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	<title>2162 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2162 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.2162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-2162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-2162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.2162</a></p>
<p>Vanno sospesi l’ordine di demolizione di opere abusive e l&#8217;acquisizione gratuita dell’area di sedime, in attesa di dettagliati e documentati elementi, con riguardo ai rilievi accertati. (G.S.) N. 02162/2011 REG.PROV.CAU. N. 03592/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-2162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.2162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-2162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.2162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi l’ordine di demolizione di opere abusive e l&#8217;acquisizione gratuita dell’area di sedime, in attesa di dettagliati e documentati elementi, con riguardo ai rilievi accertati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02162/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03592/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso RG n. 3592 del 2011, proposto dal signor <b>Andrea DI CONGILIO</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Zito, Maria Costanza Rossi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale del Vignola, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di ARDEA</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Ardea prot. Gen. n. 1962 del 14/01/2011;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Ardea prot. Gen. n. 63960 del 10/03/2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>RITENUTO che, nei limiti della delibazione propria della sede cautelare e salvi gli approfondimenti da riservare alla sede del merito, appaiono sussistere profili di fumus boni iuris, limitatamente alla parte in cui è contestato l’ordine di demolizione delle opere abusive in contestazione nonché l’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio dell’Amministrazione, permanendo la necessità di approfondire le problematiche emergenti relative alla situazione di fatto sussistente;<br />	<br />
RITENUTO che, pertanto, in relazione ai rilievi indicati nelle premesse dell’ordinanza impugnata, ai fini della decisione, è necessario acquisire nei termini e con le modalità di cui in dispositivo, dettagliati e documentati elementi sulla vicenda di cui al ricorso, con riguardo ai rilievi accertati e alla specificità degli stessi, nonché ad ogni altro elemento utile alla decisione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
ACCOGLIE in via interinale l’istanza cautelare, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) SOSPENDE l’efficacia dell’atto impugnato;<br />	<br />
b) ORDINA al Comune di Ardea di eseguire gli incombenti istruttori indicati in motivazione nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte ricorrente o dalla comunicazione della stessa in via amministrativa, se anteriore;<br />	<br />
c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20 ottobre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-10-6-2011-n-2162/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/6/2011 n.2162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2162/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2162</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca K. M. (avv. F. Rau) c/ il Comune di Palau (avv. A. Onorato) sulle &#8220;sanzioni&#8221; ex art. 17 ter e quater R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Sanzioni amministrative – Sanzioni accessorie – Art. 17 ter e quater, R.D. 18 giugno 1931 n. 773</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2162/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2162/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> K. M. (avv. F. Rau) c/ il Comune di Palau (avv. A. Onorato)</span></p>
<hr />
<p>sulle &ldquo;sanzioni&rdquo; ex art. 17 ter e quater R.D. 18 giugno 1931 n. 773</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanzioni amministrative – Sanzioni accessorie – Art. 17 ter e quater, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Scelta &#8211; Criteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La scelta tra le due sanzioni accessorie, previste dagli artt. 17 <i>ter</i> e <i>quater</i>, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, deve essere motivata dall’amministrazione sul piano della qualificazione dei fatti rilevanti, e dunque spiegando per quali motivi si ritiene che i fatti contestati costituiscano lo svolgimento di un’attività senza autorizzazione ovvero integrino solo l’ipotesi della violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Nel motivare la scelta deve anche utilizzare il principio di proporzionalità tra i fatti e la sanzione da applicare. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell’Avv. Andrea Faccon<br />
