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	<title>2105 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2105 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale D. R. M. quale procuratrice Speciale di D. R. R. (Avv.ti L. Angelisanti e M. V. Santonocito) c/ Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato) sui poteri del G.A. nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile 1. Giustizia amministrativa – Giudicato – P.A. – Ottemperanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> D. R. M. quale procuratrice Speciale di D. R. R. (Avv.ti L. Angelisanti e M. V. Santonocito) c/  Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri del G.A. nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudicato – P.A. – Ottemperanza – Obbligo giuridico – Configurabilità – Sussiste –  Proposizione nuove questioni – Inammissibilità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Sentenza civile – Ottemperanza – G.A. – Poteri di stretta esecuzione – Sussistenza – Poteri di attuazione – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste in capo all&#8217;Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l&#8217;esecuzione senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito. 	</p>
<p>2. Considerato che il giudice amministrativo, quando è chiamato a pronunciare su di un&#8217;azione di ottemperanza al giudicato derivante da una sentenza emessa dall’a.g.o., pur trattandosi di giurisdizione estesa al merito, deve limitarsi ad usare i poteri di stretta &#8221; esecuzione &#8221; del giudicato, in quanto l&#8217;esercizio dei poteri di &#8221; attuazione &#8221; idonei a modificare (sia pure arricchendolo) il giudicato originario verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all&#8217;ambito della sua giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10403 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Di Russo Monica quale procuratrice Speciale di Di Russo Renato, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Angelisanti e Marco Valerio Santonocito, con domicilio eletto presso lo Studio dei medesimi in Roma, via Etruria, 65; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
&#8211; Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Lavoro, n. 9118/2011 del 17 maggio 2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il dott. Ivo Correale e udito il difensore della parte erariale come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, Monica Di Russo, in qualità di procuratrice del sig. Renato Di Russo giusta procura speciale allegata in atti, richiamava, con ricorso a questo Tribunale ex art. 112 c.p.a., notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 9 dicembre, la sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Terza Lavoro, 17 maggio 2011 n. 9118, con la quale le Amministrazioni resistenti in quel giudizio, Regione Lazio e Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale successore del Ministero del Tesoro), erano condannate, in solido, al pagamento nei confronti di Renato Di Russo rappresentato dalla figlia Monica Di Russo in virtù di procura speciale, della somma di euro 68.427,30 per crediti imputabili agli artt. 40 e 41 Reg. INA, oltre interessi legali dal dovuto all’effettivo saldo e al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 5.250,00 oltre IVA, CPA, spese generali ex art. 14 d.m. 127/2004 e spese di CTU liquidate separatamente.<br />	<br />
La ricorrente, quindi, rappresentando che tale sentenza, ritualmente notificata, era passata in giudicato “formale” ex art. 324 cpc, non avendo proposto le Amministrazioni soccombenti ricorso in appello, come da certificazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Roma in data 30 settembre 2011 e successiva certificazione di “passaggio in giudicato” rilasciata dal Cancelliere del Tribunale di Roma in data 21 novembre 2011, chiedeva l’esecuzione di tale sentenza, con adozione di tutte le misure ed i provvedimenti necessari per assicurare l’ottemperanza al giudicato, ricorrendo anche alla nomina di un “commissario ad acta” in sostituzione delle amministrazioni coinvolte.<br />	<br />
Si costituiva formalmente in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 15 febbraio 2012 la causa era trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Considerato che l’art. 114, comma 3, c.p.a. prevede che nei giudizi di “ottemperanza” ai sensi dell’art. 112 c.p.a., come quello in oggetto, il giudice decide con forma semplificata;<br />	<br />
Considerato che lo stesso art. 114 cit., comma 1 e 2, prevede che “l&#8217;azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta…” e che “unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l&#8217;ottemperanza, con l&#8217;eventuale prova del suo passaggio in giudicato”;<br />	<br />
