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	<title>2115 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2115 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla rilevanza per la pianificazione attuativa delle modifiche al P.G.T. e degli indici edificatori generali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-per-la-pianificazione-attuativa-delle-modifiche-al-p-g-t-e-degli-indici-edificatori-generali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 15:26:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-per-la-pianificazione-attuativa-delle-modifiche-al-p-g-t-e-degli-indici-edificatori-generali/">Sulla rilevanza per la pianificazione attuativa delle modifiche al P.G.T. e degli indici edificatori generali.</a></p>
<p>&#8211; Pianificazione attuativa – Convenzione di lottizzazione – Modifiche al P.G.T. &#8211; Pianificazione attuativa – Convenzione di lottizzazione – Indici edificatori generali. &#8211; I principi che regolano la pianificazione attuativa si fondano sulla circostanza che la stessa, nel suo periodo di validità (di regola decennale), è insensibile alle modifiche del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-per-la-pianificazione-attuativa-delle-modifiche-al-p-g-t-e-degli-indici-edificatori-generali/">Sulla rilevanza per la pianificazione attuativa delle modifiche al P.G.T. e degli indici edificatori generali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-per-la-pianificazione-attuativa-delle-modifiche-al-p-g-t-e-degli-indici-edificatori-generali/">Sulla rilevanza per la pianificazione attuativa delle modifiche al P.G.T. e degli indici edificatori generali.</a></p>
<ol>
<li>&#8211; Pianificazione attuativa – Convenzione di lottizzazione – Modifiche al P.G.T.</li>
<li>&#8211; Pianificazione attuativa – Convenzione di lottizzazione – Indici edificatori generali.</li>
</ol>
<hr />
<ol>
<li>&#8211; I principi che regolano la pianificazione attuativa si fondano sulla circostanza che la stessa, nel suo periodo di validità (di regola decennale), è insensibile alle modifiche del P.G.T., proprio a garanzia dell’assetto di interessi che le parti, pubblica e privata, hanno concordato in relazione all’uso di quella parte del territorio attraverso la stipula della convenzione attuativa. Alla luce di ciò, una volta stipulata la convenzione di lottizzazione, non è possibile richiedere un Permesso di costruire in variante al fine di ottenere l’incentivo volumetrico per l’efficientamento energetico previsto dalle normative di settore – che avrebbe consentito di ampliare e sfruttare al meglio l’ultimo piano delle palazzine, aumentando l’altezza dell’edificio, senza modificare tuttavia il numero complessivo dei piani – qualora ciò sia consentito solo dalla disciplina urbanistica sopravvenuta. Le novità dei P.G.T. non possono essere applicate ad un Piano attuativo il cui presupposto debba essere rinvenuto in un Piano previgente, pena lo stravolgimento dell’assetto urbanistico di un determinato ambito, che poi a cascata provocherebbe effetti negativi su tutta la restante parte del territorio comunale.</li>
<li>&#8211; Ai sensi dell’art. 23, secondo comma, delle N.T.A., gli incentivi, relativi all’efficientamento energetico, possono essere riconosciuti in fase di esecuzione degli interventi edilizi se comunque vengono rispettati i parametri di zona. Se per gli interventi edificatori eseguiti direttamente, ossia senza l’intermediazione di un Piano attuativo, i parametri di zona sono contenuti nel Piano delle regole, diversamente, per gli interventi correlati ad un Piano attuativo, non rilevano affatto gli indici edificatori di generale e ordinaria applicazione, considerato che nel predetto Piano già deve essere indicato in modo puntuale e con precisione ciò che dovrà essere realizzato, senza possibilità di modifiche sostanziali in fase di richiesta del titolo edilizio attuativo. Pertanto, una volta approvato il Piano attuativo e stipulata una convenzione di lottizzazione, un eventuale bonus volumetrico non può essere riconosciuto <em>de plano</em>, ma richiede un previo convenzionamento.</li>
</ol>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2020, proposto da<br />
&#8211; DE.LU. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno Santamaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Galleria del Corso n. 2;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">&#8211; il Comune di Paderno Dugnano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Modolo e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo">&#8211; del provvedimento classificato tit. 6, cl. 3, fascicolo 1, anno 2020, notificato alla ricorrente in data 16 ottobre 2020, con cui il Comune di Paderno Dugnano, in persona del Dirigente competente, ha respinto la richiesta di rilascio del Permesso di costruire in variante n. 46/2020, presentata dalla DE.LU. Immobiliare S.r.l.;</p>
<p class="popolo">&#8211; ove occorrer possa, della comunicazione valevole quali motivi ostativi ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, notificata il 28 agosto 2020;</p>
<p class="popolo">&#8211; di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso.</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Dugnano;</p>
<p class="popolo">Vista l’ordinanza n. 1504/2020 con cui è stata respinta la domanda di sospensione proposta dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo">Vista l’ordinanza n. 1148/2021 con cui la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la reiezione dell’istanza di sospensione proposta dalla ricorrente e richiesto la sollecita fissazione del merito del ricorso in primo grado;</p>
<p class="popolo">Vista la richiesta dei difensori delle parti di passaggio in decisione della causa senza discussione;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;</p>
<p class="popolo">Nessuno presente all’udienza pubblica del 24 settembre 2021, come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo">Con ricorso notificato in data 11 novembre 2020 e depositato il 12 novembre successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento classificato tit. 6, cl. 3, fascicolo 1, anno 2020, notificato in data 16 ottobre 2020, con cui il Comune di Paderno Dugnano ha respinto la richiesta di rilascio del Permesso di costruire in variante n. 46/2020, presentata da essa ricorrente.</p>
