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	<title>2133 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2133 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla modifica del numero dei dipendenti in sede di verifica dei costi della manodopera</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-numero-dei-dipendenti-in-sede-di-verifica-dei-costi-della-manodopera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 11:11:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-numero-dei-dipendenti-in-sede-di-verifica-dei-costi-della-manodopera/">Sulla modifica del numero dei dipendenti in sede di verifica dei costi della manodopera</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Costi della manopera &#8211; Verifica &#8211; Modifica del numero dei dei dipendenti in giustificando il loro costo a prezzo invariato e nel rispetto dei previsti limiti retributivi minimi tabellari &#8211; Configura offerta migliorativa &#8211; Ammissiblità In sede di giustificazione dei costi della manodopera è legittima la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-numero-dei-dipendenti-in-sede-di-verifica-dei-costi-della-manodopera/">Sulla modifica del numero dei dipendenti in sede di verifica dei costi della manodopera</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-numero-dei-dipendenti-in-sede-di-verifica-dei-costi-della-manodopera/">Sulla modifica del numero dei dipendenti in sede di verifica dei costi della manodopera</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Costi della manopera &#8211; Verifica &#8211; Modifica del numero dei dei dipendenti in giustificando il loro costo a prezzo invariato e nel rispetto dei previsti limiti retributivi minimi tabellari &#8211; Configura offerta migliorativa &#8211; Ammissiblità</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In sede di giustificazione dei costi della manodopera è legittima la indicazione dei dipendenti in numero di 29 anziché di 27 e giustificando il loro costo, a prezzo invariato e nel non contestato rispetto dei previsti limiti retributivi minimi del personale impiegato, mediante l’utilizzo di altra voce di spesa già indicata, senza incrementare il prezzo complessivo e senza incidere sulla tenuta economica dell’offerta pur riducendo gli utili, in quanto trattasi di una offerta semplicemente migliorativa rispetto a quella inizialmente proposta, e già risultata aggiudicataria indipendentemente dal predetto miglioramento, cui l’impresa aggiudicataria si è unilateralmente ma irrevocabilmente obbligata in sede di giustificazione dell’offerta, potendo così apparire del tutto paradossale la prevista conseguente esclusione dalla gara.</p>
<hr />
<p>Pres. M. Corradino Est. R. Sestini</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 23/03/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 02133/2022REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 09708/2021 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9708 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-in proprio e quale -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luisa Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Toscana &#8211; -OMISSIS&#8211;, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Raffaello Sestini;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le difese delle parti come da verbale d’udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1 &#8211; La Regione Toscana, soggetto aggregatore che si avvale di -OMISSIS- ha bandito una gara pubblica finalizzata alla stipulazione di una convenzione quadro per l’affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2 – Quanto al lotto n. 5, riferito ai presidi ospedalieri e alle strutture territoriali dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest (ex USL 1 di Massa e Carrara) dell’Ospedale -OMISSIS-, -OMISSIS-– -OMISSIS- dalla fase di valutazione economica per mancato superamento del punteggio minimo previsto, quale soglia di sbarramento, per l’elemento B “Produzione e confezionamento dei pasti” dell’offerta tecnica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3 – -OMISSIS-ha proposto ricorso al TAR della Toscana, che lo ha respinto con sentenza n. -OMISSIS-, Sez. III, peraltro riformata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. -OMISSIS-, che ha disposto l’annullamento dell’esclusione del RTI -OMISSIS- e dell’aggiudicazione definitiva in favore di -OMISSIS-, ed inoltre ha dichiarato inefficace la Convenzione quadro che era stata nel frattempo sottoscritta dalla predetta società con la Regione Toscana, ai fini della riammissione del raggruppamento -OMISSIS- alla gara e del riesame, da parte della Commissione, del giudizio espresso sull’elemento B della sua offerta tecnica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4 &#8211; -OMISSIS-ha quindi disposto la riconvocazione della Commissione giudicatrice, che ha proceduto al riesame del solo giudizio sull’elemento B dell’offerta tecnica del RTI -OMISSIS-, attribuendo ad esso il punteggio (riparametrato) di 10 punti (corrispondente al giudizio “buono”) prendendo altresì atto “delle valutazioni in precedenza espresse per gli altri criteri di valutazione e per tutti gli operatori economici ammessi” che sono state così meramente e integralmente confermate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5 – Tale punteggio ha consentito al RTI -OMISSIS- il superamento della soglia di sbarramento e la conseguente ammissione alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica. Nella seduta pubblica dell’11.2.2021 le è stato quindi assegnato il “punteggio prezzo” che, sommato al punteggio “qualità”, ha determinato il collocamento del predetto RTI al primo posto in graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6 &#8211; L’offerta del RTI -OMISSIS- ha, altresì, superato la soglia di anomalia ex art. 97, comma 3, D.lgs. 50/2016 ed è stata pertanto sottoposta al subprocedimento di verifica di congruità, con richiesta di giustificativi da parte di -OMISSIS-, che il RTI ha presentato in data 2.3.2021 e che sono stati esaminati con esito positivo, con conseguente determinazione n. -OMISSIS-di aggiudicazione del Lotto 5 in favore del RTI -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7 &#8211; Le suddette determinazioni di aggiudicazione sono state impugnate davanti al TAR della Toscana da -OMISSIS- che ha anche riferito di aver proposto davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione un ricorso (attualmente pendente) avverso la sentenza n. -OMISSIS- per il superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa con invasione della sfera riservata alla P.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8 &#8211; -OMISSIS- si è costituita in giudizio e, con memoria del 10.7.2021, ha dedotto in ordine alla irricevibilità, all’inammissibilità e comunque all’infondatezza dei quattro motivi del ricorso di -OMISSIS- ed ha riferito di aver proposto apposito controricorso per contestare la palese inammissibilità del ricorso per cassazione di -OMISSIS-. Anche -OMISSIS-si è costituita nel giudizio davanti al TAR argomentando, con memoria del 9.7.2021, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9 &#8211; Con ordinanza n. -OMISSIS-il TAR della Toscana ha accolto la domanda cautelare e fissato l’udienza pubblica del 19.10.2021. In vista di tale udienza le parti hanno depositato i propri scritti difensivi e -OMISSIS- ha prospettato censure (III motivo, nuovo e quindi inammissibile secondo -OMISSIS-) che il TAR della Toscana ha accolto, dopo aver accolto l’eccezione di tardività dei primi due motivi del ricorso (trattandosi di censure che avrebbero dovuto essere dedotte da -OMISSIS- mediante apposito ricorso incidentale nel precedente giudizio davanti al TAR) e aver respinto il IV motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10 &#8211; Con la sentenza n. -OMISSIS- il TAR ha, in particolare, affermato che il RTI -OMISSIS-n avrebbe “<i>modificato in sede di giustificazioni, la spesa originariamente prevista per la manodopera da utilizzare nell’’appalto</i>” dando luogo ad una “<i>sostanziale modifica dell’offerta in uno dei suoi elementi essenziali quale è la voce relativa al costo del personale impiegato</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11 &#8211; La suddetta sentenza viene appellata da -OMISSIS-, secondo cui la tesi del TAR è smentita dai documenti di gara, dai quali risulterebbe in maniera incontestabile che gli addetti impiegati per l’appalto sono 29 e che il relativo costo è integralmente coperto dagli importi indicati in offerta e specificati nei giustificativi, tanto è vero che lo stesso TAR riconosce espressamente che la “<i>spesa originariamente prevista per la manodopera</i>” risulta “<i>incrementata</i>”; che il costo di ventisette addetti trova copertura nella voce costo del personale e che “<i>la spesa degli altri due trova copertura in altra voce del quadro economico</i>”. Vengono inoltre riproposti i motivi e le eccezioni già accolti dal Tar in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10– Ai fini della decisione, considera il Collegio che la questione controversa in esame, ancorché tecnicamente complessa, risulta agevolmente risolvibile sul piano logico, in quanto l’offerta dell’appellante, così come emerge dagli atti di gara allegati al giudizio, prevedeva già 29 dipendenti e per tutti è stata fornita giustificazione complessiva dei costi, seppure indicati in voci di spesa diverse. Ne discende, da un lato, che non vi è alcuna variazione dell’offerta e, dall’altro, che la giustificazione dei costi risulta adeguata ai fini di un giudizio di complessiva ragionevolezza economica della medesima offerta, che risulta pertanto ammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11 &#8211; Appare tuttavia opportuno aggiungere che, ove mai fosse risultata confermata la circostanza per la quale in sede di giustificazione dei costi era stata “<i>modificata la spesa originariamente prevista per la manodopera da utilizzare nell’’appalto</i>”, indicando i dipendenti in numero di 29 anziché di 27 e giustificando il loro costo, a prezzo invariato e nel non contestato rispetto dei previsti limiti retributivi minimi del personale impiegato, mediante l’utilizzo di altra voce di spesa già indicata, senza incrementare il prezzo complessivo e senza incidere sulla tenuta economica dell’offerta pur riducendo gli utili, saremmo comunque in presenza non di una “<i>sostanziale modifica dell’offerta in uno dei suoi elementi essenziali quale è la voce relativa al costo del personale impiegato</i>” come ritenuto dal giudice di primo