<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2137 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2137/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2137/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2137 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2137/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.2137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-5-2012-n-2137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-5-2012-n-2137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-5-2012-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.2137</a></p>
<p>Pres. A. Savo, est. R. Ianigro Nuzzo Ferriello Vincenza (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di San Felice a Cancello (Avv. Camillo Federico) e con l&#8217;intervento ad opponendum di Passariello Giulio Ricciotti (Avv. Luigi Adinolfi) sull&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione di porre in essere una adeguata istruttoria in caso di istanza del privato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-5-2012-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-5-2012-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.2137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Savo, est. R. Ianigro<br /> Nuzzo Ferriello Vincenza (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di San Felice a Cancello (Avv. Camillo Federico) e con l&#8217;intervento ad opponendum di  Passariello Giulio Ricciotti (Avv. Luigi Adinolfi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione di porre in essere una adeguata istruttoria in caso di istanza del privato volta ad ottenere l&#8217;applicazione dell&#8217;Istituto di cui all&#8217;art. 33 D.P.R. 380/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Impugnazione del parere negativo in ordine alla possibilità di pagare il doppio del valore venale del bene – Impugnazione anche dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Necessità – Non Sussiste – Ragioni &#8211; Conseguenze  	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Applicazione dell’Istituto della sanzione pecuniaria – Art. 33 D.P.R. 380/2001 – Audizione del tecnico di parte – Non può essere considerata equipollente alla partecipazione del privato al procedimento amministrativo &#8211; Conseguenze	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi &#8211; Applicazione dell’Istituto della sanzione pecuniaria – Art. 33 D.P.R. 380/2001 – Parere negativo – È illegittimo se non accompagnato da una adeguata istruttoria in sede di adozione &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle ipotesi in cui sia impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione dia parere negativo sulla applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 33 D.P.R. 380/2001 in luogo della demolizione, non costituisce onere per il ricorrente impugnare anche il provvedimento di demolizione atteso che con la richiesta di applicazione del pagamento della sanzione pecuniaria il ricorrente non mette in discussione la natura abusiva delle opere realizzate:  ne consegue che, in sede di  impugnazione del parere negativo della P.A. in questione, sono infondate le eccezioni di inammissibilità del gravame con le quali si deduce la mancata impugnazione dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, per assenza del nesso di pregiudizialità tra i due provvedimenti emessi dal Comune   	</p>
<p>2. In ordine alla istanza volta ad ottenere l’applicazione dell’Istituto della sanzione pecuniaria di cui all’art. 33 D.P.R. 380/2001 non può considerarsi instaurato il contraddittorio e la partecipazione del privato al procedimento amministrativo in caso di audizione del tecnico di fiducia del ricorrente non accompagnato dall’emissione, da parte della P.A, di un provvedimento contenente i motivi ostativi con concessione del termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell’interessato: la preventiva audizione del tecnico di parte non può costituire adempimento equipollente ne in alcun modo supplire alla omessa comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis Legge 241/90 come modificato dalla Legge 205/2000.	</p>
<p>3. Il provvedimento amministrativo di conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria è abbisognevole, ai fini della sua legittimità, di una adeguata istruttoria tecnica e di una specifica motivazione in ordine ai criteri che ne suggeriscano l&#8217;adozione: consegue che deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e per difetto di istruttoria,  il provvedimento con il quale l’Amministrazione abbia espresso immotivato parere negativo in ordine alla istanza del privato volta all’applicazione dell’Istituto di cui all’art. 33 D.P.R. 380/2001, per impossibilità di demolire un opera abusiva senza arrecare danno alla parte legittima del fabbricato, la cui la cui circostanza sia stata provata in sede di adozione con una consulenza di parte e confermata in sede processuale dalla consulenza tecnica di Ufficio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3991 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Nuzzo Ferriello Vincenza, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di San Felice a Cancello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Camillo Federico, con domicilio eletto presso Camillo Federico in Napoli, via Pietro Castellino, 141 Bis; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Passariello Giulio Ricciotti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Luigi Adinolfi in Napoli, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del parere negativo sulla domanda di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 33 dpr 380/01 in relazione alla ordinanza di demolizione prot. n. 7641 del 28.06.2007;<br />	<br />
del provvedimento prot. 5894 del 3.06.2008 con cui si reitera la ordinanza di demolizione prot. n. 7461 del 28.06.2007, e della stessa ordinanza di demolizione prot. 74761 del 28.06.2007;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di San Felice A Cancello;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso iscritto al n. 3991/2008 r.g. Nuzzo Ferriello Vincenza, quale proprietaria di un immobile sito in San Felice a Cancello in via Concezione n. 9, angolo Piazza Umberto I, destinato ad abitazione, ed oggetto di ristrutturazione con concessione edilizia n. 156 del 19.12.1991, esponeva di aver presentato richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 per un ampliamento eseguito in aderenza al muro di confine, di aver ottenuto concessione in variante n.4899/1994, che la predetta concessione era stata annullata con sentenza T.a.r Campania sez. IV n. 343 del 7.07.1994 su ricorso di tale Passariello Ricciotti per la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia, e che il Comune su una successiva richiesta di sanatoria presentata il 29.09.1997 si esprimeva negativamente con provvedimento prot. n. 7461 del 28.06.2007 ritenendo le opere in contrasto con il vigente p.r.g. ed intimando l’abbattimento del manufatto. <br />	<br />
Tanto premesso impugnava il provvedimento del 18.03.2008 con cui il Comune di San Felice a Cancello respingeva la sua richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 33 comma 2 del d.p.r. n. 380/2001 tramite versamento di una somma di denaro pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.<br />	<br />
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento di legge;<br />	<br />
Il parere negativo della Commissione edilizia è stato emesso senza la preventiva comunicazione alla ricorrente delle ragioni ostative all’accoglimento della domanda.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 33 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sviamento;<br />	<br />
La Commissione edilizia conclude apoditticamente per la possibilità di demolire l’opera senza compromettere l’esistente, ma non giustifica né motiva tale conclusione, né chiarisce gli elementi istruttori in forza dei quali ha avvalorato tale convincimento.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 33 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere, motivazione erronea e perplessa, eccesso di potere, contrasto con le risultanze istruttorie, sviamento;<br />	<br />
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. 663 del 21.01.2008 attestava espressamente che un eventuale abbattimento delle opere eseguite in difformità avrebbe provocato danni alla rimanente struttura dell’istante ed all’immobile confinante. Ne consegue che il gravato parere della Commissione Edilizia non appare supportato da alcuna istruttoria volta a giustificare il rigetto espresso, e contraddice la istruttoria favorevole dello stesso tecnico comunale.<br />	<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 33 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per motivazione erronea e perplessa, eccesso di potere per istruttoria erronea, eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento;<br />	<br />
L’abuso contestato consiste nella realizzazione di un manufatto composto da un piano terra e un primo piano di dimensione in pianta di metri 7,50 x 12,60 realizzato attraverso una connessione strutturale tra le murature portanti del preesistente e legittimo edificio di proprietà della ricorrente e l’edificio del confinante Ricciotti sul quale il nuovo manufatto è costruito in aderenza. Pertanto come chiarito dalla perizia tecnica a firma dell’ing. Petrone inviata al Comune il 12.10.2007 il manufatto è strutturalmente collegato sia all’abitazione del ricorrente che all’immobile confinante attraverso una intelaiatura in cemento armato. Con l’ovvia conseguenza che la demolizione della porzione abusiva, proprio a causa del suddetto collegamento strutturale comporterebbe un grave rischio per la porzione realizzata in conformità che rimarrebbe irrimediabilmente indebolita dalla mancanza di un elemento strutturale al quale è collegata. <br />	<br />
Ne consegue la illegittimità dell’opposto diniego con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Con motivi aggiunti depositati il 31.10.2008 la ricorrente impugnava il provvedimento prot. n. 5894 del 3.06.2008 con cui il Comune disponeva la reiterazione della ordinanza di demolizione prot. n. 7461 del 28.06.2007, nonché la ordinanza di demolizione medesima , deducendo quali motivi di illegittimità le medesime censure di cui al ricorso principale.<br />	<br />
Con memoria del 10.12.2008 si costituiva il Comune di San Felice a Cancello che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la omessa preventiva impugnazione della ordinanza n. 7461 del 28.06.2007 di diniego della richiesta di sanatoria e contestuale demolizione, e nel merito, deduceva la infondatezza della violazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 24171990 avendo la Commissione edilizia ascoltato le osservazioni del tecnico di parte ing. Petrone, componente della commissione edilizia comunale, e concludeva per la condivisibilità delle conclusioni cui era pervenuta la Commissione edilizia in presenza di opere in cemento armato demolibili senza compromettere la stabilità del fabbricato.<br />	<br />
Con atto depositato il 31.10.2008 interveniva ad opponendum Passariello Giulio Ricciotti quale proprietario dell’immobile confinante interessato dall’ampliamento abusivo in aderenza eseguito dalla ricorrente, il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso rispetto alla ordinanza n. 7461 del 28.06.2007, e ne deduceva l’infondatezza nel merito allegando la relazione di un tecnico di parte.<br />	<br />
Alla pubblica udienza di discussione del 18.04.2012, il ricorso veniva introitato per la decisione.</p>
<p>2. Va innanzitutto esaminata la preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso principale sollevata dal Comune resistente per la omessa e tardiva impugnazione, solo con motivi aggiunti successivamente depositati nel presente giudizio, della ordinanza di ripristino 74761 del 27.06.2007.<br />	<br />
Al riguardo l’eccezione deve ritenersi infondata dal momento che l’oggetto principale del presente giudizio è costituito dal provvedimento con cui il Comune ha negato la sussistenza dei presupposti per ritenere applicabile la sanzione pecuniaria, di cui all’art. 33 d.p.r. n. 280/2001, e rispetto al predetto provvedimento, in quanto dotato di propria autonomia, l’ordinanza di ripristino non si pone quale atto legato da nesso di pregiudizialità tale da comportare l’onere di una preventiva impugnazione a carico dell’interessato.<br />	<br />
Con il presente ricorso la Nuzzo Ferriello non contesta invero i presupposti sulla cui base l’amministrazione ha ingiunto la demolizione, non essendo in discussione la natura abusiva di una parte del manufatto oggetto di esame.<br />	<br />
L’oggetto del presente giudizio è limitato all’applicabilità o meno della sanzione pecuniaria di cui all’art. 33 d.p.r. n. 380/2001 che attiene a determinazioni che l’amministrazione può assumere nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima , sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale come recita la stessa norma. <br />	<br />
