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	<title>2083 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2083 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2018 n.2083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-3-4-2018-n-2083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-3-4-2018-n-2083/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2018 n.2083</a></p>
<p>Pres. Pennetti, Est. Nunziata. sulla necessità, in un appalto del servizio di refezione scolastica, di prevedere la disponibilità di un centro di cottura come requisito di esecuzione del contratto e non come requisito di partecipazione alla gara. 1. Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Appalto del servizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-3-4-2018-n-2083/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2018 n.2083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-3-4-2018-n-2083/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2018 n.2083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pennetti, Est. Nunziata.</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità, in un appalto del servizio di refezione scolastica, di prevedere la disponibilità di un centro di cottura come requisito di esecuzione del contratto e non come requisito di partecipazione alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Appalto del servizio di refezione scolastica – Diponibilità di un centro cottura – Deve ritenersi un requisito di esecuzione dell’appalto e non un requisito di ammissione.</p>
<p> 2. Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Appalto del servizio di refezione scolastica –Disponibilità di un centro cottura – Non può essere considerato requisito di ammissione alla gara – Conseguenza – Illegittimità della clausola del bando.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> 1.  Nel caso di un appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, il possesso di un centro di cottura deve essere considerato non come requisito di partecipazione bensì come requisito di esecuzione dell’appalto, trattandosi di un elemento materialmente necessario per l&#8217;esecuzione del contratto esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione dello stesso. Ciò in ragione del fatto che solo al momento della stipulazione del cotnratto si attualizza per l&#8217;Amministrazione l&#8217;interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio; in caso contrario si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell&#8217;aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo &#8211; con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario- immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa. (1)</p>
<p> 2. Nel caso di un appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, deve ritenersi illegittima la clausola del bando che richieda alle imprese partecipanti, come requisito di ammissione, la disponibilità di un centro di cottura ubicato nel territorio comunale, in quanto sproporzionata e distorsiva del principio di concorrenza tra imprese. In caso di appalto del servizio di refezione scolastica, infatti, il richiedere<em> tout court</em> l’effettiva disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale sin dalla data di presentazione della domanda, senza consentire all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa partecipazione, equivale a riservare la gara stessa alle sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie (2).</p>
<p> (1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18/12/2017, n.5929 e TAR Campania, Sez. VIII, 19/12/2017 n. 5945.<br /> (2) cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 3/11/2009, n. 2602; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 1/3/2016 n. 116; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 22/7/2011, n. 476.</div>
<p>  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/04/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02083/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04332/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 4332 del 2017 proposto dalla Quadrelle – 2001 Soc. Cooperativa Sociale in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Tozzi e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n.323;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria Afragola e Arzano in persona del rappresentante p.t., non costituita in giudizio; <br /> Comune di Afragola in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Balsamo ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR di Napoli;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Sagifi S.p.A., Rti Capital S.r.l., Vegezio S.r.l. non costituiti in giudizio; </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>previa sospensione, della nota della Centrale Unica Committenza (CUC) Casoria, Afragola e Arzano del 2/11/2017 di comunicazione di esclusione, della Determinazione n.1274 del 31/10/2017, oltre agli atti presupposti, nonché per il risarcimento del danno.</em><br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista la memoria di costituzione del Comune di Afragola;<br /> Vista la memoria di parte ricorrente;<br /> Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1830 del 2017 di rigetto della domanda di sospensione;<br /> Vista la documentazione depositata dal Comune di Afragola;<br /> Visti i motivi aggiunti, con richiesta di sospensione, avverso la Delibera del Comune di Afragola n.1510 del 22/12/17 di approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva a RTI Capital ed altri;<br /> Viste le dichiarazioni rese a verbale dai difensori delle parti di rinunzia ai termini di legge quanto ai motivi aggiunti al fine di consentire la definizione nel merito della controversia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Designato relatore all’udienza pubblica del 20 marzo 2018 il dott. Gabriele Nunziata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Espone in fatto parte ricorrente di aver partecipato alla procedura di gara bandita dal Comune di Afragola e dalla Centrale Unica Committenza (CUC) Casoria, Afragola e Arzano per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 presso il Comune di Afragola. Il valore della procedura è € 2.082.271,86 ed il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’art.95 del D. Lgs. n.50/2016; in sede di esame della documentazione la ricorrente è stata esclusa per aver dichiarato di essere titolare di un centro cottura ubicato a meno di 20 km. dalla sede di Afragola, precisamente in Orta di Atella, centro questo interessato da sentenza del Consiglio di Stato n.3593 del 2017 di conferma di sentenza di questo Tribunale n.1467 del 2017 e di declaratoria di inagibilità del centro di cottura.<br /> Il Comune di Afragola si è costituito per dedurre circa la puntualità dell’art.13 del Capitolato Speciale che peraltro non è stato oggetto di impugnazione.<br /> Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha anche impugnato la Delibera del Comune di Afragola n.1510 del 22/12/17 di approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva a RTI Capital ed altri.