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	<title>2155 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2155 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.2155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-2-2021-n-2155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-2-2021-n-2155/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.2155</a></p>
<p>Pres. Curzio &#8211; Rel. Mercolino 1. Ambiente &#8211; Energia &#8211; Impianti &#8211; Acque pubbliche &#8211; Autorizzazione della conferenza di servizi &#8211; Natura decisoria. 1. L&#8217;autorizzazione della conferenza dei servizi, di cui all&#8217;art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione di impineti di energia elettrica da fonti rinnovabili ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-2-2021-n-2155/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.2155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-2-2021-n-2155/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.2155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Curzio &#8211; Rel. Mercolino</span></p>
<hr />
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ambiente &#8211; Energia &#8211; Impianti &#8211; Acque pubbliche &#8211; Autorizzazione della conferenza di servizi &#8211; Natura decisoria.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;autorizzazione della conferenza dei servizi, di cui all&#8217;art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione di impineti di energia elettrica da fonti rinnovabili ha natura decisoria ed  destinata a sostituire l&#8217;acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE   <br />      SEZIONI UNITE CIVILI    <br />     Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   <br /> Dott. CURZIO Pietro      &#8211; Primo Presidente &#8211;<br /> Dott. DE CHIARa  Carlo    &#8211; Presidente di Sez. &#8211;<br /> Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni   &#8211; Presidente di Sez. &#8211;<br /> Dott. DE STEFANO Franco     &#8211; Consigliere  &#8211;<br /> Dott. SCODITTI Enrico     &#8211; Consigliere  &#8211;<br /> Dott. GARRi  Fabrizia     &#8211; Consigliere  &#8211;<br /> Dott. GIUSTI Alberto      &#8211; Consigliere  &#8211;<br /> Dott. MERCOLINo  Guido    &#8211; rel. Consigliere  &#8211;<br /> Dott. SCRIMA Antonietta    &#8211; Consigliere  &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente:       <br />     SENTENZA       <br /> sul ricorso iscritto al n. 8268/2019 R.G. proposto da:<br /> PROVINCIA DI VITERBO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e<br /> difesa dall&#8217;Avv. Roberto Venettoni, con domicilio eletto in Roma,<br /> via C. Fracassini, n. 18;<br /> &#8211; ricorrente &#8211;<br /> e<br /> IDREN SOCIETA&#8217; AGRICOLA S.R.L., in persona degli amministratori p.t.<br />    M.F., e  V.G., rappresentata e difesa dagli Avv.<br /> Giorgio Gallone, ed Angelo Buongiorno, con domicilio eletto presso<br /> lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Emilia, n. 88;<br /> &#8211; ricorrente &#8211;<br /> contro<br /> I.E.S. &#8211; INIZIATIVE ENERGETICHE SOSTENIBILI S.R.L., in persona del<br /> legale rappresentante p.t.   B.E., rappresentata e difesa<br /> dagli Avv. Mario Bucello, Simona Viola, e Gabriele Pescatore, con<br /> domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via L.<br /> Spallanzani, n. 22;<br /> &#8211; controricorrente e ricorrente incidentale &#8211;<br /> e<br /> REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t.,<br /> rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Rosa Maria Privitera, con domicilio<br /> eletto in Roma, via M. Colonna, n. 27, presso l&#8217;Avvocatura<br /> regionale;<br /> &#8211; controricorrente &#8211;<br /> e<br /> COMUNE DI TARQUINIA, CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA,<br /> ENERGIE NUOVE S.R.L., MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO<br /> DELL&#8217;INTERNO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI,<br /> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AGENZIA DEL DEMANIO, UNIONE<br /> REGIONALE DELLE BONIFICHE DEL LAZIO, AUTORITA&#8217; DEI BACINI REGIONALI<br /> DEL LAZIO, A.R.D.I.S. &#8211; AREA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO, AREA<br /> REGIONALE PER LE RISORSE IDRICHE, S.I.I., A.R.P.A. LAZIO AGENZIA<br /> REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA<br /> LOCALE DI VITERBO, COMUNE DI TUSCANIA, ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;<br /> &#8211; intimati &#8211;<br /> avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.<br /> 202/18, depositata il 14 dicembre 2018.<br /> Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2020<br /> dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;<br /> uditi gli Avv. Roberto Venettoni, Gabriele Pescatore, Simona Emanuela<br /> Anna Viola, Fiammetta Fusco per delega dell&#8217;Avv. Rosa Maria<br /> Privitera, Angelo Buongiorno e Stefano Vinti, per delega dell&#8217;Avv.<br /> Giorgio Gallone;<br /> udito il Pubblico Ministero, in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott.<br /> MATERA Marcello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso<br /> principale e del ricorso successivo, con l&#8217;assorbimento del ricorso<br /> incidentale condizionato.<br />   <br />  <br /> FATTI DI CAUSA<br /> 1. L&#8217;I.E.S. &#8211; Iniziative Energetiche Sostenibili S.r.l., operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, presentà² nell&#8217;anno 2012 tre domande di concessione di piccola derivazione di acqua dal fiume (OMISSIS), localizzate nel Comune di (OMISSIS), nelle località  (OMISSIS), nonch in località  (OMISSIS); mentre quest&#8217;ultima non ebbe alcun esito, per le prime due la concessione fu rilasciata ((OMISSIS)), e la società  presentà² le relative istanze di autorizzazione alla costruzione degli impianti elettrici ((OMISSIS)), chiedendo inoltre l&#8217;attivazione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità  a VIA, ai sensi del <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3948234&#038;idUnitaDoc=20120640&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 20</a> (dicembre 2014).<br /> Nel frattempo, con convenzione del 30 ottobre 2013, l&#8217;Unione regionale delle Bonifiche del Lazio, per conto di tutti i Consorzi di bonifica associati, aveva assegnato alla Energie Nuove S.r.l. l&#8217;incarico di verificare tutte le possibilità  di sfruttamento idroelettrico delle reti consortili, di progettazione preliminare degli impianti individuati e di loro costruzione e gestione (convenzione quadro del 30 ottobre 2013). Nel 2014 il consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca aveva accordato anch&#8217;esso all&#8217;EN il diritto di costruire e gestire due centraline idroelettriche all&#8217;interno del proprio impianto irriguo di (OMISSIS).<br /> Con Det. Regione Lazio 19 gennaio 2015, n. G0020, fu poi rilasciata al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca una variazione alla concessione di grande derivazione ad uso irriguo, tesa ad estendere il prelievo dalle acque del fiume (OMISSIS) dai tradizionali sei mesi estivi all&#8217;intero arco dell&#8217;anno. Con Det. 29 maggio 2015, n. G06682, il Consorzio fu autorizzato a realizzare il raddoppio di un esistente sedimentatore e il potenziamento della condotta di restituzione in alveo. Con Det. n. G04880 del 2015 e Det. n. G04881 del 2015, vennero ammesse in istruttoria le due domande di concessione di piccola derivazione ad uso idroelettrico presentate dall&#8217;EN, che vennero accolte con provvedimenti in data 1 dicembre 2015.<br /> Le due domande di autorizzazione alla costruzione degl&#8217;impianti presentate dalla IES furono invece respinte con provvedimenti del 20 ottobre 2015, a seguito dei quali fu disposta la decadenza dalle concessioni rilasciate alla medesima società .<br /> 2. L&#8217;IES propose quindi una nutrita serie di ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendo l&#8217;annullamento dei seguenti atti: la) la determinazione della Regione Lazio n. G04881 del 23 aprile 2015,<br /> che aveva disposto l&#8217;ammissione in istruttoria dei progetti dell&#8217;EN, 1b) l&#8217;esclusione da VIA dei progetti dell&#8217;EN;<br /> 1c) le concessioni rilasciate all&#8217;EN;<br /> 1d) l&#8217;affidamento all&#8217;EN della realizzazione dei lavori autorizzati al Consorzio;<br /> 1e) la Delib. n. 258 del 2016, con cui il Consorzio aveva approvato il contratto di appalto tra Regione Lazio e l&#8217;EN per la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione di interventi di riqualificazione della condotta di restituzione esistente, nonch di realizzazione di una condotta,<br /> 1f) le autorizzazioni nn. 49 e 50 del 2016, relative alla realizzazione delle due centraline dell&#8217;EN;<br /> 2a) la Det. 19 gennaio 2015, n. G00201, di estensione temporale della concessione ad uso irriguo rilasciata al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca;<br /> 2b) i provvedimenti che avevano autorizzato l&#8217;EN all&#8217;esecuzione delle opere (sedimentatore e seconda condotta di restituzione);<br /> 2c) l&#8217;annuncio con il quale la Regione aveva informato della circostanza che l&#8217;EN avrebbe realizzato gratuitamente i lavori autorizzati in favore del Consorzio;<br /> 2d) la Delib. n. 258 del 2016, con cui il Consorzio aveva approvato il contratto di appalto tra Regione Lazio e l&#8217;EN per la redazione della progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione di interventi di riqualificazione della condotta di restituzione esistente e la realizzazione di una nuova condotta di restituzione;<br /> 3) il primo parere negativo idraulico reso dall&#8217;A.R.D.I.S. &#8211; Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo in relazione all&#8217;impianto di (OMISSIS);<br /> 4a) la Delib. del Comune di Tarquinia di apposizione del vincolo di indisponibilità  sulle aree destinate a ospitare l&#8217;impianto di (OMISSIS);<br /> 4b) il secondo parere negativo idraulico di ARDIS relativo a tale impianto;<br /> 5) il secondo parere idraulico di ARDIS relativo all&#8217;impianto di (OMISSIS);<br /> 6) le determinazioni dirigenziali della Provincia di Viterbo di diniego dell&#8217;autorizzazione unica per i progetti di (OMISSIS);<br /> 7) le Det. Dirig. Provincia di Viterbo n. 794 del 2016 e Det. Dirig. Provincia di Viterbo n. 795 del 2016, che avevano disposto la decadenza delle concessioni di IES relative agli impianti di (OMISSIS).<br /> A sostegno dell&#8217;impugnazione, la ricorrente propose articolate censure di legittimità , affermando che, in quanto aventi un punto di presa collocato a monte dei propri impianti di (OMISSIS) ed in corrispondenza del punto di prelievo previsto per l&#8217;impianto di (OMISSIS), ed un punto di restituzione in alveo delle acque situato a valle di tutti i predetti impianti, le concessioni rilasciate all&#8217;EN determinavano una situazione di esercizio inconciliabile in rapporto alla risorsa idrica disponibile, che avrebbe imposto la messa in concorrenza o in comparazione delle domande, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 7 e 45 e comunque il pagamento di un indennizzo in favore degli utenti sacrificati.<br /> 2.1. Si costituirono la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, l&#8217;Unione Regionale delle Bonifiche del Lazio, il Comune di Tarquinia, il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, la EN, il Ministero dei beni culturali, il Ministero dello sviluppo economico, l&#8217;Agenzia del Demanio e il Ministero dell&#8217;interno, chiedendo il rigetto dei ricorsi.<br /> L&#8217;EN ed il Comune di Tarquinia proposero inoltre ricorso incidentale, chiedendo a loro volta l&#8217;annullamento delle concessioni rilasciate all&#8217;IES con Det. Dirig. 9 giugno 2014, n. 1714, in località  (OMISSIS) e con Det. Dirig. 9 giugno 2014, n. 1716, in località  (OMISSIS), nonch l&#8217;accertamento dell&#8217;inefficacia delle stesse per intervenuta decadenza.<br /> 2.2. Con sentenza del 14 dicembre 2018, il TSAP, riuniti i giudizi, ha accolto i ricorsi della IES.<br /> A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto rilevato la tardività  dei ricorsi incidentali, osservando che l&#8217;interesse a ricorrere non poteva considerarsi sorto in conseguenza del ricorso principale, il quale aveva ad oggetto provvedimenti che non s&#8217;innestavano in un procedimento concorsuale, ma rivestivano carattere autonomo rispetto a quelli impugnati in via incidentale, con la conseguenza che le relative impugnazioni avrebbero dovuto essere proposte nei termini. Ha ritenuto comunque che tali ricorsi fossero infondati, escludendo che l&#8217;accoglimento delle domande di concessione proposte dall&#8217;IES trovasse ostacolo nella L.R. Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 3: ha richiamato in proposito l&#8217;indirizzo interpretativo prevalente, confermato anche dalla <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=4268870&#038;idUnitaDoc=24635176&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L.R. 8 agosto 2014, n. 9, art. 1,</a> secondo cui l&#8217;art. 3 cit., nell&#8217;impedire il rilascio di concessioni nel periodo compreso tra il 9 aprile ed il 12 agosto 2014, in mancanza della formazione del Piano idrico, non ne escludeva il rilascio in via provvisoria, ove la domanda fosse stata presentata in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge e fossero state già  espletate le procedure di pubblicazione ed acquisizione dei pareri. Ha escluso inoltre che in località  (OMISSIS) esistesse una precedente concessione, ancora vigente ai sensi dell&#8217;art. 8, comma diciannovesimo, della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=3813152&#038;idUnitaDoc=24481954&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L.R. 29 aprile 2013, n. 2</a>, nella cui titolarità  il Comune di Tarquinia era subentrato, in quanto la relativa domanda di rinnovo era stata respinta con Det. provinciale 1 giugno 2012, n. 08/539/G. Ha ritenuto irrilevante la circostanza che alle domande dell&#8217;IES non fosse stata allegata la documentazione attestante la disponibilità  dell&#8217;area di sedime per la realizzazione delle opere progettate, osservando che gl&#8217;impianti idroelettrici costituiscono opere di pubblica utilità  per le quali può procedersi ad esproprio, nella specie richiesto anche mediante l&#8217;allegazione del relativo piano particellare. Ha escluso la necessità  di acquisire l&#8217;autorizzazione prescritta dalla <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=260008&#038;idUnitaDoc=1491446&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L.R. 26 agosto 1988, n. 53</a>, art. 41, comma 1, per la costruzione delle opere di presa di tipo fisso e l&#8217;assenso del Consorzio di Bonifica, potendo la prima essere rilasciata successivamente nell&#8217;ambito del procedimento di autorizzazione unica, e trattandosi di concessioni relative a prelievi ad uso non irriguo e comunque collocate a valle del punto di presa del Consorzio. Ha rilevato che l&#8217;errata stima della portata idrica derivabile era dovuta ad un mero refuso, mentre l&#8217;opposizione proposta dalla N.E.A. S.r.l. non aveva avuto seguito, essendosi tale società  acquietata dopo aver preso visione del progetto. Ha escluso infine la decadenza della ricorrente dalle concessioni per la mancata realizzazione degl&#8217;impianti, in quanto l&#8217;inosservanza del termine era dovuta al diniego dell&#8217;autorizzazione unica, che costituiva oggetto dell&#8217;impugnazione.<br /> In ordine ai ricorsi proposti avverso il diniego dell&#8217;autorizzazione unica per gl&#8217;impianti di (OMISSIS), premesso che il provvedimento era stato giustificato con l&#8217;indisponibilità  delle aree ed il diniego di rilascio del nulla osta idraulico da parte dell&#8217;ARDIS, il TSAP ha dichiarato innanzitutto illegittima la Delib. 30 dicembre 2015, n. 47, con cui il Comune di Tarquinia aveva apposto il vincolo d&#8217;indisponibilità  sulle aree destinate ad ospitare l&#8217;impianto di (OMISSIS), osservando che la stessa, adottata nelle more del giudizio al fine di assicurarsi le medesime utilità  perseguite con il ricorso incidentale, mirava più ad impedire l&#8217;iniziativa imprenditoriale dell&#8217;IES che a rendere possibile l&#8217;erogazione di un servizio pubblico, in quanto prospettava il futuro esercizio da parte dell&#8217;Ente di un&#8217;attività  imprenditoriale che, indipendentemente dalla dubbia riconducibilità  ai suoi fini istituzionali, era subordinata al rilascio di una concessione di prelievo a fini idroelettrici già  accordata ad altri, e non sostanziava quindi una destinazione funzionale effettiva. Quanto al diniego del nulla osta idraulico, rilevato che l&#8217;IES aveva soddisfatto le richieste di integrazione documentale avanzate dall&#8217;ARDIS in riferimento all&#8217;impianto di (OMISSIS), fatta eccezione per la presa in carico dell&#8217;opera di presa di monte, per la quale l&#8217;ARDIS aveva negato l&#8217;accesso agli atti del progetto di consolidamento spondale prescritto al Consorzio di Bonifica, ha ritenuto che il ritardo nell&#8217;integrazione non giustificasse l&#8217;improcedibilità  della domanda, ma dovesse trovare definitiva soluzione all&#8217;esito dell&#8217;esame del predetto progetto; ha escluso comunque che il parere negativo reso dall&#8217;ARDIS nella conferenza di servizi avesse portata ostativa, affermando che in quella sede la Provincia non avrebbe potuto limitarsi ad un ruolo meramente notarile, ma avrebbe dovuto operare una sintesi delle ragioni emerse, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza, trattandosi di questioni superabili alla luce del principio di leale collaborazione. Per gli stessi motivi, ha ritenuto superabili le obiezioni sollevate in riferimento allo impianto di (OMISSIS), rilevando che le stesse non trovavano giustificazione nell&#8217;incompatibilità  della progettazione, ma nel ritardo nell&#8217;adempimento della richiesta d&#8217;integrazione documentale, avanzata soltanto nel corso della terza conferenza di servizi. Ha ritenuto conseguentemente fondata l&#8217;impugnazione delle determinazioni dirigenziali di decadenza dalle concessioni relative agl&#8217;impianti di (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto giustificate unicamente dal mancato rilascio dell&#8217;autorizzazione unica alla costruzione degl&#8217;impianti.