<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2098 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2098/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2098/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2021 20:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2098 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2098/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.2098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.2098</a></p>
<p>Pres. Pennetti; Est. Tallaro. Sulla regolarità  fiscale dei partecipanti a gara pubblica. Appalti &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Art. 80, c. 4, D.Lgs. 50/2016 &#8211; Irregolarità  fiscale &#8211; Esclusione &#8211; Legittima. Spetta in via esclusiva all&#8217;Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità  fiscale dei partecipanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.2098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pennetti; Est. Tallaro.</span></p>
<hr />
<p>Sulla regolarità  fiscale dei partecipanti a gara pubblica.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Appalti &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Art. 80, c. 4, D.Lgs. 50/2016 &#8211; Irregolarità  fiscale &#8211; Esclusione &#8211; Legittima.</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Spetta in via esclusiva all&#8217;Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità  fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità  tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità  o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali. Dunque, in presenza di attestazione di irregolarità  fiscale la Stazione Appaltante non può non disporre l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico.</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2020, proposto da<br />
Consorzio Concordia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in proprio e nella qualità  di mandatario del costituendo R.T.I. con Co.Ge.Ma. Engineering S.e.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<em>contro</em><br />
Comune di Santa Maria del Cedro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Giudiceandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Orsomarso, Papasidero, Santa Maria del Cedro e Tortora non costituito in giudizio;<br />
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, 34;<br />
<em>nei confronti</em><br />
Selettra S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Francesco Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
<em>a)</em> della determinazione del Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Santa Maria del Cedro n. 6 del 20 gennaio 2020, con cui si è proceduto all&#8217;esclusione del costituendo R.T.I. ricorrente dalla procedura dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione, mediante <em>project financing</em>, de &#8220;la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura di <em>energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell&#8217;impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonchè le attività  finalizzate al conseguimento del risparmio energetico&#8221;</em>, nonchè alla revoca della proposta di aggiudicazione;<br />
<em>b)</em> della nota del medesimo Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Santa Maria del Cedro del 20 gennaio 2020, prot. n. 0000368, con cui è stato trasmesso il provvedimento sub <em>a)</em> ed è stata comunicata l&#8217;esclusione;<br />
<em>c)</em> dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della concessione per cui è causa alla controinteressata Selettra S.p.a.;<br />
<em>d)</em> se e per quanto occorra, della certificazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2019;<br />
<em>e)</em> di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, nonchè per l&#8217;annullamento ovvero la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, ove stipulato, con conseguente istanza del R.T.I. ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione dello stesso, essendo disponibili a subentrare nel relativo contratto;<br />
ovvero in via subordinata per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della mancata aggiudicazione.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria del Cedro, dell&#8217;Agenzia delle Entrate e di Selettra S.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. &#8211; Con la determinazione del Responsabile dell&#8217;Area Tecnica del Comune di Santa Maria del Cedro n. 6 del 20 gennaio 2020, il costituendo R.T.I. tra Consorzio Concordia e Co.Ge.Ma. Engineering S.r.l. è stato escluso dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione, mediante <em>project financing</em>, de <em>&#8220;la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell&#8217;impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonchè le attività  finalizzate al conseguimento del risparmio energetico</em>&#8220;; è stata altresì¬ revocata la proposta di aggiudicazione.<br />
La causa dell&#8217;esclusione risiede dall&#8217;irregolarità  della posizione fiscale della società  mandante alla data di scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione.<br />
Infatti, era stata acquisita in data 22 novembre 2019 certificazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate nella quale risultava insoluta la cartella di pagamento n. 02820180001057705, portante un debito tributario di € 40.465,15 dovuti a titolo di IVA per l&#8217;anno 2014, cartella rateizzata in data 28 marzo 2019.<br />
2. &#8211; Consorzio Concordia, in proprio e nella qualità  di mandatario del costituendo R.T.I., si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con la proponente non aggiudicataria, Selettra S.p.a., e il subentro nel rapporto contrattuale.<br />
Con i due motivi di ricorso articolati, strettamente connessi tra di loro, è stato dedotto che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte la posizione fiscale della Co.Ge.Na. S.r.l. era regolare.<br />
Infatti, per la cartella era stata presentata già  in data 15 maggio 2018 istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con mod. con l. 4 dicembre 2017, n. 172, e ciò era stato ben chiarito allorché la stazione appaltante aveva richiesto chiarimenti. L&#8217;impegno a pagare l&#8217;imposta, formalizzato con l&#8217;istanza di adesione agevolata prima della partecipazione alla gara, avrebbe dunque impedito l&#8217;esclusione dalla stessa, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 4 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, giacché con esso sarebbe stata soddisfatto il requisito relativo alla regolarità  fiscale.<br />
Nessuna confusione, d&#8217;altro canto, si sarebbe potuta fare tra l&#8217;istanza di definizione agevolata e la successiva richiesta di rateizzazione della medesima cartella; né la decisione impugnata troverebbe conforto nel parere reso dall&#8217;ANAC, all&#8217;uopo sollecitata, in quanto basato sul fuorviante presupposto che la definizione agevolata fosse stata richiesta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.<br />
Infine, l&#8217;amministrazione avrebbe errato a ritenere non provata la ricezione da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate Riscossione della PEC con cui è stata avanzata richiesta di definizione agevolata; e avrebbe illegittimamente omesso di procedere a un supplemento istruttorio in relazione alla mancata allegazione dell&#8217;elenco delle cartelle di pagamento è per cui è stata richiesta la definizione agevolata.<br />