<br /> Alla udienza pubblica del 20 marzo 2018 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.83 del D. Lgs. n.50/2016, dell’art.13 del Capitolato speciale e dell’art.25 del DPR n.380/2001, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la disponibilità del centro cottura sarebbe requisito di esecuzione ma non di partecipazione, giusto l’art.13 del disciplinare di gara.<br /> 2. Il Collegio ritiene, ad una più approfondita valutazione propria della fase di merito ed anche in esito a successive pronunce giurisprudenziali di seguito indicate, di rivedere l’orientamento espresso in fase cautelare e di propendere per l’accoglimento del ricorso.<br /> 3. Proprio con riguardo alla materia per cui è controversia dell’affidamento del servizio di refezione scolastica, in epoca quasi coeva il Giudice d’appello (Cons. Stato, V, 18.12.2017, n.5929) e questo Tribunale (VIII, 19.12.2017, n.5945) – proprio con riferimento all’odierna parte ricorrente ed in parziale divergenza da precedenti sentenze – hanno di recente statuito che il possesso di un centro cottura si pone non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione dell’appalto, né il requisito della regolarità dal punto di vista del profilo edilizio-urbanistico è tale, sempre nello specifico caso, che non possa eventualmente intervenire nelle more della stipula nel caso di eventuale aggiudicazione. Si tratta, in definitiva, di un elemento materialmente necessario per l&#8217;esecuzione del contratto di appalto del servizio di mensa scolastica, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l&#8217;Amministrazione l&#8217;interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio; in caso contrario si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell&#8217;aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo &#8211; con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario- immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa.<br /> 3.1 Prima dell&#8217;aggiudicazione, considerata l&#8217;alea della gara, è in realtà sufficiente, anche ai fini del rispetto della par condicio, che vi sia una formale dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro di cottura, sulla cui base la Stazione Appaltante potrà poi pretendere a pieno diritto che sia acquisita la disponibilità effettiva della struttura, ciò ai fini della stipula e della successiva esecuzione del contratto d&#8217;appalto.<br /> In giurisprudenza (cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, I, 28.7.2017, n.246) si ritiene, dunque, che la disponibilità del centro di cottura debba qualificarsi come un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, come peraltro condivisibilmente affermato dall&#8217;Autorità nazionale anticorruzione alla luce dei principi di libera concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e parità di trattamento, ragion per cui la mancata dimostrazione del possesso di tale requisito non può costituire motivo di esclusione dalla gara. Peraltro questa stessa Sezione (10.6.2016, n.2971) aveva precedentemente affermato che il concorrente deve dichiarare, in fase di partecipazione alla gara, esclusivamente l&#8217;impegno (cfr., a tal proposito, il par. 2.2.1 della Comunicazione Interpretativa 2006/C 179/02 della Commissione UE sul diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti; cfr., al riguardo, anche la delibera 13.1.2016 n. 33 dell&#8217;ANAC) alla disponibilità di un centro di cottura ma non già l&#8217;effettiva disponibilità di esso (da comprovare, invece, in caso di aggiudicazione): diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento richiamati dall&#8217;art. 2 del Codice dei contratti pubblici e, altresì, dei principi cardine del Trattato CE e delle Direttive appalti (cfr., ex multis, Corte di Giustizia, sent. 13.7.1993 n. C-330/91 ove si è affermato che &quot;il principio della parità di trattamento vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, o in base alla sede per quanto riguarda le società, ma altresì qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga in effetti al medesimo risultato&quot;), producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l&#8217;impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara.<br /> 3.2 Nella fattispecie il Collegio rileva che la Stazione Appaltante in sede di procedura di gara avesse inteso il possesso di un centro cottura non quale requisito di partecipazione alla gara, bensì come requisito di esecuzione del contratto; infatti l’art.13 del Capitolato speciale prescrive che la Ditta affidataria, allo scopo di garantire uno standard qualitativo elevato del servizio, nonché per salvaguardare le caratteristiche organolettiche dei pasti, provvederà alla refezione scolastica avvalendosi di un centro di cottura pasti che consenta di distribuire i pasti in tutte le scuole in un tempo da individuarsi tra le ore 12:00 e le ore 12:30; anche le disposizioni successive hanno sempre riguardo alle figure di gestore o appaltatore. 3.3 Ciò è, peraltro, pienamente in linea con gli orientamenti giurisprudenziali che, per gare analoghe a quelle in questione, indicano la necessità che il possesso di un centro cottura sia un requisito di esecuzione del contratto in conformità del principio di massima tutela della concorrenza tra imprese anche in considerazione del diritto dell&#8217;Unione Europea e che in tal senso siano interpretate anche le previsioni della lex specialis delle procedure di appalto (Cons. Giust. Amm., 15.6.2017, n. 294). Risulterebbe illegittima, infatti, una clausola del bando di gara indetta per l&#8217;affidamento del servizio di refezione scolastica che richieda alle imprese partecipanti, come requisito di ammissione, la disponibilità di un centro di cottura ubicato nel territorio comunale, in quanto sproporzionata e distorsiva del principio di concorrenza tra imprese (T.A.R. Puglia, Bari, I, 3.11.2009, n. 2602). In caso di appalto del servizio di refezione scolastica, infatti, il richiedere tout court l&#8217;effettiva disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale sin dalla data di presentazione della domanda, senza consentire all&#8217;impresa di organizzarsi all&#8217;esito della vittoriosa partecipazione, equivale a riservare la gara stessa alle sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie (T.A.R. Lazio, Latina, I, 1.3.2016, n. 116; T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, 22.7.2011, n. 476).<br /> 3.4 In quanto requisito di esecuzione, la regolarità del centro cottura non era necessaria al momento della presentazione della domanda ma solo al momento della stipula. In tal senso, peraltro, non appare neanche determinate la circostanza che, stante la necessità di indicare in sede di offerta il centro cottura prescelto, la mancata idoneità dello stesso al momento dell’offerta fosse legata a un fattore sostanziale, quale il profilo della carenza del titolo urbanistico-edilizio. Tale inidoneità, infatti, non appare idonea a rendere ab origine del tutto inaffidabile l’offerta, in quanto non può escludersi, considerata la natura del profilo di irregolarità, che la stessa venga superata nelle more della procedura di gara o all’esito dell’aggiudicazione, ovverosia che, in caso di aggiudicazione, la ditta possa acquisire il detto requisito in tempo utile ai fini della esecuzione del servizio.