<p class="popolo">La citata ricorrente, in data 17 luglio del 2012, ha stipulato con il Comune di Paderno Dugnano una convenzione di lottizzazione per la realizzazione di un Piano attuativo residenziale su di un lotto di terreno sito in Via Pasubio 27 (Piano di Lottizzazione C12), attraverso cui effettuare un intervento residenziale avente una volumetria pari a 7000,00 mc, a fronte di una cessione di aree standard pari a 4.200,00 mq; la ricorrente, in data 1° agosto 2018, ha presentato l’istanza per il rilascio di Permesso di costruire (P.d.C. n. 45/2018), finalizzata alla realizzazione di due palazzine residenziali, cui ha fatto seguito l’autorizzazione comunale in data 22 febbraio 2019 (prot. n. 11701), che ha riconosciuto, tra l’altro, il bonus relativo allo scomputo dei muri perimetrali, ai sensi della legge regionale n. 31 del 2014. Nel corso dei lavori, la ricorrente, sul presupposto che il progettato intervento edilizio avrebbe garantito il raggiungimento della classe energetica massima (classe A+, oggi classe A4), ha presentato, in data 3 agosto 2020, una istanza di Permesso di costruire in variante al P.d.C. n. 45/2018 (P.d.C. in variante n. 46/2020), al fine di ottenere l’incentivo volumetrico per l’efficientamento energetico previsto dalle normative di settore, che avrebbe consentito di ampliare e sfruttare al meglio l’ultimo piano delle palazzine, aumentando l’altezza dell’edificio, senza modificare tuttavia il numero complessivo dei piani. Tuttavia, il Comune di Paderno Dugnano, con nota del 28 agosto 2020, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di riconoscimento del bonus volumetrico derivante dall’efficientamento energetico, nonché ha segnalato l’inderogabilità dell’altezza massima degli edifici; in seguito alla presentazione delle osservazioni da parte della ricorrente, il Comune ha adottato il provvedimento di diniego definitivo, poi impugnato nella presente sede. A sostegno del diniego, il Comune ha addotto l’inapplicabilità della norma che riconosce il bonus volumetrico (pari al 10%), ovvero dell’art. 23 delle N.T.A. del vigente P.G.T., in quanto il Piano attuativo è sottoposto al regime del previgente P.R.G. – ai sensi dell’art. 37 delle N.T.A. del vigente P.G.T. – che non prevedeva alcun bonus correlato all’efficientamento energetico, nonché l’impossibilità di superare l’altezza massima degli edifici per oltre 30 cm; in ogni caso, si è rilevato come fosse possibile utilizzare il bonus volumetrico previsto dal D. Lgs. n. 28 del 2011 (pari al 5%), previa presentazione della relativa istanza.</p>
<p class="popolo">Assumendo l’illegittimità del predetto diniego, la parte ricorrente – premesso il primario rilievo in materia di tutela ambientale degli interventi finalizzati allo sfruttamento di fonti rinnovabili e all’efficientamento energetico delle costruzioni, cui deve essere riconosciuto il massimo favore possibile – ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 37 delle N.T.A. del P.G.T. e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di motivazione e per violazione dei principi costituzionali in materia ambientale.</p>
<p class="popolo">Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, la carenza di istruttoria, la violazione del principio buon andamento ex art. 97 Cost., di leale collaborazione con il privato e di ragionevolezza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà.</p>
<p class="popolo">Infine, sono stati eccepiti la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 2-ter e 2-quinques, della legge regionale n. 31 del 2014, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, il difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto e la carenza assoluta di motivazione.</p>
<p class="popolo">Si è costituito in giudizio il Comune di Paderno Dugnano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo">Con l’ordinanza n. 1504/2020 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare proposta dalla parte ricorrente; con l’ordinanza n. 1148/2021, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la reiezione dell’istanza di sospensione proposta dalla ricorrente ed ha richiesto la sollecita fissazione del merito del ricorso in primo grado.</p>
<p class="popolo">In prossimità dell’udienza di trattazione del merito del ricorso, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.</p>
<p class="popolo">Alla pubblica udienza del 24 settembre 2021, il Collegio, preso atto della richiesta dei difensori delle parti di passaggio in decisione della causa senza discussione, ha trattenuto in decisione la controversia.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.</p>
<p class="popolo">2. Con la prima e la seconda doglianza, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume l’illegittimità del diniego comunale in ragione dell’applicabilità degli incentivi volumetrici introdotti dal P.G.T. del 2018 anche ai titoli edilizi rilasciati in esecuzione di un Piano attuativo approvato sotto il vigore del previgente P.R.G. del 2003, stante la natura premiale di tali incentivi che andrebbero parametrati direttamente sul titolo edilizio e non anche sul presupposto Piano attuativo, peraltro affatto snaturato nella sua complessiva configurazione; del resto, la stessa Amministrazione ha ammesso l’applicazione delle misure di incentivazione statale o regionale anche in relazione ad interventi già assoggettati a pianificazione attuativa, riconoscendo, nello stesso provvedimento di diniego impugnato, la possibilità per la ricorrente di usufruire del bonus volumetrico previsto dal D. Lgs. n. 28 del 2011 (pari al 5%). In via subordinata, la ricorrente chiede di disapplicare l’art. 37 delle N.T.A. del P.G.T., atteso che una sua interpretazione eccessivamente restrittiva si porrebbe in contrasto con principi discendenti dalla normativa di rango primario in materia di efficientamento energetico.</p>
<p class="popolo">2.1. Le doglianze sono infondate.</p>
<p class="popolo">L’art. 23 delle N.T.A. del P.G.T. vigente (all. 9 al ricorso) riconosce un incremento volumetrico del 10% per gli interventi di nuova costruzione, di sostituzione e di ristrutturazione, attraverso i quali si ottiene “<i>una riduzione delle emissioni inquinanti mediante l’utilizzo razionale dell’energia e delle risorse idriche e l’utilizzo di fonti rinnovabili e la promozione della bioedilizia</i>” pari al livello che corrisponde alla classe energetica A+ (livello 1).</p>
<p class="popolo">La parte ricorrente ha chiesto di poter accedere a tale incentivazione, poiché gli interventi edilizi dalla stessa progettati soddisferebbero tutti i requisiti richiesti dalla richiamata disposizione pianificatoria. Il Comune ha tuttavia opposto un diniego a tale richiesta, in quanto l’intervento costruttivo avviato dalla ricorrente trova il suo presupposto nel Piano di Lottizzazione C12, approvato in data 22 dicembre 2011 [cfr. lett. e) delle premesse della Convezione di lottizzazione: all. 2 al ricorso], ossia nel vigore del P.R.G. del 2003.</p>
<p class="popolo">La determinazione comunale risulta legittima.</p>
<p class="popolo">In premessa, va evidenziato che l’art. 37 delle N.T.A. del P.G.T. vigente stabilisce, ai primi due commi, che “<i>1. I Piani Attuativi approvati alla data di adozione del P.G.T. mantengono validità fino alla completa realizzazione delle opere in essi previsti nei limiti della specifica convenzione.</i></p>
<p class="popolo"><i>2. Le previsioni edificatorie e le Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale di riferimento dei Piani Attuativi comunque denominati o dei Piani Integrati di Intervento già approvati e convenzionati alla data di adozione del P.G.T. fanno parte integrante delle Norme di attuazione del P.G.T. stesso</i>” (all. 7 del Comune).</p>
