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	<title>2124 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2124 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.2124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-2124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-2124/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.2124</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, S.I. Silvestri – Estensore Associazione culturale l&#8217;Arcadia, HDS srl, SGT srl, F. s.n.c, (avv.ti A. Bisio, V. Giovinazzo, G. Romagnolo, F. Paulicelli, G. Contu, E. Mensitieri e P. di Loreto P.G. Loi), Associazione culturale Archimede (avv.ti S. Pinna e S. P. Satta) c. Regione autonoma della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-2124/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-2124/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.2124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, S.I. Silvestri – Estensore<br /> Associazione culturale l&#8217;Arcadia, HDS srl, SGT srl, F. s.n.c, (avv.ti A. Bisio, <br />V. Giovinazzo, G. Romagnolo, F. Paulicelli, G. Contu, E. Mensitieri e P. di Loreto <br />P.G. Loi), Associazione culturale Archimede (avv.ti S. Pinna e S. P. Satta) c. <br />Regione autonoma della Sardegna (avv.ti G. Campus e G. P. Contu) e nei<br /> confronti dell’ANAP Sardegna (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>la procura su foglio separato, quando l&#8217;ultimo foglio del ricorso poteva contenere il mandato, inficia l&#8217;autenticazione ex art. 1, L. n. 183/93 apposta dal difensore sulla copia depositata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale &#8211; Procura speciale – Su foglio separato – Invalidità – Autenticazione ex art. 1, L. 7.6.1993 n. 183 – Incompletezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La procura speciale predisposta in un foglio separato, nonostante che il foglio precedente (contenente la dichiarazione di conformità ex art. 1, L. 7 giugno 1993, n. 183) avesse tutto lo spazio sufficiente per la predisposizione del mandato, inficia la validità della procura speciale stessa, in quanto viene meno la certezza del suo necessario collegamento con il contenuto dell&#8217;atto cui accede.(1) Deve pertanto dichiararsi inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in fotocopia, quando l&#8217;autenticazione ex art. 1 L. n. 183/78 proviene da avvocato privo di una valida procura.(1)</p>
<p></b>________________________________<br />
(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 18 ottobre 2002, n. 5730; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 10 ottobre 2006, n. 6011</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p></b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>su ricorso <b>n. 914/2004</b>  proposto dalla</p>
<p> <B>ASSOCIAZIONE CULTURALE L&#8217;ARCADIA, DALLA HDS SRL, DALLA SGT SRL, DALLA F. S.N.C, DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIMEDE</B>, tutte originariamente rappresentate e difese dagli Avv.ti Alessandra Bisio, Vincenzo Giovinazzo, Giorgio Romagnolo, Francesco Paulicelli con elezione di domicilio in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell&#8217;avvocato Giovanni Contu e successivamente rappresentate e difese, le prime tre dagli Avv.ti Edoardo Mensitieri e Paolo di Loreto ed elettivamente domiciliati in Cagliari via Alghero n. 22 presso lo studio dell&#8217;avvocato Pier Giorgio Loi, mentre la quarta è rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Pinna ed elettivamente domiciliata in Cagliari via dei Passeri 3 presso lo studio dell&#8217;avvocato Salvatore Paolo Satta; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b> in persona del presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliato in Cagliari in viale Trento n. 69 presso l&#8217;ufficio legale dell&#8217;ente;<br />
<b><br />
e nei confronti<br />
</b>della <B>ANAP SARDEGNA</B>, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>della determinazione dirigenziale n. 1261/FP in data 31 maggio 2004, recante approvazione graduatoria dei progetti per il finanziamento di interventi finalizzati all&#8217;occupazione;</p>
<p>nonché per l’anullamento<br />
delle conseguenti lettere in data 22 luglio 2004 con cui si comunica che il progetto delle ricorrenti non è valutabile;</p>
<p>nonché, con i motivi aggiunti<br />
della determinazione dirigenziale n. 61/FP in data 10 febbraio 2005 con cui è stata approvata la nuova graduatoria dei progetti;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione regionale;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 ottobre 2007 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;<br />