Considerato che, nel caso di specie, tutti i presupposti ora richiamati sono sussistenti, in quanto risulta depositata in atti copia autentica della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ritualmente notificata alle parti del giudizio definito, nonché la certificazione che attesta il relativo passaggio in giudicato per mancata proposizione di ricorso in appello;<br />	<br />
Considerato che il presente ricorso ex art. 112 c.p.a. risulta ritualmente notificato alla Regione Lazio e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si è costituito solo formalmente, senza opporre alcun elemento;<br />	<br />
Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ricordato che sussiste in capo all&#8217;Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l&#8217;esecuzione senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito (T.A.R. Lazio, Sez. II, 17.6.10 , n. 18411);<br />	<br />
Considerato che il giudice amministrativo, quando è chiamato a pronunciare su di un&#8217;azione di ottemperanza al giudicato derivante da una sentenza emessa dall’a.g.o., pur trattandosi di giurisdizione estesa al merito, deve limitarsi ad usare i poteri di stretta &#8221; esecuzione &#8221; del giudicato, in quanto l&#8217;esercizio dei poteri di &#8221; attuazione &#8221; idonei a modificare (sia pure arricchendolo) il giudicato originario verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all&#8217;ambito della sua giurisdizione (Consiglio Stato , Sez. VI, 26.1.09, n. 360);<br />	<br />
Considerato, quindi, che in assenza di deduzioni da parte delle amministrazioni intimate, il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per denegare la richiesta esecuzione e, a tal fine, in accoglimento del proposto ricorso, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Lazio di provvedere in via solidale all’esecuzione della su richiamata sentenza, mediante il pagamento alla ricorrente, quale procuratrice speciale, delle somme indicate nella sentenza del Tribunale Civile di Roma di cui sopra;<br />	<br />
Considerato che appare opportuno, al riguardo, assegnare per l&#8217;adempimento “de quo” il termine di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza;<br />	<br />
Considerato che, in caso di inerzia dell&#8217;amministrazione oltre il predetto termine, a tanto provvederà quale “commissario ad acta”, che si nomina sin da ora, il Prefetto di Roma o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi 40 (quaranta) giorni, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione;<br />	<br />
Considerato che, in caso di intervento del “commissario ad acta” il compenso a quest&#8217;ultimo spettante, a carico del bilancio delle amministrazioni inottemperanti, viene fissato fin da ora nell&#8217;importo di euro 1.500.<br />	<br />
Considerato che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), pronunciando ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
1) ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Lazio di provvedere in via solidale, entro quaranta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o dalla comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma di cui in epigrafe nei confronti della sig.ra Monica Di Russo quale procuratrice speciale del sig. Renato Di Russo, con l’avvertenza che, in caso di persistente inottemperanza, dovrà provvedere , quale “commissario ad acta” allo scopo nominato, il Prefetto di Roma o altro funzionario da questi delegato, nel successivo termine di quaranta giorni dalla scadenza di quello assegnato alle Amministrazioni intimate;<br />	<br />
2) condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Lazio al pagamento in solido delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi 800,00 euro oltre Iva e CAP, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Ivo Correale, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-3-2012-n-2105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2012 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a></p>