<br /> 3.5 Per gli esposti motivi meritano accoglimento anche i motivi aggiunti avverso la Delibera del Comune di Afragola n.1510 del 22/12/17 di approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva a RTI Capital ed altri.<br /> In via generale, in presenza di vizi accertati dell&#8217;atto presupposto, deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l&#8217;annullamento dell&#8217;atto presupposto si estende automaticamente all&#8217;atto conseguenziale anche quando quest&#8217;ultimo non è stato impugnato, mentre nel secondo caso l&#8217;atto conseguenziale è affetto da illegittimità derivata ma resta efficace ove non ritualmente impugnato; la prima ipotesi ricorre nel solo caso in cui l&#8217;atto successivo venga a porsi nell&#8217;ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell&#8217;atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, il che comporta la necessità di valutare l&#8217;intensità del rapporto di conseguenzialità tra l&#8217;atto presupposto e l&#8217;atto successivo, con riconoscimento dell&#8217;effetto caducante qualora detto rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l&#8217;atto successivo si ponga, nell&#8217;ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all&#8217;atto precedente.<br /> Ora nella fattispecie la fondatezza del vizio come rilevato con riguardo al ricorso introduttivo estende i suoi effetti sugli ulteriori passaggi della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, n.617/2017).<br /> 3.6 Viceversa non merita accoglimento l’istanza di risarcimento dei danni, in primo luogo per la genericità della stessa, eppoi nella misura in cui si ha riguardo ad interessi c.d. pretensivi relativamente ai quali il privato ha un giustificato e legittimo affidamento nel successivo sviluppo dell’attività amministrativa.<br /> 4. Per questi motivi il ricorso ed i relativi motivi aggiunti vanno accolti nei termini indicati con annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e del successivo di aggiudicazione ad altro concorrente.<br /> La peculiarità della materia ed i successivi orientamenti giurisprudenziali giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto anche mediante motivi aggiunti, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di esclusione della ricorrente dalla gara e di aggiudicazione definitiva.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br /> La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br /> Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br /> Brunella Bruno, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Gabriele Nunziata</strong>   <strong>Giancarlo Pennetti</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  <br />  </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2009 n.2083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-4-2009-n-2083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-4-2009-n-2083/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-4-2009-n-2083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2009 n.2083</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo Est. Giovagnoli Ricorsi riuniti AGCM (Avv. Stato) c/ ETI s.p.a. (Avv. A. Clarizia); Philip Morris Products S.A. (Avv. A. Pappalardo, C. Tesauro, L. Di Via e P. D’Amelio) ed altri. 1. Concorrenza &#8211; Intese – Enti – Successione – Sanzione per l’intera infrazione – Applicabilità – All’ente succeduto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-4-2009-n-2083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2009 n.2083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-4-2009-n-2083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2009 n.2083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo Est. Giovagnoli<br /> Ricorsi riuniti<br />  AGCM (Avv. Stato) c/ ETI s.p.a. (Avv. A. Clarizia); Philip Morris Products S.A. (Avv. A. Pappalardo, C. Tesauro, L. Di Via e P. D’Amelio)  ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza &#8211; Intese – Enti – Successione – Sanzione per l’intera infrazione – Applicabilità – All’ente succeduto &#8211; Condizioni – Influenza stessa autorità pubblica.	</p>
<p>2. Concorrenza – Intese – Sanzioni – Applicazione – Fatturato complessivo – Considerazione – Necessità – Ragioni. 	</p>
<p>3. Concorrenza – Intese – Individuazione – AGCM &#8211; Risultanze documentali – Rilevanza – Spiegazioni alternative &#8211; Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di intese restrittive della concorrenza, qualora una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita da un altro ente succeduto al primo, tale secondo ente può essere sanzionato per l’infrazione nella sua interezza se è provato che i due enti sono stati sotto la tutela della stessa autorità pubblica. Nella specie si è ritenuto che l’Ente tabacchi italiani non  possa essere sanzionato per un’infrazione iniziata dall’Azienda autonoma dei monopoli di Stato e relativa ad un’intesa sui prezzi di vendita delle sigarette, poiché non è stato provato che i due enti siano stati entrambi influenzati, nella condotta anticoncorrenziale, dal Ministero  dell’Economia e delle Finanze.	</p>
<p>2. In tema di intese restrittive della concorrenza, ai fini dell’applicazione e della quantificazione delle sanzioni ex art. 15 l. n. 287/1990, è necessario tener conto del fatturato tout court dell’impresa, senza distinguere tra fatturato raccolto nel mercato nazionale e fatturato restante. Infatti, l’intero fatturato indica la capacità economica dell’impresa e consente quindi di comminare sanzioni che risultino dissuasive.  	</p>
<p>3. Ai fini dell’individuazione di intese restrittive della concorrenza, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può basarsi esclusivamente su risultanze documentali dimostranti l’esistenza di azioni coordinate delle imprese, nella specie volte all’aumento contestuale dei prezzi.  Infatti, tali risultanze documentali offrono elementi  indiziari sufficienti che possono far ragionevolmente approdare al convincimento circa l’esistenza della concertazione. Di conseguenza è irrilevante l’esistenza di spiegazioni alternative, nella specie relative alla compatibilità tra aumenti dei prezzi e tendenze inflazionistiche, le quali invece assumono valenza decisiva ove la contestazione si fondi sul mero parallelismo consapevole di condotte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />	<br />
</b>(Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sui ricorsi riuniti in appello nn. 1919/2004, 1572/2004, 483/2005 proposti rispettivamente;<br />	<br />
a) ricorso n. <b>1919/2004</b>,<b> dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>l’<b>Ente Tabacchi Italiani &#8211; Eti s.p.a.</b>, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., non costituito; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>delle società <b>Philip Morris Products S.A., Philip Morris Holland B.V., Philip Morris GMBH, Philip Morris Products INC, Philip Morris International Management S.A.</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte non costituite; <br />	<br />