UDITI gli avvocati  Edoardo Mensitieri e Salvatore Pinna, per le parti ricorrenti, e Robero Murroni, su delega,  per l’ Amministrazione Regionale,<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  
 </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Le società ricorrenti hanno presentato istanza di partecipazione al Programma di finanziamenti a favore di interventi finalizzati all&#8217;occupazione a valere nella misura 3.3 &#8220;inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei mesi o dodici mesi&#8221;. POR Sardegna 2000/2006.<br />
Con la determinazione dirigenziale n. 1261/FP del 31 maggio 2004 è stata approvata la relativa graduatoria dalla quale i ricorrenti sono risultati esclusi.<br />
Avverso tale atto hanno proposto ricorso deducendo diverse censure.<br />
Successivamente l&#8217;amministrazione regionale, con determinazione dirigenziale n. 2298/FP del 30 agosto 2004 ha disposto la restituzione degli atti di gara al nucleo di valutazione affinché procedesse alla valutazione di tutti quei progetti per i quali non sussista una causa di esclusione espressamente prevista dal bando di gara e, pertanto, anche la domanda dei ricorrenti è stata riammessa all&#8217;esame.<br />
Con successiva determinazione n. 61/FP è stata approvata la nuova graduatoria nella quale il progetto dei ricorrenti risulta non finanziabile per insufficiente punteggio nella sezione C.<br />
Anche avverso tale atto viene proposto ricorso per motivi aggiunti con la deduzione di ulteriori censure.<br />
L&#8217;amministrazione regionale si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente ed eccependo in via preliminare l&#8217;improcedibilità del ricorso originario e l&#8217;inammissibilità dei motivi aggiunti.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 24 ottobre 2007 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Rileva innanzitutto il Collegio che la prima graduatoria, impugnata con l&#8217;atto introduttivo del ricorso, è stata completamente sostituita dalla seconda graduatoria, pure impugnata mediante motivi aggiunti.<br />
Conseguentemente i ricorrenti non hanno più alcun interesse all&#8217;annullamento della prima graduatoria, ormai venuta meno, e pertanto il ricorso originario dovrà essere dichiarato improcedibile.<br />
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, la Regione ha richiamato la giurisprudenza, anche di questa sezione, che ritiene necessaria la procura speciale per la presentazione di motivi aggiunti con i quali si impugnano atti diversi da quelli originariamente gravati (TAR Sardegna sez. prima, 17 febbraio 2006, n. 238) ed ha contestato la validità della procura contenuta in calce all’atto di proposizione dei motivi aggiunti perché presentata su un foglio separato, pur in presenza di uno spazio sufficiente per la sua predisposizione nel foglio precedente.<br />
Il Collegio conosce la giurisprudenza più recente che esclude la necessità della procura per la proposizione di motivi aggiunti (tra tante, Consiglio Stato sez. V 21 giugno 2007 n. 3331; id., 23 gennaio 2007 n. 213; id., 10 gennaio 2007 n. 58; sez. VI 29 novembre 2006 n. 6990; T.A.R. Sicilia Catania sez. II 12 dicembre 2006 n. 2455); peraltro, pur senza entrare nel merito di tale questione controversa ritiene che il ricorso per motivi aggiunti debba essere comunque dichiarato inammissibile per altra ragione, come di seguito si dirà.<br />
L&#8217;atto contenente i motivi aggiunti è stato depositato in fotocopia ai sensi della legge 7 giugno 1993, n. 183; la conformità all&#8217;originale è stata attestata con foglio separato dall&#8217;avvocato Matilde Mura la quale non figurava tra i difensori dei ricorrenti nel ricorso originario ma è stata incaricata della difesa con la procura in calce ai motivi aggiunti.<br />
Senonché, tale procura risulta predisposta in un foglio separato, nonostante che il foglio precedente (contenente la dichiarazione di conformità) avesse tutto lo spazio sufficiente per la predisposizione della procura.<br />
Tale circostanza inficia la validità della procura speciale in quanto viene meno la certezza del suo necessario collegamento con il contenuto dell&#8217;atto cui accede (Cons. St. sez. quarta, 18 ottobre 2002, n. 5730; sez. sesta, 10 ottobre 2006, n. 6011).<br />
Vale la pena di rilevare che anche il ricorso originario presenta problemi analoghi di validità della procura che peraltro il Collegio non ha affrontato stante, come si è visto, la evidente improcedibilità di tale gravame. <br />