<p>Va accolta, ai limitati fini della fissazione dell&#8217;udienza di merito, la sospensiva avverso il provvedimento A.s.l che esclude i ricorrenti da una gara per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento e di messa a norma di impianti tecnologici di un presidio ospedaliero. Pur non emergendo ragioni che possano aver</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai limitati fini della fissazione dell&#8217;udienza di merito, la sospensiva avverso il provvedimento A.s.l che esclude i ricorrenti da una gara per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento e di messa a norma di impianti tecnologici di un presidio ospedaliero. Pur non emergendo ragioni che possano aver fondato la disposta esclusione dalla gara della costituenda ati (emergendo quindi la fondatezza di un motivo di illegittimita&#8217; del provvedimento impugnato), la domanda cautelare va accolta limitatamente alla fissazione nel merito della trattazione del ricorso di primo grado, in ragione dell’avvenuto inizio della progettazione a seguito della stipulazione del contratto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02105/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03010/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ercoappalti s.r.l., </b>in proprio e quale capogruppo mandataria di costituenda<b> a.t.i., </b><b>C.I.L. di Lembo Salvatore, Domenico Cannone, Umberto Cucci, Alberto de Girolamo</b> e <b>Alessandro Maggio</b>, in proprio e quali mandanti di costituenda <b>a.t.i.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata n. 320;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASL di Foggia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Palumbo Mario e C. s.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Ignazio Lagrotta ed Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n. 12, pal. B;<br />	<br />
<b>Impresa del geometra Ianno Michele Costruzioni, Societa&#8217; d’ingegneria Tekne s.r.l., Giuseppe Cavalieri</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 00221/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L&#8217;ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ASL di Foggia e di Palumbo Mario e C. s.r.l.;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Antonucci, Bavaro, Lagrotta per sè e su delega dell’avv. Loiodice;	</p>
<p>Considerato che, tenuto conto della dichiarazione datata 11 novembre 2010 dei professionisti di volersi costituire in associazione temporanea e del tenore del punto 4.5 del disciplinare, nonché dell’allegazione alle istanze di partecipazione dei prescritti documenti d’identità, non sembrano sussistere ragioni per l’esclusione dalla gara della costituenda ati attuale appellante;<br />	<br />
Ritenuto tuttavia che, come peraltro evidenziato dalla stessa parte appellante, la domanda cautelare in esame va accolta limitatamente alla fissazione nel merito della trattazione del ricorso di primo grado, in ragione dell’avvenuto inizio della progettazione a seguito della stipulazione del contratto.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3010/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado limitatamente alla fissazione da parte del TAR dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 3 cod. proc. amm..<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-5-2011-n-2105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/5/2011 n.2105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.2105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-11-2004-n-2105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-11-2004-n-2105/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-11-2004-n-2105/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2004 n.2105</a></p>
<p>Luigi Antonio Esposito – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore Guarnieri (avv. G. Aiello) c. Regione Calabria (avv. G. Naimo), Autoservizi Froiio s.r.l. (n.c.), Autoservizi Bressi di Bressi Andrea &#038; C. s.n.c. (n.c.), Ditta Serratore Pietro (n.c.) sulla manifesta infondatezza di alcune censure di incostituzionalità dell&#8217;art. 27 comma 5, l. rg.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Antonio Esposito – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore<br /> Guarnieri (avv. G. Aiello) c.  Regione Calabria (avv. G. Naimo), Autoservizi Froiio s.r.l. (n.c.), Autoservizi Bressi di Bressi Andrea &#038; C. s.n.c. (n.c.), Ditta Serratore Pietro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla manifesta infondatezza di alcune censure di incostituzionalità dell&#8217;art. 27 comma 5, l. rg. Calabria n. 23 del 1999, in tema di trasporti pubblici locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti pubblici locali – Art.27 comma 5, l. rg. Calabria n.23 del 1999 – Violazione dell’art.117 lett. e) e s), cost. – Censura di incostituzionalità – E’ manifestamente infondata.</p>
<p>2. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti pubblici locali – Art.117, cost. – Riparto di competenza legislativa.</p>
<p>3. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti pubblici locali – Art.27 comma 5, l. rg. Calabria n.23 del 1999 – Violazione degli artt.3, 41, 117 e 120, cost. – Censura di incostituzionalità – E’ manifestamente infondata.</p>
<p>4. Costituzione – Libertà di iniziativa economica privata – Non è assoluta.</p>
