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	<title>214 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>214 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;insussistenza dei presupposti per la sospensione del provvedimento di sospensione dal servizio del sanitario non vaccinato contro il Covid-19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-dei-presupposti-per-la-sospensione-del-provvedimento-di-sospensione-dal-servizio-del-sanitario-non-vaccinato-contro-il-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 10:33:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-dei-presupposti-per-la-sospensione-del-provvedimento-di-sospensione-dal-servizio-del-sanitario-non-vaccinato-contro-il-covid-19/">Sull&#8217;insussistenza dei presupposti per la sospensione del provvedimento di sospensione dal servizio del sanitario non vaccinato contro il Covid-19</a></p>
<p>Covid-19 – Vaccino – Sanitario – Omessa vaccinazione – Sospensione dal servizio – Non va sospesa. Deve essere rigettata l&#8217;istanza di concessione di misure cautelari volte a ottenere la sospensione della sentenza con la quale è stato rigettato il ricorso di un sanitario avverso il provvedimento di accertamento dell’elusione dell’obbligo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-dei-presupposti-per-la-sospensione-del-provvedimento-di-sospensione-dal-servizio-del-sanitario-non-vaccinato-contro-il-covid-19/">Sull&#8217;insussistenza dei presupposti per la sospensione del provvedimento di sospensione dal servizio del sanitario non vaccinato contro il Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Covid-19 – Vaccino – Sanitario – Omessa vaccinazione – Sospensione dal servizio – Non va sospesa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere rigettata l&#8217;istanza di concessione di misure cautelari volte a ottenere la sospensione della sentenza con la quale è stato rigettato il ricorso di un sanitario avverso il provvedimento di accertamento dell’elusione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell&#8217;infezione da SARS-CoV-2, adottato nei suoi confronti dal Direttore della competente Azienda Sanitaria, oltre alla conseguente inibitoria all’esercizio della professione in assenza della prescritta misura preventiva, in quanto, anche con riguardo alla ragionevolezza della misura della sospensione dall’esercizio della professione e al sotteso bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla presente vicenda &#8211; pur tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali &#8211; meritano conferma le considerazioni già espresse da questa sezione, dovendosi ritenere assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età) bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo posti di frequente a contatto con il personale sanitario o sociosanitario. Verso costoro sussiste uno stringente vincolo di solidarietà, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.) ed immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, che impone di scongiurare l’esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed assistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Frattini &#8211; Est. Pescatore</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9522 del 2021, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Sinagra, Nicolo Fiorentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vittorina Colò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento del provvedimento di accertamento dell’elusione dell’obbligo vaccinale adottato dal Direttore Dipartimento Prevenzione di ASFO Azienda Sanitaria Friuli Occidentale -OMISSIS- comunicato via PEC in pari data;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati, come indicato a verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8212; la ricorrente ha avversato il provvedimento di accertamento dell’elusione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell&#8217;infezione da SARS-CoV-2, adottato nei suoi confronti dal Direttore Dipartimento Prevenzione della ASFO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale -OMISSIS-, oltre alla conseguente inibitoria all’esercizio della professione in assenza della prescritta misura preventiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8212; l’impugnativa, respinta dal Tar con la sentenza della quale qui si chiede la sospensione in via cautelare, è stata affidata a censure concernenti, principalmente: <i>i)</i> la compatibilità con le norme costituzionali e sovranazionale della disposizione attributiva del potere (art. 4 del d.l. 44 del 2021); <i>ii)</i> la sussistenza dei presupposti medico-legali dell’obbligo vaccinale (in particolare sotto i profili della natura sperimentale del siero somministrato, della sua sicurezza ed efficacia preventiva, della mancata considerazione di situazioni che &#8211; a fronte di una preesistente immunità naturale &#8211; potrebbero giustificare l’esenzione dall’obbligo); <i>iii)</i> la ragionevolezza della disposizione, nella parte in cui fa conseguire alla mancata sottoposizione al vaccino la sospensione dall’esercizio della professione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le tematiche innanzi richiamate trovino esaustiva disamina e soluzione nella recente decisione di questa sezione -OMISSIS- (richiamata, da ultimo, dai decreti presidenziali -OMISSIS-) alle cui più ampie argomentazioni si fa rimando anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett d) c.p.a., ed il cui costrutto logico essenziale pone mente al fatto che: <i>a)</i> i vaccini per i quali è previsto l&#8217;obbligo oggi contestato presentano tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle preposte Autorità internazionali e nazionali; <i>b)</i> le verifiche scientifiche e i procedimenti amministrativi previsti per il rilascio delle dette autorizzazioni risultano conformi alla normativa e quindi tali da fornire, anche in un&#8217;ottica di rispetto del principio di precauzione, sufficienti garanzie &#8211; allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, unico possibile metro di valutazione &#8211; in ordine alla loro efficacia e sicurezza; <i>c)</i> non è concepibile consulto peritale più autorevole, qualificato e affidabile di quello espresso dalle stesse autorità nazionali e sovranazionali regolatrici della materia, sicché anche un supplemento di indagine in astratto esperibile da questo giudice non potrebbe che alle stesse autorità fare rinnovato riferimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, anche con riguardo alla ragionevolezza della misura della sospensione dall’esercizio della professione e al sotteso bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla presente vicenda &#8211; pur tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali &#8211; meritano conferma le considerazioni già espresse da questa sezione, dovendosi ritenere assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età) bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo posti di frequente a contatto con il personale sanitario o sociosanitario. Verso costoro sussiste uno stringente vincolo di solidarietà, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.) ed immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, che impone di scongiurare l’esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed assistenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che ai rilievi generali di cui sopra deve aggiungersi, sotto il profilo del <i>periculum in mora</i>, la considerazione che la misura impugnata ha efficacia limitata al 31/12/2021, sicché è a questo arco temporale di durata relativamente circoscritta che va commisurato il paventato pregiudizio, del quale può quindi escludersi quel portato di irreparabilità necessario all’adozione della misura cautelare; fermo restando che, semmai, il danno per la collettività dei pazienti e per la salute generale sarebbe incomparabilmente più grave di quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati, a fronte delle amplissimamente superiori prove degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze sociali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ravvisata infine la necessità da parte del Collegio di stigmatizzare fermamente l’affermazione -OMISSIS- e conducente alla tesi secondo cui questa Sezione, con i propri recenti pronunciamenti, si sarebbe arrogata funzioni specialistiche e cognitive estranee alle sue competenze, viepiù esprimendo orientamenti di “<i>chiara e sospetta ispirazione… governativa</i>”. L’affermazione, oltre che gravemente irriguardosa ed eccedente i limiti della <i>vis polemica</i> consentita dall’agone giudiziario, appare priva di costrutto oltre che palesemente contraddittoria con altra e larga parte delle deduzioni contenute nell’atto di appello, intese a criticare l’eccessivo affidamento riposto dal giudice nelle autorità scientifiche terze, delle quali pure si pretende di mettere in dubbio, con analoga inconsistenza di argomenti e preconcetta carica ideologica, il grado di indipendenza e imparzialità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, infine, che le spese della presente fase processuale debbano essere regolamentate in applicazione del criterio della soccombenza, non potendo più legittimamente invocarsi, alla luce dell’univoco indirizzo espresso dalla Sezione, il carattere inedito delle questioni poste.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9522/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese della presente fase processuale che liquida nell’importo omnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a></p>
<p>Umberto Realfonzo, Presidente, Giovanni Giardino, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS- del 2012, proposto da  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;  Militare: la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Realfonzo, Presidente, Giovanni Giardino, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS- del 2012, proposto da  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo  contro  Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; </span></p>
<hr />
<p>Militare: la natura e i presupposti dell&#8217; indennità  di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Militare &#8211; indennità  di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001- natura e presupposti.</p>
<p> 2. Militare &#8211; trasferimento d&#8217;autorità  &#8211; determinazione autoritativa dell&#8217;Amministrazione militare &#8211; è tale. <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. <em>La finalità  dell&#8217;indennità  di trasferimento è quella di attenuare i disagi di un militare che per esigenze dell&#8217;amministrazione deve spostarsi in una sede non limitrofa a quella ove presta servizio. I presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento di cui all&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 sono esclusivamente costituiti dall&#8217;esistenza di un provvedimento di trasferimento d&#8217;ufficio, dalla distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri e dall&#8217;ubicazione della nuova sede in un Comune diverso .</em><br /> <br /> <br /> <br /> 2. <em>Nel concetto di &quot;trasferimento d&#8217;autorità &quot;, vi rientra non solo i trasferimenti d&#8217;ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà  ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell&#8217;Amministrazione militare .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/06/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00214/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00741/2012 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2012, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso lo studio Elena Cipolloni in L&#8217;Aquila, viale Francesco Crispi, 35; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile &#8211; Comando provinciale di -OMISSIS- prot n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui la p.a. ha rigettato l&#8217;istanza del ricorrente volta al riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento ex art.1, l. n. 86/&#8217;01; nonchè di ogni altro atto a questo presupposto o consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;">o comunque connesso, in quanto lesivo (ancorchè ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti), ivi inclusa la nota del Comando provinciale di -OMISSIS- prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-; nonchè, altresì¬, </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento e la declaratoria </p>
<p style="text-align: justify;">della fondatezza e, dunque, della piena assentibilità  della richiesta indennitaria presentata dal sig. -OMISSIS-, nonchè del diritto del ricorrente a ottenere il pagamento dell&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS- atteso lo svolgimento delle mansioni d&#8217;istituto presso il Comando di -OMISSIS- e</p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna </p>
<p style="text-align: justify;">della p.a. alla corresponsione in favore del sig. -OMISSIS- dell&#8217;indennità  di trasferimento ex art. 1, 1. n. 86/&#8217;01, oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Udito il Relatore il dott. Giovanni Giardino;</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 l&#8217;udienza pubblica del 3 giugno 2020 si è tenuta con modalità  di collegamento da remoto via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell&#8217;ufficio giudiziario;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.§- Con ricorso ritualmente notificato il 13 novembre 2012 e depositato in data 7 dicembre 2012 -OMISSIS-, giÃ  Vigile del fuoco CSE in servizio presso il Comando provinciale dei VV.F. di -OMISSIS-, ed il CO.NA.PO. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, impugnavano il provvedimento del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile &#8211; Comando provinciale di -OMISSIS- prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui veniva rigettata l&#8217;istanza del ricorrente -OMISSIS-volta al riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento ex art. 1 della L. n. 86/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiedevano, inoltre, l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto del militare all&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS- con condanna dell&#8217;amministrazione alla corresponsione di detta indennità  oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente -OMISSIS-premetteva che con ordine del giorno n. 345 del 9.5.2012 del Comando provinciale dei VV.F. veniva trasferito d&#8217;autorità  a far data dal -OMISSIS-, dal Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, dove sino a quella data prestava servizio, alla sede centrale di -OMISSIS-. In conseguenza di detto trasferimento, con istanza del 23.5.2012, il medesimo richiedeva la corresponsione dell&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo di spettanza ai sensi della citata normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La resistente amministrazione, con il gravato provvedimento, respingeva la richiesta non riscontrando nella vicenda di cui innanzi alcun trasferimento e qualificando lo spostamento come mera mobilità  interna.</p>
<p style="text-align: justify;">2.§- Il ricorso è affidato a tre ordini di censure. </p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241, del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, dell&#8217;art. 97 Cost., nonchè eccesso di potere per carenza di istruttoria. In buona sostanza il gravato provvedimento sarebbe affetto da illegittimità  nella misura in cui non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda, con ciò impedendo al ricorrente la possibilità  di interloquire preventivamente con l&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, della L. n. 86/2001, nonchè eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità  e ingiustizia manifesta, perplessità  e contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa. </p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le deduzioni di parte ricorrente la legge n. 86/&#8217;01 non esclude il riconoscimento dell&#8217;indennità  in esame allorquando il trasferimento sia dipeso da una procedura di mobilità  e, comunque, indipendentemente dalle ragioni che hanno comportato lo spostamento presso altra sede di servizio, il trasferimento d&#8217;autorità  determina sempre il riconoscimento dell&#8217;indennità  ristorativa prescritta dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo ed ultimo ordine di censure si lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, l. n. 86/&#8217;01, nonchè eccesso di potere sotto svariati profili ed incompetenza, atteso che il potere di riconoscere l&#8217;indennità  di cui al sopra riportato art. 1, 1. n. 86/2001 sarebbe di competenza della Direzione centrale del Dipartimento dei Vigili del fuoco e non del Comandante provinciale di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 10.12.2012 si costituiva in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno, chiedendo il rigetto del ricorso siccome privo di merito di fondatezza. </p>
<p style="text-align: justify;">In data 4 gennaio 2013 l&#8217;Avvocatura distrettuale depositava relazione difensiva del Ministero resistente con cui si ribadiva la legittimità  del gravato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione le parti presentavano memorie ai sensi dell&#8217;art. 73 CPA insistendo per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni. In memoria, peraltro, la resistente eccepiva profili di inammissibilità  e di irricevibilità  del ricorso per avere lo stesso ad oggetto un provvedimento non definitivo e per essere stato proposto oltre il termine decadenziale di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 3 giugno 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">2.1.§- In rito, va vagliata l&#8217;eccezione di tardività  del ricorso, al fine di verificare la sussistenza del presupposto processuale della ricevibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione non è meritevole di positivo apprezzamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravato provvedimento è del -OMISSIS-ed atteso che, all&#8217;epoca dei fatti, non era ancora intervenuto l&#8217;art. 16, d.l. 12.9.2014 n. 132 (convertito con l. 10.11.2014, n. 162) che ha modificato l&#8217;art. 1, l. 7.10.1969, n. 742, riducendo il periodo di &#8220;sospensione feriale&#8221;, il termine per l&#8217;impugnazione decorreva dal 16 settembre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto detto, il ricorso si rivela tempestivo con conseguente rigetto dell&#8217;eccezione di tardività .</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.§- Sempre in via preliminare occorre delibare l&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata da parte resistente sul presupposto del carattere non definito del gravato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale eccezione è priva di pregio giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnato provvedimento si caratterizza invero per la sua spiccata portata lesiva nella misura in cui afferma che al ricorrente non spetta alcuna indennità . </p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo il ricorso è comunque ammissibile anche solo se si consideri che lo stesso è volto ad ottenere non solo la caducazione del provvedimento gravato ma, altresì¬, l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;indennità  di trasferimento che si assume essere spettante sulla base dei presupposti previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">3.§- Ciò chiarito, passando all&#8217;esame del merito, occorre scrutinare primariamente il terzo motivo di ricorso con cui si deduce l&#8217;incompetenza ad adottare il provvedimento di diniego gravato ad opera del comandante provinciale dei vigili del fuoco.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esame del dedotto motivo appare preliminare in ragione dell&#8217;art. 34, comma 2 del CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla circolare n. 28914 in data 19 dicembre 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile &#8211; Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, la gestione dell&#8217;indennità  di trasferimento spetta ai funzionari delegati dei Comandi competenti e, nel caso di specie, al Comando provinciale di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue il rigetto della censura e la piena competenza di detto comando provinciale a pronunciarsi sull&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Proseguendo lo scrutinio delle restanti censure, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di positivo apprezzamento con riguardo all&#8217;assorbente secondo motivo di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge L. 29/03/2001, n. 86, recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, dispone all&#8217;art.1 (indennità  di trasferimento) che (&#038;) al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (&#038;) trasferiti d&#8217;autorità  ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità  mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, cui questo Collegio non ravvisa ragionevoli motivi per discostarsi, la finalità  dell&#8217;indennità  di trasferimento è quella di attenuare i disagi di un militare che per esigenze dell&#8217;amministrazione deve spostarsi in una sede non limitrofa a quella ove presta servizio (cfr. da ultimo T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 20/01/2020, n. 45).</p>