<br /> Il TSAP ha escluso inoltre che fosse venuto meno l&#8217;interesse dell&#8217;IES a coltivare l&#8217;impugnazione degli atti riguardanti il rilascio delle concessioni in favore dell&#8217;EN, in quanto le stesse avevano un punto di presa collocato a monte dei suoi impianti in progettazione ed in corrispondenza del punto di prelievo dell&#8217;impianto di (OMISSIS), ed un punto di restituzione in alveo delle acque situato a valle di tutti i suoi impianti. Ha ritenuto infondata l&#8217;eccezione di tardività  di detta impugnazione, osservando che la posizione giuridica della ricorrente si era concretizzata soltanto quando la stessa era venuta a conoscenza dello stretto coordinamento temporale e funzionale esistente tra la richiesta di estensione della concessione ad uso irriguo e le iniziative idroelettriche dell&#8217;EN, la quale faceva sospettare che il potere esercitato in favore del Consorzio, assistito dalla priorità  dell&#8217;uso irriguo, fosse in realtà  strumentale allo sfruttamento idroelettrico da parte di terzi dell&#8217;acqua prelevata a fini irrigui durante il periodo invernale. Ha precisato che in casi come quello in esame la fattispecie provvedimentale deve essere valutata quale fattispecie complessiva, che produce i suoi effetti quando l&#8217;atto propedeutico, in s apparentemente giusto, viene attuato per mezzo di un atto finale, che disvela le finalità  dell&#8217;esercizio del potere, rendendone manifesta l&#8217;ingiustizia. Tanto premesso, ha ritenuto fondate le censure di sviamento di potere, rilevando che la domanda di estensione temporale della concessione presentata dal Consorzio di Bonifica, pur essendo stata preceduta dal conferimento all&#8217;EN dell&#8217;incarico di verificare le possibilità  di sfruttamento idroelettrico delle reti consortili, di progettazione preliminare degli impianti e di costruzione e gestione degli stessi, nonch dalla concessione alla medesima società  del diritto di costruire due centraline idroelettriche all&#8217;interno del proprio impianto di (OMISSIS), non conteneva alcun cenno ad un successivo accordo di sottensione per lo sfruttamento idroelettrico. Ha aggiunto che la natura unitaria del progetto coltivato dal Consorzio di Bonifica era testimoniata dalla circostanza che le concessioni idroelettriche erano state successivamente chieste dall&#8217;EN alla Regione, anzich alla Provincia, sul presupposto che le stesse costituissero una pertinenza della grande derivazione ad uso irriguo. Ha pertanto concluso che lo sviluppo graduale della vicenda era stato strumentale a neutralizzare, grazie all&#8217;indiscussa priorità  dell&#8217;uso irriguo ed all&#8217;iniziale occultamento di quello idroelettrico, il vincolo derivante dall&#8217;avvenuto rilascio delle concessioni idroelettriche in favore dell&#8217;IES.<br /> Per tali ragioni, il TSAP ha ritenuto fondate anche le censure riguardanti le concessioni rilasciate dalla Regione con Det. 1 dicembre 2015, n. G14857 e Det. 1 dicembre 2015, n. G14859, aggiungendo che le stesse risultavano viziate anche da incompetenza, in quanto aventi ad oggetto piccole derivazioni, e quindi rimesse alla potestà  della Provincia, ai sensi della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=270227&#038;idUnitaDoc=1565649&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L.R. 11 dicembre 1998, n. 53, artt. 8</a> e <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=270227&#038;idUnitaDoc=1565650&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">9</a>. Ha ritenuto infine fondata la censura di violazione dei principi di concorrenza e priorità  tra le derivazioni, applicabili in caso di concessioni tecnicamente incompatibili con quelle già  richieste o rilasciate, osservando che, nonostante l&#8217;avvenuto rilascio delle concessioni in favore dell&#8217;IES, nessuna messa in concorrenza o comparazione era stata effettuata in sede di valutazione delle domande successivamente proposte dall&#8217;EN. Pur riconoscendo che le utilità  accordate a quest&#8217;ultima non erano tecnicamente configurabili come concessioni di nuova risorsa in sponda, in quanto non implicavano la sottrazione di ulteriore risorsa idrica, ha osservato che l&#8217;estensione temporale della concessione ad uso irriguo di cui beneficiava il Consorzio costituiva il veicolo per assicurare provvista di acqua turbinabile a fini idroelettrici, e non era quindi configurabile come un affare interno al rapporto tra il concessionario irriguo e quello idroelettrico, ma come atto terminativo di una fattispecie complessa in cui l&#8217;estensione temporale della concessione irrigua era parte di un progetto di prelievo in cui le finalità  idroelettriche avevano un ruolo prioritario.<br /> Il Tribunale ha dichiarato infine l&#8217;illegittimità  derivata delle procedure autorizzative semplificate relative alla realizzazione delle due centraline dell&#8217;EN, mentre ha ritenuto che la ricorrente non avesse interesse ad impugnare gli atti riguardanti i lavori di riqualificazione ed ammodernamento delle opere a servizio della concessione irrigua, in quanto funzionali al prelievo idrico ad uso irriguo nel periodo estivo ed in ogni caso inidonee a pregiudicare l&#8217;utilizzo idrico cui aspirava la ricorrente.<br /> 3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Provincia, per quattro motivi, e l&#8217;Idren Società  Agricola S.r.l. (subentrata all&#8217;EN nella titolarità  degl&#8217;impianti di cui alle concessioni rilasciate con Det. Regionali 1 dicembre 2015, n. G14859 e Det. regionali 1 dicembre 2015, n. G14857), per tredici motivi. Hanno resistito con controricorso l&#8217;IES, la quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo, e la Regione Lazio. Fatta eccezione per la Provincia, tutte le parti costituite hanno depositato memorie. Gli altri intimati non hanno svolto attività  difensiva.<br />  <br /> RAGIONI DELLA DECISIONE<br /> 1. Preliminarmente, si rileva che l&#8217;impugnazione proposta dall&#8217;Idren, pur essendo stata notificata il 28 marzo 2019, e quindi in data successiva a quella della notificazione del ricorso principale, effettuata il 1 marzo 2019, non  stata proposta in via incidentale, nella forma prescritta dall&#8217;<a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&#038;idDocMaster=3948143&#038;idUnitaDoc=20114098&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">art. 371 c.p.c.</a>, ma anch&#8217;essa in via principale, mediante ricorso successivo.<br /> Tale modalità  di proposizione dell&#8217;impugnazione si pone in contrasto con il principio dell&#8217;unicità  del processo di impugnazione, sancito dall&#8217;<a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&#038;idDocMaster=3948143&#038;idUnitaDoc=20114053&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">art. 333 c.p.c.</a>, in virtà¹ del quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre impugnazioni contro la stessa sentenza devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, e quindi, nel caso di ricorso per cassazione, con l&#8217;atto contenente il controricorso; il rispetto di tale forma non ha tuttavia carattere essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla veste assunta ed ancorch proposto con atto a s stante, e deve quindi considerarsi ammissibile, purch la notifica abbia avuto luogo entro il termine di legge (nella specie, quello di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 201), (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=8423030&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=4893687&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. III, 9/02/ 2016, n. 2516</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=4643621&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. lav., 20/03/2015, n. 5695</a>).<br /> 2. Con il primo motivo d&#8217;impugnazione, la Provincia denuncia la violazione e la falsa applicazione della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3949324&#038;idUnitaDoc=20159445&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14</a> e segg., nonch l&#8217;eccesso di potere e l&#8217;omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel dichiarare illegittimo il diniego dell&#8217;autorizzazione unica, la sentenza impugnata non ha considerato che lo stesso presentava tutti i requisiti di forma e di sostanza normativamente richiesti, in quanto richiamava tutti i pareri acquisiti nella conferenza di servizi e disattendeva le osservazioni fatte pervenire dall&#8217;IES. Premesso che il predetto diniego trovava giustificazione nell&#8217;accertata indisponibilità  delle aree su cui avrebbe dovuto essere realizzata l&#8217;opera e nel parere negativo dell&#8217;ARDIS, osserva che quest&#8217;ultimo era stato fatto pervenire per iscritto in vista della conferenza di servizi, ed afferma pertanto l&#8217;irrilevanza della mancata comparizione di un rappresentante dell&#8217;Agenzia. Aggiunge di aver correttamente applicato il principio di leale cooperazione, precisando che, mentre per l&#8217;impianto da realizzarsi in località  (OMISSIS) la richiesta di integrazione documentale era stata effettivamente trasmessa in ritardo, per quello da realizzarsi in località  (OMISSIS) l&#8217;aveva regolarmente ricevuta, ma aveva omesso di adempiervi tempestivamente ed esaurientemente.<br /> 2.1. Il motivo  inammissibile.<br /> Nel censurare la valutazione compiuta dalla sentenza impugnata in ordine alla motivazione del diniego dell&#8217;autorizzazione unica, la ricorrente si limita infatti a ribadire da un lato l&#8217;indisponibilità  delle aree necessarie per la realizzazione delle opere e l&#8217;inottemperanza dell&#8217;istante alla richiesta d&#8217;integrazione della documentazione, senza curarsi di confutare le argomentazioni svolte dal TSAP in ordine all&#8217;illegittimità  del vincolo apposto dal Comune sulle aree ed alla non imputabilità  dell&#8217;inadempimento, insistendo dall&#8217;altro sulla presenza di un rappresentante dell&#8217;ARDIS alla conferenza di servizi, senza tener conto delle ragioni della decisione, non consistenti nella mancata partecipazione dell&#8217;Agenzia alla predetta conferenza, ma nel carattere non ostativo del parere negativo dalla stessa espresso in quella sede. In tal modo, essa dimostra per un verso di non aver colto per intero la ratio decidendi della statuizione impugnata, e per altro verso di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede d&#8217;impugnazione delle sentenze emesse dal TSAP, che nelle materie di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, sono censurabili, oltre che per i vizi indicati dall&#8217;art. 201 del medesimo decreto, solo per violazione di legge, sostanziale o processuale, ai sensi dell&#8217;<a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&#038;idDocMaster=167881&#038;idUnitaDoc=843361&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">art. 111 Cost.</a>, restando quindi esclusa la deducibilità  del vizio di motivazione, a meno che lo stesso non si traduca nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=8514799&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. Un., 15/04/2020, n. 7833</a>; 6/11/2018, n. 28220; 5/04/2007, n. 8520).<br /> 3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 98, lett. d) e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 86, nonch l&#8217;omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nel rilevare la mancata ponderazione della rilevanza delle ragioni emerse nella conferenza di servizi, la sentenza impugnata ha espresso un apprezzamento estraneo al sindacato di legittimità  dell&#8217;atto amministrativo, nonch contrastante con la documentazione prodotta. Aggiunge che il TSAP non ha tenuto conto della valutazione da essa compiuta in ordine al parere dell&#8217;ARDIS, riguardante anche la correttezza procedurale dell&#8217;atto, n del carattere obbligatorio e vincolante di tale parere, al quale aveva dovuto essere attribuito carattere necessariamente prevalente, non potendo essa ricorrente sostituirsi all&#8217;Agenzia nelle valutazioni tecniche di sua competenza.<br /> 4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 98, lett. d) e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 86, nonch l&#8217;eccesso di potere e l&#8217;omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riproponendo le medesime censure sviluppate nel secondo motivo, in riferimento alla dichiarazione d&#8217;illegittimità  del diniego dell&#8217;autorizzazione unica alla realizzazione dell&#8217;impianto di (OMISSIS).<br /> 5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto le stesse questioni, sono infondati.<br /> Il rilievo conferito dalla sentenza impugnata alla mancata ponderazione delle ragioni emerse nell&#8217;ambito della conferenza di servizi, pur a fronte del carattere vincolante del parere espresso dall&#8217;ARDIS, trova infatti giustificazione nella disciplina dettata dalla <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3949324&#038;idUnitaDoc=20159447&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 241 del 1990, art. 14-ter</a>, ai sensi del quale l&#8217;Amministrazione procedente deve adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza &quot;sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti&quot;. Si tratta di una regola dal contenuto flessibile, che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l&#8217;importanza dell&#8217;apporto delle singole autorità  e la tipologia di eventuali dissensi, i quali non costituiscono manifestazione di attività  provvedimentale, ma di un giudizio formulato in vista di un confronto dialettico, che concorre, per la parte di competenza dell&#8217;autorità  che lo esprime, a formare il giudizio complessivo posto a fondamento del provvedimento conclusivo (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=7867305&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. V, 6/11/2018, n. 6273</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=4020451&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2013, n. 5084</a>; 3/03/2006, n. 1023). A tale regola non si sottrae neppure la conferenza di servizi prevista del <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=1804116&#038;idUnitaDoc=5582560&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12,</a> comma 3, ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione unica richiesta per la realizzazione degl&#8217;impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la quale ha natura decisoria, svolgendosi con le modalità  di cui della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3949324&#038;idUnitaDoc=20159445&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 241 del 1990, artt. 14</a> e segg. e sostituendo a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=3640457&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Tar Campania, Salerno, Sez. I, 5/09/2012, n. 1634</a>). La previsione di tale strumento mira infatti a favorire le iniziative volte alla realizzazione dei predetti impianti, semplificando il procedimento autorizzativo e concentrando in una unica sede l&#8217;apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=3162907&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 13/12/2011, n. 1726</a>). Nella dialettica degl&#8217;interessi coinvolti, il parere negativo opposto da una delle Amministrazioni partecipanti non può dunque produrre l&#8217;effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, ma svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla tutela dell&#8217;ente che lo esprime, ed  conseguentemente rimesso alla valutazione discrezionale dell&#8217;autorità  decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=495972&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 24/02/2011, n. 357</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=1762331&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Tar Lazio, Latina, 22/12/2009, n. 1345</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=1468442&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Tar Marche, Ancona, 6/12/2001, n. 1233</a>). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il diniego dell&#8217;autorizzazione, in quanto fondato sulla mera presa d&#8217;atto del parere negativo reso dall&#8217;ARDIS, osservando che i rilievi dalla stessa mossi al progetto presentato dall&#8217;IES, in quanto superabili alla luce del principio di leale cooperazione, avrebbero dovuto essere invece sottoposti a valutazione da parte della Provincia, tenuta a svolgere un ruolo non meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse dalla conferenza di servizi. In quanto riflettente la sola difformità  dell&#8217;attività  svolta dall&#8217;Amministrazione procedente rispetto al modello legale prefigurato dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 3, tale apprezzamento si sottrae alle critiche formulate dalla ricorrente, la cui insistenza sull&#8217;avvenuto riscontro della regolarità  formale del parere conferma la correttezza della decisione adottata dal TSAP, costituendo un ulteriore indice rivelatore dell&#8217;inadeguatezza della ponderazione degl&#8217;interessi sottesa all&#8217;adozione del provvedimento di diniego.<br /> 6. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 55, comma 1, lett. f), nonch l&#8217;eccesso di potere e l&#8217;omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel dichiarare illegittima la pronuncia di decadenza delle concessioni ottenute dall&#8217;IES, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa costituiva un atto dovuto a seguito del diniego dell&#8217;autorizzazione unica, in quanto, come emergeva dal relativo disciplinare, le concessioni erano indissolubilmente legate all&#8217;effettiva realizzazione delle opere di derivazione dell&#8217;acqua, ed erano pertanto destinate a venir meno in conseguenza dell&#8217;impossibilità  di realizzarle.<br /> 6.1. Il motivo  infondato.<br /> La sentenza impugnata ha infatti accertato che la pronuncia di decadenza delle concessioni trovava giustificazione esclusivamente nel mancato rilascio dell&#8217;autorizzazione unica alla costruzione ed alla gestione degl&#8217;impianti, la quale comportava l&#8217;impossibilità  di adempiere le prescrizioni imposte dallo art. 8 del disciplinare, consistenti, tra l&#8217;altro, proprio nella presentazione del progetto esecutivo delle opere, regolarmente approvato nell&#8217;ambito del procedimento di autorizzazione unica. Rispetto alla pronuncia di decadenza, il diniego dell&#8217;autorizzazione veniva pertanto a configurarsi come atto presupposto, la cui illegittimità , consentendo di escludere che la mancata presentazione del progetto approvato fosse imputabile all&#8217;IES, comportava, quale effetto automatico, l&#8217;annullamento dell&#8217;atto consequenziale, senza che risultasse necessaria, a tal fine, alcuna ulteriore valutazione (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=8522799&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. III, 7/01/2020, n. 112</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=4853566&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. IV, 21/09/2015, n. 4404</a>; 2/02/2012, n. 585).<br /> 7. Con il primo motivo del suo ricorso, l&#8217;Idren deduce la violazione della L.R. Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 3, comma 6, sostenendo che, nell&#8217;escludere l&#8217;illegittimità  delle concessioni rilasciate all&#8217;IES, per contrasto con il divieto previsto dalla predetta disposizione, la sentenza impugnata non ha considerato che i provvedimenti amministrativi devono essere adottati in conformità  della disciplina vigente alla data di conclusione del procedimento, senza tener conto delle eventuali aspettative di fatto dei privati. Ininfluente doveva considerarsi, a tal fine, la specificazione che i provvedimenti erano stati rilasciati in via provvisoria, trattandosi di modalità  non prevista dalla norma in esame, la quale vincolava il rilascio delle concessioni al rispetto delle priorità  previste dall&#8217;art. 2, commi 3 e 4 della medesima legge, ed alla definizione del bilancio idrico partecipato.<br /> 8. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=3813152&#038;idUnitaDoc=24481962&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2, art. 8,</a> comma 19, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la concessione relativa all&#8217;impianto in località  (OMISSIS), senza tener conto della perdurante validità  ed efficacia della concessione precedentemente rilasciata alla Cartiera di Tarquinia S.p.a., alla quale era subentrato il Comune di Tarquinia, e del mancato coinvolgimento dell&#8217;ente nel procedimento, che aveva determinato uno sviamento di potere per carenza di istruttoria. Premesso che al riguardo doveva ritenersi ininfluente la mancata presentazione di una nuova domanda di concessione, in luogo di quella di rinnovo effettivamente presentata, trattandosi di una mera questione di qualificazione, inidonea ad impedire il consolidamento della volontà  dell&#8217;Amministrazione di dar seguito al precedente titolo concessorio, afferma che, nel dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, proposto avverso il rigetto della predetta domanda, il TSAP non ha considerato che l&#8217;impugnazione incidentale risponde proprio all&#8217;esigenza di consentire la proposizione di censure volte a paralizzare l&#8217;azione principale, con il solo limite dell&#8217;incensurabilità  degli atti che avrebbero dovuto essere impugnati autonomamente.<br /> 9. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del Regolamento della Provincia di Viterbo per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, come modificato dalla Delib. Giunta Provinciale 2 maggio 2011, n. 51, nonch della L. <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=2106379&#038;idUnitaDoc=6406195&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">7 agosto 1990</a>, <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3949324&#038;idUnitaDoc=20159422&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">n. 241</a>, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l&#8217;illegittimità  delle concessioni rilasciate all&#8217;IES per mancata allegazione alla domanda dell&#8217;attestazione della proprietà  dei beni interessati, ritenendo sufficiente l&#8217;allegazione del piano particellare di esproprio, senza considerare che la disciplina regolamentare impone alla Provincia di verificare preventivamente il rapporto dell&#8217;aspirante concessionario con i predetti beni.<br /> 10. Con il quarto motivo, l&#8217;Idren deduce la violazione della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=270227&#038;idUnitaDoc=1565690&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 41,</a> comma 1 e della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3949324&#038;idUnitaDoc=20159422&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 241 del 1990</a>, osservando che, nell&#8217;escludere l&#8217;illegittimità  delle concessioni per difetto dell&#8217;autorizzazione idraulica regionale, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la stessa potesse essere accordata nell&#8217;ambito del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica, in tal modo trascurando un atto necessariamente prodromico al rilascio della concessione, e sostituendosi indebitamente all&#8217;Amministrazione procedente, la quale, dopo aver richiesto la predetta autorizzazione, non ne ha verificato l&#8217;avvenuto rilascio.<br /> 11. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=270227&#038;idUnitaDoc=1565680&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L.R. n. 53 del 1998, art. 34</a> e della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3949324&#038;idUnitaDoc=20159422&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 241 del 1990</a>, rilevando che, nel ritenere superfluo l&#8217;assenso del Consorzio di Bonifica, ai fini del rilascio delle concessioni, la sentenza impugnata ha erroneamente evidenziato la non interferenza di queste ultime con gli impianti del Consorzio e l&#8217;uso non irriguo delle derivazioni, senza considerare che all&#8217;interno del proprio perimetro di competenza il Consorzio deve occuparsi delle opere affidategli, ivi comprese quelle ad uso non irriguo, e della manutenzione dei corsi d&#8217;acqua.<br /> 12. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 241 del 1990, nonch l&#8217;illogicità  della motivazione della sentenza impugnata, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un refuso nella stima della portata del corpo idrico di derivazione, senza tener conto della mancata correzione dei provvedimenti impugnati e del contrasto della relativa motivazione con le risultanze dell&#8217;istruttoria.<br /> 13. Con il settimo motivo, l&#8217;Idren deduce la violazione della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=272735&#038;idUnitaDoc=1595718&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L.R. Lazio 31 gennaio 2002, n. 5, art. 3</a> e della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3949324&#038;idUnitaDoc=20159422&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 241 del 1990</a>, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità  della concessione relativa all&#8217;impianto in località  (OMISSIS), l&#8217;omesso esame da parte del Comitato Regionale Lavori Pubblici dell&#8217;opposizione proposta dalla NEA, senza tener conto dell&#8217;incompletezza dell&#8217;istruttoria effettuata dalla Provincia.<br /> 14. Con l&#8217;ottavo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 55, comma 1, lett. f), sostenendo che, nell&#8217;escludere la decadenza dell&#8217;IES dalle concessioni ottenute, il TSAP non ha considerato che la presentazione del progetto esecutivo delle opere e l&#8217;avvio del procedimento di esproprio avrebbero dovuto aver luogo anche nel caso in cui il procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica non si fosse concluso prima della scadenza del termine previsto dal disciplinare. Aggiunge che, anche a voler ritenere che il termine fosse prorogabile, la mancata presentazione di un&#8217;apposita istanza, recante l&#8217;indicazione delle ragioni del ritardo, avrebbe imposto di dichiarare la decadenza dalle concessioni.<br /> 15. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto volti a riproporre le questioni sollevate nel precedente grado di giudizio relativamente alla legittimità  delle concessioni rilasciate all&#8217;IES, sono inammissibili.<br /> Nel rigettare i ricorsi incidentali proposti dall&#8217;EN, dante causa dell&#8217;Idren, il TSAP ne ha rilevato innanzitutto la tardività , osservando che l&#8217;interesse della resistente all&#8217;impugnazione non poteva considerarsi sorto soltanto per effetto della proposizione del ricorso principale, dal momento che quest&#8217;ultimo aveva ad oggetto provvedimenti adottati all&#8217;esito di una vicenda amministrativa del tutto autonoma rispetto a quella che aveva interessato la resistente, e collocata in un contesto temporale del tutto diverso, con la conseguenza che l&#8217;impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei termini. Tale rilievo, avente carattere pregiudiziale, non ha costituito oggetto di contestazione in questa sede, essendosi l&#8217;Idren limitata a censurare le argomentazioni svolte dal TSAP in ordine alla fondatezza delle questioni sollevate con i ricorsi incidentali, le quali risultano tuttavia estranee alla ratio della sentenza impugnata, costituita dalla tardività  delle impugnazioni, e quindi concretamente ininfluenti. Qualora infatti, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi in ordine al merito della questione, abbia ugualmente proceduto all&#8217;esame della stessa, le relative argomentazioni devono considerarsi svolte ad abundantiam, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata, con la conseguenza che la parte soccombente non ha alcun interesse ad impugnarle (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=4016268&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&#038;idDocMaster=7073834&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. III, 19/ 12/2017, n. 30393</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=5279030&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. II, 4/01/2017, n. 101</a>).<br /> 16. Con il nono motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell&#8217;<a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&#038;idDocMaster=166331&#038;idUnitaDoc=827493&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">art. 826 c.c.</a>, R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, comma 1, lett. a), L.R. n. 53 del 1988, art. 3, comma 1, lett. b) e art. 41, comma 1, del capo VII del R.D. n. 523 del 1904 e della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3949324&#038;idUnitaDoc=20159445&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. n. 241 del 1990, artt. 14</a> e segg., nonch l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, osservando che il diniego dell&#8217;autorizzazione unica, impedendo la realizzazione delle opere programmate, e comportando la decadenza dell&#8217;IES dalle concessioni ottenute, aveva determinato il venir meno dell&#8217;interesse a ricorrere. Sostiene che, nel dichiarare illegittima la Delib. di apposizione del vincolo d&#8217;indisponibilità , il TSAP non ha considerato che la relativa impugnazione esulava dalla sua giurisdizione, trattandosi di un provvedimento non riguardante il regime delle acque pubbliche, ed  giunto a sindacare il merito delle scelte compiute dall&#8217;Amministrazione, contestando addirittura l&#8217;effettività  delle sue intenzioni. Nel dichiarare illegittimo il diniego dell&#8217;autorizzazione unica, la sentenza impugnata non ha considerato che l&#8217;IES non si era attivata per contestare la legittimità  del diniego di accesso alla documentazione richiesta ai fini del rilascio del nulla osta idraulico, il cui diniego non era a sua volta superabile in sede di conferenza di servizi, avendo carattere vincolante; il TSAP si  inoltre sostituito all&#8217;ARDIS nelle valutazioni tecniche di sua competenza, non avendo tenuto conto del tempo trascorso prima della chiusura del procedimento e dell&#8217;inadempimento della richiesta d&#8217;integrazione documentale da parte dell&#8217;IES, sintomatici del difetto dei requisiti prescritti per il rilascio del nulla osta.<br /> 16.1. Il motivo  infondato.<br /> L&#8217;avvenuta impugnazione, da parte dell&#8217;IES, del diniego dell&#8217;autorizzazione unica e della conseguente dichiarazione di decadenza dalle concessioni, impedendo il consolidamento dei due provvedimenti, per effetto dei quali si erano rese nuovamente disponibili le risorse idriche precedentemente destinate allo sfruttamento da parte della ricorrente, consente infatti di escludere che quest&#8217;ultima non potesse trarre alcuna utilità  dall&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  delle concessioni rilasciate all&#8217;EN, la cui incompatibilità  con quelle accordate all&#8217;IES testimonia la sussistenza ab origine di un interesse attuale e concreto a ricorrere avverso le prime, anche al fine di evitare che la mancata impugnazione delle stesse comportasse la dichiarazione d&#8217;inammissibilità , per difetto d&#8217;interesse, del ricorso proposto avverso la dichiarazione di decadenza. Correttamente, pertanto, il TSAP ha ritenuto che l&#8217;annullamento del diniego dell&#8217;autorizzazione unica e della dichiarazione di decadenza consentisse di affermare la persistenza dell&#8217;interesse dell&#8217;IES a coltivare il giudizio sugli atti che si collocavano all&#8217;origine della controversia, e che coinvolgevano la posizione del Consorzio di Bonifica e dell&#8217;EN, in quanto protagonisti di un&#8217;iniziativa definita &quot;concorrente&quot;: soltanto in caso di rigetto del ricorso proposto avverso i predetti provvedimenti si sarebbe potuto ritenere cessato l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione di quelli emessi in favore dei resistenti, dal momento che la ricorrente non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dall&#8217;accoglimento della domanda, in quanto privata del diritto di sfruttamento delle risorse accordate a questi ultimi.<br /> Correttamente, poi, ai fini della pronunzia in ordine alla domanda di annullamento del diniego dell&#8217;autorizzazione, il TSAP ha esteso la propria indagine alla legittimità  della Delib. con cui il Consiglio comunale di Tarquinia aveva apposto il vincolo d&#8217;indisponibilità  sulle aree destinate alla realizzazione degl&#8217;impianti, anch&#8217;esso peraltro oggetto di autonoma impugnazione da parte dell&#8217;IES: l&#8217;estraneità  di tale provvedimento alla gestione delle acque strettamente intesa non consentiva infatti di escludere la devoluzione della controversia alla giurisdizione in materia di acque pubbliche, avuto riguardo all&#8217;incidenza del vincolo sulle possibilità  di sfruttamento delle aree, che ne impediva l&#8217;utilizzazione per la costruzione delle opere. Ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, la giurisdizione del TSAP ha infatti ad oggetto tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un&#8217;opera idraulica riguardante un&#8217;acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità  di utilizzazione di quell&#8217;acqua; in tale ambito vanno quindi ricompresi anche i ricorsi contro i provvedimenti che, ancorch provenienti da organi dell&#8217;amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche, finiscano tuttavia con l&#8217;incidere immediatamente sull&#8217;uso di queste ultime, in quanto interferiscono con i provvedimenti relativi a tale uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=6271050&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. Un., 31/07/2017, n. 18977</a>; 25/10/2013, n. 24154; v. anche nella giurisprudenza amministrativa, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=5202694&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. V, 11/07/2016, n. 3055</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=8255800&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 13/06/2019, n. 1593</a>).<br /> Nel compimento della predetta indagine, il TSAP non affatto ecceduto lo ambito dei propri poteri giurisdizionali, essendosi limitato ad accertare lo sviamento dell&#8217;atto dalla sua funzione tipica, alla luce dell&#8217;uso cui le aree vincolate erano state fino ad allora destinate in concreto e della destinazione prevista per il futuro: rilevato infatti che il Comune, dopo aver utilizzato le aree come autoparco comunale ed ecocentro per il conferimento di rifiuti ingombranti, aveva manifestato la volontà  di riattivare la centrale idroelettrica ivi esistente, al fine di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, ha evidenziato il carattere meramente futuro ed ipotetico di tale destinazione, subordinata all&#8217;ottenimento di un&#8217;apposita concessione, e la dubbia riconducibilità  della predetta attività  ai fini istituzionali dell&#8217;ente, concludendo pertanto che l&#8217;attività  da quest&#8217;ultimo posta in essere risultava finalizzata essenzialmente ad impedire l&#8217;iniziativa imprenditoriale altrui, piuttosto che a rendere possibile l&#8217;erogazione di un servizio pubblico. Il percorso logico-giuridico in tal modo seguito si pone perfettamente in linea con le coordinate individuate dalla giurisprudenza amministrativa ai fini dell&#8217;accertamento dello sviamento di potere, il quale, dovendo consistere in un&#8217;effettiva e comprovata divergenza dell&#8217;atto dalla sua funzione tipica, ovvero nell&#8217;esercizio del potere per finalità  diverse da quelle previste dalla norma attributiva dello stesso, postula che la censura sia supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto degli obiettivi avuti concretamente di mira dall&#8217;Amministrazione in difformità  da quelli cui  astrattamente preordinato l&#8217;atto, non risultando a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione degli scopi illegittimi oggettivamente perseguiti dall&#8217;organo amministrativo (cfr. ex plurimis, <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=7489639&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. V, 5/06/2018, n. 3401</a>; 27/03/2013, n. 1776; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=4467967&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. VI, 3/07/2014, n. 3355</a>).<br /> Quanto poi alla legittimità  del diniego dell&#8217;autorizzazione unica,  appena il caso di richiamare le considerazioni già  svolte in ordine alla portata non ostativa del parere negativo reso dall&#8217;ARDIS ed alla non imputabilità  dell&#8217;inottemperanza alla richiesta d&#8217;integrazione documentale, il cui accertamento fa apparire irrilevante anche la mancata impugnazione del diniego di accesso alla documentazione richiesta, in quanto l&#8217;annullamento di tale provvedimento non avrebbe fatto altro che confermare l&#8217;impossibilità  almeno temporanea di provvedere all&#8217;integrazione. Nel contestare la valutazione compiuta al riguardo dal TSAP, la ricorrente omette d&#8217;altronde di censurare l&#8217;affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la mancata soddisfazione della predetta richiesta non preclucleva definitivamente il rilascio del nulla osta, dovendosene escludere il carattere ultimativo, quale forma d&#8217;interlocuzione destinata a trovare soluzione una volta effettuata la discovery documentale; nessun rilievo può assumere, in quest&#8217;ottica, il tempo trascorso prima della conclusione del procedimento, non essendo stato dedotto n dimostrato che la documentazione richiesta sia stata messa in seguito a disposizione dell&#8217;istante, ed essendone stata anzi ribadita anche in giudizio l&#8217;inaccessibilità , in quanto l&#8217;esecuzione dei lavori che ne costituivano oggetto era ancora in corso.<br /> 17. Con il decimo motivo, l&#8217;Idren deduce la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 18, 143 e 208 e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 41, comma 2, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato l&#8217;eccezione di tardività  dell&#8217;impugnazione del provvedimento di estensione temporale della concessione per uso irriguo, nonostante il carattere perentorio del relativo termine, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Sostiene che la portata lesiva di tale provvedimento era immediatamente percepibile, avendo lo stesso comportato una significativa riduzione del prelievo lasciato a disposizione dell&#8217;IES, ed essendo all&#8217;epoca già  pendenti le domande presentate dalla Energie Nuove.<br /> 17.1. Il motivo  infondato.<br /> Nell&#8217;escludere la tardività  del ricorso, la sentenza impugnata si  correttamente attenuta all&#8217;orientamento della giurisprudenza amministrativa, fatto proprio anche da queste Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione, non  sufficiente la pubblicazione dell&#8217;atto impugnato nelle forme previste dalla legge, ma  necessaria la piena conoscenza dello stesso, la quale presuppone la percezione non solo dell&#8217;esistenza di un provvedimento amministrativo, ma anche degli aspetti che ne rendono evidente la portata lesiva della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo tale da rendere valutabile l&#8217;attualità  dell&#8217;interesse ad agire per l&#8217;annullamento dell&#8217;atto (cfr. <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=7734271&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. V, 19/11/2018, n. 6527</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=3295356&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2012, n. 2974</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=1937860&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cons. Stato, Sez. VI, 16/09/2011, n. 5170</a>; <a href="#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&#038;idDocMaster=3873922&#038;idUnitaDoc=0&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15871</a>). La possibilità  di rendersi conto dell&#8217;effetto lesivo del provvedimento di estensione al periodo invernale della concessione per uso irrigua rilasciata al Consorzio di Bonifica  stata infatti ricollegata alla conoscenza da parte dell&#8217;IES dello stretto coordinamento temporale e funzionale della relativa richiesta con le concorrenti iniziative idroelettriche dell&#8217;EN, ritenuta dal TSAP idonea ad ingenerare nella ricorrente il sospetto che il potere esercitato in favore del Consorzio, assistito dalla priorità  dell&#8217;uso irriguo, fosse in realtà  strumentale allo sfruttamento idroelettrico dell&#8217;acqua da parte di terzi. Soltanto il collegamento con le istanze proposte dall&#8217;EN poteva consentire alla ricorrente di avvedersi dello sviamento di potere insito nell&#8217;estensione della concessione spettante al Consorzio, e della conseguente lesione dei propri interessi: in assenza di tale collegamento, l&#8217;estensione sarebbe infatti risultata del tutto legittima, in quanto avente ad oggetto il prelievo delle acque ad uso irriguo, il cui carattere prioritario rispetto all&#8217;uso idroelettrico cui erano destinate le concessioni richieste dall&#8217;IES avrebbe reso recessiva la posizione di quest&#8217;ultima, ai sensi del <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3948234&#038;idUnitaDoc=20120840&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 167</a>. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che quando fu emesso il provvedimento di estensione fossero già  pendenti le istanze proposte dalla EN, non sussistendo all&#8217;epoca alcuna certezza in ordine all&#8217;accoglimento delle stesse, e non essendo lo sviamento di potere desumibile dal mero incremento del prelievo d&#8217;acqua, effettuato dal Consorzio in maniera apparentemente legittima per l&#8217;uso previsto dalla concessione.<br /> 18. Con l&#8217;undicesimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 7, 8, 9 e 47, osservando che, nel ritenere sussistente uno sviamento di potere, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell&#8217;ordine di priorità  previsto dalla legge per l&#8217;uso delle risorse idriche e delle garanzie di trasparenza assicurate dal procedimento per il rilascio delle concessioni idriche: premesso che, pur in presenza di un parallelo interesse idroelettrico non prioritario, peraltro specificamente valutato nel procedimento in questione, la presenza dell&#8217;interesse irriguo prioritario del Consorzio avrebbe imposto comunque il superamento della posizione della IES, afferma che le motivazioni addotte a sostegno della domanda di estensione temporale della concessione dovevano ritenersi più che plausibili sotto il profilo sia giuridico che tecnico, in relazione alle attuali esigenze della produzione agricola. Aggiunge che il Consorzio non aveva affatto tentato di occultare l&#8217;ulteriore fine di utilizzare la derivazione anche a fini idroelettrici nel periodo invernale, in modo tale da ottimizzare impianti e concessioni, mettendo a frutto in maniera sostenibile ed efficace la dotazione d&#8217;acqua disponibile senza impatto idrologico-ambientale. Le opere idroelettriche non comportavano d&#8217;altronde alcun incremento della risorsa prelevata, dovendo essere realizzate sulle opere di restituzione dell&#8217;acqua e quindi all&#8217;esito della utilizzazione a fini irrigui, mentre l&#8217;accordo raggiunto con il terzo costituiva attuazione dell&#8217;obbligo imposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 47.<br /> 19. Con il tredicesimo motivo, l&#8217;Idren deduce la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 7, 8 e 9, sostenendo che, nel ritenere violate le garanzie concorrenziali, la sentenza impugnata non ha considerato che le concessioni rilasciate ad essa ricorrente non comportano alcuna ulteriore derivazione, limitandosi a riutilizzare l&#8217;acqua già  derivata dal Consorzio in virtà¹ della concessione rilasciata ad uso irriguo, avente carattere di priorità  rispetto a quelle rilasciate per fini idroelettrici&quot;<br /> 20. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.<br /> Nel dichiarare illegittimo il provvedimento di estensione della concessione per uso irriguo emesso dalla Provincia in favore del Consorzio di Bonifica, analogamente a quanto accaduto in riferimento alla Delib. comunale di apposizione del vincolo d&#8217;indisponibilità , il TSAP non si  discostato dai principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di accertamento del vizio di sviamento di potere: la sentenza impugnata ha posto infatti in rilievo una pluralità  di elementi ritenuti sintomatici della deviazione dell&#8217;atto dalla sua funzione tipica, osservando che a) la relativa istanza era stata preceduta dal conferimento all&#8217;EN dell&#8217;incarico di verificare le possibilità  di sfruttamento idroelettrico della rete consortile e di progettazione preliminare degli impianti e b) dalla concessione all&#8217;EN del diritto di costruire e gestire due centraline idroelettriche all&#8217;interno dell&#8217;impianto di (OMISSIS), c) tali modalità  di sfruttamento non risultavano in alcun modo menzionate nell&#8217;istanza di estensione, la quale confermava l&#8217;uso irriguo della derivazione, d) la stessa concessione non faceva alcun riferimento ad un possibile sviluppo del prelievo verso uno sfruttamento idroelettrico, e) l&#8217;istanza di rilascio delle concessioni in favore dell&#8217;EN era stata presentata alla Regione, anzich alla Provincia, sul presupposto che le stesse costituissero una pertinenza della concessione di grande derivazione ad uso irriguo, f) la stessa gradualità  nello sviluppo della vicenda ne evidenziava l&#8217;idoneità  a neutralizzare, in virtà¹ dell&#8217;indiscussa priorità  dell&#8217;uso irriguo e dell&#8217;iniziale occultamento di quello idroelettrico, il vincolo derivante dalle concessioni idroelettriche precedentemente rilasciate in favore dell&#8217;IES.<br /> Tale ragionamento non si pone affatto in contrasto con la priorità  che il <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3948234&#038;idUnitaDoc=20120840&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 167,</a> assegna all&#8217;uso irriguo rispetto alle altre forme di sfruttamento del prelievo idrico, dandola anzi per scontata, ma rilevandone l&#8217;avvenuta utilizzazione come espediente per aggirare l&#8217;ostacolo rappresentato dalle concessioni rilasciate all&#8217;IES, attraverso un procedimento indiretto costituito dalla previa stipulazione di un accordo tra il Consorzio di Bonifica e l&#8217;EN e dalla successiva presentazione da parte degli stessi di distinte istanze volte ad ottenere provvedimenti diversi, ma unificati dal fatto di avere ad oggetto il medesimo prelievo d&#8217;acqua. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che il prelievo per uso idroelettrico non comportasse alcuna sottrazione di risorse idriche a quello per uso irriguo, trattandosi anzi di un ulteriore argomento a favore della tesi secondo cui l&#8217;estensione della concessione non rivestiva alcuna utilità  per il Consorzio, ma era destinata esclusivamente a soddisfare le esigenze di sfruttamento idroelettrico dell&#8217;EN. Quanto poi all&#8217;accordo intervenuto con quest&#8217;ultima, la negazione del tentativo di occultarlo si pone in contrasto con l&#8217;accertamento contenuto nella sentenza impugnata, e rimasto incensurato in questa sede, secondo cui l&#8217;istanza proposta dal Consorzio ed il provvedimento di estensione rilasciato in favore dello stesso non ne facevano alcuna menzione, nonch con l&#8217;ulteriore rilievo del TSAP, secondo cui la predetta società  aveva avanzato dinanzi alla Regione distinte domande di rilascio delle concessioni.<br /> 21. Con il dodicesimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&#038;idDocMaster=270227&#038;idUnitaDoc=1565649&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L.R. n. 53 del 1998, artt. 8</a> e 9, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato illegittime, per incompetenza della Regione, le concessioni rilasciate alla EN, senza considerare che, quando un progetto di piccola derivazione  collegato ad uno già  esistente di grande derivazione, la competenza spetta comunque alla Regione, dovendosi procedere a valutazioni che interferiscono con le grandi derivazioni di competenza regionale. Afferma che, nel ritenere inoperante il predetto criterio, il TSAP non ha considerato che si trattava di un accordo tra Amministrazioni, volto a trovare una soluzione interpretativa in presenza di domande necessariamente connesse, e non lesivo degl&#8217;interessi dell&#8217;IES.<br /> 21.1. Il motivo  infondato.<br /> Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha escluso che, in quanto relative ad una concessione di piccola derivazione per uso idroelettrico sottesa o connessa alla concessione di grande derivazione ad uso irriguo rilasciata al Consorzio di Bonifica, le istanze proposte dall&#8217;EN potessero ritenersi sottratte alla competenza della Provincia, ed attribuite a quella della Regione: la L.R. n. 53 del 1998, nel riservare a quest&#8217;ultima la competenza in ordine alle concessioni di grandi derivazioni per l&#8217;utilizzo di acque pubbliche (art. 8, comma 3, lett. c), si limitava infatti a far salva la potestà  programmatoria e normativa dello Stato in materia di concessioni per uso idroelettrico e l&#8217;intesa con le altre Regioni per le concessioni che interessassero più Regioni, ai sensi del <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=1803685&#038;idUnitaDoc=5573278&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 29,</a> comma 3 e art. <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=1803685&#038;idUnitaDoc=5573358&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">89,</a> comma 2, senza prevedere alcuna deroga per le concessioni di piccola derivazione, interamente rimesse alla potestà  delegata della Provincia, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 2, lett. b), n. 1 della medesima Legge, indipendentemente dall&#8217;eventuale interferenza con quelle riservate alla Regione. Non può condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la deroga al criterio legale di competenza doveva ritenersi operante, pur in assenza di una specifica norma di legge, in virtà¹ di un accordo delle Amministrazioni, o quanto meno di un&#8217;interpretazione volta ad evitare sovrapposizioni di competenze, a fronte di domande necessariamente connesse: in quanto prevista da una norma di legge ed in favore di un ente diverso da quello delegante, la predetta delega comportava infatti un trasferimento di potestà  non derogabile attraverso un semplice accordo tra le Amministrazioni interessate, n superabile in via interpretativa sulla base di una prassi praeter legem, sfornita di qualsiasi appiglio testuale o teleologico nella norma interpretata, e fondata esclusivamente su criteri di opportunità  pratica.<br /> 22. Il ricorso principale e quello successivo vanno pertanto rigettati, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall&#8217;IES, con cui quest&#8217;ultima ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 7, 8, 10, 19, 21, 28, 45 e 49, R.D. 14 agosto 1923, n. 1285, art. 17, artt. 19 e segg. e 167 e dell&#8217;allegato IV alla parte seconda del <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3948234&#038;idUnitaDoc=20120608&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">D.Lgs. n. 152 del 2006</a>, L.R. Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 2 e delle norme imperative in materia di contratti pubblici, nonch l&#8217;omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata, per l&#8217;ipotesi di accoglimento degli altri ricorsi, nella parte in cui ha escluso l&#8217;interesse di essa controricorrente ad impugnare gli atti riguardanti i lavori di riqualificazione e ammodernamento delle opere a servizio della concessione gestita dal Consorzio.<br /> 23. L&#8217;oggettiva complessità  delle questioni trattate, posta anche in relazione con lo svolgimento tutt&#8217;altro che lineare della vicenda amministrativa da cui  scaturita la controversia, giustifica la dichiarazione d&#8217;integrale compensazione delle spese processuali.<br />  <br /> P.Q.M.<br /> rigetta il ricorso principale e il ricorso successivo; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa integralmente le spese processuali.<br /> Ai sensi del<a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=1963453&#038;idUnitaDoc=6027980&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13</a>, comma 1-quater, inserito dalla<a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&#038;idDocMaster=3948278&#038;idUnitaDoc=20122792&#038;nVigUnitaDoc=1&#038;docIdx=1&#038;isCorrelazioniSearch=true&#038;correlatoA=Giurisprudenza">L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1</a>, comma 17, dÃ  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente successiva, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso successivo dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.<br /> Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.<br /> Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-1-2-2021-n-2155/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2021 n.2155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2020 n.2155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-27-3-2020-n-2155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-27-3-2020-n-2155/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2020 n.2155</a></p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Santa Maria La Carità , in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Di Lieto c. i signori Andrea M., Pasquale Del S. e Gennaro A., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marco Mocella) Le norme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-27-3-2020-n-2155/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2020 n.2155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-27-3-2020-n-2155/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2020 n.2155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Santa Maria La Carità , in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Di Lieto c. i signori Andrea M., Pasquale Del S. e Gennaro A., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marco Mocella)</span></p>
<hr />
<p>Le norme in materia di assunzione del personale degli enti locali non sono di ostacolo all&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 2126 c.c..</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Enti locali &#8211; rapporto di lavoro &#8211; rilievo del rapporto in fatto &#8211; art. 2126 C.C. &#8211; è applicabile.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le norme in materia di assunzione del personale degli enti locali non sono di ostacolo all&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 2126 c.c., e, quindi, al riconoscimento del diritto del lavoratore, pur non assunto a conclusione di una regolare procedura concorsuale, alle differenze retributive, all&#8217;indennità  di fine rapporto e alle altre prestazioni contributive e previdenziali, ma questo soltanto quando risulti comprovata la sussistenza degli indici che, secondo la stessa giurisprudenza amministrativa, rivelano lo svolgimento, sia pure di fatto, di un rapporto di impiego, quali la subordinazione gerarchica, l&#8217;esclusività  e la continuità  delle prestazioni, l&#8217;osservanza di un orario di lavoro, la retribuzione in misura fissa e continuativa e l&#8217;inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell&#8217;ente. In altre parole, al rapporto nullo possono essere ricollegate le conseguenze di cui all&#8217;art. 2126 c.c. unicamente quando lo stesso, benchè costituito senza il rispetto delle modalità  prescritte, sia per il resto assimilabile al rapporto di lavoro subordinato costituito nelle forme legali, del quale presenti tutti i caratteristici indici rivelatori. Tuttavia la regola, dettata dall&#8217;art. 2126 c.c., di ampia salvaguardia della prestazione resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità  e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, copre la prestazione nel sinallagma retributivo e si estende agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione stessa e nel suo assoggettamento a contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità , mentre non concerne gli effetti giuridici connessi all&#8217;inquadramento nell&#8217;organigramma dell&#8217;Ente. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/03/2020<br /> <strong>N. 02155/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01207/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2011, proposto dal Comune di Santa Maria La Carità , in persona del Sindaco in carica <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Di Lieto, elettivamente domiciliato presso lo studio della dottoressa Santina Murano in Roma, via Pelagio I, n. 10,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> i signori Andrea M., Pasquale Del S. e Gennaro A., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marco Mocella, elettivamente domiciliati presso lo studio dell&#8217;avvocato Simona Donati in Roma al Lungotevere Pietra Papa, n. 185,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, Sezione V, n. 8735 del 15 dicembre 2009, resa <em>inter partes</em>, concernente l&#8217;accertamento di un rapporto di lavoro e conseguente condanna al pagamento di differenze stipendiali e contributi previdenziali.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dei signori Pasquale Del S., Andrea M. e Gennaro A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l&#8217;appellante, l&#8217;avvocato Andrea Di Lieto;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso n. 8812 del 2000, proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, i signori Pasquale Del S., Andrea M. e Gennaro A. avevano chiesto quanto segue:<br /> <em>a</em>) l&#8217;accertamento del rapporto di fatto intercorso con il Comune di Santa Maria La Carità  tra il 1983 e il 1987 in virtà¹ di rapporto convenzionale giusta delibera di G.M. n. 119 del 28/02/1983, con mansioni di stradini-disinfestatori, evidenziando che, nel 1989, con immissione diretta, erano stati inquadrati in pianta organica;<br /> <em>b</em>) la conseguente condanna della predetta Amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali e dei contributi previdenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.<br /> 2. A sostegno dell&#8217;azione avevano dedotto quanto segue:<br /> i) la convenzione, stipulata a seguito della delibera di G.M. n.119 del 28 febbraio 1983, sarebbe nulla perchè in violazione del D.L. 10/11/1978 n.702, conv. in l. 08/01/1979 n.3, laddove impone l&#8217;assunzione presso gli enti pubblici a mezzo di concorso o prova pubblica selettiva;<br /> ii) il rapporto realizzatosi dal 1983 al 1988 deve ritenersi rapporto di fatto, ed inquadrarsi nella normativa dell&#8217;art.2126 c.c.;<br /> iii) i ricorrenti avrebbero dovuto essere inquadrati almeno nella IV qualifica funzionale.<br /> 2. Costituitasi l&#8217;Amministrazione comunale in resistenza, il Tribunale ha accolto il ricorso e quindi condannato il Comune di Santa Maria La Carità  alla corresponsione delle competenze economiche oltre che al pagamento delle spese di lite (€ 1.000,00).<br /> 3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro, da configurarsi a norma dell&#8217;art. 2126 c.c., con l&#8217;attribuzione di mansioni quali la destinazione a servizi di disinfezione, riparazione e manutenzione delle strade, spurgo e pulizia delle fogne, nonchè rimozione di detriti, e la retribuzione mensile e pertanto ha ritenuto spettare ai ricorrenti la differenza retributiva tra il trattamento in godimento e quello dovuto ove il rapporto d&#8217;impiego fosse stato ritualmente costituito, somma da maggiorare da interessi legali e da rivalutazione fino all&#8217;effettivo soddisfo.