Alcun onere di preventiva impugnazione poteva quindi configurarsi a carico della ricorrente che non è pertanto incorsa in decadenza rispetto al diniego di applicazione della sanzione pecuniaria in oggetto.</p>
<p>3. Nel presente giudizio è oggetto di gravame l’atto, ed i provvedimenti ad esso consequenziali, con cui la Commissione Edilizia del Comune di San Felice a Cancello, nella seduta del 18.03.2008, ha espresso parere negativo sulla richiesta inoltrata dalla ricorrente Nuzzo Ferriello Vincenza di applicazione dell’art. 33 del d.p.r. n. 380/2001 in ordine ad abusi edilizi commessi in difformità dalla concessione edilizia n. 156/1991 originariamente rilasciata per lavori di recupero strutturale e funzionale del fabbricato sito in San Felice a Cancello alla via Concezione n. 9, composto da un piano cantinato, un piano terra ed un primo piano.<br />	<br />
La richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 33 d.p.r. n.380/2001 presentata dalla ricorrente in data 12.10.2007 conseguiva al diniego di sanatoria degli abusi realizzati opposto dal Comune di San Felice a Cancello con ordinanza di ripristino prot. n. 7461 del 28.06.2007 . In precedenza, con sentenza n.386/1996, confermata in appello, questo T.a.r.Campania- Napoli sez. II su ricorso dell’odierno interventore aveva annullato la concessione edilizia in sanatoria n. 1/1994 rilasciata alla ricorrente per lavori di ampliamento del predetto fabbricato.<br />	<br />
Pertanto l’esecuzione dell’ ordine di ripristino adottato il 28.06.2007 dal Comune intimato avrebbe comportato l’esecuzione di lavori necessari a rendere conforme il fabbricato alla originaria concessione edilizia n. 156 del 19.12.1991 rilasciata per il recupero strutturale e funzionale del fabbricato medesimo. Rispetto al predetto titolo la ricorrente avrebbe dovuto riportare il fabbricato a conformità sul lato a confine con la proprietà Passariello avendo la Nuzzo costruito “in aderenza” senza rispettare la prescrizione posta dal Comune in sede di rilascio della concessione edilizia che le imponeva: “l’arretramento di metri lineari 3 dell’ intera ala da realizzarsi secondo le modifiche apportate dalla Commissione edilizia e riportate sui grafici di progetto”. A tale abuso si erano nel tempo sovrapposte ulteriori difformità rispetto al progetto originario realizzate per effetto della concessione in variante in sanatoria n. 1/1994 annullata in sede giurisdizionale come innanzi precisato.<br />	<br />
Ciò premesso, la ricorrente, con istanza del 12.10.2007 prot. 11375, documentava la impossibilità di riduzione in pristino producendo una perizia giurata a firma del tecnico ing. Petrone Raffaele per documentare il pericolo di pregiudizio alla parte legittimamente eretta nonché all’edificio confinante di proprietà dell’interventore, e richiedeva l’applicazione di una sanzione pecuniaria ex art. 33 comma 2 del d.p.r. n. 380/2001.<br />	<br />
Con il provvedimento di diniego gravato la commissione edilizia comunale ha sostenuto che il manufatto di cui si discute: “ risulta realizzato con struttura in cemento armato e pertanto la demolizione di una parte non compromette la stabilità della restante parte o della parte costruita in conformità”.<br />	<br />
3.1 Ciò premesso, avuto riguardo all’esito degli accertamenti esperiti nel presente giudizio, il ricorso merita accoglimento quanto al primo ed assorbente motivo afferente la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza prescritta dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990. <br />	<br />
Per contrastare detta censura il Comune intimato ha sostenuto in atti di aver instaurato il preventivo contraddittorio procedimentale con il tecnico di fiducia della ricorrente, sottoscrittore della relazione allegata all’istanza, ing. R. Petrone che, quale componente della commissione edilizia, è stato prima allontanato dalla discussione del 18.03.2008 per incompatibilità e poi ascoltato prima che la Commissione edilizia si esprimesse definitivamente respingendo la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria. <br />	<br />
Ad avviso del Collegio la preventiva audizione del tecnico di parte non può costituire adempimento equipollente né in alcun modo supplire alla omessa comunicazione dei motivi ostativi disciplinata dall’art. 10 bis secondo la scansione procedimentale ivi prevista.<br />	<br />
Ciò in primo luogo poiché il preventivo avviso di comunicazione dei motivi ostativi deve essere inviato alla parte interessata che è identificata dalla norma nella destinataria del provvedimento finale, sicchè, in assenza di una formale delega in tal senso, il coinvolgimento del tecnico di fiducia della ricorrente non può ritenersi in alcun modo equivalente né sostituire la predetta modalità.<br />	<br />
Inoltre l’instaurazione del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 deve avvenire attraverso una precisa scansione procedimentale nell’ottica di un rapporto il più possibile collaborativo con l&#8217;Amministrazione interessata. Sicchè quest’ultima è tenuta ad assegnare al destinatario del provvedimento finale un termine di dieci giorni entro cui presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell&#8217;atto finale in via di formazione. Tale comunicazione produce peraltro effetti interruttivi sui termini di conclusione del procedimento che ricominiciano nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine assegnato. Le osservazioni devono poi essere valutate dall&#8217;amministrazione in sede di emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, dal momento che la norma sancisce espressamente che: “dell’eventuale mancato accoglimento di tali ragioni è data motivazione nel provvedimento finale” Ciò comporta che l’interessato debba venire innanzitutto a conoscenza dei motivi ostativi tramite un atto formale, e che debba altresì disporre di un tempo utile a consentirgli di valutare i motivi di diniego oppostigli e di fornire all’amministrazione ulteriori elementi per l&#8217;adozione di una legittima determinazione finale, ciò in un’ottica evidentemente deflazionistica del contenzioso.<br />	<br />
Nel caso di specie tale necessaria scansione procedimentale non è stata osservata. La preventiva valutazione che la commissione edilizia ha effettuato sulla relazione predisposta dal tecnico di parte non può in alcun modo supplire né equivalere al rispetto della garanzia del previo contraddittorio procedimentale sui motivi ostativi all’accoglimento della istanza, che l’amministrazione avrebbe dovuto instaurare direttamente nei confronti della ricorrente, quale destinataria del provvedimento finale. <br />	<br />
All’annullamento del provvedimento impugnato per il vizio procedimentale di violazione dell’art. 10 bis non osta il disposto di cui all’art. 21 octies che preclude l’annullabilità dei provvedimenti a contenuto vincolato, in presenza di vizi di natura formale o procedimentale “ qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />	<br />
Nel caso in esame con l’atto impugnato l’amministrazione si è pronunciata su un’istanza ex art. 33 d.p.r. n. 380/2001 presentata dalla Nuzzo a seguito di un ordine di ripristino. Tale norma per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal permesso di costruire al comma 2 stabilisce che “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell&#8217;ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell&#8217;aumento di valore dell&#8217;immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori”.<br />	<br />
Ciò posto, l’ accertata opinabilità delle conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione comunale, non consente di ritenere palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe stato diverso ove fosse stata garantita la partecipazione procedimentale dell’interessato.<br />	<br />
Ed infatti, a fronte delle contestazioni mosse avverso la possibilità o impossibilità di riduzione in pristino dell’immobile in questione, questo Collegio, con ordinanza n.4987 del 27.10.2011 ha disposto sul punto una consulenza tecnica d’ufficio a cura dell’ing. De Lucia chiedendo al tecnico nominato di accertare all’esito delle verifiche documentali e delle ispezioni compiute sul posto : “se sia o meno tecnicamente possibile da parte della ricorrente procedere alla riduzione in pristino dell’immobile in oggetto, eliminando la parte illegittimamente eseguita in ampliamento sulla base della concessione in sanatoria del 26.05.1994 annullata in sede giurisdizionale, e restituendogli la configurazione che avrebbe dovuto avere sulla base della concessione edilizia n. 156/1991, precisando in particolare se ciò possa avvenire senza pregiudizio per la staticità della parte eseguita in virtù della concessione originaria n. 156/1991 nonché dell’immobile collocato in aderenza di proprietà dell’interventore ad opponendum Passariello Giulio Ricciotti”.<br />	<br />
Dalla relazione di c.t.u. depositata in data 1.02.2012 è emerso, con riferimento all’abuso costituito dall’ampliamento realizzato ponendo la costruzione in aderenza rispetto all’immobile del proprietario confinante, che l’eventuale demolizione della parte di edificio in cemento armato strettamente confinante al muro dell’edificio di Passariello, nella parte interrata, potrebbe indurre danni all’edificio principale in quanto le fondazioni verrebbero scalzate. Al riguardo il c.t.u. ha evidenziato che dalla documentazione acquisita è emerso che già durante le opere di scavo delle fondazioni eseguite nel 1992 la ricorrente aveva inviato in data 4.07.1992 una comunicazione al Comune onde rappresentare che i movimenti di terra eseguiti avevano coinvolto anche la zona adiacente al fabbricato di confine, e che per tale ragione avrebbe realizzato una parete di 20 cm di spessore quale intervento di protezione e contenimento. Sicchè il perito ha concluso per la impossibilità di rimozione della predetta parete e del graticcio di fondazione, trattandosi di opere che costituiscono supporto laterale alle fondazioni del muro di confine con il fabbricato adiacente. Lo stesso perito ha precisato inoltre che, anche a voler ipotizzare un intervento di ripristino della volumetria e della posizione indicata nella concessione n.156/1991, le lavorazioni necessarie sarebbero molto complesse dal punto di vista strutturale specie in considerazione della entrata in vigore delle nuove norme sulle costruzioni di cui al d.m. 14.01.2008. In definitiva il perito ha chiarito che per riportare l’edificio nelle condizioni di cui alla concessione n. 156/1991 sarebbe necessario demolire l’intero corpo di fabbrica e ricostruirlo dalle fondazioni sino all’elevazione.<br />	<br />
Tali essendo le conclusioni cui è pervenuto il tecnico nominato d’ufficio ing. De Lucia &#8211; da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in quanto adeguatamente e compiutamente argomentate &#8211; deve evidenziarsi come esse contrastino apertamente con il contenuto negativo del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Ciò induce a ritenere fondato il motivo di cui all’art. 10 bis non potendo il Collegio affermare ai sensi dell’art. 21 octies cit. che, ove fosse stato garantito il contraddittorio con l’interessato sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’esito del procedimento non sarebbe stato diverso.<br />	<br />
All’accoglimento del ricorso consegue pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con onere a carico dell’amministrazione di riesaminare l’istanza, previa instaurazione del contraddittorio di cui all’art. 10 bis cit. con la ricorrente interessata, rivalutando la ricorrenza dei presupposti per l’effettiva applicabilità nella fattispecie della norma di cui all’art. 33 d.p.r. n. 380/2001 anche tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nel presente giudizio e della natura delle difformità riscontrate. Ivi tra l’altro il consulente ha rappresentato che all’esito degli accertamenti esperiti sono emerse ulteriori difformità realizzate per maggiori volumetrie utili realizzate e per la chiusura totale e la diversa destinazione d’uso del piano terra. <br />	<br />
All’accoglimento del ricorso per effetto della soccombenza consegue altresì la condanna del Comune intimato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente come liquidate in dispositivo.<br />	<br />
Da ultimo in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso depositata in data 16.04.2012 dal c.t.u. ing. V. De Lucia, va rilevato che l’onorario va liquidato ai sensi degli artt. 49 e segg. del d.p.r. 115/2002 recante norme in materia di spese di giustizia, secondo cui al consulente tecnico d’ufficio si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l&#8217;onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l&#8217;adempimento dell&#8217;incarico, e la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all&#8217;atto della cessazione dell&#8217;incarico, dall&#8217;autorità giudiziaria che ha proceduto.<br />	<br />