grado, bensì di una offerta semplicemente migliorativa rispetto a quella inizialmente proposta, e già risultata aggiudicataria indipendentemente dal predetto miglioramento, cui l’impresa aggiudicataria si è unilateralmente ma irrevocabilmente obbligata in sede di giustificazione dell’offerta, potendo così apparire del tutto paradossale la prevista conseguente esclusione dalla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12 – Alla stregua delle pregresse considerazioni, l’appello deve essere accolto. Per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza il ricorso di primo grado deve essere rigettato, discendendone l’accertamento della non anomalia dell’offerta della società appellante e il conseguente obbligo di aggiudicazione in suo favore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13 &#8211; Le spese del doppio grado di giudizio possono essere, infine, compensate considerata la particolarità e parziale novità delle questioni dedotte.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l ‘effetto, in riforma dell’appellata sentenza respinge il ricorso di primo grado.</p>
<p class="popolo">Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento di qualsiasi dato idoneo ad identificare le due imprese in giudizio.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Michele Corradino, Presidente</p>
<p class="tabula">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p class="tabula">Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p class="tabula">Umberto Maiello, Consigliere</p>
<p>parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento di qualsiasi dato idoneo ad identificare le due imprese in giudizio.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Michele Corradino, Presidente</p>
<p class="tabula">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p class="tabula">Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p class="tabula">Umberto Maiello, Consigliere</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Raffaello Sestini</td>
<td></td>
<td>Michele Corradino</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</p>
<table class="sottoscrizioni" style="width: 100%; height: 216px;" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px;">Raffaello Sestini</td>
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;">Michele Corradino</td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
<td style="height: 24px;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="calce">In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-numero-dei-dipendenti-in-sede-di-verifica-dei-costi-della-manodopera/">Sulla modifica del numero dei dipendenti in sede di verifica dei costi della manodopera</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2015 n.2133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-6-2015-n-2133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-6-2015-n-2133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-6-2015-n-2133/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2015 n.2133</a></p>
<p>Pres. Cavallari &#8211; Est. Bonetto Total E&#038;P Italia Spa, Shell Italia E&#038;P Spa, Mitsui E&#038;P Italia B Srl ( Avv.ti A. Lirosi, V. Pellegrino, M. Martinelli e G.Pellegrino /Comune di Taranto, (Avv. B. Decorato); Autorita&#8217; Portuale di Taranto, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Gen. Stato ) Provincia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-6-2015-n-2133/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2015 n.2133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-6-2015-n-2133/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2015 n.2133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari &#8211; Est. Bonetto<br /> Total E&#038;P Italia Spa, Shell Italia E&#038;P Spa, Mitsui E&#038;P Italia B Srl ( Avv.ti A. Lirosi, V. Pellegrino, M. Martinelli e G.Pellegrino /Comune di Taranto, (Avv. B. Decorato); Autorita&#8217; Portuale di Taranto, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Gen. Stato ) Provincia di Taranto; Arpa( Avv.ti  L.Marasco, M. L.Chiapperini) Regione Puglia(Avv. A.Bucci)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità o meno, da parte di un ente pubblico di modificare unilateralmente una precedente intesa raggiunta con l&#8217;amministrazione titolare del potere di adottare l&#8217;atto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Attività amministrativa &#8211; Intesa tra Comune e Autorità Portuale  –Accordo- Modifica successiva- Illegittimità- Sussite- Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo  procedere alla modifica unilaterale dell’intesa già raggiunta  “senza il rispetto di alcun onere procedimentale volto a garantire il contraddittorio degli altri enti parte dell’accordo” ovvero “senza alcun coinvolgimento delle parti interessate o riattivazione del medesimo procedimento seguito per addivenire all’intesa”. Nella specie, il Comune di Taranto dopo aver rilasciato l’intesa all’Autorità Portuale del Porto di Taranto per l’adozione, da parte di quest’ultima, del piano regolatore portuale secondo lo schema previsto dall’art. 5, co. 2, della l. 84/94 (“…il piano regolatore e&#8217; adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati”).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 313 del 2015, proposto da:<br />