<br /> 4. Avverso tale pronuncia il Comune di Santa Maria La Carità  ha interposto appello, notificato il 28 gennaio 2011 e depositato il 17 febbraio 2011, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 3-7), quanto di seguito sintetizzato:<br /> I) il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull&#8217;eccezione, avanzata in prime cure, di genericità  della domanda proposta dai ricorrenti di primo grado, che pertanto in questa sede di reitera chiedendosene l&#8217;accoglimento;<br /> II) il Tribunale nemmeno si sarebbe espresso sull&#8217;eccezione di prescrizione sollevata in prime cure, tenuto conto del notevole lasso di tempo (dodici anni) intercorso a far data dalla cessazione del rapporto col Comune nelle forme della <em>locatio operis</em> descritte in apposita convenzione;<br /> III) il Tribunale avrebbe mancato di pronunciarsi sull&#8217;eccezione di irricevibilità  ed inammissibilità  per non avere i ricorrenti tempestivamente impugnato le delibere giuntali (tra cui la n. 119 del 28 febbraio 1983, la n. 243 del 9 maggio 1987 e la n. 343 del 25 giugno 1987) regolanti il rapporto intercorrente tra i ricorrenti e l&#8217;Amministrazione comunale anche in ordine alla fissazione del compenso per le prestazioni svolte; il Tribunale non si sarebbe poi avveduto che l&#8217;art. 2126 c.c. è in radice inapplicabile essendosi il rapporto a suo tempo instauratosi tra gli odierni appellati ed il Comune sulla base di una convenzione perfettamente valida ed, a tutto concedere, le mansioni espletate sarebbero inquadrabili nella terza invece che nella quarta qualifica funzionale.<br /> 5. In data 23 febbraio 2012 si sono costituiti gli appellati con memoria di controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame.<br /> 7. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.<br /> 8. La causa, chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 3 marzo 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.<br /> 9. L&#8217;appello è fondato nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione che segue.<br /> 9.1 Non convince il primo mezzo, col quale si lamenta la genericità  della domanda proposta in primo grado, avendo i ricorrenti evidenziato che nel 1989, con immissione diretta, erano stati inquadrati in pianta organica e specificavano non solo le mansioni espletate ma anche ilÂ <em>petitum</em> (pagamento in loro favore delle differenze retributive per il corrispettivo dovuto e non percepito per gli anni 1983-1986, nonchè il versamento dei contributi previdenziali dovuti per gli anni 1983-1988 o in mancanza qualora siano prescritti, il risarcimento dei danni corrispondenti).<br /> 9.2 Nemmeno convince il secondo motivo d&#8217;appello, col quale si eccepisce l&#8217;avvenuto decorso del termine di prescrizione, avuto riguardo ai plurimi atti interruttivi del termine prescrizionale a mezzo diffide stragiudiziali documentate in primo grado<br /> 9.3 E&#8217; infine infondato il terzo motivo, col quale si evidenzia la mancata impugnazione degli atti amministrativi determinativi del compenso spettante ai ricorrenti, provvedimenti che si assumono coperti da onere di tempestiva impugnativa, controvertendosi in materia di diritti soggettivi di natura economica; nè possono gli appellati essere onerati rispetto all&#8217;impugnativa di atti che non sono stati assunti nel contesto di un formale rapporto di lavoro.<br /> Non può poi ritenersi inapplicabile l&#8217;art. 2126 c.c., come si assume dall&#8217;appellante, perchè la convenzione è servita a mascherare una vera e propria assunzione dei ricorrenti con l&#8217;affidamento di mansioni lavorative da espletare alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione. E&#8217; il caso di precisare, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (sentenza, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2922), che le norme in materia di assunzione del personale degli enti locali non sono di ostacolo all&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 2126 c.c., e, quindi, al riconoscimento del diritto del lavoratore, pur non assunto a conclusione di una regolare procedura concorsuale, alle differenze retributive, all&#8217;indennità  di fine rapporto e alle altre prestazioni contributive e previdenziali, ma questo soltanto quando risulti comprovata la sussistenza degli indici che, secondo la stessa giurisprudenza amministrativa, rivelano lo svolgimento, sia pure di fatto, di un rapporto di impiego, quali la subordinazione gerarchica, l&#8217;esclusività  e la continuità  delle prestazioni, l&#8217;osservanza di un orario di lavoro, la retribuzione in misura fissa e continuativa e l&#8217;inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell&#8217;ente; in altre parole, al rapporto nullo possono essere ricollegate le conseguenze di cui all&#8217;art. 2126 c.c. unicamente quando lo stesso, benchè costituito senza il rispetto delle modalità  prescritte, sia per il resto assimilabile al rapporto di lavoro subordinato costituito nelle forme legali, del quale presenti tutti i caratteristici indici rivelatori. Tuttavia la regola, dettata dall&#8217;art. 2126 c.c., di ampia salvaguardia della prestazione resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità  e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, copre la prestazione nel sinallagma retributivo e si estende agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione stessa e nel suo assoggettamento a contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità , mentre non concerne gli effetti giuridici connessi all&#8217;inquadramento nell&#8217;organigramma dell&#8217;Ente. Da tutto ciò consegue che non osta all&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 2126 c.c. quanto evidenziato dall&#8217;appellante non trovando applicazione nei riguardi degli appellati il regime giuridico, informato a rigorosi principi decadenziali, che connota il pubblico impiego, tanto che non deve discettarsi di atto affetto da una causa di illegittimità , e quindi annullabile, bensì¬ di atto nullo: tale, &#8220;<em>in quanto stipulato in frode alla legge, è il contratto di lavoro subordinato dissimulato sotto un fittizio contratto d&#8217;opera, restando salva solo l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2126 c.c.</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6194).<br /> 9.4 E&#8217; invece fondato il motivo d&#8217;appello relativo alla riconducibilità  delle mansioni espletate dagli appellati nella terza invece che quarta qualifica funzionale. A tal riguardo parte appellante contesta detto inquadramento, sul quale, per vero, il Tribunale non si è esattamente soffermato limitandosi ad accogliere la domanda di riconoscimento della quarta qualifica funzionale così¬ come articolata in ricorso.<br /> Ebbene, ripercorrendo il tratto testuale del d.P.R. n. 347 del 1983, laddove descrive le qualifiche funzionali dei dipendenti del pubblico impiego, è dato evincere che l&#8217;attività  svolta dai ricorrenti è in effetti riconducibile, come lamenta l&#8217;appellante, alla terza qualifica funzionale laddove prevede: &#8220;<em>Operatore: Complessità  delle prestazioni. Attività  prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità  e/o disagio, ovvero l&#8217;uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro</em>&#8220;. Così¬ infatti il citato decreto descrive la quarta qualifica funzionale: &#8220;<em>Attività  specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico- manutentivo esercitate anche mediante l&#8217;uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso </em>[&#038;]<em> E&#8217; richiesta una preparazione professionale specifica</em>&#8220;.<br /> Ne consegue che le mansioni espletate dagli appellanti &#8211; come detto consistenti nella disinfezione, riparazione e manutenzione delle strade, spurgo e pulizia delle fogne, nonchè rimozione di detriti &#8211; risultano pianamente riconducibili, per quanto attiene ai riflessi economici e previdenziali discendenti dal riconoscimento in fatto del rapporto di lavoro con l&#8217;Amministrazione appellante, alla terza qualifica funzionale invece che alla quarta, come erroneamente stabilito nell&#8217;impugnata sentenza.<br /> 10. In conclusione, l&#8217;appello in esame è fondato nei limiti in cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, va accertato il diritto degli appellati alle differenze stipendiali e ai contributi previdenziali rapportandolo alla terza invece che alla quarta qualifica funzionale.<br /> 11. La soccombenza parziale e reciproca giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 1207/2011), lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma dell&#8217;impugnata sentenza, accerta il diritto dei ricorrenti di primo grado a conseguire le differenze stipendiali ed i contributi previdenziali rapportati alla terza qualifica funzionale.<br /> Spese del doppio grado di giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore<br /> Carla Ciuffetti, Consigliere<br /> Roberto Politi, Consigliere.</div>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.2155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-27-12-2019-n-2155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-27-12-2019-n-2155/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-27-12-2019-n-2155/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.2155</a></p>
<p>Pres. Pennetti, Est. Tallaro In tema di accesso alle informazioni ambientali 1. Ambiente e territorio- Informazione ambientale &#8211; Accesso &#8211; Termini &#8211; Interesse &#8211; Dimostrazione &#8211; Necessità  &#8211; Esclusione &#8211; Richiesta generica &#8211; Specificazione &#8211; Attività  collaborativa della P.A. &#8211; Condizioni.  1. Ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005, n.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pennetti, Est. Tallaro</span></p>
<hr />
<p>In tema di accesso alle informazioni ambientali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Ambiente e territorio- Informazione ambientale &#8211; Accesso &#8211; Termini &#8211; Interesse &#8211; Dimostrazione &#8211; Necessità  &#8211; Esclusione &#8211; Richiesta generica &#8211; Specificazione &#8211; Attività  collaborativa della P.A. &#8211; Condizioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 l&#8217;autorità  pubblica deve rendere disponibile l&#8217;informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Inoltre, l&#8217;autorità  pubblica deve mettere a disposizione del richiedente l&#8217;informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l&#8217;entità  e la complessità  della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l&#8217;autorità  pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano. Nel caso in cui la richiesta d&#8217;accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l&#8217;autorità  pubblica può chiedere al richiedente, al più¹ presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull&#8217;uso dei cataloghi pubblici, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/12/2019<br /> <strong>N. 02155/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01548/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2019, proposto da<br /> Legambiente Calabria &#8211; Associazione di Promozione Sociale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Parretta e Marialuisa Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell&#8217;avvocato Anna Parretta, in Catanzaro, alla via Taranto, n. 3;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica e Anna Maria Paladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale, in Catanzaro, alla via Giovanni Jannoni, n. 68;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> So.Te.Co. S.p.a., non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;accesso</em></strong><br /> agli atti del procedimento relativi al sistema di depurazione di Catanzaro e specificatamente degli atti relativi ai provvedimenti emessi a seguito ed in ottemperanza della delibera della Giunta Comunale di Catanzaro del 3 aprile 2019, n.119, ivi inclusi gli elaborati relativi alla rifunzionalizzazione del depuratore sito in Catanzaro, località  Verghello, con gli annessi atti di impegno delle risorse ministeriali e regionali, nonchè la copia del registro dell&#8217;impianto di depurazione contenente l&#8217;indicazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria compiute negli ultimi cinque anni nonchè copia dell&#8217;attuale affidamento della gestione dell&#8217;impianto di depurazione in oggetto e la documentazione attestante i volumi d&#8217;acqua trattati e le tonnellate di fanghi inviati a trattamento nel predetto impianto negli ultimi cinque anni;<br /> nonchè per l&#8217;annullamento del silenzio-rigetto in materia ambientale formatosi in data 2 settembre 2019 sulla domanda di accesso presentata in data 2 luglio 2019 dalla ricorrente ed acquisita dalla suindicata Amministrazione al prot. n. 2019/65482 del 3 luglio 2019 e di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; L&#8217;associazione di promozione sociale Legambiente Calabria ha richiesto al Comune di Catanzaro, in data 2 luglio 2019, l&#8217;accesso alle informazioni meglio indicate in epigrafe.<br /> Dato il silenzio serbato dall&#8217;amministrazione, si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere la condanna dell&#8217;Ente comunale ad assicurare l&#8217;accesso.<br /> 2. &#8211; Costituitosi solo formalmente il Comune di Catanzaro, il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2019.<br /> 3. &#8211; La materia è oggetto della Convenzione di Aahrus, sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta dalla Repubblica italiana e di cui la l. 16 marzo 2001, n. 108, autorizza la ratifica e dispone l&#8217;esecuzione.<br /> L&#8217;art. 4 della Convenzione stabilisce che gli Stati che l&#8217;hanno sottoscritta provvedano affinchè, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità  pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio, ove richiesto, di copie dei documenti contenenti tali informazioni senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo.<br /> Le informazioni debbono essere messe a disposizione nella forma richiesta, salvo che l&#8217;autorità  abbia validi motivi per renderle accessibili in altra forma, nel qual caso tali motivi devono essere specificati; o le informazioni siano giù  pubblicamente disponibili in altra forma.<br /> Le informazioni ambientali devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessità  non giustifichi una proroga del termine, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi dalla presentazione della richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.<br /> Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:Â <em>a)</em>Â se l&#8217;autorità  pubblica cui è rivolta non dispone di tali informazioni;  <em>b)</em>Â se è manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo generici; oppure <em>c)</em>Â se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità  pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni.<br /> Una richiesta di informazioni ambientali può essere inoltre respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:Â <em>a)</em>Â la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità  pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale;  <em>b)</em>Â le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;  <em>c)</em>Â il corso della giustizia, il diritto di ogni persona ad un processo equo o il potere delle pubbliche autorità  di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;  <em>d)</em>Â la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; tuttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell&#8217;ambiente;  <em>e)</em>Â i diritti di proprietà  intellettuale;  <em>f)</em>Â la riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica che non abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;  <em>g)</em>Â gli interessi dei terzi che abbiano fornito spontaneamente le informazioni richieste, senza essere o poter essere soggetti ad alcun obbligo legale in tal senso, e che non acconsentano alla divulgazione della documentazione; o <em>h)</em>Â l&#8217;ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare. I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell&#8217;interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonchè dell&#8217;eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell&#8217;ambiente.<br /> Qualora non disponga delle informazioni ambientali richieste, l&#8217;autorità  pubblica indica quanto prima al richiedente l&#8217;altra autorità  pubblica alla quale ritiene possibile rivolgersi per ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta a tale autorità  informandone il richiedente.<br /> 4. &#8211; Alla Convenzione ha avuto accesso anche l&#8217;Unione europea, che ha quindi legiferato con la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, i cui artt. 3 e 4 ripropongono, in sostanza, il contenuto dell&#8217;art. 4 della Convenzione.<br /> La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, il cui art. 3 stabilisce che l&#8217;autorità  pubblica rende disponibile l&#8217;informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.<br /> Fatto salvo quanto stabilito all&#8217;articolo 5, l&#8217;autorità  pubblica mette a disposizione del richiedente l&#8217;informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l&#8217;entità  e la complessità  della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l&#8217;autorità  pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.<br /> Nel caso in cui la richiesta d&#8217;accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l&#8217;autorità  pubblica può chiedere al richiedente, al più¹ presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull&#8217;uso dei cataloghi pubblici di cui, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta.<br /> 5. &#8211; Nel caso di specie, la richiesta formulata da Legambiente Calabria non appare eccessivamente generica, essendo stati specificati i documenti ai quali si chiede l&#8217;accesso.<br /> Il Comune di Catanzaro, dal canto suo, non ha opposto una delle ragioni che escludono l&#8217;accesso, nè ha dato alcuna risposta all&#8217;istanza nei termini previsti dalla norma.<br /> 6. &#8211; Ne deriva che l&#8217;azione di accesso spiegata in questa sede dall&#8217;associazione di promozione sociale Legambiente Calabria deve trovare accoglimento, con la conseguente condanna del Comune di Catanzaro all&#8217;ostensione dei documenti richiesti.<br /> 7. &#8211; Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, ordina al Comune di Catanzaro di consentire entro 30 giorni alla Legambiente Calabria &#8211; Associazione di Promozione Sociale l&#8217;accesso agli atti e alle informazioni indicate nell&#8217;istanza del 2 luglio 2019.<br /> Condanna il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carcia, alla rifusione, in favore della Legambiente Calabria &#8211; Associazione di promozione Sociale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonchè oltre a IVA e CPA come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2010 n.2155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-4-2010-n-2155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-4-2010-n-2155/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-4-2010-n-2155/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2010 n.2155</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est.Greco S.p.a.Costruzioni Sacramati(Cancrini) c/ Adanti s.p.a (Carbone) ed altri l&#8217;Adunanza Plenaria sulla inapplicabilità della dimidiazione ex art.23 bis L.Tar al termine per proporre motivi aggiunti 1. Processo amministrativo-Motivi aggiunti -Proposizione- Termine- Dimidiazione ex art.23 bis-Esclusione-Ragioni 2. Processo amministrativo- Ricorso- Proposizione- Legittimazione attiva &#8211; Mandataria di raggruppamento costituendo- Ammissibilità-Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-4-2010-n-2155/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2010 n.2155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-4-2010-n-2155/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2010 n.2155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Salvatore,  Est.</i >Greco<br /> S.p.a.Costruzioni Sacramati(Cancrini) c/ Adanti s.p.a (Carbone) ed altri</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;Adunanza Plenaria sulla inapplicabilità della dimidiazione ex art.23 bis L.Tar al termine per proporre motivi aggiunti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo-Motivi aggiunti -Proposizione- Termine- Dimidiazione ex art.23 bis-Esclusione-Ragioni	</p>