</b>(1) Enunciato il principio di cui in massima, il Tribunale sardo ha ritenuto illegittima l’ordinanza con la quale il Comune di Palau aveva ordinato la cessazione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande all’interno di un circolo privato, sulla base della acquisizione del verbale di contestazione della violazione dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, presentato dalla Guardia di Finanza all’esito di ispezione effettuata presso i locali. Nella sentenza si legge che “<i>Nel verbale si contestava alla titolare del circolo l’aver somministrato alimenti e bevande a persone che non erano soci, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione</i>.”.<br />
Il principio di cui in epigrafe non sembra condivisibile, poiché si fonda su una qualificazione di “<i>sanzioni amministrative accessorie</i>”, tanto delle misure di cui all’art. 17 <i>ter</i> , quanto delle sanzioni di cui all’art. 17 <i>quater </i>R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (di seguito solo TULPS), che appare discutibile.<br />
L’art. 17<i> ter</i> TULPS disciplina, secondo la dottrina, misure interdittive, di natura cautelare (FIORE, <i>Procedure di polizia amministrativa</i>, MAGGIOLI, 2008) o sanzioni amministrative ripristinatorie non accessorie (PIZZICHETTA, <i>Sanzioni amministrative ripristinatorie relative alle attività di vendita al dettaglio ed ai pubblici esercizi</i>, in <i>Discipl. comm.</i>, 2003, 809, il quale, peraltro, nelle conclusioni del suo lavoro precisa che gli atti ripristinatori, come quelli previsti e disciplinati dall’art. 17 <i>ter</i> TULPS, sono espressione, più che di una potestà sanzionatoria, di una potestà di amministrazione attiva, per la cura degli interessi pubblici intitolati alla P.A.).<br />
Tale norma prevede, in effetti, che “<i>Quando è accertata una violazione prevista dall&#8217;art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall&#8217;art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l&#8217;obbligo del rapporto previsto dall&#8217;art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <u>ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all&#8217;autorità competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore</u>.<br />
     2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all&#8217;interessato.<br />
     3. <u>Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l&#8217;autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell&#8217;attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell&#8217;attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi</u>. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell&#8217;igiene, l&#8217;ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di sospensione qualora l&#8217;interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. <br />
    4. Quando ricorrono le circostanze previste dall&#8217;art. 100, <u>la cessazione dell&#8217;attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.</u><br />
     5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall&#8217;autorità, è punito ai sensi dell&#8217;art. 650 del codice penale</i>.”.<br />
La misura disciplinata dall’art. 17<i> ter</i> TULPS, come si desume dal tenore letterale, non è subordinata all’applicazione della sanzione pecuniaria e non ha una funzione afflittiva bensì cautelare, mirando a tutelare gli interessi pubblici nelle more dell’accertamento sanzionatorio, e, insieme, ripristinatoria, poiché tende a riportare<i> “una situazione allo </i>status quo ante<i> ovvero allo stato precedente la commissione della violazione</i>.” (così PIZZICHETTA).<br />
Diversa è, invece, la natura dell’istituto disciplinato dall’art. 17 <i>quater</i> TULPS.<br />
Tale norma prevede che “<i>1. Per le violazioni previste dall&#8217;art. 17-bis e dall&#8217;art. 221-bis consistenti nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall&#8217;autorità nell&#8217;esercizio di attività soggette ad autorizzazione, <u>l&#8217;autorità amministrativa con l&#8217;ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell&#8217;attività per un periodo non superiore a tre mesi</u>.<br />
     2. La <u>sanzione accessoria</u> è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell&#8217;ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all&#8217;art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.<br />
     3. Nell&#8217;esecuzione della <u>sanzione accessoria</u>, si computa l&#8217;eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell&#8217;art. 17-ter.”.<br />
</i>In questo caso si è, in effetti, in presenza di una sanzione amministrativa accessoria, di natura facoltativa, che può essere irrogata solo all’esito del procedimento sanzionatorio. La natura di sanzione accessoria consegue dalla duplice constatazione che il legislatore ne ha previsto l’irrogazione solo con l’ordinanza-ingiunzione e che lo scopo divisato dalla norma consiste nell’”<i>aggravare l’effetto della sanzione principale</i>.” (PIZZICHETTA cit.; v. anche l’ultimo comma dell’art. 17 <i>quater</i> TULPS).<br />
Le due norme hanno, del resto, un diverso ambito di applicazione.<br />
Mentre l’art. 17 <i>ter</i> TULPS si riferisce alle violazioni previste dall&#8217;art. 17-<i>bis</i>, <u>commi 1 e 2</u>, e dall&#8217;art. 221-<i>bis</i>, l’art. 17 <i>quater </i>si riferisce alle violazioni previste <u>dall&#8217;art. 17-<i>bis</i> e dall&#8217;art. 221-<i>bis</i></u> consistenti nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall&#8217;autorità nell&#8217;esercizio di attività soggette ad autorizzazione.<br />