<p style="text-align: justify;">I presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento di cui all&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 sono esclusivamente costituiti dall&#8217;esistenza di un provvedimento di trasferimento d&#8217;ufficio, dalla distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri e dall&#8217;ubicazione della nuova sede in un Comune diverso (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 28/01/2019, n. 40).</p>
<p style="text-align: justify;">Rientrano nel concetto di &quot;trasferimento d&#8217;autorità &quot;, non solo i trasferimenti d&#8217;ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà  ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell&#8217;Amministrazione militare (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 20/04/2018, n. 4400; T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 30/04/2019, n. 188).</p>
<p style="text-align: justify;">Nei termini anzidetti si espresso anche questo Tribunale affermando che &#8220;ai fini della spettanza dell&#8217;indennità  di trasferimento assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell&#8217;Amministrazione militare [&#038;] obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio. La sussistenza di un&#8217;esigenza organizzativa dell&#8217;Amministrazione integra la sussistenza del primo indefettibile presupposto individuato dalla legge per l&#8217;insorgenza del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità  di trasferimento&#8221; (Tar Abruzzo, L&#8217;Aquila, n. 108/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nella fattispecie per cui è causa è innegabile che, al di lÃ  della qualificazione operata dall&#8217;amministrazione in termini di mobilità  interna piuttosto che di trasferimento -distinzione dalla quale, comunque, non sembrano discendere differenti conseguenze in forza del dato normativo &#8211; ciò che appare rilevante ai fini del riconoscimento della indennità  in parola è che trattasi, sotto il profilo sostanziale, di trasferimento cui consegue il diritto alla indennità , atteso che lo &#8220;spostamento&#8221; che dir si voglia del militare è avvenuto per decisione unilaterale autoritativa dell&#8217;amministrazione volta a soddisfare un esclusivo interesse della medesima e le proprie esigenze organizzative. Difatti, tale decisione è stata assunta all&#8217;esito del giudizio di inidoneità  parziale al ruolo operativo formulato dalla Commissione medica Ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Chieti che ha ritenuto il ricorrente, con decorrenza dal -OMISSIS-, permanentemente idoneo parziale nel ruolo operativo in quanto affetto da &#8220;diabete mellito complicato da polineuropatia sensitiva dolorosa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento presso la sede di -OMISSIS-, in definitiva, non è avvenuto su richiesta del ricorrente che, anzi, lo ha dovuto subire per ottemperare all&#8217;ordine diramato dal suo datore di lavoro costringendolo a permanere in detta sede sino alla data del pensionamento avvenuto il 7.3.2013.</p>
<p style="text-align: justify;">4.§-Gli argomenti svolti evidenziano la fondatezza del secondo motivo qui esaminato e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame merita accoglimento. Resta assorbito il primo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">1) annulla il provvedimento gravato nei sensi di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">2) accerta il diritto del ricorrente -OMISSIS- all&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">3) condanna l&#8217;amministrazione alla corresponsione in favore del ricorrente -OMISSIS- della predetta indennità  oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo;</p>
<p style="text-align: justify;">4) condanna la resistente alle spese ed agli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 1500,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Realfonzo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giardino, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2019 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-9-2019-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-9-2019-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-9-2019-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2019 n.214</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Nicolà² Zanon, Redattore; (Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quinta, dell&#8217;11 giugno 2018, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018) Costituzione Italiana : &#8220;popolazione interessata&#8221; ex art. 132, Ii° c., Cost. 1.-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-9-2019-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2019 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-9-2019-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2019 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Nicolà² Zanon, Redattore;  (Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quinta, dell&#8217;11 giugno 2018, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018)</span></p>
<hr />
<p>Costituzione Italiana : &#8220;popolazione interessata&#8221; ex art. 132, Ii° c., Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Costituzione Italiana &#8211; &#8220;popolazione interessata&#8221; ex art. 132, Ii° c., Cost. &#8211; significato.<br /> 2.- Costituzione Italiana &#8211; art. 132, Ii° c., Cost. &#8211; consultazione di tutta la popolazione quale &#8220;regola generale&#8221; &#8211; non sussiste.<br /> 3.- Legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 &#8211; contrasto con gli artt. 3 e 133 Cost. &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; infondata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il significato dell&#8217;espressione «popolazioni interessate», contenuta nell&#8217;art. 133, secondo comma, della Costituzione,, ai sensi del quale la Regione, sentite tali popolazioni, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni è caratterizzato da un certo «polimorfismo» e soggetto a interpretazioni diverse a seconda del procedimento di variazione territoriale che viene concretamente in considerazione: sussistono, in altri termini, varietà  di forme in cui può emergere e manifestarsi l&#8217;interesse di una popolazione ad essere consultata in relazione a variazioni territoriali che la coinvolgano.</em><br /> <em>2. Non sussiste una «regola generale», direttamente ricavabile dall&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. che esigerebbe, salvo deroghe eccezionali, la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazioni: l&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., in realtà , non precisa quali siano, nelle differenti ipotesi di istituzione di nuovi Comuni o di modifica delle circoscrizioni di Comuni esistenti, le «popolazioni interessate»: ma, essendo l&#8217;interesse che fonda l&#8217;obbligo di consultazione riferito direttamente alle popolazioni, e non agli enti territoriali (com&#8217;è anche nell&#8217;art. 132, primo comma, a proposito della fusione o creazione di Regioni), va escluso che l&#8217;ambito della consultazione debba necessariamente ed in ogni caso coincidere con la totalità  della popolazione dei comuni coinvolti nella variazione: può ben essere, dunque, che la consultazione debba avere siffatta estensione, ma non in forza di un vincolo costituzionale assoluto, bensì per la sussistenza di un interesse riferibile all&#8217;intera popolazione dei comuni.</em><br /> <em>3. Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 133, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra il Comune di Fano e altri e la Regione Marche e altri, con ordinanza dell&#8217;11 giugno 2018, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visti gli atti di costituzione dei Comuni di Fano e di Mondolfo, della Regione Marche e di Vitali Gabriele, in proprio e nella qualità  di legale rappresentante pro tempore del Comitato Pro Marotta Unita;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 2 luglio 2019 il Giudice relatore Nicolà² Zanon;<br /> uditi gli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Antonio D&#8217;Atena per il Comune di Fano, Stefano Grassi per la Regione Marche, Massimo Luciani per il Comune di Mondolfo e Francesca Santorelli per Vitali Gabriele, in proprio e nella qualità  di legale rappresentante pro tempore del Comitato Pro Marotta Unita.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con ordinanza dell&#8217;11 giugno 2018 (r. o. n. 145 del 2018) ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali) in riferimento agli artt. 3 e 133, secondo comma, della Costituzione.<br /> Ricorda il rimettente che &#8211; nell&#8217;ambito del procedimento legislativo scaturito dalla proposta di legge regionale n. 77 del 2011, recante «Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali» &#8211; il Consiglio regionale della Regione Marche aveva adottato una delibera di indizione di referendum consultivo individuando le popolazioni interessate nei soli residenti della frazione di Marotta di Fano (delibera consiliare n. 61 del 15 gennaio 2013).<br /> Il Comune di Fano aveva impugnato tale delibera innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, il quale, con ordinanza 19 aprile 2013, n. 160, aveva accolto l&#8217;istanza cautelare e sospeso l&#8217;esecuzione degli atti del procedimento referendario.<br /> A seguito di tale pronuncia, il Consiglio regionale della Regione Marche, previa revoca dell&#8217;originaria delibera, aveva rinnovato &#8211; con la delibera consiliare n. 87 del 22 ottobre 2013 &#8211; l&#8217;indizione del referendum, estendendo questa volta la consultazione alle popolazioni di Fano e Mondolfo residenti nelle zone immediatamente contigue alla frazione di Marotta di Fano. Anche tale provvedimento veniva impugnato dal Comune di Fano dinnanzi al TAR Marche. Quest&#8217;ultimo, tuttavia, respingeva l&#8217;istanza cautelare con ordinanza 10 gennaio 2014, n. 6, ritenendo che questa seconda delibera del Consiglio regionale rispondesse a quanto disposto dalla propria precedente ordinanza n. 160 del 2013.<br /> Nelle more del giudizio amministrativo, il procedimento di variazione territoriale proseguiva: il referendum si svolgeva il 9 marzo 2014 e vedeva esprimersi a favore del distacco il 67,3 per cento dei votanti. Alla luce dell&#8217;esito del referendum, il Consiglio regionale approvava la legge reg. Marche n. 15 del 2014, deliberando così il distacco della frazione di Marotta di Fano dal Comune di Fano e la sua incorporazione nel Comune di Mondolfo.<br /> Successivamente, il TAR Marche, sezione prima, con sentenza 18 settembre 2015, n. 660, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal Comune di Fano nei confronti degli atti del procedimento di variazione, ritenendo altresì manifestamente infondate le censure di illegittimità  costituzionale eccepite dal Comune di Fano in riferimento alla legge reg. Marche n. 15 del 2014.<br /> Il Comune di Fano adiva allora il Consiglio di Stato che, con sentenza non definitiva 23 agosto 2016, n. 3678, annullava la delibera consiliare n. 87 del 2013 per violazione dell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., poichè non erano stati chiamati ad esprimere il voto consultivo tutti i cittadini residenti nei due Comuni interessati dalla modifica circoscrizionale. Contro tale sentenza non definitiva la Regione Marche promuoveva conflitto di attribuzione.<br /> Con la coeva ordinanza del 23 agosto 2016, n. 3679, il Consiglio di Stato sollevava altresì questioni di legittimità  costituzionale nei confronti della legge reg. Marche n. 15 del 2014, per ritenuta violazione degli art. 3, 113, primo e secondo comma e 133, secondo comma, Cost.<br /> Riuniti i giudizi relativi al conflitto di attribuzione e alle questioni di legittimità  costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2018 la Corte costituzionale accoglieva il primo e dichiarava inammissibili le seconde.<br /> In base a tale pronuncia, a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge di variazione circoscrizionale, eventuali vizi relativi alla delibera di indizione del referendum consultivo si traducono infatti in un vizio formale della legge e sono dunque conoscibili in via esclusiva dalla Corte costituzionale. Di conseguenza, la questione di legittimità  costituzionale è risultata inammissibile poichè fondata sull&#8217;«errato presupposto che il referendum consultivo costituisse &#8220;oggetto e contenuto della legge di variazione&#8221;, anzichè un suo mero &#8220;presupposto procedimentale&#8221;».<br /> Il conflitto di attribuzione veniva invece accolto perchè, secondo la Corte costituzionale, non spettava al giudice amministrativo procedere all&#8217;annullamento del referendum consultivo, atto che si colloca, costituendone fase indispensabile, nell&#8217;ambito del procedimento legislativo. Il giudice amministrativo avrebbe invece dovuto sollevare questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;intervenuta legge regionale, per violazione dell&#8217;art. 133, comma secondo, Cost.<br /> A seguito della sentenza della Corte costituzionale, il Comune di Fano ha riassunto il giudizio chiedendo al Consiglio di Stato di sollevare questione di legittimità  costituzionale.<br /> 2.- Tutto ciù² premesso, il giudice rimettente richiama le ragioni che hanno portato il Consiglio regionale delle Marche, con la delibera n. 87 del 2013, a individuare, come «popolazioni interessate», oltre ai residenti nella frazione di Marotta, i residenti «nelle zone immediatamente contigue».<br /> L&#8217;«interesse qualificato» di tali soggetti avrebbe trovato fondamento nella fruizione, da parte di costoro, di alcune infrastrutture (un istituto scolastico e una farmacia comunale) site nella frazione di Marotta; nella condivisione con i residenti del Comune di Mondolfo di servizi pubblici ivi esistenti; nell&#8217;interesse ad avere un&#8217;unica amministrazione della zona, costituita da una fascia costiera «attualmente divisa tra i due comuni». L&#8217;interesse ad essere consultati non sarebbe invece riscontrabile negli abitanti delle altre zone dei Comuni di Fano e Mondolfo, posto che costoro «fruiscono di analoghi servizi più¹ prossimi alle rispettive zone di residenza» e non appaiono direttamente incisi dalla divisione amministrativa in questione.<br /> La delibera consiliare rilevava inoltre come l&#8217;abitato di Marotta fosse amministrativamente ripartito tra i Comuni di Fano e Mondolfo e che il centro della frazione di Marotta fosse esattamente diviso a metà  tra i due citati Comuni. Prima del distacco, l&#8217;80 per cento del territorio di Marotta ricadeva infatti nel territorio di Mondolfo (da esso distante 6 chilometri) e ne costituiva la parte territorialmente più¹ rilevante. Marotta rappresentava invece «una parte trascurabile del ben più¹ esteso Comune di Fano» (distante dalla stessa frazione 14 chilometri). Il litorale di Marotta rappresentava poi l&#8217;unico sbocco al mare per Mondolfo, mentre invece costituiva una piccola parte della ben più¹ ampia zona costiera del Comune di Fano. Da un punto di vista demografico, il distacco dei circa 3.000 residenti di Marotta dal Comune di Fano non avrebbe avuto impatto significativo su quest&#8217;ultimo, poichè la popolazione fanese ammonta in totale a 63.000 abitanti. La situazione di divisione amministrativa che caratterizzava la frazione di Marotta comportava inoltre che «cittadini dello stesso abitato» fossero sottoposti all&#8217;applicazione di strumenti diversi di governo del territorio, di organizzazione e gestione dei servizi, e ad un diverso trattamento fiscale. Infine, esponeva la delibera consiliare, non si sarebbe realizzato alcuno smembramento territoriale, in quanto la frazione di Marotta di Fano costituiva «giù  un&#8217;unica realtà  sociale e territoriale con la frazione di Marotta di Mondolfo».<br /> 3.- Il Consiglio di Stato si sofferma sulla rilevanza della questione di legittimità  costituzionale, respingendo le eccezioni sollevate da alcune delle parti del giudizio a quo e dando atto della sentenza n. 2 del 2018 della Corte costituzionale.<br /> Anche rispetto alla non manifesta infondatezza della questione rileverebbe la citata sentenza n. 2 del 2018: il rimettente evidenzia come la verifica inerente alle questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal Comune di Fano tenda a sovrapporsi al giudizio che la Corte costituzionale si è riservato e ritiene che la valutazione che il Consiglio di Stato è chiamato a svolgere debba dunque «arrestarsi ad una verifica estrinseca di mera pertinenza e plausibilità  delle questioni prospettate».<br /> Ciù² premesso, viene ricordata la giurisprudenza costituzionale formatasi sull&#8217;art. 133 Cost., dalla quale emergerebbe che la regola generale nei procedimenti di variazione territoriale è quella secondo cui le popolazioni interessate al referendum consultivo devono essere individuate «nei residenti dei comuni coinvolti». Tale regola sarebbe derogabile in «ipotesi particolari ed eccezionali», in base ad «una valutazione di elementi di fatto che dovrà  effettuarsi caso per caso al momento di indire il referendum consultivo» (vengono citate le sentenze n. 47 del 2003 e n. 433 del 1995). In particolare, il Consiglio di Stato richiama la sentenza n. 94 del 2000 con la quale la Corte costituzionale avrebbe precisato che se l&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., non prevede in assoluto la necessità  di coinvolgere l&#8217;intera popolazione dei due Comuni interessati dal mutamento territoriale, un simile coinvolgimento sarebbe comunque obbligatorio qualora sussista un interesse riferibile all&#8217;intera popolazione.<br /> Alla luce dei precedenti, alcuni elementi della delibera consiliare di indizione del referendum consultivo metterebbero in dubbio la conformità  di tale delibera, e della legge reg. Marche n. 15 del 2014, rispetto alla richiamata giurisprudenza costituzionale.<br /> Così, il fatto che la frazione di Marotta costituisca una porzione di territorio dalla «superficie limitata», che essa rappresenti «una quota di popolazione contenuta rispetto a quella dell&#8217;intero Comune di Fano», nonchè la distanza dal centro cittadino di Fano, costituirebbero elementi riscontrabili «in molti altri comuni comprendenti nella loro circoscrizione diverse frazioni o località  poste al di fuori dell&#8217;abitato principale».<br /> La situazione di Marotta &#8211; caratterizzata da un unitario tessuto urbanistico facente capo a diverse amministrazioni locali &#8211; non sarebbe poi differente dallo «sviluppo tipico delle zone costiere». La modifica delle circoscrizioni comunali non sarebbe l&#8217;unico strumento per far fronte a esigenze unitarie, esistendo altri strumenti di coordinamento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici. La delibera di indizione consiliare del referendum correlerebbe inoltre la situazione di divisione amministrativa a «pretese, ma indimostrate, ripercussioni sul piano socio-economico negative, addirittura qualificate come &#8220;evidenti&#8221;, per la collettività  ivi insediata, di cui tuttavia non sono forniti ulteriori ragguagli».<br /> La dedotta «necessità  di armonizzare il trattamento fiscale dei residenti nella frazione di Marotta» caricherebbe la consultazione e il procedimento di variazione circoscrizionale di un tema particolarmente sensibile per l&#8217;opinione pubblica, «senza tuttavia un coinvolgimento ampio delle popolazioni coinvolte». A tal proposito, il rimettente evidenzia che, come pure sottolineato dal Comune di Fano, «i riflessi che la variazione circoscrizionale può determinare sulle grandezze di bilancio dell&#8217;ente locale sono destinati a ripercuotersi sui cittadini in esso residenti».<br /> In definitiva, la «scelta amministrativa incidente &#8220;a priori&#8221; sull&#8217;elettorato chiamato a pronunciarsi» sulla modifica circoscrizionale non consentirebbe &#8211; in contrasto con la giurisprudenza costituzionale &#8211; di apprezzare ragionevolmente l&#8217;interesse delle popolazioni al mutamento circoscrizionale di cui all&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., a maggior ragione «per una consultazione per la quale non è previsto un quorum ai fini della relativa validità ».<br /> 4.- Con atto depositato il 13 novembre 2018, il Comune di Fano si è costituito in giudizio per chiedere l&#8217;accoglimento della questione di legittimità  costituzionale.<br /> Alla luce della giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia (vengono citate le sentenze n. 94 del 2000, n. 433 del 1995 e n. 453 del 1989), non si riscontrerebbero, nel caso in esame, elementi dai quali desumere con sicurezza che il distacco della frazione di Marotta sia «privo di ricadute sugli interessi dell&#8217;intera popolazione dei due Comuni». Inoltre, «la selezione delle popolazioni da chiamare al referendum consultivo» sarebbe avvenuta «in termini d&#8217;incontestabile pressapochismo, mettendo insieme &#8220;scampoli demografici&#8221; individuati in modo tutt&#8217;altro che rigoroso». In questa prospettiva, sarebbe ad esempio del tutto illogica e arbitraria l&#8217;esclusione dalla consultazione referendaria degli elettori facenti capo ad una contigua sezione elettorale pure originariamente contemplata nell&#8217;ambito della «popolazione interessata».