Così stando le cose, l&#8217;autenticazione dell&#8217;atto da parte dell&#8217;avvocato Mura non ha effetto in quanto il suddetto avvocato non risulta dotato di una valida procura, conseguentemente l&#8217;atto per motivi aggiunti, depositato in fotocopia privo della certificazione di conformità all&#8217;originale, non soddisfa i requisiti richiesti dall&#8217;articolo 1, comma 1 della legge n. 183/1993 e, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
In definitiva il ricorso originario dovrà essere dichiarato improcedibile mentre i motivi aggiunti dovranno essere dichiarati inammissibili.<br />
Considerata la particolarità della questione le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dichiara <b>improcedibile</b> il ricorso originario e dichiara <b>inammissibili </b>i motivi aggiunti.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, i giorni 24 ottobre e 7 novembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Numerico                  Presidente <br />
Silvio Ignazio Silvestri,      Consigliere estensore<br />
Alessandro Maggio,           Consigliere;</p>
<p>
Depositata in segreteria oggi: 26/11/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-11-2007-n-2124/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2007 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.2124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2124/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.2124</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Russo I. (Avv.ti C. Cotto e M. Contaldi) c. Comune di Torino, (Avv. ti M. A. Caldo e P. Vaiano) sulla legittimità o meno del&#160; contingentamento delle autorizzazioni commerciali connesso alle distanze tra esercizi di diversa tipologia e vocazione merceologica Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione commerciale alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.2124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Russo<br />  I. (Avv.ti C. Cotto e M. Contaldi) c. Comune di Torino, (Avv. ti M. A. Caldo e P. Vaiano)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno del&nbsp; contingentamento delle autorizzazioni commerciali connesso alle distanze tra esercizi di diversa tipologia e vocazione merceologica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione commerciale alla somministrazione di alimenti e bevande – Disciplina comunale – Contingentamento connesso al criterio della distanza tra esercizi di diversa tipologia e natura – Illegittimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In ossequio a generali principi di favore per la libertà di iniziativa economica e per la libertà di concorrenza, principi sempre più conformati e rafforzati dal superiore quadro comunitario, é illegittima la scelta del Comune, assunta in sede di contingentamento del rilascio di autorizzazioni commerciali, di ritenere incompatibili, sotto il profilo delle distanze, esercizi commerciali tra loro differenti non solo in fatto, ma anche per tipologia prevista dalla disciplina di settore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> <br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 3412/1998, proposto</p>
<p><b>Alba Ieraci</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Cotto e Mario Contaldi con domicilio eletto presso il secondo, in Roma alla via Per Luigi da Palestrina n. 63;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il <b>Comune di Torino</b> in persona del Sindaco in carica rappresentato e difesa dagli avv.ti Maria Antonietta Caldo e Paolo Vaiano e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio 3;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del TAR Piemento I sezione di Torino n. 136/97 resa tra le parti, avente ad oggetto CONCESSIONE DI LICENZA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati Cotto e Resta per delega quest’ultimo di Vaiano, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Con il ricorso disatteso dal TAR, l’attuale appellante ha impugnato :<br />
&#8211;	l’atto n. 38/47 del 10.8.93 con cui il Sindaco di Torino ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere una licenza di somministrazione bevande analcoliche per il chiosco situato in P.zza Modena;<br />	<br />
&#8211;	per quanto di ragione i criteri di cui al provvedimento n. 15 del 15.4.93 di cui l’atto sindacale ha fatto applicazione.<br />	<br />
Il TAR, quanto al primo profilo di impugnazione,  ha ritenuto che il Comune abbia correttamente omesso di fare applicazione della L. 112/93 relativa al commercio su aree pubbliche applicando la generale disciplina relativa agli “esercizi pubblici” di cui alla L. 287/91.<br />