Tutto ciò non implica che, come sembra ritenere il Collegio sardo, la misura di cui all’art. 17 <i>ter</i> TULPS sia applicabile ai casi più gravi (i.e.: lo svolgimento di attività senza autorizzazione) e, invece, l’art. 17 <i>quater </i>TULPS sia applicabile ai casi meno gravi (identificati in quelli consistenti nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall&#8217;autorità nell&#8217;esercizio di attività soggette ad autorizzazione).<br />
Invero, anche l’art. 17<i> ter</i> TULPS è applicabile a violazioni consistenti nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall&#8217;autorità nell&#8217;esercizio di attività soggette ad autorizzazione, come si desume dal tenore letterale del comma 1, che rinvia al comma 2, art. 17 <i>bis </i>TULPS, e del comma 3, art. 17 <i>ter</i> citato.<br />
La differente portata applicativa discende, invece, dal fatto che:<br />
&#8211; l’art. 17 <i>ter</i> TULPS è applicabile solo alle disposizioni elencate al comma 1 art. 17 bis, per qualsiasi tipologia di violazione connessa alle attività colà elencate, ivi compresa la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 che a t<br />
&#8211; l’art. 17 <i>quater</i> TULPS è applicabile, in coerenza con la funzione accessoria della sanzione, a tutte le fattispecie legali enumerate nei commi 1 e 3 dell’art. 17 <i>bis</i> TULPS, ma solamente per l&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla l<br />
La qualificazione come misura interdittiva o sanzione accessoria è, come ovvio, rilevante sotto molteplici profili.<br />
Limitandoci ai principali,<br />
&#8211; in punto di <u>competenza</u>: la competenza ad emanare la misura interdittiva è dell&#8217;autorità competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione, o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, del questore; nel caso della sanzione ammini<br />
&#8211; in punto di <u>procedimento</u>: il procedimento da seguire per irrogare la misura interdittiva di cui all’art. 17 <i>ter</i> TULPS è regolato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (salve le deroghe per i singoli istituti, da reperire secondo i canoni- in punto di<u> esecuzione</u>: mentre la misura cautelare è, per sua stessa natura, destinata a ricevere immediata attuazione ed è anche presidiata dalla sanzione penale ex art. 650 c.p. (richiamata espressamente dall’art. 17 <i>ter</i> comma 5 TULPS),- in punto di <u>giurisdizione</u>: giudice competente a conoscere dell’impugnativa della misura interdittiva è il giudice amministrativo; invece, laddove si verte di sanzione amministrativa accessoria, giudice competente è l’A.G.O. (v., per un esempio, T<br />
La distinzione tra i due istituti è presente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, come si desume dal parere SEZIONE TERZA 7 dicembre 2004, n. 3016/04: “<i>La somministrazione di alimenti in violazione dei limiti dell’autorizzazione determina un <u>procedimento per sanzionare</u> l’illecito (per l’applicazione della sanzione amministrativa da parte del prefetto) e un <u>secondo procedimento per la cessazione dell’esercizio illegittimo dell’attività</u>, che si svolge davanti all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione; quest’ultimo, ai sensi dell’art. 17 ter, 3º comma, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, deve svolgersi entro il termine di cinque giorni e pertanto non può essere sospeso in attesa della decisione del prefetto sulla sanzione amministrativa</i>.“.<br />
In tale contesto, la massima enunciata dal Collegio Sardo non appare condivisibile, laddove assegna natura di sanzione accessoria ai due istituti previsti dagli artt. 17 <i>ter</i> e <i>quater</i> TULPS, discriminandone l’ambito di applicazione secondo che si verta, in un caso, di attività svolta in carenza di autorizzazione e, nell’altro, di attività svolta in violazione delle prescrizioni. Per conseguenza, anche il richiamo al criterio di proporzionalità, come criterio orientativo della scelta della misura applicabile, non appare conferente, trattandosi di istituti ontologicamente, funzionalmente e strutturalmente diversi. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
                ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n° 1198/1999 proposto da</p>
<p><B>K. M.</B> , rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Rau, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Paoli 50;   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Palau</b>, in persona del Sindaco pro tempore in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Onorato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, via Alghero n. 29;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’ordinanza n. 35/99 del 16 agosto 1999, con la quale il Sindaco, nella persona del Responsabile del Servizio, ha ordinato alla S.ra Kaser Miriam la cessazione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande all’interno del circolo privato “Route 66”, sito nel Comune di Palau;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palau;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 novembre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra K. M. impugna l’ordinanza del responsabile del servizio del Comune di Palau con la quale dispone «la cessazione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande all’interno del circolo privato denominato “Route 66”», sulla base della acquisizione del verbale di contestazione della violazione dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, presentato dalla Guardia di Finanza all’esito della ispezione effettuata in data 30 maggio 1999 presso i locali del circolo privato. Nel verbale si contestava alla titolare del circolo l’aver somministrato alimenti e bevande a persone che non erano soci, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione.<br />