<p class="popolo">Quindi è lo stesso P.G.T. del 2018, attualmente vigente, a stabilire l’ultrattività della disciplina pianificatoria previgente (P.R.G. del 2003), cui è assoggettato il Piano di Lottizzazione C12 (in quanto approvato sotto il vigore del predetto P.R.G.). Siffatta previsione, dal tenore inequivoco, impedisce di applicare una disciplina sopravvenuta ad una fattispecie regolata da uno specifico (pregresso) strumento pianificatorio, ovvero il P.R.G. del 2003. Tale conclusione, oltre che fondata sul richiamato tenore letterale del citato art. 37 delle N.T.A., è coerente anche con i principi che regolano la pianificazione attuativa, la quale, nel suo periodo di validità (di regola decennale), è insensibile alle modifiche dello strumento pianificatorio generale, proprio a garanzia dell’assetto di interessi che le parti, pubblica e privata, hanno concordato in relazione all’uso di quella parte del territorio attraverso la stipula della convenzione attuativa. Difatti, tra le poche limitazioni al generale potere pianificatorio comunale – di regola, ampiamente discrezionale e molto lato nella sua estensione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 2 luglio 2021, n. 5073; 28 giugno 2021, n. 4891; II, 8 gennaio 2020, n. 153) – vi è quello del rispetto dei Piani attuativi convenzionanti e in corso di validità [Consiglio di Stato, IV, 31 dicembre 2019, n. 8916; per T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 dicembre 2019, n. 2734, “<i>sussiste un onere di più dettagliata motivazione delle scelte urbanistiche per la P.A. allorquando la nuova destinazione va ad incidere su un atto pianificatorio, anche parziale, in precedenza assunto formalmente dall’Amministrazione, quale un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato (sui casi di rafforzamento dell’onere motivazionale dei piani urbanistici, cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 22 dicembre 1999, n. 24; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 settembre 2016, n. 1766; altresì, 24 gennaio 2017, n. 160)</i>”]. Ne discende che una disciplina urbanistica sopravvenuta non può essere applicata ad un Piano attuativo il cui presupposto debba essere rinvenuto in un Piano previgente, pena lo stravolgimento dell’assetto urbanistico di un determinato ambito, che poi a cascata provocherà effetti negativi su tutta la restante parte del territorio comunale.</p>
<p class="popolo">Peraltro, come rilevato dalla difesa del Comune, anche nell’ipotesi in cui fosse stato preso a riferimento un Piano attuativo approvato sotto il vigore del vigente P.G.T. del 2018, il bonus volumetrico comunque non avrebbe potuto essere riconosciuto de plano, ma avrebbe richiesto un previo convenzionamento, come stabilito, sebbene con una formulazione non del tutto perspicua, dal comma 2 dell’art. 23 delle N.T.A. (“<i>Gli interventi in applicazione delle misure di incentivazione sono soggetti a convenzione</i>”). Difatti, il successivo comma 3 prevede che “<i>le misure di incentivazione si sommano a volumetrie, indici e Slp ammesse, fatto salvo il rispetto dei parametri di zona (distanze, altezze, superficie filtrante, ecc.) …</i>”, ovvero che gli incentivi possono essere riconosciuti in fase di esecuzione degli interventi edilizi – in cui rientrano anche quelli realizzati in forma diretta – se comunque vengono rispettati i parametri di zona. Se per gli interventi edificatori eseguiti direttamente, ossia senza l’intermediazione di un Piano attuativo, i parametri di zona sono contenuti nel Piano delle regole e quindi per valutare l’ammissibilità dell’incentivo basta far riferimento ad essi (cfr. art. 10 della legge regionale n. 12 del 2005; anche T.A.R. Lombardia, Milano, II, 6 maggio 2019, n. 1022), ad esempio verificando che non sia stato già raggiunto l’indice massimo rispetto ad uno o più parametri (altezza, distanze, volumetria, superficie coperta, ecc.), diversamente, per gli interventi correlati ad un Piano attuativo, non rilevano affatto gli indici edificatori di generale e ordinaria applicazione, considerato che nel predetto Piano già deve essere indicato in modo puntuale e con precisione ciò che dovrà essere realizzato, senza possibilità di modifiche sostanziali in fase di richiesta del titolo edilizio attuativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 6 maggio 2019, n. 1022; 6 febbraio 2018, n. 347; 5 dicembre 2014, n. 2971); ciò trova conferma nell’art. 12, commi 3 e 5, della legge regionale n. 12 del 2005 dove si precisa che “<i>nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso</i>” e che “<i>le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli</i>”. Del resto, la deliberazione comunale di approvazione del Piano attuativo è corredata dagli elaborati, anche in formato grafico, in cui vengono specificati i parametri urbanistici ed edilizi attraverso cui procedere all’esecuzione dello stesso e tale assetto non può essere sostanzialmente modificato, in assenza di un procedimento di variante: l’art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005 specifica, infatti, che “<i>non necessita</i> <i>di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale</i>” (tale prescrizione è stata riprodotta all’art. 9.2 della Convezione di lottizzazione: all. 2 al ricorso).</p>
<p class="popolo">2.2. Le conclusioni in precedenza raggiunte rendono a questo punto irrilevante l’esame della legittimità dell’art. 37 delle N.T.A. del vigente P.G.T., oggetto di possibile disapplicazione, in quanto disposizione di natura regolamentare: come da ultimo evidenziato, anche in assenza di tale disposizione, non sarebbe stato possibile riconoscere gli incentivi volumetrici in presenza di un Piano attuativo approvato e convenzionato.</p>
<p class="popolo">2.3. Quanto all’asserita contraddittorietà dell’azione amministrativa con riguardo alla risposta resa nelle F.A.Q., ovvero che «<i>l’applicazione di “bonus volumetrico” ottenuto in applicazione delle misure di incentivazione statale o regionale è ammesso anche per interventi ricadenti all’interno di Piani Attuativi la cui volumetria massima sia stata definita da apposita convenzione urbanistica</i>» (all. 10 al ricorso, pag. 3/5), la stessa sembra piuttosto comprovare la legittimità della determinazione comunale, considerato che si ammette l’utilizzo dei bonus volumetrici ove gli stessi siano previsti dalla normativa statale o regionale, confermando in tal caso che, in attuazione del principio di gerarchia delle fonti, le norme legislative e regolamentari statali e regionali – che prevedono i bonus volumetrici – prevalgono sugli strumenti pianificatori comunali, sia generali che attuativi.</p>
<p class="popolo">Ciò giustifica anche la circostanza che gli Uffici comunali nel diniego impugnato abbiano evidenziato alla parte istante l’astratta ammissibilità dell’utilizzo del bonus volumetrico previsto dal D. Lgs. n. 28 del 2011 (pari al 5%); in tal modo l’Amministrazione ha doverosamente posto in essere un comportamento collaborativo con la parte privata, segnalando una alternativa percorribile, sebbene meno soddisfacente per la stessa.</p>
<p class="popolo">2.4. Da ciò discende l’infondatezza delle suesposte doglianze.</p>
<p class="popolo">3. Con la terza censura si deduce l’illegittimità del provvedimento comunale impugnato anche nella parte in cui non è stata riconosciuta l’applicabilità della deroga all’altezza massima dell’edificio, prevista dall’art. 4, comma 2-quinques, della legge regionale n. 31 del 2014, pur dovendosi ritenere che tale disposizione regionale consentirebbe un aumento dell’altezza massima della costruzione fino a 30 cm, nonché la possibilità di calcolare al netto dei solai i rapporti di copertura relativi all’involucro esterno degli edifici.</p>
<p class="popolo">3.1. La doglianza è infondata.</p>
<p class="popolo">La ricorrente ha presentato una richiesta di deroga in aumento dell’altezza degli edifici, poi respinta, che avrebbe dovuto consentire il raggiungimento di un’altezza complessiva di 16,66 m, pur a fronte di un’altezza massima, stabilita in sede di Piano attuativo, pari a 15,15 m; essendo quest’ultimo l’incontestato dato di partenza, a giudizio dell’Ufficio Tecnico comunale, l’altezza degli edifici, in applicazione della deroga dei 30 cm previsti dall’art. 4, comma 2-quinques, della legge regionale n. 31 del 2014, avrebbe potuto attestarsi al massimo a 15,45 m.</p>