<br /> Non si tratterebbe di dati irrilevanti, poichè il referendum, espressione del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate (viene citata la sentenza n. 21 del 2018), è strumento in grado di «fornire al legislatore regionale la rappresentazione della volontà  delle popolazioni interessate rispetto alla divisata variazione territoriale». Soltanto se «perimetra fedelmente la platea dei soggetti il cui avviso è rilevante ai fini della decisione finale», il referendum potrebbe fornire al legislatore regionale «elementi di valutazione realmente attendibili».<br /> Secondo il Comune di Fano, la scelta del Consiglio regionale sarebbe stata adottata con la consapevolezza che &#8211; al fine di evitare il ripetersi dell&#8217;esito della consultazione, svoltasi nel 1981 sulla medesima variazione territoriale, che vide il voto contrario del 77,84 per cento di tutti i residenti dei Comuni interessati &#8211; soltanto circoscrivendo «artatamente il perimetro» delle popolazioni interessate, il referendum consultivo poteva dare parere positivo all&#8217;inclusione della frazione Marotta nel Comune di Mondolfo.<br /> Da ultimo, il Comune di Fano evidenzia come il procedimento seguito dalla Regione Marche abbia determinato anche la violazione dell&#8217;art. 3, primo comma, Cost. e che la mancanza della consultazione popolare (viene citata la sentenza n. 36 del 2011), così come la «consultazione viziata», si traducono in un vizio procedimentale della legge regionale che modifica le circoscrizioni comunali (si evoca la sentenza n. 2 del 2018).<br /> 5.- Con atto depositato il 13 novembre 2018 si è costituita in giudizio la Regione Marche per chiedere che la Corte costituzionale dichiari la manifesta inammissibilità  e, comunque, l&#8217;infondatezza della questione oggetto del giudizio.<br /> La Regione Marche eccepisce l&#8217;inammissibilità  della questione per diverse ragioni: in primo luogo, essa non sarebbe stata individuata «in termini chiari, precisi e autonomi». Non sarebbe rispettato il principio di necessaria autosufficienza dell&#8217;atto introduttivo del giudizio che, nel presente caso, vedrebbe il suo oggetto «testualmente individuato solo per relationem rispetto agli atti di causa del giudizio principale [&#038;], senza che il Giudice rimettente abbia in alcun modo preso autonoma posizione sui termini della questione sollevata».<br /> In secondo luogo, il Consiglio di Stato non avrebbe operato lo scrutinio circa la non manifesta infondatezza della questione, con ciù² sottraendosi «agli specifici compiti della propria giurisdizione» e, in diversi passaggi dell&#8217;ordinanza, avrebbe persino inammissibilmente dichiarato di voler abdicare al proprio compito di operare un tale scrutinio. In ogni caso, non avrebbe spiegato «perchè i criteri adottati in concreto dal Consiglio regionale delle Marche nella delibera n. 87 del 2013 ai fini dell&#8217;individuazione delle &#8220;popolazioni interessate&#8221; si porrebbero in contrasto con i parametri costituzionali invocati».<br /> Inammissibile sarebbe poi la questione di legittimità  sollevata in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., per la completa assenza di argomentazioni sul punto.<br /> Infine, la Regione Marche evidenzia come le carenze dell&#8217;ordinanza di rimessione sarebbero particolarmente «rilevanti in relazione alle vicende» in esame, poichè sono giù  trascorsi oltre quattro anni dallo svolgimento del referendum e sono stati giù  regolati consensualmente i rapporti conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali. Ancora, la Regione Marche adombra, quale ulteriore ragione di inammissibilità , il possibile esaurimento del potere di decidere sul punto da parte del giudice rimettente.<br /> Nel merito, la Regione Marche ricostruisce la giurisprudenza costituzionale rilevante (si evocano le sentenze n. 47 del 2003, n. 94 del 2000, n. 433 del 1995 e n. 453 del 1989) per evidenziare come, nel caso in esame, sarebbero stati rispettati i criteri &#8211; desumibili proprio da tale giurisprudenza &#8211; in base ai quali sarebbe legittimo individuare quali «popolazioni interessate» quote di popolazione non coincidenti con il totale delle persone residenti nei Comuni coinvolti nella variazione. Così, la delibera consiliare n. 87 del 2013 sarebbe stata adottata dando «rilievo agli elementi specifici che il caso di specie presentava», valutando in particolare le dimensioni, l&#8217;autonomia delle comunità  coinvolte, gli aspetti socio-economici e l&#8217;effettivo utilizzo dei servizi da parte delle diverse frazioni dei territori comunali.<br /> In particolare, che la popolazione di Marotta sia «un gruppo sociologicamente distinto rispetto al Comune di Fano» si desumerebbe dal nome stesso della frazione, dalla conformazione territoriale, dalla distanza e dalla concreta organizzazione e gestione dei servizi comunali. Rileverebbero a tal proposito anche il rapporto tra gli abitanti della frazione di Marotta (3.000) e quelli dei Comuni di Fano (63.000) e Mondolfo (12.000), nonchè il rapporto tra l&#8217;ampiezza del territorio oggetto di distacco (1,53 chilometri quadrati) e quello dei due Comuni interessati (121 chilometri quadrati Fano; 23 chilometri quadrati Mondolfo).<br /> In definitiva, non ci sarebbe coincidenza tra le &#8220;popolazioni interessate&#8221; e gli enti formalmente coinvolti nella procedura e neppure sarebbero irragionevoli i criteri con cui il Consiglio regionale ha individuato le popolazioni.<br /> 6.- Con atto depositato il 12 novembre 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Mondolfo, per chiedere che la questione di legittimità  costituzionale «sia dichiarata (manifestamente) inammissibile e, in subordine, (manifestamente) infondata».<br /> Il Comune di Mondolfo eccepisce in primo luogo l&#8217;inammissibilità  della questione per essersi il giudice rimettente sottratto al compito di valutare la non manifesta infondatezza della questione stessa. Il giudice a quo sarebbe «caduto in un grave equivoco», limitandosi a sollevare la questione di legittimità  costituzionale senza svolgere il preliminare compito di «filtro» che richiede la selezione delle questioni non manifestamente infondate. L&#8217;ordinanza di rimessione, pertanto, farebbe «coincidere l&#8217;accertamento della non manifesta infondatezza con l&#8217;accertamento del merito &#8220;pieno&#8221; della costituzionalità  o meno».<br /> Una seconda ragione di inammissibilità  consisterebbe nel fatto che «tutte le considerazioni del rimettente sulla scelta regionale di spostare la frazione di Marotta dal Comune di Fano per ricongiungerla al Comune di Mondolfo attengono al merito amministrativo, se non alla pura e semplice opportunità ». Il giudice a quo non si sarebbe dunque interessato della correttezza o meno dell&#8217;identificazione delle popolazioni interessate, e dunque non avrebbe valutato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità  costituzionale, ma avrebbe ragionato «come se stesse esercitando un sindacato sulla legittimità  di un provvedimento amministrativo».<br /> Evidenzia ancora il Comune di Mondolfo che, in diversi passaggi, l&#8217;ordinanza risulterebbe inammissibilmente motivata per relationem.<br /> Da ultimo, il petitum della questione sarebbe indeterminato e avrebbe natura perplessa, o ancipite: non sarebbe chiaro se «il rimettente lamenti l&#8217;illegittima identificazione delle &#8220;popolazioni interessate&#8221; ovvero, più¹ radicalmente, l&#8217;illegittimità  di qualunque delimitazione delle stesse, che conduca a consultare un gruppo minore di quello costituito dall&#8217;intera popolazione dei Comuni coinvolti».<br /> Nel merito, il Comune di Mondolfo segnala come, in materia di «circoscrizioni comunali», ascrivibile alla competenza residuale delle Regioni, queste godrebbero di «un certo margine di discrezionalità ». Dopo aver richiamato i precedenti giurisprudenziali rilevanti (vengono evocate ancora le sentenze n. 47 del 2003, n. 94 del 2000 e n. 433 del 1995), il Comune di Mondolfo sostiene che «spetta alla Regione interessata indicare [&#038;] quali siano le popolazioni effettivamente interessate dalla consultazione [che] potrebbe essere anche limitata alla sola popolazione potenzialmente oggetto di trasferimento ad altra circoscrizione comunale, purchè la Regione abbia adeguatamente motivato le ragioni che giustificano tale limitazione della platea dei residenti chiamati ad esprimersi».<br /> Secondo il Comune di Mondolfo, la delibera consiliare n. 87 del 2013 avrebbe ragionevolmente individuato le «popolazioni interessate» e avrebbe altresì fornito «indicazioni esaustive e inequivocabili in ordine all&#8217;interesse a partecipare alla consultazione referendaria». In particolare, poichè «la parte meridionale del Comune di Fano è costituita da una stretta striscia di territorio affacciata sul mare [e poichè] la frazione di Marotta di Fano costituisce la parte più¹ estrema di tale lembo, posta a ridosso del Comune di Mondolfo», sarebbe «più¹ che ragionevole estendere la consultazione referendaria alle popolazioni residenti nelle zone limitrofe di quella fascia costiera, mentre del tutto illogico sarebbe stato coinvolgere tutti gli altri residenti del Comune di Fano». Inoltre, la frazione di Marotta e il Comune di Fano presenterebbero un tessuto sociale e un assetto economico-amministrativo molto diversi, rappresentando Marotta una parte del tutto trascurabile dello stesso Comune fanese.<br /> L&#8217;adeguatezza dell&#8217;individuazione delle «popolazioni interessate» sarebbe poi stata confermata ex post anche dai dati relativi all&#8217;affluenza alle urne del referendum. Mentre nella frazione di Marotta di Fano &#8211; i cui residenti erano direttamente interessati al procedimento &#8211; l&#8217;affluenza si è attestata su livelli più¹ elevati di quelli relativi alle precedenti elezioni europee e amministrative, «mano a mano che ci si allontana dalla frazione di Marotta, invece, è accaduto il contrario e l&#8217;affluenza al referendum è stata inferiore a quella alle elezioni». Secondo il Comune di Mondolfo, «ove la consultazione fosse stata estesa a tutti i residenti nel Comune di Fano, l&#8217;affluenza sarebbe stata ancor più¹ bassa, per il semplice fatto che tali popolazioni non nutrivano alcun interesse concreto per le sorti della frazione che chiedeva il distacco».<br /> La difesa del Comune di Mondolfo evidenzia ancora come, tra tutti i soggetti istituzionali consultati, il solo Comune di Fano avesse sostenuto la necessità  della consultazione totalitaria dei cittadini residenti nel Comune da cui avviene il distacco.<br /> Infine, il Comune di Mondolfo segnala che giù  la relazione alla proposta di legge popolare che ha dato il via al procedimento legislativo avrebbe dato atto della sussistenza di «tutte le particolari ragioni necessarie a qualificare adeguata e ragionevole l&#8217;individuazione delle &#8220;popolazioni interessate&#8221; effettuata con la Delibera n. 87 del 2013».<br /> 7.- Si è altresì costituito in giudizio, con atto depositato il 12 novembre 2018, Vitali Gabriele, in proprio e come legale rappresentante del Comitato Pro Marotta Unita per chiedere che la questione di legittimità  costituzionale sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata.<br /> La parte segnala preliminarmente come la divisione amministrativa di Marotta avrebbe creato, nel corso degli anni, numerosi problemi alla cittadinanza e come i tentativi di unire le due parti della frazione di Marotta siano iniziati giù  dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso.<br /> In punto di diritto, viene eccepita la manifesta inammissibilità  della questione per la completa assenza del «giudizio preliminare di non manifesta infondatezza». Altra ragione di inammissibilità  si rinverrebbe nell&#8217;«evidente incertezza del petitum»: non sarebbe chiaro «se il rimettente si dolga dell&#8217;illegittima identificazione delle popolazioni interessate» operata nel presente caso oppure se, «più¹ radicalmente, censuri l&#8217;illegittimità  di qualunque delimitazione della platea referendaria».<br /> Nel merito, la questione sarebbe infondata perchè la delibera di indizione del referendum consultivo, nella «ponderazione della scelta restrittiva del corpo elettorale», avrebbe osservato i canoni interpretativi individuati dalla giurisprudenza costituzionale (si citano le sentenze n. 94 del 2000 e n. 433 del 1995). In particolare, rileverebbero «la limitatissima estensione di Marotta di Fano dal punto di vista demografico e territoriale [&#038;]; l&#8217;assenza di qualsiasi infrastruttura di rilievo per l&#8217;insieme del Comune di Fano; l&#8217;estrema eccentricità  di Marotta rispetto al capoluogo [&#038;]; l&#8217;essere Marotta una frazione giù  sociologicamente distinta da Fano, amministrata per oltre l&#8217;80% dal Comune di Mondolfo, con il quale costituisce invece un tutt&#8217;uno omogeneo [&#038;]; l&#8217;assenza di qualsiasi pericolo di smembramento per il territorio di Fano [&#038;]; l&#8217;assenza di pregiudizio, sul piano dell&#8217;organizzazione e della fruizione dei servizi, per la restante popolazione del Comune di Fano; le risalenti esigenze di unificazione amministrativa».<br /> I dati relativi all&#8217;affluenza al referendum confermerebbero la bontà  della scelta del Consiglio regionale, considerando che le sezioni più¹ lontane dal centro di Marotta hanno visto livelli di partecipazione molto bassa rispetto a quelle insistenti su zone direttamente interessate dal mutamento territoriale. Inoltre, a oltre cinque anni di distanza dall&#8217;avvenuta modifica circoscrizionale, il Comune di Fano non avrebbe dimostrato il verificarsi del benchè minimo pregiudizio a suo danno.<br /> 8.- Con atto dell&#8217;11 giugno 2019, il Comune di Fano ha depositato memoria illustrativa in vista dell&#8217;udienza pubblica. Replicando all&#8217;eccepita assenza della motivazione sulla non manifesta infondatezza, la difesa sottolinea che, nella seconda parte, l&#8217;ordinanza di rimessione chiarirebbe «le ragioni per le quali [&#038;] difetterebbero presupposti tali da giustificare la deroga alla regola generale della consultazione totalitaria delle popolazioni comunali», dando atto sia delle considerazioni di «ordine geografico», sia delle ragioni legate al bilancio dell&#8217;ente locale che impedirebbero l&#8217;applicazione della deroga. Quanto all&#8217;eccepita presenza di una motivazione per relationem, secondo il Comune di Fano, il giudice rimettente, pur in una «argomentazione sintetica», avrebbe comunque fatto proprie, condividendole, le eccezioni di legittimità  costituzionale prospettate dalla parte ricorrente del giudizio a quo. Non saremmo dunque in presenza di una motivazione per relationem (viene citata la sentenza n. 10 del 2015).<br /> Inoltre, dall&#8217;intero testo dell&#8217;ordinanza si ricaverebbero, «al di là  di ogni possibile incertezza», le ragioni della non manifesta infondatezza della questione di legittimità  costituzionale, in virtà¹ di un&#8217;argomentazione fondata sulla giurisprudenza costituzionale alla quale lo stesso giudice aderirebbe.<br /> A margine, la difesa del Comune di Fano segnala come la presente vicenda sarebbe caratterizzata da elementi «di unicità , che non consentono di fare ricorso agli schemi consueti». D&#8217;altra parte, giù  con la sentenza non definitiva poi annullata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2018, il Consiglio di Stato avrebbe dato atto di ritenere che l&#8217;atto indittivo del referendum fosse in contrasto con la Costituzione: sarebbe pertanto «difficile sostenere che esso non riconosca la non manifesta infondatezza» della presente questione.<br /> Viene infine escluso che il petitum della questione possa avere natura indeterminata e che, come adombrato nell&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Marche, possano esserci profili di inammissibilità  legati alla irrilevanza della questione.<br /> Nel merito, il Comune di Fano si sofferma sulla tesi prospettata dal Comune di Mondolfo volta a valorizzare &#8211; nel senso della conformità  a Costituzione e della ragionevolezza della scelta di circoscrivere la platea delle «popolazioni interessate» &#8211; i dati relativi all&#8217;affluenza che, particolarmente elevata nelle zone direttamente interessate alla variazione territoriale, è diventata sempre più¹ bassa nelle sezioni elettorali più¹ lontane da tali zone. Tale argomento proverebbe troppo. Sarebbe in primo luogo «tutto da dimostrare che la partecipazione alla consultazione delle sezioni escluse sarebbe stata ancora più¹ bassa». In secondo luogo, sarebbe difficile desumere indicazioni univoche da tali dati: la ridotta partecipazione potrebbe ragionevolmente essere spiegata «dalla diffusa convinzione che il campione demografico selezionato dal Consiglio regionale rendesse assolutamente prevedibile il risultato favorevole al distacco. Con la conseguente sensazione, da parte degli elettori delle sezioni più¹ periferiche, dell&#8217;inutilità  della propria partecipazione alla consultazione».<br /> La consapevolezza di un esito della consultazione non scontato avrebbe invece potuto determinare maggiore partecipazione anche degli elettori più¹ lontani. Circostanza, questa, che sarebbe dimostrata dall&#8217;esito del referendum che si tenne nel giugno del 1981, al quale parteciparono il 59,1 per cento degli elettori del Comune di Fano e l&#8217;81,29 per cento degli elettori del Comune di Mondolfo e che vide prevalere il 77,84 per cento dei votanti esprimersi contro la variazione. Proprio l&#8217;esito di quel referendum, ipotizza la difesa del Comune di Fano, avrebbe «convinto la Regione a costruire un corpo elettorale più¹ compiacente rispetto al risultato divisato».<br /> Ancora, il Comune di Fano evidenzia come la pur esistente discrezionalità  riconosciuta alle Regioni in merito all&#8217;individuazione delle «popolazioni interessate» non può tradursi &#8211; come pure si desume dalla giurisprudenza costituzionale &#8211; in una forma di libertà  arbitraria e insindacabile. Da ultimo, precisa che la mancata consultazione delle intere popolazioni dei due Comuni toccati dalla variazione territoriale non possa essere in alcun modo surrogata e compensata dalla consultazione degli enti locali.<br /> 9.- Con memoria depositata l&#8217;11 giugno 2019 la Regione Marche insiste affinchè la Corte dichiari la manifesta inammissibilità  e comunque la manifesta infondatezza della questione. La difesa della Regione evidenzia in particolare «l&#8217;interesse principale della Regione Marche a una soluzione definitiva del lungo contenzioso ancora in corso, che finalmente consenta di &#8220;consolidare&#8221; gli effetti della legge regionale n. 15 del 2014» e segnala come i criteri con i quali «sono state individuate le &#8220;ulteriori&#8221; popolazioni [interessate] sono il frutto di una lunga, approfondita e partecipata istruttoria».<br /> 10.- Con memoria depositata l&#8217;11 giugno 2019, il Comune di Mondolfo, nel replicare alle argomentazioni contenute nell&#8217;atto di costituzione del Comune di Fano, insiste per l&#8217;inammissibilità  della questione.<br /> Nel merito, sostiene che le deduzioni del Comune di Fano confermerebbero la derogabilità  della regola del principio generale della consultazione di tutte le popolazioni dei Comuni coinvolti. In particolare, l&#8217;esclusione dei residenti della sezione elettorale n. 46 dalla consultazione referendaria si giustificherebbe con la lontananza dalla «modestissima porzione di territorio comunale oggetto di trasferimento». Gli abitanti delle sezioni più¹ lontane non sarebbero infatti interessati al procedimento di variazione territoriale e si sarebbero esclusi dalla consultazione i cittadini facenti capo alle sezioni elettorali non collocate sulla costa.<br /> Il Comune di Mondolfo, ribadendo la piena legittimità  e la ragionevolezza delle scelte effettuate nell&#8217;individuazione della popolazione interessata, segnala come tali scelte non avrebbero riservato alcun trattamento di favore nei confronti del Comune di Mondolfo, perchè i residenti delle zone contigue al territorio da trasferire ammessi alla consultazione erano elettori di entrambi i Comuni individuati sulla base di ragioni sociali ed economico-amministrative analiticamente motivate nella delibera consiliare di indizione del referendum e nella relazione alla proposta di legge popolare.<br /> 11.- In data 11 giugno 2019 anche la difesa di Vitali Gabriele, in proprio e per il Comitato Pro Marotta Unita, ha depositato memoria, sottolineando come il mutamento circoscrizionale abbia consentito di «unificare una cittadina giù  esistente come una entità  urbana a sì© stante, il cui territorio era incomprensibilmente diviso tra due diverse amministrazioni». Dalla giurisprudenza costituzionale emergerebbe il principio secondo cui il mutamento circoscrizionale di cui all&#8217;art. 133, comma secondo, Cost., «non deve comportare il pericolo di smembramento dell&#8217;ente locale, per la sua integrità  territoriale, economica e sociale», circostanza che nel caso in esame non si sarebbe verificata.<br /> Quanto all&#8217;individuazione della popolazione interessata, la Regione Marche avrebbe compiuto una «approfondita valutazione della situazione concreta di Marotta e delle sue molteplici peculiarità »: frazione del tutto eccentrica rispetto al Comune di Fano, caratterizzata da una «sua precisa soggettività », risalente alla seconda metà  del Cinquecento; con un dialetto identico a quello di Mondolfo, ma diverso da quello del Comune di Fano; con tradizioni sportive, culturali e festive peculiari e differenti rispetto a quelle fanesi. Il territorio oggetto della variazione territoriale riguarderebbe «grandezze oggettivamente minuscole rispetto al totale del Comune di Fano, sia dal punto di vista demografico che dell&#8217;estensione territoriale», il che testimonierebbe «l&#8217;assenza di qualsiasi pericolo di smembramento, per il territorio del Comune di Fano». La zona trasferita sarebbe poi priva di qualsiasi infrastruttura, eccezion fatta per un edificio scolastico &#8211; che mai sarebbe stato frequentato «nemmeno [da] uno studente proveniente da Fano» &#8211; e una farmacia. La valutazione complessiva di tutti questi elementi, corrispondenti ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per i casi di deroga della consultazione dell&#8217;intera popolazione, renderebbe legittima la scelta del Consiglio regionale marchigiano.</p>