<p>5. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti pubblici locali – L. rg. Calabria n.23 del 1999 – Disciplina transitoria – Finalità – Rientra nel disegno di razionalizzazione perseguito dalle Regioni.</p>
<p>6. Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti pubblici locali – Art.27 comma 5, l. rg. Calabria n.23 del 1999 – Violazione dell’art.43, cost. – Censura di incostituzionalità – E’ manifestamente infondata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ manifestamente infondata la censura di incostituzionalità dell’art.27 comma 5, l. rg. Calabria 7 agosto 1999 n.23, come modificata dalle ll. rg. Calabria 13 agosto 2001 n.18 e 7 agosto 2002 n.33, nella parte in cui, in violazione delle esclusive competenze statali in materia di tutela della concorrenza (art. 117 lett. e, cost.) e di tutela dell’ambiente (art. 117, lett. s, cost.), avrebbe introdotto una disciplina in tali materie, in spregio di criteri costituzionali di riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni.<br />
2. Ai sensi del vigente art.117, cost., la materia dei trasporti pubblici locali può ormai farsi rientrare nella categoria residuale riservata alla legislazione esclusiva delle regioni, non essendo essa riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2, cost.), né rientrando nella sfera di potestà legislativa concorrente di Stato e regioni (art. 117 comma 3, cost.).</p>
<p>3. E’ manifestamente infondata la censura che, con riferimento agli artt.3, 41, 117 e 120, cost., denuncia di illegittimità costituzionale l’art.27 comma 5, l. rg. Calabria 7 agosto 1999 n.23, nella parte in cui avrebbe attuato un intervento dirigistico nel settore economico dei trasporti pubblici locali, in spregio degli interessi delle piccole imprese, costrette ad associarsi con imprese finitime ovvero ad uscire definitivamente dal mercato.</p>
<p>4. La libertà di iniziativa economica privata, nell’attuale assetto costituzionale, non è mai assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana, e dovendo soggiacere al limite dei programmi e controlli idonei a garantirne l’utilità sociale.</p>
<p>5. In tema di traporto locale secondo le previsioni contenute nella l. rg. Calabria 7 agosto 1999 n.23, la specifica disciplina transitoria dedicata alle imprese concessionarie con una percorrenza inferiore a 600.000 chilometri complessivi per anno si inserisce logicamente nel solco del predetto disegno generale di razionalizzazione perseguito dalle istituzioni regionali, con l’obiettivo immediato di agevolare fenomeni di aggregazione tra piccole imprese di trasporto da cui scaturirebbero, in ultima istanza, effetti vantaggiosi per gli stessi utenti del servizio, in virtù dell’abbassamento dei costi, dovuto a possibili economie di scala ovvero alla semplice eliminazione di diseconomie, e della conseguente riduzione delle tariffe.</p>
<p>6. E’ manifestamente infondata la censura che denuncia di illegittimità costituzionale l’art.27 comma 5, l. rg. Calabria 7 agosto 1999 n.23, nella parte in cui,  nel prevedere la sanzione della perdita definitiva della concessione per l’impresa di trasporto che abbia rinunciato ad associarsi con imprese finitime, non ha contemplato indennizzi di sorta, introducendo un inammissibile meccanismo espropriativo ai danni delle piccole imprese di trasporto, contrastante con la disciplina dell’art.43, cost., in quanto la revoca della concessione, senza diritto ad alcun contributo, è misura prevista esclusivamente a carico delle imprese che non abbiano né eseguito la rinuncia, né deciso di associarsi con altre imprese di trasporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
 Catanzaro &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente;Dr. Giovanni IANNINI – Primo Referendario;<br />
Dr. Giuseppe CHINE’ &#8211; Referendario rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 1274/2003, proposto da</p>
<p><b>Guarnieri Giovanni</b>, titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’ avv. Giuseppe Aiello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Catanzaro p.zza Anita Garibaldi n. 9,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Naimo, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale siti in Catanzaro v.le De Filippis,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Autoservizi Froiio S.r.l.</b>, n.c.g.</p>
<p><b>Autoservizi Bressi di Bressi andrea &#038; C. S.n.c.</b>, n.c.g.</p>
<p><b>Ditta Serratore Pietro</b>, n.c.g.</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione della Giunta Regionale del 30.06.2003 n. 481, avente ad oggetto “Legge regionale 13 agosto 2001, n. 18. Riapprovazione &#8220;Atto d’indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale” nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2004 il magistrato relatore, Referendario dr. Giuseppe Chiné;<br />
