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	<title>211 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>211 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 18/5/2020 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-18-5-2020-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-18-5-2020-n-211/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 18/5/2020 n.211</a></p>
<p>&#8220;Una ricognizione dei principi in materia di verifica di anomalia dell&#8217;offerta &#8221; nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 9 marzo 2020, n. 1655  a cura di Elisa Apostolo Una ricognizione dei principi in materia di verifica di anomalia dell&#8217;offerta Nota a sentenza a CONSIGLIO DI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-18-5-2020-n-211/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 18/5/2020 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-18-5-2020-n-211/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 18/5/2020 n.211</a></p>
<p>&#8220;Una ricognizione dei principi in materia di verifica di anomalia dell&#8217;offerta &#8221; nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 9 marzo 2020, n. 1655  a cura di Elisa Apostolo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">Una ricognizione dei principi in materia di verifica di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<p style="text-align: center;">Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-9-3-2020-n-1655-2/"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 9 marzo 2020, n. 1655</strong></a>  a cura di Elisa Apostolo</p>
<p>Prologo</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 1655 del 9.3.2020, la V sezione del Consiglio di Stato ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di verifica di anomalia dell&#8217;offerta, relativi, in particolare, al soggetto al quale deve essere comunicato l&#8217;avvio del relativo procedimento, al momento temporale in cui la stessa deve essere espletata, all&#8217;organo competente alla verifica, all&#8217;onere motivazionale del relativo giudizio e alla natura giuridica dello stesso e del relativo sindacato giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda in esame</p>
<p style="text-align: justify;">La fattispecie oggetto del giudizio atteneva ad una gara bandita per l&#8217;affidamento del servizio relativo allo svolgimento di attività  connesse al rilascio dei visti d&#8217;ingresso in Italia, da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito della gara, cui avevano partecipato tre società  concorrenti, le società  risultate non aggiudicatarie avevano impugnato i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, deducendone l&#8217;illegittimità  per vizi del procedimento di verifica di anomalia dell&#8217;offerta della società  vincitrice.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, le società  ricorrenti avevano lamentato che l&#8217;illegittimo subprocedimento di verifica dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria, avviato dopo l&#8217;aggiudicazione provvisoria e in assenza di una formale comunicazione agli altri concorrenti, ed espletato dal Rup senza la consultazione della Commissione di gara, era esitato in un giudizio privo di motivazione analitica. Ciò che secondo le società  ricorrenti avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a operare una nuova valutazione dell&#8217;offerta, sostituendo per l&#8217;effetto il giudizio espresso dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo giudice respingeva i ricorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso e per la riforma di detta sentenza le società  concorrenti proponevano appello.</p>
<p style="text-align: justify;">La posizione del Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha chiarito che non sussiste alcun obbligo, in capo all&#8217;Amministrazione, di comunicare l&#8217;avvio del subprocedimento ai concorrenti diversi da quello sottoposto a verifica, il quale è l&#8217;unico legittimato a presentare giustificativi e, quindi, a prendere parte al relativo procedimento. L&#8217;insussistenza di tale incombente procedimentale è confermata anche dalla lettera dell&#8217;art. 97, c. 5, d.lgs. n. 50/2016, che prevede la comunicazione di avvio solamente nei confronti dell&#8217;operatore economico sottoposto a verifica di congruità .</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al momento temporale in cui il subprocedimento di verifica deve essere avviato, il Consiglio di Stato ha affermato l&#8217;infondatezza della censura in ordine al necessario espletamento dello stesso prima della aggiudicazione provvisoria, sottolineando che, da un lato, alla luce del quadro normativo vigente non è pìù possibile distinguere un provvedimento di aggiudicazione provvisoria autonomo rispetto a quello di aggiudicazione definitiva, prevedendosi soltanto la proposta di aggiudicazione, e, dall&#8217;altro, che lo svolgimento della verifica di congruità  prima o dopo la proposta di aggiudicazione non verrebbe comunque ad incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento da assumere, occorrendo soltanto che il relativo subprocedimento sia avviato dopo la formazione della graduatoria, ossia dopo l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;organo competente, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, il legislatore ha rimesso al Rup ogni valutazione in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici della stazione appaltante, oppure ritenere necessario un nuovo coinvolgimento della Commissione aggiudicatrice. Il coinvolgimento della Commissione di gara nell&#8217;ambito del procedimento di verifica, dunque, costituisce una mera facoltà  del Rup, come confermato anche dalle linee guida ANAC n. 3/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice amministrativo d&#8217;appello ha poi osservato che l&#8217;onere motivazionale risulta diversamente modulato a seconda che il giudizio sull&#8217;offerta sia di contenuto negativo ovvero di contenuto positivo: nel primo caso, infatti, è necessaria una motivazione rigorosa e analitica; al contrario, nel secondo caso, non occorre una motivazione puntuale e rigorosa, essendo sufficiente anche una motivazione <i>per relationem </i>alle giustificazioni rese dall&#8217;impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue e adeguate.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, con specifico riferimento alla natura del giudizio di congruità  dell&#8217;offerta e del relativo sindacato giurisdizionale, il Consiglio di Stato ha ribadito che il giudizio di verifica di anomalia dell&#8217;offerta &#8211; finalizzato alla verifica dell&#8217;attendibilità  e serietà  della stessa ovvero dell&#8217;effettiva possibilità  dell&#8217;impresa di eseguire correttamente l&#8217;appalto alle condizioni proposte &#8211; ha natura globale e sintetica, e deve risultare da un&#8217;analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l&#8217;offerta è costituita, al fine di verificare se l&#8217;anomalia delle diverse componenti si traduca in un&#8217;offerta complessivamente inaffidabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto giudizio è espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale dell&#8217;Amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale se non sotto il profilo della logicità , della ragionevolezza e dell&#8217;adeguatezza dell&#8217;istruttoria, senza che il giudice possa procedere a una autonoma verifica della congruità  dell&#8217;offerta, ciò comportando un&#8217;inammissibile invasione della sfera riservata all&#8217;Amministrazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-18-5-2020-n-211/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 18/5/2020 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/8/2017 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-7-8-2017-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-7-8-2017-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/8/2017 n.211</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Lattanzi L’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere contenuto nel decreto penale di condanna Processo &#8211; Processo penale – Art. 460, comma 1, lettera e) della del codice di procedura penale – Sospensione del procedimento con</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-7-8-2017-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/8/2017 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>L’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere contenuto nel decreto penale di condanna</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/serinabbogiur?sezione=articoli&amp;clausola=AND%20argomento%20=%201113&amp;presentaper=arg&amp;mese=&amp;anno=&amp;par=#_blank"><strong>Processo &#8211; Processo penale</strong></a><strong> – Art. 460, comma 1, lettera e) della del codice di procedura penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Opposizione a decreto penale di condanna – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Lanusei – Asserita violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione – Inammissibilità</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lanusei, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">ORDINANZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Lanusei, nel procedimento penale a carico di P.F.G. S., con ordinanza del 28 aprile 2016, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.</p>
<p>Ritenuto che il Tribunale ordinario di Lanusei, con ordinanza del 28 aprile 2016 (r.o. n. 162 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione»;<br />
che, come riferisce il giudice rimettente, nei confronti di P.F.G. S. è stato emesso, in data 12 giugno 2014, un decreto penale di condanna per il reato previsto dagli artt. 5, lettera d), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e che l’imputato ha proposto opposizione senza chiedere riti alternativi o la sospensione del procedimento con messa alla prova;<br />
che nell’udienza del 15 marzo 2016 il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, ha chiesto di essere rimesso in termini per presentare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e ha eccepito nel contempo l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione;<br />
che la richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché, trattandosi di un giudizio conseguente all’opposizione a un decreto penale di condanna, avrebbe dovuto essere presentata con l’atto di opposizione;<br />
che però, se la questione di legittimità costituzionale sollevata fosse accolta, l’imputato sarebbe rimesso in termini per chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova;<br />
che secondo il giudice rimettente «l’istituto della messa alla prova […] va ritenuto assimilabile ai riti cd “alternativi”», e che della facoltà di chiederli l’imputato deve essere avvisato, a pena di nullità, nel decreto penale di condanna;<br />
che la mancata previsione di questo avviso renderebbe «evidente la disparità di trattamento riservata ad un istituto che, attraverso le condotte che vengono prescritte mediante i programmi elaborati, è teso alla “eliminazione completa delle tendenze antisociali del reo” (Cassaz. sez. 2 n. 14112 del 2015)», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.;<br />
che la norma censurata violerebbe altresì l’art. 24 Cost., in quanto l’esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che «la scelta dell[e] alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, nel caso in cui debba essere effettuata, come nel caso di opposizione al decreto penale di condanna, entro brevi termini di decadenza che matur[i]no al di fuori di un’udienza o in limine alla stessa, deve essere preceduta da un apposito avviso che manca nel caso di specie».<br />
Considerato che con la sentenza n. 201 del 2016 questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova»;<br />
che, in seguito a tale declaratoria, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 137, n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181 e n. 4 del 2016).<br />
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<a name="dispositivo"></a><br />
Per Questi Motivi</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lanusei, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giorgio LATTANZI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-7-8-2017-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/8/2017 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Prosperetti sull&#8217;illegittimità costituzionale in materia di trasporto pubblico &#8211; legge di stabilità 2015 Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 224, legge 23/12/2014, n. 190 &#8211; Finanziamento dell&#8217;acquisto di materiale rotabile su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale &#8211; Previsione secondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Prosperetti</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale in materia di trasporto pubblico &#8211; legge di stabilità 2015</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 224, legge 23/12/2014, n. 190 &#8211; Finanziamento dell&#8217;acquisto di materiale rotabile su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale &#8211; Previsione secondo la quale le modalità di attuazione e di ripartizione delle risorse su base regionale sono stabilite, secondo criteri prefissati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni &#8211; Q.l.c. promossa dalla Regione Campania &#8211; Lamentata violazione d</strong>e<strong>gli </strong><a href="http://www.giurcost.org/fonti/parametri/117.pdf"><strong>artt. 117, c. 4, 119, c. 5, 5 e 120 Cost.</strong></a><strong> &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato “sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché “d’intesa” con la Conferenza stessa. </em><br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 211<br />
ANNO 2016</p>
<p>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2015.<br />
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br />