<p> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Consiglio di Stato, sezione quinta, solleva questioni di legittimità  costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 133, secondo comma, della Costituzione, della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali).<br /> Il giudice a quo censura la legge reg. Marche n. 15 del 2014 in quanto non la ritiene conforme alla giurisprudenza che questa Corte ha sviluppato in relazione all&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., e in particolare alla nozione di «popolazioni interessate»: quelle, cioè, che devono essere necessariamente sentite prima dell&#8217;approvazione della legge di variazione circoscrizionale, o meglio, come è avvenuto nel caso di specie, nel corso del procedimento che all&#8217;approvazione di tale legge conduce.<br /> Il giudice a quo evidenzia, in particolare, che la legge regionale in esame è stata approvata all&#8217;esito di un procedimento nel corso del quale il referendum consultivo &#8211; che, appunto, consente alle «popolazioni interessate» di esprimersi sulla proposta di variazione delle circoscrizioni comunali &#8211; stato indetto chiamando al voto i soli residenti nella frazione oggetto della proposta di distacco e quelli residenti nelle zone a questa immediatamente contigue. A suo avviso, sarebbe stato invece necessario, alla luce degli artt. 133, secondo comma, e 3 Cost., consultare tutti i residenti di entrambi i Comuni coinvolti nel procedimento di variazione circoscrizionale.<br /> La rilevanza delle sollevate questioni, osserva il rimettente, dipende dalla ricostruzione che questa Corte avrebbe operato nella sentenza n. 2 del 2018, ove si sarebbe chiarito che il sindacato di legittimità  sugli atti relativi al referendum consultivo, spettante al giudice amministrativo, deve essere trasferito al giudice costituzionale una volta approvata la legge di variazione circoscrizionale, poichè un eventuale vizio di quegli atti si tradurrebbe, da quel momento in poi, in un vizio del procedimento di formazione di quest&#8217;ultima. Sicchè, impugnata di fronte al Consiglio di Stato la sentenza di primo grado che ha rigettato le censure sollevate nei confronti degli atti del procedimento referendario, l&#8217;esito del giudizio d&#8217;appello è condizionato dalla pronuncia che questa Corte deve rendere sulla legittimità  costituzionale della legge di variazione circoscrizionale.<br /> 2.- In via preliminare, va rilevato che la motivazione dell&#8217;ordinanza di rimessione contiene ampi ed espliciti argomenti relativi all&#8217;asserita lesione dell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost.<br /> Eccepisce la Regione Marche che la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., prospettata nel dispositivo dell&#8217;ordinanza, non troverebbe, invece, sufficienti supporti espressi nella motivazione dell&#8217;ordinanza stessa.<br /> L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> Nell&#8217;ordinanza, in verità , un riferimento al parametro della ragionevolezza, e perciù² all&#8217;art. 3 Cost., emerge in almeno due occasioni e viene sinteticamente ma consapevolmente utilizzato in funzione valutativa dei criteri utilizzati dalla delibera regionale per selezionare la popolazione interessata alla consultazione referendaria in esame. Si afferma, in particolare, che questa Corte dovrà  apprezzare coerenza e proporzionalità , e perciù² ragionevolezza, della scelta di derogare alla «regola generale ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale», che consisterebbe nella «consultazione di tutti gli elettori dei comuni interessati dalla variazione circoscrizionale».<br /> Va dunque rigettata la richiesta della Regione Marche di dichiarare la censura inammissibile per assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.<br /> 3.- Sempre in via preliminare, devono essere affrontate le ulteriori e diverse eccezioni d&#8217;inammissibilità  avanzate dalla Regione Marche, dal Comune di Mondolfo e dalla parte privata.<br /> 3.1.- Le tre parti del giudizio principale, secondo prospettazioni analoghe, ritengono in primo luogo che il giudice rimettente, investito dell&#8217;eccezione di legittimità  costituzionale sollevata nel giudizio a quo dal Comune di Fano, avrebbe devoluto a questa Corte lo stesso preliminare accertamento sulla non manifesta infondatezza, senza dunque ottemperare all&#8217;obbligo di motivare sul punto.<br /> L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> Pur caratterizzandosi per alcune singolarità  argomentative (nonchè per alcune vere e proprie inesattezze, come, ad esempio, l&#8217;affermazione che la semplice prospettazione, ad opera della parte, di un&#8217;eccezione di legittimità  costituzionale comporterebbe il sorgere, in capo al giudice, del dovere di sollevare la relativa questione), l&#8217;ordinanza di rimessione, complessivamente considerata, non manca di esporre le ragioni che inducono il rimettente a dubitare che il presupposto procedimentale della consultazione delle «popolazioni interessate» previsto dall&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., sia stato correttamente rispettato, alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto e delle allegazioni del Comune di Fano, che, come subito si dirà , vengono esplicitamente condivise.<br /> 3.2.- In secondo luogo, eccepiscono la Regione Marche e il Comune di Mondolfo l&#8217;inammissibilità  della questione perchè sostenuta da una motivazione per relationem a quanto contenuto negli atti del Comune di Fano.<br /> Anche tale eccezione non è fondata.<br /> Pur non mancando nell&#8217;ordinanza passaggi contenenti rinvii alle argomentazioni di una delle parti, cioè del Comune di Fano, il giudice a quo mostra con chiarezza di condividere e far proprie le censure sollevate da quest&#8217;ultimo. E la giurisprudenza costituzionale afferma costantemente che quando il rimettente rende espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, l&#8217;ordinanza non può essere considerata motivata per relationem (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2019, n. 88 del 2018 e n. 35 del 2017).<br /> 3.3.- Infine, la Regione Marche, il Comune di Mondolfo e la parte privata eccepiscono ulteriormente l&#8217;inammissibilità  delle questioni a causa dell&#8217;asserita indeterminatezza del petitum. Non sarebbe chiaro, in particolare, se il rimettente censuri l&#8217;identificazione del gruppo di residenti da consultare quale effettuata, in concreto e nella vicenda in esame, nella delibera del Consiglio regionale delle Marche, oppure se contesti in generale la possibilità  stessa di individuare, quali «popolazioni interessate», gruppi di residenti più¹ ristretti rispetto all&#8217;intera popolazione dei Comuni coinvolti.<br /> Nemmeno tale eccezione coglie nel segno.<br /> Il giudice a quo ricorda, innanzitutto, che con la sentenza non definitiva del 23 agosto 2016, n. 3678 (poi annullata da questa Corte con la sentenza n. 2 del 2018), la delibera di indizione del referendum consultivo era stata ritenuta illegittima «perchè non sono stati chiamati ad esprimere il voto consultivo tutti i cittadini residenti nei due comuni interessati dalla modifica circoscrizionale».<br /> Inoltre, il rimettente &#8211; mostrando così di aderire alla tesi avanzata, sul punto, dal Comune di Fano &#8211; richiama, quale regola generale a suo dire ricavabile dalla giurisprudenza di questa Corte, quella secondo cui il concetto di «popolazioni interessate» ricomprenderebbe, in principio e salvo casi eccezionali, tutti i residenti dei Comuni coinvolti.<br /> Infine, e in via dirimente, si chiede se sia stato corretto che a tale principio si sia derogato, come avvenuto nel corso del procedimento di formazione della legge regionale censurata.<br /> Il petitum delle sollevate questioni di legittimità  costituzionale è perciù² agevolmente individuabile nella richiesta di verificare se la legge reg. Marche n. 15 del 2014 sia costituzionalmente illegittima in quanto adottata all&#8217;esito di un procedimento nel corso del quale il referendum consultivo &#8211; che consente alle «popolazioni interessate» di esprimersi sulla proposta di variazione delle circoscrizioni comunali &#8211; stato indetto chiamando al voto i soli residenti nella frazione oggetto della proposta di distacco e quelli residenti nelle zone ad essa immediatamente contigue, anzichè tutti i residenti nei Comuni coinvolti nel procedimento di variazione circoscrizionale.<br /> 4.- Le questioni non sono fondate.<br /> Nella precedente sentenza n. 2 del 2018, la questione di legittimità  costituzionale e il conflitto tra enti, da essa congiuntamente decisi, vertevano, da un lato, sul rapporto intercorrente tra il referendum consultivo e la legge regionale di variazione circoscrizionale e, dall&#8217;altro, sulla delimitazione degli ambiti di sindacato spettanti, rispettivamente, al giudice amministrativo e a questa Corte, in riferimento agli atti del complessivo procedimento che conduce all&#8217;approvazione di quella legge. Le presenti questioni di legittimità  costituzionale, che della sentenza n. 2 del 2018 costituiscono il &#8220;naturale&#8221; seguito, riguardano invece, direttamente, il significato dell&#8217;espressione «popolazioni interessate», contenuta nell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., ai sensi del quale la Regione, appunto sentite tali popolazioni, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.<br /> Una giurisprudenza costituzionale non sempre univoca (come giù  riconosciuto nella sentenza n. 94 del 2000), con scelte variamente articolate in relazione ai singoli casi di specie, ha avuto modo di pronunciarsi su un concetto, quello appunto di «popolazioni interessate», caratterizzato da un certo «polimorfismo» e soggetto a interpretazioni diverse a seconda del procedimento di variazione territoriale che viene concretamente in considerazione, negli artt. 132 e 133 Cost. (sentenza n. 278 del 2011).<br /> Proprio in ragione della varietà  di forme in cui può emergere e manifestarsi l&#8217;interesse di una popolazione ad essere consultata in relazione a variazioni territoriali che la coinvolgano, è necessario precisare che, nella presente circostanza, la corretta determinazione del concetto di «popolazioni interessate» va specificamente rapportata a un caso di modifica delle circoscrizioni comunali (non giù  di istituzione di un nuovo Comune o di modifica della denominazione originaria). Va inoltre tenuto presente che la variazione è proposta in un ordinamento regionale che non stabilisce, in via generale e preventiva, criteri e direttive da applicare, nei casi concreti, per l&#8217;individuazione dei soggetti da chiamare alla consultazione in esame.<br /> Sotto quest&#8217;ultimo profilo, infatti, l&#8217;art. 20, comma 2, della legge della Regione Marche 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto), si limita a stabilire che «[l]a deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito e gli elettori interessati». In tal modo, la delimitazione del perimetro degli elettori interessati non è affidata, in via preventiva, a criteri legali di carattere generale, ma è direttamente rimessa, con decisione da assumere caso per caso, alla valutazione del Consiglio regionale.<br /> 5.- Va innanzitutto sottoposta ad analisi critica l&#8217;affermazione, dalla quale muove il rimettente, secondo cui l&#8217;espressione «popolazioni interessate» di cui all&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. ricomprenderebbe, in principio e salvo eccezionali deroghe, tutti i residenti nei Comuni coinvolti dalla specifica variazione circoscrizionale.<br /> A supporto dell&#8217;assunto in discussione non sono per vero estranei argomenti affermati da una giurisprudenza risalente di questa stessa Corte (in particolare, sentenza n. 433 del 1995), esplicitamente e direttamente riferiti all&#8217;istituzione di un nuovo Comune («popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita a un nuovo Comune, così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire, &#8220;residua&#8221; del Comune di origine»), e tuttavia analogicamente ritenuti applicabili anche ai trasferimenti di popolazione da un Comune ad un altro, in conseguenza di modificazioni di circoscrizioni territoriali.<br /> Questa asserita «regola generale», direttamente ricavabile dall&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. &#8211; che esigerebbe, salvo deroghe eccezionali, la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazioni &#8211; tuttavia stata oggetto di una significativa correzione giù  nella sentenza n. 94 del 2000, maggiormente attenta ad argomenti di segno testuale e sistematico, attraverso il confronto tra l&#8217;art. 133 Cost. e quanto disposto nel precedente art. 132 Cost.<br /> In tale sentenza, si sottolinea che l&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., in realtà , non precisa quali siano, nelle differenti ipotesi di istituzione di nuovi Comuni o di modifica delle circoscrizioni di Comuni esistenti, le «popolazioni interessate»: ma, «essendo l&#8217;interesse che fonda l&#8217;obbligo di consultazione riferito direttamente alle popolazioni, e non agli enti territoriali (com&#8217;è del resto anche nell&#8217;art. 132, primo comma, a proposito della fusione o creazione di Regioni), si può escludere che l&#8217;ambito della consultazione debba necessariamente ed in ogni caso coincidere con la totalità  della popolazione dei comuni coinvolti nella variazione. Può ben essere che la consultazione debba avere siffatta estensione, ma non in forza di un vincolo costituzionale assoluto, bensì per la sussistenza di un interesse riferibile all&#8217;intera popolazione dei comuni».<br /> L&#8217;assunto della sentenza precedente viene quindi integrato e modificato: la consultazione dell&#8217;intera popolazione dei Comuni coinvolti non è il principio, ma è l&#8217;eventuale risultato di una valutazione degli interessi esistenti nel caso di specie. L&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., non si riferisce, infatti, nè ai Comuni quali enti esponenziali di tutti i residenti, nè alla totalità  dei residenti stessi nei Comuni coinvolti dalla variazione, ma, appunto, alle «popolazioni interessate», affidando, perciù², o al legislatore regionale, attraverso una legge che detti criteri generali, oppure al competente organo regionale, caso per caso, la delimitazione del perimetro delle popolazioni da consultare nel singolo procedimento di variazione.<br /> Come mette in luce la giurisprudenza successiva, pur senza dimenticare il favor per il massimo coinvolgimento possibile delle popolazioni, in nome del principio della loro necessaria consultazione (da ultimo, sentenza n. 123 del 2019), risulta insomma maggiormente aderente al significato dell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., la rinuncia a una definizione predefinita e &#8220;fissa&#8221; di popolazioni interessate, necessariamente coincidente con la totalità  dei residenti nei Comuni coinvolti dalla variazione. E ne rispecchia assai meglio la ratio l&#8217;idea che la &#8220;perimetrazione&#8221;, o delimitazione, dell&#8217;ambito degli elettori da consultare vada compiuta sulla base di una valutazione, guidata o meno da criteri legali preventivi, relativa alle specifiche esigenze del caso concreto, avendo particolare attenzione agli elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale (sentenza n. 47 del 2003).<br /> Tutto ciù², sul presupposto che il concetto di «popolazioni interessate» evoca un dato variabile, che può prescindere dal diretto coinvolgimento nella modifica, ricomprendendo anche gruppi di residenti interessati ad essa in via mediata e indiretta (sentenze n. 278 del 2011 e n. 334 del 2004).<br /> 5.1.- Non sfugge a questa Corte, quanto alla complessiva conformità  costituzionale della &#8220;perimetrazione&#8221; ora in esame, la differenza che può sussistere tra il caso in cui i criteri per la identificazione delle «popolazioni interessate» siano contenuti in legge, da quello in cui tale delimitazione risulti, caso per caso, dalla delibera dell&#8217;organo regionale competente.<br /> Nel primo caso, la valutazione dell&#8217;organo regionale risulta ex ante contenuta e delimitata, secondo criteri che al giudice amministrativo consentono un immediato e più¹ agevole sindacato e che, peraltro, non si sottraggono affatto al controllo di questa Corte (proprio in quanto rigidamente prefissati a priori e non adatti alle circostanze del caso di specie, criteri del genere sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi: sentenza n. 94 del 2000). Nel secondo, invece, può più¹ chiaramente profilarsi il rischio, paventato nei propri atti dal Comune di Fano, che, attraverso un&#8217;artata perimetrazione dell&#8217;ambito delle popolazioni chiamate a esprimersi, il risultato del referendum venga significativamente orientato in partenza, secondo tecniche manipolatorie dei collegi elettorali che potrebbero addirittura richiamare l&#8217;esperienza statunitense del cosiddetto gerrymandering.<br /> L&#8217;assenza di preventivi criteri legali dovrebbe così condurre, questa sembra essere la tesi del Comune di Fano, a confermare per altra via l&#8217;assunto di partenza dal quale muove lo stesso giudice rimettente: per evitare abusi, parrebbe necessario (proprio in quanto quei criteri difettino) interpretare l&#8217;espressione «popolazioni interessate» di cui all&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. come equivalente all&#8217;intera popolazione dei Comuni coinvolti nella variazione circoscrizionale.<br /> Un tale assunto non può essere condiviso.<br /> Ferma restando la differente situazione in cui si versa, a seconda che l&#8217;ordinamento regionale precostituisca in legge i criteri per l&#8217;identificazione delle popolazioni da consultare, oppure affidi tale identificazione a decisioni caso per caso, siffatta differenza non ha decisive conseguenze sulla corretta interpretazione del concetto di «popolazioni interessate» di cui all&#8217;art. 133, secondo comma, Cost. La identificazione di tali popolazioni, infatti, resta pur sempre affidata alla valutazione discrezionale dell&#8217;organo regionale competente, più¹ o meno ampia a seconda dei casi, e sempre soggetta a verifica del giudice amministrativo o di questa Corte.<br /> 6.- Venendo all&#8217;esame del caso di specie, e all&#8217;applicazione ad esso dei principi fin qui enucleati, non può non rilevarsi, preliminarmente, e proprio alla luce delle considerazioni che immediatamente precedono, come il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e la sua incorporazione nel Comune di Mondolfo, disposta dalla legge reg. Marche n. 15 del 2014, siano stati preceduti da vicende che riflettono le stesse incertezze giurisprudenziali, prima riportate, nella identificazione delle «popolazioni interessate» da consultare nelle variazioni circoscrizionali.<br /> E&#8217; necessario ricordare che, prima dell&#8217;entrata in vigore della legge reg. Marche n. 15 del 2014, la maggior parte del territorio dell&#8217;abitato di Marotta apparteneva al comune di Mondolfo, mentre una parte minoritaria di territorio e abitanti della stessa frazione (circa 2.700 persone, collocate su un territorio di circa 1,5 chilometri quadrati) erano invece amministrati dal Comune di Fano.<br /> Fano e Mondolfo, per parte loro, sono Comuni diseguali per ampiezza territoriale e, soprattutto, per numero di residenti (63.000 circa a Fano, 12.000 circa a Mondolfo).<br /> Caratterizzano l&#8217;intera vicenda all&#8217;origine della presente questione di legittimità  costituzionale risalenti e ricorrenti spinte alla &#8220;unificazione&#8221; della frazione, volte a ottenere, come infine disposto dalla legge in vigore, l&#8217;incorporazione dell&#8217;intero abitato di Marotta nel Comune di Mondolfo. Tali spinte risultano costantemente contrastate da tenaci opposizioni del comune di Fano, che non ha mai inteso accettare questo esito.