Inoltre, ai sensi degli artt. 83 e 275 del d.p.r. cit. l&#8217;onorario e le spese spettanti al difensore, all&#8217;ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidate dall&#8217;autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del medesimo testo unico e che, sino all&#8217;emanazione del regolamento previsto dall&#8217;articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall&#8217;articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37. Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non siano applicabili onorari fissi o variabili, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 319/1980, gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. Inoltre il numero delle vacazioni va liquidato con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l&#8217;espletamento dell&#8217;incarico, indipendentemente dal termine assegnato, ed il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. L’art. 5 l. cit. stabilisce inoltre che per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio. <br />	<br />
La misura degli onorari di cui all’art. 4 della legge n. 319 cit., prima determinata con d.m. 5.12.1997, è stata successivamente aggiornata con d.m. 30.05.2002 che, con riferimento agli onorari liquidati a vacazione ha fissato la misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.<br />	<br />
Alla luce di quanto sopra, l’onorario per tutte le prestazioni commisurate al tempo occorrente per l’espletamento dell’incarico espletato dal consulente va liquidato nella misura , comprensiva dell’acconto di euro 500 già versato al consulente, di complessive euro 2614,53(duemilaseicento-quattordici/53 centesimi di cui euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per le successive) pari a n.ro 320 vacazioni (240 vacazioni aumentate di un terzo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 319/1980 per la difficoltà dell’incarico), oltre iva ed accessori come per legge da calcolarsi sull’intero. <br />	<br />
La liquidazione del compenso così determinato e comprensivo della somma di euro 500,00 (cinquecento) corrisposta a titolo di acconto dalla ricorrente, va posta a carico dell’amministrazione soccombente, che provvederà al pagamento del compenso spettante al consulente detratta la somma di euro 500,00 già versatagli a titolo di acconto ed al rimborso della medesima somma in favore di parte ricorrente. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
condanna il Comune di San Felice a Cancello al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente che si liquidano in complessive euro 2000,00 (duemila);<br />	<br />
condanna il Comune di San Felice a Cancello al pagamento di complessive euro 2614,53 (duemilaseicentoquattordici/53 centesimi) oltre iva ed accessori come per legge, a titolo di compenso in favore del c.t.u. ing. V.De Lucia.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-5-2012-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2012 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2006 n.2137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-2-2006-n-2137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-2-2006-n-2137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-2-2006-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2006 n.2137</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P.Carpentieri sulla giurisdizione in caso di occupazione appropriativa ed usurpativa e sulla possibilità della conferenza di servizi di fondare la dichiarazione di pubblica utilità 1. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Atti dichiarativi di pubblica utilità illegittimi e annullabili – Giurisdizione amministrativa- Sussiste. 2. Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-2-2006-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2006 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-2-2006-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2006 n.2137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. P.Carpentieri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in caso di occupazione appropriativa ed usurpativa e sulla possibilità della conferenza di servizi di fondare la dichiarazione di pubblica utilità</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Atti dichiarativi di pubblica utilità illegittimi e annullabili – Giurisdizione amministrativa- Sussiste.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Occupazione usurpativa &#8211; Atti viziati da carenza assoluta di potere e quindi nulli – Sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 – Comportamenti della P.A. &#8211; Giurisdizione ordinaria – Sussiste.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Controversia &#8211; Motivi aggiunti – Difetto di Ius postulandi per mancanza di nuovo e specifico mandato ad litem – Non si configura.<br />
4.  Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Atti della procedura annullati con sentenza di primo grado passata in giudicato – Opere previste da un successivo accordo di programma – Carattere di pubblica utilità – Non può essere conferito atteso il carattere “programmatico” dello stesso accordo.<br />
5. Edilizia e Urbanistica – Occupazione appropriativa – Atti della procedura annullati con sentenza di primo grado passata in giudicato – Progetto approvato successivamente nell’ambito di una conferenza di servizi – Non conferisce carattere di pubblica utilità alle opere se non per espressa previsione normativa, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 – Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – Necessaria per conferire efficacia all’eventuale dichiarazione di pubblica utilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Sussiste la giurisdizione amministrativa nei casi di occupazione appropriativa, allorquando il soggetto espropriando impugni atti ablatori asseritamene tardivi o non più sorretti dagli atti dichiarativi della pubblica utilità dell’intervento. In questi casi, infatti, si ha a che fare non già con un’azione a tutela di un diritto soggettivo in giurisdizione esclusiva, bensì con una normale ipotesi di azione di interesse legittimo impugnatoria di atti illegittimi (ma medio tempore produttivi di effetti) nella sede della giurisdizione generale di legittimità(1).</p>
<p>2. In caso di difetto di attribuzione ab origine  e in astratto, gli atti assunti dalla P.A. sono nulli. Ebbene, secondo l’orientamento Costituzionale espresso nella sentenza n. 204/2004, che ha espunto dall’art. 34 del D.lgs. n. 80/98 il termine “comportamenti” dall’ambito della giurisdizione amministrativa, l’ipotesi di carenza in concreto di potere non può che rientrare nella giurisdizione ordinaria, non venendo in rilievo atti o provvedimenti della P.A., ma, appunto, comportamenti della stessa.<br />
3. Non è necessario un mandato autonomo, rispetto a quello rilasciato per la proposizione del ricorso originario, ai fini della rituale proposizione dei motivi aggiunti nel processo amministrativo, in quanto il mandato originario deve ritenersi comprensivo – salvo espresse eccezioni – di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente(2).<br />
4. Nel caso in cui gli atti di un procedimento ablatorio siano annullati da una sentenza di primo grado poi passata in giudicato, la circostanza che le opere in oggetto siano successivamente previste all’interno di un accordo di programma non può conferire alle stesse carattere di pubblica utilità, atteso il carattere “programmatico” dell’accordo.<br />
5. Lo strumento della conferenza di servizi non può essere in sé e per sé idoneo a fondare la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, poiché l’art. 12 del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327/2001 ammette la definizione di una conferenza di servizi tra gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ma solo (lettera b) quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Ed in ogni caso, anche a voler ipotizzare l’idoneità della conferenza, quale strumento approvativo del progetto definitivo dell’opera, a dichiararne la pubblica utilità, resterebbe insoluto il problema della riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio essendo, nel caso di specie, inficiata la procedura, a monte, di approvazione di variante al P.R.G.. Secondo il combinato disposto di cui agli artt. 9 e 10 del Testo Unico, infatti, quando l’opera realizzata non sia conforme alle previsioni urbanistiche, la variante (che appone il vincolo) deve essere adottata o con approvazione del progetto definitivo da parte del consiglio comunale, seguita dall’approvazione regionale, oppure in seguito al silenzio serbato dalla Regione per 90 giorni.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sul punto, si veda contra Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2285; nonché Id., n. 99/2005 e 6329/2004, che affermano la giurisdizione del G.O. in caso di occupazione appropriativi e simili.</p>
<p>(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717 anche alla stregua delle modifiche normative di cui alla legge n. 205/2000; si v. contra Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2003, n. 4440; id., 21 giugno 2005, n. 3214; Tar Veneto, sez. III, 25 maggio 2005, n. 2173.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione V^</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
	1) Carlo d’Alessandro &#8211; Presidente <br />	<br />
	2) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere – relatore <br />	<br />
	3) Diego Sabatino &#8211; Referendario <br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>10982/2004</b> Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Caravita di Sirignano Laura</b>, in proprio e, giusta procura generale per notar Incoronato del 18 gennaio 1975, reg.ta a Napoli il 22 gennaio 1975, n. 162/bis, in rappresentanza e per conto dei figli Leonetti Elisabetta, Raffaele, Luigi, Giuseppe, Maria Donata, Gianpaolo, Eugenio, Maria Grazia, Maria Piera, Maria Gloria, Maria Cristina (giusta atto di riassunzione dep. l’8 luglio 2005, da <b>Leonetti Elisabetta</b> in proprio e nella qualità di procuratrice generale, giusta procura per notar Giuseppe Fiordaliso, rep. 30201, racc. 10267, del 25/05/2005, dei fratelli Leonetti Raffaele, Luigi, Giuseppe, Maria Donata, Gianpaolo, Eugenio, Maria Grazia, Maria Piera, Maria Gloria, Maria Cristina, tutti eredi della defunta sig.ra Caravita di Siringano Laura; nonché dalla <b>società MOCCIA IRME s.p.a</b>., in persona del legale rapp.te p.t., ing. Moccia Gennaro, rappresentati e difesi dagli avv.ti. Silvano e Luca Tozzi e Nicola Mainelli, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo n. 323,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Marcianise</b>, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55;</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale, <br />
non costituita;</p>
<p>la società <b>Interporto Sud Europa s.p.a</b>., con sede in Caserta, in persona del presidente p.t. del c.d.g., prof. Salvatore Antonio De Biasio, nonché la società <b>NAOS s.p.a</b>., quale mandataria con rappresentanza di ISE s.p.a., in persona dell’amministratore unico legale rapp.te p.t. dott. Giuseppe Barletta, rappresentate e difese dagli avv.ti Mario P. Chiti e Pasquale Iannuccilli, con domicilio eletto in Napoli, via Gemito n. 34;</p>
<p>la <b>Provincia di Caserta</b>, in persona del presidente p.t. della giunta provinciale,<br />
non costituita;<br />
<b><br />
l’Azienda Nazionale Autonoma Strade</b> &#8211; <B>ANAS</B> &#8211; <b>s.p.a.</b>, in persona del dirigente generale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Maurizio D’Albora, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 14;</p>
<p>la <b>Società Autostrade per l’Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rapp.te p.t., amm.ne del. Ing. Vito Gamberane, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Laudario, con domicilio eletto in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;</p>
<p>il <b>Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta</b>, in persona del presidente e legale rapp.te p.t. dott. Corrado Cipullo, rappresentato e difeso dall’avv. Camillo Federico, con domicilio eletto in Napoli, via S. Brigida n. 16;</p>
<p>la soc. <b>R.F.I. s.p.a</b>., in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1,<br />
non costituita;</p>
<p>la società <b>Centro Le Gru s.r.l</b>., con sede in Milano, in persona del legale rapp.te p.t. dott. Ermanno Piccoli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Minieri e Maria Cristina Minieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Gesue, in Napoli, piazza G. Bovio n. 14,<br />
interventrice <i>ad opponendum</i>;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><u>quanto al ricorso introduttivo</u>:<br />