Total E&#038;P Italia Spa, Shell Italia E&#038;P Spa, Mitsui E&#038;P Italia B Srl rappresentate e difese dagli avv. Antonio Lirosi, Valeria Pellegrino, Marco Martinelli, Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bruno Decorato, con domicilio eletto presso Carlo Fumarola in Lecce, Via Principi di Savoia n. 67; Autorita&#8217; Portuale di Taranto, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi; Provincia di Taranto; Arpa, rappresentata e difesa dagli avv. Laura Marasco, Maria Laura Chiapperini, con domicilio eletto presso Laura Marasco in Lecce, c/o Arpa Dip Prov Via Miglietta,2; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 adottata il 5/11/14 e pubblicata all&#8217;Albo Pretorio dal 12/11/14 al 27/11/14, recante &#8220;Nuovo Piano Regolatore del Porto di Taranto &#8211; Variante allo Strumento Urbanistico Vigente &#8211; Adozione&#8221;;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché quelli richiamati dalla Deliberazione n. 123/14, fra cui in particolare il parere della Commissione Assetto del Territorio espresso nella seduta del 23/10/14;<br />
le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 del 1/10/2012 e n. 81 del 18/9/14, della Giunta Comunale n. 148 del 18/9/14, della Giunta Regionale della Puglia n. 1942 del 6/10/14 e la relazione dell&#8217;ARPA Puglia del 25/9/14.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto, di Autorita&#8217; Portuale di Taranto, di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, di Arpa e di Regione Puglia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori Giovanni Pellegrino, anche in sostituzione di Valeria Pellgrino, Marco Martinelli, anche in sostituzione di Antonio Lirosi, Giovanni Pedone, Adriana Shiroka, in sostituzione di Anna Bucci, Laura Marasco, anche in sostituzione di Maria Laura Chiapperini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Le ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe ed in particolare la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 adottata il 5 novembre 2014 ed avente ad oggetto il &#8220;Nuovo Piano Regolatore del Porto di Taranto &#8211; Variante allo Strumento Urbanistico Vigente &#8211; Adozione&#8221;, nella parte in cui il Comune di Taranto ha approvato la variante al PRG per il nuovo Piano Regolatore del Porto di Taranto (Piano adottato con delibera n. 12 del 30 novembre 2007 dal Comitato Portuale, sottoposto ai prescritti pareri di legge e pronto per l’approvazione regionale ex art. 5 comma 4 della legge n. 84 del 1994, previa necessaria adozione della variante al PRG da parte del Comune di Taranto) secondo quanto stabilito nell’intesa Città Porto contenuta nella Delibera del Commissario Straordinario di Taranto n. 116 del 2006 e perfezionata con la Delibera del Consiglio Comunale di Taranto n. 41 del 2007, “con esclusione delle opere che interessano gli interventi “Tempa Rossa” (prolungamento del pontile petroli, serbatoi ed ogni altra opera relativa), con conseguente revisione dell’Atto di intesa Città-Porto di cui alla delibera del C.S. n. 116/06, perfezionato con delibera di C.C. n. 41/07”.<br />
Le società hanno allegato:<br />
&#8211; di essere contitolari della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata Gorgoglione in Basilicata, nell’ambito della quale è prevista la realizzazione del progetto di sviluppo del giacimento chiamato “Tempa Rossa” ed ubicato nell’Alta Valle de<br />
&#8211; che in particolare a Taranto nell’ambito del Progetto Tempa Rossa devono essere realizzati i seguenti interventi: costruzione di due nuovi serbatoi di stoccaggio dentro i confini della raffineria Eni; realizzazione di installazioni ausiliarie, quali il<br />
&#8211; di avere ottenuto, in relazione al prolungamento del pontile, parere favorevole all’adozione della variante al vigente Piano Regolatore Generale del Porto, dapprima del Comitato Portuale con delibera n. 7 del 2004 e poi del Comune di Taranto con deliber<br />
&#8211; che con delibera n. 3 del 2006 il Comitato Portuale ha adottato in via preliminare il Nuovo PRP, sottoposto al Comune per il raggiungimento dell’intesa ex art. 5 comma 3 legge n. 84 del 1994;<br />
&#8211; che il Comune di Taranto, con Deliberazione n. 116 del 2006 del suo Commissario Straordinario, ha espresso l’intesa sul predetto PRP elaborato dall’Autorità Portuale di Taranto e si è impegnato ad approvare, secondo quanto ivi stabilito, la variante al<br />
&#8211; che il Comitato Portuale, essendosi attraverso tali atti perfezionata l’intesa ex art. 5 legge n. 84 del 1994 tra l’Autorità Portuale ed il Comune, ha provveduto all’adozione del nuovo PRP con delibera n. 12 del 2012, ottenendo in seguito dalle autorità<br />
&#8211; che il Comune di Taranto, con la delibera n. 123 del 2014 (qui impugnata), anziché limitarsi ad adottare la variante al PRG secondo quanto stabilito nell’atto d’intesa precedentemente raggiunto con l’Autorità Portuale (così da consentire il successivo c<br />
Le ricorrenti hanno censurato la Delibera da ultimo citata in quanto con essa il Comune, anziché limitarsi a dare attuazione all’impegno assunto con le proprie precedenti delibere n.116 del 2006 e n. 41 del 2007 e, quindi, adottare la variante al PRG secondo quanto previsto nell’atto di intesa raggiunto tra Comune e Autorità Portuale, ha unilateralmente modificato l’accordo siglato nell’intesa, disciplinando difformemente aspetti ivi contemplati (il prolungamento del pontile) e intervenendo su profili estranei a tale intesa (i due serbatoi e le opere accessorie).<br />