Il TAR ha inoltre rigettato anche la impugnazione proposta con lo stesso ricorso introduttivo avverso la disciplina comunale sulle distanze agli esercizi pubblici, con particolare riferimento alla circostanza che la stessa determina distanze minime pure con riguardo ad esercizi di diversa tipologia, quali appunto sarebbero quello per cui è richiesta l’autorizzazione per cui è causa (chiosco per vendita di analcolici) e il “ristorante” rispetto al quale è stata ravvisata l’incompatibilità sulla base dei richiamati criteri. Il TAR ha respinto anche le censure relative alla lamentata mancata applicazione dei parametri di cui all’art. 3 comma 4 l. 287/91.<br />
Avverso la statuizione di primo grado propone appello l’originaria ricorrente.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino.<br />
Le parti hanno presentato memorie.<br />
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006 la causa è stata spedita in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
0</b>. L’appello merita accoglimento.<br />
<b>1</b>. Ed invero, risulta in primo luogo fondato il motivo di appello relativo alla circostanza che il Comune ha ritenuto di applicare la disciplina relativa agli esercizi pubblici di cui alla L. 287/91 e connessa  disciplina comunale sulle distanze, e non invece la disciplina specifica, relativa al commercio su aree pubbliche.<br />
Sul punto il TAR disattende la censura di primo grado, sulla base della considerazione che le aree date in concessione ai sensi dell’art. 1, c. 2 L. 112/91 non avrebbero nulla a che vedere con la concessione in precario 11.12.91 n. 1093 rilasciata all’appellante.<br />
Deve in merito osservarsi che la questione posta dalla impugnazione proposta in primo grado, non è relativa alla circostanza se la concessione in precario abbia o meno integrato anche un atto di concessione di area demaniale, per come disciplinata dalla richiamata disciplina di cui alla L. 112/91. La causa attiene, bensì, al diverso profilo se la domanda di licenza commerciale respinta dal Sindaco con l’atto n. 38/47 del 10.8.93, dovesse essere esaminata sulla base della normativa relativa al commercio sulle aree pubbliche o meno.<br />
Ebbene, al Collegio, non par dubbio che al quesito debba darsi risposta affermativa, atteso che la richiamata concessione in precario, come correttamente dedotto da parte appellante, dà prova della circostanza che il chiosco in ordine al quale l’autorizzazione commerciale viene richiesta è su area comunale, come del resto è pacifico in causa.<br />
Pertanto è qui l’errore compiuto dal Comune, nel non ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui alla L. 112/91 con riguardo all’autorizzazione commerciale su aree pubbliche, istruendo invece la domanda, sulla base della disciplina di cui alla L. 287/91 relativa ai pubblici esercizi.<br />
Deve pertanto trovare accoglimento il primo motivo di appello. <br />
2. Fondato è anche il secondo motivo, con cui si ripropone la questione della illegittimità dei criteri fissati dall’atto n. 15 del 15.4.93, là dove non limita l’applicazione del contingentamento connesso alla distanze minime, ai soli esercizi tra loro di analoga tipologia.<br />
Ed invero ritiene il collegio che, in ossequio a generali principi di favore per la libertà di iniziativa economica e per la libertà di concorrenza, principi come noto sempre più conformati e rafforzati dal superiore quadro comunitario, deve ritenersi senz’altro illegittima la scelta di ritenere incompatibili, sotto il profilo delle distanze, esercizi commerciali tra loro differenti non solo in fatto, ma anche per tipologia prevista dalla disciplina di settore. Che è proprio ciò che è avvenuto nella specie.<br />
Ed invero appartiene già al comune buon senso rilevare come le ragioni astrattamente connesse ad evitare il cd. eccesso di concorrenza e che rendono accettabili in astratto, e con limiti sempre più stringenti, misure di contingentamento che attengano ad offerte commerciali (in determinati settori) tra di loro sovrapponibili, non sussistono invece con riguardo ad un chiosco su area pubblica destinato alla vendita di sole bevande analcoliche ed un ristorante con licenze di tipo a) e b). Ed infatti, non solo diversa è la gamma di offerta commerciale, ma ontologicamente diverse sono anche le esigenze e la clientela che vengono serviti. O almeno non vi è quell’assoluta identità che, alla luce dei richiamati principi, sola può giustificare, ed entro ben determinati limiti, misure di contingentamento.<br />
Pertanto, sul punto, risulta fondata la censura relativa alla manifesta illogicità e irrazionalità della previsione in virtù della quale la domanda dell’appellante è stata ritenuta violativa delle distanze minime in parola.<br />