uditi l’avvocato Marcello Collevecchio per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ricorso notificato il 27 febbraio 2015 e depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 32 del 2015), la Regione Campania ha, tra l’altro, impugnato il comma 224 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), per violazione degli artt. 117, quarto comma, 119, quinto comma, 5 e 120 della Costituzione.<br />
La norma censurata dispone che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri: a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; c) entità del cofinanziamento regionale e locale; d) posti/km prodotti».<br />
1.1.– La Regione Campania rileva che i commi 223 (non impugnato) e 224 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 contengono disposizioni in materia di trasporto pubblico locale: il primo stabilisce che le risorse di cui all’art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2014), finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, sono destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma; il secondo prevede, come innanzi ricordato, le modalità di attuazione e di riparto delle risorse su base regionale.<br />
Ad avviso della ricorrente, la disposizione del comma 224 si pone in contrasto, da un lato, con l’art. 117, quarto comma, e con l’art. 119, quinto comma, Cost., dall’altro, con gli artt. 5 e 120 Cost.: sotto il primo profilo, in ragione del fatto che la materia del trasporto pubblico locale, e in particolare il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, rientra nella competenza residuale delle Regioni, con la conseguenza che lo Stato non può prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza regionale nè istituire fondi settoriali di finanziamento di attività regionali; sotto il secondo profilo, perché comunque risultano inadeguate le procedure concertative previste con le Regioni.<br />
Con riguardo al primo profilo, la ricorrente assume che, ancor prima della riforma del Titolo V, della parte seconda, Cost., il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel ridisciplinare il settore, aveva conferito alle Regioni e agli enti locali i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, prevedendo espressamente (art. 20, comma 5) che le risorse statali di finanziamento relative all’espletamento delle funzioni così conferite alle Regioni ed enti locali fossero individuate e ripartite tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri «previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».<br />
Deduce inoltre la Regione Campania che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale in materia di finanziamenti statali, il legislatore statale non può porsi in contrasto con i criteri e limiti del sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dall’art. 119 Cost., che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale (ex multis, sentenza n. 423 del 2004).<br />
Eccezioni a tale divieto, rileva la Regione, sono possibili soltanto «nell’ambito e stretti limiti di quanto previsto dagli articoli 118, primo comma, 119, quinto comma e 117, secondo comma, lett. e), Cost.». In particolare, la Regione osserva che il quinto comma dell’art. 119 Cost. autorizza due specifiche e tipizzate forme di intervento finanziario nelle materie di competenza delle Regioni ed enti locali: l’erogazione di risorse aggiuntive rispetto all’ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale, a condizione che lo Stato abbia previamente attuato le previsioni dei primi quattro commi del medesimo articolo, così da garantire alle autonomie locali che le loro entrate finanzino integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; oppure la realizzazione di interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, città metropolitane e Regioni.<br />
La Regione, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 16 del 2004 e n. 222 del 2005, deduce che la previsione della norma impugnata non è riconducibile a tali tipologie giustificate di intervento a sostegno della finanza regionale o locale, non essendo individuato alcun particolare ente destinatario, e che pertanto la norma risulta illegittima intervenendo, finanziandolo, in un ambito di competenza regionale.<br />
1.2.– In riferimento al secondo profilo di illegittimità, ovvero all’eccepita violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., la Regione Campania rileva che, proprio perché il finanziamento interviene in ambito di competenza regionale, la necessità di assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi. Viceversa, osserva la ricorrente, il comma 224 impugnato si limita a richiedere che sia “sentita” la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale per stabilire le modalità di attuazione dei commi 223 e 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale, così riducendo, secondo la ricorrente, gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni attraverso un insufficiente meccanismo di coinvolgimento decisionale. A tal fine, la Regione Campania assume che è invece costituzionalmente necessario che il decreto ministeriale sia adottato sulla base di «una vera e propria intesa con la Conferenza unificata», in quanto strumento che «meglio corrisponderebbe alle più intense modalità di leale collaborazione richieste dal costante orientamento giurisprudenziale» della Corte costituzionale (in tal senso viene menzionata la sentenza n. 222 del 2005).<br />
2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente Regione Campania.<br />
2.1.– Con riguardo alle censure riferite agli artt. 117, quarto comma, e 119, quinto comma, Cost., secondo l’Avvocatura l’intervento statale previsto dal comma 224 della legge n. 190 del 2014 – finalizzato al rinnovo del parco autobus per i servizi di trasporto pubblico locale, attraverso contributi concessi alle Regioni a valere sulle risorse del fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti – è giustificato da ragioni che riguardano la sicurezza della circolazione dei mezzi stessi, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 Cost.<br />
Ad avviso dell’Avvocatura, il fondo, pertanto, è da intendersi «quale aiuto offerto alle Regioni perché possano svolgere la loro azione, certamente nell’ambito delle competenze ad esse attribuite in materia di trasporto pubblico locale, tuttavia nei limiti del rispetto delle esigenze di sicurezza sulla quale necessariamente deve vigilare lo Stato, anche contribuendo con risorse proprie alla realizzazione di tale finalità». Il predetto intento sarebbe, sempre ad avviso dell’Avvocatura, confermato dal successivo comma 232 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, in cui si prevede che dal primo gennaio 2019 sia vietata sull’intero territorio nazionale la circolazione di veicoli a motore categoria M2 ed M3 con caratteristiche antinquinamento Euro 0.<br />
Aggiunge inoltre l’Avvocatura che la norma appare rispettosa anche dell’art. 119, quinto comma, Cost. «in quanto il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di T.P.L. e regionale è volto a promuovere lo sviluppo del settore in conformità con le norme volte alla razionalizzazione ed all’efficienza dello stesso», consentendo inoltre di perseguire l’obiettivo di «garantire sull’intero territorio nazionale un livello adeguato del servizio». A tal fine l’Avvocatura generale richiama l’indirizzo espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 273 del 2013.<br />
2.2.– Relativamente alla eccepita violazione degli artt. 5 e 120 Cost., ovvero in riferimento al principio di leale collaborazione, l’Avvocatura ritiene che la scelta di adottare il previsto decreto interministeriale “sentita” la Conferenza permanente Stato-Regioni e non “di intesa” con la Conferenza stessa è coerente con quanto innanzi sostenuto, trattandosi di ripartizione di risorse stanziate dallo Stato nell’esercizio di una sua competenza esclusiva. Sempre secondo l’Avvocatura, le censure appaiono infondate, in quanto il legislatore statale ha costantemente garantito il proprio contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale al fine di assicurare livelli di omogeneità nella fruizione del servizio sull’intero territorio nazionale, anche mediante l’istituzione di appositi fondi a destinazione vincolata, così da assicurare uno «standard» nella fruizione stessa del servizio e un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione, in tal senso richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 273 del 2013). L’Avvocatura, affermando quindi che il fondo per il rinnovo del materiale rotabile in questione è «strumentale alla necessità di garantire, mediante un adeguato parco veicolare, l’esigenza di omogeneità nella fruizione del servizio di trasporto pubblico locale sull’intero territorio nazionale», conclude per la coerenza della disposizione in oggetto con l’orientamento costituzionale e per la conseguente infondatezza delle censure regionali.<br />
3.– Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza la Regione Campania insiste per l’accoglimento del ricorso, contestando le argomentazioni svolte dalla difesa erariale. Innanzitutto, la ricorrente esclude che la norma censurata possa in alcun modo essere ricondotta alla materia della “sicurezza” non sussistendone i presupposti né avendone i requisiti, in quanto la disposizione si limita «a regolare le modalità di ripartizione delle risorse di un Fondo destinato all’acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale, stanziate al solo fine di favorire l’efficientamento del servizio».<br />
Richiamando poi la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, relativa agli interventi di finanziamento del trasporto pubblico locale, la Regione ribadisce che la norma lede le prerogative regionali in tale materia, confutando quanto asserito dall’Avvocatura generale dello Stato in ordine alla compatibilità della misura in oggetto con l’art. 119 Cost. Al riguardo, la ricorrente torna, difatti, a sostenere che la misura di finanziamento in oggetto è priva dei requisiti e delle caratteristiche richiesti a tal fine dal disposto della norma costituzionale, non riguardando interventi speciali destinati esclusivamente a determinate Regioni per scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.<br />
In ogni caso la Regione, nella ipotesi che l’intervento fosse invece ritenuto riconducibile nell’ambito delle prerogative del legislatore statale, ne ribadisce comunque il contrasto con gli artt. 5 e 120 Cost., a motivo della insufficienza del meccanismo di collaborazione previsto dalla norma stessa, che «si limita a richiedere che sia “sentita” la Conferenza Stato-Regioni, così riducendo gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni nel complessivo sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale».</p>
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<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– La Regione Campania con il ricorso in epigrafe ha proposto, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sostenendone la non conformità al dettato costituzionale per due ordini di ragioni: a) innanzitutto perché la disposizione si pone «in evidente contrasto con gli articoli 117, quarto comma, e con l’art. 119 Cost.» in quanto interviene, finanziandola, in materia di competenza regionale, quale è il trasporto pubblico locale, attraverso un intervento finalizzato, non riconducibile alle tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., non essendo individuato alcun particolare ente destinatario (a sostegno sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 222 del 2005, n. 423 e n. 16 del 2004); b) in secondo luogo perché, in ogni caso, la disposizione viola gli artt. 5 e 120 Cost. «sotto il profilo della inadeguatezza delle procedure concertative che involvono la Regione», in quanto per l’adozione del decreto ministeriale contemplato per la ripartizione delle risorse su base regionale non si prevede l’intesa con la Conferenza unificata, strumento che «meglio corrisponderebbe alle più intense modalità di leale collaborazione richieste dal costante orientamento giurisprudenziale» di questa Corte (è richiamata la sentenza n. 222 del 2005).<br />
2.– A tali censure l’Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, oppone, in sintesi, che l’intervento di finanziamento statale disposto dalla norma, finalizzato al rinnovo del parco veicolare su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale, «è giustificato da ragioni che riguardano la sicurezza della circolazione dei mezzi stessi; e la materia della sicurezza è riservata, come noto, alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione», laddove l’intervento finanziario in oggetto è da intendersi quale «aiuto offerto alle Regioni perché possano svolgere la loro azione, certamente nell’ambito delle competenze ad esse attribuite in materia di trasporto pubblico locale, tuttavia nei limiti del rispetto delle esigenze di sicurezza sulla quale necessariamente deve vigilare lo Stato, anche contribuendo con risorse proprie alla realizzazione di tale finalità».<br />
3.– Riservate a separate pronunce le decisioni sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso in epigrafe, la presente questione è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.<br />
La norma censurata dispone che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri: a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; c) entità del cofinanziamento regionale e locale; d) posti/km prodotti».<br />
Innanzitutto è necessario evidenziare che la norma medesima si inserisce nell’intervento disposto dal precedente comma 223, che a sua volta si colloca e opera in un complesso quadro normativo.<br />
Il comma 223 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 dispone difatti che: «Le risorse di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma secondo le modalità di cui ai commi 224, 226 e 227».<br />
Il predetto comma 223, cui le disposizioni del comma 224 concorrono a dare attuazione, modifica dunque la destinazione delle risorse previste dal richiamato art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), per orientarle specificamente all’acquisto di materiale rotabile su gomma.<br />