<p>2. Processo amministrativo- Ricorso- Proposizione- Legittimazione attiva &#8211; Mandataria di raggruppamento costituendo- Ammissibilità-Ragioni 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. -Project  financing- Requisiti- Dimostrazione- Momento – Individuazione -Nella fase di scelta dell’esecutore.	</p>
<p>4. Contratti Pubblici-Partecipazione- Requisiti di ordine generale – Procedure concorsuali – Causa di esclusione – Sussiste – Dal momento della dichiarazione del giudice dello stato di insolvenza – Nel caso di concordato preventivo – Distinzione – Causa di esclusione – Configurabilità – Dal momento dell’istanza dell’impresa di ammissione alla procedura.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’istituto della dimidiazione ex art.23 bis L.tar non è applicabile al termine per la proposizione dei motivi aggiunti al ricorso introduttivo. La ratio insita  nella scelta normativa di non estendere il dimezzamento al termine di notifica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio riposa nell&#8217;esigenza di garantire il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito di difesa (ex art.24 cost.), che sarebbe  da ciò risultato , eccessivamente compresso  per effetto  dell’abbreviazione del termine de quo. Tale esigenza sussiste anche per i motivi aggiunti,proponibili nei casi nei quali, il ricorrente debba articolare nuove censure a seguito della conoscenza  introduttivo o sopravvenienza di circostanze non conosciute al momento della proposizione del ricorso.  	</p>
<p>2. E’ ammissibile il ricorso proposto dalla sola mandataria del raggruppamento costituendo di imprese. Infatti la legittimazione individuale delle singole imprese associate in r.t.i.  discende dai comuni principi della normativa interna nazionale  in tema di legittimazione processuale  e di personalità giuridica, tenuto conto che il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica  autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono.	</p>
<p>3. In materia di project  financing il possesso dei requisiti di ordine generale deve essere dimostrato dagli interessati, e dal promotore in particolare, non nella fase di individuazione del promotore stesso ,ma nella successiva fase selettiva di scelta dell’esecutore della proposta. 	</p>
<p>4. La causa di esclusione dalle gare derivante dalla sussistenza di procedure concorsuali opera, nel concordato preventivo, in maniera differente dalle altre procedure, nelle quali occorre una pronuncia del giudice. Nel caso di concordato preventivo, invece, è la stessa impresa che formula istanza di ammissione alla procedura, pertanto è da tale momento che va configurata la sussistenza della causa di esclusione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02155/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 00005/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p></p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>sul ricorso in appello nr. 5 del 2009 (nr. 5430 del 2008 R.G. della Sezione Quinta), proposto dalle </p>
<p>società <b><b>COSTRUZIONI SACRAMATI S.p.a.</b></b>, <b><b>DELTA LAVORI S.p.a.</b></b>, <b><b>ICES S.r.l. </b></b>e<b><b> SALVATORE MERRELLA S.r.l.</b></b>, e dalla <b><B>IMPRESA BATTETA PAOLO</B></b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i><i>pro tempore,</i></i> rappresentate e difese dagli avv.ti Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio legale Cancrini &#8211; Piselli in Roma, via G. Mercalli, 13, </p>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la società <b><b>ADANTI S.p.a.</b></b>, in persona del legale rappresentante <i><i>pro tempore, </i></i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Giovanni Carbone e Alessandro Cinti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via degli Scipioni, 288, </p>
<p><i><b><i><b>nei confronti di</p>
<p></i></i>COMUNE DI SASSARI<i><i></b></i></b></i>, in persona del Sindaco <i><i>pro tempore, </i></i>rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manzi, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi e Giuseppina Soddu, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via F. Confalonieri, 5, </p>
<p><i><b></p>
<p align=center><i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione cautelare dell’efficacia,</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i></b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, nr. 967/2008, depositata in data 19 maggio 2008, con la quale è stato accolto il ricorso nr. 444 del 2006 proposto dall’odierna appellata Adanti S.p.a. e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalle imprese odierne appellanti.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione dell’appellata Adanti S.p.a. e del Comune di Sassari;</p>
<p>Visto l’appello incidentale proposto dal Comune di Sassari;</p>
<p>Viste le memorie prodotte dagli appellanti (in date 7 gennaio 2009 e 23 marzo 2010), dall’appellata Adanti S.p.a. (in date 7 gennaio 2009 e 23 marzo 2010) e dall’Amministrazione (in date 24 dicembre 2008 e 23 marzo 2010);</p>
<p>Vista l’ordinanza della Sezione Quinta nr. 4370 del 29 luglio 2008, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;</p>
<p>Vista l’ordinanza della Sezione Quinta nr. 7793 del 12 dicembre 2009, con la quale la decisione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore, all’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2010, il Consigliere Raffaele Greco;</p>
<p>Uditi l’avv. De Portu, per delega dell’avv. Cancrini, per gli appellanti, gli avv.ti Carbone e Cinti per la Adanti S.p.a. e l’avv. Manzi per l’Amministrazione;</p>
<p>Visto il dispositivo di decisione nr. 220 del 1 aprile 2010;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>Le imprese in epigrafe meglio indicate hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Sardegna, accogliendo il ricorso proposto dalla società Adanti S.p.a., ha annullato la procedura di <i><i>project financing </i></i>indetta dal Comune di Sassari per l’affidamento della concessione avente a oggetto la realizzazione e la successiva gestione di un’area in ampliamento del Cimitero Comunale, procedura conclusasi con l’aggiudicazione in favore delle stesse imprese appellanti riunite in raggruppamento temporaneo, e contestualmente ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dalle medesime imprese proposto.</p>
<p>A sostegno dell’impugnazione, le appellanti hanno dedotto:</p>
<p>1) <i><i>error in judicando; </i></i>in via pregiudiziale e assorbente: improcedibilità del ricorso principale per inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalla Adanti S.p.a. avverso l’aggiudicazione definitiva della concessione; tardività della notifica e difetto di autonoma procura <i><i>ad litem </i></i>(in relazione alla reiezione delle relative eccezioni sollevate in primo grado);</p>
<p>2) <i><i>error in judicando; </i></i>sulla piena validità delle procure rilasciate in calce al ricorso incidentale con conseguente ammissibilità (e riproposizione) dello stesso e consequenziale declaratoria di improcedibilità del ricorso principale (in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalle odierne appellanti per asserita nullità delle relative procure <i><i>ad litem</i></i>);</p>
<p>3) <i><i>error in judicando; </i></i>in ordine all’infondatezza della censura con la quale la Adanti S.p.a. censura la posizione della ex mandante Sogedico S.r.l., poi estromessa dal r.t.i. (in relazione alla pretermissione da parte del primo giudice di siffatta tempestiva estromissione, intervenuta prima dell’aggiudicazione definitiva).</p>
<p>La medesima sentenza del T.A.R. sardo è stata impugnata, nelle forme dell’appello incidentale, anche dal Comune di Sassari, il quale ha dedotto i seguenti motivi (in parte sovrapponibili a quelli articolati con l’appello principale):</p>
<p>I) improcedibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della concessione;</p>
<p>II) inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione processuale della Adanti S.p.a., quale mandataria del costituendo r.t.i. che aveva partecipato alla procedura;</p>
<p>III) carente e contraddittoria motivazione; erroneità della sentenza nel merito (in relazione alla ritenuta sussistenza di una causa di esclusione nei confronti della Sogedico S.r.l., originaria mandataria del r.t.i. poi risultato aggiudicatario).</p>
<p>Si è costituita per resistere all’appello la Adanti S.p.a., originaria ricorrente, la quale, oltre a controdedurre analiticamente ai motivi di appello assumendone l’infondatezza, ha altresì riproposto come segue i motivi di ricorso di primo grado rimasti assorbiti nella gravata sentenza di accoglimento:</p>
<p>i) eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria; violazione della <i><i>lex specialis </i></i>di gara, ed in particolare dell’art. 14 del bando di gara; violazione dell’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, nr. 554; eccesso di potere per violazione della <i><i>par condicio;</i></i></p>
<p>ii) eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria; mancanza di motivazione del provvedimento di verifica del possesso dei requisiti del promotore; violazione di legge ed in particolare dell’art. 93, comma 4, del d.P.R. nr. 554 del 1999;</p>
<p>iii) eccesso di potere per omessa istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 <i><i>quater </i></i>della legge 11 febbraio 1994, nr. 109; violazione e falsa applicazione dell’art. 99 del d.P.R. nr. 554 del 1999;</p>
<p>iv) violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. nr. 554 del 1999; eccesso di potere per violazione della <i><i>par condicio; </i></i>eccesso di potere sotto il profilo della violazione delle norme procedimentali; eccesso di potere per errata e falsa rappresentazione dei presupposti del provvedimento;</p>
<p>v) violazione di legge per falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 94 del d.P.R. nr. 554 del 1999; eccesso di potere per omessa istruttoria e per motivazione carente; eccesso di potere per falsa rappresentazione dei requisiti di partecipazione.</p>
<p>La Quinta Sezione di questo Consiglio di Stato, dopo aver sospeso in via cautelare l’esecuzione della sentenza impugnata, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la risoluzione della questione relativa all’applicabilità o meno al termine di proposizione dei motivi aggiunti di primo grado del dimezzamento previsto dall’art. 23 <i><i>bis </i></i>della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034: questione dalla cui soluzione quale dipende non solo la sostanziale ammissibilità dell’originaria impugnazione della Adanti S.p.a., ma anche – come evidenziato nell’ordinanza di rimessione – la risposta da dare all’ulteriore problema (anch’esso oggetto di specifica eccezione in primo grado) della necessità o meno di un’autonoma procura <i><i>ad litem </i></i>per la proposizione dei motivi aggiunti.</p>
<p>Trasmessi gli atti all’Adunanza Plenaria, all’udienza del 29 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>1. Ai sensi dell’art. 73 del r.d. 17 agosto 1907, nr. 642, questa Adunanza ritiene di non limitare la propria decisione alla sola questione richiamata nell’ordinanza di rimessione, ma di dover decidere la controversia nella sua interezza.</p>
<p>Pertanto, giova premettere una sintetica ricostruzione della vicenda amministrativa e processuale per cui è causa.</p>
<p>2. Formano oggetto del presente giudizio gli atti relativi alla procedura di <i><i>project financing </i></i>indetta dal Comune di Sassari per l’affidamento della concessione avente a oggetto la realizzazione e la successiva gestione di un’area in ampliamento del Cimitero Comunale.</p>
<p>Espletata la prima fase della procedura, è stata individuato quale promotore il r.t.i. con capogruppo la società Costruzioni Sacramati S.p.a., il cui progetto preliminare ha costituito la base della successiva gara, che si è articolata ai sensi dell’art. 37 <i><i>quater </i></i>della legge 11 febbraio 1994, nr. 109 (applicabile <i><i>ratione temporis</i></i>), in una prima fase di selezione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in una seconda fase negoziata; a quest’ultima è stata ammesso il r.t.i. con mandataria la società Adanti S.p.a. (un altro concorrente essendo stato escluso dalla procedura prima dell’avvio di detta seconda fase), ma alla fine essa si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore dello stesso r.t.i. promotore.</p>
<p>La Adanti S.p.a. ha impugnato dinanzi al T.A.R. della Sardegna la predetta aggiudicazione provvisoria e quindi, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione definitiva.</p>
<p>Il T.A.R. della Sardegna, dopo aver sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea in ordine alla questione della legittimazione processuale della singola impresa che abbia partecipato a una gara quale componente di un r.t.i., ha accolto il ricorso della Adanti S.p.a. ritenendo fondata e assorbente la censura di violazione dell’art. 75, comma 1, lettera <i><i>a), </i></i>del d.P.R. 21 dicembre 1999, nr. 554, essendo emersa la pendenza nei confronti della società Sogedico S.r.l. (originaria mandante del r.t.i. aggiudicatario, poi estromessa dallo stesso) di una procedura di concordato preventivo.</p>
<p>Il primo giudice ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale congiuntamente proposto dalle imprese aggiudicatarie, con il quale esse assumevano che il r.t.i. Adanti avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per violazione delle regole del Disciplinare di gara, che sanzionavano con l’esclusione i concorrenti che nella propria offerta tecnica non si limitassero a proporre varianti migliorative al progetto a base di gara, ma vi apportassero modifiche sostanziali.</p>
<p>3. Tutto ciò premesso, va osservato in via preliminare che appare corretto – alla stregua dei consolidati principi in tema di ordine di esame delle impugnazioni &#8211; il <i><i>modus procedendi </i></i>del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto di esaminare prioritariamente il ricorso originario della Adanti S.p.a. rispetto a quello incidentale proposto dalle imprese odierne appellanti, tenuto conto che ciascuna delle due parti private tendeva a conseguire il risultato dell’esclusione dell’altra dalla procedura selettiva per cui è causa, nella quale esse erano gli unici due concorrenti.</p>
<p>Infatti, con il ricorso introduttivo la Adanti S.p.a. lamenta la mancata esclusione del r.t.i. con capogruppo Costruzioni Sacramati S.p.a. per difetto dei requisiti di ordine generale <i><i>ex </i></i>art. 75 d.P.R. nr. 554 del 1999, laddove nel ricorso incidentale si assume che il r.t.i. Adanti avrebbe meritato l’esclusione per irregolarità dell’offerta tecnica, da accertare quindi in un momento successivo, sia logicamente che cronologicamente, a quello della verifica dei suddetti requisiti generali.</p>
<p>In altri termini, l’eventuale fondatezza del ricorso principale avrebbe comportato l’esclusione del r.t.i. controinteressato prima ancora della fase dell’esame delle offerte tecniche, con la conseguente insussistenza di qualsivoglia interesse a censurare ipotetici vizi o irregolarità verificatisi in tale fase.</p>
<p>Tale precisazione, come appresso si dirà, è rilevante anche ai fini dell’ordine logico nel quale verranno esaminati i motivi articolati nell’appello principale (uno dei quali è inteso a censurare la declaratoria di inammissibilità proprio del ricorso incidentale proposto in primo grado dalle odierne appellanti).</p>
<p>4. Nella trattazione dei motivi d’appello, conviene principiare dal primo motivo dell’appello principale, col quale sono svolte doglianze in parte sovrapponibili a quelle articolate nel primo motivo dell’appello incidentale del Comune di Sassari, riproponendosi le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell’originaria impugnazione proposta dalla Adanti S.p.a., respinte dal primo giudice.</p>
<p>Dette eccezioni si fondano su un duplice ordine di argomenti:</p>
<p><i><i>a) </i></i>i motivi aggiunti di primo grado, con i quali è stata impugnata l’aggiudicazione definitiva, sarebbero tardivi per mancato rispetto del termine dimidiato di cui all’art. 23 <i><i>bis, </i></i>comma 2,della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, e conseguentemente sarebbe improcedibile il ricorso originario (col quale è stata censurata la sola aggiudicazione provvisoria);</p>
<p><i><i>b) </i></i>i ridetti motivi aggiunti sarebbero altresì inammissibili siccome non assistiti da autonoma procura <i><i>ad litem.</i></i></p>
<p>4.1. La prima delle questioni suindicate forma oggetto della rimessione della decisione all’Adunanza Plenaria, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali emersi sul punto.</p>
<p>Nell’ordinanza di rimessione sono richiamati, con ampie citazioni dei precedenti giurisprudenziali, i tre orientamenti allo stato esistenti circa l’applicabilità ai motivi aggiunti della dimidiazione dei termini <i><i>ex </i></i>art. 23 <i><i>bis:</i></i></p>
<p>&#8211; un primo indirizzo, muovendo dalla <i><i>ratio </i></i>acceleratoria del dimezzamento dei meriti e dal fatto che l’unica eccezione testuale allo stesso è riferita al solo termine di proposizione del ricorso introduttivo, conclude che anche il termine di<br />
&#8211; una seconda opinione, al contrario, esclude che tale ultimo termine possa essere abbreviato attesa l’identica esigenza di non comprimere il diritto di difesa, che costituisce la <i><i>ratio </i></i>dell’eccezione contenuta nella norma;</p>
<p>&#8211; infine, un orientamento intermedio assume la necessità di distinguere, dopo la riforma dei motivi aggiunti operata con la legge 21 luglio 2000, nr. 205, tra i motivi aggiunti con i quali ci si limiti a sviluppare censure ulteriori avverso i medesimi att<br />
Questa Adunanza condivide l’avviso del primo giudice, che ha ritenuto inoperante per il termine di proposizione dei motivi aggiunti la dimidiazione di cui all’art. 23 <i><i>bis, </i></i>comma 2,della legge nr. 1034 del 1971.</p>