Il Comune di Taranto si è costituito eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo alle società ricorrenti circa l’impugnazione della delibera, essendo solo l’Autorità Portuale, ad avviso dell’ente locale, il soggetto avente titolo a mettere in discussione la modifica dell’intesa Comune – Autorità Portuale contenuta nel provvedimento in esame; nel merito, il Comune ha contestato le avverse doglianze affermando, da un lato, il proprio diritto di escludere gli interventi “Tempa Rossa” in sede di adozione della variante al PRG laddove ritenuti incompatibili con un corretto sviluppo del proprio territorio e, dall’altro, la piena legittimità del proprio operato consistito nel modificare, all’atto dell’adozione della variante, la precedente intesa raggiunta con l’Autorità Portuale in quando atto non irrevocabile e quindi condizionato nella sua efficacia al permanere della volontà in esso espressa da parte di tutti i partecipanti all’intesa.<br />
L’Autorità Portuale si è costituita in giudizio aderendo, invece, alle censure articolate dalle ricorrenti, per avere il Comune modificato l’intesa, precedentemente raggiunta, in modo unilaterale e senza il rispetto del medesimo procedimento seguito per il perfezionamento dell’accordo, nel contraddittorio tra le parti interessate.<br />
All’esito del giudizio, ad avviso del collegio, il ricorso va accolto per quanto attiene la delibera comunale impugnata in via principale dalle ricorrenti e rispetto alla quale sono stati elaborati i motivi di ricorso (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 2014, recante &#8220;Nuovo Piano Regolatore del Porto di Taranto &#8211; Variante allo Strumento Urbanistico Vigente – Adozione), nella parte in cui con tale atto il Comune di Taranto ha escluso dalla variante al PRG le “opere che interessano gli interventi “Tempa Rossa” (prolungamento del pontile, serbatoi ed ogni altra opera relativa), con conseguente revisione dell’atto di intesa Città Porto”.<br />
Preliminarmente va respinta l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal Comune, essendo evidente l’interesse delle ricorrenti ad impugnare la delibera in esame in quanto incidente non solo sull’intesa raggiunta tra l’ente locale e l’Autorità Portuale, ma anche sulla possibilità per le società di realizzare il progetto, con conseguente loro diritto ad invocarne l’annullamento.<br />
Entrando nel merito delle censure articolate in ricorso, per quanto riguarda la doglianza concernente la contrarietà della delibera n. 123 del 2014 con l’intesa raggiunta tra il Comune di Taranto e l’Autorità Portuale (recepita nelle delibere comunali n. 116 del 2006 e n. 14 del 2007 ), occorre innanzitutto osservare, come correttamente rilevato dalle ricorrenti, che non tutte le opere interessate dal progetto Tempa Rossa, (prolungamento pontile, serbatoi e opere accessorie) menzionate nella delibera n. 123 del 2014, costituiscono parte dell’intesa in discussione, essendo alcune di esse estranee all’ambito di intervento del nuovo PRP, oggetto di quell’intesa. Invero, l’unico intervento espressamente menzionato nel progetto preliminare del nuovo PRP posto all’attenzione del Comune di Taranto e fatto oggetto dell’intesa Comune – Porto siglata nelle delibere n. 11/06 e n. 41/07 è il prolungamento del pontile, come si evince dal relativo parere di conformità del Comune di Taranto (pagina 1 punto 2 della premessa, doc. 18 fascicolo ricorrente). Al contrario, risultano esterne rispetto al perimetro del Nuovo PRP, e quindi esulano dall’intesa Comune – Porto siglata nelle predette delibere, i serbatoi e le opere accessorie, interventi da realizzarsi in zone di proprietà privata (Eni).<br />
Pertanto, è solo con riferimento al prolungamento del pontile che può parlarsi di modifica unilaterale da parte del Comune dell’intesa precedentemente raggiunta (per eliminazione da essa di uno degli interventi ivi previsti), mentre con riguardo ai serbatoi e alle opere accessorie deve piuttosto discutersi, come correttamente evidenziato dalle ricorrenti, di indebito inserimento nella variante al PRG adottata nell’ambito del procedimento volto alla definitiva approvazione del Nuovo PRP, di opere estranee a quest’ultimo.<br />
Per quanto attiene al prolungamento del pontile, il Comune difende la propria decisione di espungere dalle opere oggetto dell’intesa alcuni interventi, sostenendo che l’accordo raggiunto con l’intesa non sarebbe irreversibile, potendo quindi le amministrazioni aderenti sempre modificare, anche unilateralmente, la propria decisione (e quindi i contenuti dell’intesa) fino alla definitiva approvazione del nuovo PRP.<br />
La tesi non può essere accolta.<br />
Invero, se può condividersi l’assunto per cui le amministrazioni facenti parte di un’intesa possono in un secondo momento, in presenza di specifiche esigenze, chiedere alle altre amministrazioni di ridiscutere alcuni punti dell’accordo precedentemente raggiunto al fine di eventualmente concordare una modifica dell’intesa, al contrario deve escludersi che tale possibilità possa essere esercitata unilateralmente senza il rispetto di alcun onere procedimentale volto a garantire il contraddittorio degli altri enti parte dell’accordo. Invero, se così si ragionasse, si finirebbe per privare di qualsiasi valore vincolante e quindi di utilità lo strumento dell’intesa, in palese violazione dei principi di certezza, tutela dell’affidamento e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato e tra le pubbliche amministrazioni facenti parte dell’accordo.<br />