Tale ultima disposizione, a sua volta, incrementava, per le finalità contemplate, la dotazione finanziaria del fondo già istituito dall’art. 1, comma 1031, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti destinati all’acquisto di veicoli adibiti a trasporto pubblico locale «al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti». Il successivo comma 1032 disponeva, poi, che al riparto tra le regioni delle risorse si provvedeva con decreto del Ministero dei trasporti di intesa con la Conferenza permanente.<br />
3.1.– Il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata è stato modificato dopo la proposizione del presente ricorso.<br />
Difatti la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), con l’art. 1, comma 866, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il concorso dello Stato al raggiungimento degli «standard» europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l’accessibilità per persone a mobilità ridotta, un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o a noleggio dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale e regionale; ed ha stabilito che al predetto Fondo confluiscono, «previa intesa con le regioni», le risorse disponibili di cui all’art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 e successivi rifinanziamenti (articolo questo ultimo, si ricorda, alle cui risorse e finalità si richiama l’art. 1, comma 223, della legge n. 190 del 2014 e, conseguentemente, lo stesso comma 224, oggetto della questione di legittimità costituzionale, in quanto ne prevede le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse su base regionale).<br />
Il giorno stesso della pubblicazione della legge n. 208 del 2015 è, peraltro, intervenuta la disposizione dell’art. 7, comma 11-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), poi convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha differito al 1° gennaio 2017 l’applicazione della disposizione, appena citata, di cui all’art. 1, comma 866, stabilendo che conseguentemente nel Fondo ivi previsto «confluiscono le risorse di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019». Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 la norma ha disposto che si continuano ad applicare le modalità e le procedure di cui allo stesso art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 e soprattutto di cui all’art. 1, comma 223, della legge n. 190 del 2014. Conseguentemente, il comma 224, che detta le modalità di attuazione del predetto comma 223, conserva la sua applicabilità per le annualità fino al 2016.<br />
4.– La norma censurata, come si è detto, prevede il riparto tra le Regioni di risorse finanziarie che l’art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 finalizzava a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, destinandole all’acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario nonché di vaporetti e ferry-boat; risorse che, a sua volta, il comma 223 della medesima legge n. 190 del 2014 destina specificamente all’acquisto di materiale rotabile su gomma.<br />
L’intervento incide in materia di competenza regionale residuale, quale è il trasporto pubblico locale, in termini di concorso non alle spese di funzionamento, ma alle spese di investimento per il rinnovo del parco rotabile ad esso adibito.<br />
I criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni, stabiliti dal comma 224, sono ispirati dalla finalità di migliorare contestualmente sia l’efficienza, l’economicità e produttività del servizio pubblico locale (criteri di cui alle lettere a e d), sia le condizioni di sicurezza, in relazione al criterio della vetustà, sia quelle ambientali, in funzione del criterio della classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari (criteri di cui alla lettera b).<br />
Tra i criteri il comma 224 contempla peraltro espressamente (lettera c) «l’entità del cofinanziamento regionale locale».<br />
L’intervento prevede, dunque, risorse aggiuntive rispetto alla ordinaria capacità finanziaria regionale locale finalizzate a un intervento specifico e vincolato ma a carattere generale non essendo destinato solo a determinati ambiti territoriali.<br />
4.1.– Questa Corte, in particolare nella sentenza n. 273 del 2013, ha avuto modo di affermare che il trasporto pubblico locale rientra nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.<br />
Nel contempo, ha tuttavia rilevato che, attesa la perdurante parziale attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), «il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt’oggi, l’integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall’art. 119 Cost.».<br />
Ciò posto, questa Corte, sempre nella citata sentenza n. 273 del 2013, nell’escludere che il Fondo esaminato fosse riconducibile alle previsioni dell’art. 119, quarto comma, Cost. non avendone le caratteristiche, attesa la generalità dei destinatari delle risorse nonché le finalità perseguite (ex plurimis, sentenze n. 451 del 2006, n. 107 del 2005 e n. 16 del 2004), ha tuttavia affermato che nel rilevato contesto di incompiuta attuazione dell’art. 119 Cost., l’intervento dello Stato, volto a finanziare il trasporto pubblico locale, è ammissibile nel caso in cui risponda all’esigenza «di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011)».<br />
Relativamente poi al principio di leale collaborazione, sempre nella sentenza n. 273 del 2013, questa Corte ha fatto presente di aver dichiarato costituzionalmente illegittime norme che disciplinavano i criteri e le modalità ai fini del riparto o riduzione di fondi o trasferimenti destinati ad enti territoriali nella misura in cui non prevedevano “a monte” lo strumento dell’intesa con la Conferenza, non solo nel caso di intreccio di materie (sentenza n. 168 del 2008), ma anche in caso di potestà legislativa regionale residuale (ex plurimis, la sentenza n. 27 del 2010 e di nuovo la n. 222 del 2005), affermando costantemente la necessità dell’intesa (tra le tante, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013).<br />
5.– Le indicazioni contenute nella sentenza n. 273 del 2013, così come nelle altre pronunce ricordate da questa Corte nella medesima sentenza (in particolare, ex multis, sentenze n. 168 del 2008 e n. 222 del 2005), possono essere assunte a parametro anche ai fini dell’esame della questione di legittimità costituzionale in oggetto.<br />
5.1.– L’intervento di finanziamento previsto dall’art. 1, comma 224, della legge n. 190 del 2014 attiene a materia sicuramente rientrante, come più volte ribadito da questa Corte, nell’ambito delle competenze regionali residuali, qual è quella del trasporto pubblico locale.<br />
Il finanziamento previsto dalla norma censurata ha portata e carattere generale, avendo la finalità, implicita, di contribuire ad assicurare le esigenze di convergenza e omogeneità negli «standard» del materiale rotabile su gomma a livello regionale locale, funzionali alla fruizione del servizio in termini di migliore efficienza, economicità, sicurezza e rispetto dell’ambiente, tendenzialmente unitari a livello nazionale.<br />
L’intervento di finanziamento in oggetto si configura, dunque, come un apporto dello Stato volto a migliorare sul territorio nazionale e in una prospettiva di convergenza, gli «standard» anzidetti, tra i quali la sicurezza dei mezzi adibiti al servizio assume, come evidente, carattere di particolare rilievo.<br />
In tale ambito e ai predetti fini l’impianto costituzionale relativo alla competenza residuale delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale e di interventi statali di finanziamento in tale settore deve conciliarsi con l’esigenza di assicurare la massima continuità, adeguatezza e grado di omogeneità del servizio di trasporto pubblico locale sull’intero territorio nazionale.<br />
La predetta esigenza è soddisfatta attraverso il concorso di tutti gli apporti finanziari possibili, ivi compresi quelli statali in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili, siano gli interventi a carattere generale, siano invece mirati a finalità specifiche.<br />
5.2.– Tuttavia, proprio perché tale finanziamento interessa materia comunque di competenza residuale regionale quale è il trasporto pubblico locale, occorre assicurare il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie in oggetto; coinvolgimento che si realizza attraverso lo strumento della “previa intesa” con la Conferenza permanente Stato-Regioni (in tal senso, ex multis, sentenza n. 168 del 2008 ma anche, da ultimo, sentenza n. 147 del 2016).<br />
La evidenziata forma di coinvolgimento “forte” risulta poi, nella fattispecie, non solo ragionevole ma anzi resa necessaria dal fatto che tra i criteri di distribuzione delle risorse vi è, come si è detto, l’entità del cofinanziamento regionale e locale.<br />
La circostanza che la disposizione in esame indichi precisi criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie non costituisce fattore idoneo ad attenuare la predetta esigenza di coinvolgimento maggiormente incisivo delle Regioni, ovvero a giustificare la modalità censurata di livello “debole” di coinvolgimento. Difatti, non essendo prevista la specifica percentuale di incidenza di ciascun criterio in sede di riparto, il concreto peso assegnato ad ognuno dei criteri stessi ai fini della ripartizione delle risorse finisce per essere sostanzialmente rimesso alla discrezionalità dello Stato.<br />
Occorre del resto evidenziare che dall’illustrazione del quadro normativo concernente il susseguirsi degli interventi in materia di finanziamento statale del trasporto pubblico locale, compresi quelli per l’acquisto di materiale, tra i quali si inserisce l’intervento di cui alla presente questione di legittimità costituzionale, emerge l’indirizzo legislativo che prevede, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte in materia, il ricorso alla “intesa” con la Conferenza come strumento di coinvolgimento decisionale del sistema regionale.<br />
Pertanto la disposizione scrutinata, attesa la rilevata insufficienza del previsto meccanismo di coinvolgimento decisionale delle Regioni, deve essere dichiarata illegittima limitatamente alla previsione secondo cui il contemplato decreto ministeriale è adottato “sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché sulla base di una “intesa” con la Conferenza medesima. <a name="dispositivo"></a><br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riservate a separate pronunce le decisioni sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato “sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché “d’intesa” con la Conferenza stessa.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giulio PROSPERETTI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA<br />
&nbsp;</div>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-9-2016-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-211/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-211/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.211</a></p>
<p>Va sospeso, con decreto, il provvedimento della Regione Toscana, di “non abilitazione alla gara” della ricorrente rispetto alla procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento di “Evoluzione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo della mobilità a supporto dell’Osservatorio Regionale Mobilità e trasporti, dei servizi di infomobilità, considerato: &#8211; che l&#8217;istanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-211/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-211/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con decreto, il provvedimento della Regione Toscana, di “non abilitazione alla gara” della ricorrente rispetto alla procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento di “Evoluzione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo della mobilità a supporto dell’Osservatorio Regionale Mobilità e trasporti, dei servizi di infomobilità, considerato: &#8211; che l&#8217;istanza di adozione di misure cautelari monocratiche è formulata dalla società ricorrente per evitare che lo svolgimento della procedura concorsuale giunga a uno stato così avanzato da pregiudicare la possibilità di valutare tutte le offerte tecniche (compresa evidentemente quella della ricorrente stessa, in caso di esito favorevole della fase cautelare) prima dell’apertura di quelle economiche; &#8211; che in tale quadro appaiono sussistenti i presupposti per disporre &#8211; senza pregiudizio per i contrapposti interessi &#8211; che la stazione appaltante non dia ulteriore corso alla gara fino alla decisione che assumerà il Collegio nella predetta camera di consiglio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00211/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00443/2012 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>Il Presidente	</p>
<p>ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 443 del 2012, proposto da:<br /> <br />
<b>Pluriservice S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Alfonso Viscusi e Francesco Russo, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via La Marmora 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente p.t., n.c.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Almaviva &#8211; The Italian Innovation Company S.p.A.</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento della Regione Toscana, di “non abilitazione alla gara” della Pluservice S.r.l. con riferimento alla procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento di “Evoluzione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo della mobi<br />
&#8211; del verbale prot. n. 7653 in data 09.03.2012 e della relativa nota di trasmissione prot. n. A00-GRT/71846/D.60.40.10 in data 09.03.2012 a firma del Presidente della Gara;<br />	<br />
&#8211; della nota, inviata con procedura telematica, prot. n. AOO-GRT/50609/D.60.40.10 in data 20.02.2012 a firma del Presidente della Gara;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, in particolare di quelli ivi espressamente richiamati, anche se non conosciuti, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse:<br />	<br />
&#8211; della nota, inviata con procedura telematica, prot. n. AOO-GRT/33349//D.60.40.10 in data 03.02.2012 a firma del Presidente della Gara;<br />	<br />
&#8211; del verbale della seduta di gara prot. n. 7652 in data 29.02.2012;<br />	<br />
&#8211; dell’eventuale parere espresso dall’Avvocatura della Regione Toscana, non comunicato;<br />	<br />