<p>Al riguardo, occorre muovere dal rilievo che detta abbreviazione dei termini costituisce essa stessa eccezione all’ordinaria durata dei termini processuali (così come tutto il “rito speciale” <i><i>ex </i></i>art. 23 <i><i>bis </i></i>si pone come derogatorio rispetto alle regole ordinarie), di tal che quella che appare come una “eccezione” al dimezzamento, prevista per il termine di proposizione del ricorso introduttivo, costituisce in realtà una delimitazione che il legislatore ha inteso tracciare del campo di operatività della deroga medesima, e quindi una riaffermazione delle regole generali.</p>
<p>Orbene, come correttamente ritenuto da tutti gli orientamenti innanzi richiamati, la <i><i>ratio </i></i>alla base della scelta normativa di non estendere il dimezzamento al termine di notifica dell’atto introduttivo del giudizio riposa nell’esigenza di garantire il pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito di difesa, che sarebbe risultato eccessivamente compresso per effetto dell’abbreviazione anche del termine <i><i>de quo.</i></i></p>
<p>Tale esigenza, pacificamente riconosciuta valida anche per il ricorso incidentale, invero risulta sussistere anche nell’ipotesi in cui il ricorrente debba articolare nuove censure in corso di causa attraverso lo strumento dei motivi aggiunti, non potendo attribuirsi rilevanza decisiva – come avviene, invece, in alcune pronunce favorevoli al dimezzamento – alla diversità di situazioni consistente nel fatto che in questa ipotesi, a differenza di quella in cui si debba proporre il ricorso introduttivo, il ricorrente ha certamente già conferito il mandato a un difensore, e pertanto i tempi necessari per l’esercizio del diritto di difesa dovrebbero essere considerati “al netto” del tempo necessario alla ricerca di un difensore ed all’instaurazione del rapporto professionale con lo stesso.</p>
<p>Infatti, nella fissazione dei termini per l’esercizio delle attività processuali il legislatore ha sempre ritenuto di prescindere del tutto dalla vicenda interna relativa al rapporto tra parte e difensore, preoccupandosi unicamente di prevedere tempi idonei a consentire all’interessato – indipendentemente dall’esistenza o meno di un mandato difensivo, ovvero dalle competenze tecnico-giuridiche che lo stesso interessato eventualmente possieda – la piena esplicazione delle facoltà riconducibili al diritto di difesa <i><i>ex </i></i>art. 24 Cost.</p>
<p>Inoltre, anche l’argomento testuale valorizzato dalla tesi favorevole alla dimidiazione appare superabile: infatti, se è vero che il comma 2 dell’art. 23 <i><i>bis </i></i>richiama esplicitamente il solo ricorso introduttivo, è altresì significativo che la disposizione, per escludere il dimezzamento, faccia riferimento ai termini al plurale (“<i><i>quelli per la proposizione del ricorso</i></i>”), piuttosto che al solo termine di notifica del ricorso introduttivo, quasi a voler evidenziare che l’inapplicabilità del regime derogatorio si estende a tutti i termini che siano a questo assimilabili.</p>
<p>Per converso, la terza delle opinioni sopra riportate, se indubbiamente coglie un’effettiva diversità ontologica all’interno della categoria apparentemente unitaria dei motivi aggiunti, per effetto della possibilità riconosciuta dalla legge nr. 205 del 2000 di impugnare con essi anche i nuovi atti sopravvenuti in pendenza del giudizio, finisce tuttavia per introdurre una frammentazione della disciplina processuale dei motivi aggiunti che, almeno allo stato, non sembra trovare fondamento a livello positivo.</p>
<p>Peraltro, nel caso di specie non v’è dubbio che trattasi di motivi aggiunti proposti ai sensi della nuova normativa, essendo stato con gli stessi impugnato un atto (l’aggiudicazione definitiva) sopravvenuto in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.</p>
<p>4.2. La soluzione, nel senso innanzi chiarito, della questione relativa al termine di proposizione dei motivi aggiunti consente di ritenere superata l’ulteriore questione, evocata nell’ordinanza di rimessione, se per tale atto processuale sia necessario munirsi di apposita procura <i><i>ad litem.</i></i></p>
<p>Infatti, nel caso di specie risulta <i><i>per tabulas </i></i>che i motivi aggiunti, in un primo momento notificati senza essere assistiti da autonoma procura, furono poi rinotificati con allegata la procura medesima: poiché tale modifica risulta tempestiva, tenuto conto come detto del termine ordinario di sessanta giorni, ne discende la piena ritualità dei motivi aggiunti <i><i>de quibus.</i></i></p>
<p>5. In ordine logico, va poi esaminato il secondo motivo dell’appello dell’Amministrazione, con il quale viene reiterata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione in capo alla Adanti S.p.a., che era mandataria di un costituendo r.t.i.</p>
<p>Sul punto, si è già accennato che il T.A.R. della Sardegna ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che era stata chiamata a esprimersi proprio su tale questione da questo Consiglio di Stato con l’ordinanza nr. 6677 del 2006; come noto, la Corte ha riscontrato il quesito nel senso che non contrasta col diritto comunitario una normativa nazionale che consenta a ciascun membro di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica, la quale abbia in quanto tale partecipato a una gara d’appalto, di impugnare a titolo individuale gli atti della procedura stessa.</p>
<p>Assume l’Amministrazione che, malgrado tale pronuncia, allo stato nell’ordinamento italiano dovrebbe comunque escludersi tale legittimazione individuale in assenza di una normativa interna che espressamente la riconosca.</p>
<p>Tale assunto non può essere condiviso.</p>
<p>Ed invero, in questo caso non si è in presenza di un principio comunitario che necessiti di trasposizione da parte del legislatore interno: al contrario, la legittimazione individuale delle singole imprese associate in r.t.i. discende dai comuni principi della nostra legislazione in tema di legittimazione processuale e di personalità giuridica, tenuto conto che pacificamente il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono.</p>
<p>6. A questo punto, in applicazione di quanto già sottolineato in ordine alla necessità di dare priorità alle questioni sollevate con l’originario ricorso principale, s’impone l’esame del terzo motivo di entrambi gli appelli, con cui si lamenta l’erroneità nel merito della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta necessità di escludere dalla procedura selettiva il r.t.i. con capogruppo la Costruzioni Sacramati S.p.a.</p>
<p>Il Collegio, malgrado le diffuse e perspicue argomentazioni in contrario svolte dalle parti appellanti, ritiene di condividere le conclusioni del primo giudice.</p>
<p>6.1. Per un corretto esame delle problematiche coinvolte dalle censure in esame, occorre preliminarmente svolgere alcune considerazioni sulla natura e sulle caratteristiche della procedura selettiva per cui è causa, di <i><i>project financing </i></i>per l’affidamento di una concessione di costruzione e gestione, in base alla normativa – all’epoca vigente – di cui agli artt. 37 <i><i>bis </i></i>e segg. della legge nr. 109 del 1994.</p>
<p>Quanto alla qualificazione giuridica di detta procedura, il Collegio non condivide l’impostazione di fondo – evidente soprattutto nell’appello dell’Amministrazione comunale – che considera tale procedura integrante un modello unitario di procedimento selettivo, in quanto la disciplina positiva in materia (non modificata, sotto tale profilo, neanche dalle più recenti modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, nr. 152) denuncia chiaramente l’intento del legislatore di disinteressarsi delle forme giuridiche, per privilegiare la sostanza economica dell’operazione di finanza di progetto, intesa alla realizzazione di interventi di una certa entità attraverso il concorso di risorse pubbliche e private; a tale risultato, per lo più perseguito (come nel caso di specie) mediante l’impiego dello strumento della concessione di costruzione e gestione, sul piano procedurale corrisponde la giustapposizione di una pluralità di modelli negoziali i quali, ancorché teleologicamente connessi in vista del raggiungimento del risultato economico suindicato, conservano la propria autonomia (cfr., <i><i>ex plurimis, </i></i>Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, nr.142; id. 20 ottobre 2004, nr. 6847).</p>
<p>All’interno di tale cornice, appaiono chiaramente distinte, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza, la fase preliminare della individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all’affidamento della concessione: mentre quest’ultima nella disciplina innanzi richiamata della legge nr. 109 del 1994, sostanzialmente confluita nell’originario impianto del d.lgs. nr. 163 del 2006, costituisce una vera e propria gara soggetta ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica (sia pure con le peculiarità e le deroghe previste in materia di affidamento di concessioni, nonché specificamente per il <i><i>project financing </i></i>in quanto tale), al contrario la scelta del promotore, ancorché in qualche misura procedimentalizzata e quindi entro certi limiti sindacabile in sede giurisdizionale, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell’esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (cfr. Cons. St., sez. V, 10 novembre 2005, nr. 6287).</p>
<p>Nel caso di specie, per vero, la controversia attiene alla seconda delle due fasi anzi dette, investendo la procedura selettiva tenutasi, all’esito dell’individuazione del r.t.i. con capogruppo la società Costruzioni Sacramati S.p.a. quale promotore, con la pubblicazione in data 28 settembre 2004 di un bando nel quale il progetto preliminare predisposto dal predetto r.t.i. costituiva la base sulla quale gli altri concorrenti erano chiamati a formulare le proprie offerte tecniche.</p>
<p>Alla stregua del citato art. 37 <i><i>bis </i></i>della legge nr. 109 del 1994, tale gara si è articolata in due fasi: una prima fase nella quale la stazione appaltante ha proceduto, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al confronto tra l’offerta del promotore e quelle formulate dagli altri concorrenti; un’ulteriore fase negoziata, nella quale l’Amministrazione ha trattato con lo stesso promotore e con le imprese selezionate quali autrici dell’offerte migliori nella fase precedente (in realtà, il solo r.t.i. Adanti, attesa l’esclusione di altro concorrente originariamente selezionato).</p>
<p>Come già in passato ritenuto da questo Consesso, le ridette due fasi non possono essere però considerate come autonome e distinte, costituendo comunque momenti di una procedura selettiva unitaria, ancorché soggetta a regole peculiari (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 novembre 2007, nr. 6727); tanto si precisa per sgombrare il campo da possibili confusioni ingenerate dagli scritti difensivi delle parti del presente giudizio, laddove si parla di “<i><i>indizione</i></i>” della fase negoziata per riferirsi a un atto (la nota prot. 46777 del 25 luglio 2005) il quale, lungi dal costituire la <i><i>lex specialis </i></i>di un’autonoma procedura selettiva, costituiva piuttosto una mera comunicazione dell’avvio della seconda fase, quella negoziata, della procedura già in corso.</p>
<p>6.2. Tanto precisato, occorre ancora premettere che nella specie la causa di esclusione esistente in capo al r.t.i. Sacramati, lamentata dalla ricorrente e ritenuta effettivamente sussistente dal primo giudice, concerne non già i requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dal bando di gara, bensì i requisiti soggettivi di ordine generale (o “di ordine pubblico”) richiesti dalla legge, e cioè nella specie dall’art. 75 del d.P.R. nr. 554 del 1999 (oggi sostituito, con contenuti sostalzialmente identici per quanto qui interessa, dall’art. 38 del d.lgs. nr. 163 del 2006).</p>
<p>Di conseguenza, appare scarsamente conferente il richiamo delle parti appellate al disposto di cui all’art. 99 del medesimo d.P.R. nr. 554 del 1999 laddove, con specifico riferimento al <i><i>project financing, </i></i>è fatta distinzione tra i requisiti necessari per l’assunzione della qualità di promotore (comma 1) e quelli per l’affidamento della concessione, che possono essere anche non posseduti dal promotore nel momento in cui partecipa alla verifica preliminare intesa al conseguimento di tale qualità (comma 3).</p>
<p>Infatti, in disparte il rilievo che appare discutibile – siccome potenzialmente lesiva della <i><i>par condicio </i></i>tra i concorrenti – un’interpretazione di tale disposizione che autorizzi il promotore a non possedere i requisiti della <i><i>lex specialis </i></i>al momento dell’inizio della fase selettiva, per procurarseli solo nell’imminenza dell’aggiudicazione, vi è che essa si riferisce chiaramente ai soli requisiti tecnici ed economici, e non anche a quelli di ordine generale: infatti, il citato comma 3 dell’art. 99 fa espresso richiamo ai requisiti di cui al precedente art. 98, e non anche alle condizioni soggettive richieste dall’art. 75.</p>
<p>Pertanto, per queste ultime vale il principio generale secondo cui esse devono essere possedute dai concorrenti al momento della domanda di partecipazione alla gara e permanere fino alla stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2006, nr. 1387; Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2005, nr. 4817; id. 14 luglio 2004, nr. 5094).</p>
<p>Inoltre, con riguardo alla partecipazione in forma associata, è <i><i>jus receptum </i></i>che i requisiti in questione devono essere posseduti e documentati da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2008, nr. 490; id. 16 novembre 2005, nr. 6403; Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, nr. 435; Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2002, nr. 2294; id. 30 gennaio 2002, nr. 507; id. 18 ottobre 2001, nr. 5517; id. 15 giugno 2001, nr. 3188; C.g.a.r.s., 3 agosto 2007, nr. 712).</p>
<p>6.3. Tutto ciò premesso, un primo problema da affrontare è quello dell’individuazione, in relazione alla particolare procedura selettiva per cui è processo, del momento in cui le imprese partecipanti erano tenute a dimostrare il possesso dei suindicati requisiti <i><i>ex </i></i>art. 75, d.P.R. nr. 554 del 1999.</p>
<p>Al riguardo, le considerazioni che si sono svolte in ordine alla autonomia e distinzione del procedimento (non selettivo) di individuazione del promotore rispetto alla successiva procedura (selettiva) di affidamento inducono ragionevolmente a ritenere che l’accertamento dei requisiti soggettivi vada condotto con riferimento alla fase iniziale di quest’ultima, e quindi al momento della domanda di partecipazione alla stessa.</p>
<p>Tale conclusione è avallata anche dal già citato art. 99 del d.P.R. nr. 554 del 1999, laddove – come già rilevato – differenzia, sia pure ai fini del possesso dei soli requisiti tecnici ed economici, tra quanto l’impresa è tenuta a dimostrare ai fini dell’assunzione della veste di promotore e quanto invece deve documentare per l’ammissione alla successiva gara.</p>
<p>Nella fattispecie, la procedura selettiva è stata indetta col già richiamato bando del 28 settembre 2004; tuttavia il r.t.i. odierno appellante, avendo già conseguito la qualità di promotore, restò inerte nella prima fase della procedura, formulando un’offerta soltanto dopo l’avvio della fase negoziata (precisamente in data 12 ottobre 2005), allorché si trattò di porre a confronto il progetto dallo stesso predisposto con l’offerta del r.t.i. Adanti, selezionata come la migliore all’esito della fase precedente.</p>
<p>Occorre aggiungere, peraltro, che già anteriormente a tale momento l’Amministrazione aveva invitato il r.t.i. promotore a dimostrare il possesso dei requisiti, a suo tempo dichiarati, per l’affidamento della concessione, procedendo quindi a una verifica della loro sussistenza: ciò avvenne nel marzo del 2005, e in relazione agli esiti e alle modalità di tale verifica l’originaria ricorrente ha riproposto le doglianze già articolate in primo grado, rimaste assorbite nella sentenza impugnata.</p>
<p>Orbene, il Collegio è dell’opinione che quale che sia, fra i due momenti testé richiamati (quello dell’offerta per la procedura negoziata ovvero quello antecedente della verifica dei requisiti), il momento in cui i requisiti di ordine generale dovevano essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento, risulta <i><i>per tabulas </i></i>che nei confronti di entrambi i momenti sussisteva a carico della Sogedico S.r.l., all’epoca mandante del medesimo raggruppamento, la causa di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettera <i><i>a), </i></i>del d.P.R. nr. 554 del 1999.</p>
<p>6.4. Ed invero, nella specie trattavasi, come già accennato, di procedura di concordato preventivo coinvolgente la suindicata società, con conseguente applicabilità della disposizione testé citata, la quale preclude la partecipazione alle gare d’appalto ai soggetti “<i><i>che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni</i></i>”.</p>
<p>In giurisprudenza, con riferimento al problema di quando possa dirsi “<i><i>in corso</i></i>” una procedura concorsuale, si è in passato ritenuto che non sia sufficiente una mera istanza creditoria (la quale potrebbe essere proposta strumentalmente o comunque infondatamente), occorrendo quanto meno un pronunciamento istruttorio del giudice che accerti oggettivamente lo stato di insolvenza dell’impresa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 1999, n. 516).</p>
<p>Tuttavia, il Collegio è dell’avviso che nell’ipotesi di concordato preventivo le evidenziate preoccupazioni possano dirsi superate dal fatto che è lo stesso imprenditore a chiedere l’ammissione alla procedura concorsuale, con una condotta che ben può ritenersi confessoria della consapevolezza del proprio stato di dissesto: pertanto, può condividersi la conclusione del primo giudice che, al fine di verificare la pendenza del procedimento di concordato preventivo, ha fatto riferimento alla data del 30 dicembre 2004, in cui la Sogedico S.r.l. aveva depositato presso il Tribunale di Cagliari l’istanza di ammissione alla procedura.</p>
<p>Ne discende, con ogni evidenza, che il r.t.i. Sacramati era consapevole della ridetta situazione, e avrebbe dovuto palesarla alla stazione appaltante, sia al momento della verifica dei requisiti compiuta nel marzo del 2005 sia al momento della successiva presentazione dell’offerta nella fase negoziata della procedura selettiva.</p>
<p>6.5. A fronte dei rilievi che precedono, non può attribuirsi valenza risolutiva al successivo recesso dal raggruppamento della Sogedico S.r.l., avvenuto nell’aprile del 2006, nel lasso di tempo intercorrente tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva, né alla circostanza – su cui pure la Sezione Quinta ha fondato la sospensione cautelare dell’impugnata sentenza – che il medesimo r.t.i. fosse in grado, quanto a requisiti tecnici ed economici, di eseguire la prestazione anche senza il soggetto estromesso.</p>
<p>In primo luogo, appare inconferente il richiamo all’art. 94 del d.P.R. nr. 554 del 1999, il quale attiene alle modifiche soggettive del raggruppamento ed alla possibilità che questo porti avanti i lavori previo accertamento da parte della stazione appaltante sulla sua idoneità nella nuova (e, in ipotesi, più ristretta) composizione: tale norma, infatti, si riferisce palesemente a una valutazione in ordine alla persistenza in capo al r.t.i. aggiudicatario dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dal bando di gara, che presiedono, garantendola, all’esecuzione della prestazione, sicchè deve escludersene l’applicabilità ad un’area del tutto diversa nella struttura e nella finalità quale è quella sottesa al possesso di requisiti soggettivi prescritti dalla legge per la partecipazione alle gare.</p>