<p class="popolo">Va preliminarmente chiarito che non assume alcuna rilevanza la circostanza che astrattamente, ovvero sulla base delle N.T.A. del P.R.G. (circostanza comunque contestata dalla difesa comunale), la zona interessata dall’intervento edilizio avrebbe potuto ospitare edifici con altezza massima di 16 m, vista la puntuale disciplina stabilita in sede di Piano attuativo (altezza massima 15,15 m), unica ad avere valore prescrittivo, come già evidenziato in precedenza.</p>
<p class="popolo">Venendo al calcolo dell’altezza degli edifici, lo stesso non può avvenire attraverso la sottrazione, dalla misurazione complessiva, della parte delle solette interpiano che superano i 30 cm, non rinvenendosi tale criterio di calcolo in nessuna parte dell’art. 4 della legge regionale n. 31 del 2014, che riconosce l’incentivo in oggetto. Difatti, il comma 2 ter non esclude affatto dal computo totale le richiamate solette interpiano, ma soltanto il solaio, laddove però rappresenti l’involucro esterno dell’edificio (“<i>la superficie lorda, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici</i>”), con la conseguenza che non è possibile ampliare la portata della disposizione incentivante – di stretta interpretazione (cfr., per esenzioni in ambito edilizio, Consiglio di Stato, IV, 1° giugno 2020, n. 3405; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15 maggio 2020, n. 828) – introducendo ulteriori deroghe, che sarebbero del tutto arbitrarie, vista la chiarezza del dato normativo che indica in modo puntuale e tecnicamente preciso il proprio perimetro di efficacia. Né la parte ricorrente ha dimostrato che scomputando (soltanto) il solaio costituente l’involucro esterno dell’edificio si possa rientrare nei parametri previsti dalla normativa regionale per ottenere l’incentivo.</p>
<p class="popolo">Pertanto, a fronte di un’altezza massima prevista nel progetto in variante, pari a 16,66 m, che supererebbe di gran lunga il limite dei 15,45 m (15,15 m di altezza stabilita nel Piano attuativo con l’aggiunta dei 30 cm previsti dall’art. 4, comma 2 quinquies, della legge regionale n. 31 del 2014), legittimamente il Comune ha negato il bonus volumetrico richiesto dalla parte ricorrente.</p>
<p class="popolo">3.2. Ne discende il rigetto anche della suesposta doglianza.</p>
<p class="popolo">4. All’infondatezza delle scrutinate censure, segue il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo">5. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia e al suo complessivo andamento processuale, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p class="popolo">Spese compensate.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Italo Caso, Presidente</p>
<p class="tabula">Antonio De Vita, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Laura Patelli, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-per-la-pianificazione-attuativa-delle-modifiche-al-p-g-t-e-degli-indici-edificatori-generali/">Sulla rilevanza per la pianificazione attuativa delle modifiche al P.G.T. e degli indici edificatori generali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2019 n.2115</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-15-2-2019-n-2115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Sapone Pres., R. Tuccillo Est. (XX ed altri rapp. avv.ti V. Piraino, A. M. Dell&#8217;Isola c. Ministero Istruzione rapp. Avv.ra Stato) Se il requisito di ammissione, previsto in un bando impugnato e preclusivo della partecipazione al concorso è previsto espressamente dalla legge, ne discende che l&#8217;Amministrazione non ha alcun</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-15-2-2019-n-2115/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2019 n.2115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-15-2-2019-n-2115/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2019 n.2115</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Sapone Pres., R. Tuccillo Est.  (XX ed altri rapp. avv.ti V. Piraino, A. M. Dell&#8217;Isola c. Ministero Istruzione rapp. Avv.ra Stato)</span></p>
<hr />
<p>Se il requisito di ammissione, previsto in un bando impugnato e preclusivo della partecipazione al concorso è previsto espressamente dalla legge, ne discende che l&#8217;Amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario, essendo la scelta giù  stata compiuta a monte da parte del legislatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Concorsi pubblici &#8211; bando &#8211; personale scolastico &#8211; scuola d&#8217;infanzia e primaria &#8211; requisiti per la partecipazione &#8211; preclusioni discendenti dalla legge &#8211; potere discrezionale della p.A. sulla scelta delle categorie ammesse ad un concorso straordinario &#8211; sussistenza &#8211; esclusione.</p>
</p>
<p>2.- Concorso straordinario &#8211; deroghe al canone costituzionale dell&#8221;accesso agli impeghi tramite concorso pubblico &#8211; facoltà  del legislatore &#8211; sussiste &#8211; carattere rigorosamente limitato di deyya facoltà  &#8211; tale.</p>
</p>
<p>3.- Legge provvedimento &#8211; caratteri distintivi &#8211; disposizioni dirette a destinatari determinati &#8211; sono tali.</p>
</p>
<p>4.- Legge provvedimento &#8211; contrasto con i poteri stabiliti in Costituzione &#8211; configurabilità  &#8211; non sussiste.</p>
</p>
<p>5.- Legge provvedimento &#8211; tutela giudiziaria degli interessati &#8211; trasferimento dei diritti di difesa dalla giurisdizione amministrativa a quella costituzionale &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p>1.Se il requisito di ammissione, previsto in un bando impugnato e preclusivo della partecipazione al concorso è previsto espressamente dalla legge, ne discende che l&#8217;Amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario, essendo la scelta giù  stata compiuta a monte da parte del legislatore.</p>
</p>
<p>2.La facoltà  del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell&#8217;amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.</p>
</p>
<p>3.Le leggi provvedimento sono da intendersi come quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto e che comportano l&#8217;attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all&#8217;autorità  amministrativa.</p>
</p>
<p>4.La legge provvedimento non è di per sì© in contrasto con l&#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poichè nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto.</p>
</p>