“<b>1)</b> della conferenza di servizi e del relativo verbale del 4/5/2004, richiesta dalla società NAOS s.p.a. e convocata dal Comune di Marcianise, approvativi del progetto definitivo di connessione dell’Interporto Sud Europa alla viabilità esterna (autostrada e statale); <b>2)</b> del decreto del Sindaco del Comune di Marcianise prot. n. 12400 del 25/5/2001, notificato in data 17/7/01, con il quale è stata disposta la occupazione di urgenza di un’estesa proprietà dei ricorrenti; <b>3)</b> del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 14555 del 3/10/96, con il quale, ex art. 27 L. n. 142/90, è stato approvato l’Accordo di Programma sottoscritto dal P.G.R.C., dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, dal Sindaco di Marcianise, dal Sindaco di Maddaloni e dal Presidente della SOPROSER s.p.a., finalizzato alla realizzazione delle strutture interportuali del polo di Marcianise – Maddaloni; <b>4)</b> della delibera di ratifica del detto accordo di programma, assunta dalla G.R. del 3/4/96 n. 2345; <b>5)</b> della delibera del C.C. di Marcianise n. 89 del 18/10/96, di ratifica del detto accordo di programma; <b>6)</b> del verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso dei suoli in esame, redatti contestualmente in data 30/7/2001; <b>7)</b> di tutti gli atti connessi, collegati e consequenziali mai conosciuti, in uno ad ogni altro atto o parere acquisito per dar corso alla procedura ablativa”;<br />
<u>quanto all’atto di proposizione di motivi aggiunti notificato il 25-26 ottobre 2004 e depositato il 4 novembre 2004</u>:<br />
“<b>1)</b> del decreto dirigenziale del Comune di Marcianise n. 5909 dell’8/9/2004, irritualmente notificato il 22/10/2004, con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea di parte dei suoli di proprietà ricorrente; <b>2)</b> della deliberazione del Consiglio Comunale di Marcianise n. 56 del 5/8/2004 di ratifica del verbale della conferenza di servizi del 4/5/2004 e di variazione del PRG”, nonché degli atti già impugnati <i>sub</i> nn. da 1) a 7) del ricorso introduttivo.</p>
<p>	VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l’atto di proposizione di motivi aggiunti notificato il 25-26 ottobre 2004 e depositato il 4 novembre 2004;<br />	<br />
	VISTI gli atti di costituzione in giudizio degli Enti resistenti, con le annesse produzioni;<br />	<br />
	VISTO l’atto di intervento <i>ad opponendum</i> proposto dalla società Centro Le Gru s.r.l.;<br />	<br />
	VISTO l’atto di riassunzione depositato in data 8 luglio 2005 dalla sig.ra Leonetti Elisabetta, in proprio e nella qualità di procuratrice generale dei fratelli Leonetti Raffaele, Luigi, Giuseppe, Maria Donata, Gianpaolo, Eugenio, Maria Grazia, Maria Piera, Maria Gloria, Maria Cristina, tutti eredi della defunta sig.ra Caravita di Siringano Laura;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
	UDITI alla pubblica udienza del 14 luglio 2005 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;<br />	<br />
	RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso in esame – notificato il 17 settembre 2004 e depositato nella segreteria del Tribunale il successivo giorno 30 – la sig.ra Caravita di Sirignano Laura, in proprio e in rappresentanza e per conto dei figli Leonetti Elisabetta, Raffaele, Luigi, Giuseppe, Maria Donata, Gianpaolo, Eugenio, Maria Grazia, Maria Piera, Maria Gloria, Maria Cristina, nonché la società Moccia Irme s.p.a., impugnano gli atti in epigrafe indicati concernenti la procedura espropriativa di immobili di loro proprietà (Caravita – Leonetti: terreni in agro di Marcianise riportati in catasto al f. 25, p.lle 1, 163, 163 a, 163 b, 163 c, per complessivi mq. 158.274, con contiguo fabbricato rurale; Moccia Irme s.p.a.: terreni riportati al f. 23, p.lle 46, 50, 51, 57, 58, 61 e 96, estese complessivi mq. 66.000), finalizzata alla realizzazione del progetto definitivo di connessione dell’Interporto Sudeuropa alla viabilità esterna (autostrada e strada statale).<br />
A sostegno del ricorso deducono diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
Lamentano in particolare il fatto che il nuovo progetto di collegamento viario – scaturente dalla conferenza di servizi del 4 maggio 2004, impugnata <i>sub</i> 1) del ricorso introduttivo – si porrebbe in elusione della decisione di questa Sezione n. 28 dell’8 gennaio 2003 (appellata, ma non sospesa dal Consiglio di Stato) che aveva già annullato gli atti “a monte” della procedura, vale a dire il decreto del Sindaco del Comune di Marcianise prot. n. 12400 del 25 maggio 2001 di occupazione di urgenza di un’estesa proprietà dei ricorrenti, il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 14555 del 3 ottobre 1996 di approvazione dell’accordo di programma con la Provincia di Caserta, i Comuni di Marcianise e di Maddaloni e la Soproser s.p.a. (poi ISE s.p.a.), finalizzato alla realizzazione delle strutture interportuali del polo di Marcianise – Maddaloni, e altri atti presupposti [tutti nuovamente impugnati con l’odierno ricorso introduttivo; cfr. nn. da 2) a 6) del ricorso]. <br />
Rimarcano i ricorrenti il fatto che la predetta sentenza di questa Sezione n. 28 del 2003 (di cui peraltro essi ricorrenti, pur in pendenza di appello, avevano chiesto a questa Sezione l’esecuzione ex art. 33 legge “Tar”, con ricorso iscritto al n. 6127/2004) aveva accertato la mancata inclusione dei terreni allora occupati in via d’urgenza nel piano urbanistico particolareggiato dell’interporto, con la conseguente carenza di potere ed illiceità delle occupazioni dei suoli per difetto di una idonea dichiarazione di pubblica utilità che potesse validamente sorreggere l’occupazione.<br />
Con produzione in data 7 aprile 2005 i ricorrenti hanno depositato copia del dispositivo di sentenza emesso dalla Sez. IV del Consiglio di Stato che dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dalla I.S.E. s.p.a. contro la sentenza di questa Sezione n. 28 del 2003. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, con il consenso di tutte le parti, il procuratore dei ricorrenti ha altresì depositato copia dell’avviso di avvenuta pubblicazione della conseguente motivazione (sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 3500/2005 del 30 giugno 2005).<br />
I ricorrenti adducono altresì l’ordinanza n. 9532/04 del 19 maggio 2004 delle ss.uu. della Corte di cassazione che ha ritenuto la giurisdizione del G.O. sull’azione possessoria intentata dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dalla ricorrente Caravita di Sirignano per le medesime vicende occupative per cui è causa, sul rilievo della carenza di potere dell’occupazione posta in essere dall’amministrazione, attesa, da un lato, la non applicabilità all’accordo di programma del 2 aprile 1996, relativo alla realizzazione dell’interporto, della dichiarazione <i>ex lege</i> di pubblica utilità delle opere (efficacia conferita all’accordo di programma solo dall’articolo 17, comma 8, della legge n. 127 del 1997, introduttivo di un apposito comma 5-<i>bis</i> nell’articolo 27 della legge n. 142 del 1990), ed accertata, dall’altro, la mancata previsione – sia nell’accordo di programma del 2 aprile 1996 (che pure regolò in modo espresso la dichiarazione di p.u. delle opere, rimettendola alle delibere comunali di ratifica), sia nella delibera di c.c. del Comune di Marcianise n. 89 del 18 ottobre 1996 di ratifica dell’accodo di programma, degli indispensabili termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni, previsti dall’art. 13 della legge n. 2359 del 1865.<br />
I ricorrenti deducono da quanto esposto la radicale nullità dei nuovi atti espropriativi (primo motivo), nonché la necessità di un’integrale reiterazione della procedura approvativa delle opere e di dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, con salvezza dei diritti di partecipazione dei privati espropriandi (secondo motivo). Con il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sostengono l’inidoneità della conferenza di servizi del 4 maggio 2004 a conseguire effetti di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in deroga agli strumenti urbanistici comunali in mancanza di una norma speciale contenente tale previsione e atteso che la conferenza di servizi non potrebbe essere confusa o ritenuta equivalente con un accordo di programma. Con il quinto motivo di ricorso sostengono che, comunque, la conferenza di servizi del 4 maggio 2004 non si sarebbe perfezionata perché la ratifica degli enti partecipanti non sarebbe pervenuta nel termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 34 del t.u.e.l., in relazione all’art. 14 della legge 241 del 1990. L’adesione al progetto del Comune di Marcianise sarebbe inoltre invalida perché formulata da dirigente privo di delega (profilo sviluppato anche nel nono motivo di gravame). Nella conferenza del 4 maggio 2004, inoltre, non si era esaurita la fase istruttoria e l’adesione al progetto risulterebbe subordinata a condizioni e prescrizioni. Con il sesto e il settimo motivo si è censurata la mancata intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 383 del 1994, ancorché necessaria attesa “la natura statale dell’opera di infrastrutturazione del progetto interportuale” e tenuto conto “delle sostanziali ed essenziali variazioni al progetto originario, tali da snaturare l’originaria funzione e localizzazione dell’opera stessa” introdotte dal nuovo progetto di svincolo stradale e autostradale. L’ottavo motivo di ricorso lamenta la mancata partecipazione alla conferenza di servizi dell’organo tecnico consultivo regionale preposto alla normativa antisismica, pur ricadendo le opere in zona altamente sismica. Il decimo motivo denuncia la mancata v.i.a., asseritamene necessaria per il progetto in questione. Il tredicesimo motivo censura la violazione della legge “Merloni” perché la conferenza avrebbe approvato un progetto definitivo di massima, saltando l’elaborazione e l’esame del progetto preliminare. Il quattordicesimo motivo (così anche il diciottesimo) censurano la violazione dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865 per la mancata fissazione dei termini dei lavori e delle espropriazioni. Il sedicesimo motivo lamenta l’illegittima inclusione dei lavori nella delibera Cipe contenente l’elenco delle opere strategiche ex art. 1 della legge n. 443 del 2001 prima dell’approvazione del progetto preliminare, nonché la mancanza dello studio di fattibilità. Il diciassettesimo motivo deduce l’illegittimità dell’inserimento dell’opera nell’elenco delle opere strategiche di cui alla delibera Cipe n. 121 del 2001. Il diciannovesimo ed ultimo motivo lamenta la mancata osservanza, da parte del Comune di Marcianise, degli obblighi di pubblicazione del verbale della conferenza di servizi comportante variante allo strumento urbanistico ai fini della presentazione delle osservazioni dei cittadini.<br />
Con atto notificato il 25-26 ottobre 2004 e depositato il 4 novembre 2004 i ricorrenti hanno dunque proposto motivi aggiunti per l’impugnativa del decreto dirigenziale del Comune di Marcianise n. 5909 dell’8 settembre 2004 con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea di parte dei suoli di proprietà ricorrente, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale di Marcianise n. 56 del 5 agosto 2004 di ratifica del verbale della conferenza di servizi del 4 maggio 2004 e di variazione del PRG.<br />
	Riguardo all’atto di occupazione, hanno dedotto l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e l’incompetenza dell’organo emanante (il dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Marcianise, richiesto dalla società Naos s.r.l., mandataria della ISE s.p.a.; rispetto alla delibera consiliare di ratifica, hanno censurato l’improprio richiamo alla procedura acceleratoria prevista dall’art. 38-<i>bis</i> della legge n. 109 del 1994, asseritamene non applicabile alla fattispecie.<br />	<br />
In data 19 gennaio 2005 si è costituito per resistere in giudizio il Comune di Marcianise, eccependo l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di <i>jus postulandi</i> a cagione della mancanza, in tale atto, di un autonomo mandato speciale alla lite, nonché l’inammissibilità dell’impugnativa dell’accordo di programma del 2 aprile 1996 per la mancata notifica del ricorso introduttivo a una delle Autorità partecipanti, il Comune di Maddaloni. Nel merito il Comune di Marcianise ha controdedotto ai motivi di controparte, rilevando che le vicende giurisdizionali relative ai pregressi atti (di cui alla sentenza di questo Tar n. 28/2003 e all’ordinanza della Cassazione n. 9532/2004) sarebbero irrilevanti nella presente sede, trattandosi, in questo caso, di provvedimenti basati su un autonomo fondamento (la conferenza di servizi del 4 maggio 2004) e attinenti ad opere esterne all’interporto, come tali autonome e distinte rispetto a quelle che hanno formato oggetto dei precedenti contenziosi.<br />
In data 18 gennaio 2005 si sono costituite in giudizio la società Interporto Sudeuropa e la mandataria Naos s.p.a. eccependo anch’esse l’inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica al Comune di Maddaloni e il difetto di legittimazione e di interesse della società Moccia Irme s.p.a., i cui terreni non sarebbero interessati dalle opere di viabilità oggetto di causa.<br />