2.- Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione.<br />
3. – Si è costituito in giudizio il Comune di Palau, chiedendo che il ricorso sia respinto. In sede di discussione nell’udienza del 12 novembre 2008, la difesa dell’amministrazione produce la nota dell’11.11.2008, del comando Polizia Municipale di Palau, in cui si attesta che il circolo privato “Route 66” ha cessato l’attività. Chiede conseguentemente che il ricorso sia dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse.<br />
4. &#8211; Con ordinanza di questo Tribunale n. 428/99 del 2 novembre 1999 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.<br />
5. – All’udienza pubblica del 12 novembre 2008, su richiesta delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
6. – Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione resistente.<br />
L’eccezione non può essere accolta, considerato che la cessazione dell’attività non implica il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso contro il provvedimento che ne abbia imposto la chiusura. In assenza di elementi certi e univoci, provenienti innanzitutto da parte ricorrente, che allo stato non sono riscontrabili, si deve ritenere sussistente, infatti, sia un interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento in vista della proposizione dell’azione risarcitoria, sia un interesse di carattere soltanto morale alla decisione del ricorso (cfr. Cons. St., sez. V, 11 settembre 2007, n. 6370).<br />
7. – Il ricorso, nel merito, è fondato sia sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sia per la violazione del principio di proporzionalità.<br />
In effetti l’art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (recante “Aggiornamento della normativa sull&#8217;insediamento e sull&#8217;attività dei pubblici esercizi”), applicabile ratione temporis, nell’ipotesi di «esercizio dell&#8217;attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l&#8217;autorizzazione» prevede, in primo luogo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, rinviando agli articoli 17- ter e 17- quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la adozione di sanzioni accessorie costituite dalla cessazione dell’attività o dalla sospensione della stessa (secondo che l&#8217;attività sia condotta con difetto di autorizzazione ovvero si tratti di violazione delle prescrizioni). La scelta tra le due sanzioni accessorie, deve essere motivata dall’amministrazione sia sul piano della qualificazione dei fatti rilevanti, e dunque spiegando per quali motivi si ritiene che i fatti contestati costituiscano lo svolgimento di un’attività senza autorizzazione ovvero integrino solo l’ipotesi della violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Nel motivare la scelta deve anche utilizzare il principio di proporzionalità tra i fatti e la sanzione da applicare.<br />
8. &#8211; Nel caso di specie, dall’esame della motivazione del provvedimento impugnato questi profili non emergono. Il provvedimento, infatti, non dà ragione della scelta operata a favore della sanzione della cessazione dell’attività, ciò che sarebbe stato oltremodo necessario considerato che i fatti oggetto del verbale di contestazione redatto dalla G.d.F., sopra richiamato, non sembrano integrare, per la loro episodicità, la fattispecie di esercizio di attività senza autorizzazione. <br />
9. &#8211; Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto. Si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER QUESTI MOTIVI<BR>
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. <br />
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico, 		Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca,		Referendario – estensore</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 11/12/2008                    </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Frascione – Est. Millemaggi Cogliani Lo Bosco (Avv. Pali) c/ A.U.S.L. n. 2 di Potenza (n.c.) – Ristorante l’Archetto (n.c.) a tutela dell&#8217;affidamento dei partecipanti, l&#8217;interpretazione delle clausole dubbie dei bandi di gara dev&#8217;essere il più possibile aderente alla lettera Contratti della pubblica amministrazione – bando di gara –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Millemaggi Cogliani<br /> Lo Bosco (Avv. Pali) c/ A.U.S.L. n. 2 di Potenza (n.c.) – Ristorante l’Archetto (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>a tutela dell&#8217;affidamento dei partecipanti, l&#8217;interpretazione delle clausole dubbie dei bandi di gara dev&#8217;essere il più possibile aderente alla lettera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – bando di gara – interpretazione – espressioni dubbie – criterio – tutela dell’affidamento dei concorrenti – predilezione per l’interpretazione letterale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, per cui va preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato e di reputare, comunque, preferibili, a tutela dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">A tutela dell’affidamento dei partecipanti, l’interpretazione delle clausole dubbie dei bandi di gara dev’essere il più possibile aderente alla lettera</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  2162/04 REG.DEC.<br />