<b>per l’annullamento<br />	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio &#8211; Roma, Sezione I n.9203/2003, resa inter partes;</p>
<p>b) ricorso n. <b>1572/2004</b>, dalle <b>società Philip Morris Products S.A., Philip Morris Holland B.V., Philip Morris GMBH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management S.A.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti<b> </b>Aurelio Pappalardo, Claudio Tesauro, Luciano Di Via e Piero D&#8217;Amelio con domicilio eletto in Roma via della Vite n. 7, presso<b> </b>lo studio dell’ultimo; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>l’<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Eti s.p.a.</b>, in persona del presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia con domicilio eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2;<br />	<br />
<b>per l’annullamento<br />	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio – Roma, Sezione I n.9203/2003, resa inter partes;</p>
<p>c) ricorso n.<b> 483/2005</b>,<b> </b>dalle <b>società Philip Morris Products S.A., Philip Morris Holland B.V., Philip Morris GMBH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management S.A.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti<b> </b>Aurelio Pappalardo, Claudio Tesauro, Luciano Di Via e Piero D&#8217;Amelio con domicilio eletto in Roma via della Vite n. 7, presso<b> </b>lo studio dell’ultimo;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>l’<b>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dell’<b>Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; <br />	<br />
dell’<b>Eti s.p.a.</b>, in persona del presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia con domicilio  eletto in Roma via Principessa Clotilde n. 2;<br />	<br />
<b>per l’annullamento<br />	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio – Roma, Sezione I n.10202/2004, resa inter partes; </p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate; <br />	<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle loro rispettive ragioni;  <br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2009, il Consigliere Roberto Giovagnoli; <br />	<br />
Uditi gli avv.ti Tesauro, D’Amelio, Sanino, Clarizia e l’avv. dello Stato Stigliano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1.</b> Con il provvedimento 11795 adottato nell’adunanza del 13 marzo 2003 l’Autorità Garante della Concorrenza  e del Mercato, accertava l’intervento, tra le società Philip Morris Products S.A., Philip Morris Holland B.V., Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management S.A., da un lato, e la ETI S.p.A. (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di seguito AAMS), di un’intesa, durata dal 1993 al 2001, avente ad oggetto e per effetto una significativa e consistente alterazione della concorrenza sul prezzo di vendita delle sigarette nel mercato nazionale in violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 287 del 1990;  infliggeva  di conseguenza alle suddette società le sanzioni pecuniarie amministrative di cinquanta milioni di euro complessivi, per le società del gruppo Philip Morris, e di venti milioni di euro per la ETI.<br />	<br />
<b>2.</b> Avverso il provvedimento dell’Autorità venivano proposti dalle società sanzionate innanzi al T.a.r. del Lazio separati ricorsi, mediante i quali veniva assunta l’illegittimità dell’atto impugnato sotto molteplici profili.<br />	<br />
<b>3.</b> Con una  prima sentenza n. 9203/2003, il T.a.r. ha respinto  il ricorso proposto dalle società del gruppo P.M., ed ha accolto in parte il  ricorso proposto dall’ETI, annullando il provvedimento gravato limitatamente alla parte in cui ha contestato alla società in parola anche le condotte anticompetitive tenute, prima della istituzione dell’ETI, dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato.<br />	<br />
La sentenza è stata gravata da appelli principali dell’Autorità e delle società del gruppo Philip Morris e da appello incidentale dell’ETI.<br />	<br />
<b>4.</b> Con la successiva sentenza n. 10202/2004 il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalle società del gruppo P.M. avverso il provvedimento 34538 adottato nell’adunanza dell’11/12/2003 con il quale l’Autorità ha respinto la richiesta di riesame dell’originari provvedimento sanzionatorio.<br />	<br />
Anche detta sentenza è stata gravata da apposito appello delle società  del gruppo.<br />	<br />
<b>5.</b> Deve rilevarsi che su una parte dei motivi di appello, la Sezione si è già pronunciata con la decisione parziale n. 1999/2006, che ha ritenuto infondate le censure proposte nei ricorsi ETI e Philip Morris, concernenti l’esistenza della condotta sanzionata. <br />	<br />
La Sezione ha poi ritenuto pregiudiziale all’esame delle ulteriori censure svolte da entrambe le parti private appellanti, relative ai presupposti ed alla congruità della sanzione applicata, l’analisi della problematica sollevata nell’appello principale dell’Autorità (ricorso n. 1919/2004), relativa all’imputabilità all’ETI delle condotte tenute da AAMS negli anni 1993-1998, prima che detto ente venisse ad esistenza.<br />	<br />
Su detto tema la Sezione ha ritenuto necessario sollevare questione pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di giustizia in ordine al criterio  applicabile ai fini dell’individuazione del soggetto sanzionabile in caso di successione di imprese alla luce dei principi comunitari a cui fa rinvio  l’art. 1, comma 4,  della legge n. 287/1990 (ordinanza n. 1998/2006).<br />	<br />
<b>6.</b> Nella specie viene in particolare in rilevo la questione se l’ETI, succeduta all’amministrazione Autonoma dei Monopoli  dello Stato nel settore in esame a partire del 1999, debba rispondere anche della condotta  anteriormente  tenuta dal suo  dante causa prima della sua istituzione.<br />	<br />
Il T.a.r. del Lazio ha fornito risposta negativa al quesito prendendo le mosse dalla vigenza, anche in questo settore dell’ordinamento, del principio generale di personalità ed intrasmissibilità dell’illecito consacrato negli artt. 1 e 7 della legge n. 689 del 198 ai cui principi fa esplicito richiamo la legge n. 287 (all’art. 31) per la disciplina delle sanzioni pecuniarie da essa previste. Ne discenderebbe che, per regola generale, anche le sanzioni in materia di concorrenza debbano essere applicate al soggetto giuridico autore dell’illecito (AAMS), e non possono essere inflitte in sua vece a terzi (ETI).<br />	<br />