<p>Ma anche a voler ritenere, con le parti appellanti, che la disposizione <i><i>de qua </i></i>possa applicarsi anche a siffatti requisiti, e che possa trovare applicazione non solo per le vicende successive alla stipula del contratto, ma anche per quelle che abbiano a verificarsi in corso di gara e prima dell’aggiudicazione, essa non può trovare applicazione nella specie nel senso auspicato dalle stesse appellanti.</p>
<p>Pur volendo proseguire nello spirito sopra precisato all’esame della tesi da queste prospettata, secondo la quale l’art. 94 potrebbe consentire alla stazione appaltante di considerare irrilevante, grazie al tempestivo recesso dell’impresa interessata dal raggruppamento, l’impedimento <i><i>ex </i></i>art. 75 (in questo caso l’avvio di una procedura concorsuale, ma in ipotesi anche il sopravvenire di una condanna penale, di una misura interdittiva etc.) che dovesse sopravvenire dopo la formulazione della domanda e nel corso della procedura di gara, ad escludere la sanabilità <i><i>ex post </i></i>di una situazione di oggettiva preclusione all’ammissione alla procedura sussistente al momento dell’offerta, osta l’insuperabile rilievo della manifesta violazione della <i><i>par condicio </i></i>tra i concorrenti che comporterebbe l’adesione alla tesi prospettata.</p>
<p>7. Da tutto quanto fin qui esposto discende che correttamente il T.A.R. della Sardegna ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla Adanti S.p.a. e concluso che il r.t.i. odierno appellante avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per la sussistenza al momento dell’offerta di una causa di esclusione riconducibile alla previsione dell’art. 75, comma 1, lettera <i><i>a), </i></i>del d.P.R. nr. 554 del 1999.</p>
<p>Il che, oltre a esonerare dall’esame delle censure rimaste assorbite nella sentenza impugnata, rende altresì inammissibile anche il secondo motivo di appello articolato dal r.t.i. appellante, con il quale si reiterano le doglianze articolate nell’originario ricorso incidentale, censurandone la dichiarazione di inammissibilità.</p>
<p>Infatti, come già più sopra chiarito, la preliminare esclusione dalla procedura selettiva del medesimo raggruppamento comporta l’insussistenza di ogni interesse a censurare le asserite illegittimità verificatesi nella fase successiva a quella della verifica dei requisiti per l’ammissione alla gara.</p>
<p>8. In considerazione del contrasto di giurisprudenza ad oggi esistente su talune delle questioni esaminate, e tenuto conto anche della peculiarità e della novità delle stesse, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, respinge gli appelli e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.</p>
<p>Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Paolo Salvatore, Presidente del Consiglio di Stato</p>
<p>Luigi Maruotti, Consigliere</p>
<p>Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere</p>
<p>Paolo Buonvino, Consigliere</p>
<p>Luciano Barra Caracciolo, Consigliere</p>
<p>Cesare Lamberti, Consigliere</p>
<p>Goffredo Zaccardi, Consigliere</p>
<p>Nicola Russo, Consigliere</p>
<p>Eugenio Mele, Consigliere</p>
<p>Vito Carella, Consigliere</p>
<p>Manfredo Atzeni, Consigliere</p>
<p>Raffaele Greco, Consigliere, Estensore</p>
<p>Claudio Contessa, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 15/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-4-2010-n-2155/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2010 n.2155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2155/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2155</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Carboni Azienda Napoletana Mobilità (Avv.ti Liguori e Terrana) c/ A.C.I., Aciconsult e Copagnia Napoletana Parcheggi (Avv. Di Martino) – Comune di Napoli (Avv.ti Barone e Tarallo) l&#8217;affidamento da parte del Comune ad un&#8217;azienda di trasporti pubblici del servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali deve avvenire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2155/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Carboni<br /> Azienda Napoletana Mobilità (Avv.ti Liguori e Terrana) c/ A.C.I., Aciconsult e Copagnia Napoletana Parcheggi (Avv. Di Martino) – Comune di Napoli (Avv.ti Barone e Tarallo)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;affidamento da parte del Comune ad un&#8217;azienda di trasporti pubblici del servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali deve avvenire previo espletamento di pubblica gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali – affidamento – ad azienda municipale di trasporti – senza esperimento di pubblica gara – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In base all’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, non è consentito ad un Comune dare in appalto ad un’azienda municipale di trasporti la gestione dei parcheggi pubblici comunali. Infatti, l’articolo 14 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, ha sostituito (nel solo articolo 113) le parole “di rilevanza industriale” con le parole “di rilevanza economica”, e la parola “industria” equivale, nella terminologia dell’articolo 2195 del codice civile, che elenca le varie categorie di imprese commerciali, a impresa produttrice di beni o servizi; e poiché, nella specie, le convenzioni riguardano un servizio di custodia dei veicoli dei privati contro un corrispettivo in denaro secondo tariffe, e anzi viene prevista addirittura la costituzione di una società commerciale per prestarli, l’appalto va definito “di rilevanza industriale”, ossia prestato con attività e organizzazione d’impresa, e va affidato mediante gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’affidamento da parte del Comune ad un’azienda di trasporti pubblici del servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali deve avvenire previo espletamento di pubblica gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  2155/04 REG.DEC.<br />	<br />
N.  4418  REG.RIC.<br />
ANNO  2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>          ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello proposti:</p>
<p>1) dall’ <b>AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ</b>, con sede in Napoli, in persona del presidente, avvocato Felice Laudadio, difeso dagli avvocati Fiorenzo Liguori e Marina Terrana e domiciliata presso il primo in Roma, Via Corsica 6; (presso lo studio dell’avv. M.C. Pansarella)</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’ <b>ente AUTOMOBIL CLUB ITALIA</b>, in persona del presidente, avvocato Franco Lucchesi, e dalle società a responsabilità limitata ACICONSULT C.N.P., in persona del presidente, avvocato Angelo Sticchi Damiani, e COMPAGNIA NAPOLETANA PARCHEGGI, in persona dell’amministratore unico, avvocato Sergio Ferrari (sedi non indicate); tutte difese dall’avvocato Paolo Di Martino e domiciliate presso di lui in Roma, via dell’Orso 74;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>comune di NAPOLI</b>, costituitosi in giudizio in persona del sindaco Rosa Russo Jervolino, difeso dagli avvocati Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo e domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio 46, palazzina IV scala B, presso il dottor Gian Marco Grez;</p>
<p>con l’intervento<br />
&#8211; della società a responsabilità limitata NAPOLIPARK (sede non indicata), in persona del legale rappresentante, professor Riccardo Mercurio, difesa dall’avvocato Enrico Soprano e domiciliata presso di lui in Roma, via degli Avignonesi 5;<br />
&#8211; della società per azioni SABA ITALIA con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, dottor Massimino Pastorelli, difesa dall’avvocato Stefano Vinti e domiciliata presso di lui in Roma, via Emilia 88;</p>
<p>2) dal <b>comune di NAPOLI </b>(appellante in via incidentale), rappresentato, difeso e domiciliato come indicato sopra;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza 30 aprile 2003 n. 4203, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale di Napoli 30 agosto 2002 n. 272, contenente la decisione di costituire una società a responsabilità limitata tra il comune e l’Azienda Napoletana Mobilità per la gestione di servizi della circolazione e della viabilità.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 13 e depositato il 21 maggio 2003;<br />
visto il controricorso dell’Automobil Club Italia e delle società Aciconsult C.N.P. e Compagnia Napoletana Parcheggi, notificato il 28 giugno 2003;<br />
visto il controricorso con appello incidentale del comune di Napoli, notificato il 27 e depositato il 29 maggio 2003;<br />
visto l’atto d’intervento della società Napolipark, notificato il 21 e depositato il 28 maggio 2003;<br />
visto l’atto d’intervento della società Saba Italia, notificato il 13 e il 16 e depositato il 27 giugno 2003;<br />
viste le memorie difensive presentata dall’interveniente Napolipark il 12 giugno 2003 e il 4 febbraio 2004, dall’Azienda Napoletana Mobilità il 3 febbraio 2003, dai resistenti Automobil Club Italia, Aciconsult CNAP e Compagnia Napoletana Parcheggi il 4 febbraio 2004 e dall’interveniente Saba Italia il 4 febbraio 2004;<br />
vista la propria ordinanza 16 giugno 2003 n. 2409, con la quale è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 10 febbraio 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Vigorita in sostituzione dell’avv. Liguori, Barone, Di Martino, Andrea Abbamonte, in sostituzione dell’avvocato Soprano, e Vinti;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il comune di Napoli con convenzione 14 aprile 1997 n. 66238 affidò all’ente parastatale Automobil Club Italia (d’ora in poi anche: ACI), per quattro anni, il servizio di gestione della sosta a pagamento su strade e piazze in determinate zone cittadine, nonché il servizio di gestione dei parcheggi pubblici di superficie e i 2000 posti di parcheggio realizzati dalla società Mededil presso il centro direzionale. Con l’articolo 3 della convenzione l’ACI assumeva l’obbligo di costituire una società, definita “gestore operativo”, avente per oggetto esclusivamente l’esecuzione degli adempimenti necessari per l’attuazione della convenzione, della quale il comune di Napoli avrebbe posseduto il capitale per almeno il cinquantuno per cento. Difatti le società Aciconsult e CNP, entrambe controllate dall’ACI e la seconda delle quali è stata successivamente incorporata dalla prima, con atto del notaio Pacifico 24 aprile 1997 n. 123144/2298 costituirono la società a responsabilità limitata Compagnia Napoletana Parcheggi (d’ora in poi: CNP) alla quale l’ACI, con deliberazione del proprio comitato esecutivo del 16 giugno 1997, affidò l’incarico relativo allo svolgimento di tutte le attività di carattere operativo connesse con il servizio di gestione della sosta a pagamento nel comune di Napoli. Seguìti vari atti diretti a trasferire al comune i due terzi del capitale sociale di CNP, la giunta comunale con deliberazione 23 ottobre 2001 n. 2339 prorogò la convenzione al 30 aprile 2002.<br />
La medesima giunta comunale, con deliberazione 30 aprile 2003 n. 1535, ha cambiato indirizzo, dichiarando la volontà dell’amministrazione di costituire una nuova società tra il comune e la società per azioni Azienda Napoletana Mobilità (ANM) e il giorno stesso proponendo al Consiglio comunale, con deliberazione n. 1536, la costituzione della nuova società a responsabilità limitata, che avrebbe avuto, in sostanza, il medesimo oggetto già previsto per il soggetto gestore della convenzione con l’ACI. La motivazione era che ANM, essendo il soggetto con cui il comune assicura il trasporto pubblico locale su gomma, «rappresenta un interlocutore privilegiato da coinvolgere attivamente per implementare il nuovo modello istituzionale e societario di mobilità». Con altra deliberazione ancora, n. 1537, la giunta prorogò nuovamente la convenzione con l’ACI, fino al 30 settembre 2002. Il Consiglio comunale, con deliberazione 30 agosto 2002 n. 272, approvò la proposta della giunta relativa alla costituzione della società con ANM.</p>
<p>ACI, Aciconsult-CNP e CNP con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania notificato il 23 settembre 2002 hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 272 del 2002, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento per i motivi che si possono riassumere come segue.<br />
1) Violazione degli articoli 113 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, avendo il comune fatto errata applicazione delle disposizioni predette, che consentono l’affidamento diretto dei servizio “privi di rilevanza industriale”, dai quali esula il servizio in questione.<br />
2) Ancora violazione delle disposizioni sopra indicate, nonché del decreto del presidente della repubblica 16 settembre 1996 n. 533, degli articoli 56 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità economica europea, 256 e 267 del regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175 e 1 e 2 della legge 14 novembre 1995 n. 481, perché, quand’anche la gestione dei parcheggi ricadesse nei servizi affidabili senza gara, si sarebbe dovuto scegliere mediante gara il socio della società da costituire, tanto più che si trattava di socio di maggioranza.<br />
3) La scelta di ANM era immotivata.<br />
4) Il provvedimento era contraddittorio rispetto a tutti i provvedimenti concernenti la convenzione con l’ACI, perché questi ultimi vedevano il comune come socio di maggioranza, mentre con il nuovo indirizzo il comune sarebbe stato socio minoritario.<br />
5) La motivazione del provvedimento era carente, strumentale e ingiustificata.<br />
6) Il comune aveva omesso di comunicare all’ACI, come avrebbe dovuto in ottemperanza al disposto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’intenzione di revocare le precedenti deliberazioni di affidamento.</p>
<p>ANM costituendosi in giudizio ha eccepito la tardività del ricorso rispetto alle deliberazioni della giunta n. 1535 e 1937, con la quali già il comune aveva deciso di dar vita alla nuova società.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività, l’unico atto da impugnare essendo la deliberazione del Consiglio comunale che aveva fatto proprie le proposte della giunta municipale; e ha poi accolto il ricorso giudicando fondati, con ampia motivazione sulla nozione di servizio di rilevanza industriale, i primi due motivi di ricorso.<br />
Appella ANM, la quale ripropone l’eccezione di tardività del ricorso. Sostiene poi che per servizio di rilevanza industriale deve intendersi solo quello che produce beni, e che pertanto il servizio in questione esula da quelli che debbono essere affidati mediante gara e rientra invece fra quelli suscettibili di affidamento diretto.<br />
Anche il comune di Napoli ha proposto appello, in forma incidentale ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile, eccependo la carenza d’interesse dell’ACI ad impugnare il provvedimento e confutando la motivazione della sentenza.<br />
Sono intervenute le società Saba, operante nel settore della gestione dei parcheggi, per opporsi all’accoglimento dell’appello, e Napolipark, costituita dal comune e dall’ANM e interamente posseduta dal comune, per sostenere invece l’accoglimento dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Gli atti d’intervento delle società Napolipark e Saba Italia sono inammissibili perché depositati dopo il termine di due giorni dalla notificazione previsto dall’articolo 38 del regolamento di procedura emanato con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642.<br />
Il controricorso del comune di Automobil Club Italia è intitolato anche come appello incidentale, ma tale non è, non risultando che esso sia stato notificato a nessuno; ciò peraltro non muta la situazione processuale, perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, i motivi assorbiti possono essere riproposti con il controricorso o con altro scritto difensivo, senza necessità di appello incidentale.<br />
È infondata anche l’eccezione di carenza d’interesse processuale dell’ACI, riproposta dal comune di Napoli; essendo evidente l’interesse dell’ACI a contrastare un provvedimento che pone nel nulla tutta l’attività, precedentemente impòstale, diretta a costituire un soggetto societario al quale fare svolgere una determinata attività economica.<br />
Nel merito, la questione principale è se, in base all’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, fosse o non fosse consentito al comune di Napoli dare in appalto all’Azienda Napoletana Mobilità (ANM), senza gara, la gestione dei parcheggi pubblici comunali. Il citato testo unico, dopo aver disposto all’articolo 113 che l’affidamento a terzi di servizio pubblici locali “di rilevanza industriale” va fatto mediante gara, all’articolo 113-bis, intitolato “Gestione dei servizi locali privi di rilevanza industriale” consente appunto l’affidamento diretto, senza gara, di quest’ultimo tipo di servizi pubblici. Va aggiunto, per completezza d’informazione, che ora l’articolo 14 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, ha sostituito (nel solo articolo 113) le parole “di rilevanza industriale” con le parole “di rilevanza economica”. La parola “industria” equivale, nella terminologia dell’articolo 2195 del codice civile, che elenca le varie categorie di imprese commerciali, a impresa produttrice di beni o servizi (contrapposta, per certi effetti che qui non rilevano, al piccolo imprenditore, contemplato dall’articolo 2202 del codice civile). Dal momento che gli articoli 113 e 113-bis riguardano solo la produzione di servizi, la “rilevanza industriale” si riduce al carattere imprenditoriale, ossia economico, definito dall’articolo 2082 del codice civile, secondo cui «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi». Poiché le convenzioni riguardano un servizio di custodia dei veicoli dei privati contro un corrispettivo in denaro secondo tariffe, e anzi vien prevista addirittura la costituzione di una società commerciale per prestarli (ed è esclusa, ovviamente, ogni attività di accertamento d’illeciti, riservata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 ai funzionari e agenti della pubblica amministrazione), l’appalto va definito “di rilevanza industriale”, ossia prestato con attività e organizzazione d’impresa, e va affidato mediante gara. Non può accogliersi invece la tesi degli appellanti, che i servizi a rilevanza industriale siano solo quelli diretti a produrre beni, perché è intimamente contraddittoria rispetto alla fondamentale distinzione tra beni e servizi, e perché, in ogni caso, essa vanificherebbe tutta la normativa citata, essenzialmente riferentesi a servizi propriamente detti.<br />
Gli appelli vanno dunque respinti, restando assorbita ogni altra questione.<br />
Il Collegio stima equo peraltro, tenuto conto della natura delle parti e delle pronunce d’inammissibilità degli interventi, compensare integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, così provvede:<br />
1) dichiara inammissibili gl’interventi in giudizio delle società Napolipark e Saba Italia;<br />
2) respinge gli appelli indicati in epigrafe;<br />
3) compensa le spese di giudizio  fra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 10 febbraio 2004 dal collegio costituito dai signori:<br />
Emidio Frascione	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Paolo Buonvino	componente<br />	<br />
Cesare Lamberti	componente<br />	<br />
Aldo Fera	componente																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 aprile 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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