&#8211; della lex specialis di gara e, segnatamente, del bando pubblicato in data 10.12.2011 e del disciplinare, nonché dei relativi allegati e modelli;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti e/o provvedimenti medio tempore adottati dalla stazione appaltante, ovvero dalla Commissione di gara e dal Responsabile del procedimento, nonché dei verbali delle operazioni di gara e relativi allegati;<br />	<br />
&#8211; in parte qua, delle “Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale start – GR”;<br />	<br />
&#8211; in parte qua, della D.P.G.R. Toscana 27.05.2008 n. 30/R, recante: “Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38”;<br />	<br />
&#8211; in parte qua, della L.R. Toscana 13.07.2007 n. 38, recante: “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;	</p>
<p>per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia<br />	<br />
del contratto di affidamento dell’appalto de quo, ove medio tempore stipulato;	</p>
<p>per la dichiarazione di subentro<br />	<br />
della società ricorrente nel contratto di affidamento dell’appalto de quo, ove medio tempore stipulato;	</p>
<p>per l’accertamento e la condanna al risarcimento<br />	<br />
dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi &#8211; eventualmente in via equitativa &#8211; in corso di causa, anche mediante apposita istruttoria ai sensi del c.p.a..	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che la prima camera di consiglio utile per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare davanti al Collegio è fissata per il 18 aprile 2012;<br />	<br />
&#8211; che l&#8217;istanza di adozione di misure cautelari monocratiche è formulata dalla società ricorrente per evitare che lo svolgimento della procedura concorsuale giunga a uno stato così avanzato da pregiudicare la possibilità di valutare tutte le offerte tecni<br />
&#8211; che in tale quadro appaiono sussistenti i presupposti per disporre &#8211; senza pregiudizio per i contrapposti interessi &#8211; che la stazione appaltante non dia ulteriore corso alla gara fino alla decisione che assumerà il Collegio nella predetta camera di cons	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche e conseguentemente ordina alla stazione appaltante di non dare ulteriore corso alla gara di cui si controverte, fino alla decisione che assumerà il Collegio nella camera di consiglio del 18 aprile 2012, a cui rinvia le parti per la trattazione in via ordinaria dell&#8217;istanza cautelare.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze il giorno 22 marzo 2012.	</p>
<p>Il Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</a></p>
<p>Va sospeso, con ammissione con riserva alla fase negoziale del procedimento, il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che respinge l&#8217;istanza della ricorrente di accesso alla fase negoziale per un progetto di innovazione tecnologica ai sensi dell&#8217;art. 1 del D.M. sviluppo economico 14.12.2009, considerato che, ad un primo esame, appare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con ammissione con riserva alla fase negoziale del procedimento, il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che respinge l&#8217;istanza della ricorrente di accesso alla fase negoziale per un progetto di innovazione tecnologica ai sensi dell&#8217;art. 1 del D.M. sviluppo economico 14.12.2009, considerato che, ad un primo esame, appare fondata la censura, dedotta con il primo motivo di ricorso, inerente l’omessa comunicazione del preavviso di diniego, atteso che l’elevato tasso di discrezionalità che caratterizza l’esercizio del potere in questione implica l’utilità della partecipazione procedimentale del privato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00211/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00205/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 205 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Italian Bio Products S.p.a., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Malinconico, Enrico Merli, Federico Pernazza, con domicilio eletto presso Giampaolo Mussano in Torino, via Aurelio Saffi, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello sviluppo economico</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento comunicato con nota prot. n. 0042078 del 16.12.2010 ricevuta il 22.12.2010, con il quale la Divisione VIII (interventi per l&#8217;innovazione tecnologica, per l&#8217;innovazione delle nuove imprese e per le reti di impresa, programmi integrati di ricerca e sviluppo) della Direzione Generale per l&#8217;incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ha respinto l&#8217;istanza di accesso alla fase negoziale (prot. n. 10874 del 4.5.2010, prof. CI/138/X19) presentata dalla ricorrente relativamente ad un progetto di innovazione tecnologica ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 1 del D.M. sviluppo economico &#8211; 14.12.2009;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, ed in particolare del verbale di esame e reiezione del progetto medesimo.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori intervenuti, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame, appare fondata la censura, dedotta con il primo motivo di ricorso, inerente l’omessa comunicazione del preavviso di diniego, atteso che l’elevato tasso di discrezionalità che caratterizza l’esercizio del potere in questione implica l’utilità della partecipazione procedimentale del privato.	</p>
<p>Considerato che l’esecuzione del provvedimento impugnato lede gravemente la posizione della ricorrente e il relativo pregiudizio potrebbe consolidarsi in modo irreparabile nel tempo necessario per giungere alla decisione di merito.	</p>
<p>Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato e ammette con riserva la ricorrente alla fase negoziale del procedimento.	</p>
<p>Fissa per la discussione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 giugno 2011.	</p>
<p>Compensa le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-3-2011-n-211/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/3/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-3-2011-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-3-2011-n-211/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-3-2011-n-211/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.211</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli P.B. (e altri OMISSIS) (avv.ti M. Barberio, S. Porcu e Carlo Tack) c/ Università degli Studi di Cagliari (Avv. Distr. St.) sulla legittimità o meno di un Regolamento di Ateneo che prevede decadenze per gli studenti fuori corso Università – Corsi di laurea –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-3-2011-n-211/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-3-2011-n-211/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli<br /> P.B. (e altri OMISSIS) (avv.ti M. Barberio, S. Porcu e Carlo Tack) c/ Università degli Studi di Cagliari (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno di un Regolamento di Ateneo che prevede decadenze per gli studenti fuori corso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Corsi di laurea – Decadenza – Legittimità – Sussiste – Pretesa degli studenti alla prosecuzione sine die dei corsi – Non è configurabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di completamento dei corsi universitari da parte di studenti fuori corso, non è configurabile una pretesa degli studenti a mantenere senza termine finale una serie di corsi di laurea, ciò anche a prescindere dalla previsione della decadenza nei confronti di coloro i quali non sostengano esami per otto anni (R.D. 31 agosto 1933 n. 1592); deve, pertanto, ritenersi legittimo il Regolamento dell’Università degli Studi sulle carriere amministrative degli studenti che commina la decadenza per gli studenti fuori corso e/o morosi, per gli studenti iscritti negli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 che non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012 e per gli studenti già iscritti nell&#8217;ordinamento ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 che non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>      <b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 614 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><B>P.B.</B> (e altri OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, Carlo Tack, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, via Garibaldi n.105; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Università degli Studi di Cagliari</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; Università degli Studi di Cagliari in persona del Rettore; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del Decreto del Rettore n. 456 in data 28 maggio 2010 che ha emanato il Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti; delle delibere del 15 aprile e del 21 maggio 2010 con le quali il Senato Accademico ha approvato il testo del predetto Regolamento; della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2010 che ha approvato, per la parte di sua competenza, il predetto regolamento; del Regolamento delle carriere Amministrative studenti nella parte in cui, specificamente agli artt. 37 e 57, ha imposto la decadenza per gli studenti fuori corso e/o morosi, per gli studenti iscritti negli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 che &#8220;non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012&#8221; e per gli studenti già iscritti nell&#8217;ordinamento ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 che &#8220;non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso&#8221;; e di tutti gli ulteriori provvedimenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Cagliari;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Barberio per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato per l’Amministrazione;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti sono studenti iscritti all’Università degli Studi di Cagliari in diverse facoltà.<br />	<br />
Affermano di essere destinatari delle conseguenze connesse all’entrata in vigore del regolamento carriere amministrative degli studenti, così come approvato dal D.R. n. 456 del 28.05.2010. <br />	<br />
L’art. 37 del regolamento stabilisce che “<i>a decorrere dall’anno accademico 2010/2011 incorrono in decadenza, senza necessità di comunicazione preventiva da parte dell’Ateneo e con conseguente impossibilità di rinnovare l’iscrizione: a) gli studenti a tempo pieno iscritti al primo anno dell’ordinamento ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 e al corso di laurea in scienze della formazione primaria (V.O.) che non abbiano terminato gli esami previsti per il loro piano di studi entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata normale del corso; b) gli studenti a tempo parziale iscritti al primo anno dell’ordinamento ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 e al corso di laurea in scienze della formazione primaria (V.O.) a tempo parziale, che non abbiano terminato gli esami previsti entro un numero di anni pari al massimo al doppio della durata del corso stabilita nel loro contratto; c) gli studenti morosi totalmente per due anni consecutivi…”.</i><br />	<br />
La disposizione transitoria di cui all’art. 57 stabilisce che “<i>a decorrere dall’anno accademico 2010/2011: a) gli studenti già iscritti negli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 decadono qualora non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012; b) gli studenti già iscritti nell’ordinamento ex D.M. 270/2004 decadono qualora non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso. In particolare: &#8211; gli studenti che, alla data dell’1/10/2010, hanno superato il triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2012; &#8211; gli studenti a cui, dalla data dell’1/10/2010, manca un anno al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2013; &#8211; gli studenti a cui, alla data dell’1/10/2010, mancano due anni al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2014”.</i><br />	<br />
I ricorrenti contestano la legittimità del regolamento sulla base delle argomentazioni che di seguito si vanno a riassumere.<br />	<br />
Il regolamento inciderebbe sull’attualità della situazione giuridico curriculare degli studenti in modo retroattivo dato che tali disposizioni non esistevano al momento della loro iscrizione ai relativi corsi universitari.<br />	<br />
Tale modalità di procedere, a dire dei ricorrenti, oltre che cozzare con i principi generali e andar contro il principio di affidamento, si frappone illegittimamente al Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca n. 270 del 22.1.2004 che stabilisce che: “a seguito dell’adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le Università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti”.<br />	<br />
In definitiva, secondo l’impianto argomentativo dei ricorrenti, le nuove disposizioni non possono che essere pro futuro e ogni modifica degli ordinamenti didattici in vigore non è consentita se non ex nunc per i soli nuovi iscritti. <br />	<br />
Ulteriore elemento sulla base del quale concludere per l’illegittimità dei provvedimenti impugnati si coglierebbe con riferimento al fatto che se l’irrogazione del provvedimento di decadenza ricade pacificamente nella libera disponibilità degli atenei, altrettanto non può dirsi in ordine alle cause e a ai motivi sulla base dei quali il provvedimento decadenziale deve essere irrogato. Sarebbe quindi solo il legislatore nazionale a poter imporre e specificare le cause che portano alla decadenza.<br />	<br />
A dire dei ricorrenti, una differente articolazione in ambito nazionale dei presupposti che possono portare al provvedimento di decadenza appare manifestamente illegittima per violazione dell’art 3 della Costituzione e dell’art. 34 sul diritto allo studio che risulterebbe illegittimamente differente tra ateneo e ateneo. <br />	<br />
L’unica decadenza stabilita dall’ordinamento vigente, infatti, è prevista dall’art. 149 R.D. 1592 del 31.08.1993.<br />	<br />
Sulla base di tali argomentazioni i ricorrenti concludono per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.<br />	<br />