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’impresa ricorrente, svolgente da oltre un ventennio, in regime di concessione regionale, servizio di trasporto pubblico locale su gomma sulla tratta Simeri Crichi – Catanzaro Lido, con il presente gravame ha impugnato la delibera della Giunta Regionale – Regione Calabria con cui è stato adottato l’Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto locale previsto dall’art. 27, 5° comma, della L.R. 8 agosto 1999, n. 23, come modificata dalla L.R. 13 agosto 2001, n. 18.<br />
Sulla premessa che essa ricorrente sviluppa una percorrenza annua non superiore a km. 94.756, a sostegno del gravame ha evidenziato di ritenersi lesa dal contenuto dell’Atto di indirizzo, in base al quale, per le imprese di trasporto che sviluppino una percorrenza annua inferiore a km. 600.000, sono possibili due opzioni alternative: a) esercitare la facoltà di abbandono dell’esercizio con rinuncia alla concessione, mediante l’inoltro, entra trenta giorni dalla pubblicazione dell’Atto di indirizzo, di apposita dichiarazione; b) associarsi, entro il medesimo termine, con altre imprese esercenti autolinee finitime, in una delle forme delle società di capitali previste dal codice civile, anche come associazione temporanea di imprese, per realizzare una unicità di gestione dei servizi con una produzione annua bus superiore a 600.000 chilometri.<br />
Poiché, avendo intenzione di associarsi con le imprese controinteressate secondo quanto previsto sub b), queste ultime non si erano manifestate disponibili, essa ricorrente, destinata a cessare l’attività sinora svolta, formulava una pluralità di censure, tutte afferente a profili di presunta incostituzionalità della L.R. n. 23/1999.<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per l’inammissibilità e l’integrale infondatezza del gravame. <br />
All’udienza dell’8 ottobre 2004, sentiti i difensori delle parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di potere omettere l’esame delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell’Amministrazione resistente, tenuto conto della infondatezza nel merito del proposto gravame.</p>
<p>2. Con la prima censura, l’impresa ricorrente denuncia l’incostituzionalità dell’art. 27, 5° comma, della L.R. Calabria 7 agosto 1999, n. 23, come modificata dalle L.R. 13 agosto 2001, n. 18 e 7 agosto 2002, n. 33, nella parte in cui, in violazione delle esclusive competenze statali in materia di tutela della concorrenza (art. 117, lett. e) e di tutela dell’ambiente (art. 117, lett. s), avrebbe introdotto una disciplina in tali materie, in spregio di criteri costituzionali di riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni. <br />
Più in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, l’atto di indirizzo impugnato troverebbe fonte di legittimazione in una norma di legge regionale non conforme a Costituzione, in quanto invasiva di competenze legislative esclusive dello Stato come ritagliate dalla recente legge costituzionale di riforma del Titolo V della Carta costituzionale (l.c. 18 ottobre 2001 n. 3).<br />
L’argomento è totalmente privo di pregio.<br />
Già prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la Consulta aveva in più occasioni chiarito che le attribuzioni nella materia dei trasporti pubblici si ripartivano tra Stato e regioni (e province autonome) sulla base di criteri funzionali fondati sul livello e sul tipo di interessi da tutelare. Più in particolare, &#8220;alla competenza dello Stato è riservata esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell’interesse generale all’incolumità delle persone, la quale esige uniformità di parametri di valutazione per l’intero territorio nazionale; gli ulteriori profili della disciplina del trasporto, in primo luogo quelli inerenti alle modalità di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, rientrano invece nella competenza delle regioni e delle province autonome&#8221; (C. Cost. 16 giugno 2000, n. 209).<br />
Tali conclusioni escono rafforzate nell’esame del nuovo testo dell’art. 117 Cost., giacché la materia dei trasporti pubblici locali può ormai farsi rientrare nella categoria residuale riservata alla legislazione esclusiva delle regioni. Ed invero, essa non è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, 2° comma), né rientra nella sfera di potestà legislativa concorrente di Stato e regioni (art. 117, 3° comma).<br />