Assorbito ogni altro profilo, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione quinta definitivamente pronunciando accoglie l’appello come in motivazione e per l’effetto riforma la sentenza di primo grado e annulla gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2006 con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Raffaele Iannotta	                      &#8211;   Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani     &#8211;   Consigliere<br />
Paolo Buonvino                           &#8211;  Consigliere<br />
Marzio Branca                           &#8211;    Consigliere<br />
Nicola Russo                             &#8211;   Consigliere estensore</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
l’ 8 maggio 2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</a></p>
<p>Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone Ferrara Maria Rosaria, Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina (Avv. Giovanni Del Vecchio) c. Comune di Afragola (Avv. Rosa Balsamo) condono edilizio: sulla formazione del silenzio assenso in caso di domanda &#8220;infedele&#8221; Edilizia e Urbanistica – Domanda di condono edilizio &#8211; Nel caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone<br /> Ferrara Maria Rosaria, Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina (Avv. Giovanni Del Vecchio) c. Comune di Afragola (Avv. Rosa Balsamo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">condono edilizio: sulla formazione del silenzio assenso in caso di domanda &#8220;infedele&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Domanda di condono edilizio &#8211;  Nel caso di mancata ultimazione delle opere nel termine previsto dalla legge &#8211; Silenzio assenso – Inoperatività</span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata evasione della pratica di condono da parte del Comune entro un anno dalla presentazione della domanda di sanatoria, non determina ope legis la regolarizzazione dell&#8217;abuso, in applicazione dell&#8217;istituto del silenzio assenso, qualora manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, ivi compreso quello dell&#8217;ultimazione delle opere entro il termine legislativamente previsto, considerato, tra l&#8217;altro, che la inesatta rappresentazione della realtà nella richiesta di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l&#8217;accoglibilità della medesima configura un&#8217;ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell&#8217;art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
(1) Nel caso in esame l’Amministrazione, con provvedimento adottato nel 2003, rigettava la domanda di condono presentata dal ricorrente nel 1995, contestando la mancata ultimazione delle opere al 31.12.1993 (secondo quanto richiesto dall’art. 39 L. 724/1994): tale affermazione, a detta del TAR Campania, non era contestata dal ricorrente in sede di giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Sezione Seconda</p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai magistrati:<br />
dott. Antonio	Onorato	Presidente<br />
dott. Andrea	Pannone	Consigliere Relatore<br />	<br />
dott. Paolo	Severini	Primo Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 2748/2003 registro generale promosso da:</p>
<p><b>FERRARA Maria Rosaria</b>, nata a Casoria (Napoli) l’11 settembre 1968</p>
<p><b>FERRARA Pasquale</b>, nato a Casoria (Napoli) il I agosto 1943</p>
<p><b>CAPPONE Giuseppina</b>, nata a Casoria (Napoli) il 10 ottobre 1946<br />
difesa officiata: avvocato Giovanni Del Vecchio, con il quale domicilia ex a. 35 RD 26 giugno 1924, n. 1054 presso la Segreteria della Seconda Sezione</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Afragola (Napoli)</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difeso dall’avvocato Rosa Balsamo con la quale elettivamente domicilia in Napoli presso la Segreteria della Sezione.</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota del Comune di Afragola (Napoli) del 22 gennaio 2003, n. 1622 del seguente letterale tenore: “Con riferimento all’oggetto (sentenza TAR Campania 4399/2002) si fa presente che, relativamente agli abusi realizzati al secondo piano del fabbricato di via S. Maria, n. 45 di cui alla domanda di condono edilizio del 27 febbraio 1995, n. 4520 (pratica n. 2189), dal verbale di sequestro del 19 settembre 1994, a carico di Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina, lo stato di consistenza è il seguente: “Trattasi di ampliamento del solaio di copertura del primo piano di circa mq 20 con putrelle in ferro, tavelloni e gatto di calcestruzzo, nonché di una sopraelevazione a secondo piano che si presenta in strutture portanti verticali con blocchi di lapil cemento di cui due poggiano su muretto di vecchia data con montaggio del solaio di copertura in putrelle in ferro, tavelloni e parziale getto di calcestruzzo”. Alla luce di quanto sopra, trattandosi di opera non ultimata entro il 31 dicembre 1993, la domanda non è ammissibile a condono”.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 6 marzo 2003 e depositato in data 13 marzo 2003, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 2283 del 19 marzo 2003.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />
Data per letta, all’udienza del 24/11/2005, la relazione del dott. A. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che i coniugi Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina sono proprietari di un’unità immobiliare sita in Afragola alla via S. Maria, n. 41, riportata in catasto alla partita 1011895. foglio 19, particella 1175, sub 17. Sul predetto manufatto, la figlia dei menzionati coniugi, Ferrara Maria Rosaria, realizzava, senza concessione edilizia, opere edili consistenti in un ampliamento al primo piano di mq 20 e sopraelevazione al secondo piano per mq 60, con struttura portante il blocchi di lapil-cemento e solai latero cementizio. (…). In data 27 febbraio 1995 la ricorrente Ferrara Maria Rosaria presentava istanza di condono edilizio, redatta ai sensi della legge 724/1994 e diretta al sindaco del comune di Afragola. (…).<br />
Con la dichiarazione contenuta nella nota del 22 gennaio 2003, n. 1622 l’amministrazione comunale disponeva in danno della ricorrente Ferrara Maria Rosaria la non ammissibilità a condono edilizio della pratica in narrativa generalizzata, ponendo a sostegno dell’atto amministrativo la valutazione che l’opera non era stata ultimata entro il 31 dicembre 1993 e richiamando la sentenza del TAR Campania 4399/2002, che annullava provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune di Afragola.<br />
Con il ricorso in trattazione gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi cosi epigrafati: I) Violazione dell’obbligo di concludere nei termini di legge il procedimento con un provvedimento espresso ex legibus 241/1990 e 724/1994. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, ai sensi della circolare 8 gennaio 1991, n. 60397. II) Violazione dell’a. 39 della legge 724/1994, di raccordo con la legge 28 febbraio 1985, n. 47. violazione dell’a. 14 della legge 85/1995 e del capitolo 3, comma 7, della circolare 17 giugno 1995, n. 2241. Eccesso di potere per errore nei presupposti di legge. Violazione dell’a. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del buon andamento della P.A.<br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione per resistere al ricorso.<br />
All’udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Va preliminarmente disatteso il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti sostengono che, essendosi formato, sull’istanza del 27 febbraio 1995, il silenzio assenso, risultava inibita all’amministrazione l’adozione di un provvedimento esplicito sfavorevole.<br />
Ancora di recente la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “La mancata evasione della pratica di condono da parte del comune entro un anno dalla presentazione della domanda di sanatoria, non determina &#8220;ope legis&#8221; la regolarizzazione dell&#8217;abuso, in applicazione dell&#8217;istituto del silenzio assenso, qualora manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, ivi compreso quello dell&#8217;ultimazione delle opere entro il termine legislativamente previsto, considerato, tra l&#8217;altro, che la inesatta rappresentazione della realtà nella richiesta di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l&#8217;accoglibilità della medesima configura un&#8217;ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell&#8217;art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47” (TAR Puglia Lecce, III, 30 novembre 2004, n. 8347).<br />