3. &#8211; Si è costituito il Comune di Santa Maria del Cedro, deducendo di aver assunto le determinazioni vincolate necessarie all&#8217;esito del ricevimento della comunicazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che dava atto dell&#8217;irregolarità  fiscale della posizione della mandante.<br />
Si è costituita l&#8217;Agenzia delle Entrate, deducendo che l&#8217;attestazione dell&#8217;irregolarità  della posizione fiscale era atto dovuto.<br />
Anche la controinteressata, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
4. &#8211; Negata, con ordinanza del 21 aprile 2020, n. 236, la tutela cautelare invocata, il ricorso trattato ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in data 16 dicembre 2020.<br />
5. &#8211; Va premesso che spetta in via esclusiva all&#8217;Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità  tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità  o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (cfr. TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. VIII, 9 marzo 2020, n. 1053).<br />
Dunque, in presenza di attestazione di irregolarità  fiscale il Comune di Santa Maria del Cedro non poteva che escludere il R.T.I. ricorrente dalla gara.<br />
6. &#8211; Ciò posto, l&#8217;irregolarità  fiscale della posizione della Co.Ge Ma. Engineering S.r.l. al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara risulta dalla certificazione rilasciata dall&#8217;Agenzia delle Entrate al Comune di Santa Maria del Cedro in data 11 novembre 2019;<br />
La documentazione presentata in questa sede contenziosa non è idonea a far dubitare della correttezza della certificazione, in quanto non vi è alcuna prova che l&#8217;affermata adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con mod. con l. 4 dicembre 2017, n. 172, sia stata seguita dal tempestivo pagamento delle rate.<br />
D&#8217;altra parte, l&#8217;avvenuta ratizzazione, in data 28 marzo 2019, del credito tributario depone inequivocabilmente per la permanenza a quella data della posizione debitoria, incompatibile con il perfezionamento della definizione agevolata.<br />
7. &#8211; Le considerazioni sin qui svolte conducono al rigetto del ricorso, rimanendo irrilevanti, ai fini della verifica della legittimità  dell&#8217;esclusione, le altre contestazioni operate dalla ricorrente.<br />
8. &#8211; Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna Consorzio Concordia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, alla rifusione in favore del Comune di Santa Maria del Cedro, in persona del Sindaco in carica, dell&#8217;Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, e di Selettra S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00 per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonchè oltre a IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giancarlo Pennetti, Presidente<br />
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore<br />
Domenico Gaglioti, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a></p>
<p>Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/5/3904/g">Ordinanza sospensiva del 18 febbraio 2004 n. 247</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2098/2004<br />Registro Generale:3319/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SAFFTOURIST S.P.A.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio eletto in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA CONSIGLIO DI STATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 e nei confronti di <b>REGIONE PUGLIA</b>, non costituitasi <b>COMUNE DI GALLIPOLI</b> rappresentato e difeso dall’Avv. PIER LUIGI PORTALURI con domicilio eletto in Roma V.LE GORIZIA 25/D presso GIULIO MICIONI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I n. 247/2004, resa tra le parti, concernente REIEZ. ISTANZA RILASCIO CONCES. DEMANIALE PER REALIZZAZ. STABILIMENTO BALNEARE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNE DI GALLIPOLI</p>
<p>Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Sticchi Damiani, Ancora per Portaluri e l’avv. dello Stato Di Palma.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in relazione alle esigenze di pubblico interesse indicate nell’atto impugnato al mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale, a fronte delle quali si configura recessiva la pretesa della Società istante alla costituzione di un diritto di uso speciale, tenuto altresì conto del valore ambientale del sito suscettibile di compromissione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3319/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a></p>
<p>Demanio – concessione arenile – realizzazione di stabilimento con opere strutturali in cemento &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – prevalenza del mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale nonhce’ dei valori ambientali – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – Ordinanza sospensiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – concessione arenile – realizzazione di stabilimento con opere strutturali in cemento &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – prevalenza del mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale nonhce’ dei valori ambientali – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4158/g">Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 288</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4159/g">Ordinanza del 21 maggio 2004 n. 2321</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4160/g">Ordinanza sospensiva del 21 aprile 2004 n. 466</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4161/g">Ordinanza del 27 gennaio 2004 n. 366</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4157/g">Ordinanza n. 2520 del 28 maggio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4163/g">Ordinanza sospensiva del 18 febbraio 2004 n. 247</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2098/2004<br />Registro Generale:3319/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SAFFTOURIST S.P.A.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio eletto in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA CONSIGLIO DI STATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 e nei confronti di <b>REGIONE PUGLIA</b>, non costituitasi <b>COMUNE DI GALLIPOLI</b> rappresentato e difeso dall’Avv. PIER LUIGI PORTALURI con domicilio eletto in Roma V.LE GORIZIA 25/D presso GIULIO MICIONI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I n. 247/2004, resa tra le parti, concernente REIEZ. ISTANZA RILASCIO CONCES. DEMANIALE PER REALIZZAZ. STABILIMENTO BALNEARE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI<br />MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br />COMUNE DI GALLIPOLI</p>
<p>Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Sticchi Damiani, Ancora per Portaluri e l’avv. dello Stato Di Palma.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in relazione alle esigenze di pubblico interesse indicate nell’atto impugnato al mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale, a fronte delle quali si configura recessiva la pretesa della Società istante alla costituzione di un diritto di uso speciale, tenuto altresì conto del valore ambientale del sito suscettibile di compromissione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3319/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