Ma focalizzando l’attenzione sugli specifici profili di censura sollevati in ricorso, relativi alla presunta invasione delle competenze legislative esclusive dello Stato concernenti la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente (art. 117, 2° comma, lett. e) e s), deve osservarsi, da un lato, che la stessa legislazione statale ha affidato alle regioni compiti di programmazione nel settore dei trasporti locali, anche allo scopo di ponderare le compatibilità ambientali (v. motiv. di C. Cost. 209/2000, che richiama l’art. 14 del d. lgv. n. 422/97), dall’altro che la specifica legislazione regionale denunciata di illegittimità costituzionale non attiene alla materia di legislazione statale esclusiva &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, limitandosi essa a dettare misure di razionalizzazione del trasporto locale, nell’ambito delle competenze, già riconosciute a livello costituzionale, delle regioni.<br />
Ed invero, la norma regionale su cui si accentrano le censure della ricorrente ha stabilito che le imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 km., &#8220;devono far pervenire alla regione propria dichiarazione con la quale manifestano l’intenzione di abbandonare l’esercizio del servizio di trasporto&#8221; (art. 27, 3° comma, L.R. n. 23/99), ovvero &#8220;possono continuare ad esercitare a condizione che si associno con altre imprese, in una delle forme di società di capitale previste dal codice civile, anche come associazione temporanea di imprese, realizzando una unicità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000 chilometri, nell’ambito dei servizi rispettivamente limitrofi e finitimi&#8221; (art. 27, 5° comma, l. cit.). Per l’ipotesi in cui decidano di non associarsi, la medesima norma prevede che l’ente concedente possa disporre la revoca della concessione, e procedere alla assegnazione, previa razionalizzazione, dei relativi servizi ad altra impresa.<br />
Questo essendo il contenuto della norma di legge entrata nel fuoco delle censure di incostituzionalità, non si comprende, a dire il vero, quali siano i profili di incompatibilità con le sfere di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente.<br />
Detto in altri termini, dalla genericità delle censure proposte non emerge alcun profilo di invasione delle competenze legislative statali esclusive, così come previste dal vigente art. 117, 2° comma, lett. e) e s), Cost.; né è possibile, per il vero, pervenire a conclusioni diverse ove il termine di paragone sia l’assetto delle competenze legislative scolpito nel sistema costituzionale antecedente all’entrata in vigore della riforma del Titolo V. <br />
In conclusione sul punto, le eccezioni di legittimità costituzionale si palesano manifestamente infondate, di talché non possono che essere respinte.</p>
<p>3. Del pari manifestamente infondata si palesa l’ulteriore eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3, 41, 117 e 120 Cost.<br />
Secondo tale prospettazione, l’art. 27, 5° comma, L.R. n. 23/99 si porrebbe in contrasto i principi costituzionali racchiusi nelle norme citate, avendo attuato un intervento dirigistico nel settore economico dei trasporti pubblici locali, in spregio degli interessi delle piccole imprese, costrette ad associarsi con imprese finitime ovvero ad uscire definitivamente dal mercato.<br />
Osserva il Collegio, sulle orme tracciate dalla giurisprudenza della Consulta (v. C. Cost. 8 febbraio 1991, n. 63), che la libertà di iniziativa economica privata, nell’attuale assetto costituzionale, non è mai assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana, e dovendo soggiacere al limite dei programmi e controlli idonei a garantirne l’utilità sociale. Tale libertà può, invero, finanche essere compressa, in attuazione dell’art. 43 Cost.  <br />
Il Giudice delle leggi ha in merito ulteriormente precisato che &#8220;tra i due estremi costituiti dal pieno ed assoluto riconoscimento della libertà di iniziativa economica privata e, all’opposto, dalla riserva di esercitare determinate imprese si collocano vari possibili modelli settoriali connotati da un più o meno intenso intervento pubblico nell’economia. La concreta misura di tale intervento, che va a comprimere l’iniziativa economica privata, è demandata al legislatore ordinario, spettando alla Corte costituzionale solo l’identificazione del fine sociale e della riferibilità ad esso di programmi e controlli in generale e più in particolare, come nella specie, di speciali regimi autorizzatori. Tale valutazione di riferibilità può sottendere anche un giudizio sull’idoneità minima, che ridonda in ragionevolezza, della limitazione della libertà di iniziativa economica privata per il raggiungimento del fine sociale medesimo; ma non può esorbitare nel merito del provvedimento legislativo&#8221; (motiv. di C. Cost. n. 63/1991).<br />
