni comunali”.<br />
Con l. 187/98, le Commissioni di Manutenzione venivano formalmente istituite.<br />
E’ indubbio, dunque, che nella materia della edilizia giudiziaria sussistono competenze concorrenti degli organi delle amministrazioni comunali e della Commissioni di Manutenzione istituite presso ciascuna Corte di Appello.<br />
Alle prime spetta di valutare sotto il profilo amministrativo, con peculiare attenzione alla disciplina urbanistica, l’adeguatezza degli spazi ed edifici destinati ad ospitare gli uffici giudiziari. Le Commissioni di Manutenzione hanno, invece, il compito di verificare l’idoneità degli stessi spazi ed edifici con riferimento ai requisiti tecnico strutturali, logistici e funzionali.<br />
Trattasi dunque, da un punto di vista metodologico, di un procedimento a struttura complessa alla cui formazione concorrono più figure soggettive in funzione collaborativa in quanto -come si dice in dottrina-, non volte allo stesso fine ma a introdurre e valutare interessi diversi.<br />
La circostanza che la competenza delle Commissioni di Manutenzione in subiecta materia sia attribuita da circolari ministeriali (ritenuta dalla più lontana scienza giuspubblicistica attività interna e, quindi inidonea a produrre effetti giuridici all’esterno) è irrilevante, atteso che nei rapporti interorganici le norme interne di ciascun ordinamento sono precettive e ogni ufficio è tenuto a rispettare i precetti che regolano l’attività di un altro ufficio (peraltro negli ordinamenti statali si riconoscono ambiti amplissimi alle norme interne, partendosi dal concetto che ogni autorità organizzata può adottare proposizioni precettive generali per regolare la propria attività).<br />
In effetti, quando ricorrono disposizioni interne che parlano di autorizzazioni, assensi, concerti, pareri, si applicano a questi atti le regole degli atti omonimi dell’attività esterna e si avranno le diverse ipotesi degli atti di concerto nei quali il provvedimento si forma mediante il concorso di più figure soggettive (per lo più organi), essendo, peraltro, irrilevante in questa sede appurare se la concertazione, nel caso, sia un modulo procedimentale ovvero un atto strutturalmente complesso, venendo in questione solo la legittimità del procedimento adottato nel complesso e non la ripartizione del contenuto tra diverse autorità deliberanti.<br />
E’ indubbio che il procedimento avviato dal Comune debba svolgersi nel rispetto delle competenze della Commissione di Manutenzione seppure attribuite con circolari, peraltro non impugnate da parte ricorrente.<br />
Da ultimo non può non osservarsi che la valutazione della congruità delle spese dei Comuni per l’edilizia giudiziaria, demandata per legge alla Commissione di Manutenzione, comporta ovviamente una valutazione di merito sull’opera da realizzare.<br />
17.- Quanto sin qui esposto conclude per la infondatezza e la inammissibilità delle censure.<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
Le spese e competenze di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />
Compensa spese e competenze di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2004-n-2163/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2004 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