 N. 6653 REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione  </b></p>
<p>  ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p> sul ricorso in appello n. 6653 del 2003,  proposto da<br />
<b>Orlando LOBOSCO</b>, nato a Montemurro il 17 luglio 1958, c.f. LBS RND 59L17 F573O, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Pali, con domicilio eletto in Roma, via Bruxelles n. 59, presso lo studio dell’Avv. Antonio Feriozzi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza</b>, in persona del Direttore generale in carica, n. c.<br />
e nei confronti</p>
<p>del <b>Ristorante “L’Archetto” di Laurita Paolo</b>, in persona del titolare Paolo Laurita, n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, n. 650 del 17 giugno 2003.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì,  l’Avv. F. Pali per l’appellante; <br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>F  A  T  T  O</b></p>
<p>	1. Con sentenza n. 650 del  17 giugno 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ha respinto il ricorso (r.r.n. 631/1998) proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del provvedimento di mancata ammissione alla gara per l’affidamento in concessione della gestione del bar tavola calda e fredda, del Presidio ospedaliero di Villa Agri, comunicato con nota 2 settembre 1998 e successivamente confermato dall’Azienda sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza  e con esso dell’avviso d’asta, limittatamente alla parte afferente le cause di nullità e non validità delle offerte, e quant’altro genericamente indicato in epigrafe del ricorso introduttivo.<br />	<br />
	Ha ritenuto il giudice di primo grado che &#8211; in base al punto B 4 dell’avviso di gara, che prescrive che il listino prezzi deve essere datato e sottoscritto dalla legale rappresentante della ditta concorrente e della clausola contenuta nel medesimo avviso, in forza della quale “saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte … non contenenti le dichiarazioni e/o i documenti richiesti, ovvero contenenti dichiarazioni rese in forma parziale o incompleta, o documenti non rispondenti ai requisiti richiesti ovvero contenti documenti e/o dichiarazioni rese in data anteriore a quella richiesta” – doveva ritenersi legittima l’esclusione della ditta che aveva prodotto un listino prezzi sottoscritto dal rappresentante legale della concorrente, ma privo di data.<br />	<br />
	Sotto differente profilo, il Tribunale ha ritenuto che la clausola del bando sopra riportata dovesse trovare applicazione al listino prezzi carente di data, per la considerazione che il listino prezzi, per il suo contenuto, rappresentava una sorta di obbligazione per il concorrente, con la conseguenza che la data doveva considerarsi una elemento negoziale essenziale per cristallizzare il momento in cui era assunto l’impegno.																																																																																												</p>
<p>	2. Avverso l’anzidetta sentenza  propone appello l’interessato.<br />	<br />
Premette, in fatto, che, nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza n. 389/98, il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ha accolto la domanda incidentale di sospensione e che, in esecuzione di tale ordinanza, la ditta di titolarità si è vista aggiudicare la gara di cui si tratta.<br />
Di contro, la sentenza di rigetto sarebbe viziata da error in procedendo e in iudicando, per avere fatto falsa ed erronea applicazione delle clausole del bando e dei principi generali in tema di ammissione alle gare , oltre che per difetto di motivazione.<br />
I vizi, portati in due autonomi motivi di censura, sono volti oltre che a sindacare il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alla decisione, sostanzialmente a riproporre le censure formulate in primo grado e dettagliatamente riportate nell’esposizione in fatto.<br />
Sostiene l’appellante che<br />&#8211; la clausola di cui alla pag. 5, capv. 5, del bando di gara non contiene alcun esplicito riferimento alla omissione della quale si tratta (mancata apposizione della data al listino prezzi); l’esclusione si porrebbe dunque in contrasto con i principi che- le ragioni dell’esclusione sarebbero state genericamente addotte dall’Amministrazione tanto è che lo stesso giudice di primo grado, ha dovuto specificamente individuarla fra quante genericamente indicate dalla commissione di gara con mero riferimento al<br />
&#8211; ove, comunque , la clausola del bando potesse essere interpretata nel senso preteso dall’Amministrazione e confermato dal giudice di primo grado, la clausola stessa dovrebbe ritenersi illegittima, in relazione alla mancata indicazione della data nel lis</p>