In una prospettiva opposta l’Avvocatura erariale ha invocato il criterio della continuità economica sul quale ha fatto leva il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Vista la complessità e la novità delle questioni di diritto, relative a fattispecie non coincidente in termini esatti con altre precedentemente decisa dalla Corte di Giustizia, questa Sezione ha, come si diceva, investito  la Corte di Giustizia  del dubbio interpretativo relativo al criterio da seguire, in base ai principi del Trattato ed alle regole comunitarie in tema di concorrenza a cui rinvia l’art. 1, comma 4, della legge n. 287/1990, anche alla luce dell’effetto utile del diritto della concorrenza, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo della sanzione nel caso in cui, nell’ambito di una condotta unitariamente sanzionata, la parte finale del  comportamento  sia stata tenuta da una impresa succeduta nel settore economico di riferimento all’impresa originaria. In particolare, si è chiesto  alla Corte di  valutare se sia applicabile il criterio generale dell’imputazione soggettiva all’ente rimasto in vita ovvero quello sostanziale della continuità economica quante volte l’ente originario, pur non essendo estinto, non operi più, quanto meno nel settore economico interessato dall’intervento sanzionatorio,  come impresa  commerciale; e, in particolare,  se , in una fattispecie di tale natura, in sede di individuazione del soggetto sanzionabile residui in capo all’Autorità antitrust il compito di valutare discrezionalmente la ricorrenza di circostanze che giustifichino l&#8217;imputazione al successore economico della responsabilità per violazioni concorrenziali commesse dalla persona giuridica cui subentra, anche quando quest&#8217;ultima non abbia cessato di esistere alla data della decisione  affinché l&#8217;effetto utile delle norme sulla concorrenza non risulti pregiudicato dalle modificazioni apportate alla struttura giuridica ed alle competenze delle imprese.<br />	<br />
<b>7.</b> Su tali questioni pregiudiziali, la Corte di giustizia (Grande Sezione) si è pronunciata con la sentenza 11 dicembre 2007, in C-280/06. <br />	<br />
La Corte di giustizia ha dichiarato che “<i>gli artt. 81 CE e seguenti devono essere interpretati nel senso che, nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla sua fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, tale secondo ente può essere sanzionato per l’infrazione nella sua interezza se è provato che tali due enti sono stati sotto la tutela della citata autorità</i>”. <br />	<br />
Nella motivazione, il Giudice comunitario ha svolto le seguenti ulteriori considerazioni: <br />	<br />
“<i>46. Riguardo alla questione se un caso come quello in oggetto integri la fattispecie in cui un’entità economica può essere sanzionata per l’infrazione commessa da un altro ente, occorre constatare, anzitutto, che il fatto che l’AAMS non disponga di personalità giuridica (v. punto 6 della presente sentenza) non è un elemento che può giustificare l’applicazione al suo successore della sanzione per l’infrazione che essa ha commesso.<br />	<br />
47. Per contro, l’applicazione della sanzione per l’infrazione commessa dall’AAMS all’ETI potrebbe giustificarsi per il fatto che quest’ultimo e l’AAMS dipendono dalla stessa autorità pubblica.<br />	<br />
 48. A tale riguardo occorre ricordare che, qualora due enti costituiscano lo stesso ente economico, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente a cui esso ha trasferito le sue attività economiche (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punti 355 358). <br />	<br />
49.      In particolare, una tale configurazione della sanzione è ammissibile qualora tali enti siano stati sotto il controllo della stessa persona e, considerati gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali.<br />	<br />
50.  Nelle cause principali, è certo che, al momento del loro comportamento illecito, l’AAMS e l’ETI erano detenuti dallo stesso ente pubblico, ossia il Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />	<br />
51.  Spetta al giudice del rinvio verificare se, partecipando all’intesa sui prezzi di vendita delle sigarette, l’AAMS e l’ETI siano stati sotto la tutela di tale organismo pubblico. In caso affermativo, occorrerebbe concludere che il principio della responsabilità personale non si oppone a che la sanzione per l’infrazione commessa dall’AAMS e continuata dall’ETI sia inflitta interamente a quest’ultima. <br />	<br />
52. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le questioni sottoposte vanno risolte dichiarando che gli artt. 81 CE e seguenti devono essere interpretati nel senso che, nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla sua fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, tale secondo ente può essere sanzionato per l’infrazione nella sua interezza, se è provato che tali due enti sono stati sotto la tutela della citata autorità</i>”.<br />	<br />
<b>8.</b> Spetta, quindi, ora a questo giudice verificare, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla citata decisione della Corte di giustizia, se la sanzione per l’infrazione commessa da AAMS e continuata dall’ETI possa essere inflitta interamente a quest’ultimo. <br />	<br />
Il Collegio ritiene che, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia, al quesito appena formulato debba darsi risposta negativa; debba cioè essere disattesa la conclusione in base alla quale della infrazione commessa da AAMS possa essere chiamata interamente a rispondere l’ETI.<br />	<br />
Deve, in particolare, escludersi che, partecipando all’intesa sui prezzi di vendita delle sigarette, l’AAMS ed ETI siano stati sotto la “tutela” di un medesimo soggetto pubblico.<br />	<br />
<b>8.1.</b> Giova rilevare, al riguardo, che secondo la sentenza della Corte di giustizia 11 dicembre 2007, affinché due (o più) enti possano considerarsi sottoposti alla “tutela” del medesimo soggetto pubblico non è sufficiente che quest’ultimo detenga il capitale di entrambi gli enti. <br />	<br />
Ciò si evince chiaramente dal paragrafo 50 della motivazione (sopra riportato), in cui la Corte di giustizia, pur dando atto che al momento del comportamento illecito AAMS ed ETI erano detenuti dallo stesso soggetto pubblico, ossia il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritiene, tuttavia, tale circostanza di per sé non decisiva, demandando al giudice nazionale una verifica ulteriore, diretta ad accertare se “<i>tali enti siano stati sotto il controllo della stessa persona e, considerati gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali</i>”. <br />	<br />
<b>8.2.</b> L’esito della verifica in questione è senz’altro negativo, in quanto non risulta che  l’AAMS e l’ETI siano stati sotto la tutela di una stessa autorità pubblica ad abbiano partecipato all’intesa applicando le stesse direttive commerciali. <br />	<br />
Ad escluderlo, del resto, è lo stesso impianto accusatorio dell’AGCM, confermato dalla sentenza di questa Sezione n. 1999/2006. <br />	<br />
La sentenza n. 1999/2006, in particolare, respingendo espressamente uno dei motivi di doglianza di ETI (che aveva evidenziato l’influenza del Ministero sulle politiche commerciali di tutti i produttori di sigarette), ha rilevato che “la concertazione addebitata non può essere considerata il portato indefettibile della normativa nazionale e delle iniziative coercitive dell’amministrazione pubblica”.<br />	<br />