Si è costituita l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
In data 9.10.2010 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 13.10.2010 la domanda cautelare è stata rigettata.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 9.12.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Devono preliminarmente essere esaminate le due eccezioni in rito proposte dalla difesa dell’Amministrazione.<br />	<br />
1.1. Quanto alla prima, asserisce la difesa erariale che il ricorso sarebbe inammissibile poiché proposto da una pluralità di soggetti che si trovano in posizioni non omogenee.<br />	<br />
Tale eccezione non è fondata.<br />	<br />
Il Collegio ricorda che il ricorso collettivo è ammissibile, come nel caso di specie, quando vi sia identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e non appaia individuabile alcun conflitto di interessi tra i medesimi, in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, nonché ad atti che abbiano lo stesso contenuto sostanziale. <br />	<br />
1.2. Quanto alla seconda eccezione, sostiene l’Amministrazione che i ricorrenti verserebbero in una situazione di carenza di interesse poiché, già con il regolamento didattico entrato in vigore nell’anno accademico 2008/2009, per gli studenti già iscritti, e cioè tanto quelli ex ordinamento ante 509/99, tanto quelli ex ordinamento 509/99, si è introdotto un limite generale di sopravvivenza dei corsi di laurea superati dalla riforma ex D.M. 270/2004, per un periodo ulteriore pari alla durata ordinaria dei singoli corsi di laurea coinvolti, fermo restando sempre la possibilità per gli studenti di optare per i nuovi ordinamenti. <br />	<br />
Ne consegue, a dire dell’Amministrazione, che gli odierni ricorrenti si troverebbero in una situazione di carenza di interesse, sia se iscritti all’ordinamento precedente alla riforma universitaria introdotta dal D.M. 509/99, poiché non conseguirebbero alcun vantaggio, sia se iscritti all’ordinamento di cui al DM 509/99, sistema poi modificato con la successiva riforma del 2004 di cui al D.M. 270/04, perché in questo caso la disciplina posta dalla disposizione impugnata sarebbe più favorevole.<br />	<br />
Secondo la difesa erariale gli iscritti all’ordinamento ante D.M. 509/99 non avrebbero alcun interesse all’annullamento della disposizione impugnata, in quanto la disciplina posta dal medesimo coincide con quanto già stabilito dall’art. 30 del regolamento didattico d’ateneo emanato nel 2008. Tale ultima disposizione, a partire dall’anno 2008/2009, per la conclusione degli studi secondo un ordinamento ormai ad esaurimento, garantisce agli studenti già iscritti un periodo pari alla normale durata del corso, che era di quattro anni, e pertanto una sopravvivenza del corso medesimo fino all’anno accademico 2011/2012.<br />	<br />
Sempre secondo l’Amministrazione i ricorrenti iscritti invece all’ordinamento ex D.M. 509/99 versano in condizione di carenza di interesse all’impugnazione dell’art. 57 comma 2 del nuovo regolamento perché esso introduce una disciplina che sarebbe più favorevole rispetto al termine posto per il completamento degli studi dall’art. 30 del regolamento didattico d’Ateneo. Ciò in quanto mentre secondo la disciplina del regolamento didattico uno studente già iscritto a un corso di laurea ex D.M. 509/99 a partire dall’anno accademico 2008/2009 avrebbe avuta garantita la sopravvivenza del corso per un periodo pari alla durata del medesimo, con la nuova disciplina, il medesimo si vedrebbe riconosciuto per la conclusione degli studi un periodo pari al triplo della durata del corso stesso. <br />	<br />
Tale argomentare non può essere condiviso. <br />	<br />
Ed il motivo è semplice. Come correttamente affermato dalla difesa dei ricorrenti il Regolamento d’ateneo emanato in data 8.05.2008, nel citato art. 30 non indica alcun termine di decadenza entro il quale gli studenti avrebbero dovuto terminare il corso di studi. In definitiva, il regolamento del 2008 non ricollega al decorso del termine alcuna sanzione ciò che invece fa il nuovo regolamento che, in conclusione, i ricorrenti hanno tutto l’interesse a vedere esaminato nel merito al fine di ottenerne l’annullamento nell’ipotesi in cui fossero considerate accoglibili le loro ragioni. <br />	<br />
2. Il ricorso deve, quindi, essere esaminato nel merito.<br />	<br />
Esso è infondato. <br />	<br />
La pretesa dedotta in giudizio è, in sostanza, quella di mantenere senza termine finale (perché di questo trattasi) una serie di corsi di laurea che sono invece, come è fisiologico, ad esaurimento. <br />	<br />
Seguendo il ragionamento, pur brillantemente esposto dalla difesa dei ricorrenti, tali corsi dovrebbero essere mantenuti in vita fino al termine che scaturirebbe dalla volontà dei singoli studenti di ultimare gli stessi con l’unico obbligo a loro carico che deriva dalla disposizione ( di cui al R.D. n. 1592 del 31.08.1933 ) che stabilisce la decadenza nei confronti di coloro i quali non sostengano esami per otto anni. <br />	<br />
Ciò porterebbe all’assurdo risultato di mantenere in vita corsi completamente obsoleti e non più rispondenti alle attuali esigenze didattiche. <br />	<br />
Non va dimenticato che il diritto allo studio non va inteso nel senso di diritto alla permanenza in ambito universitario, bensì nel senso ben differente che ha portato il legislatore costituente all’introduzione nella Carta dell’art. 34 e cioè del diritto di ognuno a ricevere una adeguata istruzione e del riconoscimento del diritto ad ogni cittadino indipendentemente dalle sue condizioni economiche e sociali.<br />	<br />
Il richiamo quindi ai principi di uguaglianza e del diritto allo studio è, in questa sede, del tutto inconferente. <br />	<br />
Non vi è alcuna negazione di tali principi nella volontà di razionalizzare una situazione negativa venutasi a creare per l’eccessivo protrarsi di corsi di laurea non più rispondenti alle attuali esigenze.<br />	<br />
Né, l’Università nega la possibilità di ultimare tali corsi bensì pone un limite temporale (dettando congrue disposizioni transitorie) agli studenti che dopo molti anni dall’iscrizione e dopo l’introduzione dei nuovi corsi, si trovano a non avere ancora ultimato gli studi.<br />	<br />
Le pur rispettabili vicende personali di ogni studente, che possono avere negativamente influito sulla possibilità di concludere il corso di laurea, non possono incidere sulla complessiva organizzazione dell’Università né possono indurre la stessa a perpetuare questo stato di cose che, nel tempo, porterebbe inevitabilmente al rilascio di titoli di laurea basati su piani di studio completamente obsoleti.<br />	<br />
Né d’altronde è sostenibile l’argomento secondo cui gli studenti si troverebbero nell’impossibilità di completare gli studi. <br />	<br />
Ciò non corrisponde al vero poiché le disposizioni impugnate consentono con ampio spazio la possibilità di passare ad altro corso di studi o, ancor meglio, di ultimare il proprio.<br />	<br />
La disposizione transitoria contenuta nell’art. 57 dell’impugnato regolamento stabilisce tempistiche ampie e in ogni caso ragionevoli per l’ultimazione degli studi.<br />	<br />
E proprio la presenza della disposizione transitoria, volta a disciplinare le situazioni in corso, fa cadere l’argomentazione riferita alla asserita illegittimità della retroattività del regolamento. <br />	<br />
In definitiva nessuna delle censure dedotte dai ricorrenti è idonea ad individuare un vizio invalidante gli atti impugnati.<br />	<br />
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, siccome infondato.<br />	<br />
3. La natura della controversia e la novità delle questioni sottoposte al Collegio giustificano la compensazione delle spese di lite. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-10-3-2011-n-211/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-2-2011-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-2-2011-n-211/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.211</a></p>
<p>Vincenzo Fiorentino – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore. Circolazione stradale – Centri abitati – Isola pedonale – Istituzione – Competenza – Mancata adozione del Piano Urbano del Traffico – Ininfluenza. In tema di istituzione di un’isola pedonale in un centro abitato, l’art. 7 comma 9, d.lg. 30 aprile 1992 n.285,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-2-2011-n-211/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-2-2011-n-211/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Fiorentino – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Centri abitati – Isola pedonale – Istituzione – Competenza – Mancata adozione del Piano Urbano del Traffico – Ininfluenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di istituzione di un’isola pedonale in un centro abitato, l’art. 7 comma 9, d.lg. 30 aprile 1992 n.285, in deroga alle previsioni di cui al successivo art. 107, attribuisce alla Giunta Municipale (e al Sindaco in caso di urgenza) la competenza per la delimitazione di aree pedonali e le zone di traffico limitato, né la mancata adozione del Piano Urbano del Traffico di cui all’art. 36 rende di per sé illegittima l’istituzione di un’isola pedonale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00211/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00196/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 196 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p>Francesco Costantino, Salvatore Belpanno, Roberto Costantino, Guido Mauro, Pietro Procopio, Salvatore Mancini, Romualdo Levato, Lucia Chirico&#8217;, Elio Rotundo, Esterina Gabriele, Fausto Gallo, Angela Costa, Massimo Esposito, Luigi Melina, Leonardo Iuzzolini, Rosa Lauritano, Amedeo Lancellotti, Vincenzo Bertucci, Simona Spadaro, Francesco Colella, Ivan Procopio, Paola D&#8217;Errico, Anita Mirante, Massimo Rijitano, Gilberto Ferraina, Francesco Proto, Pietro Falbo, Angelo Orlando, Felice Miceli, Gabriele Tauro, Alba Borromeo, Angioletta Canino, Sara Lamanna, Maurizio Caserta, Lucia Rosarno, Rosalba Dara, Francesco Leonardo, Antonio Ansani, Domenico Scappatura, Maurizio Senese, Vitaliano Rocca, Giovanni Cortese, Nicola Merante, Rosa Greco, Amelia Martina, Corrado Roberta Griffo, Massimo Ferraro, Giuseppe Mittiga, Manuela Toto, Domenico D&#8217;Elia, Anna Rubino, Ernesto Carnovale, Riccardo Durante, Stefania Granato, Lorenzo Senese, Salvatore Morello, Tommasina Garofalo, Luigi Minicelli, Antonietta Angotti, Sebastiano Giuseppe Pugliese, Michele Bagala&#8217;, Diana Desto, Fernando Lobello, Pietro Tassone, Graziella Franconieri, Daniela Mazzocca, Rosanna Genovese, Lucia Patrizia Bellosio, Annamaria Nistico&#8217;, Giuseppina Amendola, Elio Mannarino, Antonio Marzano, Marianna Rosso, Mirella Dolino, Simona Ferrara, Emanuela Rubino, Luigi Iuli, Zhou Shuangyu, Elena Carneri, Giuseppe Sculco, Giovanni Iuli, Sebastiano Ganci, Massimo Gaglianese, Gaetano Muraca, Davide Andreacchio, Monica Larussa, Marisa Citriniti, Antonio Rotella, Antonio Marino, Nunzia Marino, Amalia Giampa&#8217;, Domenico Ladalardo, Salvatore Iozzo, Biagio Pistoia, Gisella Russo, Anna Nania, Francesco Moniaci, Giuseppe Starace, Giuseppe Minicelli, Enrico Cristallo, Francesco Teti, Rosina Gallo, Maria Scozzafava, Giovanna Tambato, Gustavo Gulla&#8217;, Maria Lanzo, Giuseppina Sacco, Francesco Chirillo, Michele Tallarico, Eugenio Maiello e Rosa Marabese, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Pitaro, con domicilio presso Francesco Pitaro in Catanzaro, Via Francesco Acri 88; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Catanzaro</b>, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio presso Alfredo Gualtieri, in Catanzaro, Via Vittorio Veneto 48; </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b></i>ad adiuvandum:	</p>
<p>Giancarlo Pittelli, Cinzia Galasso, Luigi Corte, Francesco Giancotti, Santina Tomaselli, Antonella Spinoso, Tiziana Nocera, Hu Kerul, Andrea Curcio, Teresa Levato, Salvatore Ascritti, Paola Masciari, Ali Barati, Antonietta Veraldi, Salvatore Mosca, Girolamo Cardamone, Anna Mandile, Annamaria Miniaci, Matteo Grillo, Antonio Greco, Angela Rito, Liliana Milizia, Giovanni Cristallo, Amedeo Garcea, Pietro Bullotta e Antonio Carmine Cuccuru, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Pitaro, con domicilio presso Francesco Pitaro, in Catanzaro, Via Francesco Acri 88; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>a) della delibera della Giunta Comunale di Catanzaro n. 795 dell’11 dicembre 2009, con cui il Comune di Catanzaro ha istituito l’isola pedonale sul Corso Mazzini e ha vietato l’accesso e la circolazione sul Corso Mazzini delle autovetture; b) del provvedimento del Comune n. 301 in data 30 dicembre 2009, con cui è stata data esecuzione alla delibera di Giunta n. 412/2006; c) della delibera di Giunta n. 412/2006, avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo assetto della circolazione stradale nel centro storico e del disciplinare delle aree vietate al transito, delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali”; c) del provvedimento del Comune di Catanzaro con cui si è disposto nel centro storico l’obbligo del parcheggio a pagamento con la istituzione dei parcheggi a strisce blù senza prevedere contestualmente aree per il parcheggio pubblico; d) della delibera di Giunta Municipale n. 625 del 4 ottobre 2010, con cui è stata modificata e integrate la delibera di Giunta n. 795/009; e) dell’ordinanza del Comune di esecuzione della delibera di Giunta n. 625/2010;<br />	<br />
e per l’accertamento <br />	<br />
del diritto dei ricorrenti di potere liberamente circolare nel centro storico della città e di potere liberamente svolgere la propria attività commerciale;<br />	<br />
e per la condanna <br />	<br />