Nel caso in esame, quindi, certamente illegittima risulta la delibera impugnata nella parte in cui il Comune, dopo essersi impegnato con le sue precedenti delibere n. 116 del 2006 e n. 14 del 2007 ad approvare la variante secondo quanto stabilito nell’intesa raggiunta con l’Autorità Portuale sul progetto preliminare al Nuovo PRP (contenente il prolungamento del pontile), ha deciso di espungere tale ultimo intervento, modificando unilateralmente l’intesa, senza alcun coinvolgimento delle parti interessate o riattivazione del medesimo procedimento seguito per addivenire all’intesa.<br />
Quanto, invece, alle restanti opere (serbatoi e opere accessori) la delibera in esame risulta censurabile per altro profilo evidenziato nel ricorso.<br />
Invero, tali interventi non costituivano oggetto del Nuovo PRP perché siti su un’area esterna ai confini dell’area territoriale delimitata dal nuovo PRP e da realizzarsi all’interno della Raffineria, su terreni di proprietà privata Eni, qualificati nel PRG come area industriale C1.<br />
Pertanto, rispetto a tali opere l’ente locale non aveva alcun titolo per inibire la realizzazione attraverso lo strumento adottato (variante al PRG adottata nell’ambito del procedimento volto alla definitiva approvazione del Nuovo PRP), a maggior ragione tenuto conto del fatto che nel provvedimento impugnato il Comune non ha evidenziato alcun profilo di contrasto di tali opere con l’assetto urbanistico del territorio di Taranto e che sulla compatibilità ambientale del progetto “Tempa Rossa” si era già espresso favorevolmente il Ministero dell’Ambiente con decreto del 27 ottobre 2011 (doc. 8 delle ricorrenti).<br />
Pertanto, attesa la fondatezza delle doglianze svolte, il ricorso avverso la delibera n. 123 del 2014 ( e gli atti richiamati ) va accolto, con conseguente annullamento di tale atto nella parte in cui ha escluso dalla variante al PRG di Taranto le opere relative al progetto Tempa Rossa, assorbito ogni altro profilo.<br />
Le spese di lite, stanti la novità delle questioni trattate e le ragioni della decisione, possono essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore<br />
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-6-2015-n-2133/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2015 n.2133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2133</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; manutenzione, estensione e nuovi allacciamenti di impianti fognari – nuova aggiudicazione a seguito di riapertura del verbale di gara – richiesta di sospensione da parte di precedente aggiudicatario – tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. TOSCANA – FIRENZE &#8211; Ordinanza sospensiva del 17 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere &#8211; manutenzione, estensione e nuovi allacciamenti di impianti fognari – nuova aggiudicazione a seguito di riapertura del verbale di gara – richiesta di sospensione da parte di precedente aggiudicatario – tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. TOSCANA – FIRENZE &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3946/g">Ordinanza sospensiva del 17 marzo 2004 n. 325</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2133/2004<br />
Registro Generale:2888/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano<br />Cons. Costantino Salvatore Est.<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Saltelli<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PUBLIACQUA S.P.A.</b> rappresentato e difeso da: Avv. STEFANO GRASSI con domicilio eletto in Roma PIAZZA BARBERINI N. 12 presso STUDIO VISENTINI ED ALPEGGIANI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOCIETA&#8217; COESI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. </b>rappresentato e difeso da: Avv. VITTORIO BOLOGNI con domicilio eletto in Roma VIA SILVIO PELLICO 24 presso CESARE ROMANO CARELLO e nei confronti di <b>IMPRESA BENNARDO FELICE S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: Avv. RAIMONDO ALAIMO con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione II n. 325/2004, resa tra le parti, concernente LAVORI DI MANUTENZIONE, ESTENSIONE E NUOVI ALLACCIAMENTI RETI E IMPIANTI FOGNARI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>IMPRESA BENNARDO FELICE S.R.L. SOCIETA&#8217; COESI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Costantino Salvatore e uditi, altresì, per le parti l’avv. Fiorella Meschini Grassi in sostituzione dell’avv. Stefano Grassi, Vittorio Bologni e Raimondo Alaimo;</p>