<br /> Un primo referendum consultivo, nel 1981, viene indetto (nell&#8217;ambito del procedimento di formazione della relativa legge di variazione circoscrizionale) chiamando al voto la totalità  delle popolazioni di entrambi i Comuni, Fano e Mondolfo, secondo l&#8217;interpretazione allora data alla nozione di «popolazioni interessate» di cui all&#8217;art. 133, secondo comma, Cost.<br /> Tale referendum fornisce esito nettamente negativo; ciù² che non stupisce, stante il divario quantitativo di aventi diritto al voto residenti, rispettivamente, nei due Comuni.<br /> Nel 2013, nell&#8217;ambito di un ulteriore procedimento di formazione di una legge regionale di variazione circoscrizionale, è indetto un nuovo referendum (deliberazione del Consiglio regionale della Regione Marche 15 gennaio 2013, n. 61), ma questa volta sono chiamati a votare i soli residenti della frazione di Marotta di Fano, secondo un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., del tutto opposta rispetto a quella del 1981.<br /> Sospesa dal giudice amministrativo l&#8217;esecuzione degli atti del procedimento referendario su ricorso del Comune di Fano, il Consiglio regionale &#8211; con la deliberazione del 22 ottobre 2013, n. 87 &#8211; provvide a revocare l&#8217;originaria delibera d&#8217;indizione e poi a rinnovarla, estendendo la consultazione anche alle popolazioni che risiedono nelle zone immediatamente contigue al territorio di Marotta: secondo una lettura intermedia, se così può dirsi, dell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost.<br /> Questa volta l&#8217;istanza cautelare presentata dal Comune di Fano viene respinta dal giudice amministrativo e il referendum si svolge il 9 marzo 2014: rispetto a quello del 1981 l&#8217;esito è opposto, vedendo esprimersi a favore del distacco il 67,3 per cento dei votanti.<br /> In base all&#8217;esito del referendum, il Consiglio regionale approva infine la legge reg. Marche n. 15 del 2014, sancendo così il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e la sua incorporazione nel Comune di Mondolfo.<br /> Le vicende sinteticamente illustrate devono essere esaminate alla luce degli approdi della giurisprudenza costituzionale, quali descritti supra (punto 5).<br /> 6.1.- Senza trascurare il necessario favor per il massimo coinvolgimento possibile di tutte le popolazioni, si tratta perciù² di verificare se la delimitazione dell&#8217;ambito dei soggetti da consultare sia stata compiuta sulla base di una valutazione aderente alle specifiche esigenze del caso concreto, avendo particolare attenzione alla identificazione di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza dell&#8217;interesse qualificato alla variazione territoriale, tenendo in conto che il concetto di «popolazioni interessate» evoca un dato variabile, che può ben prescindere dal diretto coinvolgimento nella variazione stessa, ricomprendendo gruppi di residenti interessati ad essa anche solo in via mediata e indiretta.<br /> Ebbene, alla stregua di un tale criterio, la non adeguatezza di un&#8217;interpretazione che imponga il coinvolgimento dell&#8217;intera popolazione dei due Comuni deriva da una concomitante serie di elementi. In primo luogo, dalla diseguale ampiezza dei due Comuni coinvolti, Fano e Mondolfo, e dal ben diverso numero di aventi diritto al voto in essi rispettivamente residenti; inoltre, dalla limitata estensione del territorio e della popolazione interessati direttamente dalla proposta di variazione (sentenza n. 433 del 1995); ancora, dalla particolare conformazione della frazione da trasferire, tutta costiera, molto più¹ lontana dal centro di Fano che da quello di Mondolfo, e, per così dire, geograficamente collocata in modo evidente nella direzione di quest&#8217;ultimo Comune.<br /> Non estranea a questa valutazione è anche la necessità  di considerare non immeritevole di protezione, alla luce della stessa ratio dell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., la peculiarità  della situazione della &#8220;comunità &#8221; di Marotta &#8211; sulla quale insiste, con dovizia di notizie storiche e culturali, la parte privata &#8211; che induce ad attribuire a tale comunità  una certa &#8220;peculiarità  distintiva&#8221;, ovvero a reputarla «fatto sociologicamente distinto» (sentenza n. 433 del 1995), anche alla luce della lunga controversia affrontata in nome della &#8220;riunificazione&#8221; con Mondolfo.<br /> D&#8217;altro canto, non conforme rispetto al testo e alla ratio dell&#8217;art. 133, secondo comma, Cost., sarebbe risultata l&#8217;interpretazione opposta &#8211; pur adottata dal Consiglio regionale con la citata delibera n. 61 del 2013, ma poi modificata a seguito del giudizio amministrativo &#8211; volta a dar voce ai soli residenti della frazione da trasferire, secondo una lettura a sua volta non assente (ciù² va rilevato, a giustificazione delle incertezze che contraddistinguono simili vicende) nella più¹ risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 453 del 1989, che in un caso di modifica circoscrizionale aveva riferito il concetto di popolazione interessata «agli elettori [&#038;] residenti nei territori da trasferire e non giù  [&#038;] all&#8217;intera popolazione residente nei due Comuni, cui non può riconoscersi un interesse qualificato per intervenire in procedimenti di variazione che riguardano parti del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento»).<br /> Rispetto alle due più¹ radicali e contrapposte visioni, l&#8217;interpretazione accolta da ultimo dal Consiglio regionale, che chiama al voto alcune parti delle popolazioni residenti nei due Comuni coinvolti &#8211; selezionandole fra quelle contigue all&#8217;abitato oggetto della proposta di trasferimento, sulla base di una valutazione riferita alla presenza di alcune infrastrutture d&#8217;interesse comune per la relativa popolazione &#8211; risulta non incompatibile rispetto alla lettura qui accolta delle disposizioni costituzionali invocate a parametro.<br /> In particolare, la giù  citata deliberazione del Consiglio regionale della Regione Marche n. 87 del 2013 illustra con sufficiente analiticità  i criteri che hanno condotto a questa individuazione delle «popolazioni interessate». I residenti in queste zone, si afferma, a differenza di tutti gli altri residenti nei Comuni di Fano e Mondolfo, sono quelli più¹ facilmente orientati a utilizzare alcune infrastrutture situate nell&#8217;abitato oggetto di variazione territoriale (una farmacia e un istituto scolastico); condividono con gli abitanti di Mondolfo, in considerazione della prossimità  territoriale, servizi giù  esistenti sul territorio; hanno un diretto interesse a una amministrazione omogenea della zona costiera, in vista di una uniforme gestione dei servizi di accoglienza, balneari e turistici, necessari allo sviluppo dell&#8217;area in cui risiedono.<br /> Da ultimo, non può essere validamente utilizzato, in senso contrario alla scelta posta a base della consultazione in parola, l&#8217;argomento fiscale, in ipotesi invocabile da tutti i residenti del Comune di Fano. Sostiene, in particolare, la difesa di tale Comune che questi ultimi dovrebbero sopportare le conseguenze determinate dalla diminuzione delle entrate tributarie del Comune, derivante dal distacco della frazione di Marotta, con conseguente prevedibile aggravio della pressione tributaria a loro diretto carico, risultando perciù² evidente il loro interesse a essere consultati.<br /> L&#8217;argomento prova troppo. Ogni variazione territoriale produce un numero indeterminato di conseguenze, e queste non possono non estendersi allo stesso ambito tributario, eventualmente riguardando anche il bilancio dell&#8217;ente comunale che la variazione subisce. Peraltro, proprio con riferimento al bilancio, le conseguenze non sono necessariamente univoche, poichè la variazione ben può tradursi anche in un risparmio di spesa, connesso all&#8217;eventuale diminuzione dei residenti o dei servizi da erogare loro.<br /> Del resto, a ragionare diversamente, i soggetti da coinvolgere nelle consultazioni in questione sarebbero, sempre e necessariamente, tutti i residenti nei Comuni coinvolti, cessando in principio ogni necessità  di individuare specificamente le «popolazioni interessate», come invece richiede l&#8217;art. 133, secondo comma, Cost.</p>
<p> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 133, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2019.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-9-2019-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2019 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.214</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.214</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. L. Viola Giale s.r.l. (Avv. ti F. Vallini e M. Manca) contro Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e G. Rogai) sui presupposti per la decadenza dalla concessione di suolo pubblico e sulla sproporzionalità di tale sanzione ove l&#8217;obiettivo di reprimere l&#8217;abuso avrebbe potuto essere raggiunto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-214/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. L. Viola<br /> Giale s.r.l. (Avv. ti F. Vallini e M. Manca) contro Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni e G. Rogai)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la decadenza dalla concessione di suolo pubblico e sulla sproporzionalità di tale sanzione ove l&#8217;obiettivo di reprimere l&#8217;abuso avrebbe potuto essere raggiunto anche attraverso una diffida o un ordine di ripristino</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Occupazione di suolo pubblico – Decadenza – Impugnazione Mancata demolizione &#8211; Sopravvenuta carenza di interesse –– Limitato periodo di inutilizzo della struttura &#8211; Insussistenza </p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Occupazione di suolo pubblico &#8211; Diniego – Motivazione – Mero riferimento ad un precedente provvedimento di decadenza – Illegittimità</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Occupazione di suolo pubblico – Decadenza – Installazione di copertura non autorizzata &#8211; Sproporzionalità della sanzione rispetto al fine perseguito &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Permane l’interesse alla decisione del ricorso, pur avendo la ricorrente mantenuto la disponibilità della struttura (mai demolita) e poi ottenuto un nuovo provvedimento di concessione dell&#8217;occupazione temporanea di suolo pubblico. Tali circostanze non sono sufficienti per dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito, se non altro perché almeno per un periodo di tempo limitato l&#8217;esercizio commerciale non ha potuto utilizzare la struttura esterna di cui si controverte</p>
<p>2. È illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento di diniego di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico motivato esclusivamente con riferimento ad un precedente provvedimento di decadenza essendo sostanzialmente mancata una valutazione della conformità sostanziale della richiesta di occupazione di suolo pubblico alla disciplina comunale in materia</p>
<p>3. È illegittima la decadenza dalla concessione di suolo pubblico laddove da un lato non pare pertinente il richiamo alla fattispecie ex art. 15 comma 1 a) del Regolamento Comunale, che riguarda violazioni reiterate e sembra sottintendere la necessità che, prima di pronunciare la decadenza, il Comune debba mettere in mora il concessionario, diffidandolo dal proseguire nella condotta abusiva e dall’altro non appare integrata neppure la fattispecie di cui alla lett. b) della medesima norma, perché l&#8217;installazione di una copertura non autorizzata non sembra poter integrare un &#8220;uso improprio&#8221; dell&#8217;occupazione. La decadenza infine non appare proporzionata rispetto al fine perseguito ed eccessivamente penalizzante per il privato, visto che l&#8217;obiettivo di reprimere l&#8217;abuso avrebbe potuto essere raggiunto, ad esempio, anche attraverso una diffida o un ordine di ripristino</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 243 del 2009, proposto da:<br />
Giale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Vallini, Massimo Manca, con domicilio eletto presso Francesco Vallini in Firenze, Via del Parione 13; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Gianna Rogai, domiciliata in Firenze, Palazzo Vecchio &#8211; piazza Signoria; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento di cui alla nota del Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico, prot. n. 43488/2008 datata 21/11/2008, con il quale è stata disposta la sospensione dell’istanza presentata dalla Giale S.r.l. in data 15.10.2008 per il rilascio per il periodo invernale (16/11/2008-14/03/2009) della concessione della occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza del Mercato centrale;<br />
&#8211; della nota del Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico, prot. n. 43488/2008 datata 21/11/2008, con la quale è stata comunicata alla richiedente Giale s.r.l. la sospensione suddetta; <br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento a questi presupposto, conseguente o connesso, se lesivo, ancorché incognito.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La GIALE s.r.l. gestiva l’esercizio commerciale (ristorante) denominato &#8220;Osteria del Cellini&#8221;, ubicato in Firenze in Piazza del Mercato centrale.<br />
Per tale esercizio la predetta società presentava al Comune di Firenze, nel novembre 2006, una domanda di ampliamento dell&#8217;occupazione stagionale di suolo pubblico con tavolini, sedie e piante ornamentali su pedana nello spazio antistante il locale-ristorante, già in precedenza concessa; domanda che era accolta dall&#8217;Amministrazione comunale, nei limiti e alle condizioni specificate nella concessione n. 227 del 9/3/2007 per il periodo dal 15/3/2007 al 15/11/2007; la medesima occupazione temporanea di suolo pubblico, alle stesse condizioni, costituiva poi oggetto di successivi provvedimenti concessori relativamente ai periodi 16/11/2007 &#8211; 14/3/2008 e 15/3/2008 &#8211; 14/11/2008.<br />
In data 5/3/2008 operatori della Polizia municipale di Firenze effettuavano un sopralluogo presso il pubblico esercizio in questione, rilevando che la società concessionaria aveva realizzato &#8220;una struttura completamente chiusa creando un volume, con altezze interne tali da costituire superficie utile lorda, sulla pubblica via in assenza di titolo abilitante&#8221; (così si legge nel rapporto datato 21/3/2008).<br />
All’esito del sopralluogo, la Direzione sviluppo economico – P.O. Suolo pubblico del Comune di Firenze, con provvedimento prot. n. 29124/2008 del 4/8/2008, dichiarava la decadenza immediata della concessione di occupazione di suolo pubblico, motivata con la circostanza che &#8220;l&#8217;occupazione in opera ha caratteristiche difformi rispetto a quanto autorizzato, con particolare riferimento alla struttura di copertura&#8221;.<br />
Il provvedimento di decadenza era impugnato dalla società ricorrente, con il ricorso R.G. n. 2052/2008 ed era annullato alla Sezione, con la sentenza 13 novembre 2014 n. 1768.<br />
Con il successivo provvedimento 21 novembre 2008 prot. n. 43488, la Direzione sviluppo economico – P.O. Suolo pubblico del Comune di Firenze rigettava la nuova istanza di occupazione di suolo pubblico relativa al periodo 16/11/2008-14/3/2009 presentata dalla società ricorrente, sulla base della seguente motivazione: &#8220;visto che, relativamente alla stessa occupazione, con ns. precedente provvedimento del 04.08.2008….-a seguito delle difformità rilevate e segnalate dalla Direzione corpo di Polizia Municipale – N.O. Polizia Edilizia- è stata disposta la decadenza della concessione n. 227 –codice pratica n. 469/2008/OP- Protocollo n. 8045, rilasciata il 11.03.2008, per il periodo estivo dal 15.03.2008 al 14.11.2008. Preso atto che a tutt’oggi non è stato provveduto a quanto disposto nel suddetto provvedimento, e cioè alla integrale rimozione dell’occupazione e visto il ricorso presentato al TAR Toscana avverso il suddetto provvedimento di decadenza&#8221;.<br />
Il provvedimento di diniego era impugnato dalla società ricorrente per: 1) illegittimità derivata, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione delle regole del giusto procedimento; 2) violazione e falsa occupazione art. 17 el vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 24.01.2000, violazione art. 2 l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti, violazione delle regole del giusto procedimento.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
In via preliminare, deve rilevarsi come permanga certamente l’interesse alla decisione del ricorso, pur avendo la ricorrente mantenuto la disponibilità della struttura (mai demolita) e poi ottenuto un nuovo provvedimento di concessione dell&#8217;occupazione temporanea di suolo pubblico dall&#8217;1/4/2009 al 15/11/2009 (successivamente rinnovato, senza soluzione di continuità, fino al subentro nell&#8217;esercizio commerciale di una diversa società, la Mamma Napoli s.r.l.); come già rilevato con la sentenza 13 novembre 2014 n. 1768, &#8220;tali circostanze non sono (infatti) sufficienti per dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito, se non altro perché almeno per un periodo di tempo limitato l&#8217;esercizio commerciale non ha potuto utilizzare la struttura esterna di cui si controverte&#8221;.<br />
Il primo motivo di ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto. <br />
Come rilevato nella parte in fatto della sentenza, il provvedimento di diniego impugnato in questa sede è motivato esclusivamente con riferimento al precedente provvedimento di decadenza, impugnato con il ricorso R.G. n. 2052/2008; in questa prospettiva, il provvedimento impugnato in questa sede non può pertanto non seguire le sorti del provvedimento di decadenza annullato dalla Sezione con la sentenza 13 novembre 2014 n. 1768, che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: &#8220;Le censure di cui sub 4.1.b) e 4.1.c) vanno esaminate congiuntamente, partendo dalle disposizioni di cui all’art. 15 del Regolamento comunale per l&#8217;applicazione del canone per l&#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche, richiamato a fondamento del provvedimento impugnato.<br />
La ricorrente sostiene che nel caso in esame non sussistevano i presupposti per disporre la decadenza della concessione; la tesi è convincente. Tra le fattispecie prese in considerazione dalla norma regolamentare citata potrebbero, in astratto, essere riferite al caso in esame quelle di cui al comma 1 sub a) e sub c) che, rispettivamente, prevedono la decadenza nei seguenti casi:<br />
per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell&#8217;atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;<br />
per uso improprio dell&#8217;occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti.<br />
L&#8217;Amministrazione comunale ha fatto riferimento a queste due previsioni nei suoi scritti difensivi, non specificando però a quale delle due sia riconducibile la violazione rilevata a carico della ricorrente, consistente nel fatto che &#8220;l&#8217;occupazione in opera ha caratteristiche difformi rispetto a quanto autorizzato, con particolare riferimento alla struttura di copertura&#8221;.<br />
Il Collegio ritiene che non sia pertinente il richiamo alla fattispecie ex art. 15 comma 1 a), che riguarda violazioni reiterate e sembra sottintendere la necessità che, prima di pronunciare la decadenza, il Comune debba mettere in mora il concessionario, diffidandolo dal proseguire nella condotta abusiva (il che si giustificherebbe anche in ragione della particolare gravità della sanzione). Non appare però integrata neppure la fattispecie di cui alla lett. b) della medesima norma, peraltro molto generica, perché l&#8217;installazione di una copertura non autorizzata non sembra poter integrare un &#8220;uso improprio&#8221; dell&#8217;occupazione (e la gravità delle conseguenze rende necessaria un&#8217;interpretazione restrittiva di una disposizione dai confini così indeterminati).<br />
Se così è, la decadenza trova fondamento esclusivamente nella previsione dell&#8217;atto concessorio che la ricorrente ha impugnato in via subordinata e che non è superabile in via di mera disapplicazione. Tale clausola, in effetti, risulta illegittima sia perché eccedente le previsioni del citato art. 15 e dunque non conforme alla disciplina regolamentare di riferimento; sia perché non proporzionata rispetto al fine perseguito ed eccessivamente penalizzante per il privato, visto che l&#8217;obiettivo di reprimere l&#8217;abuso avrebbe potuto essere raggiunto, ad esempio, anche attraverso una diffida o un ordine di ripristino. Dall&#8217;illegittimità di tale clausola discende l’illegittimità del provvedimento di decadenza che ne ha fatto applicazione&#8221; (T.A.R. Toscana, sez. II, 13 novembre 2014 n. 1768).<br />