<p>3. Non costituitisi gli appellati e concessa, con ordinanza n. 3311/03, la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 e trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D  I  R  I  T  T  O</b></p>
<p>	L’appello è fondato.<br />	<br />
La Sezione, anche di recente (dec. n. 1142 &#8211; 1 marzo 2003), ha affermato che tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d&#8217; invito e nei loro allegati ( capitolati, convenzioni e simili ) , concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis, per cui in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell’art. 1337 Cod. civ. secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l&#8217; affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice e restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati.<br />
	Nello stesso senso, con decisione n. 457 del29 gennaio 2003, la Sezione ha avuto modo di precisare ulteriormente che le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, per cui va preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un&#8217; obiettiva incertezza del loro significato e di reputare, comunque, preferibili, a tutela dell&#8217; affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all&#8217; integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione.<br />	<br />
	Di tali pacifici principi deve essere fatta applicazione al caso in esame, in cui l’attuale appellante é stato escluso dalla gara ad asta pubblica per l’affidamento in concessione della gestione del bar tavola calda e fredda di un presidio sanitario, “per avere omesso l’indicazione della data di compilazione del listino-prezzi (composto da pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 8), come richiesto al punto B 4, pagina 4, dell’avviso d’asta”, sulla considerazione che “tale anomalia è espressamente contemplata tra le cause di nullità e non validità delle offerte previste dalla pag. 5, 5°capv.  dell’avviso d’asta” .<br />	<br />
	La clausola citata, nell’enumerare,  tra le cause di nullità e di non validità, “le offerte non contenenti le dichiarazioni e/o i documenti richiesti, ovvero contenenti dichiarazioni rese in forma parziale od incomplete, o documenti non rispondenti ai requisiti richiesti ovvero contenenti documenti e/o dichiarazioni di data anteriore a quella richiesta”, non si presta ad interpretazione estensiva, nel senso di ricomprendere, fra le dichiarazioni rese in forma parziale o incompleta, i listini presentati, a corredo dell’offerta, nella busta chiusa contenente i “documenti di gara”, mancanti soltanto della data di compilazione.<br />	<br />
Invero l’esigenza di completezza delle indicazioni di cui al punto B 4, non concerne la data di compilazione, per l’ovvia considerazione che non poteva esserci alcuna incertezza sul fatto che la dichiarazione di volontà &#8211; insita nel completamento del listino con i dati mancanti e la sottoscrizione della stessa da parte del concorrente – fosse coeva alla presentazione dell’offerta, dal momento che il listino doveva essere compilato secondo il prospetto allegato all’avviso (completato con l’indicazione dei prezzi mancanti ed eventualmente integrato con i prodotti che la ditta avesse inteso proporre).<br />
D’altra parte, sulla base dei generalissimi principi di cui sopra, la clausola della quale si è inteso fare applicazione non poteva essere interpretata nel senso che qualsiasi omissione, o imprecisione della dichiarazione, anche non essenziale alla formulazione dell’offerta, e non equivoca per quanto concerne la volontà di obbligarsi del concorrente, potesse assurgere a causa di esclusione, anche se non espressamente menzionata.<br />
	In altri termini, una volta che non vi è contestazione sulla conformità, del listino depositato, al prospetto allegato al bando, né sul completamento del medesimo secondo quanto prescritto al punto B 4, il dato mancante (la data di compilazione del listino) perde di consistenza, essendo evidente che la dichiarazione in esso contenuta non può che essere espressione della volontà di obbligarsi nel senso derivante dalla compilazione dei dati contenuti nel listino, in data certa e coincidente con quella di presentazione dell’offerta.<br />	<br />
Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto con assorbimento della subordinata censura avverso il bando di gara, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado ed annullamento del provvedimento di non ammissione alla gara, in totale riforma della sentenza impugnata.<br />
Le spese dei due gradi del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b> P.   Q.   M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado (r.r.n. 631/98 TAR Basilicata) e annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
	Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio;<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 24 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Emidio FRASCIONE	PRESIDENTE<br />	<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	CONSIGLIERE<br />	<br />
Paolo BUONVINO	CONSIGLIERE<br />	<br />
Cesare LAMBERTI	CONSIGLIERE<br />	<br />
Marzio BRANCA	CONSIGLIERE																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 aprile 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2162/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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