del Comune di Catanzaro al risarcimento del danno;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro Sindaco;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il gravame introduttivo i ricorrenti &#8211; residenti nel Comune di Catanzaro e titolari di attività commerciali nelle zone in cui il Comune ha vietato la circolazione delle autovetture &#8211; chiedono l’annullamento: a) della delibera della Giunta Comunale di Catanzaro n. 795 dell’11 dicembre 2009, con cui il Comune di Catanzaro ha istituito l’isola pedonale sul Corso Mazzini e ha vietato l’accesso e la circolazione sul Corso Mazzini delle autovetture; b) del provvedimento del Comune n. 301 in data 30 dicembre 2009, con cui è stata data esecuzione alla delibera di Giunta n. 412/2006; c) della delibera di Giunta n. 412/2006, avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo assetto della circolazione stradale nel centro storico e del disciplinare delle aree vietate al transito, delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali”; c) del provvedimento del Comune di Catanzaro con cui si è disposto nel centro storico l’obbligo del parcheggio a pagamento con la istituzione dei parcheggi a strisce blù senza prevedere contestualmente aree per il parcheggio pubblico.<br />	<br />
I ricorrenti chiedono anche l’accertamento del loro diritto a circolare liberamente nel centro storico e a svolgere liberamente la propria attività commerciale, nonché la condanna del Comune al risarcimento del danno.<br />	<br />
1.1. In ordine all’interesse a ricorrere, nel gravame introduttivo i ricorrenti specificano che, per effetto dei provvedimenti impugnati, è stato pregiudicato il loro “diritto di cittadini-fruitori della città, il diritto di svolgere la loro attività commerciale, il diritto alla salute e alla salubrità ambientale”.<br />	<br />
Nel gravame si afferma anche che risulta tempestiva l’impugnazione della delibera di Giunta Comunale n. 412/2006, mai applicata dal Comune e conosciuta dai ricorrenti solo a seguito dell’adozione della delibera di Giunta n. 759/2009.<br />	<br />
Con unico e articolato motivo di gravame i ricorrenti lamentano “violazione degli art. 107 del Testo Unico sugli Enti Locali, 7 e 36 del Codice della Strada, 3, 41, 16, 1 e 32 della Costituzione, 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990, nonché violazione della nota in data 24 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, manifesta illogicità e irragionevolezza”.<br />	<br />
Al riguardo osservano che: a) ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico sugli Enti Locali, la costituzione dell’isola pedonale deve essere disposta dal competente Dirigente comunale e non dalla Giunta e che la delibera di Giunta n. 759/2009 costituisce l’approvazione di una determinazione in effetti assunta dal Dirigente; b) il Comune non si è preventivamente dotato del piano urbano del traffico previsto dall’art. 36 del Codice della Strada e ha violato l’art. 7 del Codice, il quale impone, nella delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, di tener conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; c) i provvedimenti impugnati violano l’art. 41 della Costituzione, in quanto pregiudicano le attività commerciali che si svolgono nell’ambito dell’isola pedonale, e l’art. 3 della Costituzione, in quanto favoriscono le attività commerciali poste al di fuori dell’isola pedonale; d) risultano anche violati gli artt. 1 della Costituzione, che garantisce il diritto al lavoro, atteso che i provvedimenti impugnati rischiano di far chiudere le attività commerciali poste all’interno dell’isola pedonale, 32, avendo i provvedimenti determinato un innalzamento delle polveri sottili e dell’inquinamento atmosferico e acustico nelle adiacenti vie del centro storico, e 16, essendo stata pregiudicato il diritto dei ricorrenti di accedere liberamente al Corso Mazzini; e) il Comune, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, non ha indicato le ragioni di fatto e di diritto che hanno giustificato la costituzione dell’isola pedonale; f) in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il Comune non ha comunicato l’avvio del procedimento ai soggetti interessati; g) cadendo in evidente contraddizione, nella delibera di Giunta n. 759/2009 l’Amministrazione ha affermato che l’istituzione dell’isola pedonale doveva essere preceduta dalla realizzazione delle necessarie strutture complementari; h) l’Amministrazione non ha svolto un’adeguata istruttoria al fine di valutare i diversi interessi coinvolti nella vicenda; i) i provvedimenti impugnati sono irragionevoli in quanto, oltre a pregiudicare gli interessi dei ricorrenti, compromettono la debole economia cittadina, costituendo illegittimo esercizio della discrezionalità amministrativa; l) i provvedimenti sono illogici in quanto il Comune non ha previamente provveduto a una completa regolamentazione del centro cittadino; m) in violazione dell’art. 7, ottavo comma, del Codice della Strada, l’Amministrazione ha istituito le strisce blù a pagamento senza riservare un’area adeguata al parcheggio libero.<br />	<br />
Per quanto attiene la richiesta di risarcimento, i ricorrenti affermano che, a seguito dell’istituzione dell’isola pedonale, gli incassi degli operatori commerciali del centro di Catanzaro sono diminuiti fra il 30% e il 50%.<br />	<br />
2. Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepisce l’inammissibilità del gravame e sollecita, in subordine, il suo rigetto nel merito in quanto infondato.<br />	<br />
In particolare, l’Amministrazione osserva che: a) il ricorso è nullo in quanto non è possibile identificare i ricorrenti; b) il ricorso è irricevibile per tardività dell’impugnazione della delibera di Giunta n. 412/2006; c) l’art. 7 del Codice della Strada, in deroga alle previsioni di cui al successivo art. 107, prevede la competenza del Sindaco o della Giunta sulla materia di cui ai provvedimenti impugnati; d) come affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (decisione n. 144/2010), non è necessaria la previa adozione del Piano Urbano del Traffico per istituire zone a traffico limitato; e) il perseguimento del prevalente interesse generale rende compatibili i provvedimenti impugnati con gli artt. 3, 16, 32 e 41 della Costituzione; f) è stata garantita la più ampia partecipazione procedimentale e, comunque, gli artt. 7 e 8 non trovano applicazione nel caso di provvedimenti di carattere generale; g) il Comune ha potenziato i sussidi complementari necessari per l’istituzione dell’isola pedonale; h) l’art. 7, ottavo comma, del Codice della Strada esclude l’obbligo della aree libere di parcheggio nel caso di zone “A” ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 1444/1968.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 4 marzo 2010 il Comune precisa che: a) i provvedimenti impugnati sono stati preceduti dall’approvazione, con delibera consiliare n. 23 del 21 maggio 2001, del Piano di sviluppo urbano, in cui si è prevista, tra l’altro, l’utilizzazione di norma a carattere pedonale del Corso Mazzini e delle vie del centro, e dalle deliberazioni consiliari nn. 34 del 15 marzo 2005, 115 del 30 novembre 2007 e 18 del 25 febbraio 2009, con cui tale Piano è stato rimodulato; b) con delibera di Giunta n. 291 del 27 maggio 2009 è stato approvato il Piano della mobilità strategica della città di Catanzaro, in cui è stata prevista la “pedonalizzazione” di Corso Mazzini-.<br />	<br />
3. Con atto notificato in data 25 febbraio 2010 intervengono “ad adiuvandum” i soggetti indicati in epigrafe, formulando richieste identiche a quelle già rassegnate dai ricorrenti (inclusa la richiesta di risarcimento del danno)<br />	<br />
4. Con memoria depositata in data 12 marzo 2010 il Comune, richiamando nel merito le argomentazioni già svolte, osserva che: a) l’atto di intervento è inammissibile perché gli intervenienti, in quanto titolari di un interesse proprio, avrebbero dovuto impugnare personalmente i provvedimenti contestati; b) l’atto di intervento è nullo in quanto non è possibile identificare gli intervenienti.<br />	<br />
5. Con motivi aggiunti, con cui sollevano le identiche censure di cui al gravame introduttivo, i ricorrenti impugnano: a) la delibera di Giunta Municipale n. 625 del 4 ottobre 2010, con cui è stata modificata e integrate la delibera di Giunta n. 795/009; b) l’ordinanza del Comune di esecuzione della delibera di Giunta n. 625/2010.<br />	<br />
I ricorrenti, inoltre, chiedono l’accertamento del loro diritto a circolare liberamente nel centro storico e a svolgere liberamente la propria attività commerciale, nonché la condanna del Comune al risarcimento del danno, chiedendo apposita consulenza tecnica per l’accertamento del pregiudizio economico subito.<br />	<br />
6. Con memoria depositata in data 30 novembre 2010 il Comune ribadisce e articola ulteriormente le difese già svolte in relazione al ricorso introduttivo.<br />	<br />
7. Con memoria depositata in data 10 dicembre 2010, i ricorrenti ribadiscono e articolano ulteriormente le proprie difese.<br />	<br />
8. Nella pubblica udienza del 3 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
9. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono infondati e può, quindi, prescindersi dalle esame delle eccezioni di natura processuale sollevate dal Comune e da ogni altro rilievo sulle domande formulate dai ricorrenti.<br />	<br />
L’art. 7, nono comma, del d.lsg. n. 295/1982, infatti, in deroga alle previsioni di cui al successivo art. 107, attribuisce alla Giunta Municipale (e al Sindaco in caso di urgenza) la competenza per la delimitazione di aree pedonali e le zone di traffico limitato.<br />	<br />
La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 295/1982 non rende di per sé illegittima l’istituzione di un’isola pedonale ai sensi del precedente art. 7, nono comma.<br />	<br />
Invero, ai sensi del citato art. 36, quarto comma, i piani del traffico sono “finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi”.<br />	<br />
Essi prevedono il “ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire”.<br />	<br />
La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico, tuttavia, non rende illegittima qualsiasi “regolamentazione della circolazione nei centri abitati” (art. 7 del d.lgs. n. 295/1982), dovendo altrimenti concludersi nel senso che, in difetto del Piano Urbano del Traffico, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia.<br />	<br />
Ciò che rileva è che i provvedimenti di cui al citato art. 7 non siano illegittimi, né palesemente irragionevoli (mentre per i soggetti interessati è sempre possibile ottenere l’adozione del Piano Urbano del Traffico attraverso la procedura del silenzio).<br />	<br />
Al riguardo, comunque, va precisato che i provvedimenti impugnati costituiscono l’esito di una compiuta e adeguata attività di pianificazione, ampiamente illustrata dal Comune nelle sue memorie difensive e che, al di là del “nomen juris” utilizzato, corrisponde all’adozione del Piano Urbano del Traffico di cui al citato art. 36.<br />	<br />
Per quanto attiene la presunta violazione degli artt. 41, 3, 1, 32 e 16 della Costituzione, deve, invece, osservarsi che: a) i valori costituzionali tutelati dagli articoli indicati non sono assolutamente incomprimibili; b) il legislatore (e, in attuazione della disciplina primaria, anche l’Amministrazione) è chiamata a tutelare tali valori nel rispetto degli altri valori costituzionali di pari rango; c) la previsione legislativa della possibilità di istituire un’isola pedonale risponde a varie esigenze di natura costituzionale (la tutela del patrimonio storico-artistico, della salute, dell’ambiente, della libertà di circolazione, etc.); d) è necessario, pertanto, che il contemperamento fra esigenze confliggenti di pari rilievo costituzionale &#8211; e talvolta di identica natura &#8211; avvenga in modo ragionevole e proporzionato; e) nella specie tale contemperamento è assolutamente ragionevole, in quanto è fisiologico che sia destinata ad isola pedonale una parte del centro storico (Corso Mazzini) che si presta particolarmente al passeggio e che costituisce una della zone più interessanti della città dal punto di vista estetico e architettonico; f) sotto questo profilo non è irrazionale la differenza di disciplina fra una zona del centro storico idonea al passeggio (e, pertanto, istituita come isola pedonale) e il resto della città, né appare illogico che la libertà di circolazione possa essere esercita nel Corso Mazzini con modalità differenti (e, sotto certi aspetti, più vantaggiose) rispetto a quanto avviene nel resto della città; g) quanto alle ulteriore censure di violazione della Costituzione, deve aggiungersi che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova della natura lesiva dei provvedimenti impugnati, in quanto nessun dato oggettivo è stato fornito in ordine al pregiudizio alle attività commerciali e, conseguentemente, al lavoro (anche subordinato) che tali attività producono, né in ordine al presunto inquinamento acustico e atmosferico delle vie del centro limitrofe al Corso Mazzini; h) non può affatto escludersi che l’istituzione di un’isola pedonale renda, invece, più appetibile una zona sotto il profilo commerciale, essendo i cittadini più propensi a recarsi nell’area durante il tempo libero o al fine di effettuare i loro gli acquisti in ragione della superiore godibilità della zona rispetto ad altre aree della città. <br />	<br />
E’ parimenti priva di ogni riscontro probatorio l’affermazione dei ricorrenti secondo cui i provvedimenti impugnati sarebbero di nocumento alla già debole economia cittadina.<br />	<br />
Deve, poi, rilevarsi che i provvedimenti impugnati sono compiutamente motivati, sia in quanto esplicitano adeguatamente la ragione per la quale sono stati adottati (restituire al Corso Mazzini la sua tipica funzione di luogo cittadino di incontro e passeggio, tenuto conto della sua pregevole architettura, della sua collocazione all’interno del centro storico e della sua conformazione fisica), sia in quanto la motivazione dei provvedimenti impugnati va anche desunta dai precedenti atti di pianificazione cui ha fatto ampio riferimento il Comune nelle sue memorie.<br />	<br />
Gli artt 7 e 8 della legge n. 241/1990, inoltre, non trovano applicazione nel caso di provvedimento di natura generale, come disposto dal successivo art. 13, primo comma,.<br />	<br />
L’istruttoria svolta dal Comune risulta, quindi, del tutto adeguata, sia perché, ai sensi del citato art. 13, primo comma, non era necessario coinvolgere nel procedimento qualsiasi soggetto nei cui confronti il provvedimento finale avrebbe potuto spiegare effetti indiretti, sia perché il Comune ha, di fatto, interloquito con tutti gli enti esponenziali di interessi diffusi (i quali, con la sola eccezione dei commercianti, hanno manifestato il loro assenso in ordine all’iniziativa dell’Amministrazione).<br />	<br />