Orbene, nel caso di specie, in nessuno dei motivi dedotti si contesta quanto affermato dall’amministrazione (ossia che le opere non erano complete alla data del 31 dicembre 1993) e ciò è sufficiente per rigettare il ricorso.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 24/11/2005 e del 15/12/2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2124/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2124</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine – provvedimento di sanatoria limitata al rifacimento della copertura di un fabbricato – realizzazione di un intero nuovo piano – ordine di demolizione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – Ordinanza sospensiva del 6 febbraio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione, diffida ed ordine – provvedimento di sanatoria limitata al rifacimento della copertura di un fabbricato – realizzazione di un intero   nuovo piano – ordine di demolizione  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – <a href="/ga/id/2004/5/3973/g">Ordinanza sospensiva del 6 febbraio 2003 n. 85</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2124/2004<br />
Registro Generale:2783/2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Giuseppe Farina Est.<br />Cons. Paolo Buonvino<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Nicolina Pullano<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PIZZIMENTO GIOVANNA</b> rappresentato e difeso da: Avv. DOMENICO GRISOLIA con domicilio eletto in Roma VIA MARSILIO FICINO, 5 presso ROCCO DE BELLIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LAMEZIA TERME</b> rappresentato e difeso da: Avv. TULLIO CALFA con domicilio eletto in Roma VIA PREMUDA 6 presso STEFANIA MAGGINI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZ. II n. 85/2003, resa tra le parti, concernente ORDINE DI DEMOLIZIONE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del: COMUNE DI LAMEZIA TERME Vista l’ordinanza n. 1478 del 15 aprile 2003 e n. 1297 del 23 marzo 2004;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Farina e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati D. Grisolia, T. Calfa;</p>
<p>Considerato che il primo motivo dell’appello non è fondato, perché, sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato del ricorso introduttivo, il T.A.R. si è pronunciato alla prima camera di consiglio utile (art. 36, co.4, r.d. 17 agosto 1907, n. 642);</p>
<p>che anche gli altri motivi, che ripropongono le censure di primo grado, sono stati correttamente disattesi dal primo giudice;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2783/2003).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-5-2004-n-2124/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2004 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-5-2004-n-2124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-5-2004-n-2124/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-5-2004-n-2124/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2124</a></p>
<p>Giancarlo GIAMBARTOLOMEI – Presidente ed Estensore Soc. LA CENTOTRENTATRE (avv. E. Follieri, I. Follieri) c. COMUNE DI FOGGIA (n.c.). spetta all&#8217;a.g.o. la controversia avente ad oggetto il corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza di immobili in proprietà dell&#8217;ente appaltante Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-5-2004-n-2124/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-5-2004-n-2124/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo GIAMBARTOLOMEI – Presidente ed Estensore<br /> Soc. LA CENTOTRENTATRE (avv. E. Follieri, I. Follieri) c. COMUNE DI FOGGIA (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>spetta all&#8217;a.g.o. la controversia avente ad oggetto il corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza di immobili in proprietà dell&#8217;ente appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Servizio di vigilanza – Appalto – Corrispettivo – Pagamento – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la pretesa al pagamento del corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza presso beni immobili dell’ente appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spetta all’a.g.o. la controversia avente ad oggetto il corrispettivo di un appalto del servizio di vigilanza di immobili in proprietà dell’ente appaltante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Nr. 2124/2004	Reg. Sent.<br />	<br />
Nr. 681/2004 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ai sensi dell’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;<br />
sul ricorso n.681 del 2004 proposto dalla<br />
<b>soc. Coop. A rl. Vigilantes Notturna e Diurna “LA CENTOTRENTATRE” da Foggia</b>, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico ed Ilde Follieri ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via P. Fiore n.14 (studio avv. Fabrizio Lofoco);</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Foggia</b>, in persona del sindaco pro-tempore (n.c.);</p>
<p>per l’ accertamento del diritto e la condanna<br />