<p>5.Per i soggetti lesi da una legge- provvedimento, poichè la forma di tutela segue la natura giuridica dell&#8217;atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 29 del 2019, proposto da: omissis rappresentati e difesi dagli avvocati Valentina Piraino, Arturo Maria Dell&#8217;Isola, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino, 104;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia &#8211; Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">Uffici Scolastici Regionali Lazio,Veneto,Piemonte,Sicilia,Toscana,Marche, Valle D&#8217;Aosta, Sardegna,Campania, Uffici Scolastici Regionali Trentino Alto Adige,Emilia Romagna,Puglia,Basilicata,Umbria,Liguria,Abruzzo,Molise, Uffici Scolastici Regionali Friuli Venezia Giulia,Calabria, Lombardia non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">-del Bando di concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico, pubblicato in G.U. il 9.11.2018 avente per oggetto &#8220;concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria&#8221;, nella parte in cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett a) e lett. b) rubricato &#8220;requisiti di ammissione&#8221; preclude la partecipazione al concorso ai docenti che abbiano svolto i due anni di servizio richiesti presso le istituzioni scolastiche paritarie, o anche solo di integrare la parte di servizio svolta presso le istituzioni scolastiche statali con il servizio svolto presso la scuola paritaria; nonchè dell&#8217;art. 4 denominato &#8220;domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità  di presentazione&#8221;, nella parte in cui al comma 2 prevede che &#8220;I candidati presentano l&#8217;istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità  diverse non sono prese in considerazione&#8221;; ed al comma 8 lett. l) relativamente alle dichiarazioni che deve fornire il candidato al concorso pena la sua esclusione: &#8220;di avere svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità , anche non continuative, di servizio specifico, rispettivamente nella scuola dell&#8217;infanzia o primaria, sia su posto comune che di sostegno*.. &#8220;; nonchè al comma 7 del medesimo articolo &#8221; Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l&#8217;ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto&#8221;; nonchè dell&#8217;art. 9 denominato &#8220;dichiarazione, presentazione e valutazione titoli&#8221; nella parte in cui prescrive che: &#8220;1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall&#8217;allegato C del decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto indicato dall&#8217;art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale; 2. La Commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè del decreto del 17 ottobre 2018 pubblicato in G.U. del 26.10.2018 avente per oggetto &#8220;Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria su posto comune e di sostegno&#8221; nella parte in cui all&#8217;art. 6 rubricato &#8220;requisiti di ammissione&#8221; prescrive che: &#8220;1. Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1 &#8211; quinquies, del decreto legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all&#8217;insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche&#8217; i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualita&#8217; di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell&#8217;infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno *&#038; b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l&#8217;anno scolastico 2001/2002, purche&#8217; i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualita&#8217; di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell&#8217;infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno *&#038; ; ed all&#8217;art. 7, comma 2 prevede che: &#8220;2. I candidati presentano l&#8217;istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo di apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità  diverse non sono prese in considerazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia &#8211; Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">1. Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare il bando di concorso emanato con il decreto del direttore generale per il personale scolastico pubblicato in data 9 novembre 2018 avente per oggetto &#8220;concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria&#8221;, tra l&#8217;altro, nelle parti in cui preclude la partecipazione al concorso ai docenti che abbiano svolto i due anni di servizio richiesti presso le istituzioni scolastiche paritarie e consente la partecipazione al concorso solo attraverso il sistema informativo polis, nonchè il d.m. del 17 ottobre 2018 avente ad oggetto &#8220;concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria su posto comune e di sostegno&#8221;, nella parte in cui richiede, quale titolo di ammissione al concorso, lo svolgimento di almeno due annualità  di servizio specifico, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva l&#8217;amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente contesta il bando impugnato nella parte in cui prevede, come requisito di ammissione al concorso, lo svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2018) di almeno due annualità  di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell&#8217;infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche statali. In particolare, viene contestata la mancata equiparazione a tale requisito dello svolgimento di due annualità  (o di parte di queste) presso istituzioni scolastiche paritarie.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con il decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca del 17 ottobre 2018 è stata autorizzata la procedura concorsuale straordinaria impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, recante &#8220;Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 &#8220;Disposizioni urgenti per la dignità  dei lavoratori e delle imprese&#8221;&#8221; prevede all&#8217;art. 3 i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario (in tal senso viene espressamente definita nelle premesse al DDG) in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma, lett. a) e b), dell&#8217;art. 3 prevede che &#8220;1. Ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1-quinquies, del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all&#8217;insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità  di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell&#8217;infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l&#8217;anno scolastico 2001/2002, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità  di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell&#8217;infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione del bando pertanto richiede espressamente lo svolgimento di due annualità , nel corso degli ultimi otto anni, presso istituzioni scolastiche statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro che non siano in possesso del descritto requisito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando in questione, come risulta dalle sue premesse, è stato emanato in attuazione dell&#8217;art. 4, comma 1 quinquies del d.l. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018. L&#8217;art. 4, rubricato &#8220;Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell&#8217;infanzia e nella scuola primaria&#8221;, prevede, dopo aver disciplinato i rapporti intercorrenti con i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l&#8217;anno scolastico 2000-2001, alla luce delle decisioni giurisdizionali che li hanno interessati, al comma 1 quater, che il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni che di sostegno è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali descritte nelle lettere da a) a c) del medesimo comma. In particolare, ai sensi della lettera b) del medesimo comma è prevista la possibilità  di bandire un concorso straordinario, in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui al concorso descritto alla lettera a) (che ha carattere prioritario per espressa previsione di legge), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all&#8217;alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale, con la precisazione che ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento. La lett. c) del medesimo comma prevede poi dei concorsi ordinari per titoli ed esami da bandire con cadenza biennale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 1 quinquies, quindi, prevede che il Miur è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1 quater, lettere b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, per la copertura dei posti sia comuni che di sostegno &#8220;Il concorso e&#8217; riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all&#8217;insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche&#8217; i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici,Â almeno due annualita&#8217; di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l&#8217;anno scolastico 2001/2002, purche&#8217; i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita&#8217; di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il requisito di ammissione, previsto nel bando impugnato e preclusivo della partecipazione al concorso dei ricorrenti, è pertanto previsto espressamente dalla legge. Ne discende che l&#8217;amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta giù  stata compiuta a monte da parte del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge ordinaria può senz&#8217;altro derogare ad altre disposizioni contenute in altra fonte di legge o equiparata, derivando la prevalenza della disposizione contenuta nel d.l. n. 87 del 2018 dagli ordinari criteri per risolvere l&#8217;antinomia tra fonti del diritto pariordinate (e in particolare dai criteri della specialità  e cronologico).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali argomentazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso mediante i quali viene contestata la violazione di legge o l&#8217;eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto si può richiamare l&#8217;orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l&#8217;attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all&#8217;autorità  amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).La legge provvedimento non è di per sì© in contrasto con l&#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poichè nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto&#8221; (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989). Ne discende che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poichè la forma di tutela segue la natura giuridica dell&#8217;atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2014, n. 5831)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Per quanto concerne i presupposti per sollevare questione di legittimità  costituzionale deve ritenersi che, ferma la rilevanza della questione alla luce del carattere immediatamente escludente delle previsioni di legge e del bando, non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata che consenta di far rientrare i ricorrenti tra i legittimati a partecipare alla selezione di carattere straordinario. La disposizione appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità  previsto dalla Costituzione del 1948.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia il senso letterale delle parole che l&#8217;intenzione del legislatore depongono nel senso della esclusione dei ricorrenti dalla procedura in oggetto, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l&#8217;interesse dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Il collegio ritiene, tuttavia, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità  costituzionale della previsione di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concorso in questione, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell&#8217;art. 4, comma 1 quater, del d.l. n. 87 del 2018. La stessa Corte Costituzionale ha statuito che &#8220;la facoltà  del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell&#8217;amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle&#8221; (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che &#8220;compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà  e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà  del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all&#8217;art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell&#8217;Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle&#8221; (T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente ai citati canoni, in quanto prevede dei concorsi di carattere straordinario (con svolgimento di una sola prova orale senza articolarsi in una procedura selettiva per merito comparativo) e riservati, al fine di superare il precariato esistente e per porre un rimedio ad alcune situazioni peculiari (quale quella dei diplomati magistrali ante 2001/2002), per poi, a regime, prevedere dei concorsi ordinari con carattere biennale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. La previsione di una specifica esperienza professionale, di due anni negli ultimi otto presso istituzioni scolastiche statali, non appare irragionevole o lesiva di altri principi costituzionali. Occorre sul punto considerare che la procedura straordinaria non nasce quale &#8220;sanatoria&#8221; per tutti i possessori del diploma magistrale ante 2001/02 e della laurea in scienze della formazione primaria, bensì quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato (per ilÂ titolo e per gli anni di servizio dedotti), onde non favorire il risorgere stesso di altro precariato, obbedendo all&#8217;intrinseca ratio delle modalità  di reclutamento a carattere &quot;eccezionale&quot;, rappresentato dall&#8217;esigenza di sanare situazioni aventi connotati del tutto peculiari, concedendo la tutela dell&#8217;affidamento ingenerato da un orientamento giurisprudenziale dapprima favorevole alla tipologia di aspiranti docenti e successivamente superato dalla sentenza n. 11 del 2017 dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.1. In un concorso straordinario la previsione di un dato collegato all&#8217;esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all&#8217;attività  svolta, dall&#8217;altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La professionalità  acquisita costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all&#8217;abilitazione professionale. La distinzione tra i due requisiti e l&#8217;inserimento del requisito integrativo dell&#8217;esperienza professionale acquisita non appaiono ledere il principio di ragionevolezza; specie in un concorso, come quello in oggetto, di carattere straordinario, in cui è prevista una procedura semplificata e più¹ agevole per lo svolgimento delle prove concorsuali, il requisito dell&#8217;esperienza biennale viene a rappresentare un importante parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità  dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.2. L&#8217;intenzione del legislatore è quello di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento. La distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali non appare irragionevole anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali (Cons. St., ord. 4423/2018, 4378/2018), muovendo dalla considerazione che il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni private. Ne discende che, fermo il diritto dei ricorrenti di partecipare alle procedure ordinarie, la distinzione non appare