<p>Considerato che, ad una prima valutazione finalizzata all’adozione del richiesto provvedimento cautelare, non appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’appello;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2888/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2133</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Carboni F.lli Mattavelli di Mattavelli Giancarlo &#038; c. (Avv.ti Patti e Mori) c/ Comune di Merate (Avv.ti Manzi e Sica) – Impresa Lavelli Felice (Avv.ti Sala e Lorenzoni) anche nel mercato delle imprese funerarie vige il regime di libera concorrenza, che l&#8217;amministrazione comunale non può limitare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Carboni<br /> F.lli Mattavelli di Mattavelli Giancarlo &#038; c. (Avv.ti Patti e Mori) c/ Comune di Merate (Avv.ti Manzi e Sica) – Impresa Lavelli Felice (Avv.ti Sala e Lorenzoni)</span></p>
<hr />
<p>anche nel mercato delle imprese funerarie vige il regime di libera concorrenza, che l&#8217;amministrazione comunale non può limitare discrezionalmente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza – imprese funerarie – autorizzazioni commerciali &#8211; limitazioni e contingentamento – introdotti dall’amministrazione comunale – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche nel settore delle imprese funerarie, non contingentato dalla legge, vige, appunto, il principio di libera concorrenza, secondo il quale tutti sono liberi di farsi imprenditori per cercare di rispondere all’altrettanto libera domanda dei consumatori. Le deroghe a questo principio, in particolare il contingentamento, possono essere poste solo dalla legge, e non possono invece essere poste estemporaneamente dall’autorità amministrativa, e pertanto il comune non ha, in materia di autorizzazioni commerciali per articoli funerari, nessun potere discrezionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Anche nel mercato delle imprese funerarie vige il regime di libera concorrenza, che l’amministrazione comunale non può limitare discrezionalmente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  8042  REG.RIC.<br />
N.  2133/04 REG.DEC.<br />
ANNO  1998</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>          ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dalla<br />
<b>società in accomandita semplice F.LLI MATTAVELLI DI MATTAVELLI GIANCARLO &#038; C., </b>con sede in Osnago, in persona del socio accomandatario Claudio Mattavelli, difesa dagli avvocati Alessandro Patti e Pietro Mori e domiciliata presso di lui in Roma, viale Regina Margherita n. 244;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>comune di MERATE</b>, costituitosi in giudizio in persona del sindaco dottor Mario Perego, difeso dagli avvocati Luigi Manzi e Marco Sica e domiciliato presso il primo in Roma, via Federico Confalonieri 5;</p>
<p>&#8211; il <b>signor Felice LAVELLI</b>, titolare dell’impresa LAVELLI FELICE, con sede in Paterno d’Adda rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala e Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma via del Viminale n.<br />
per l’annullamento<br />
della sentenza 9 luglio 1997 n. 1225, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, terza Sezione, ha respinto il ricorso contro il provvedimento del sindaco di Merate 21 gennaio 1994 n. 20795, di diniego di apertura di esercizio di commercio di articoli funebri.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato tra il 14 e il 16 luglio e depositato l’11 settembre 1998;<br />
visto il controricorso del comune di Merate, depositato il 16 settembre 1998;<br />
visto il controricorso del signor Felice LAVELLI, depositato il 23 ottobre 1998;<br />
vista la memoria difensiva presentata dal comune di Merate il 30 gennaio 2004;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 10 febbraio 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Mori e Salvatore Di Mattia, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Manzi;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il sindaco di Merate negò alla società F.lli Mattavelli di Mattavelli Giancarlo &#038; C. (d’ora in poi anche solo: Mattavelli) l’autorizzazione all’apertura di un esercizio per la vendita di articoli funebri. Nell’ampia e diffusa motivazione il sindaco considerava che il commercio in questione non è contingentato, ma che nel territorio comunale c’erano già due imprenditori di onoranze funebri, sufficienti per far fronte al numero di decessi, sicché «la libera concorrenza nel settore è già ampiamente assicurata», mentre un eccesso di concorrenza avrebbe avuto, stante l’anelasticità della domanda ossia la stabilità del numero dei decessi, ripercussioni negative sull’interesse della collettività.<br />
Mattavelli con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia notificato l’11 aprile 1994 ha impugnato il diniego, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento per motivi che si possono riassumere come segue.<br />
1) L’imprenditore nel territorio comunale era uno solo, Adriano Lavelli, il quale aveva posto in essere l’apparenza di un’altra impresa intestata al proprio fratello Felice per far apparire una concorrenza in realtà inesistente; e il comune non aveva effettuato nessun accertamento al riguardo.<br />
2) L’apertura di un nuovo esercizio in Merate da parte della ricorrente, che già svolgeva il servizio nella zona e mediamente anche una trentina di servizi di onoranze funebri nel territorio di Merate, non avrebbe apportato nessun turbamento al mercato; e, più in generale, l’esercizio di un numero rilevante di servizi da parte di un’agenzia esterna non turba affatto il mercato.<br />