Nel merito hanno contestato a loro volta la fondatezza delle censure proposte da parte ricorrente, ma hanno sostenuto che “nei fatti, i tre progetti così approvati (con la conferenza di servizi del 4 maggio 2004 – <i>n.d.r</i>. -) hanno assunto a proprio presupposto il decreto di occupazione d’urgenza n. 12400/2001 del Comune di Marcianise . . . incidono sulla sola proprietà Caravita andando a colpire, in parziale ampliamento, i terreni già interessati dal decreto medesimo. Più precisamente il nuovo decreto di occupazione d’urgenza (impugnato dai ricorrenti con l’atto di motivi aggiunti notificato il 25-26 ottobre 2004 e depositato il 4 novembre 2004 – <i>n.d.r</i>.) estende la superficie già occupata dal 2001 della particella n. 163 di proprietà Caravita”. L’ISE ha dunque contestato i motivi relativi al preteso difetto di previsione – nell’accordo di programma del 1996 – dei termini dei lavori e delle procedure espropriative, sostenendo (come affermato da questa sezione con le sentenze 3747/02, 3748/02 e 3749/02 e dal Consiglio di Stato, sez. VI, 4897/2003, proprio con riferimento al progetto dell’interporto oggetto di causa) la sua sostanziale equiparabilità a un piano urbanistico particolareggiato (quale, ad es. un p.i.p.), per il quale il termine realizzativo – di validità della dichiarazione di pubblica utilità delle opere – è di dieci anni.<br />
Il Consorzio ASI ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo G.A. e la tardività dell’impugnativa del verbale della Conferenza di servizi del 4 maggio 2004, notificato solo 1l 19 settembre 2004.<br />
La Società Autostrade ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, a sua volta, la tardività del ricorso avversario.<br />
In data 20 novembre 2004 si è costituita l’ANAS s.p.a. con mera memoria di stile.<br />
Con atto notificato il 16 marzo 2005 e depositato in segreteria il successivo giorno 22 marzo, ha spiegato intervento <i>ad opponendum</i> la società Centro Le Gru s.r.l., quale promissaria acquirente del centro commerciale situato all’interno dell’interporto.<br />
Le parti hanno depositato ulteriori atti e memorie.<br />
In data 1 luglio 2005 la difesa della società ISE ha depositato copia del certificato di morte della ricorrente sig.ra Laura Caravita di Sirignano, deceduta il 24 maggio 2005, chiedendo dichiararsi l’interruzione del processo.<br />
In data 8 luglio 2005 si è costituita in riassunzione la sig.ra Leonetti Elisabetta, in proprio e nella qualità di procuratrice generale dei fratelli Leonetti Raffaele, Luigi, Giuseppe, Maria Donata, Gianpaolo, Eugenio, Maria Grazia, Maria Piera, Maria Gloria, Maria Cristina, tutti eredi della defunta sig.ra Caravita di Siringano Laura. Con la stessa memoria dell’8 luglio 2005 il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato la carenza d’interesse al ricorso della società Moccia Irme s.p.a., non riguardata dagli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2005 la causa è stata chiamata, discussa e introitata in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Collegio prende atto del deposito, in data 8 luglio 2005, dell’atto di riassunzione degli eredi della sig.ra Caravita di Sirignano Laura, già ricorrenti per il tramite della defunta genitrice loro procuratrice generale, donde la proseguibilità della causa e l’esclusione della pronuncia di interruzione chiesta dalla resistente società ISE.<br />
Prende altresì atto della dichiarazione resa dalla società Moccia Irme s.p.a., di carenza d’interesse al ricorso non risultando immobili di proprietà di tale società tra quelli interessati dalle contestate procedure espropriative.<br />
Occorre preliminarmente farsi carico delle eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.<br />
Deve in primo luogo esaminarsi la questione di giurisdizione di questo G.A., sollevata, in relazione alla nota sentenza della Consulta n. 204 del 2004, dal Consorzio di sviluppo industriale di Caserta.  <br />
La questione è peraltro interferita dal contenzioso intrapreso nel 2002 dalle medesime parti ricorrenti dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per la reintegra nel possesso delle aree riportate in catasto del Comune di Marcianise al f. 25, p.lle 1, 163, 163/a, 163/b e 163/c, di complessivi mq. 158.274, con un annesso fabbricato rurale, contro la procedura ablatoria e gli atti occupativi posti in essere dall’ISE. Va subito evidenziato, al riguardo, che è proprio all’interno di questa procedura che si è espressa la Suprema Corte di cassazione, a sezioni unite, in sede di regolamento di giurisdizione, statuendo, con la già citata ord. n. 9532 del 19 maggio 2004, la giurisdizione del G.O. per la carenza di potere che inficerebbe l’operato complessivo dell’amministrazione convenuta. Dalla lettura dell’ordinanza (di accoglimento) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 17/05 dell’8 marzo 2005 (depositata da parte ricorrente nella produzione in data 17 marzo 2005) si evince che, in sostanza, i ricorrenti hanno proposto la stessa azione – oggetto della presente impugnativa giurisdizionale amministrativa &#8211; dinanzi al G.O. <i>sub specie</i> di prospettazione di spoglio e turbativa del possesso. Vi è, infatti, tra le due cause, parziale identità di soggetti (gli odierni ricorrenti, da un lato, l’ISE, il Comune di Marcianise e la Regione Campania, dall’altro) e di <i>causa pretendi</i> (i ricorrenti fanno valere il possesso delle stesse aree immobiliari di loro comproprietà che fonda la loro legittimazione a ricorrere nel ricorso qui oggetto di trattazione, sulla base di contestazioni del potere espropriativo sostanzialmente proposte anche nei primi motivi del ricorso introduttivo qui in esame). Pur non essendovi, sul piano strettamente formale, <i>bis in idem</i> tra le due controversie, stante la diversità di <i>petitum</i>, nonché, come detto, la parziale diversità di <i>causa pretendi</i> e di soggetti, resta innegabile la stretta connessione che indubbiamente lega i due contenziosi, che è tale da rendere oggettivamente rilevante e influente, anche in questa sede, in specie a fronte di un’espressa contestazione della giurisdizione di questo G.A., la menzionata pronuncia n. 9532 del 19 maggio 2004 del giudice regolatore della giurisdizione, siccome intervenuta proprio e per l’appunto sulla causa civile connessa, vertente tra soggetti (parzialmente) identici e investente problematiche analoghe e strettamente collegate.<br />
Tant’è vero che nel primo dei motivi proposti nel ricorso introduttivo dinanzi a questo Tar parte ricorrente invoca esattamente l’elusione della riferita pronuncia della Cassazione n. 9532 del 19 maggio 2004 e ne richiama diffusamente gli argomenti per sostenere la sua tesi di fondo, che si compendia nella carenza di potere dell’amministrazione procedente a causa della radicale nullità (oltre che dell’intervenuto annullamento con sentenza di questa Sezione n. 28 del 2003) degli atti “a monte” presupposti dagli atti del 2004 odiernamente impugnati. Si deve inoltre ribadire che i ricorrenti denunciano soprattutto la carenza di potere e la illiceità delle occupazioni dei suoli per difetto di una idonea dichiarazione di pubblica utilità conseguente agli effetti della predetta sentenza di questa Sezione n. 28 del 2003, che aveva accertato la mancata inclusione dei terreni allora occupati in via d’urgenza nel piano urbanistico particolareggiato dell’interporto.<br />
Sussistono, dunque, elementi che sembrano condurre nella direzione della affermazione nel caso di specie della giurisdizione del G.O. Ciò soprattutto per due ordini concorrenti di ragioni: <br />
1) l’incidenza (ancorché indiretta, ma sicuramente rilevante) del <i>decisum</i> del giudice della giurisdizione su controversia analoga e strettamente connessa alla (se non in parte coincidente con la) presente; il che, per evidenti esigenze di certezza del diritto, nonché di doverosa osservanza della statuizione del giudice dei conflitti, induce nel senso di uniformarsi a tale autorevole indicazione;<br />
2) la perdurante incertezza sulla ascrivibilità di controversie del tipo di quella in esame – in cui si fa questione di carenza di potere “in concreto” degli atti ablatori – all’una o all’altra giurisdizione, tenuto conto dell’inevitabile rilievo che assume in questo contesto la prospettazione attorea proposta in concreto in giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2005, n. 99; <i>id</i>., 27 settembre 2004, n. 6329), pur nel tendenziale rifiuto (condiviso dal Collegio) di soluzioni che conducano al criterio del <i>petitum</i> e alla duplicazione dei giudizi (con connesso rischio di contrasto di giudicati).<br />
Sotto il primo profilo è innegabile la specificità della fattispecie in esame, caratterizzata dalla sostanziale identità della controversia che ne forma oggetto, rispetto a quella per cui la Corte di cassazione ha già regolato la giurisdizione nel senso della spettanza della cognizione all’A.G.O. Al riguardo occorre chiarire preliminarmente in punto di fatto che sussiste una parziale identità delle opere di collegamento viario cui si riferisce il progetto definitivo approvato con la conferenza di servizi del 4 maggio 2004, ratificata dal consiglio comunale di Marcianise con delibera n. 56 del 5 agosto 2004 e posta a base del decreto dirigenziale n. 5909 dell’8 settembre 2004, con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea di parte dei suoli di proprietà ricorrente, rispetto a quelle già oggetto del decreto del Sindaco del Comune di Marcianise prot. n. 12400 del 25 maggio 2001, e di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 14555 del 3 ottobre 1996 di approvazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle strutture interportuali del polo di Marcianise – Maddaloni, atti riguardo ai quali il G.O. (e la Cassazione a ss. uu.) hanno ritenuto la carenza di potere espropriativo per radicale insussistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità. Sul punto, come già riferito nella narrativa del fatto, il Comune di Marcianise afferma che le vicende giurisdizionali relative ai pregressi atti (di cui alla sentenza di questo Tar n. 28/2003 e all’ordinanza della Cassazione n. 9532/2004) sarebbero irrilevanti nella presente sede, trattandosi, in questo caso, di provvedimenti basati su un autonomo fondamento (la conferenza di servizi del 4 maggio 2004) e attinenti ad opere esterne all’interporto, come tali autonome e distinte rispetto a quelle che hanno formato oggetto dei precedenti contenziosi. L’assunto è però contraddetto dalla stessa difesa dell’ISE, che sostiene invece che “nei fatti, i tre progetti così approvati (con la conferenza di servizi del 4 maggio 2004 – <i>n.d.r</i>. -) hanno assunto a proprio presupposto il decreto di occupazione d’urgenza n. 12400/2001 del Comune di Marcianise . . . incidono sulla sola proprietà Caravita andando a colpire, in parziale ampliamento, i terreni già interessati dal decreto medesimo. Più precisamente il nuovo decreto di occupazione d’urgenza (impugnato dai ricorrenti con l’atto di motivi aggiunti notificato il 25-26 ottobre 2004 – <i>n.d.r</i>.) estende la superficie già occupata dal 2001 della particella n. 163 di proprietà Caravita”. Per parte sua il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella ricordata ordinanza di reintegra nel possesso dei ricorrenti n. 17/05 dell’8 marzo 2005, respinge l’eccezione di parte resistente (l’ISE), che aveva invocato contro la pretesa avversaria l’intervento della nuova conferenza di servizi del 4 maggio 2004, osservando che “dalla lettura degli elenchi allegati” al provvedimento di occupazione “emerge che alcuni di essi (terreni oggetto di occupazione d’urgenza) sono sicuramente diversi da quelli per cui si chiede nel presente procedimento tutela possessoria; riguardo agli ulteriori beni notevoli incertezze derivano dalla circostanza che risultano richiamate ulteriori particelle recanti un numero identificativo diverso da quello originariamente indicato nell’allegato decreto di occupazione del 2001, seppur richiamato in parentesi (particelle 163 – ex 163a, 5174 – ex 163b, 5175 – ex 163c)”. Per concludere sul punto, dai dati esaminati risulta che si ha a che fare non già con una nuova procedura espropriativa, in tutto distinta e separata rispetto a quella già giudicata (e annullata) con sentenza di questa Sezione n. 28 dell’8 gennaio 2003 (rimasta confermata in appello, attesa la sopraggiunta pronuncia di inammissibilità del gravame resa dal Consiglio di Stato con sentenza della Sez. IV n. 3500/2005 del 30 giugno 2005) e riguardo alla quale il giudice ordinario ha già rivendicato e affermato la propria cognizione, ma di una mera variante integrativa di quella procedura, che ha riguardato in parte gli stessi terreni, in parte altre porzioni immobiliari, in estensione rispetto al precedente intervento; variante integrativa che risulta tuttavia inevitabilmente e irrimediabilmente condizionata dalla sorte (annullatoria e quanto alla giurisdizione) della prima procedura.<br />