irragionevole, nè contrastante con la disciplina europea richiamata da parte ricorrente se si considera che la previsione non incide sul diritto alla libertà  di insegnamento nè preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell&#8217;insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.3. La fissazione di un termine per il conseguimento del requisito dell&#8217;esperienza professionale rapportato all&#8217;anno accademico 2017/2018, come termine finale, e al 2010/2011, come termine iniziale, è previsto dalla disposizione di legge (&#8220;ultimi otto anni scolastici&#8221;) e non è irragionevole se si considera che il bando impugnato è stato emanato poco dopo l&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico 2018/2019 e, al termine di scadenza per la presentazione delle domande, non era ancora concluso l&#8217;anno accademico 2018/2019. Costituisce una costante nei pubblici concorsi l&#8217;esigenza che il possesso dei requisiti per partecipare al concorso sia posseduto dal concorrente al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha ad esempio osservato, in un caso relativo alla riapertura dei termini di un concorso pubblico, che la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione non può che riguardare i candidati in possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine, all&#8217;uopo indicato dal bando; ciù² in considerazione dei limitati effetti che ha la determinazione di riaprire il solo termine per la presentazione delle domande, che non riguarda quello, diverso, previsto per il possesso dei requisiti stessi, a garanzia dell&#8217;unitarietà  della procedura concorsuale nell&#8217;ambito della quale il provvedimento si inserisce (Cons. St. n. 6255 del 2018; ma si veda anche Tar Campania, Napoli, n. 2 del 2017, secondo il quale in materia di procedure concorsuali possono essere utilmente valutati i titoli posseduti dai concorrenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, e non quelli acquisiti successivamente; Cons. St., n. 2689 del 2016, secondo cui nelle selezioni pubbliche il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico). Ne discende che, una volta individuato come requisito lo svolgimento dei due anni nel corso degli ultimi otto, deve ritenersi che tale requisito debba essere posseduto alla data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Anche il termine iniziale di decorrenza deve ritenersi non irragionevole nè arbitrario se si considera che l&#8217;esperienza professionale acquisita, per mantenere attualità , non può essere troppo lontana nel tempo e deve comunque essere costante in un determinato arco temporale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne la predisposizione di percorsi abilitanti (oltre quanto giù  evidenziato con la sentenza n. 5934 del 2018 di questa sezione, cui si rinvia quale precedente conforme, con riferimento alla esistenza di idonei percorsi abilitativi) ritiene il collegio che l&#8217;eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisca l&#8217;abilitazione nè si traduca nell&#8217;irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell&#8217;attività . L&#8217;abilitazione costituisce, infatti, nella prospettiva del legislatore un requisito imprescindibile per la partecipazione al concorso cui segue lo svolgimento dell&#8217;attività  didattica, individuando l&#8217;ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.4. Per quanto concerne il sostegno deve ritenersi che la specifica abilitazione per il sostegno costituisca un requisito integrativo e ulteriore rispetto all&#8217;abilitazione conseguita nei settori ordinari. Sul punto deve infatti ritenersi che il diploma di specializzazione nel sostegno sia un requisito aggiuntivo e non alternativo al possesso dell&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento, coerentemente del resto sia con la nozione stessa di specializzazione, che postula invero il possesso di una comune gamma di qualificazioni cui si sommano le particolari conoscenze acquisite con la specializzazione (si pensi ai medici specialisti, che per poter esercitare la professione sanitaria debbono essere preliminarmente abilitati alla professione di medico chirurgo e poi aver conseguito la specializzazione), sia con una prassi amministrativa secondo la quale il sostegno scolastico sostanzia il disimpegno di particolari abilità , conseguite per via della frequenza dei relativi corsi di specializzazione, intese a veicolare le conoscenze delle singole materie curricolari ai discenti versanti in situazioni di ritardo cognitorio, dimodochè deve ritenersi che l&#8217;abilitazione per la specifica classe di concorso rappresenti il minimo comune denominatore dei requisiti di ammissione ai concorsi &#8211; ed anche a quello su cui si verte -mentre il diploma di specializzazione nel sostegno costituisce un quid pluris ovverosia un requisito aggiuntivo e non alternativo al primo (si rinvia sul punto, tra le altre, quali precedenti conformi a Tar Lazio, ord. n. 4160 del 2018). Il conseguimento della specializzazione, tuttavia, non costituisce un fatto sufficiente a ritenere irrazionale o illogica la previsione del requisito dell&#8217;esperienza professionale, sulla base delle argomentazioni sviluppate nei punti che precedono (cfr. 2.4, 2.4.1, 2.4.2.).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.5. Per quanto concerne la tutela dell&#8217;affidamento, deve ritenersi che il legislatore, limitando il numero dei soggetti che possano partecipare al concorso in oggetto, non abbia leso una situazione giuridicamente rilevante dei ricorrenti. Anche a prescindere dal diverso significato che talvolta è attribuita alla nozione in ambito europeo e nazionale, deve ritenersi che: il comportamento del legislatore non abbia ingenerato una aspettativa in ordine al conseguimento del bene della vita in favore dei ricorrenti in forza di un atto dapprima ampliativo e poi restrittivo (qui, al contrario, si tratta del conseguimento del titolo in previsione di un fatto futuro ed eventuale quale è l&#8217;emanazione di un bando di concorso); l&#8217;affidamento rilevante deve essere in qualche modo tutelato da parte dell&#8217;ordinamento giuridico e, nel caso di specie, non appare esistente una norma di legge o una previsione della Costituzione che preveda il diritto di partecipare a un concorso pubblico senza specificazione dei requisiti o con un titolo abilitante; non si riscontra una definitiva compressione della situazione descritta dei ricorrenti, i quali potranno senz&#8217;altro partecipare ai concorsi ordinari indetti sulla base della medesima disposizione di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le argomentazioni che precedono hanno carattere assorbente delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente, rimanendo preclusa la possibilità  di partecipare al concorso in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In considerazione della novità  delle questioni di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a></p>