Del resto, nella vicenda non può trovare applicazione neanche quanto rilevato nella sentenza 13 novembre 2014 n. 1768 in ordine alla sostanziale illegittimità della &#8220;struttura completamente chiusa creando un volume, con altezze interne tali da costituire superficie utile lorda, sulla pubblica via in assenza di titolo abilitante&#8221; (così si legge nel rapporto datato 21 marzo 2008 della Polizia municipale di Firenze) realizzata sull’area oggetto di occupazione; nel caso di specie, l’Amministrazione non ha, infatti, rilevato la non conformità dell’occupazione richiesta dalla società ricorrente alla disciplina in materia (in altre parole, l’impossibilità di autorizzare una struttura non conforme ai regolamenti comunali), ma si è limitata a richiamare il provvedimento di decadenza precedentemente intervenuto (circostanza che di per sé non importa l’illegittimità di una successiva istanza).<br />
Sotto questo profilo, l’atto impugnato in questa sede si presenta pertanto viziato anche per difetto di istruttoria e di motivazione, essendo sostanzialmente mancata una valutazione della conformità sostanziale della richiesta di occupazione di suolo pubblico alla disciplina comunale in materia.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; <br />
sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 21 novembre 2008 prot. n. 43488 della Direzione sviluppo economico – P.O. Suolo pubblico del Comune di Firenze.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.214</a></p>
<p>Va sospesa la revoca di un&#8217;autorizzazione alla protrazione dell&#8217;orario per l&#8217;esercizio di somministrazione, revoca disposta per la presenza di un dipendente extracomunitario, privo del permesso di soggiorno, nei locali preposti all’attività commerciale in discussione, nonché per l’indebita apertura degli stessi sino alle ore “04:33” mentre venivano vendute bevande alcoliche); atteso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la revoca di un&#8217;autorizzazione alla protrazione dell&#8217;orario per l&#8217;esercizio di somministrazione, revoca disposta per la presenza di un dipendente extracomunitario, privo del permesso di soggiorno, nei locali preposti all’attività commerciale in discussione, nonché per l’indebita apertura degli stessi sino alle ore “04:33” mentre venivano vendute bevande alcoliche); atteso che l’applicabilità al caso di specie dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 (revoca del provvedimento) merita un maggiore approfondimento in sede di merito, in relazione alle violazioni contestate e alla mancanza di altri analoghi precedenti nel tempo, con conseguente necessaria valutazione della proporzionalità della sanzione da adottare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00214/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09786/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9786 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Alimenti Surgelati 2000 di Licata Luciano &#038; C. s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, via di San Basilio n.61;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federica Graglia, dell’Avvocatura di Roma Capitale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; <b>Roma Capitale II Municipio</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 03673/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AUTORIZZAZIONE ALLA PROTRAZIONE DELL&#8217;ORARIO PER L&#8217;ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE &#8211; (RIS.DANNI)	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti l’avvocato Di Giovanni;	</p>
<p>Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare l’appello appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, atteso che l’applicabilità al caso di specie dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 merita un maggiore approfondimento in sede di merito, in relazione alle violazioni contestate e alla mancanza di altri analoghi precedenti nel tempo, con conseguente necessaria valutazione della proporzionalità della sanzione da adottare;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che per la natura della materia, le spese della attuale fase cautelare possano essere compensate tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9786/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare come in motivazione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-214/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.214</a></p>
<p>Non va sospeso il verbale con cui l&#8217;amministrazione della societa&#8217; committente ha aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento dei servizi di sicurezza e controllo passeggeri, bagagli a mano, da stiva e merci, per incongruità e anomalia dell&#8217;offerta formulata dalla società controinteressata e non ne dispongono l&#8217;esclusione; il ricorso non sembra infatti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il verbale con cui l&#8217;amministrazione della societa&#8217; committente ha aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento dei servizi di sicurezza e controllo passeggeri, bagagli a mano, da stiva e merci, per incongruità e anomalia dell&#8217;offerta formulata dalla società controinteressata e non ne dispongono l&#8217;esclusione; il ricorso non sembra infatti assistito dal prescritto fumus, con riferimento ha quanto puntualmente esposto dalle parti resistenti, e che, peraltro, il danno lamentato per le modalità di gestione del servizio non sia irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00214/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00450/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 450 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Federalpol Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso Rosella Ferrara in Pescara, via Fedra, 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Saga -Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Tittaferrante, Andrea Luccitti, con domicilio eletto presso Giancarlo Tittaferrante in Pescara, via Cetteo Ciglia, N.8;<br /> <br />
&#8211; <b>Enac</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>L&#8217;Aquila Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Remo Di Martino, Maurizio Mililli, con domicilio eletto presso Dario Zanno in Pescara, viale G. D&#8217;Annunzio, 27; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale in data 27/09/2011 con cui il C.D.A. della SAGA ha aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento dei servizi di sicurezza e controllo passeggeri, bagagli a mano, da stiva e merci; dei verbali di gara n. 2 del 25/11/2010, n. 3 del 03.11.2010, n. 8 del 04/03/2011, n. 9 del 15.03.2011 e nn.10,11,12 e 13 nella parte in cui non rilevano le ragioni di esclusione per incongruità e anomalia dell&#8217;offerta formulata dalla società controinteressata e non ne dispongono l&#8217;esclusione; della nota ENAC del 18/01/2011; del riscontro informativa di ricorso formulato il 26/10/2011 dalla SAGA stessa; della nota del 24/10/2011 di richiesta di offerta urgente per l&#8217;affidamento della suddetta gara. Nonchè per il risarcimento del danno.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Saga -Spa e di Enac e di L&#8217;Aquila Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Michele Eliantonio e uditi l&#8217;avv. Rosella Ferrara per la società ricorrente, l&#8217;avv. Andrea Luccitti per la SAGA resistente, l&#8217;avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per l&#8217;ENAC intimata e gli avv.ti Remo Di Martino e Maurizio Mililli per la società controinteressata;	</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus, con riferimento ha quanto puntualmente esposto dalle parti resistenti, e che, peraltro, il danno lamentato per le modalità di gestione del servizio non sia irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge l’istanza di sospensione degli atti impugnati.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dino Nazzaro, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</a></p>
<p>non va sospeso il diniego comunale all&#8217;apertura di due vetrine su immobile di “interesse tipologico” soggetto a prescrizioni particolari, con interventi volti al ripristino e alla valorizzazione dei prospetti nella loro caratterizzazione storica, con particolare riguardo ai fronti strada e comunque per i fronti presentanti una caratterizzazione architettonica storicamente consolidata,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospeso il diniego comunale all&#8217;apertura di due vetrine su immobile di “interesse tipologico” soggetto a prescrizioni particolari, con interventi volti al ripristino e alla valorizzazione dei prospetti nella loro caratterizzazione storica, con particolare riguardo ai fronti strada e comunque per i fronti presentanti una caratterizzazione architettonica storicamente consolidata, con divieto di variazioni dei prospetti che compromettano elementi di pregio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00214/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00235/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 235 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>La Sfera del Mago S.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Paolo Videtta, Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Videtta in Torino, via Cernaia, 30;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Vercelli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Pretti, con domicilio eletto presso Silvia Bertone in Torino, via Claudio Beaumont, 2; Regione Piemonte; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,	</p>
<p>del provvedimento dirigenziale 31.12.2010 di diniego all&#8217;apertura di due vetrine su immobile di proprietà della ricorrente sito in Vercelli, Piazza Pajetta n. 9;	</p>
<p>del preavviso di diniego in data 25.11.2010;	</p>
<p>dell&#8217;art. 40.2, 2° comma delle N.T.A. del PRGC e della corrispondente Tavola esplicativa;	</p>
<p>del combinato disposto degli art. 40.2, 15 e 9.3.7 delle N.T.A.;	</p>
<p>di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e comunque connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vercelli;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Posto che il parere della Commissione edilizia non è necessario laddove l’autorità procedente ravvisi la sussistenza di ulteriori ragioni ostative (T.A.R. Campania – Napoli, VII, 14.11.2011, n. 164) o laddove si faccia ricorso esclusivamente a valutazioni giuridiche e non tecniche (T.A.R: Lazio – Latina, 6.5.2010, n. 711);	</p>
<p>osservato che, a prescindere dall’applicazione o meno alla fattispecie dell’art. 15 della N.T.A. comunali che assoggetta a prescrizioni particolari gli edifici soggetti a detta norma, è lo stesso art. 40.2. della N.T.A. come riconosciuto anche da parte ricorrente,a prevedere al comma 2 l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione (quale quello per cui è causa) solo con prescrizioni particolari, le quali sono individuate dall’art. 9.3.7 NTA che indirizza tali interventi al ripristino e alla valorizzazione dei prospetti nella loro caratterizzazione storica con particolare riguardo ai fronti strada e comunque per i fronti presentanti una caratterizzazione architettonica storicamente consolidata, vietando variazioni dei prospetti che compromettano elementi di pregio;	</p>
<p>Ritenuto che la categoria dei beni di interesse tipologico è legittimata dall’art. 24, punto 2 della L.Reg. Piemonte n. 56/1977 che annovera !i nuclei minori …. Singoli edifici civili o rurali ed i manufatti…. Aventi valore storico – artistico e/o ambientale o documentario”;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare.<br />	<br />
Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente Ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-214/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2010 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2010-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2010-n-214/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2010-n-214/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2010 n.214</a></p>
<p>M. Perrelli Pres. I. Caso Est. G.S.A. &#8211; Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a. (Avv.ti D. Colella, C. Tangari ed E. Torsello) contro il Comune di Piacenza (Avv. E. Vezzulli) e nei confronti di Euro &#038; Promos Group S.c.p.a., (Avv.ti A. Piazza R. Arcangeli) sulla necessità, in sede di verifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2010-n-214/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2010 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2010-n-214/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2010 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Perrelli Pres. I. Caso Est.<br /> G.S.A. &#8211; Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a. (Avv.ti D. Colella, C.<br /> Tangari ed E. Torsello) contro il Comune di Piacenza (Avv. E. Vezzulli) e nei<br /> confronti di Euro &#038; Promos Group S.c.p.a., (Avv.ti A. Piazza R. Arcangeli)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità, in sede di verifica dell&#8217;anomalia, di accompagnare la correzione dell&#8217;incidenza di singole voci di costo con l&#8217;indicazione dei risparmi di spesa idonei a bilanciare gli squilibri che ne deriverebbero; sui limiti allo scostamento delle tabelle ministeriali sul costo della manodopera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Verifica dell’anomalia – Giustificazioni successive &#8211; Possono dar luogo alla compensazione tra sottostime e sovrastime &#8211; È però onere dell’impresa accompagnare la correzione dell’incidenza di singole voci di costo con l’indicazione dei risparmi di spesa idonei a bilanciare gli squilibri che ne deriverebbero – Assenza – Inammissibilità chiarimenti – È legittima	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Verifica dell’anomalia &#8211; Tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera – Funzione di parametro legale – Scostamento &#8211; Può essere accettato solo con una dimostrazione che deve essere particolarmente rigorosa relativamente alle “ore annue mediamente lavorate” dal personale &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non appare censurabile la decisione di ritenere inammissibili i chiarimenti forniti da una ditta in sede di verifica dell’anomalia, laddove tali chiarimenti hanno di fatto rivelato l’inattendibilità di una delle voci costitutive dell’offerta, senza addurre elementi che ne consentissero la compensazione con l’eventuale minor costo di altre voci. Difatti se anche le “giustificazioni” sopravvenute possono dar luogo alla compensazione tra sottostime e sovrastime, nel rispetto della credibilità complessiva dell’offerta, è però onere dell’impresa accompagnare la correzione dell’incidenza di singole voci di costo con l’indicazione dei risparmi di spesa idonei a bilanciare gli squilibri che ne deriverebbero	</p>
<p>2. In tema di verifica dell’anomalia se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono, per alcune voci, dati non inderogabili, è altrettanto vero che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale (v. art. 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006) e che di conseguenza lo scostamento dalle voci di costo suscettibili di deroga può essere accettato solo se puntualmente giustificato, con una dimostrazione che deve essere particolarmente rigorosa relativamente alle “ore annue mediamente lavorate” dal personale, perché tale dato coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa e che quindi, per definizione, postulano stime particolarmente prudenziali, onde l’offerta che si proponga di far conto su un numero di assenze del personale minore rispetto a quello assunto a livello statistico (e su di un campione certamente rappresentativo) dalle tabelle ministeriali, per essere plausibile è necessario sia accompagnata da significativi ed univoci dati probatori. A tal proposito l’incidenza dell’assenteismo rilevata nel precedente triennio, in quanto relativa ad un periodo temporale eccessivamente esiguo, può costituire tutt’al più un dato probabilistico a valere per il futuro dell’azienda, non già un’oggettiva dimostrazione della sussistenza di un valore connaturato all’ordinario andamento dell’attività aziendale, sicché non è sufficiente addurre simili limitati precedenti per evincerne, con un apprezzabile tasso di verosimiglianza, il presumibile reiterarsi del fenomeno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 336 del 2009 proposto da<br />	<br />
<b>G.S.A. &#8211; Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. Franco Naccari, difesa e rappresentata dall’avv. Domenico Colella, dall’avv. Carlo Tangari e dall’avv. Ester Torsello, e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma, borgo Felino n. 46;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>il <b>Comune di Piacenza</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Vezzulli ed elettivamente domiciliato in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paolo Zucchi;</p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Euro &#038; Promos Group S.c.p.a.</b>, in persona del Consigliere delegato Sergio Emidio Bini, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Piazza e dall’avv. Raffaella Arcangeli, ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell’avv. Federica Ceresini;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; quanto all’atto introduttivo della lite &#8211; del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara per l’affidamento del «servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia delle palestre scolastiche di proprietà dell’Amministrazione comunale e provinciale in orario extrascolastico per il periodo intercorrente dalla data del verbale di consegna degli impianti al 30 giugno 2012» (nota prot. n. 0071912 in data 16 ottobre 2009 del Comune di Piacenza), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, ivi compresi tutti i verbali della Commissione relativi al <i>sub</i>-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta economica presentata dalla società ricorrente;<br />	<br />
&#8211; quanto all’atto di “motivi aggiunti” depositato il 21 gennaio 2010 &#8211; della determinazione dirigenziale della Direzione operativa Servizi alla persona e al cittadino del Comune di Piacenza n. 2326 del 17 dicembre 2009 (comunicata con nota prot. n. 90723<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 21 gennaio 2010;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza e della Euro &#038; Promos Group S.c.p.a.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Euro &#038; Promos Group S.c.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />	<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza in data 11 maggio 2010 i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Riferisce la società ricorrente che il Comune di Piacenza indiceva una gara per l’affidamento del «servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia delle palestre scolastiche di proprietà dell’Amministrazione comunale e provinciale in orario extrascolastico per il periodo intercorrente dalla data del verbale di consegna degli impianti al 30 giugno 2012»; che il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; che, ammessa alla procedura selettiva, la ricorrente conseguiva, per il progetto tecnico, il punteggio di 54,375 e, per l’offerta economica, il punteggio di 35,280, a fronte della dichiarazione di offerta di un prezzo orario pari a “<i>€ 16,440, ribassato rispetto all’importo orario a base d’asta pari ad € 16,45 oltre Iva di legge (per un importo complessivo a base d’asta pari ad € Euro 436.925,00 oltre Iva di legge, di cui € 435.925,00 soggetti a ribasso ed € 1.000,00 oneri di sicurezza per eliminazione rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta)</i>”; che, per effetto della sommatoria dei suddetti punteggi, essa si classificava al primo posto della graduatoria provvisoria; che con nota prot. n. 0055722 del 3 agosto 2009 il Comune di Piacenza formulava, ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006, una richiesta di integrazione delle giustificazioni allegate all’offerta economica, e quindi, acquisita in data 10 agosto 2009 una relazione della ditta, convocava il legale rappresentante della stessa per un’audizione ex art. 88, comma 4, del d.lgs. n. 163 cit. (v. nota prot. n. 0058702 del 20 agosto 2009), avvenuta il successivo 27 agosto; che, infine, ritenendo si trattasse di offerta anomala, disponeva l’esclusione della società ricorrente dalla gara (v. nota prot. n. 0071912 in data 16 ottobre 2009); che, in particolare, il giudizio di anomalia si fondava su un duplice ordine di considerazioni, e cioè &#8211; in primo luogo &#8211; per il fatto che nelle giustificazioni integrative risultava indicato “un impiego diverso delle figure professionali rispetto a quello originariamente enunciato” nelle giustificazioni preventive allegate all’offerta economica, e &#8211; in secondo luogo &#8211; perché il tasso di assenteismo “utilizzato per la formulazione dell’offerta è ben al di sotto della media di assenteismo prevista dalla tabella ministeriale di riferimento”. Deduce l’interessata:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e segg. del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi in materia di anomalia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. <br />	<br />