Sotto il secondo profilo (obiettiva condizione di incertezza in ordine alla definizione del confine tra le due giurisdizioni, ordinaria e amministrativa, nelle controversie in cui si discute di condotte appropriative in relazione a vizi radicali della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, tali da rendere ipotizzabile una carenza di potere in concreto dell’amministrazione), è sufficiente richiamare la recente relazione del 24 ottobre 2005 dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, pubblicato sul sito della Corte suprema (http://www.cortedicassazione.it), che dà conto del perdurante conflitto tra le giurisdizioni (Con. Stato, ad. plen., 30 agosto 2005, n. 4, nonché n. 9 del 16 novembre 2005 e Cass., ss.uu., 25 maggio 2005, n. 10962, 20 aprile 2005, n. 8204 e 20 aprile 2005, n. 8209) sull’interpretazione della nota sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha espunto dal testo dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 il termine <i>comportamenti</i>, riguardo alla materia dell’urbanistica e dell’edilizia (il G.A. respinge la tesi della carenza di potere in concreto e radica la sua cognizione sull’assunto che il comportamento, in un caso di occupazione appropriativa, sarebbe comunque un <i>comportamento amministrativo</i> riconducibile all’esercizio dell’autorità; il G.O. insiste nella tesi della carenza di potere in concreto e della inidoneità della sola dichiarazione di pubblica utilità dell’opera a determinare l’affievolimento del diritto di proprietà ad interesse legittimo, pone sullo stesso piano l’occupazione appropriativa rispetto a quella usurpativa e ritiene che, oggi, la cognizione del G.A. in materia urbanistica sia limitata ai soli <i>atti e provvedimenti</i>; occorre peraltro ricordare che Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2285, nonché <i>Id</i>., nn. 99/2005 e 6329/2004 cit. affermano la giurisdizione del G.O. in caso di occupazione appropriativa e simili). <br />
Il Collegio peraltro non sottovaluta il riferimento all’art. 53 del testo unico sulle espropriazioni di cui al d.lgs. n. 327 del 2001 (della cui legittimità costituzionale peraltro si dubita: cfr. Tribunale di Udine, ord. 29 agosto 2005; Tar Calabria, Reggio Calabria, 29 aprile 2005, n. 358; <i>Id</i>., Catanzaro, ord. 6 giugno 2005, n. 463; Tra Abruzzo, Pescara, ord. 21 ottobre 2004, n. 868; ma, <i>contra</i> Tar Calabria, Reggio Calabria, 1 agosto 2005, n. 1302), né la possibile interpretazione del nuovo art. 21-<i>septies</i> della legge n. 241 del 1990 (come introdotto dall’art. 14 della legge n. 15 del 2005, secondo cui si ha nullità del provvedimento, tra l’altro, in caso di <i>difetto assoluto di attribuzione</i>, previsione già interpretata da questa Sezione – cfr. dec. n. 5025 del 2005 – nel senso dell’implicito superamento della teorica della “carenza di potere in concreto” e, quindi, nel senso della conseguente attribuzione al G.A. della giurisdizione in tema di occupazione acquisitiva, posta in essere sulla base su atti dichiarativi di pubblica utilità illegittimi e annullati). <br />
Quest’ultimo spunto ricostruttivo pare al Collegio foriero di utili apporti chiarificatori in <i>subiecta materia</i>: la legge n. 15 del 2005 ha infatti espulso dal sistema la (spuria e piuttosto confusa) nozione di <i>carenza di potere in concreto</i> che aveva condotto la tradizionale giurisprudenza civile ad attrarre a sé controversie in materia espropriativa caratterizzate da atti ablatori non più sorretti dalla perdurante efficace di atti presupposti dichiarativi della pubblica utilità dell’opera, oppure assunti oltre i termini all’uopo stabiliti per la conclusione delle procedure espropriative e dei lavori. La nullità dell’atto amministrativo si verifica, infatti, in base al nuovo articolo 21-<i>septies</i> aggiunto nella legge n. 241 del 1990, solo in caso di carenza assoluta di potere e non è dunque ipotizzabile una improduttività di effetti degradatori del diritto di proprietà per gli atti ablatori viziati non già per un siffatto, radicale difetto di potere (in astratto), ma per essere stati assunti in circostanze spazio-temporali difformi rispetto alla fisiologica e legittima sequenza procedurale. <br />
Alla stregua di questa ricostruzione della vicenda della cd. <i>occupazione appropriativa</i>, risulta evidente che allorquando il soggetto espropriando impugni atti ablatori asseritamente tardivi o non più sorretti dagli atti dichiarativi della pubblica utilità dell’intervento, si ha a che fare non già con un’azione di diritto soggettivo in giurisdizione esclusiva, bensì con una normale ipotesi di azione di interesse legittimo impugnatoria di atti illegittimi (ma <i>medio tempore</i> produttivi di effetti) nella sede della giurisdizione generale di legittimità, sicché non vi è spazio alcuno per discutere dei limiti della giurisdizione esclusiva come ridefinita dalla nota sentenza della Consulta n. 204 del 2004. <br />
Dopo attenta e approfondita disamina della questione di giurisdizione il Collegio perviene dunque alla conclusione della sussistenza, nella fattispecie, della giurisdizione di questo adito G.A., sul risolutivo rilievo della preminenza, nel caso dedotto, del profilo impugnatorio di atti amministrativi, in ossequio alla citata impostazione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato: conclusivamente, nel caso che si discute non vengono in rilievo comportamenti dell’amministrazione, bensì atti amministrativi, peraltro non già nulli (essendo inipotizzabile nel caso di specie un difetto di attribuzione <i>ab origine</i> e in astratto), bensì solo (asseritamente) illegittimi per difetto di taluni presupposti giuridici e fattuali.  <br />
Occorre a questo punto procedere all’esame dell’eccezione di rito proposta dalla difesa del Comune di Marcianise di inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto dello <i>jus postulandi</i>, a cagione della mancata apposizione, nell’atto di proposizione di tali motivi aggiunti, di nuovo e specifico mandato <i>ad litem</i>. A giudizio della difesa dell’ente locale i motivi aggiunti cd. “impropri” – rivolti cioè avverso atti nuovi e successivi, ancorché riferibili alla stessa sequenza procedimentale complessa o allo stesso affare amministrativo connotato da una pluralità di procedimenti connessi – nel sistema del nuovo articolo 21 della legge 1034 del 1971, come novellato dalla legge n. 205 del 2000, costituirebbero in sostanza una nuova ed autonoma azione (peraltro proponibile comunque anche con separato e distinto ricorso: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2005, n. 3214, che ha ritenuto facoltativo il ricorso alla forma dei motivi aggiunti). Da qui la necessità che tale nuova azione sia ritualmente sorretta da apposito e specifico mandato alla lite della parte sostanziale, in mancanza di che tale ulteriore azione andrebbe giudicata inammissibile.<br />
Nel caso di specie non risulta apposta alcuna procura delle parti nell’atto di motivi aggiunti notificato il 25-26 ottobre 2004 e depositato il 4 novembre 2004, né l’originaria procura apposta a margine del ricorso introduttivo fa menzione della possibilità, per il procuratore costituito, di procedere anche all’impugnazione di nuovi atti con motiv aggiunti. <br />
Ora, il Collegio ben conosce l’orientamento di taluna giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2003, n. 4440; <i>id</i>., 21 giugno 2005, n. 3214; Tar Veneto, III, 25 maggio 2005, n. 2173), che afferma la necessità di apposita procura <i>ad hoc</i> per l’impugnativa con motivi aggiunti di atti diversi da quello fatto oggetto del gravame originario, ma non ne condivide le conclusioni e ritiene che debba mantenersi il tradizionale arresto secondo cui “non è necessario un mandato autonomo, rispetto a quello rilasciato per la proposizione del ricorso originario, ai fini della rituale proposizione di motivi aggiunti nel processo amministrativo, in quanto il mandato originario deve ritenersi comprensivo &#8211; salve espresse eccezioni &#8211; di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente” (conclusione confermata da Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717 anche “alla stregua pure delle recenti modifiche normative” di cui alla legge n. 205 del 2000).<br />
La previsione innovativa dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2000 (che ha ampliato la proponibilità di motivi aggiunti a <i>tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso</i> – nuovo primo comma dell’articolo 21 della legge Tar) risponde a una duplice finalità: da un lato, essa obbedisce a esigenze di deflazione dei carichi e di concentrazione della trattazione (in modo che la causa possa ricomprendere nella sua unitarietà la complessiva controversia che contrappone il privato e la p.a. su un medesimo affare amministrativo); dall’altro risponde all’esigenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti della parte per avere giustizia, secondo una <i>ratio</i>, che pervade l’intera novella della norma processuale amministrativa introdotta nel 2000, di ampliamento, affinamento e rafforzamento degli strumenti di tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti dell’amministrazione. Secondo un criterio interpretativo teleologico, che riconosca, dunque, il giusto spazio a questa <i>ratio</i> della riforma processuale, una lettura della nuova previsione relativa alla proposizione di motivi aggiunti che conduca ad un aggravio di oneri processuali per la parte e che pervenga ad esiti di rifiuto in rito dell’esame nel merito della domanda di giustizia si porrebbe, ad avviso del Collegio, in contrasto con il principio fondamentale espresso dall’articolo 24 della Costituzione di <i>favor</i> per l’ammissibilità delle azioni e per la prevalenza di soluzioni ermeneutiche non formalistiche che conducano a pronunce di merito che decidano sulla fondatezza della domanda proposta.<br />
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per l’assorbente fondatezza del motivo di gravame con il quale parte ricorrente ha censurato il fatto che il nuovo progetto di collegamento viario – scaturente dalla conferenza di servizi del 4 maggio 2004, impugnata <i>sub</i> 1) del ricorso introduttivo – si porrebbe in elusione della decisione di questa Sezione n. 28 dell’8 gennaio 2003 (di poi passata in giudicato) che aveva già annullato gli atti “a monte” della procedura, vale a dire il decreto del Sindaco del Comune di Marcianise prot. n. 12400 del 25 maggio 2001 di occupazione di urgenza di un’estesa proprietà dei ricorrenti, il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 14555 del 3 ottobre 1996 di approvazione dell’accordo di programma con la Provincia di Caserta, i Comuni di Marcianise e di Maddaloni e la Soproser s.p.a. (poi ISE s.p.a.), finalizzato alla realizzazione delle strutture interportuali del polo di Marcianise – Maddaloni, e altri atti presupposti [tutti nuovamente impugnati con l’odierno ricorso introduttivo; cfr. nn. da 2) a 6) del ricorso<br />
Ed invero, con la testé richiamata sentenza del 2003 (ormai non più ridiscutibile) questa Sezione ha effettivamente annullato il predetto decreto del sindaco di Marcianise n. 12400 del 25 maggio 2001, nonché il decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 14555 del 3 ottobre 1996, avente ad oggetto l’approvazione dell’accordo di programma relativo alla realizzazione dell’interporto Marcianise – Maddaloni, la delibera di giunta regionale della Campania n. 2345 del 3 aprile 1996, avente ad del consiglio comunale di Marcianise n. 89 del 18 ottobre 1996, avente ad oggetto la ratifica dell’accordo di programma.<br />
All’annullamento si era pervenuti sul rilievo che le aree oggetto di controversia (sulle quali era prevista la realizzazione di due rampe &#8211; entrata ed uscita &#8211; di collegamento dell’autostrada Napoli-Roma-Milano con la viabilità principale interna dell’interporto) erano <i>esterne al perimetro del piano urbanistico allegato all’accordo di programma</i>, con conseguente difetto – relativamente alle opere da realizzare su tali aree &#8211; della dichiarazione di pubblica utilità, in considerazione della circostanza che quei suoli erano <i>collocati al di fuori del perimetro del piano urbanistico allegato all’accordo (piano urbanistico che, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di programma, ha “valore di strumento urbanistico esecutivo con consequenziale conferimento del carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alle opere in esso previste”)</i>.<br />