Con specifico riferimento alla supposta influenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la sentenza rileva l’assenza di prova dell’esistenza di pressioni tali da autorizzare la conclusione che l’Amministrazione avesse costretto AAMS ed ETI alla concertazione: “<i>Anche in punto di fatto non sono rinvenibili elementi atti a corroborare l’assunto della soggezione delle parti a iniziative amministrative volte a condizionarne l’autonoma iniziativa economica in guisa da vincere, sulla scorta di circostanze concrete ed oggettive, la presunzione dell’esistenza di un’effettiva libertà di impresa. Ne deriva che, ai fini della esistenza delle condotte integranti infrazioni e impregiudicate restando le valutazioni di detto profilo sul versante dell’entità della sanzione, risulta immune la valutazione condotta dall’Autorità in merito all’addebitabilità delle condotte contestate in quanto  non è  stata fornita da parte delle ricorrenti alcuna prova dell’esistenza di pressioni, per giunta di un’intensità tanto elevata, tali da autorizzare la conclusione che l’Amministrazione le avesse costrette alle concertazioni”.</i>.<br />	<br />
Deve, quindi, ritenersi, proprio alla luce della decisione n. 1999/2006, ormai coperta dal giudicato, che AAMS ed ETI abbiano partecipato autonomamente all’intesa, e non sotto la tutela di un medesimo soggetto pubblico. <br />	<br />
<b>8.3.</b> Né in senso contrario assumono rilievo i legami strutturali (dettagliatamente indicati dall’Avvocatura dello Stato nella seconda memoria unica) esistenti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da un lato, ed AAMS ed ETI, dall’altro.<br />	<br />
Tali legami, infatti, non dimostrano, specie tenendo conto di quanto già statuito dalla Sezione nella decisione n. 1999/2006 e della posizione in precedenza assunta dalla stessa Avvocatura a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, che AAMS ed ETI abbiano agito nell’intesa sotto le direttive del Ministero. <br />	<br />
<b>8.4.</b> Ne deriva che ETI non possa essere sanzionato per l’infrazione nella sua interezza e non gli possa, quindi, essere interamente addebitata l’infrazione commessa da AAMS. <br />	<br />
Sotto questo profilo, la sentenza di primo grado va, pertanto, confermata, e conseguentemente respinto l’appello principale proposto dall’Autorità, nonché l’appello incidentale proposto sempre dall’Autorità nell’ambito del ricorso principale proposto da Philip Morris. <br />	<br />
Resta ovviamente impregiudicato, salvo il limite della eventuale prescrizione, il potere dell’AGCM di riesercitare il potere sanzionatorio sia verso AAMS che verso ETI. Nel rimodulare la sanzione, l’AGCM non potrà, come si è visto, addebitare ad ETI l’intera infrazione: la sanzione di ETI dovrà tenere, infatti, conto solo delle violazioni dallo stesso commessa, nonché, eventualmente, dei vantaggi economici che esso ha tratto dall’infrazione in precedenza commessa da AAMS. <br />	<br />
<b>9.</b> L’annullamento, per le ragioni appena esposte, della sanzione inflitta ad ETI non consente, tuttavia, di rivedere la posizione delle società del gruppo Philip Morris, come esse invece chiedono con l’appello principale (n. 483/2005) proposto avverso la sentenza del T.a.r. Lazio n. 10202/2004. <br />	<br />
In particolare, l’argomento di fondo sostenuto dalle società del gruppo Philip Morris, può essere così riassunto: in seguito all’annullamento della sanzione inflitta ad ETI, il provvedimento dell’AGCM finirebbe per sanzionare soltanto una parte della presunta intesa, in evidente contrasto con il principio secondo cui un’intesa restrittiva della concorrenza costituisce (non un illecito monosoggettivo, ma) un’infrazione che presuppone necessariamente la presenza di un concorso di due o più  parti.<br />	<br />
<b>9.1</b>. La tesi non merita accoglimento. <br />	<br />
La sentenza di questa Sezione n. 1999/2006 ha già confermato, in tutta la sua estensione, anche soggettiva, l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale. E’ stato accertato, in particolare, che tale intesa ha coinvolto il gruppo Philip Morris, da una parte, e l’AAMS (prima) e l’ETI (poi) dall’altra parte. Si è trattato, quindi, di una intesa senz’altro caratterizzata dalla presenza di due soggetti, e non, ovviamente, di un illecito monosoggettivo. <br />	<br />
E’ stata accertata, nei riguardi delle società del gruppo Philip Morris, la piena legittimità del provvedimento impugnato tanto in relazione alla regolarità del procedimento seguito, quanto per ciò che atteneva alla sussistenza dei presupposti per l’irrogabilità della sanzione inflitta. E’ stata, quindi, dimostrata la sussistenza dell’illecito, la sua oggettività gravità e la responsabilità sia del gruppo Philip Morris sia di ETI/AAMS.<br />	<br />
Ciò che ora viene definitivamente escluso è solo che ad ETI possa essere addossata la responsabilità riflettente i comportamenti tenuti da AAMS nel partecipare all’intesa, ma tale statuizione evidentemente non scalfisce il principio della struttura almeno bilaterale delle intese e non permette, in alcun modo, di rivedere la posizione delle società del gruppo Philip Morris, la cui responsabilità è definitivamente accertata dalla sentenza di questo Consiglio n. 1999/2006, che ha respinto tutte le doglianze in merito all’<i>an</i> della sanzione. <br />	<br />
<b>10.</b> Rimangono da esaminare le censure proposte dalle società del gruppo Philip Morris avverso la quantificazione della sanzione. <br />	<br />
Anche tali censure non meritano accoglimento. <br />	<br />
<b>10.1.</b> Con un primo gruppo di censure l’appellante sostiene che la sentenza impugnata: <i>a</i>) qualifica come gravi i comportamenti illeciti di una sola delle parti dell’intesa, lasciando privi di sanzione quelli delle altre parti; <i>b</i>) non tiene in alcun conto il forte condizionamento sugli operatori di mercato del quadro normativo; <i>c</i>) omette di considerare i rilievi di fondamento economico che avrebbero consentito, secondo la prospettazione di Philip Morris, di escludere la gravità dei comportamenti in relazione ai loro effetti sui consumatori. <br />	<br />
Le doglianze non hanno pregio. <br />	<br />
<b>10.1.a.</b> In ordine al fatto che soltanto una parte sia stata sanzionata, non possono che richiamarsi le considerazioni sopra svolte circa le ragioni e gli effetti dell’annullamento della sanzione inflitta ad ETI. Tale annullamento non esclude né l’esistenza dell’intesa, né la sua gravità, né, tantomeno, l’esistenza di due parti che hanno posto in essere all’intesa. L’annullamento della sanzione inflitta ad ETI trae origine esclusivamente dai rapporti tra AAMS ed ETI, (rapporti che impediscono alla seconda di rispondere interamente dell’infrazione commessa dalla prima), senza che alcun effetto possa derivarne a favore delle altre imprese che hanno partecipato all’intesa, neanche ai fini della quantificazione della sanzione. <br />	<br />
<b>10.1.b. </b>Sul condizionamento del quadro normativo e il ruolo in concreto svolto dal Ministero delle Finanze che avrebbe gestito e condizionato gli aumenti del prezzo delle sigarette si è già detto: la sentenza n. 1999/2006 di questa Sezione ha già  chiarito che non vi è stato alcun condizionamento da parte delle pubbliche autorità in grado di comprimere la libera di iniziativa economica delle imprese nella fissazione dei prezzi. <br />	<br />