Con riferimento alla presunta discordanza tra giustificazioni preventive e giustificazioni integrative, quanto alle modalità di impiego della manodopera, giova rammentare in via generale il costante principio secondo cui le giustificazioni preventive non costituiscono un vincolo tale da non poter essere superate e all’occorrenza modificate da quelle successive, purché naturalmente non venga variata l’offerta stessa; deve, dunque, escludersi che la sola divergenza fra taluni dati riportati nelle giustificazioni possa determinare <i>ex se</i> la valutazione di anomalia dell’offerta. Nella fattispecie, a ben vedere, l’offerta della ricorrente è rimasta del tutto immutata, ammontando sempre ad € 16,440 il prezzo orario proposto; né, comunque, essa è stata oggetto di stravolgimento alcuno. In ogni caso, il rilievo mosso dall’Amministrazione è infondato anche nel merito, posto che il bando di gara non prevedeva l’obbligo per le imprese partecipanti di distinguere il “monte ore lavorate” tra pulizie ordinarie e straordinarie, né tanto meno di specificare la distribuzione &#8211; per livelli &#8211; degli addetti allo svolgimento delle ore destinate alle pulizie ordinarie e straordinarie; ed inoltre nelle giustificazioni integrative successivamente fornite alla stazione appaltante rimangono immutati i dati inseriti nell’offerta economica, restando fissi sia il monte ore complessivo annuale che la suddivisione delle ore tra 2° e 3° livello.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e segg. del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi in materia di anomalia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui rileva la presunta anomalia dell’offerta sul mero presupposto che il costo della manodopera indicato da quest’ultima sia “non in linea con il costo medio dell’ora lavorativa quantificato nelle tabelle ministeriali approvate con DM 25/02/2009”, e ciò, in particolare, perché il tasso di assenteismo considerato risulta inferiore a quello riportato nelle tabelle ministeriali di riferimento. E’ noto, infatti, che i costi orari riportati nelle predette tabelle non costituiscono parametri inderogabili, onde può considerarsi congrua l’offerta che da essi si discosti, tanto più a fronte di puntuali giustificazioni del concorrente. Nella circostanza, a ben vedere, la ricorrente ha puntualmente documentato l’incidenza in termini percentuali assai ridotti, rispetto a quanto previsto dalle tabelle ministeriali, delle ore di assenza (per malattia, infortunio, maternità) del personale della società Eurosafety Soc. coop., destinata a svolgere il servizio in caso di aggiudicazione; in particolare, dal calcolo della media delle assenze operato a consuntivo per l’ultimo triennio (2006/2008) è emersa una percentuale del tasso di assenteismo pari al 2,3% rispetto al 6,5% della tabella di riferimento, il che costituisce il frutto della peculiare organizzazione aziendale dei turni di lavoro e dei cicli di ferie, che consente una sensibile riduzione delle ore perse per malattia. Né i dati analiticamente provati dalla ricorrente hanno ricevuto specifica contestazione da parte della Commissione, che si è limitata ad indicare le ragioni per le quali gli stessi non fossero condivisibili (inferiorità del tasso di assenteismo indicato rispetto a quello riportato nelle tabelle), sicché la finalità del contraddittorio instaurato è stata del tutto vanificata, riducendolo ad un mero simulacro che rivela non rispettata in modo sostanziale la disciplina normativa.<br />	<br />
Conclude dunque la società ricorrente per l’annullamento dell’atto impugnato.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, resistendo al gravame.<br />	<br />
L’istanza cautelare della ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 1° dicembre 2009 (ord. n. 236/09), e poi accolta dal giudice d’appello ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito innanzi al giudice di primo grado (Cons. Stato, Sez. V, ord. 25 gennaio 2010 n. 391/10).<br />	<br />
Successivamente, avendo l’Amministrazione comunale aggiudicato l’appalto alla Euro &#038; Promos Group S.c.p.a. (v. determinazione dirigenziale della Direzione operativa Servizi alla persona e al cittadino n. 2326 del 17 dicembre 2009, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 90723 del 28 dicembre 2009), l’interessata proponeva “motivi aggiunti” (atto depositato il 21 gennaio 2010). Oltre a far valere in via derivata i vizi già dedotti con l’atto introduttivo della lite, deduce:<br />	<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché degli artt. 86 e segg. del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di tratt<br />
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta classificata al sesto posto della graduatoria di merito, con offerta economica coincidente con quella della ricorrente. A differenza di quest’ultima, però, lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori della tabella ministeriale è stato ritenuto “lieve” (si trattava di uno scarto di €/h 0,50 a fronte dello scarto della ricorrente pari a €/h 0,70), con ciò rivelando una evidente disparità di trattamento tra le due concorrenti.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Euro &#038; Promos Group S.c.p.a., opponendosi all’accoglimento del ricorso. La stessa ha anche proposto ricorso incidentale, nell’assunto che la G.S.A. &#8211; Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a. non avrebbe comunque potuto essere ammessa alla gara; a tal fine, deduce:<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 38, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 163/2006. Violazione delle norme di gara. Falsa dichiarazione. Illegittimità derivata.<br />	<br />
La ricorrente è controllata dalla Cagliostro Consulting S.r.l. e dalla Gruppo Servizi Associati Operations S.r.l., proprietarie del 98% del capitale sociale; a loro volta, poi, le stesse sono interamente controllate da due società fiduciarie, la Istifid S.p.A. e la Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. Il non avere informato il Comune di Lignano Sabbiadoro – con il quale ha sottoscritto un contratto per il servizio di pulizie – dell’intestazione fiduciaria delle azioni e dell’identità dei fiducianti, e l’avere reso al Comune di Piacenza la falsa dichiarazione dell’insussistenza della violazione del divieto di intestazione fiduciaria, come è evidente, integra la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
2) Violazione del punto n. 3 delle norme di gara. Violazione dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del punto n. 9, lett. B), delle norme di gara. Violazione della <i>par condicio</i> tra i concorrenti. Illegittimità derivata.<br />	<br />
La ricorrente e la consorziata Eurosafety, in violazione del punto n. 3 delle norme di gara, hanno reso le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 per le sole fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; analoghe dichiarazioni, invece, difettano per le altre cause di esclusione previste dalla suindicata disposizione. Inoltre, in violazione del punto n. 9, lett. B), delle norme di gara, non risulta allegata all’offerta la dichiarazione sostitutiva della consorziata Eurosafety circa l’assenza di domande di concordato preventivo.<br />	<br />
3) Violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. Illegittimità derivata.<br />	<br />
Poiché l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 impone alle imprese concorrenti di comprovare l’insussistenza delle cause di esclusione con riferimento a tutti i soggetti cui l’impresa conferisce il potere di rappresentanza, alle relative dichiarazioni sostitutive avrebbero dovuto nella fattispecie provvedere anche i sigg.ri Alessandro Pedone e Massimo Dall’Agata, nonostante gli stessi non risultino dalle visure camerali allegate all’offerta della GSA. In effetti, ambedue hanno presenziato al contraddittorio con la stazione appaltante qualificandosi l’uno come Direttore della GSA e l’altro come Direttore tecnico della Eurosafety, ma elementi in tal senso si ricavano anche da altre gare e vicende contrattuali.<br />	<br />
All’udienza in data 11 maggio 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Esclusa dalla gara d’appalto per l’affidamento del «servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia delle palestre scolastiche di proprietà dell’Amministrazione comunale e provinciale in orario extrascolastico per il periodo intercorrente dalla data del verbale di consegna degli impianti al 30 giugno 2012» perché autrice di un’offerta considerata anormalmente bassa, la società ricorrente impugna le determinazioni assunte dal Comune di Piacenza, anche nella parte relativa alla successiva aggiudicazione del contratto ad altra ditta; adduce, in particolare, che – per essere rimasta immutata l’offerta – alcun rilievo avrebbe dovuto essere assegnato alla variazione delle “giustificazioni” inizialmente fornite, che neppure lo scostamento dal costo orario della manodopera fissato dalle apposite tabelle ministeriali sarebbe stato idoneo a rivelare in sé significativi profili di anomalia a fronte della derogabilità di simili parametri e della dimostrata capacità della ditta di fruire di un tasso di assenteismo inferiore a quello ordinario, che con evidente disparità di trattamento infine si sarebbe giudicata seria e attendibile l’offerta economica – di pari valore – formulata dall’aggiudicataria dell’appalto. Quest’ultima, a sua volta, propone ricorso incidentale, imputando all’Amministrazione di avere ammesso alla gara l’altra ditta nonostante la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, comma 3, della legge n. 55 del 1990, nonostante l’omessa esibizione delle dichiarazioni “sostitutive” inerenti alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, nonostante l’assenza della dichiarazione della consorziata Eurosafety circa l’insussistenza di procedure di concordato preventivo, nonostante la mancata produzione della prescritta dichiarazione da parte di due soggetti risultati titolari di ampi poteri di rappresentanza delle società di appartenenza.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che, stante l’infondatezza del ricorso principale, si possano esaminare in via prioritaria le censure ivi formulate, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale (v. Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008 n. 11).<br />	<br />
Nel merito, va premesso che, per costante giurisprudenza (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1040), le valutazioni svolte dall’Amministrazione appaltante in sede di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e quindi sfuggono al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivate, salvo che non siano in modo palese irragionevoli, irrazionali, illogiche, arbitrarie ovvero si fondino su di un evidente travisamento dei fatti. Fermo restando, poi, che l’offerta non è suscettibile di modificazione, il giudizio di anomalia – preordinato, come è, a stabilire se l’offerta sia, nel suo complesso e nel suo importo originario, affidabile o meno – deve essere globale e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia quelli che militano a favore, sia quelli che militano contro l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme, sì da rivelarsi consentito che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inverosimili, l’impresa dimostri, anche a mezzo di una variazione della prospettazione delle originarie “giustificazioni”, che per converso altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3146).<br />	<br />
Venendo, allora, al primo dei due capi di motivazione su sui si regge il giudizio di offerta anormalmente bassa, si tratta di accertare se correttamente è stata valutata inammissibile la modifica delle “giustificazioni” in un primo tempo rese dalla ditta quanto alle modalità di impiego del personale. A corredo dell’offerta economica, in particolare, si era precisato che 17 unità di addetti di II livello retributivo sarebbero stati utilizzati per 7.200 ore complessive al costo orario di € 14,30, che un addetto di III livello retributivo sarebbe stato utilizzato per 1.300 ore complessive al costo orario di € 14,93, che gli addetti di II livello retributivo sarebbero stati utilizzati per 835 ore anche in interventi di pulizia straordinaria; successivamente, in sede di ulteriori chiarimenti e di contraddittorio finale, la ditta rettificava tali indicazioni, in quanto le 835 ore della pulizia straordinaria venivano suddivise tra l’addetto di III livello (385,25 ore) e gli addetti di II livello (449,75 ore), mentre l’impiego degli addetti di II livello veniva incrementato di 385,25 ore nel servizio ordinario, a compensazione del corrispondente minore impiego dell’addetto di III livello.<br />	<br />
Ora, è pur vero che la redistribuzione del personale tra servizio ordinario e servizio straordinario non determinava un mutamento del numero complessivo di ore lavorate da parte delle due tipologie di dipendenti, né variava nominalmente l’importo complessivo del costo della manodopera, sì che apparentemente ne scaturiva una mera riorganizzazione interna dell’impresa, ininfluente sui costi dell’appalto; tuttavia, nell’operare una revisione di tale tipo, la ditta ammetteva di avere dovuto tenere conto delle mansioni proprie delle varie qualifiche professionali, e quindi della necessità di non violare il contratto collettivo di lavoro (“…<i>abbiamo inteso impiegare nel servizio straordinario anche l’operatore al terzo livello … per prevedere la possibilità da parte di quest’ultimo di effettuare lavorazioni inibite contrattualmente ai secondi livelli</i> …”; v. seduta n. 9 della gara). Se ne desume che, se nel servizio ordinario era inizialmente previsto un totale di 1.300 ore per l’addetto di III livello – in relazione a mansioni evidentemente tipiche di detta qualifica –, la successiva assegnazione di una parte del relativo monte-ore (385,25) agli addetti di II livello andava a creare i presupposti per l’indebito esercizio di mansioni superiori da parte di questi ultimi, con il concreto rischio di vertenze sindacali fonte di maggiori oneri per l’impresa. In altri termini, pur senza riconoscerlo espressamente e pur senza di conseguenza rettificare l’importo globale del costo della manodopera – operazione che avrebbe variato una delle voci costitutive del prezzo e di questo quindi messo in discussione la sostenibilità per chi veniva in tal modo ad affrontare spese ulteriori –, le “giustificazioni” finali della ditta implicavano in ogni caso una modificazione dell’equilibrio complessivo delle componenti dell’offerta, quanto meno perché prospettavano soluzioni organizzative in parziale contrasto con il contratto collettivo di lavoro e per questo surrettiziamente portatrici di maggiori costi per l’impresa. In tale situazione, risolvendosi le nuove “giustificazioni” non in una diversa spiegazione di dati costi, ma nell’incremento stesso dei costi inizialmente indicati, non appare censurabile la decisione di ritenere inammissibili i chiarimenti forniti dalla ditta, che hanno di fatto rivelato l’inattendibilità di una delle voci costitutive dell’offerta, senza addurre elementi che ne consentissero la compensazione con l’eventuale minor costo di altre voci; va ribadito, insomma, che se anche le “giustificazioni” sopravvenute possono dar luogo alla compensazione tra sottostime e sovrastime, nel rispetto della credibilità complessiva dell’offerta, è però onere dell’impresa accompagnare la correzione dell’incidenza di singole voci di costo con l’indicazione dei risparmi di spesa idonei a bilanciare gli squilibri che ne deriverebbero.<br />	<br />
Passando all’altro capo di motivazione, lo stesso è imperniato sull’eccessivo scostamento del “costo orario medio del lavoro” posto a base dell’offerta rispetto al corrispondente parametro delle apposite tabelle ministeriali, e ciò in quanto la misura del tasso di assenteismo del personale era stato indicato dalla ditta nel 3,4% a fronte del ben più alto 6,5% (per assenze dovute a malattia, infortuni e maternità) risultante dai valori tabellari. Secondo l’Amministrazione, in particolare, ai fini della determinazione delle “ore annue mediamente lavorate”, la mera produzione di un dato riepilogativo delle assenze del personale nel triennio 2006/2008 avrebbe rappresentato uno strumento in sé inidoneo a superare il vincolo, ancorché non inderogabile, derivante dalle tabelle ministeriali.<br />	<br />
In materia, la giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451) ha avuto modo di rilevare che, se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono, per alcune voci, dati non inderogabili, è altrettanto vero che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale (v. art. 86, comma 3-<i>bis</i>, del d.lgs. n. 163 del 2006) e che di conseguenza lo scostamento dalle voci di costo suscettibili di deroga può essere accettato solo se puntualmente giustificato, con una dimostrazione che deve essere particolarmente rigorosa relativamente alle “ore annue mediamente lavorate” dal personale, perché tale dato coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa e che quindi, per definizione, postulano stime particolarmente prudenziali, onde l’offerta che si proponga di far conto su un numero di assenze del personale minore rispetto a quello assunto a livello statistico (e su di un campione certamente rappresentativo) dalle tabelle ministeriali, per essere plausibile è necessario sia accompagnata da significativi ed univoci dati probatori. A tal proposito, anzi, è stato precisato (v. TAR Veneto, Sez. I, 22 luglio 2009 n. 2209) che l’incidenza dell’assenteismo rilevata nel precedente triennio, in quanto relativa ad un periodo temporale eccessivamente esiguo, può costituire tutt’al più un dato probabilistico a valere per il futuro dell’azienda, non già un’oggettiva dimostrazione della sussistenza di un valore connaturato all’ordinario andamento dell’attività aziendale, sicché non è sufficiente addurre simili limitati precedenti per evincerne, con un apprezzabile tasso di verosimiglianza, il presumibile reiterarsi del fenomeno.<br />	<br />
Di qui la correttezza delle conclusioni dell’Amministrazione appaltante – all’esito di valutazioni prive di evidenti vizi logici e sufficientemente motivate –, anche e soprattutto in ragione del rilevante scarto del livello di assenteismo prospettato dalla ditta rispetto al parametro ministeriale, sì che ancora più rigorosa avrebbe dovuto essere la prova fornita, da non ancorare alla sola indicazione del dato storico del numero delle assenze registrato dall’azienda nel periodo immediatamente precedente alla partecipazione alla gara, ma da fondare piuttosto sulla puntuale ed esaustiva rappresentazione di soluzioni organizzative – nella fattispecie solo genericamente indicate – rivelatrici di condizioni inequivocabilmente favorevoli, anche per il futuro, alla costante maggiore presenza di personale in servizio.<br />	<br />
È utile poi sottolineare che non costituisce un indice di intrinseca contraddittorietà, tale da inficiare in sé il giudizio di anomalia, il rilievo che il prezzo offerto dalla ricorrente risulti pressoché coincidente con l’importo posto a base di gara. Occorre infatti considerare quanto convincentemente rilevato dalla giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 2009 n. 7441) a proposito delle caratteristiche della verifica di congruità delle offerte nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criterio in relazione al quale l’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 fissa come presupposto di effettuazione dell’indagine di anomalia la circostanza che il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice al prezzo delle prestazioni offerte (il punteggio economico) ed il punteggio attribuito agli altri elementi di valutazione, vale a dire agli elementi attinenti alla consistenza e alla qualità delle prestazioni offerte (il punteggio tecnico), siano ambedue pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara; poiché, invero, il punteggio tecnico è direttamente proporzionale alla consistenza e qualità delle prestazioni, mentre il punteggio economico è inversamente proporzionale al prezzo offerto, è evidente che l’offerta di prestazioni aventi consistenza e qualità elevate comporta necessariamente l’impiego di risorse umane e materiali di consistenza e di qualità superiori a quelle previste da chi ha offerto prestazioni di minor valore complessivo, onde – avendo le risorse umane e materiali di consistenza e di qualità elevata un costo superiore a quello di risorse umane e materiali di consistenza e di qualità inferiore – l’offerta ritenuta di notevole qualità tecnica complessiva (punteggio tecnico alto) dovrebbe indicare un prezzo elevato e conseguire quindi un punteggio economico modesto: se ciò non avviene, è ragionevole il dubbio che il concorrente abbia promesso di fornire prestazioni di consistenza e/o qualità superiori a quelle che sarà effettivamente in grado di rendere nel caso gli venisse aggiudicato l’appalto, donde il sospetto che l’offerta sia anomala e l’obbligo dell’Amministrazione di verificarne la congruenza. Ne consegue che ben può accadere che un dato prezzo, pur indicato come importo a base d’asta e quindi intrinsecamente congruo, diventi fonte di inaffidabilità dell’offerta se associato a prestazioni che, per effetto della proposta formulata dal concorrente, si presentino di consistenza e qualità significativamente superiori allo <i>standard </i>di riferimento del bando di gara.<br />	<br />