L’accertamento della estraneità di queste opere viarie al perimetro del piano urbanistico allegato all’accordo di programma (accertamento sortito all’esito di un’apposita verificazione istruttoria condotta in quel giudizio) ha dunque condotto alla conclusione della carenza di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori in base al principio (già affermato da questa Sezione anche in precedenti controversie concernenti la realizzazione dell’interporto di Marcianise) secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità nella fattispecie in esame deriva dal conferimento della natura di strumento urbanistico esecutivo al progetto urbanistico particolareggiato approvato dalle autorità con la stipulazione dell’accordo di programma, in conformità al disposto dell’articolo 5 di quest’ultimo, non essendo applicabile all’accordo di programma del 2 aprile 1996 la disposizione – sopravvenuta &#8211; dell’articolo 34, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, in base alla quale l’approvazione di accordi di programma relativi alla realizzazione di opere pubbliche comprese nei programmi dell&#8217;amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti implichi la dichiarazione di pubblica utilità delle opere medesime e la dichiarazione perde efficacia in caso di mancato inizio dei lavori nel termine di tre anni (atteso che tale disposizione non era ancora vigente alla data di approvazione dell’accordo, tant’è che tale accordo espressamente ha regolato &#8211; cfr. articolo 5 &#8211; il profilo inerente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori).<br />
La Sezione, infine, nella considerata sentenza n. 28 dell’8 gennaio 2003, ha respinto l’assunto secondo cui a conferire il carattere di pubblica utilità a tali opere viarie sarebbe stata la circostanza che esse erano previste dagli articoli 8 e 9 dell’accordo di programma, atteso il carattere sostanzialmente “programmatico” di tali previsioni.<br />
Nella presente controversia vengono dunque in rilievo i successivi atti con i quali i soggetti intimati hanno inteso proseguire nella realizzazione degli svincoli viari già oggetto della precedente controversia, senza però in alcun modo superare il vizio di fondo della procedura, già accertato nella ridetta sentenza di questa sezione n. 28 del 2003. <br />
Né, infatti, la conferenza di servizi di cui al verbale del 4 maggio 2004, richiesta dalla società NAOS s.p.a. e convocata dal Comune di Marcianise, di approvazione del progetto definitivo di connessione dell’Interporto Sud Europa alla viabilità esterna (autostrada e statale), né la delibera del consiglio comunale di Marcianise n. 56 del 5 agosto 2004 di ratifica del predetto verbale della conferenza di servizi e di variazione del PRG sono idonei a sorreggere legittimamente gli atti ablatori necessari alla realizzazione dell’intervento.<br />
Come emerge dall’ampia disamina dei presupposti fattuali della complessa procedura oggetto di lite, sopra condotta riguardo alla questione di giurisdizione, non v’è dubbio sul fatto che gli atti del 2004, oggetto diretto del presente gravame, lungi dal porsi come autonoma e distinta procedura espropriativa, si riconnettono alle precedenti determinazioni amministrative e intendono completare l’intervento di realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità connesse all’interporto di Marcianise. <br />
Sotto questo profilo la riapprovazione, con talune varianti, del progetto di interconnessione viaria già oggetto di pregresso contenzioso e annullamento giurisdizionale, su ricorso degli odierni ricorrenti, senza idonea motivazione e senza adeguate garanzie di contraddittorio e di partecipazione, si pone in elusione della ripetuta sentenza di questa Sezione n. 28 del 2003.<br />
Inoltre, lo strumento della conferenza di servizi, come eccepito da parte ricorrente in ricorso, non può essere in sé e per sé idoneo a fondare la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, poiché l’articolo 12 del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ammette la definizione di una conferenza di servizi tra gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ma solo (lettera b) <i>quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità</i>. E nel caso di specie non sussiste un titolo legale speciale idoneo a conferire allo strumento della conferenza di servizi gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità pretesi dalle parti resistenti.<br />
Né appare sostenibile che la conferenza di servizi del 4 maggio 2004 e il progetto definitivo ivi approvato si configurino come varianti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12 del testo unico del 2001 (e come tali idonei alla dichiarazione di p. u. dell’opera), e ciò per un duplice ordine di ragioni: perché se si trattasse di variante al precedente progetto definitivo, essa risulterebbe invalidata per invalidità derivata dal progetto di base annullato da questa Sezione con la richiamata sentenza n. 28 del 2003; perché, inoltre, anche a voler in tesi ipotizzare l’idoneità della conferenza di servizi, quale strumento approvativo del progetto definitivo dell’opera, a dichiararne la pubblica utilità, resterebbe in ogni caso insoluto il problema della riapposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio (posto che la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10 del testo unico e, come statuito nella sentenza della Sezione n. 28 del 2003, gli atti “a monte” della procedura, ivi annullati, erano inidonei a tal fine). Nel caso di specie, anche a voler fare riferimento al combinato disposto degli articoli 19 e 10 del testo unico del 2001, non risulta infatti perfezionato, all’atto dell’intervento del provvedimento di occupazione impugnato <i>sub</i> n. 1) del ricorso per motivi aggiunti, il procedimento di approvazione <i>per silentium</i> della variante al piano regolatore comunale scaturente dall’approvazione consiliare della variante progettuale di cui alla conferenza di servizi. Non vi è infatti prova in atti del decorso del termine di 90 giorni per il silenzio-assenso dell’autorità approvante la variante allo strumento urbanistico comunale. Ai sensi dell’articolo 9 del testo unico, infatti, quando l&#8217;opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore adottata con l&#8217;approvazione del progetto definitivo da parte del consiglio comunale diviene efficace solo a seguito di apposita, nuova delibera consiliare seguita all’approvazione regionale, oppure al silenzio serbato dalla Regione o dall&#8217;ente da questa delegato all&#8217;approvazione del piano urbanistico comunale nel termine di novanta giorni decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione. Nel caso di specie la delibera consiliare di Marcianise di ratifica della conferenza di servizi è del 5 agosto 2004, mentre il decreto dirigenziale n. 5909 di occupazione temporanea è dell’8 settembre 2004, anteriore, quindi, al perfezionamento della variante al p.r.g. appositiva di idoneo vincolo espropriativo sulle aree interessate dalla variante progettuale asseritamente approvata con la conferenza di servizi del 4 maggio 2004. <br />
Per tutti gli esposti motivi deve dichiararsi l’illegittimità e pronunciarsi il conseguente annullamento, in accoglimento de ricorso e dei connessi motivi aggiunti in epigrafe indicati, della conferenza di servizi del 4 maggio 2004, della seguente delibera del consiglio comunale di Marcianise n. 56 del 5 agosto 2004, nonché del decreto dirigenziale del Comune di Marcianise n. 5909 dell’8 settembre 2004 con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea di parte dei suoli di proprietà ricorrente;<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di proposizione di motivi aggiunti in epigrafe indicati, li accoglie e, per l’effetto, annulla la conferenza di servizi del 4 maggio 2004, la seguente delibera del consiglio comunale di Marcianise n. 56 del 5 agosto 2004, nonché il decreto dirigenziale del Comune di Marcianise n. 5909 dell’8 settembre 2004 con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea di parte dei suoli di proprietà ricorrente.<br />
Dichiara inammissibile l’azione della società Moccia Irme s.p.a. per carenza d’interesse.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 14 luglio, del 27 ottobre e del 10 novembre 2005. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-2-2006-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2006 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2137</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; movimentazione di terra per impianto di un nuovo uliveto – procedimento cautelare &#8211; attivita&#8217; istruttoria cautelare – al fine di accertare la coerenza dello scavo all’impianto da realizzare, la rilevanza di un vincolo idrogeologico e la possibilita’ di ricollocare materiale lapideo estratto. Vedi anche:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; movimentazione di terra per impianto di un nuovo uliveto – procedimento cautelare &#8211; attivita&#8217; istruttoria cautelare – al fine di accertare la coerenza dello scavo all’impianto da realizzare, la rilevanza di un vincolo idrogeologico e la possibilita’ di ricollocare materiale lapideo estratto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3940/g">Ordinanza sospensiva del 16 gennaio 2004 n. 83</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2137/2004<br />
Registro Generale: 2107/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Costantino Salvatore<br />Cons. Bruno Mollica Est.<br />Cons. Carlo Saltelli<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VOLPI ANGELO</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ENRICO IVELLA e PAOLO BENDINELLI con domicilio eletto in Roma VIA GIULIO VENTICINQUE, 23 presso ENRICO IVELLA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CREDARO</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ENRICO ROMANELLI e GIUSEPPE CALVI con domicilio eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N.14 presso ENRICO ROMANELLI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 83/2004, resa tra le parti, concernente RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CREDARO<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Mollica e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Enrico Ivella e Gabriele Pafundi in sostituzione dell’avv. Enrico Romanelli;</p>
<p>Considerata la necessità, ai fini del decidere, di approfondimenti istruttori in ordine allo stato dei luoghi, mediante verificazione;</p>
<p>Ritenuto, in particolare, di verificare l’idoneità dello scavo realizzato dall’appellante all’impianto di un uliveto nonchè la rilevanza, ai medesimi fini, del preesistente vincolo idrogeologico, alla stregua di quanto esposto dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato in 1° grado;</p>
<p>Ritenuto altresì di accertare l’effettivo quantitativo di “pietra di Credaro” escavato in occasione dei lavori di livellamento del terreno e la possibilità di rimessione sull’area delle pietre medesime;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dispone che la Regione Lombardia – Servizio Agricoltura – provveda, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, alla verificazione di cui in premessa, in contraddittorio fra le parti, depositando, nel successivo termine di giorni dieci, documentata relazione nella segreteria della Sezione.<br />
Fissa, per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare, la Camera di Consglio del 19 luglio 2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2137/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</a></p>
<p>Ric. Mazzeo c. Min. Pubblica Istruzione &#8211; Pres. A. Onorato, Est. R. Caponigro 1. Pubblico impiego – Insegnanti – Sessioni riservate di esami per l’abilitazione all’insegnamento scolastico – Partecipazione ad una sessione riservata da parte di un concorrente che ha già partecipato al altre sessioni riservate per diverse classi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ric. Mazzeo c. Min. Pubblica Istruzione &#8211; Pres. A. Onorato, Est. R. Caponigro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Insegnanti – Sessioni riservate di esami per      l’abilitazione all’insegnamento scolastico – Partecipazione ad una sessione<br />
     riservata da parte di un concorrente che ha già partecipato al altre<br />
     sessioni riservate per diverse classi di concorso – Ammissibilità.</p>
<p>  2. Concorso – Concorso pubblico per il rilascio di titoli abilitativi e     ampliativi dei diritti e facoltà dei cittadini &#8211; Principio di massima     partecipazione – Sussiste.</p>
<p>  3. Giustizia Amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Possibilità di     desumere i motivi di ricorso dall’esposizione dei fatti e dal contesto<br />
     generale del ricorso – Sussiste.</p>
<p>  4. Giustizia Amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Requisiti di     ammissibilità &#8211; Art. 6 n. 3 R.D. 642/1907 – Indicazione degli articoli di     legge che si desumono violati – Non è vincolante ai fini      dell’ammissibilità     del ricorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di partecipazione a sessioni riservate d’esami di abilitazione all’insegnamento scolastico, la frequenza di un altro corso e/o il possesso di un&#8217;abilitazione per una determinata classe di concorso non è preclusiva della partecipazione ad ulteriori sessioni riservate per una diversa classe di concorso; infatti vi è causa ostativa alla partecipazione nel solo caso in cui la nuova domanda dell’interessato sia stata presentata per la medesima classe di concorso, per la quale lo stesso ha già sostenuto, non importa se con esito positivo o negativo, gli esami finali (caso di un candidato partecipante alla sessione di esami di abilitazione all’insegnamento indetta ai sensi dell’O.M. 1/2001 per la classe A036 avendo già partecipato a sessioni riservate, ai sensi dell’O.M. 153/1999 e dell’O.M. 33/2000, per le diverse classi A019 e A039).</p>