Trasferendo i superiori principi alla disciplina legislativa introdotta con l’art. 27 della L.R. n. 23/99, non può che rilevarsi come il legislatore regionale abbia inteso nella specie operare un intervento di razionalizzazione finalizzato allo sviluppo ed al miglioramento del sistema del trasporto locale. Ciò, in quanto, come si evince dalla dichiarazione di intenti fatta in apertura del provvedimento legislativo, &#8220;La regione riconosce al trasporto pubblico locale il carattere di servizio sociale primario e promuove, anche con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socioeconomico&#8221; (art. 1, 2° comma). In aderenza a tali finalità, si muove peraltro l’Atto di indirizzo oggetto del presente gravame, nel quale vengono analiticamente indicati gli obiettivi specifici di razionalizzazione perseguiti (sub lett. D della delibera G.R. 30 giugno 2003, n. 481).<br />
Mettendo a fuoco la specifica disciplina transitoria dedicata alle imprese concessionarie con una percorrenza inferiore a 600.000 chilometri complessivi per anno, essa si inserisce logicamente nel solco del predetto disegno generale di razionalizzazione perseguito dalle istituzioni regionali, con l’obiettivo immediato di agevolare fenomeni di aggregazione tra piccole imprese di trasporto da cui scaturirebbero, in ultima istanza, effetti vantaggiosi per gli stessi utenti del servizio, in virtù dell’abbassamento dei costi, dovuto a possibili economie di scala ovvero alla semplice eliminazione di diseconomie (ad es. sovrapposizione di percorrenza tra servizi o tratte di servizi effettuati da imprese diverse v. art. 2, 3° comma, L.R. n. 18/2001), e della conseguente riduzione delle tariffe. L’art. 27, 5° comma, pertanto, si palesa rispettoso del dettato costituzionale, configurando misura, che sfugge a qualsiasi censura di irragionevolezza o sproporzionalità, idonea non a sopprimere l’iniziativa economica privata nel settore del trasporto pubblico locale, bensì a orientarla e coordinarla con ben precise finalità sociali, come quella di garantire un servizio di trasporto più efficiente ed una politica tariffaria adeguata alla natura di servizio pubblico dell’attività in esame. <br />
Né ad opposta conclusione conduce la censura di irragionevolezza ed arbitrarietà dello specifico limite stabilito dalla legge della percorrenza chilometrica complessiva di almeno 600.000 chilometri per anno, trattandosi di limite, ferma restando la non sindacabilità del merito della scelta del legislatore (C. Cost. n. 63/91), che appare conforme agli obiettivi perseguiti di razionalizzazione e sviluppo del trasporto pubblico locale e, quindi, aderente al principio scolpito nell’art. 3 della Costituzione. <br />
Ne discende, pertanto, con immediatezza la manifesta infondatezza della superiore eccezione di incostituzionalità.</p>
<p>4. Analoghe conclusioni si impongono per la terza ed ultima eccezione di incostituzionalità sollevata dall’impresa ricorrente, la quale ha denunciato un presunto contrasto tra l’art. 27, 5° comma, e l’art. 43 della Costituzione. Nel dettaglio, la norma della legge regionale, nel prevedere la sanzione della perdita definitiva della concessione per l’impresa di trasporto che abbia rinunciato ad associarsi con imprese finitime, senza contemplare indennizzi di sorta, avrebbe introdotto un inammissibile meccanismo espropriativo ai danni delle piccole imprese di trasporto, contrastante con la disciplina dell’art. 43 Cost.<br />
La manifesta infondatezza dell’eccezione di legittimità costituzionale discende dalla stessa lettera della legge regionale censurata: le piccole imprese di trasporto, ove intendano in prima battuta manifestare l’intenzione di rinunciare alla concessione del servizio di trasporto locale, ai sensi dell’art. 27, 3° comma, L.R. n. 23/99, hanno diritto ad &#8220;un contributo del 30% sull’importo determinato sulla base del costo standardizzato al 31 dicembre 1998 in relazione alle percorrenze chilometriche sviluppate&#8221;. <br />
La revoca della concessione, senza diritto ad alcun contributo, è difatti misura prevista esclusivamente a carico delle imprese che non abbiano né eseguito la rinuncia di cui sopra, né deciso di associarsi con altre imprese di trasporto (art. 27, 5° comma, attuato al par. 5 della delibera impugnata).<br />
Ne consegue la manifesta infondatezza della proposta eccezione di legittimità costituzionale.</p>
<p>5. L’accertata manifesta infondatezza delle superiori eccezioni di legittimità costituzionale impone il rigetto integrale del proposto gravame.<br />
6. La natura delle questioni esaminate configura giusto motivo per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro &#8211; Sez. II – respinge il ricorso in epigrafe. Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8  ottobre 2004.</p>
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