Il Comune ha, poi, adottato diverse delibere (ad esempio le delibere di Giunta nn. 775/2009, 776/2009 e 759/2009) di natura complementare rispetto all’istituzione dell’isola pedonale al fine di rendere più agevole l’accesso all’area, di talché è infondata in punto di fatto la tesi dei ricorrenti secondo cui l’Amministrazione avrebbe assunto la propria determinazione senza considerare in alcun modo le eventuali difficoltà dei cittadini nel raggiungere la zona.<br />	<br />
Né, ovviamente, risultava necessario, prima dell’istituzione dell’isola pedonale, realizzare tutti gli interventi indicati dai ricorrenti (ascensori, metropolitana di superficie, etc.), in quanto è chiaro che la regolamentazione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 295/1982 non può essere pregiudicata dalla limitazione delle risorse finanziare e dall’impossibilità di porre in essere la migliore delle soluzioni possibili.<br />	<br />
Il fatto che la stessa Amministrazione abbia fatto riferimento in una sua delibera agli interventi di cui si tratta (ascensori, metropolitana di superficie, etc.) non significa che la realizzazione di tutti questi interventi fosse necessariamente prodromica all’istituzione dell’area pedonale e che, di conseguenza, risulti illegittima l’istituzione di tale area perché tali interventi non sono stati tutti realizzati.<br />	<br />
Ciò che rileva, infatti, è che l’istituzione della zona pedonale non risulti assolutamente irragionevole o sia stata decisa in difetto di ogni strumento che consenta alla stessa di assolvere le sue funzioni (ciò che nel caso in esame non è, proprio perché il Comune ha previamente adottato le delibere di Giunta nn. 775/2009, 776/2009 e 759/2009 e di cui si è detto).<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 7, ottavo comma, del Codice della Strada, infine, non è necessario riservare spazi per il parcheggio libero nel caso di area “A” ai sensi dell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 (e non vi è dubbio che il Corso Mazzini costituisce parte dell’area “A”, che comprende le “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico o artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.<br />	<br />
10. Per le considerazioni che precedono il ricorso, incluso quello di cui ai motivi aggiunti, deve essere rigettato. <br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
1) rigetta il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
2) condanna i ricorrenti e gli intervenienti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Catanzaro, liquidate in complessivi € 3.850,00, oltre accessori di legge se dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-2-2011-n-211/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-5-11-2010-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-5-11-2010-n-211/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.211</a></p>
<p>Pres. F. Mariuzzo, Est. F. Tomaselli T.I. (Avv. ti M. Dalla Fior e A. Lorenzi) c/ Comune di Baselga di Pinè (non costituito in giudizio) 1. Costruzione di un fabbricato – Esclusione dalle fattispecie ex. 83 della l.p. n. 22 del 1991 – Per le quali è sufficiente una semplice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-5-11-2010-n-211/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-5-11-2010-n-211/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Mariuzzo, Est. F. Tomaselli<br /> T.I. (Avv. ti M. Dalla Fior e A. Lorenzi) c/ Comune di Baselga di Pinè (non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Costruzione di un fabbricato – Esclusione dalle fattispecie ex. 83 della l.p. n. 22 del 1991 – Per le quali è sufficiente una semplice autorizzazione &#8211; Prevedono tutte il solo utilizzo del suolo	</p>
<p>2.  Area sottoposta a vincolo paesaggistico- Costruzione opera abusiva – Insanabilità dell’opera</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. (…) E’, peraltro, palese che l’intervento edilizio realizzato dalla ricorrente (box prefabbricato in metallo) non è riconducibile a nessuna delle fattispecie previste ex art. 83 della l.p. 5.9.1991, n. 22, per le quali è necessaria una semplice autorizzazione, in quanto tutte le fattispacie ivi previste prevedono l’ “occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere”. Ciò presuppone il solo uso del suolo.	</p>
<p>2.Nella specie, la Commissione, valutando la posizione del manufatto nel pregevole contesto pinetano, ne ha rilevato il pregiudizio per “i vincoli posti a tutela del paesaggio e dei valori paesistici e ambientali, in quanto il box metallico abusivamente realizzato si colloca in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di bosco alternato a spazi prativi ove la collocazione del manufatto in posizione isolata e casuale (e non correlata con funzioni connesse all&#8217;attività agricola) risulta essere elemento di disordine e degrado dei luoghi paesaggisticamente tutelati”; ha, poi, ancora sottolineato che “ad aggravare la suddetta situazione di degrado concorrono anche, ed in modo pesante, la tipologia edilizia e le caratteristiche costruttive delle opere realizzate in relazione al fatto che risultano del tutto estranee alla tradizione costruttiva dei manufatti del luogo”. Va dunque in proposito confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui non possono essere sanate le opere abusivamente realizzate su aree assoggettate a vincolo di tutela, qualora le stesse abbiano, come ricorre nel caso di specie, un effettivo impatto sull’ambiente, pregiudicando o anche solamente alterando l’originario pregio paesaggistico oggetto di specifica tutela.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 95 del 1999, proposto da: 	</p>
<p><b>Tessadri Irma</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, Via Paradisi, n. 15/5	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Baselga di Pinè</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento del Sindaco di Baselga di Pinè n.1652 del 2.2.1999, concernente l’ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino relativa ad un box prefabbricato in metallo abusivamente realizzato sulla p.f. 3404/6 in C.C. Miola.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 9.3.1999 e depositato il successivo 18.3 è stato impugnata l’ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino, emessa dal Sindaco di Baselga di Pinè in data 2.2.1999, pertinente un box prefabbricato in metallo abusivamente realizzato sulla p.f. 3404/6 in C.C. Miola.<br />	<br />
Ad avviso dell’interessata detto provvedimento sarebbe sotto più profili illegittimo, per cui ne viene richiesto l’annullamento nella presente sede giurisdizionale.<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata.<br />	<br />
All’udienza del 28.10.2010 la causa è stata trattenuta in decisione<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Si premette che l’avversato provvedimento è stato adottato, essendo stata negata all’interessata in sede di tutela paesaggistica la richiesta sanatoria edilizia e che l’impugnativa successivamente proposta avverso tale diniego è stata a sua volta respinta da questo Tribunale con sentenza n. 509 del 21.12.1998.<br />	<br />
Il primo motivo, con cui l’istante ha contestato in via derivata l’ingiunzione, quale atto consequenziale all’asseritamente illegittimo diniego di condono, va peraltro disatteso in ragione della intervenuta reiezione, con decisione n. 1524 del 16.3.2010, dell’appello proposto al Consiglio di Stato avverso la ridetta sentenza del T.R.G.A.<br />	<br />
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha, per un verso, ritenuto adeguatamente motivato il diniego di sanatoria, risultando nella fattispecie effettuata una specifica valutazione negativa del manufatto nell’ambito paesaggistico in cui si inserisce, tenuto anche conto dell’inusuale tecnica costruttiva adoperata; per altro verso, ha disatteso i richiami sia al fatto che la motivazione addotta per il diniego impugnato sarebbe identica a quella enunciata in altri casi dall’Amministrazione sia alla mancata indicazione delle modifiche da apportare per rendere accettabile il manufatto nel contesto ambientale in cui si colloca: in tal modo è stata respinta la censura che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente apprestato ausilio a comportamenti <i>contra legem</i>.<br />	<br />
Con il secondo motivo, la ricorrente ha asserito che l’intervento realizzato, per la sua modesta consistenza e l’assunto carattere pertinenziale, sarebbe soggetto a semplice autorizzazione ex art. 83 della L.p. 5.9.1991, n. 22.<br />	<br />
Il ridetto art. 83 elenca, puntualmente, i seguenti interventi:<br />	<br />
“a) l&#8217;occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere; <br />	<br />
b) i capanni di caccia fissi realizzati nelle aree ove è consentito l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria; <br />	<br />
c) gli scavi e successivi reinterri; <br />	<br />
d) le opere di manutenzione straordinaria; <br />	<br />
e) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le opere di demolizione di immobili; <br />	<br />
e-bis) gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all&#8217;articolo 77-bis, comma 1, lettere e) ed f); <br />	<br />
e-ter) gli interventi previsti dai piani attuativi di cui al capo IV del titolo IV, sempreché contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali; <br />	<br />
e-quater) le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità di edifici esistenti, sempre che gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche e formali; <br />	<br />
f) le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi; <br />	<br />
g) le recinzioni, i muri di sostegno e contenimento fino a tre metri di altezza, le pavimentazioni stradali, le sistemazioni esterne agli edifici non comportanti aumenti di volume; <br />	<br />
h) la costruzione e la sostituzione di impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, purché non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia; <br />	<br />
i) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, all&#8217;igienicità ed idoneità degli edifici nonché alla sicurezza, purché non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano indispensabili in base a nuove disposizioni in materia; <br />	<br />
i-bis) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), o agli impianti fissi di telecomunicazione, di cui alle disposizioni regolamentari previste dall&#8217;articolo 61 (Protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernenti la realizzazione su edifici esistenti di strutture a palo con altezza non superiore a sei metri nonché l&#8217;installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno già esistente e le modifiche tecniche o di potenziamento degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione e trasmissione dei segnali; <br />	<br />
j) le opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica di edifici esistenti; <br />	<br />
k) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico; <br />	<br />
l) i lavori di cui all&#8217;articolo 87, comma 5, per rendere l&#8217;opera abitabile o agibile; <br />	<br />
m) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari; <br />	<br />
n) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; <br />	<br />
o) il mutamento senza opere della destinazione d&#8217;uso delle unità immobiliari, quale risulta dal provvedimento di concessione o dalla licenza edilizia o, per gli immobili costruiti prima dell&#8217;entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto, purché sia rispettata la dotazione degli spazi di parcheggio di cui all&#8217;articolo 73; <br />	<br />
p) le opere interne alle costruzioni che non comportino modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, che non modifichino la destinazione d&#8217;uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell&#8217;immobile e rispettino le originarie caratteristiche costruttive degli edifici.” <br />	<br />
E’, peraltro, palese che a nessuno dei ridetti interventi edilizi è riconducibile quello realizzato dalla ricorrente e, in particolare, all’“occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere”, in quanto ciò presuppone il solo uso del suolo.<br />	<br />
Inoltre, la struttura in questione, realizzata nell’ormai lontano anno 1984 e che insiste, dunque, da oltre 25 anni nella zona agricola di interesse primario di Baselga di Piné, il cui ambito territoriale è connotato da paesaggi suggestivi e di grande bellezza naturalistica, non è neppure funzionale all’attività agricola, come confermato nella determinazione negativa resa dall’apposita Commissione dei dirigenti generali della P.A.T., ai sensi della L.p. 18.4.1995, n. 5.<br />	<br />
Nella specie, la detta Commmissione, valutando la posizione del manufatto nel pregevole contesto pinetano, ne ha rilevato il pregiudizio per “i vincoli posti a tutela del paesaggio e dei valori paesistici e ambientali, in quanto il box metallico abusivamente realizzato si colloca in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di bosco alternato a spazi prativi ove la collocazione del manufatto in posizione isolata e casuale (e non correlata con funzioni connesse all&#8217;attività agricola) risulta essere elemento di disordine e degrado dei luoghi paesaggisticamente tutelati”; ha, poi, ancora sottolineato che “ad aggravare la suddetta situazione di degrado concorrono anche, ed in modo pesante, la tipologia edilizia e le caratteristiche costruttive delle opere realizzate in relazione al fatto che risultano del tutto estranee alla tradizione costruttiva dei manufatti del luogo”. <br />	<br />
Va dunque in proposito confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui non possono essere sanate le opere abusivamente realizzate su aree assoggettate a vincolo di tutela, qualora le stesse abbiano, come ricorre nel caso di specie, un effettivo impatto sull’ambiente, pregiudicando o anche solamente alterando l’originario pregio paesaggistico oggetto di specifica tutela: per questo aspetto è comunque infondato l’ulteriore profilo, introdotto con memoria di data 5.10.2010, di raffronto con altre costruzioni presenti nelle vicinanze, di cui, peraltro, non viene precisata la regolarità edilizia.<br />	<br />