<b>10.1.c.</b> Va disattesa anche la censura con cui si lamenta che l’intesa non ha in realtà prodotto danni ai consumatori in quanto risulterebbe dimostrato (dallo studio di NERA versato in atti) che i riscontrati aumenti di prezzi sono compatibili con le tendenze inflazionistiche e che comunque non sono maggiori di quelli che si sarebbero verificati in un mercato concorrenziale.<br />	<br />
Tali considerazioni non incidono sulla qualificazione dell’intesa come grave. <br />	<br />
E’ sufficiente ribadire quanto già rilevato nella decisione n. 1999/2006, ovvero che nella specie la decisione dell’Autorità non è basata sul mero riscontro del parallelismo ma su risultanze documentali dimostranti l’esistenza di azioni coordinate volte all’aumento contestuale dei prezzi. Le  risultanze procedimentali offrono infatti elementi  indiziari che fanno ragionevolmente approdare al convincimento circa l’esistenza della concertazione. Di qui la non rilevanza dell’esistenza di spiegazioni alternative, le quali invece assumono valenza decisiva ove la contestazione si fondi sul mero parallelismo consapevole di condotte.<br />	<br />
<b>10.2.</b> Con un ulteriore motivo di appello, Philip Morris afferma che il T.a.r. “non ha rilevato l’assoluta carenza di motivazione con il quale il provvedimento, applicando la novella dell’art. 15 l. n. 287/1990, non ha fornito alcuna spiegazione circa l’iter logico con il quale perviene all’irrogazione del quantum della sanzione”, integrando giudizialmente la motivazione del provvedimento. <br />	<br />
Il motivo non ha pregio. <br />	<br />
La questione relativo all’applicabilità o meno della novella dell’art. 15 della l. n. 287/1990 (introdotta dalla l. n. 57/2001) è una questione di diritto, non di fatto.<br />	<br />
La mancata indicazione delle ragioni sulla cui base l’Autorità ritiene applicabile una norma, anziché un’altra, non assume alcuna rilevanza nel momento in cui si accerta che la soluzione prescelta è, dal punto di vista giuridico, corretta. Si tratterebbe, a tutto concedere, di un vizio di mera forma, di una mera irregolarità, che non influisce in alcun modo sul contenuto dispositivo del provvedimento e che, anche a prescindere dalla questione dell’applicabilità dell’art. 21 ocites, comma 2, l. n. 241/1990 ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore, non può condurre all’annullamento del provvedimento. <br />	<br />
Quella compiuta dal T.a.r. non è, in altre parole, una inammissibile integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento: al contrario, il giudice di primo grado, conformemente al principio secondo cui spetta al giudice, anche d’ufficio, la qualificazione giuridica dei fatti e l’individuazione delle norme applicabili al fatto (<i>iura novit curia</i>), ha correttamente spiegato le ragioni per le quali la fattispecie di illecito posta in essere dalle appellanti rientra nel campo di applicazione della novella all’art. 15 l. n. 287/1990. Tale spiegazione, lungi dal rappresentare integrazione giudiziale della motivazione, è specifico dovere del giudice, imposto dall’art. 111, comma 6, Cost. secondo cui, come è noto, “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. <br />	<br />
Ciò premesso il Collegio condivide la conclusione del T.a.r. in ordine all’applicabilità del nuovo art. 15 l. n. 287/1990: la protratta applicazione dei prezzi concordati, resa possibile dalla volontaria omissione di un<i> contrarius actus </i>ha, infatti, comportato il protrarsi dell’illecito sotto la vigenza del nuovo regime sanzionatorio. <br />	<br />
<b>10.3.</b> Con un ulteriore motivo di appello, si contesta che l’Autorità avrebbe dovuto applicare la sanzione tenendo conto esclusivamente del fatturato prodotto nel mercato italiano, che è quello in cui le violazioni possono essere accertate dalla medesima Autorità.<br />	<br />
La tesi non può essere accolta. Essa è smentita sia dal dato letterale (perché l’art. 15 l. n. 287/1990 rinvia al fatturato <i>tout court</i>, senza distinguere tra il fatturato raccolto sul mercato nazionale e il restante fatturato) sia  dal dato teleologico (nella quantificazione della sanzione si deve tener conto dell’intero fatturato perché esso indica la capacità economica dell’impresa e consente quindi di comminare sanzioni dissuasive). <br />	<br />
<b>10.4.</b> L’appellante contesta ancora che la distribuzione del carico sanzionatorio doveva essere operata non in base al fatturato, ma tenendo conto delle infrazioni effettivamente compiute da ciascuna impresa. <br />	<br />
La censura è infondata in quanto, come già rilevato dal giudice di primo grado, il provvedimento impugnato spiega chiaramente la ragione per cui la sanzione viene ripartita tra le varie società del gruppo tenendo conto esclusivamente dal fatturato. Si legge al par. 306 del provvedimento dell’AGCM “<i>non vi è ragione di operare un trattamento sanzionatorio differenziato fra le società Philip Morris International Management S.A., Philip Morris Holland B.V., Philip Morris GMBH, Philip Morris Products INC, Philip Morris Products S.A., in relazione alla gravità del compoertamento di ciascuna di esse, in quanto il ruolo di ciascuna è stato parimenti necessario alla realizzazione dell’illecito nel perseguimento di un’unica strategia</i>”. <br />	<br />
L’Autorità, dunque, ha ripartito il carico sanzionatorio facendo esclusivo riferimento al fatturato perché ha ritenuto che il contributo dato da ciascuno impresa all’infrazione sia stato uguale a quello delle altre: l’unico elemento all cui stregua differenziare la sanzione diventava allora quello della capacità economica delle imprese.<br />	<br />
<b>10.5.</b> Ugualmente infondata è la censura con cui si lamenta che l’AGCM avrebbe dovuto considerare, come circostanza attenuante, le pressioni esercitate dalle autorità pubbliche sul gruppo Philip Morris al fine di indurlo ad aumentare i prezzi delle sigarette per obiettivi fiscali. <br />	<br />
Si è già rilevato, infatti, come non vi si stata alcuna pressione da parte dell’Autorità amministrativa che potessa giustificare o attenuare la gravità dei comportamenti illeciti posti in essere. <br />	<br />
<b>11.</b> Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello proposto dalle società del gruppo Philip Morris va respinto. <br />	<br />
<b>12.</b> Le censure proposte avverso la qunatificazione della sanzione da ETI possono considerarsi assorbite, in quanto nei suoi confronti la sanzione è stata interamente annullata. <br />	<br />
<b>13.</b> La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, respinge gli appelli principali ed incidentali.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2009, con la partecipazione di:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo	&#8211; Presidente<br />
Paolo Buonvino	&#8211; Consigliere<br />
Roberto Garofoli	&#8211; Consigliere<br />
Roberto Giovagnoli	&#8211; Consigliere relatore ed estensore<br />
Fabio Taromina                           &#8211; Consigliere </p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 3/04/2009</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.2083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-11-2004-n-2083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-11-2004-n-2083/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.2083</a></p>