al pagamento della somma di euro 519.907,76 (cinquecentodiciannovemilanovecentosette/76) oltre interessi e svalutazione per le prestazioni relative al servizio di vigilanza rese in esecuzione del contratto d’ appalto del 15 luglio 2002 rep. N.7871;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 22 aprile 2004, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;<br />
Uditi gli avv.ti Enrico ed Ilde Follieri;<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto previsto dall’art.3 ,co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;<br />
Sentite sul punto le parti costituite;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Premesso che:<br />
-per essere l’ aggiudicataria per il servizio di vigilanza sui beni immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia giusto, contratto 15 luglio 2002 n. 7871 e l’ affidataria del c.d. “progetto obiettivo (del 1° luglio 2003 n.513; del8 settembre</p>
<p> Considerato che:<br />
-l’ art. 7, co.2, lett.b) della l. n.205 del 2000 assegna alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie “”tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, mentre la lett. e) quelle “riguardanti le att<br />
-la controversia in esame ha a suo oggetto prestazioni di natura patrimoniale rese in favore dell’ appaltante, soggetto pubblico direttamente beneficiario del servizio, per cui il relativo contratto è riconducibile alla categoria degli appalti pubblici di</p>
<p> Ritenuto che:<br />
-pur in presenza di alcune isolate pronunzie (cfr. Tar Marche 3 giugno 2003 n.470; Tar Sicilia, CT, 7 gennaio 2002 n. 7) che affermano meramente esemplificativo e non già tassativo il riferimento in detto art. 7, 2° co. ad alcune specie di controversie so</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez.II, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 aprile 2004</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 10.05.2004<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-10-5-2004-n-2124/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.2124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-2124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-2124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.2124</a></p>
<p>Contratti – opere – gara &#8211; esclusione da gara per carenza di documentazione SOA – dichiarazione del concorrente circa la pendenza della pratica per il rinnovo dell’attestazione SOA – equipollenza al requisito richiesto – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – opere – gara &#8211;  esclusione da gara per carenza di documentazione SOA – dichiarazione del concorrente circa la pendenza della pratica per il rinnovo dell’attestazione SOA – equipollenza al requisito richiesto – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/8/4825/g">Ordinanza n. 3256 del 13 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI &#8211; PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze:2124 /2004<br />
Registro Generale:3604/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIANCARLO CORAGGIO Presidente<br />LUIGI DOMENICO NAPPI Cons. , relatore<br />
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 3604/2004 proposto da:<br />
<b>S.A.V.A. &#038; C. S.R.L. </b><br />
<b>SIEME S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
SALVI MARIOSALVI NICOLAcon domicilio eletto in NAPOLIVIA ANDREA D&#8217;ISERNIA N.16presso<br />
SALVI MARIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO BENI ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>rappresentato e difeso da:<br />
COZZUTO MARIA ROSARIAcon domicilio eletto in NAPOLIVIA DIAZ 11 AVV. STATOpresso la sua sede<br />
<b>SOPRINT. BB AA-PAESAGGIO PATRIM. STORICO ART.DEMOETNOANTROP.</b>e nei confronti di<b>DI PACE S.R.L.</b>e nei confronti di<b>COSTRUZIONI S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:<br />
BARONE VALERIORELLA CARLOcon domicilio eletto in NAPOLIP.ZZA SANNAZZARO,71presso<br />
BARONE VALERIO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento, i cui estremi sono ignoti, mediante il quale il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Napoli e provincia, ha disposto l’esclusione della società Di Pace s.r.l. dalla gara per l’assegnazione dei lavori aventi ad oggetto “Interventi di restauro e valorizzazione. I stralcio” della Certosa di San Giacomo in Capri;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. LUIGI DOMENICO NAPPI<br />Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p>CONSIDERATO che la pendenza della pratica avviata dalla ricorrente per il rinnovo dell’attestazione SOA, non può ritenersi equivalente all’acquisizione della stessa attestazione;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 07 Aprile 2004</p>
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