Non appare neppure imputabile all’Amministrazione un insufficiente apprezzamento globale dell’affidabilità dell’offerta. Ad avviso del Collegio, la riscontrata assenza di convincenti giustificazioni circa la remuneratività delle rilevanti voci oggetto di analisi ha evidenziato assorbenti e decisivi elementi di sospetto sulla serietà complessiva di una proposta comprensiva, anche se solo in parte, di prezzi e oneri privi della necessaria copertura, tanto più che neanche l’impresa ha dato indicazione nel corso del procedimento di come si potessero compensare quelle carenze con gli eventuali margini di utile ricavabili da altre voci di spesa.<br />	<br />
Quanto, infine, alle censure riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto alla Euro &#038; Promos Group S.c.p.a. – la cui offerta sarebbe stata assoggettata ad una verifica di anomalia contraddistinta da palese disparità di trattamento rispetto alle determinazioni relative alla ricorrente –, ritiene il Collegio di doversi attenere al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, posto che l’impresa esclusa da una gara d’appalto, una volta accertata dal giudice la legittimità dell’atto di estromissione, rimane definitivamente priva non solo del titolo a partecipare alla selezione ma anche del titolo a contestarne gli esiti e la regolarità delle successive fasi procedimentali – sì che il suo interesse, da qualificare come interesse di mero fatto, non sarebbe diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che per non avere concorso alla gara non avrebbe titolo ad impugnarne gli atti –, una legittimazione ad adire il giudice amministrativo può considerarsi eccezionalmente sussistente per la formulazione di doglianze preordinate a travolgere l’intera procedura, in vista della soddisfazione dell’interesse strumentale alla riedizione della gara, con la conseguenza che, in ogni caso, l’impresa legittimamente esclusa, intanto può avere interesse, nell’ottica della rinnovazione della selezione, a contestare l’intero procedimento di gara conclusosi con l’aggiudicazione dell’appalto a terzi, in quanto dimostri che nessun altro concorrente aveva titolo a parteciparvi e/o a restarne aggiudicatario (v. TAR Lazio, Sez. I, 2 luglio 2009 n. 6416). La presenza, quindi, di altri concorrenti, aventi gradatamente titolo a subentrare nella posizione dell’aggiudicataria eventualmente rimossa, priva la ricorrente della legittimazione a censurare il <i>sub</i>-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di quell’impresa, attesa l’omessa indicazione di elementi ostativi all’ulteriore aggiudicazione del contratto ai restanti concorrenti.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso principale va respinto. Improcedibile, quindi, va dichiarato il ricorso incidentale.<br />	<br />
Le spese di lite, considerata la complessità delle questioni esaminate, possono essere oggetto di compensazione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 11 maggio 2010, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2010-n-214/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2010 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2009 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2009-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2009-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2009 n.214</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – MAZZELLA la garanzia alle imprese in questione, nei limiti indicati, di una sicura flessibilità dell&#8217;organico, è direttamente funzionale all&#8217;onere gravante su tali imprese di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonché la realizzazione e l&#8217;esercizio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2009-n-214/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2009 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>la garanzia alle imprese in questione, nei limiti indicati, di una sicura flessibilità dell&#8217;organico, è direttamente funzionale all&#8217;onere gravante su tali imprese di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonché la realizzazione e l&#8217;esercizio della rete postale pubblica i quali &ldquo;costituiscono attività di preminente interesse generale&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Poste &#8211; Prevista possibilità di assunzione di lavoratori a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi, per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell&#8217;organico aziendale &#8211; art. 2, c. 1° bis, del decreto legislativo 06/09/2001, n. 368, aggiunto dall&#8217;art. 1, c. 558°, della legge 23/12/2005, n. 266; artt. 1, c. 1°, e 11, del decreto legislativo 06/09/2001, n. 368; art. 4 bis del decreto legislativo 06/09/2001, n. 368, introdotto dall&#8217;art. 21, c. 1° bis, del decreto legge 25/06/2008, n. 112, inserito dalla legge 06/08/2008, n. 133 &#8211;   Lavoro e occupazione &#8211; Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro &#8211; Abrogazione della previgente disciplina che consentiva l&#8217;apposizione della clausola del termine, per ragioni sostitutive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla condizione che fossero indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione &#8211; Eccesso di  delega &#8211; Violazione di vincoli derivanti dal diritto comunitario &#8211; Lavoro e occupazione &#8211; Apposizione di termini alla durata del contratto di lavoro subordinato in violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine &#8211; Previsione, per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto &#8211; Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento &#8211; Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio di tutela del lavoro &#8211; Incidenza sul diritto di azione e di difesa &#8211; Indebita interferenza sul potere giurisdizionale &#8211; Denunciata violazione del principio di uguaglianza per la diversa disciplina di fattispecie identiche in base alla pendenza o meno di un giudizio alla data di entrata in vigore della legge censurata &#8211; Violazione dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalla CEDU &#8211; Violazione dei principi del giusto processo &#8211; illegittimità costituzionale &#8211; non fondatezza – inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte:	</p>
<p>1) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all&#8217;accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall&#8217;UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall&#8217;art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;	</p>
<p>2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, dalle Corti di appello di Torino, Bari, Caltanissetta, Venezia e L&#8217;Aquila e dai Tribunali di Milano e Teramo con le ordinanze indicate in epigrafe;	</p>
<p>3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l&#8217;ordinanza n. 413 del 2008 e dal Tribunale di Trani con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;	</p>
<p>4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l&#8217;ordinanza n. 217 del 2008.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-29-1-2009-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-29-1-2009-n-214/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.214</a></p>
<p>Pres. Campanella, Est. Leotta L.V.B. Lo Vecchio (S. Scalia) c/ Collegio dei Periti Industriali-Catania (Avv. G. Mingiardi), Ministero Istruzione Ricerca e Università (Avv. dello Stato) sulla sufficienza, ai fini dell&#8217;ammissione all&#8217;esame di abilitazione per perito industriale, del possesso del diploma di laurea in Scienze geologiche Professioni e mestieri &#8211; Perito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-29-1-2009-n-214/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-29-1-2009-n-214/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2009 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Campanella,  Est. Leotta<br /> L.V.B. Lo Vecchio (S. Scalia) c/ Collegio dei Periti Industriali-Catania (Avv. G. Mingiardi), Ministero Istruzione Ricerca e Università (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza, ai fini dell&#8217;ammissione all&#8217;esame di abilitazione per perito industriale, del possesso del diploma di laurea in Scienze geologiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri &#8211; Perito industriale &#8211; Esame di abilitazione &#8211; Requisiti di ammissione &#8211; Titolo di studio &#8211; Possesso Diploma di Laurea in Scienze geologiche &#8211; Sufficienza &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base al combinato disposto di cui all’art. 8 ed all’art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001 citato, all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di “Perito industriale &#8211; Sezione Industrie Minerarie”,  per la quale l’O.M.10 marzo 2008 richiede il possesso di una laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra, può partecipare anche il candidato in possesso del Diploma di laurea (DL) in “Scienze geologiche” (vecchio ordinamento). Infatti il possesso di un Diploma di Laurea (DL), conseguito al termine di un corso quadriennale costituisce un “quid pluris” rispetto ad una laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra. In tal senso depone anche la considerazione che l’onere di documentazione del titolo di studio è assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto (1).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212; 	</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato-Sez. VI, 24 gennaio 2005 n. 124; Tar Lazio-Sez. III, 7 luglio 2006, n. 5503.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2008, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Lo Vecchio Luca Vittorio Benito</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvino Scalia, con domicilio eletto presso Salvino Scalia in Catania, via N.Fabrizi, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Collegio dei Periti Industriali &#8211; Catania<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio eletto presso Giuseppe Mingiardi in Catania, via G. D&#8217;Annunzio, 39/A; Ministero Istruzione, Universita’ e Ricerca, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell&#8217;elenco trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell&#8217;art. 7 dell&#8217;O.M. 18 marzo 2008, dal Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, nella parte in cui non include il nominativo dell&#8217;odierno ricorrente nell&#8217;elenco degli ammessi a sostenere l&#8217;esame di Stato per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della libera professione di perito industriale, nella specializzazione del nuovo ordinamento “Industrie Minerarie”,<br />	<br />
&#8211; nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza del superiore atto impugnato e che con esso sia comunque posto in rapporto di correlazione e/o connessione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Collegio dei Periti Industriali &#8211; Catania;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall&#8217;art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;<br />	<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria;<br />	<br />
Premesso quanto rappresentato nell&#8217;atto introduttivo del giudizio;</p>
<p>	<br />
I &#8211; Premesso che:<br />	<br />
Il Dott. Lo Vecchio Luca, in possesso di Diploma di laurea (DL) in “Scienze Geologiche” (vecchio ordinamento) conseguito presso l&#8217;Università degli Studi di Catania in data 27 luglio 2005, nella sessione relativa all’anno 2006 ha superato l&#8217;Esame di Stato abilitante alla professione di Geologo presso l&#8217;Università della Calabria.<br />	<br />
Con domanda del 12 aprile 2008 ha chiesto di essere ammesso all&#8217;Esame di Stato per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della libera professione di Perito Industriale nella specializzazione del nuovo ordinamento in “Industrie Minerarie”, documentando di avere svolto il relativo tirocinio professionale.<br />	<br />
Con nota prot. n. 10418/R.U./U. del 6 ottobre 2008, rispondendo ad un’istanza dell’interessato del 3 settembre 2008, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha informato il Dott. Lo Vecchio che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della provincia di Catania non lo aveva incluso nell’elenco degli ammessi a sostenere le prove d’esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della libera professione di Perito Industriale, “in quanto non in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa”.<br />	<br />
Con il presente gravame l’interessato ha impugnato la propria esclusione, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.<br />	<br />
Il Ministero della Pubblica Istruzione si è costituito in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della provincia di Catania ha dedotto l’inammissibilità del gravame, per mancata impugnazione dell’O.M. 10 marzo 2008, che disciplina l’esame abilitante, e la sua infondatezza nel merito.<br />	<br />
Con decreto presidenziale n. 13 91 del 15 ottobre 2008 il ricorrente è stato ammesso, con riserva, alla procedura abilitante di cui trattasi.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 la causa è passata in decisione.</p>
<p>II &#8211; Considerato che:<br />	<br />
L’ordinamento degli studi universitari è stato riformato dalla L. 15 maggio 1997 n. 127.<br />	<br />
Con il decreto attuativo del M.U.R.S.T. del novembre 1999 n. 509 è stato avviato un profondo processo di riforma delle Università, la cui offerta formativa è stata riorganizzata con il fine di abbreviare i tempi per l&#8217;inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e di uniformare a livello europeo i percorsi formativi ed i corrispondenti titoli di studio.<br />	<br />
All&#8217;interno di determinati ambiti disciplinari ogni Ateneo, sulla base del principio dell&#8217;autonomia didattica, ha predisposto Corsi di Laurea di primo livello (L = durata triennale) e Corsi di Laurea Magistrale o Specialistica (LS = durata due anni), completando l&#8217;offerta formativa con Corsi di Perfezionamento (Master), Diplomi di Specializzazione (DS) e Dottorati di Ricerca (DR).<br />	<br />
Il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 (contenente modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l&#8217;ammissione all&#8217;esame di Stato e delle relative prove per l&#8217;esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) ha regolamentato “ex novo” l’accesso alle professioni per il cui esercizio l&#8217;ordinamento richiedeva il possesso di un titolo di studio che non trovava corrispondenza nei nuovi corsi di laurea e nei nuovi titoli introdotti (laurea triennale e laurea specialistica, articolate in diverse classi).<br />	<br />
L’art. 2 del citato D.P.R. n. 328/2001 ha poi istituito per alcuni Albi professionali due sezioni (A e B) in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo, prevedendo l’accesso alla sezione A con la laurea specialistica (LS) ed alla sezione B con la sola laurea (L).<br />	<br />
Per quanto riguarda i geologi, agli iscritti della sezione A (LS: classi 82/S, 85/S e 86/S, rispettivamente Scienze e tecnologie ambientali, Scienze geofisiche e Scienze geologiche) è stato riconosciuto il titolo di geologo mentre agli iscritti della sezione B (L: classe 16 – Scienze della Terra) è stato riconosciuto il titolo di geologo junior.<br />	<br />
Il ricorrente ha superato l’esame di Stato ed è iscritto alla sezione A del relativo Albo come “geologo”.<br />	<br />
Per partecipare alla sessione di esami di abilitazione all&#8217;esercizio della libera professione di Perito Industriale, l’art. 2 dell’O.M. 10 marzo 2008 ha richiesto, al comma 2, il possesso di uno dei seguenti titoli, in coerenza con le corrispondenti sezioni:<br />	<br />
“ &#8230; omissis &#8230;<br />	<br />
F) diplomi universitari triennali di cui alla Tabella C allegata (art. 8, comma 3, D.P.R. n. 328/2001 e relativa Tabella A);<br />	<br />
G) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla Tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, D.P.R. n. 328/2001)”.<br />	<br />
Tralasciando l’ipotesi dei diplomi universitari triennali (nessuno dei quali consente l’accesso alla sezione che interessa in questa sede), è opportuno riportare il testo integrale dell’art. 55 del D.P.R. n. 328/2001, che così dispone:<br />	<br />
“1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l&#8217;esame di Stato. <br />	<br />
2. Le classi di laurea che danno titolo all&#8217;accesso sono le seguenti: <br />	<br />
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; <br />	<br />
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8; <br />	<br />
c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; <br />	<br />
d) per la professione di perito industriale, relativamente all&#8217;accesso alle sezioni attualmente presenti nell&#8217;albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti). <br />	<br />
3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l&#8217;iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell&#8217;articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall&#8217;albo cui si chiede di accedere. <br />	<br />
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato”. <br />	<br />
Il D.M. 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245, S.O. (contenente la determinazione delle classi delle lauree universitarie), ha regolamentato, all’allegato 16, la classe delle lauree (L) in “Scienze della Terra”, prescrivendo che “I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali cartografia geologica e tematica; mitigazione dei rischi geologici e ambientali; indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici; reperimento, valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche; valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali; analisi e certificazione dei materiali geologici; gestione del territorio e valutazione d&#8217;impatto ambientale; rilievi geodetici, topografici, oceanografici e atmosferici. Tali professionalità potranno trovare applicazione in enti pubblici, istituzioni, aziende, società, studi professionali”. <br />	<br />
Premesso che nella fattispecie in esame non viene in contestazione la questione del tirocinio, avendo l’interessato documentato di aver svolto a suo tempo il tirocinio previsto, il Tribunale è chiamato a stabilire se all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di “Perito industriale &#8211; Sezione Industrie Minerarie”, per la quale l’O.M. 10 marzo 2008 richiede il possesso di una laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra, possa partecipare anche il ricorrente, in possesso del Diploma di laurea (DL) in “Scienze geologiche” (vecchio ordinamento).<br />	<br />
L’art. 8 del D.P.R. n. 328/2001 prescrive che “ &#8230; coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall&#8217;ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell&#8217;art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità di tirocinio ove previsto dalla normativa previgente”.<br />	<br />
Secondo il Tribunale, in base al combinato disposto di cui all’art. 8 ed all’art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001 citato, all’esame di abilitazione di cui trattasi ha titolo per partecipare anche il ricorrente, in quanto in possesso di un Diploma di Laurea (DL), conseguito al termine di un corso quadriennale, che gli ha consentito l’iscrizione nella sezione A dell’Albo dei Geologi e che costituisce addirittura un “quid pluris” rispetto ad una laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra.<br />	<br />
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2005 n. 124; Tar Lazio, Sezione Terza, 7 luglio 2006, n. 5503), l&#8217;onere di documentazione del titolo di studio è assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto.<br />	<br />
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, va disposto l’annullamento dell’impugnato elenco redatto dal Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, nella parte concernente la mancata inclusione del ricorrente, sussistendo i vizi di violazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 328/2001 e di eccesso di potere per illogicità manifesta, dedotti rispettivamente con la II^ e la III^ censura.</p>
<p>III &#8211; Ritenuto per il resto, assorbiti gli ulteriori rilievi, di rigettare la domanda di risarcimento del danno, dal momento che, per effetto del decreto presidenziale n. 1391 del 15 ottobre 2008, il ricorrente ha potuto partecipare alla’esame di abilitazione di cui trattasi.</p>
<p>IV &#8211; Ritenuto, attesa la novità della questione, di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato elenco redatto dal Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, nella parte concernente la mancata inclusione del ricorrente.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Biagio Campanella, Presidente<br />	<br />
Ettore Leotta, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Brugaletta, Consigliere	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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