All’opposto l’assunta analogia tipologica va in radice confutata alla stregua della stessa documentazione fotografica dimessa in atti, da cui risulta che tali manufatti non sono box metallici, ma depositi e/o legnaie realizzati prevalentemente con elementi lignei (listelli e montanti verticali e traversi orizzontali), trattati con mordente come tutte le parti lignee esterne e, dunque, consoni alla tradizione costruttiva dei luoghi.<br />	<br />
Per le suesposte ragioni, il provvedimento impugnato resiste alle dedotte censure ed il ricorso va conseguentemente respinto.<br />	<br />
Alcuna statuizione va pronunciata sul carico delle spese di lite in difetto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso n. 95/1999, lo respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore<b> </b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-5-11-2010-n-211/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. MAZZELLA la materia della politica estera è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale &#8211; Legge della Provincia autonoma di Trento concernente azioni ed interventi di solidarietà internazionale &#8211; Norme recanti la individuazione dei soggetti coinvolti e delle tipologie di intervento e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la materia della politica estera è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale &#8211; Legge della Provincia autonoma di Trento concernente azioni ed interventi di solidarietà internazionale &#8211; Norme recanti la individuazione dei soggetti coinvolti e delle tipologie di intervento e norme relative alla definizione dei programmi di cooperazione decentrata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono incostituzionali gli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento). Le attività di cooperazione internazionale disciplinate negli articoli impugnati della legge della Provincia autonoma di Trento, sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, che è prerogativa esclusiva dello Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; la materia della politica estera è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:	Annibale		MARINI	Presidente;<br />
	Franco		BILE		   Giudice; 	Giovanni Maria	FLICK	Giudice;	Francesco		AMIRANTE	Giudice; Ugo			DE SIERVO	Giudice; 	Romano		VACCARELLA	Giudice;	Paolo			MADDALENA	Giudice;	Alfio			FINOCCHIARO		Giudice; 	Alfonso		QUARANTA Giudice;<br />
	Franco		GALLO	Giudice; 	Luigi			MAZZELLA	Giudice; 	Sabino		CASSESE Giudice;<br />
	Maria Rita		SAULLE Giudice; &#8211;	Giuseppe		TESAURO Giudice 																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 maggio 2005, depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2005.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
	udito l&#8217;avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), denunciando la violazione dell&#8217;art 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione e degli artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con  d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell&#8217;Italia con i Paesi in via di sviluppo).</p>
<p>    1.1. – Afferma il ricorrente che la Provincia  autonoma di Trento, con il prevedere «iniziative di solidarietà internazionale… rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualità della vita, versino in condizioni di particolare disagio», ha inteso legiferare nella materia della cooperazione decentrata che attiene direttamente a quella della cooperazione allo sviluppo, a sua volta attinente alla cooperazione internazionale quale «parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia» e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato, in violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Secondo il ricorrente, inoltre, la legge provinciale ricadrebbe in una materia che esula palesemente da quelle che per competenza statutaria sono attribuite alla Provincia autonoma di Trento e si porrebbe in aperto contrasto con il predetto sistema di disciplina centralizzata della materia. In particolare, il combinato disposto degli articoli 3 e 5 – in cui si stabiliscono i modi di intervento nell&#8217;ambito della cooperazione internazionale in relazione ai soggetti coinvolti e alla tipologia delle azioni previste – e l&#8217;art. 4 – che individua i Paesi destinatari delle iniziative di solidarietà – si porrebbero in aperto contrasto con l&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 49 del 1987, la quale rimette al Ministro degli affari esteri «la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento».<br />
    1.2. – Inoltre, prosegue l&#8217;Avvocatura dello Stato, l&#8217;art. 7, nel prevedere contenuto e modi di attuazione dei programmi di cooperazione decentrata, non terrebbe conto di quanto stabilito dall&#8217;art. 3 della ricordata legge statale n. 49 del 1987 («la politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri»; «per la determinazione degli indirizzi generali &#8230; e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell&#8217;ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo»), né di quanto affermato nell&#8217;art. 5  della  stessa legge, che attribuisce alla competenza del Ministro degli affari esteri la funzione di promuovere e coordinare ogni iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.<br />
    2. – Con atto depositato in data 21 giugno 2005, fuori termine, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), denunciando la violazione dell&#8217;art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, nonché degli articoli 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché, in contrasto con la legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell&#8217;Italia con i Paesi in via di sviluppo), introducono una disciplina attinente ad una materia che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.</p>
<p>    2. – Il ricorso è fondato.</p>
<p>    2.1. – L&#8217;art. 117, comma secondo, lettera a), nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri “rapporti internazionali” da un lato e “politica estera” dall&#8217;altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere una componente peculiare e tipica dell&#8217;attività dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine “rapporti internazionali”. <br />
    Mentre i “rapporti internazionali” sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la “politica estera” concerne l&#8217;attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.<br />
    2.2. – Le attività di cooperazione internazionale disciplinate negli articoli impugnati della legge della Provincia autonoma di Trento, sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, che è prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito dall&#8217;art. 1 della  legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell&#8217;Italia con i Paesi in via di sviluppo), laddove si dispone che la «cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP». <br />
    La legge impugnata prevede, invero, un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l&#8217;individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Provincia.<br />
    Implicando l&#8217;impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, la legge provinciale finisce con l&#8217;autorizzare e disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato.</p>
<p>    2.3. – D&#8217;altra parte, la semplice affermazione di principio, contenuta nell&#8217;art. 1 della legge impugnata, in base alla quale le iniziative di cooperazione dovranno sempre avvenire «in conformità con la Costituzione e nel rispetto degli indirizzi di politica estera della Repubblica e della legislazione statale di attuazione dell&#8217;articolo 117 della Costituzione, nono comma», non vale ad escludere la lesione della sfera di competenza statale. La normativa statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia è, infatti, quella dettata dall&#8217;art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legisaltive di cui al Titolo V, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.<br />
    3. – Tutte le norme censurate, dunque, per il solo fatto di intervenire nella sfera della politica estera, riservata in via esclusiva allo Stato, sono in contrasto con il riparto di competenze legislative delineato nel Titolo V della Costituzione senza peraltro essere in alcun modo legittimanti delle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 31 agostro 1972. Deve pertanto dichiararsi l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento), per violazione dell&#8217; art 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>la corte costituzionale<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 17 maggio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;1 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-6-2006-n-211/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2006 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2004 n.211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2004-n-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2004-n-211/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2004-n-211/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2004 n.211</a></p>
<p>Demanio – cartolarizzazione beni &#8211; inclusione di immobile tra quelli da considerare di pregio – impugnazione della determinazione – accertamento circa stato di degrado e necessità di interventi di restauro – necessità ex lege – tutela cautelare – accoglimento con sospensione dei termini per presentare domande di acquisto nonche’ per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2004-n-211/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2004 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2004-n-211/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2004 n.211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – cartolarizzazione beni &#8211; inclusione di  immobile tra quelli  da considerare di pregio – impugnazione della determinazione – accertamento circa stato di degrado e  necessità di interventi di restauro – necessità  ex lege – tutela cautelare – accoglimento con sospensione dei termini per  presentare domande di acquisto  nonche’ per  vendere a terzi l’immobile.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI – <a href="/ga/id/2004/4/3766/g">ordinanza n. 1966 del 27 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNA &#8211; SEZIONE II </b></p>
<p>Registro Ordinanze:211/2004<br />
Registro Generale:148/2004<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>LUIGI PAPIANO Presidente<br />GIORGIO CALDERONI Cons.<br />UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 148/2004 proposto da:<br />
<b>CICCOLA MANUELA ED ALTRIAVAGLIANO DOMENICOBALDINI RANIEROINFANTOLINO JOSE&#8217;MEZZAVIA PATRICIAPASQUINONI SERGIOPOGGIOLI ANTONIOMILELLO VITOLEBAN MARIAGENNARO MAUROCASADEI ITI</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GRAZIOSI AVV. BENEDETTOGRAZIOSI AVV. GIACOMOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA DEI MILLE 7/2presso<br />
GRAZIOSI AVV. BENEDETTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>AGENZIA DEL TERRITORIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede<br />
<b>OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALIINAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO </b><br />
Rappresentato e difeso da<br />
COLOMBINO AVV. SANDRA MARIA<br />
CAZZANTE AVV. FRANCESCO<br />
Con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
VIA AMENDOLA 3<br />
Presso la sua sede<br />
<b>S.C.I.P. SOCIETA&#8217; CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L.INAIL QUALE RAPPRESENTANTE DELLA SCIP</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione delle lettere di offerta in opzione 28.11.2003, ricevute dai ricorrenti in data 1.12.2003, relativamente alla qualifica di pregio ed alla determinazione del prezzo di vendita dell’immobile sito in Rimini Piazzale Giulio Cesare 2, 4, 6, 8 e Corso Augusto 3, 5, 7 e condotto dai ricorrenti,nonché ad alcune clausole vessatorie in esse contenute;<br />
del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1.4.2003 portante la qualificazine di pregio dell’immobile sopraddetto ai fini dell’esercizio del diritto di opzione;<br />
del decreto ministeriale 31.7.2002, art. 1 per cui tra gli immobili trasferiti alla S.C.I.P. è da considerarsi di pregio “ogni immobile che corrisponda ai criteri di cui alla delibera dell’Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali 17.4.2002 e 24.7.2002”;<br />
delle delibere dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali 17.4.2002 e 24.7.2002 nelle parti in cui stabiliscono i criteri per la definizione degli immobili di pregio anche ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e opzione dei conduttori;<br />
della relazione di stima dell’Agenzia del Demanio del novembre 2003 con cui è stato determinato il valore di mercato dell’immobile dei ricorrenti;<br />
nonché per l’emissione di sentenza ex art. 2932 C.C. ovvero di sentenza di condanna a contrarre.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AGENZIA DEL TERRITORIO<br />MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO</p>
<p>Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO<br />E udito altresì per le parti gli avv.ti Benedetto Graziosi, L. Giuffredi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e Sandra Maria Colombino;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato che i profili di censura dedotti necessitano di ulteriore approfondimento nel merito;<br />
Che, peraltro, il pregiudizio lamentato ha i requisiti della gravità ed irreparabilità atteso che l’esecuzione dell’impugnato provvedimento comporterebbe effetti irreversibili</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei ricorrenti,nonché la vendita a terzi degli immobili.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA , li 05 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2004-n-211/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2004 n.211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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