Il comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione del medesimo all’imprenditore Lavelli Felice, e perché un precedente provvedimento di rilascio dell’autorizzazione a Mattavelli era stato annullato (su ricorso di Lavelli) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza passata in giudicato.<br />
È intervenuto in giudizio, per opporsi all’accoglimento del ricorso, il signor Felice Lavelli, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché diretto contro un atto confermativo di un precedente diniego di autorizzazione del 1990, e perché non notificato ad esso Lavelli, controinteressato.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso. Omesso l’esame delle eccezioni dell’interveniente e dichiarando superate le eccezioni svolte dal comune, ha giudicato infondato in fatto il primo motivo, e legittime le considerazioni dell’autorità comunale circa l’eccesso di concorrenza. Respingendo il primo motivo il giudice di primo grado ha osservato che l’impresa Lavelli Felice aveva la propria sede principale in Paterno Dugnano, ma era stato autorizzato dal comune di Merate ad aprire una sede secondaria anche in quest’ultimo comune.<br />
Appella la società Mattavelli la quale, con ricorso non articolato in motivi, sostiene nuovamente la fittizietà dell’impresa Lavelli Felice (nel territorio di comune di Merate), aggiungendo che quell’imprenditore sarebbe dovuto esser dichiarato decaduto dall’autorizzazione per mancata effettiva apertura dell’esercizio in Merate; sostiene poi che nessun eccesso di concorrenza deriverebbe dal rilascio dell’autorizzazione ad essa appellante, e che l’ingresso della stessa nel mercato del territorio comunale non creerebbe nessun pericolo per la concorrenza, ed anzi la favorirebbe, nell’interesse dei familiari dei defunti.<br />
Il comune si è costituito con atto di pura forma, mentre il signor Felice Lavelli con appello incidentale ripropone le eccezioni d’inammissibilità del ricorso di primo grado.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le eccezioni d’inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposte dall’appellante incidentale, sono infondate: il provvedimento di diniego impugnato, del 1994, non è “meramente confermativo” di quello del 1990, né la mancata impugnazione di quest’ultimo impedisce in perpetuo alla società Mattavelli di riproporre domande di autorizzazione e di opporsi ai nuovi dinieghi. Neppure Lavelli è controinteressato all’impugnazione proposta da Mattavelli, perché il controinteressato, cui va notificata l’impugnazione, è il soggetto (nominato nel provvedimento o facilmente identificabile dal provvedimento stesso), cui il provvedimento attribuisce una posizione giuridica favorevole che verrebbe eliminata dall’annullamento del provvedimento medesimo; e tale situazione di controinteresse legittimante non va confusa con quella del controinteressato “di fatto”, qual è Lavelli e del quale non può tenersi nessun conto nell’individuazione delle posizioni processuali.<br />
Nel merito, è fondata e assorbente la doglianza, riproposta dall’appellante, che la collocazione di una sede nella sua impresa nel territorio del comune di Merate non potrebbe in nessun modo determinare un “eccesso di concorrenza”.<br /> Questa Sezione già da molti anni, mutando la propria precedente giurisprudenza – alla quale il giudice di primo grado si è attenuto – ha rilevato che anche nel settore delle imprese funerarie, non contingentato dalla legge, vige, appunto, il principio di libera concorrenza, secondo il quale tutti sono liberi di farsi imprenditori per cercare di rispondere all’altrettanto libera domanda dei consumatori. Le deroghe a questo principio, in particolare il contingentamento, possono essere poste solo dalla legge, e non possono invece essere poste estemporaneamente dall’autorità amministrativa, e pertanto il comune non ha, in materia di autorizzazioni commerciali per articoli funerari, nessun potere discrezionale (da ultimo, 3 ottobre 2000 n. 5282). Rispetto a questi princìpi il provvedimento impugnato, con il quale l’autorità emanante ha negato l’autorizzazione decidendo che «la libera concorrenza nel settore è già ampiamente assicurata», contiene un’evidente incongruenza.<br />
L’appello, in conclusione, dev’essere accolto. Le spese di giudizio del grado seguono la soccombenza e si liquidano in € 2000. Il Collegio ritiene invece equo, stante il suddetto mutamento d’indirizzo giurisprudenziale, compensare le spese del primo grado.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del sindaco di Merate 21 gennaio 1994 n. 20795. Condanna il comune di Merate e l’impresa Lavelli Felice, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, e compensa fra le parti le spese del primo grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 10 febbraio 2004 dal collegio costituito dai signori:<br />
Emidio Frascione	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Paolo Buonvino	componente<br />	<br />
Cesare Lamberti	componente<br />	<br />
Aldo Fera	componente																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 aprile 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-4-2004-n-2133/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2004 n.2133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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