<p>Pres. Esposito, Est. Iannini GEAT S.r.l. e Publiconsult S.p.a. (Avv.ti R. Mirigliani, A. Buccelli e G. La Caria) c. Comune di Roseto Capo Spulico (Avv.ti E. Filardi e M. Mascaro) sulla diversità tra la gestione del servizio pubblico a mezzo di società e la concessione di servizio pubblico 1. Giurisdizione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-11-2004-n-2083/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.2083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Esposito, Est. Iannini<br /> GEAT S.r.l. e Publiconsult S.p.a. (Avv.ti R. Mirigliani, A. Buccelli e G. La Caria) c. Comune di Roseto Capo Spulico (Avv.ti E. Filardi e M. Mascaro)</span></p>
<hr />
<p>sulla diversità tra la gestione del servizio pubblico a mezzo di società e la concessione di servizio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Provvedimento di decadenza dalla gestione del servizio pubblico – Natura del potere esercitato – Fonte – Capitolato – Conseguenze – Non è potere autoritativo – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Servizi pubblici – Gestione del servizio pubblico a mezzo di società – É alternativo rispetto alla concessione del pubblico servizio – Fonte – Art. 113 T.U.E.L. – Conseguenze – Inclusione della controversia nella materia di vigilanza e controllo nei confronti di gestori di servizi pubblici – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La determina del funzionario che, in virtù delle previsioni del Capitolato, dispone la decadenza dall’espletamento del servizio di gestione delle entrate comunali e patrimoniali, non concreta un potere autoritativo, destinato ad incidere su posizioni di interesse legittimo, ma un potere conferito alla P.A. nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale, disciplinato in via convenzionale. Pertanto non sussiste giurisdizione del G.A.																																																																																												</p>
<p>2.	La fattispecie relativa alla gestione di un servizio pubblico a mezzo di società non può essere ricompresa nel novero di controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, per le quali la Corte Costituzionale ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti l’art. 113 del D. Lgs. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali) configura la gestione di servizio a mezzo di società come forma alternativa di gestione del servizio pubblico rispetto a quello della concessione, caratterizzata dal fatto che l’ente pubblico, mediante la presenza nella compagine societaria, ha la possibilità di non estraniarsi del tutto dalla gestione stessa. Di conseguenza si deve escludere che una controversia vertente sulla decadenza dalla gestione del servizio di una società attenga alla materia della vigilanza e controllo nei confronti di gestori di pubblici servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Il gravame proposto dalle Società ricorrenti concerne l’atto con il quale il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Roseto Capo Spulico, avvalendosi delle previsioni del Capitolato disciplinante lo svolgimento del servizio di gestione entrate comunali tributari e patrimoniali, ha disposto la decadenza dall’espletamento del servizio di gestione delle entrate comunali e patrimoniali, avendo ritenuto sussistenti gravi e reiterati abusi ed irregolarità nella conduzione del servizio (art. 11 Capitolato).<br />	<br />
	Va rilevato, in via preliminare, che non sembra dubbio che l’atto che ha dato origine alla controversia, vertente in tema di servizi pubblici locali, costituisca espressione di poteri conferiti alla parte pubblica nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale, disciplinato in via convenzionale, esercitabili in presenza di determinate situazioni, configuranti, sostanzialmente, specifiche fattispecie di inadempimento di obbligo inerenti al rapporto stesso.<br />	<br />
	Pare da escludere, pertanto, che il Comune, nel disporre la decadenza, abbia esercitato poteri autoritativi, destinati ad incidere su posizioni di interesse legittimo.<br />	<br />
	Tale rilievo impone di affrontare, in via del tutto preliminare, il problema della sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo. Bisogna, infatti, tenere presente che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 103 cost. dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 lett. a) della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla p.a. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”. La stessa sentenza ha dichiarato, altresì, illegittimo il secondo comma dello stesso articolo 33, che comprendeva tra tali controversie, quelle tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi.<br />	<br />
	Dalla pronuncia della Corte costituzionale si desume, pertanto, che, anche in materia di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice amministrativo deve comunque correlarsi all’esercizio di poteri di carattere pubblicistico (si confronti, con riferimento alla natura del potere risolutivo attribuito ai comuni in relazione a rapporti convenzionali ed alle conseguenze dell’intervento della sentenza n. 204/2004, TAR Lazio, Sez. Latina 8 settembre 2004 n. 778).<br />	<br />
	Orbene, nel caso di specie, secondo quanto sopra precisato, “l’Amministrazione non ha esercitato alcun potere di carattere pubblicistico, in quanto l’atto che ha disposto la decadenza è espressione di un potere risolutivo di natura privatistica, contemplato da regole di carattere contrattuale, inserite nel richiamato Capitolato”.<br />	<br />
	La controversia risulta, pertanto, estranea all’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo che, come detto, rimane correlata alla tutela di posizioni di interesse legittimo, lese da atti costituenti espressione di poteri autoritativi.<br />	<br />
	Va tenuto presente, in proposito, che appare da escludere che la fattispecie sia riconducibile al novero delle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, in relazione alle quali la Corte costituzione ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’art. 113 della decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) configura, infatti, la gestione del servizio a mezzo di società come forma alternativa di gestione del servizio pubblico rispetto a quella della concessione, caratterizzata dal fatto che l’ente pubblico, mediante la presenza nella compagine societaria, ha la possibilità di non estraniarsi del tutto dalla gestione stessa. Deve, del pari, escludersi, vista la natura dei poteri esercitati, che la controversia attenga alla materia della vigilanza e controllo nei confronti di gestori di pubblici servizi.<br />	<br />
	Il difetto di giurisdizione concerne anche la domanda di risarcimento dei danni. L’art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, prevede, infatti, che il giudice amministrativo conosce delle questioni relative al risarcimento del danno nell’ambito della sua giurisdizione.<br />	<br />
	Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-11-2004-n-2083/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.2083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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