<p>non va sospesa, rimanendo possibile il potere di riesame, la diffida con cui il Dirigente di un Comune, nonostante una precedente ordinanza dello stesso TAR, ha diffidato dall’iniziare i lavori di realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare, autorizzata con silenzio in centro storico, su immobile non specificamente vincolato.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non va sospesa, rimanendo possibile il potere di riesame, la diffida con cui il Dirigente di un Comune, nonostante una precedente ordinanza dello stesso TAR, ha diffidato dall’iniziare i lavori di realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare, autorizzata con silenzio in centro storico, su immobile non specificamente vincolato. In particolare, poiche&#8217; l&#8217;installazione determinerebbe una grave alterazione delle caratteristiche del centro storico e delle visuali di immobili anche di interesse storico artistico, e la Soprintendenza ha espresso parere negativo circa la collocazione, anche se si fosse formato il silenzio assenso sulla richiesta per l’installazione dell’impianto, resterebbe comunque impregiudicata la possibilità per il Comune di esercitare i propri poteri di autotutela. Da cio&#8217; deriva che, in considerazione della molteplicità degli interessi anche pubblici coinvolti, la questione circa la migliore sistemazione possibile dell’impianto in questione potrebbe essere risolta individuando una possibile diversa collocazione dello stesso in un sito &#8211; che lo stesso Comune può contribuire ad individuare – che risulti compatibile sia con le esigenze di sviluppo delle comunicazioni telefoniche sia con l’interesse pubblico alla tutela del centro storico del Comune appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02115/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02852/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2852 del 2011, proposto dal:<br />	<br />
<b>Comune di Acquaviva delle Fonti</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Violi, con domicilio eletto presso Maria Stella Lopinto in Roma, via Orazio n. 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Wind Telecomunicazioni Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Luciani n. 1; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
lo <b>Sportello Unico del Patto Territoriale del Sistema Murgiano, Murgia Sviluppo Spa, Codacons &#8211; Coordinamento di Associazione per la Tutela dell&#8217;Ambiente dei Diritti degli Utenti e Consumatori, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA, Sede di Bari, Sezione II, n. 163 del 2011, resa tra le parti, concernente la richiesta di installazione di un impianto di telecomunicazioni.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Wind Telecomunicazioni Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 il Cons. Dante D&#8217;Alessio e uditi per le parti gli avvocati Violi e Sartorio;	</p>
<p>Considerato che la questione sottoposta all’esame di questa Sezione riguarda la richiesta della Wind di installare una antenna per la telefonia mobile (di non irrilevanti dimensioni) al di sopra di un edificio situato nel centro storico dell’appellante Comune di Acquaviva delle Fonti;<br /> <br />
Considerato che, secondo quanto affermato dal Comune, tale installazione determinerebbe una grave alterazione delle caratteristiche del centro storico e delle visuali di immobili anche di interesse storico artistico;<br />	<br />
Considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia ha espresso parere negativo circa la collocazione dell’antenna nel sito indicato dalla Wind;<br />	<br />
Considerato che, anche se nella fattispecie si fosse formato, come sostenuto dalla WIND e ritenuto dal TAR per la Puglia, il silenzio assenso sulla richiesta avanzata dalla Wind per l’installazione dell’impianto per la telefonia mobile, resterebbe comunque impregiudicata la possibilità per il Comune di esercitare i propri poteri di autotutela;<br />	<br />
Ritenuto che, in considerazione della molteplicità degli interessi anche pubblici coinvolti, la questione circa la migliore sistemazione possibile dell’impianto in questione potrebbe essere risolta individuando una possibile diversa collocazione dello stesso in un sito &#8211; che lo stesso Comune può contribuire ad individuare – che risulti compatibile sia con le esigenze di sviluppo delle comunicazioni telefoniche sia con l’interesse pubblico alla tutela del centro storico del Comune appellante.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2852/2011), nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2115/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2004 n.2115</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-4-2004-n-2115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-4-2004-n-2115/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2004 n.2115</a></p>
<p>Contratti – gara &#8211; requisito di capacita’ economica &#8211; servizi – servizio triennale di pulizia locali – requisito di identici precedenti servizi nel triennio &#8211; carenza &#8211; esclusione dalla gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI – ordinanza n. 1967 del 27 aprile 2004 REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-4-2004-n-2115/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2004 n.2115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-4-2004-n-2115/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2004 n.2115</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – gara &#8211; requisito di capacita’ economica  &#8211; servizi – servizio triennale di pulizia locali – requisito di  identici precedenti servizi nel triennio  &#8211; carenza &#8211; esclusione dalla gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI – <a href="/ga/id/2004/4/3764/g">ordinanza n. 1967 del 27 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE III^ TER</b></p>
<p>Ricorso n. 2707/2004 <br />
Ord. n. 2115/2004</p>
<p>composta dai Signori:<br />
Francesco CORSARO,PRESIDENTE<br />
Umberto REALFONZO,CONSIGLIERE, rel.<br />
Stefania SANTOLERI,CONSIGLIERE</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2004.<br />
Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, modificato dall’art. 3<br /> della legge 21 luglio 2000 n. 205, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;Visto il ricorso n. 2707/2004 proposto da <b>Consorzio Venere Gestione Servizi</b>, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Giovanni Imparato, rappresentato e difeso dall’avv.to prof. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Istituto Superiore di Sanità</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa adozione di misure cautelari provvisorie<br />
del provvedimento di esclusione del ricorrente Consorzio adottato dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 13.1.2004 e del 1.3.2004 in ordine alla gara indetta dall’Istituto Superiore di Sanità con bando del 21.11.2003 per l’affidamento triennale del servizio di pulizia dei locali occupati dai laboratori, stanze a contaminazione controllata (p3), servizi (compresa biblioteca) ed uffici; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;</p>
<p>Nominato relatore il Consigliere Umberto REALFONZO e uditi alla Camera di Consiglio del 15 aprile 2004 gli avvocati come da verbale;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in relazione alla inidoneità delle autodichiarazioni prodotte dalle imprese consorziate ad integrare il requisito, di cui all’art. 13 D.lgs. n.157/1995 e s.m., relativo ai servizi identici “realizzati negli anni 2000, 2001 e 2002”.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Ter,respinge la suindicata domanda cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 15 aprile 2004</p>
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