<p>2. Nell’ordinamento vige, il principio generale, secondo il quale l’amministrazione, nei procedimenti che comportano il rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l’obbligo di favorire la massima partecipazione, con la conseguenza che l&#8217;ammissione non può essere limitata da disposizioni discriminanti, le quali non trovino riscontro in specifiche cause d’esclusione espressamente previste dalla legge. La Costituzione, a sua volta, assicura tutela al diritto alla formazione ed all’elevazione professionale dei lavoratori, quali peculiari aspetti della più generale tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi I e II), nonché al diritto funzionale, di tutti i cittadini, di accedere ai posti di pubblico impiego in condizioni d’eguaglianza, secondo i principi stabiliti dalla legge (art. 51).</p>
<p>3. Ai fini dell’individuazione dei motivi proposti con il ricorso giurisdizionale, occorre avere riguardo non solo alle censure espressamente enunciate, ma anche a quelle che, pur se non esposte in un titolo, possono essere desunte dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso stesso (ex multis: Cons. Stato, V, 7 settembre 2001 n. 4673).<br />
4. In tema di indicazione dei motivi d’impugnativa, è da considerare superata la disposizione dell’art. 6 n. 3 R.D. 642/1907, laddove prescrive anche l’indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si assumono violati, dovendosi ritenere sufficiente che l’esposizione prospetti chiaramente i motivi di doglianza e i principi giuridici violati, motivi che possono essere invece desunti dall’esposizione dei fatti o dall’intero contesto della domanda e non solo dalle censure espressamente enunciate, spettando al giudice la corretta individuazione e qualificazione delle censure stesse con riferimento alla disciplina normativa della fattispecie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è ammissibile la partecipazione alle sessioni riservate di esami per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento scolastico da parte di un soggetto che ha già partecipato ad altre sessioni riservate per diverse classi di concorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Seconda Sezione di Napoli </b></p>
<p>n. 2137/04 Reg. Sent.<br />
composto dai magistrati: Dott. Antonio Onorato Presidente Dott. Francesco Guerriero Componente Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 8506 del 2002, proposto da<br />
<b>Carmelina Mazzeo </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Valeria Coppola presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, Via Forno Vecchio n. 7 (c/o F.L.S.)</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>Ministero della Pubblica Istruzione </b>(ora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Napoli, Via Diaz n. 11<br />
nonché<br />
<b>Annunziata Di Mare</b>, non costituita<br />
per l’annullamento dell’illegittima esclusione dalla sessione riservata del corso abilitante A036, come notificato con provvedimento prot. n. 12063/LM del 3.7.2002, per presunta mancanza dei requisiti legata all’aver partecipato ad una precedente sessione riservata di abilitazione ai sensi dell’O.M. 153/99 e O.M. 33/2000; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 8 gennaio 2004, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO </b></p>
<p>1.<br />
Il Collegio osserva in via preliminare che, ai fini dell’individuazione dei motivi proposti con il ricorso giurisdizionale, occorre avere riguardo non solo alle censure espressamente enunciate, ma anche a quelle che, pur se non esposte in un titolo, possono essere desunte dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso stesso (ex multis: Cons. Stato, V, 7 settembre 2001 n. 4673).<br />
 In altri termini, in tema di indicazione dei motivi d’impugnativa, è da considerare superata la disposizione dell’art. 6 n. 3 R.D. 642/1907, laddove prescrive anche l’indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si assumono violati, dovendosi ritenere sufficiente che l’esposizione prospetti chiaramente i motivi di doglianza e i principi giuridici violati, motivi che possono essere invece desunti dall’esposizione dei fatti o dall’intero contesto della domanda e non solo dalle censure espressamente enunciate, spettando al giudice la corretta individuazione e qualificazione delle censure stesse con riferimento alla disciplina normativa della fattispecie.<br />
2. La ricorrente, tra l’altro, ha evidenziato che, essendo in possesso di entrambi i requisiti di ammissione normativamente previsti, l’impugnata esclusione contrasterebbe con la L. 124/1999.<br />
Di talché, considerato che il decreto del 3.7.2002, con cui l’amministrazione ha respinto il ricorso gerarchico proposto dall’interessata, è stato adottato in asserita applicazione dell’art. 2, co. 3, dell’ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001 n. 1, che disciplina la riapertura dei termini per la partecipazione alle sessioni riservate di esami di cui all’art. 2, co. 4, L. 124/1999, è possibile ritenere che, nella sostanza, l’atto impugnato è stato censurato per la violazione della complessiva normativa regolante la fattispecie, di rango primario o dettata all’interno dell’amministrazione competente, in quanto non consente, a chi sia in possesso dei prescritti requisiti, la partecipazione ad un corso abilitante in caso di pregressa partecipazione alla sessione riservata di abilitazione indetta ai sensi dell’O.M. 153/1999 e dell’O.M. 33/2000.<br />
3. Il Collegio, rilevato che dalla documentazione in atti è possibile evincere che la sig.ra Mazzeo è stata esclusa dalla sessione riservata d’esami di abilitazione all’insegnamento indetta ai sensi dell’O.M. 1/2001 per la classe A036 avendo già partecipato a sessioni riservate, ai sensi dell’O.M. 153/1999 e dell’O.M. 33/2000, per le diverse classi A019 e A039, ritiene che il ricorso sia fondato.<br />
L’art. 2, co. 3, dell’ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001 n. 1, ad una prima sommaria lettura, sembrerebbe effettivamente dare ragione all’amministrazione; dalla stessa, infatti, si apprende che in nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o l’idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate nel comma precedente (id est: ordinanze ministeriali 15 giugno 1999 n. 153 e 7 febbraio 2000 n. 33).<br />
Sennonché, come la Sezione ha già avuto modo di osservare in precedenti decisioni, una più attenta disamina della medesima disposizione &#8211; specialmente se compiuta tenendo conto delle altre statuizioni contenute nella medesima, e nelle ordinanze menzionate, e se condotta, come necessario, in conformità alle norme (costituzionali e legislative) ed ai principi generali &#8211; conduce alla conclusione diametralmente opposta (ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, II, 7 gennaio 2004 n. 22).<br />
A ben vedere, infatti, nell’ordinanza non è per nulla precisato se la frequenza di un altro corso e/o il possesso di un&#8217;abilitazione siano sempre e comunque preclusivi della partecipazione ad ulteriori sessioni riservate, qualunque classe di concorso le stesse concernano o, piuttosto, costituiscano causa ostativa nel solo caso in cui la nuova domanda dell’interessato sia stata presentata per la medesima classe di concorso, per la quale lo stesso ha già sostenuto (non importa se con esito positivo o negativo) gli esami finali altermine di un corso riservato, al quale ha in precedenza partecipato.<br />
Il singolare utilizzato nella disposizione per le parole &#8220;abilitazione&#8221; e &#8220;idoneità&#8221;, di per sé solo, già induce a propendere per la tesi che la preclusione sia riferita esclusivamente alla medesima classe di concorso.<br />
D’altra parte, solo siffatta ricostruzione potrebbe avere una sua ratio.<br />
Non risulta del tutto illogico, infatti, ritenere che un soggetto, il quale ha già utilmente frequentato un corso, non abbia un interesse qualificato, e meritevole di considerazione da parte dell’ordinamento, a frequentarlo di nuovo, e che il soggetto, il quale dopo il corso non ha superato gli esami finali, abbia consumato il titolo, derivante dal servizio prestato per almeno 360 giorni, avendo dimostrato che quest’ultimo non gli è stato utile, per acquisire l’esperienza e la professionalità necessarie (cfr., tuttavia, Cons. Stato, Sez. VI, 10 agosto 1994 n. 1292 che, con riferimento alle analoghe disposizioni, contenute nell’art. 11 d. l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in l. 27 dicembre 1989 n. 417, anche per la prima di tali ipotesi ha riconosciuto il diritto di partecipare, se non altro al fine di conseguire un maggiore punteggio).<br />
Una qualche valida ragione per l’esclusione, in ogni caso, non si rinviene nei confronti di chi, pur essendo abilitato all’insegnamento di una materia, intenda conseguire il titolo per insegnarne un’altra riguardo alla quale ritiene di avere maggiore propensione o, più semplicemente, si profilano migliori prospettive occupazionali.<br />
Il Collegio, inoltre, osserva che, comunque, già la mancanza nell’ordinanza d’elementi testuali che chiaramente depongano in favore della tesi sposata dall’amministrazione conduce ad optare per l’opposta tesi, della libertà dell’insegnante già abilitato o che comunque abbia già partecipato ad una precedente sessione riservata, di accedere quantomeno ai corsi abilitanti relativi a classi di concorso diverse, sempre che, ovviamente, risulti in possesso dei titoli a tal fine richiesti.<br />
Nell’ordinamento vige, infatti, il principio generale, secondo il quale l’amministrazione, nei procedimenti che comportano il rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l’obbligo di favorire la massima partecipazione, con la conseguenza che l&#8217;ammissione non può essere limitata da disposizioni discriminanti, le quali non trovino riscontro in specifiche cause d’esclusione espressamente previste dalla legge.<br />
La Costituzione, a sua volta, assicura tutela al diritto alla formazione ed all’elevazione professionale dei lavoratori, quali peculiari aspetti della più generale tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi I e II), nonché al diritto funzionale, di tutti i cittadini, di accedere ai posti di pubblico impiego in condizioni d’eguaglianza, secondo i principi stabiliti dalla legge (art. 51).<br />
Né, a parere del Collegio, l’ordinanza n. 1 del 2001 avrebbe potuto, legittimamente, prevedere l’esclusione patita dalla ricorrente.<br />
 Tale ordinanza, al pari di quelle che l’hanno preceduta, come si apprende dal suo art. 1, è stata adottata per assicurare l’attuazione delle leggi 3 maggio 1999 n. 124 e 27 ottobre 2000 n. 306 (art. 6 bis) le quali indicano, in modo esaustivo, tutti i titoli ed i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alle sessioni riservate, senza, tuttavia, in alcun modo porre preclusioni per quanti risultino già abilitati o abbiano partecipato ad altri corsi abilitanti.<br />
Pertanto, è evidente che l’ordinanza sarebbe, essa stessa, affetta dal vizio di violazione di legge qualora avesse introdotto cause ostative alla partecipazione non previste dalla normativa primaria.<br />
Così pure, è evidente che comunque l’ordinanza in questione, in caso di residui dubbi, non potrebbe essere interpretata altrimenti, se non secundum legem, vale a dire, secondo le indicazioni delle leggi di riferimento e, quindi, favorevolmente per la parte ricorrente.<br />
Tutto quanto sopra considerato appare sufficiente per concludere che la lesione dell’interesse della ricorrente non deriva affatto dall’ordinanza ministeriale n. 1/2001, la quale non contiene disposizioni che comportino l’esclusione della medesima parte ricorrente dalle nuove sessioni riservate, bensì esclusivamente dagli atti, adottati dall’amministrazione in asserita applicazione, ma in palese violazione, dell&#8217;ordinanza stessa e, quindi, della normativa di rango primario.<br />
4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnata esclusione.<br />
5. Ricorrono giusti motivi per la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento prot. n. 12063/LM del 3.7.2002.</p>
<p>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2004.<br />
Dott. Antonio Onorato Presidente<br />
Dott. Roberto Caponigro Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-2-2004-n-2137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2004 n.2137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
